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	<title>Giuseppe Redondi Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Riforma lavoro &#8211; Le prime interpretazioni ministeriali sul lavoro a progetto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riforma-lavoro-le-prime-interpretazioni-ministeriali-sul-lavoro-a-progetto/">Riforma lavoro &#8211; Le prime interpretazioni ministeriali sul lavoro a progetto</a></p>
<p>Con la Circolare n. 1 dell’8 gennaio 2004, intermente dedicata al lavoro a progetto ed al lavoro occasionale disciplinati dagli articoli da 61 a 69 del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, il Ministero del Lavoro ha fornito interessanti chiarimenti su alcuni aspetti di detto decreto che avevano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riforma-lavoro-le-prime-interpretazioni-ministeriali-sul-lavoro-a-progetto/">Riforma lavoro &#8211; Le prime interpretazioni ministeriali sul lavoro a progetto</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riforma-lavoro-le-prime-interpretazioni-ministeriali-sul-lavoro-a-progetto/">Riforma lavoro &#8211; Le prime interpretazioni ministeriali sul lavoro a progetto</a></p>
<p>Con la Circolare n. 1 dell’8 gennaio 2004, intermente dedicata al lavoro a progetto ed al lavoro occasionale disciplinati dagli articoli da 61 a 69 del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, il Ministero del Lavoro ha fornito interessanti chiarimenti su alcuni aspetti di detto decreto che avevano suscitato dubbi interpretativi ed alcune perplessità riferite, in particolare, ad una possibile conversione ex lege in rapporto di lavoro subordinato della collaborazione priva di progetto, programma o fase di lavoro ed a possibili limiti di utilizzo del lavoro a progetto nell’incertezza di ciò che dovesse effettivamente intendersi per progetto, programma di lavoro o fase di esso. Si segnalano, qui di seguito, i profili evidenziati dalla Circolare che sembrano essere più significativi. </p>
<p>Viene preliminarmente precisato che l’art. 61 del citato decreto, introducendo la fattispecie del lavoro a progetto, non sostituisce né modifica l’art. 409 n. 3 del Codice di procedura civile (che menziona i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), ma individua le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore, utili ai fini di qualificare tale attività come di lavoro autonomo rispetto alla subordinazione. </p>
<p>La Circolare, infatti, evidenzia, quali elementi caratterizzanti e qualificanti della collaborazione coordinata continuativa secondo il nuovo modello delineato dal legislatore, l’autonomia del collaboratore nello svolgimento della prestazione prevista dal contratto, la necessaria coordinazione con il committente e la irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione. </p>
<p>Il requisito del progetto, programma di lavoro o fase di esso costituisce, secondo l’interpretazione ministeriale, una mera modalità organizzativa della prestazione. Conseguentemente, una collaborazione coordinata continuativa instaurata senza l’individuazione dei medesimi, comporta la conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non automaticamente, come potrebbe sembrare dalla lettura del decreto in questione, bensì in via presuntiva; tale presunzione potrà essere superata allorché il committente dimostri in giudizio l’esistenza di un rapporto effettivamente autonomo. </p>
<p>La Circolare specifica i requisiti che individuano un progetto, un programma o la fase di esso. Gli elementi caratterizzanti del progetto, infatti, sono individuati nella specifica identificabilità dell’attività produttiva svolta dal collaboratore e dal collegamento funzionale di tale attività ad un determinato risultato finale al quale il collaboratore partecipa direttamente con la propria prestazione lavorativa.<br />
Il programma o fase di esso è invece caratterizzato da una attività riconducibile ad un risultato solo parziale, da integrarsi con altre lavorazioni ed altri risultati parziali per il raggiungimento di un risultato finale.<br />
Viene altresì precisato che il progetto possa essere connesso ad una attività sia principale che accessoria dell’impresa.<br />
Da ciò se ne deduce che il collaboratore possa essere utilizzato in un ampio ambito di attività aziendali, ivi incluse quelle caratterizzate da una professionalità non particolarmente elevata. </p>
