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	<title>Lorenzo Carbonara Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Lorenzo Carbonara Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La nuova conferenza di servizi: la complessa ricerca della semplificazione, tra composizione degli interessi e celerità decisionale.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 18:41:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-conferenza-di-servizi-la-complessa-ricerca-della-semplificazione-tra-composizione-degli-interessi-e-celerita-decisionale/">La nuova conferenza di servizi: la complessa ricerca della semplificazione, tra composizione degli interessi e celerità decisionale.</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa. – 2. Le attuali criticità e gli obiettivi della riforma. – 3. Le tipologie di conferenze. – 4. Le nuove modalità procedurali. – 4.1. La conferenza semplificata. – 4.2. La conferenza simultanea. – 5. La decisione. – 6. Il rimedio oppositivo per le amministrazioni dissenzienti qualificate. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-conferenza-di-servizi-la-complessa-ricerca-della-semplificazione-tra-composizione-degli-interessi-e-celerita-decisionale/">La nuova conferenza di servizi: la complessa ricerca della semplificazione, tra composizione degli interessi e celerità decisionale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-conferenza-di-servizi-la-complessa-ricerca-della-semplificazione-tra-composizione-degli-interessi-e-celerita-decisionale/">La nuova conferenza di servizi: la complessa ricerca della semplificazione, tra composizione degli interessi e celerità decisionale.</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa. – 2. Le attuali criticità e gli obiettivi della riforma. – 3. Le tipologie di conferenze. – 4. Le nuove modalità procedurali. – 4.1. La conferenza semplificata. – 4.2. La conferenza simultanea. – 5. La decisione. – 6. Il rimedio oppositivo per le amministrazioni dissenzienti qualificate. – 7. Osservazioni conclusive.</p>
<p><strong>1.</strong><strong>Premessa</strong><br />
Il D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, entrato in vigore il 28 luglio, attua la delega contenuta nell’art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, “<em>Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche</em>”, relativo al riordino della disciplina della conferenza di servizi.<br />
A differenza delle numerose rivisitazioni, avvenute per opera di quasi tutti i Governi dal 1990 ad oggi, l’odierno intervento riforma integralmente il principale istituto di semplificazione della legge sul procedimento amministrativo. Il Titolo I del decreto opera, infatti, una completa riformulazione della disciplina generale della conferenza di servizi (articoli da 14 a 14-<em>quinquies </em>della Legge 7 agosto 1990, n. 241). Il Titolo II contiene, invece, le disposizioni di coordinamento fra tale disciplina generale e le varie normative settoriali che regolano lo svolgimento della conferenza di servizi. L’intento è ridurre quanto più possibile le differenziazioni oggi esistenti tra il modello di conferenza tracciato nella disciplina generale e quello definito in alcune discipline di settore (edilizia, sportello unico per le attività produttive, autorizzazione unica ambientale, codice dell’ambiente, autorizzazione paesaggistica).</p>
<p><strong>2.</strong><strong>Le attuali criticità e gli obiettivi della riforma</strong><br />
La conferenza di servizi rappresenta uno dei più rilevanti istituti di semplificazione dell’azione amministrativa, introdotto in via generale dalla legge n. 241/1990, di cui rappresenta uno dei principali pilastri. Anche prima dell’entrata in vigore di tale legge la conferenza non era tuttavia sconosciuta all’ordinamento. Alcune risalenti applicazioni si rinvengono in varie discipline di settore, già a partire dalla metà del secolo scorso<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.<br />
L’istituto fu introdotto per rispondere a due fondamentali esigenze: il contemperamento tra i diversi interessi e la concentrazione delle funzioni.<br />
Il primo fattore è comune a tutte le moderne società pluraliste e democratiche. La legge infatti, non definendo un criterio gerarchico di priorità tra i molteplici interessi meritevoli di tutela, impone l’esigenza di una loro consensuale ponderazione in seno al procedimento amministrativo.<br />
Il secondo fattore rappresenta invece principalmente un’anomalia italiana, in cui si registra un’elevatissima frammentazione delle funzioni amministrative, allocate nel tempo tra i diversi soggetti in assenza di un disegno unitario<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.<br />
In questo contesto, la conferenza mira a semplificare e velocizzare i meccanismi decisionali delle diverse amministrazioni pubbliche quando sono coinvolti una pluralità di interessi, di cui appare opportuno effettuare una valutazione comparativa in un unico contesto procedimentale. A tal fine, è prevista la convocazione di apposite riunioni aperte alla partecipazione delle amministrazioni competenti (da cui, appunto, il termine “conferenza”), che in questo modo possono, in maniera accentrata, dinamica e dialogica, aprirsi al confronto su tutti gli interessi pubblici rappresentati<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.<br />
Si tratta di una profonda modificazione dei tradizionali paradigmi del diritto amministrativo: originariamente, infatti, l’esercizio del potere discrezionale si snodava attraverso la statica e separata successione delle valutazioni dei diversi soggetti competenti<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>. Ciò portava le amministrazioni ad “assolutizzare” gli interessi affidati alle proprie cure, fuori da una logica di mediazione tra le diverse discrezionalità e di perseguimento di un risultato finale unitario. La mediazione impone invece proprio la concorrente valutazione di interessi propri e di interessi estranei alla propria sfera, quasi comportando una “conversione della competenza in interesse” <a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
L’esperienza dell’applicazione concreta dell’istituto nell’ambito dell’attività amministrativa non ha tuttavia portato tutti i benefici auspicati. L’attuazione pratica ha evidenziato diversi problemi e richiesto continue correzioni e integrazioni normative, anche a causa del rafforzamento del sistema delle autonomie operato con la revisione costituzionale del 2001. Nell’arco di oltre un ventennio, si contano almeno dieci interventi principali, che hanno riguardato pressoché tutti gli aspetti della conferenza (attivazione e ambito di operatività dello strumento, meccanismi decisionali e per la risoluzione dell’eventuale stallo; individuazione degli interessi qualificati, disciplina dell’inerzia e dei dissensi, ecc.). L’istituto è quindi ormai da tempo in crisi e molte indagini e studi hanno dimostrato come l’inefficace composizione degli interessi nel processo decisionale pubblico costituisca, sia per le stesse amministrazioni sia per i privati, un elemento di costo rilevante. Ciò d’altra parte trova indirettamente conferma nel fatto che le politiche di semplificazione sono costantemente all’attenzione dei governi<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<br />
Le cause della difficoltà “di decidere” in conferenza di servizi sono molteplici e alla loro individuazione sono stati dedicati appositi studi<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>. In questa sede è possibile richiamare la complessità della normativa e la sovrapposizione tra le fonti (legge nazionale generale, leggi di settore, leggi regionali), l’eccessiva frammentazione delle competenze (su cui i relativi titolari tendono a concentrarsi, senza una visione complessiva del problema), l’impossibilità di conferire priorità agli interessi in gioco, la scarsa responsabilizzazione dell’amministrazione procedente (che spesso non assume una vera e propria direzione del procedimento), il difetto di collaborazione tra amministrazioni (se non addirittura l’assunzione di comportamenti palesemente ostruzionistici), le procedure complesse, la tempistica dilatata e l’assenza di stabilità delle decisioni assunte. Le associazioni tra le imprese lamentano, in particolare, più che la mera lentezza procedurale, l’incertezza delle regole e dei tempi, la quale non consente di fare previsioni attendibili circa l’esito degli investimenti.<br />
In questo contesto, non stupisce che l’Italia si collochi al quarantacinquesimo posto nella classifica della Banca mondiale “<em>Doing Business 2016</em>”, relativa alla semplicità di fare impresa. Il nostro Paese è molto distante dai principali <em>partner</em> europei: il Regno Unito, la Germania, il Portogallo, la Francia e la Spagna ricoprono, rispettivamente, la sesta, la quindicesima, la ventitreesima, ventisettesima e trentatreesima posizione.<br />
In tale quadro, la legge delega ha fissato i propri criteri direttivi ponendo particolare attenzione agli aspetti applicativi critici dell’istituto emersi da indagini empiriche e interviste agli operatori. Al riguardo è prevista la ridefinizione della disciplina della conferenza di servizi imponendo la riduzione dei tempi e dei casi in cui la conferenza è obbligatoria; lo snellimento dei lavori, da conseguire anche con l’utilizzo di strumenti informatici; la semplificazione del modello decisionale attraverso la previsione della partecipazione alla conferenza di un “rappresentante unico” delle amministrazioni statali; l’espressa introduzione del potere di autotutela; le nuove modalità di superamento del dissenso (che assume ora la forma di un’opposizione dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei ministri); la differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità. Quest’ultimo criterio, in particolare, prevede che la conferenza si svolga ordinariamente in modalità semplificata “asincrona” (ovvero, attraverso il semplice scambio telematico di documenti e informazioni) e solo eccezionalmente, o in via eventuale, in modalità simultanea “sincrona” (ovvero, attraverso la convocazione di riunioni in presenza). Con questi accorgimenti, la riforma ambisce ad accrescere l’efficacia dell’istituto, al fine di conseguire risparmi di tempo e costi per i cittadini e per le imprese e, in definitiva, stimolare la competitività del Paese.<br />
Nell’analisi che segue si farà direttamente riferimento alla numerazione degli articoli della Legge n. 241/1990 così come riformulati dal D.lgs. n. 127/2016.</p>
<p><strong>3.</strong><strong>Le tipologie di conferenze</strong><br />
Non si rilevano particolari innovazioni sotto il profilo delle tipologie di conferenze. Il nuovo articolo 14 conferma infatti i tre principali tipi di conferenza previsti dalla previgente disciplina: istruttoria, decisoria e preliminare.<br />
La conferenza <em>istruttoria</em> è facoltativa, potendo essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento, ovvero in più procedimenti connessi, riguardanti medesime attività o risultati (co. 1).<br />
La conferenza <em>decisoria</em> è obbligatoria, dovendo essere sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento, ovvero lo svolgimento di un’attività privata, è subordinata all’acquisizione di più atti di assenso, comunque, denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici (co. 2). Il riferimento alla molteplicità degli atti di assenso impone che, ove sia invece necessario un solo atto di assenso, si applichi invece l’articolo 17-<em>bis</em> della stessa Legge n. 241/1990, in materia di silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche (introdotto dall’art. 3 della legge delega n. 124/2015)<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
Si osserva al riguardo un’apparente continuità rispetto alla previgente disciplina, a dispetto del chiaro principio di delega contrario alla conferenza quale strumento ordinario di svolgimento del procedimento amministrativo (“<em>riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria</em>”: art. 2, comma 1, lett. <em>a)</em> della legge n. 124 del 2015). Il testo precedente, infatti, stabiliva il principio dell’obbligatorietà della convocazione della conferenza tutte le volte in cui fosse necessario, prima di adottare un determinato provvedimento, acquisire in via preventiva atti di assenso da parte di altre amministrazioni ed essi non fossero stati ottenuti entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Ebbene, come si vedrà, la riforma agisce in realtà sul funzionamento dell’istituto, limitando ai casi eccezionali il tradizionale modello di conferenza contestuale “in presenza” – fino ad oggi l’unico conosciuto dall’ordinamento – e affiancando ad esso una nuova e più snella modalità procedurale.<br />
Infine la conferenza <em>preliminare</em> è facoltativa, potendo essere indetta dall’amministrazione procedente, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, entro cinque giorni lavorativi dalla motivata richiesta dell’interessato, corredata da uno studio di fattibilità. La richiesta è effettuata prima della presentazione di un’istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di assenso (co. 3). Lo scopo è dunque la riduzione dell’incertezza del processo decisionale e il connesso rischio economico per le imprese.<br />
Una significativa novità si registra invece per i casi di conferenza di servizi relativa a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale-VIA (co. 4). Al riguardo si prevede l’integrazione tra il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio, comunque denominato, per l’esercizio di un’attività o la realizzazione di un impianto e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale che deve esprimersi sul relativo progetto. In questo caso è infatti prevista l’indizione, da parte dell’amministrazione competente al rilascio della VIA, di un’unica conferenza di servizi dal carattere decisorio, la cui determinazione conclusiva andrà a sostituire tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione del progetto (non, dunque, solo quelli ambientali, come attualmente previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006).<br />
Restano tuttavia ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale. Sul punto la riforma, che si distingue per il merito di aver stabilito la concentrazione di tutti i procedimenti connessi, avrebbe forse ben potuto includere anche le ipotesi di progetti sottoposti a VIA statale, anziché limitarsi alla sola VIA regionale<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.<br />
Si segnala inoltre che la nuova disciplina non riproduce alcune disposizioni, presenti nel precedente testo (art. 14-<em>ter</em>), volte a semplificare ed ottimizzare i lavori della conferenza. Ci si riferisce alla possibilità di far eseguire le attività tecnico-istruttorie anche da altri enti dotati di qualificazione e capacità tecnica, come gli istituti universitari, ponendo i relativi oneri a carico del committente il progetto (co. 4); alle previsioni in base alla quali, dopo il compimento positivo delle procedure di valutazione ambientale strategica-VAS, i relativi risultati e prescrizioni devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA (co. 4-<em>bis</em>); alle disposizioni che, per i casi in cui sia già intervenuta la decisione di VIA, precludono all’amministrazione ambientale di opporre il proprio dissenso (co. 5)<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>
<p><strong>4.</strong><strong>Le nuove modalità procedurali</strong><br />
Sono invece completamente ripensate le modalità di svolgimento delle conferenze.<br />
Per quanto riguarda la conferenza <em>istruttoria</em>, la scelta è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione procedente, che può eventualmente adottare lo schema procedimentale stabilito per la conferenza semplificata oppure definire modalità diverse (art. 14, co. 1).<br />
Per la conferenza <em>decisoria</em> sono previste due distinte (ma non per questo nettamente separate) modalità di svolgimento: una “semplificata” (art. 14-<em>bis</em>); una “simultanea” (art. 14-<em>ter</em>). Ciò in ossequio al preciso criterio direttivo di delega volto a differenziare le modalità di svolgimento dei lavori della conferenza sulla base del principio di proporzionalità.<br />
La conferenza <em>preliminare</em>, infine, si svolge secondo il modello della conferenza semplificata, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Una volta ricevuta l’istanza o il progetto definitivo verrà indetta una conferenza simultanea, ma le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare potranno essere modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento, anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo.</p>
