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	<title>Iuliana Grigorut Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Iuliana Grigorut Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Le implicazioni degli istituti di semplificazione sulla tutela dell&#8217;ambiente</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-implicazioni-degli-istituti-di-semplificazione-sulla-tutela-dellambiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 17:38:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-implicazioni-degli-istituti-di-semplificazione-sulla-tutela-dellambiente/">Le implicazioni degli istituti di semplificazione sulla tutela dell&#8217;ambiente</a></p>
<p>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI &#8220;LA SAPIENZA&#8221; DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO COMPARATO E INTERNAZIONALE &#8211; Curriculum Diritto Amministrativo Europeo dell&#8217;Ambiente &#8211; Resoconto dell&#8217;incontro di studi del 5 giugno 2019 Prof. Fiorenzo Liguori Professore ordinario di Diritto Amministrativo Le implicazioni degli istituti di semplificazione sulla tutela dell&#8217;ambiente L&#8217;incontro di studi tenutosi il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-implicazioni-degli-istituti-di-semplificazione-sulla-tutela-dellambiente/">Le implicazioni degli istituti di semplificazione sulla tutela dell&#8217;ambiente</a></p>
<p>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI &#8220;LA SAPIENZA&#8221;</p>
<p>DOTTORATO DI RICERCA<br />
IN DIRITTO PUBBLICO COMPARATO E INTERNAZIONALE<br />
&#8211; Curriculum Diritto Amministrativo Europeo dell&#8217;Ambiente &#8211;</p>
<p>Resoconto dell&#8217;incontro di studi del 5 giugno 2019</p>
<p>Prof. Fiorenzo Liguori<br />
Professore ordinario di Diritto Amministrativo</p>
<p><strong>Le implicazioni degli istituti di semplificazione sulla tutela dell&#8217;ambiente</strong></p>
<p>L&#8217;incontro di studi tenutosi il 5 giugno 2019 presso il Dipartimento di Scienze politiche dell&#8217;Università degli studi di Roma &#8220;La Sapienza&#8221; ha accolto l&#8217;intervento del Prof. Fiorenzo Liguori, sul tema &#8220;Le implicazioni degli istituti di semplificazione sulla tutela dell&#8217;ambiente&#8221;.<br />
Il punto di partenza della discussione in esame è rappresentato dalla crescente attenzione ai temi della semplificazione e dell&#8217;ambiente, rappresentati però come tra di loro inconciliabili.<br />
Si trova, ad esempio, comunemente scritto, sia nella giurisprudenza, sia nella dottrina, che gli istituti del silenzio assenso e della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) non siano praticabili nella materia ambiente. Tuttavia, l&#8217;idea di incompatibilità non può essere recepita come una sorta di dogma, poiché, negli ultimi anni, l&#8217;adozione di alcune disposizioni (ad esempio, sugli interventi di bonifica, sulle opere di dragaggio sui distributori di carburanti) dimostra come la semplificazione e l&#8217;ambiente non siano sempre rappresentati come due opposti<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.</p>
<p><em>1. La molteplicità dei significati della semplificazione</em><br />
Prima di esaminare le tecniche di semplificazione nell&#8217;ambito ambientale e di individuare i criteri che la semplificazione segue, bisogna soffermarsi sui molteplici significati di semplificazione.<br />
Vi è, innanzitutto, una semplificazione normativa in senso stretto, che riguarda il tentativo di rendere più organico il quadro delle fonti. Sebbene la &#8220;vera&#8221; semplificazione normativa sarebbe quella di &#8220;tagliare le leggi&#8221;, viene considerata semplificazione anche la sistemazione delle norme in codici ovvero in testi unici. La semplificazione normativa all&#8217;interno del diritto dell&#8217;ambiente si è manifestata in particolare attraverso l&#8217;adozione del Codice dell&#8217;ambiente. Una forma di semplificazione normativa è anche la delegificazione degli allegati al codice, i quali vengono frequentemente mutati in conseguenza dell&#8217;avanzamento delle conoscenze tecniche.<br />
Vi è, poi, una semplificazione sostanziale, il cui obiettivo è quello di sopprimere ovvero accorpare funzioni tra loro sovrapposte ovvero intrecciate. È il caso dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale (Aia) e dell&#8217;autorizzazione unica ambientale (Aua) che sostituisce ogni altra autorizzazione, visto, nullaosta ovvero parere in materia ambientale.<br />
