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	<title>Guido Befani Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Guido Befani Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Gli obblighi di gara per i mutui delle stazioni appaltanti: le incerte soluzioni del D.Lgs. 50/2016</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 17:36:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-obblighi-di-gara-per-i-mutui-delle-stazioni-appaltanti-le-incerte-soluzioni-del-d-lgs-50-2016-2/">Gli obblighi di gara per i mutui delle stazioni appaltanti: le incerte soluzioni del D.Lgs. 50/2016</a></p>
<p>&#8211; Guido Befani[1] – GLI OBBLIGHI DI GARA PER I MUTUI DELLE STAZIONI APPALTANTI: LE INCERTE SOLUZIONI DEL D.LGS. 50/2016 Sommario: 1. Premessa: – 2. L’evoluzione della disciplina rispetto ai previgenti artt. 19 e 20 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. – 3. L’interpretazione della giurisprudenza amministrativa sulla clausola</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-obblighi-di-gara-per-i-mutui-delle-stazioni-appaltanti-le-incerte-soluzioni-del-d-lgs-50-2016-2/">Gli obblighi di gara per i mutui delle stazioni appaltanti: le incerte soluzioni del D.Lgs. 50/2016</a></p>
<div style="text-align: center;">&#8211; Guido Befani<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> –</div>
<div style="text-align: justify;">
GLI OBBLIGHI DI GARA PER I MUTUI DELLE STAZIONI APPALTANTI: LE INCERTE SOLUZIONI DEL D.LGS. 50/2016</p>
<p>Sommario: 1. Premessa: – 2. L’evoluzione della disciplina rispetto ai previgenti artt. 19 e 20 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. – 3. L’interpretazione della giurisprudenza amministrativa sulla clausola di salvaguardia dell’art. 27 del previgente Codice. – 4. La soluzione offerta dalla Direttiva 2014/24/UE e le ultime vicende connesse alla sua attuazione. – 5. Considerazioni problematiche conclusive sugli artt. 4 e 17 del d.lgs. 50/2016.</p>
<p><strong>1. Premessa: </strong><br />
Il presente contributo intende soffermarsi sul problema dell’eventuale ricorso alle procedure di evidenza pubblica per l’individuazione dell’istituto di credito quale controparte negoziale di un contratto di mutuo, o di apertura di credito, da parte di una stazione appaltante che intenda approvvigionarsi di denaro sul mercato dei servizi finanziari.<br />
La soluzione in un senso, o nell’altro, non è certo una questione priva di rilevanza pratica<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup><sup>[2]</sup></sup></a>, e per sciogliere il relativo nodo appare necessario analizzare in prima battuta le novità introdotte dal recentissimo d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, laddove la nuova disciplina sui servizi finanziari esclusi dall’ambito di applicazione dell’evidenza pubblica, trova un espresso referente normativo nell’art. 17, che alla lett. e) prevede l’espressa esclusione dei “<em>servizi finanziari relativi all&#8217;emissione, all&#8217;acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari</em> …. <em>servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità” </em>e, più nello specifico, alla successiva lett. f) è prevista l’espressa esclusione dei prestiti “<em><u>a prescindere</u> dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari</em>”.<br />
Tuttavia, se a una prima lettura della lett. f) sembrerebbe pacifica l’esclusione dei mutui dall’ambito di applicabilità del nuovo “Codice<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>”, la disposizione in commento rischia fortemente di esporre il fianco a pericolose implicazioni problematiche sull’effettiva escludibilità dei prestiti, avendo infatti risentito di una graduale e progressiva evoluzione interpretativa rispetto alle precedenti esperienze legislative che rischiano non poco di influire e interferire sui contratti in parola.<br />
Nei successivi paragrafi, pertanto, si cercherà di rispondere alla domanda se una stazione appaltante sia o meno effettivamente obbligata a fare ricorso alle procedure di evidenza pubblica per approvvigionarsi di denaro sul mercato dei capitali, dando conto dell’evoluzione normativa, delle posizioni assunte dalla giurisprudenza sul punto e delle ultime vicende connesse all’attuazione della direttiva 2014/24.</p>
<p><strong>2. L’evoluzione della disciplina rispetto ai previgenti artt. 19 e 20 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.</strong><br />
L’attuale formulazione dell’art. 17 del d.lgs. 50/2016 si è posta in chiave decisamente evolutiva rispetto all’abrogato Codice del 2006, che dall’ambito dei vari servizi esclusi si limitava ad elencare, all’art. 19, primo comma, lett. d), unicamente gli accordi<em> “concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, <u>in particolare le</u> <u>operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti</u>, nonché i servizi forniti dalla Banca d&#8217;Italia”</em> senza tuttavia ricomprendervi espressamente i “prestiti” nella loro accezione più ampia.<br />
E infatti, per comprendere le ragioni di una formulazione così ambigua, rispetto all’attuale inciso che esclude espressamente i prestiti, è necessario tenere presente che nell’emanazione del Codice del 2006, l’introduzione delle “operazioni di approvvigionamento” tra i servizi esclusi è risultata essere una novità rispetto al dato letterale della previgente disciplina di attuazione della Direttiva 92/50, recepita dall’allora art. 5, comma 2, lett. d) del d.lgs. 157/1995, e la sua introduzione ha suscitato un vivace dibattito sulla sua corretta interpretazione.<br />
Un primo approccio ermeneutico basato su criteri letterari, infatti, avrebbe lasciato propendere per l’interpretazione di quel “in particolare”, come una mera ricognizione del quadro già esistente, dovendosi attribuire all’inciso in commento una valenza meramente interpretativa e chiarificatrice di una norma preesistente in base alla quale i mutui sarebbero stati già esclusi dall’applicabilità della disciplina<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>. Viceversa, un differente approccio avrebbe configurato l’inciso, nonostante il dato testuale apparentemente contrario, quale intervento sostanzialmente innovativo sull’ambito applicativo della vecchia disciplina, ampliandone la portata a diverse e nuove ipotesi<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
Ad ogni modo, nel silenzio generale della Corte di Giustizia in materia<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, l’introduzione dell’inciso si è inserita in un contesto normativo interpretato dalla giurisprudenza nazionale con un orientamento volto comunque a ricondurre i contratti di concessione di mutuo tra i servizi finanziari “inclusi” di cui al punto 6 dell’Allegato 1 del d.lgs. 157/1995, con conseguente affermazione della necessità di applicazione integrale della disciplina dell’evidenza pubblica<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.<br />
Più in generale veniva evidenziato anche dalla dottrina di allora come la sussumibilità dei contratti di mutuo alle procedure di evidenza pubblica fosse rinvenibile dallo stesso tenore letterale della direttiva 92/50 e che la clausola di non applicabilità della disciplina comunitaria relativa ai “contratti dei servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri servizi finanziari nonché dei servizi forniti da banche centrali”, non implicasse automaticamente l’esclusione di tutti gli altri servizi qualificabili come “finanziari”, posto che il menzionato Allegato 1 conteneva in nota l’espressa esclusione dei soli servizi finanziari connessi alle menzionate operazioni su titoli<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
