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	<title>Lucio Fresta Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Lucio Fresta Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Note a margine della sentenza del TAR Catania, Sez. II,  7 novembre 2000 n. 2074*</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:19:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-a-margine-della-sentenza-del-tar-catania-sez-ii-7-novembre-2000-n-2074/">Note a margine della sentenza del TAR Catania, Sez. II,  7 novembre 2000 n. 2074*</a></p>
<p>Con sentenza n. 2074/2000, il Tar Catania, sez. II°, ha condannato una pubblica amministrazione della provincia di Catania al risarcimento del danno per l&#8217;illegittima revoca di un&#8217;aggiudicazione di appalto di servizi. Con tale sentenza si affronta compiutamente il già dibattuto tema dell&#8217;incompetenza dell&#8217;organo politico ad emanare atti di gestione anche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-a-margine-della-sentenza-del-tar-catania-sez-ii-7-novembre-2000-n-2074/">Note a margine della sentenza del TAR Catania, Sez. II,  7 novembre 2000 n. 2074*</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-a-margine-della-sentenza-del-tar-catania-sez-ii-7-novembre-2000-n-2074/">Note a margine della sentenza del TAR Catania, Sez. II,  7 novembre 2000 n. 2074*</a></p>
<p>Con sentenza n. 2074/2000, il Tar Catania, sez. II°, ha condannato una pubblica amministrazione della provincia di Catania al risarcimento del danno per l&#8217;illegittima revoca di un&#8217;aggiudicazione di appalto di servizi.</p>
<p>Con tale sentenza si affronta compiutamente il già dibattuto tema dell&#8217;incompetenza dell&#8217;organo politico ad emanare atti di gestione anche nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti (qual&#8217;è il comune di Mascali).</p>
<p>La Giunta Municipale del Comune di Mascali, infatti, aveva revocato l&#8217;aggiudicazione di un appalto di servizi violando così &#8211; secondo il Tribunale &#8211; l&#8217;art. 6 comma 3° della L. n. 127/97, modificato dall&#8217;art. 2, comma 13° della L. n. 191/98, recepito dalla Regione Sicilia con L.r. n. 23/98 art. 3 a termini del quale la competenza ad emanare atti di gestione (quale è anche la revoca di una aggiudicazione) spetta ai dirigenti.</p>
<p>Sempre sullo specifico tema della incompetenza dell&#8217;organo politico, la pronuncia si segnala per aver precisato come già prima dell&#8217;entrata in vigore delle ultime modifiche legislative (L. n. 127/97 e L. n. 191/98), la presidenza delle commissioni di gara e la responsabilità delle procedure d&#8217;appalto erano state attribuite ai dirigenti mercè la formulazione originaria dell&#8217;art. 51 L. n. 142/1990 recepito in Sicilia con L.r. 48/91.</p>
<p>Da tale circostanza, il Tribunale ha fatto derivare che, ancor prima dell&#8217;avvento delle &#8220;Bassanini&#8221;, le Giunte Municipali avessero perso la competenza a disporre, la revoca o l&#8217;annullamento delle operazioni svolte o degli atti adottati.</p>
<p>Residua, secondo il Tribunale, un&#8217;unica ipotesi nella quale (quantomeno in Sicilia) l&#8217;organo di Governo torna ad essere competente per la rimozione degli atti di gara ritenuti illegittimi.</p>
<p>Il caso è quello previsto e disciplinato dall&#8217;art. 23 lett. G) della L.r., 8 marzo 1971 n. 5 in materia di lavori pubblici, richiamato sia dall&#8217;art. 17 comma 4° della L.r. 31 marzo 1972 n. 19 nel testo modificato dall&#8217;art. 33 della L.r. n. 35/1978 sia dall&#8217;art. 2 comma 3° della L.r. 17 marzo 1975 n. 8 che prevede espressamente la possibilità per il concorrente dì avanzare un reclamo assimilabile ad un ricorso gerarchico improprio.</p>
<p>La giunta, in quest&#8217;ultimo caso, deciderà il ricorso/reclamo quale organo competente in via gerarchica e non in autotutela restando quest&#8217;ultimo potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio di esclusiva competenza della commissione di gara presieduta dal dirigente.</p>
