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	<title>Laura Marzano Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Laura Marzano Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Non spetta il conguaglio sul prezzo in caso di cessione volontaria di suoli agricoli</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/non-spetta-il-conguaglio-sul-prezzo-in-caso-di-cessione-volontaria-di-suoli-agricoli/">Non spetta il conguaglio sul prezzo in caso di cessione volontaria di suoli agricoli</a></p>
<p>PUBBLICATO SU URBANISTICA E APPALTI 6/2005, 668 ss. (LA CASSAZIONE ESCLUDE POSSA FARSI LUOGO A CONGUAGLIO, ANCHE SE PREVISTO NELL’ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA, OVE, IN CORSO DI CAUSA, SIA ACCERTATA LA NATURA AGRICOLA DEL SUOLO CEDUTO. NEL COMMENTO CHE SEGUE SI EVIDENZIANO I VINCOLI DI INDISPONIBILITA’ AFFERENTI LA PARTICOLARE NATURA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/non-spetta-il-conguaglio-sul-prezzo-in-caso-di-cessione-volontaria-di-suoli-agricoli/">Non spetta il conguaglio sul prezzo in caso di cessione volontaria di suoli agricoli</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/non-spetta-il-conguaglio-sul-prezzo-in-caso-di-cessione-volontaria-di-suoli-agricoli/">Non spetta il conguaglio sul prezzo in caso di cessione volontaria di suoli agricoli</a></p>
<p><u><i>PUBBLICATO SU URBANISTICA E APPALTI 6/2005, 668 ss. <br />
</i></u></b></p>
<p>(LA CASSAZIONE ESCLUDE POSSA FARSI LUOGO A CONGUAGLIO, ANCHE SE PREVISTO NELL’ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA, OVE, IN CORSO DI CAUSA, SIA ACCERTATA LA NATURA AGRICOLA DEL SUOLO CEDUTO. NEL COMMENTO CHE SEGUE SI EVIDENZIANO I VINCOLI DI INDISPONIBILITA’ AFFERENTI LA PARTICOLARE NATURA GIURIDICA DELLA CESSIONE VOLONTARIA E LA SOSTANZIALE DEQUOTAZIONE DELL’ISTITUTO NELLA ATTUALE DISCIPLINA CONTENUTA NEL TESTO UNICO SULL’ESPROPRIAZIONE).</p>
<p><i><br />
</i><b>CASSAZIONE CIVILE, I SEZIONE, 1 FEBBRAIO 2005, N. 1984; Pres. PROTO; Est. GIULIANI; Ente nazionale per le strade – ANAS c/ Fiocco.</p>
<p></b><i>Qualora, nel corso di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, sia stato stipulato un contratto di cessione volontaria di un suolo, il cui prezzo sia stato determinato salvo conguaglio sulla base dei criteri fissati dalla legge n.385 del 1980, successivamente dichiarata incostituzionale, l’accertata natura agricola del suolo – la cui determinazione è sottratta al potere negoziale delle parti, irrilevante appalesandosi la valutazione datane in contratto – determina la persistente applicabilità delle regole indennitarie fondate sul criterio del valore agricolo medio di cui alla legge n.865 del 1971. Deve, di conseguenza, escludersi che possa farsi luogo al conguaglio del prezzo della cessione volontaria ogniqualvolta sia accertata la natura agricola del suolo ceduto, essendo il conguaglio normativamente previsto soltanto per le aree edificabili.</p>
<p></i>1) LA FATTISPECIE CONCRETA E LE CONCLUSIONI DELLA CORTE.</p>
<p>In una procedura espropriativa promossa dall’ANAS per la realizzazione di una variante stradale esterna all’abitato del comune di Trani e conclusasi con cessione volontaria il cui prezzo era stato convenuto salvo conguaglio ai sensi della legge 29 luglio 1980, n. 385, la prima sezione della Corte di Cassazione è chiamata a dirimere la questione indennitaria, conseguente al mancato versamento del prezzo residuo da parte dell’amministrazione espropriante, sotto diversi profili.<i> <br />
</i>Per il profilo che in questa sede rileva, lineare e rigorosamente consequenziale nell’iter logico-argomentativo, la sentenza in commento si colloca nel solco di una giurisprudenza ormai pacifica e consolidata.<br />
