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	<title>Ignazio Tranquilli Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Ignazio Tranquilli Archivi - Giustamm</title>
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		<title>L&#8217;appello contro il decreto cautelare: il Governo entra &#8220;a gamba tesa&#8221; sul processo amministrativo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 18:37:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lappello-contro-il-decreto-cautelare-il-governo-entra-a-gamba-tesa-sul-processo-amministrativo/">L&#8217;appello contro il decreto cautelare: il Governo entra &#8220;a gamba tesa&#8221; sul processo amministrativo</a></p>
<p>Con il decreto legge 5 ottobre 2018, n. 115, visti gli incagli occorsi nella giustizia sportiva relativamente alle recenti vicende delle esclusioni (ed eventuali ripescaggi) di talune squadre di calcio dal campionato 2018/2019 della serie cadetta, seguiti dalle (repentine) oscillazioni cautelari registrate, persino in sede monocratica, in seno a quella</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lappello-contro-il-decreto-cautelare-il-governo-entra-a-gamba-tesa-sul-processo-amministrativo/">L&#8217;appello contro il decreto cautelare: il Governo entra &#8220;a gamba tesa&#8221; sul processo amministrativo</a></p>
<p>Con il decreto legge 5 ottobre 2018, n. 115, visti gli incagli occorsi nella giustizia sportiva relativamente alle recenti vicende delle esclusioni (ed eventuali ripescaggi) di talune squadre di calcio dal campionato 2018/2019 della serie cadetta, seguiti dalle (repentine) oscillazioni cautelari registrate, persino in sede monocratica, in seno a quella amministrativa, il Governo è intervenuto sul tema dettando &#8220;Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive&#8221;.<br />
Per quanto qui di interesse, il comma 1 dell&#8217;art. 1 del citato d.l.<strong> &#8211; </strong>rispettivamente alle lettere a), b) e c)<strong> &#8211; </strong>ha annoverato le &#8220;<em>controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche</em>&#8221; tra le fattispecie riservate alla &#8220;<em>giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo</em>&#8221; (art. 133 c.p.a.), riconducendole, altresì, alla &#8220;<em>c</em>ompetenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma&#8221; (art. 135 c.p.a.), nonché assoggettandole al rito accelerato di cui all&#8217;art. 119 c.p.a.<br />
L&#8217;intervento più rilevante, tuttavia, scaturisce dalla lettera d) del comma 1 in esame<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>, che, mercé l&#8217;inserimento del comma 3-bis nell&#8217;art. 62 c.p.a., solo (ed esclusivamente) per le &#8220;controversie sportive&#8221; sopra citate ha introdotto nel processo amministrativo l&#8217;appello avverso il decreto presidenziale adottato ai sensi dell&#8217;art. 56 c.p.a. o dell&#8217;art. 61 c.p.a., purché efficace e &#8220;positivo&#8221; (ossia concedente le misure cautelari provvisorie richieste).<br />
La novella, dunque, ha limitato la proponibilità dell&#8217;appello in questione ai soli decreti cautelari efficaci e &#8220;positivi&#8221; (<em>i</em>) che, come detto, siano stati adottati in relazione alle controversie anzidette (<em>ii</em>).<br />
Ebbene, in disparte la riflessione sul se &#8211; per quanto gli sport professionistici in generale, e il calcio in particolare, abbiano un&#8217;indubbia &#8220;rilevanza industriale&#8221; nel nostro Paese &#8211; le suddette vicende sportive, possano giustificare l&#8217;introduzione di uno strumento di tutela <em>ad hoc</em> tramite decreto legge, al lume dell&#8217;art. 77 della Costituzione che ne ammette il ricorso solo &#8220;<em>in casi straordinari di necessità e di urgenza</em>&#8220;, sono le suddette limitazioni, dagli effetti pratici (e processuali) immediati, a destare (ancor più) forti sospetti di incostituzionalità.<br />
Limitare l&#8217;oggetto dell&#8217;appello ai soli decreti cautelari positivi (<em>i</em>), così precludendo<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> un&#8217;ulteriore <em>chance</em> di tutela a chi (<em>id est</em> la parte ricorrente), invece, abbia eventualmente ottenuto un decreto (a contenuto) negativo, pare, infatti, integrare una sperequazione tra la parte ricorrente e quelle ad essa contrapposte (resistente e controinteressata) tanto intensa, irragionevole e ingiustificata da porsi in stridente contrasto con gli artt. 3, 24, 103, 111 e 113 della Costituzione.<br />
Parimenti può dirsi, rispetto agli stessi parametri costituzionali appena richiamati, per la (ulteriore) restrizione <em>ratione materiae </em>dell&#8217;appello cautelare in esame (<em>ii</em>), siccome, allo stato, proponibile innanzi al Presidente della preposta Sezione del Consiglio di Stato soltanto contro i decreti (positivi) adottati, esclusivamente <em>in subiecta materia</em>, dal Presidente della competente Sezione della sede di Roma del T.A.R. del Lazio.<br />
