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	<title>Laura Panelli Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Laura Panelli Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Autovelox: con una sola pattuglia si può controllare  l’intera carreggiata in entrambi i sensi di marcia.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:21:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autovelox-con-una-sola-pattuglia-si-puo-controllare-lintera-carreggiata-in-entrambi-i-sensi-di-marcia/">Autovelox: con una sola pattuglia si può controllare  l’intera carreggiata in entrambi i sensi di marcia.</a></p>
<p>Il codice della strada è sempre al centro dell’attenzione sia del legislatore, che ne ha appena modificato alcune parti, sia della giurisprudenza, che continua ad occuparsi del &#8220;tormentone giudiziario&#8221; dell’autovelox. La novità che proviene dal Giudice di Pace di Parma è che, stavolta, la vittoria è toccata alla Polizia, nonostante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autovelox-con-una-sola-pattuglia-si-puo-controllare-lintera-carreggiata-in-entrambi-i-sensi-di-marcia/">Autovelox: con una sola pattuglia si può controllare  l’intera carreggiata in entrambi i sensi di marcia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Il codice della strada è sempre al centro dell’attenzione sia del legislatore, che ne ha appena modificato alcune parti, sia della giurisprudenza, che continua ad occuparsi del &#8220;tormentone giudiziario&#8221; dell’autovelox.</p>
<p>La novità che proviene dal Giudice di Pace di Parma è che, stavolta, la vittoria è toccata alla Polizia, nonostante le ormai note sentenze della Corte di Cassazione (Cass. sez. II, n. 6123/99 e n. 4010/00, in questa rivista) affermino la necessità della contestazione immediata dell’infrazione; infatti, in contrasto con i precedenti della Suprema Corte, il Giudice di Pace di Parma ha ritenuto legittimo il comportamento degli agenti della Polizia Municipale, che non hanno provveduto all’immediata contestazione dell’infrazione.</p>
<p>Il caso: un professionista parmigiano, transitando su una strada comunale in direzione non, superava il limite massimo consentito, venendo fotografato dall’apparecchio Velomatic 512 che rilevava l’infrazione.</p>
<p>La violazione non veniva immediatamente contestata in quanto, secondo quanto riportato sul verbale, &#8220;lo strumento di rilevazione consente la determinazione dell’illecito dopo che il veicolo oggetto del rilievo era già distante dal luogo di accertamento, nell’impossibilità di essere fermato nei modi regolamentari&#8221;.</p>
<p>Raggiunto al domicilio dal verbale di contestazione, il professionista proponeva ricorso al Prefetto per violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. (obbligo d’immediata contestazione ove non sussistano motivazioni per la notifica successiva).</p>
<p>Il Prefetto rigettava il ricorso, rendendo pertanto necessario il ricorso al Giudice di Pace.</p>
<p>In sede contenziosa l’amministrazione motivava il proprio comportamento producendo i verbale d’immediata contestazione, redatti lo stesso giorno del rilevamento dell’infrazione del nostro professionista, lungo la stressa carreggiata, ma nel senso opposto di marcia (direzione sud) e con un diverso modello di autovelox.</p>
<p>Sosteneva l’amministrazione che nel senso di marcia nel quale transitava il professionista non era possibile contestare immediatamente le infrazioni in quanto l’apparecchiatura utilizzata consente di verificare l’infrazione solamente dopo lo sviluppo della foto e soprattutto in quanto, lungo quel senso di marcia, non esistevano piazzole di sosta idonee per arrestare le auto senza creare intralcio e pericolo al traffico.</p>
<p>Il Giudice di Pace riteneva legittimo quanto compiuto dagli agenti i quali, contestando immediatamente le infrazioni nel senso opposto di marcia, hanno pienamente rispettato le norme del codice della strada per quel senso di marcia e – nello stesso tempo – sono riusciti a giustificare la loro impossibilità di comportarsi allo stesso modo nell’altro senso di marcia (ove quale transitava i ricorrente).</p>