Un&#8217;altra tipologia di semplificazione è quella organizzativa, ossia una semplificazione incentrata su una migliore distribuzione delle competenze. Anche in questo caso, una &#8220;vera&#8221; semplificazione organizzativa dovrebbe comportare la soppressione di alcune competenze, però, il criterio razionale di coordinamento che tale semplificazione segue, è in grado, comunque, di migliorare l&#8217;agire della pubblica amministrazione. La semplificazione organizzativa ha un rilevante ruolo nella materia ambiente, dato che contribuisce all&#8217;organizzazione delle competenze di numerose autorità create ad hoc.<br />
Infine, la semplificazione è anche di tipo procedurale ed è la tipologia di semplificazione che meno frequentemente si incontra nella materia ambiente. Con particolare riferimento ai destinatari ai quali si rivolge tale semplificazione, essa si classifica, a sua volta, in due tipologie. Vi è una semplificazione procedurale rivolta ai privati, la quale concerne un alleggerimento degli obblighi informativi e documentali, che gravano sui privati stessi (attraverso, ad esempio, il ricorso all&#8217;autocertificazione o l&#8217;ammissibilità del soccorso istruttorio). Vi è, inoltre, una semplificazione procedurale rivolta alla pubblica amministrazione: in situazioni di pesantezza dell&#8217;istruttoria e di difficoltà nell&#8217;assumere una decisione, la semplificazione consiste in un alleggerimento <em>sub specie</em> di accelerazione degli adempimenti istruttori e decisori rimessi alla pubblica amministrazione.</p>
<p><em>2. Elementi di complicazione prodotti dagli interessi ambientali</em><br />
Le ragioni per cui risulta complicato semplificare il diritto dell&#8217;ambiente sono numerose<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.<br />
Innanzitutto, l&#8217;ambiente è un interesse sopravvenuto; nella nostra Costituzione non si faceva alcun riferimento a tale materia e la sensibilità al riguardo si è sviluppata successivamente. Solo nel corso degli ultimi decenni, infatti, molte delle attività che si potevano svolgere liberamente sono state sottoposte ad un preventivo vaglio di compatibilità ambientale. Questo è un elemento di complicazione, poiché, rispetto a quando tale sensibilità non sussisteva, ci sono costi e tempi supplementari.<br />
Inoltre, l&#8217;ambiente è un interesse che va preso in considerazione anche dalle pubbliche amministrazioni che non sono specificamente preposte alla tutela dell&#8217;ambiente. Ai sensi dell&#8217;art. 11 del Tfue, in tema di sviluppo sostenibile, «le esigenze connesse con la tutela dell&#8217;ambiente devono essere integrate nella definizione e nell&#8217;attuazione delle politiche e azioni dell&#8217;Unione»; tale necessaria presa in considerazione comporta un rallentamento del procedimento.<br />
Un altro elemento di complicazione riguarda la posizione assunta dall&#8217;interesse ambientale nella gerarchia degli interessi. Esso, infatti, insieme ad altri pochi interessi, quali la salute e l&#8217;incolumità pubblica, rientra nel novero di quegli interessi che fanno riferimento a &#8220;valori primari&#8221; sul piano costituzionale<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> e, perciò, è stato definito come un interesse a ponderazione procedimentale rafforzata.<br />
Altro elemento di complicazione è rappresentato dall&#8217;elevata caratterizzazione tecnica dell&#8217;interesse ambientale. Quest&#8217;ultimo richiede, infatti, un rinvio alla tecnica e alla scienza, che sono in evoluzione costante, e ciò rende particolarmente complicato soddisfare le esigenze di semplificazione.<br />
Ancora, il piano organizzativo rappresenta un&#8217;altra ragione di complessità, poiché l&#8217;ambiente è uno di quei settori in cui sono presenti molteplici soggetti che operano con competenze che si sovrappongono. Inoltre, l&#8217;interesse ambientale coinvolge la collaborazione della società civile non solo a livello di opinioni, ma anche di azioni: un esempio concreto è quello della raccolta differenziata, la quale non si potrebbe attuare senza il coinvolgimento dei cittadini.<br />
Ulteriore elemento di complicazione è la portata espansiva e in continua evoluzione dell&#8217;interesse ambientale, in base alla quale i confini della sensibilità ambientale sono mobili. Una soluzione è quella di rinviare alle migliori tecniche disponibili (<em>Best Available Techniques</em>, Bat), le quali sono anch&#8217;esse mutevoli nel tempo.<br />