Inevitabile, quindi, che l’introduzione dell’inciso nel Codice del 2006 avesse aperto il dibattito sulla effettiva sottoponibilità dei mutui alle procedure di evidenza pubblica<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.<br />
Per poter fare chiarezza su quella che è stata la concreta portata applicativa dell’art. 19 del d.lgs. 163/2006, pertanto, è stato necessario scomporre la disposizione a seconda delle diverse <em>rationes </em>di esclusione. Ed infatti, quanto ai servizi relativi alle operazioni su titoli, l’interpretazione teleologica della Direttiva 2004/18<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, ha trovato la sua valida causa giustificatrice nelle note caratteristiche dei prodotti finanziari, la cui negoziazione parrebbe legata in misura prevalente al particolare giudizio di affidabilità di ciascun singolo operatore e la cui verifica di convenienza si fonda esclusivamente sul favorevole e particolare giudizio di affidabilità e solidità dell’impresa offerente.<br />
Quanto ai servizi offerti dalla Banca d’Italia, viceversa, l’esclusione dal relativo ambito di applicabilità era ed è da rinvenirsi nell’immanente necessità di non interferire con le strategie pubbliche di politica economica, in materia di direzione della politica monetaria e del debito pubblico oltre alla gestione dei tassi di cambio e delle riserve ufficiali.<br />
Ciò premesso, un significativo profilo interpretativo problematico, era rappresentato dall’esegesi dell’inciso riferito alle “<em>operazioni di approvvigionamento di denaro o capitale delle stazioni appaltanti</em>” specie alla luce di quanto disposto dal successivo art. 20, comma 2, del d.lgs. 163/2006, che assoggettava alle procedure di evidenza pubblica i servizi elencati nell’Allegato II A.<br />
La cat. 6 della lett. b) del menzionato allegato, infatti, contemplava i “servizi bancari e finanziari<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>”, la definizione puntuale dei quali è stata a sua volta offerta dal Reg. 2195/2002, che reca il noto vocabolario comune per gli appalti pubblici, che ai codici CPV collegati ai servizi bancari e finanziari, da 66100000 – 1 a 66430000 – 3, indentifica, tra gli altri, i “<em>Servizi di concessione di credito</em>” (66113000-5), “<em>Servizi bancari di investimento e servizi affini</em>” (66120000-7), “<em>Servizi di finanziamento delle imprese e servizi di capitali di rischio</em>” (66122000-1), “<em>Servizi operativi del mercato finanziario</em>” (66151000-3), “<em>Servizi di consulenza finanziaria</em>” (66171000-9), “<em>Servizi di intermediazione prestiti</em>” (66190000-8), laddove proprio i servizi di “concessione di credito” sembravano essere coincidenti in tutto e per tutto con le operazioni di approvvigionamento di denaro oggetto di potenziale deroga.<br />
L’interpretazione degli artt. 19 e 20 del d.lgs. 163/2006, inoltre, è stata oggetto anche di due specifici pareri dell’allora Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che cercando di scongiurare il potenziale cortocircuito normativo tra le due disposizioni, ha in prima battuta evidenziato come l’elenco dei servizi riferibili ai codici CPV, corrispondenti alla categoria 6 dell’allegato IIA in commento,<em> «non sembra annoverare anche operazioni con caratteristiche assimilabili a &#8220;servizi di approvvigionamento in denaro o capitale&#8221;, esclusione che giustifica la disciplina speciale all&#8217;uopo dettata dall&#8217;art. 19» </em>precisando altresì che la menzionata disposizione escludente, dovesse essere intesa restrittivamente al pari di tutte le disposizioni che prevedono eccezioni ad una regola generale proprio<em> «in quanto norma derogatoria ai principi dell&#8217;evidenza pubblica. In essa vanno ricondotti dunque solo i servizi c.d. di investimento che non formano oggetto della classificazione comunitaria di cui all’Allegato II A del codice</em><a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> ».<br />
Peraltro, ad analoghe conclusioni era pervenuta anche la coeva dottrina che ha confermato la natura eccezionale dell’esclusione al codice dei contratti, da riferirsi però esclusivamente agli approvvigionamenti di denaro connessi con le operazioni su titoli<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.<br />
L’AVCP ha poi ulteriormente precisato espressamente che l’inciso “in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti” «<em>non rappresenta altro che una mera specificazione rispetto alla categoria delle operazioni finanziarie in titoli e, dunque, <u>non rappresenta una fattispecie autonoma nell’ambito della norma derogatoria<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14"><strong><u>[14]</u></strong></a></u>»</em><br />
In via residuale e con un approccio marcatamente cautelativo, l’AVCP ha comunque concluso, che, quandanche si volessero far rientrare i mutui nella deroga di cui all’art. 19,<em> «il rispetto delle norme dell’evidenza pubblica sarebbe comunque garantito anche per l’affidamento dei servizi finanziari in commento dall’art. 27 che, in quanto norma di chiusura rispetto alle disposizioni con carattere speciale contenute negli articoli da 16 a 26, si applica ai contratti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del Codice e dispone che l’affidamento degli stessi debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità</em>», rimarcando anche “<em>l’esigenza che gli affidamenti siano preceduti da “un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione»</em>.</p>
<p><strong>3. L’interpretazione della giurisprudenza amministrativa sulla clausola di salvaguardia dell’art. 27 del Codice.</strong><br />
L’approccio ermeneutico dell’AVCP è stato poi recepito anche dalla V Sezione del Consiglio di Stato, che con l’ordinanza 14 ottobre 2013 n. 4999 di rimessione all’Adunanza Plenaria sulla questione di giurisdizione in materia di annullamento in autotutela dei contratti di <em>swap</em><a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>, ha affermato espressamente come «<em>vertendosi in tema di «contratti di servizi esclusi», per i quali non si applica il codice dei contratti pubblici in base all’art. 19 co. 1 lett. d) d.lgs. 163/2006, si devono pur sempre osservare i «principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza proporzionalità» (art. 27, co. 1 e 2 d.lgs. n. 163/2006); ossia si deve seguire una procedura di evidenza pubblica»</em>.<br />
Così come, anche nel merito, una recente pronuncia giurisprudenziale amministrativa, ha riconosciuto l’applicabilità generale dell’art. 27 del d.lgs. 163/2006 e la conseguente giurisdizione amministrativa sul relativo rapporto a prescindere che “<em>vada ascritto il contratto di mutuo oggetto della lite ai «servizi esclusi» o vada esso piuttosto ascritto a quelli considerati nell’allegato II A del d.lgs. n. 163 del 2006” </em>risultando decisivo in tal senso “<em>appurare la natura dell’ente appaltante”</em><a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>, cioè se il mutuatario rientri o meno nella nozione generale di stazione appaltante.<br />
