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	<title>Giuseppe Sbisa&#039; Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Giuseppe Sbisa&#039; Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Nota a T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; Sentenza 10 maggio 1999, n. 601</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-friuli-venezia-giulia-sentenza-10-maggio-1999-n-601/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-friuli-venezia-giulia-sentenza-10-maggio-1999-n-601/">Nota a T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; Sentenza 10 maggio 1999, n. 601</a></p>
<p>Ringrazio l&#8217;Avv. Giuseppe Sbisà, del Foro di Trieste, per avere inviato la sottoriportata sentenza. La sentenza era accompagnata da alcune brevi notazioni dell&#8217;Avv. Sbisà, che ritengo utile riportare: Egregio Direttore, Le segnalo, inviandola in allegato, la sentenza n. 601/99 del TAR del Friuli Venezia Giulia, depositata il 10.5.1999, che ha</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-friuli-venezia-giulia-sentenza-10-maggio-1999-n-601/">Nota a T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; Sentenza 10 maggio 1999, n. 601</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-friuli-venezia-giulia-sentenza-10-maggio-1999-n-601/">Nota a T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; Sentenza 10 maggio 1999, n. 601</a></p>
<p>Ringrazio l&#8217;Avv. Giuseppe Sbisà, del Foro di Trieste, per avere inviato la sottoriportata sentenza. La sentenza era accompagnata da alcune brevi notazioni dell&#8217;Avv. Sbisà, che ritengo utile riportare:</p>
<p>Egregio Direttore, </p>
<p>Le segnalo, inviandola in allegato, la sentenza n. 601/99 del TAR del Friuli Venezia Giulia, depositata il 10.5.1999, che ha accolto un ricorso avverso la delibera direttoriale di un&#8217;Azienda Ospedaliera riguardante il conferimento di incarico di dirigente sanitario di II livello ai sensi dell&#8217;art. 15 del D.L.vo 502/92. </p>
<p>A parte il breve lasso di tempo entro il quale la vicenda è stata definita (l&#8217;atto impugnato è datato 4.1.1999, il ricorso reca il n. di R.G. 70/1999 e quindi deve essere di poco successivo, l&#8217;udienza di discussione si è tenuta il 22.4.1999), che però da un paio d&#8217;anni a questa parte rappresenta sempre più spesso la regola di quel Tribunale, la sentenza in questione riafferma con argomenti chiari e convincenti alcuni interessanti principi in materia di procedimenti selettivi per il conferimento di incarichi dirigenziali. </p>
<p>La sentenza affronta, in tema di permanenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo per le controversie come quella esaminata, e risolve i possibili dubbi derivanti dalla modifica apportata all&#8217;art. 68, comma 1, del D. L.vo 3.2.1993 n. 93 dall&#8217;art. 18 del D.L.vo 29.10.1998 n. 387 (il riferimento a &#8220;il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali&#8221; poteva infatti ingenerare equivoci circa la portata devolutiva della norma alla giurisdizione dell&#8217;AGO), e ribadisce quanto già affermato sul punto anche da altri TAR, prima però che intervenise la predetta modifica (TAR Puglia &#8211; Bari, II sez., 24.6.1998 n. 615, in I TAR, 1998, I, 3387, e TAR Molise, 1.9.1998 n. 270, in I TAR, 1998, I, 4166). </p>
<p>Nel merito, poi, la sentenza ha il pregio di ribadire principi cardine in tema di motivazione dell&#8217;atto amministrativo, principi che putroppo sempre più spesso &#8211; nel vortice della cosidetta aziendalizzazione del servizio sanitario nazionale &#8211; vengono accantonati, facendosi schermo dietro concetti alquanto evanescenti in diritto, quali la managerialità e la fiduciarietà, e dimenticandosi che quel servizio comunque era e rimane pubblico. </p>