<p><strong>4.1. La conferenza semplificata</strong><br />
La conferenza <em>semplificata</em>, dal carattere necessario e ordinario, si svolge in modalità asincrona, ossia senza la presenza fisica dei rappresentanti delle amministrazioni e mediante il semplice scambio telematico dei documenti, anche via posta elettronica ordinaria (art. 14-<em>bis</em>).<br />
È questa una delle principali novità della riforma, che tuttavia trasforma non poco la tradizionale anima dialogica dell’istituto.<br />
La scansione procedimentale è finalizzata alla massima concentrazione dei tempi, che vengono ulteriormente ridotti rispetto all’attuale disciplina. È previsto un termine di cinque giorni per l’indizione della conferenza, di quindici giorni per la richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti, di quarantacinque giorni per le determinazioni delle singole amministrazioni coinvolte e di cinque giorni per l’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza da parte dell’amministrazione procedente. Nel caso di amministrazioni preposte alla tutela di interessi “sensibili” (ambientali, paesaggistico-territoriali, dei beni culturali e della salute dei cittadini), il termine di quarantacinque giorni, ove non previsto diversamente, è elevato a novanta giorni.<br />
Si badi che tali termini sono espressamente qualificati come <em>perentori</em>. Si tratta di un’importante innovazione rispetto al passato, in cui la scadenza del termine massimo di durata della conferenza non incideva né sulla sussistenza del potere di provvedere, né sulla legittimità del provvedimento conclusivo<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<br />
Le determinazioni delle amministrazioni coinvolte relative alla decisione oggetto della conferenza, congruamente motivate, devono essere formulate in termini di assenso o dissenso. In quest’ultimo caso, ove possibile, devono essere indicate in modo chiaro e analitico le prescrizioni o condizioni necessarie ai fini dell’assenso, specificando se siano relative “a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico”.<br />
Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti di analiticità sopra indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni.<br />
Scaduti i termini, l’amministrazione procedente adotta la determinazione conclusiva del procedimento qualora la situazione – in senso positivo o negativo – sia chiara e non equivoca (in caso contrario, come si dirà tra poco, potrà svolgersi una conferenza simultanea).<br />
La determinazione sarà positiva qualora l’amministrazione procedente abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato (anche implicito) ovvero qualora ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.<br />
La determinazione sarà invece negativa qualora l’amministrazione procedente abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, producendo l’effetto del rigetto della domanda.<br />
In questa ipotesi è previsto un raccordo con la disciplina del preavviso di rigetto poiché, nei procedimenti a istanza di parte, alla determinazione di conclusione negativa della conferenza sono attribuiti gli effetti della “<em>comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza</em>” di cui all’articolo 10-<em>bis</em> della Legge n. 241/1990. L’amministrazione procedente è dunque tenuta a trasmettere alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate dall’interessato e a motivarne l’eventuale mancato accoglimento nell’ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.</p>
<p><strong>4.2. La conferenza simultanea</strong><br />
La conferenza <em>simultanea </em>rappresenta il tradizionale modello di conferenza di servizi: come già avveniva in passato, essa si svolge in modalità sincrona, ossia con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti (art. 14-<em>ter</em>).<br />
Al riguardo la riforma ha il notevole merito di aver espressamente imposto la presenza contestuale dei partecipanti. Come accennato, la presenza fisica “<em>de visu</em>” di tutti i rappresentanti delle amministrazioni convocate costituisce un requisito indispensabile affinché possa svolgersi efficacemente un reale confronto dialogico, volto alla mediazione tra le diverse posizioni. Ebbene, prima dell’intervento, tale condivisibile principio veniva sostenuto solo da una giurisprudenza minoritaria<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, mentre quella maggioritaria, in omaggio al principio di strumentalità delle forme, riteneva valida anche la trasmissione di note scritte prima della riunione della conferenza<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> o addirittura dopo la riunione finale<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.<br />
La principale novità risiede invece nei presupposti per l’indizione della conferenza simultanea: essa ha infatti carattere eventuale e tendenzialmente eccezionale, poiché se da un lato rappresenta lo sviluppo della conferenza semplificata, dall’altro può anche essere attivata direttamente nelle ipotesi più complesse.<br />
Nel primo caso si tratta di una valutazione <em>ex post</em> rispetto alla conferenza semplificata. Lo strumento è infatti attivabile in caso di “fallimento” della conferenza semplificata (dissensi espressi che l’amministrazione procedente ritiene possibile superare nel corso di una riunione in presenza, co. 6) oppure su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato (co. 7, secondo periodo). Nella prima ipotesi la riunione si svolgerà nella data fissata, in via preventiva ed eventuale, già all’atto dell’indizione della conferenza semplificata (entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato alle amministrazioni per rendere le proprie determinazioni in merito alla decisione: ossia tra il quarantacinquesimo e il cinquantacinquesimo giorno dall’indizione della conferenza). Nella seconda ipotesi la richiesta delle altre amministrazioni o del privato interessato deve essere avanzata entro il termine per richiedere integrazioni documentali o chiarimenti e la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni.<br />
Nel secondo caso si tratta invece di una valutazione <em>ex ante</em> da parte dell’amministrazione procedente che, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, può decidere di attivare direttamente una conferenza simultanea (co. 7, primo periodo). In tale ipotesi la riunione dovrà essere convocata entro quarantacinque giorni dall’indizione della conferenza.<br />
I lavori della conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni dalla data della prima riunione (novanta giorni nel caso di amministrazioni preposte alla tutela di interessi “sensibili”) e ad essi possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza (co. 6). Peraltro l’articolo 14, co. 5, impone che l’indizione della conferenza sia comunicata a tutti i soggetti di cui all’art. 7 della legge sul procedimento, i quali potranno esercitare i diritti partecipativi.<br />
Nella prima versione del testo, approvata in esame preliminare il 20 gennaio 2016 dal Consiglio dei ministri, non era prevista la possibilità, riconosciuta nella precedente formulazione della norma (art. 14-<em>ter</em>, co. 2-<em>bis</em>), di un’attiva partecipazione del privato interessato ai lavori delle conferenze in qualità di osservatore senza diritto di voto. Tale mancanza, oltre a porsi in contrasto con i principi di delega<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>, appariva criticabile in quanto eccessivamente sbilanciata verso le esigenze di semplificazione e accelerazione rispetto a quelle di partecipazione. Il comma 6 dell’art. 14-<em>ter</em>, introdotto nella versione definitivamente approvata, non solo evita di dover acquisire al di fuori della conferenza l’apporto degli interessati, ma valorizza anche tale momento collaborativo con il privato, in grado di arricchire il quadro istruttorio in funzione di una migliore decisione finale<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.<br />
Ciascun ente è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere – definitivamente, in modo univoco e vincolante – la posizione della propria amministrazione su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le  modifiche  progettuali  eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Viene tuttavia prevista una significativa novità per i casi in cui alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali. In tale circostanza, infatti, le amministrazioni statali sono rappresentate un unico soggetto, abilitato ad esprimere – del pari definitivamente, in modo univoco e vincolante –  la posizione di tutte le predette amministrazioni.<br />
Tale soggetto è nominato, “anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo”, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal prefetto. Difetta tuttavia una disciplina dettagliata del procedimento di formazione della volontà dello Stato per il tramite di tale “rappresentante unico”, che sarà chiamato a esprimere le posizioni di tutte le amministrazioni statali, comprese quelle deputate alla tutela di interessi sensibili, tentando di comporne i contrasti<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<br />
Ferma restando l’attribuzione del potere di rappresentanza al rappresentante unico – e dunque di esprimere l’unico voto spettante allo Stato – le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza, ma esclusivamente in funzione di supporto. In tal modo esse avranno la possibilità di rappresentare direttamente agli altri partecipanti i propri elementi di valutazione, oppure di formalizzare al rappresentante unico il proprio dissenso ai fini dell’opposizione (ai sensi del successivo art. 14-<em>quinquies</em>, su cui v. <em>infra</em>).<br />
Allo stesso modo, ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni ad esso riconducibili nonché l’eventuale loro partecipazione ai lavori della conferenza.<br />
Per questa via, nelle conferenze in cui partecipano anche amministrazioni non statali, si riduce notevolmente il numero degli interlocutori abilitati a esprimere un dissenso e il contrasto può intervenire solo fra livelli di governo diversi.<br />
All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine finale di conclusione del procedimento, l’amministrazione procedente adotta quindi la determinazione motivata di conclusione della conferenza, sulla base delle “posizioni prevalenti” espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Il nuovo testo conferma quindi l’attuale metodo di calcolo delle maggioranze, introdotto con la novella del 2005, che impone di ponderare i singoli voti espressi in ragione del livello di “importanza” delle amministrazioni coinvolte<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>. La considerazione che, nell’ambito del procedimento, alcuni soggetti rivestono un ruolo secondario rispetto ad altri, suggerì infatti di abbandonare il precedente criterio della maggioranza quantitativa e di introdurre un voto ponderato in termini qualitativi. Si tratta di una regola dal contenuto flessibile che, rispetto alla rigidità del metodo maggioritario, consente di valutare in concreto, in ragione della natura degli interessi coinvolti, l’importanza dell’apporto della singola autorità e la tipologia dell’eventuale dissenso<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>. Il sistema ponderale si presta tuttavia maggiormente a contestazioni.<br />
La conferma del criterio delle “posizioni prevalenti” renderà necessario prevedere forme di ponderazione della posizione espressa dal rappresentante unico che tengano adeguatamente in conto la pluralità di amministrazioni rappresentate.<br />
Viene infine confermato il principio, già previsto nel precedente testo, secondo cui si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni (anche quelle deputate alla cura di interessi sensibili) il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione in modo univoco o abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Il meccanismo del silenzio assenso opera dunque come sanzione per il rifiuto del confronto dialettico.</p>
<p><strong>5.</strong><strong>La decisione</strong><br />
L’articolo 14-<em>quater </em>disciplina la decisione conclusiva della conferenza.<br />
Innanzitutto viene stabilita l’esaustività di tale atto. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, “sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”.<br />
La norma, non operando distinzioni terminologiche, sembra superare la tradizionale dicotomia tra determinazione conclusiva (verbale della seduta collegiale della conferenza, a valenza endoprocedimentale) e successivo provvedimento finale (atto dell’amministrazione procedente, a valenza esoprocedimentale). L’effetto sostitutivo degli atti di assenso è infatti attribuito direttamente alla determinazione conclusiva.<br />
In caso di approvazione unanime, la decisione è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l’efficacia della determinazione è, invece, sospesa per il periodo utile all’eventuale esperimento, da parte delle sole amministrazioni dissenzienti “qualificate”, della procedura di opposizione di cui al successivo art. 14-<em>quinquies </em>(su cui v. <em>infra</em>). In ogni caso, i termini di efficacia degli atti di assenso acquisiti nell’ambito della conferenza decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.<br />
La natura di decisione “pluristrutturata” della conferenza di servizi si riflette necessariamente sulla disciplina giuridica del potere di autotutela, ispirata al principio del “<em>contrarius actus</em>”. Secondo la giurisprudenza, infatti, le amministrazioni che hanno adottato atti endoprocedimentali in seno alla conferenza non possono operare autonomamente in autotutela per far venire meno l’assenso espresso. In caso contrario, ne deriverebbe la vanificazione della disciplina dettata in tema di dissenso o di mancata partecipazione all’interno della conferenza di servizi. Spetta dunque alla sola amministrazione procedente, eventualmente a seguito di apposita istanza di altro partecipante, valutare l’opportunità di indire una nuova conferenza di servizi avente ad oggetto il riesame dell’atto adottato, secondo le modalità già seguite in occasione dell’adozione del provvedimento di primo grado<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.<br />
Tale condivisibile principio è oggi espressamente sancito dalla legge. La riforma introduce infatti una previsione secondo cui le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono “sollecitare”, con congrua motivazione, l’amministrazione procedente ad adottare, previa indizione di una nuova conferenza, un provvedimento di annullamento di ufficio ai sensi dell’art. 21-<em>nonies</em> della legge sul procedimento. È inoltre possibile sollecitare un provvedimento di revoca ai sensi dell’articolo 21-<em>quinquies</em> della legge sul procedimento, ma solo a condizione che le amministrazioni abbiano partecipato – anche per il tramite del rappresentante unico – alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini con atto motivato. Nel caso dell’annullamento d’ufficio il potere sollecitatorio è pertanto riconosciuto anche all’amministrazione inerte, non trattandosi di un semplice “ripensamento” fondato su ragioni di opportunità, bensì del superiore interesse al ripristino della legalità.</p>
<p><strong>6.</strong><strong>Il rimedio oppositivo per le amministrazioni dissenzienti qualificate</strong><br />
Per quanto riguarda tale rimedio, la riforma non innova sotto il profilo delle amministrazioni legittimate, bensì ribalta il meccanismo procedimentale. Infatti, mentre in passato, in caso di dissenso, era l’amministrazione procedente ad avere l’onere della rimessione al Consiglio dei ministri (con conseguente impossibilità di adottare qualsiasi determinazione conclusiva, rimessa all’organo politico), oggi l’opposizione è demandata direttamente alle amministrazioni dissenzienti, in un momento successivo all’adozione della determinazione conclusiva. La novella, prevedendo un meccanismo ad opposizione successiva, inverte dunque l’onere della mediazione fra posizioni prevalenti e posizioni dissenzienti qualificate. Si introduce così “un procedimento ibrido composto da elementi propri del ricorso amministrativo (opposizione) e della amministrazione per accordi (ricerca dell’intesa presso gli uffici della PCM per superare tali dissensi)”<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.<br />
Sotto il profilo procedurale, l’opposizione deve essere proposta entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione conclusiva. Decorso inutilmente tale breve termine, la decisione della conferenza assume definitivamente efficacia. È evidente il <em>favor</em> del legislatore per la conclusione positiva della conferenza.<br />