Partendo dall’apprezzamento di fatto della Corte di Appello di Bari – peraltro non correttamente censurato e, pertanto, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità &#8211; circa la “concreta natura dei fondi occupati …. <b>sicuramente agricoli</b> allorché venne adottato il decreto di esproprio”, la cassazione individua innanzitutto la disciplina applicabile all’espropriazione di suoli agricoli attraverso la ricostruzione sistematica della successione di leggi nel tempo e delle pronunce di incostituzionalità che, di volta in volta, le hanno colpite. Ne ricava il principio secondo cui l’art.5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, attualmente vigente e applicabile per la determinazione del conguaglio spettante per la cessione volontaria a suo tempo stipulata secondo i criteri fissati dalla legge n. 385 del 1980, come modificata dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, si riferisce alle sole aree aventi vocazione edificatoria, laddove, in ipotesi di inedificabilità, resta applicabile il criterio del valore agricolo medio di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.<br />
Osserva ineccepibilmente la corte che, tanto la sentenza della Consulta 30 gennaio 1980 n.5[1] – che dichiarava costituzionalmente illegittimi i commi quinto, sesto e settimo dell’art.16 l.865/71 – quanto la successiva pronuncia 19/07/1983, n.223[2] della stessa Corte costituzionale, che interveniva sulla legge n.385/80 – la quale aveva reintrodotto in via provvisoria e salvo conguaglio le norme dichiarate incostituzionali – riguardavano norme disciplinanti l’esproprio di aree con vocazione edificatoria, mentre nulla avevano innovato o modificato sui criteri di stima dell’indennità di esproprio di suoli agricoli. <br />
Corollario di tale principio è che la previsione del conguaglio è limitata ai suoli edificatori mentre il prezzo della cessione dei suoli agricoli resta quello fissato in contratto con i criteri di cui alla citata legge del 1971.<br />
Sotto tale profilo il giudice di legittimità censura l’operato della Corte territoriale che, pur avendo correttamente affermato che, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1983, la determinazione del conguaglio va effettuata secondo i criteri di cui all’art. 5 bis della l. 359/92 ha poi errato ritenendo applicabile tale disciplina anche all’espropriazione di suoli la cui natura agricola sia indiscussa[3].<br />
Implicitamente la corte risolve il problema della prospettata nullità dell’accordo di cessione riveniente sia dall’inadempimento dell’ANAS all’obbligazione di versare il conguaglio sia dall’avere le parti determinato il prezzo sulla base di norme poi dichiarate incostituzionali – tema questo che, dalla lettura della sentenza, sembra essere stato prospettato dal ricorrente solo incidentalmente. <br />
Anche su questo punto la cassazione, richiamando l’orientamento formatosi all’interno della I sezione, implicitamente conferma il principio secondo cui, ove venga fatta questione di validità ed efficacia del contratto di cessione volontaria di un suolo, in cui sia stato determinato il prezzo salvo conguaglio, per essersi riferite le parti ad una legge, la n.385 del 1980, successivamente dichiarata incostituzionale per l’inadeguatezza dell’indennizzo da essa previsto riguardo ai suoli edificatori, è preliminare l’accertamento della natura del suolo, se edificatorio o agricolo, poiché l’eventuale riconoscimento del carattere agricolo esclude a priori che possa farsi luogo a conguaglio, non essendo stati mutati dalla legislazione successiva i criteri indennitari per tale tipo di terreni[4].</p>
<p>2) LIMITAZIONI LEGALI AL POTERE DISPOSITIVO DELLE PARTI: NATURA DELL’ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA.</p>
