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	<title>Ilaria Rivera Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Ilaria Rivera Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Gli equilibri di finanza pubblica e i vincoli all’indebitamento nei giudizi incidentali rimessi dalla Corte dei conti in sede di controllo.A margine di Corte Cost. n. 181/2015.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/gli-equilibri-di-finanza-pubblica-e-i-vincoli-allindebitamento-nei-giudizi-incidentali-rimessi-dalla-corte-dei-conti-in-sede-di-controllo-a-margine-di-corte-cost-n-181-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 17:38:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-equilibri-di-finanza-pubblica-e-i-vincoli-allindebitamento-nei-giudizi-incidentali-rimessi-dalla-corte-dei-conti-in-sede-di-controllo-a-margine-di-corte-cost-n-181-2015/">Gli equilibri di finanza pubblica e i vincoli all’indebitamento nei giudizi incidentali rimessi dalla Corte dei conti in sede di controllo.A margine di Corte Cost. n. 181/2015.</a></p>
<p>Abstract: L’elaborato analizza la sentenza n. 181 del 2015 della Corte costituzionale ed esamina la questione della introduzione del principio del pareggio di bilancio nell’ordinamento italiano, a seguito dell&#8217;approvazione della legge costituzionale n. 1 del 2012, attuata mediante la legge n. 243 del 2012, che ha modificato diverse disposizioni del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-equilibri-di-finanza-pubblica-e-i-vincoli-allindebitamento-nei-giudizi-incidentali-rimessi-dalla-corte-dei-conti-in-sede-di-controllo-a-margine-di-corte-cost-n-181-2015/">Gli equilibri di finanza pubblica e i vincoli all’indebitamento nei giudizi incidentali rimessi dalla Corte dei conti in sede di controllo.A margine di Corte Cost. n. 181/2015.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-equilibri-di-finanza-pubblica-e-i-vincoli-allindebitamento-nei-giudizi-incidentali-rimessi-dalla-corte-dei-conti-in-sede-di-controllo-a-margine-di-corte-cost-n-181-2015/">Gli equilibri di finanza pubblica e i vincoli all’indebitamento nei giudizi incidentali rimessi dalla Corte dei conti in sede di controllo.A margine di Corte Cost. n. 181/2015.</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong><em>Abstract</em></strong>: L’elaborato analizza la <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/22281">sentenza n. 181 del 2015 della Corte costituzionale</a> ed esamina la questione della introduzione del principio del pareggio di bilancio nell’ordinamento italiano, a seguito dell&#8217;approvazione della legge costituzionale n. 1 del 2012, attuata mediante la legge n. 243 del 2012, che ha modificato diverse disposizioni del testo costituzionale. In particolare, la Corte costituzionale, nella pronuncia in commento, nel dichiarare la violazione della normativa statale interposta (Decreto-legge n. 35 del 2013), che prevede l&#8217;assegnazione di anticipazioni di cassa da parte del Governo a favore di Regioni, EE.LL. e ASL per il pagamento di debiti commerciali pregressi, riconosce, altresì, la violazione dei vincoli di equilibrio di bilancio imposti a livello europeo e internazionale nell’ambito della <em>governance</em> economica europea.</p>
<p><strong>SOMMARIO: </strong><em><strong>1. </strong>Profili di ammissibilità: la legittimazione, in sede di giudizio incidentale, della Corte dei conti e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale; <strong>2. </strong>Profili di </em>merito<em>: le anticipazioni di liquidità per i debiti pregressi delle PP.AA: il d.l. n. 35 del 2013 quale parametro interposto di legittimità costituzionale; <strong>3. </strong>La </em>governance <em>economica europea: i vincoli di bilancio e la riforma dell’art. 81 Cost.; <strong>4. </strong>Il rispetto dell’equilibrio di bilancio come oggetto di bilanciamento da parte della Corte costituzionale: prospettive evolutive di un concetto dinamico; <strong>5.</strong> Alcune riflessioni conclusive.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>Profili di <em>ammissibilità</em>: la legittimazione, in sede di giudizio incidentale, della Corte dei conti e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale.</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Con la <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/22281">sentenza n. 181 del 2015</a>, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte n. 16 del 2013 e degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2013, nonchè della legge reg. Piemonte n. 16 del 2013 e della legge reg. Piemonte n. 19 del 2013, in riferimento agli artt. 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali).<br />
La sentenza in commento si segnala per diversi profili di interesse, dei quali è opportuno ricostruirne i caratteri nodali al fine di comprendere l’essenza della questione sottoposta alla Corte.<br />
In primo luogo, si rileva che la questione di legittimità costituzionale viene sollevata dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> per il Piemonte. In particolare, il rimettente motiva l’ordinanza di rimessione nel senso di dubitare della “costituzionalità” di tali norme, di cui deve fare applicazione concreta nell’ambito del proprio controllo. Più specificatamente, questi afferma che le variazioni di bilancio<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> contenute nelle leggi regionali impugnate “inciderebbero fortemente sull’equilibrio del bilancio, sul risultato di amministrazione e, conseguentemente, anche sull’equilibrio dei bilanci futuri”<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> (Cons.dir. 1.1.). Tale peculiare allocazione contabile comporterebbe, a giudizio del magistrato contabile, “un’alterazione del risultato di amministrazione afferente all’esercizio 2013 ed un allargamento della spesa di competenza oltre i limiti consentiti dalle entrate disponibili e dai vincoli comunitari e nazionali”. Pertanto, “il risultato della contestata articolazione normativa delle poste contabili sarebbe quello di allargare, oltre i limiti consentiti dalla legge, la spesa di competenza, in particolare quella corrente, e di alterare il risultato di amministrazione …” (Cons.dir. 1.1.).<br />
Nel dichiarare ammissibile la questione, il giudice delle leggi rammenta il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale la Corte dei conti<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, in sede di giudizio di parificazione del bilancio<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, è legittimata a sollevare q.l.c.<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> avverso norme che possano produrre effetti che si discostino dal principio di equilibrio economico-finanziario e dagli altri precetti costituzionali a presidio della sana gestione finanziaria (così, sentenza n. 244 del 1995 e, più di recente, n. 213 del 2008). Invero, a seguito del d.l. n. 174 del 2012, convertito nella legge n. 213 del 2012, il giudizio di parifica, originariamente previsto solo per lo Stato e per le autonomie speciali, è stato esteso anche alle Regioni ordinarie<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
A tal riguardo, il giudice costituzionale passa ad esaminare le condizioni in presenza delle quali ritiene possibile la prospettazione della questione di legittimità costituzionale in via incidentale – ammettendola, quindi, nel caso di specie – e, cioè, laddove si debba fare applicazione di norme di legge, in quanto la verifica del rendiconto deve essere in ogni caso ancorata alla legge, e vi sia l’esito di un procedimento vincolato al parametro normativo<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>. In tal senso, quindi, riprendendo le argomentazioni espresse nella nota sentenza n. 226 del 1976, il giudizio compiuto dalla Corte dei conti non si sostanzia in una verifica di natura meramente tecnico-processuale, essendo, piuttosto, ascrivibile a un vero e proprio sindacato giurisdizionale<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. Infatti, il controllo effettuato dalla Corte dei conti in sede di parifica è “un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo”. D’altra parte, la legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale in questa sede deriva anche dalla circostanza che, in senso contrario, difficilmente tali leggi potrebbero essere sottoposte all’attenzione della Corte costituzionale, creando, in questo modo, un cono d’ombra<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> nella sindacato costituzionale delle leggi.<br />
In punto di rilevanza, i giudici delle leggi ammettono la legittimazione della Corte dei conti in sede di parifica sulla scorta di due argomentazioni: la prima, di ordine meramente processuale, attraverso la disamina del tipo di giudizio compiuto dal giudice contabile, assimilabile, per le caratteristiche e per la portata, a quello svolto in sede giurisdizionale e con le garanzie previste da quest’ultimo, quali quelle relative alla regolare formazione del contraddittorio<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>; l’altra, di ordine sostanziale, inerente alla specifica natura delle leggi che vengono in rilievo nella fattispecie e che hanno ad oggetto una peculiare allocazione finanziaria delle risorse ivi previste, in violazione dei parametri nazionali e sovranazionali. In particolare, a giudizio della Corte rimettente, tali disposizioni regionali darebbero luogo a un risultato di amministrazione “infedele” e consentirebbero “un allargamento di spesa al d fuori dei vincoli di bilancio risultanti dal patto di stabilità e dalle altre disposizioni in materia economico-finanziaria”. D’altra parte, la diversa allocazione delle risorse erogate in applicazione degli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35 del 2013 comporterebbe, sempre secondo la rimettente, una violazione della regola aurea di cui all’art. 119, sesto comma, Cost., secondo la quale il mutuo non potrebbe che finanziare spese di investimento.
</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="2"><strong>Profili di <em>merito</em>: le anticipazioni di liquidità per i debiti pregressi delle PP.AA: il d.l. n. 35 del 2013 quale parametro interposto di legittimità costituzionale.</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Così sommariamente inquadrata la questione, occorre sottolineare come le disposizioni regionali censurate si pongano in raffronto con le norme nazionali, ordinarie e costituzionali, e con i parametri europei in materia economico-finanziaria. In particolare, vengono in rilievo le norme contemplate dal d.l. n. 35 del 2013, che pongono una disciplina di carattere speciale, volta a consentire il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche dei debiti scaduti, con modalità differenti a seconda che si tratti delle Regioni e delle Province autonome (art. 2), degli enti locali (art. 1) ovvero degli enti del Servizio Sanitario nazionale (art. 3). Vengono, a tal fine, previste due misure che consentono, rispettivamente, un margine di manovra, ossia uno “spazio finanziario”, riguardante gli importi che sono esclusi dal computo del patto di stabilità interno<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>, e l’erogazione di anticipazioni di liquidità, ossia di meccanismi finanziari volti a rimediare alla situazione di grave ritardo delle posizioni debitorie pregresse delle PP.AA., pur nel rispetto del divieto della loro utilizzazione per la copertura delle spese nuove.<br />
Come chiarito dalla Corte costituzionale, si tratta, dunque, di parametri interposti di costituzionalità, che contribuiscono a definire la “perimetrazione degli interventi compatibili con i vincoli derivanti dai parametri costituzionali invocati dal rimettente” (Cons.dir. 4.2.). Parametri interposti che rinvengono, a loro volta, il fondamento giustificativo nei parametri costituzionali di cui agli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost., e nei principi che presiedono al rispetto dei vincoli finanziari così come definiti alla luce del quadro normativo internazionale<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a> e europeo<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>. In  previsione del contenimento della finanza pubblica<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>, statuito in chiave europea e internazionale e inverato a livello interno attraverso la riforma costituzionale del 2012, la possibilità di verificare il corretto utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse finanziarie si manifesta nella effettuazione del sindacato di compatibilità con i vincoli sovranazionali, che rappresentano il quadro normativo entro cui si inserisce l’intervento normativo in questione.<br />
Al fine di comprendere, d’altro canto, l’esatta portata delle norme così introdotte, la Corte costituzionale inquadra la questione non solo nel contesto letterale della loro formulazione testuale, ma anche nell’ambito della prospettiva sistematica delle stesse per rintracciare la loro <em>ratio legis</em>. In particolare, dirimente ai fini della corretta disamina della legislazione regionale, posta in confronto con quella statale di cui costituisce emanazione, è la specificazione della natura delle risorse finanziarie stanziate dal Governo tramite tale decreto-legge e volte a porre rimedio alla situazione debitoria maturata dalle amministrazioni pubbliche. Ci si chiede, quindi, se le stesse rappresentino mere anticipazioni di liquidità<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>, come tali inidonee a costituire idonea copertura per ulteriori spese, ovvero mutui di scopo.<br />
