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	<title>Leonardo Baroni Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Leonardo Baroni Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Tutela del risparmio e diritto comunitario  &#8211; Milano, 18 gennaio 2008 &#8211; Resoconto a cura di Leonardo Baroni(*)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:10 +0000</pubDate>
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<p>L’Incontro di studio, svoltosi presso la Sala Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano, è stato organizzato dal Dipartimento Giuridico-Politico, nella persona della Prof.ssa Diana-Urania Galetta[1], responsabile scientifico dell’Unità di ricerca di Milano per il Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2005) sul tema: “La disciplina giuridica dell’informazione e della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-del-risparmio-e-diritto-comunitario-milano-18-gennaio-2008-resoconto-a-cura-di-leonardo-baroni/">Tutela del risparmio e diritto comunitario  &#8211; Milano, 18 gennaio 2008 &#8211; Resoconto a cura di Leonardo Baroni(*)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-del-risparmio-e-diritto-comunitario-milano-18-gennaio-2008-resoconto-a-cura-di-leonardo-baroni/">Tutela del risparmio e diritto comunitario  &#8211; Milano, 18 gennaio 2008 &#8211; Resoconto a cura di Leonardo Baroni(*)</a></p>
<p>L’Incontro di studio, svoltosi presso la Sala Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano, è stato organizzato dal Dipartimento Giuridico-Politico, nella persona della Prof.ssa Diana-Urania Galetta[1], responsabile scientifico dell’Unità di ricerca di Milano  per il Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2005) sul tema: “La disciplina giuridica dell’informazione e della trasparenza  dal nella tutela del risparmio”, coordinato  dal Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco[2].  <br />
L’incontro ha costituito un’occasione di confronto interdisciplinare sul tema del risparmio e delle  sue forma di tutela. Un confronto che ha preso l’avvio dalla ricostruzione ed esame del quadro costituzionale nazionale e comunitario, per soffermarsi, poi, su singoli aspetti delle normative di settore, alla ricerca dei maggiori  nodi problematici e delle soluzioni possibili, de iure condito e  de iure condendo. <br />
La prima sessione dell’Incontro di studio si è avviata, dopo i saluti del Prorettore dell’Università degli Studi di Milano, Prof. Marino Regini, con una breve presentazione dei lavori da parte della Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli[3], presidente e coordinatrice della sessione, che ha  posto l’accento sull’evoluzione normativa, sottolineando come, grazie anche all’influenza del diritto comunitario, da un sistema di tipo dirigistico &#8211; verso il quale poteva spingere l’art. 47 della Costituzione Italiana &#8211;  si sia passati ad un sistema che vede il risparmiatore al centro dell’interesse normativo. <br />
Il primo intervento, del Prof. Jacques Ziller[4],  ha sviluppato un’analisi degli obiettivi e delle competenze dell’Unione europea in merito alla tutela del risparmio.  Partendo da una ricostruzione storico-normativa delle basi giuridiche ad essa riferibili, Ziller ha  puntualizzato il ruolo del legislature europeo  in questo particolare contesto, accennando anche alle importanti novità introdotte con il mandato d’arresto europeo. Particolare attenzione è stata dedicata alle prospettive attuali e future alla luce del recente Trattato di Lisbona. <br />
Questa prima relazione ha offerto numerosi, interessanti spunti di riflessione,  che sono stati prontamente ripresi e sviluppati dai relatori successivi. <br />
Il secondo intervento, ad opera della Prof.ssa Marilisa D’amico[5], ha focalizzato l’attenzione sul significato della presenza di una norma costituzionale specifica, appunto l’art. 47,  sulla tutela del risparmio alla luce di altri principi costituzionali come la libertà d’impresa, la proprietà privata e più in generale il principio di uguaglianza formale e sostanziale rispetto a questo tema. L’intervento è stato strutturato in tre parti:  una prima parte consiste in una breve riflessione sulla storia dell’art. 47 della Costituzione italiana, in particolare sulle lacune originarie che sono solo in parte colmabili in via interpretativa; la seconda parte dell’intervento ha rilevato i profili più rilevanti della giurisprudenza costituzionale in materia;  la terza parte, infine, ha evidenziato come la tutela del risparmio abbia da tempo assunto dimensioni e consistenze reali ben diverse rispetto alla visione che animava il dibattito in assemblea costituente. La relatrice ha sottolineato come, a 60 anni dalla sua approvazione, questo principio costituzionale insieme ad altri,  abbia mostrato la sua capacità di adattamento alle trasformazioni della materia; ed inoltre, come il sistema politico italiano abbia reagito anche in questo contesto in modo parziale e del tutto insoddisfacente rispetto alle richieste della società.<br />
Con il terzo intervento, ad opera del Prof. Alberto ZITO[6], sono stati analizzati i profili pubblicistici della tutela del risparmio,  tra diritto comunitario e diritto interno. Dopo aver ricordato come la tutela pubblicistica del risparmio abbia sempre posto allo studioso di diritto amministrativo dei profili certamente di grande interesse,  ma anche di grande difficoltà, il relatore ha evidenziato come già la disposizione iniziale dell’art. 47 della Costituzione italiana sembri  identificare  una sorta di “missione impossibile” dell’ordinamento.  Se non, addirittura,  una sorta di “socializzazione” dei rischi e delle perdite a cui può andare incontro il singolo risparmiatore; socializzazione che sarebbe in potenziale contrasto con il principio di responsabilità personale per la condotta economica, che pure sembra emergere in altre disposizioni della Costituzione italiana. Il relatore ha inoltre sottolineato come sussista  non solo un problema di asimmetria informativa, ma anche un problema di interpretazione dei dati che il risparmiatore affida solitamente a soggetti terzi, ed il conseguente problema del possibile conflitto d’interesse tra chi offre il prodotto finanziario e chi lo consiglia al risparmiatore. <br />
Nucleo centrale dell’intervento è stato l’identificazione della necessità di riconoscere al risparmiatore una posizione di affidamento particolarmente qualificato rispetto all’attività di controllo delle pubbliche amministrazioni preposte alla vigilanza del settore.  Partendo proprio dal concetto che tale affidamento è il “punto archimedeo” sul quale fare leva nella prospettiva pubblicistica, il relatore ha sviluppato le sue considerazioni conclusive in merito alla necessità, per il risparmiatore, di una buona tutela e garanzia.  Che, a suo parere,  non può provenire da un’autorità centrale che in qualche modo regoli e vigili su tutto lo spazio europeo ed implica invece, necessariamente, l’operatività del principio della sussidiarietà verticale. <br />
Il quarto intervento, ad opera della Prof.ssa Paola Bilancia[7], ha ripercorso le tappe evolutive nel processo europeo finalizzato alla creazione di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, tra cui le più rilevanti sono individuabili: a) nella Financial Services Action Plan (FSAP), approvata dalla Commissione Europea nel maggio 1999; b) nel Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo del 2000 che aveva come finalità precipua la strategia dello sviluppo delle economie degli Stati membri; c) nel Consiglio di Stoccolma del 23 marzo 2001 che aveva, infine, approvato uno specifico procedimento decisionale per la creazione delle regole nei mercati dei servizi finanziari, che nel frattempo era stato messo a punto dal Comitato di saggi presieduto da Alexandre Lamfalussy. Tale modello procedimentale &#8211; elaborato per rendere la normativa europea in materia più “agile” e più rispondente alle innovazioni dei mercati finanziari ed all’evoluzione tecnologica – è stato brevemente  analizzato dalla relatrice che ha rilevato, inoltre, come una decisione del Consiglio del 2006 abbia modificato la procedura “Comitology” ed abbia conseguentemente inciso sul modello Lamfalussy, attraverso l’introduzione, per la formazione delle misure di esecuzione, della cosiddetta “regolamentazione con controllo”. Nelle conclusioni sono stati evidenziati i motivi per cui, a parere della relatrice, la tutela del risparmio sia da considerarsi come un segmento del processo di unificazione dei servizi finanziari visti dall’Unione europea. <br />
Il quinto intervento, della Prof.ssa Diana-Urania Galetta, ha preso le mosse dall’assunto di partenza che  la teoria economica assegna un ruolo centrale  alla  regolamentazione nel contesto dei mercati ed in particolare nel contesto dei mercati finanziari dove pare che i rischi di fallimento siano particolarmente elevati per ragioni intrinseche ai mercati stessi (la loro struttura) e dove le Autorità di vigilanza svolgono senza dubbio un ruolo centrale. La relatrice, sotto questo profilo, ha espresso qualche elemento di cauto ottimismo, rinvenendo degli elementi positivi sia nella normativa vigente sia nel disegno di riforma delle autorità di cui al DDL n.  1366,  “Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi”.<br />
La relatrice ha infatti sottolineato come, in un’epoca generale di dequotazione della motivazione, il legislatore della riforma sul risparmio si  sia posto in netta controtendenza.  Ponendo l’obbligo di motivazione a fulcro stesso della riforma, insieme alla riaffermazione della centralità del controllo del giudice amministrativo sugli atti delle Autoritàamministrative indipendenti. <br />
La relatrice ha infine  sottolineato come nel DDL 1366 si intraveda una volontà  di razionalizzazione del sistema di partecipazione delle Autorità di vigilanza nazionali nel contesto delle reti comunitarie.<br />
