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	<title>Lucia Pepe Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Lucia Pepe Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Brevi note sulla giurisdizione inerente i c.d. &#8220;concorsi interni&#8221; del pubblico impiego</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-note-sulla-giurisdizione-inerente-i-c-d-concorsi-interni-del-pubblico-impiego/">Brevi note sulla giurisdizione inerente i c.d. &#8220;concorsi interni&#8221; del pubblico impiego</a></p>
<p>Nella sentenza che si annota il TAR Lazio ha considerato sottoposta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante la legittimità dell’esclusione di alcuni dipendenti pubblici da una procedura di selezione concorsuale &#8220;interna&#8221; (cioè riservata ai dipendenti) finalizzata alla progressione in carriera del personale del Ministero delle Infrastrutture e dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-note-sulla-giurisdizione-inerente-i-c-d-concorsi-interni-del-pubblico-impiego/">Brevi note sulla giurisdizione inerente i c.d. &#8220;concorsi interni&#8221; del pubblico impiego</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-note-sulla-giurisdizione-inerente-i-c-d-concorsi-interni-del-pubblico-impiego/">Brevi note sulla giurisdizione inerente i c.d. &#8220;concorsi interni&#8221; del pubblico impiego</a></p>
<p>Nella sentenza che si annota il TAR Lazio ha considerato sottoposta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante la legittimità dell’esclusione di alcuni dipendenti pubblici da una procedura di selezione concorsuale &#8220;interna&#8221; (cioè riservata ai dipendenti) finalizzata alla progressione in carriera del personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</p>
<p>In particolare, i ricorrenti erano stati esclusi dalla prova orale perché, ex post, l’amministrazione procedente ha ritenuto che i medesimi non fossero in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione.</p>
<p>Il thema decidendi era dunque collegato alla valutazione e qualificazione di determinati titoli di studio rilasciati da scuole secondarie.</p>
<p>Il TAR Lazio si è però spogliato della questione.</p>
<p>La motivazione della sentenza è alquanto succinta, essendo la medesima resa in forma semplificata ex art. 26, ultimo comma, della legge n. 1071/1934.</p>
<p>In tale motivazione il TAR del Lazio si è limitato a citare la decisione della Cassazione a sezioni unite n. 7859 resa in data 11 giugno 2001, a tenore della quale sono &#8220;attribuibili alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua instaurazione fino alla sua estinzione, compresa ogni fase intermedia, relativa a qualsiasi vicenda modificativa, anche se finalizzata alla progressione di carriera e realizzata attraverso una selezione di tipo concorsuale&#8221;.</p>
<p>Seguendo tale impostazione, tuttavia, il TAR Lazio non tiene in debito conto che nell’ipotesi considerata, oggetto della controversia non è il rapporto di lavoro ma solo la legittimità del procedimento di selezione ed in particolare gli atti amministrativi con carattere organizzatorio e preparatorio della procedura selettiva. In questo caso potrebbe affermarsi, secondo certa giurisprudenza, la giurisdizione del giudice amministrativo, a ciò non ostando il fatto che gli atti impugnati possano anche venire disapplicati dal G.O. laddove &#8216;presupposti&#8217; in una controversia promossa davanti a quest&#8217;ultimo in quanto avente per oggetto il rapporto di lavoro (cfr. T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; TRIESTE &#8211; Sentenza 17 gennaio 2000 n. 2).</p>
<p>In questa medesima linea di ragionamento, pur in presenza di un diverso orientamento &#8211; ormai tendenzialmente costante – espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. – S.U. &#8211; Ordinanza 27 febbraio 2002 n. 2954; Id., Sent. 17 luglio 2001 n. 9650), si collocano anche altre pronunzie.</p>