<p>Con i miei migliori saluti </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; <a href="dispositivo?codgiur=242&#038;visualizza=1">Sentenza 10 maggio 1999, n. 601</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-friuli-venezia-giulia-sentenza-10-maggio-1999-n-601/">Nota a T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; Sentenza 10 maggio 1999, n. 601</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Nota a TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – Decreti 25 ottobre 2000 nn. 367, 368 e 21 ottobre 2000 n. 347</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tar-friuli-venezia-giulia-decreti-25-ottobre-2000-nn-367-368-e-21-ottobre-2000-n-347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tar-friuli-venezia-giulia-decreti-25-ottobre-2000-nn-367-368-e-21-ottobre-2000-n-347/">Nota a TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – Decreti 25 ottobre 2000 nn. 367, 368 e 21 ottobre 2000 n. 347</a></p>
<p>I tre recenti decreti presidenziali del TAR del Friuli Venezia Giulia sottoriportati in tema di misure cautelari provvisorie forniscono l&#8217;occasione per alcune considerazioni circa la peculiare disciplina che il legislatore ha introdotto, con le modifiche apportate dall&#8217;art. 3 della Legge n. 205/2000 all&#8217;art. 21 della Legge n. 1034/1971, per soddisfare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tar-friuli-venezia-giulia-decreti-25-ottobre-2000-nn-367-368-e-21-ottobre-2000-n-347/">Nota a TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – Decreti 25 ottobre 2000 nn. 367, 368 e 21 ottobre 2000 n. 347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tar-friuli-venezia-giulia-decreti-25-ottobre-2000-nn-367-368-e-21-ottobre-2000-n-347/">Nota a TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – Decreti 25 ottobre 2000 nn. 367, 368 e 21 ottobre 2000 n. 347</a></p>
<p>I tre recenti decreti presidenziali del TAR del Friuli Venezia Giulia sottoriportati in tema di misure cautelari provvisorie forniscono l&#8217;occasione per alcune considerazioni circa la peculiare disciplina che il legislatore ha introdotto, con le modifiche apportate dall&#8217;art. 3 della  Legge n. 205/2000 all&#8217;art. 21 della Legge n. 1034/1971, per soddisfare l&#8217;esigenza di una immediata tutela cautelare anche nel giudizio amministrativo.</p>
<p>Rispetto alla disciplina dettata per il giudizio civile dall&#8217; art. 669 sexies, comma II , cpc (con la quale verrebbe spontaneo ravvisare un parallelismo, essendo identica la forma del provvedimento &#8220;decreto motivato&#8221; in entrambi i casi da adottarsi in via provvisoria), le diversità sono notevoli.</p>
<p>Mentre il decreto motivato di cui all&#8217;art. 669 sexies, comma II, cpc è sempre e soltanto emesso inaudita altera parte (perché, in assenza dei presupposti per emetterlo, il Giudice ordinario non potrebbe far altro che fissare udienza ai sensi del comma I dello stesso articolo, per poi provvedere in quella sede sulla misura cautelare con ordinanza), quello recentemente introdotto nel processo amministrativo lo è solo se la parte resistente o quella controinteressata ritengono di non dover contraddire sulla richiesta ex adverso avanzata.</p>
<p>Ed invero, a parte i casi in cui l&#8217;assenza del contraddittorio potrebbe dipendere delle difficoltà derivanti dalla ristrettezza dei termini e dalla non sempre pronta capacità reattiva della Pubblica Amministrazione, questa è pur sempre nella condizione teorica di poter controdedurre, posto che la richiesta misura cautelare provvisoria, prima di poter essere esaminata dal presidente del TAR, è necessariamente portata a conoscenza della stessa o perché è contestuale alla domanda cautelare (notificata unitamente o meno al ricorso introduttivo) o perché è contenuta in una &#8220;separata istanza notificata alle controparti&#8221;.</p>
<p>Sicché la previsione di legge che il presidente possa provvedere &#8220;anche in assenza di contraddittorio&#8221; altro non significherebbe che è consentita una pronunzia inaudita altera parte solo se quest&#8217;ultima lo vuole, da altri non potendo dipendere l&#8217;eventuale &#8220;assenza di contraddittorio&#8221;.</p>