Alla luce di quanto riscontrato, e in assenza di posizioni univoche di dottrina e giurisprudenza sul punto<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>, l’unica interpretazione conforme allo spirito della Direttiva 2004/18 avrebbe portato a far beneficiare della deroga di cui all’art. 19 co. 1 lett. d) del d.lgs. 163/2006 non qualunque operazione di approvvigionamento in denaro o capitale delle Amministrazioni aggiudicatrici, come potrebbe essere quello derivante da un finanziamento attraverso un mutuo o un’apertura di credito, ma unicamente le operazioni in qualche modo connesse all’emissione di titoli o altri strumenti finanziari per le già evidenziate ragioni legate al giudizio di affidabilità sul singolo operatore coinvolto<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.<br />
Tuttavia, la richiamata soluzione interpretativa che avrebbe voluto in ogni caso l’applicabilità dell’art. 27 del d.lgs. 163/2006, una volta accolta e portata alle logiche estreme conseguenze, avrebbe comportato una problematica conseguenza paradossale.<br />
E infatti, il decantato principio fondamentale dell’interpretazione restrittiva delle norme che introducono deroghe alle regole generali di garanzia dei principi di derivazione europea, avrebbe comportato per i contratti in parola un’aporia insuperabile, laddove l’eventuale finanziamento connesso ad operazioni su titoli, da un lato, avrebbe incontrato il beneficio espresso della deroga di cui all’art. 19 d.lgs. 163/2006, ma dall’altro, anche uno scarso margine di manovra proprio per l’asserita applicabilità “incondizionata” del successivo art. 27.<br />
Impostata in questi termini l’analisi, infatti, si sarebbe arrivati al potenziale paradosso di impedire nei fatti qualsiasi esclusione dalla disciplina degli appalti pubblici sulla falsariga di quanto previsto per gli “ordinari” servizi di finanziamento scollegati a qualsiasi operazione su titoli, per i quali, appariva comunque preferibile un’interpretazione che prevedesse la generale applicabilità delle normali procedure di evidenza pubblica, anche e soprattutto in fedele esecuzione della normativa in materia di contabilità pubblica di cui ai notori rr.dd. 2440/1923 e 827/1924, i quali impongono l’utilizzo di procedure concorsuali aperte per la selezione dei contraenti in caso di spese a carico dell’erario oppure nel caso di previsioni di entrate<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.<br />
E ad ogni buon conto, in termini reali la portata applicativa delle procedure di evidenza pubblica ai contratti di finanziamento tramite mutuo, o apertura di credito, sembrerebbe essere stata comunque smentita dalla prassi operativa, che ha visto il ricorso frequente a gare “informali” tra istituti di credito ovvero direttamente alla provvista “istituzionale” della Cassa Depositi e Prestiti da parte degli enti territoriali coinvolti in diverse operazioni di indebitamento, specie alla luce del divieto generalizzato di ricorrere alla leva finanziaria offerta dagli strumenti derivati<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.<br />
Questi ultimi fattori, unitamente alle altre criticità emerse in seno all’applicabilità pedissequa delle disposizioni del Codice del 2006 da parte delle stazioni appaltanti<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>, hanno indotto ad un ripensamento generale della normativa di derivazione europea in materia di evidenza pubblica, di cui inevitabilmente si dovrà tenere conto specie con riferimento alle nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 50/2016.</p>
<p><strong>4. La soluzione offerta dalla Direttiva 2014/24/UE e le ultime vicende connesse alla sua attuazione.</strong><br />
In un’ottica chiarificatrice delle diverse incertezze normative riscontrate, la nuova Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, è destinata a rivoluzionare l’intera materia dell’approvvigionamento di denaro da parte delle stazioni appaltanti, perché al considerando 26, stabilisce espressamente l’esigenza di “<em>chiarire che i prestiti, <u>a prescindere</u> dal fatto che siano legati all’emissione di titoli o altri strumenti finanziari o ad altre operazioni a essi relative, dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva</em>” e all’art. 10, lett. f. espressamente esclude dalla disciplina di evidenza pubblica “<em>i prestiti, <u>a prescindere</u> dal fatto che siano correlati all&#8217;emissione, alla vendita, all&#8217;acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari</em>”.<br />
Il diverso approccio della nuova direttiva volto ad escludere dal proprio ambito di applicabilità i prestiti in generale, anche sconnessi da qualsiasi operazione su titoli, sintetizzabile proprio nel diverso inciso “a prescindere”, appare in linea di principio condivisibile sotto diversi profili:<br />
In primo luogo, nonostante l’espressa esclusione dagli obblighi di gara formali, rimarrebbero comunque salvaguardate le esigenze di contabilità pubblica, rimesse giocoforza al rispetto degli ordinari requisiti previsti dall’ordinamento finanziario e contabile per poter accedere a un mutuo o all’apertura di credito<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>, e rientrare nel limite dell’indebitamento degli enti previsto unicamente per spese di investimento<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.<br />
In secondo luogo, l’espressa esclusione dalle procedure di evidenza pubblica consentirebbe ad entrambe le parti del futuro rapporto contrattuale di poter valutare attentamente il rispettivo “merito creditorio<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>”, specie alla luce del contesto economico attuale che vede alcuni dei maggiori istituti di credito esposti a diverse “sofferenze” con il rischio immanente di una loro insolvibilità che comporterebbe, soprattutto per i contratti di apertura di credito<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>, il rischio inevitabile di una revoca del “fido” tale da compromettere le esigenze di natura pubblicistica sottese all’intera operazione di finanziamento<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.<br />
Per gli enti locali, inoltre, l’art. 204, comma 2, del TUEL prevede espressamente la possibilità di ricorrere al credito erogato da soggetti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall’INPDAP e dal Credito Sportivo, stabilendo espressamente <em><u>a pena di nullità</u></em> che i relativi contratti debbano essere stipulati in “forma pubblica<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>” e con il relativo contenuto vincolato al rispetto di specifici elementi essenziali<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>, specie per quanto riguarda il tasso di interesse applicabile<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>, prefigurando già una sorta di bando tipo a valenza generale e immodificabile dalle parti<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>, le cui previsioni sarebbero estese dal successivo comma 2-<em>bis</em> a qualsiasi operazione di indebitamento “se compatibili”, trovandone una generale applicabilità anche alle operazioni di apertura di credito.<br />
L’architettura normativa prevista per l’indebitamento gli enti locali, la cui articolazione è stata di recente modificata dalla normativa di attuazione del principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>, già consentirebbe di per sé il soddisfacimento di tutte quelle generali esigenze di natura pubblicistica sottese alle procedure di evidenza pubblica, lasciando tuttavia impregiudicata la facoltà della stazione appaltante di poter discrezionalmente valutare il merito creditizio del futuro soggetto creditore a prescindere dal tasso di interesse applicato.<br />