Il sesto intervento, del Prof. Marco ANTONIOLI[8], ha esaminato il complesso tema dell’esercizio dei poteri pubblici sui mercati finanziari,  visto da una prospettiva eminentemente funzionale, più che non strutturale.<br />
Il relatore, nell’analizzare come i poteri amministrativi sono in grado di governare i mercati finanziari ed in che modo questi ultimi possano interagire con gli stessi poteri amministrativi, ha sottolineato come i regolamenti introducano degli effetti di carattere “orizzontale” e non più solo “verticale”.<br />
La prima sessione si  è conclusa con l’intervento del Dott. Alberto Di Pietro[9] che ha concentrato  l’analisi sul ruolo, le competenze ed i  problemi ancora aperti della nuova Consob. Il relatore ha rilevato come l’aspetto più problematico emerge  dalla norma che attribuisce alla Consob  il ruolo di autorità di vigilanza sul mercato dei prodotti finanziari, grazie alla disciplina recentemente introdotta dall’applicazione della direttiva MiFID. <br />
Il presidente e coordinatore della sessione pomeridiana, Prof. Fabio Alberto Roversi  Monaco, ha avviato i lavori con il primo intervento, ad opera del Prof. Michele SESTA[10], che ha analizzato le novità legislative e regolamentari intervenute nell’ambito degli strumenti finanziari della tutela del risparmio. La diffusione di strumenti finanziari, molto sofisticati nella struttura ed estremamente rischiosi sul piano economico, ha recentemente posto in evidenza la necessità di forme di tutela capaci di proteggere l’investitore senza nel contempo ostacolare il mercato; i profili di maggiore criticità si sono manifestati, come noto, nel mercato dei derivati.<br />
Attualmente la tutela dell’investitore è affidata in primo luogo alla disciplina dei doveri dell’intermediario,  sul quale gravano obblighi di condotta sempre più stringenti alla luce di una normativa di fonte comunitaria che ha avuto attuazione attraverso una modifica al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e  attraverso la recente Regolamentazione Consob che reca norme d’attuazione del TUF in materia di intermediazione. Dopo aver focalizzato l’intervento proprio su quest’ultima regolamentazione, il relatore ha sviluppato nelle sue conclusioni le conseguenze della violazione degli obblighi di comportamento da parte degli intermediari evidenziando l’importanza delle conclusioni delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 19 dicembre 2007, n. 26725.<br />
Con il secondo intervento, ad opera del Prof. Giorgio Maria Zamperetti[11], dopo una breve premessa di carattere generale sull’informazione e sul ruolo che essa ricopre sia per il giurista che per l’economista, sono stati  sviluppati gli aspetti caratteristici dell’informazione nell’ambito del risparmio, ed in particolare la disciplina dell’informazione facente carico sia agli emittenti sia agli intermediari. Per questi ultimi, il cuore della disciplina informativa è racchiuso negli artt. 27-36 del nuovo “Regolamento intermediari” (adottato con delibera Consob n. 16190/2007) di cui il relatore  ha analizzato gli aspetti  maggiormente significativi. Nelle sue conclusioni il relatore ha rilevato la necessità che il legislatore, unitamente all’informazione, si occupi anche del problema dell’educazione del consumatore; viene, infatti, ricordato come il Codice del consumo, tra l’altro, si occupi e dedichi un “Titolo” proprio a quest’aspetto del problema.<br />
Il terzo intervento, ad opera della Dott.ssa Alda Maria Vanoni[12] ha preso l’avvio dalla constatazione,che la trasparenza è uno dei punti nevralgici nel rapporto tra il mercato e gli investitori/risparmiatori. La relatrice ha sottolineato la doppia natura dell’ente bancario: 1) come ente economico  esso  persegue la finalità del guadagno, opera nello stesso mercato finanziario ed è portatore d’interessi che possono essere in contrasto con gli interessi del cliente; 2) come consulente e fornitore di servizi,  esso sollecita ed ottiene molta fiducia dal cliente. La relatrice ha poi  analizzato i problemi cruciali che, attualmente,  si affrontano in giurisprudenza alla luce della previgente normativa. E ne ha tratto spunto per formulare ipotesi  sugli sviluppi futuri, alla luce  della riforma intervenuta a seguito della trasposizione della direttiva MiFID.<br />
Il quarto intervento, della Prof.ssa Marcella GOLA[13],  ha ripreso  l’esame degli aspetti più squisitamente  pubblicistici della materia. La relatrice ha posto poi  in rilievo anche il ruolo ricoperto dalle associazioni dei consumatori:  non solo nella loro veste di soggetti di diritto privato chiamati a fornire tutela effettiva al consumatore-utente nella fase di risoluzione della controversia già insorta, ma anche con riguardo ai rapporti intrattenuti con le istituzioni pubbliche.<br />
L’intervento si  è concluso ricordando l’importanza della consapevolezza,  che il mercato comprende anche una quota di rischio e che è indispensabile  che vi sia un leale rapporto nel momento in cui questo rischio viene manifestato; sarà poi distintivo della qualità del professionista il saper utilizzare il principio di proporzionalità per valutare se il risparmiatore che ha di fronte sia o meno in grado di sopportare quella proporzione di rischio che l’operazione, in concreto,  comporta.<br />
Il quinto intervento, ad opera del Prof. Giorgio PAGLIARI[14], ha sviluppato alcune riflessioni sul sistema delle sanzioni a tutela del risparmio, tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale. Il relatore, per considerare il sistema sanzionatorio, ha ritenuto necessario valutare il quadro complessivo che emerge &#8211; dal punto di vista dello statuto degli operatori  &#8211; tanto dal Testo unico bancario (TUB) quanto dal Testo unico finanziario (TUF). E’ stata  inoltre posta in rilievo l’esistenza di tre diverse  discipline inerenti le procedure sanzionatorie (una nel TUB e due nel TUF) dalla cui analisi sono emerse delle differenze considerate ingiustificabili dal relatore. Quest’ultimo, a fronte di una disciplina poco chiara sotto il profilo sanzionatorio, ha evidenziato la necessità di un intervento  generale di risistemazione.  <br />
Il sesto ed ultimo intervento, ad opera del Dott. Gabriele Bottino[15], ha analizzato i poteri amministrativi di accertamento dell’amministrazione finanziaria, ed il relativo coordinamento sovranazionale, per la tutela del risparmio. La tesi che il relatore ha sviluppato nel suo intervento è stata finalizzata, in primo luogo, a verificare l’esistenza o meno dell’efficacia della vigilanza, intesa come  rapporto di proporzionalità diretta fra pervasività ed effettività dell’attività conoscitiva (all’aumentare della prima aumenta necessariamente la seconda). Ed a verificare, in secondo luogo,  il grado di soddisfazione delle risposte fornite su questo rapporto  dalla  Legge n. 262/2005.  Conclusivamente il relatore ha rilevato che, se  le risposte fornite dalle recenti disposizioni sono certamente  migliori delle preesistenti, esse non risultano  tuttavia  del tutto idonee a consentire di risolvere od ovviare  ai fallimenti della vigilanza,  originati molto spesso dall’incompletezza del quadro informativo.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(*) Dottorando di ricerca in Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano.</p>
<p>[1] Straordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano. Responsabile dell’unità di ricerca milanese per il  progetto di ricerca PRIN 2005<br />
[2] Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Bologna. Coordinatore scientifico nazionale del progetto di ricerca PRIN 2005.<br />
[3] Ordinario di Diritto Amministrativo  presso l’Università degli Studi di Roma III.<br />
[4] Ordinario di Diritto dell’Unione europea  presso l’Università degli Studi di Pavia.  Docente di Diritto Pubblico Comparato e Componente del Robert Schuman Centre presso l’Istituto Universitario Europeo di Fiesole.<br />
[5]  Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano.<br />
[6]  Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Teramo.<br />
[7]  Ordinario di Diritto Costituzionale e Direttore del Dipartimento Giuridico-Politico presso l’Università degli Studi di Milano.<br />
[8]Associato di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.<br />
[9]  Collaboratore alla cattedra di Diritto Pubblico dell’Economia  presso l’Università degli Studi di Milano.<br />
[10]  Ordinario di Diritto Privato &#8211; Università degli Studi di Bologna.<br />
[11]  Associato di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi dell’Insubria.<br />
[12]  Presidente della VI Sezione Civile  presso il Tribunale di Milano.<br />
[13]  Ordinario di Diritto Amministrativo  presso l’Università degli Studi di Bologna. Componente del progetto di ricerca PRIN 2005.<br />
[14]  Associato di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Parma.<br />
[15]  Ricercatore di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano. Componente del progetto di ricerca PRIN 2005. </p>
<p align=right><i>(pubblicato il 5.2.2008)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-del-risparmio-e-diritto-comunitario-milano-18-gennaio-2008-resoconto-a-cura-di-leonardo-baroni/">Tutela del risparmio e diritto comunitario  &#8211; Milano, 18 gennaio 2008 &#8211; Resoconto a cura di Leonardo Baroni(*)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Incontro di studio  « GIUDICI NAZIONALI E GIUDICI DELL’UNIONE EUROPEA»  (Milano, 1° marzo 2010) &#8211; Resoconto a cura di Leonardo Baroni(*)  &#8211;</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/incontro-di-studio-giudici-nazionali-e-giudici-dellunione-europea-milano-1-marzo-2010-resoconto-a-cura-di-leonardo-baroni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:59 +0000</pubDate>