<p>Il principio di diritto espresso dalla S.C. di cassazione nella pronuncia in commento, offre spunti di riflessione sul  tema della sottrazione alla disponibilità delle parti del potere di attribuire al suolo natura diversa da quella risultante dagli strumenti urbanistici con conseguente irrilevanza della terminologia usata in contratto, tema che appare solo lambito dalla pronuncia che si annota. In particolare si impone una indagine, seppur sommaria, sulla natura della cessione volontaria che, pur atteggiandosi come strumento negoziale di diritto privato, subisce limitazioni alla libertà negoziale a causa del contenuto imposto <i>ex lege</i> da norme di diritto pubblico.<br />
In proposito va subito evidenziato che la cessione volontaria, nonostante l’uso ricorrente e risalente di una nomenclatura che richiama la logica negoziale[5], non può configurarsi come una compravendita civilistica in cui la determinazione del prezzo o la qualificazione della natura giuridica del bene siano rimesse all’autonomia contrattuale.<br />
Tali elementi, infatti, sono determinati con criteri legali che la giurisprudenza ritiene imperativi e imposti a pena di nullità[6].<br />
Tuttavia, in caso di violazione delle norme imperative che stabiliscono i criteri per la determinazione del corrispettivo ovvero che sottraggono al potere dispositivo delle parti di convenire transattivamente la natura agricola o edificabile del terreno – essendo determinanti le oggettive caratteristiche del bene indipendentemente dalle eventuali difformi valutazioni che ne abbiano dato le parti[7] &#8211; la cassazione non ritiene ricorra la nullità dell’intero accordo ma delle sole clausole difformi che, per il principio <i>vitiantur sed non vitiant</i>, sono sostituite con l’inserimento automatico in esso, ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c., delle norme imperative eluse[8].<br />
L’inserzione automatica delle clausole imperative attinenti alla determinazione del corrispettivo sembra rendere inapplicabile la disciplina dell’annullamento del negozio per vizi della volontà in caso di errore sulla qualità agricola o edificabile dei beni. Infatti, l’obbligato riferimento alle oggettive caratteristiche dell’immobile, alle quali il corrispettivo deve imperativamente adeguarsi, comporta la sostituzione <i>ex lege</i> dei parametri normativi alle difformi pattuizioni delle parti, ferma restando la validità dell’intero negozio.<br />
Diversamente sembra doversi concludere nell’ipotesi di errore sulla determinazione del valore venale che sia componente dei parametri di legge, pur correttamente applicati. In tal caso, ove l’errore sia la conseguenza di una non corretta percezione delle specifiche qualità del bene, parrebbe invocabile il disposto degli artt. 1428 ss., c.c., onde far valere la causa di invalidità da tali norme contemplata, sempreché sussistano i requisiti di essenzialità e riconoscibilità dell’errore.<br />
Esclusa la natura di negozio di diritto privato, perplessità sorgono in ordine alla sussunzione della cessione volontaria nella categoria degli accordi paritetici sostitutivi di provvedimenti, di cui all’art.11, L. 7 agosto 1990, n.241 come modificato dall’art. 7 della legge 11 febbraio 2005, n.15[9].<br />
In passato la questione assumeva rilievo in sede di individuazione dell’organo giudiziario competente a conoscere delle relative controversie, posto che l’art.11, in ciò mantenuto inalterato dalla legge 15/2005, attribuisce alla giurisdizione amministrativa la decisione delle cause aventi ad oggetto la “formazione, conclusione ed esecuzione” degli accordi <i>de quibus</i>. Al riguardo la giurisprudenza della cassazione era orientata nell’escludere la riconducibilità degli accordi di cessione previsti dall’art.12 l. n. 865/71 all’istituto di cui all’art.11 l. n.241/90, argomentando soprattutto in base al carattere non discrezionale del contenuto consensualmente stabilito e in base alla specialità della materia espropriativa[10].<br />