Infine, un altro elemento di complessità è rappresentato dal fatto che la materia ambiente si amministra frequentemente per atti conformativi; è necessario, cioè, individuare, nel singolo atto autorizzatorio, le singole azioni che si possono e/o si devono porre in essere.</p>
<p><em>3. Le tecniche di semplificazione</em><br />
Sebbene, per le ragioni menzionate, si sostenga che la materia ambiente non tolleri norme ispirate alla semplificazione, negli ultimi anni, questi due &#8220;opposti&#8221; si sono sempre più avvicinati. Vi è, infatti, un insieme di tecniche di semplificazione, le quali, abbattendo il &#8220;muro&#8221; della complessità, dimostrano come la semplificazione abbia ricevuto un ruolo rilevante anche nell&#8217;ambito del diritto dell&#8217;ambiente.<br />
Una delle principali tecniche di semplificazione è rappresentata dalla differenziazione oggettiva e soggettiva dei procedimenti, ai sensi del quale vengono individuate una serie di ipotesi passibili di un trattamento differenziato per il carattere dell&#8217;attività da compiere (di non rilevante impatto) ovvero per la natura dei soggetti (virtuosi ovvero piccoli).<br />
La differenziazione oggettiva riguarda l&#8217;autorizzazione generale di cui all&#8217;art. 272 del d.lgs. n. 162 del 3 aprile 2006, di seguito Codice dell&#8217;ambiente, la quale si riferisce agli impianti e alle attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell&#8217;inquinamento atmosferico. In questo caso, infatti, non è necessaria l&#8217;autorizzazione generale, ma vengono applicati esclusivamente i valori limite di emissioni e le prescrizioni specificamente previsti dai piani e dai programmi ovvero dalla normativa prevista dall&#8217;art. 271, c. 3 e 4 del Cod. amb.. A titolo di esempio, gli impianti idroelettrici ovvero il procedimento di rilascio di un&#8217;autorizzazione paesaggistica sono due ipotesi in cui il dato oggettivo dello scarso impatto delle loro attività consente un percorso più breve ed accelerato e, quindi, semplificato.<br />
La differenziazione soggettiva riguarda le piccole e medie imprese che attingono allo strumento dell&#8217;Aua; si tratta, cioè, di un provvedimento rilasciato dallo Sportello unico delle attività produttive (Suap), che sostituisce ad ogni effetto le diverse autorizzazioni ambientali che altrimenti l&#8217;impresa avrebbe dovuto ottenere all&#8217;esito di procedimenti distinti. Un&#8217;ipotesi di differenziazione soggettiva è l&#8217;art. 209 del Cod. amb., il quale prevede per le imprese dotate di certificazioni ambientali Emas o Iso 1400, la possibilità, al momento del rinnovo delle autorizzazioni, di presentare un&#8217;autocertificazione resa alle autorità competenti.<br />
Un&#8217;altra tecnica di semplificazione rimanda al principio di non aggravamento, che consiste non solo nella soppressione di passaggi procedurali, ma anche nella inversione di quest&#8217;ultimi. Un valido esempio è rappresentato dalla procedura semplificata per le operazioni di bonifica di cui all&#8217;art. 242<em>-bis</em> del Cod. amb.. Ai sensi del primo comma di tale articolo, le caratterizzazioni relative al progetto di bonifica non sono sottoposte alle procedure di approvazione di cui agli artt. 242 e 252 dello stesso Codice, bensì al controllo ai sensi dei c. 3 e 4 dell&#8217;art. 242<em>-bis</em> per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d&#8217;uso. Si tratta di un&#8217;inversione di passaggi procedurali, poiché è possibile avviare il piano e, solo successivamente, effettuare un controllo ex post sugli effetti prodotti dal piano stesso.<br />
Ulteriore tecnica di semplificazione è rappresentata dalla contrattualizzazione. Si fa riferimento, in particolare, all&#8217;art. 252<em>-bis</em>, che riguarda i siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale. Tale articolo prevede la stipulazione di accordi di programma, i quali possono essere qualificati come degli esempi di semplificazione, poiché consentono di regolamentare direttamente uno specifico caso (ad esempio, l&#8217;accordo di programma che interessa il sito di Bagnoli a Napoli).<br />