Per le amministrazioni statali è legittimato all’opposizione il ministro competente, mentre nella precedente disciplina l’onere di rimessione alla Presidenza del Consiglio spettava al singolo ufficio interessato. È dunque oggi previsto un preliminare “vaglio politico” sull’opportunità del dissenso e sul relativo esperimento della procedura di opposizione, che pone problemi di compatibilità con il principio di separazione tra politica e amministrazione<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.<br />
Possono esperire il rimedio solo le amministrazioni che rivestono una posizione “qualificata” in ragione della natura sensibile dell’interesse curato (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini) oppure del particolare carattere di autonomia (regioni o province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di rispettiva competenza).<br />
In entrambi i casi, è imprescindibile aver espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>. La mancanza di chiarezza delle posizioni assunte dalle amministrazioni partecipanti potrebbe infatti costituire un serio ostacolo per il fruttuoso tentativo di mediazione tra gli interessati.<br />
L’opposizione si propone sempre al Presidente del Consiglio dei ministri, anche nel caso in cui siano coinvolte solo amministrazioni infraregionali. Si tratta dunque, come in passato, di una scelta che induce a domandarsi circa l’effettiva funzionalità pratica di tale meccanismo in presenza di questioni di circoscritto impatto socio-economico<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>. Non a caso, il Consiglio di Stato ha invitato il Governo ad ipotizzare l’istituzione di un meccanismo di componimento su base regionale (ad esempio, gestito dal competente Ufficio territoriale dello Stato), salva la possibilità di una successiva fase di riesame al livello centrale<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.<br />
La procedura si articola in due fasi, nelle quali tuttavia non è chiaro se si applichi il principio della rappresentanza unitaria statale. Nella prima fase la Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro quindici giorni dalla ricezione dell’opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l’individuazione di una soluzione condivisa, destinata a sostituire la determinazione motivata di conclusione della conferenza.<br />
Solo qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano e nel caso in cui non si raggiunga un’intesa, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine. Vengono dunque confermati gli attuali meccanismi di leale collaborazione per risolvere i contrasti tra Stato e regioni, fondati sulle trattative “reiterate” e introdotti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 2012.<br />
Qualora all’esito delle suddette riunioni sia raggiunta un’intesa, l’amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso contrario, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri, cui potranno partecipare i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.<br />
Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l’opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia (non è tuttavia chiarito se ciò avvenga con efficacia retroattiva). Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l’opposizione e, anche in considerazione degli esiti delle menzionate riunioni, modificare il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza. L’opposizione, dunque, innesca un procedimento dall’effetto devolutivo, in cui al Consiglio dei ministri è conferito un ampio potere discrezionale.</p>
<p><strong>7.</strong><strong>Osservazioni conclusive</strong><br />
Si era ricordato in premessa come, tra i principali aspetti problematici della conferenza di servizi, fosse avvertito il nodo dell’incertezza sulle regole e sui tempi.<br />
Con riguardo al primo aspetto, la riforma ha il rilevante merito di aver riscritto integralmente la disciplina della conferenza di servizi, preferendo così evitare l’ennesimo intervento di rivisitazione dell’istituto. Ne è risultato un testo che nel complesso si distingue per chiarezza e agilità, contribuendo così a ridurre l’incertezza amministrativa. Nella stessa direzione vanno le disposizioni del Titolo II, volte a coordinare il modello di conferenza tracciato nella disciplina generale e quello definito in alcune discipline di settore.<br />
Con riguardo al secondo aspetto, sono state semplificate le modalità procedurali, sono stati fissati termini perentori per la conclusione delle singole fasi procedimentali e sono state ridotte le ipotesi in cui è richiesta la riunione in presenza (conferenza simultanea). Ognuna di queste modifiche merita una breve osservazione.<br />
In primo luogo, per la semplificazione procedurale gioca un ruolo fondamentale l’istituzione del rappresentante unico, per mezzo del quale sarà possibile eliminare – almeno formalmente – il conflitto e la disaggregazione tra le diverse amministrazioni statali. Si tratta di un passaggio importante, considerato che d’ora in poi il contrasto potrà registrarsi unicamente tra livelli di governo diversi. Le nuove norme tuttavia non chiariscono il procedimento di formazione della volontà dello Stato per il tramite di tale funzionario unico, di cui sono incerti i limiti all’autonomia decisionale rispetto a quanto indicato dalle singole amministrazioni. Si tratta di un punto essenziale, considerato che la rappresentanza unitaria coinvolge anche le amministrazioni deputate alla tutela di interessi sensibili e che l’esperienza insegna come in queste ipotesi il conflitto possa facilmente riemergere in sede extra procedimentale.<br />
In secondo luogo, la riduzione dei tempi per lo svolgimento dei lavori della conferenza si pone nel solco di una consolidata tendenza di politica legislativa. Tuttavia, a differenza del passato, i termini sono oggi espressamente qualificati come perentori. Al di là dell’ulteriore riduzione dei termini prevista dalla riforma, l’auspicio è che, a differenza dell’attuale prassi, essi siano realmente rispettati.<br />
In terzo luogo, una riflessione più approfondita va svolta in merito alla conferenza “semplificata”, che rappresenta una delle principali novità della riforma. In base alla precedente disciplina, la convocazione della conferenza contestuale costituiva la regola, a prescindere dal livello di complessità del procedimento. Oggi, invece, è previsto in via ordinaria un procedimento diacronico, fondato sul semplice scambio di documenti. La nuova modalità procedurale trasforma l’istituto, non essendo connotato dai requisiti minimi propri di una “conferenza” (riunione di persone in uno stesso spazio/tempo).<br />
Il nuovo strumento si pone infatti in netta controtendenza rispetto alle esigenze che, nel 1990, avevano indotto il legislatore a superare il modello delle determinazioni parallele di più amministrazioni. Manca infatti totalmente il <em>confronto</em> dialogico in un unico contesto procedimentale e si torna nella sostanza alla vecchia concezione di procedimento amministrativo, in cui l’amministrazione procedente avvia l’istruttoria, chiede i pareri per iscritto alle altre amministrazioni e adotta in solitudine la decisione. Solo il modello dell’incontro contestuale e sincrono consente infatti di evitare lo scontro “muro contro muro” tra le diverse posizioni e di tentare una composizione degli interessi. Le differenze rispetto a tale lontano passato si limitano solo all’eventuale utilizzo degli strumenti informatici per lo scambio dei pareri, all’applicazione del silenzio assenso e al possibile sviluppo in conferenza simultanea. La nuova conferenza semplificata, d’altra parte, è stata pensata come un modello procedurale concepito per gestire unicamente le questioni di minore rilevanza, con riferimento alle quali dovrebbe produrre importanti effetti semplificatori.<br />
Considerati i frequenti comportamenti ostruzionistici e scarsamente collaborativi delle amministrazioni, è peraltro altamente probabile che in moltissimi casi la conferenza semplificata si svilupperà in conferenza simultanea, con conseguente duplicazione dei termini procedimentali. È evidente che in questa circostanza lo strumento provocherà una dilatazione, piuttosto che una contrazione, dei tempi rispetto alla previgente disciplina. Quest’ultima, infatti, prevedeva la convocazione della conferenza contestuale decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta degli atti di assenso e tale termine, nella nuova cornice legislativa, è suscettibile di allungarsi sino a quarantacinque giorni (o addirittura novanta, in presenza di interessi sensibili)<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>.<br />
La riforma si è proposta l’obiettivo di semplificare i lavori della conferenza di servizi, rendendoli più informali e veloci, in modo da garantire certezza alla decisione finale. In questa direzione vanno anche i limiti temporali per il ricorso al potere di autotutela ai sensi dell’articolo 21-<em>nonies</em>, introdotti dalla stessa legge delega. Solo l’attuazione pratica dirà se il nuovo regime sarà capace di conciliare le esigenze di semplificazione e accelerazione con quelle di effettiva composizione tra gli interessi e di dialettica amministrativa. In ogni caso, sicuramente l’istituto della conferenza – per come era stato inteso sin dalla sua introduzione nella legge generale sul procedimento – è destinato a perdere centralità. Al modello collegiale di “amministrazione della complessità” saranno infatti preferiti quelli, ben più agili, della conferenza asincrona e del silenzio assenso, volti a garantire il raggiungimento di un risultato “sempre e comunque”.<br />
Le riflessioni sin qui svolte, unitamente alla constatazione dell’insufficienza dei precedenti interventi legislativi, inducono a ritenere che la riforma potrà sortire effetti realmente positivi solo se accompagnata anche da fattori extra normativi, volti a modificare gli attuali modelli culturali degli amministratori pubblici.<br />
Non sussiste solo un problema di capacità tecnico-professionale e di ritrosia all’informatizzazione da parte dei funzionari pubblici. È necessario attivare meccanismi di reale disincentivo al rifugio nella soluzione politica di secondo livello, che tradisce la funzione della conferenza, trasformandola da luogo di composizione di interessi in strumento di accentramento e di “fuga dalla responsabilità”. Il difetto di collaborazione tra amministrazioni, ampiamente riscontrato nella prassi, è infatti indice di una scarsa predisposizione al confronto e alla mediazione nelle amministrazioni. A tale scopo avrebbe potuto giovare l’introduzione di sanzioni per le opposizioni pretestuose al Consiglio dei ministri.<br />
Non sembra dunque rinviabile investire sulla formazione dei funzionari organizzando, presso la Scuola nazionale dell’amministrazione-SNA, specifici programmi di “addestramento” alla gestione del conflitto procedimentale e alla mediazione tra le opposte posizioni<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>. Sarebbe utile avviare un processo di responsabilizzazione degli amministratori pubblici, in modo da attivare un circuito virtuoso volto a stabilire un clima di collaborazione e fiducia: l’incertezza amministrativa, infatti, deriva anche dalla diffidenza reciproca. Fino a quando anche questi aspetti non verranno seriamente affrontati, l’efficacia degli strumenti di semplificazione sarà necessariamente limitata. Per riformare l’amministrazione, infatti, “non bastano le buone leggi: i processi di cambiamento non finiscono – ma, semmai, iniziano – con l’adozione di misure legislative”<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>.</p>
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<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si v. la legge 28 settembre 1939, n. 1822, in materia di trasporti in concessione; la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell’Enel; la legge 29 ottobre 1987, n. 441, in materia di impianti di smaltimento dei rifiuti; la legge 29 maggio 1989, n. 205, sui mondiali di calcio del 1990.</div>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In questo senso L. Torchia, <em>La conferenza di servizi e l’accordo di programma ovvero della difficile semplificazione</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo</em>, 1997, 7, pp. 675 ss..</div>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Cons. Stato, Sez. VI, l agosto 2012, n. 4400 mette bene in luce la duplice finalità di semplificare i procedimenti complessi e di mediare tra interessi, anche contrastanti, di diversi soggetti, sia pubblici sia privati.</div>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Come affermato dalla Corte costituzionale, l’istituto è stato infatti introdotto “<em>non tanto per eliminare uno o più atti del procedimento, quanto per rendere contestuale quell’esame da parte di amministrazioni diverse che, nella procedura ordinaria, sarebbe destinato, invece, a svolgersi secondo una sequenza temporale scomposta in fasi distinte</em>” (sent. n. 62/1993).</div>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> F. Merusi, <em>Il coordinamento e la collaborazione degli interessi pubblici e privati dopo le recenti riforme</em>, in <em>Diritto amministrativo</em>, 1993, p. 24.</div>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Su cui si v. N. Rangone, <em>Semplificazione amministrativa</em>, in <em>Diritto on line</em>, Treccani, 2014; A. Natalini e G. Tiberi (a cura di), <em>La tela di Penelope. Primo rapporto Astrid sulla semplificazione legislativa e burocratica</em>, Bologna, Il Mulino, 2010; G. Vesperini (a cura di), <em>Che fine ha fatto la semplificazione amministrativa?,</em> Milano, Giuffrè, 2006; A. Natalini, <em>Le semplificazioni amministrative</em>, Bologna, Il Mulino, 2002; L. Torchia, <em>Tendenze recenti della semplificazione amministrativa</em>, in <em>Diritto amministrativo</em>, 1998, pp. 385 ss..</div>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Si v., da ultimo, i casi di studio esaminati in L. Torchia (a cura di), <em>I nodi della pubblica amministrazione</em>, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, spec. pp. 209 ss.. nonché la ricerca di Aspen Institute, <em>I maggiori vincoli amministrativi alle attività d’impresa. Dai casi specifici alle soluzioni</em>, Roma, 11 febbraio 2016. Si v. anche l’indagine svolta da Confindustria-Ref, <em>Iter autorizzativi e semplificazione: la conferenza di servizi. Analisi empirica e indagine sul campo</em>, Roma, giugno 2015; Italiadecide, <em>Rapporto 2015. Semplificare è possibile: come le pubbliche amministrazioni potrebbero fare pace con le imprese</em>, Bologna, Il Mulino, 2015; M. Conticelli, <em>La conferenza dei servizi</em>, in SNA &#8211; IRPA, <em>Il procedimento amministrativo a venti anni dalla legge n. 241 del 1990</em>, ottobre 2013, pp. 112 ss.; L. Bobbio, D. Barella, M. Sartoni, <em>La Conferenza di servizi: analisi empirica ed esperienze a confronto</em>, aprile 2009; L. Torchia (a cura di), <em>Il sistema amministrativo italiano</em>, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 275-278.</div>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Questa interpretazione è ritenuta dal Consiglio di Stato la più semplice per la risoluzione dell’apparente sovrapposizione normativa (Cons. St., Comm. spec., 13 luglio 2016, n. 1640, p. 35). Al fine di estendere l’ambito applicativo dell’art. 17-<em>bis</em> la Commissione speciale ha suggerito, in alternativa, la soluzione secondo cui il silenzio assenso di cui all’art. 17-<em>bis</em> operi sempre (anche nel caso in cui siano previsti assensi di più amministrazioni), <em>prevenendo</em> la necessità di convocare la conferenza di servizi. Quest’ultima andrebbe convocata, quindi, nei casi in cui il silenzio assenso non si è formato a causa del dissenso espresso dalle amministrazioni interpellate, allo scopo di superare quel dissenso nell’ambito della conferenza appositamente convocata.</div>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Ciò era stato suggerito nel parere del Cons. Stato, Comm. spec., 7 aprile 2016, n. 890, p. 43, reso sullo schema del decreto.</div>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Su questi aspetti si v. R. Musone, <em>La conferenza di servizi in materia ambientale</em>, Roma, Aracne, 2013.</div>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cons. Stato, Sez. V, sent., 26 gennaio 2015, n. 313.</div>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2004, n. 316; Tar Campania, Sez. VII, 25 ottobre 2012, n. 4259.