<p>Per quanto concerne le prestazioni occasionali (individuate dal citato decreto in quelle di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente e sempre ché il compenso percepito dal medesimo committente e nel medesimo anno solare non sia superiore a Euro 5.000), la Circolare ministeriale chiarisce che le stesse siano da considerarsi comunque collaborazioni coordinate e continuative e quindi soggette agli obblighi contributivi previsti per dette collaborazioni; tuttavia, data la loro limitata portata, non devono fare riferimento ad un progetto e sono da considerarsi escluse dalla nuova disciplina del lavoro a progetto. </p>
<p>Viene altresì precisato che l’introduzione del rapporto di lavoro a progetto e la previsione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere occasionale non hanno comportato l’abrogazione del contratto d’opera previsto dall’articolo 2222 del Codice civile; tale figura di lavoro autonomo continua a sussistere, senza necessariamente dover essere qualificata come lavoro a progetto, sempre ché non si ravvisi un coordinamento ed una continuità nell’esecuzione della prestazione. </p>
<p>E’ prevista la possibilità che con lo stesso collaboratore possano essere stipulati successivi contratti aventi analogo progetto o programma di lavoro, con l’avvertenza che ciascun contratto di lavoro debba autonomamente presentare i requisiti previsti dalla legge, al fine di non dar luogo a forme di elusione della normativa in materia. Da ciò sembrerebbe potersi dedurre che l’interpretazione ministeriale intenda escludere clausole di automatico rinnovo del contratto optando, invece, per specifiche stipulazioni di nuovi contratti. </p>
<p>Per quanto riguarda la determinazione del corrispettivo spettante al collaboratore, la Circolare precisa che il criterio adottato dal legislatore secondo il quale i corrispettivi debbano essere proporzionati ai compensi che sono normalmente corrisposti nel luogo di svolgimento del rapporto con riferimento ad analoghe prestazioni di lavoro autonomo, comporta l’impossibilità di applicare le previsioni retributive stabilite dalla contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati.<br />
Viene altresì segnalata la possibilità di disciplinare nel contratto l’eventuale esclusione o riduzione del compenso pattuito in caso di mancata realizzazione del risultato o allorché la qualità di quest’ultimo ne abbia compromesso l’utilità. </p>
<p>Viene confermato che la Pubblica amministrazione potrà continuare a stipulare contratti di collaborazione senza i limiti e le innovazioni introdotte dalla nuova disciplina e ciò in attesa che, ai sensi dell’articolo 86 comma 8 del D.Lgs n. 276/2003, il Ministero per la funzione pubblica, previa convocazione delle organizzazioni sindacali, adotti eventuali provvedimenti legislativi di armonizzazione con i profili introdotti da detto decreto. </p>
<p>Ovviamente la Circolare, per la sua stessa natura, costituisce un’autorevole ed importante precedente interpretativo ma, ad esempio in ambito giudiziale, non ha efficacia vincolante; non si può quindi escludere che un futuro intervento giurisprudenziale possa anche discostarsi dall’interpretazione ministeriale; ad esempio, una lettura più rigida della normativa che prevede la conversione del contratto di collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato in mancanza di progetto o programma di lavoro, potrebbe indurre il giudice a considerare tale conversione automatica e non quindi come una semplice presunzione relativa secondo quanto indicato dal Ministero. </p>
<p>Saranno quindi particolarmente interessanti le prime decisioni giurisprudenziali che si avranno in materia in quanto potranno dare ulteriori spunti di interpretazione e riflessione su questa particolare fattispecie contrattuale. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI &#8211; <a href="dispositivo?key=1900-01-01*%20%20%20%20%20%20%20%20*389&#038;flagdispositivo=2&#038;visualizza=1">CIRCOLARE 8 gennaio 2004, n.1 &#8211; Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalita&#8217; c.d. a progetto</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riforma-lavoro-le-prime-interpretazioni-ministeriali-sul-lavoro-a-progetto/">Riforma lavoro &#8211; Le prime interpretazioni ministeriali sul lavoro a progetto</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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