Sempre di semplificazione può parlarsi con riferimento alla tecnica della concentrazione oggettiva, che concerne il rilascio di un unico provvedimento, quale l&#8217;Aia ovvero l&#8217;Aua. In questo caso, più che di una semplificazione in senso stretto, ossia mera accelerazione del procedimento, si tratta di una semplificazione in funzione dell&#8217;ottenimento di un miglior risultato, in ragione dell&#8217;efficacia. La concentrazione oggettiva consiste in un&#8217;ipotesi in cui vi sono interconnessioni tra più matrici ambientali, cioè la coesistenza di più autorizzazioni di diverso tipo (aria, acqua, suolo, rumore), che vengono integrate in un unico provvedimento, quale l&#8217;Aia; l&#8217;approccio integrato consente di effettuare una realistica valutazione degli aspetti nocivi, poiché mette insieme le possibili fonti di inquinamento, in una logica di efficacia. Quindi, la semplificazione ha il fine di rendere più efficace l&#8217;azione amministrativa e di ottenere un risultato che meglio tuteli l&#8217;interesse ambientale.<br />
La concentrazione oggettiva può, inoltre, coesistere con la differenziazione soggettiva, nel caso si tratti dell&#8217;Aua, che riguarda le piccole e medie imprese, in una visione di un miglior risultato e una maggiore efficacia nella tutela ambientale.</p>
<p><em>4. Le novità introdotte dalla legge Madia</em><br />
La l. n. 124 del 7 agosto 2015 (c.d. legge Madia) è un intervento normativo che modifica, in parte, la legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 7 agosto 1990, con scelte tra di loro non sempre ben coordinate. Infatti, la legge Madia, da un lato, introduce un nuovo istituto, ossia quello del silenzio assenso tra le pubbliche amministrazioni (l&#8217;art. 17<em>-bis</em>); dall&#8217;altro lato, invece, si limita solamente a modificare alcune disposizioni, quali la disciplina della conferenza dei servizi e della segnalazione certificata di inizio attività con riferimento al potere di autotutela. Mentre, altre previsioni normative non subiscono alcun cambiamento; in particolare, i meccanismi previsti dagli artt. 16 (Attività consultiva) e 17 (Valutazioni tecniche) rimangono invariati.</p>
<p><em>4.1. La conferenza dei servizi (artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, l. n. 241 del 1990)</em><br />
L&#8217;introduzione dell&#8217;art 17<em>-bis</em> relativo al meccanismo semplificatorio del silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni in caso di inerzia non è una novità assoluta. Tale istituto, infatti, già vigeva all&#8217;interno della l. n. 241 del 1990, essendo già stato introdotto all&#8217;interno della disciplina della conferenza dei servizi dalla l. n. 340 del 24 novembre 2000; la sua disciplina, inoltre, era accompagnata dalla previsione della possibilità per l&#8217;amministrazione rimasta inerte di impedire la formazione del silenzio assenso non solo attraverso la notificazione del proprio motivato dissenso entro 30 giorni dal recepimento della determinazione di conclusione del procedimento, ma anche attraverso la diretta impugnazione dinanzi al giudice amministrativo. Con l. n. 15 dell&#8217;11 febbraio 2005, queste due modalità utilizzate per proporre opposizione sono state soppresse, optando per una devoluzione alla sede politica. Successivamente, il d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 30 luglio 2010, specifica che il meccanismo menzionato trova applicazione anche nei confronti di atti relativi ad interessi sensibili, salvo che nelle ipotesi di Via, Vas e Aia.<br />
La possibilità per le amministrazioni pubbliche di azionare una procedura di opposizione alla determinazione finale della conferenza dei servizi è mutata rispetto al passato. È vero che la questione del superamento del dissenso manifestato compiutamente in conferenza dei servizi era già stata risolta con la devoluzione alla sede politica, ma ora questo meccanismo appare trasformato. Infatti, rispetto al passato, il meccanismo è volontario, poiché volontaria è la scelta operata dalle amministrazioni che tutelano interessi ambientali e non è più l&#8217;esito di un obbligo di legge. Inoltre, laddove la conferenza coinvolga amministrazioni statali, esse sono rappresentate da un unico soggetto, che esprime una valutazione valida per tutte le amministrazioni coinvolte e che potrebbe anche non condividere l&#8217;iniziativa proposta dall&#8217;amministrazione portatrice di un interesse sensibile, la quale si vedrebbe preclusa la possibilità dell&#8217;opposizione successiva qualora il rappresentante non accolga la sua istanza. Infine, il meccanismo risulta diverso, perché il ricorso in opposizione, anche qualora sia accolto, può produrre solo una modifica parziale della conclusione della conferenza dei servizi e non la totale bocciatura del progetto<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.<br />