</div>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Tra le pronunce più recenti si v. Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2015, n. 5748, Cons. Stato Sez. IV, 21 agosto 2015, n. 3971, Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2443, secondo cui “<em>in sede di conferenza di servizi è ben ammissibile esprimere valutazioni anche attraverso la trasmissione di note scritte, considerato, da un lato, che scopo della conferenza è […] la massima semplificazione procedimentale e l’assenza di formalismo e che, pertanto, le forme della conferenza stessa vanno osservate nei limiti in cui siano strumentali all’obiettivo perseguito, non potendo far discendere automaticamente dalla inosservanza delle forme l’illegittimità dell’operato della conferenza se lo scopo è comunque raggiunto, e, dall’altro, che la conferenza di servizi non è &#8211; per l’appunto &#8211; un organo collegiale, a presenza necessaria, ma  […]  un modello di semplificazione amministrativa</em>”.</div>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 21 luglio 2015, n. 2482.</div>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Si v. l’articolo 2, comma 1, lettera <em>b)</em> della legge n. 124/2015, in cui si prevede l’introduzione di “<em>modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241</em>”.</div>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza, considerata la valenza generale del principio di partecipazione, il privato avrebbe potuto comunque essere coinvolto nei lavori della conferenza anche in assenza di una specifica norma. Infatti, come osservato in Cons. Stato, Sez. VI, sent. 5 dicembre 2007, n. 6183, “<em>anche nei casi in cui alcune fasi vengono sostituite da diversi modelli di procedimento o di adozione delle decisioni (accordi di programma, conferenza di servizi), è onere delle amministrazioni procedenti di individuare tempi e modi per consentire la partecipazione del privato</em>”. Inoltre il Cons. Stato, Sez. VI, sent. 15 luglio 2010, n. 4575 aveva chiarito che in aggiunta alla partecipazione, senza diritto di voto, del soggetto proponente il progetto (espressamente prevista dalla legge) resta sempre possibile “<em>la partecipazione, nella forma dell’audizione ed a fini istruttori, di privati portatori di interessi che siano riconosciuti rilevanti nella valutazione del responsabile del procedimento</em>”.</div>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Per una recente analisi del problema della ponderazione degli interessi sensibili con gli altri interessi coinvolti nei procedimenti complessi si v. R. Dipace, <em>La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della conferenza di servizi</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 16, 2016.</div>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Legge 11 febbraio 2005, n. 15.</div>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Cons. Stato, Sez. VI, sent., 21 ottobre 2013, n. 5084.</div>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Cons. Stato Sez. VI, sent. 10 aprile 2014, n. 1718.</div>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Cons. Stato, Sez. V, sent. 27 agosto 2014, n. 4374; Cons. St., Sez. V, sent. 18 dicembre 2012, n. 6505.</div>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> M. Santini, <em>La conferenza di servizi dopo la riforma madia: questione di (ulteriori) norme o di cultura?</em>, in <em>Urbanistica e appalti</em>, 2016, 2, pp. 129 ss..</div>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> L. De Lucia, <em>La conferenza di servizi nel decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127</em>, in <em>Rivista giuridica di urbanistica</em>, n. 1, 2016, p. 27.</div>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Sulle condizioni di ammissibilità del dissenso qualificato si v<em>. </em>S. Amorosino, <em>Il potere amministrativo di accertamento della “inammissibilità” del dissenso qualificato espresso nella conferenza dei servizi</em>, in <em>Rivista giuridica di urbanistica</em>, n. 1, 2016, p. 126 ss..</div>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Un’attenta verifica del meccanismo della rimessione alla Presidenza del Consiglio, con specifico riferimento a “micro-problemi”, è effettuata in L. Torchia (a cura di), <em>I nodi della pubblica amministrazione</em>, cit., pp. 209 ss..</div>
<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Cons. Stato, Comm. spec., 7 aprile 2016, n. 890, p. 57.</div>
<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> A tale riguardo L. De Lucia, <em>La conferenza di servizi nel decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127</em>, cit., p. 20 nota come, sotto il profilo terminologico, il decreto contiene un vero e proprio ossimoro. In senso ugualmente critico M. Santini, <em>La nuova conferenza di servizi dopo la Riforma Madia</em>, Roma, Dike, 2016, p. 160 nonché E. Scotti, <em>La nuova disciplina della conferenza di servizi tra semplificazione e pluralismo</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 16, 2016, p. 13.</div>
<div id="ftn28"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Per questi rilievi critici F. Botteon, <em>La (complicata) conferenza di servizi “semplificata”</em>, in <em>Lexitalia.it</em>, 26 luglio 2016, p. 3.</div>
<div id="ftn29"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> D. D’Orsogna, <em>Conferenza di servizi e amministrazione della complessità</em>, Torino, Giappichelli, 2002.</div>
<div id="ftn30"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Sul conflitto nella realizzazione <a name="_GoBack"></a>di infrastrutture si v. A. Averardi, <em>Amministrare il conflitto. Costruzioni di grandi opere e partecipazione democratica</em>, in <em>Rivista trimestrale di diritto pubblico</em>, n. 4, 2015, pp. 1173 ss..</div>
<div id="ftn31"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> L. Torchia, <em>Il sistema amministrativo italiano</em>, cit. p. 447.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-conferenza-di-servizi-la-complessa-ricerca-della-semplificazione-tra-composizione-degli-interessi-e-celerita-decisionale/">La nuova conferenza di servizi: la complessa ricerca della semplificazione, tra composizione degli interessi e celerità decisionale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le nuove direttive sui contratti pubblici e la tutela dell’ambiente.  I criteri di aggiudicazione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-direttive-sui-contratti-pubblici-e-la-tutela-dellambiente-i-criteri-di-aggiudicazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 18:36:39 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-direttive-sui-contratti-pubblici-e-la-tutela-dellambiente-i-criteri-di-aggiudicazione/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-direttive-sui-contratti-pubblici-e-la-tutela-dellambiente-i-criteri-di-aggiudicazione/">Le nuove direttive sui contratti pubblici e la tutela dell’ambiente.  I criteri di aggiudicazione.</a></p>
<p>Sommario: 1. La strategia europea per la sostenibilità ambientale delle acquisizioni pubbliche fino alle direttive del 2004 – 2. Le novità delle direttive del 2014 e i confini della discrezionalità amministrativa in materia di selezione delle offerte – 3. L’esclusione di concorrenti per violazione degli obblighi ambientali – 4. La</p>
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<div style="text-align: justify;">Sommario: 1. La strategia europea per la sostenibilità ambientale delle acquisizioni pubbliche fino alle direttive del 2004 – 2. Le novità delle direttive del 2014 e i confini della discrezionalità amministrativa in materia di selezione delle offerte – 3. L’esclusione di concorrenti per violazione degli obblighi ambientali – 4. La priorità del criterio dell’“<em>offerta economicamente più vantaggiosa</em>” e le “<em>gare a prezzo fisso</em>” – 5. Il “<em>costo del ciclo di vita</em>” del prodotto come metodo per la valutazione dei costi interni e delle esternalità ambientali – 6. Conclusioni.</p>
<p><strong>1. La strategia europea per la sostenibilità ambientale delle acquisizioni pubbliche fino alle direttive del 2004</strong><br />
Tradizionalmente, nell’ordinamento italiano, la procedura ad evidenza pubblica è volta a tutelare l’interesse pubblico all’esatta individuazione del miglior contraente possibile, sia per quanto attiene i requisiti soggettivi (capacità tecniche, organizzative e finanziarie) sia dal punto di vista oggettivo (qualità ed economicità dell’offerta), in applicazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione pubblica delineati dall’articolo 97 della Costituzione<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.<br />
Per quanto concerne l’ordinamento comunitario, invece, la disciplina sugli appalti pubblici è stata centrata, sin dalle origini, sul solo perseguimento di obiettivi di natura essenzialmente economica, ovvero la creazione di condizioni di concorrenza per rendere possibile l’esplicazione delle libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi previste dal Trattato UE. In tale prospettiva, la regola dell’evidenza pubblica non è stata posta tanto a garanzia dell’imparzialità e buon andamento dell’azione pubblica, quanto piuttosto del mercato e del suo libero funzionamento.<br />
Le previgenti direttive in materia di appalti, pertanto, non contenevano alcun riferimento alle variabili non economiche, come quelle ambientali<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.<br />
Successivamente le politiche adottate dall’Unione europea si sono invece gradualmente indirizzate verso un modello di sviluppo economico sostenibile sotto il profilo ambientale e, in tale ambito, ha assunto una rilevanza crescente la tematica dei c.d. “appalti verdi” (<em>green public procurement</em>). Con tale espressione si indicano gli strumenti giuridici intesi a promuovere la graduale integrazione degli interessi ambientali nella disciplina legislativa degli appalti pubblici<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. La formula non richiama una particolare categoria di appalti ma si riferisce ad un criterio generale, da adottarsi indistintamente per tutti i tipi di appalti, che dovrebbe orientare il settore pubblico verso scelte di acquisto di beni e servizi caratterizzati da una minore pericolosità per l’ambiente rispetto ad altri beni o servizi ad essi fungibili<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<br />
Il quadro legislativo in materia di appalti pubblici, pertanto, pur nel rispetto della originaria finalità economica, ha iniziato a tenere in conto anche gli aspetti ambientali, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile, inteso come quello in grado di «<em>soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere le possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri</em>»<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>. Le amministrazioni pubbliche costituiscono, d’altra parte, un’importante categoria di consumatori: in considerazione della dimensione del fenomeno (la quota degli appalti pubblici è oggi stimata in oltre il 16% del PIL dell’Unione<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>) esse dispongono di un rilevante potere d’acquisto, che può contribuire in modo sostanziale ad uno sviluppo sostenibile<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.<br />
Il Libro verde sugli appalti pubblici del 1996 è il primo documento comunitario che espressamente riconosce la possibilità di conciliare la politica in materia di appalti pubblici con le altre politiche comunitarie, segnatamente quella sociale e ambientale<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
In seguito una tappa fondamentale è segnata dal Trattato di Amsterdam del 1997, che ha sancito il c.d. principio di integrazione, secondo cui le politiche connesse con la tutela ambientale devono essere integrate nelle altre politiche dell’Unione (in sede di definizione e di successiva attuazione). Il bene ambiente, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, assume così un carattere trasversale e tale impostazione, declinata nell’ambito della disciplina dei contratti, viene confermata nel Libro bianco sugli appalti pubblici del 1998 così come nella Comunicazione del 2001 sull’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.<br />
In questo contesto di c.d. <em>soft law</em>, le direttive del 2004 rappresentano il primo strumento normativo a riconoscere una maggiore flessibilità nella procedura di aggiudicazione dei contratti pubblici a sostegno di altre politiche, tra cui quella ambientale<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. Tali atti, infatti, per la prima volta ammettono esplicitamente la possibilità per le stazioni appaltatrici di considerare, nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, criteri non prettamente economici come quelli ambientali<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.</p>
<p><strong>2. Le novità delle direttive del 2014 e i confini della discrezionalità amministrativa in materia di selezione delle offerte </strong><br />
La Commissione europea, nell’ambito delle iniziative volte a favorire il completamento del mercato unico europeo prospettate nell’<em>Atto per il mercato unico</em> del 2011, ha presentato il c.d. “pacchetto direttive appalti pubblici”, in materia di appalti e concessioni<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.<br />
Nel 2011, quasi contemporaneamente all’elaborazione della proposta per le nuove direttive in materia di appalti, la Commissione europea ha pubblicato un Libro verde sulla modernizzazione degli appalti pubblici<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>, che a sua volta prende spunto dalla Comunicazione della Commissione del 2010 dal titolo “Europa 2020”. In tale comunicazione gli appalti pubblici assurgono a strumento strategico per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, a servizio di ulteriori politiche pubbliche dell’Unione e garantendo contemporaneamente l’uso più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici.<br />
L’intervento normativo opera infatti nel solco tracciato dall’art. 11 del TFUE, secondo cui le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.<br />
Con le recenti direttive appalti la materia dei contratti pubblici si apre dunque definitivamente al valore della tutela ambientale, che assurge a principio trasversale capace di permeare tutte le fasi dell’evidenza pubblica e promuovere il passaggio ad un’economia a basso impatto ambientale<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>. L’ordinamento europeo e quello italiano – le cui discipline dei contratti pubblici, come accennato, perseguivano originariamente finalità diverse – sono oggi diventati “meno distanti” <a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.<br />
Tra le novità di maggior rilievo per l’oggetto della presente trattazione si segnalano:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">l’ampliamento delle cause di esclusione di concorrenti per violazione di obblighi ambientali, introducendo anche un importante controllo da eseguirsi in fase di aggiudicazione (§ 3);</li>
<li style="text-align: justify;">la ridefinizione dei criteri di aggiudicazione, con riferimento ai quali il legislatore europeo ha mostrato un netto <em>favor</em> per il criterio dell’“<em>offerta economicamente più vantaggiosa</em>”, a discapito di quello del massimo ribasso. In tale contesto si inserisce anche la possibilità, del tutto innovativa, di stabilire un “prezzo o costo fisso” e aggiudicare la gara solo in base alla qualità degli altri fattori dell’offerta (§ 4);</li>
<li style="text-align: justify;">la nuova nozione di prezzo, in cui non rientra unicamente il concetto tradizionale di remunerazione/corrispettivo, ma anche quello più ampio di “<em>costo del ciclo di vita</em>” del prodotto, che include i costi interni, lo smaltimento finale e le esternalità ambientali (§ 5).</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">L’obiettivo del presente contributo, dunque, è analizzare l’incidenza dei principali profili innovativi delle direttive europee in materia di criteri di aggiudicazione, con particolare riferimento a quelli suscettibili di avere ricadute sull’ambiente. Nel prosieguo i riferimenti verranno fatti alla Direttiva 2014/24/UE, ma valgono sostanzialmente anche per la Direttiva 2014/25/UE sui settori speciali, che mutua in gran parte le proprie modificazioni da quella sui settori ordinari.</p>
<p><strong>3. L’esclusione di concorrenti per violazione degli obblighi ambientali</strong><br />
