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	<title>Luciano Barra Caracciolo Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Luciano Barra Caracciolo Archivi - Giustamm</title>
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		<title>L’INCERTO QUADRO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE SULLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA E SULLE PROSPETTIVE DI RAGGIUNGIMENTO DELLA PACE.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 15:32:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/lincerto-quadro-del-diritto-internazionale-sulla-guerra-russia-ucraina-e-sulle-prospettive-di-raggiungimento-della-pace/">L’INCERTO QUADRO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE SULLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA E SULLE PROSPETTIVE DI RAGGIUNGIMENTO DELLA PACE.</a></p>
<p>Luciano Barra Caracciolo 1.La crisi di trasformazione del diritto internazionale in tema di divieto dell’uso della forza e lo scenario di ulteriore incertezza che ne deriva. Il tema da affrontare è forse il più complesso tra le già controverse questioni che, tradizionalmente, agitano il diritto internazionale. Questioni di contesto impongono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/lincerto-quadro-del-diritto-internazionale-sulla-guerra-russia-ucraina-e-sulle-prospettive-di-raggiungimento-della-pace/">L’INCERTO QUADRO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE SULLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA E SULLE PROSPETTIVE DI RAGGIUNGIMENTO DELLA PACE.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/lincerto-quadro-del-diritto-internazionale-sulla-guerra-russia-ucraina-e-sulle-prospettive-di-raggiungimento-della-pace/">L’INCERTO QUADRO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE SULLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA E SULLE PROSPETTIVE DI RAGGIUNGIMENTO DELLA PACE.</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Luciano Barra Caracciolo</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><u>1.La crisi di trasformazione del diritto internazionale in tema di divieto dell’uso della forza e lo scenario di ulteriore incertezza che ne deriva</u></em></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema da affrontare è forse il più complesso tra le già controverse questioni che, tradizionalmente, agitano il diritto internazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Questioni di contesto impongono una certa sintesi, nel il tentativo di toccare più problemi pervenendo a delle conclusioni, &#8211; naturalmente “provvisorie” ed ontologicamente incerte, sia in dipendenza del generale carattere del diritto internazionale (in cui la rilevazione dei precetti vigenti è ricognizione di consuetudini, in quanto sufficientemente univoche e consolidate) sia della sua attuale, possiamo ben dire, “crisi di (tentata) trasformazione”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, il diritto internazionale, incluso in esso il modo di interpretare i trattati secondo pratiche e trasformazioni di senso <em>de facto</em> consuetudinarie, rammenta, &#8211; rispetto alle conclusioni (giuridiche) cui si può pervenire <strong><em>durante</em></strong> lo svolgimento dei fatti, controversi ed anche traumatici, delle interazioni tra Stati -, quello che viene detto per l’economia: una disciplina che riesce a spiegare benissimo, dopo che sono accadute, quelle crisi che non era stata in grado di prevedere. Allo stesso modo, infatti, il diritto internazionale “tende” a discernere i torti dalle ragioni <u>dopo</u> che la politica, esplicando nei fatti la <em>ragione dei rapporti di forza</em>, ha comunque determinato un nuovo e diverso assetto a conclusione di una crisi, la cui massima manifestazione è una guerra tra due o più Stati appartenenti alla comunità internazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si pensi, ad esempio, che sulla questione se uno Stato non belligerante possa adottare comportamenti non neutrali nei confronti di Stati che abbiano fatto ricorso alla forza armata (oggi, in violazione dell’art.2, par.4, della Carta NU), è tutt’ora controverso se il <em>Lend-Lease Act</em> del 1941, sulla fornitura di armi e merci da parte degli Stati Uniti alla Gran Bretagna (e, successivamente alla stessa Unione Sovietica), costituisse violazione degli obblighi di imparzialità, da tenere verso <em>tutte</em> le parti in conflitto, che costituivano naturale corollario del famoso Patto <em>Briand-Kellog</em> del 1928 (che conteneva una limitata messa al bando della guerra “ingiustificata”, peraltro sprovvista di sanzione)<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si riteneva, già al tempo, che mettere al bando la guerra non potesse consentire a ciascun singolo Stato di violare, in considerazione unilaterale di interessi “interni”, gli obblighi di imparzialità (cioè di pari trattamento e di pari “distanza” dalle parti belligeranti), poiché senza il rispetto costante ed effettivo di tali obblighi, il divieto dell’uso della forza nei rapporti internazionali sarebbe stato (e sarebbe tutt’ora) di fatto svuotato di contenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli Stati Uniti sostennero, in quel frangente (solo apparentemente lontano), che la violazione degli obblighi di neutralità/imparzialità nei confronti della Germania fosse giustificata alla luce della violazione tedesca del Patto <em>Briand-Kellog</em>; ma, pur apparendo oggi, sia pure a posteriori, quella una posizione di buon senso (che, va rammentato, non è formalmente una fonte del diritto internazionale, come non lo è neppure l’equità), rimane che alla violazione tedesca del Patto in senso formale-letterale, non poteva corrispondere, un tipo di “contromisura” unilaterale che si risolvesse in una violazione del suo contenuto fondamentale; e cioè che ponesse a rischio, sul piano logico-giuridico, lo stesso svuotamento del precetto principale formale del Patto stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Apprezzamenti unilaterali, da parte dei singoli Stati, di propri interessi e valori rispetto alle legittime e circoscritte eccettuazioni dell’obbligo di neutralità da tenere nel conflitto tra Stati terzi, svuota naturalmente di ogni forza deterrente il divieto della guerra; ciò infatti conduce, come poi in effetti avvenne, a quella <em>escalation</em> di coinvolgimento di ulteriori &#8220;potenze”, che in sé svuota sistematicamente ogni divieto dell’uso della forza.</p>
<p style="text-align: justify;">E ciò vale, <em>a fortiori</em>, anche nel nostro attuale ordinamento internazionale, in cui, com’è si visto nella nota 2), da un lato, il quadro di risoluzione delle controversie internazionali affidato al “monopolio” dell’autorità centralizzata delle NU, non è mai giunto a piena effettività (ed è anzi in forte regresso); mentre, dall’altro, il crescente unilateralismo, proprio nelle iniziative militari, degli ultimi decenni, ha fortemente contribuito ad allargare il vuoto di istituzionalizzazione accentrata della risoluzione delle controversie internazionali, a scapito crescente della stessa legittimazione dell’azione del Consiglio di Sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Fatte queste brevi premesse, cerchiamo di affrontare i vari punti che, sul piano giuridico internazionale, interessano i comportamenti e le iniziative in cui è stata coinvolta l’Italia a seguito della fase bellica apertasi il 24 febbraio 2022. Allo stesso tempo, ciò ci consentirà di esaminare anche come, una volta inquadrate le regole “in gioco”, queste possano essere invocate, in un certo modo, e talora con non minore fondamento legittimo anche dalla “controparte”. Come premesso, saranno necessariamente dei punti in cui si offriranno soluzioni sia condensate, sia problematiche, per quanto detto finora.</p>
<p style="text-align: justify;">Esiste ormai, al riguardo, una enorme “letteratura”, ma una rassegna oggettiva ed imparziale, con l’ottica di un ipotetico giudice che, al termine del rumore delle armi, dovesse risolvere una questione (sempre di natura “arbitrale”, cioè riposante sulla libera volontà delle parti di sottoporre a un giudicante la controversia internazionale indubbiamente insorta), deve ricorrere preferibilmente a fonti e interpretazioni che PRECEDANO lo scoppio delle (ultime) ostilità e che non risentano della necessità di legittimare a posteriori ciò che, altrimenti, è pacificamente controverso nel diritto internazionale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><u>2.L’Italia e la sua posizione di “intervento” a favore dell’Ucraina nella cornice della “autotutela collettiva” ed i suoi limiti generali di liceità secondo il diritto internazionale</u></em></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Anzitutto, l’Italia si è espressamente collocata in una cornice di c.d. autotutela collettiva contro l’illecito, in assunto della massima gravità, consistente nella violazione dell’uso e della minaccia della forza (art.2 par.4 della Carta), commesso dalla Russia con l’invasione del territorio ucraino. Ciò è stato giustificato, anzitutto, in una concertazione multilaterale nel quadro del Trattato NATO e, in via che pare applicativa, nel quadro della Politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea.</p>
<p style="text-align: justify;">L’opinione prevalente della più autorevole dottrina <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> è che reazioni consistenti, a loro volta, in c.d. contromisure (un tempo dette “rappresaglia”), cioè in violazioni del diritto internazionale verso lo Stato aggressore, giustificate però dal suo grave illecito “primigenio”, in quanto poste in essere da Stati che <u>non hanno subito la diretta lesione</u> (cioè, nel caso, la diretta aggressione militare), <u>non</u> siano ammesse come lecite dal diritto internazionale senza il ricorrere di limiti e presupposti alquanto stringenti e riconducibili alla evidenziata sostanza del “divieto dell’uso delle armi” e della priorità del ricorso al sistema accentrato di risoluzione pacifica delle controversie presso il Consiglio di Sicurezza delle NU.</p>
<p style="text-align: justify;">La circostanza che siano stati definiti, principalmente a livello di elaborazione dottrinaria, una serie di <em>crimini di diritto internazionale</em> (cioè non semplici illeciti internazionali), &#8211; quali l’aggressione armata, il genocidio, <em>l’apartheid</em>, la schiavitù, la violazione dell’obbligo di rispettare l’autodeterminazione dei popoli e di non ingerenza, e, con maggiori perplessità, le gravi violazioni dei diritti umani <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> -, è vista, nella elaborazione dottrinale più recente (non suffragata da rilevanti pronunce conformi delle Corti internazionali e degli stessi tribunali nazionali) come configurazione di obblighi <em>erga omnes</em>, cui corrisponderebbe un’azionabilità altrettanto generalizzata, in capo ad ogni componente della comunità internazionale, delle misure per far valere tale responsabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">In pratica, ogni singolo Stato avrebbe una responsabilità estesa all’intera comunità internazionale che, a sua volta, potrebbe agire, in modo diffuso ed anche individuale, con azioni di autotutela (contromisure-rappresaglia e ritorsioni, come vedremo in seguito).</p>
<p style="text-align: justify;">Ma il fatto è che, secondo la migliore dottrina (sopra citata), e per le stesse ragioni già viste rispetto al Patto <em>Briand Kellog,</em> &#8211; cioè evitare che il divieto della guerra sia svuotato da una serie indeterminata di possibili eccettuazioni, dichiarabili all’interno del quadro dei rapporti di forza meramente politici e pre-giuridici, da parte di ogni potenza e degli alleati del suo “blocco”, fino alla vanificazione dell’effettività e della praticabilità del principio stesso della pace -, “<em>nulla esclude, tenuto conto della <u>struttura…anarchica” della comunità internazionale</u> e della natura abbastanza recente del fenomeno</em> (<em>id est</em>; della configurazione di tali crimini internazionali, legati, nella storia recente a ben note vicende di interventi militari fuori dal quadro riconducibile al Consiglio di Sicurezza delle NU) <em>che si tratti di obblighi sprovvisti (o provvisti di forme attenuate) di sanzioni</em>” <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong><em><u> Iniziative di autotutela collettiva “autonome” e quadro legale della Carta delle NU</u></em></strong>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Spieghiamo ulteriormente il punto: il tentato riordinamento del diritto internazionale previsto dalla Carta delle NU, avrebbe dovuto porre capo ad un sistema di sicurezza collettiva incentrato:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sull’art.24 della Carta che attribuisce al Consiglio di Sicurezza la <em>“responsabilità principale del mantenimento di pace e sicurezza internazionale”</em>, secondo un mandato conferito da tutti gli Stati membri;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sul Capitolo VI della Carta, che demanda al Consiglio medesimo <em>la risoluzione pacifica delle controversie,</em> secondo le varie note formule di mediazione e facilitazione di accordi tra le parti in disputa, sotto l’esclusiva e “legittimante” egida delle NU;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sul Capitolo VII (artt.39 e ss.), che attribuisce al Consiglio di Sicurezza il potere di <em>rispondere con azioni a minacce a violazioni della pace o ad atti di aggressione commessi da uno Stato;</em> in base all’art.42 il Consiglio può decidere di intervenire contro simili condotte mediante misure anche implicanti l’uso della forza.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli <em>accordi speciali</em> (di messa a disposizione di una forza militare da parte degli Stati “convenzionati”, presso un Comitato di Stato Maggiore delle NU stesse), previsti dall’art.43, non sono mai stati conclusi e la legittimità dell’uso della forza in termini di <em>enforcement</em> internazionale, &#8211; definiti (all’interno del “tentato” neo-diritto internazionale) come <em>peace-keeping</em> o, variamente, come ripristino dei diritti umani fondamentali o dei minimi principi istituzionali della democrazia, in taluni Stati e territori -, sono stati delegati a coalizioni regionali (previste dalla Carta) o a “coalizioni di Stati” (non previste); in ogni caso, va sottolineato, sempre con la deliberazione autorizzatoria del Consiglio di Sicurezza ai sensi dell’art.53 della Carta<strong>. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">In difetto di quest’ultima, in effetti, la pur avvenuta serie di iniziative di intervento in violazione della legittima cornice di uso della forza e della dissuasione “a controllo/autorizzazione” centralizzata nel Consiglio di Sicurezza, non può, &#8211; proprio per la sua natura violativa del diritto internazionale generale (comunemente accettato <em>in parte qua</em>) &#8211;<strong>, </strong>aver consolidato una norma di diritto internazionale generale che consenta sia l’uso della forza che l’adozione giustificata di contromisure di autotutela collettiva, o comunque decise da parte di Stati terzi, <u>in via autonoma e indipendente dal sistema della Carta</u> (e quindi dal vaglio e dall’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU ai sensi dell’art.53) <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’inesistenza di tale norma va imputata alla pratica constatazione che essa è stata finora fatta valere solo da una parte, sia pur qualificata dalla sua forza economica e militare, degli Stati componenti la comunità internazionale, ma non è stata condivisa da una larga parte degli altri Stati che, anzi, mostra una crescente insofferenza nel disconoscere la legittimità/liceità di tali azioni “unilaterali” di allegata polizia internazionale (e ciò è avvalorato dagli eventi di questi ultimi mesi, proprio in coincidenza con lo scoppio della attuale fase di guerra in Ucraina): dunque, al di là della limitata efficacia fondante il diritto internazionale generale attribuibile alle deliberazioni dell’assemblea della NU (a causa anche della loro genericità compromissoria), la pretesa esistenza di tale norma difetta, in modo crescente, di “rappresentatività” e condivisione “sociale” sufficienti a proiettarla nella fase formativa di una nuova consuetudine vincolante.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><u> </u></em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><u> </u></em></strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong><em><u> La lecita adottabilità delle misure di c.d. ritorsione ed i loro limiti</u></em></strong>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Per altro verso, per la dottrina più autorevole <a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> a fronte della commissione di un illecito, diciamo <em>erga omnes</em>, quale la violazione del divieto dell’uso della forza (da parte della Russia, e, ovviamente, non solo in questa occasione) sarebbero però, da parte di ciascun singolo Stato che lo ritenesse, adottabili non, appunto, le misure di rappresaglia o contromisure, quanto piuttosto le c.d. misure di <em>ritorsione</em>, definibili come <em>comportamenti “inamichevoli”</em> ma non violativi di norme del diritto internazionale da parte di chi le pone in essere.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, posto che le misure  ”inamichevoli” sono tradizionalmente espresse in <u>sanzioni economiche</u>, &#8211; quali limitazioni dell’esportazione verso, o delle importazioni da, uno Stato autore dell’illecito-crimine di diritto internazionale -, anche questo tipo di misure soffrono di limiti: a) anzitutto, non devono travalicare in violazioni del diritto internazionale generale (potendosi esprimere nella omissione e sospensione di atti <em>non</em> obbligati da altre norme di diritto internazionale); b) in secondo luogo, non devono superare il limite dell’abbandono della neutralità, in quanto necessaria al ripristino della iniziative di pace legittimamente facenti capo alle NU, trasmodando in attività vietate dal principio, considerato direttamente complementare al divieto dell’uso della forza, di <em><u>non ingerenza</u></em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Di ciò si ha testimonianza nella pronuncia forse più famosa della Corte Internazionale di Giustizia presso le NU in questo dopoguerra: la sentenza del 1986, “Stati Uniti contro il Nicaragua”, sulle “<em>attività militari e paramilitari contro il Nicaragua</em>”, laddove la Corte ha pur detto che non risulta sufficiente a concretare un’ipotesi di illecito intervento negli affari altrui l’interruzione di un programma di aiuto allo sviluppo o la riduzione o il divieto delle importazioni dal Paese che si vuole colpire (CIJ, Recueil, 1986, par.244). Tuttavia, la dottrina qui preferita<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> ha precisato: <strong>“</strong><em>qualora queste misure siano contemporaneamente e sistematicamente prese, ed inoltre abbiamo come unico scopo quelli di influire sulle scelte dello Stato straniero, esse devono considerarsi come vietate</em>”. E va precisato, ciò in quanto violazioni del diritto internazionale non giustificabili, alla luce non del semplice principio di neutralità-imparzialità rispetto alle parti comunque belligeranti, ma in virtù del principio di <em>ius cogens</em> del divieto di ingerenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Si pone dunque una questione di…”misura” delle misure adottate, affinché, attraverso la violazione del divieto di ingerenza (esteso in termini, ancor oggi attuali, di obbligo di imparzialità e neutralità anche rispetto alle parti di un conflitto), non si giunga alla violazione del principio di diritto internazionale cogente della <em>autodeterminazione dei popoli</em>, da considerarsi altro precetto fondamentale <em>che completa il divieto dell’uso della forza nel caratterizzare l’ordinamento internazionale posteriore alla seconda guerra mondiale</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare evidente che la proliferazione di ingerenze e di lesioni mirate alla autodeterminazione di uno Stato, quand’anche autore del più grave illecito internazionale, <em>se risultasse liberamente affidata a iniziative unilaterali</em> (individuali o collettive) dei singoli Stati, <em>estranee al quadro del Consiglio di Sicurezza</em>, elida <em>de facto</em>, con la forza metagiuridica dei rapporti instaurati, ogni spazio di intervento delle NU, sia ai sensi del Capitolo VI  (risoluzione pacifica delle controversie) che del Capitolo VII della Carta (misure implicanti l’uso della forza); cioè scardini ogni ruolo e ogni effettività di un intervento interno al quadro legalitario centralizzato, presso le NU, di risoluzione delle controversie internazionali ad opera del Consiglio di Sicurezza. Ciò che sta puntualmente accadendo; e, va detto, non da oggi, in questa singola crisi bellica.</p>
<p style="text-align: justify;">Va anche aggiunto in un’ottica di <em>realpolitik</em>: quand’anche si prendesse atto del ritorno al carattere “anarchico e primitivo” del diritto internazionale, regolato dalla forza dei forti, e <u>fintanto che riescono ad affermarla <a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a></u>, e si dovesse riconoscere che l’autotutela collettiva, &#8211; cioè le contromisure (specialmente economiche e finanziarie) adottabili da ogni Stato non direttamente leso, in virtù di una presunta valenza <em>erga omnes</em> oltre che dei divieti anche dell’attivazione del regime di responsabilità dello Stato militarmente “aggressore” -, questa, non di meno, sarebbe soggetta a tutti i limiti che incontra in generale l’esercizio dell’autotutela da parte del singolo “Stato leso”. Ed è ovvio che, per gli Stati terzi, questi limiti dovrebbero risultare a maggior ragione vigenti.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li><strong><em><u> I limiti alle contromisure adottabili in sede di autotutela collettiva nel quadro del diritto internazionale vigente</u></em></strong>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Si tratta quindi, anche nel caso storicamente qui esaminato, di verificare, in primo luogo, <u>il rispetto del principio di proporzionalità</u> tra violazione subita e violazione commessa per rappresaglia <a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. Ciò vale per le sanzioni economiche che assumano sia carattere di contromisura che carattere di ritorsione (c.d. comportamenti inamichevoli).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso che ci occupa, in effetti, le sanzioni alla Russia, includenti il “sequestro” delle riserve della sua banca centrale e vari (ed ondivaghi) divieti di importazione e un generale “bando” dell’esportazione di tecnologie, non solo non appaiono, <em>prima facie</em>, dotate di proporzionalità al <em>grado di lesione (imprecisamente</em>, allo stato) rivendicata dai paesi quantomeno dell’Unione europea (tale aspetto risulta allo stato del tutto imprecisato), ma neppure risultano dotate di <em>adeguatezza</em> rispetto allo scopo deterrente e di indebolimento della Russia inizialmente dichiarato: tali stesse sanzioni sono sfociate in problematiche di approvvigionamento e di prezzi energetici che hanno colpito più i “sanzionanti” che i sanzionati. E parliamo di discutibili valutazioni di impatto economico e finanziario che si sono rivelate, finora, errate e che hanno, invece, fatto drammaticamente emergere, semmai, la disunità e, più ancora, la non omogeneità di interessi della comunità internazionale rispetto al conflitto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò, in realtà, negli sviluppi della politica internazionale, incluso il suo aspetto industrial-commerciale, conferma che “azionare” in modo diffuso (cioè a discrezione di uno o più Stati in via autonoma ed indipendente da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza), una responsabilità <em>erga omnes</em> dello Stato aggressore, al di fuori del quadro legalitario delle azioni consentite appunto al Consiglio di Sicurezza, &#8211; anzitutto ai sensi del Capitolo VI (esperimento dei mezzi di risoluzione pacifica delle controversie) -, finisce per depotenziare anche il più pregnante dei precetti dello <em>ius cogens</em> internazionale, quello del divieto dell’uso della forza.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ordine internazionale viene cioè irresistibilmente riattratto nella “anarchia” (ottocentesca) dei rapporti di forza contingenti: questi non solo non stabilizzano alcuna prospettiva di pace, ma danno luogo a sviluppi di ulteriore instabilità da parte degli Stati che, &#8211; a quei rapporti di forza affermati al di fuori del quadro di sicurezza e <em>peace-keeping</em> delle NU -, non vogliano sottostare.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><u>5.1. Il limite della non violazione di norme imperative del diritto internazionale e la sua eccezione nella norma specifica sulla legittima difesa</u></em></strong><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo limite da verificare, rispetto alla (controversa) utilizzazione dell’autotutela collettiva decisa autonomamente da singoli Stati, anche coordinati tra loro, è quello della <u>impossibilità di ricorrere, nell’ambito delle contromisure, a violazioni del diritto internazionale cogente</u>. Quest’ultimo, notoriamente, risulta fondabile sull’art.103 della Carta, e si specifica in norme intese ormai non come pattizie ma come consuetudinarie, quali, prima fra tutte, proprio il divieto dell’uso e della minaccia della forza e, nelle sue varie proiezioni, anche economiche, il rispetto del <em>principio di autodeterminazione </em>degli Stati-popoli (articolato nella sua accezione “negativa” del <em>divieto di ingerenza</em>), nonché il rispetto della dignità della persona umana nei suoi diritti fondamentali (affermati come “principi della Carta” ONU).</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, questo limite specifico trova una eccezione nella norma sulla <em>legittima difesa</em>, quale prevista dall’art.51 della Carta: è questa una norma non priva di problematiche. Indubbiamente, deve essere ammesso che l’uso altrui della forza, quindi il respingimento dell’aggressione militare sia sempre consentito allo Stato “leso” (invaso).</p>