<p>Se quindi è vero che nel nuovo sistema di tutela cautelare il decreto presidenziale dovrebbe essere emesso di norma audita altera parte (anche per una ovvia esigenza di poter solo così meglio contemperare il contrapposto interesse pubblico sul quale la misura cautelare andrebbe ad incidere), pare proprio che i decreti in esame abbiano bene inteso tale esigenza: leggendo infatti le premesse dei decreti in questione risulta esser stato adottato un accorgimento (così standardizzato da farlo ritenere un adempimento adottato routinariamente da quel TAR) che vieppiù assicura l&#8217;integrità del contraddittorio anche in questa fase, essendo stato dato sempre &#8220;un avviso urgente per facsimile alle parti della data fissata per la discussione dell&#8217;istanza proposta&#8221;.</p>
<p>Da ciò è derivata l&#8217;ulteriore conseguenza che le parti hanno avuto modo anche di essere sentite e di illustrare oralmente le rispettive posizioni senza che questo abbia comportato dilazioni apprezzabili nell&#8217;adozione del provvedimento.</p>
<p>Un&#8217;ulteriore diversità rispetto al decreto motivato di cui all&#8217;art. 669 sexies, comma II, cpc viene evidenziata dai decreti presidenziali del TAR del Friuli Venezia Giulia, ricavandosi dagli stessi che nella fase cautelare del giudizio amministrativo ben può succedere che il presidente rigetti l&#8217;istanza provvisoria per difetto dei presupposti (nei casi in esame con motivazioni che forse hanno reso superfluo un riesame in sede collegiale, essendosi già esclusa la sussistenza di alcun danno per il ricorrente) e che quindi non debba limitarsi a constatare l&#8217;assenza delle ragioni &#8220;di estrema gravità e urgenza&#8221; ed a rimettere conseguentemente ogni altra decisione alla successiva camera di consiglio.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – Decreti 25 ottobre 2000 nn. <a href="/ga/id/2000/11/763/g">367</a>, <a href="/ga/id/2000/11/764/g">368</a> e 21 ottobre 2000 n. <a href="/ga/id/2000/11/762/g">347</a></p>
<p>Per ulteriori riferimenti v. la apposita pagina nella  sezione degli approfondimenti*.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tar-friuli-venezia-giulia-decreti-25-ottobre-2000-nn-367-368-e-21-ottobre-2000-n-347/">Nota a TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – Decreti 25 ottobre 2000 nn. 367, 368 e 21 ottobre 2000 n. 347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Nota a RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 12 agosto 2002 n. 48</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-ricorso-per-legittimita-costituzionale-12-agosto-2002-n-48/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-ricorso-per-legittimita-costituzionale-12-agosto-2002-n-48/">Nota a RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 12 agosto 2002 n. 48</a></p>
<p>Si è puntualmente verificato quanto per tempo previsto da Pasquale de Lise nel suo intervento sui &#8220;Profili di legittimità e costituzionalità della legge regionale&#8221; in occasione del Convegno regionale sulla disciplina dei lavori pubblici, tenutosi a Trieste il 25 giugno 2002, di presentazione della Legge regionale del Friuli Venezia Giulia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-ricorso-per-legittimita-costituzionale-12-agosto-2002-n-48/">Nota a RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 12 agosto 2002 n. 48</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-ricorso-per-legittimita-costituzionale-12-agosto-2002-n-48/">Nota a RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 12 agosto 2002 n. 48</a></p>
<p>Si è puntualmente verificato quanto per tempo previsto da Pasquale de Lise nel suo intervento sui &#8220;Profili di legittimità e costituzionalità della legge regionale&#8221; in occasione del Convegno regionale sulla disciplina dei lavori pubblici, tenutosi a Trieste il 25 giugno 2002, di presentazione della <a href="dispositivo?key=1900-01-01*%20%20%20%20%20%20%20%20*294&#038;flagdispositivo=2&#038;visualizza=1">Legge regionale del Friuli Venezia Giulia 31.5.2002 n. 14.</p>