La disciplina della selezione dei partecipanti testimonia la crescente rilevanza che il legislatore europeo assegna al tema ambientale. Il precedente testo legislativo, invero, richiedeva unicamente agli offerenti di indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro e applicabili nel corso dell’esecuzione dell’appalto<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<br />
L’art. 57, par. 4, lett. <em>a</em>) della nuova direttiva, invece, attribuisce la facoltà di esclusione di un concorrente dalla gara nel caso in cui venga dimostrata, con qualunque mezzo, la violazione degli obblighi sulla tutela ambientale<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>. L’art. 56, dedicato ai principi generali, prevede inoltre che l’amministrazione aggiudicatrice possa decidere di non aggiudicare un appalto all’offerente che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa, qualora sia accertato che essa non soddisfa gli obblighi sopra richiamati. Tale previsione opera dunque successivamente all’esame e valutazione delle offerte, potendo assumere rilevanza in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>. Ciò è significativo, in quanto la disposizione è applicabile anche qualora l’inosservanza delle disposizioni in materia di diritto ambientale non costituisca una espressa clausola di esclusione facoltativa dalla gara ai sensi dell’art. 57.<br />
Pertanto la nuova disciplina, rispetto al previgente strumento, rafforza il rispetto delle norme ambientali, introducendo un importante controllo da eseguirsi direttamente in fase di aggiudicazione. Ciò è d’altra parte coerente con lo spirito della direttiva, in quanto il Considerando n. 40 impone, in tutte le pertinenti fasi della procedura di appalto, la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di diritto ambientale<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.</p>
<p><strong>4. La priorità del criterio dell’“<em>offerta economicamente più vantaggiosa</em>” e le “<em>gare a prezzo fisso</em>”</strong><br />
All’interno della procedura di evidenza pubblica assume particolare rilievo la scelta del criterio in base al quale individuare, all’esito della gara, l’impresa aggiudicataria. Fino ad oggi le direttive europee sugli appalti hanno previsto due criteri di aggiudicazione nettamente distinti tra loro<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">il “<em>prezzo più basso</em>”, con cui viene valutato esclusivamente l’elemento economico e che dunque meglio si attaglia ai casi in cui l’oggetto del contratto appaia elementare o standardizzato. Il criterio è generalmente apprezzato per la riduzione della discrezionalità dell’amministrazione e dunque per la maggiore imparzialità, trasparenza e obiettività a fini anticorruttivi, ma al contempo ammette il possibile sacrificio della qualità della prestazione<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>;</li>
<li style="text-align: justify;">l’“<em>offerta economicamente più vantaggiosa</em>”, criterio più elastico e complesso, basato su una pluralità di elementi tecnici ed economici, in modo da valorizzare non solo la mera convenienza economica, ma anche la qualità della prestazione<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">Tali criteri erano tassativi ed equivalenti, essendo rimessa alla stazione appaltante, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, la più ampia scelta discrezionale circa il criterio più adeguato da adottare nel caso concreto<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.<br />
Innovando rispetto agli strumenti del 2004, le nuove direttive apportano rilevanti novità alla disciplina dei criteri di aggiudicazione, andando nella direzione di una spiccata erosione del criterio puramente economico (prezzo più basso) a favore di quello anche qualitativo (offerta economicamente più vantaggiosa)<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>. L’elevato numero di considerando che la Direttiva 2014/24/UE dedica ai criteri di aggiudicazione (dal n. 89 al 99) testimonia l’importanza che tale materia assume per il legislatore europeo.<br />
La principale novità introdotta è costituita dal superamento del richiamato principio di equivalenza tra i due tradizionali criteri di aggiudicazione. L’articolo 67, co. 1, della direttiva, infatti, stabilisce che «<em>le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa</em>»<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.<br />
Il comma successivo stabilisce che «<em>l’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’articolo 68, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione</em>».<br />
Le due disposizioni, lungi dall’essere in contraddizione, sembrano dunque ancora riservare uno spazio al tradizionale criterio economico (del minor prezzo): si tratta tuttavia di un ruolo non più alternativo (e, almeno in Italia, dominante<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>) rispetto a quello qualitativo, bensì concorrente e residuale. La stessa norma infatti rimette alla discrezionalità degli Stati membri la facoltà di proibire il ricorso al criterio del prezzo o del costo come unico criterio di aggiudicazione o di limitarne l’uso a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o tipi di appalto, lasciando così indirettamente intendere che tale criterio non è stato del tutto espunto<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>.<br />
In tal modo la logica del massimo ribasso, seppur non formalmente abolita, esce ridimensionata dalla riforma. Attraverso la leva della domanda pubblica si tenta di contrastare l’invasione di prodotti di bassa qualità, dal prezzo più contenuto, ma che, in definitiva, complessivamente, presentano un costo maggiore (per l’amministrazione o per la collettività)<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>. Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del prezzo più basso, dunque, coesistono ancora oggi, seppure con diversa efficacia, poiché il secondo è recessivo rispetto al primo. D’altra parte è lo stesso Considerando n. 89 a specificare che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa assurge a “concetto prioritario” e che, per evitare confusione con il criterio stabilito nelle precedenti direttive, occorre utilizzare un termine diverso per tradurre tale concetto: il “miglior rapporto qualità/prezzo”<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.<br />
Nella nuova direttiva il termine “offerta economicamente più vantaggiosa” non indica più un criterio di valutazione delle offerte, ma un concetto generale, in cui la qualità diventa l’elemento prioritario per scegliere la migliore offerta dal punto di vista economico<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>. Il nuovo metodo di aggiudicazione, pertanto, assume un significato diverso e più ampio rispetto a quello delle direttive precedenti (dove esso era nettamente distinto dal criterio del prezzo più basso).<br />
Ai sensi dell’art. 67 la nuova accezione comunitaria di “offerta economicamente più vantaggiosa” può essere oggi declinata secondo un criterio <em>economico</em> ed un criterio <em>qualitativo</em>.<br />
Il criterio economico (ovvero, basato sul prezzo/costo) può rilevare quale componente di un parametro più articolato o da solo. Esso, infatti, deve essere apprezzato:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">preferibilmente, secondo l’innovativo “<em>approccio costo/efficacia</em>”, che sembra costituire ormai l’ipotesi ordinaria per il legislatore comunitario (come, ad esempio, il “costo del ciclo di vita” del prodotto, su cui ci si soffermerà nel paragrafo seguente)<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>;</li>
<li style="text-align: justify;">in subordine, “<em>unicamente in base al prezzo</em>”, così corrispondendo al vecchio criterio del “<em>prezzo più basso</em>” <a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>. Come già accennato, gli Stati membri possono prevedere di limitare l’uso di tale criterio a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o tipi di appalto.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">Il criterio qualitativo può, a sua volta, assumere diversa consistenza a seconda che sia:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">inteso come “<em>miglior rapporto qualità/prezzo</em>”, aprendo ad una valutazione effettuata sulla base di aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all’oggetto dell’appalto, solo indirettamente impattanti sul valore economico dell’offerta;</li>
<li style="text-align: justify;">previsto un “<em>prezzo o costo fisso</em>”, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">Il criterio del “<em>miglior rapporto qualità/prezzo</em>”, che la direttiva indica come “prioritario”, richiama quello che nelle precedenti direttive del 2004 era il criterio dell’“<em>offerta economicamente più vantaggiosa</em>”. È rilevante sottolineare, sotto il profilo ambientale che più interessa in questa sede, come il terzo comma specifichi che i criteri qualitativi non devono necessariamente riguardare il prodotto finale o essere parte del suo contenuto sostanziale. Essi possono ben essere riferiti a qualsiasi fase del ciclo di vita del prodotto: sia quella precedente della produzione (ad es. imballaggio con materiali ecologici o utilizzo di macchinari a risparmio energetico) sia quella successiva dello smaltimento dei rifiuti.<br />
Il nuovo testo, tuttavia, non ha superato il principio – già imposto dalla precedente direttiva<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a> – del necessario collegamento dei requisiti ambientali con l’oggetto del contratto<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>. La condizione di un collegamento con l’oggetto dell’appalto esclude peraltro criteri e condizioni riguardanti la politica aziendale generale, che non può essere considerata un fattore che caratterizza il processo specifico di produzione o fornitura del lavoro/fornitura/ servizio oggetto dell’acquisto. Le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero pertanto avere la facoltà di determinare un generale condizionamento della libertà economica degli offerenti, imponendo di attuare una determinata politica aziendale di responsabilità sociale o ambientale<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>.<br />
Deve inoltre essere evidenziato che potrebbe risultare poco chiara la distinzione tra alcuni degli elementi di valutazione esemplificativamente elencati dall’art. 67 e quelli di cui al successivo art. 68 (costi del “ciclo di vita”, su cui si v. il par. seguente) <a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>. Il discrimine per giustificare alcune apparenti duplicazioni può rinvenirsi nella loro <em>monetizzabilità</em>: qualora tale operazione sia possibile, le relative voci assurgerebbero al rango di costi; in caso contrario, esse rimarrebbero ordinari elementi qualitativi di valutazione dell’offerta, ponderabili rispetto al prezzo secondo il tradizionale sistema della “pesatura” <a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>.<br />
Il criterio del “<em>prezzo o costo fisso</em>”, introdotto per la prima volta dalla direttiva del 2014, rappresenta una sorta di “estremizzazione” di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In base ad esso gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, senza possibilità di modificare il prezzo fissato preventivamente dalle stazioni appaltanti<a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>. Le amministrazioni aggiudicatrici sono quindi libere di fissare norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto, con l’innegabile vantaggio di evitare ribassi anomali, che inciderebbero inevitabilmente sulle caratteristiche ambientali o sui minimi salariali della manodopera impiegata<a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>. In queste ipotesi, tuttavia, la determinazione del prezzo dell’appalto rimane delicata, potendo presentare evidenti problemi sia nel caso di fissazione di una soglia troppo elevata (rischi per le finanze pubbliche, rischi di tipo collusivo), sia troppo ridotta (obbligo di varianti in corso di esecuzione o rischio di fallimento della ditta aggiudicataria a causa della scarsa rimuneratività del contratto) <a title="" href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>.</p>
<p><strong>5. Il “<em>costo del ciclo di vita</em>” del prodotto come metodo per la valutazione dei costi interni e delle esternalità ambientali </strong><br />
Nella direttiva del 2014 il rinnovato concetto di costo, cui si è accennato, richiama anche, ma non necessariamente, i “<em>costi del ciclo di vita</em>” del prodotto<a title="" href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>.  Quando l’amministrazione aggiudicatrice fa ricorso a tale criterio, deve evidenziare nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire e il metodo che impiegherà al fine di determinare tali costi. Secondo una nozione evolutiva di “prezzo”, il criterio si caratterizza per il fatto che la valutazione dell’amministrazione è chiamata ad estendersi in una dimensione temporale: dal processo di produzione del prodotto/servizio/lavoro agli oneri successivi all’acquisizione, fino allo smaltimento.<br />
Non a caso, la nuova disciplina impone un approccio “globale” sin dalla fase iniziale con cui l’amministrazione definisce l’oggetto del contratto, finalizzata a permettere non solo l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza, ma anche il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità<a title="" href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>.<br />
Il vecchio testo normativo già prevedeva la possibilità che le “specifiche tecniche” imponessero requisiti di carattere ambientale<a title="" href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>. Ebbene, la nuova direttiva innova, stabilendo che tali caratteristiche possono riferirsi non solo allo specifico processo di produzione del prodotto/servizio/lavoro richiesto, ma anche ad uno specifico processo per un’<em>altra fase</em> del suo “<em>ciclo di vita</em>”, anche se questi fattori non sono parte del suo contenuto sostanziale, purché siano collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.<br />
Secondo tale nozione innovativa (che non figurava nelle direttive del 2004), oggi disciplinata dall’art. 68, il “<em>costo del ciclo di vita</em>” è una particolare metodologia di analisi che riguarda la stima, in termini monetari, dei costi che originano in tutte le fasi della vita utile del prodotto/servizio/lavoro. Vanno dunque ricompresi i costi:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">sostenuti dall’ente aggiudicatore o da altri utenti per l’acquisizione, l’utilizzo (es. consumo di energia e altre risorse), la manutenzione, il fine vita (es. raccolta e riciclaggio) del prodotto/servizio/lavoro (c.d. costi <em>interni</em> – co. 1, lett. <em>a</em>);</li>
<li style="text-align: justify;">imputati a esternalità ambientali, come le emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti o i costi legati alla mitigazione dei cambiamenti climatici (co. 1, lett. <em>b</em>) <a title="" href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">Le esternalità ambientali, come noto, sono danni il cui costo non è sostenuto, in condizioni normali di mercato, dal responsabile degli stessi. Tali costi, infatti, non incidono direttamente sulle condizioni economiche del soggetto fruitore del prodotto/servizio/lavoro, bensì sull’intera collettività (locale, nazionale o internazionale). Al fine di individuare l’offerta economicamente più conveniente, la norma impone che tali costi – corrispondenti al “disvalore ambientale” – possano essere misurati e convertiti in un equivalente monetario, raffrontabile con gli altri importi che concorrono a determinare il costo complessivo dell’appalto<a title="" href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a>.<br />
Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali deve rispondere a criteri di oggettività, verificabilità, non discriminazione, accessibilità e proporzionalità. Le stazioni appaltanti sono tenute a fare riferimento ai metodi comuni approvati dall’Unione, qualora esistenti. La direttiva stessa, pertanto, si preoccupa di specificare la necessità di stabilire a livello europeo le metodologie di calcolo dei costi del ciclo di vita e di renderli obbligatori. Al momento, tuttavia, l’unica metodologia esistente per la monetizzazione dei costi in parola è prevista dall’art. 6 della Direttiva 2009/33/CE, del 23 aprile 2009<a title="" href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, che consente di trasformare in valore monetario i costi del consumo energetico, i costi relativi alle emissioni di CO<sup>2</sup> e alle emissioni di sostanze inquinanti nell’intero arco di vita di un veicolo<a title="" href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a>.</p>