<p style="text-align: justify;">Il profilo critico consiste nel fatto che l’art.51 parla di un attacco armato che abbia “avuto luogo” cioè che si sia <u>già</u> manifestato nella sua materialità militare (“<em>Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che <u>abbia luogo</u> un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><u>5.2. Una possibile angolazione, in chiave di risoluzione pacifica della controversia, circa la giustificazione giuridica adducibile dalla Russia nella crisi attuale</u></em></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma, com’è noto, la legittima difesa, nel senso del diritto comune (in questo caso penale), ha essenzialmente carattere preventivo: cioè si agisce per prevenire un danno imminente e grave cagionato da un’attuale ed evidente situazione di (mero) pericolo, in modo da scongiurare il verificarsi, in tutto o in parte, del grave danno. Di fronte a tale formulazione dell’art.51, sarebbe perciò interdetta la legittima difesa in senso proprio, tecnico-giuridico, poiché appunto vige, come regola generale, il divieto dell’uso della forza <u>in via preventiva</u>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo argomento, logico e giuridico <a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, sottrarrebbe peraltro ogni giustificazione giuridica all’azione della Russia; perlomeno sotto il profilo della legittimità di una “invasione preventiva” del territorio ucraino a fronte di una ritenuta imminente offensiva dell’esercito ucraino contro i territori delle repubbliche separatiste (oggi teatro dei combattimenti) e, in precedenza, per quanto riguarda l’occupazione militare della Crimea.</p>
<p style="text-align: justify;">Per completare il punto: la Russia, peraltro, propone una diversa versione storica dei fatti che si riporta agli scontri armati tra le circoscrizioni separatiste e l’Ucraina stessa che, com’è noto, risalgono quantomeno al 2014, con il loro strascico di vittime e di atrocità poste in essere contro la popolazione russofona in Ucraina (in generale).</p>
<p style="text-align: justify;">Il suo intervento, in assunto, si porrebbe (come operazione detta “di polizia speciale” a segnalare la contestazione della stessa sovranità indiscussa e consolidata di Kiev rispetto ai territori russofoni, già appartenuti all’Unione Sovietica), come un’azione di soccorso non per prevenire un conflitto non ancora apertamente manifestatosi, ma per por fine ad un conflitto già largamente in svolgimento; riconfluendo, secondo tale versione storico-fattuale, nell’alveo delle legittima difesa, collettiva, quale configurato dalla Carta.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, ciò sarebbe reso evidente, al livello di “fatto notorio”, dalle vicende che hanno posto capo ai due accordi c.d. di Minsk: la Russia sostiene di aver “dovuto” intervenire “in soccorso” di popolazioni russe che, &#8211; a seguito di forti contrasti seguiti alla linea adottata, a partire dal <em>regime change</em> del 2014, dal governo ucraino -, avrebbero intrapreso un movimento di liberazione, raggiungendo, in una certa misura, un qualche grado di controllo dei territori oggi contesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, pur con tutte le complesse precisazioni storiche sulle vicende (politiche) più o meno differenziate dei popoli russi ed ucraino, avremmo dunque, &#8211; e questo aspetto in un’obiettiva ed imparziale disamina della controversia in atto andrebbe valutato con attenzione SE si vuole trovare una soluzione soddisfacente e stabile -, che l’intervento russo può, e sottolineiamo, può (in una visione realisticamente  risolutiva della controversia) essere inscritto nell’applicazione del principio di autodeterminazione dei popoli, in quanto soggetti (successivamente alla seconda guerra mondiale)<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, ad un governo straniero che ne disconosca i diritti umani fondamentali come entità etnica autonoma: tale principio si manifesta, da un lato, in un “<em>diritto dei popoli</em>, appunto <em>sottoposti a dominio straniero</em> ed ostile, <em>di divenire indipendenti, di associarsi od integrarsi con un altro Stato indipendente, di scegliere comunque liberamente il proprio regime politico</em>” <a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>. Dall’altro lato, poi, la vigenza come <em>ius cogens</em> del principio di autodeterminazione, implica che esso valga come fonte di obbligo <em>erga omnes,</em> per lo Stato “dominante”, di consentire tale autodeterminazione, fino al punto che “<em>l’appoggio di uno Stato terzo ad un movimento di liberazione non può essere considerato come illecito</em>”<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa dottrina aggiunge che, a maggior ragione, se un movimento di liberazione nazionale riesca a controllare effettivamente una parte del territorio, risulta configurabile una <em>soggettività di diritto internazionale del “governo insurrezionale</em>” e, contemporaneamente, possa assumersi come legittima difesa collettiva, ai sensi dell’art.51 della Carta, l’intervento di un paese in supporto di un tale movimento di liberazione, ormai sorto dalla continuata lotta armata legata a un territorio ben individuabile <a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci rendiamo conto che, nella narrazione attuale, una tale interpretazione della situazione giuridica alla luce del diritto internazionale sia radicalmente negata, ma, d’altra parte, tale forte negatoria appare legata alla ragion politica, ed alla connessa volontà di affermare certi rapporti di forza, più che a una obiettiva e scrupolosa verifica delle condizioni per arrivare ad una pace nel quadro legalitario; e ciò rendendo effettivamente attuali le condizioni, altrimenti impraticabili, di un realistico tentativo conciliativo, o anche arbitrale, nel quadro delle competenze del Consiglio di Sicurezza. Prospettando la ponderata e concreta applicabilità di tali principi, lo stesso Consiglio, molto probabilmente, uscirebbe dall’attuale <em>impasse</em> e potrebbe riprendere il suo ruolo di promotore di una risoluzione pacifica della controversia con una ragionevole possibilità di uscire dalla logica dei veti contrapposti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><u> </u></em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><u>5.3. Il limite imperativo del rispetto dei principi umanitari e della dignità umana</u></em></strong>. <strong><em><u>Profili costituzionali tra articolo 11 della Costituzione e diritto internazionale imperativo</u></em></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Affrontiamo infine, l’ultimo limite a cui dovrebbero essere soggette le contromisure di autotutela in generale, e collettiva in particolare, adottate in “rappresaglia” per una violazione del divieto dell’uso della forza: <u>il rispetto del principio umanitario</u>, cioè della dignità umana delle popolazioni coinvolte, a bene vedere, prima e vera sostanza del divieto dell’uso della forza, poiché la “pace” cui sarebbe funzionale l’ordinamento “tentato” con le NU <em>non si limita, dunque, a predicare un sistema di trattati e risoluzioni che garantiscano che gli Stati (semplicemente) non usino gli eserciti, ma mira, in definitiva, a che questa pace sia riferita a uno Stato di benessere materiale e culturale dell’intera umanità</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, merita un cenno la questione del rispetto degli <u>obblighi internazionali che ai sensi dell’art.10 della Costituzione graverebbe comunque sulla Repubblica italiana</u>: sul tale tema si osserva che, avuto riguardo all’insieme dei rapporti internazionali in cui comunque l’Italia è parte, sia come membro delle NU, sia come parte di importanti trattati, il “rinvio mobile” contenuto nell’art.10 Cost. non entra affatto in collisione con l’art.11 della Costituzione nella parte in cui enuncia indubitabilmente, che “<em>l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio del divieto dell’uso della forza e quello di autodeterminazione dei popoli, &#8211; nei loro precetti complementari del rispetto della dignità umana e del divieto di ingerenza -, pongono l’art.11 perfettamente in linea con lo <em>ius cogens</em> riconosciuto come ora vigente (e primario nella sua imperatività <em>anche</em> di diritto internazionale), e, dunque, come dotato di una sua normatività, non solo <em>ideale</em> e consona al comune sentire della comunità internazionale del tempo in cui fu adottato, ma anche attuale in termini di rigoroso intendimento del diritto internazionale generale (in un modo ben più consistente e condiviso di quando non sia il nuovo e multiforme <em>ius ad bellum</em> a preteso volto <em>umanitario</em>, che incontra crescenti difficoltà ad affermarsi come diritto consuetudinario, secondo quanto argomentato in precedenza).</p>
<p style="text-align: justify;">La piena precettività dell’art.11 Cost. è così pienamente armonizzata al diritto internazionale generale <u>correttamente inteso</u>, senza fughe in avanti nella ricognizione di norme internazionali che, finora, come si è finora evidenziato, non hanno certamente trovato quella condivisione generalizzata di normatività nell’intera comunità internazionale.</p>
<p style="text-align: justify;"><u>L’art.11 rimane, in ogni modo</u>, un principio fondamentalissimo della nostra Costituzione, caratterizzante al punto che esso non può subire una modificazione neppure in sede di revisione costituzionale e tantomeno a seguito della pretesa ricognizione di norme di diritto internazionale generale da esso divergenti <a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>; tali norme non assurgono giammai a fonti “di rango costituzionale”, ponendosi com’è noto come fonti interposte, superiori alla legge nazionale, ma subordinate, nella gerarchia delle fonti, ai principi fondamentali della Costituzione, da intendere comunque, secondo la definizione di L. Basso in Costituente, come “armonia complessa” di norme interdipendenti tra loro.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li><strong><em><u> Il quadro del diritto imperativo internazionale ed il suo raccordo puntuale con il sistema di trattati in cui è parte l’Italia: la Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie e l’art.1 del trattato NATO</u></em></strong>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Circa la portata degli obblighi internazionali posti a carico dell’Italia in piena armonizzazione con l’art.11 Cost, vale la pena di menzionare, <em>ex multis</em>, due trattati ratificati dall’Italia, e la cui doverosa applicazione costituisce semmai prioritaria manifestazione di una posizione italiana “costituzionalmente orientata”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo di tali trattati è la “<em>Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie</em>”, promossa dal Consiglio d’Europa e vincolante anche per l’Italia. L’art.1 della convenzione prevede l’obbligo di sottoporre alla Corte Internazionale di Giustizia (presso le NU) le controversie <em>giuridiche</em> che dovessero insorgere tra i paesi aderenti; tra i quali, pur non figurando la Russia, rientrava, fino al 1997, la Bielorussia, mentre vi rientrano tutt’ora Stati come l’Ucraina, la Serbia e la Turchia <a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Poiché l’esistenza di tale ampia convenzione ribadisce il “comune sentire” in ordine ad un metodo di risoluzione delle controversie che fa capo, e rinvia, proprio al sistema delle NU, &#8211; rafforzando in modo specifico la clausola c.d. arbitrale generale c.d “perfetta” già posta dall’art.36, par.2 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia presso le Nazioni Unite -, <em>essa stessa compone un rilevante indizio della formazione di una norma di diritto internazionale generale</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale funzione ricognitiva di un metodo obbligatorio di approccio alle controversie internazionali, a ben vedere, converge perfettamente <u>con lo stesso art.1 del trattato NATO</u>, che appunto impegna le parti prioritariamente, “<em>a comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale in cui potrebbero essere coinvolte</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale precetto di diritto internazionale generale, poggiato dunque su plurimi indizi di enunciazioni essenziali contenute in una pluralità di trattati obbligatori, può essere espresso in questi termini “espansi” ma logicamente attendibili: <em>a fronte di qualsiasi disaccordo o contrasto tra Stati appartenenti all’Onu, le parti della convenzione, anche non esclusivamente nei reciproci rapporti, si impegnano a promuovere e a percorrere, quale via prioritariamente obbligatoria, i mezzi di risoluzione pacifica della controversia</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò suggerisce che l’Italia sia quantomeno impegnata, a fronte di controversie internazionali in cui, <u>anche come parte del trattato Ue nonché di quello Nato</u>, si trovi a dover prendere posizione, a ricercare prioritariamente l’esperimento di questi mezzi di risoluzione, ponendosi in una posizione preferenziale che, in realtà, dato l’ambito dei partecipanti, <u>dovrebbe essere condivisa, e sentita come impegnativa, da ciascun Stato aderente all’Unione europea</u>. E ciò anche e proprio nella sede di quel consiglio Ue che, in materia di “politica estera e di sicurezza comune” (<u>artt.21 e seguenti del trattato Ue), si richiama appunto ai “<em>principi della Carta delle Nazioni Unite</em></u>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Una deliberazione all’unanimità, in questa direzione – per il vero stranamente mai scandagliata finora -, unanimità appunto prescritta per il <em>modus deliberandi </em>unionale nella specifica materia, non solo dovrebbe essere politicamente agevole, in quanto <u>gli Stati-membri Ue sono tutti parte della Convenzione</u>, ma in realtà anche sentita come dovuta.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li><strong><em><u> Il Trattato sul commercio delle armi e le sue regole limitatrici e proibitive, intese nel sistema del diritto internazionale imperativo</u></em></strong>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il secondo trattato che merita di essere menzionato, come parte di un corpo normativo che risulta del tutto in linea con l’art.11 della Costituzione e, a sua volta, collimante col quadro del diritto internazionale imperativo volto al mantenimento del bene prioritario della pace, è <u>il Trattato sul commercio delle armi</u>, ratificato dall’Italia con legge n.118 del 2013 ed entrato in vigore dal 24 dicembre 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Il trattato è stato concluso nel quadro delle Nazioni Unite ed espressamente è stato adottato “<em>Richiamando l&#8217;articolo 26 della Carta delle Nazioni Unite, che intende promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio di risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">A conferma che le misure di autotutela collettiva, non possono (o “potrebbero”) esprimersi, &#8211; al di là dell’intervento armato diretto in un conflitto tra terzi, ai sensi dell’art.51 della Carta (legittima difesa collettiva) -, in contromisure o in ritorsioni che violino principi imperativi del diritto internazionale, (quali, appunto, il principio di autodeterminazione, il divieto di ingerenza, o, ancora, il principio umanitario e di rispetto della dignità umana), si riporta il testo dell’art. 6 relativo alla proibizione del trasferimento di armi a qualsiasi titolo, anche gratuito, con particolare riguardo alle parti enfatizzate in neretto:</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>1. Nessuno Stato Parte <strong>può autorizzare il trasferimento di armi</strong> convenzionali di cui all&#8217;art. 2 comma 1 nè degli oggetti previsti dagli articoli 3 e 4, <strong>se tale trasferimento è suscettibile di violare obblighi derivanti da misure adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla base del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite</strong>, in particolare rispetto all&#8217;embargo di armi.</em></p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><em> Nessuno Stato Parte può autorizzare il trasferimento di armi convenzionali di cui all&#8217;art. 2 comma 1 nè degli oggetti previsti dagli articoli 3 e 4, se tale trasferimento è suscettibile di violare pertinenti obblighi internazionali ai sensi degli accordi internazionali di cui è Parte, in particolare rispetto al trasferimento o al traffico illecito di armi convenzionali.</em></li>
<li><em> <strong>Nessuno Stato Parte può autorizzare il trasferimento di armi </strong>convenzionali di cui all&#8217;art. 2 comma 1 nè degli oggetti previsti dagli articoli 3 e 4 <strong>qualora sia a conoscenza, al momento dell&#8217;autorizzazione, che le armi o gli oggetti possano essere utilizzati per la commissione di atti di genocidio, crimini contro l&#8217;umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949, attacchi diretti a obiettivi o a soggetti civili protetti in quanto tali, o altri crimini di guerra definiti dagli accordi internazionali di cui lo Stato è parte</strong>”</em>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Sempre all’interno dello stesso Trattato, in ragione della sua natura indicativa, è poi regolata l’ipotesi che, laddove lo Stato “trasferente” le armi non abbia potuto dirsi “a conoscenza” di tali gravi situazioni ostative, al momento dell’autorizzazione dell’invio, debba comunque esperirsi un’attenta valutazione preventiva di rischio: l’art.7 dispone, infatti, in modo fortemente impositivo di attente valutazioni cautelative, accertative e mitigative, del rischio (sempre avendo riguardo particolare alle parti in neretto e sottolineate):</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Esportazione e valutazione dell&#8217;esportazione</em></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><em> <strong>Se l&#8217;esportazione non è proibita dall&#8217;articolo 6</strong>, ciascuno Stato Parte esportatore, prima dell&#8217;autorizzazione dell&#8217;esportazione delle armi convenzionali previste dall&#8217;articolo 2 comma 1 o di ogni altro oggetto previsto dagli articoli 3 e 4, sotto la propria giurisdizione e ai sensi del proprio sistema di controllo nazionale,<u> <strong>valuta</strong>, <strong>in maniera obiettiva e non discriminatoria</strong></u><strong> e prendendo <u>in considerazione ogni elemento utile</u></strong>, comprese le informazioni fornite dallo Stato importatore ai sensi dell&#8217;articolo 8 comma 1 , se le armi convenzionali o gli oggetti:</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><em>(a<strong>) Possono contribuire a minacciare la pace e la sicurezza</strong>;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(b) Possono essere <strong>utilizzati</strong> per:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(i) <strong><u>Commettere o agevolare una grave violazione del diritto internazionale umanitario</u></strong>;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(ii) <strong><u>Commettere o agevolare una grave violazione del diritto internazionale dei diritti umani</u></strong>;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(iii) Commettere o agevolare un atto che costituisca un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi al terrorismo di cui lo Stato è parte; oppure</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(iv) Commettere o agevolare un atto che costituisca un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi alla criminalità organizzata transnazionale di cui lo Stato è parte.</em></p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><em> <strong>Lo Stato Parte esportatore deve inoltre valutare se si possano adottare delle misure per mitigare i rischi identificati alle lettere (a) o (b)</strong> nel paragrafo 1<strong><u>, incluse misure per accrescere la fiducia reciproca o per sviluppare dei programmi concordati fra gli Stati esportatori e importatori</u></strong>.</em></li>
<li><em> <strong><u>Se, dopo aver condotto tale valutazione e aver esaminato eventuali misure di mitigazione, lo Stato Parte esportatore ritiene che vi sia un forte rischio di ricadere in una delle conseguenze negative previste dal paragrafo 1, lo Stato Parte esportatore non autorizzerà l&#8217;esportazione</u></strong>.</em></li>
<li><em> Lo Stato Parte <strong>esportatore</strong>, nel formulare tale valutazione, <strong>prende in considerazione</strong> il rischio che le armi convenzionali previste dall&#8217;articolo 2 comma 1 o</em> <em>gli oggetti previsti dagli articoli 3 e 4 <strong>possano essere utilizzate per commettere o agevolare gravi atti di violenza di genere o atti di violenza contro donne e bambini</strong>.</em></li>
<li><em> Ciascuno Stato Parte esportatore intraprende delle misure per assicurare che ogni autorizzazione per l&#8217;esportazione di armi convenzionali previste dall&#8217;articolo 2 comma 1 o gli oggetti previsti dagli articoli 3 o 4 sia registrata ed emessa prima dell&#8217;esportazione.</em></li>
<li><em> Ciascuno Stato Parte esportatore, su richiesta, mette a disposizione dello Stato Parte importatore e agli Stati Parte di transito appropriate informazioni relative all&#8217;autorizzazione in questione, in conformità con le leggi, le pratiche, e le politiche nazionali dello Stato esportatore.</em></li>
<li><em> <strong><u>Se, dopo la concessione di un&#8217;autorizzazione, uno Stato Parte esportatore dovesse venire a conoscenza di nuove informazioni rilevanti, è incoraggiato a riesaminare la sua autorizzazione dopo aver consultato, se necessario, lo Stato importatore</u></strong></em>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Ora sia lo “stato di conoscenza” di gravi violazioni del diritto internazionale imperativo, particolarmente nella sua proiezione ultima umanitaria, sia la relativa “valutazione”, operata in modo obiettivo e non discriminatorio, sia, ancora, il prescritto <em>assessment</em> di rischio (<em>ex ante</em> ma anche per elementi di conoscenza sopravvenuti), <u>non risultano profili considerati nei vari decreti-legge che hanno previsto la fornitura di armi all’Ucraina</u>: al di là della pubblica “ostensione” di tali accertamenti (che, almeno di fronte al parlamento, &#8211; organo “autorizzante” l’assunzione degli impegni da trattato e controllore delle varie fasi della politica estera governativa -, dovrebbero essere resi disponibili), è stato infatti correttamente evidenziato <a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> che un riferimento a tali dovuti accertamenti non figura neppure nei preamboli degli stessi decreti finora adottati.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale connotazione delle fonti crea un “vuoto” di legittimità/liceità riguardo al rispetto, da parte italiana, degli obblighi internazionali complessivamente configurati nel quadro sistematico qui delineato, che connette, alle previsioni dell’art.11 Cost., il rispetto del diritto internazionale imperativo, evidenziandone la coerenza coi trattati specifici di cui è parte l’Italia.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="8">
<li><strong><em><u> La Corte internazionale penale dell’Aia e il mandato di arresto emesso contro il Presidente della Federazione russa</u></em></strong>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Un cenno finale va fatto al mandato di arresto, emesso a conclusione dell’indagine compiuta da un procuratore incaricato dalla Corte penale dell’Aia, a carico del Presidente della Federazione russa.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo basti dire che ogni “corte” internazionale ha carattere arbitrale (indipendentemente dal grado di stabile istituzionalizzazione dei suoi componenti e delle regole procedurali che osserva) , e si fonda su un accordo cui accede (in varie forme) una clausola compromissoria, che obbliga le <u>sole</u> parti aderenti al trattato a ricorrere alle decisioni dell’organo arbitrale e ad accettarne le decisioni; se tale (libera) “<em>volontà di essere parte dell’accordo manca</em>,  <em>non è possibile costringere uno Stato a sottoporsi a giudizio</em>” <a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ordinamento internazionale, si ribadisce, rimane ambiguamente strutturato, in linea di generale tendenza (e tranne, in una certa misura, per il caso della Corte Internazionale di Giustizia presso le NU, nella sua forma “anarchica e primitiva”; in buona sostanza, l’unico sistema centralizzato di risoluzione delle controversie va ricondotto alla Carta nell’ambito delle attribuzioni del Consiglio di Sicurezza, quali più sopra illustrate. I termini legalitari della questione non cambiano in ragione della natura penale, esercitabile cioè su individui-persone fisiche, della giurisdizione che si intende affermare col trattato: i cittadini di paesi terzi, rispetto a quelli che hanno promosso il trattato creativo di tale giurisdizione, non sono giuridicamente ad essa assoggettabili. Tale possibilità dovrebbe semmai passare per un accordo internazionale con lo Stato terzo cui appartiene il cittadino incriminato; e tale accordo dovrebbe essere stipulato con la piena libertà volitiva degli organi dello Stato medesimo, non coartati da violenza e minaccia (come prevede la Convenzione di Vienna sui trattati).</p>