<p>Dopo il puntuale e completo &#8220;excursus&#8221; sulla competenza dell&#8217;organo politico in materia di atti di gara, la pronuncia rimarca l&#8217;orientamento della giustizia amministrativa favorevole all&#8217;obbligatorietà della comunicazione di avvio del procedimento nel caso in cui una pubblica amministrazione voglia rimuovere in autotutela gli effetti di una aggiudicazione.</p>
<p>In Sicilia, infatti, le gare si aggiudicano immediatamente con la redazione del relativo verbale e l&#8217;eventuale dichiarazione di provvisorietà devo solo ritenersi correlata alla possibilità del reclamo in sede amministrativa.</p>
<p>Da ciò, il Tribunale ha fatto discendere l&#8217;obbligo di comunicare all&#8217;aggiudicatario l&#8217;eventuale apertura di un procedimento di annullamento in autotutela dell&#8217;aggiudicazione.</p>
<p>La pronuncia del Tribunale amministrativo si segnala, inoltre, por aver preso posizione sull&#8217;ingarbugliata vicenda del nuovo regime, in Sicilia, delle autorizzazioni per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di noleggio da rimessa con conducente.</p>
<p>Come è noto, infatti, a seguito dell&#8217;entrata hi vigore in Italia della legge quadro sui servizi di trasporto non di linea (L. n. 21/92), la Sicilia ha recepito (con la legge n. 29/96) il nuovo principio della individualità delle relative licenze ed autorizzazioni.</p>
<p>Scompaiono, pertanto, le vecchia licenze ed autorizzazioni intestate alle persone giuridiche attraverso l&#8217;imposizione dell&#8217;obbligo dei privati titolari e delle amministrazioni di richiedere (i primi) e di emanare (le seconde) gli atti necessari all&#8217;adeguamento al nuovo principio (intestazione dell&#8217;autorizzazione a persona fisica, anche socio della persona giuridica).</p>
<p>La legge-quadro ha previsto, altresì, l&#8217;obbligo per le Amministrazioni di adeguare ai nuovi principi i Regolamenti comunali.</p>
<p>Nel caso della sentenza in esame il Tribunale ha censurato il comportamento dell&#8217;Amministrazione resistente la quale, non avendo adeguato i regolamenti interni nel termine previsto dalla legge (sei mesi) ai nuovi principi in materia di autorizzazioni per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di noleggio da rimessa con conducente, aveva prima denegato l&#8217;istanza di adeguamento dell&#8217;autorizzazione avanzata dalla cooperativa ricorrente e quindi annullato l&#8217;aggiudicazione della gara alla stessa cooperativa sul presupposto che quest&#8217;ultima non fosse dotata di autorizzazioni in regola con il principio di individualità della licenza.</p>
<p>La contraddittorietà dell&#8217;operato dell&#8217;amministrazione non è sfuggita al Tribunale che ha annullato la deliberazione adottata in autotutela dall&#8217;amministrazione.</p>
<p>Sul fronte delle statuizioni conseguenti all&#8217;accoglimento del ricorso, era inevitabile la condanna dell&#8217; amministrazione resistente al risarcimento del danno come richiesto dalla ricorrente.</p>
<p>Il Tribunale, a cui era stato richiesto, in alternativa, di optare per una pronuncia di condanna con fissazione dei criteri per la quantificazione da parte della P.A. del danno da risarcire (ai sensi dell&#8217;art. 35, comma 2°, del D.L.vo 80/98), ha ritenuto di poter condannare direttamente l&#8217;amministrazione al risarcimento del danno quantificandolo concretamente attraverso l&#8217;applicazione analogica dell&#8217;art. 20 comma 3° del D.M. 29 maggio 1895, nel testo modificato dal D.C.P.S. 15 luglio 1947 n. 763, a sua volta sostituito dall&#8217;art. 14 della L. 10 dicembre 1981 n. 741.</p>
<p>La norma applicata (pensata dal legislatore per gli appalti di opere pubbliche) prevede, in materia dell&#8217;analisi dei prezzi delle opere da appaltare, la quantificazione dei beneficio dell&#8217;appaltatore nel 10% (rapportato, nel caso di specie, al prezzo a base d&#8217;asta ribassato sulla scorta dell&#8217;offerta del concorrente).</p>
<hr />
<p>Note</p>
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