A tal riguardo, la Corte costituzionale, attraverso l’esame della formulazione letterale della suddetta normativa, desume una serie di principi, atti a delimitare la materia del contendere, chiarendo che “a) la premessa del decreto-legge depone a favore della natura di mera anticipazione di cassa, facendo riferimento a debiti della pubblica amministrazione che, proprio in ragione della loro appartenenza, devono essere già compresi nei bilanci dei decorsi esercizi; b) la destinazione delle assegnazioni ex d.l. n. 35 del 2013 al pagamento di residui passivi, cioè di oneri già previsti in bilanci precedenti e, per ciò stesso, già finanziati, esclude di per sé che dette assegnazioni costituiscano copertura degli stessi; c) il riferimento a situazioni debitorie degli enti destinatari dell’anticipazione conferma in modo implicito che non si tratta di nuova copertura, dal momento che i debiti dell’amministrazione regionale possono legalmente sorgere solo all’interno di una gestione del bilancio, nel caso di specie temporalmente dimensionata in periodo anteriore al 31 dicembre 2012” (Cons. dir. 4.3.1.).<br />
In particolare, la Corte afferma che la qualificazione dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 35 del 2013 come mutui porterebbe, innanzitutto, gli stessi a porsi in contrasto con il dettato costituzionale, ed in particolare con il divieto di indebitamento per spese diverse da quelle di investimento di cui all’art. 119, sesto comma, Cost<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.<br />
Peraltro, proprio l’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a> della normativa statale deporrebbe in favore della qualifica degli stessi come anticipazioni di liquidità <em>sui generis</em>, prevedendo un piano di rientro di durata massima trentennale da parte delle Regioni.  Come chiarito dal giudice costituzionale, infatti, “La loro ratio … è quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un’utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione della anticipazione stessa così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell’anticipazione” (Cons.dir. 4.3.2.).<br />
Proseguendo nel ragionamento della Corte, la suddetta declaratoria di incostituzionalità colpirebbe non tanto le partite di entrata, quanto quelle di spesa, nella parte in cui dispongono un diverso utilizzo delle somme anticipate dallo Stato, e quindi un’eterogenesi del finanziamento statale. In particolare, la prima partita di spesa viene utilizzata per ripianare il disavanzo di amministrazione del 2012 della Regione Piemonte, violando così gli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost., in relazione ai sopra citati parametri interposti di cui al d.l. n. 35 del 2013; mentre la seconda partita di spesa viene utilizzata per ampliare la spesa di competenza dell’esercizio 2013, precludendo l’adempimento delle obbligazioni iscritte nei bilanci degli esercizi pregressi. Così operando, le disposizioni regionali si pongono in contrasto con il vincolo di equilibrio di bilancio, poiché vanno ad aggravare la pregressa situazione debitoria, e con la regola aurea di cui all’art. 119 Cost., nella parte in cui il finanziamento statale, anziché essere destinato a migliorare la situazione di cassa, viene utilizzato per fornire adeguata copertura alla maggiore spesa di competenza.<br />
D’altra parte, la mancata neutralizzazione delle partite di spesa con le speculari partite di entrata, a giudizio della Corte, ha contribuito ad acuire gli effetti distorsivi della diversa utilizzazione della anticipazione di liquidità. La sterilizzazione dell’anticipazione, infatti, è strumentale al divieto di anomala copertura di nuove spese e di riduzione del disavanzo, in violazione dei predetti parametri costituzionali. Al contrario, la normativa regionale ha “a) alterato il futuro risultato di amministrazione, nella misura in cui ha considerato tra le risorse destinate alla copertura di nuove spese una mera anticipazione di liquidità … ; b) omesso di impiegare le somme per l’adempimento degli obblighi pregressi, siano essi quelli previsti dall’art. 2 o dall’art. 3 del d.l. n. 35 del 2013 … ; c) utilizzato per spese di competenza dell’esercizio 2013 l’anticipazione dello Stato, gestendola come un contratto di mutuo in patente contrasto con la “regola aurea” di cui all’art. 119, sesto comma, Cost. (sentenze n. 188 del 2014 e n. 425 del 2004)” (Cons.dir. 6). Invero, l’anticipazione di liquidità, così disposta dl legislatore statale, non deve e non può rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura delle spese, ma costituisce esclusivamente uno strumento finanziario volto a consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte ai pregressi oneri debitori, regolarmente iscritti nei bilanci precedenti e impegnati o comunque vincolati.<br />
Pertanto, l’utilizzo dell’anticipazione di liquidità per coprire il disavanzo pregresso e per spese di competenza dell’esercizio del 2013 comporta un’alterazione del risultato dell’amministrazione, nella misura in cui si riduce artificiosamente il disavanzo mediante tali finanziamenti e nella parte in cui consente spese della competenza 2013, anziché adempiere alla finalità sua propria, ossia al finanziamento delle situazioni debitorie non onorate.<br />
Particolarmente efficaci risultano, a tal fine, le parole utilizzate dai giudici costituzionali nella costatazione che la normativa statale di cui al d.l. n. 35 del 2013, nata dall’esigenza (impellente) di porre rimedio ai gravi ritardi nel pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni dei debiti pregressi, ha subìto, come evidenziato dalle norme regionali censurate, una “singolare eterogenesi dei fini, i cui più sorprendenti esiti sono costituiti dalla mancata spendita delle anticipazioni di cassa, dall’allargamento oltre i limiti di legge della spesa di competenza, dall’alterazione del risultato di amministrazione, dalla mancata copertura negli esercizi futuri del deficit antecedente alle erogazioni di cui agli artt. 2 e 3 del d.l.  35 del 2013, dalla conseguente nomina del Commissario straordinario di Governo” (Cons.dir. 8), al fine di liquidare le passività pregresse ed evitare ulteriore aggravio del debito statale e regionale.<br />
La Corte costituzionale, nel sanzionare, di fatto, l’utilizzo scorretto che la Regione Piemonte fa degli strumenti finanziari previsti dalla normativa statale di cui al d.l. n. 35 del 2013, ricostruisce la finalità assunta dalla stessa, nel contesto logico-sistematico in cui si inquadra, anche alla luce dei lavori preparatori parlamentari<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a> che ne hanno preceduto l’adozione. A tal fine, la Corte fa uso delle tecniche ermeneutiche improntate alla valorizzazione, nell’ambito di una struttura polisemantica, il significato conforme al dettato costituzionale. L’aporia semantica, infatti, a giudizio della Corte, trova opportuno rimedio nella individuazione di un’interpretazione che vada a porre la normativa statale in aderenza al dettato costituzionale e, più ampiamente, a quello sovranazionale.<br />
La qualificazione delle misure finanziarie previste dagli artt. 2 e 3 del citato d.l. del 2013 nel senso di mere anticipazioni di liquidità, ancorchè <em>sui generis</em>, diviene necessitata dalla coerenza sistemica che riporta la normativa statale al testo costituzionale, e, di conseguenza, al rispetto dell’art. 119, sesto comma, Cost<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>. Non può prescindersi da tale passaggio ermeneutico nella comprensione della legislazione statale, che nasce dall’esigenza di rispondere prontamente ad una situazione emergenziale nella quale si richiedono misure a sostegno delle pubbliche amministrazioni in difficoltà nell’adempimento delle obbligazioni debitorie pregresse.<br />
Lo scopo di tale intervento, quindi, non è riconducibile alla volontà di intraprendere un intervento di finanziamento delle nuove spese delle Pubbliche Amministrazioni, ma si giustifica esclusivamente nella considerazione di appianare le situazioni debitorie previste negli esercizi di bilancio pregressi. Tuttavia, la torsione finalistica che subisce la normativa statale, alla luce della diversa destinazione stabilita dalla legislazione regionale, vanifica l’intento originario e, peraltro, aggrava ulteriormente il debito già iscritto, aggiungendo la liquidità così disposta al disavanzo.<br />
L’eterogenesi dei fini della normativa statale rischia, così, a giudizio della Corte, di compromettere l’equilibro economico-finanziario, di cui anche le Regioni partecipano nell’articolato costituzionale<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>, attraverso una operazione contabile che – come sottolineato – altera il risultato di amministrazione in ragione dell’anticipazione statale così corrisposta e modifica le spese di competenza, travalicando i limiti consentiti. D’altra parte, tale deviazione rischia di produrre un impatto considerevole sugli esercizi finanziari futuri, sui quali graverebbe, infatti, la copertura delle erogazioni previste dagli artt. 2 e 3 del dl. n. 35 del 2013.  Infatti, come a più riprese precisato, il vincolo di equilibrio di bilancio – e di copertura delle spese<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a> &#8211; si declina in un obbligo non solo circoscritto all’esercizio finanziario in corso, bensì estensibile anche agli esercizi futuri<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>, costituendo un principio di razionalità economico-contabile, che si impone nell’osservanza non solo della contingenza storica ma anche nella visione prospettiva dell’impatto sulle generazioni future.
</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="3"><strong>La <em>governance </em>economica europea: i vincoli di bilancio e la riforma dell’art. 81 Cost.</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Come delineata, la questione sottoposta alla Corte costituzionale riguarda la diversa destinazione, effettuata per il tramite della normativa regionale da parte della Regione Piemonte, delle risorse previste dagli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35 del 2013 rispetto alla finalità prescritta dalla normativa statale. Una volta chiarita la possibilità per la Corte dei conti di sollevare questione di legittimità costituzionale anche in sede di parifica, il giudice costituzionale passa all’esame del merito, individuando, in primo luogo, il quadro normativo generale entro cui rientrano le norme regionali, al fine – come detto – di definire la corretta perimetrazione della trattazione. In particolare, emerge come la normativa statale, in esecuzione della quale si pongono le norme regionali nello stanziamento delle anticipazioni di cassa, si configura come parametro interposto, <em>direttamente</em>, degli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost., e <em>mediamente</em> delle misure europee, tra cui, la Direttiva n. 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), in attuazione del quale è stato adottato a livello interno il d.lgs. n. 231 del 2001.<br />
Peraltro, proprio il richiamo all’art. 81 Cost. fa sì che il giudice costituzionale rinvii agli atti adottati in ambito europeo al fine di rafforzare il vincolo di equilibrio di bilancio<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a> e di armonizzazione delle politiche economico-finanziarie nazionali, attraverso meccanismi di vigilanza<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a> e di monitoraggio delle manovre di bilancio nazionali.<br />
L’art. 81 Cost., che, nella nuova formulazione, prescrive il rispetto dell’equilibrio di bilancio<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a> tra entrate e spese, rappresenta il terminale di un processo europeo<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a> che ha portato all’elaborazione di strumenti sempre più mirati di assistenza finanziaria agli Stati dell’Unione europea in difficoltà e alla formulazione del principio di osservanza del tendenziale equilibrio del bilancio<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>, attraverso la specifica previsione di misure preventive<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a> e di misure correttive da adottare in caso di scostamento dai parametri stabiliti. Tali misure hanno, dunque, rappresentato il tessuto normativo sul quale si è innestata la riforma<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a> dell’art. 81 Cost. – accompagnata, peraltro, dalla modifica degli artt. 97, 117 e 119 Cost. – nel senso di prevedere il concorso dell’ordinamento statale, inteso nella sua globalità e complessità organizzativa statale, al patto di stabilità e al rispetto degli standard imposti in sede sovranazionale.<br />
D’altra parte, i suddetti vincoli, peraltro, hanno comportato, nel dilagare della crisi economica europea<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>, la necessità di introiettare a livello interno specifici limiti a presidio della sana gestione finanziaria statale, in attuazione delle prescrizioni sovranazionali.<br />
Il panorama economico europeo, costellato dalla molteplicità degli strumenti e delle misure adottate<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a> al fine di presiedere ad un miglior funzionamento delle politiche economiche nazionali e a un progressivo allineamento verso parametri di convergenza finanziaria<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>, hanno costituito la base in ragione della quale ha trovato giustificazione l’intervento normativo statale a supporto delle pubbliche amministrazioni<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a> per fronteggiare le loro situazioni debitore pregresse.