<p>Il commento: a parere di chi scrive, le conseguenze che derivano sul piano pratico dalla sentenza sono preoccupanti. L’amministrazione non dovrebbe più cercare le pattuglie in modo tale da salvaguardare il principio d’immediata contestazione delle infrazioni, &#8220;dimidiato&#8221; perchè se per ogni senso di marcia passano 50 automobilisti indisciplinati, solo 50 saranno le sanzioni immediatamente contestate, mente gli altri 50 autisti pagheranno averne saputo il motivo.</p>
<p>La Polizia, secondo la sentenza in commento, può infatti &#8220;prendere due piccioni con una fava&#8221;, rispettando le norme per un senso di marcia, mettendosi però nelle condizioni di non rispettarle per l’altro senso di marcia.</p>
<p>Ne deriva che le vetture che circolano da lato opposto non hanno alcun diritto a vedersi contestata immediatamente l’infrazione, mentre le auto che viaggiano nell’altro senso di marcia hanno goduto di tale diritto.</p>
<p>Il vasto panorama della casistica delle infrazioni con autovelox si arricchisce, dunque, di questa nuova pronuncia che porta alla ribalta una nuova eccezione alla fondamentale regola dell’immediata contestazione.</p>
<p>Si tratta di una eccezione che lascia perplessi, ma che consente all’amministrazione di raddoppiare l’utile; di fatto, con una sola pattuglia si possono usare due autovelox (meglio ancora un apparecchio moderno e un altro obsoleto), multare le auto che viaggiano su due corsie, ma contestare le infrazioni solo a quelle che circolano da un lato (quello ove vi siano i luoghi adatti per la fermata dei trasgressori).</p>
<p>La sentenza, probabilmente, parte dal presupposto, non condiviso da chi scrive, che vi sia una sorta di &#8220;dovere assoluto&#8221; degli agenti di sanzionare le infrazioni che avvengono &#8220;sotto i loro occhi&#8221;. Ne deriva che se gli agenti vedono (tramite autovelox) auto che sfrecciano dall’altro lato della strada, ove la polizia non ha predisposto alcuna misura per la contestazione immediata, sono tenuti a multarla.</p>
<p>Giova ribadire che nel caso delle &#8220;multe&#8221; per eccesso di velocità non si accertano reati, ma si comminano sanzioni amministrative. Di fronte ai diversi valori in gioco, non v’era alcun dovere del pubblico ufficiale (agente di polizia stradale) di sanzionare chiunque passi oltre il limite di velocità nel luogo da lui presidiato, dovendo egli agire nel rispetto delle norme.</p>
<p>Ne deriva che se solo da un lato della carreggiata vi sono le piazzole per la sosta degli automobilisti, non si può piazzare un &#8220;autovelox&#8221; dall’altro lato, ove si è certi di non poter contestare immediatamente la sanzione.</p>
<p>Sarà interessante, a tal proposito, ed in caso di impugnazione, esaminare l’opinione della Corte di Cassazione che potrebbe essere chiamata a decidere se la immediata contestazione delle infrazioni vada effettuata tenuto conto &#8220;dei sensi di marcia&#8221;, oppure se una pattuglia può controllare, da un unico punto, due sensi di marcia, preoccupandosi di contestare le infrazioni solo da un lato.</p>
<p>Forse la Suprema Corte dovrà verificare se la Polizia avrebbe dovuto &#8220;chiudere un occhio&#8221; (cioè un autovelox).</p>
<p>La Cassazione, in altri termini, dovrà stabilire se è legittimo posizionare un autovelox in un punto (corsia di marcia della carreggiata):</p>
<p>1. ove non è possibile (per lo stato dei luoghi) fermare gli automobilisti indisciplinati;</p>
<p>2. ove non è stato fatto nulla per porvi rimedio (autopattuglia della polizia che li blocchi in un punto più lontano);</p>
<p>3. per il solo fatto che dall’altro lato della strada sia stata seguita la corretta procedura.</p>
