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	<title>Giuseppe Passaniti Archivi - Giustamm</title>
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		<title>PARI OPPORTUNITÀ TRA CORTE COSTITUZIONALE E REVISIONE DELLA COSTITUZIONE. (a margine della ordinanza n. 39 del 2005 della Corte costituzionale)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:20 +0000</pubDate>
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<p>1. La Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 39 del 2005, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 61 comma 1, lett. a, del decreto legislativo 2 febbraio 1993 n. 29 (come modificato dall’articolo 43 del decreto legislativo 23 dicembre 1993 n. 546), che impone l’obbligo di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/pari-opportunita-tra-corte-costituzionale-e-revisione-della-costituzione-a-margine-della-ordinanza-n-39-del-2005-della-corte-costituzionale/">PARI OPPORTUNITÀ TRA CORTE COSTITUZIONALE E REVISIONE DELLA COSTITUZIONE.&lt;br&gt; &lt;i&gt;(a margine della ordinanza n. 39 del 2005 della Corte costituzionale)&lt;/i&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/pari-opportunita-tra-corte-costituzionale-e-revisione-della-costituzione-a-margine-della-ordinanza-n-39-del-2005-della-corte-costituzionale/">PARI OPPORTUNITÀ TRA CORTE COSTITUZIONALE E REVISIONE DELLA COSTITUZIONE.&lt;br&gt; &lt;i&gt;(a margine della ordinanza n. 39 del 2005 della Corte costituzionale)&lt;/i&gt;</a></p>
<p><b>1. </b>La Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 39 del 2005, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 61 comma 1, lett. a, del decreto legislativo 2 febbraio 1993 n. 29 (come modificato dall’articolo 43 del decreto legislativo 23 dicembre 1993 n. 546), che impone l’obbligo di riservare almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni alle donne (salva motivata impossibilità). Il Consiglio di Stato, rimettente, aveva ritenuto che la disposizione violasse gli articoli 3 e 51 della Costituzione, poiché l’imposizione della presenza di donne per almeno un terzo nelle commissioni giudicatrici appariva irrazionale, in quanto ammetteva implicitamente che una commissione è legittimamente composta da sole donne mentre è illegittimamente composta da soli uomini. Il Consiglio di Stato, a sostegno della propria tesi, richiamava la sentenza 422 del 1995 con la quale la Corte Costituzionale aveva sostenuto l’irrilevanza del sesso ai fini dell’accesso alle cariche pubbliche sicché qualsiasi misura adottata per eliminare situazioni di inferiorità sociale ed economica non deve tradursi in un’incisione dei diritti che sono garantiti a tutti in eguale misura. <br />
L’Avvocatura dello Stato ha, al contrario, sostenuto la manifesta infondatezza della questione alla luce del mutamento del quadro normativo in seguito alla riforma dell’articolo 51 Cost, avvenuta con la legge costituzionale 30 maggio 2003 n. 1, ed ha richiamato la sentenza 49 del 2003 con la quale è stata operata una netta inversione di tendenza rispetto alle argomentazioni sostenute nella sentenza 422 del 1995.</p>
<p><b>2.</b> L’ordinanza 39 del 2005 è la prima decisione della Corte Costituzionale sotto la vigenza del nuovo articolo  51 (che ha aggiunto al primo comma l’inciso “a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne”) e si pone sulla stessa linea della sentenza 49 del 2003, che aveva preceduto di poco la revisione costituzionale. Ad un primo esame, non si comprende il motivo per cui il Consiglio di Stato non abbia fatto riferimento a questa novella e si sia limitato a citare la sentenza 422 del 1995 emessa nella vigenza del vecchio testo. In quella decisione, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 5 comma 2 della legge 25 marzo 1993 n. 81 nella parte in cui prevedeva che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Tale decisione è stata fortemente criticata in dottrina[1], perché, pareva porre ostacoli ad un possibile intervento del legislatore al fine di garantire una maggiore partecipazione e coinvolgimento delle donne nell’attività politica. La Corte, infatti, secondo autorevole dottrina, nella sentenza 422 accoglierebbe il sillogismo in base al quale, posto che l’uguaglianza sostanziale non ammette l’attribuzione diretta del risultato e che la previsione di quote elettorali costituirebbe un meccanismo <i>result oriented</i>, le quote sarebbero illegittime[2]. I giudici costituzionali, nonostante questa ferma presa di posizione, nella stessa sentenza del 1995, hanno lasciato aperto uno spiraglio per possibili <i>revirement</i>, mostrandosi consapevoli del problema della scarsa presenza femminile nelle competizioni elettorali ed invitando il legislatore a sensibilizzare i partiti politici  al fine di un maggior coinvolgimento delle donne negli organi politici rappresentativi[3].</p>