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<ol>
<li style="text-align: justify;" value="4"><strong>Il rispetto dell’equilibrio di bilancio come oggetto di bilanciamento da parte della Corte costituzionale: prospettive evolutive di un concetto dinamico.</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Come anticipato, a ben vedere, nella sentenza in commento la declaratoria di incostituzionalità della normativa regionale censurata sembra trovare giustificazione, oltre che nella violazione dei richiamati parametri costituzionali di cui agli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost., anche nell’incoerenza sistematica rispetto alla normativa statale, di cui le leggi regionali costituiscono diretta emanazione nell’utilizzazione delle risorse finanziarie corrisposte dallo Stato. La violazione del principio di equilibrio di bilancio sembra costituire il portato consequenziale dell’inosservanza della finalità prescritta dal d.l. n. 35 del 2013. Tale normativa costituisce, infatti, il presupposto normativo a confronto del quale la Corte costituzionale valuta le disposizioni regionali e alla luce del quale ravvisa la scorretta destinazione delle risorse statali.<br />
La normativa statale costituisce il perimetro entro il quale devono inserirsi le misure regionali, che, ponendosi in contrasto con questa, collidono con i parametri costituzionali che rappresentano, a loro volta, estrinsecazione dei vincoli imposti in sede europea.<br />
Riprendendo le parole utilizzate da parte della dottrina, il pareggio di bilancio esplica il proprio peso anche nella giustizia costituzionale<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>. Nel caso di specie, come evidenziato, la legislazione regionale, violando i precetti statali sulla natura di anticipazione di cassa volti a finanziarie i debiti pregressi delle PP.AA. liquidi, certi ed esigibili<a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>, si pone in contrasto con la finalità stessa degli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost. &#8211; nel senso di impedire un disequilibrio finanziario e di consentire il ricorso delle Regioni all’indebitamento solo per spese di investimento -, pur nella previsione di piani di ammortamento<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a> che consentano la convergenza verso i limiti consentiti.<br />
Indubbiamente, quindi, la riforma costituzionale operata con legge costituzionale n. 1 del 2012<a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a> «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale»<a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>, con la quale si è introdotto nel testo costituzionale<a title="" href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a> il vincolo di pareggio<a title="" href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a> di bilancio, rappresenta la cornice nella quale considerare le misure statali adottate per il ripianamento dei debiti, nel rispetto del vincolo di copertura delle spese<a title="" href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a> e del rispetto del patto di stabilità interno<a title="" href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>.<br />
Così inquadrato, il vincolo di pareggio di bilancio – <em>recte</em>, equilibrio<a title="" href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a> di bilancio – diviene il termine di bilanciamento nel giudizio costituzionale, rispetto al quale il giudice delle leggi ribadisce l’immediata precettività<a title="" href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a> della sua portata e la cogenza rispetto alle complessive articolazioni territoriali<a title="" href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>.<br />
In tal senso, gli spazi (finanziari) di manovra<a title="" href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a> sono dettati dalla necessità di rispettare i vincoli sovranazionali in materia economica che si pongono al rispetto dell’Italia e si determinano nel concorso<a title="" href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a> tra lo Stato e gli enti territoriali che ne compongono l’architettura costituzionale.<br />
Invero, proprio l’interpretazione sistematica che la Corte costituzionale utilizza più volte nel proprio <em>iter</em> argomentativo sembra giustificare il richiamo ai <em>dicta</em> economici europei<a title="" href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a>, che costituiscono il fondamento normativo delle misure (restrittive) adottate a livello nazionale e imposte dall’aggravamento della situazione economica europea.<br />
L’art. 81 Cost., così inteso<a title="" href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a>, sembrerebbe costituire, in qualche modo, parametro interposto<a title="" href="#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a> con riguardo alla normativa europea e internazionale<a title="" href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a> in materia economico-finanziaria<a title="" href="#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a>, veicolando nell’ordinamento nazionale il rispetto dei parametri stabiliti in ambito sovranazionale<a title="" href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a>. D’altra parte, non può sottacersi come una siffatta interpretazione sia suffragata dalla progressiva tendenza della Corte costituzionale a far rinvio all’art. 81 Cost. non più come mero stilema nell’assetto motivazionale delle proprie pronunce, bensì come disposizione cogente<a title="" href="#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a> ed immediatamente applicabile nel giudizio di costituzionalità<a title="" href="#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a>. Non sono mancate, infatti, pronunce nelle quali il giudice costituzionale, nel bilanciamento tra interessi contrapposti, abbia preso in esame l’obbligo di rispettare l’equilibrio finanziario<a title="" href="#_ftn58" name="_ftnref58">[58]</a> e ne abbia fatto termine di raffronto<a title="" href="#_ftn59" name="_ftnref59">[59]</a> nella valutazione. Così, ad esempio, nella nota sentenza n. 10 del 2015<a title="" href="#_ftn60" name="_ftnref60">[60]</a>, il giudice delle leggi sembra considerare dapprima i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 23 e 53 Cost., in ragione dei quali ravvisa l’incostituzionalità della normativa in rilievo<a title="" href="#_ftn61" name="_ftnref61">[61]</a>, per poi operare un <em>bilanciamento nel bilanciamento<a title="" href="#_ftn62" name="_ftnref62"><strong>[62]</strong></a></em> alla luce dell’art. 81 Cost.<a title="" href="#_ftn63" name="_ftnref63">[63]</a>, dettato dall’esigenza di non rischiare di travolgere con la pronuncia l’obbligo di assicurare l’equilibrio di bilancio. Da qui, la declaratoria di illegittimità costituzionale differita<a title="" href="#_ftn64" name="_ftnref64">[64]</a> alla data di pubblicazione della sentenza, in deroga a quanto prescritto dalla legge costituzionale n. 1 del 1948. Si tratta, questa, di una pronuncia peculiare che ha portato parte della dottrina a parlare di sfarinamento della c.d. pregiudiziale costituzionale<a title="" href="#_ftn65" name="_ftnref65">[65]</a> e del requisito della rilevanza di cui all’art. 23 della legge n. 87 del 1953.<br />
L’obbligo di equilibrio di bilancio viene, peraltro, in rilievo – o, meglio, avrebbe potuto venire in rilievo<a title="" href="#_ftn66" name="_ftnref66">[66]</a> &#8211; in un’altra pronuncia, ossia nella sentenza n. 70 del 2015<a title="" href="#_ftn67" name="_ftnref67">[67]</a>, avente ad oggetto la rivalutazione automatica del trattamento pensionistico e il blocco dell’adeguamento delle pensioni superiori ad un certo importo. In tale pronuncia, pur non volendo ripercorrere pedissequamente tutti i passaggi argomentativi, è d’uopo evidenziare che il giudice delle leggi giunge a dichiarare l’illegittimità costituzionale della normativa in esame<a title="" href="#_ftn68" name="_ftnref68">[68]</a>, in violazione con gli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, Cost., indipendentemente dalle possibili conseguenze finanziarie e dalle ricadute pratiche che potrebbero derivare dalla pronuncia stessa. Non sono mancate critiche o perplessità circa l’utilizzo <em>non sempre lineare </em>del vincolo di equilibrio di bilancio<a title="" href="#_ftn69" name="_ftnref69">[69]</a> di cui all’art. 81 Cost., necessitato dal contesto economico europeo nella sentenza n. 10 del 2015<a title="" href="#_ftn70" name="_ftnref70">[70]</a>, e, al contrario, cedevole<a title="" href="#_ftn71" name="_ftnref71">[71]</a> rispetto ai diritti acquisiti dei soggetti interessati nella sentenza n. 70 del 2015<a title="" href="#_ftn72" name="_ftnref72">[72]</a>.<br />
Analogamente, altra pronuncia che si segnala per il peculiare esito del bilanciamento che il giudice delle leggi tende a ricavare è la sentenza n. 178 del 2015<a title="" href="#_ftn73" name="_ftnref73">[73]</a>, in materia di sospensione delle procedure negoziali e contrattuali per i pubblici dipendenti e di blocco dei trattamenti economici degli stessi. Anche in quest’occasione, la Corte costituzionale sembra tralasciare la rilevanza del parametro dell’art. 81 Cost., peraltro facendo uso di una tecnica decisoria – l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, criticata da taluni autori &#8211; in ragione della prevalente esigenza di ristabilire l’eguaglianza sostanziale e salariale dei lavoratori, in spregio (almeno, in astratto) delle contingenti esigenze di equilibrio economico-finanziario.
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<li style="text-align: justify;" value="5"><strong>Alcune riflessioni conclusive</strong></li>
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<div style="text-align: justify;">Sebbene nei diversi accenti nei quali sembra estrinsecarsi, ci si chiede se sia possibile individuare una linea comune in grado di segnare il reale grado di cogenza spiegato dal principio di equilibrio di bilancio<a title="" href="#_ftn74" name="_ftnref74">[74]</a>, anche con riguardo alle pronunce della Corte costituzionale<a title="" href="#_ftn75" name="_ftnref75">[75]</a>. Ad ogni buon conto, sembra ragionevole affermare come il quadro normativo di giudizio nel quale opera la Corte costituzionale si apre, ormai, a nuovi scenari, dettati dall’osservanza da parte dell’ordinamento nazionale alle regole economico-finanziarie imposte in sede europea<a title="" href="#_ftn76" name="_ftnref76">[76]</a>, che inevitabilmente risentono dell’influenza spiegata dall’esigenza di “far quadrare i conti” in un momento storico di particolare delicatezza.<br />
In tal senso, sembra trovare spiegazione la sentenza in commento, nella quale il giudice costituzionale fa del vincolo dell’equilibrio finanziario, cui concorrono anche le Regioni<a title="" href="#_ftn77" name="_ftnref77">[77]</a>, lo snodo argomentativo e il parametro obiettivo cui ancorare la predetta declaratoria di incostituzionalità. Questo rappresenta, quindi, lo strumento tramite il quale il giudice costituzionale ribadisce l’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e ai vincoli stabiliti dal Patto di Stabilità. Vincoli che hanno determinato la necessità per il legislatore statale di adottare in via di urgenza e di eccezionalità talune misure volte a porre rimedio alla tendenza dilagante della crisi economica<a title="" href="#_ftn78" name="_ftnref78">[78]</a> e a ricondurre a sistema il quadro economico-finanziario complessivo.<br />
In conclusione, la sentenza in commento sembra costituire l’occasione con la quale il giudice delle leggi sottolinea la <em>rinnovata</em> rilevanza delle norme europee in materia finanziaria nell’ordinamento interno<a title="" href="#_ftn79" name="_ftnref79">[79]</a> e veicola, a tal fine, l’interpretazione della normativa regionale censurata al fine di ricondurla a coerenza <em>costituzionale<a title="" href="#_ftn80" name="_ftnref80">[80]</a></em> ed <em>europea<a title="" href="#_ftn81" name="_ftnref81">[81]</a>.</em> Lo strumentario argomentativo di cui fa uso la Corte sembra, quindi, arricchirsi della considerazione della necessità di garantire l’aderenza della normativa interna non solo al dettato costituzionale, ma anche a quello sovranazionale, in materie quali la finanza pubblica<a title="" href="#_ftn82" name="_ftnref82">[82]</a>, nella quale la definizione dei principi comuni<a title="" href="#_ftn83" name="_ftnref83">[83]</a> avviene attraverso l’opera concertata dei soggetti politici nazionali ed europei.<br />
Così intesa, <em>l’interpretazione costituzionalmente conforme</em> della normativa statale costituisce specifica estrinsecazione della necessità di effettuare <em>un’interpretazione euro-unitariamente conforme</em>, poiché quest’ultima incide strutturalmente sull’articolato costituzionale e sulle regole ivi stabilite, permeando l’interno ordinamento<a title="" href="#_ftn84" name="_ftnref84">[84]</a> del principio di <em>sana gestione finanziaria<a title="" href="#_ftn85" name="_ftnref85"><strong>[85]</strong></a>. </em></div>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;">*Dottore in Diritto pubblico, giustizia penale ed internazionale – Università degli studi di Pavia.<br />
[1] Per un commento alle misure introdotte con tale decreto legge, si veda, tra gli altri, M. GNES, <em>La nuova disciplina sui ritardi dei pagamenti</em>, in <em>Il Giornale di diritto amministrativo</em>, 2013, 115 ss.; V. PANDOLFINI, Le <em>modifiche alla disciplina sui ritardi</em>, in <em>Corriere di merito</em>, 2013, 378 ss.</div>
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<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Cfr. Corte cost. sentenza n. 40 del 2014, ove si chiarisce la portata dei controlli effettuati dalle sezioni regionali della Corte dei conti, i quali acquistano carattere cogente nei confronti dei destinatari, “proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. Dunque tale tipo di sindacato … è esercitato nell’interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso”. Sottolinea, sul punto, L. GIAMPAOLINO, <em>Le ultime linee evolutive delle funzioni della Corte dei Conti</em>, in AA.VV., <em>Scritti in onore di Giuseppe Tesauro</em>, IV, Napoli, 3170, che, con tale pronuncia, si è affermata la competenza del giudice contabile in materia di controllo di legalità e regolarità della finanza pubblica regionale, che rinviene il presupposto giustificativo nell’art. 100 Cost., letto in combinato disposto con gli artt. 111 e 117 Cost, di rinvio ai vincoli sovranazionali in materia finanziaria.</div>