Un ulteriore profilo di dubbia costituzionalità, sempre rispetto ai parametri anzidetti, è, infine, insito nell&#8217;inciso &#8220;<em>il Presidente, omessa ogni formalità, provvede con decreto sulla domanda solo se la ritiene ammissibile e fondata&#8221;.</em><br />
È stata, in tal modo, coniata una figura &#8220;spuria&#8221; di silenzio-rifiuto processuale, svincolata da un qualsivoglia termine e, per ciò, caratterizzata da un&#8217;indeterminatezza che non pare idonea, se non irragionevolmente, ad abilitarla a derogare al principio generale (suggellato nell&#8217;art. 112 c.p.c.) di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (che, salvo l&#8217;istituto dell&#8217;assorbimento, deve trovare esplicito riscontro in ogni provvedimento giudiziale).<br />
Per effetto di ciò, quindi, verrebbe demandato alla &#8220;sensibilità&#8221; delle parti in causa &#8211; in particolare, di quelle legittimate alla proposizione dell&#8217;appello (ossia la parte resistente e/o la parte controinteressata, salva l&#8217;ipotesi remota di cui alla nota 2) &#8211; l&#8217;onere di &#8220;intuire&#8221; se la rispettiva domanda sia (già) stata considerata inammissibile o infondata, oppure se, invece, ancora residuino delle speranze di riscontro tramite un decreto scritto (che si assottigliano man mano che un &#8211; non meglio definito &#8211; periodo di tempo trascorra, ndr).<br />
Ebbene, è noto che la rimessione alla Corte Costituzionale di una questione di sospetta incostituzionalità è condizionata all&#8217;impossibilità di optare, in sua vece, per un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della norma da applicare: questa alternativa, tuttavia, pare difficilmente percorribile nella specie, stante la specificità degli elementi delimitatori che testualmente connotano tutte le previsioni dianzi prese in considerazione.<br />
In sede di conversione, al fine di rendere compatibile con il dettato costituzionale la disposizione di cui al comma 1, lett. d), dell&#8217;art. 1 del d.l. n. 115/2018, scongiurando il rischio della relativa rimessione, anche <em>in parte qua</em>, al vaglio (o, per restare in tema, al &#8220;VAR&#8221;<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>) della Corte Costituzionale, il Parlamento dovrebbe, pertanto, procedere a codificare l&#8217;appello avverso i decreti cautelari alla stregua di uno strumento ordinario di tutela, che prescinda, cioè, dalla materia e dal contenuto dispositivo del decreto che ne forma oggetto e che sia affrancato da ogni forma di delibazione implicita, in linea con un certo orientamento giurisprudenziale<a title="" href="#_ftn4">[4]</a> che, nel <em>silentium</em> precedentemente serbato al riguardo dal c.p.a., alla stessa stregua già lo ammetteva.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Se ne riporta il testo di seguito: &#8220;(&amp;) <em>d)  all&#8217;articolo 62, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nelle controversie di cui all&#8217;articolo 133, comma 1, lettera z-septies), contro i decreti di accoglimento che dispongono misure cautelari ai sensi dell&#8217;articolo 56, finché efficaci ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, nonché contro quelli di cui all&#8217;articolo 61, finché efficaci ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, è ammesso l&#8217;appello al Consiglio di Stato nei soli casi in cui l&#8217;esecuzione del decreto sia idonea a produrre pregiudizi gravissimi ovvero danni irreversibili prima della trattazione collegiale della domanda cautelare. Il Presidente, omessa ogni formalità, provvede con decreto sulla domanda solo se la ritiene ammissibile e fondata. Gli effetti della decisione di accoglimento cessano con la perdita di efficacia del decreto appellato ai sensi dei citati articoli 56</em>,<em> comma 4, e 61, comma 5</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Salva la (invero remota) ipotesi di un decreto positivo ma non interamente satisfattivo e, per ciò, ipoteticamente impugnabile anche dalla parte ricorrente.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> VAR è l&#8217;acronimo di &#8220;<em>Video Assistant Referee</em>&#8221; (trad. &#8220;Assistente al video dell&#8217;arbitro&#8221;), ossia l&#8217;ufficiale di gara chiamato ad esaminare determinate situazioni dubbie di una partita di calcio tramite l&#8217;ausilio di filmati, comunicando il proprio responso, in tempo (pressoché) reale, all&#8217;arbitro in campo; il sistema (già usato con nomi diversi in altre competizioni sportive professionistiche), quanto al calcio, allo stato risulta a regime nel solo campionato professionistico di Serie A.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> cfr. Decreto del Presidente della Sez. III del Consiglio di Stato, 11.12.2014, n. 5650, di riforma del decreto del Presidente della Sez. I del T.A.R. Sardegna, 10.12.2014, n. 356.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lappello-contro-il-decreto-cautelare-il-governo-entra-a-gamba-tesa-sul-processo-amministrativo/">L&#8217;appello contro il decreto cautelare: il Governo entra &#8220;a gamba tesa&#8221; sul processo amministrativo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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