<p>Sul medesimo tema è stato infatti affermato che: &#8220;L’art. 63 del dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. testo unico sul pubblico impiego) va interpretato nel senso che esulano dalla giurisdizione del Giudice del lavoro non solo le controversie relative alle procedure concorsuali c.d. esterne, ma anche quelle relative ai concorsi interni, dato che con la disposizione citata il legislatore ha voluto attribuire alla cognizione del giudice amministrativo tutta la materia delle procedure concorsuali, nelle quali, per definizione, non vengono in rilievo diritti soggettivi, tenuto conto altresì della necessità di concentrare presso un unico giudice (TAR Lazio, per i concorsi nazionali, per esempio) la cognizione di controversie destinate a riverberare i propri effetti su un numero più o meno ampio di persone, al fine di evitare i possibili riflessi di un’impugnativa presso i giudici ordinari dislocati su tutto il territorio nazionale con conseguenze facilmente intuibili&#8221; (Così TRIB. LUCCA &#8211; Sentenza 5 marzo 2002 n. 210).</p>
<p>Ed inoltre che &#8220;Rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo un ricorso con il quale si impugnano gli atti di indizione di una selezione interna per progressione verticale riservata al personale in servizio presso un ente locale, attesa la natura di interesse legittimo della pretesa azionata&#8221; (T.A.R. CALABRIA &#8211; CATANZARO &#8211; Sentenza 11 marzo 2002 n. 567).</p>
<p>Significativa, in questo senso, una recente pronunzia del Consiglio Superiore della Giustizia Amministrativa presso la regione siciliana, nella quale si è affermato: &#8220;Anche a seguito dell&#8217;art. 68 del D.L.vo n. 29/93, sostituito dall&#8217;art. 29 del D.L.vo n. 80/98, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste non solo per ciò che concerne i concorsi di prima assunzione, ma anche per i concorsi interni, riservati a dipendenti dell&#8217;amministrazione, dal momento che la procedura e i principi regolatori in ragione dei quali il legislatore ha mantenuto la giurisdizione al giudice amministrativo sono i medesimi, tanto per il concorso pubblico di prima assunzione, quanto per il concorso interno per posti di qualifica superiore&#8221; (CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA &#8211; SEZIONE GIURISDIZIONALE &#8211; Sentenza 22 aprile 2002 n. 213).</p>
<p>Di tal che, un maggiore sforzo decisionale del TAR Lazio avrebbe potuto fornire un meritorio contributo di chiarezza ad un tema che mantiene alcuni aspetti di opacità e che costringe gli avvocati meno risoluti a dover percorrere il &#8220;doppio binario&#8221; di giurisdizione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>TAR LAZIO, SEZ. III TER – <a href="/ga/id/2003/5/3041/g">Sentenza 8 aprile 2003 n. 3202</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Sulla giurisdizione in tema di tardivo esercizio del potere di chiamata alla leva e/o avviamento alle armi.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:23:22 +0000</pubDate>
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<p>Nel caso deciso dalla sentenza in commento il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata l’inesistenza del potere di arruolamento da parte dell’Autorità militare, ancorando tale richiesta alla circostanza che la chiamata alla visita di leva fosse stata disposta ben oltre il termine indicato dall’art. 44 del dPR 237/1964 (vigente all’epoca</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-giurisdizione-in-tema-di-tardivo-esercizio-del-potere-di-chiamata-alla-leva-e-o-avviamento-alle-armi/">Sulla giurisdizione in tema di tardivo esercizio del potere di chiamata alla leva e/o avviamento alle armi.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-giurisdizione-in-tema-di-tardivo-esercizio-del-potere-di-chiamata-alla-leva-e-o-avviamento-alle-armi/">Sulla giurisdizione in tema di tardivo esercizio del potere di chiamata alla leva e/o avviamento alle armi.</a></p>
<p>Nel caso deciso dalla sentenza in commento il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata l’inesistenza del potere di arruolamento da parte dell’Autorità militare, ancorando tale richiesta alla circostanza che la chiamata alla visita di leva fosse stata disposta ben oltre il termine indicato dall’art. 44 del dPR 237/1964 (vigente all’epoca dei fatti di causa). In altre parole, il ricorrente non ha lamentato un esercizio non corretto della potestà pubblica di avviamento alle armi (con conseguente configurabilità rispetto ad esso di una situazione d’interesse legittimo e conseguente giurisdizione amministrativa), ma ha negato l’esistenza stessa del potere, consumatosi con lo spirare del termine inderogabilmente fissato dalla legge per il suo legittimo esercizio. </p>