<p><strong>6. Conclusioni </strong><br />
Le nuove direttive attribuiscono notevole rilievo alle implicazioni di natura ambientale degli appalti pubblici. Alcuni istituti sono completamente nuovi, altri erano stati individuati dalle precedenti direttive e sono stati affinati. In generale, ancor più che in passato, la disciplina degli appalti si apre ad un bilanciamento tra interessi diversi: le istanze di tutela della concorrenza da un lato, quelle di tutela dell’ambiente dall’altro.<br />
In primo luogo va segnalato l’approccio, assolutamente innovativo, basato sul “ciclo di vita” del prodotto o servizio. Secondo una logica globale del “mercato ecologico”, sinergica con tutti i settori che interagiscono nella produzione del bene, si evita che le iniziative incentrate su singole fasi del ciclo di vita si limitino a trasferire il carico ambientale su altre fasi<a title="" href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a>. Deve tuttavia evidenziarsi come, stante la complessità della metodologia e la mancanza di un quadro chiaro e definito delle norme che disciplinano criteri e metodi di valutazione, il sistema presenta delle difficoltà di applicazione (si pensi, ad esempio, all’incertezza nel predeterminare la durata delle opere edilizie).<br />
Tale metodologia, naturalmente, sarebbe concepita per un’applicazione ripetuta e continua, ma al momento il metodo di calcolo previsto dalla Direttiva 2009/33, cui si è accennato<a title="" href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a>, è l’unico metodo di calcolo comune dei costi del ciclo di vita reso obbligatorio con un atto legislativo dell’Unione<a title="" href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a>. Allo stato attuale, in assenza di metodi attendibili, tali costi sono dunque difficilmente quantificabili e sarebbe per questo auspicabile l’approvazione in tempi brevi di parametri comuni a livello europeo, “<em>anche per evitare il calcolo del costo di vita </em>ad hoc<em>, “inventato” volta per volta entro ogni singola procedura</em>” <a title="" href="#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a>.<br />
In secondo luogo, il riferimento alle caratteristiche “sociali, ambientali e innovative” dell’appalto<a title="" href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a>, che concorrono a individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa, dimostra la chiara intenzione del legislatore europeo di promuovere lo studio e lo sviluppo, da parte degli operatori economici, di soluzioni eco-innovative, capaci di favorire, con un processo a cascata, il progresso della ricerca tecnologica e il raggiungimento di soluzioni a basso impatto socio-ambientale. Nonostante la qualità non risulti sempre facilmente misurabile, la sfida è chiaramente volta a realizzare un più vantaggioso rapporto qualità/prezzo nelle acquisizioni pubbliche e maggiori benefici economici e ambientali per la società.<br />
In terzo luogo, con riferimento alla nuova accezione di “offerta economicamente più vantaggiosa”, deve essere evidenziato come, al di là della denominazione diversa rispetto al passato, il mutamento sia significativo ma non si tratti di una “rivoluzione copernicana”. I due criteri selettivi da tempo utilizzati (prezzo e qualità) sopravvivono entrambi: cambiano unicamente i loro rapporti interni ed aumenta l’attenzione nel precisarne i contenuti<a title="" href="#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a>. Il legislatore del 2014 ha tuttavia il merito principale di aver scardinato il tradizionale principio dell’equivalenza tra i due criteri di aggiudicazione, riconoscendo una maggiore discrezionalità amministrativa da orientare alla qualità ecologica della spesa pubblica e contestualmente riducendo la portata applicativa del criterio del massimo ribasso (in particolare, si registra la pari ordinazione dei criteri ambientali rispetto ai tradizionali criteri qualitativi). La scelta di generalizzare il criterio qualità/prezzo e di relegare ad ipotesi residuali quello del prezzo più basso, tuttavia, non consente di effettuare una valutazione circa il criterio di aggiudicazione più adeguato nelle diverse circostanze.<br />
In quarto luogo, in stretta connessione con la considerazione appena svolta, deve rilevarsi come la scelta del legislatore europeo, attribuendo maggiore libertà di azione alle stazioni appaltanti, potrebbe rivelarsi pericolosa, alimentando i noti fenomeni di corruttela e di infiltrazione criminale che negli anni Novanta condussero, in un primo momento, a preferire il criterio del prezzo più basso. D’altra parte l’esperienza dimostra che l’atteggiamento di sfiducia nei confronti della discrezionalità dell’amministrazione non ha ridotto il contenzioso e il rischio di iniziative corruttive<a title="" href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a>. Da un lato, dunque, un’amministrazione che ricorre a criteri di aggiudicazione di tipo qualitativo deve essere effettivamente in grado di utilizzare i relativi strumenti con competenza, terzietà e trasparenza; dall’altro è utopico ridurre al minimo, mediante parametri automatici e oggettivi, la discrezionalità di chi esercita il potere. Una possibile via intermedia potrebbe essere confinare nel momento preliminare all’indizione della gara l’indagine di mercato e lo scambio di soluzioni, anche innovative, con gli operatori economici, per fissare poi i criteri di valutazione della qualità in relazione al prezzo<a title="" href="#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a>. Una tale soluzione è oggi resa possibile dalla nuova normativa che, come visto, disciplina le “gare a prezzo fisso” e le “consultazioni preliminari di mercato” <a title="" href="#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a>. L’informalità che caratterizza l’istituto, tuttavia, si pone in contrasto con i rigidi vincoli che il nostro ordinamento pone ai rapporti fra amministrazione e concorrenti. D’altra parte un istituto come il dialogo competitivo, che presuppone un confronto responsabile con le imprese, pur previsto dal vigente codice, raramente in Italia ha trovato applicazione.<br />
In ultimo, una considerazione più generale: la dimensione dell’interesse ambientale è tale da far sorgere il dubbio che le singole stazioni appaltanti non siano pienamente in grado di farsene carico fino in fondo, a meno di non adottare forme di incentivazione economica che favoriscano il loro spontaneo adeguamento. Questo per almeno due motivi: da un lato, la ponderazione tra i criteri ecologici e gli altri elementi di valutazione è un’operazione articolata e non sempre agevole; dall’altro, il possibile “difetto di consapevolezza” delle amministrazioni, in specie quelle locali, strette tra rigidi vincoli di bilancio e perseguimento di finalità politiche di più immediato respiro. È per questo che sarebbe forse auspicabile l’affidamento della scelta dei criteri ambientali (e della relativa loro ponderazione) ad un’autorità centrale di settore, secondo le diverse tipologie di appalti<a title="" href="#_ftn58" name="_ftnref58">[58]</a>. Nelle more, un efficace strumento di tutela di questi valori è rappresentato proprio dall’aggregazione della committenza pubblica nell’acquisizione di beni, servizi e lavori: a questo riguardo, vanno dunque viste con favore le previsioni della nuova Direttiva 2014/24/UE che attribuiscono un ruolo nuovo ed amplificato alla centralizzazione della committenza, prevedendo per la prima volta anche unioni di amministrazioni aggiudicatrici nazionali e di Stati diversi <a title="" href="#_ftn59" name="_ftnref59">[59]</a>.<br />
Sulla base di queste premesse, appare evidente l’esigenza che la trasposizione nel diritto interno avvenga in maniera puntuale e quanto più possibile rispettosa dei principi di tutela ambientale che hanno ispirato il legislatore europeo.
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<div style="text-align: justify;"></div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> In questi termini Cons. st., sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5356, in <em>Foro amm. CdS</em>, 2003, 2542 e Cons. st., sez. V, 13 novembre 2002, n. 6281, in <em>Foro amm. CdS</em>, 2002, 2898, secondo cui, per tale via, si sostituisce il procedimento logico di formazione della volontà e di conseguente scelta del contraente che, nei rapporti interprivati, è riservato alla libera autonomia negoziale.</div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Direttive “lavori pubblici” (93/37/CEE), “forniture” (93/36/CEE) e “servizi” (92/50/CEE).</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> F. Schizzerotto, <em>I principali provvedimenti europei ed italiani in materia di Green Public Procurement</em>, in <em>Riv. giur. amb.</em>, 2004, 6, p. 967. Per un’analisi della possibile integrazione di criteri e condizioni sociali, etiche ed ambientali negli acquisti pubblici, sia sul piano europeo, sia su quello nazionale, si v. F. Gagliarducci, F. Giglioni, A. Iurleo, F. Parisi, G. Serafini, <em>Pubblica amministrazione, acquisti etici e terzo settore</em>, in C. Cittadino (a cura di), <em>Dove lo Stato non arriva</em>, Firenze, Passigli, 2008, pp. 199-270, spec.199-223. Con specifico riferimento ai criteri ambientali si v. anche F. Spagnuolo, <em>Il Green public procurement e la minimizzazione dell’impatto ambientale nelle politiche di acquisto della pubblica amministrazione</em>, in <em>Riv. it. dir. pubb. com.</em>, fasc. 2, 2006, p. 397 ss.; F. Gaverini, <em>Attività contrattuale della p.a. e protezione dell’ambiente: gli appalti verdi</em>, in <em>Riv. giur. ed.</em>, fasc. 5-6, 2009, p. 153 ss.; G. Fidone, <em>L’integrazione degli interessi ambientali nella disciplina dei contratti pubblici. Il Green Public Procurement</em>, in G. F. Cartei (a cura di),<em> Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile</em>, Torino, Giappichelli, 2013, p. 123 ss.; M. Pennasilico, <em>Contratto e uso responsabile delle risorse naturali</em>, in <em>Rassegna di diritto civile</em>, n. 3, 2014, p. 753-769. Per una prospettiva comparata sulla introduzione di criteri non economici nella legislazione di diversi Stati membri si v. C. Theron, M. Dowden, <em>Strategic Sustainable Procurement: Law and Best Practice for the Public and Private Sectors</em>, Oxford, Dō Sustainability, 2014; P. Piva, <em>Criteri di aggiudicazione</em>, in R. Villata, M. Bertolissi, V. Domenichelli, G. Sala (a cura di), <em>I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</em>, Padova, Cedam, 2014, p. 845-853; S. Arrowsmith, P. Kunzlik (eds.), <em>Social and environmental policies in EC procurement law. New directives and new directions</em>, New York, Cambridge University press, 2009; R. Caranta, M. Trybus (eds.), <em>The law of green and social procurement in Europe</em>, Copenhagen, Djoef Publishing, 2010.</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> C. De Rose, <em>Gli appalti verdi nel diritto dell’Unione Europea: regole preesistenti e regole recentissime</em>, in <em>Il Consiglio di Stato</em>, 2004, 9, 2, 1825.</div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Tale definizione di “sviluppo sostenibile” compare nel rapporto <em>Our Common Future</em> del 1987, anche conosciuto come rapporto Brundland, dal nome del Primo Ministro norvegese, allora Presidente della Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo. Tuttavia già da diversi anni la dottrina si occupava del tema: tra i primi, D. H. Meadows et al., <em>I limiti dello sviluppo, Rapporto del System dynamics group Massachusetts Institute of Technology (MIT) per il progetto del Club di Roma sui dilemmi dell’umanità</em>, Milano, Edizioni scientifiche e tecniche Mondadori, 1972.</div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Fonte: <a href="http://www.politicheeuropee.it/attivita/18804/appalti-pubblici">http://www.politicheeuropee.it/attivita/18804/appalti-pubblici</a></div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Il concetto era espresso chiaramente nella Comunicazione interpretativa della Commissione su <em>Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici</em>, COM (2001) 274.</div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Comunicazione della Commissione, 27 novembre 1996, COM(96) 583, <em>Libro Verde. Gli appalti pubblici nell’Unione Europea. Spunti di riflessione per il futuro</em>.</div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Rispettivamente, Comunicazione della Commissione <em>Gli appalti pubblici nell’Unione Europea</em>, COM(98) 143 e Comunicazione della Commissione <em>Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici</em>, COM(2001) 274.</div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Si v. in particolare i Considerando n. 1 e 5 della Direttiva 2004/18/CE, in cui si chiarisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile garantendo, al tempo stesso, di poter ottenere per i loro appalti il miglior rapporto qualità/prezzo.</div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Art. 53 della Direttiva 2004/18/CE.</div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Proposte di Direttiva 2014/23/UE in materia di contratti di concessione, 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari e 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali o esclusi (energia, acqua, trasporti e servizi postali), il cui recepimento dovrà avvenire entro il 18 aprile 2016. Tra le trattazioni aggiornate alle recenti proposte di direttiva si segnala: P. Mantini, <em>Nel cantiere dei nuovi appalti pubblici</em>, Milano, Giuffrè, 2015; C. Franchini, F. Sciaudone (a cura di), <em>Il recepimento in Italia delle nuove direttive appalti e concessioni. Elementi critici e opportunità</em>, ES, Napoli, 2015; C. Contessa, D. Crocco, <em>Appalti e concessioni. Le nuove direttive europee</em>, DEI, Roma, 2015; C. Lamberti e S. Villamena, <em>Nuove direttive appalti: “sistemi di selezione” e “criteri di aggiudicazione”</em>, in <em>Urbanistica e appalti</em>, n. 8-9/2015, p. 873 ss.; G. Scarafiocca, <em>Le nuove Direttive europee in materia di appalti e concessioni. Innovazioni, recepimento nel diritto interno e nuovi assetti regolatori</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, n. 9/2015; E. Follieri, <em>I principi generali delle Direttive comunitarie 2014/24/UE e 2014/25/UE</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, n. 4/2015; F. Martines, <em>Le direttive UE del 2014 in materia di contratti pubblici e l’articolato processo di integrazione europea nel diritto interno degli appalti</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 11/2015; G.D. Comporti, <em>La nuova sfida delle direttive europee in materia di appalti e concessioni</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, n. 6-2015; AA.VV, <em>Le nuove direttive sugli appalti pubblici e le concessioni</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo</em>, n. 12/2014, p. 1135 ss..; F. Mastragostino (a cura di), <em>Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive alla luce delle nuove Direttive europee e del D.L. n. 90 del 2014</em>, Torino, Giappichelli, 2014; S. Gallo (a cura di), <em>Le nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni</em>, Maggioli, 2014; C. E. Gallo (a cura di), <em>Autorità e consenso nei contratti pubblici alla luce delle direttive 2014</em>, Torino, Giappichelli, 2014; D. Dragos, B. Neamtu, <em>Sustainable Public Procurement in the EU: Experiences and Prospects</em>, in F. Lichere, R. Caranta, S. Treumer (eds), <em>Modernising Public Procurement: the New Directive</em>, DJOEF Publishing, Copenhagen, 2014; R. Caranta, D. Cosmin Dragos, <em>La mini-rivoluzione del diritto europeo dei contratti pubblici</em>, in <em>Urbanistica e appalti</em>, n. 5/2014, p. 493 ss.; M.A. Cabiddu, M.C. Colombo (a cura di), <em>Appalti e concessioni: le nuove direttive europee</em>, in <em>Diritto e pratica amministrativa</em>, n. 5/2014, Dossier speciale, p. 5 ss..</div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> <em>Libro verde sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti</em>, COM(2011) 15.</div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Si v., in particolare, i Considerando n. 2 e 37 della Direttiva 2014/24/UE.</div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Sull’interazione tra politiche ambientali e mercato si v. M. Clarich, <em>La tutela dell’ambiente attraverso il mercato</em>, in <em>Diritto Pubblico</em> 2007, n. 1, Il Mulino, Bologna, 2007, 219 e ss. e M. Cafagno-F. Fonderico, <em>Riflessione economica e e modelli di azione amministrativa a tutela dell’ambiente</em>, in P. Dell’anno, E. Picozza (diretto da), <em>Trattato di diritto dell’ambiente</em>, Cedam, Padova, 2012.