<p>Il &#8220;tormentone autovelox&#8221; appassiona più de &#8220;Il grande fratello&#8221;.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>nota a sentenza del Giudice di Pace di Parma, 25 gennaio 2001, n. 87</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>I comuni possono ricorrere contro impianti  di telefonia mobile da loro stessi autorizzati</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2001 17:19:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-comuni-possono-ricorrere-contro-impianti-di-telefonia-mobile-da-loro-stessi-autorizzati/">I comuni possono ricorrere contro impianti  di telefonia mobile da loro stessi autorizzati</a></p>
<p>Il rispetto dei parametri imposti dalla legge (valori indicati nel D.M. 381/98 in tema di impianti di telefonia mobile) è condizione necessaria, ma non sufficiente a garantire che la salute non sia in concreto lesa. Ne deriva che anche i Comuni possono agire in giudizio per tutelare il diritto alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-comuni-possono-ricorrere-contro-impianti-di-telefonia-mobile-da-loro-stessi-autorizzati/">I comuni possono ricorrere contro impianti  di telefonia mobile da loro stessi autorizzati</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-comuni-possono-ricorrere-contro-impianti-di-telefonia-mobile-da-loro-stessi-autorizzati/">I comuni possono ricorrere contro impianti  di telefonia mobile da loro stessi autorizzati</a></p>
<p>Il rispetto dei parametri imposti dalla legge (valori indicati nel D.M. 381/98 in tema di impianti di telefonia mobile) è condizione necessaria, ma non sufficiente a garantire che la salute non sia in concreto lesa. Ne deriva che anche i Comuni possono agire in giudizio per tutelare il diritto alla salute dei propri cittadini minacciato da antenne, che la stessa amministrazione comunale ha autorizzato.</p>
<p>Questi sono due importanti principi ribaditi dal Tribunale di Parma (sezione di Fidenza, dott. Iovino), chiamato a decidere su un ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. dal Comune di Busseto sulla pericolosità di un impianto di telefonia mobile. Il Comune, infatti, si è trovato in una situazione &#8220;kafchiana&#8221;, avendo autorizzato l’installazione di un’antenna per la telefonia mobile, nel rispetto di tutte le norme di legge (rispetto dei valori limite, parere ARPA favorevole, compatibilità urbanistica ecc.), ma dubitando che, nonostante la legalità della procedura, la salute dei suoi cittadini potesse essere danneggiata.</p>
<p>Si tratta di una fattispecie del tutto particolare e nuova, in cui in Comune chiedeva al Giudice civile di disattivare un impianto che la stessa amministrazione aveva autorizzato, senza nemmeno ipotizzare che il gestore avesse realizzato un’opera diversa da quella assentita (fattispecie, invece, esaminata da Tribunale di Parma, ordinanza 22/07/2000 in Giust.it n. 9-2000, con nota di R. Ollari).</p>
<p>Il Tribunale di Fidenza ha negato che nel caso esaminato vi fosse un pericolo per la salute dei cittadini, anche in considerazione dell’applicazione, fatta dal Comune di Busseto, del principio di cautela, imponendo in concessione edilizia una distanza di almeno 100 metri dalle abitazioni.</p>
<p>Il Comune ha ottenuto dal Tribunale il riconoscimento:</p>
<p>1) del diritto di agire per la tutela della salute dei suoi cittadini;</p>
<p>2) della legittimazione ad adire il Giudice Ordinario, benché l’amministrazione avesse rilasciato la concessione edilizia per l’impianto in questione, non avendo però concorso a realizzare il danno che voleva impedire con l’azione giudiziaria;</p>
<p>3) dell’incertezza scientifica in detto campo;</p>
<p>4) della possibilità di applicazione del principio di cautela, espresso nell’imposizione di una distanza minima da obiettivi sensibili.</p>
<p>Si tratta di principi giurisprudenziali condivisibili, ma che pongono un’ulteriore incertezza nel campo &#8220;telefonia mobile&#8221;, che la recente legge quadro ha solo in parte dissipato.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-comuni-possono-ricorrere-contro-impianti-di-telefonia-mobile-da-loro-stessi-autorizzati/">I comuni possono ricorrere contro impianti  di telefonia mobile da loro stessi autorizzati</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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