La Direttiva 2014/24, in ultima analisi, sembrerebbe aver portato un significativo elemento di chiarezza a chiusura dell’incerta parabola interpretativa delle operazioni di finanziamento.<br />
Sul punto, il nuovo approccio della Direttiva 2014/24<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a> è destinato ad essere rafforzato e reso uniforme in tutti gli Stati membri da noto principio del divieto del <em>gold plating</em><a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>, che imporrebbe, in tutte le procedure di recepimento delle nuove direttive, sia la revisione generale e la semplificazione della normativa nazionale, e sia l’espressa preclusione di qualsiasi ipotesi di adozione o mantenimento di regole più restrittive di quelle europee tali da comportare degli oneri burocratici aggiuntivi, eliminando altresì tutte quelle prescrizioni che risultino “ultronee” rispetto agli scopi della disciplina europea<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>, impedendo il proliferare di differenti approcci normativi e interpretativi tra gli Stati membri.<br />
Nello specifico del caso italiano, la parabola concettuale evolutiva del problema dell’eventuale sottoponibilità dei contratti di mutuo alle procedure di evidenza pubblica ha infine raggiunto il nuovo stadio della sua totale esclusione per effetto della nuova formulazione del menzionato art. 17 del d.lgs. 50/2016 emanato in forza della legge 28 gennaio 2016 n. 11, che come è noto ha delegato il Governo a dare attuazione della Direttiva 2014/24/UE nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati all’art. 1, che alla lett. n.) espressamente richiama la “individuazione dei contratti esclusi”, prevedendo altresì la trasposizione letterale dell’inciso della direttiva “a prescindere”, esattamente a dieci anni di distanza dal previgente “in particolare”, che tanto ha fatto dibattere.</p>
<p><strong>5.</strong> <strong>Considerazioni problematiche conclusive sugli artt. 4 e 17 del d.lgs. 50/2016.</strong><br />
Tirando le fila del discorso, per risolvere il problema dell’eventuale ricorso alle procedure di evidenza pubblica per un contratto di mutuo, è necessario tenere presente l’effettiva normativa applicabile <em>ratione temporis</em>, laddove solamente per le operazioni di approvvigionamento in denaro successive al 19 aprile 2016<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>, troverà applicazione la nuova formulazione letterale dell’art. 17 lett. f) del d.lgs. 50/2016, che nel richiamare il concetto generico di “prestiti”, ad una prima lettura sembrerebbe aver fatto venir meno qualsiasi incertezza interpretativa sul punto.<br />
Tuttavia, anche l’apparente portata risolutiva della nuova disciplina offerta dal d.lgs. 50/2016 in realtà poco ha aggiunto e poco ha tolto al problema iniziale.<br />
E infatti, nonostante la completa fuoriuscita di tutte le tipologie di approvvigionamento di denaro alla formale portata applicativa delle procedure di evidenza pubblica, sia grazie alla specificazione puntuale sul concetto di “prestiti” e sia grazie a quell’inciso “a prescindere”, le stazioni appaltanti saranno comunque obbligate al rispetto generalizzato dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità di cui al nuovo art. 4 del d.lgs. 50/2016, già cristallizzati nel previgente art. 27 del Codice del 2006, che continueranno a rappresentare, anche <em>pro futuro</em>, i parametri di legittimità dell’operato delle stazioni appaltanti nella scelta dell’istituto di credito erogante, al pari degli stringenti vincoli imposti alla libertà contrattuale loro riconosciuta nel quadro della revisione di spesa pubblica per le esigenze di equilibrio di bilancio<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>.<br />
Pertanto, stilando un bilancio preventivo sugli eventuali benefici della nuova disciplina, il potenziale “guadagno” è rappresentato dalla sicura fuoriuscita formale ed espressa dall’ambito applicativo dell’evidenza pubblica anche dei prestiti non connessi alle operazioni su titoli, viceversa la “perdita” rischia fortemente di essere rappresentata dalla potenziale paralisi operativa dell’esclusione generalizzata dei contratti di mutuo, laddove proprio l’”obbligo di gara”, uscito formalmente dalla porta per effetto del nuovo art. 17, rischierebbe di rientrare dalla finestra grazie alla dubbia formulazione del nuovo art. 4 sui principi relativi all’affidamento dei contratti esclusi<a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>.<br />
Su quest’ultima disposizione, in particolare, apparirebbero significativi i rilievi del Consiglio di Stato, che in sede consultiva<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a> ha riscontrato proprio la “maggiore ampiezza” dell’art. 4, laddove nel riprendere il contenuto del (pre)vigente art. 27 del d.lgs. n. 163 del 2006, non ha però imposto l’onere di consultare “almeno” cinque operatori economici prima dell’affidamento<a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>.<br />
A fronte di questa maggiore ampiezza, pertanto, è emersa chiaramente la “preferenza” del Consiglio di Stato sulla scelta legislativa di dover comunque “<em>onerare le stazioni appaltanti, se compatibile con l&#8217;oggetto del contratto, della consultazione di un numero minimo di operatori economici, prima dell&#8217;affidamento, trattandosi di contratti che possono essere di importo rilevante</em>” anche in coerenza con il criterio di delega e in funzione di prevenzione di possibili comportamenti illeciti e anticompetitivi.<br />
E se da un lato la preferenza troverebbe una facile applicazione astratta per i contratti di mutuo, laddove la consultazione preventiva di un numero minimo di operatori risulterebbe senz’altro compatibile con l’oggetto dei contratti in parola, specie per quei finanziamenti di “importo rilevante” ponendosi anzi a garanzia di un livello minimo di trasparenza e di concorrenza tra i vari istituti di credito, dall’altro però, la stessa preferenza rischia fortemente di far sorgere diversi profili problematici a fronte del suo mancato recepimento nel d.lgs. 50/2016<a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>. E infatti, la scelta effettuata in tal senso dal legislatore delegato aprirebbe diverse soluzioni problematiche:<br />
In primo luogo, la mancata trasposizione dell’obbligo di consultazione preventiva esporrebbe il fianco ad una (eventuale) declaratoria di incostituzionalità dell’art. 4 per “eccesso di delega” rispetto al criterio di cui alla lettera ii) della legge 28 gennaio 2016 n. 11<a title="" href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>, o peggio ancora esporrebbe il fianco a una sentenza interpretativo-additiva nella nota formula di incostituzionalità “<em>nella parte in cui non prevede</em>…”.<br />