<p><b>3. </b>La sentenza 422 non poteva non suscitare un vivace dibattito in sede parlamentare sulle misure necessarie da adottare per risolvere il problema della rappresentanza femminile, tenendo in considerazione i “paletti” che erano stati posti dalla Corte. L’ordinanza in esame, rappresenta, in un certo senso, il frutto di un dialogo instaurato fra la Corte ed il legislatore all’indomani della decisione del 1995. Ne sono prova alcuni recenti interventi legislativi. La legge costituzionale n. 2 del 2001, integrando gli statuti delle Regioni ad autonomia differenziata, ha attribuito alla legge regionale il compito di promuovere condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali; la legge costituzionale n. 3 dello stesso anno ha introdotto un settimo comma all’articolo 117 concernente la promozione delle pari opportunità per le Regioni a statuto ordinario. Queste novelle legislative, hanno destato qualche perplessità sul piano lessicale a causa dell’eterogeneità delle espressioni utilizzate, tanto da far scaturire dubbi sull’attribuzione del medesimo significato[4]. Tuttavia, autorevole dottrina ritiene che non siano da rinvenirsi delle differenziazioni in ragione della specialità delle Regioni, ma al contrario, si ravvisa un tentativo rivolto a creare una collaborazione fra Stato e Regione al fine di garantire le pari opportunità, ciascuno nell’ambito di propria competenza[5].  La Corte Costituzionale sembra aver apprezzato ed incoraggiato la scelta del legislatore come risulta chiaramente nella sentenza 49 del 2003, di pochi giorni precedente alla definitiva approvazione del nuovo articolo 51 Cost. In quell’occasione erano stati sottoposti al vaglio della Corte gli articoli 2 e 7 della deliberazione legislativa statutaria della Regione Valle d’Aosta  recante modificazioni alla legge sulle norme per l’elezione del Consiglio regionale, ritenuti in contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione. Tali norme prevedono l’obbligo per ciascuna lista elettorale di avere candidati di ambo i sessi. I giudici, con un improvviso <i>revirement</i>, hanno dichiarato la questione non fondata, spiegando che le disposizioni impugnate non incidono sul contenuto dei diritti politici e non possono essere considerate per tale motivo alla stregua di quelle «misure legislative volutamente disuguali» che incidono direttamente sui diritti fondamentali[6]. La Corte ha sostanzialmente “decostruito”[7] il percorso argomentativo seguito nel 1995 tenendo in considerazione le riforme costituzionali del 2001 che “pongono esplicitamente l’obiettivo del riequilibrio e stabiliscono come doverosa l’azione promozionale per la parità d’accesso alle consultazioni&#8230;”[8]. <i><br />
</i><br />
<b>4.</b> Una problematica emersa con l’approvazione delle leggi costituzionali 2 e 3 del 2001 riguardava il rapporto tra il principio di parità tra uomini e donne previsto nelle riforme regionali ed i principi costituzionali contemplati  agli articoli 3 e 51 Cost[9].  In particolare, ci si chiedeva se bisognasse attribuire il medesimo significato alla disposizione prevista all’articolo 51 Cost. e alle disposizioni  riguardanti le Regioni. Il legislatore, in sintonia con le indicazioni ed i moniti della Corte, ha quindi approvato definitivamente la riforma dell’articolo 51 Cost. che prevede l’obbligo di adottare appositi “provvedimenti” per promuovere le pari opportunità tra donne e uomini[10].  Nell’ordinanza 39 del 2005, la Corte Costituzionale fonda la propria decisione proprio su questa novella legislativa, chiarendo che la nuova disposizione non si limita più a costituire una sorta di specificazione del principio di uguaglianza ma assume il compito di promozione delle pari opportunità. <br />