<p style="text-align: justify;">Poiché certamente la Russia e l’Ucraina (quest’ultima in quanto ha sottoscritto ma non completato le procedure di ratifica) non sono parte dell’accordo multilaterale che ha condotto all’istituzione della Corte penale dell’Aia &#8211; stipulato nel 1998 ed in vigore dal 1° luglio 2002, naturalmente nei soli confronti delle parti ratificanti -, tale mandato di arresto risulta essere in sostanza un atto unilaterale ostile, &#8211; proveniente da una parte-organizzazione internazionale terza rispetto alla Russia (ed anche all’Ucraina che, peraltro, pare essere coinvolta, coi suoi organi investigativi, nella raccolta delle prove a carico del Presidente russo); esso pertanto non può considerarsi conforme alle regole del diritto internazionale generale, che appunto escludono ogni vincolo delle decisioni “arbitrali” internazionali per gli Stati estranei ai relativi trattati istitutivi. Conseguentemente, tale “atto ostile unilaterale” risulta oggettivamente aggiungere ulteriori difficoltà nel comporre uno scenario di risoluzione con mezzi negoziali del conflitto in corso<strong>. </strong>Appare, cioè, ulteriormente minata la legittimazione dei paesi aderenti, in particolare aderenti alla Ue ed alla Nato, a promuovere il ricorso ai mezzi di risoluzione pacifica previsti dal Capitolo VI della Carta, essendo sempre più ostentata l’assunzione, da parte di questi paesi, della veste di “parte cobelligerante”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Il consolidamento in <em>regula iuris</em> del diritto internazionale, sia quanto a quello consuetudinario che a quella forza normativa immanente costituita dalla “prassi applicativa” del diritto dei trattati, si dispiega in tempi che, data la natura sociologica dell’ordinamento internazionale, travalicano la percezione, per così dire, “di normatività” di una singola generazione. Con riferimento al tema in discorso, infatti, al di là delle pur accese tesi che si dividono il campo nell’attualità contingente, &#8211; e che pertengono più alla sfera di quella non ben definibile disciplina denominata “geopolitica” (od innestata in quella delle “Relazioni internazionali” -, è in realtà, potremmo dire, “polarizzato” in direzioni divergenti da fenomeni, indiziari di principi consuetudinari e più strettamente descrittivi degli accadimenti, quali:</p>
<p style="text-align: justify;">1) da un lato, l’affermarsi, all’interno dello ius cogens, del principio di non ingerenza negli affari di altri Stati, e che trova una sua certa qual formalizzazione in iniziative come la Dichiarazione della Assemblea generale delle NU contenuta nella risoluzione 9 dicembre 1981, n.36/103, vantando come precedenti un vasto movimento che, negli anni ‘60 e ’70 del secolo scorso faceva capo ai c.d. Paesi non allineati; questo si era in qualche modo concretizzato, su iniziativa di Lelio Basso e, in precedenza di Bertrand Russel, anche in una bozza di trattato internazionale che reclamava non solo una giurisdizione universale a garanzia del principio, ma anche una vasta serie di principi, sviluppati dalla Carta delle NU, tendenti alla garanzia effettiva della democraticità dell’ordinamento internazionale, e quindi a salvaguardia dell’effettiva indipendenza degli Stati economicamente più deboli, di fronte alla capacità espansiva del controllo politico-economico-finanziario degli Stati più potenti all’interno dell’assetto del capitalismo internazionale. Si veda,” Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli” (Algeri, 1976), in http://permanentpeoplestribunal.org/tribunale-permanente-dei-popoli/la-carta-di-algeri/;</p>
<p style="text-align: justify;">2) Dall’altro lato, una serie di tendenze interventiste, che hanno fatto capo agli Usa, talora, nel quadro Nato, e che, a partire dalla fine della c.d. “guerra fredda”, hanno teso verso l’affermazione di un più o meno completo e coerente sistema di risoluzione delle controversie internazionali mediante l’uso delle armi; si cioè creato un sistema, lecito o meno che sia in termini strettamente giuridici, che, teoricamente, è del tutto contrapposto al sistema accentrato presso le NU di risoluzione pacifica delle controversie, e che ha dato luogo ad un controverso e nuovo <em>ius ad bellum</em>, unilateralmente affermato; come si vedrà, questo non è mai stato condiviso dalla generalità della comunità internazionale; cfr; M.G. Cardinale, Guerra giusta e diritto internazionale”, in <em>opiniojuris</em>, 2020; nonché, circa le vaste problematiche derivate, in termini di co-belligeranza e limiti giuridici di tali interventi, a margine del sistema basato sul Consiglio di Sicurezza, <em>ex multis</em>; John P Grant e J.Craig Barker, in “Parry and Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law, Oxford University Press, 2 ottobre 2009, pp. 102”. Da ultimo, a guerra in Ucraina iniziata, possono menzionarsi, in senso critico, JAMES CARDEN, “US a ‘co-belligerent’ in Ukraine war, legal expert says. US and allies warned on ‘violations of a neutral’s duties of impartiality and non-participation in the conflict”, Asia Times, 19 aprile 2022 e Shweta Desai, “France to deliver CAESAR artillery guns, shells to Ukraine”,in  Anadolu, 22.04.2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Sul punto, M.G. Cardinale, op. cit., par.1, intitolato “Uso della forza e diritto internazionale: una prospettiva storica”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Conforti, Diritto Internazionale, pagg.377 e ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Conforti, op. cit, evidenzia come l’effettività, e quindi le stesse lecite modalità di accertamento e sanzione di tali <em>crimina iuris gentium</em>, ha finora incontrato gravi difficoltà applicative e ricognitive di un <u>univoco</u> insieme di precetti effettivamente vigenti, univocità acuita dal fatto che talune “formule” di determinazione delle fattispecie di tali illeciti non si sono manifestate per un tempo sufficientemente lungo e con la generale condivisione della comunità internazionale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Conforti, ibidem, pag.379; altrove lo stesso autore definisce tale struttura “primitiva”, in quanto non dotata di un’autorità centrale che possa far rispettare il diritto internazionale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> In tal senso, cfr; M.G. Cardinale, op. cit., par.”L’intevento umanitario. Origine, prassi, controversie”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Conforti, op. cit. pagg. 376-377.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Conforti, ibidem, pag.225, ed in termini del pari problematici, gli autori citati infine alla nota 1, che pongono direttamente il problema, sempre più pericolosamente diffusa, della dubbia liceità internazionale dell’assunzione della veste di paese “co-belligerante”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> La variabilità e “ribaltabilità” dei rapporti di forza, intensificata proprio dal coinvolgimento nelle guerre per motivi “umanitari” o tra Stati terzi, è esattamente il motivo per cui, da due secoli, si è tentata la via GIURIDICA della messa al bando della guerra e della creazione di un’autorità, prima la Società delle Nazioni poi le stesse NU, che riuscisse ad affermare l’effettività di tale precetto come base, &#8211; naturalmente insieme al <em>pacta sunt servanda</em> -, del “nuovo” e “paritario” diritto internazionale incentrato sul principio di autodeterminazione e di non ingerenza. Ogni alternativa, infatti, sconta che la stessa “forza” possa cambiare di mano, nei rapporti internazionali, sicché la difesa dello <em>status quo ante</em>, da parte di chi prende l’iniziativa iniziale di autotutela collettiva arbitraria, diventa essa stessa un fatto generativo di proliferazione dei conflitti, anche armati.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Quantomeno, come precisa Conforti, ibidem, pag. 373, in termini di non eccessiva sproporzione tra le due violazioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Ben focalizzato da Conforti, ibidem, pag.374.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> perché tale è l’arco temporale a partire dal quale il principio assume anzitutto rilevanza e poi, una certa centralità nel diritto internazionale cfr; Conforti, op. cit.pagg.22-23.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Conforti, cit., pag.23.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> ibidem, pag.27.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> ibidem, sempre pag.27.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Come invece adombra una dottrina recente, “a conflitto in corso”, e che risente del fisiologico bisogno di legittimazione del “fatto compiuto” da parte dei vari governi occidentali coinvolti; cfr; P. Rossi, “La compatibilità con la Costituzione italiana e il diritto internazionale dell’invio di armi all’Ucraina”, in SIDIblog, 2022)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Per le controversie definite “non giuridiche”, cioè “politiche” e relative ad un fatto &#8211; (su cui, in ipotesi, nel vecchio ordinamento “classico” del diritto internazionale, si intenderebbe affermare, semmai, un mutamento, puntuale o generale, del diritto internazionale vigente) -, si prevede l’obbligo del ricorso alla conciliazione (artt. 4 e 19), e in caso di insuccesso di quest’ultima, ad un tribunale arbitrale ad hoc. La previsione, relativa alle controversi “non giuridiche”, quindi, vale in quanto dunque ritenute ancora prospettabili alla luce dell’evoluzione attuale del diritto internazionale generale; in senso dubitativo cfr; Conforti, cit. pag. 413.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Cfr; P.Rossi, op. cit., in nota 16, che rileva come, curiosamente<u>, i preamboli richiamino gli artt. 3 e 4 del trattato Nato, che concernono l’accrescimento della capacità individuale e collettiva “delle parti” di resistere ad un attacco armato e le consultazioni in caso di minaccia alla integrità territoriale od alla sicurezza “di una delle parti” del trattato stesso</u>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Così Conforti, op. cit. pagg. 414 e ss.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/lincerto-quadro-del-diritto-internazionale-sulla-guerra-russia-ucraina-e-sulle-prospettive-di-raggiungimento-della-pace/">L’INCERTO QUADRO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE SULLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA E SULLE PROSPETTIVE DI RAGGIUNGIMENTO DELLA PACE.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>L’AIR dalle sue origini all’introduzione nell’ordinamento italiano</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lair-dalle-sue-origini-allintroduzione-nellordinamento-italiano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:59 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/lair-dalle-sue-origini-allintroduzione-nellordinamento-italiano/</guid>

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<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 2.2.2011) Note</p>
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<p align=right><i>(pubblicato il 2.2.2011)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>L’azione risarcitoria autonoma: una costruzione senza riscontro positivo ed il wishful thinking delle Sezioni Unite.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lazione-risarcitoria-autonoma-una-costruzione-senza-riscontro-positivo-ed-il-wishful-thinking-delle-sezioni-unite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:55 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/lazione-risarcitoria-autonoma-una-costruzione-senza-riscontro-positivo-ed-il-wishful-thinking-delle-sezioni-unite/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lazione-risarcitoria-autonoma-una-costruzione-senza-riscontro-positivo-ed-il-wishful-thinking-delle-sezioni-unite/">L’azione risarcitoria autonoma: una costruzione senza riscontro positivo ed il &lt;i&gt;wishful thinking&lt;/i&gt; delle Sezioni Unite.</a></p>
<p>1. Una premessa attualizzatrice della ulteriore esigenza di vagliare la fondatezza positiva dell’azione risarcitoria autonoma. La soluzione offerta dalla ormai ben nota sentenza delle SS.UU. della Cassazione 23 dicembre 2008, n.30254, per giustificare non solo la violazione dei limiti della propria giurisdizione da parte del giudice amministrativo allorché non ritenga</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lazione-risarcitoria-autonoma-una-costruzione-senza-riscontro-positivo-ed-il-wishful-thinking-delle-sezioni-unite/">L’azione risarcitoria autonoma: una costruzione senza riscontro positivo ed il &lt;i&gt;wishful thinking&lt;/i&gt; delle Sezioni Unite.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p><b>1. Una premessa attualizzatrice della ulteriore esigenza di vagliare la fondatezza positiva dell’azione risarcitoria autonoma.<br />
</b>La soluzione offerta dalla ormai ben nota sentenza delle SS.UU. della Cassazione 23 dicembre 2008, n.30254, per giustificare non solo la violazione dei limiti della propria giurisdizione da parte del giudice amministrativo allorché non ritenga ammissibile l’azione di risarcimento autonoma, ma anche per affermare l’esistenza di una (presunta) norma che (sia o meno sulla giurisdizione) preveda una tale azione, con il corollario dell’accertamento incidentale dell’illegittimità, non soddisfa né sul piano dei principi né sul piano delle norme positive. Su questo punto seguirà l’analisi offerta dal presente lavoro, ma per spiegarne la ragion d’essere occorre svolgere una premessa di stretta attualità.<br />
Il contrasto tra SS.UU. e giudice amministrativo sul punto, infatti, appartiene ormai al genere delle <i>vexatae quaestiones</i>, ma torna di attualità in vista delle possibili soluzioni che, al problema, potranno essere date dall’attuazione dell’art.44 della legge n.69 del 2009, contenente la delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo.<br />
Al riguardo basterà osservare che, qualora si ravvisi che l’azione autonoma di risarcimento non sia attualmente corrispondente ad alcuna norma di diritto positivo, la sua previsione nell’ambito delle disposizione delegate sarebbe affetta da illegittimità costituzionale per violazione delle norme di delega. <br />
Ed infatti, se si dimostra, come è corretto ritenere, anche alla stregua della prevalente dottrina, che la disciplina e la stessa questione dell’autonomia della tutela risarcitoria dall’azione di annullamento non attenga all’ambito della giurisdizione, la previsione di tale azione autonoma non potrebbe rientrare nell’ambito del riordino delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni [art.44, comma 2, lett. b), n.1)]. <br />
Inoltre, se si dimostra che non v’è rispondenza tra azione autonoma e diritto vigente, la disciplina in discorso non potrebbe rientrare neppure tra i criteri di cui alla stessa lett. b), n.3), che ha riguardo alle “<i>azioni esperibili</i>” cioè legalmente tipizzate e non a quelle attualmente non disciplinate da alcuna norma, ovvero tra i criteri di cui alla stessa lett. b), n.4), che fa evidentemente riferimento alle pronunce (dichiarative, costitutive e di condanna) idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa, ma sempre nell’ambito delle azioni previste e disciplinate dalla legge.</p>
<p>
<b>2. Il giudizio sui limiti della giurisdizione di cui all’art.111 Cost. verso un totale sganciamento dal concetto di giurisdizione prefigurato dalla norma costituzionale. <br />
</b>Svolta questa premessa, ci si sofferma anzitutto sul primo punto sollevato.<br />
La Cassazione giustifica il sindacato in termini di questione attinente alla giurisdizione nel caso in esame sulla base del rilievo che “<i>è norma sulla giurisdizione non solo quella che individua i presupposti dell’attribuzione del potere giurisdizionale, ma anche quella che dà contenuto al potere stabilendo attraverso quali forme di tutela esso si estrinseca</i>”.<br />
Per arrivare a corroborare questa singolare affermazione la sentenza sostiene che la giurisdizione va intesa come comprensiva delle diverse tutele che l’ordinamento assegna ai diversi giudici per assicurare l’effettività dell’ordinamento. Pertanto, in chiave di sindacato dell’effettività dell’esercizio della giurisdizione, si può sindacare la decisione del giudice amministrativo “<i>anche per superare l’errore del giudice nel denegare la giurisdizione, perché altrimenti il diritto alla tutela giurisdizionale risulterebbe frustrato dalle stesse norme che sono ordinate al suo migliore soddisfacimento</i>”.<br />
Senonché, questa affermazione è erronea sotto molteplici profili:<br />
a)	norma sulla giurisdizione non è quella che prevede uno specifico rimedio di tutela, ancorché nell’ambito della giurisdizione attribuita ad un determinato ordine di giudici, perché la previsione di un rimedio di tutela attiene al diritto sostanziale, (e ciò quand’anche, in via indiretta o complementare, contenuta in una norma processuale), e ciò perché essa va ricondotta alla conformazione della posizione di diritto o di interesse che l’ordinamento vuole tutelare. Tant’è che, come conferma la stessa sentenza qui analizzata, i rimedi e le forme di tutela sono prevalentemente previsti nel codice civile e non nel codice processuale e previsioni di quest’ultimo in senso diverso sono solo ricognitive o specificative, sul piano del rito e cioè delle forme di azionabilità, di principi sostanziali attinenti alla conformazione del diritto e quindi all’ampiezza della sua tutelabilità; <br />
b)	norme sulla giurisdizione, ai fini della competenza della Cassazione ai sensi dell’art.111 Cost., sono invece le norme processuali che attengono a quello che è un presupposto generale dello svolgimento del processo, cioè la devoluzione o meno della controversia derivante dall’esercizio di una certa azione all’ambito di cognizione di un determinato giudice. Quindi neppure tutte le norme processuali ma solo quelle che radicano il potere di un giudice di esaminare un determinato tipo di controversie, quali che siano i criteri di individuazione di queste ultime [1];<br />
c)	rispetto al giudice amministrativo, i criteri di attribuzione del potere giurisdizionale consistono nel consentire ad un plesso particolarmente qualificato, nella tradizione del rispetto della tripartizione dei poteri dello Stato, la cognizione delle controversie nelle quali sia coinvolto l’esercizio di un pubblico potere, cioè il sindacato sull’attività funzionalizzata dei poteri pubblici amministrativi in senso ampio, sicché la verifica del rispetto dei limiti di tale giurisdizione può, costituzionalmente, avere riguardo alle sole norme che (prevedendo variamente tale attribuzione di controversie) delimitino la cognizione in funzione dell’esigenza di accertare il legittimo esercizio di pubblici poteri o di accertare comunque situazioni in cui sia coinvolto tale esercizio;<br />
d)	dunque, neanche la violazione di ogni norma processuale abilita l’intervento delle SS.UU., e ciò rende ragione di come anche ove si aderisse alla teoria che vede il rimedio di tutela, avente carattere sostanziale conformativo della posizione giuridica ai sensi dell’art.24 Cost., come inscindibilmente proiettato in termini processuali nella sua speculare realtà di azione (e di corrispondente tipologia di pronuncia del giudice competente), del pari la violazione della norma processuale (la quale preveda l’azione appunto come proiezione del rimedio) non potrebbe dare luogo al sindacato in termini di giurisdizione; <br />
e)	ciò è reso evidente dal fatto che il diniego di un certo rimedio di tutela, cioè la pronuncia che dichiara inammissibile per difetto di un presupposto (sostanziale) o infondata, per difettoso riscontro dei suoi elementi costitutivi, la corrispondente azione, se adottata dal giudice che sulla relativa controversia ha la cognizione, è una pronuncia “di merito”, cioè in nessun modo correlabile col difetto di giurisdizione, ma collocata in un momento cognitivo della controversia autonomo e successivo a quello dell’esame della sussistenza della propria giurisdizione;<br />
f)	l’effettività, ai sensi dell’art. 24 Cost., della tutela conformata in un certo modo, cioè mediante la previsione legale primaria di una certa azione e di certi poteri di pronuncia del giudice individuato dalla stessa legge come competente, è garantita anzitutto dall’ordinamento con la stessa previsione del rimedio, corrispondente ad una scelta discrezionale del legislatore sull’ampiezza della tutela che decide di accordare ad una determinata posizione giuridica (e ciò quand’anche si scontasse il rafforzamento dell’effettività richiesto dall’ordinamento comunitario) e, in secondo luogo, dall’azione adeguatrice del giudice competente in base alla Costituzione ed alla legge ad essa conforme, azione che può anche includere la rimessione alla Corte Costituzionale per chiedere la verifica della conformità a Costituzione della norma che prevede rimedio e azione corrispondente;<br />
g)	un siffatto compito di verifica dell’effettività risulta invece del tutto estraneo ai compiti di regolazione della giurisdizione spettanti, in base alla Costituzione, alle SS.UU., tanto più che la vicenda in questione conferma come sia stato proprio il Legislatore a farsi carico dell’effettività con riguardo al rimedio risarcitorio, concentrandolo presso il giudice amministrativo;<br />
h)	il punto è cruciale; l’effettività di tutela nella materia (in senso descrittivo) in esame, cioè risarcibilità del danno prodotto dall’esercizio di una pubblica funzione formale, è stata considerata dal Legislatore proprio sotto il profilo attributivo della giurisdizione al giudice amministrativo, ma non sotto quello, evidentemente distinto, delle forme specifiche che tale rimedio di tutela può assumere. In altri termini, il Legislatore ha devoluto al giudice amministrativo (anche) la parte risarcitoria delle controversie derivanti dall’esercizio di pubblici poteri e lì si è fermato, ritenendo che proprio tale devoluzione garantisse, appunto, l’effettività della tutela, evitando il duplicarsi di controversie attinenti alla stessa posizione giuridica in funzione dei diversi rimedi esperibili a sua tutela;<br />
i)	se taluno dubitasse dell’effettività di tutela di tale complessiva disciplina la via maestra è la rimessione alla Corte Costituzionale, ma ciò ove la questione fosse, ovviamente, rilevante, cioè si trattasse di norma da applicare nell’ambito di quel giudizio, evenienza che è esclusa nell’ambito della fase da svolgersi dinnanzi alla Cassazione, che non può e non deve applicare la norma sul rimedio di tutela ovvero sul contenuto del diritto di azione, ma solo verificare se quell’azione è effettivamente spettante alla cognizione del giudice adito senza entrare nel merito della controversia, che include anche l’aspetto della rispondenza a Costituzione della norma sostanziale sul rimedio e processuale sull’azione, quest’ultima  nel senso di previsione di rito corrispondente alla realtà della prima.<br />
Erronea sul piano costituzionale e sistematico, la posizione delle SS.UU. si rivela proprio contraria al (grado di) effettività invece avuto di mira dal Legislatore, finendo per introdurre un terzo grado di giudizio di merito su una questione che, in base alle norme sulla giurisdizione,- che la stessa Cassazione finisce per disapplicare-, doveva trovare conclusione in due gradi di giudizio.</p>
<p>
<b>3. Un giudizio di merito sotto la maschera del sindacato sulla giurisdizione, infondato nel merito. Analisi del quadro positivo fondamentale della pregiudizialità nella risarcibilità degli interessi legittimi</b>.<br />
Ma anche supponendo che sia ammissibile un terzo grado di giudizio di merito sulla questione risarcitoria, in una sorta di condominio giurisdizionale che pare quasi derivare dalla “nostalgia” del g.o. per questioni che il Legislatore gli ha (forse) sottratto, la soluzione delle SS.UU. è anche errata, appunto, nel merito.<br />
Occorre partire dalle norme, che non sono un dato soggettivo, e verificare se le stesse siano lacunose e consentano un’integrazione analogica o l’analogia <i>juris</i>, cioè il ricorso a principi, o presunti tali, desumibili da altri settori del diritto, come ha in effetti tentato di fare la sentenza delle SS.UU.<br />
Ed allora, il punto di partenza non può che essere l’art.7, comma 3, della L.Tar, come introdotto dall’art.7, comma 1, lett. c), della l. n.205 del 2000.<br />
Il suo testo contiene in realtà due norme; una di attribuzione della giurisdizione (“<i>Il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce…</i>), e sulla quale soltanto è legittima la verifica applicativa della Cassazione, ed una seconda, che ne costituisce l’antecedente logico-giuridico, di previsione del rimedio di tutela (norma sostanziale) con contestuale disciplina dell’azione relativa disciplinata secondo forme ben individuabili <i>(“…di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali”</i>).<br />
Tale seconda norma, conoscibile nei suoi esiti applicativi solo dal giudice cui è attribuita la cognizione delle controversie comunque coinvolgenti l’esercizio di un pubblico potere, assume un significato ben preciso nella scelta operata dal Legislatore.<br />