In secondo luogo, la mancata trasposizione rischierà (molto probabilmente) di incrementare il contenzioso amministrativo sui contratti in questione nel caso in cui la “preferenza” sulla consultazione preventiva, non trasfusa nel testo finale, fosse di fatto re-inserita surrettiziamente in via pretoria proprio dal Giudice amministrativo, magari interpretando estensivamente i canoni elastici di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza richiamati dai principi dell’art. 4, e nella ulteriore (probabile) eventualità di contrasti interpretativi sul punto (specie sulla sussistenza concreta di “un adeguato livello di pubblicità” che imporrebbe di chiarire, caso per caso, se un’eventuale indagine preventiva di mercato intrapresa informalmente da una stazione appaltante, possa soddisfare o meno i menzionati principi), è verosimile ipotizzare una sua futura formulazione come principio di diritto in sede Plenaria, laddove lo stesso Consiglio di Stato ha già rilevato in sede consultiva come l’eventuale onere di consultazione preventiva non configuri “<em>un ingiustificato e burocratico gold plating” </em>trattandosi viceversa <em>“di disposizione proconcorrenziale e di maggiore trasparenza anche in funzione di prevenzione della corruzione<a title="" href="#_ftn42" name="_ftnref42"><strong>[42]</strong></a></em>”.<br />
In quest’ultimo caso, verrebbe da chiedersi quali potrebbero essere le conseguenze di un eventuale orientamento giurisprudenziale difforme, specie alla luce della recentissima sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 5 aprile 2016, (causa C-689/13), che sembrerebbe aver addirittura consentito il “sorpasso a destra” di una Sezione del Consiglio di Stato che non intenda condividere un principio di diritto affermato dall’Adunanza Plenaria, qualora lo ritenesse in contrasto con l’<em>aquis </em>europeo<a title="" href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>.<br />
In terzo luogo, a fronte del nuovo ruolo e dei nuovi strumenti che saranno conferiti all’ANAC nella sua nuova veste di “linea guida<a title="" href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>” in materia di contratti pubblici, verrebbe comunque da domandarsi quale potrà essere la posizione, e se sia essa vincolante o meno, che sarà chiamata ad assumere l’Autorità di settore che già ha avuto modo di esprimersi nel 2010<a title="" href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a> sul doveroso rispetto delle norme di evidenza pubblica per i contratti in parola, grazie alla clausola di salvaguardia offerta dal previgente art. 27 del Codice del 2006, comprensivo dell’obbligo di consultazione preventiva.<br />
Infine, uno dei profili più problematici che la nuova disciplina rischia di incontrare, è rappresentato dalla sua dubbia compatibilità con lo spirito della stessa direttiva 2014/24 che imporrebbe agli Stati membri di lasciare spazi di discrezionalità e di “responsabilità” alle stazioni appaltanti.<br />
E infatti, proprio nell’asserita ottica di razionalizzazione del sistema verso un elevato livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, verrebbe da domandarsi su quali aspetti della scelta della controparte negoziale di un contratto di mutuo possano rimanere degli eventuali margini discrezionali e quale sia l’eventuale autonomia negoziale “responsabile” rimasta in capo alle stazioni appaltanti, l’autonomia delle quali ne uscirà verosimilmente e ulteriormente compromessa specie per gli enti territoriali sottoposti tanto alle stringenti previsioni del menzionato art. 204 del TUEL, quanto all’eventuale generalizzato obbligo di “gara informale”.<br />
In buona sostanza, anche senza troppe fughe in avanti, l’incertezza interpretativa sull’effettiva sottoponibilità dei contratti di mutuo alle procedure di evidenza pubblica, sembrerebbe essere tutt’altro che risolta e appare anzi destinata a perdurare ancora in futuro.<br />
Nel mentre, poiché la portata applicativa del d.lgs. 50/2016 è rivolta ai futuri contratti da stipulare successivamente al 19 aprile 2016, e in attesa che vengano definiti i rapporti normativi tra gli artt. 4 e 17, appare sicuramente preferibile ipotizzare un approccio maggiormente cautelativo da parte delle stazioni appaltanti più virtuose, volto al rispetto dei menzionati principi e con una “volontaria” consultazione preventiva di almeno cinque operatori.</div>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Avvocato in Roma – Dottore di Ricerca in Impresa, Stato e Mercato, Università della Calabria.</div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Laddove fosse necessaria la sottoposizione alle procedure di evidenza pubblica, infatti, sorgerebbero nuovi e maggiori oneri pubblicistici per la stazione appaltante e ne deriverebbe la devoluzione al giudice amministrativo di tutte le controversie relative alla “scelta” del contraente. Inoltre, le eventuali soluzioni contrattuali in un senso o nell’altro non sarebbero certo prive di conseguenze pratiche, laddove i diversi decreti sulla <em>spending review</em> hanno previsto che i contratti stipulati in violazione delle “procedure di acquisto” sono nulli e costituiscono per il funzionario firmatario un illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa. Sulla <em>spending review </em>cfr. in particolare, il pacchetto di misure relativo alla legge 228/2012, al c.d. decreto Salva Italia di cui al d.l. 201/2011 e ai d.l. 52 e 95 del 2012.</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> A differenza della precedente esperienza del 2006, e nonostante la sua struttura marcatamente codicistica, il d.lgs. 50/2016 non è rubricato come codice, ma solamente come “<em>Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d&#8217;appalto degli enti erogatori nei settori dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</em>”.</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cfr. in dottrina i rilievi espressi di F. Brunetti &#8211;  P. Tomassi, <em>Sulla nozione di servizi finanziari esclusi dall’ambito oggettivo di applicabilità delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e del codice degli appalti e sulle relative modalità di affidamento</em>, in <em>Rivista amministrativa degli appalti</em>, 2006, fasc. 1, pag. 25 e ss.</div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr. sul punto P. Santoro, <em>Manuale dei contratti pubblici, </em>Il Mulino, Bologna, 2005, pag. 408 e ss.</div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Sotto la previgente Direttiva 92/50, risulterebbe infatti un unico caso (CGCE, ord., 17 maggio 2005, causa C-424/2004, <em>Commissione c. Francia</em>), di avvio di una procedura di infrazione contro la Francia, dove la Commissione ha contestato le disposizioni della normativa francese, volte all’esclusione dei prestiti dagli obblighi comunitari di pubblicità, trasparenza e concorrenza. Successivamente il ricorso è stato ritirato a seguito dell’intervenuta modifica legislativa.</div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Cfr. a riguardo CGA Sicilia, 8 luglio 1998, n. 429; Corte dei Conti, sez. controllo del Friuli, 23 aprile 1999, n. 5. L’iter logico-giuridico seguito dalla Corte dei Conti, in particolare, era incentrato sulla configurazione del mutuo non con riferimento alla mera dazione materiale del denaro, bensì alla attività necessaria per reperire e mettere a disposizione del richiedente la provvista, ed è proprio tale “attività di provvista” ad avere natura di “servizio” e come tale rientrante nell’ambito oggettivo di applicabilità della direttiva 92/50.</div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Cfr. sul punto i rilievi problematici di C. De Rose, <em>Gli appalti di servizi finanziari nella normativa comunitaria e nella legislazione nazionale: problemi interpretativi e di conformità</em>, in <em>Cons. Stato, </em>1996, pag. 299 e ss.