</div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> L. Torchia, <em>La nuova direttiva europea in materia di appalti servizi e forniture nei settori ordinari</em>, Testo della relazione per il 61° Convegno di Studi Amministrativi su “<em>La nuova disciplina dei contratti pubblici fra esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione</em>”, Varenna 17-19 settembre 2015, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, p. 5.</div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Si v. l’art. 27 della Direttiva 2004/18/CE per i settori c.d. ordinari.</div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Tali obblighi sono previsti dall’art. 18, par. 2 della Direttiva: «<em>Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato X</em>».</div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Secondo quanto dispone l’art. 69, dedicato alla disciplina delle <em>offerte anormalmente basse</em>, che al par. 2, lett. <em>d</em>), richiama espressamente il rispetto degli obblighi di cui all’art. 18, par. 2 tra gli elementi di valutazione dell’anomalia.</div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> E, per l’appunto, in particolare nell’«<em>applicare i principi generali che disciplinano la selezione dei partecipanti e l’aggiudicazione dei contratti, nell’applicare i criteri di esclusione e nell’applicare le disposizioni riguardanti le offerte anormalmente basse</em>».</div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Si v. l’art. 53 della Direttiva 2004/18/CE per i settori c.d. ordinari.</div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Il criterio è stato recepito dal legislatore nazionale all’art. 82 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.</div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Art. 83 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Tra le indicazioni esemplificative fornite dal legislatore circa gli elementi valutativi che possono essere presi in considerazione figurano elementi tipicamente discrezionali (la qualità; il pregio tecnico; le caratteristiche estetiche e funzionali) ed elementi suscettibili di valutazione più oggettiva (il prezzo; il costo di utilizzazione e manutenzione; la redditività; il servizio successivo alla vendita; l’assistenza tecnica; la data di consegna o di esecuzione; le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici).</div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Soluzione recepita dal legislatore italiano con il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 81. Come chiarito dalla giurisprudenza, «<em>La scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un pubblico appalto […] costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, che non è censurabile se non per evidente irrazionalità o per travisamento dei presupposti di fatto, senza pertanto che sussista per la stazione appaltante alcun obbligo di esternare, in una specifica e puntuale motivazione, le ragioni della scelta operata</em>» (Cons. St., sez. V, 18 giugno 2015, n. 3121)</div>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Tra le analisi più aggiornate si v. F. Soluri, <em>L’aggiudicazione del contratto</em>, in S. Gallo (a cura di), <em>Le nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni</em>, cit., pp. 171 ss.; P. Pittelli, <em>ll miglior rapporto qualità/prezzo: il nuovo concetto europeo di offerta economicamente più vantaggiosa</em>, in <em>Linee@vcp</em>, n.2/2014, pp. 28 ss..; L. Arecchi, <em>La tutela delle esigenze ambientali, sociali ed occupazionali nelle nuove Direttive in materia di contratti pubblici</em>, in <em>Linee@vcp</em> n.2/2014, pp. 13 ss..</div>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Come già previsto dalle precedenti direttive, sono «<em>Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi</em>». È il caso dell’applicazione di disposizioni nazionali che impongono un prezzo fisso per i libri scolastici o delle prestazioni degli architetti, ingegneri e avvocati.</div>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> La preferenza dell’ordinamento nazionale per i precetti puntuali e per gli automatismi, volti a limitare la discrezionalità delle amministrazioni, è affermata sia da L. Torchia, <em>La nuova direttiva europea in materia di appalti servizi e forniture nei settori ordinari</em>, cit., p. 50, che evidenzia come quest’ultima sia “<em>vista sempre come possibile fonte di arbitrio e di favoritismi</em>”, sia da A. Pajno, <em>Introduzione</em>, in P. Mantini, <em>Nel cantiere dei nuovi appalti pubblici</em>, cit., p. XXI, che mette in luce come in realtà tale approccio sia “<em>gradito alla stessa amministrazione pubblica, che preferisce fuggire dall’esercizio della discrezionalità e dalla conseguente assunzione di responsabilità</em>”.</div>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Art. 67, co. 2, ultimo periodo, della Direttiva 2014/24/UE. In Italia il D.P.R. n. 207/2010, art. 264, co. 1, lett. <em>p</em>) ha anticipato l’innovazione in parola con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura, affidabili solo in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</div>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> N. Rangone, <em>Analogie e differenze tra nuova e vecchia disciplina europea degli appalti pubblici nei settori classici</em>, Relazione presentata al Convegno IGI del 23 gennaio 2014, in <a href="http://www.osservatorioappalti.unitn.it/"><em>www.osservatorioappalti.unitn.it</em></a>, p. 11.</div>
<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Il Considerando n. 90 precisa che «<em>Occorre stabilire esplicitamente che l’offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbe essere valutata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che dovrebbe sempre includere un elemento relativo al prezzo o al costo</em>».</div>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> L’art. 67 elenca a titolo esemplificativo alcuni criteri per valutare il miglior rapporto qualità/prezzo, quali la qualità in senso stretto (che comprende il «<em>pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, e la commercializzazione e relative condizioni</em>»); l’organizzazione del personale incaricato di eseguire l’appalto; i servizi post-vendita, l’assistenza tecnica e le condizioni di consegna o di esecuzione. Si tratta di criteri in parte già noti e disciplinati da tempo, in parte nuovi (accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, grado di innovazione, organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto).</div>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Determinante, a tal fine, il chiarimento contenuto nel Considerando n. 92: «<em>Al fine di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, la decisione di aggiudicazione dell’appalto non dovrebbe basarsi solo su criteri che prescindono dai costi. I criteri qualitativi dovrebbero pertanto essere accompagnati da un criterio basato sui costi che potrebbe, a scelta dell’amministrazione aggiudicatrice, basarsi sul prezzo o su un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita</em>».</div>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Infatti l’art. 67, co. 5, della Direttiva 2014/24/UE, nel confermare la regola generale, già prevista nella precedente direttiva, secondo cui l’amministrazione è tenuta a precisare nel bando la “ponderazione relativa” attribuita a ciascuno dei criteri prescelti in relazione alla singola gara, prevede la seguente eccezione: “[…] <em>tranne i casi in cui</em> [l’offerta economicamente più vantaggiosa] <em>sia individuata unicamente in base al prezzo</em>”. Non si comprenderebbe, dunque, il senso di questa disposizione qualora il prezzo non potesse essere mai adottato dall’amministrazione quale unico elemento di valutazione dell’offerta.</div>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Considerando n. 1 e art. 53, par. 1, lett. <em>a</em>) della Direttiva 2004/18/CE.</div>
<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Art. 42, par. 1, secondo periodo, della Direttiva 2014/24/UE, che recepisce le indicazioni di Corte di giustizia UE, sez. III, 10 maggio 2012, n. 368, con nota di R. Caranta, <em>L’incerta sostenibilità degli appalti pubblici</em>, in <em>Urb. e app.</em>, n. 11, 2012, p. 1123. In questo senso la scelta adottata dal legislatore europeo segue l’orientamento consolidato della Corte di giustizia UE (tra tutte la sentenza del 17 settembre 2002, C-513/99 <em>Concordia Bus Finland</em>) e non accoglie, invece, la soluzione più innovativa sollecitata nel <em>Libro verde sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici</em>, COM(2011) 15, cit., pt. 79-82.</div>
<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Considerando n. 97.</div>
<div id="ftn37" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Si pensi alle “<em>caratteristiche ambientali</em>” di cui all’art. 67, co. 2, lett. <em>a</em>) e ai costi imputati a “<em>esternalità ambientali</em>” di cui all’art. 68, co. 1, lett. <em>b</em>).</div>
<div id="ftn38" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Per questa interpretazione, riferita alla Direttiva n. 25, ma a ben vedere applicabile anche alla Direttiva n. 24, si v. C. De Masi, <em>Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo. Criteri di aggiudicazione e offerte anomale</em>, in <em>Rivista trimestrale degli appalti</em>, n. 1/2015, p. 224.</div>
<div id="ftn39" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> Art. 67, co. 2 e Considerando n. 90.</div>
<div id="ftn40" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Sulle offerte anormalmente basse per violazione degli obblighi nel settore della tutela ambientale e del lavoro si v. <em>retro</em> § 3.</div>
<div id="ftn41" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Per queste perplessità si v. C. Lamberti e S. Villamena, <em>Nuove direttive appalti: “sistemi di selezione” e “criteri di aggiudicazione”</em>, cit., p. 882.</div>
<div id="ftn42" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> L’art. 2, n. 20, della Direttiva 2014/24/UE definisce il “costo del ciclo di vita” come “<em>tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione</em>”. Sul concetto di costo globale si v. F. Baldassarre, A. S. Labroca, <em>Public procurement. Gli acquisti pubblici fra vincoli giuridici e opportunità gestionali</em>, Milano, Franco Angeli, 2013, p. 219 ss..</div>
<div id="ftn43" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> In ossequio al Considerando n. 74, secondo cui «<em>Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici devono permettere l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nonché il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità. A tal fine dovrebbe essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche, delle norme e delle specifiche tecniche prevalenti sul mercato, tra cui quelle definite sulla base dei criteri in materia di prestazione legati al ciclo di vita e alla sostenibilità del processo di produzione di lavori, forniture e servizi</em>».</div>
<div id="ftn44" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> Art. 23 della Direttiva 2004/18/CE.</div>
<div id="ftn45" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> Il Considerando n. 96 chiarisce infatti che il concetto di “costo del ciclo di vita” abbraccia i costi <em>interni</em>, (come le ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale), ma può anche abbracciare costi imputabili a <em>esternalità</em> ambientali (quali l’inquinamento causato dall’estrazione delle materie prime utilizzate nel prodotto ovvero causato dal prodotto stesso o dalla sua fabbricazione), a condizione che possano essere monetizzati e controllati.</div>
<div id="ftn46" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> La condizione della <em>misurabilità</em> in denaro del costo è esplicitamente richiesta unicamente con riferimento alle esternalità ambientali, mentre sarebbe stato forse più opportuno estenderla anche ai costi <em>interni</em>, anche se rimane valutazione alquanto complessa.</div>
<div id="ftn47" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> Recepita dal D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 24 &#8211; <em>Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada</em>.</div>
<div id="ftn48" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Sul punto si v. C. De Masi, <em>Criteri di aggiudicazione e offerte anomale</em>, in S. Gallo (a cura di), <em>Le nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni</em>, cit., p. 425.</div>
<div id="ftn49" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> N. Torchio, <em>Le nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni</em>, in <em>Linee@vcp</em>, 24 giugno 2014, p. 15.</div>
<div id="ftn50" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> Si v. <em>retro</em> § 5.</div>
<div id="ftn51" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> L’elenco degli atti legislativi dell’Unione che impongono l’utilizzo di metodi di calcolo dei costi è contenuto nell’allegato XV della Direttiva 2014/25/UE.</div>
<div id="ftn52" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> L. Torchia, <em>La nuova direttiva europea in materia di appalti servizi e forniture nei settori ordinari</em>, cit., p. 16.</div>
<div id="ftn53" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> Contenuto nell’articolo 67, co. 2, lett. <em>a) </em>della Direttiva 2014/24/UE.</div>
<div id="ftn54" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> M. Andreis, <em>I criteri di aggiudicazione</em>, in C. E. Gallo (a cura di), <em>Autorità e consenso nei contratti pubblici alla luce delle direttive 2014</em>, cit., p. 106.</div>
<div id="ftn55" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a> A. Pajno, <em>Introduzione</em>, in P. Mantini, <em>Nel cantiere dei nuovi appalti pubblici</em>, cit., p. XXI.</div>
<div id="ftn56" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a> E. Follieri, <em>I principi generali delle Direttive comunitarie 2014/24/UE e 2014/25/UE</em>, cit..</div>
<div id="ftn57" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> Art. 40 della Direttiva 2014/24/UE.</div>
<div id="ftn58" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref58" name="_ftn58">[58]</a> Sotto il profilo della <em>governance</em>, giova ricordare che la precedente proposta di Direttiva sugli appalti pubblici, COM(2011) 896 def. del 20.12.2011, originariamente prevedeva l’istituzione di un organo obbligatorio di vigilanza sui contratti pubblici per tutti gli Stati (art. 84, rivisitato e divenuto art. 83 in fase di approvazione nel 2014).</div>
<div id="ftn59" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref59" name="_ftn59">[59]</a> Artt. 37-39.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Il principio di partecipazione nel procedimento ambientale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-di-partecipazione-nel-procedimento-ambientale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 18:41:56 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-di-partecipazione-nel-procedimento-ambientale/</guid>

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<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 16.10.2012) Note</p>
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<p align="right"><i>(pubblicato il 16.10.2012)</i></p>
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<p>Note</p>
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		<title>La tutela dell’ambiente fra sviluppo sostenibile e teorie della decrescita: il ruolo delle amministrazioni dei giudici e dei legislatori</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-dellambiente-fra-sviluppo-sostenibile-e-teorie-della-decrescita-il-ruolo-delle-amministrazioni-dei-giudici-e-dei-legislatori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 17:41:56 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-dellambiente-fra-sviluppo-sostenibile-e-teorie-della-decrescita-il-ruolo-delle-amministrazioni-dei-giudici-e-dei-legislatori/</guid>

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<p>&#160; Roma, La Sapienza, 20 febbraio 2012 Dottorato in Diritto Amministrativo Europeo dell’Ambiente Resoconto della Lezione tenuta dal cons. Giancarlo Montedoro Il 20 febbraio 2012, presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “la Sapienza” di Roma, il Consigliere di Stato Giancarlo Montedoro ha tenuto una lezione sul tema “La tutela dell’ambiente fra</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p align="center">Roma, La Sapienza, 20 febbraio 2012<br />
Dottorato in Diritto Amministrativo Europeo dell’Ambiente<br />