Nella conferenza dei servizi così come modificata dalla legge Madia, da un lato, vi è un&#8217;attenuazione della rilevanza degli interessi ambientali, mentre, dall&#8217;altro lato, questi ultimi mantengono la loro capacità di incisione sul normale funzionamento dell&#8217;istituto. Si prevede, infatti, un termine maggiore quando vi sono in gioco interessi ambientali (novanta giorni invece di quarantacinque); la conferenza semplificata è esclusa in casi particolari (come nel caso della Via); vi è la possibilità, come si è detto, di attivare un processo di opposizione successivo alla conclusione della conferenza dei servizi.</p>
<p><em>4.2. Silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni (art. 17-bis, l. n. 241 del 1990)</em><br />
La nuova norma prevede che qualora un&#8217;amministrazione necessiti di atti di assenso da parte di altre amministrazioni che tutelano interessi ambientali per l&#8217;adozione di provvedimenti normativi ovvero amministrativi, l&#8217;assenso si considera rilasciato scaduti i novanta giorni dal ricevimento dell&#8217;istanza (invece di trenta come nei casi ordinari), salvo che disposizioni specifiche di legge o determinazioni non dispongano diversamente. Quindi, gli interessi ambientali spostano più avanti nel tempo gli effetti della tecnica di semplificazione, senza complicare il procedimento, ma semplicemente ritardandolo<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.<br />
Sul piano sostanziale, la mutazione del rapporto tra le amministrazioni trasforma una tecnica di semplificazione che concerne il coordinamento tra pubbliche amministrazioni in una tecnica che assume prioritari taluni interessi sugli altri. Infatti, la complessità della regolazione degli interessi pubblici viene sacrificata e cancellata a favore di interessi che diventano pregiudizialmente privilegiati rispetto ad altri. Un&#8217;importante precisazione effettuata dal Consiglio di Stato nel suo parere n. 1640 del 13 luglio 2016 è che l&#8217;istituto del silenzio assenso di cui all&#8217;art. 17<em>-bis</em> si applica solo nei rapporti tra amministrazioni, e non anche tra pubbliche amministrazioni e privati, e vale solo quando tale rapporto è a due.<br />
Un&#8217;altra precisazione da fare è che il silenzio assenso di cui all&#8217;art. 17<em>-bis</em> si applica solamente in presenza di uno schema di provvedimento, il che significa che esso non si colloca nella fase dell&#8217;istruttoria, bensì nella fase decisoria; ovvero, secondo il Consiglio di Stato (parere n. 1640 del 2016), nella fase finale dell&#8217;istruttoria. Il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni presuppone lo svolgimento dell&#8217;istruttoria. Si tratta di un silenzio provvedimentale, non sovrapponibile al silenzio assenso c.d. procedimentale di cui all&#8217;art. 20.<br />
Il coordinamento più difficile da compiere è quello tra il c. 3 e c. 4 dell&#8217;art. 17<em>-bis</em>: da un lato, il terzo comma afferma che il silenzio assenso si applica anche agli interessi ambientali, dall&#8217;altro lato, invece, il quarto comma stabilisce che tale istituto non si applica ai casi in cui le disposizioni del diritto dell&#8217;Unione europea richiedono l&#8217;adozione di provvedimenti espressi. Vi è, dunque, una almeno apparente contraddizione, poiché se il quarto comma prevale, non ha senso la previsione del terzo comma per gli interessi ambientali. Dal punto di vista del prof. Liguori, si può trovare una soluzione di coordinamento tra le due disposizioni guardando &#8211; anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria &#8211; alla presenza o meno di scelte discrezionali della pubblica amministrazione. Occorrerebbe, perciò, distinguere, all&#8217;interno delle norme in materia ambientale, tra le ipotesi di attività vincolata e le ipotesi di attività discrezionale (ma anche tra cosa è tecnica e cosa è discrezionalità). Nel primo caso il silenzio assenso può operare. Nel secondo, la discrezionalità, che è una forma di espressione politica, richiede una scelta espressa indefettibile e dunque può escludersi l&#8217;operatività dell&#8217;art. 17<em>-bis</em>.</p>