Attualmente, a fronte della esplicita previsione dell’art.53, comma 1, t.u. espropriazione, che attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie attinenti agli accordi di cui allo stesso testo unico, la questione ha perso di pregio.<br />
Va, tuttavia, osservato che l’istituto della cessione volontaria, ferma restando la natura di contratto di diritto pubblico e l’equiparazione, in termini effettuali, al decreto di esproprio (art. 45, comma 3), presenta elementi di divergenza rispetto alla previsione dell’art. 11 l. n. 241/90, ravvisabili nei seguenti elementi: innanzitutto l’accordo-cessione può vedere come controparte del privato non necessariamente una pubblica amministrazione ma anche un soggetto privato che agisca quale <i>longa manus</i> di quella; in secondo luogo l’evidenziato limite alla libertà negoziale delle parti fà sì che il consenso non possa sostituire il contenuto discrezionale di un atto amministrativo, essendo riconosciuta alle parti la libertà di valutare solo le concrete caratteristiche del bene e non la natura così come i valori di mercato ma non già l’indennità; infine gli accordi di cui all’art. 11 l. n. 241/90 si concludono senza pregiudizio dei diritti dei terzi, così come previsto nella norma, contrariamente a quel che avviene con la cessione volontaria che comporta l’estinzione dei diritti reali parziari e dei diritti personali sul bene trasferito.<br />
Il precipitato delle considerazioni che precedono è che appare corretto qualificare la cessione volontaria come contratto di diritto pubblico anche se<i> </i>con peculiarità sue tipiche.<br />
Detta elaborazione dogmatica, peraltro, non è nuova. Difatti, anche nella vigenza della l. n. 865/71, giurisprudenza e dottrina prevalenti hanno riconosciuto alla cessione volontaria natura di contratto ad oggetto pubblico inserito nel procedimento espropriativo, non costituente espressione di autonomia negoziale di diritto privato[11]. <br />
A ben vedere la questione della determinazione pattizia della natura del suolo[12] è strettamente correlata alla ineludibilità delle norme imperative relative alla determinazione del prezzo, che impedisce alle parti di determinare l’ammontare del corrispettivo in un regime di libero mercato e a seguito di libera contrattazione[13].<br />
Va detto che la tendenza a regolare pattiziamente non solo l’ammontare dell’indennità ma lo stesso trasferimento della proprietà del bene si era diffusa già nella vigenza della legge n.2359/1865, non in quanto espressamente prevista da una norma di legge ma per prassi convalidata dalla giurisprudenza della cassazione che qualificò tali accordi come contratti di diritto pubblico[14].<br />
Nel diritto positivo la figura della cessione volontaria compare per la prima volta con l’art.12 della legge n.865/71, con il quale il legislatore mira a incentivare la sua diffusione attraverso il meccanismo premiale della maggiorazione dell’indennità.<br />
La cessione volontaria costituisce dunque, nelle intenzioni del legislatore e secondo gran parte della dottrina[15], una particolare figura giuridica strumentale ad una più sollecita definizione della procedura ablatoria, ponendosi come atto integrativo e conclusivo della medesima e rendendo superflua solo l’emanazione del decreto di esproprio[16].<br />
Se ne può inferire che la procedura espropriativa conosce due tipi di epilogo alternativi tra loro: la cessione volontaria e il decreto di esproprio.<br />
Va chiarito, tuttavia, che il travaglio legislativo e giurisprudenziale degli anni settanta in tema di <i>ius aedificandi</i> e di indennità di esproprio, che si concluse con la dichiarazione di incostituzionalità[17] dell’applicabilità alle aree edificabili del medesimo criterio indennitario usato per le aree agricole, generò grande confusione sul piano applicativo. A ben vedere la possibilità di effettuare negozi di cessione volontaria ai sensi dell’art.12, comma 1, l.865/71 si sarebbe dovuta ricondurre ai soli casi di espropriazione di aree agricole[18]. Senonché l’art.5 bis della legge 359/92 reintrodusse la possibilità della cessione volontaria anche nell’ambito di procedure espropriative riguardanti suoli edificabili, fissando l’effetto premiale non già in una maggiorazione dell’indennità ma nella mancata decurtazione del 40%. <br />