Viene così ammesso il risarcimento dell’interesse legittimo, sia pure con una forma ellittica che però è in sé concludente, ponendosi una norma che ha la medesima funzione, rispetto a tale situazione soggettiva, dell’art.2043 c.c., ovvero lo specifica, prevedendo, appunto nella parte speciale della previsione di tutela risarcitoria, il presupposto sostanziale e, simultaneamente, la condizione dell’azione, della previa proposizione dell’azione di annullamento.<br />
Il risarcimento del danno è una delle questioni (azioni) consequenziali (alla pronuncia di annullamento) proponibili davanti al giudice amministrativo (mentre prima lo si era negato, ma è inutile ripercorrere questa lunga e notoria vicenda), quindi, ora, il rimedio risarcitorio, se completa l’ambito di tutela accordabile alla posizione sostanziale di interesse legittimo, non di meno si caratterizza come “consequenziale”, cioè come momento di realizzazione che è inscindibilmente preceduto dalla pronuncia di annullamento, come appunto tutte <i>le altre</i> questioni consequenziali.<br />
La consequenzialità implica dunque l’esigenza, sancita dal Legislatore, di passare attraverso il momento dell’azione di annullamento, in assenza della quale non è prevista, proprio per l’accurata selezione del termine da parte della legge, l’insorgenza della questione risarcitoria.<br />
Si può ignorare la relazione di consequenzialità, ossia il dato testuale inequivoco della disposizione sostanziale e processuale (sull’azione)?<br />
La risposta non può che essere negativa, in quanto il dettato normativo non si presta ad incertezze e non lascia adito a diverse interpretazioni sistematiche o evolutive, anche considerando l’<i>intentio</i> chiara del Legislatore, che è intervenuto consapevolmente su una questione a lungo dibattuta.<br />
In linea di prima approssimazione, tale soluzione si presta ad un’integrazione per via di principi in funzione di una salvezza della complessiva disposizione in questione, pena la sua illegittimità costituzionale per violazione dell’art.24 Cost.?<br />
Anche qui la risposta non può essere positiva, e ciò in quanto la natura sostanziale dell’interesse legittimo era perfettamente predicabile anche prima ed indipendentemente dalla previsione del rimedio risarcitorio, come conferma l’intera legge sul procedimento e la elaborazione giurisprudenziale a lungo compiuta dal giudice amministrativo, in funzione anticipatrice di tale legge. La pienezza di tutela, poi, non è vulnerata dalla carente previsione di un’azione autonoma di risarcimento e dall’ostacolo della relazione di consequenzialità con l’azione impugnatoria, perché i poteri unilaterali funzionalizzati sono normalmente previsti a livello normativo come fronteggiati da posizioni soggettive soggette, in linea di prevalente principio, a termini di decadenza dei loro contenuti prefiguranti poteri di reazione giurisdizionale, tutti a carattere prioritariamente demolitorio, e ciò per la concomitante insistenza, sulla stessa vicenda sostanziale, dell’interesse meta-individuale che giustifica l’attribuzione del potere unilaterale medesimo.<br />
Questa non è un’ovvietà “conservatrice”, ma solo una asserzione del diritto positivo vigente e potrebbe essere smentita solo qualora, anche nel diritto civile, o <i>aliunde</i> nell’ambito dell’ordinamento che il giudice deve applicare, si rinvenisse una diffusa contraria disciplina positiva. </p>
<p>
<b>4. Indizi ricostruttivi dell’istituto nel campo del diritto europeo e del diritto civile che depongono in senso opposto a quello in essi ravvisato dalla Cassazione.<br />
</b>I. La sentenza delle SS.UU. richiama varie ipotesi a sostegno.<br />
La più rilevante, per la sua suggestione invasiva insita nella “fonte” utilizzata, è l’affermazione che la elaborazione giurisprudenziale del sistema del diritto amministrativo “europeo”, <i>id est</i> comunitario, “<i>sembra non escludere la possibilità che in sede di azione di danni</i>” (non soggetta ai termini decadenziali propri della distinta azione di annullamento proponibile avverso gli atti delle Istituzioni dell’Unione) “<i>si abbia un accertamento incidentale circa l’illegittimità dell’atto non impugnato, anche se si registra un sicuro orientamento volto a negare il risarcimento almeno in un definito settore, in particolare quando la relazione controversa intercorre solo tra il ricorrente e la istituzione pubblica, e la domanda di danni tende allo stesso risultato che si sarebbe potuto conseguire con l’azione di annullamento”.<br />
</i>Il passaggio, già formulato in termini dubitativi, si scontra poi con la realtà della giurisprudenza della CGE: questa con la famosa pronuncia <i>Plaumann</i> ha inizialmente statuito l’inammissibilità di una domanda di risarcimento fondata sull’illegittimità di un atto di cui non era stato previamente chiesto l’annullamento. E’ pur vero che successivamente (causa 5/71, sentenza 2 dicembre 1971) ha iniziato ad affermare che l’azione di risarcimento rappresenta un rimedio autonomo, distinto dagli altri mezzi interni di ricorso sia quanto alla funzione che quanto alle condizioni di esercizio, “che tengono conto del suo oggetto specifico”. Ma la massima è stata costantemente correlata con l’altra per cui l’azione di danni non può essere il mezzo per neutralizzare gli effetti di un atto lesivo, quando tale obiettivo può venire egualmente raggiunto attraverso una normale azione di annullamento, sia essa diretta, sia essa nazionale con rinvio pregiudiziale di validità alla Corte. In sostanza, nella logica giurisprudenziale europea, l’azione autonoma di risarcimento è un’ipotesi residuale, subordinata al ricorrere di particolari condizioni, che “a contrario”, fanno ritenere che la regola sia quella della pregiudizialità, nel senso che la via maestra e prioritaria di ottenimento della tutela in questione sia quella del ricorso demolitorio ex artt. 230 e 232 del Trattato[2]. <br />
Ma c’è un punto fondamentale ed assorbente; quale che sia l’orientamento della CGE nei suoi esiti pratici, questa si trova di fronte, sul piano positivo, a norme sostanziali e di tutela chiaramente enunciate, cioè gli artt. 235 e 288 del Trattato, norme che non pongono, a differenza della soluzione adottata dall’art.7, comma 3, l. Tar, l’esplicito requisito della consequenzialità. <br />
In sostanza, nell’ordinamento comunitario esiste una previsione a contenuto analogo a quello dell’art. 2043 c.c. e diretta alla tutela risarcitoria contro gli atti delle Istituzioni; cioè non è stata formulata una norma sostanziale “speciale” che connetta il risarcimento all’annullamento dell’atto (pur essendosi comunque percorsa questa via, a conferma della sua solidità logico-giuridica), onde è perfettamente legittima la conclusione dell’azione risarcitoria autonoma, sia pure temperata con l’enunciazione di un meccanismo che ricorda, però su ben altri presupposti positivi, quello dell’applicabilità dell’art.1227 c.c. suggerito anche dalla giurisprudenza delle SS.UU, assunta, tuttavia, in sostanziale disapplicazione della effettiva lettera del citato art. 7, comma 3.<br />
Che poi l’ordinamento italiano possa disciplinare in diverso modo dalle previsioni del Trattato la responsabilità extracontrattuale per gli atti dannosi illegittimi di diritto interno, è circostanza pacifica, sancita dalla stessa Corte (causa De Boer, n.81/86, sentenza 29 settembre 1987, dove è affermato che, quando i mezzi interni assicurano l’annullamento dell’atto o anche la restituzione delle somme indebitamente versate, ma non anche il risarcimento del danno, rimane salva la possibilità di attivare la procedura di cui agli artt. 235 e 288 del Trattato; la statuizione, <i>de jure condito,</i> è chiaramente <i>a fortiori</i> estensibile alla mancata previsione dell’azione risarcitoria autonoma, in presenza di un sistema che garantisca, quand’anche col sistema della pregiudizialità, comunque una tutela, ora, anche risarcitoria).<br />
Dunque, la legittima diversità dell’ordinamento interno sul punto rende inutilizzabile il richiamo al pur non univoco orientamento giurisprudenziale europeo.<br />
II. Le SS.UU. fanno poi leva sulla disciplina della invalidità delle delibere delle società di capitali, richiamando gli artt. 2377, comma 4 e 6, 2379 ter, comma 2, e 2504 quater, comma 2, c.c.<br />
Ma la lettura testuale e sistematica delle norme in questione porta ad una conclusione esattamente opposta a quella assunta dalla Cassazione, che si limita infatti a richiamarle genericamente senza un’approfondita analisi.<br />
La realtà è che il sistema segnalato dalle citate norme “di chiusura” appare invece caratterizzato dal principio, opposto a quello che la Cassazione vuole dimostrare, della pregiudizialità dell’annullamento rispetto alla tutela risarcitoria, tranne, appunto, che per delle previsioni eccettuative, le quali per la loro chiara specialità, da un lato non sono applicabili come espressione di principio, dall’altro, più ancora, confermano che la soluzione “ordinaria” di tutela risarcitoria in tema di delibere societarie è caratterizzata dalla pregiudizialità. <br />
Ed infatti, se è concessa l’azione di risarcimento e non quella di annullamento ciò si spiega con ipotesi tipicamente residuali che rinviano, per converso, ad una relazione tra rimedi di tutela di ordinaria pregiudizialità: il comma 4 dell’art. 2377 prevede l’azione risarcitoria a favore dei soci che non raggiungono la soglia di rilevanza, alla partecipazione nel capitale, tale da abilitarli all’azione di annullamento o che siano comunque esclusi dal potere di impugnare in quanto privi di voto, e dunque come rimedio a favore di chi non goda di una posizione sufficientemente qualificata dalla norma, cioè, si direbbe nel diritto amministrativo, privi di una situazione di interesse legittimo (differenziata sì, ma non anche sufficientemente qualificata) in senso pieno. Si tratta cioè di situazioni considerate “minori” ed in cui, comunque, la privazione del potere di azione impugnatoria fa risaltare sia la primazia del rimedio, in chiave di tutela dell’interesse sostanziale, sia la normalità della soluzione della pregiudizialità.<br />
Viceversa, quanto alla pregnante ipotesi, stranamente non considerata dalle SS.UU., dell’art. 2377, comma 8, c.c. (“<i>l’annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di regola a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno</i>”), questa conferma ancora la pregiudizialità, in quanto solo il venir meno dell’oggetto della pronuncia di annullamento abilita a scongiurarne l’adozione, mentre rimane in piedi, in quanto tempestivamente proposta negli stessi termini decadenziali (si noti bene), l’esigenza di pronunziare sulla soccombenza e di accertare l’illegittimità dell’originaria pronuncia ai fini risarcitori.<br />
Nella loro analisi, le SS.UU. non si avvedono, dunque, che la soluzione in materia di delibera societarie è esattamente la stessa derivante dall’applicazione dell’art. 7 finora fatta dal giudice amministrativo che, infatti, allorché l’atto impugnato viene sostituito da altro non più affetto dai vizi denunziati con il ricorso non dichiara (più) improcedibile lo stesso, ma accerta incidentalmente l’illegittimità eventuale dell’atto medesimo al fine di stabilire la spettanza (o anche solo consentire la futura proponibilità) del risarcimento. <br />
Questo, in sostanza, è già il diritto vigente, semmai conforme ai principi correttamente derivati dal diritto positivo, amministrativo e pure civile, e questo è uno dei campi, già positivamente segnati dal giudice amministrativo, dell’azione autonoma (sopravvenuta) di risarcimento; quella cioè di una realtà giuridico-processuale che, per fatti sopravvenuti, renda inutile la pregiudizialità della pronuncia di annullamento, ma non anche la tempestiva proposizione dell’azione impugnatoria, esattamente come nel caso del diritto societario. Insomma, l’azione risarcitoria autonoma risulta o eccezionale (per situazioni sotto una certa soglia di rilevanza legale) o residuale, ma sempre in base alla tempestiva proposizione del ricorso negli stessi termini per la proposizione dell’impugnazione in senso stretto. <br />
Analoghe considerazioni, in termini di eccezionalità, che non nega ma anzi conferma la regola ordinaria della pregiudizialità (cioè della previa necessaria proposizione tempestiva dell’azione impugnatoria), sono ritraibili anche dagli artt. 2379 <i>ter</i>, comma 2, e 2509 <i>quater</i>, comma 2, che impediscono la pronuncia di invalidità, sempreché introdotta tempestivamente l’azione impugnatoria, in funzione di un (eccezionale) bilanciamento di interessi di terzi, considerati prevalenti per l’affidamento suscitato dall’esecuzione delle delibere comunque impugnate.<br />
D’altra parte, come pure ha notato un’attenta dottrina, le SS.UU. hanno “bucato” un forte argomento contrario e confermativo della vigenza, piuttosto, della pregiudiziale anche in campo civile, quale è la disciplina dell’art. 1137 c.c., in tema di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea condominiale, che neppure a livello di previsioni derogatorie del principio (comunque riscontrabile come vigente in via principale nelle ipotesi ordinarie di impugnazione delle delibere societarie) fa cenno alla proponibilità di un’azione autonoma di risarcimento.[3]<br />
Nelle norme citate dalla Corte, dunque, non v’è traccia di un’azione risarcitoria autonoma nelle forme predicate rispetto agli atti amministrativi, cioè totale autonomia a prescindere dal rispetto del termine decadenziale di impugnazione. Il che è abbastanza clamoroso.<br />
III. Clamoroso ancor più se si guarda alla ulteriore ipotesi citata dalle SS.UU.; il caso del licenziamento del lavoratore dipendente, in cui si dà atto che <i>“l’orientamento della giurisprudenza al riguardo è nel senso che la mancata impugnazione del licenziamento nel termine fissato non comporta la liceità del recesso del datore di lavoro, ma che tuttavia, l’inoppugnabilità preclude sì al lavoratore oltre alla tutela della reintegrazione nel posto di lavoro, di rivendicare  tutela sul piano risarcitorio per il danno costituito ed originato dalla mancata percezione degli emolumenti arretrati</i>”… Cioè l’annullamento è precluso e con esso il risarcimento del danno connesso all’atto illegittimo. Prosegue la Cassazione “<i>Ciò non toglie però che l’ingiustizia del licenziamento resta tale ed è perciò suscettibile di accertamento se si presenta come componente di una più ampia condotta lesiva, cioè quando ha concorso a provocare un danno, diverso da quello patrimoniale costituito dalla perdita degli emolumenti</i>”<br />
Ma a cosa si riferisce la sentenza? Al risarcimento da comportamenti costituenti reato di cui il licenziamento costituisca parte della condotta esecutiva o ancora all’ipotesi di <i>mobbing</i>? Ebbene, anche nel giudizio amministrativo, prospettata un’ipotesi del genere nell’ambito della (residua) giurisdizione esclusiva in materia di diritti del pubblico impiegato, si avrebbe una pronuncia positiva sul risarcimento, e ciò in quanto in un caso del genere non viene proprio in rilievo la questione della pregiudizialità e della prospettazione di un interesse legittimo[4].<br />
IV. Rimane dunque l’impressione che la Cassazione parli di un’azione autonoma di risarcimento in una forma e con presupposti che non esistono neppure nel diritto civile; e ciò è confermato ulteriormente dalla successiva analisi di norme di tutela contrattuale contro l’inadempimento (art. 1453 c.c.) che nulla hanno a che vedere con la fattispecie della pregiudizialità, connessa com’è all’esplicazione della funzione pubblica ed alla concomitante insistenza di interessi meta-individuali che impinge sulla esigenza di tempestiva impugnazione giurisdizionale dell’atto autoritativo unilaterale (evenienza veramente eterogenea rispetto alla diversa ipotesi del potere della parte privata di rendere inefficace o mantenere, previo risarcimento, la fattispecie negoziale del contratto). <br />
Risulta perciò inspiegabile perché, in una serena considerazione dei livelli di tutela risultanti da un’analisi del diritto positivo, anche civilistico, e dunque dei principi generali dell’ordinamento, si voglia costruire un’azione autonoma di risarcimento del tutto atipica, ed isolata nel sistema, proprio nei confronti della pubblica amministrazione.<br />
Insomma, sul piano del diritto positivo la Cassazione nulla dimostra e, al contrario, si assume l’onere di una forzatura delle norme costituzionali sui limiti del sindacato in termini di giurisdizione in funzione di una ricognizione del diritto positivo nazionale, ed anche comunitario, che contraddice, a ben vedere, le sue stesse affermazioni.</p>
<p><b>5. L’attuale esistenza dell’azione risarcitoria autonoma, compatibile con la pregiudiziale, nell’ambito della tutela giurisdizionale amministrativa, come ipotesi residuale in linea con le previsioni dettate per casi analoghi nel diritto civile e comunitario.<br />
</b>Va ancora segnalato che, in coerenza sistematica con gli stessi spunti forniti dalle SS.UU. ove correttamente analizzati, l’azione autonoma di accertamento, è in effetti già vigente nel processo amministrativo, in specie laddove si considerino il caso, già menzionato a proposito del meccanismo analogo dell’art. 2377, comma 8, c.c., dell’esame dell’originaria domanda risarcitoria a fronte della sopravvenuta emanazione di un atto sostitutivo di quello impugnato (quand’anche conforme alle richieste del ricorrente)[5], ovvero del danno autonomamente provocato dal ritardo, in sé rilevante, nell’adozione dell’atto originariamente emanato, ancorché non contestato per altro verso nella sua legittimità (danno puro “da ritardo”)[6], tutti casi in cui l’azione risarcitoria prescinde dall’annullamento dell’atto ed in cui, peraltro, un’indagine sulla sua illegittimità è condotta, con riguardo agli specifici profili dedotti in ricorso, in vista di una mera pronuncia di determinazione del risarcimento per equivalente. <br />
In tali ipotesi, come si evince dagli orientamenti giurisdizionali evidenziati, la pregiudiziale non è intaccata nel suo valore di principio, ma, come nelle altre fattispecie analizzate nell’ambito del diritto civile, ne risulta invece confermata come meccanismo prioritario considerato espressamente dal diritto vigente.<br />
La conclusione è che, in risposta al quesito proposto all’inizio della presente trattazione, non esiste né in base alle norme positive di diritto amministrativo da riordinare, né in base a principi desumibili dal diritto civile inteso come diritto comune anche nel campo della tutela risarcitoria, una presunta lacuna di effettività della tutela cui supplire con l’introduzione dell’azione risarcitoria autonoma, la quale non trova riscontro, per altro verso, nei termini predicati dalla Cassazione, con la conseguenza che non esiste alcuna previgente azione legalmente prevista di tal genere, da riordinare o meglio disciplinare in base alla norma delega dell’art.44 della legge n. 69 del 2009.</p>
<p>_____________________________________</p>
<p>[1] Ciò emerge sia dal testo dell’art. 111 (e dalla dottrina che su di esso si è pronunciata), sia dai lavori della Assemblea Costituente.<b><br />
</b>Dall’esame di tali lavori, risulta che:<b><br />
</b>	&#8211; per sostenere il mantenimento del potere della Corte di Cassazione di decidere i conflitti di giurisdizione (che altri costituenti intendevano attribuire alla Corte Costituzionale), l’on. Costantino Mortati (A.C. 2562) ha rilevato che «il sindacato sul difetto assoluto di giurisdizione e il giudizio sui conflitti di giurisdizione (cioè sui conflitti insorgenti fra la giurisdizione ordinaria ed una giurisdizione speciale, o fra una e un’altra giurisdizione speciale)» «sono stati sempre, dal 1877 in poi, affidati alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite», precisando come, «tutte le volte che si sia in presenza d’una giurisdizione speciale, il sindacato della Cassazione si debba limitare soltanto all’eccesso di potere giudiziario, cioè alla mancanza o difetto assoluto di giurisdizione»;<b><br />
</b>	&#8211; il richiamo ai «<i>soli motivi inerenti alla giurisdizione</i>» è stato oggetto dell’emendamento dell’on. Giovanni Leone (A.C. 2565), volto alla conservazione delle «giurisdizioni amministrative che confluiscono al vertice nel Consiglio di Stato» (A.C. 2566), e poi dell’emendamento dell’on. Paolo Rossi, concordato col comitato di redazione (A.C. 2586), che in tal modo ha «cercato di accogliere il criterio dell’onorevole Mortati» (A.C. 2587), concludendo nel senso che «anche questa garanzia è stata introdotta, senza che sia violata la giurisdizione speciale del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, perché è stabilito che il ricorso è ammesso soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione».<b><br />
</b>	L’emendamento dell’on. Giovanni Leone, come riformulato dall’on. Paolo Rossi, è stato poi approvato (A.C. 2594).<b><br />
</b>	Da tale discussione, nonché dall’esame della stessa giurisprudenza anteriore richiamata nel corso del dibattito nella Assemblea Costituente (A.C. 2587), si evince dunque <u>che l’art. 111 Cost. ha inteso mantenere il potere della Corte di Cassazione di decidere i conflitti di giurisdizione, per verificare se il Consiglio di Stato – come ogni altro giudice &#8211; fosse incorso nella «mancanza» o nel «difetto assoluto di giurisdizione» nei rapporti «insorgenti» con un’altra giurisdizione.</u><b><br />
</b>	Nella giurisprudenza successiva e nella dottrina dominante dei decenni successivi, gli orientamenti della Assemblea Costituente sono stati sostanzialmente posti a base della distinzione tra i <u>limiti esterni della giurisdizione (concernenti il riparto e che, se violati, comportano una questione di giurisdizione) e i limiti interni della giurisdizione (riguardanti la fondatezza del ricorso e tutti gli aspetti di rito sulle condizioni dell’azione, sulla ricevibilità e sull’ammissibilità, anche del ricorso incidentale, sulla procedibilità e sulla perenzione).</u><b><br />
</b>	Non può pertanto essere condiviso l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, tra i motivi inerenti alla giurisdizione, rientrerebbero non solo le questioni riguardanti l’individuazione del giudice che deve decidere la lite, ma anche quelle sul ‘come’ la causa vada decisa, anche in relazione ai presupposti processuali e alle condizioni dell’azione.<b><br />
</b>[2] In senso in parte collimante con quanto qui affermato v. P. Carpentieri “Pregiudiziale amministrativa: la Cassazione approfondisce il tema e ribadisce la sua posizione negativa. Ma apre la strada all’intervento del legislatore, indispensabile per porre condizioni e limiti al risarcimento senza annullamento” (nota a Cass., ss.uu., 23 dicembre 2008, n. 30254), in Giustamm.it, 2009. Perspicuo è il commento per cui, <u>la tesi della azione autonoma finisce per non avere attinenza realistica con il problema dell’effettività,</u> dato che la pregiudizialità non attenua sostanzialmente l’esperibilità della tutela risarcitoria, laddove invece il problema dell’effettività, nel giudizio amministrativo, sta nei tempi del processo in quanto ingolfato da un numero eccessivo di ricorsi, tendenza che verrebbe amplificata dall’addizione dei ricorsi risarcitori svincolati dal rispetto del termine per l’impugnazione del provvedimento che si assume dannoso.<br />
[3] P. Carpintieri, cit, ibidem<br />
[4] Cfr.; ex multis, tra le più recenti, Tar Campania, II, 17 aprile 2009, n. 2009, dove pure correttamente si distingue tra mobbing per violazione del regime contrattuale, di spettanza del giudice amministrativo, e mobbing azionato come azione extracontrattuale, da proporre all’AGO.<br />
Sul punto di registra, peraltro, una decisione del Consiglio di Stato che nega radicalmente la risarcibilità per atti non impugnati integranti nel loro complesso una fattispecie di <i>mobbing</i>, facendo un’applicazione della pregiudizialità che probabilmente risente del momento conflittuale in cui si colloca (V, 27 maggio 2008, n.2515).  Altra decisione, VI, 15 aprile 2008, n.4013, esamina quella che in definitiva è una causa risarcitoria in cui la violazione di obblighi contrattuali viene positivamente ravvisata nell’omissione di atti organizzatori, ancorchè non fatta constare con il meccanismo del silenzio, il cui mancato esperimento non viene considerato preclusivo ma solo attenuativo della responsabilità da illecito. Si tratta quindi di una pronuncia che sostanzialmente aggira l’ostacolo della pregiudizialità e comunque si pone in linea, a fronte del peculiare caso del comportamento inerte sia pure rispetto ad una funzione organizzativa, con la filosofia di fondo dell’azione risarcitoria autonoma, appunto, dall’annullamento, a fronte di danno da ritardo, sul quale v.ibidem.<br />
[5] Giurisprudenza consolidata, tra le ultime, esattamente nei sensi qui indicati, IV 18 giugno 2009, n.4013.<br />
	[6] Cfr; in termini, segnando un indirizzo che ha ormai una significativa consistenza, CdS IV, 29 gennaio 2008, n.248, VI, 12 gennaio 2009, n.65.</p>
<p align=right>(pubblicato il 17.11.2009)</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lazione-risarcitoria-autonoma-una-costruzione-senza-riscontro-positivo-ed-il-wishful-thinking-delle-sezioni-unite/">L’azione risarcitoria autonoma: una costruzione senza riscontro positivo ed il &lt;i&gt;wishful thinking&lt;/i&gt; delle Sezioni Unite.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Riflessioni sulla «Unione bancaria» tra principi costituzionali inviolabili e ordoliberismo finanziario</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/riflessioni-sulla-unione-bancaria-tra-principi-costituzionali-inviolabili-e-ordoliberismo-finanziario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2013 18:40:24 +0000</pubDate>
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<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 23.12.2013) Note</p>