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<p>L’incontro di studio, svoltosi presso la Sala Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano &#8211; ed organizzato dal Dipartimento Giuridico-Politico, in collaborazione con la Rappresentanza a Milano della Commissione europea e con l’adesione del Centro di eccellenza Jean Monnet dell’Ateneo Milanese &#8211; ha costituito per autorevoli giuristi l’occasione di discutere, insieme</p>
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<p>L’incontro di studio, svoltosi presso la Sala Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano &#8211;  ed organizzato dal Dipartimento Giuridico-Politico, in collaborazione con la Rappresentanza a Milano della Commissione europea e con l’adesione del Centro di eccellenza Jean Monnet dell’Ateneo Milanese &#8211; ha costituito per autorevoli giuristi l’occasione di discutere, insieme a docenti italiani e stranieri, dei molteplici aspetti del rapporto di cooperazione tra giudici nazionali e giudici dell’Unione europea; una cooperazione che, attraverso il rinvio pregiudiziale, garantisce l’uniformità del diritto UE all’interno degli Stati membri. <br />
Questo Incontro ha rappresentato, inoltre, l’occasione per la presentazione del recente studio monografico[1] della Prof.ssa Diana-Urania Galetta[2].<br />
L’Incontro ha preso l’avvio con i saluti del Prorettore dell’Università degli Studi di Milano, Prof. Marino Regini, che ha evidenziato come la dimensione europea sia ormai divenuta una dimensione imprescindibile per tutte le attività formative e di ricerca dell’Ateneo milanese. Sono poi seguiti i saluti del Direttore del Dipartimento giuridico-politico, Prof.ssa Paola Bilancia, che ha svolto una breve ricostruzione, in chiave evolutiva, del dialogo tra i giudici nazionali ed i giudici della Corte di Lussemburgo[3]. Con particolare riguardo al difficile dialogo con le Corti costituzionali, fino all’ordinanza della Corte Costituzionale italiana del 13 febbraio 2008[4], attraverso cui  i giudici costituzionali, definendo[5] per la prima volta la Corte stessa un organo giudiziario ai sensi del Trattato CE, hanno deciso di disporre il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE[6]; su tale rinvio pregiudiziale vi è stato il recente pronunciamento della Corte di giustizia  del 17 novembre 2009[7]. <br />
Il Prof. Jürgen Schwarze[8], dopo aver formulato  i propri saluti e ringraziamenti ai partecipanti all’incontro, ha presieduto e coordinato l’Incontro. <u><b><br />
</b></u>Il primo intervento[9], del Prof. Thomas von Danwitz[10], ha sviluppato un’analisi sulle condizioni di funzionamento della Corte di giustizia UE. Il relatore, richiamando le considerazioni svolte dal Primo Presidente della Corte di cassazione francese, Guy Canivet[11], si è soffermato sull’influenza che i diritti nazionali e la giurisprudenza delle giurisdizioni nazionali esercitano sulla Corte di giustizia, analizzando il dialogo giurisdizionale tra le Corti (nazionali ed europee) nella “cornice” della procedura del “rinvio pregiudiziale” disciplinata dall’art. 267 TFUE[12]. <br />
Secondo il relatore sono innanzitutto “[…] <i>les violations évidentes et persistantes du droit communautaire qui ont naturellement durablement influé la Cour de justice, tenue de faire respecter et appliquer le droit de l’Union. C’est ainsi du manque d’acceptation du droit communautaire prévalant encore à ce jour que provient la détermination prononcée de la Cour de vouloir agir en tant que «defensor iuris communitatis»</i> […]”. Egli, inoltre, puntualizza come il rinvio pregiudiziale “[…] <i>est utilisée dans la pratique judiciaire pour faire valoir certains intérêts par le biais du droit communautaire</i> ”. <br />
A conclusione del proprio intervento, il Prof. Von Danwitz ha sottolineato come le norme in materia di ripartizione delle competenze previste nella prima parte del Trattato di Lisbona[13] siano senza dubbio la manifestazione di un nuovo orientamento dell’ordine giuridico europeo. Ricordando, infine, come il diritto dell’Unione europea incorpori e rifletta le tradizioni giuridiche e metodologiche degli Stati membri, egli ha evidenziato l’importanza di “<i>un esprit de travail constructif sur la base des compétences spécifiquement définies par les traités</i>”. A parere del relatore, infatti, “<i>La recherche de la solution juste à un problème juridique est la tache quotidienne qui incombe à notre communauté juridique, tant que cela est fait de bonne foi. Une communauté juridique viable présuppose donc que les rapports de ses membres entre eux soient empreints de normalité et d’objectivité afin qu’ils puissent tirer la force nécessaire des discussions légitimes sur la «bonne» direction à suivre pour faire face aux défis à venir</i>”.<br />
Il secondo intervento, ad opera del Prof. Ricardo Alonso García[14], ha preso l’avvio con alcune considerazioni relative al futuro dell’architettura giudiziaria dell’Unione europea. Al riguardo, il relatore ha richiamato alcuni propri precedenti studi[15], in cui egli sottolineava la necessità di creare “<i>una giurisdizione autenticamente costituzionale europea</i>”[16], stabilendo, per esempio, una differenziazione, ancora inesistente a livello europeo, tra giurisdizione costituzionale e giurisdizione relativa alla legalità ordinaria[17]. <br />
Il Prof. Alonso García ha poi parlato della confusione esistente sul terreno della gerarchia delle norme; egli ha espresso l’avviso che le cause di ciò siano da attribuire ad una denominazione generica di “atti” utilizzata per ricomprendere gli atti <i>stricto sensu </i>e le disposizioni generali e, come egli ha avuto già modo di affermare in precedenti studi, “[…] <i>soprattutto, alla mancanza di una divisione &#8211; anche funzionale &#8211; di poteri tra le Istituzioni che operano in un contesto efficacemente definito di “labirinto decisionale</i>”[18]. Il relatore ritiene, infatti, che questa scarsa chiarezza, sussista anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed a titolo esemplificativo ha analizzato (nella  versione italiana, spagnola ed inglese) il § 4 dell’art. 263 del TFUE[19].  <br />
Egli  ha poi analizzato &#8211;  attraverso le più recenti pronunce della Corte di giustizia e formulando espliciti richiami al volume della Prof.ssa Galetta &#8211;  il tema dell’autonomia procedurale nazionale ed il rispetto nei confronti della Corte di giustizia; ed ha  concluso il proprio intervento analizzando il cd. “principio di interpretazione conforme” e l’evoluzione che lo stesso ha subito[20] soffermandosi in particolar modo sulla Sentenza <i>Pupino</i>[21]<i>.</i>  <b><br />
</b>Con il terzo intervento, ad opera del Pres. Piermaria Piacentini[22], sono stati analizzati vari aspetti della direttiva 66/2007/CE[23] alla luce della recente decisione espressa dalla Cassazione a Sezioni Unite[24]. Attraverso la sua analisi il relatore  ha posto in luce vari aspetti, di contrasto, ma anche di concordanza, con le opinioni espresse nella recente pubblicazione della Prof.ssa Galetta. Secondo il relatore, questa norma “<i>che poteva essere intesa come una norma di carattere procedurale è in realtà una norma di carattere sostanziale e come tale deve essere considerata</i>”; ed in merito agli effetti di questa norma egli  ne  ha sottolineato l’“<i>effetto dirompente </i>[…] <i>che effettivamente coinvolge il nostro processo amministrativo</i>”. Egli  ha concluso che, sebbene “<i>noi continuiamo a parlare di giurisdizione  di legittimità e giurisdizione di merito …  noi siamo già in piena giurisdizione di merito</i> <i>anche se non vogliamo rendercene conto</i>”, ed ha  individuato  come nucleo centrale del problema, evidenziato anche nel citato volume, “<i>la possibilità per la Comunità di introdurre una norma che, comunque si voglia considerare, viene a sconvolgere un assetto istituzionale</i>”. <br />
Il quarto intervento, ad opera del  la Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli[25],  ha sottolineato, anzitutto,  come il volume della Prof.ssa Galetta abbia offerto la possibilità di riflettere, con una maggior cognizione di causa,  su quanto accade negli altri Stati membri sul delicatissimo tema dell’attuazione della “Direttiva ricorsi”; un tema, questo, che anche l’intervento del Presidente Piacentini ha mostrato essere di estrema rilevanza ed attualità. La relatrice ha sottolineato come l’Autrice abbia rilevato che, sebbene queste norme “<i>non siano l’unico esempio di normativa comunitaria che detti regole dettagliate anche in tema di procedura, esse sono tuttavia, l’unico esempio di norme comunitarie contenenti regole processuali comuni la cui base giuridica sia l’art. 95 CE</i>”[26], e che tali norme costituiscono un’eccezione alla regola della autonomia  procedurale degli Stati membri[27] . <br />
Secondo la relatrice, prima della Direttiva 66/2007/CE vi era già “<i>l’esigenza che le norme sostanziali con effetti processuali forti da parte degli Stati membri fossero, comunque, vincolate; infatti, era già perfettamente chiaro il vincolo di effettività della tutela che avrebbe portato alla Direttiva 66/2007/CE </i>[…]<i> e che è stato ripreso anche dalla giurisprudenza</i>”[28]. <br />
L’intervento della Prof.ssa Sandulli è proseguito con l’analisi della problematica nazionale sull’applicazione della “direttiva ricorsi” alla luce del parere del Consiglio di Stato sullo schema di attuazione della Direttiva. La relatrice, infine, dopo aver analizzato la previsione normativa che vede il risarcimento del danno subordinato alla richiesta da parte del ricorrente di subentrare nell’aggiudicazione, ha ricondotto il proprio ragionamento al quesito cardine,  che è stato il punto di partenza della propria riflessione, ovvero: “<i>queste nostre norme assicurano l’effettività della Direttiva al di là di rispettare i singoli passaggi della materia? ”.<b><br />