</div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Sulle diverse problematiche emerse in seno all’emanazione del Codice del 2006 si rinvia <em>ex multis</em> a M. A. Sandulli, <em>Contratti pubblici e (in)certezza del diritto fra ordinamento interno e novità comunitarie</em>, su Federalismi.it 2 aprile 2008; M. Sanino, <em>Commento al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</em>, UTET, Torino, 2008, nonché a M. Andreis (a cura di), <em>I contratti pubblici tra principi interni e vincoli sovranazionali</em>, Giuffrè, Milano, 2012.</div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Il ventisettesimo considerando della direttiva2004/18, a fronte dei noti accordi frutto dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round del 1994, rileva che “<em> i servizi finanziari soggetti alla presente direttiva non comprendono gli strumenti in materia di politica monetaria, tassi di cambio, debito pubblico, gestione delle riserve e di altre politiche che comportino operazioni su titoli o altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento di denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici. Di conseguenza i contratti relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari non sono contemplati. Sono altresì esclusi i servizi forniti dalle banche centrali”.</em></div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Escludendo tuttavia, in nota, i “<em>contratti dei servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri servizi finanziari nonché dei servizi forniti da banche centrali</em>”.</div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Con il parere 47208/09/5566 del 4 agosto 2009, l’Autorità ha precisato che “La genericità della nozione &#8220;servizi finanziari&#8221; di cui all’art. 19 del Codice determina effettivamente un’area di incertezza che deriva dal suo coordinamento con l’indicazione dei servizi inclusi nell’Allegato II A del Codice &#8211; &#8220;servizi finanziari: assicurativi, bancari e finanziari&#8221; (con esclusione dei contratti di servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e strumenti forniti da banche centrali), soggetti all’applicazione del Codice”</div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Cfr. sul punto G. Taccogna, <em>I mutui degli enti pubblici tra affidamento mediante gara e ricorso diretto alla Cassa Depositi e Prestiti</em>, in <em>Urbanistica e appalti</em>, 2009, fasc. 1, pag. 5 e ss.</div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Cfr. il Parere n. 49/2010.</div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Relativa, oltretutto, alla legittimità dell’esercizio concreto del potere di autotutela e alla sorte del contratto in materia di derivati. Sul punto, l’Ad. Plen. 14/2014 ha riscontrato che “<em>l’atto di annullamento impugnato reca, bensì, l’imputazione dei vizi dei contratti alla deliberazione del 2006, ma si tratta di un mero artificio che non impedisce di riconoscere che la materia del contendere nella presente controversia è costituita, non dal sindacato sulla legittimità di un atto di imperio, ma dal giudizio sulla fondatezza dei vizi addebitati ai contratti, che, secondo il fondamentale principio affermato dalla Corte costituzionale con la sent. n. 204 del 2004, esula dalla giurisdizione amministrativa</em>”.</div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Cfr. a riguardo, Tar Emilia Romagna, Sez. I, sentenza 21 dicembre 2015, n. 1158.</div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> La questione, nei pochi commentari al Codice dei contratti dove è stata trattata, non è stata oggetto di significativi approfondimenti. Cfr. a riguardo M. A. Sandulli (a cura di), <em>Trattato sui contratti pubblici</em>, vol. I, 2008 pag. 438 e ss. che nell’escludere la sottoponibilità delle operazioni di approvvigionamento in denaro afferma come “<em>del resto, una conferma in tal senso si ricava dalla stessa lettura delle premesse della Direttiva n. 2004/18/CE, dove, come già rilevato, è dato dedurre la normale sottoposizione dei servizi finanziari alla disciplina dell’evidenza pubblica, salve le eccezioni – come tali di stretta interpretazione – ivi espressamente indicate</em>”. Nello stesso senso anche L. Perfetti (a cura di), <em>Codice dei contratti pubblici commentato</em>, Ipsoa, 2011. pag. 289 che ai fini dell’esclusione rileva unicamente come il contratto di mutuo implichi “<em>un rapporto esclusivo e bilaterale tra amministrazione e intermediario</em>”. Da ultimo, cfr. S. Fantini, <em>I contratti finanziari</em>, in F. Caringella – M. Protto (a cura di), <em>L’appalto pubblico e gli altri contratti della P.A.</em>, Zanichelli, Bologna, 2011, pag. 1126 che rileva come sia esclusa dalla nozione di “servizi finanziari” l’attività bancaria “<em>nonostante l’evidente contiguità con le operazioni di approvvigionamento di denaro o capitale delle stazioni appaltanti</em>”.<br />
Quanto alla giurisprudenza, oltre alle sentenze riportata nel corpo del testo, merita attenzione un’isolata pronuncia del Tar Trento, che con la sentenza 24 ottobre 2012 n. 326, relativa all’affidamento da parte di un Comune di un contratto di deposito a termine, ha qualificato il menzionato rapporto come negozio misto nel quale alla finalità di custodia e gestione del denaro del depositante si accompagna anche quella di remunerazione del capitale, e ha ricondotto l’affidamento dello stesso ad un “<em>tipico servizio bancario reso da un istituto di credito, come tale rientrante nella richiamata categoria n. 6 dell’allegato IIA ed in quanto tale soggetto alle disposizioni del codice dei contratti, ai sensi dell’art. 20 co. 2 del citato D.Lgs. 163/2006</em>”.</div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Nello stesso senso cfr. i rilievi di G. Taccogna, cit.</div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Il semplice finanziamento/mutuo deve quindi essere considerato come appalto pubblico di servizi assoggettato alle regole dell’evidenza pubblica di cui al d.lgs. 163/2006 per i contratti sotto e sopra soglia. in relazione a tale profilo, si deve fare riferimento non all’importo del prestito, cioè del quantum oggetto del servizio, ma al valore del servizio stesso, il quale va commisurato, ai sensi dell’art. 29, co. 12 lett. a2) del Codice, all’importo complessivo di “<em>commissioni, interessi ed altre forme di remunerazione</em>”, che sono richiesti quale corrispettivo per il servizio di mutuo e che sostanzialmente corrisponde al costo che la stazione appaltante deve sostenere per avvalersi del servizio. Ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 163/2006, inoltre, per gli appalti pubblici di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse dalle autorità governative centrali la soglia è fissata in 207.000 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.</div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Ai sensi dell’art. 62 co. 3 lett. c) d.l. 112/2008, infatti, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di “<em>stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate</em>”.</div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Cfr. sul punto la puntualissima analisi dei Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza legale della Banca d’Italia, in L. Donato (a cura di), <em>La riforma delle stazioni appaltanti. Ricerca della qualità e disciplina europea</em>, Febbraio 2016, n. 80.</div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Ai sensi dell’art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, costituisce indebitamento ai sensi dell’art. 119 Cost. anche l’assunzione di mutui. Quanto all’apertura di credito, è stata prevista come modalità di finanziamento degli enti locali dal comma 68 dell’articolo unico della legge finanziaria per l’anno 2005 del 30 dicembre 2004, n. 311.