E’ questo l’equivoco in cui sembra essere incorsa anche la Corte territoriale nel giudizio a quo conclusosi con la sentenza sottoposta al vaglio della cassazione nella pronuncia in commento, laddove si assume l’applicabilità dell’art.5 bis l. 359/92 e, dunque, la sussistenza per il soggetto ablato del diritto a conseguire il conguaglio sul prezzo, a fattispecie – la cessione volontaria avente ad oggetto suoli agricoli – non contemplate dalla norma medesima.<br />
La natura di contratto di diritto pubblico dell’atto di cessione, sembra oramai non prestare il fianco a dubbi residui alla luce della disciplina introdotta dal testo unico sull’espropriazione che esclude l’istituto della risoluzione per inadempimento laddove all’art.45, comma 3, prevede che l’accordo di cessione non perde effetto se l’acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato[19].</p>
<p>3) LA CESSIONE VOLONTARIA NELLA DISCIPLINA DEL TESTO UNICO SULL’ESPROPRIAZIONE: APPLICABILITA’ E LIMITI DELL’ISTITUTO.</p>
<p>Un breve cenno si impone, a questo punto, sull’istituto della cessione volontaria nella disciplina attuale come dettata dal T.U. espropriazioni (d.p.r. 8 giugno 2001, n.327), disciplina che, pur non riguardando la fattispecie concreta di cui alla pronuncia in commento, sottratta <i>ratione temporis</i> alla sua applicabilità, rappresenta tuttavia l’attuale referente normativo. <br />
A ben vedere nel testo unico l’istituto della cessione volontaria sembra avere una presenza marginale: se ne tratta all’art. 20, commi 8, 9 e 10 in tema di determinazione dell’indennità provvisoria e all’art.45.<br />
Dal punto di vista sistematico dette norme garantiscono la “sopravvivenza” dell’istituto in parola laddove, stando alla lettera degli artt. 26 comma 11 e  27 comma 3, secondo cui dopo il deposito o il pagamento dell’indennità rispettivamente provvisoria e definitiva si procede al <i>decreto di esproprio</i>, la cessione volontaria sembrerebbe esclusa dal novero dei possibili atti conclusivi del procedimento espropriativo.<br />
L’istituto trova il suo diretto precedente, come si è visto, nel disposto dell’art. 12 l.865/71, rispetto al quale, tuttavia, nella logica dell’art.45 t.u. espropriazione, si presenta dotato di uno spettro applicativo più esteso, nell’evidente intento di accelerare e semplificare la procedura espropriativa incentivando soluzioni conciliative[20].<br />
La dilatazione dello spazio temporale di operatività della cessione volontaria fino alla esecuzione del decreto di esproprio, e dunque anche dopo la sua adozione, se appare coerente con il principio secondo cui l’acquisto della proprietà del bene in capo al beneficiario si realizza solo all’esito dell’esecuzione del provvedimento (art.23, comma 1, lett. f), suscita, tuttavia, in parte della dottrina, perplessità sull’utilità di incentivare con misure premiali la definizione di un iter procedimentale quando si è oramai esaurito con ampio dispendio di tempo ed energie[21].<br />
Secondo altra dottrina l’atto di cessione volontaria sarebbe un istituto inutile in quanto, innanzitutto, i vantaggi sull’indennità garantiti dal legislatore non dipendono da una preferenza ideologica attribuita al mezzo bilaterale di trasferimento del diritto, ma dalla assai discutibile convinzione che l’atto bilaterale consenta di ridurre lungaggini e incertezze della procedura[22]. Secondo tale prospettiva dogmatica in realtà, in molti casi, è assai più rapida e conveniente l’emissione del decreto di esproprio e sarebbe anzi dannoso e assurdo per l’ente non ricorrervi.<br />