</b></i>Il quinto intervento, ad opera del Prof. Giuseppe Tesauro[29], si è aperto con un’analisi  del  “<i>grande principio dell’effettività della tutela giurisprudenziale</i>” e di quella <i>“specie di ossessione, quasi maniacale, per l’effettività [&#8230;] che la dottrina ha più volte attribuito alla Corte di Lussemburgo</i>”. Egli, non condividendo tale posizione, ha sottolineato  come la Corte di Lussemburgo sia in verità  molto rispettosa  delle specificità,  tradizioni e valori di ogni singolo Stato membro, ed ha evidenziato come tale atteggiamento nei confronti dell’effettività della tutela nasca, invece, “<i>dalla consapevolezza di vivere in un contesto internazionale</i>”. È in questo contesto, infatti, che “<i>le norme sia del Trattato,  sia quelle che dal Trattato prendono le mosse sono applicate in prevalenza dalle amministrazioni e dai giudici degli Stati membri</i>”; ciò, allora, fa nascere “<i>la grande preoccupazione della Corte di utilizzare il «gioiello» del sistema comunitario che è la cooperazione con il giudice nazionale, ovvero “il rinvio pregiudiziale”, in modo da rendere effettivo il sistema giuridico comunitario</i>”. La Corte di giustizia, fino ad oggi, ha sostanzialmente utilizzato la posizione giudica soggettiva del singolo e la possibilità di sua tutela e l’effetto utile.<br />
Il Prof. Tesauro ha altresì sottolineato che <i>“gli Stati membri hanno stipulato un “patto” assegnando delle competenze alla Corte [… con o senza riserve], ma nessuno ha mai successivamente dissentito rispetto a tale attribuzione”. </i>Per il relatore, quindi, <i>“[&#8230;] se non si è scherzato, allora, si è voluto sul serio costruire un meccanismo di solidarietà per la convivenza prima di 6, poi  di 10  e ora di 27 Stati”</i>; ciò, ricorda il relatore, è stato già affrontato in sentenze della Corte di giustizia  agli inizi degli anni Sessanta[30]. Ed allora,  ha proseguito il relatore, “<i>prendendo sul serio questo impegno</i> [&#8230;], <i>le norme che impongono un dovere agli Stati basta girarle per avere un diritto del singolo; e cos’è un diritto se esso  non può essere fatto valere, e fatto valere direttamente davanti al giudice dentro casa? </i>”. Egli, inoltre, ha precisato che “<i>Il custode della legalità di questo «cerchio esterno di legalità» agli ordinamenti nazionali è il singolo</i>”, ed anche che l’ossessione per l’effettività &#8211;  cui il relatore già aveva fatto cenno &#8211;  va intesa come “<i>l’ossessione affinché ci sia sempre e comunque il massimo grado di tutela giurisdizionale</i>”. <br />
Il Prof. Tesauro ha proseguito il suo intervento analizzando il dialogo tra la Corte di Lussemburgo ed i giudici costituzionali nazionali. <br />
Dopo aver ricordato che gli Stati membri hanno affidato in via esclusiva alla Corte l’interpretazione ed il controllo di legittimità degli atti comunitari, egliha riconosciuto come  vi sia  stato “<i>un dialogo proficuo diretto o indiretto”</i>[31]; ed  ha precisato che<i> </i>il dialogo con i cd. giudici “comuni” nazionali ha riguardato sostanzialmente l’effettività[32].<br />
Il relatore, attraverso un’analisi della  giurisprudenziale UE[33],ha  accennato, poi,  all’accrescimento dell’effettività della tutela giurisdizionale dei singoli ed evidenziato come il dialogo fra i giudici comunitari ed i giudici nazionali sia “il centro del sistema” e, come,  tutto sommato “<i>La Corte europea ha fatto un percorso </i>[…] <i>che è arrivato a risultati di fatto soddisfacenti,  che innalzano il livello di tutela dei nostri concittadini. Se poi, alzando il livello di tutela giurisdizionale del singoli, si sia anche consolidato il sistema comunitario, ciò è un risultato aggiuntivo che ci può solo trovare d’accordo</i>”. <br />
Per il Prof. Tesauro vi è ancora molto da fare, invece,  su quelli che egli definisce “<i>i misteri sulle direttive: gli effetti verticali delle Direttive oppure gli effetti di una sentenza d’infrazione degli Stati membri;  o cos’è poi una direttiva non recepita priva di effetto diretto</i>”. Al riguardo il relatore ha accennato alla sentenza del 19 gennaio 2010, incausa C-555/07, e  concluso che “<i>Quando c’è una direttiva (indipendentemente dal suo effetto diretto e dal suo tempo di recepimento) essa entra nel patrimonio giuridico dell’Unione europea e diventa sicuramente un parametro di legittimità in una procedura d’infrazione</i>”.<br />
Egli, a conclusione del proprio intervento, oltre a sottolineare come permangano dei lati oscuri in merito a quale azione debba compiere il giudice “comune” nazionale rispetto ai vari problemi che pone il diritto comunitario, si  è dichiarato  non preoccupato dell’autonomia processuale degli Stati membri:  poiché “<i>si sta alzando il livello di legalità e di tutela giurisdizionale del singolo; ci dovremmo, invece, preoccupare se ci fosse una diminuzione di tale livello</i>”. Il relatore ha ribadito, infine,  che il dialogo tra le Corti (europea e nazionale) “<i>si conferma come elemento fondamentale non solo per la convivenza tra gli ordinamenti nazionali ed europeo, ma è fondamentale anche per i singoli ordinamenti nazionali</i>”.<br />
L’intervento del Prof. Tesauro ha offerto numerosi ed interessanti spunti di riflessione, che sono stati prontamente ripresi e sviluppati dai relatori successivi. Il Presidente e coordinatore dell’Incontro,  Prof. Jürgen Schwarze,  ha infatti ceduto la parola al Prof. Ricardo Alonso García, per la formulazione al Prof. Tesauro di quesiti e brevi considerazioni di tipo comparativo sul differente approccio al dialogo che la Corte costituzionale italiana e  quella spagnola hanno rispettivamente intrattenuto con la Corte di giustizia europea, nonché sulla diversa  composizione della stessa Corte. Nell’articolare le  sue risposte il Prof. Tesauro ha sostenuto che “<i>Il grande arricchimento che proviene da esperienze diverse e da ordinamento giuridici diversi è il punto di forza di una convivenza dei vari Stati” </i>ed anche che<i> “il dialogo è importante per l’elevato tasso di cultura comune che porta ad un consolidamento del sistema</i>”.  Egli ha inoltre sottolineato,  che la necessità di comparazione (che presuppone un distacco),  svanisce di fronte alla predisposizione al dialogo insita nell’animo dei giudici europei e sottolineato, infine, il grande rispetto della Corte di Lussemburgo nei riguardi delle specificità e dei valori nazionali.<b> <br />
</b>Il sesto intervento, ad opera del Prof. Remo Caponi[34], ha preso l’avvio con alcune brevi considerazioni di carattere generale sul volume della Prof.ssa Galetta,  soffermandosi in particolare sul sottotitolo[35],  che per il relatore enuncia già la prospettiva fondamentale dell’A.: ovvero la ricostruzione dell’autonomia procedurale degli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione europea come competenza procedurale funzionalizzata. Egli ritiene che questa riformulazione faccia “<i>sparire una nozione, ovvero l’autonomia del processo, a cui i processualisti sono molto legati per una questione esistenziale</i>”;  ricorda, infatti, come questa disciplina sia nata rivendicando una propria autonomia rispetto al diritto privato e sia poi confluita “<i>nelle braccia del diritto pubblico</i>”, andando a costituire addirittura un “pilastro” di quest’ultimo. Nella sua analisi, il relatore sostiene che proprio nella giurisprudenza della Corte di giustizia si rileva come “<i>nello sforzo teso ad assicurare l’effettività nel diritto comunitario si riduce, giustamente, l’autonomia dei diritti processuali nazionali a disciplina di competenza, di forme procedimentali e di limiti temporali</i>”. <br />
Il relatore ha proseguito il suo intervento focalizzando l’attenzione sul problema del giudicato nazionale contrastante con il diritto comunitario. Egli  ha sostenuto  che “<i>la salvaguardia del giudicato non c’entra nulla con l’autonomia procedurale</i>” e, proseguendo nella dimostrazione di tale affermazione,  ha  chiarito  che  “<i>il giudicato non è un istituto processuale</i>, […] <i>ma in realtà il giudicato è un istituto del diritto sostanziale</i>”. Egli ha  dunque chiarito come, a  suo modo di vedere, sussista un problema di conflitto tra due diversi diritti sostanziali: quello europeo, che chiede di essere attuato,  e quello che si è concretizzato nel giudicato nazionale. O meglio, ha precisato,  vi è un “<i>problema teorico[36] del conflitto, tra diritto comunitario e </i>lex specialis<i> contenute nel giudicato contrastante con il diritto comunitario stesso</i>”; questo conflitto teorico “s<i>i può risolvere certo, ma non in termini di compressione dell’autonomia processuale”</i>. <br />
Secondo il relatore, infatti, “<i>La Corte di giustizia non può che riconoscere che il giudicato, inteso come bene individuale del singolo che ha vinto il processo[37], deve essere protetto</i> […] <i>perchè la stabilità del giudicato, come bene che è entrato nel patrimonio sostanziale della parte vittoriosa, ha diritto di essere protetto come valore che rientra nella tradizione comune degli Stati membri”</i>. Ciò in via di principio, “<i>salvo poi vedere che ogni principio conosce le sue eccezioni</i>”.<br />
 Il relatore ha concluso il proprio intervento sviluppando una breve riflessione sul rapporto tra regole ed eccezioni in merito alla salvaguardia del giudicato, ricordando, inoltre, che “<i>il giudicato, contrastante con un parametro normativo sovraordinato, cede ove impugnato dinnanzi ad un’istanza giurisdizionale</i>”. <br />
Il Prof. Jürgen Schwarze, a questo punto dell’incontro, ha dato avvio alla  seconda sessione, dedicata  agli interventi programmati, dando la parola al Dott. Carlo Corazza[38]. Quest’ultimo ha  svolto considerazioni di carattere generale sulle novità introdotte dal Trattato di Lisbona, con particolare attenzione alle competenze del Parlamento, del Consiglio e della Commissione e sottolineando, inoltre, l’importanza del ruolo delle Corti europee nonché del dialogo costruttivo che queste ultime hanno con le Corti nazionali. L’intervento si  è concluso con l’augurio del relatore affinché “[…] <i>la cooperazione ulteriore cui saranno sottoposti giudici nazionali ed i giudici europei aiuti a creare quelle prassi che poi, col tempo, si rileveranno costituire la vera innovazione dell’applicazione dei Trattati</i>”.<br />