<p>Con ricorso dd. 12.08.2002, pubblicato sulla G.U. n. 40 del 9.10.2002 e riportato in calce al presente documento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha infatti sollevato questione di legittimità costituzionale, sotto vari profili, degli art. 20 e 24 della legge predetta, nella parte in cui andrebbero a favorire in sede di ammissione imprese aventi una &#8220;collocazione operativa&#8221; significativa di una &#8220;migliore idoneità&#8230;.rispetto ai lavori da realizzare&#8221; (cfr. art. 20), oppure, in sede di aggiudicazione, imprese che abbiano la sede legale o eseguito precedenti lavori nella Regione Friuli Venezia Giulia (cfr art. 24).</p>
<p>Le argomentazioni svolte dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato a sostegno del ricorso non appaiono del tutto prive di fondamento giuridico, in particolare per quanto concerne le censure mosse all&#8217;art. 24 della L.R. n. 14/2002, potendosi al riguardo soltanto aggiungersi che tale norma forse si pone in contrasto anche con l&#8217;art. 97 Cost., consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di introdurre &#8220;criteri di priorità&#8221; per l&#8217;individuazione del contraente non ispirati al principio di imparzialità cui la P.A. dovrebbe invece sempre attenersi.</p>
<p>Circa la norma di cui all&#8217;art. 20 della predetta L.R. va invece ricordato che la stessa non rappresenta una novità &#8211; diversamente da quella di cui all&#8217;art. 24 &#8211; nel quadro normativo di quella Regione, essendo una sostanziale riproduzione della previsione già contenuta nel comma 3 dell&#8217;art. 44 della L.R. 9.11.1998 n. 13 (1) e che, a proposito di quest&#8217;ultima, il TAR Friuli Venezia Giulia (2) ebbe già ad osservare &#8220;che, di per sé, l&#8217;indicata norma introduce soltanto dei criteri di selezione delle imprese da invitare alle licitazioni private per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, sulla base di indici (idoneità dimensionale e tipologica e localizzazione operativa) che, per essere determinati in astratto, essendo la loro concreta determinazione affidata a regolamenti delle amministrazioni appaltanti, non possono essere giudicati immediatamente illegittimi&#8221; con riguardo al dettato costituzionale.</p>
<p>Ne consegue quindi, se tale considerazione è esatta, che quello sollevato nel ricorso in esame con riguardo all&#8217;art. 20 della L.R. n. 14/2002 appare essere piuttosto un processo alle intenzioni circa il quale la Corte Costituzionale non potrà certo pronunziarsi, dovendosi semmai appena attendere l&#8217;adozione di regolamenti aventi il contenuto temuto dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato: in quel caso però forse sarà sufficiente una pronunzia di annullamento del TAR sulla scorta della contrarietà ai principi ricavabili dall&#8217;art. 23 della L. 11.2.1994 n. 109 che l&#8217;art. 20 della L.R. predetta non facoltizza certo a derogare.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. art. 44 (Ulteriore recepimento dei principi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni in materia di appalti di lavori pubblici) della legge regionale 9.11.1998 n. 13:</p>
<p>1. In attesa della normativa di recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli appalti dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria e con numero di offerte valide non inferiore a cinque, sono escluse le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all&#8217;unita&#8217; superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. </p>
<p>2. Per l&#8217;affidamento dei lavori di importo al di sotto della soglia comunitaria mediante licitazione privata, il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo entro cui collocare il numero dei concorrenti che si intendono invitare. In tale caso, il numero minimo non può essere inferiore a 10 e quello massimo e&#8217; pari a 30. </p>
<p>3. Qualora il numero dei candidati sia superiore a 30, prima di procedere all&#8217;esame dei requisiti delle imprese, le Amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta delle imprese da invitare sulla base di criteri, stabiliti da un apposito regolamento di attuazione, predisposto prima dell&#8217;indizione delle gare da parte delle Amministrazioni stesse, che tengano conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare.</p>