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<p align="right"><i>(pubblicato il 23.12.2013)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<item>
		<title>Il giudice amministrativo “colpevole” di recessione e incertezza del diritto?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-giudice-amministrativo-colpevole-di-recessione-e-incertezza-del-diritto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 17:43:10 +0000</pubDate>
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<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 26.8.2013) Note</p>
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<p align="right"><i>(pubblicato il 26.8.2013)</i></p>
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<p>Note</p>
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		<item>
		<title>Il punto di «non ritorno» nella tutela della Costituzione nella riflessione di Vincenzo Caianiello. Euro, potere costituente e democrazia</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-punto-di-non-ritorno-nella-tutela-della-costituzione-nella-riflessione-di-vincenzo-caianiello-euro-potere-costituente-e-democrazia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:40:13 +0000</pubDate>
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<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 17.4.2013) Note</p>
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<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/4639_ART_4639.pdf">clicca qui</a></p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 17.4.2013)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Ragionevolezza, attendibilità e sindacato costituzionale sulla normativa in materia economica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/ragionevolezza-attendibilita-e-sindacato-costituzionale-sulla-normativa-in-materia-economica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 18:40:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ragionevolezza-attendibilita-e-sindacato-costituzionale-sulla-normativa-in-materia-economica/">Ragionevolezza, attendibilità e sindacato costituzionale sulla normativa in materia economica</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 28.1.2013) Note</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ragionevolezza-attendibilita-e-sindacato-costituzionale-sulla-normativa-in-materia-economica/">Ragionevolezza, attendibilità e sindacato costituzionale sulla normativa in materia economica</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/4591_ART_4591.pdf">clicca qui</a></p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 28.1.2013)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Area euro, mercantilismo e violazioni del Trattato</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/area-euro-mercantilismo-e-violazioni-del-trattato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 18:41:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/area-euro-mercantilismo-e-violazioni-del-trattato/">Area euro, mercantilismo e violazioni del Trattato</a></p>
<p>Sommario: 1- LA GERMANIA E LA CRISI DELL’EURO; 2- IL DISEGNO COMPLESSIVO INSITO NELL’EURO; 3- EURO E VIOLAZIONE DELLE NORME DEI TRATTATI, ISTITITUVO E SUL FUNZIONAMENTO DELL’UE, DA PARTE DI GERMANIA E ISTITUZIONI UE; 4- QUESTIONE DI DIRITTO RELATIVA ALL’EURO-EXIT 1- LA GERMANIA E LA CRISI DELL’EURO Le polemiche che,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/area-euro-mercantilismo-e-violazioni-del-trattato/">Area euro, mercantilismo e violazioni del Trattato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/area-euro-mercantilismo-e-violazioni-del-trattato/">Area euro, mercantilismo e violazioni del Trattato</a></p>
<p align="justify">Sommario: <i>1- LA GERMANIA E LA CRISI DELL’EURO; 2- IL DISEGNO COMPLESSIVO INSITO NELL’EURO; 3- EURO E VIOLAZIONE DELLE NORME DEI TRATTATI, ISTITITUVO E SUL FUNZIONAMENTO DELL’UE, DA PARTE DI GERMANIA E ISTITUZIONI UE; 4- QUESTIONE DI DIRITTO RELATIVA ALL’EURO-EXIT<br />
</i></p>
<p>1- LA GERMANIA E LA CRISI DELL’EURO<br />
Le polemiche che, in varie forme, si protraggono da mesi, circa l’attivazione di meccanismi di finanziari di intervento sugli spread tra i titoli del debito pubblico dei diversi paesi euro, in specie sulla conformità alla Costituzione tedesca dell’<i>European Stability Mechanism</i> (c.d. ESM), evidenziano i limiti “genetici” del trattato UEM (oggi trasposto, in un’inestricabile commistione di tematiche e oggetti “promiscui” all’area euro in senso proprio e a quella UE allargata, nel c.d Trattato sul funzionamento dell’unione europea –ora c.d. TFUE -, che costituisce la versione consolidata, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, del “vecchio Trattato istitutivo della Comunità europea –c.d. TCE).<br />
Lo scontro politico-politico fra paesi UE, drammaticamente sottostante a tali polemiche, dimostra l’ambiguità normativa sul ruolo della BCE, perseguita, a scopi ideologici, con la formulazione del trattato, alla luce della più accreditata teoria economica della moneta. Una banca centrale, diversamente da quanto implicato dalla disciplina “contraddittoria” che oggi si dice di “voler forzare”,- non solo l’art.123, ma il complesso degli artt.120-128 TFUE-, deve poter funzionare come <i>Lender of Last Restort (</i>LOLR<i>)</i>,: e ciò sia, a rigore della locuzione, rispetto al sistema bancario che utilizza quella divisa in via principale, cioè comunque “residente” in quell’area valutaria, sia nella funzione, attualmente più controversa, di “tesoriere del governo” o, comunque, del centro di imputazione della politica fiscale ed economica della medesima area valutaria.[1]<br />
Ciò perché, altrimenti, la moneta che stampa tale banca centrale va “fuori controllo”: cioè, quantomeno, i tassi del debito pubblico, se emesso indipendentemente dai vari paesi aderenti, da qualche parte e inevitabilmente -cioè è certo- saliranno in modo rilevante e ineguale, divergendo tra loro e mettendo in crisi la sostenibilità della moneta stessa, come strumento fiduciario di pagamento all’interno dell’area (c.d. moneta “fiat”, uno strumento di pagamento non coperto da riserve di altri materiali, ad esempio: riserve auree, e quindi privo di <i>valore intrinseco</i> anche indiretto). Questo assunto, connesso alla parallela istituzione di un’autorità “federale” capace di operare trasferimenti fiscali a favore delle aree in squilibrio commerciale (e di liquidità), fa parte della teoria base delle “aree valutarie ottimali”, la cui formulazione, nel 1961, ha fruttato all’economista statunitense Robert Mundell il Nobel per l’economia).[2] Poi, va subito precisato, non è affatto vero che un intervento della BCE avrebbe potenziali maggiori costi per i tedeschi (fermo il fatto giuridico-economico che, comunque, tale intervento, in forma di emissione di moneta per acquisti di titoli, non grava direttamente sul bilancio federale).<br />
Il timore invocato dai tedeschi è quello dell&#8217;inflazione, che farebbe salire anche i tassi nominali del debito tedesco, svalutando il valore di bilancio (specialmente bancario, secondo il controverso criterio c.d. <i>mark to market </i>imposto dall’EBA a fine 2011<i>)</i>, dei corsi dei <i>bund</i> emessi in precedenza.<br />
Ma l&#8217;inflazione, in relazione alle dimensioni dell’intervento BCE oggi immaginato, non salirebbe oltre i limiti della tollerabilità: è stato infatti calcolato che il &#8220;<i>Non Inflationary Loss Absorbing Capacity-NILAC</i>&#8221; della BCE è attualmente di oltre 3300 miliardi di euro.[3] E’ infatti, evidente, che il solo fatto che una banca centrale assicuri acquisti illimitati nell’ammontare e nel tempo, determina la rinuncia alla speculazione sui titoli “protetti” e, anzi, permette alla banca centrale stessa di “fermarsi” a un volume di interventi nei fatti limitato, realizzando anche plusvalenze sugli acquisti dei titoli emessi con rendimenti precedenti più alti.<br />
Solo oltre la soglia del <i>NILAC</i> si avrebbero effetti inflattivi, mentre la trasmissione dell&#8217;incremento monetario all&#8217;inflazione stessa sarebbe, nell’attuale situazione di “raffreddamento” della domanda in tutta l’area, molto basso e lento ad agire. Praticamente effetti inflattivi di una certa “rilevanza”, seguendo le opportune misure tecniche, si avrebbero per il doppio dell’evidenziato ammontare del <i>NILAC</i> (cioè oltre quota 6000 miliardi di euro di emissione di nuova moneta per la funzione specifica qui commentata).<br />
In sostanza, col <i>LOLR</i> si produrrebbe un certo impatto sui tassi dei <i>bund</i>, e quindi sulle “tasche” dei tedeschi, minore di quello causato dal rapido “bruciarsi” dei fondi impiegati negli interventi via EFSF e ESM, che si prospettano, nella pratica, quasi inutili.<br />
“Inutili” in quanto qualsiasi garanzia &#8220;limitata&#8221; nell&#8217;ammontare non è attendibile agli occhi dei mercati, sortendo l&#8217;atteso effetto contrario di affrettare le vendite del titolo il cui valore (riflesso nei rendimenti) si vorrebbe proteggere: ciò nel timore degli operatori, detentori dei titoli, di arrivare tardi rispetto all&#8217;esaurimento del fondo limitato&#8230;che, appunto, esaurirebbe il suo <i>plafond</i> molto prima che in una situazione in cui lo stesso esborso monetario per acquisti fosse effettuato da una banca centrale che agisca come <i>LOLR</i>, costando perciò molto di più, e senza risolvere comunque gli squilibri alla base delle divergenze dei tassi, ai contribuenti tedeschi.[4] In effetti, la gente &#8220;comune&#8221; in Germania soffre di effetti restrittivi della domanda interna e, prima di tutto, delle dinamiche salariali, ma essi non sono certo dovuti alla dimensione del debito e della spesa pubblica negli altri paesi dell’area UEM, sebbene alle politiche adottate dai propri governi, originate dall’obiettivo di dover sfruttare, come programmato alla luce delle note dinamiche della aree valutarie teorizzate da Mundell, la valuta unica.[5] E come tale occasione…&#8221;unica&#8221; doveva essere sfruttata?<br />
Mediante una politica economica che viene definita &#8220;imperialismo mercantilista&#8221;, in quanto tende alla universalizzazione, in una certa area -tendenzialmente l&#8217;Europa, data appunto la presenza della moneta unica-, della propria supremazia commerciale, e, quindi, ad “asservire” alla propria offerta la domanda del &#8220;vicino&#8221;, che, inevitabilmente, ne risulta impoverito dopo una fase iniziale espansiva &#8220;precolonizzazione&#8221; economica [6],[7]. E che le cose stiano esattamente così, in termini di definizione della politica tedesca all’interno dell’area monetaria, è affermazione degli stessi esponenti tecnici della <i>governance</i> di quel paese.[8]<br />
Dunque, lo strumento principale che ha conferito un’efficacia senza precedenti a tale mercantilismo è proprio la moneta unica che consente, a differenza del cambio flessibile (che produce, in ragione delle differenze di inflazione, l&#8217;effetto opposto in termini di competitività commerciale), di sfruttare vantaggiosamente il deliberato perseguimento di un differenziale favorevole di inflazione. Tale effetto è stato indicato chiaramente da Mundell nella sua teoria delle aree valutaria ottimali (<i>Optimun Currency Area</i>, c.d OCA). E la relativa politica tedesca, col termine di &#8220;mercantilismo&#8221;, è registrata come tale anche dal FMI [9], dall’ILO,[10] nonchè, tra i numerosi altri, da De Grauwe, forse il più prestigioso economista europeo del momento[11].<br />
Occorre infatti considerare che, in un&#8217;area valutaria ottimale (OCA), il sistema di deflazione competitiva (svalutazione reale, cioè deprezzamento del c.d. tasso di cambio reale che permane, ancorato ai diversi rispettivi livelli dei prezzi in ciascun paese, anche in situazione di cambi nominali fissi) tende a dare un decisivo vantaggio sul lato dell&#8217;offerta e nulla ha a che fare con lo spirito cooperativo (debolmente) espresso nei trattati UE.<br />
Unitamente a ciò, il paese che opera tale svalutazione reale, persegue simultaneamente la necessità iniziale di sostenere la domanda dei paesi resi meno competitivi attraverso il tasso di cambio reale -simmetricamente rivalutatosi, nel loro caso- erogando crediti funzionali all&#8217;acquisto dei propri beni, in modo da rendere operativo il vantaggio in termini di attivo della propria bilancia dei pagamenti.<br />
Per deflazionare, in funzione competitiva, lo strumento unico a disposizione di una paese appartenente a un&#8217;OCA è agire -in via preventiva e non necessitata da fattori ciclici esterni all’area- sul costo del lavoro. E a ciò hanno provveduto le riforme Hartz[12] (dal nome del ministro, ed ex a.d. di una fabbrica di auto, proponente delle leggi che hanno riformato il mercato del lavoro e del <i>welfare</i> relativo): queste riforme hanno svolto i loro effetti, sia chiaro, partendo comunque da una situazione di preesistente inflazione più bassa, che corrisponde a una tradizione economico-commerciale propria della Germania, accompagnata da una costante compressione della propria domanda interna.<br />
Questo solo in estrema sintesi, dato che vari altri corollari dimostrano la natura ideologico-politica, e anticooperativa (piuttosto pan-germanica), di questa strategia che, ovviamente, può reggere a un sereno vaglio di praticabilità all’interno di una “unione”, asseritamente politica, o quantomeno economica, prima che monetaria, solo fondandosi su luoghi comuni mediatico-propagandistici sulla propria “virtuosità” nel fare costanti sacrifici, simmetrici a quelli che vengono proposti agli italiani ed espressi nella “parola d’ordine” &#8220;debito-pubblico-brutto-abbiamo-vissuto-al-di-sopra-dei-nostri-mezzi&#8221;.<br />
Il metodo seguito dai tedeschi per abbassare l’inflazione, ben al di sotto del 2% indicato come limite di convergenza “cooperativo” nel trattato UEM &#8211; cioè un limite su cui si dovrebbe esattamente convergere non solo deflazionando se si è oltre, ma anche “riflazionando” se se ne è al di sotto-, è lecito o non lecito (come si vedrà più oltre) a seconda della lettura delle clausole dei trattati congeniale…ai più forti.<br />
E quindi ai paesi &#8220;<i>core</i>&#8220;, che non si trovano mai in minoranza nel &#8220;consiglio&#8221; UE, sebbene il meccanismo, -amplificato nei suoi effetti deflazionistici dal c.d. <i>fiscal compact</i>, fino a innescare un <i>trend</i> recessivo esteso a tutta l’area-, cominci a essere “denunziato” nelle trattative sotterranee che i francesi <i>in primis</i> tenderanno a intraprendere, per correggere gli squilibri commerciali senza dover inseguire una politica deflazionistica a costi sociali crescenti, assistendo cioè al dilagare di una disoccupazione non tollerabile e non necessaria in una razionale politica di crescita.</p>
<p>2- IL DISEGNO COMPLESSIVO INSITO NELL’EURO.<br />
La questione, una volta subentrata la pesante crisi da squilibri commerciali attuale, viene spesso posta in termini di recupero della competitività mediante aumento della produttività. Ma tale controversa impostazione non può nascondere le evidenze scientifiche che comprovano che la competitività e la bassa inflazione dipendono essenzialmente dal Costo del Lavoro per Unità Produttiva (CLUP) e quindi ogni politica di correzione, finisce in ultima analisi per perseguire la contrazione del costo del lavoro (variazioni comparate dei salari reali) e la caduta della domanda interna.[13]<br />
Nè si può, poi, seriamente dimostrare, in situazione recessiva e con diminuzione di consumi e, specialmente, di investimenti, che si possa ottenere un aumento della produttività &#8220;non a causa di stipendi in diminuzione&#8221;, uscendo tale assunto da ogni verosimiglianza scientifica; a ciò segue la inattendibilità della concomitante ipotesi, contraria a ogni evidenza, di considerare, o quantomeno di “dichiarare”, la recessione indotta da <i>austerity</i> fiscale come l&#8217;ambiente ideale per effettuare immaginifici “massicci” investimenti in Innovazione, Ricerca &amp;Sviluppo, facendogli avere effetto in 1 o 2 anni (!), laddove, invece, si registrano insolvenza diffusa e caduta verticale di risparmi e investimenti.<br />
Ma anche a voler adottare ora la stessa strategia della Germania, i problemi sono difficilmente superabili: la diminuzione dei salari reali, comunque, potrebbe portare al &#8220;recupero&#8221; di competitività su altri paesi (che utilizzino la stessa moneta…se no ci pensavano molto meglio le variazioni naturali dei cambi nominali) solo se non perseguita, come ora si vuole nei PIGS, in direzione pro-ciclica, allorchè la inevitabile caduta della domanda aggregata interna, porta a disoccupazione e deindustrializzazione, nonché all’apertura ulteriore di tali economie al controllo estero delle proprie imprese, più facilmente acquisibile a vantaggio dei paesi in attivo commerciale.<br />
Questi ultimi, pur ove, per taluni settori (soltanto, quelli esportatori), riaumentino i livelli dei salari, hanno goduto e continuano a godere di un vantaggio di competitività (da tasso di cambio reale), hanno dunque accumulato prolungati attivi della bilancia dei pagamenti e dispongono, per tale motivo, dei capitali per impadronirsi delle economie indebitate (ancor più dagli effetti recessivi dell&#8217;<i>austerity</i>).<br />
Si può riscontrare come, ad es;, l&#8217;Irlanda (estero controllata sul piano dei capitali immobilizzati) non può che rischiare di riprodurre meccanismi <i>shock</i> legati alla dipendenza dai mercati finanziari esteri, dato che può “punire” i salari quanto vuole, ma non può raddrizzare strutturalmente il carico dell&#8217;indebitamento privato con l&#8217;estero e stabilizzare l&#8217;attivo della bilancia dei pagamenti, se non a costo di una costante ulteriore compressione salariale e della domanda interna (accompagnato da una sostanziale “istituzionalizzazione” della proprietà estera di capitali produttivi, con esportazione dei relativi profitti e interessi sui capitali investiti, incidente, come pare dimenticare l’attuale dibattito in Italia, sulla voce dei redditi del saldo- negativo- della partita corrente della bilancia dei pagamenti).<br />
L&#8217;assurdità di questi riallineamenti al ribasso dei CLUP, &#8211; operati pro-ciclicamente, quale regola-guida dell&#8217; &#8220;austerità espansiva&#8221; durante una crisi da debito, privato (cioè originato dagli squilibri commerciali e dall’<i>import</i>) e non pubblico-, viene proposta come una di quelle riforme di &#8220;lungo-periodo&#8221; che dovrebbero in qualche modo riallineare i paesi in difficoltà (le cosiddette cicale) verso i virtuosi.<br />
Si omette perciò di considerare il fatto che le cosiddette “formiche” (cioè i virtuosi che stanno sotto il target fissato del 2% di inflazione), hanno preventivamente, e senza alcuna giustificazione se non quella della competizione commerciale, aggiustato il tasso di cambio reale via deflazione salariale (-6% in termini reali, per i salari dei lavoratori tedeschi nell&#8217;ultimo decennio), con la segnalata distorsione del mercato UEM, attraverso &#8220;svalutazione competitiva&#8221; volta all’<i>export</i> e alla minor convenienza dell’importazione dai <i>partners</i>. Contemporaneamente, il sistema manifatturiero-produttivo tedesco ha fruito di una fiscalizzazione dei propri costi: infatti, lo Stato federale, a seguito delle riforme Hartz ha amplificato il proprio deficit oltre il limite sancito da Maastricht, nei primi anni di circolazione dell’euro, a causa della spesa pubblica originata dal <i>welfare</i> connesso a disoccupazione e sotto-occupazione (i c.d <i>minijob</i>).<br />
Si tratta di un’antica propensione di politica economica intesa all’aggressività verso i mercati degli altri paesi. Già l&#8217;economista italiano Serra nel 1613, prima di Kaldor (il grande economista vicino a Keynes) ad esempio, riconosceva che l&#8217;industria manifatturiera è uno dei motori della crescita, posto che non dipende dalle condizioni climatiche, produce beni durevoli, ed è soggetta a rendimenti di scala crescenti in quanto può essere moltiplicata con minore proporzione di spesa.<br />
I tedeschi (e gli altri paesi “<i>core</i>”, ex area-marco) in uno scenario che, almeno fino alla crisi finanziaria mondiale dei <i>sub-prime</i>, registrava una domanda dei loro beni, hanno incentivato quest’ultima mediante credito (privato) largamente concesso dal loro sistema bancario, inoculando la “droga” dei capitali prestati ai paesi periferici (per permettere a questi ultimi l&#8217;acquisto di auto e beni durevoli ecc.), con l’effetto anche di aumentare il livello, e il differenziale, di inflazione in tali ultimi paesi, a causa del forzoso aumento della domanda e dei consumi, amplificando i differenziali di tasso di cambio reale .[14]<br />
Sopraggiunta la crisi dei <i>sub-prime</i>, di cui la Germania con la <i>Deutsche Bank</i> è stata protagonista in negativo, il cosiddetto <i>sudden stop</i> creditizio ha provocato la caduta della domanda dei paesi periferici, scoperchiando il vaso di pandora dei loro crescenti debiti privati ed esteri. Il mantenimento persistente di tassi di inflazione al di sotto della media europea ha causato la paralisi/morte dei “più deboli” sistemi produttivi: quindi un maggior CLUP, corrispondente a minor competitività, per i <i>partner</i> europei quali Grecia, Portogallo e Spagna, a vantaggio dei tassi di interesse reali sempre più alti, goduti dai paesi creditori.<br />
Ora si chiede che tutti, in Europa, si riallineino abbassando i CLUP. Certo, è teoricamente possibile. Ma si deve sapere che ciò è realizzabile solo creando ampia disoccupazione e connessa recessione. La curva di Phillips ci spiega che la crescita del salario è inversamente proporzionale rispetto al tasso di disoccupazione: la direzione di tale politica e dei suoi effetti trova conferma nei tassi di disoccupazione di Spagna, Grecia, Irlanda, Italia (e, perchè no, della Germania durante i primi anni di applicazione delle riforme Hartz, quando si è avviata preventivamente la accelerazione deflattiva).<br />
L’impostazione rende logico porsi questo interrogativo: se tutti sono parimenti competitivi a chi si vendono questi beni &#8220;equivalenti&#8221; nei prezzi (in mera teoria)? La verità, sempre ipocritamente taciuta, è che in un&#8217;OCA”imperfetta” per ammissione dei suoi stessi creatori, quale indubbiamente è l’area euro, chi &#8220;colpisce&#8221; per primo, comprimendo i salari e il CLUP (quindi i tassi di cambio reale legati all&#8217;inflazione differenziale) consolida il vantaggio.<br />
Il riallineamento competitivo via “taglio” dei salari &#8220;successivo&#8221;, infatti, unito alle misure di austerità imposte per l&#8217;ugualmente pro-ciclico consolidamento fiscale (che tende rigidamente a garantire i creditori interni alla stessa area), provoca una tale caduta della domanda nel paese &#8220;a maggior inflazione&#8221; (salariale e anche indotta dalla domanda drogata dai crediti esteri) da:<br />
-deindustrializzarlo e vanificare con un &#8220;effetto strozzatura&#8221; la ipotetica riespansione della produzione (impianti in gran parte smantellati);<br />
&#8211; colonizzarne a &#8220;fabbrica cacciavite&#8221; l&#8217;economia (lavorazioni a minor valore aggiunto, non esigenti investimenti, resi progressivamente impossibili dalla caduta verticale della domanda e dal <i>credit crunch</i>).<br />
Questa seconda ipotesi è quella che più incombe sull&#8217;Italia, anche a causa della originaria via italiana al &#8220;tentativo&#8221; di deflazione salariale, cioè il precariato &#8220;sotto-demansionante&#8221;, che dissuade, in pratica, data la maggior convenienza industriale del lavoro sotto-qualificato e temporaneo, da investimenti in IR&amp;S. La “regressione industriale” non potrà nemmeno essere scongiurata da, peraltro denegati, interventi &#8220;illimitati&#8221; della BCE-ESM riduttivi degli <i>spread</i> che, come già evidenziato, agiscono sugli effetti e non sulle cause degli squilibri provocati dalle &#8220;monete uniche&#8221;.<br />
Stiamo correndo, comunque, vada, verso la dissoluzione della democrazia fondata sulla tutela del lavoro (art.3, paragrafo 3, tr. istitutivo UE e 145-148 tr. sul &#8220;funzionamento&#8221; dell&#8217;UE) e più ancor che l&#8217;Europa, stiamo distruggendo la sua cultura civile, vìolando, oltretutto, come si vedrà, le stesse regole &#8220;fondamentali&#8221; che Stati membri e istituzioni UE si erano imposte.<br />
Bisogna dunque essere coscienti che, in esito al processo di riallineamento attualmente perseguito, si creerebbe, all’interno dell’Europa, una &#8220;specializzazione&#8221; produttiva e finanziaria tra:<br />
1. paesi centrali UEM, destinati a mantenere un più forte avanzo commerciale, perchè lo nutrirebbero di merci ad alto valore assoluto e aggiunto;<br />
2. paesi &#8220;cacciavite&#8221;, soggetti a concorrenza e congiuntura più forti, in ragione della maggiore esposizione concorrenziale extra-UEM, cioè da parte dei paesi emergenti.<br />
Tanto più che il &#8220;cosa&#8221; produrre e &#8220;dove&#8221;, in questo assetto, lo deciderebbe la Germania, o altro paese “<i>core</i>”, che acquisirebbero il controllo dei sistemi bancari e produttivi degli altri (di fatto la cosa è già in atto e il vero rischio, per la Germania, è la pendenza delle sofferenze <i>sub-prime</i> annidate…negli USA, nelle famose controllate “discarica” del loro &#8220;estroso&#8221; sistema bancario).<br />