Il secondo intervento programmato, del  Prof. Guido Greco[39],  è consistito in una serie di riflessioni stimolate dalle relazioni precedenti. Egli  ha sottolineato che “<i>la Direttiva 66/2007/CE è, indubbiamente, una disciplina che cambierà profondamente il nostro sistema di giurisdizione amministrativa in modo radicale;  molto più radicalmente di quanto la Direttiva stessa disponesse</i>”.E dopo aver rilevato come in Italia sia stata adottata una disciplina molto restrittiva e radicale, ha affermato che “<i>la Direttiva impone l’inefficacia solo in casi di estrema gravità nella violazione della disciplina comunitaria  </i>[…] <i>ed in questi casi (che nella giurisprudenza amministrativa sono molto rari), che sia giustificata la caducazione del contratto è scontato</i>”.  <br />
In merito alla problematica della legittimità o meno dell’annullamento del contratto egli, dopo aver richiamato le opinioni espresse negli interventi che l’avevano preceduto,  ha sottolineato come ci si possa trovare nell’ipotesi di “<i>annullare l’aggiudicazione per un vizio procedurale</i>[40] […e] <i>se tutti questi casi devono dar luogo automaticamente alla caducazione del contratto o ad una valutazione prudente del giudice,</i> <i>ma basata su parametri elastici[41]</i> […] <i>si creerà, come diceva il presidente prima, sicuramente un Giudice amministrativo</i> […] <i>che avrà competenze di merito, ma non sull’atto amministrativo ma</i> [bensì] <i>sulla sorte del contratto; che è una cosa ancora diversa”. <br />
</i>Il Prof. Greco, inoltre,  ha svolto alcune considerazioni in merito alla problematica del giudicato e, con riferimento al caso Lucchini, data per assodata l’esistenza di un giudicato che è stato “superato” dalla Corte di giustizia, egli ha  affermato che “<i>Tutto è superabile, se c’è contrasto con una norma superiore</i>”; ed  ha individuato, in questo caso, il contrasto con la norma nel “principio di leale collaborazione”[42] ponendo sull’argomento i seguenti quesiti: <br />
“<i>Ci si chiede, per esempio, se la norma sulla leale cooperazione è una norma primaria o secondaria,</i> […] <i>o meglio, è una norma che si giustappone ad altre per spiegare le modalità di applicazione o è una norma che pone un precetto proprio, autonomo?</i>”;  <br />
“<i>In che rapporto sta il principio di leale collaborazione con i poteri di armonizzazione del legislatore comunitario? </i>[…] <i>Abbraccia un ambito più vasto, un ambito diverso, oppure dev’essere limitato all’interno del potere di armonizzazione? Perché, in fondo, la giurisprudenza comunitaria di volta in volta armonizza.</i>” <br />
“<i>In che rapporto sta </i>[la leale cooperazione]<i> con la competenza di attribuzione? Si può, attraverso il principio dei leale cooperazione superare le competenze di attribuzione che sono, adesso piuttosto precisamente, indicate nel nuovo Trattato con la clausola residuale a favore della competenza degli Stati membri?<b> </i>”.<br />
<i></b></i>Egli, nel prosieguo dell’intervento,  ha sostenuto  che “<i>l’elaborazione che, attualmente, fa la Corte di giustizia europea sul principio di leale cooperazione è un’elaborazione, nella sua applicazione,  facile per quel che concerne il privilegio dell’equivalenze; difficile, opinabile e arbitraria per quel che concerne il criterio dell’effettività</i>”. <br />
Nel concludere il suo intervento, il Prof. Greco si  è chiesto se non fosse possibile “<i>individuare dei parametri alla stregua dei quali la Corte di giustizia valuti se il criterio dell’effettività è stato superato o meno?</i>”. Ed ha espresso l’avviso che  tali “[…] <i>parametri forse ci sono e sono nelle sentenze della stessa Corte di giustizia in ordine ai poteri, in ordine al sindacato degli atti delle Istituzioni comunitarie”</i>. Se questi sono dei criteri che possono essere posti alla base del principio di effettività allora, per il relatore, prima di stabilire il superamento di un giudicato si sarebbe dovuto “<i>fare qualche raffronto con le altre preclusioni cui sovente la Corte di giustizia si trova di fronte: ad esempio la preclusione della mancata impugnazione della Decisione della Commissione che viene equiparata al giudicato dalla Corte di giustizia, ed è un principio a cui</i> [la Corte] <i>mai ha derogato, né nel caso dell’eccezione di illegittimità davanti al Giudice comune di uno Stato membro  né davanti alla Corte di giustizia in caso di procedura di infrazion</i>e”. <b><br />
</b>L’intervento successivo, ad opera del Prof. Bruno Nascimbene[43],  è iniziato ripercorrendo le varie fasi della vita professionale e scientifica della Prof.ssa Galetta che, non avendo  mai fatto mistero della propria passione per il diritto Diritto dell’Unione europea, ha dichiaratamente seguito un approccio filo-comunitario negli studi che sono confluiti nella sua ultima monografia[44]. Egli, dopo aver sottolineato come l’idea dell’Autrice di evocare questo “paradiso perduto”[45] sia una domanda volutamente provocatoria (a tal punto da riuscire a “provocare” questo Incontro),  ha precisato come  &#8211; attraverso un percorso ragionato &#8211;  l’Autrice muova delle critiche alla non ragionevolezza o alla “sragione” dei giudici nazionali che hanno posto dei quesiti pregiudiziali in modo non corretto o li hanno posti a sproposito. “<i>Ma sono i  giudici nazionali che hanno bussato alla porta sbagliata?</i> ”; questo è il quesito, che lo stesso Prof. Nascimbene rileva sussistere tra le pagine del volume della Prof.ssa Galetta ed alla  cui risposta egli contribuisce attraverso una breve analisi del problema.  <br />
 A suo parere la ricostruzione fatta dall’Autrice, ed a cui è dedicato l’incontro, sui rapporti tra giudici nazionali e giudici comunitari “[…] <i>è stata giustamente fatta tenendo presente quello che è un istituto imprescindibile,  fondamentale del diritto dell’Unione europea e non solo: cioè il rinvio pregiudiziale</i>. […] <i>In più di un’occasione </i>[ha proseguito il relatore], <i>l’Autrice ha sottolineato quanto sia centrale nel sistema giurisdizionale, e direi politico, della stessa Unione europea il rinvio pregiudiziale; quale significato abbiano assunto quei criteri evocati più volte (equivalenza, interpretazione conforme, ecc.), nonché le conseguenze che questi criteri hanno sulla disapplicazione delle norme nazionali</i>”.<br />
Il Prof. Nascimbene  ha poi fatto menzione del fatto,  che la garanzia di legittimità dei diritti compare più volte nei Trattati; ed in particolare nel TUE,  l’art. 19 (che ha preso il posto dell’art. 220) pone la necessità di garantire una giustizia effettiva[46]. Essa compare, inoltre, in due distinti articoli del Titolo V del TFUE che non si è soliti ricordare al riguardo: a) viene, infatti, evocata la necessità di un “effettivo” accesso alla giustizia nell’art 67 TFUE che recita: “<i>L’Unione facilita l&#8217;accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile</i>”; b) entrando, invece, nello specifico della cooperazione giudiziaria civile[47] l’art. 81 TFUE (ex art. 65 TCE) riguarda settori in cui l’Unione europea legifera con procedure di legislazione ordinaria. Uno di questi settori è relativo all’accesso alla giustizia, ma esso non è un accesso qualunque, bensì è un accesso “effettivo”[48]; quindi, si ritrova nuovamente il “principio dell’effettività”.<br />
Il Prof. Nascimbeme  ha concluso il proprio intervento rivolgendo al Prof. Tesauro i seguenti quesiti:<i> “la garanzia del principio di effettività è maggiormente rilevabile nella giurisprudenza della Corte di giustizia  rispetto ai  Trattati?  In questi ultimici si riferisce tre volte  a tale principio,  con riferimento alla giustizia civile; ma perché solo  alla civile e non, invece,  alla giustizia in senso lato; e, quindi, anche alla giustizia penale?<br />
</i>Il Prof. Jürgen Schwarze dopo aver ringraziato il Prof. Nascimbene per aver fornito con il proprio intervento molteplici spunti di riflessione sull’effettività, ha aperto  il dibattito che è stato  animato da numerosi interventi dei partecipanti, che hanno toccato vari aspetti del dialogo tra le Corti nazionali e la Corte di giustizia UE, anche attraverso l’esposizione di casi concreti,  come nell’intervento del  Presidente Francesco Mariuzzo[49].<b> </b><br />
Il Prof. Jürgen Schwarze, al termine di un dibattito estremamente denso e di alto contenuto tecnico, ha dato infine la parola al Prof. Antonio Tizzano[50], al quale era  affidato l’onere di trarre le conclusioni dell’Incontro.<b> <br />
</b>Il Prof. Tizzano, nelle sue ampie conclusioni,  si  è soffermato  su ciò che era stato il tema centrale del dibattito, scaturito per riflesso dalla tematica affrontata nel libro della Prof.ssa Galetta:  e cioè il tema dei rapporti tra i due livelli giurisdizionali (dell’Unione europea e degli Stati membri) ed  ha espresso la propria piena condivisione con il giudizio espresso dal Prof. Tesauro in merito alla positività di tale rapporto. Secondo il prof. Tizzano, infatti, questo rapporto “[…]<i> si è sviluppato sin dagli inizi in modo straordinariamente positivo con qualunque giudice nazionale </i>[…]”.  E, volendo anch’egli rispondere al quesito posto dal Prof. Alonso García (ovvero, se questo dialogo si possa porre con le Corti costituzionali dei vari Paesi membri in maniera altrettanto positiva),ha affermato che “[…]<i> per come le cose si sono sviluppate, il dialogo con le Corti costituzionali oggi, forse, è ancora più proficuo di quello con gli altri giudici </i>[…]<i> perché è proprio questo dialogo che consente il superamento dei rischi di conflitti su tematiche sulle quali convergono competenze comuni[51]</i>”<br />