<p>4. Per gli appalti dei lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, si fa riferimento alla disciplina comunitaria di cui all&#8217;articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.</p>
<p>(2) TAR Friuli Venezia Giulia, 3 dicembre 1999, n. 1300 in I TAR, 2000, I, pag. 717, &#8211; Pres. Bagarotto, Est. Di Sciascio, secondo cui &#8220;ai sensi dell&#8217;art. 23 L. 11 febbraio 1994 n. 109 (anche dopo le modifiche introdotte dall&#8217;art. 8 L. 18 novembre 1998 n. 415), alla licitazione privata indetta per l&#8217;appalto di opere pubbliche vanno invitate tutte le ditte che lo richiedano, in quanto, anche nei limitati casi in cui si possa contenere l&#8217;invito, deve esservi una rotazione tra i concorrenti, tale da assicurare la più ampia partecipazione alla gara; pertanto è illegittimo il regolamento interno di una Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che, nel caso di superamento del numero di trenta imprese candidate all&#8217;invito, tende apertamente a favorire la partecipazione delle imprese aventi sede nel territorio della Regione, attribuendo importanza decisiva nel punteggio al criterio della localizzazione operativa, inteso unicamente come percentuale del numero dei dipendenti iscritti in sedei locali dell&#8217;INPS ed a sfavorire quella delle grandi imprese nazionali, che hanno dipendenti in tutta Italia e che, per ragioni di economia burocratica, tendano a concentrare l&#8217;iscrizione dei dipendenti presso la sede INPS della Provincia dove si trova la loro sede centrale&#8221;.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. <a href="dispositivo?key=1900-01-01*%20%20%20%20%20%20%20%20*293&#038;flagdispositivo=2&#038;visualizza=1">RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 12 agosto 2002 n. 48.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-ricorso-per-legittimita-costituzionale-12-agosto-2002-n-48/">Nota a RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 12 agosto 2002 n. 48</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – Sentenza  25 marzo 2002 n. 141</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/tar-friuli-venezia-giulia-sentenza-25-marzo-2002-n-141/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tar-friuli-venezia-giulia-sentenza-25-marzo-2002-n-141/">TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – Sentenza  25 marzo 2002 n. 141</a></p>
<p>Con la sentenza in rassegna (n. 141 depositata il 25.3.2002) il TAR del Friuli Venezia Giulia è ritornato sull&#8217;argomento della separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa nell&#8217;ordinamento degli enti locali, riconfermando quanto già affermato in una sua precedente pronunzia, la n. 649 del 27.10.2001 (in questa Rivista, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarfriuli_2001-10-27.htm),</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tar-friuli-venezia-giulia-sentenza-25-marzo-2002-n-141/">TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – Sentenza  25 marzo 2002 n. 141</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Con la sentenza in rassegna (n. 141 depositata il 25.3.2002) il TAR del Friuli Venezia Giulia è ritornato sull&#8217;argomento della separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa nell&#8217;ordinamento degli enti locali, riconfermando quanto già affermato in una sua precedente pronunzia, la n. 649 del 27.10.2001 (in questa Rivista, <a href="/ga/id/2001/11/1645/g">pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarfriuli_2001-10-27.htm</a>), ma questa volta con una motivazione molto più diffusa ed articolata sul punto.</p>
<p>Oltre che tesa a contrastare la fondatezza della censura di incompetenza del Sindaco dedotta al riguardo dalle ricorrenti (facilmente liquidabile sia in fatto, con la considerazione che in quel Comune non c&#8217;era un dirigente cui lo Statuto comunale potesse sottrarre alcuna competenza, sia in diritto, alla luce della trancianti previsioni della Legge Regionale in materie riservate dallo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all&#8217;esclusiva competenza regionale), la motivazione della sentenza n. 141/2002 pare farsi anche carico di quanto criticamente annotato da L. Oliveri (L&#8217;araba fenice della separazione delle competenze, in questa Rivista n. 11/2001, <a href="/ga/id/2001/11/591/d">pag. http://www.giustamm.it/articoli/oliveri_arabafenice.htm</a>), che, in occasione della precedente sentenza dello stesso TAR, aveva rilevato ossimori e scarsa cura nella interpretazione sistematica delle norme.</p>
