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	<title>Guido Mascioli Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Commento a T.A.R. EMILIA ROMAGNA &#8211; SEZIONE DI BOLOGNA &#8211; Ordinanza 15 dicembre 2000 n. 1043</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-emilia-romagna-sezione-di-bologna-ordinanza-15-dicembre-2000-n-1043/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-emilia-romagna-sezione-di-bologna-ordinanza-15-dicembre-2000-n-1043/">Commento a T.A.R. EMILIA ROMAGNA &#8211; SEZIONE DI BOLOGNA &#8211; Ordinanza 15 dicembre 2000 n. 1043</a></p>
<p>L&#8217;ordinanza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 15 dicembre 2000 n. 1043/2000 si segnala perché ammette che i Comuni possano portare a compimento, anche dopo l&#8217;entrata in vigore del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-emilia-romagna-sezione-di-bologna-ordinanza-15-dicembre-2000-n-1043/">Commento a T.A.R. EMILIA ROMAGNA &#8211; SEZIONE DI BOLOGNA &#8211; Ordinanza 15 dicembre 2000 n. 1043</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-emilia-romagna-sezione-di-bologna-ordinanza-15-dicembre-2000-n-1043/">Commento a T.A.R. EMILIA ROMAGNA &#8211; SEZIONE DI BOLOGNA &#8211; Ordinanza 15 dicembre 2000 n. 1043</a></p>
<p>L&#8217;ordinanza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 15 dicembre 2000 n. 1043/2000 si segnala perché ammette che i Comuni possano portare a compimento, anche dopo l&#8217;entrata in vigore del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”), i procedimenti di riscatto iniziati in epoca anteriore all&#8217;emanazione del cit. d.lgs.</p>
<p>Come è noto al riscatto delle concessioni di servizio pubblico si può dare luogo quando il Comune, titolare del servizio pubblico, intende passare ad una gestione diretta del servizio stesso. Nel caso di specie, si era avuto il completamento della procedura di riscatto di una concessione del servizio di distribuzione gas per passare concretamente alla conduzione del servizio a mezzo di una forma di gestione diretta (per l’indicazione della relativa casistica v. più avanti).</p>
<p>Il d.lgs. n. 164 del 2000 sembra, in generale, precludere la possibilità per i Comuni di effettuare il riscatto del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale: infatti, in base all&#8217;art. 24 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, che disciplina l’istituto, il riscatto dei servizi pubblici locali è possibile solo in vista dell&#8217;assunzione diretta del servizio da parte del Comune (in base alla normativa vigente sono modelli di assunzione diretta, per quanto rileva in questa sede, la gestione in economia ovvero a mezzo di azienda speciale anche consortile; inoltre, la giurisprudenza vi include pure la gestione a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale: cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 1998, n. 192; 23 aprile 1998, n. 477).</p>
<p>Orbene, il d.lgs. n. 164 del 2000 non ammette più, per i nuovi affidamenti del servizio di distribuzione gas, la gestione diretta comunale: infatti, prevede che i nuovi affidamenti del servizio di distribuzione gas “devono avvenire esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni” (art. 14, comma 1°).</p>
<p>Occorre, tuttavia, tenere presente che l&#8217;art. 123, comma 3° del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (recante il t.u. delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali), entrato in vigore successivamente al d.lgs. n. 164 del 2000, riconosce espressamente, con una disposizione di carattere generale sui servizi pubblici, che le norme del r.d. n. 2578 del 1925 continuano ad applicarsi “per l&#8217;esercizio del diritto di riscatto relativo ai rapporti in corso di esecuzione”.</p>
<p>Peraltro, si deve ritenere che, nel caso di specie, il mutamento della forma di gestione del servizio pubblico fosse già stato avviato dal Comune con la deliberazione di adesione al consorzio-azienda, perché l’adesione o la scelta di una siffatta forma di gestione diretta è di per sé municipalizzazione del servizio di cui trattasi (cioè opzione per la gestione diretta attraverso una struttura espressione dell’Ente locale e non già affidamento a soggetti terzi, id est concessione). Invero, da tale deliberazione già si deve ricavare l&#8217;intenzione del Comune di gestire i propri servizi pubblici tramite il predetto consorzio-azienda (cfr. in proposito TAR Veneto, sez. I, 1 dicembre 1999, n. 2301); in definitiva, rispetto alla deliberazione di adesione al consorzio-azienda, gli atti del Comune diretti al riscatto del servizio pubblico si pongono come attuativi e consequenziali (Avv. Guido Mascioli del Foro di Forlì-Cesena).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. <a href="/ga/id/2001/1/1008/g">T.A.R. EMILIA ROMAGNA &#8211; SEZIONE DI BOLOGNA &#8211; Ordinanza 15 dicembre 2000 n. 1043</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-t-a-r-emilia-romagna-sezione-di-bologna-ordinanza-15-dicembre-2000-n-1043/">Commento a T.A.R. EMILIA ROMAGNA &#8211; SEZIONE DI BOLOGNA &#8211; Ordinanza 15 dicembre 2000 n. 1043</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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