L’autore individua la fondatezza di tale ricostruzione proprio nei commi 11, 12 e 13 dell’art.20 t.u. introdotti dal D. Lgs. N.302 del 27 dicembre 2002  (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)[23]. In base a tali norme, infatti, l’autorità espropriante può, in ogni caso, decidere di ricorrere al decreto di esproprio in luogo dell’atto di cessione volontaria, dopo aver corrisposto l’importo concordato, ovvero dopo aver ordinato il deposito dell’indennità qualora il proprietario abbia condiviso l’indennità senza dichiarare l’assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora – nonostante l’accettazione dell’eredità – non produca la documentazione attestante la libera e piena proprietà, ovvero non si disponga ad incassare materialmente le somme.<br />
Queste disposizioni, dal cui complesso emerge che il decreto di esproprio può essere emanato in qualunque frangente, dimostrano, secondo tale dottrina, che l’atto di cessione è perfettamente inutile, oltreché più laborioso e costoso del decreto di esproprio, spingendosi a ipotizzare che, anche se non espressamente depennato da parte dei compilatori del testo unico, l’istituto è destinato a cadere in desuetudine[24].</p>
<p>4) IL CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE VOLONTARIA PER SUOLI AGRICOLI NELLA DISCIPLINA DEL TESTO UNICO.</p>
<p>L’art.45 t.u. espropriazione fissa i parametri cui le parti sono vincolate nella pattuizione del corrispettivo della cessione. Detti parametri, traducendosi in norme imperative, non possono essere derogati né per eccesso né per difetto e, come evidenziato in precedenza, si sostituiscono <i>ex lege</i> alle eventuali pattuizioni difformi. La <i>ratio </i>della fissazione di detti parametri risiede nella volontà di incentivare la cessione in forza dell’effetto premiale di una maggiore remuneratività del prezzo di cessione per l’espropriato rispetto all’indennità di esproprio.<br />
In particolare, in caso di area inedificabile non coltivata dal proprietario, è previsto un aumento del 50% sull’importo che verrebbe stimato come indennità di esproprio, cioè il valore agricolo medio calcolato in riferimento alle colture esistenti (art.45, comma2, lett. c).<br />
La lettera d) del medesimo comma prende in esame l’ipotesi di terreno non edificabile direttamente coltivato dallo stesso proprietario e determina il corrispettivo della cessione nel triplo del valore agricolo medio periodicamente determinato dalla competente commissione provinciale per tipo di colture ai sensi dell’art.41, u.c., t.u.. La <i>ratio</i> della norma è ravvisabile nell’intento di indennizzare, così come espresso nell’art.40, comma 4, t.u., in caso di apprensione di terreno coltivato, non solo il valore dominicale ma anche la perdita di reddito agrario.<br />
A tale proposito si è ritenuto in dottrina[25] che i criteri di indennizzo di cui alla lett. d) dovrebbero applicarsi analogicamente al caso di terreno edificabile coltivato direttamente dal proprietario, nel senso che il corrispettivo della cessione dovrebbe comprendere, oltre il valore dell’area edificabile, determinato secondo i parametri di cui alla lett. a), il triplo dell’indennità aggiuntiva prevista, dall’art.37, comma 9, in caso di esproprio a favore del proprietario coltivatore diretto.<br />
Tale conclusione, tuttavia, non è condivisa da chi, attraverso la ricostruzione delle ragioni sistematiche che giustificano la triplicazione dell’indennità, ritiene che trasporre analogicamente detta maggiorazione in favore del proprietario coltivatore diretto di area edificabile, il quale, per la perdita della proprietà viene già indennizzato attraverso il valore mediale di cui alla lett. a), significherebbe indennizzare due volte il diritto dominicale, considerando l’area ceduta come edificabile e non edificabile al tempo stesso[26].<br />