<p>Il Tribunale ha accolto l’impostazione del ricorrente rilevando che il decorso del termine assegnato dalla legge all’Amministrazione per l’esercizio del potere di arruolamento “consuma” il potere dell’amministrazione. Di tal che la chiamata “tardiva” alla leva costituisce azione priva di potestà e l’interessato può agire (dianzi al giudice ordinario) per fare dichiarare l’avvenuta decadenza dell’amministrazione dalla titolarità del potere di coscrizione. </p>
<p>La pronunzia, ancorchè resa con riferimento all’art. 44 dPR 237/1964, ormai sostituito dall’art. 1 del dlgs n. 504/1997 (che ha ridotto il termine di disponibilità da una anno a nove mesi) ribadisce il principio, già affermato in alcune pronunzie di merito, secondo cui la cartolina precetto recapitata all’interessato quando è già trascorso oltre un anno dalla sua disponibilità alla chiamata alle armi (per scadenza del beneficio del ritardo per motivi di studio) è emessa in carenza di potere (in concreto), conseguentemente l’Amministrazione è decaduta dal potere di precettazione e, quindi, il tardivo esercizio di tale potere lede il diritto soggettivo del singolo ad essere arruolato e/o avviato alle armi nel termine perentorio fissato dalla legge <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a>. Conseguentemente, la giurisdizione sulla controversia tra il singolo tardivamente precettato e l’amministrazione spetta al giudice ordinario <a name="_ftn2S"><a href="#_ftn2">[2]</a>. </p>
<p>Il giudice amministrativo, invece, ha affermato un principio di segno opposto, ritenendo che l’art. 6 della legge n. 261/1991 (relativo ai termini per l’esercizio del potere di precettazione, poi trasfuso nel dlgs n. 504/1997) sarebbe norma di azione. Di tal che la violazione di tale norma inciderebbe solo sulla legittimità dell’atto (cartolina precetto tardiva) e non anche sulla sua esistenza; ciò con la conseguenza che apparterrebbe alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo la questione relativa al mancato esercizio, da parte dell’amministrazione militare, del potere di disporre la chiamata alle armi entro il termine previsto dalla legge <a name="_ftn3S"><a href="#_ftn3">[3]</a>. </p>
<p>In verità, il giudice amministrativo ha molto spesso affrontato e deciso nel merito questioni attinenti alla tardività della precettazione alle armi così presupponendo la propria giurisdizione <a name="_ftn4S"><a href="#_ftn4">[4]</a>. Di tal che, il tema della attribuibilità alla giurisdizione ordinaria o amministrativa delle controversie in subiecta materia, in difetto di una pronunzia della Cassazione, deve ritenersi tutt’altro che risolto. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[1]</a> La Corte costituzionale con sentenza 2 febbraio 1990, n. 41, in Foro it. , 1990, I, 1457 ha qualificato come diritto soggettivo intangibile quello dell&#8217;arruolato ad essere avviato alle armi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione del titolo al ritardo o al rinvio della prestazione del servizio militare. Vedi al riguardo la nota critica di AMATO, Sull’incostituzionalità della chiamata alle armi non tempestiva, in Giur. It, 1990, I, 1032.</p>
<p><a name="_ftn2"><a href="#_ftn2S">[2]</a> Cfr Tribunale Lecce, 24 febbraio 1991, in Foro it., 1992, I, 1585; vedi anche Pretura Cagliari, 13 marzo 1991, in Riv. Giur. Sarda, 1991, 436 con nota di CASTELLI, Questioni vecchie e nuove in materia di diritto sostitutivo civile. Più recentemente vedi anche Corte appello Napoli, 9 febbraio 2000, in Giust. civ., 2000, I, 1823. Trib. Napoli, 14.10.1997, in Giur merito, 1999, 137, Id., 8.06.1996, in Giust. civ., 1996, I, 2113. Sul tema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo per le questioni di leva militare cfr. BRUNETTI F., Il riparto di giurisdizione per le questioni sulla leva militare, in Riv. dir. proc., 1997, 530 e ss.</p>
<p><a name="_ftn3"><a href="#_ftn3S">[3]</a> Cfr. Tar Calabria, Catanzaro, 11 novembre 1992, n. 581, in TAR, 1992, I, 306.</p>
<p><a name="_ftn4"><a href="#_ftn4S">[4]</a> Cfr., ex multis, Tar Puglia, Lecce, 24.02.1996, n. 83; Cons. Stato, Sez. IV, 9.10.1997, n. 1126; id., 5.10.1998, n. 1258; Id., 25.03.1999, n. 411.</p>
<p>V. TRIBUNALE DI ROMA, SEZ. I – <a href="/ga/id/2003/1/2755/g">Sentenza 16 gennaio 2002 n. 1288</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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