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<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Nel senso che la legge di bilancio sia una legge meramente formale, e non già una legge in senso materiale, poiché rappresenta un <em>conto</em> che non contiene regole giuridiche, ma si riferisce a <em>fatti </em>relativi a entrate e spese già verificatesi o in previsione, si veda P. LABAND, <em>Il diritto del bilancio</em>, a cura di C. FORTE, Milano, 2007. A seguito della riforma costituzionale tramite la legge costituzionale n. 1 del 2012, si ritiene che sia venuta meno la distinzione tra legge di bilancio, quale legge meramente formale, e leggi di spesa, da intendersi in senso materiale. In particolare, secondo quanto previsto dal nuovo art. 81, terzo comma, Cost., l’eliminazione della dizione “altra” in riferimento alle leggi di spesa ha indotto a ritenere che anche la legge di bilancio possa importare maggiori o nuove spese, diversamente da quanto stabilito dal dettato costituzionale antecedente alla revisione del 2012. Sulla sindacabilità delle leggi di bilancio, si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 260 del 1990, nella quale il giudice costituzionale evidenzia la natura “politica” delle scelte di bilancio operate da legislatore, che “esigono un particolare e sostanziale rispetto anche da parte del giudice di legittimità costituzionale”; tuttavia, tale rispetto non vale ad affermare che “il valore costituzionale dell&#8217;equilibrio finanziario, desumibile dall&#8217;art. 81 della Costituzione, … sia un presupposto per l&#8217;inammissibilità del giudizio di costituzionalità”, rappresentando, piuttosto, “un elemento della complessiva ponderazione dei valori costituzionali …” (Cons.dir.3). Peraltro, nella sentenza n. 10 del 2016, la Corte costituzionale evidenzia l’avvenuto superamento della risalente concezione della legge di bilancio come meramente formale, desumibile dalla sentenza n. 7 del 1959, e come tale sottratta al sindacato di costituzionalità, giacchè anche attraverso l’inserimento di nati numerici può verificarsi un effetto normativo novativo.</div>
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<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Sulla possibilità per la Corte dei conti di far valere la violazione dell’art. 81 Cost. in relazione all’osservanza dell’equilibrio finanziario, si vedano, tra le altre, le sentenze della Corte costituzionale nn. 188 del 2015, 37 del 2011 e 384 del 1991, in cui si afferma che la legittimazione del giudice contabile a far valere profili di violazione dell’art. 81 Cost. nasce dall’attribuzione allo stesso di compiti attinenti al controllo della finanza pubblica.</div>
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<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Per una ricostruzione in chiave storica del ruolo e delle funzioni assunte dalla magistratura contabile, cfr. D. LUONGO, <em>Il controllo contabile delle dinamiche dello Stato moderno</em>, in AA.VV., <em>La Corte dei conti tra tradizione e novità</em>, a cura di D. CROCCO, Napoli, 2014, 2 ss. Sulle attribuzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 100 e 103 della Costituzione, si veda Corte cost. sentenza n. 110 del 1970 e, nel dibattito dottrinario, cfr. N. MASTROPASQUA, <em>Il ruolo della Corte dei conti</em>. Relazione al 57° Convegno di studi amministrativi “<em>Il federalismo fiscale alla prova dei decreti delegati</em>”, Varenna, 22-24 settembre 2011. Con l’introduzione della legge n. 131 del 2003, di attuazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, si è previsto che la Corte dei conti “ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”. Peraltro, sull’attribuzione alla Corte dei conti di funzioni di legittimità-regolarità circa il rispetto dei vincoli di bilancio posti dal Patto di stabilità, si vedano le sentenze nn. 39 e 40 del 2014. Pertanto, al controllo di gestione introdotto dalla legge n. 20 del 1994 e a quello sugli atti amministrativi dello Stato, va ad affiancarsi quello di regolarità-legittimità sull’osservanza dell’equilibrio di bilancio. Il controllo di legittimità-regolarità si sostanzia nella verifica di corrispondenza ad un parametro normativo ovvero ad una regola tecnica, mentre quello sulla gestione tende a qualificarsi come un sindacato della <em>performance</em> amministrativa, in riferimento ai parametri dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, dal quale non possono rimanere “estranee proprio le amministrazioni regionali, cui compete di somministrare la maggior parte delle utilità individuali e collettive destinate a soddisfare i bisogni sociali” (Cons.dir. 9.1.). In particolare, il primo “ha tuttavia la caratteristica, in una prospettiva non più statica (com’era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive. Ne consegue che esso assume anche i caratteri propri del controllo sulla gestione in senso stretto e concorre, insieme a quest&#8217;ultimo, alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell&#8217;equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno, che la Corte dei conti può garantire (sentenza n. 267 del 2006). Si deve peraltro sottolineare la natura collaborativa del controllo disciplinato dalle norme impugnate, che si limita alla segnalazione all&#8217;ente controllato delle rilevate disfunzioni e rimette all&#8217;ente stesso l&#8217;adozione delle misure necessarie: c&#8217;è, dunque, una netta separazione tra la funzione di controllo della Corte dei conti e l&#8217;attività amministrativa degli enti, che sono sottoposti al controllo stesso” (Cons.dir. 3.1. sent. 179/2007), alternativo rispetto a quello sulla gestione, ed “è finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (ex plurimis, sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006)” (Cons.dir. 4.2. sent. 60/2013). Si pone in una prospettiva funzionale al rispetto del principio di equilibrio di bilancio (non già pareggio – cfr. Corte cost. sentenza n. 381 del 1991), da intendersi, peraltro, come “ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche” (sent. n. 250 del 2013), anche la disciplina dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (sent. n. 188 del 2015), di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., i quali trovano applicano anche nei riguardi delle autonomie speciali (da ultimo, Corte cost. sent. n. 238 del 2015).</div>
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<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Sul punto, si veda, tra le altre, la sentenza n. 213 del 2008, nella quale il giudice costituzionale riconosce la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di parifica, in riferimento all’art. 81 Cost., “avverso tutte quelle disposizioni di legge che determinano effetti modificativi dell’articolazione del bilancio per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unità elementari, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione, disegnati con il sistema dei risultati differenziali”. <em>Amplius</em>, sulla legittimazione della Corte dei conti in sede di parificazione dei bilanci, Corte cost. sentenze nn. 213/2008, 142/1968, 121/1966 e 165/1963.</div>
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<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Sulla legittimazione del giudice contabile a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli Stato, cfr. Corte cost. sentenze nn. 384/1991 e 226/1976, nelle quali la Corte precisa che “ai limitati fini dell&#8217;art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell&#8217;art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione in quella sede svolta dalla Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico” e, ancora, che “la legittimazione della Corte dei conti &#8211; Sezione di controllo &#8211; a proporre questioni di legittimità costituzionale si giustifica anche con l&#8217;esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, più difficilmente sarebbero, per altra via, ad essa sottoposte”. Sulla legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di controllo successivo sulla gestione, si veda Corte cost. sentenze n. 335/1995 e n. 29/1995, nella quale la Corte chiarisce il ruolo assunto dalla Corte dei conti nell’ordinamento giuridico e, quindi, nell’ambito del controllo sulla gestione, affermando che “come organo previsto dalla Costituzione in posizione d&#8217;indipendenza e di &#8220;neutralità&#8221; al fine di svolgere imparzialmente, non solo il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, ma anche il controllo contabile sulla gestione del bilancio statale, e di partecipare, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (art. 100, secondo comma, della Costituzione), la Corte dei conti è stata istituita come organo di controllo vòlto a garantire il rispetto della legittimità da parte degli atti amministrativi e della corretta gestione finanziaria. Con lo sviluppo del decentramento e l&#8217;istituzione delle regioni, che hanno portato alla moltiplicazione dei centri di spesa pubblica, la prassi giurisprudenziale e le leggi di attuazione della Costituzione hanno esteso l&#8217;ambito del controllo esercitato dalla Corte dei conti, per un verso, interpretandone le funzioni in senso espansivo come organo posto al servizio dello Stato-comunità, e non già soltanto dello Stato-governo, e, per altro verso, esaltandone il ruolo complessivo quale garante imparziale dell&#8217;equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e, in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell&#8217;efficacia, dell&#8217;efficienza e della economicità” (Cons.dir. 9.2.). In particolare, come sottolineato da G. VERDE e M. SALVAGO, <em>Riduzione dei costi della politica regionale e controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni nel d.l. n. 174 del 2012</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 13 gennaio 2016, 11, con la pronuncia n. 29 del 1995 la Corte costituzionale apre ad ulteriori ipotesi di controllo da parte della Corte dei conti. Per un commento a quest’ultima pronuncia, cfr. C. NASI, <em>La Corte costituzionale fra vizi della legge di conversione e vizi della legge di sanatoria ex art. 77, ultimo comma, Cost</em>., in <em>Giur.cost</em>., 1995, 3677 ss.</div>
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<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Sottolinea, al riguardo. A. CAROSI, <em>Il ruolo della Corte dei conti nella salvaguardia delle regole di bilancio nazionali e comunitarie</em>, in <em>Rivista della Corte dei conti</em>, 3-4/2015, 583, che con tale intervento normativo si è concluso quel processo di “mutazione genetica” che ha interessato la magistratura contabile nell’età contemporanea.</div>
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<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Risuonano di grande attualità le parole di A. CASULLI, <em>La funzione istituzionale della Corte dei conti e la riforma del controllo in Italia</em>, Roma, 1929, 182, il quale osserva che il magistrato contabile, restituito al suo antico ufficio di speciale giurisdizione in materia di finanza, esercita il proprio compito “col risultato giuridico di sottoporre ad esame ogni atto e di comunicare o predisporre per ogni illegalità una pronuncia e per ogni responsabilità una sanzione”.</div>
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<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Sull’importanza del ruolo svolto dalla Corte dei conti quale magistratura neutrale preposta al controllo dell’equilibrio economico-finanziario, anche in ragione dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 2013, nella quale il giudice delle leggi efficacemente tratteggia le funzioni svolte dal magistrato contabile e le inquadra nell’ambito dell’esigenza di garantire “l’unità economica della Repubblica”. In particolare, la Corte afferma che il controllo svolto dalla Corte dei conti “è finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (ex plurimis, sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006). Esso si colloca nell’ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento (sentenze n. 267 del 2006; analogamente, anche le sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011 e n. 179 del 2007). Ne consegue che tale controllo si pone in una prospettiva non più statica – come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità – ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006)” (Cons.dir. 4.2.). In senso analogo, più di recente le sentenze nn. 39 e 40 del 2014, nelle quali si precisa la congiunzione del controllo effettuato dalla Corte dei conti con riguardo all’obbligo di osservanza del patto di stabilità, in relazione al quale “è necessario predisporre controlli sui bilanci preventivi e successivi delle amministrazioni interessate al consolidamento, operazione indispensabile per verificare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sottesi ai predetti vincoli” (Cons.dir. 4.3. sentenza n. 40 del 2014). Per una riflessione sulle funzioni svolte dalla Corte dei conti, cfr. M. MORVILLO, <em>La Corte dei conti e i controlli sulla finanza locale: spunti per una lettura congiunta della sent. n. 60/2013 e del d.l. n. 174/2012</em>, in <em><a href="http://www.forumcostituzionale.it">www.forumcostituzionale.it</a></em>; D. MORGANTE, <em>I nuovi presidi della finanza regionale e il ruolo della Corte dei conti nel d.l. n. 174/2012</em>, in <em>Federalismi.it; </em>L. GIAMPAOLINO, <em>Le ultime linee evolutive delle funzioni della Corte dei conti, </em>in AA.VV., <em>Scritti in onore di Giuseppe Tesauro</em>, cit., 3166 ss., spec. 3167, il quale sottolinea, con riguardo alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2013 alla legge n. 213 del 2013 (legge di conversione del d.l. n. 174 del 2012), il rafforzamento delle attribuzioni riconosciute al giudice contabile, chiamato a svolgere una funzione di garanzia degli obblighi di risanamento dei conti pubblici assunti dal nostro Paese in sede di Unione Europea con il Six Pack e il Fiscal Compact, “alla luce dei principi cristallizzati nel Two Pack riguardante le tutele contro i disavanzi eccessivi e il rafforzamento della sorveglianza sui bilanci degli Stati membri in conclamata difficoltà”.</div>
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<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Più di recente, nella sentenza n. 10 del 2016, il giudice delle leggi, riprendendo l’orientamento espresso nella pronuncia annotata, chiarisce che “nella materia finanziaria non esiste «un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi. Al contrario, ritenere che [il sindacato sulla materia] sia riconosciuto in Costituzione non può avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali, [cosicché] non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio […] o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990; in senso sostanzialmente conforme sentenze n. 188 del 2015 e 70 del 2012)” (Cons. dir. 2). Per un approfondimento, cfr. A. PIZZORUSSO, <em>“Zone d’ombra” e “zone franche” della giustizia costituzionale italiana</em>, in <em>Consultaonline.org.</em></div>
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<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> In tal senso, v. la sentenza della Corte costituzionale n. 244 del 1995, nella quale si chiarisce che il giudizio dinanzi alla Corte dei conti si svolge secondo le formalità proprie della giurisdizione contenziosa, prevedendo il contraddittorio tra il Procuratore generale e i rappresentanti delle amministrazioni. Si veda, a tal riguardo, la nota sentenza n. 226 del 1976, nella quale la Corte costituzionale pone in evidenza come la magistratura contabile sia l’unico organo di controllo che, a mente dell’art. 103, secondo comma, Cost., gode di garanzia costituzionale.</div>