Secondo alcuni, il nuovo articolo 51, distinguendosi nella formulazione lessicale dall’articolo 117, settimo comma e dalle disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale contenute nella legge costituzionale 2 del 2001, ha una portata più ampia e pervasiva. Innanzitutto, il riferimento iniziale alla “Repubblica”, indicherebbe chiaramente la volontà del legislatore di impegnare “tutti” alla promozione delle pari opportunità[11], inoltre a differenza di quanto previsto a livello regionale, la parità di accesso alle cariche elettive può essere raggiunta non necessariamente con “legge” ma  attraverso l’adozione di “provvedimenti”,  la cui natura, tuttavia, non è del tutto chiara[12].  Il legislatore, ha quindi voluto dare copertura costituzionale (analogamente a quanto è avvenuto in Francia con la modifica dell’articolo 3 Cost. che prevede la possibilità per il legislatore di favorire con legge la parità d’accesso alle cariche elettive[13]) a possibili futuri interventi legislativi non in contrapposizione alla Corte Costituzionale ma al contrario accogliendo le sue indicazioni riguardanti la cautela nell’utilizzo delle “quote” per la promozione delle pari opportunità[14]. <i><br />
</i><br />
<b>5.</b> La riforma dell’articolo 51 pone un interrogativo riguardo il problema  delle “quote” che era stato censurato nella sentenza 422 del 1995. In seguito alle riforme costituzionali ed alla luce della sentenza 49 del 2003 e dell’ordinanza 39 del 2005 sarebbe, adesso, ammissibile un sistema basato sulle “quote”? La copertura costituzionale che il legislatore ha voluto garantire a possibili futuri interventi in tema di parità sicuramente crea la possibilità di reintrodurre, in modo equilibrato e ponderato, il sistema delle“quote” a condizione che non venga intaccato quel nucleo intangibile, costituito dai principi supremi [15]. L’obbligo di adottare provvedimenti idonei a favorire la parità d’accesso non compete adesso soltanto al legislatore statale, ma anche a quello regionale il quale, in caso di inadempienza, rischierebbe di incorrere in una censura costituzionale[16].  Nonostante l’autorevole opinione di quanti reputano opportuno “neutralizzare” la portata delle riforme costituzionali, suggerendo un intervento del legislatore statale e regionale sulla legislazione elettorale di contorno escludendo la possibilità di ripristinare il sistema delle quote[17], la sentenza 49 del 2003 e l’ordinanza in commento sembrano andare in una direzione differente. Nella decisione del 2003 la Corte, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale, non censura totalmente il sistema delle quote, ma soltanto quelle che sono “condizionanti” e come tali incidono e condizionano le scelte fondamentali[18]. <i><br />
</i><br />
<b>6.</b> Un ultimo profilo che emerge dalla lettura dell’ordinanza in commento, riguarda il rapporto revisione costituzionale e giustizia costituzionale. Si ripropone in questa sede l’interrogativo, che ha sempre scatenato accesi dibattiti fra gli studiosi, concernente la legittimità di una revisione costituzionale in seguito ad una dichiarazione di illegittimità da parte della Corte. <br />
Riteniamo corretta la posizione di quanti sostengono che nel nostro ordinamento spetti al Parlamento, nell’esercizio della funzione di revisione costituzionale, il “diritto all’ultima parola” ovvero, la possibilità di modificare le norme costituzionali (ad eccezione dei principi supremi previsti in Costituzione) attraverso l’uso del potere di revisione[19]. <br />
Tuttavia una “leale collaborazione” tra Corte e legislatore dovrebbe portare ad escludere interventi di revisione ad hoc, finalizzati a neutralizzare pronunce della Corte. <br />
Ciò è accaduto, in Italia, almeno in un caso, che ha fatto emergere la tensione sempre latente fra giustizia costituzionale e potere politico[20]. Si tratta dell’ approvazione (in tempi rapidissimi) della legge costituzionale 2 del 1999, che ha raccolto un largo consenso fra i parlamentari della maggioranza e dell’opposizione. La revisione costituzionale che ha introdotto le norme sul “giusto processo” è frutto di un dibattito svoltosi in sede parlamentare in seguito alla sentenza 361 del 1998 della Corte Costituzionale con la quale era stata dichiarata l’illegittimità dell’articolo 513 c.p.p. nella parte in cui impediva l’utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese dai coimputati durante le indagini preliminari. In quell’occasione il Parlamento ha utilizzato il proprio potere di revisione costituzionale come strumento di “lotta istituzionale” contro la Corte rischiando di innestare un processo di delegittimazione reciproca dei due organi costituzionali[21].<i><br />
