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	<title>Luciano Ancora Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Nota a TAR LAZIO-ROMA, SEZ. III – Sentenza 26 maggio 2003 n. 4690</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tar-lazio-roma-sez-iii-sentenza-26-maggio-2003-n-4690/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:23:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tar-lazio-roma-sez-iii-sentenza-26-maggio-2003-n-4690/">Nota a TAR LAZIO-ROMA, SEZ. III – Sentenza 26 maggio 2003 n. 4690</a></p>
<p>Con la sentenza in rassegna la Sezione III-ter del TAR Lazio (Pres. A. Corsaro, Est. S.M. Russo) ha definitivamente respinto i ricorsi proposti da alcune strutture private operanti nella branca di medicina fisica e riabilitativa nei confronti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.11.2001 e della delibera n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tar-lazio-roma-sez-iii-sentenza-26-maggio-2003-n-4690/">Nota a TAR LAZIO-ROMA, SEZ. III – Sentenza 26 maggio 2003 n. 4690</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tar-lazio-roma-sez-iii-sentenza-26-maggio-2003-n-4690/">Nota a TAR LAZIO-ROMA, SEZ. III – Sentenza 26 maggio 2003 n. 4690</a></p>
<p>Con la sentenza in rassegna la Sezione III-ter del TAR Lazio (Pres. A. Corsaro, Est. S.M. Russo) ha definitivamente respinto i ricorsi proposti da alcune strutture private operanti nella branca di medicina fisica e riabilitativa nei confronti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.11.2001 e della delibera n. 310/’02 della Giunta regionale pugliese con cui sono stati stabiliti i cosiddetti LEA (livelli essenziali di assistenza) in materia sanitaria, e con cui sono state pertanto escluse dalla erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale talune prestazioni di fisiokinesiterapia. </p>
<p>1.- Superando talune perplessità che avevano indotto il Consiglio di Stato ad invitare lo stesso TAR Lazio ad una approfondita riflessione sul merito della questione, i giudici di prime cure hanno anzitutto ribadito che dopo la recente riforma costituzionale del Titolo V non vi è necessità di una legge dello Stato che disciplini questa materia in ogni suo aspetto, ma è sufficiente che la fonte di rango primario definisca le linee generali dell’intervento, rimesso – per il resto – anche ad accordi in sede di Conferenza Stato &#8211; Regioni.</p>
<p>Il TAR Lazio, infatti, ha sottolineato che alla determinazione dei LEA si è addivenuti all’esito di un serrato confronto – condotto con criteri sostanzialmente paritari – fra Governo centrale e Regioni, le quali si sono confrontate attorno ad un Tavolo tecnico al fine di imprimere «un assetto più equo e razionale e meno nocivamente assistenzialistico all’intero Servizio sanitario nazionale e su tutto il territorio della Repubblica», così da contemperare «la tutela della salute con l’ammontare effettivo delle risorse pubbliche disponibili, oltreché con l’efficacia, la sicurezza e l’appropriatezza, alla luce delle conoscenze scientifiche mediche, delle prestazioni erogabili».</p>
<p>2.- La rilevanza della decisione in commento appare anche da un altro angolo visuale, ancorché connesso col precedente.</p>
<p>Occorre muovere dal recente orientamento della Corte costituzionale (cfr. <a href="/ga/id/2002/6/2230/g">sent. 26 giugno 2002 n. 282</a>, in www.giust.it n. 6-2002), con cui la Consulta ha stabilito che l’ambito individuato dall’art. 117, lett. m) non identifica una materia in senso stretto, ma «una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie».</p>
<p>Di qui, la posizione della dottrina, la quale ha, in generale, affermato che «con questa sentenza, il cammino della riforma del titolo V registra un decisivo passo in avanti. Potrebbe addirittura dirsi che, grazie ad essa, la novella costituzionale che l’ha realizzata entri finalmente in vigore: emancipandosi dalla virtualità cui molti comportamenti degli attori chiamati ad attuarla sembravano averla condannata» (cfr. A. D’Atena, La Consulta parla … e la riforma del Titolo V entra in vigore, in www.associazionedeicostituzionalisti.it).</p>
<p>Con specifico riferimento alla questione, la dottrina in esame ha affermato che attraverso siffatta previsione l’ordinamento non delinea una materia rientrante nella legislazione esclusiva dello Stato, ma un tertium genus di competenza, strutturalmente differente dai due tipizzati nell’atto di riforma, cioè quella esclusiva e quella concorrente.</p>
<p>Si tratterebbe, dunque, di un modello di competenza non dissimile dalla «konkurrierende Gesetzgebung della tradizione federale mitteleuropea. La quale mette il legislatore centrale in condizione di modulare variamente il proprio rapporto con i legislatori locali, consentendogli sia di indirizzarne (attraverso la fissazione di principi o direttive) la competenza, sia di &#8220;scacciarla&#8221; (per riprendere un’espressione corrente nella dottrina tedesca), scorporandone oggetti in essa altrimenti inclusi».</p>
<p>In altri termini, laddove lo Stato, nell’esercizio della competenza in questione, ritenga di esercitare la seconda delle opzioni, quest’ultimo si trova a dover, sic et simpliciter, «abbandonare il campo».</p>
<p>Venendo alla sentenza in esame, si deve rilevare che essa mostra di condividere siffatta impostazione, avendo affermando che mediante questa competenza il legislatore statale può articolare il sistema di relazioni con il legislatore regionale, permettendogli sia di conformarne la competenza, sia di escluderla affatto (sottraendone quegli ambiti che altrimenti vi sarebbero inclusi), e precisando che in questa seconda ipotesi il legislatore regionale non può che rimettersi alla scelta compiuta dallo Stato: e ciò – chiarisce opportunamente il TAR Lazio – «senza, dunque, che la competenza concorrente conservi alcun rilievo o possa condizionare il contenuto o le modalità d’effusione della competenza statale».</p>
<p>3.- Il TAR Lazio ha preso poi posizione su di un’altra questione, assolutamente centrale nel nostro contesto istituzionale.</p>
<p>Infatti, il TAR Lazio ha affermato a chiare lettere che dopo la riforma costituzionale spetta immediatamente alla Giunta regionale, e non più al Consiglio regionale, il potere di emanare i regolamenti, senza necessità di apportare apposite modifiche allo Statuto regionale.</p>
<p>I giudici romani hanno risolutamente soggiunto che un nuovo Statuto «non può riallocare giammai in capo al Consiglio la competenza regolamentare», essendo preclusa allo Statuto medesimo la possibilità di «aggirare i criteri di distribuzione del potere regionale già direttamente apprezzati dalla Costituzione»: la potestà regolamentare, pertanto, secondo il TAR centrale «non può più esser sottratta all’Esecutivo regionale».</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. TAR LAZIO-ROMA, SEZ. III – <a href="/ga/id/2003/6/3108/g">Sentenza 26 maggio 2003 n. 4690</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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