  Ad avviso del prof. Tizzano “[…] <i>sostenere che il giudizio sull’eventuale valutazione di legittimità di un atto </i>ultra vires<i> dell’Unione europea spetta ad una Corte costituzionale nazionale, significa riconoscere che i Trattati non ci sono o che hanno sbagliato ad attribuire questa competenza alla Corte di giustizia europea</i>”; ma non è così:  infatti “<i>ciò è previsto sin dalle iniziali previsioni dei Trattati; inoltre, il ruolo della Corte in questo campo è sempre stato ribadito ad ogni successiva modifica degli stessi senza che  fosse mai stata sollevata alcuna obiezione al riguardo da parte dei Paesi membri</i>”. Ciò ha condotto il  Prof. Tizzano ad affermare che “<i>non si capisce come mai, da un giorno all’altro, la CGCE dovrebbe essere privata della competenza ad essa riservata a titolo esclusivo, di valutare la legittimità e, quindi, il rispetto delle competenze attribuite all’Unione da parte degli Stati membri</i>”. Egli nel puntualizzare, quindi, che “<i>Bisogna che si accetti l’esistenza di un ambito di competenza dei giudici dell’Unione; e questo ambito deve essere rispettato</i>”,  hasottolineato come questo non rappresenti affatto un punto marginale. Sul riparto di competenze fra l’Unione europea e gli Stati membri, infatti, il Prof. Tizzano, dopo aver richiamato la sentenza “<i>Granital</i>”[52],ha ricordato  che “<i>Il primato e tutte le competenze dell’Unione sono riconosciute, con tutti i loro effetti, alla stessa nell’ambito delle sue competenze e la nostra Corte costituzionale riconosce che quest’ambito viene definito secondo le modalità stabilite dal Trattato. Intaccare questo punto significa intaccare proprio l’ambito stesso ed il riparto delle competenze  tra l’Unione europea e gli Stati membri, cioè il punto centrale su cui si fonda l’intero sistema comunitario</i>”.<br />
Nell’articolare le conclusioni dell’Incontro il Prof. Tizzano si  è soffermato, inoltre, su un altro aspetto che è stato oggetto di ampia analisi nel libro della Prof.ssa Galetta ed è emerso in questo colloquio attraverso un animato dibattito: ovvero le difficoltà che si creano dal punto di vista del giudicato o di altri effetti interni delle misure, dei provvedimenti, delle sentenze dell’Unione. Secondo il Prof. Tizzano, ciò  “<i>è dovuto al fatto che il sistema complessivo dell’Unione e degli Stati membri non è più un sistema semplificato</i>”. Egli al riguardo  ha precisato che, “<i>Con lo sviluppo e la complessità del sistema il</i> <i>“paradiso”[53] l’hanno perso i giudici nazionali ed, in un certo senso, l’hanno perso anche alla Corte di giustizia poiché entrambi hanno</i> <i>“mangiato la mela”</i>[54] <i>della complessità del sistema e devono, quindi, oggi confrontarsi con una situazione che non  è più quella iniziale</i>”. Nel prosieguo della sua argomentazione, egli, ha precisato come  quello precedente  fosse un sistema “<i>più semplicisticamente imperniato sul primato e sul principio di leale collaborazione</i>”. <br />
 Dopo tale considerazione il Prof. Tizzano, con esplicito riferimento alle considerazioni formulate dal Prof. Greco, ha  ritenuto  opportuno precisare che “<i>Non è che il principio di leale collaborazione sia una norma che fonda chissà quali diritti o quali cose</i>, <i> come egli  ha probabilmente immaginato.</i> <i>Il principio di leale collaborazione impone obblighi di collaborazione fra due sistemi quali sono predefiniti e nel sistema comunitario è  predefinito il primato dello stesso; quindi, si impone il principio di leale collaborazione con riguardo ad un sistema che assume il valore del primato come elemento costitutivo di tale sistema</i>”. Egli ha inoltre precisato  che “<i>Dire che c’è leale collaborazione significa essere  in leale collaborazione  con un  sistema  che si identifica con quegli elementi costitutivi, compreso il primato</i>; <i>è in questo senso che il richiamo al principio di leale collaborazione comporta  degli effetti</i> <i>e non è</i> [invece] <i>che sia il principio di per sé che comporta questi effetti”.</i><br />
Il sistema, oggi, si rivela un po’ semplificato di fronte agli intrecci sempre più complessi ed intricati tra il sistema dell’Unione e degli Stati membri. Questi “[…] <i>sono intrecci realizzati a sistema sostanzialmente invariato; cioè</i> […] <i>c’è il primato e l’interferenza conseguente, con l’obiettivo dell’integrazione, ma al tempo stesso non  c’è la verticalità,  la sovraordinazione, non c’è gerarchia, ma c’è separatezza e c’è orizzontalità. Perchè, in realtà, i sistemi sono coordinati, ognuno si sovraordina nell’ambito suo, ma i sistemi rimangono separati (almeno nella costruzione che viene fatta dalla nostra Corte costituzionale, ma anche nella costruzione che viene fatta in molti altri ordinamenti);</i> […] <i>quindi, se ci fosse verticalità ed integrazione perfetta avremmo risolto ogni problema</i>[55]<i>”</i>.  <br />
Egli ha proseguito le sue considerazioni conclusive ricordando che “<i>la Corte di Giustizia non può sottrarsi al proprio dovere di rispondere anche se i giudici pongano quesiti “inopportuni” oppure, come affermato nel volume della Prof.ssa Galetta, essi “bussino a sproposito ad una porta sbagliata”</i> […]; <i>ma la Corte non si sceglie i quesiti (come diceva giustamente il collega Von Danwitz)  e deve risponde cercando di assicurare coerenza, razionalità, efficacia  ed effettività al sistema in conformità ai principi che devono guidare l’azione della Corte. Mediare tra queste esigenze senza tradire il proprio ruolo è un’impresa davvero difficile; ciò può determinare quelle difficoltà che a volte la dottrina denuncia</i>”.  <br />
Quindi il Prof. Tizzano &#8211;  invertendo provocatoriamente il quesito precedentemente posto &#8211;  ha chiesto: “<i>Quali alternative sono state lasciate alla Corte a fronte del suo dovere di rispondere a una missione istituzionale ?</i>”.<br />
 La risposta che egli si è dato è  che “<i>l’unica alternativa che si può chiedere è, appunto, il dialogo e la comprensione e la collaborazione costruttiva tra i giudici, come è  finora avvenuto e come  ha preso atto lo stesso Trattato (come ricordato dal Prof. Nascimbene); infatti, l’art 19 ha formalizzato quello che era un principio già, in qualche modo, iscritto nel sistema:</i> <i>cioè l’obbligo degli Stati membri di garantire anche a livello nazionale il rispetto del diritto comunitario”. </i>Poiché  &#8211; come egli ha  espressamente sottolineato &#8211; la tutela giurisdizionale nel suo complesso è  “<i>il frutto di una visione sistematica complessiva e globale delle garanzie offerte da entrambi gli ordinamenti</i>”. </p>
<p>___________________________________________<br />
<i>* Dottore di ricerca in Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano.</i></p>
<p>[1]  D.U. GALETTA, <i><i>L’autonomia procedurale degli Stati membri dell’Unione europea</i></i>: <i><i>Paradise Lost? &#8211; Studio sulla c.d. autonomia  procedurale: ovvero sulla competenza procedurale funzionalizzata</i></i> (con Prefazione di Jürgen SCHWARZE), Torino: Giappichelli, 2009, di cui è imminente la pubblicazione dell’edizione inglese <i><i>Procedural Autonomy of EU Member States: Paradise Lost? &#8211; A Study on the “Functionalized Procedural Competence” of EU Member States</i></i>, Springer, 2010.</p>
<p>[2]  Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano. </p>
<p>[3]  La relatrice, infatti, ricorda come questo dialogo sia stato possibile grazie all’art. 234 TCE le cui disposizioni, in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ora sono rinvenibili nell’art. 267 TFUE. In merito al rapporto tra le Corti, sia consentito a chi scrive segnalare l’interessante analisi di V. ONIDA, <i><i>L’état de la jurisprudence constitutionnelle sur les rapports entre le système juridique national et le sistème juridique communauteire: “harmonie dans la diversité” et questions ouverts </i></i>(intervento al Convegno del 14 luglio 2003, a Palazzo Spada &#8211; Roma, su “<i><i>Ordinamento comunitario e ordinamento interno dopo il titolo V della Costituzione italiana</i></i>”), in http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/dottrina.html</p>
<p>[4]  Corte Costituzionale Italiana, ordinanza n. 103 del 13 febbraio 2008.- Per alcuni commenti a questa Ordinanza si v. L. PESOLE, <i><i>La Corte Costituzionale ricorre per la prima volta al rinvio pregiudiziale. Spunti di riflessione sull’ordinanza n. 103 del 2008</i></i>, in <i><i>Rivista di diritto pubblico comunitario e comparato </i></i>(http://www.federalismi.it), 23 luglio 2008, 2008/2; I. SPIGNO, <i><i>La Corte Costituzionale e la </i></i>vexata questio<i><i> del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia</i></i>, in <i><i>Rivista telematica Osservatorio sulle fonti </i></i>(http://www.osservatoriosullefonti.it), 2008/2; S. BARTOLE, <i><i>Pregiudiziale comunitaria ed “integrazione” di ordinamenti</i></i>, in <i><i>Le Regioni</i></i>, 2008/4-5, pp. 898-904, ed in http://www.forumcostituzionale.it; T. GIOVANNETTI, <i><i>L’ultimo passo del “cammino comunitario” conduce la Corte a Lussemburgo</i></i>, in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it; T. GUARNIER, <i><i>La Corte costituzionale: “organo giurisdizionale” dinnanzi al suo primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea. Contraddizione, apertura o “dissociazione”?</i></i>, in <i><i>Giur. It.</i></i>, 2009/1, pp. 40-47.</p>
<p>[5]  I giudici della Corte Costituzionale Italiana, nell’ordinanza appena citata, infatti, rilevavano: </p>
<p>“[…] <i><i>va osservato che la Corte costituzionale, pur nella sua peculiare posizione di supremo organo di garanzia costituzionale nell’ordinamento interno, costituisce una giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 234, terzo paragrafo, del Trattato CE e, in particolare, una giurisdizione di unica istanza (in quanto contro le sue decisioni &#8211; per il disposto dell’art. 137, terzo comma, Cost. &#8211; non è ammessa alcuna impugnazione): essa, pertanto, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale è legittimata a proporre questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia CE;</i></i></p>