Secondo tale opinione sembra più corretto concludere che in tale ipotesi, all’indennizzo quale area edificabile secondo il criterio di cui all’art.37, comma 1, t.u., senza riduzione del 40%, si aggiunga, senza multipli di sorta, il valore agricolo di cui all’art.40, comma 4, così ravvisando la misura premiale per la cessione volontaria esclusivamente nella mancata decurtazione.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1]  Pubblicata su G.U. 6 febbraio 1980, n.36.<br />
[2]  In <i>Foro It.</i>, 1983, I, 2057; in <i>Riv. Giur. Edil.</i>, 1983, I, 743, con nota di P. G. ALPA; in <i>Regioni</i>, 1983, 1225,  con nota di P. CARETTI; in <i>Giur. It.</i>, 1984, I,1, 620,  con nota di F. GABRIELE.<br />
[3] I principi affermati in sentenza possono considerarsi <i>ius receptum</i>. In particolare la Corte si rifà a Cass. 21 maggio 2002, n.7429, in <i>Foro it. Rep</i>., 2002, voce <i>Espropriazione per p.i</i>., n.237, secondo cui “l’eventuale riconoscimento del carattere agricolo, esclude a priori che possa farsi luogo a conguaglio, non essendo stati mutati dalla legislazione successiva i criteri indennitari fissati per tale tipo di terreni”. Sulla applicabilità dell’art. 5 bis l.8 agosto 1992, n.359 alle cessioni di suoli edificabili con determinazione del prezzo salvo conguaglio ai sensi della l. 29 luglio 1980, n. 385, poi dichiarata incostituzionale, si vedano Cass. 25 luglio 2002, n.10923 in <i>Foro it., Rep</i>., 2002, voce cit., n.238; Cass. 21 maggio 2002, n.7429, <i>id.,</i> n.236; Cass. 16 febbraio 2001, n.2276, <i>id</i>., 2001, voce cit., n.266; Cass. 11 febbraio 1999, n.1146, <i>id.,</i> 1999, voce cit., n.335.<br />
[4]  Principio testualmente espresso da Cass. 21 maggio 2002, n.7429 cit..<br />
[5] Va evidenziato che, nella terminologia adoperata dal testo unico sull’espropriazione 8 giugno 2001, n. 325,  è ricorrente l’uso di termini  quali “corrispettivo” o “acquirente” (art. 45, comma 2) che richiamano la disciplina contrattualistica.<br />
[6] Cfr. Cass. 4 settembre 1985, n.3551, in <i>Corriere Giur</i>., 1985, 1128, con nota di L. CARBONE. <br />
[7] Cfr. Cass.9 marzo 1996, n.1886, <i>in Foro it., Rep</i>., 1996, voce Espropriazione per p.i., n.144; Cass. 27 novembre 1999, n.13259 id., 1999, voce cit., n.349.<br />
[8] Cass. 7 marzo 1997, n.2091, in <i>Dir. Giur. Agr</i>., 1998, 225; Cass. 21 aprile 1999, n.3930, in <i>App. Urb. Ed</i>., 2000, 159; Cass. 5 luglio 2000, n.8969, in <i>Giust. Civ. mass</i>., 2000, n.1495. <br />
[9] Va precisato, tuttavia, che l’argomento che la determinazione del corrispettivo sia sottratta all’autonomia privata, non è di per sé dirimente, essendo la vigenza di prezzi di imperio compatibile con l’esistenza di un accordo negoziale privato.<br />
[10] In tal senso Cass. 4 novembre 1994, n.9130/SU in <i>Giornale dir. amm.</i>, 1995, 55, con nota di L. CARBONE.<br />
[11] Cass. 12 gennaio 1988, n.144 in <i>Arch. Civ.,</i> 1988, 410; Cass. 16 marzo 1994, n. 2513 in <i>Foro it., Rep</i>., 1994, voce Espropriazione per p.i., n. 162.; Cass. 20 aprile 1994, n.3770 in <i>Giust. Civ. mass</i>., 1994, n.539; Cass. 7 marzo 1997, n. 2091, in <i>Foro it</i>., 1997, I, 1847, con nota di E. REGGIANI; Cass. 12 maggio 1998, n.4759, in <i>Foro it., Rep.</i>, 1998, voce Espropriazione per p.i., n. 326; Cass. 18 luglio 1994, n. 6710, in Mass., 1994, Cass. 27 novembre 1999, n.13250, cit.; Cass. 5 luglio 2000, n.8969, in Giust. Civ. mass., 2000, n.1495. In dottrina A. BORELLA, <i>A proposito della cessione volontaria nell’espropriazione: un errore del giudice ordinario</i>, in <i>Dir. Regione</i>, 1986, 57; S. AMMENDOLA, <i>La cessione volontaria dei beni nel procedimento espropriativo</i>, in <i>Amm. It.</i>, 1989, 1838.<br />