<p><em>4.3. Le attività consultive e le valutazioni tecniche (artt. 16 e 17 della l. n. 240 del 1990)</em><br />
La distinzione appena operata può aiutare a risolvere anche il problema della coerenza dell&#8217;art. 17<em>-bis</em> con gli artt. 16 e 17.<br />
Per quanto riguarda i pareri relativi all&#8217;art. 16, essi possono distinguersi tra facoltativi e obbligatori. Se i pareri facoltativi non vengono resi, l&#8217;amministrazione ha l&#8217;obbligo di procedere; se, invece, sono i pareri obbligatori a non essere resi, l&#8217;amministrazione ha la facoltà di procedere. Ai sensi dell&#8217;art. 16, c. 2, «il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri»; la responsabilità della mancata resa del parere ricade, dunque, su chi non ha reso il parere.<br />
Dal punto di vista dell&#8217;ubicazione procedimentale, i pareri dell&#8217;art. 16 stanno a valle dell&#8217;istruttoria, poiché vengono richiesti su un progetto di decisione. La valutazione tecnica dell&#8217;art. 17, invece, è il cuore dell&#8217;istruttoria, poiché si riferisce ai fatti complessi che devono essere, appunto, valutati da un punto di vista tecnico; perciò, la valutazione tecnica non può essere bypassata e va sempre operata, anche in surroga.<br />
Tuttavia, questi meccanismi sostitutivi non si applicano quando vi sono in gioco interessi sensibili. Con riferimento all&#8217;art. 17, in realtà, dal punto di vista della coerenza con l&#8217;art. 17<em>-bis</em>, il coordinamento appare possibile, poiché il silenzio assenso dell&#8217;art. 17<em>-bis</em> si colloca nella fase decisoria, mentre l&#8217;art. 17 riguarda l&#8217;istruttoria tecnica che dovrebbe precederla.<br />
Per quanto riguarda, invece, la coerenza tra l&#8217;art. 16 e l&#8217;art. 17<em>-bis</em>, va considerato che il parere si colloca nel momento di passaggio tra la comprensione dei fatti e l&#8217;assunzione della decisione.<br />
In caso di mancato rilascio del parere, l&#8217;art. 17<em>-bis</em> consente alla pubblica amministrazione deliberante di decidere lo stesso, assumendosi, però, la responsabilità della decisione. Questa ipotesi va collocata al di fuori dell&#8217;ambito applicativo dell&#8217;art. 16, ai sensi del quale, invece, il responsabile del procedimento non risponde degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri.<br />
Quanto alle valutazioni tecniche di cui all&#8217;art. 17, esse attengono al cuore dell&#8217;istruttoria, alla comprensione dei fatti. Anche se l&#8217;amministrazione preposta non le ha operate, l&#8217;interesse ambientale va comunque valutato in termini decisori dall&#8217;amministrazione procedente e anche se vi sono elementi mancanti l&#8217;amministrazione ha la facoltà di decidere, ma solo dopo aver essa stessa operato le prescritte valutazioni ambientali<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.</p>
<p><em>5. La nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale</em><br />
Le nuove norme sulla Via (artt. 27 e 27<em>-bis</em> del Cod. amb.), introdotte con il d.lgs. n. 104 del 16 dicembre 2017, possono essere considerate nell&#8217;ambito della semplificazione, poiché prevedono una riunificazione procedimentale, attingendo al &#8220;coordinamento&#8221; come tecnica di superamento della complessità; infatti, l&#8217;obiettivo è quello di agire in termini di semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure, operando un coordinamento e un&#8217;integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri o di autorizzazioni ambientali, nella logica della qualità della regolazione. Il modello opera sul piano funzionale, riunificando le competenze al momento del loro esercizio, e dunque nel procedimento, senza alternarne la distribuzione; non vi è, quindi, una semplificazione sostanziale, perché le manifestazioni provvedimentali rimangono distinte. La riunificazione non ha solo funzione estrinseca e acceleratoria come in altri casi (nell&#8217;Aia, ad esempio, il provvedimento è unico, dato che serve a concretizzare le interrelazioni tra i diversi fattori di inquinamento ovvero tra le diverse matrici ambientali); essa è, invece, un&#8217;ipotesi di lottizzazione istituzionale, ossia ognuno rimane titolare del proprio potere e, per questo, vengono adottati molteplici provvedimenti distinti. Nel caso di Via statale, la riunificazione è facoltativa, nel senso che l&#8217;interessato ha la facoltà di chiedere il ricorso semplificato, mentre per quella regionale è obbligatoria e rappresenta l&#8217;unico modo per ottenere la Via. La statale, inoltre, prevede soltanto il coordinamento interno, cioè nell&#8217;area delle competenze in materia dell&#8217;ambiente; sono, infatti, escluse, per esempio, le materie dell&#8217;urbanistica e dell&#8217;edilizia. Quella regionale, invece, racchiude più materie, quali quelle appena menzionate.<br />