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<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Sul tema, si veda, tra gli altri, M. BARBERO, <em>La &#8220;territorializzazione&#8221; del patto di stabilità interno</em>, in <em>Il coordinamento dinamico della finanza pubblica</em>. Atti del convegno di Cagliari, 15-16 ottobre 2010, a cura di L. CAVALLINI CADEDDU, Napoli, 2012, 227 ss.</div>
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<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Si fa, in particolare, riferimento al Trattato sulla stabilità, coordinamento e <em>governance</em> nell’Unione europea (c.d. <em>Fiscal Compact</em>), adottato il 2 marzo del 2012, cui hanno preso parte 25 su 28 Paesi dell’Unione europea, il quale prevede, in sostanza, l’obbligo per gli Stati contraenti di introdurre, ai sensi dell’art. 3, par. 2, la regola del pareggio di bilancio negli ordinamenti interni attraverso una norma di carattere costituzionale ovvero tendenzialmente permanente. Si tratta, pertanto, di un accordo internazionale, ancorché, come specificato dall’art. 2 del Trattato stesso, debba essere interpretato “conformemente ai Trattati su cui si fonda l’Unione europea … e al diritto dell’Unione europea”. Per un commento, cfr. F. FABBRINI, <em>The Fiscal Compact, the “Golden Rule” and the Paradox of European Federalism</em>, in <em>Boston College International and Comparative Law Review</em>, 36, 2013, 1 ss. <em>Amplius</em>, cfr. A. VITERBO, R. CISOTTA, <em>La crisi del debito sovrano egli interventi dell’U.E.: dai primi strumenti finanziari al Fiscal Compact</em>, in <em>Il Diritto dell’Unione europea</em>, 2012, 323 ss.; R. ADAM, <em>La riforma del governo economico dell’Unione europea</em>, in <em>L’Unione europea e la riforma del governo economico della zona euro</em>, a cura di M. E. BARTOLONI, A. CALIGIURI e B. UBERTAZZI, Napoli, 2013, 5 ss.</div>
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<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Si richiama la procedura di disavanzo eccessivo stabilita dal Patto di stabilità e crescita del 1997 (Risoluzione del Consiglio europeo, Amsterdam, 17 giugno 1997; Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l&#8217;accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi &#8211; parametri 3% disavanzo/PIL e 60% debito pubblico/PIL; Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche). Costituisce uno strumento di rafforzamento delle misure previste dal Patto di stabilità e crescita il c.d. <em>Six Pack</em> (ovvero un pacchetto di misure tese a rafforzare la sorveglianza macroeconomica), adottato l’11 marzo 2011. Il pacchetto ricomprende: il Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro; il Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro; il Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 24 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche; il Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici; il Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell&#8217;8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi; la Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Complessivamente, tali misure prevedono l’obbligo per gli Stati membri di convergere verso l’obiettivo il pareggio di bilancio con un miglioramento annuale dello 0,5% rispetto all’esercizio precedente; l’obbligo per i Paesi il cui debito supera il 60% del PIL di adottare misure per ridurlo nella misura di almeno 1/20 della eccedenza rispetto alla soglia del 60%, calcolata nel corso degli ultimi tre anni; una procedura per l’irrogazione delle sanzioni ai Paesi che violano le regole del Patto. Peraltro, agli Stati che registrano un disavanzo eccessivo si dovrebbe applicare un deposito non fruttifero pari allo 0,2% del PIL realizzato nell’anno precedente, convertito in ammenda in caso di non osservanza. Al <em>Six pack</em> ha fatto seguito il c.d. <em>Two Pack</em>, composto da due regolamenti adottati il 23 novembre 2011, che stabiliscono, rispettivamente, il rafforzamento della sorveglianza economica e il monitoraggio e la valutazione dei progetti di bilancio di tutti gli Stati membri (anche virtuosi), al fine di garantire un processo di correzione dei disavanzi eccessivi degli Stati membri aderenti all’eurozona.</div>
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<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Sul punto, si veda Corte cost. sentenza n. 88 del 2014, nella quale il giudice costituzionale sottolinea che “Con il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell&#8217;Unione economica e monetaria (meglio noto come Fiscal Compact), sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 e in vigore dal 1° gennaio 2013, ratificato in Italia con la legge 23 luglio 2012, n. 114 (Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell&#8217;Unione economica e monetaria […]), poi, gli Stati contraenti, all&#8217;art. 3, comma 2, si sono impegnati a recepire le regole del «patto di bilancio» «tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente &#8211; preferibilmente costituzionale &#8211; o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio». Lo Stato italiano ha ritenuto di adempiere a questi impegni con un&#8217;apposita legge costituzionale &#8211; la n. 1 del 2012 &#8211; la quale, in primo luogo e per quanto qui rileva, ha riformato gli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost.”. In senso analogo, Corte cost. sentenze nn. 446/2002, 99/1995, 6/1994.</div>
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<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Cfr. A. BRANCASI, <em>La Corte costituzionale torna sulla nozione di anticipazione di cassa e sulle modalità della loro contabilizzazione</em>, in <em>Giur.cost</em>., 2015, IV, 1385, il quale pone in rilievo la diversa connotazione cui potrebbe prestarsi lo stanziamento di risorse previsto da suddetto decreto-legge, osservando che “o si tratta di vere anticipazioni di cassa, nel qual caso la legge regionale è incostituzionale perché, per il modo in cui le contabilizza, rende disponibili risorse in realtà fittizie; oppure non si tratta di anticipazioni ma di mutui, nel qual caso ad essere incostituzionale è il d.l. n. 35 del 2013 per aver rimosso il vincolo a destinare le risorse esclusivamente a spese di investimento”. L’A. risolve la questione relativa all’esatta qualificazione delle stesse attraverso la valorizzazione della destinazione delle stesse, ossia della finalità di ripianare spese “per le quali sia stato assunto il relativo impegno di spesa <em>già prima</em> dell’accensione dell’anticipazione” (corsivi nostri).</div>
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<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Come precisato nella sentenza n. 188 del 2015, “destinazioni diverse dall’investimento finiscono inevitabilmente per depauperare il patrimonio dell’ente pubblico che ricorre al credito”.</div>
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<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Per una ricostruzione del dibattito dottrinario e dello sviluppo nella giurisprudenza costituzionale della dottrina all’interpretazione conforme a Costituzione, si veda, tra gli altri, M. LUCIANI, <em>Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l’interpretazione “conforme a”</em>, in Federalismi.it; M. RUOTOLO, <em>L’interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale: una lettura alla luce di alcuni risalenti contributi apparsi nella rivista «Giurisprudenza costituzionale»</em>, in A. PACE (a cura di), <em>Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario</em>, 2006, 903 ss.; G. SORRENTI, <em>L’interpretazione conforme a Costituzione</em>, Milano, 2006; AA.VV., <em>Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici</em>. Seminario presso Palazzo della Consulta, 6 novembre 2009, in <em>www.cortecostituzionale.it.</em></div>
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<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Cfr. <em>Dossier</em> della Camera dei deputati sul d.l. n. 35 del 2013, nel quale si fa riferimento espressamente al finanziamento statale quale anticipazione di liquidità che “è chiesta, specifica la norma, in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente alla possibilità di indebitamento da parte regionale. La richiesta di accesso alle anticipazioni costituisce infatti una forma di indebitamento che, senza la deroga recata dalla norma, violerebbe la disciplina dei limiti all&#8217;indebitamento regionale, posti anche dalla disciplina del patto di stabilità interno”.</div>
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<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Il quale costituzionalizza la regola della c.d. <em>golden rule</em>, che si pone a presidio dell’equilibrio economico-finanziario delle articolazioni territoriali che compongono la Repubblica italiana, in ossequio ai parametri imposti dal Patto di stabilità. Tale regola mira ad evitare che il costo delle spese correnti si riverberi sulle generazioni future. Cfr. L. ANTONINI, <em>La vicenda e la prospettiva dell’autonomia finanziaria regionale: dal vecchio al nuovo art. 119</em>, in Le <em>Regioni</em>, 1/2003, 35 ss.; M. SMIROLDO, <em>La garanzia degli equilibri di bilancio degli enti della finanza pubblica allargata: la costituzionalizzazione della </em>golden rule<em> e la sanzione per l’inosservanza del divieto di ricorso all’indebitamento per il finanziamento di spese diverse da quelle di investimento</em>, in <em><a href="http://www.lexitalia.it">www.lexitalia.it</a></em>. Con riguardo poi alla nozione di “indebitamento” e di “spese di investimento”, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 425 del 2004, precisa che non si tratta di concetti definibili a priori, poiché si fondano “su principi della scienza economica, ma che non possono non dare spazio a regole di concretizzazione connotate da una qualche discrezionalità politica”. In particolare, “la nozione di spese di investimento adottata appare anzi estensiva rispetto ad un significato strettamente contabile, che faccia riferimento solo ad erogazioni di denaro pubblico cui faccia riscontro l&#8217;acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell&#8217;ente che effettua la spesa” e “la nozione di “indebitamento” è ispirata ai criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici; si tratta, in definitiva, di tutte le entrate che non possono essere portate a scomputo del disavanzo calcolato ai fini del rispetto dei parametri comunitari” (Cons.dir. 6).</div>
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<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> In tal senso, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 60 del 2013, afferma che “non è contestabile «il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all&#8217;autonomia di spesa degli enti», e che, «in via transitoria e in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale», possono anche imporsi limiti complessivi alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi (sentenza n. 36 del 2004). Tali vincoli … devono ritenersi applicabili anche alle autonomie speciali, in considerazione dell&#8217;obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, all&#8217;azione di risanamento della finanza pubblica (sentenza n. 416 del 1995 e successivamente, anche se non con specifico riferimento alle Regioni a statuto speciale, le sentenze n. 417 del 2005 e nn. 353, 345 e 36 del 2004)” (Cons.dir. 5).</div>
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<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Il cui obbligo si estende anche alle Regioni (cfr., tra le altre, Corte cost. sentenze nn. 115/2012, 70/2012, 68/2011, 359/2007, 26/1991). In dottrina, cfr. P. DE IOANNA,<em> La copertura finanziaria delle leggi di spesa</em>, in D. DA EMPOLI, P. DE IOANNA, G. VEGAS, <em>Il bilancio dello Stato: la finanza pubblica tra Governo e Parlamento, </em>Milano, 2000, 218 ss.; N. LUPO, <em>Costituzione e bilancio: l&#8217;articolo 81 della Costituzione tra interpretazione, attuazione e aggiramento,</em> Roma, 2007, 125 ss.</div>
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<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Così, Corte cost. sentenza n. 1 del 1996, ove il giudice costituzionale evidenzia che “la limitazione dell&#8217;obbligo della &#8220;copertura&#8221; al solo esercizio in corso si riduca in una vanificazione dell&#8217;obbligo stesso”. Più di recente, si vedano le sentenze nn. 100 e 141 del 2010 e 70 del 2012.</div>
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<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Con riguardo a quest’ultimo, la Corte costituzionale sottolinea come tale principio, intenso in senso dinamico riguardo alla gestione finanziaria, si sostanzia nella “continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche”. Tale principio “ha natura sostanziale: esso non può essere limitato al pareggio formale della spesa e dell’entrata (sentenza n. 1 del 1966), ma deve estendersi – attraverso un’ordinata programmazione delle transazioni finanziarie – alla prevenzione dei rischi di squilibrio, che derivano inevitabilmente dal progressivo sviluppo di situazioni debitorie generate dall’inerzia o dai ritardi dell’amministrazione”.</div>
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<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Cfr. G. NAPOLITANO, <em>Il Meccanismo europeo di stabilità e la nuova frontiera costituzionale dell’Unione</em>, in <em>Il Giornale di diritto amministrativo</em>, 5/2012, 468 ss.; P. BILANCIA, <em>La nuova </em>governance<em> dell’eurozona e i “riflessi” sugli ordinamenti nazionali</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n.23/2012.</div>
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<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Che si concreta “nell’obiettivo di medio termine, in relazione al deficit strutturale (non nominale) depurato degli eventuali effetti negativi del ciclo economico e al netto di misure temporanee e una tantum …” (cfr. T.F. GIUPPONI, <em>Il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e la sua attuazione</em>, in <em>Quad.cost</em>., 3/2014, 59). A tal riguardo, peraltro, V. ONIDA, <em>Le leggi di spesa nella Costituzione</em>, Milano, 1969,  458, osserva che, in realtà, “tutto il sistema del nostro bilancio prescinde da un ipotetico vincolo giuridico al pareggio, che è sempre stato considerato un fatto di natura politica, il quale investe la responsabilità essenzialmente politica dei massimi organi che intervengono nell’elaborazione e approvazione del bilancio, Governo e Parlamento”.</div>