Per l&#8217;Italia questa non solo sarebbe una colonizzazione neppure strisciante, ma anche la &#8220;garanzia&#8221; di decine di anni di crescita stagnante, dove il valore ridotto pro-unitario dell&#8217;<i>export</i> e la debolezza della domanda interna, si accoppierebbero alla più accentuata ciclicità dei mercati delle tipologie di beni prodotti in concorrenza ai “paesi emergenti”. Ovviamente, la disoccupazione dovrebbe sempre rimanere &#8220;incombente&#8221;, da cui l&#8217;attenzione spasmodica sulle riforme &#8220;strutturali&#8221; che si riducono essenzialmente a politiche di deflazione salariale, o di contrazione della spesa pubblica, cosa che, in termini di praticabilità degli investimenti, e della conseguente crescita della indispensabile occupazione “qualificata”, ha un effetto equivalente.<br />
In questa situazione, la politica tedesca soffre della intrinseca contraddizione logica di imporre prima uno <i>standard</i> di competizione elusivo dello “spirito” cooperativo che dovrebbe permeare le regole dell’Unione, e poi di imputare agli altri, che hanno subito gli effetti distorsivi di tale politica, responsabilità e misure di adeguamento che finiscono per aggravare sia la posizione dei debitori, sia la propria stessa sicurezza nella posizione di creditore. Rifiutando di prestare, ora come prima, la cooperazione indispensabile per poter coesistere all’interno di un’area valutaria comune.[15]<br />
Diciamo che è una questione di &#8220;potere&#8221;, (cioè di un tipico corollario dell’imperialismo mercantilistico), esercitabile su &#8220;altri&#8221;, invece che di giustificabili timori di maggiori aggravamenti dei propri conti pubblici.<br />
Cerchiamo di spiegarci meglio: se “saltano” i <i>sub-prime</i> in USA e le banche tedesche sono &#8220;esposte&#8221; in sofferenze (e lo sono ancora, come s’è detto, specie le controllate USA), alla Germania non salta in mente di dire alle proprie banche: “avete sbagliato a concedere il credito ora sbrigatevela da soli”. Lo Stato federale è intervenuto a trasferire soldi pubblici (sottratti ad altri scopi del pubblico bilancio) alle banche, del cui &#8220;sistema&#8221; è, oltretutto, azionista circa al 40%.<br />
Ma se la stessa situazione di insolvenza si verifica per i greci o per gli irlandesi, sono i rispettivi Stati che, &#8211; in situazione di crisi di liquidità determinata dall&#8217;innalzamento del debito privato oltre ogni sostenibilità (per consumi a &#8220;debito&#8221;&#8230;di beni importati e per afflusso di capitali dai paesi “<i>core</i>”, prestati in ragione di interessi nominali, e reali, più alti e crescenti, espressi nella stessa valuta, ed impiegati in un&#8217;eccessiva intrapresa immobiliare)- danno i soldi alle proprie banche.<br />
E come fanno? Emettendo debito pubblico, cioè gravando i cittadini, già debitori a titolo privato degli stessi “creditori”.<br />
Questo debito pubblico, a sua volta, provocando la crescita della domanda di credito in una moneta priva del sostegno di un prestatore di ultima istanza, sarà più difficile da collocare e ne crescerà l&#8217;onere per interessi (che gravano sul bilancio pubblico fino a diventare insostenibili). Chi sottoscrive questi titoli pubblici (le stesse banche creditrici dei privati, tra l&#8217;altro), dunque e va ribadito, lo fa per gli interessi più alti, guadagnandoci; e, beninteso, come già più alti erano gli interessi reali riscossi per i crediti “facili” erogati, allo stesso sistema privato dei paesi periferici,…proprio per cui sostenerne la domanda di beni importati.<br />
In tale situazione, gli interventi di iniezione di liquidità “a carico”dei vari fondi UE, per salvare il bilancio pubblico del paese debitore dal &#8220;fallimento-insolvenza&#8221;, sono attualmente, per patto tra Stati membri, ripartiti per quote proporzionali tra tutti gli Stati stessi: la Germania eroga, (per ordine di grandezza del PIL) la quota maggiore, anche se però &#8220;riceve&#8221; in successiva restituzione (del debito privato sottostante) anche una quota ben maggiore del volume complessivo dello stesso intervento, ma non a livello pubblico, appunto a livello privato bancario.<br />
Cioè i soldi tedeschi in uscita per il “salvataggio” (più o meno gravanti su ogni cittadino, procapite, quanto gravano sul cittadino italiano o francese) sono corrisposti emettendo debito pubblico o garanzia equivalente: il che significa che, per rimpolpare, in definitiva, le proprie banche, la Germania emette un debito &#8220;avvertito&#8221; dai contribuenti in quanto pubblico, e perciò l&#8217;esigenza politica di incolpare il debitore privato greco o PIGS di questo &#8220;aggravio&#8221; fiscale, non addossando in modo trasparente la responsabilità al proprio sistema bancario, irresponsabile prestatore. Ma l&#8217;aggravio è sempre molto minore di quello che la Germania dovrebbe sopportare, per gli stessi comportamenti &#8220;imprudenti&#8221; bancari, al di fuori dell&#8217;UEM. In tal caso si prende in carico, sul bilancio pubblico, di tutto il credito bancario inesigibile, com&#8217;è accaduto appunto nel caso dei <i>subprime</i> USA.<br />
L&#8217;alternativa sarebbe lasciare fallire le banche e nazionalizzarle per garantire i depositi (entro limiti ragionevoli), nonché separando gli istituti di credito commerciale da quelli speculativi finanziari, che agiscono sui mercati con la logica del proprio profitto e non dell’interesse dei risparmiatori che gli affidano i capitali impiegati. Ma le banche comandano (tramite <i>Bundesbank</i>) e non lo consentono&#8230;per ora (finchè i cittadini UE tutti non si desteranno dal torpore “europeistico” in cui sembrano piombati).<br />
Alternativamente, appunto, si può creare senza limiti, tramite la BCE, &#8220;nuova&#8221; liquidità per acquistare i titoli pubblici in euro, nella misura e per tutto il tempo necessari. Ma qui subentra la paura dell&#8217;inflazione, irrazionalmente alimentata nei termini visti in precedenza.<br />
Quindi, in definitiva, il rifiuto tedesco (a ogni tipo di intervento) è del tutto irragionevole e determinato esclusivamente da una visione politica di breve termine, che dimentica la &#8220;ragione&#8221;del credito concesso, privato a privati, e che sta alla base di tutto: il sostegno delle proprie esportazioni agevolate dalla moneta comune (cioè dalla immutabilità del cambio nominale, potendosi invece agire svalutando il tasso di cambio reale, tramite la compressione retributiva). Ma questa è una crisi &#8220;tipica&#8221; e già ampiamente vista e prevedibile dagli economisti tanto più qualificati, quanto tutt’ora inascoltati. [16]</p>
<p>3- EURO E VIOLAZIONE DELLE NORME DEI TRATTATI, ISTITITUVO E SUL FUNZIONAMENTO DELL’UE, DA PARTE DI GERMANIA E ISTITUZIONI UE<br />
Detto questo, sforare, come ha fatto la Germania al tempo delle riforme Hartz, il limite debito/PIL (che quasi inizialmente rispettava) per”fiscalizzare”, (fuori da una situazione congiunturale in atto, attenzione!) i costi di disoccupazione-sottoccupazione, indotte per deflazionare le retribuzioni, vìola:<br />
A) l&#8217;art.107, paragrafo 1, ultima parte, dell&#8217;attuale trattato sul funzionamento dell&#8217;unione (TFUE), in materia di “aiuti di Stato”, laddove si ottenga (appunto &#8220;<i>in qualsiasi forma</i>&#8220;) una riduzione dei costi delle proprie imprese, incidente sugli scambi tra paesi membri, come nel caso, mediante la svalutazione del tasso di cambio reale, che provochi, a sua volta, un vantaggio concorrenziale asimmetrico “intenzionale”, sia per le proprie esportazioni, sia, e ancor più, a favore di una restrizione delle importazioni (questo l&#8217;effetto forse più rilevante del gioco sui tassi di cambio reale);<br />
B) l’art.107, paragrafo 3, TFUE, cioè il complesso delle clausole in tema di “legittimazione”, in sede UE, a ricorrere agli aiuti di Stato in funzione anticongiunturale e di tutela di interessi “sensibili”. Ed infatti, la situazione attuale, tra l&#8217;altro, autorizzerebbe, (se non ora quando?) tutti i paesi in strutturale deficit della bilancia dei pagamenti, con alti livelli di indebitamento privato/estero -e non pubblico!- oltre la media per un periodo prolungato e significativo, (rilevabile sul sistema T2)- a lanciare programmi di aiuto ai sensi dello stesso art.107, par.3, lett.a), b), d) del Trattato sul funzionamento dell’Unione&#8230;ma tali paesi non possono farlo in quanto il <i>fiscal compact</i>, come corpo di disposizioni speciali &#8220;euro-zona&#8221;, impedisce deliberatamente l’adozione di misure essenziali in origine legittime secondo il trattato, vincolando le politiche fiscali alla autodistruzione dei rispettivi sistemi industriali e alla cristallizzazione degli squilibri di area (altrimenti doverosamente compensabili);<br />
&#8211; C) l&#8217;art.34 dello stesso Trattato sul funzionamento dell’Unione: &#8220;<i>sono vietate tra gli Stati membri le restrizioni quantitative all&#8217;importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente </i>(tale essendo la deflazione salariale al fine di deprezzare il tasso di cambio reale, giustificata solo da fini di competizione mercantilistica).<br />
Ma la stessa Commissione e il consiglio UE, non vanno esenti da una “imprecisa” e omissiva applicazione dei trattati, come essenzialmente evidenzia De Grauwe. Ciò può desumersi dall’oggettivo contenuto di una serie di disposizioni dei trattati medesimi, interpretate correttamente e, soprattutto, nella piena espansione delle clausole in esse contenute:<br />
ad es., l’art.5 del TFUE<br />
“1. <i>Gli Stati membri <b>coordinano le loro politiche economiche</b> nell&#8217;ambito dell&#8217;Unione. A tal fine il Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche</i>. <i>Agli Stati membri la cui moneta è l&#8217;euro si applicano disposizioni specifiche</i> (ancor più stringenti e ancor più ignorate n.d.r.)&#8230;<br />
2. <i>L’Unione prende misure per assicurare il <b>coordinamento delle politiche occupazionali</b> degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche</i>.<br />
<i>3. L&#8217;Unione può prendere iniziative per assicurare il <b>coordinamento delle politiche sociali</b> degli Stati membri</i>.”<br />
Dove siano finite queste misure e iniziative per coordinare politiche economiche, occupazionali e sociali, a fronte del conclamato atteggiamento, tenuto dalla Germania, di unilaterale e non cooperativa alterazione degli equilibri, già di per sé estremamente difficili da raggiungere, è un interrogativo che non ci si può esimere dal porsi[17].<br />
Cercare altre norme nei trattati, oltre a quelle menzionate, si può (v. <i>infra</i>), ma solo per accorgersi che non vengono fatte rispettare nella lettera e nello spirito e tutto rientra nello stesso &#8220;disegno&#8221; tanto evidente, quanto, nella sostanza, prevalentemente taciuto dai media europei, forse troppo influenzati dalla loro proprietà finanziaria.<br />
E’ pur vero che, proprio in questi ultimi giorni, la Commissione pare avere avuto un parziale “ravvedimento”, forse stimolata dagli unanimi pareri di tutti gli economisti più prestigiosi nel commentare la criticità della situazione di “asimmetria”, apertamente perseguita, in cui si continua a indugiare [18], iniziando a porsi il problema dell’atteggiamento tedesco.<br />
László Andor, commissario europeo per gli affari sociali, intervistato da FAZ.net, ha preso posizione con il rappresentare ai tedeschi questa “dura verità”: “<i>le vostre politiche di <b>dumping salariale</b> hanno contribuito alla crisi Euro, non è tutta colpa dei latini</i>”[19]. Si riportano alcuni passaggi salienti:<br />
<i>“Gli squilibri nell&#8217;Eurozona non sono solo il risultato di politiche sbagliate nei paesi in crisi. <b>La Germania</b> ha avuto un ruolo importante, <b>con la sua politica mercantilista</b> ha rafforzato gli squilibri in Europa<b> </b>e<b> causato la crisi</b>. In futuro dovremo seguire da vicino lo sviluppo dei salari a livello europeo e fare in modo che all&#8217;interno dell&#8217;area monetaria non divergano in maniera così forte, come è accaduto negli anni precedenti.<br />
…<b>La commissione intende verificare la politica economica degli stati</b> e per fare questo ha in mano i mezzi necessari <b>per procedere contro gli Stati che non fanno nulla contro gli squilibri nella zona Euro</b>. La Germania tuttavia deve porre a se stessa la domanda, se nell&#8217;Unione Europea intende procedere secondo il motto : &#8220;in Europa non sono tutti uguali&#8221;.</i><br />
Circa tale nuova “attenzione”, da parte della Commissione, ai problemi degli squilibri commerciali e dei tassi di cambio reale, viene da chiedersi: perchè lo fanno solo “ora”, mentre si accingono (dal 2013 in poi) &#8220;anche&#8221; ad applicare le nuove sanzioni previste dal <i>fiscal compact</i> (che non potrà che accelerare i problemi stessi, facendo languire le economie “indebitate” via deficit delle partite correnti e ritorcendo contro la stessa Germania i problemi di drastica riduzione della domanda di cui continua a non curarsi)?<br />
In effetti, volendo anche solo focalizzare sulle politiche europee dell’occupazione, gli artt. 145-148 del Tr. sul funzionamento UE risultavano già violati, fin dai primi anni 2000, dal complesso delle politiche tedesche e, segnatamente, delle riforme Hartz. Le clausole oggettivamente ignorate, all&#8217;interno di tali previsioni, sono molteplici. C&#8217;è solo da scegliere.<br />
La commissione stessa è dunque, fino ad oggi, venuta meno ai criteri di monitoraggio, coordinamento e promozione dell&#8217;art.147, per cui doveva &#8220;<i>tenere conto</i>&#8221; dell'&#8221;<i>obiettivo di un livello di occupazione elevato</i>&#8220;, cioè nel quadro dell&#8217;art.3, paragrafo 3, del Trattato sull&#8217;UE, che pone l&#8217;obiettivo della &#8220;<i>piena occupazione</i>&#8221; ed è dunque strutturalmente incompatibile con politiche del lavoro nazionali il cui effetto si risolva nella &#8220;deflazione salariale&#8221; non necessitata (come si torna a sottolineare) in base a congiunture internazionali, circostanza pacificamente ammessa dai tedeschi.<br />
Ciò, per di più, in un quadro non coordinato a livello UE di politiche del lavoro -art.146, comma 2, TFUE- e che si è risolto, come si è visto sopra, in misure di effetto equivalente alla restrizione delle importazioni rispetto agli altri Stati membri (art.34 st.Tr.).<br />
Inutile dire che risulta “dimenticata”, rispetto alla linea tenuta dalla Germania all’interno dell’area UEM, anche l’attivazione, da parte della Commissione, dei meccanismi di accertamento e “avvertimento” previsti dall’art.120 par.4, TFUE.</p>
<p>4- QUESTIONE DI DIRITTO RELATIVA ALL’EURO-EXIT.<br />
Partiamo dal quadro dimostrativo qui costruito sulla base non solo delle analisi compiute dai maggiori economisti, ma anche delle ammissioni provenienti dalla stessa Germania. Quest’ultima, unilateralmente, e nel solco della sua tradizione “deflattiva” orientata all’esportazione, riassumibile nella formula “imperialismo mercantilista”, ha violato, quantomeno nello “spirito” connesso al necessario intento cooperativo all’interno di un’unione monetaria, le norme sopra evidenziate.<br />
E tale violazione assume, nella sua logica competitiva e non cooperativa, un particolare connotato lesivo proprio nei confronti dell’Italia, maggiormente colpita dalla logica mercantilista innescata dalla Germania. Di ciò tale paese è stato cosciente fin dallo stesso concepimento della moneta unica.[20]<br />
Si potrebbe dire che la Germania è fuoriuscita, con il suo comportamento, dalla “giustificazione causale” dell’intero impianto pattizio UEM, respingendo unilateralmente la funzione “socio-economica” del trattato (ciò sul piano contrattuale corrisponde alla violazione del dovere di adempimento secondo “buona fede” in senso oggettivo, esprimendosi tale “correttezza” nell’onere di sostenere ogni ragionevole sacrificio per rispettare il normale significato che le controparti potevano attribuire ai vincoli comunemente assunti)..<br />
A ciò, va aggiunto, a titolo esemplificativo ulteriore, che, in un esame sistematico delle pletoriche disposizioni dei trattati, risultano fondamentalmente disattesi anche:<br />
&#8211; l&#8217;art.120 del TFUE, che obbliga gli Stati a “<i>coordinare le <b>politiche economiche</b> per realizzare gli obiettivi dell&#8217;art.3 del trattato sull’Unione europea”</i> (più volte citato), tra cui appunto la “<i><b>piena occupazione</b></i>”;<br />
&#8211; l&#8217;art.127 stesso tr., che vincola la <b>politica monetaria,</b> oltre che alla <i>stabilità dei prezzi</i>, anche al sostegno di “<i>politiche economiche generali nell’Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione definiti nell&#8217;art.3 del trattato sull’Unione europea</i>”.<br />
Quest’ultimo aspetto è “singolare”, perchè, pur gettando una luce alquanto diversa sui presunti limiti di intervento della BCE, e più ampiamente del SEBC, cioè del “sistema europeo delle banche centrali”, il mandato di tali (uniche) istituzioni UEM pare essere stato, fin’ora, inteso in contraddizione con la esplicita lettera dell’art.127, rimanendo ignorato il richiamo agli obiettivi dell’art.3, in specie alla predetta “piena occupazione” (come se tali parole, nell&#8217;art.127 stesso, non fossero affatto scritte).<br />
A questo punto l’uscita dall’euro e dal suo inestricabile sovrapporsi di politiche monetarie e fiscali inevitabilmente squilibrate, che acuiscono la situazione di sua originaria “disfunzionalità tecnico-economica”, con devastanti conseguenze per i paesi finiti nella inevitabile situazione di importatori-debitori esteri-fiscalmente deficitari, diventa una questione che ha varie qualificazioni giuridiche possibili.<br />
Non ultima quella per cui, l’alterazione del modo di intendere la lettera e la portata delle norme del Trattato nella loro piena forza espansiva, “resecandone” il disposto in modo da avvantaggiare unilateralmente una parte del trattato, risulta addirittura “<i>ultra vires</i>” rispetto alle competenze dell’organizzazione sovranazionale, rendendo fortemente dubbia tutta la legittimità comunitaria (o “europea”) di successive pattuizioni, quali <i>six packs</i> e <i>fiscal compact</i>, che non risultano più avere un adeguato e sufficiente antecedente convenzionale (di fonte superiore “legittimante”) nelle previsioni del trattato pienamente intese.<br />
Circa i mezzi legali di “uscita” si richiama talvolta l&#8217;art.50 TFUE: questo prevede una procedura di uscita dall&#8217;Unione che non pare però attagliarsi al caso della cessazione dello specifico vincolo pattizio riferito all’euro.<br />
Infatti, si tratta di una norma &#8220;speciale&#8221; ma ciò, in primo luogo, non in quanto contenuta in un trattato (cioè nel diritto internazionale “speciale”), ma per la sua particolare “onerosità” procedimentale e politica. Di per sè, in quanto tale, deve interpretarsi con riferimento al suo specifico oggetto: regolare con una procedura politicamente “rafforzata”, e in modo da indurre consistenti tempi di ponderazione al paese interessato, l&#8217;uscita dall&#8217;Unione in forma di &#8220;recesso&#8221;.<br />
Si tratta, cioè, della decisione volontaria di uno Stato, politicamente discrezionale (libera nei “motivi” e nei “fini”), entro i limiti del rispetto della procedura. Peraltro nella procedura stessa sono previsti ampi limiti di deterrenza e una parziale sindacabilità della scelta. La finalità “riflessiva” e la distillazione di tempi e adempimenti, nell’ambito di tale complessa procedura, peraltro, come si è anticipato, costituisce dunque la vera &#8220;specialità&#8221; della disciplina, essendo invece l&#8217;ipotesi di recesso volontario <i>tout court</i>, corrispondente alla prassi prevalente (salvi opportuni tempi di preavviso), specie se si tratti di patti internazionali ad ampio “impatto”, in ragione della vastità e incidenza dell’oggetto e dell’intenso vincolo politico che implicano, prolungato in un arco di tempo praticamente “illimitato”.<br />
Inoltre, quella prevista dall’art.50 è, sotto un altro profilo, un&#8217;ipotesi non connotata dal ricorrere di un &#8220;legittimo&#8221; e giustificato&#8221; motivo di auto-tutela della sovranità e dell’ordine pubblico interno propri di un certo Stato-membro. Il suo specifico oggetto-procedura pone, come s’è visto, il problema della sua applicabilità o meno, anche in via analogica, al caso del recesso “meramente volontario” (non “causale”) dalla sola Unione monetaria: tale limite interpretativo, sul piano della teoria generale, escluderebbe la possibilità dell’applicazione analogica al caso dell&#8217;uscita delimitata alla moneta unica.<br />
Quest&#8217;ultimo caso va allora ricondotto alle norme generali del diritto internazionale anche sotto ulteriori profili.<br />
Tra queste ultime norme rilevano (ormai come prassi internazionale consolidata) quelle della Convenzione di Vienna in materia di diritto dei trattati, conclusa nell’ambito della cornice ONU: si tratta di una sorta di codice (in parte ricognitivo della prevalente consuetudine e in parte fondativo di un nuovo diritto consuetudinario), relativo alla disciplina di tutte le fonti pattizie e che si applica, perciò, a tutti i trattati compreso quello UEM- sebbene la cosa sia complicata dal fatto che “<i>Maastricht</i>” contiene anche norme non riguardanti la UEM e che, comunque, quest’ultimo trattato risulta poi inglobato nel trattato sul funzionamento dell’Unione (a sua volta frutto del consolidamento conseguente alla conclusione-ratifica del trattato di Lisbona).<br />
In linea di principio, denuncia o recesso – “meri”, cioè non connotati dalla legittimazione alla “rottura” fornita dai comportamenti “alteranti” altrui, o da cause sopravvenute di disfunzionalità ed eccessiva onerosità -, sono possibili allorchè previsti, anche implicitamente, dallo stesso trattato considerato. E sulla individuazione di una volontà implicita di “risolubilità” del vincolo della moneta unica non influisce, ovviamente e per definizione, la mancanza di previsione “espressa”, rendendo ciò solo più difficile il percorso emerneutico, difficoltà “ricercata” dalla commissione “Attali”, che tuttavia non preclude, appunto, di superarla. [21]<br />
L&#8217;art.50 TFUE sopra citato, conferma semmai che, al di là della specialità derivante dalla sua peculiare procedura, i trattati UE contemplano implicitamente (come prevede in materia la Convenzione di Vienna), in forza di oggettivi fatti concludenti, e in considerazione della loro natura di convenzioni senza termine finale, la normale ipotesi di una volontà negoziale nel senso della estinguibilità per recesso-denunzia “anche” del trattato UEM, cioè dell’insieme delle relative disposizioni in quanto scorporabili dal corpo più ampio dei trattati UE.<br />
D’altra parte, tali considerazioni nulla escludono, circa le &#8220;altre&#8221; connesse cause generali di estinzione <i>ex parte</i> coinvolta, previste dalla Convenzione di Vienna medesima. Tra queste ultime, &#8220;l&#8217;inadempimento della controparte&#8221; (art.60: principio “<i>inadimplenti non est adimplendun</i>”) e la sopravvenuta impossibilità dell&#8217;esecuzione (art.61 c.d. clausola <i>rebus sic stantibus</i>, art.61).<br />
A fronte del quadro di alterazioni &#8220;rimarchevoli&#8221; dello spirito e della lettera di molte fondamentali clausole del trattato, quale sopra ampiamente evidenziato, queste ultime due cause di estinzione volontaria appaiono ampiamente utilizzabili da parte dello Stato italiano, una volta che l’interesse che giustifica l’originaria adesione al trattato stesso, fosse nuovamente e correttamente riferito al livello di tutela proprio della comunità statale che ha originariamente espresso la sua adesione.<br />
In altri termini, la funzione e gli obiettivi fondamentali dell’Unione, anche nella loro proiezione “monetaria” (concretizzatasi nella scelta dell’adozione dell’euro), non possono che individuare, come parametro di correttezza dei comportamenti riconducibili ai vincoli pattizi, l’interesse negoziale, “reciproco” e condiviso, dedotto dal soggetto (statale) aderente. Tale interesse ha una sostanza giustificativa inevitabilmente comune a tutti gli Stati-membri, dunque valevole come “condizione” essenziale (paritaria) per l’adesione, e deve necessariamente consistere nella promozione del “benessere” dei cittadini che in quel soggetto aderente si riconoscono.<br />
Da tale rilievo, tra l’altro, si può trarre la ragionevole e obiettiva deduzione interpretativa che la stessa manifesta violazione delle condizioni di parità “di interesse sostanziale” tra Stati (e rispettivi cittadini soggetti alle conseguenze politiche economiche del trattato) integri di per sé la “eccessiva onerosità” che giustifica l’invocazione della clausola “<i>rebus sic stantibus</i>”.<br />
Su questo solco interpretativo, va allora rammentato che l’art.11 Cost., seconda parte. afferma che l’Italia “ <i>consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo</i>”.<br />
Pertanto, alla luce della giustificazione costituzionale e della “causa naturale” della stessa partecipazione “europea”, ove:<br />
&#8211; nell’applicazione di un trattato tali condizioni di parità non siano state effettivamente reciprocamente garantite, in conseguenza di un’interpretazione “inattesa”, secondo il metro della “buona fede in senso oggettivo”, ovvero addirittura “dolosa”, delle clausole del trattato da parte di altri Stati membri;<br />
&#8211; le posizioni univocamente assunte da altri <i>partners</i> &#8211; che abbiano vìolato o “eluso” principi o obiettivi fondamentali della convenzione-, mostrino che le medesime “condizioni”(parità e perseguimento omogeneo del benessere dei cittadini) siano divenute non più avverabili a costi obiettivamente ragionevoli, nonché coerenti con un quadro correttamente cooperativo (che è la “causa” generale “tipica” di tale tipo di trattati);<br />