<p>La nuova pronunzia fornirà certamente spunti per ulteriori pacate riflessioni in una materia resa complessa dalla contemporanea presenza di fonti del diritto, nazionali, regionali e statutarie, difficili da dipanare anche con gli strumenti dei Testi Unici.</p>
<p>Sulla concessione edilizia in precario, che la sentenza ritiene esser stata legittimamente negata dai provvedimenti sindacali impugnati, si segnala anche quanto osservato da F. Longo, Brevi considerazioni su concessione edilizia in precario e definitiva regolarizzazione delle opere realizzate, nell&#8217;ambito della legislazione regionale urbanistica del Friuli Venezia Giulia, in TAR, 2001, II, pag. 655 e ss.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – <a href="/ga/id/2002/4/2006/g">Sentenza 25 marzo 2002 n. 141</a> e <a href="/ga/id/2002/4/797/d">commento di L. Oliveri</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Nota a T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; SEZIONE DI TRIESTE</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-di-trieste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:19:48 +0000</pubDate>
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<p>Con la sentenza in rassegna (n. 157, depositata il 14 marzo 2001), il TAR del Friuli Venezia Giulia ha annullato l&#8217;affidamento del servizio di tesoreria ad un istituto di credito da parte dell&#8217;Università degli studi di Udine, avendo ritenuto fondato il motivo di ricorso secondo il quale la clausola del</p>
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<p>Con la sentenza in rassegna (n. 157, depositata il 14 marzo 2001), il TAR del Friuli Venezia Giulia ha annullato l&#8217;affidamento del servizio di tesoreria ad un istituto di credito da parte dell&#8217;Università degli studi di Udine, avendo ritenuto fondato il motivo di ricorso secondo il quale la clausola del bando in questione &#8220;dissimulerebbe l’illegittima previsione di un contributo per ottenere l’appalto del servizio, prevedendo un corrispettivo in denaro, a fronte del quale la controprestazione dell’Ateneo sarebbe così vaga da rimanere indeterminata ed indeterminabile, anche in via successiva&#8221;.</p>
<p>La decisione (che peraltro ha risolto sia le questioni preliminari sia quelle di merito conformemente a quanto già indicato da ultimo da C.d.S. sez. VI n. 1326/1999, in Foro amm. 1999, 2102) costituisce un esempio di sentenza succintamente motivata &#8211; emessa ai sensi del novellato art. 26 della Legge n. 1034/1971 &#8211; la cui adozione è occasionata e giustificata, oltre che dalla manifesta fondatezza del ricorso, dalla dichiarata esistenza di &#8220;un precedente conforme&#8221; proprio di quel TAR.</p>
<p>Nella richiamata sentenza n. 901 dd. 26.7.1997, la motivazione (rinvenibile in I TAR, 1999, 3940) è stata particolarmente diffusa e laboriosa, avendo dovuto risolvere un contrasto rispetto a proprie precedenti pronunzie in materia, ma riuscendo al fine a fornire chiare indicazioni su come formulare correttamente i bandi di gara per l&#8217;affidamento del sevizio di tesoreria ed evitare che tali gare si risolvano in una corsa a chi regala di più, secondo il principio che &#8220;è illegittimo l&#8217;affidamento del servizio di tesoreria provinciale non al soggetto in grado di gestirlo nella maniera migliore e più conveniente per l&#8217;Amministrazione, bensì a chi sia in grado di assicurare a quest&#8217;ultima somme di danaro per finalità assolutamente estranee al servizio medesimo&#8221;. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; SEZIONE DI TRIESTE &#8211; <a href="/ga/id/2001/4/1236/g">Sentenza 14 marzo 2001 n. 157</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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