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<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Sottolinea efficacemente F. BILANCIA, <em>Il governo dell’economia tra stati e processi di integrazione europea</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 3/2014, 7, che, a seguito dell’elaborazione e dell’adozione di vincoli sempre più stringenti a presidio dell’equilibrio finanziario e delle politiche economiche nazionali, “il rischio che si corre in definitiva è quello che, stretti in forche caudine, i singoli Stati-Comunità nazionali non vedano, in larga parte, più l’edificio europeo come una “casa comune” quanto piuttosto come una sorta di “cabina di regia” dalla quale qualcuno detta agli altri il copione da recitare (o i compiti da svolgere)”.</div>
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<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Come sottolineato da C. BUZZACCHI, <em>Copertura finanziaria e pareggio di bilancio: un binomio a rime obbligate</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 4/2012, 51, il parametro dell’equilibrio tendenziale di bilancio risulta “di ben minore tassatività rispetto a quella del pareggio: a questo equilibrio tendenziale, e non al vero e proprio pareggio, è finalizzato il meccanismo della copertura finanziaria”. In senso analogo, A. CRISMANI, <em>Regole di copertura finanziaria e pareggio di bilancio</em>, in <em>Giur.it</em>., 2014, 5, il quale sottolinea che l’equilibrio di bilancio, in quanto concetto più flessibile, si considera rispettato anche in caso di disavanzo giustificato dagli effetti di un ciclo economico avverso.</div>
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<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Si fa riferimento al c.d. semestre europeo, durante il quale in cui la Commissione è chiamata a valutare la sussistenza presenza di eventuali squilibri macroeconomici. Per l’analisi di tale periodo di sorveglianza, cfr. G. RIZZONI, <em>Il “semestre europeo” fra sovranità di bilancio e autovincoli costituzionali: Germania, Francia e Italia a confronto</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 4/2011; G. RIVOSECCHI, <em>Il governo europeo dei conti pubblici tra crisi economico-finanziaria e riflessi sul sistema delle fonti</em>, in <em>Osservatorio sulle fonti</em>, 1/2011, 3, il quale osserva efficacemente che “il governo dei conti pubblici degli Stati membri viene quindi attratto in chiave europea non più soltanto sotto specie di vincolo di risultato in riferimento agli obiettivi parametrici posti dal Trattato di Maastricht e dal Patto di stabilità, ma anche sotto quello – più stringente e pervasivo – relativo ai tempi, alle procedure e (in larga parte) ai contenuti della programmazione economico-finanziaria delle risorse e degli investimenti pubblici …”.</div>
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<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Definita da taluni come “affrettata” (cfr. A. BRANCASI, <em>L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revisione affrettata della Costituzione</em>, in <em>Quad.cost</em>., 108 ss).</div>
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<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Sulle ricadute della crisi finanziaria sulla tutela dei diritti e, in particolare, sulle prestazioni sociali, si vedano le riflessioni C. SALAZAR, <em>Crisi economica e diritti fondamentali – Relazione al XXVIII Convegno annuale dell’AIC</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 4/2013; F. ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), <em>Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica</em>, Napoli, 2012.</div>
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<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Per una ricostruzione del quadro normativo, cfr. G. DELLA CANANEA, <em>Lex fiscalis europea</em>, in <em>Quad.cost</em>., 2014, 7 ss.; R. DICKMANN, <em>Le regole della governance economica europea e il pareggio di bilancio in Costituzione</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2012, 7 ss.; G. PITRUZZELLA, <em>Chi governa la finanza pubblica in Europa?</em>, in <em>Quad.cost.</em>, 2012, 9 ss.</div>
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<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Sull’adeguamento degli Stati membri ai vincoli imposti in sede europea, anche per il tramite dello strumento della revisione costituzionale, si vedano, tra gli altri, I. CIOLLI, <em>I Paesi dell’Eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa saltare gli strumenti normativi ordinari</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 1/2012; R. BIFULCO, <em>Il pareggio di bilancio in prospettiva comparata: un confronto tra Italia e Germania, in Costituzione e pareggio di bilancio</em>, Il Filangieri, Quaderno 2011, 249 ss.; R. BIFULCO, O. ROSELLI (a cura di), <em>Crisi economica e trasformazione della dimensione giuridica. La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio tra internazionalizzazione economica, processo di integrazione europea e sovranità nazionale</em>, Torino, 2013. In senso critico, sull’introduzione del principio del pareggio di bilancio, cfr. M. DEGNI, P. DE IOANNA, <em>Il vincolo stupido. Europa e Italia nella crisi dell’euro, </em>Castelvecchi editore, 2015.</div>
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<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Peraltro, nel senso che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., deve ritenersi comprensivo anche della dimensione finanziaria, nel senso che vengono assicurate l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza dell’azione amministrativa anche sotto il profilo squisitamente economico, cfr., più di recente, la sentenza n. 188 del 2015 della Corte costituzionale, nella quale si chiarisce che “Il principio di buon andamento implica, da un lato, che le risorse stanziate siano idonee ad assicurare la copertura della spesa”, … e, dall’altro, che dette risorse siano spese proficuamente in relazione agli obiettivi di bilancio (Cons.dir. 5.2.).</div>
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<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Cfr. A. MORRONE, <em>Le conseguenze finanziarie della giustizia costituzionale</em>, in <em>Quad.cost</em>., 3/2015, 575.</div>
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<div id="ftn37" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Così, anche il <em>Dossier</em> predisposto dalla Camera dei deputati del 15 luglio 2013 sul d.l. n. 35 del 2013, nel quale si chiarisce che “I debiti debbono essere certi liquidi ed esigibili &#8211; ovvero quelli per i quali sia stata emessa fattura o analoga certificazione di pagamento &#8211; alla data del 31 dicembre 2012; sono compresi i pagamenti nei confronti degli enti locali, mentre sono esclusi i debiti finanziari e sanitari di cui tratta l&#8217;articolo 3 del testo in esame”.</div>
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<div id="ftn38" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Cfr. art. 10 della legge n. 243 del 2012.</div>
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<div id="ftn39" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> Nel senso di aver creato una maggiore responsabilizzazione a carico dei decisori politici, cfr. A. MORRONE, <em>Pareggio di bilancio e Stato costituzionale</em>, in <em>Lavoro e Diritto</em>, 3/2013, 357 e ss. Più in generale, si vedano, tra gli altri, M. LUCIANI, <em>Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini</em>, relazione conclusiva al 58° convegno di studi amministrativi “<em>Dalla crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità</em>”, Varenna, 20-22 settembre 2012; R. PEREZ, <em>Il bilancio dopo le riforme europee</em>, in L. CAVALLINI CADEDDU (a cura di), <em>Il coordinamento dinamico della finanza pubblica</em>, Napoli, 2012, 17 ss.; A. RUGGERI, <em>Crisi economica e crisi della Costituzione</em>, in <em>Consultaonline.org.</em></div>
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<div id="ftn40" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> In attuazione della quale è stata adottata la legge n. 243 del 2012, che, come osservato (cfr. G. SCACCIA, <em>La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 2011), rappresenterebbe norma interposta nel giudizio di legittimità costituzionale, andando a definire i contenuti della nuova legge di bilancio. Sulle possibili aporie tra la legge costituzionale e la legge di attuazione, si vedano le riflessioni di M. BERGO, <em>Pareggio di bilancio “all’italiana”. Qualche riflessione a margine della legge 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa della riforma costituzionale più silenziosa degli ultimi tempi</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2013. Per un commento alla legge di riforma costituzionale e alla legge di attuazione, cfr. G. RIVOSECCHI, <em>Il c.d. pareggio di bilancio tra Corte e legislatore, anche nei suoi riflessi sulle Regioni: quando la paura prevale sulla ragione</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 3/2012; A. BRANCASI, <em>La disciplina costituzionale del bilancio: genesi, attuazione, evoluzione, elusione, in Costituzione e pareggio di bilancio</em>, Il Filangieri, Quaderno 2011, 7 ss.; M: NARDINI, <em>La legge n. 243/2012 e l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle regole auree di bilancio</em>, in Osservatorio sulle fonti, 1/2013.</div>
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<div id="ftn41" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Ipotesi che si era esclusa in sede di dibattito in Assemblea costituente, come ricorda A. PIROZZOLI, <em>Il vincolo costituzionale del pareggio di bilancio</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 4, 2011, 5. Per una ricostruzione più ampia del dibattito intervenuto in occasione della Costituente, cfr. G. RIVOSECCHI, <em>L’indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e vincoli europei</em>, Padova, 2007, 211 ss. Cfr. sul punto, M. LUCIANI, <em>L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità</em>. Relazione al Convegno “<em>Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012</em>”. Corte costituzionale, 22 novembre 2013, in <em>www.cortecostituzionale.it</em>, il quale evidenzia come l’introduzione di tale vincolo non costituiva in alcun modo un vincolo giuridicamente vincolante, quanto, piuttosto, una scelta “politicamente inevitabile”. Pone in evidenza l’assenza di un adeguato dibattito prima dell’approvazione della riforma in questione G. RIVOSECCHI, <em>Il c.d. pareggio di bilancio tra Corte e legislatore, anche nei suoi riflessi sulle regioni: quando la paura prevale sulla ragione</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 3/2012, 1.</div>
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<div id="ftn42" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Sebbene nell’art. 81, primo comma, Cost, nella nuova formulazione, si faccia riferimento all’ “equilibrio” tra entrate e spese dello Stato. Al riguardo, P. MADDALENA, <em>Le prospettive del controllo e della giurisdizione della Corte dei conti</em>, in AA.VV., <em>Scritti in onore di Giuseppe Tesauro</em>, cit., 3232, sottolinea come il legislatore costituzionale abbia voluto dare rilievo ad un concetto “complessivo” di equilibrio di bilancio, esaminato in una prospettiva di medio periodo e con riguardo al complesso delle operazioni finanziarie in ambito statale e regionale, “per cui è possibile parlare di bilanci “consolidati” delle Regioni e dello Stato”.</div>
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<div id="ftn43" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Cfr., tra le altre, Corte cost. sentenze nn. 51/2013 e 196/2012, ove il giudice costituzionale chiarisce la portata dell’art. 81, quarto comma – nella vecchia formulazione – Cost., secondo il quale “[L]a copertura delle spese, per rispondere ai canoni dell&#8217;art. 81, quarto comma, Cost., deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenze n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966). (…) 6.- (…) Questa Corte ha più volte affermato che la copertura di nuove spese deve essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza «in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare» (ex multis, sentenze n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010) …” (Cons.dir. 4). D’altra parte, come chiarito nella successiva sentenza n. 214 del 2012, “Si tratta di un obbligo costituzionale al quale il legislatore, quand&#8217;anche regionale (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2011), non può sottrarsi, ogni qual volta esso preveda attività che non possano realizzarsi se non per mezzo di una spesa, e quest&#8217;ultima possa, e debba, venire quantificata secondo una stima effettuata «in modo credibile» (sentenza n. 115 del 2012). Spetta infatti alla legge di spesa, e non agli eventuali provvedimenti che vi diano attuazione (sentenza n. 141 del 2010; sentenza n. 9 del 1958), determinare la misura, e la copertura, dell&#8217;impegno finanziario richiesto perché essa possa produrre effetto, atteso che, in tal modo, viene altresì definito, in una sua componente essenziale, «il contenuto stesso della decisione politica assunta tramite l&#8217;adozione, con effetti immediatamente vincolanti, della disposizione» che sia fonte di spesa (sentenza n. 386 del 2008)” (Cons.dir. 4)</div>
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<div id="ftn44" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> Cfr. Corte cost. sentenza n. 284 del 2009, a mente della quale “Il Patto di stabilità e di crescita trova il suo fondamento normativo negli artt. 99 e 104 del Trattato istitutivo della Comunità (come modificati dal Trattato di Maastricht sull&#8217;Unione europea) e si attua attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit e sui debiti pubblici, nonché mediante un particolare tipo di procedura di infrazione, la Procedura per deficit eccessivo, prevista dal Protocollo n. 20 del 1992. In base a tale Patto, gli Stati membri che, soddisfacendo tutti i cosiddetti parametri di Maastricht, hanno deciso di adottare l&#8217;Euro, devono continuare a rispettare nel tempo una serie di «valori di riferimento». Il Patto di stabilità interno nasce dunque dall&#8217;esigenza di assicurare la convergenza delle economie degli Stati membri dell&#8217;Unione europea verso specifici parametri, comuni a tutti e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e di crescita”, perciò “la finalità del contenimento della spesa pubblica corrente rientra nella finalità generale del coordinamento finanziario (sentenze n. 417 del 2005 e n. 4 del 2004), con la conseguenza che «il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio &#8211; anche se questi ultimi, indirettamente, vengono ad incidere sull&#8217;autonomia regionale di spesa &#8211; per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare, proprio attraverso il contenimento della spesa corrente, l&#8217;equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenza n. 237 del 2009)”.</div>