[12] Fondamentali sul punto Cass. 27 novembre 1999, n.13250, in <i>Foro it., Rep</i>., 1999, voce cit., n.350, nonché Cass. 9 marzo 1996, n.1886,  cit..  <br />
[13] Si veda Cass. 12 ottobre 1999, n.11435 cit., secondo cui la cessione volontaria dà luogo ad una forma alternativa di realizzazione del procedimento espropriativi, mediante l’utilizzazione di uno strumento privatistico soggetto ai principi civilistici che regolano la conclusione dei contratti e, per alcuni aspetti, tra cui in particolare la determinazione del prezzo, a norme imperative; cfr. anche Cass. 4 settembre 1985, n.3551, cit., anche in <i>Riv, giur. Ed</i>., 1986, I, 339, con nota di O. FORLENZA, <i>La cessione volontaria di immobili espropriandi. Posizione giuridica del privato, natura del contratto e suoi profili di nullità</i>.<br />
[14] Così Cass. 7 aprile 1971, n. 1025, in <i>Foro it</i>., 1971, I, 2754; Cass. 5 marzo 1971, n.986, in <i>Giust.</i> Civ., 1971, I, 515.<br />
[15] Il riferimento è a A. VARLARO SINISI, <i>Sul contratto preliminare di cessione volontaria nel corso della procedura espropriativa</i>, in <i>Giust. Civ</i>., 1999, I, 2319.<br />
[16] Cass 8 novembre 1989, n. 4695 in <i>Giust. Civ</i>., 1990, I, 681; Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 1991, n.969, in <i>Foro amm</i>., 1991, 2888. <br />
[17] Si tratta della storica sentenza Corte cost. n.5/80 cit.<br />
[18] Fu l’orientamento espresso dalla stessa Corte costituzionale con sentenza n. 09/11/1988, n.1022 in <i>Foro It.,</i> 1989, I, 983, nota di D. BELLANTUONO.<br />
[19]  Ciò contrariamente a quanto si riteneva in precedenza: per tutte Cass. 12 ottobre 1999, n.11435 in <i>Urb. e appalti</i>, 2000, 39.<br />
[20]  A tale proposito va evidenziato che l’istituto ha visto ampliarsi via via l’ambito cronologico di applicazione; difatti dalla previsione del citato art.12 l. n. 865/71 secondo cui la cessione poteva essere concordata entro trenta giorni dalla notificazione dell’indennità provvisoria, si è transitati attraverso l’art.5 bis, comma 2 l.359/92 che consentiva al soggetto ablato di convenire la cessione volontaria “in ogni fase del procedimento espropriativo”. Attualmente, l’art. 45 T.U. espropriazione rende possibile la soluzione negoziale a partire dalla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera fino al momento della <i>esecuzione</i> del decreto di esproprio e, pertanto, anche successivamente alla sua emanazione.<br />
[21] In dottrina dubitano della coerenza logica di tale estensione, O. FORLENZA, <i>Accordo bonario per scongiurare il contenzioso,</i> in Suppl. <i>Guida al dir.</i>, 2001, 8, 83 nonché G. SCIANCALEPORE , <i>L’espropriazione per pubblica utilità</i>, a cura di G. Saturno e P. Stanzione, Milano, 2002, 478. Cfr. anche M. MACCHIA, in <i>La nuova disciplina dell’espropriazione</i>, Commentario a cura di F. PITERA’, UTET, 2004, 343.<br />
[22] Cosi P. LORO, <i>L’atto di cessione volontaria nel testo unico, </i>in<i> L’espropriazione per pubblica utilità, Oltre il testo unico</i>, a cura di A. Mirabelli Centurione &#8211; P. Loro, Istituto editoriale regioni italiane s.r.l., Roma, 2004, 214, (nota 15).<br />
[23]  Sui limiti della delega di cui alla legge 1 agosto 2002, n.166 si veda D. COGO, <i>Il testo unico degli espropri: le novità introdotte dal governo alla luce dei limiti posti dalla legge delega</i>, in <i>Riv. Giur. Urb</i>., 2003, 101 ss..<br />
[24] Così testualmente P. LORO, <i>L’atto di cessione….</i>, op. cit., 218.<br />
[25] M. DE PALMA, in R. DE NICTOLIS &#8211; M. DE PALMA, <i>L’espropriazione per pubblica utilità nel nuovo t.u.</i>, Commentario a cura di F. Caringella e G. De Marzo, Milano, 2002, 561 ss..<br />
[26]  Così M. MACCHIA, in <i>La nuova disciplina…</i>, cit., 350.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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