</div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Ai sensi dell’art. 119 comma 6 della Carta costituzionale, infatti, le Regioni e gli enti locali possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare le spese di investimento e mai per la spesa corrente. Inoltre, ali fini della fattibilità dell’operazione, ai sensi dell’art. 77-bis, comma 20, del d.l. 112/2008, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.</div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Per gli enti pubblici, la garanzia maggiore sottesa al merito di credito è offerta dalla “delegazione di pagamento” prevista dall’art. 206 del TUEL.</div>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Di norma l’apertura di credito risulta meno onerosa rispetto ad un mutuo, perché gli interessi da corrispondere sono calcolati unicamente sugli importi effettivamente erogati a favore dell’ente e non decorrono dunque dal momento della stipulazione del contratto. Sia il mutuo e sia l’apertura di credito, infatti, sono consentiti a condizione della preventiva approvazione del bilancio del penultimo anno precedente e della deliberazione del bilancio annuale dove dovranno essere contemplate le previsioni relative all’operazione di finanziamento.</div>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Per gli enti locali, nello specifico, la possibilità di ricorrere ai mutui qualora non vi siano altre provviste disponibili è ora espressamente riconosciuta dal combinato disposto degli artt. 202 e 194 del TUEL che l’hanno normativamente prevista in materia di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive; da copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; da ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali; da procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191 dello stesso TUEL, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.</div>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Cioè stipulato da un notaio, o dal segretario dell’ente ai sensi dell’art. 97, lett. c) del TUEL.</div>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Premesso che il ricorso all’indebitamento è possibile solo in caso di: a) avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti, le clausole che i contratti di mutuo devono obbligatoriamente contenere sono: a) l’ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni; b) la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell’anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell’ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell’anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell’anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno; c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l’ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall’ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo; e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell’investimento, dato atto dell’intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti; f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto.</div>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> è previsto espressamente dallo stesso art. 204 del TUEL che l’ente locale possa assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12%, per l’anno 2011, l’8%, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10%, a decorrere dall’anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui.</div>
<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Le deroghe alla disposizione generale dell’art. 204 del TUEL, infatti, hanno tutte trovato la loro fonte legittimante nella legge. Cfr. a riguardo l’art. 14-<em>quater</em>, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, relativo all’indebitamento del Comune di Limone Piemonte per la realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006, l’art. 1, comma 13, d.l. 8 aprile 2013, n. 35, relativo alla possibilità di ricorrere alla provvista istituzionale della Cassa depositi e prestiti per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, e da ultimo l’art. 9, comma 2, d.l. 24 giugno 2014, n. 91, relativo all’impiego del fondo di efficienza energetica gestito dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte agli interventi urgenti per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici.</div>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> In attuazione del principio del pareggio di bilancio di cui al noto art. 81, sesto comma, della Costituzione, la legge 24 dicembre 2012, n. 243 ha previsto, all’artt. 9, i criteri in forza dei quali i bilanci possono essere considerati “in equilibrio” (cioè quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano sia un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali e sia un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti), e all’art. 10 ha previsto i criteri di ammissibilità del ricorso all’indebitamento da parte degli enti locali, che è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento e solo contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. A tal fine, le predette operazioni di indebitamento devono essere effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, l’equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.</div>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Per un commento sistematico alla Direttiva 2014/24, cfr. <em>ex multis </em>i rilievi di F. Martines, <em>Le direttive UE del 2014 in materia di contratti pubblici e l&#8217;articolato processo di integrazione europea nel diritto interno degli appalti</em>, su federalismi.it, 3 giugno 2015; A. Pajno, <em>La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell&#8217;economia e contrasto alla corruzione</em>, in GiustAmm.it, 2015, fasc. 10, pag. 41 e ss., nonché i rilievi di C. Franchini &#8211; F. Sciaudone (a cura di), <em>Il recepimento in Italia delle nuove direttive appalti e concessioni: elementi critici e opportunità</em>, Ed. scientifica, Napoli, 2015.</div>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> In particolare, si tratta del divieto di introduzione o mantenimento di livelli di regolazione superiori ai minimi richiesti dalle direttive, che trova in Italia il suo referente normativo nell’articolo 14, comma 24 ter, della legge 28 novembre 2005 n. 246.</div>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Costituiscono, infatti, livelli di regolazione “superiori” ai minimi richiesti dalle direttive comunitarie, tutti quegli obblighi, oneri, requisiti, sanzioni e procedure che risultino più gravosi e complessi di quelli previsti dalle direttive medesime, o che non appaiano necessari per il loro recepimento.</div>
<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Ed infatti, per tutti i contratti di mutuo affidati anteriormente al 19 aprile 2016, troverà ancora applicazione la disciplina dei menzionati artt. 19 e 27 del d.lgs. 163/2006, e pertanto saranno ammessi alla deroga solamente le operazioni di approvvigionamento in denaro connesse alle operazioni su titoli, mentre per le operazioni ad essi sconnesse troverà applicazione la disciplina ordinaria dell’evidenza pubblica.</div>