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<div id="ftn45" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> Non si tratta, infatti, come sottolineato da M. LUCIANI, <em>L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità</em>, cit., 13 e 21, di “questione dell’aritmetica (o comunque numerica) equivalenza delle poste di spesa e di quelle di entrata” e, ancora, “il saldo che conta è quello “strutturale” e quel saldo non si ottiene sulla base di un mero computo aritmetico delle entrate e delle uscite, ma va desunto da un calcolo più complesso (e discrezionale), che deve tenere conto degli effetti del ciclo economico”. In senso contrario, sembrerebbe condurre l’art. 1, comma 7, del d.l n. 174 del 2012, che dispone che “Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascuna Regione”. Sulla diversità tra la rubrica della legge di revisione costituzionale e il contenuto della stessa, cfr. T. F. GIUPPONI, <em>Il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e la sua attuazione</em>, in <em>Quad.cost</em>., 1, 2014, 58 ss. A riprova della dinamicità del concetto, si osserva che, nella sentenza n. 155 del 2015, la Corte costituzionale evidenzia la finalità sanatoria assunta dal principio in questione, che vale a ripianare eventuale vizi maturati negli esercizi precedenti. Peraltro, in tale prospettiva, assume rilievo il ruolo svolto dal legislatore nel bilanciamento tra lo stanziamento delle risorse finanziarie e la tutela dei diritti, per la cui attuazione si impone la necessaria predisposizione di idonea copertura di spesa.</div>
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<div id="ftn46" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> Cfr. Corte cost. sentenze nn. 115 del 2012, 70 del 2012, 141 del 2010 e 100 del 2010, laddove si riafferma l’esigenza di chiarezza e di solidità che emana dall’art. 81 Cost. <em>Contra</em>, A. DUS, <em>L’interpretazione dell’art. 81 della Costituzione</em>, in <em>Rass.parl</em>., 1959, 5, 29, il quale afferma che tale norma non può che avere, in virtù delle implicazioni che determina, carattere programmatico.</div>
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<div id="ftn47" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> In tal senso, si inquadra la novella dell’art. 97 Cost., a mente del quale “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”. Ne deriva che – come efficacemente sottolineato – si determina una responsabilità contestuale e solidale di tutti i centri di spesa, al cui coordinamento è preposto il Governo statale quale soggetto titolare del potere di sintesi dei processi di risanamento finanziario (cfr. F. BILANCIA, Spending review<em> e pareggio di bilancio. Cosa rimane dell’autonomia locale?</em>, in <em>Diritto pubblico</em>, 1/ 2014, 45 ss.). così, anche il testo riformulato dell’art. 119 Cost. e l’art. 5, lett. b) e c) della legge n. 243 del 2012, laddove si ribadisce l’obbligo di partecipazione delle pubbliche amministrazioni alla sostenibilità del debito pubblico.</div>
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<div id="ftn48" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Cfr. G.L. TOSATO, <em>I vincoli europei sulle politiche di bilancio, in Costituzione e pareggio di bilancio</em>, il Filangieri, Quaderno 2011, 81 ss.</div>
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<div id="ftn49" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> Cfr. Corte cost. sentenze nn. 241 e 193 del 2012 e 201/2010.</div>
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<div id="ftn50" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> Al riguardo, P. DE IOANNA, <em>Forma di governo e politica di controllo della finanza pubblica</em>, in <em>Rivista giuridica del Mezzogiorno</em>, 3/2013, 378, parla di vero e proprio “rinvio recettizio”.</div>
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<div id="ftn51" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> Nel senso di introdurre – attraverso la formulazione letterale di “equilibrio” – un margine di dinamicità e di flessibilità, si vedano, tra gli altri, G. SCACCIA, <em>La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio</em>, cit.; A. BRANCASI, <em>Il principio del pareggio di bilancio in Costituzione</em>, in <em>Osservatorio sulle fonti</em>, 2012; D. CABRAS, <em>Su alcuni rilievi critici al c.d. “pareggio di bilancio”</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 2/2012.</div>
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<div id="ftn52" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> In senso analogo, e con particolare riguardo all’ordinamento spagnolo, il principio di equilibrio di bilancio ha comportato, secondo alcuni Autori, un’europeizzazione del blocco di costituzionalità. Cfr. M. MEDINA GUERRERO, <em>La reforma del articulo 135 CE</em>, in <em>Teoria y Realidad Constitucional</em>, 2012, 29.</div>
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<div id="ftn53" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> Cfr. T.F. GIUPPONI, <em>Vincoli di bilancio, stato costituzionale e integrazione europea: una nuova occasione di dialogo tra Corti?</em>, in <em>www.forumcostituzionale.it.</em></div>
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<div id="ftn54" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> Così, A. GIOVANNELLI, <em>Vincoli europei e decisione di bilancio</em>, in <em>Quad.cost</em>., 4/2013, 954, osserva che le nuove regole volte all’introduzione del principio dell’equilibrio di bilancio negli ordinamenti nazionali sono destinate a rideterminare i confini della giustizia costituzionale europea, auspicando una feconda collaborazione tra le autorità giurisdizionali interne e sovranazionali, al fine di “evitare una sudditanza eccessiva nei confronti degli organi tecnici” e “sviluppare adeguati anticorpi contro le pressioni politiche”.</div>
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<div id="ftn55" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a> Indubbiamente, l’adeguamento degli ordinamenti interni alle norme adottate in ambito europeo in materia economica costituisce un banco di prova per la tenuta della sovranità degli Stati membri nei riguardi dell’Unione europea, pronti a rivendicare il proprio ruolo di “signori dei trattati”, pur nell’esigenza di allinearsi alle misure previste nel contesto normativo europeo. A tal fine, occorre chiedersi se la materia della finanza pubblica possa costituire un imprescindibile elemento di confronto tra gli ordinamenti nazionali e l’ordinamento sovranazionale, destinato a assumere un ruolo sempre più pregnante nella definizione degli standard comuni nazionali. In questo senso, risulta quanto mai opportuno l’interrogativo posto da G. TESAURO (<em>Sovranità degli Stati e integrazione comunitaria</em>, Napoli, 2006, 8), il quale si chiede, appunto, se sia possibile condividere la sovranità tra Stati membri ed Unione europea, in materia economico-finanziaria, pur senza perderla o cederla del tutto.</div>
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<div id="ftn56" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a> In senso contrario, Corte cost. sentenza n. 214 del 2012, nella quale si afferma che il principio di pareggio di bilancio ha natura meramente politica e non si traduce in norme giuridiche precettive.</div>
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<div id="ftn57" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> A tal riguardo, cfr. D. MONE, <em>La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio ed il potenziale </em>vulnus<em> alla teoria dei controlimiti</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 3/2014, 14, la quale precisa che è possibile ravvisare, nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, la valorizzazione dell’equilibrio finanziario espresso dall’art. 81 Cost.  con una «forte attenzione per la discrezionalità politica del Parlamento» con riferimento ai due campi di frizione con i quali esso viene inevitabilmente a trovarsi: i diritti sociali e lo spazio di autonomia di spesa lasciato alle autonomie locali”.</div>
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<div id="ftn58" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref58" name="_ftn58">[58]</a> Nella sentenza n. 188 del 2015, la Corte costituzionale esclude che in materia di bilancio possa configurarsi “un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi”, pur nel rispetto della discrezionalità politica sul punto.</div>
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<div id="ftn59" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref59" name="_ftn59">[59]</a> In tal senso, si veda anche G. CONSO, <em>La giustizia costituzionale nel 1990</em>, in <em>www.cortecostituzionale.it.</em></div>
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<div id="ftn60" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref60" name="_ftn60">[60]</a> Per un commento alla pronuncia, tra i molti, si vedano R. DICKMANN, <em>La Corte costituzionale torna a derogare al principio di retroattività</em>, in <em>Federalismi.it</em>; I. MASSA PINTO, <em>La sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015 tra irragionevolezza come conflitto logico interno alla legge e irragionevolezza come eccessivo sacrificio di un principio costituzionale: ancora un caso di ipergiurisdizionalismo costituzionale</em>, in <em>Costituzionalismo.it</em>; R. ROMBOLI, <em>L’“obbligo” per il giudice di applicare nel processo </em>a quo <em>la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti</em>, in <em>www.forumcostituzionale.it</em>; A. RUGGERI, <em>Sliding doors per la incidentalità nel processo costituzionale</em>, in <em>www.forumcostituzionale.it</em>; P. VERONESI, <em>La Corte “sceglie i tempi”: sulla modulazione delle pronunce d’accoglimento dopo la sentenza n. 10/2015</em>, in <em>www.forumcostituzionale.it.</em></div>
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<div id="ftn61" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref61" name="_ftn61">[61]</a> Si tratta dell&#8217;art. 18, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133), che introduce un&#8217;addizionale (c.d. Robin Tax) all&#8217;imposta sul reddito delle società (IRES) del 5,5 per cento (poi innalzata al 6,5 per cento) da applicarsi alle imprese operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi, che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo di imposta antecedente, con divieto di traslazione sui prezzi al consumo.</div>
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<div id="ftn62" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref62" name="_ftn62">[62]</a> “Il compito istituzionale affidato a questa Corte richiede che la Costituzione sia garantita come un tutto unitario, in modo da assicurare «una tutela sistemica e non frazionata» (sentenza n. 264 del 2012) di tutti i diritti e i principi coinvolti nella decisione. «Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette»: per questo la Corte opera normalmente un ragionevole bilanciamento dei valori coinvolti nella normativa sottoposta al suo esame …” (Cons.dir. 7). Ne deriva che “la cessazione degli effetti delle norme dichiarate illegittime dal solo giorno della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica risulta, quindi, costituzionalmente necessaria allo scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco, in modo da impedire «alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri […] garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali» (sentenza n. 264 del 2012)” (Cons.dir. 8).</div>
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<div id="ftn63" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref63" name="_ftn63">[63]</a> In senso critico, G. BIZIOLI, <em>L’incostituzionalità della Robin Hood Tax fra discriminazione qualitativa dei redditi ed equilibrio di bilancio</em>, in <em>Rass.Trib</em>., 2015, 5, 1091, sottolinea che la novella costituzionale del 2012 è valsa ad attribuire all’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost. “la qualificazione in termini di norma sulla normazione, quindi strumentale al perseguimento dei principi (o diritti o valori) fondamentali della Costituzione. In questo senso, l’equilibrio di bilancio non è, <em>ex se</em>, un obiettivo concorrente a quelli individuati nella Parte Prima della Costituzione, bensì, più modestamente, un limite esterno che certamente condiziona e vincola la concreta traduzione e applicazione dei principi e valori costituzionali ma che, diversamente, non può porsi come fonte della deroga”, infine concludendo nel senso che l’operazione ermeneutica compiuta dal giudice delle leggi sembra svilupparsi sulla falsariga di quello ordinariamente compiuto dalla <em>Supreme Court</em>, “fra principi e interessi, intendendosi per questi ultimi quelli provenienti dalle istanze socio-economiche esterne alla Costituzione”, cosicchè “anche la Corte costituzionale, come la <em>Supreme Court</em>, sembra utilizzare, infatti, il “<em>compelling State interest</em>”.</div>
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<div id="ftn64" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref64" name="_ftn64">[64]</a> Al riguardo, V. ONIDA, <em>Una pronuncia costituzionale problematica: limitazione degli effetti nel tempo o incostituzionalità sopravvenuta?</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 1/2016, 7, osserva come, in luogo di una limitazione temporale degli effetti spiegati dalla pronuncia di incostituzionalità, avrebbe potuto pronunciarsi una sentenza di incostituzionalità sopravvenuta, con individuazione del relativo vizio in un momento successo all’entrata in vigore e con salvezza dei rapporti giuridici sorti precedentemente.</div>
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<div id="ftn65" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref65" name="_ftn65">[65]</a> Cfr. A. PUGIOTTO, <em>Un inedito epitaffio per la pregiudiziale costituzionale</em>, in <em>www.forumcostituzionale.it</em>, 3 aprile 2015, parla in proposito di vero e proprio “arresto cardiaco” per la pregiudiziale costituzionale.</div>
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<div id="ftn66" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref66" name="_ftn66">[66]</a> In senso critico, tra gli altri, A. BARBERA, <em>La sentenza relativa al blocco pensionistico: una brutta pagina per la Corte</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 2/2015, il quale evidenzia forse l’opportunità di prediligere soluzioni decisorie alternative, tali da non incidere eccessivamente sulle finanze pubbliche, alla stregua, ad esempio, della dichiarazione di “incompatibilità”, in luogo di quella maggiormente afflittiva di annullamento, similmente a quanto accade nell’esperienza tedesca; S. CECCANTI, <em>Una sentenza che lascia due seri motivi di perplessità</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 10/2015.</div>