<p><i><i>che, in tali giudizi di legittimità costituzionale, a differenza di quelli promossi in via incidentale, questa Corte è l’unico giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia;</i></i></p>
<p><i><i>che conseguentemente, ove nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non fosse possibile effettuare il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 234 del Trattato CE, risulterebbe leso il generale interesse alla uniforme applicazione del diritto comunitario, quale interpretato dalla Corte di giustizia CE</i></i>”.</p>
<p>[6]  Domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione degli artt. 49 CE e 87 CE, nell’ambito della lite che vede contrapporsi il Presidente del Consiglio dei Ministri Italiano alla Regione Sardegna in merito all’istituzione da parte di quest’ultima di un’imposta sullo scalo turistico degli aeromobili adibiti al trasporto privato di persone nonché delle unità da diporto che grava unicamente sugli operatori aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale. Per un primo commento si veda M.P. CHITI, <i><i>La Consulta e il primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia: verso il concerto costituzionale europeo</i></i>, in <i><i>Giorn. dir. amm.,</i></i> 2008/9, pp. 961-967.</p>
<p>[7] Corte giust., sentenza 17 novembre 2009, Causa C-169/08, <i><i>Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Sardegna</i></i>, non ancora pubblicata in <i><i>Racc</i></i>., ma reperibile in http://eur-lex.europa.eu.- Per commenti alla sentenza, sia consentito a chi scrive rinviare a: G. LUCHENA, <i><i>Ambiente e salute non legittimano un aiuto di Stato che danneggia gli armatori residenti fuori dall’isola</i></i>, in <i><i>Guida al diritto</i></i>, 2009/50, pp. 92-94; C. BLUMANN, <i><i>Extension des libertés communautaires (services, aides d’Etat) grâce à une taxe régionale incompatible</i></i>, in <i><i>La Semaine Juridique </i></i>&#8211; édition générale 2010/3, pp. 46-52.</p>
<p>[8]  Ordinario di Diritto Pubblico, Internazionale e Diritto dell’Unione Europea &#8211; Università di Freiburg, nonché Presidente dell’Associazione  tedesca di Diritto Comparato e della „Wissenschaftliche Gesellschaft für Europarecht“. Componente del direttivo della FIDE (Fédération Internationale pour le Droit Européen).</p>
<p>[9] La versione rivista ed aggiornata dell’intervento è in corso di pubblicazione in <i><i>Il Diritto dell’Unione europea, </i></i> 2010/3, con il titolo “<i><i>Sur les conditions de fonctionnement du processus jurisprudentiel à la Cour de justice de l’Union européenne</i></i>”<i><i>.</i></i></p>
<p>[10] Ordinario di Diritto Pubblico e Diritto dell’Unione europea &#8211; Università di Köln, nonché Giudice presso la Corte di giustizia delle Comunità europee.</p>
<p>[11] Si veda G. CANIVET, <i><i>50 années des traités de Rome, point 11 et suivants, </i></i>in<i><i> Actes du Colloque pour le cinquantième anniversaire des traités de Rome (1957-2007)</i></i>, 2007, p. 20. Quest’A., come ha ben illustrato il Prof. Thomas Von Danwitz, identifica due differenti tipologie di forme di influenza delle giurisdizioni nazionali: in primo luogo “[…] <i><i>d’une « pression amicale » que les cours constitutionnelles, notamment allemande, danoise, italienne, française, polonaise et espagnole, essayent d’exercer par le biais de l’énoncé de « clauses de réserve »</i></i> ”; ed in secondo luogo identifica “[…] <i><i>une influence des juridictions nationales par leur participation au dialogue juridictionnel dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel selon l’article 267 TFUE ainsi que les modalités de l’exercice de ce droit</i></i>”.</p>
<p>[12] Art. 267 TFUE  (<i><i>ex</i></i> art. 234 TCE):<i><i> “La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: </i></i></p>
<p><i><i>a) sull’interpretazione dei Trattati; </i></i></p>
<p><i><i>b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle Istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione. </i></i></p>
<p><i><i>Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. </i></i></p>
<p><i><i>Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte. </i></i></p>
<p><i><i>Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile”. </i></i></p>
<p>[13] Per un’accurata analisi di questo Trattato v. J. ZILLER, <i><i>Il nuovo Trattato europeo</i></i>, Bologna: Il Mulino, 2007. V. anche, J-L. SAURON, <i><i>Comprendre le traité de Lisbonne: texte consolidé intégral des traités, explications et commentaires (préface de Jean Quatremer)</i></i>, Parigi: Gualino, 2007; inoltre, sulle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona,  si veda la  raccolta dei testi e dei documenti (con testi a fronte) di B. NASCIMBENE, <i><i>Unione europea: Trattati. L’Europa in movimento</i></i>, Torino, Giappichelli, 2010.</p>
<p>[14] Ordinario di Diritto Pubblico e Diritto dell’Unione europea &#8211; Universidad Complutense Madrid, nonché Direttore dell’ “Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional” (IDEIR).</p>
<p>[15] R. ALONSO GARCÍA, <i><i>Costituzione europea: un nuovo modello di giustizia costituzionale?</i></i>, in <i><i>Quaderni costituzionali</i></i>, 2004/4, pp. 874-878; ID., <i><i>Il giudice nazionale come giudice europeo</i></i>, in <i><i>Quaderni costituzionali</i></i>, 2005/1, pp. 111-134.</p>
<p>[16] Al riguardo è opportuno  richiamare le considerazioni che lo stesso relatore ha  formulato  in R. ALONSO GARCÌA, D. SARMIENTO RAMÍREZ-ESCUDERO, <i><i>Los efectos colaterales de la Convención sobre el futuro de Europa en la arquitectura judicial de la Unión: ¿Hacia unta jurisdicción auténticamente constitucional europea ?</i></i>, in <i><i>Revista de Estudios Políticos</i></i>, 2003/119, pp. 111-138.</p>
<p>[17] Il relatore fa ampi richiami a questa sua ipotesi già formulata nei saggi pubblicati in <i><i>Quaderni costituzionali</i></i> 2004/4 e 2005/1 , di cui <i><i>supra</i></i>. </p>
<p>[18] R. ALONSO GARCÍA, <i><i>Il giudice nazionale come giudice europeo</i></i>, cit. p. 124. Sul cd. “labirinto decisionale” si rinvia a J.P. JACQUÈ, <i><i>Le labyrinthe décisionnel</i></i>, in <i><i>Pouvoirs</i></i>, 1994/69, pp. 23-34.</p>
<p>[19] Art. 263 TFUE (<i><i>ex</i></i> art. 230 TCE) che al § 4, nella versione italiana, recita espressamente: “<i><i>Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardino direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione</i></i>”.</p>
<p>[20] In merito agli approfondimenti giurisprudenziali di cui esso è stato oggetto  è opportuno segnalare G. GAJA, <i><i>L’esigenza di interpretare le norme nazionali in conformità con il diritto comunitario</i></i>, in S.P. PANUNZIO, E. SCISO, <i><i>Le riforme istituzionali e la partecipazione dell’Italia all’Unione Europea</i></i>, Milano: Giuffrè, 2002, pp. 133 ss.  </p>
<p>[21] Corte giust., sentenza 16 giugno 2005, Causa C-105/03, <i><i>Pupino</i></i>, in <i><i>Racc</i></i>., 2005, pp. I-5285 ss.  Com’è noto la Corte di giustizia estende l’obbligo di interpretazione conforme alla decisione quadro prevista all’interno del Terzo pilastro, sulla base sia di una sostanziale corrispondenza letterale del disposto dell’art. 249 del TCE e quello dell’art. 34, § 2, lett. <i><i>b) </i></i>del<i><i> </i></i>TUE, sia di un generale obbligo, in capo agli Stati membri, di fedeltà all’Unione. Tra i molti commenti a questa sentenza  è opportuno segnalare, per le perplessità e dubbi espressi sulla sentenza, M. MARCHEGIANI,<i><i> L’obbligo di interpretazione conforme alle decisioni quadro: considerazioni in margine alla sentenza Pupino</i></i>, in <i><i>Diritto dell’Unione europea</i></i>, 2006/3, pp. 563-583; M. GNES, <i><i>L’estensione dell’obbligo di interpretazione conforme alle decisioni quadro</i></i>, in <i><i>Giorn. dir. amm</i></i>., 2006/5, pp. 501-504.</p>
<p>[22] Presidente T.A.R. &#8211; Lombardia.</p>
<p>[23] Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, in <i><I>GU</I></i> L 335 del 20 dicembre 2007, pp. 31-46.  </p>
<p>[24] Corte cassazione, Sezioni unite, sentenza 29 dicembre 2007, n. 27169.</p>
<p>[25] Ordinario di Diritto Amministrativo &#8211; Università degli Studi di Roma Tre.</p>
<p>[26] Cfr. D.U. GALETTA, <i><i>L’autonomia procedurale degli Stati membri dell’Unione europea</i></i>: <i><i>Paradise Lost? &#8211; Studio sulla c.d. autonomia  procedurale: ovvero sulla competenza procedurale funzionalizzata, </i></i>p. 119. </p>
<p>[27] Questa  regola è stata identificata dall’A. nel Cap. 1 della pubblicazione appena citata. </p>
<p>[28] La relatrice, al riguardo, fa espresso riferimento alla tutela cautelare ed all’esigenza di risarcimento del danno ed anche poi alle sentenze relative all’ordinamento tedesco, che sono state ampiamente richiamate nel volume di D.U. GALETTA cit..</p>
<p>[29] Ordinario di Diritto dell’Unione Europea &#8211; Università degli Studi di Napoli “Federico II”, nonché Giudice presso la Corte Costituzionale.</p>
<p>[30] Il relatore si riferisce alle sentenze della Corte di giustizia relative alle Cause riunite 28 a 30/62  ed alla Causa 26/62.</p>
<p>[31] Come afferma il relatore “<i><i>quello italiano è stato di tipo «indiretto» fino a qualche anno fa</i></i>”. Egli ritiene, infatti che sia giusto che il dialogo ora sia diventato <i><i>«diretto», ciò in quanto “la Corte Costituzionale  ha preso piena consapevolezza del fatto della Corte di giustizia europea si occupa di una materia tipicamente costituzionale che è quella dei diritti  fondamentali;</i></i>  […] <i><i>la Comunità europea, infatti, non è solo quella delle merci, ma è la Comunità della libera circolazione delle persone, degli immigrati, ecc.</i></i>”. Egli spiega, inoltre, che ruolo abbia avuto in questo mutamento di dialogo (da indiretto a diretto) l’ampliamento degli Stati membri della Comunità. </p>