&#8211; ne discende che la denunzia del trattato secondo, quantomeno, il principio “<i>rebus sic stantibus</i>” (mutamento essenziale dei presupposti giustificativi del patto internazionale), appare un dovere attuativo della previsione costituzionale.<br />
Alla luce delle (impressionanti) evidenze espresse dalle analisi concordi della comunità scientifico-economica, l’alterazione delle “condizioni di parità”, nonchè l’irreversibile mutamento dei presupposti essenziali che hanno giustificato l’assunzione del vincolo, (secondo le dichiarazioni pubblicamente espresse dalle parti in sede di trattativa), si stanno palesando in un modo conclamato dai fatti. Tali fatti, segnalano, quantomeno, la sopravvenuta eccessiva onerosità del vincolo UEM, laddove assunti secondo attendibili e ampiamente condivise analisi degli effetti economici provocati, sicchè essi risultano contrastanti con gli obiettivi costituzionalmente legittimi di una possibile prosecuzione della vigenza del trattato in questione.<br />
Come riflessione finale, vale la pena di osservare che la rilevanza del <i>geschaftsgrundlage</i> &#8211; cioè della c.d. “teoria della presupposizione”, cui si riconduce il brocardo “<i>rebus sic stantibus</i>” racchiuso nell’art.61 della Convenzione di Vienna- è ben considerata nell’ambito dei principi e dei valori promossi dalle istituzioni europee:“<i>Das ist nicht eine diplomatische Floskel, mit der wir angenehme Geschäfte wie eine Höflichkeitsformel einleiten, sondern das ist die Geschäftsgrundlage” </i>(trad: “tale affermazione non è una vuota formula diplomatica né una frase di cortesia cui ricorriamo per fare affari piacevoli; al contrario, essa esprime le condizioni stesse alle quali vengono conclusi i nostri affari”).<br />
Questa definizione, non a caso, è ricavabile dal seguente <i>link</i>: <u>http://www.europarl.europa.eu/</u>, aprendo il quale si trova la formula “<i>Welcome to the European Parliament</i>”.<br />
Sarebbe singolare che la locuzione “lo vuole l’Europa” fosse perciò riferita solo alle più incerte e controverse decisioni monetarie e fiscali, ormai sotto l’ombra del forte dubbio che abbiano violato le norme fondamentali dettate dall’Europa stessa, e non invece assunta nell’accezione di tutela della democrazia e del benessere dei cittadini che ci suggerisce l’art.11 della nostra Costituzione.<br />
L’idea e l’istituzione europea meritano di essere associate, piuttosto, a valori come giustizia, benessere diffuso, razionale e trasparente distribuzione delle risorse e, in definitiva, “democrazia” per tutti i popoli coinvolti nella sua tormentata costruzione.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Sul punto v. Domenico Mario Nuti, “Scenari possibili dopo la crisi globale”, pagg.18 ss. http://www.sinistrainrete.info/crisi-mondiale/1834-domenico-mario-nuti-scenari-possibili-dopo-la-crisi-globale.html<br />
<b>[2]</b> In termini attualizzati alle prospettive di utilizzazione dello strumento della moneta unica, di fronte alle crisi potenziali conseguenti alla liberalizzazione finanziaria globale: Mundell Robert A. (1997), “The great contractions in transition economies”, in Mario I. Blejer and Marko Skreb (Eds), <i>Macroeconomic Stabilisation in Transition Economies</i>, CUP 1997, pp.73-99.<b> </b><br />
Sui nodi “monetaristici” generali del problema: Buiter Willem (2011b), <i>The Debt of Nations Revisited: The Central Bank as a quasi-fiscal player: theory and applications</i>, Federico Caffè Lecture n. 2, Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma, http://willembuiter.com/caffe2.pdf<br />
[3] W. Buiter, citato a nota 2. Secondo quanto evidenziato da Nuti, op.cit., Buiter (2011b) stima queste risorse fuori bilancio, e quindi la NILAC (<i>Non-Inflationary Loss Absorbing Capacity</i>) della BCE, a ben 3300 miliardi di euro, scontandone nel tempo e sommandone le varie componenti (i profitti ottenuti dalle emissioni di base monetaria, gli interessi ottenuti investendo le emissioni passate, l‟imposta inflazionistica anticipata ossia la riduzione del valore reale dello stock di base monetaria causato dall‟inflazione attesa, nonché l’imposta inflazionistica non-anticipata). Rinviamo a Buiter per gli aspetti concettuali, teorici ed empirici della sua stima. Egli dimostra che le conseguenze potenzialmente inflazionistiche di tale intervento della EBC potrebbero essere neutralizzate riducendo le dimensioni del bilancio della EBC (vendendo <i>assets</i> e riducendo i prestiti), sterilizzando le passività monetarie, aumentando le riserve obbligatorie, e aumentando la remunerazione delle riserve in eccesso per indurre le banche a tenerle inattive (queste ultime due misure ridurrebbero il moltiplicatore del credito bancario).<br />
.<br />
[4] In tal senso: D.M. Nuti “Lo strano siparietto degli eurobond” http://www.sbilanciamoci.info/Sezioni/alter/Lo-strano-siparietto-degli-eurobond-14254<br />
[5] Il tipo di meccanismi e problematiche inevitabilmente indotte dall’instaurazione di una moneta unica, con la rinuncia agli strumenti di riequilibrio commerciale consentiti dai cambi flessibili, furono evidenziati in dettaglio, con riferimento al nascente Mercato comune europeo, da J.E. Meade in “The balance of payments problems in a European Free Trade Area”, in Economic Journal, vol 67, n.267, sept.1957<br />
[6] Il termine ha un’accezione tecnico-economica e non implica un giudizio politico-morale, ed è correntemente utilizzato dalle prevalenti analisi economiche del fenomeno v. S.Cesaratto “Europe, German Mercantilism and the Current Crisis”<br />
http://ideas.repec.org/p/usi/wpaper/595.html.<br />
[7] Sull’esatta determinazione di tale politica mercantilisca, deflazionistica e restrittiva della domanda interna, come tradizione storica di tale paese, v.Joseph Halevi, “Sul capitalismo tedesco”;<br />
http://proteo.rdbcub.it/article.php3?id_article=157&#038;artsuite=1<br />
[8] Così Peter Bofinger, consigliere del governo di Berlino, influente economista, nel suo libro sull’euro, di cui alcuni estratti sono stati pubblicati su “Die Welt”: “ <i>&#8230;Ma dietro c&#8217;è un modello economico discutibile come il <b>mercantilismo tedesco dell&#8217;ultimo decennio</b>. Nel tentativo di diventare sempre piu&#8217; competitivi, si è perseguita una politica salariale di moderazione, accompagnata da una debole domanda dei consumatori interni. In questo modo si è potuto esportare su larga scala, soprattutto verso paesi che si sono potuti permettere il tutto a debito</i>.”<br />
.<br />
[9] Si veda questo passaggio conclusivo in un rapporto FMI<br />
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10226.pdf)<br />
&#8220;<i>The bad news is that irrevocably fixed nominal exchange rates do come at the cost of larger and more permanent trade imbalances, just as Friedman (1953) claimed more than half a century ago. The good news is that these imbalances are not completely unavoidable. With a fixed exchange rate, trade imbalances are all the smaller and their adjustment to shocks all the faster, the more flexible the national labor and product markets are. Similarly, structural reforms that smooth the business cycle (e.g., by increasing growth contributions from domestic sources in very open trade surplus economies) can help reduce precautionary savings and thereby lower trade surpluses. Finally, measures to improve the fiscal balance are likely to aid efforts to reduce large deficits in international trade.</i>&#8221; (cit.p.14).<br />
Come per Mundell (“l’inventore” delle “aree valutarie ottimali”), rispetto al trattato UEM, come per il &#8220;<i>Washington Consensus</i>&#8221; (cioè la teorizzazione, all’interno del FMI, delle politiche di riduzione del debito pubblico e del <i>welfare</i> come vie alla crescita e alla stabilità finanziaria), rispetto al <i><b>fiscal compact</b></i> &#8211; sulla cui portata giuridico-economica, esistono seri dubbi di coerenza e conformità agli obiettivi fondamentali dei Trattati, quali sanciti, in particolare dall’art.3 del Trattato sull’Unione europea, in particolare dall’art.3, comma 3, e dal concetto di “piena occupazione” ritraibile sistematicamente dalle specificazioni degli artt.145-148 TFUE (v. infra)<i></i>, l&#8217;apparente coincidenza di vedute di principio, finisce laddove FMI, nel 2010, evidenzia, senza ipocrisie, come sia una crisi di debito privato basata su squilibri delle bilance dei pagamenti e lo diagnosticano, al FMI, citando Friedman! La differenza, dunque, è che esiste una ben maggiore <i>soundness of thought</i> e, paradossalmente, una maggior indipendenza dalla <i>finance-governance</i> nel FMI che non nelle istituzioni europee. Insomma, non si cita solo il <i>labour market</i> ma anche quello &#8220;<i>products</i>&#8221; (che esige investimenti e riduzione di <i>precautionary savings</i>, secondo accenti keynesiani e senza indulgere troppo nella vecchia legge di Say, cioè nell’illusione, recentemente riaccesasi, che l’offerta crei da sé la domanda)&#8230;<br />
E infatti, FMI ora prende le distanze dalle politiche tedesche-UEM, perchè persino il deflazionare le retribuzioni è, per Mundell come per il FMI (e Friedman), un mezzo e non un fine (e d&#8217;altra parte è in contrasto patente con le citate norme dei Trattati).<br />
Anche perché le &#8220;<i>supply-side&#8221; politics </i>(politiche sul lato dei costi di produzione e non sull’incentivazione di domanda pubblica e privata)<i>, </i>oggi tanto invocate, sono diverse sia dal <i>financial-welfare</i> (cioè dalla protezione prioritaria dei sistemi bancari, a preferenza dell’attenzione verso l’economia “reale”, cui ci sta riducendo Bundesbank-BCE) che dalle riforme strutturali pro-cicliche invocate dal duo Draghi-Monti (dato che né Friedman nè il FMI hanno mai sostenuto che occorra praticare tali politiche in modo pro-ciclico, cioè in fasi dove la domanda è già autonomamente debole, e a costo di indurre una recessione <i>fiscal-dragged</i>).<br />
[10] http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_171571.pdf<br />
[11] DE GRAUWE EURO Symmetries.pdf (Oggetto application/pdf)<br />
[12] Tale conclusione è pacifica nella letteratura economica, certamente in quella extraeuropea e segnatamente anglosassone, cfr; http://www.voxeu.org/article/should-we-believe-german-labour-market-miracle<br />
[13] Sul punto, si veda lo studio dell’ILO citato in nota 7, nonché i dati storici sull’andamento del CLUP italiano anteriore e posteriore all’introduzione dei vincoli valutari, prima dello SME “a fascia ristretta” e poi dello stesso euro.<br />
[14] La ricorrenza “tipica” e quasi scontata di questo schema di crisi, legato in definitiva, alla liberalizzazione mondiale della circolazione dei capitali, è stata indagata (oltre che nello studio di Cesaratto citato alla nota 5) da Roberto Frenkel e Martin Rapetti nell’ormai noto lavoro “<b>A developing country view of the current global crisis: what should not be forgotten and what should be done”</b>http://cje.oxfordjournals.org/content/33/4/685.full<br />
[15] Così Martin Wolff sul Financial Times “<i>Ora la cura necessaria per i mali dell’eurozona imporrà un aumento dell’inflazione in Germania, che i tedeschi detestano; prolungate recessioni deflazionistiche in importanti mercati dell’eurozona; e continui trasferimenti di risorse ufficiali ai suoi partners. Tutto questo fa sì che né le conquiste economiche, né quelle politiche derivanti dall’appartenenza all’euro coincidono con ciò che i politici tedeschi avrebbero voluto. Peggio ancora, ora ci attendono anni di conflitti sui “salvataggi”, sulle ristrutturazioni del debito, sulle impopolari riforme strutturali per gli adeguamenti di competitività. Forse un doloroso divorzio sarebbe davvero meglio.</i><br />
<i>… tornare a un marco rivalutato ridurrebbe i profitti, aumenterebbe la produttività e aumenterebbe i redditi reali dei consumatori. Invece di prestare il risparmio in eccedenza agli stranieri dissoluti, i tedeschi potrebbero godere di migliori standard di vita a casa loro. Inoltre, si realizzerebbe un rapido aggiustamento della competitività tra i membri della zona euro, aggiustamento che altrimenti avverrebbe troppo lentamente, attraverso un’inflazione elevata in Germania e un alto tasso di disoccupazione nei paesi partner.</i><br />
<i>…l’uscita è davvero un’opzione. Se viene respinta, come prevedo, alla fine si verificheranno più o meno gli stessi aggiustamenti, ma in un modo ancor più doloroso. L’alternativa è l’unione di trasferimento che i tedeschi temono. <b>La Germania ha pagato un prezzo molto alto per la sua strategia mercantilista</b>. Dentro o fuori dell’euro, non può – e non deve – durare”. </i><br />
<i> </i>http://keynesblog.com/2012/09/27/luscita-della-germania-dalleuro-e-unopzione-da-considerare-seriamente/<br />
[16] http://www.tnr.com/article/economy/95989/eurozone-crisis-debt-dont-blame-greece<br />
[17] Jacques Attali (consigliere di Mitterand e uno dei padri fondatori delle euro):<br />
&#8220;<i>Era evidente, e tutti coloro che hanno partecipato a questa storia lo sanno, quando abbiamo fatto l&#8217;euro, sapevamo che sarebbe scomparso entro 10 anni senza un federalismo buggettario. Vale a dire con eurobond, ma anche con una tassa europea, e il controllo del deficit. Noi lo sapevamo. Perché la storia lo dimostra. Perché non c&#8217;è nessuna zona monetaria che sopravviva senza un governo federale &#8230; Tutti sapevamo che questa crisi sarebbe arrivata</i>.&#8221;<br />
http://www.youtube.com/watch?v=OK169nietfk&#038;feature=player_embedded<br />
[18] Paul De Grauwe “<i>In search of simmetry in the Eurozone</i>” http://www.econ.kuleuven.be/ew/academic/intecon/Degrauwe/PDG-papers/Discussion_papers/Symmetries.pdf<br />
[19] http://vocidallagermania.blogspot.it/2012/09/un-po-piu-uguale-degli-altri.html<br />
[20] Queste le parole dell’ex cancelliere tedesco Helmut Kohl , colui che si adoperò con tutte le sue forze affinché l’Italia entrasse nella prima “tranche” dell’euro. Egli, nel 1996 affermò: “<i><b>un’Italia fuori dall’euro farebbe una concorrenza rovinosa all’industria tedesca. L’Italia deve quindi essere subito parte dell’euro, alle stesse condizioni degli altri partner</b></i>”.<br />
E per “stesse condizioni”, lo sviluppo degli eventi chiarisce ora che si deve intendere “stesso trattamento” …competitivo http://icebergfinanza.finanza.com/2012/02/29/germania-grazie-di-tutto-quello-che-fai-per-noi/<br />
[21] Queste le parole dello stesso Attali: <i>«Abbiamo minuziosamente &#8220;dimenticato&#8221; di includere l&#8217;articolo per uscire da Maastricht.. In primo luogo, tutti coloro, e io ho il privilegio di averne fatto parte, che hanno partecipato alla stesura delle prime bozze del Trattato di Maastricht, hanno, ci siamo incoraggiati a fare in modo che uscirne &#8230; sia impossibile. Abbiamo attentamente &#8220;dimenticato&#8221; di scrivere l&#8217;articolo che permetta di uscirne. <b>Non è stato molto democratico</b>, naturalmente, ma è stata un&#8217;ottima garanzia per rendere le cose</i> <i>più difficili, per costringerci ad andare avanti</i>.”<br />
<iframe title="Jacques Attali à propos du Traité de Maastricht: &quot;c&#039;était pas très démocratique&quot;" width="1440" height="810" src="https://www.youtube.com/embed/jXBLvGuNVuU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 4.10.2012)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/area-euro-mercantilismo-e-violazioni-del-trattato/">Area euro, mercantilismo e violazioni del Trattato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La luce alla fine del tunnel della crisi dell’euro?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-luce-alla-fine-del-tunnel-della-crisi-delleuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 17:40:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-luce-alla-fine-del-tunnel-della-crisi-delleuro/">La luce alla fine del tunnel della crisi dell’euro?</a></p>
<p>1. Mi sono recentissimamente imbattuto in un articolo di un autorevole e noto economista[1], in cui si esordisce con queste affermazioni: “In questi mesi abbiamo sempre guardato all’evoluzione dello spread fra Btp e Bonos perché rimuove gli effetti degli interventi della Bce a sostegno di Italia e Spagna e altri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-luce-alla-fine-del-tunnel-della-crisi-delleuro/">La luce alla fine del tunnel della crisi dell’euro?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-luce-alla-fine-del-tunnel-della-crisi-delleuro/">La luce alla fine del tunnel della crisi dell’euro?</a></p>
<p>1. Mi sono recentissimamente imbattuto in un articolo di un autorevole e noto economista[1], in cui si esordisce con queste affermazioni:<br />
“<i>In questi mesi abbiamo sempre guardato all’evoluzione dello spread<b> </b>fra Btp e Bonos perché rimuove gli effetti degli interventi della Bce a sostegno di Italia e Spagna e altri shock comuni ai due paesi, come l’evoluzione della crisi greca. Come si evince dal grafico, il differenziale tra i due spread era arrivato a fine dicembre fino a <b>200 punti base</b>, segnando un netto peggioramento delle percezioni del rischio Italia rispetto alle valutazioni sulla Spagna.<br />
La svolta nelle percezioni sembra essere intervenuta non tanto con il varo della manovra “salva Italia”, che ha avuto poco effetto sullo spread, quanto con il <b>decreto liberalizzazioni</b>. Questo sembra indicare che i mercati si preoccupano soprattutto del potenziale di crescita della nostra economia. Per azzerare la Papi’s tax il governo dovrà continuare a varare misure a favore della crescita, a partire dalla <b>riforma del mercato del lavoro</b>. Come in bicicletta, l’esecutivo non può fermarsi. Per fortuna sappiamo che Monti è un bravo ciclista</i>.”<br />
Ora tali assunti destano una certa sorpresa, non solo perché il decreto “liberalizzazioni” non è ancora stato approvato, non solo perché il suo iter di approvazione non consente di prevedere con quale contenuto finale se ne uscirà la conversione in legge, ma più che altro perché:<br />
1) non soltanto non è provato, ma è anzi contestato che tale decreto (anche così com’è) possa portare a una crescita significativa, (dato che agirebbe, in assunto, sul solo lato della offerta e con incerta efficacia, mentre la recessione in atto è sul lato della domanda aggregata = calo di consumi e investimenti);<br />
2) quand’anche portasse a effetti di crescita riuscendo ad agire sul lato dell’offerta (in situazione caratterizzata però da una crisi di liquidità senza precedenti nel secondo dopoguerra, e quindi con enormi difficoltà a intraprendere nuovi investimenti), questi effetti sarebbero, in ipotesi, apprezzabili nel medio periodo (e non potrebbero influenzare, o come diremmo noi poveri “giuristi”, “impingere”, su una crescita immediata, influenzando quindi gli <i>spread</i>, che evidentemente calano per effetto di altri fattori, il primo dei quali è, in sé, il momentaneo sollievo dei conti dovuti proprio a tagli e tasse e il secondo dei quali è, invece, il credito “illimitato” concesso alle banche dalla BCE, con immissione di nuove liquidità in sostituzione dell’ormai paralizzato servizio di credito interbancario in area UEM).<br />
Peraltro, il passaggio più “controverso” è quello relativo al legame tra “crescita” e “riforma del mercato del lavoro” che, trattandosi di una situazione in cui il lavoro c.d. “precario” investe la schiacciante maggioranza della occupazione creata negli anni 2000, finisce per essere solo la riforma dell’art.18, il quale può essere buono o cattivo (porta in media a 5 o 6 reintegrazioni all’anno, ma in effetti è un dissuasore preventivo dell’iniziativa datoriale sui licenziamenti individuali), ma certo non può aiutare la “produttività” (di chi non lavora più?), cosa che potrebbe influire sulla crescita, né incentivare l’occupazione, cosa che potrebbe far salire il PIL e ovviamente le entrate pubbliche.<br />
Infatti per far crescere l’occupazione (e la produttività) occorrerebbero nuovi investimenti (nuove unità produttive, ragionevolmente “versate” sul lato del “capitale”, caratterizzandosi per gli “immobilizzi” in tecnologia la stretta via di sopravvivenza del manifatturiero europeo), investimenti, magari, &#8211; nelle speranze dei “riformatori”-, effettuati proprio contando su più ampi poteri di licenziamento (flessibilità in uscita che incrementerebbe quella in entrata, sempre nell’assunto dei “riformatori”).<br />
Solo che, in Italia, il costo creditizio e il drammatico <i>credit crunch</i>, fanno sì che i soldi imprestati con i “nuovi” euro emessi da BCE rimangono presso la stessa in depositi “<i>overnight</i>” o, al più, finiscono ad alleggerire la situazione obbligazionaria delle stesse banche beneficiarie (fenomeno in cui rientra anche l’acquisto di buoni del tesoro con scadenze a breve e interessi vantaggiosi). Insomma, non si vedono proprio più crediti e minori tassi di interesse a favore delle imprese.</p>
<p>2. Anche ammettendo la realizzabilità, e più ancora la “tempestività” congiunturale della riforma del potere di licenziamento, per agevolare una più generale flessibilità del lavoro (in virtù di una clausola che faccia sopravvivere il solo limite della carattere “non discriminatorio”[2]), è naturale allargare il campo visivo da cui partire per svolgere delle riflessioni.<br />
La &#8220;crescita&#8221; influenza sì gli <i>spread</i>, ma quando viene effettivamente realizzata, non quando viene &#8220;dichiarata&#8221; come conseguenza sperata di misure che risultano, rispetto a tale obiettivo, alquanto incerte (cioè: le c.d. “liberalizzazioni”, che non reggono ad un’approfondita analisi di impatto macroeconomico, neanche sul lato dell&#8217;offerta; ovvero l’abolizione dell&#8217;art.18, che non influisce in modo diretto e tempestivo sulla produttività del lavoro), misure cioè che non correggono l&#8217;impostazione di una politica fiscale altrimenti &#8220;recessiva&#8221;.<br />
I mercati non sono né mostri di malvagia speculazione né ingenui recettori dei bollettini dei governi e le condizioni di sostenibilità del debito pubblico, che è poi il problema &#8220;fiduciario&#8221; degli <i>spread</i>, (mi permetto di suggerire la “rivisitazione” dello studio di Pasinetti-Sylos Labini, aggiornato recentemente da Mastromatteo e Conti) si condensano in una relazione in cui avanzo primario di bilancio e crescita COESISTONO, cioè sono simultaneamente presenti e significativamente connessi, non in cui la crescita dell’avanzo primario è realizzata (e programmata per anni) a costo di determinare recessione (per anni).<br />
Ora, gli economisti di altri paesi hanno capito tutto questo, e hanno capito che agire solo sul mercato del lavoro in situazione di recessione per calo della domanda aggregata, &#8220;incentivando&#8221; la disoccupazione, non porta alla crescita.<br />
Non è mai accaduto e l&#8217;esempio tedesco (realizzato, tra l’altro, ben prima dell’attuale congiuntura) vale solo all&#8217;interno del meccanismo dei tassi di cambio reali non corretti da politiche fiscali “federali” e del conseguente surplus della bilancia dei pagamenti, consentito, a loro favore esclusivo, dall&#8217;euro, e per di più negli stretti limiti di una corrispondente decrescita, indotta invece dai simmetrici “deficit” della bilancia dei pagamenti, a danno degli altri paesi UEM.<br />
Comunque, sul punto, appare illuminante conoscere cosa pensa un consistente gruppo di autorevoli economisti francesi[3], e cioè che con l&#8217;euro l&#8217;intera area è ormai destinata ad aggravare la sua situazione economica e non c&#8217;è più via per la crescita (se non come &#8220;speranza&#8221; posteriore a esorbitanti costi socio-economici ormai ritenuti superflui).<br />
Ecco come, secondo loro, si può trovare una <i>exit strategy</i> ragionevolmente distributrice di costi e di, peraltro immediati, benefici per tutti (mi limito a ricordare che una soluzione simile è stata adombrata anche da Gavyn Davies sul suo blog nel <i>Financial Times</i> e Davies è un ex <i>Chief Economist</i> di G&amp;S, oltre che ex-presidente della BBC).<br />
Si noti che è una variante del sistema SME e delle sue oscillazioni di cambio in fasce contenute predeterminate, con aggiunta un’unità di conto (simile al vecchio “<i>ECU</i>”) che consenta gli aggiustamenti dei corsi (e dei conseguenti interessi) dei titoli del debito, di ciascuna nazione, in precedenza espresso in euro e detenuto da investitori esteri, cioè il problema forse più “angosciante” della <i>exit strategy</i>:<br />
“<i>La véritable cause de la crise de l’euro, c’est la montée inexorable de la dette extérieure dans la moitié des pays de la zone. La nécessité de faire appel à des capitaux étrangers indique que la question cruciale est que leurs ressources propres n’ont pas été utilisées suffisamment pour développer les capacités productives des pays concernés et les rendre compétitives. Si l’on retranche les créances que possède chacun des pays, une dette extérieure nette touche les deux tiers des membres de la zone euro.<br />
Les plus affectés sont les pays les moins compétitifs, comme la Grèce, le Portugal et l’Espagne ainsi que l’Irlande. Un deuxième groupe de pays comprend l’Italie, où la dette extérieure nette est de 27 %, et la France, dont les 30 % sont dus pour l’essentiel à une accumulation de sorties de capitaux d’investissements directs à l’étranger ; pour la Finlande et l’Autriche, la dette nette demeure minime, représentant moins de 8 % de leur PIB. Non seulement les autres pays de la zone euro ne sont pas concernés, mais ce sont au contraire des créances extérieures nettes qui apparaissent pour les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et surtout pour l’Allemagne.<br />