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<div id="ftn67" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref67" name="_ftn67">[67]</a> Sul punto, cfr. A. MORRONE, <em>Ragionevolezza a rovescio. L’ingiustizia della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale</em>, in <em>Federalismi.it</em>; P. BOZZAO, <em>L’‘adeguatezza retributiva’ delle pensioni: meccanismi perequativi e contenimento della spesa nella recente lettura della Corte costituzionale</em>, in <em>Federalismi.it</em>; D. PORENA, <em>Sostenibilità, diritti acquisiti ed irretroattività della legge. Prime osservazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015</em>, in <em>Federalismi.it</em>; E. MONTICELLI, <em>Il complesso dibattito in materia di diritti previdenziali e vincoli di bilancio: un commento alla sentenza n. 70/2015</em>, in <em>Rivista AIC</em>; C. FAVARETTO, <em>Le conseguenze finanziarie delle decisioni della Corte costituzionale e l’opinione dissenziente nell’A.S. 1952: una reazione alla sentenza 70/2015?</em>, in <em>Osservatorio sulle fonti</em>; A. STERPA, <em>Una ‘lettura intergenerazionale’ della sent. n. 70 del 2015</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 20 maggio 2015; M. BIGNAMI, <em>Gli effetti temporali delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale nella prospettiva del diritto comparato</em>, in <em>Rass.Trib</em>., 2015, 5, 1136, il quale, ponendo a sistema la pronuncia n. 10 del 2015 e quella di poco successiva sul blocco pensionistico (sentenza n. 70 del 2015), non nasconde le proprie perplessità circa la possibile applicabilità della tecnica decisoria della sentenza di accoglimento con <em>effetto abrogativo </em>– con esclusione del beneficio nel giudizio <em>a quo</em> – ogni qualvolta vengano in rilievo esigenze di ordine finanziario.</div>
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<div id="ftn68" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref68" name="_ftn68">[68]</a> Cfr. art. 24, comma 25, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), nella parte in cui prevede che, in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, ai sensi dell&#8217;art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, nella misura del 100 per cento, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, con la conseguenza di escludere le pensioni di importo superiore (1.217,00 euro netti) da ogni rivalutazione.</div>
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<div id="ftn69" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref69" name="_ftn69">[69]</a> Che, secondo la lettera del novellato comma primo, deve essere assicurato “tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico”. Peraltro, un ulteriore elemento di flessibilizzazione si desume dal comma secondo dell’articolo in questione, laddove prevede la possibilità di ricorrere all’indebitamento “al fine di considerare gli effetti del ciclo economico … al verificarsi di eventi eccezionali”, con la conseguenza come – come evidenziato da autorevole dottrina – non vi si potrà far ricorso nelle fasi favorevoli del ciclo stesso (cfr. M. LUCIANI, <em>Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini</em>, in <em>Astrid Rassegna</em>, 2013, 3, 33-34.</div>
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<div id="ftn70" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref70" name="_ftn70">[70]</a> Come sottolinea A. MORRONE, <em>Le conseguenze finanziarie</em>, cit., 598, la suddetta sentenza rende il principio di pareggio di bilancio “parametro sostanziale” nel giudizio di costituzionalità.</div>
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<div id="ftn71" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref71" name="_ftn71">[71]</a> Cfr. A. ANZON DEMMIG,  <em>Un’inedita altalena nella giurisprudenza della Corte sul principio dell’equilibrio di bilancio</em>, in <em>Quad. cost.</em>, 3/2015, 679, la quale osserva che quest’ultima pronuncia “invece ignora quel principio, senza neppure menzionarlo”.</div>
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<div id="ftn72" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref72" name="_ftn72">[72]</a> La cui concreta applicazione è stata rimessa al Legislatore, entro gli spazi finanziariamente consentiti, come risulta, peraltro, dal testo del decreto-legge n. 65 del 2015, convertito nella legge n. 109 del 2015, a mente del quale si prescrive la modifica di talune norme “Art. 1 Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni 1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell&#8217;equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale […]». Peraltro, gli effetti finanziari per il legislatore sono tanto più stringenti quanto più sono specificati nella sentenza costituzionale; in caso contrario, residua, in capo al legislatore, la possibilità di modularne l’intensità nell’esercizio del proprio potere discrezionale e nel bilanciamento con gli altri interessi coinvolti.</div>
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<div id="ftn73" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref73" name="_ftn73">[73]</a> Per un commento alla pronuncia, si vedano R. PINARDI, <em>La Consulta ed il blocco degli stipendi pubblici: una sentenza di «incostituzionalità sopravvenuta»?</em>, e M. MOCHEGGIANI, <em>La tecnica decisoria della sentenza 178 del 2015: dubbi e perplessità</em>, entrambi in <em>www.forumcostituzionale.it</em>. In particolare, quest’ultima osserva criticamente che nella suddetta pronuncia “la Corte ritiene che ora la crisi economica si sia ridimensionata al punto da non giudicare più legittima la protrazione del blocco negoziale. Questa conclusione, tuttavia, appare poco persuasiva scontrandosi con i dati fattuali che, viceversa, denunciano la persistenza di gravi difficoltà economiche e sociali”.</div>
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<div id="ftn74" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref74" name="_ftn74">[74]</a> In senso critico, con riguardo alla sentenza n. 10 del 2015, G. SCACCIA, <em>Equilibrio di bilancio, irretroattività assoluta della dichiarazione di incostituzionalità e principio di effettività della tutela giurisdizionale nella sentenza della corte costituzionale n. 10 del 2015</em>, in Rass.Trib., 2015, V, 1016, chiarisce efficacemente che, ponendosi il vincoli di equilibrio di bilancio come limite al godimento dei diritti, senza distinzione alcuna circa la loro peculiare natura, “questo, limite politico alle libertà azionabile dai soggetti di governo e quindi inserito nel circuito della responsabilità democratica, è stato convertito in un limite normativo attivabile discrezionalmente da un soggetto politicamente irresponsabile qual è la Corte”.</div>
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<div id="ftn75" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref75" name="_ftn75">[75]</a> A tal riguardo, M. D’AMICO, <em>Riuscirà la Corte costituzionale a trovare una strada coerente per conoscere i costi delle sue decisioni e modularne gli effetti anche nel tempo?</em>, in <em>Quad. cost</em>., 3/2015, 690, afferma la necessità che la Corte si preoccupi del costo delle proprie sentenze “per evitare che il vulnus accertato da parte del legislatore si trasformi in un vulnus ancora più grave da parte del Giudice costituzionale rispetto ad altri, e più diffusi, diritti. Occorre però che il Giudice costituzionale adotti una linea chiara, attraverso strumenti ad hoc”, consigliando, ad esempio, il rafforzamento di poteri istruttori da parte della stessa. In senso contrario, cfr. M. LUCIANI, <em>Art. 81 della Costituzione e decisioni della Corte costituzionale</em>, in AA.VV., <em>Le sentenze della Corte costituzionale e l’art. 81, u.c., della Costituzione</em>, Milano, 1993, 53, il quale sostiene l’inapplicabilità dell’obbligo di copertura delle spese, espressamente previsto dal dettato costituzionale per gli atti normativi, anche alle pronunce della Corte costituzionale. In senso analogo, L. CARALSSARE, <em>Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse</em>, in <em>Costituzionalismo.it</em>, 1/2013, 9 ss.</div>
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<div id="ftn76" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref76" name="_ftn76">[76]</a> Regole che hanno rafforzato il processo di integrazione europea tanto da aver indotto taluni Autori a ravvisarvi un carattere sostanzialmente “costituzionale”. Cfr. G. NAPOLITANO, <em>La crisi del debito sovrano e il rafforzamento della governance economica europea</em>, in G. NAPOLITANO (a cura di), <em>Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali</em>, Bologna, 2012.</div>
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<div id="ftn77" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref77" name="_ftn77">[77]</a> Per una disamina dell’impatto della riforma del 2012 sulle autonomie territoriali, si vedano, tra gli altri, G.M. SALERNO, <em>Equilibrio di bilancio, coordinamento finanziario e autonomie territoriali</em>, in AA.VV., <em>Costituzione e pareggio di bilancio</em>, Il Filangieri, Quaderno 2011, 145 ss.; C. TUCCIARELLI, <em>Pareggio di bilancio e federalismo fiscale</em>, in <em>Quad.cost</em>., 2012, 79 ss.; R. PEREZ, <em>Conti uniformi e vincoli finanziari nel governo della finanza locale</em>, in <em>Astrid Rassegna</em>, 14/2013. Per un confronto con l’esperienza spagnola, cfr. M.L. ESTEVE PARDO, <em>El impacto del principio de estabilidad preupuestaria sobre los gobiernos locales</em>, in T. FONT LLOVET, A. GALAN GALAN (dir.), <em>Anuario del Gobierno local 2012. Racionalizacion y sostenibilidad de la Administracion local: ¿es esta la reforma?</em>, Barcelona, 2013, 47 ss.</div>
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<div id="ftn78" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref78" name="_ftn78">[78]</a> Sul punto, cfr. E. C. RAFFIOTTA, <em>Il governo multilivello dell’economia: studio sulle trasformazioni dello Stato costituzionale in Europa</em>, Bologna, 2013; S. GAMBINO, W. NOCITO, <em>Crisi dello Stato, governo dell’economia e diritti fondamentali: note costituzionali alla luce della crisi finanziaria in atto</em>, in <em>Astrid Rassegna</em>, 13/2012.</div>
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<div id="ftn79" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref79" name="_ftn79">[79]</a> Sebbene non manchi chi ha sottolineato la possibilità di opporre la sussistenza di “controlimiti” all’adeguamento interno ai vincoli imposti in sede europea qualora venga compromesso il nucleo essenziale dei principi costituzionali supremi (cfr. G.L. TOSATO, <em>La riforma costituzionale del 2012 alla luce della normativa dell’Unione: l’interazione fra i livelli europeo e interno</em>, relazione al seminario “Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012”, Corte costituzionale, 22 novembre 2013).</div>
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<div id="ftn80" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref80" name="_ftn80">[80]</a> In senso analogo, G.M. SALERNO, <em>Dopo la norma costituzionale sul pareggio del bilancio vincoli e limiti all’autonomia finanziaria delle Regioni</em>, in <em>Quad.cost</em>., 2012, 583, sottolinea, con riguardo alle autonomie territoriali, come la legge rinforzata di attuazione della novella costituzionale costituisca parametro nel giudizio di costituzionalità, rappresentando il “precipitato normativo” del dettato costituzionale.</div>
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<div id="ftn81" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref81" name="_ftn81">[81]</a> In senso analogo, R. DICKMANN, Governance<em> economica europea e misure nazionali per l’equilibrio dei bilanci pubblici</em>, Napoli, 2013, 98, ritiene ammissibile che la Corte costituzionale, in sede di giudizio di costituzionalità per violazione dell’art. 81 Cost., così come novellato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, possa adire la Corte di giustizia al fine di ottenere l’esatta intepretazione delle regole in materia economico-finanziaria.</div>
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<div id="ftn82" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref82" name="_ftn82">[82]</a> Al riguardo, V. ONIDA, <em>Conclusioni</em>, in AA.VV., <em>Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012</em>, in <em>www.cortecostituzionale.it</em>, 2013, 138, sottolinea che, nel sindacato della legge di bilancio, quale espressione della discrezionalità politica, non si fa riferimento al cuore del diritto costituzionale, bensì alle periferie, perché il giudice costituzionale dovrà limitarsi a sindacare i confini e non entrare nel merito delle scelte adottate dai decisori politici.</div>
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<div id="ftn83" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref83" name="_ftn83">[83]</a> Alla quale non può che partecipare indubbiamente anche il magistrato contabile, il quale, piuttosto che essere considerato “giudice cerbero”, andrebbe esaltato nella sua potenzialità preventiva degli sprechi finanziari della collettività. Così, cfr. Corte cost. sentenza n. 228 del 2015, nella quale il giudice costituzionale evidenzia la terzietà della giurisdizione contabile e l’importanza nel “complesso sistema di controllo della finanza regionale. Al riguardo, cfr. A. CAROSI, <em>Il ruolo della Corte dei conti nella salvaguardia delle regole di bilancio nazionali e comunitarie</em>, cit., 587.</div>
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<div id="ftn84" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref84" name="_ftn84">[84]</a> Cfr. T. F. GIUPPONI, <em>Il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e la sua attuazione</em>, in <em>Quad.cost</em>, 3/2014, 54, il quale osserva che, così come elaborato in sede europea e recepito a livello interno, “il principio dell’equilibrio di bilancio entra a far parte pienamente, e al massimo livello, del tessuto normativo del singolo ordinamento giuridico”.</div>
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<div id="ftn85" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref85" name="_ftn85">[85]</a> In tal senso, anche il magistrato contabile si incardina nel contesto della finanza pubblica europea, sindacando l’equilibrio imposto dalla riscrittura dell’art. 81 Cost., inteso congiuntamente ai documenti sovranazionali, dei quali questi si pone come depositario (cfr. L. GIAMPAOLINO, <em>Le ultime linee evolutive delle funzioni della Corte dei conti</em>, cit., 3173).</div>
</div>
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<div style="text-align: justify;"></div>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-equilibri-di-finanza-pubblica-e-i-vincoli-allindebitamento-nei-giudizi-incidentali-rimessi-dalla-corte-dei-conti-in-sede-di-controllo-a-margine-di-corte-cost-n-181-2015/">Gli equilibri di finanza pubblica e i vincoli all’indebitamento nei giudizi incidentali rimessi dalla Corte dei conti in sede di controllo.A margine di Corte Cost. n. 181/2015.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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