In entrambi i casi, però, non vi è un effetto sostitutivo pieno del c.d. provvedimento unico, poiché, dal punto di vista formale, le singole autorizzazioni mantengono la loro autonomia, anche se, poi, sono racchiuse in una specie di &#8220;riassunto&#8221;, ossia nell&#8217;atto finale.<br />
Questa autonomia formale risulta bilanciata dal fatto che l&#8217;assunzione della decisione si basa su un unico strumento rappresentato dalla conferenza decisoria e simultanea (ovvero sincrona), dove vi è una compenetrazione sostanziale delle competenze.<br />
In seguito alle modifiche attuate dalla l. n. 104 del 2017, i termini sono diventati perentori; questo rappresenta un modo per accelerare il procedimento, come dimostra il riferimento al c. 9<em>-quater</em> dell&#8217;art. 2 della l. n. 241 del 1990, che prevede i meccanismi sostitutivi e le conseguenze di tipo patrimoniale che possono conseguire a un ritardo.<br />
La Via, inoltre, ha cambiato natura, cioè da parere tecnico è diventata una vera e propria autorizzazione dotata di complessiva discrezionalità, tanto da ammettere il superamento del dissenso in sede istituzionale, nell&#8217;ambito di una procedura semplificata.</p>
<p><em>6. Brevi considerazioni conclusive</em><br />
Ciò che si vuole mettere in rilievo è che si nota una tendenza alla politicizzazione dell&#8217;interesse ambientale; una tendenza pericolosa che rischia di toccare la base tecnica della protezione dell&#8217;ambiente<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>. Perciò, il lavoro che siamo chiamati a compiere, è proprio quello di scindere, ogni volta che è possibile, la tecnica dalla politica.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> M. Renna, <em>Semplificazione e ambiente</em>, in <em>Riv. giur. ed.</em>, 2008, 1, 37-70.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> F. De Leonardis, <em>Semplificazioni e ambiente</em>, in AA.VV., <em>Rapporto Italiadecide 2015. Semplificare è possibile: come le pubbliche amministrazioni potrebbero fare pace con le imprese</em>, Bologna, il Mulino, 2015, 431-54.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Sul carattere non assoluto di questa &#8220;preminenza&#8221;, cfr., peraltro, sentenza C. Cost. n. 85 del 9 maggio 2013.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> F. Giglioni, <em>Le nuove dinamiche prodotte dagli interessi ambientali sugli istituti di semplificazione della legge generale sul procedimento amministrativo</em>, in S. Tuccillo (a cura di), <em>Semplificare e liberalizzare. Amministrazione e cittadini dopo la legge 124 del 2015</em>, Napoli, Editoriale scientifica, 2016, 39-51.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> &#8220;Né inibisce, né complica; semplicemente ritarda&#8221;, <em>ibidem</em>, 42.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> G. Sciullo, <em>Legge Madia e amministrazione del patrimonio culturale: una prima lettura</em>, in <em>Aedon</em>, 2015, 3, in cui l&#8217;Autore sostiene che la qualificazione in termini di silenzio assenso procedimentale non può comunque portare una piena equipollenza rispetto all&#8217;esplicita valutazione dello schema di provvedimento in termini positivi o di non contrarietà rispetto all&#8217;interesse ambientale, ma produce solo l&#8217;effetto di non precludere all&#8217;amministrazione procedente di assumere il provvedimento o l&#8217;atto normativo sulla base dell&#8217;istruttoria tecnica già svolta.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> E. Scotti, <em>La nuova disciplina della conferenza di servizi tra semplificazione e pluralismo</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2016, 16.</div>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-implicazioni-degli-istituti-di-semplificazione-sulla-tutela-dellambiente/">Le implicazioni degli istituti di semplificazione sulla tutela dell&#8217;ambiente</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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