Resoconto della Lezione tenuta dal cons. Giancarlo Montedoro</p>
<p><i></i></p>
<p align="justify">
<p>Il 20 febbraio 2012, presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “la Sapienza” di Roma, il Consigliere di Stato Giancarlo Montedoro ha tenuto una lezione sul tema “La tutela dell’ambiente fra sviluppo sostenibile e teorie della decrescita: il ruolo delle amministrazioni dei giudici e dei legislatori” nell’ambito del Dottorato in Diritto Amministrativo Europeo dell’Ambiente coordinato dal Prof. Angelo Clarizia.</p>
<p>La lezione si è articolata in due parti principali: la prima volta a ricostruire la nozione di sviluppo sostenibile in chiave storica; la seconda dedicata a descrivere la complessità del ruolo dell’Amministrazione, della giurisprudenza e del legislatore in questa particolare materia, evidenziandone intrecci e sovrapposizioni.</p>
<p>La disamina storica ha preso le mosse dalla constatazione che la gran parte delle Costituzioni di seconda generazione del XX secolo non menzionava la nozione di ambiente tra le proprie disposizioni[1]. Tra esse figura la Costituzione italiana del 1948 che, fino a tempi assai recenti, non presentava alcuna norma che parlasse esplicitamente di ambiente: solo la novella del 2001 ha infatti introdotto un esplicito riferimento all’ambiente nella Costituzione italiana con l’art. 117, secondo comma, lettera s), che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.</p>
<p>Come ricordato dal Prof. Fracchia in un suo recente libro[2], in cui è dedicato ampio spazio alla formazione del concetto di sviluppo sostenibile dal diritto internazionale al diritto interno, l’affermazione del principio ha seguito un percorso segnato da alcune tappe fondamentali.<br />
La prima riflessione globale su sviluppo e ambiente e sul ruolo della natura nell’economia è testimoniata dalla <i>Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente Umano</i>, tenutasi a Stoccolma nel 1972. All’esito della Conferenza fu adottata una Dichiarazione – la prima rilevante per il settore sul piano universale – che fissava ventisei principi e linee guida politiche cui gli Stati si impegnavano ad attenersi in materia ambientale tanto a livello nazionale quanto internazionale.</p>
<p>Il concetto di “sviluppo sostenibile” è stato però introdotto solo successivamente, nel 1987, con il Rapporto della Commissione Brundtland su ambiente e sviluppo. In tale occasione per la prima volta esso viene definito come <i>“uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”</i>.<br />
Tale definizione pertanto mette innanzitutto in luce un principio etico: il vincolo posto in capo alle generazioni attuali a garanzia di quelle future. La nozione di “equità intergenerazionale” si presenta quindi come assolutamente dirompente: essa infatti implica l’assolvimento di doveri, prima che l’attribuzione di diritti, e si pone in controtendenza rispetto allo schema di gran parte delle Costituzioni nazionali.<br />
D’altra parte, va considerato che molti diritti presentano una matrice di doverosità: si pensi al diritto alla salute o al diritto al lavoro sanciti dalla nostra Costituzione. Al diritto al lavoro e alle garanzie costituite dagli ammortizzatori sociali, infatti, si accompagna il dovere del soggetto inoccupato di attivarsi per la ricerca di un lavoro. La “condizionalità” di questi diritti, tuttavia, per molto tempo non è stata sufficientemente evidenziata.</p>
<p>La definizione contenuta nel Rapporto Brundtland risente però di una visione “antropocentrica” dei tradizionali modelli di sviluppo: essa si presenta infatti egoistica in quanto al centro del problema non figura l’ecosistema – e quindi la sopravvivenza e il benessere di tutte le specie viventi – bensì le generazioni umane. In questo senso tale ottica, che prevede un rapporto gerarchizzato tra uomo e natura, si contrappone a quella dell’“ecologia profonda”, che prevede un’apertura verso <i>tutti</i> gli esseri in modo equo. Secondo questa diversa visione, l’uomo non è al centro del sistema, esso è solamente <i>parte</i> della natura.</p>
<p>Al fine di chiarire meglio il concetto di sviluppo sostenibile, il cons. Montedoro – sulla scorta del pensiero di G. Zagrebelsky sulla missione del costituzionalismo prossimo venturo che deve essere incentrata sui doveri e sulla equità intergenerazionale &#8211; ha ricordato la storia dell’isola di Pasqua. L’isola, uno degli ultimi luoghi del pianeta ad essere colonizzato dagli esseri umani, era fertile e ricca di vegetazione, in grado di consentire facilmente il sostentamento dei suoi abitanti.<br />
Essi tuttavia iniziarono a scolpire grandi statue di pietra, per la cui costruzione era necessario abbattere un elevato numero di alberi che dava loro frutti. Innescata la progressiva depauperazione delle limitate risorse di cui l’isola disponeva, gli abitanti erano impossibilitati a costruire imbarcazioni con cui abbandonare l’isola e finirono col praticare cannibalismo, portando la fiorente civiltà alla scomparsa.<br />
Il destino dell’isola può quindi ben essere considerato un esempio emblematico di ciò che accade quando l’economia umana si espande oltre i limiti tollerabili dal territorio, evidenziando l’importanza di una sua gestione equilibrata e in una prospettiva di lungo periodo.</p>
<p>Il cons. Montedoro ha quindi ricordato le successive tappe che hanno segnato l’evoluzione del principio, segnalando la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici entrata in vigore nel 1994, il protocollo di Kyoto sul riscaldamento globale sottoscritto nel 1997 e da ultimo la Dichiarazione Universale dell’Unesco sulla Diversità Culturale del 2001, i cui artt. 1 e 3 evidenziano un significativo ampliamento del concetto di sviluppo sostenibile, che quindi ormai, invadendo materie e settori eterogenei, assurge a “meta-principio”.</p>
<p>Nella seconda parte della relazione è stato esaminato il ruolo delle amministrazioni, dei giudici e del legislatore nel perseguimento dello sviluppo sostenibile, evidenziando peculiarità e criticità delle diverse posizioni.</p>
<p>Per quanto riguarda il ruolo dell’Amministrazione, e in particolare di quello del Ministero dell’Ambiente, il relatore ha potuto offrire testimonianza diretta, avendo in passato svolto le funzioni di Capo di Gabinetto di tale dicastero.<br />
Il cons. Montedoro ha innanzitutto segnalato come il Ministero abbia un ruolo minoritario nell’attuazione concreta dello sviluppo sostenibile, che vede invece il CIPE in posizione di assoluta preminenza.<br />
Considerato il coinvolgimento “debole” del Ministero dell’Ambiente, il relatore ha ricordato la proposta da lui effettuata al tempo dell’esercizio delle funzioni di Capo di Gabinetto, che consisteva nella soppressione del Ministero con portafoglio e nella sua trasformazione in autonomo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La proposta era suggerita non solo dalla costante carenza di fondi necessari, ma anche dalla convinzione che le politiche ambientali ben avrebbero dovuto essere integrate nelle politiche di settore, come voluto dall’UE, evitando in tal modo la tradizionale conflittualità fra Ministero dell’Ambiente e Ministero dello Sviluppo Economico.<br />
La collocazione presso la Presidenza del Consiglio avrebbe poi dato ragione della preminenza del bene ambiente su altri beni costituzionali.<br />
Le politiche ambientali inoltre ben possono, una volta definito il quadro normativo, per i loro aspetti gestionali ed amministrativi, di norma essere affidate alle singole regioni in modo da avvicinarle ai territori, mentre all’istituendo Dipartimento avrebbe potuto essere assegnato il compito del loro coordinamento ed una residuale competenza in sussidiarietà .</p>
<p>Un ruolo di assoluto rilievo è invece attribuito al Ministero dell’ambiente in caso di danno ambientale, essendo l’unico titolare della relativa azione[3]. La centralizzazione della tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente costituisce una delle novità più significative del nuovo impianto legislativo.<br />
Come ricordato dal relatore, tale impostazione, frutto di una lettura esasperatamente “erariale” del bene giuridico ambiente (in gran parte riferibile alla giurisprudenza della Corte dei Conti), appare tuttavia criticabile, perché implica il difetto di legittimazione attiva in capo a regioni, provincie, comuni – che possono limitarsi a presentare denunce e osservazioni nei procedimenti relativi all’adozione delle misure di prevenzione e di precauzione o ripristino – allontanando quindi l’azione di tutela dal territorio di riferimento.</p>
<p>L’analisi del ruolo della giurisprudenza è stata incentrata sulla descrizione dell’azione pretoria a tutela dell’ambiente, in cui molte volte lo schema del reato di pericolo ha consentito e tutt’ora consente forme di tutela anticipata del bene salute collettiva[4]. A questo riguardo è sufficiente pensare alla fattispecie del “Getto pericoloso di cose” di cui all’art. 674 c.p., che da sempre per la sua duttilità e per l’ampiezza del bene giuridico tutelato viene impiegata non solo per la repressione dell’inquinamento atmosferico e dell’elettrosmog, ma anche per la corretta gestione di rifiuti solidi e liquidi potenzialmente pericolosi. Ebbene, al Pubblico Ministero sono attribuiti poteri rilevanti (si pensi alle confische ex art. 240 c.p.) che talvolta erano spesi in via preventiva e al di fuori di ipotesi tassative di legge, disponendo accertamenti tecnici in una fase precedente a quella della stessa scelta amministrativa.<br />
L’intervento in via preventiva del P.M. a tutela dell’ambiente rappresenta tuttavia un inaccettabile “corto circuito” del sistema, poiché si pone in potenziale contrasto con il principio della divisione dei poteri.<br />
Queste vicende, oggi in gran parte superate, hanno purtroppo contribuito a minare fortemente la fiducia del cittadino e la stessa credibilità delle istituzioni. Esse tuttavia mettono in luce la difficoltà di raggiungere un punto di equilibrio tra l’esigenza di salvaguardare la sfera di autonomia dell’Amministrazione e al contempo quella di garantire il suo adeguato controllo da parte del Giudice.</p>
<p>La parte della lezione dedicata al ruolo del potere legislativo nella promozione dello sviluppo sostenibile ha affrontato un’ampia serie di questioni. In particolare il relatore ha voluto concentrare l’analisi su: la definizione del bene ambiente e degli altri concetti ad esso riconducibili; la partecipazione ambientale; le garanzie per la proprietà privata; le connessioni tra economia ed ambiente.</p>
<p>L’assenza di certezza in ordine alla nozione giuridica di ambiente è riconducibile, oltre che alla intrinseca difficoltà data dalla particolarità del bene, al fatto che l’ambiente è una materia ad elevatissima valenza politica.<br />
I maggiori interrogativi attengono alle sue precise finalità, alla sua natura giuridica autonoma, ai suoi centri di imputazione. D’altra parte, difficoltà e scarsa chiarezza si registrano anche nella definizione di altri concetti rilevanti per la materia ambientale: si pensi alla problematicità di circoscrivere la nozione di inquinamento.<br />
È infatti compito delle norme stabilire il confine della lesione del bene tutelato: ogni scelta politica del legislatore è pertanto intrisa di drammatiche conseguenze (la possibilità di costruire un inceneritore o meno, la realizzazione di un’autostrada ecc.).</p>
<p>L’imputazione dell’interesse ambientale alle associazioni esponenziali si deve innanzitutto alla giurisprudenza amministrativa che, prima di quella civile, ha fatto leva sulla nozione di interesse diffuso, in un’ottica cautelativa.<br />
La regolamentazione della partecipazione pubblica in campo ambientale è andata progressivamente ricevendo un’attenzione particolare da parte del legislatore, dal momento che questa materia, più di altre, è suscettibile di avere ricadute su una vasta gamma di soggetti e interessi.<br />
La partecipazione ambientale pertanto è stata disciplinata con la l. 349/1986 sin da prima della legge sul procedimento amministrativo, ed oggi trova ulteriore garanzia a livello internazionale ed europeo. Al primo livello infatti si segnala la Convenzione di Aarhus (dal nome della città danese nella quale è stata aperta alla sottoscrizione in data 25 giugno 1998) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia ambientale, che per la prima volta ha affrontato in termini organici e completi la tematica della partecipazione ai procedimenti in materia ambientale.<br />
Anche a livello comunitario il tema dell’informazione e del coinvolgimento dei cittadini nelle scelte è d’altra parte andato progressivamente acquisendo un valore sostanziale: la Comunità Europea, ancor prima di approvare la Convenzione di Aarhus con decisione del Consiglio n. 370 del 17 febbraio 2005, aveva infatti già recepito i principi di due dei tre pilastri della Convenzione di Aarhus attraverso la direttiva 2003/4/CE (accesso del pubblico all’informazione ambientale) e la direttiva 2003/35/CE (partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale).</p>
<p>Per quanto riguarda il rapporto tra danno ambientale e tutela della situazione proprietaria, il cons. Montedoro ha voluto evidenziare l’arretratezza della legislazione italiana, conseguenza di un Codice Civile tutt’oggi focalizzato sull’individualismo proprietario e sui controlli amministrativi. La disciplina in materia di bonifiche ambientali, che richiede la necessaria individuazione dell’<i>autore</i> dell’illecito per poter dichiarare la responsabilità risarcitoria, si pone in termini di assoluta garanzia dello statuto proprietario. Sarebbe pertanto altamente opportuno distinguere la differente rilevanza delle fattispecie (es. grandi impianti industriali), e prevedere forme di responsabilità anche per il proprietario delle aree interessate.</p>
<p>La materia ambientale è infine legata a doppio filo all’economia. Soprattutto nella fase attuale di forte crisi economica e finanziaria, determinate scelte del legislatore nel settore ambientale possono avere ripercussioni importanti sull’economia del Paese.<br />
La fissazione di <i>standard</i> particolarmente severi (per lo più con direttive europee) se da una parte assicura un’elevata protezione per il bene ambiente, dall’altra rischia di alimentare il fenomeno delle “delocalizzazioni” di imprese in Paesi dove parametri meno stringenti assicurano maggiori margini di profitto (es. Cina).<br />
Il contemperamento tra l’esigenza di tutela ambientale e quella di sviluppo economico si dimostra pertanto particolarmente complesso: nell’attuale fase di crisi economica globale, il rischio che tale bilanciamento propenda verso le istanze di crescita è tuttavia assai concreto.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Sulla considerazione della materia ambientale nelle Costituzioni dei diversi ordinamenti si v. S. GRASSI, <i>Costituzioni e tutela dell’ambiente</i>, in S. Scamuzzi (a cura di), <i>Costituzioni, razionalità,</i> <i>ambiente</i>, Torino, Bollati Boringhieri, 1994, pp. 389-430, L. MEZZETTI, <i>La Costituzione</i> <i>dell’ambiente nel diritto comparato: modelli normativi, organizzazione amministrativa e situazioni</i> <i>giuridiche soggettive</i>, in L. Mezzetti (a cura di), <i>I diritti della natura. Paradigmi di giuridificazione</i> <i>dell’ambiente nel diritto pubblico comparato</i>, Padova, Cedam, 1997, pp. 1 ss., D. AMIRANTE (a cura di), <i>Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee</i>, Milano, F. Angeli, 2000 e, da ultimo, G. CORDINI, <i>Profili di diritto ambientale comparato</i>, in <i>Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati, </i>a cura di G. Cordini, P. Fois, S. Marchisio, II ed., cit., pp. 99-127.<br />
[2] F. Fracchia, <i>Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana</i>, Napoli, Editoriale scientifica, 2010.<br />
[3] L’art. 311 del d.lgs. 152/2006 (azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale) al co. 1 infatti stabilisce che “<i>il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto”</i>.<br />
[4] Alcuni hanno parlato di “Uso alternativo del diritto”. Si v. P. Barcellona (a cura di), <i>L’uso alternativo del diritto</i>, Roma-Bari, Laterza, 1973.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 19.3.2012)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-dellambiente-fra-sviluppo-sostenibile-e-teorie-della-decrescita-il-ruolo-delle-amministrazioni-dei-giudici-e-dei-legislatori/">La tutela dell’ambiente fra sviluppo sostenibile e teorie della decrescita: il ruolo delle amministrazioni dei giudici e dei legislatori</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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