<p>[32] Ed ha ricordato come, anni orsono,  lo stesso il Prof. Tizzano avesse  sottolineato come in origine “<i><i>la Corte di Giustizia europea avesse utilizzato tutta la generosità possibile per le competenze comunitarie e una cerata avarizia per le competenze degli Stati membri</i></i>”. Ed al riguardo ha richiamato espressamente A. TIZZANO, <i><i>La Corte di giustizia delle Comunità europee</i></i>, Napoli: Jovene, 1967. Sia consentito a chi scrive segnalare, al riguardo, una più recente pubblicazione dello stesso autore: A. TIZZANO, <i><i>Il ruolo della Corte di giustizia UE in una fase di crisi del  modello soprannazionale</i></i>, in <i><i>Affarinternazionali &#8211; Rivista </i></i>online<i><i> di politica, strategia ed economia</i></i> (www.affarinternazionali.it), 10/12/2008. L’A., in merito all’incisiva azione della Corte, ricorda come ad essa, specie in passato, siano stati attribuiti gli appellativi di “governo dei giudici”, di “eccessivo attivismo della Corte” o addirittura di “derive” giurisprudenziali, e “<i><i>ciò senza però chiedersi cos’altro il giudice comunitario avrebbe dovuto fare se non contribuire alla costruzione dell’edificio le cui fondamenta (i Trattati) erano state affidate alle sue cure. La Corte non è un osservatore esterno a quel processo, ma opera all’interno di esso e del sistema giuridico-istituzionale che lo sorregge. Essa non ha avuto, quindi, né ha altra scelta, se vuol restare fedele alla propria missione, che rispettare e valorizzare gli obiettivi del processo quali sono appunto proclamati nei Trattati</i></i>”. L’A., inoltre, ha ricordato “<i><i>la tutela che la Corte ha saputo assicurare alle situazioni giuridiche individuali fondate sul diritto comunitario, ed in particolare ai diritti che i cittadini comunitari si sono visti garantire nei confronti non solo delle istituzioni comunitarie, ma anche degli stessi Stati membri e perfino del proprio Stato</i></i>. Egli  ha ricordato come tale tutela sia stata assicurata con grande ampiezza, ma soprattutto ha sottolineato che a questo risultato<i><i>“si è pervenuti soprattutto grazie alla collaborazione che la Corte ha saputo istaurare e sviluppare con i giudici nazionali attraverso la c.d. procedura pregiudiziale, attraverso cioè il meccanismo che consente ad un giudice nazionale di sottoporre alla Corte questioni, pregiudiziali ai fini della propria decisione, che attengono all’interpretazione del Trattato e all’interpretazione e alla validità degli atti delle istituzioni comunitarie”</i></i>.  Per l’A., infatti, “<i><i>Una simile collaborazione, che costituisce un’autentica caratteristica del sistema comunitario, è stata posta dalla Corte addirittura al centro di tutto il sistema giurisdizionale comunitario, e più in generale dei rapporti fra il diritto comunitario e il diritto nazionale e soprattutto tra i rispettivi apparati giudiziari</i></i>” Ciò, prosegue l’A. “<i><i>ha permesso </i></i>[…] <i><i>il coinvolgimento crescente dei giudici nazionali nell’applicazione del diritto comunitario, con un ruolo di giudici &#8220;decentrati&#8221; di tale diritto, nel senso che, quando ne fanno applicazione, essi agiscono come una sorta di organi decentrati della giurisdizione comunitaria e concorrono con questa a garantire l’osservanza di detto diritto”.</i></i></p>
<p>[33] Tra le varie sentenze analizzate dal relatore le più note sono relative alla Causa 70/77 (cd. “<i><i>Simmenthal</i></i>”), alle Cause riunite 6 e 9/90 (cd. “<i><i>Francovich</i></i>”) ed alla causa C-199/05 (cd. “<i><i>Lucchini</i></i>”) </p>
<p>[34] Ordinario di Diritto Processuale Civile &#8211; Università degli Studi di Firenze.</p>
<p>[35] Che si ricorda recita: “<i><i>Studio sulla c.d. autonomia  procedurale: ovvero sulla competenza procedurale funzionalizzata”.</i></i> </p>
<p>[36]Teorico in quanto il relatore condivide quanto sostenuto, nel suo articolato intervento, dal Prof. Tesauro sull’inesistenza (come emergerebbe dall’analisi fatta da quest’ultimo della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo) di un problema di giudicato.  </p>
<p>[37] E non inteso né come manifestazione della sovranità dello Stato né come manifestazione del potere giudiziario.</p>
<p>[38] Direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea. </p>
<p>[39] Ordinario di Diritto Amministrativo &#8211; Università degli Studi di Milano.  </p>
<p>[40] Tra i vari esempi di vizi procedurali accennati dal relatore, ci si limita a ricordare il vizio nella composizione della commissione aggiudicatrice. </p>
<p>[41] Al riguardo, il relatore formula vari esempi tra cui: lo stato d’avanzamento lavori del contratto, la gravità della norma violata, la buona fede della controparte.</p>
<p>[42] Sia consentito a chi scrive ricordare,  che l’art. 10 TCE, rimasto immutato  sin dal 1957 (<i><i>ex</i></i> art. 5 Trattato CEE), e che “<i><i>rappresenta un vero e proprio inno alla cooperazione</i></i>” (Così. D.U. GALETTA, <i><i>L’autonomia procedurale degli Stati membri dell’Unione europea: Paradise Lost ? &#8211; Studio sulla c.d. autonomia procedurale: ovvero sulla competenza procedurale funzionalizzata</i></i>, p. 115), dispone espressamente che: “<i><i>Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti. </i></i></p>
<p><i><i>Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato</i></i>”.</p>
<p>Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il principio di “leale cooperazione” è stato consacrato nelle disposizioni dell’art. 4 § 3 TUE che  prevede:</p>
<p>“<i><i>In virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati. </i></i></p>
<p><i><i>Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione. </i></i></p>
<p><i><i>Gli Stati membri facilitano all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione</i></i>”.</p>
<p>[43] Ordinario di Diritto dell’Unione Europea &#8211; Università degli Studi di Milano.</p>
<p>[44] Cfr. D.U. GALETTA, <i><i>L’autonomia procedurale degli Stati membri dell’Unione europea</i></i>: <i><i>Paradise Lost? &#8211; Studio sulla c.d. autonomia  procedurale: ovvero sulla competenza procedurale funzionalizzata, </i></i>pp.5-7.</p>
<p>[45] Metafora originata dal titolo del famoso poema epico di John  Milton,  <i><i>Paradise Lost</i></i>, pubblicato in una prima edizione di dieci volumi nel 1667 ed in una seconda edizione di dodici volumi nel 1674; a tale opera la Prof.ssa Galetta si è ispirata per  il titolo del proprio volume.  </p>
<p>[46] Il comma 2, § 1, art. 19 TUE recita: “<i><i>Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell&#8217;Unione</i></i>”.</p>
<p>[47] Quella che nel passato recente era liquidata nel Trattato CE tra “le altre politiche connesse” (Cfr. Trattato CE, <i><i>Titolo IV &#8211;</i></i> <i><i>Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche commesse con la libera circolazione delle persone</i></i>).</p>
<p>[48] Si v. lettera <i><i>e) </i></i>comma art. 81 TFUE. </p>
<p>[49] Presidente T.A.R. – Trento il quale,  in merito ai quesiti sul dialogo tra le Corti che il Prof. Alonso García aveva rivolto al Prof. Tesauro,  ha ricordato un caso avvenuto in materia di tutela <i><i>ante causam</i></i>, con un rinvio fatto alla Corte di Lussemburgo, e per il quale era stata richiesta l’applicazione del rito abbreviato, “[…] <i><i>preceduto sia da una strenua resistenza del Consiglio di Stato italiano,  sia da una pronuncia della Corte Costituzionale italiana che aveva detto che il sistema così come disciplinato dalla legge 205/2000 era perfettamente conforme e sufficiente alla Costituzione</i></i>”. Il Cons. Mariuzzo ha voluto sottolineare come, nel caso di specie,  né l’Avv. generale nelle proprie conclusioni,  né la Corte di Giustizia nella propria pronuncia abbiano tenuto in debito conto le considerazioni espresse da tali Corti nazionali. Sia consentito a chi scrive richiamare, per approfondimenti in merito alla problematica evidenziata nell’incontro oggetto di questa relazione, l’opinione espressa dal Cons. Francesco Mariuzzo (all’epoca Presidente del T.A.R.- Brescia) il 18.02.2006 nella propria Relazione per l’Inaugurazione dell’anno giudiziario 2006 della Sezione staccata di Brescia del T.A.R. Lombardia, reperibile in <i><i>Rivista Internet di diritto pubblico &#8211; LEXITALIA.IT</i></i>, 3/2006 (http://www.lexitalia.it/articoli/mariuzzo_2006.htm)</p>
<p>[50] Ordinario di Diritto dell’Unione europea  &#8211; Università degli Studi di Roma “La  Sapienza”, nonché Giudice presso la Corte di giustizia delle Comunità europee.</p>
<p>[51] Tra gli esempi fatti al riguardo dal relatore si citano ad esempio le competenze sui diritti fondamentali.  </p>
<p>[52] Il relatore si riferisce alla sentenza della Corte di giustizia relativa alla Causa 170/84 (cd. “<i><i>Granital</i></i>”).</p>
<p>[53] Esplicito riferimento al libro della Prof.ssa Galetta.</p>
<p>[54] Questa è una delle molte metafore utilizzate dal relatore.</p>
<p>[55] Il relatore dopo aver formulato quest’ultima affermazione ha precisato che “<i><i>con ciò non si vuole affermare la necessità di una verticalizzazione del sistema, né tanto meno che si abbiano ambizioni imperialistiche, ma quanto appena affermato serve  per spiegare le difficoltà cui devono far fronte sia i giudici della Corte di giustizia europea che i giudici delle Corti nazionali</i></i>”. </p>
<p></p>
<p><i></p>
<p align=right>(pubblicato il 14.7.2010)</p>
<p></i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/incontro-di-studio-giudici-nazionali-e-giudici-dellunione-europea-milano-1-marzo-2010-resoconto-a-cura-di-leonardo-baroni/">Incontro di studio &lt;br&gt; « GIUDICI NAZIONALI E GIUDICI DELL’UNIONE EUROPEA»&lt;br&gt;  (Milano, 1° marzo 2010)&lt;br&gt; &#8211; Resoconto a cura di Leonardo Baroni(*)  &#8211;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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