Dans ces conditions, l’obstination des gouvernants à foncer, à marche forcée, dans l’impasse de l’euro ne peut conduire qu’à une aggravation générale de la situation économique en Europe. Bien que nos concurrents américain et chinois aient intérêt à la survie de la monnaie unique européenne, celle-ci est condamnée, tôt ou tard, à une explosion incontrôlable. C’est pourquoi, afin d’éviter ce désastre, les signataires de ce texte proposent qu’une concertation européenne soit engagée en vue d’aboutir au démontage nécessaire de l’euro. Celui-ci pourra se faire selon les six modalités suivantes.<br />
1) Des monnaies nationales seront recréées dans chacun des pays de la zone. Cela se fera en échangeant un euro existant contre une unité de cette nouvelle monnaie. Pour les billets, il suffira d’une courte période de transition, pendant laquelle les anciens billets en euros &#8211; émis par chaque banque nationale et portant aujourd’hui un signe distinctif selon le pays (marque &#8220;U&#8221; pour la France) &#8211; seront surchargés d’un tampon, avant qu’une quantité suffisante de nouveaux billets n’ait été imprimée en vue d’un échange. Pour les pièces, l’échange pourra se faire très vite puisque celles-ci comportent déjà une face nationale.<br />
2) A la date du démontage de l’euro, les parités monétaires des nouvelles monnaies nationales, les unes par rapport aux autres, seront définies d’un commun accord, afin de rétablir des conditions normales d’échange. Là se trouve le seul moyen de résoudre valablement le problème principal, qui est celui des dettes extérieures nettes. On tiendra compte de la hausse des prix de chaque pays depuis la création de l’euro et de la situation de ses échanges extérieurs. Les dévaluations ou réévaluations nécessaires seront définies vis-à-vis d’une unité européenne de compte, dont la valeur internationale sera calculée par une moyenne pondérée des taux de change des monnaies nationales, comme c’était le cas pour l’ancien écu.<br />
3) A l’intérieur de chacun des pays resteront inchangés, à la date du démontage, les prix des biens et des services, de même que les valeurs des actifs et des comptes bancaires. La disparition de l’euro fera que la dette publique de chaque Etat sera convertie dans la monnaie nationale correspondante, quels que soient les créanciers, à l’exclusion de ceux qui détiennent des créances commerciales. En revanche, les dettes extérieures des agents privés, de même que leurs créances commerciales extérieures, seront converties dans l’unité européenne de compte. Bien que cette solution favorise les pays forts et défavorise les pays faibles, elle est la seule réaliste afin d’assurer la pérennité des contrats conclus antérieurement.<br />
4) Sans qu’il soit besoin d’établir un contrôle des changes, tous les gouvernements déclareront des vacances bancaires pendant une période limitée. Ils fermeront temporairement les banques pour déterminer celles qui sont viables et celles qui devront faire appel à la banque centrale. Les cotations seront arrêtées pendant cette période. La solution consistera sur la base d’un principe universel à décider que la garantie sera supportée par les banques centrales, qui abandonneront leur indépendance et retrouveront les statuts d’avant les années 1970. L’Etat protégera les épargnants, en prenant si besoin le contrôle d’une partie du système bancaire.<br />
5) Les taux de change nominaux des monnaies nationales resteront fixés, durant cette même période, selon les parités décidées d’un commun accord. Ensuite, ils feront l’objet d’un flottement concerté sur le marché, à l’intérieur d’une marge de fluctuation de + 10 %. Un nouveau système monétaire européen pourrait alors être étudié afin de stabiliser les taux de change réels.<br />
6) Cette opération serait facilitée si, préalablement au démontage de l’euro, son taux de change s’était fortement déprécié vis-à-vis des autres monnaies. La fin d’un euro cher ne sera sans doute pas acceptée par tous nos partenaires ni par la Banque centrale européenne, mais la France pourra y contribuer préalablement en abrogeant la loi Giscard de 1973. Celle-ci, qui interdisait le financement de la dette publique par la banque centrale, avait d’ailleurs été consolidée une première fois dans le traité de Maastricht, puis une seconde dans le traité de Lisbonne.<br />
Dans le futur, nous pensons que l’on ne pourra pas faire l’impasse sur les problèmes qui ont été masqués par la crise de l’euro, en particulier l’emballement de la création monétaire privée et la dérive mondiale des systèmes bancaires, conséquence de l’abolition du Glass-Steagall Act[4]”</i>.</p>
<p>3. E’ chiaro, dunque, che si può analizzare la crisi attuale in termini di disfunzionalità strutturale dell&#8217;euro, calibrato dall&#8217;origine su obiettivi di tutela della finanza e su un disegno di neutralizzazione degli aggiustamenti naturali dei cambi che si è risolto nella svalutazione competitiva tedesca a danno principalmente dell&#8217;Italia (e dei paesi mediterranei).<br />
Se qualcuno pensasse che questa è una posizione “alternativa” tipo <i>black-bloc</i>, propria di oltranzisti di piazza, si legga il <i>Report</i> del Fondo Monetario Internazionale del 2010 che, a giustificazione degli strutturali problemi di squilibrio dei tassi di cambio reale nell’area euro, richiama addirittura uno studio di <i>Milton Friedman</i> del 1953[5].<br />
Nei tumultuosi giorni che stiamo vivendo, poi, accostare in termini di nesso causale il rialzo delle borse e l&#8217;accordo sulla Grecia è un&#8217;operazione imprecisa e fuorviante, (operata più che altro nei titoli di una parte della stampa).<br />
I corsi azionari sono caratterizzati da un&#8217;estrema volatilità, con però una (non si sa quanto duratura) tendenza al rialzo, negli ultimi mesi, che tutti sanno estremamente pericolosa e accompagnata da immediate ricoperture (in Asia i modesti rialzi non giustificano neanche il vedere un fenomeno di connessione &#8220;cinica&#8221; con la Grecia, anzi, Shangai, dopo l’ultimo annuncio, dell’ennesimo- e certamente non conclusivo- accordo, è rimasta stazionaria).<br />
L&#8217;Italia poi è un caso a sè (come sempre, e non solo in borsa), dato che i rialzi partono da deprezzamenti clamorosi e spesso ingiustificati, se non a causa di elementi fiduciari imputabili alla vulnerabilità del nostro sistema bancario alle politiche UEM, cioè come ulteriore riflesso della nostra perdita di sovranità monetaria (che poi considerata la filosofia BCE-Bundesbank, significa politica monetaria tedesca applicata a noi, cioè un problema).<br />
Quello che tutti dovremmo sapere è che il problema Grecia non è ovviamente risolto e la sua permanenza nell&#8217;euro è un controsenso, anzi un&#8217;ipocrisia, se si pensa che, quand&#8217;anche i greci arrivassero a permanervi fino al 2013 (ma come?), li attenderebbe il &#8220;<i>Fiscal compact</i>&#8221; (e lì non si vede come, anche recuperando una crescita, ipotesi fantascientifica, possano andare incontro a massicce e progressive riduzioni del debito ulteriori, anzi dello stesso deficit).<br />
La verità è che sotto l&#8217;accordo c&#8217;è l&#8217;esigenza di alcuni istituti finanziari di non pagare i CDS (cioè le ricoperture “assicurative” sull’acquisto dei titoli greci) ai creditori privati. Quanto può andare avanti questa strategia di “inutile” massacro economico della Grecia, per salvare gli assicuratori in strumenti la cui disciplina limitatrice (richiesta concordemente da tutti gli Stati partecipanti, tra l’altro, proprio in occasione dell’ultimo G20), piuttosto, sarebbe uno dei rimedi trascurati dalla stessa UEM?<br />
A parte giornate di irrazionale euforia (alternata ad angoscia) come queste, le borse hanno di fronte a sè rischi enormi, perchè la strategia UEM-Germania pare ormai essere quella di indurre una prolungata e profonda recessione in UE, fino a portare i paesi mediterranei a un livello di salari-PIL pro-capite omogeneo a quello dell&#8217;Europa dell&#8217;est[6].</p>
<p>4. Da molti si dice, “facciamo come l’Argentina” e ci si richiama agli economisti che hanno sostenuto tale paese nella sua nuova strategia di recupero e di crescita, riuniti sotto l’insegna della <i>Modern Money Theory.</i><br />
La MMT muove da ragionevoli considerazioni sulla libertà di deficit (e di base monetaria espandibile), ma applicata ai paesi mediterranei, anzichè all&#8217;Argentina, paese dotato di risorse naturali che noi non ci sogniamo, si scontra con il c.d. &#8220;effetto strozzatura&#8221; che coniuga due convergenti fattori: la progressiva deindustrializzazione dei paesi interessati (Grecia in testa, le cui imprese vanno da anni, e sempre più, in Bulgaria e Romania) e i tempi necessari per cogliere i frutti di eventuali (se qualcuno rinsavisce e concede tempo e liquidità) investimenti in innovazione tecnologica (soluzione caldeggiata dall’Amministrazione Obama, e coerentemente espressa fin dall’ultimo, inascoltato, G20).<br />
Oggi assistiamo non solo al dramma della Grecia, ma anche alla registrazione dell’inizio di una fase recessiva che, nei commenti dei giornali, viene indicata come una sorta di “fattore esterno”, un po’ come la neve, vagamente collegato, semmai, a una generica situazione “mondiale”.<br />
Ma la recessione, in realtà, investe proprio e specialmente l’euro-zona e si collega alla filosofia economica (fideistica e non illuministica) con cui è stata finora gestita, a partire dalla BCE, la iniziale crisi generata dai “derivati” sui <i>sub-prime</i>, cioè l’origine USA della crisi di liquidità che affligge in simultanea sistema bancario e collocamento del debito sovrano nell’area euro.<br />
Qualche “larvata” ammissione della connessione tra recessione e politiche fiscali la si può leggere…&#8221;<i>Il <b>governo Monti</b> è intervenuto con dure misure che hanno <u>forse anche un po’</u> contribuito <u>nel brevissimo termine</u> a peggiorare la recessione</i>&#8220;.[7]<br />
Ho già illustrato, dati alla mano[8], come la recessione sia attualmente per intero indotta dalle manovre &#8220;salvifiche&#8221; (a cominciare da quelle di questa estate e acuita dalla manovra di dicembre).<br />
Il fatto è che ridurre il deficit statale, in presenza di deficit della bilancia dei pagamenti (e quindi dell’irrisolto problema degli squilibri commerciali all’interno dell’area monetaria), è possibile solo mandando in negativo il flusso del risparmio privato, cioè, poi, intaccando la ricchezza delle famiglie[9].<br />
Se, anzi, si vuole il pareggio del bilancio pubblico, questo valore negativo del <i>private saving net</i> (cioè l&#8217;impoverimento in conto capitale delle famiglie con contemporaneo minor PIL) va mantenuto per tutto il tempo in cui ci sia un deficit della bilancia dei pagamenti in misura esattamente uguale a quest&#8217;ultimo (attualmente, secondo i rilievi di dicembre Bankitalia, che però non scontano l&#8217;emorragia di capitali avvenuta alla fine del 2011, per lo più <i>off-record</i> e quindi rilevabili deduttivamente più tardi, il deficit bdp è oltre -3,5, e questo ci dà la misura di quello che ci attende in termini di impoverimento dovuto alle future intromissioni fiscali).<br />
Peraltro, lo stesso deficit della bilancia dei pagamenti, è in relazione inversa (non perfettamente elastica, ma la correlazione è sicura) con il surplus del risparmio privato (cioè la parte del PIL sottratta al consumo e al netto degli investimenti, un indicatore di salute del paese, in definitiva, e delle sue possibilità di crescita futura).<br />
Quindi, negativizzare quest&#8217;ultimo, può correggere in un primo momento il deficit di bilancio ma poi porta a un suo successivo aggravio (per aggravarsi del deficit commerciale).<br />
La verità è che in situazione di stagnazione del PIL, dovuta a deficit della bilancia dei pagamenti prolungata, a sua volta dovuta ai tassi di cambio reali conseguenti all&#8217;euro (prima del quale, infatti, la nostra bilancia dei pagamenti era in attivo), cercare di contrarre il deficit di bilancio, e ancor più portarlo in pareggio, è un&#8217;operazione recessiva per definizione (e significa deindustrializzazione e disoccupazione crescenti).<br />
Poichè allora il deficit commerciale (ma anche in conto capitale) della “bdp” dipende essenzialmente dalla struttura applicativa dell&#8217;euro (cfr; studio FMI sopra citato) &#8211; neppure nuova liquidità risolverebbe definitivamente il problema, e anzi, a struttura dell&#8217;euro immutata, anche il QE (credito illimitato alle banche) della BCE non eviterebbe che la situazione attuale si riproducesse in pochi anni-, <b>la vera cura è l&#8217;uscita da, o il superamento (de), l&#8217;euro per come attualmente concepito</b>.</p>
<p>5. Il <i>fiscal compact</i>, rispetto all&#8217;assetto attuale dell&#8217;euro è solo un aggravio del problema, che ci affogherà nella recessione e nella mancanza di liquidità, permanendo, accelerati, gli squilibri commerciali (lo dice “anche” il FMI, come abbiamo visto), dato che si continua a non prevedere un meccanismo “federale” di governo fiscale che corregga gli squilibri dei tassi di cambio reale (sarebbe una politica di trasferimenti, a carico di un consistente bilancio centralizzato, non accettabile per i paesi che attualmente godono degli effetti cumulativi di una prolungata inflazione più bassa).<br />
Si rammenta, infine che, il nuovo Trattato di revisione dei parametri finanziari e fiscali dell’Unione (<i>six pack</i> e <i>fiscal compact</i> e via dicendo), coinvolge gli stessi limiti di “operatività” dell’art.11, seconda parte della Costituzione.<br />
Quest’ultimo, se uno sa interpretare la Costituzione, non sembra possa dare ragionevole copertura a un trattato quale il &#8220;<i>fiscal compact</i>&#8220;: esso, infatti, non ha alcuna dimostrabile correlazione con la finalità, costituzionalmente necessaria, di &#8220;assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni&#8221;, dato che proseguire e rafforzare l&#8217;attuale assetto dell&#8217;euro era e si sta vieppiù dimostrando una non necessaria &#8220;limitazione della sovranità&#8221; che ha determinato evidenti &#8220;disparità&#8221; sostanziali tra i paesi aderenti e acuito anzi la conflittualità tra le nazioni; ciò a causa della imperfezione strutturale del trattato del 1992, che l&#8217;attuale proposta non corregge, ma acuisce, conducendo, in funzione di parametri che si riflettono sulla compressione di diritti fondamentali e sul livello essenziale delle prestazioni che lo Stato costituzionale italiano deve garantire, alla espropriazione della facoltà politica fondamentale dei parlamenti nazionali, (l&#8217;approvazione del bilancio).<br />
Tale momento qualificante della funzione politico-legislativa nazionale diverrebbe sottoposto ad un organismo non democraticamente eletto, e non rappresentativo degli equilibri democratici del popolo italiano (che detiene la sovranità), e le cui funzioni sarebbero dilatate non solo oltre ogni ragionevole &#8220;potere implicito&#8221; insito nella logica del Trattato UE attualmente vigente, ma anche oltre qualunque finalità di migliorare le condizioni economiche e sociali dei popoli interessati, finalità che sola può giustificare l&#8217;inserimento nel quadro della “prevalenza automatica”, anche sulla Costituzione, del diritto europeo.<br />
Insomma, (ma sull’argomento ci riserviamo di tornare “<i>funditus</i>”), una volta che l’art.11 Cost. sia forzato oltre ogni limite di ragionevole interpretazione, vi è da interrogarsi quanto sia possibile arrivare a modificare, l’assetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e le aspettative dei “livelli essenziali delle prestazioni” (effetto potenzialmente inevitabile del nuovo Trattato per tutte le ragioni economiche finora esposte), al di fuori del procedimento di revisione costituzionale di cui all’art.138 e fermi i limiti invalicabili dell’art.139 Cost.</p>
<p>6. Uscire da questa situazione, finchè siamo in tempo e finchè il <i>credit crunch</i> (che è solo un effetto collaterale della situazione euro, la proiezione della recessione &#8220;fiscale&#8221; sul sistema bancario) non avrà fatto danni irreversibili (in termini di distruzione delle imprese), si può in 2 modi:<br />
1) creando un euro “buono”[10]<br />
2) ponendo fine alla follia di “questo” euro, col ritorno a un sistema simile a quello dello SME con un “simil” ECU per regolare i debiti &#8220;pendenti&#8221; reciproci, così come indicato dai sopra citati economisti francesi.<br />
Paradossalmente (ma non troppo), credo che la soluzione sia piuttosto, in un &#8220;euro buono&#8221;, separandosi cioè “monetariamente” da Germania e paesi “satellite” (Olanda, Austria, Lussemburgo, Danimarca), con il contemporaneo lancio di un piano &#8220;<i>Marshall</i>&#8221; su Grecia e Portogallo (e quant&#8217;altri), finanziato da una neo-BCE con pieno ruolo di “banca centrale” (Roubini, alla fine del 2010, si aggirava intorno a questa soluzione).<br />
Il solo prospettare questo metterebbe in enorme difficoltà la Germania, forse riconducendola a maggiore flessibilità negoziale, perchè farebbe saltare il piano che ha dimensionato sulle condizioni strutturali dell’euro attualmente vigenti, di cui abbiamo sopra detto.<br />
Il rischio in fase attuativa, però, sarebbe che (come paventa oggi per sè la Germania, rispetto ai paesi mediterranei), l&#8217;Italia, ed eventualmente la Francia, si debbano far carico di un quoziente inflattivo determinato dalla nuova liquidità a ciò necessaria (e acuibile a causa dei nuovi cambi in UE, come mostrato nel riportare la proposta degli economisti francesi).<br />
Potrebbe allora verificarsi che Italia e Francia, per temperare questo pericolo inflazione, si sostituiscano alla Germania nell&#8217;imporre ai greci <i>standard</i>s fiscali che questa volta sarebbero (più) giustificati dalla coeva concessione di aiuti (il “<i>Piano Marshall</i>”, auspicato, tra gli altri, dal prof. Quadrio-Curzi) adeguati, ma sempre in un difficile equilibrio tra le rispettive “sovranità”: allora si vedrebbe se noi saremo capaci di essere responsabili nel rilanciare la nostra economia con tempestività (da soli, cioè senza l&#8217;area “euro-buono” sarebbe più facile, ma con meno prospettive di lungo periodo) e se i greci saranno realmente disposti a sradicare le criticità (evasione, corruzione, lavoro nero) di cui noi stessi soffriamo.<br />
Forse essere costretti a una tale prova, se non condurrà al prevalere di forme di populismo autoritario (cosa che esige una certa diffusa fiducia nella possibilità di un &#8220;nuovo&#8221; capitalismo, ideale “ambientalmente” difficile in Europa), potrebbe portare noi (come responsabili di una nuova <i>leadership</i>) e tutti i mediterranei, a un salto di qualità che restituisca all&#8217;idea di Europa unita un valore ideale e pratico di prosperità e solidarietà dei popoli.<br />
Ma occorrerebbe anche la comparsa sulla scena di grandi <i>leaders</i>, con una &#8220;visione&#8221; che può nascere solo dall&#8217;indipendenza dalla contingente convenienza dei gruppi finanziari che controllano i media e, in definitiva, il consenso.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] “Lo <i>spread</i> scende grazie alla crescita, non ai tagli” (del prof. Tito Boeri su LaVoce.Info del 13 febbraio 2012)<br />
[2] E cosa impedirà alla gran parte dei licenziati di invocare il fatto “discriminatorio”(si tratta solo di un inversione dell’onere della prova, non particolarmente incidente sullo scontato andamento delle posizioni processuali in tale tipo di controversie), e cioè che essendo appartenenti a una qualsiasi minoranza “debole”, sono stati licenziati per abusiva discriminazione? Con una lievitazione ulteriore del contenzioso giurisdizionale (ce n&#8217;è proprio bisogno), per numero e complessità delle cause?<br />
Ci sarà la gara tra datori e licenziandi a chiamare la stampa a sostegno, con un prevedibile “mercato mediatizzato” delle testimonianze &#8220;clamorose&#8221; (con trasmissioni televisive che faranno le aste per accaparrarseli) e gli avvocati che le “rincorrono”. Con un rischio di travalicamento del processo, sempre più, nello stile dei serial TV c.d. “<i>Trial” made in USA</i>.<br />
Tutto questo “<i>fuss</i>” (o “<i>much ado about nothing</i>” per dirla con <i>Shakespeare</i>) perchè ogni anno sono disposti 5 o 6 reintegri (come attestano le statistiche giudiziarie di accoglimento con reintegra)?<br />
Ma poi, sfugge l’attualità logico-razionale del legame tra un “po’ più” di potere di licenziamento (quello attuale è considerato, rispetto al complessivo mercato del lavoro italiano, tra i più “incisivi” anche dalle classifiche OCSE) e la &#8220;crescita&#8221;, in presenza del <i>credit crunch</i> più drammatico del 2° dopoguerra (come attesta il “Sole 24 ore”: previsti, per il 2012, 250 miliardi di “impieghi in meno, 25.000 PMI espulse dal mercato e 625.000 nuovi disoccupati in questo solo settore), nessuno riesce a fare investimenti, le banche si tengono, in depositi <i>overnight</i> presso la BCE gli euro &#8220;nuovi &#8221; (quelli che, pur aumentando la massa monetaria, stranamente non &#8220;destano&#8221; apprensione per l&#8217;inflazione,) e al massimo rifinanziano il proprio profilo obbligazionario.<br />
Se mai avessimo problemi di produttività, (non di costo del lavoro, che è un problema di lordo da eccessive aliquote, una follia di cui nessuno si cura), SENZA il blocco della funzione creditizia, e CON CAMBI CHE CONSENTANO DI VERIFICARE QUANTO VERAMENTE GLI IMPIANTI NON POSSANO ESSERE SFRUTTATI A COSTI COMPETITIVI, penserei a aspetti come questi (persino Marchionne ha recentemente dichiarato che la produttività comparata italiana è legata al minor impiego degli impianti, e, al di là del profilo della “sovraproduzione”, legato in verità alla capacità di differenziare l’offerta con nuovi modelli appetibili, bisognerà pur indagare sulle cause strutturali di questo minor impiego).<br />
Allora pare trattarsi solo di adeguarsi ai diktat tedeschi, in vista di ingressi di controllo degli “stranieri”, dandogli pure una visione tutto sommato ingannevole: cioè facendogli credere che l&#8217;ordine regna sovrano nella produzione italiana, quando con la pressione fiscale e i costi da ritardo infrastrutturale accumulato, solo un pazzo potrebbe decidere di imbarcarsi in Italia (tranne spolpare l&#8217;esistente più che si può, cioè SENZA NUOVI INVESTIMENTI in R&amp;S e portandosi, naturalmente, i profitti fuori dall&#8217;Italia, dopo aver preso qualche prezioso <i>know how</i> e devastato il clima peculiare delle PMI italiane, con tagli del personale, magari quello “buono” perchè degli a.d. “neofiti” frequentemente capiscono troppo tardi i veri punti di forza di una produzione; si pensi alla vicenda “Ferretti”)<br />
[3] Da “Le Monde” Mis à Jour le : 19 janvier 2012 16:58<br />
“Tribune: Pour un démontage concerté de l’euro”<br />
19 janvier 2012«Bien que nos concurrents américain et chinois aient intérêt à la survie de la monnaie unique européenne, celle-ci est condamnée, tôt ou tard, à une explosion incontrôlable. C’est pourquoi, afin d’éviter ce désastre, les signataires de ce texte proposent qu’une concertation européenne soit engagée en vue d’aboutir au démontage nécessaire de l’euro» Les douze économistes signataires, parmi lesquels Jean-Luc Gréau, Jacques Sapir et Jean-Claude Werrebrouck, estimant que « l’obstination des gouvernants à foncer, à marche forcée, dans l’impasse de l’euro ne peut conduire qu’à une aggravation générale de la situation économique en Europe», proposent ici un plan de sortie de l’euro.<br />
par Gabriel Colletis, Alain Cotta, Jean-Pierre Gérard, Jean-Luc Gréau, Roland Hureaux, Gérard Lafay, Philippe Murer, Laurent Pinsolle, Claude Rochet, Jacques Sapir, Philippe Villin, Jean-Claude Werrebrouck, économistes, Le Monde, 23 décembre 2011<br />
[4] La traduzione è disponibile sul sito internet www.investireoggi.it<br />
[5] IMF Worrking Paper- The Euro’s Effect on Trade Imbalances<br />
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10226.pdf<br />
[6] Per chi fosse interessato a questa problematica e al c.d. “Equalizzatore Globale”, che in realtà ci porterebbe progressivamente ai livelli di reddito proprio della Cina; v. http://www.ilgrandebluff.info/2012/02/e-lequalizzatore-globale-che-fa.html<br />
[7] Franceso Daveri su “Lavoce.info”, 16 febbraio 2012, “La Caporetto della crescita”<br />
[8] Cfr; “Crisi del debito sovrano, esiti recessivi e vie d’uscita” pubblicato su questa stessa rivista <i>on line</i><br />
[9] Al riguardo si consiglia la seguente lettura:http://www.soas.ac.uk/cdpr/expertise/worldmodel/file45187.pdf.<br />
Questo documento riguarda lo studio di Godley –Izurreta già alla base dell’articoloda me pubblicato, sempre su questa rivista, col titolo “Bilancio pubblico, deficit e dinamiche del PIL”, come espressamente indicato, in quella sede, nel paragrafo 1<br />
[10] Cfr; http://researchonmoneyandfinance.org/media/reports/eurocrisis/e_summary_it.pdf, “Crisi nell’eurozona: povertà del forte, fallimento del debole”, v. in particolare l’ultimo paragrafo sub.2</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 1.3.2012)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Crisi del debito sovrano, esiti recessivi e vie d’uscita</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:40:13 +0000</pubDate>
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<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 20.12.2011) Note</p>
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<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/4264_ART_4264.pdf">clicca qui</a></p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 20.12.2011)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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