<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Come è noto, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1/2012, la nuova formulazione dell’art. 81 della Carta costituzionale prevede espressamente che lo Stato debba assicurare «<em>l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico</em>» e, al contempo, l’art. 97 della Costituzione è stato integrato da un ulteriore comma che, «<em>in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea</em>», impone a tutte le amministrazioni di assicurare «<em>l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico</em>». Tra i vari contributi che si sono occupati del tema, senza alcuna pretesa di esaustività si rinvia in termini generali a A. Brancasi, <em>L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revisione affrettata della Costituzione</em>, in <em>Quad. cost</em>., 2012, pag. 108 e ss.; M. Passalacqua, <em>«Pareggio» di bilancio contro intervento pubblico nel nuovo art. 81 della Costituzione</em>, in <em>www.amministrazioneincammino.luiss.it</em> e R. Perez, <em>Il bilancio dopo le riforme europee</em>, in L. Cavallini Cadeddu (a cura di), <em>Il coordinamento dinamico della finanza pubblica</em>, Jovene, Napoli, 2012, pag. 30 e ss.; R. Bifulco, <em>Jefferson, Madison e il momento costituzionale dell’Unione. A proposito della riforma costituzionale sull’equilibrio di bilancio</em>, in <em>Rivista AIC</em>, fasc. 2, 2012; F. Bilancia, <em>Note critiche sul c.d. pareggio di bilancio</em>, in <em>Rivista AIC</em>, fasc. 2, 2012; D. Cabras, <em>Il pareggio di bilancio in Costituzione: una regola importante per la finanza pubblica</em>, in <em>www.forumcostituzionale.it</em>; R. Dickman, <em>Le regole della </em><em>governance</em> <em>economica europea e il pareggio di bilancio in Costituzione</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, n. 4/2012, pag. 43 ss.; N. Lupo, <em>La revisione costituzionale della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti</em>, in <em>Il Filangeri, Quaderno 2011</em>, Napoli, 2012; G. Napolitano, <em>I nuovi limiti all’autonomia finanziaria degli enti territoriali alla luce del principio del pareggio di bilancio</em>, in <em>Riv. giur. Mez</em>., 2013, pag. 91 e ss.; R. Perez, <em>Dal bilancio in pareggio all’equilibrio tra entrate e spese</em>, in <em>Giorn. Dir. Amm</em>., 2012, pag. 929 e ss.; AA.VV., <em>Dalla crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità</em>, <em>Atti del LVIII Convegno di Studi</em>, Varenna Villa Monastero, 20-22 settembre 2012, Milano, 2013 nonché C. Golino, <em>Il principio del pareggio di bilancio. Evoluzioni e prospettive</em>, Cedam, Padova, 2013.</div>
<div id="ftn37" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> L’art. 4 si limita a disporre che “<em>L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte, dall&#8217;ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità”</em>.</div>
<div id="ftn38" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Il Consiglio di Stato si è già espresso sullo schema di Codice dei contratti pubblici con il Parere della Commissione Speciale del 1 Aprile 2016, n. 855, liberamente consultabile su: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/pub-lic/documents/document/mday/mtkz/~edisp/nsiga_4071395.pdf.</div>
<div id="ftn39" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> Cfr. sul punto il Parere della Commissione Speciale del 1 aprile 2016, n. 855, pagg.17 e 60.</div>
<div id="ftn40" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Come è noto, il mancato recepimento di una parte della delega entro il termine di scadenza consuma definitivamente il relativo potere. Né, parimenti, il mancato esercizio potrà essere recuperato in sede di adozione di decreti correttivi, nei quali sono appunto consentite solo “correzioni”, a seguito di un periodo di “sperimentazione applicativa”, relative alle parti di delega già esercitate, ma non un esercizio tardivo, per la prima volta, delle delega.</div>
<div id="ftn41" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> E cioè: garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte, prevedendo che debbano essere invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nonché un’adeguata rotazione, ferma restando la facoltà per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai princìpi dettati dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a tutela della concorrenza.</div>
<div id="ftn42" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Cfr. Cons. Stato, Parere 855/2016, pag. 60.</div>
<div id="ftn43" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Nel (ri)affermare la preminenza del ruolo pretorio della Corte di Giustizia stessa, ha anche stabilito che una sezione del Consiglio di Stati qualora non intenda condividere l’orientamento definito dall’Adunanza Plenaria, non sia tenuta a rinviare la questione alla stessa Plenaria, ma possa al contrario adire direttamente la Corte di Giustizia per ottenere una pronuncia pregiudiziale, e ancor più, nel caso in cui la Corte di Giustizia dell’Unione europea abbia già fornito una risposta chiara su una questione controversa, la stessa sezione remittente debba fare tutto il possibile affinché tale interpretazione trovi incondizionata applicazione. Con la sentenza in commento, infatti, la Corte di Giustizia ha, tra l’altro, espressamente affermato che: “<em>a) l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest’ultima sia interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza plenaria di tale organo, è tenuta a rinviare la questione all’adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale; b) l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, dopo aver ricevuto la risposta della Corte di giustizia dell’Unione europea ad una questione vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione da essa sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha già fornito una risposta chiara alla suddetta questione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve essa stessa fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto dell’Unione</em>”.</div>
<div id="ftn44" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> All’ANAC in particolare è demandata la vigilanza sui contratti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del Codice e la verifica della legittimità delle esclusioni rispetto alle concrete fattispecie contrattuali di volta in volta analizzate, specie alla luce della lett. t) della legge delega 11/2016 che ha previsto l’attribuzione all’ANAC “<em>di più ampie funzioni di promozione dell&#8217;efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante</em>”.</div>
<div id="ftn45" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> Vale la pena richiamare l’assunto del parere del 2010, secondo il quale per i contratti di mutuo esclusi in tutto o in parte <em>«il rispetto delle norme dell’evidenza pubblica sarebbe comunque garantito anche per l’affidamento dei servizi finanziari in commento dall’art. 27 che, in quanto norma di chiusura rispetto alle disposizioni con carattere speciale contenute negli articoli da 16 a 26, si applica ai contratti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del Codice e dispone che l’affidamento degli stessi debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità</em>» con la contestuale sottolineatura della “<em>esigenza che gli affidamenti siano preceduti da “un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione”</em>.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-obblighi-di-gara-per-i-mutui-delle-stazioni-appaltanti-le-incerte-soluzioni-del-d-lgs-50-2016-2/">Gli obblighi di gara per i mutui delle stazioni appaltanti: le incerte soluzioni del D.Lgs. 50/2016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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