</i>E’ palese il fatto che le ragioni che hanno indotto il Parlamento ad approvare prima la legge 2 del 1999 e, successivamente, la legge costituzionale 1 del 2003, sono antitetiche. Nel 1999 il Parlamento si è voluto opporre alla decisione della Corte utilizzando come strumento “sanzionatorio” il potere di revisione costituzionale[22], nel 2003 ha, invece, scelto di seguire i  “suggerimenti” e  le  indicazioni provenienti dai giudici costituzionali. In definitiva, l’ordinanza in commento, è indice del gradimento della Corte Costituzionale (emerso timidamente già nella sentenza 49 del 2003) sulle scelte operate dal legislatore. I giudici hanno attribuito all’articolo 51 riformato un ruolo assorbente ai fini della decisione ed hanno dichiarato definitivamente “superata” la giurisprudenza risalente alla sentenza 422 del 1995. A differenza di quanto era avvenuto nel 1999, il Parlamento e la Corte Costituzionale in materia di “pari opportunità” hanno mostrato una convergenza di vedute per affrontare e risolvere il problema ed è auspicabile che la linea del dialogo e della collaborazione sia posta come fondamento per le decisioni future.<i></i></p>
<p>__________________</p>
<p>[1] Vedi ad esempio U. DE SIERVO, <i>La mano pesante della Corte sulle «quote» nelle liste elettorali</i>, in <i>Giur. Cost.,</i>1995, 3270.<br />
[2] A. D’ALOIA, <i>Le «quote» elettorali in favore delle donne: il nuovo contesto costituzionale e il «precedente» n. 422 del 1995</i>, in  R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI(a cura di), <i>La parità dei sessi nella rappresentanza politica. In occasione della visita della Corte Costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara</i>, Torino 2003, 59. La posizione della Corte Costituzionale è stata criticata poiché le logiche ed i meccanismi dell’uguaglianza sostanziale non per forza sono riconducibili alla contrapposizione tra eguaglianza dei punti di partenza  ed uguaglianza dei punti di arrivo ma possono essere ricostruite anche in modo differente.<br />
[3] A. DEFFENU, <i>La parità tra i sessi nella legislazione elettorale di alcuni paesi europei</i>, in <i>Dir. Pubbl,</i> 2/2001, 634.<br />
[4] M. MONTALTI, <i>La rappresentanza dei sessi in politica  diviene rappresentanza «protetta» tra riforme e interpretazione costituzionale</i>, in <i>Le Regioni</i>, 2-3/2003, 495. Dello stesso avviso, T. E. FROSINI, <i>Tutte le contraddizioni di una scelta nell’equilibrio della rappresentanza politica</i>, in <i>Guida al diritto</i>, 12/2003, 30. <br />
[5] A. POGGI, <i>Parità di sessi e rappresentanza politica negli ordinamenti regionali</i>, in  <i>La parità dei sessi nella rappresentanza politica</i>, cit., 133-136.<br />
[6] L. CARLASSARE, <i>La parità di accesso nelle cariche elettive nella sentenza n. 49: la fine di un equivoco</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2003, 364..<br />
[7] M. MONTALTI, <i>op. cit., </i>519.<br />
[8] Sent. 49 del 2003. Vi è chi ritiene che il <i>revirement</i> della Corte non sia dovuto alle modifiche costituzionali, ma a mutamenti di ordine culturale: S. MABELLINI, <i>Equilibrio dei sessi e rappresentanza politica: un revirement della Corte</i>, in <i>Giur. cost., </i>2003, 384. <i>	</i><br />
[9] T. GROPPI, <i>La legge costituzionale n. 3/2001 tra attuazione e autoapplicazione</i>, in T. Groppi, M. Olivetti (a cura di) <i>La Repubblica delle autonomie, regioni ed enti locali nel nuovo titolo V</i>, Torino 2001, 225.; M. CARTABIA, <i>Il principio della parità tra uomini e donne nell’articolo 117, 7° comma</i>, in <i>La Repubblica delle autonomie</i>, cit., 110.<br />
[10] L. CALIFANO, <i>Corte e Parlamento in sintonia sulle pari opportunità</i>, in <i>Quad. Cost.</i>, 2/2003, 366.<br />
[11] M. MISCIONE, <i>Tensione continua verso la parità (artt. 51 e 117 Cost. e L. Cost.2/2001)</i>, in <i>Il lav. nella giur., </i>6/2003, 508.<br />
[12] T. E. FROSINI, <i>op. cit., </i>31.<br />
[13] G. BRUNELLI, <i>La parità dei sessi nella rappresentanza politica: le questioni aperte</i>, in <i>La parità dei sessi nella rappresentanza politica</i>, cit., 14. <br />
[14] G. LUCHENA, <i>op. cit.,</i> 441-442.<br />
[15] M. MONTALTI, <i>op. cit.,</i> 507. <br />
[16] E. OLIVITO, <i>Azioni positive e rappresentanza femminile: problematiche generali e prospettive di rilancio</i>, in <i>Pol. del dir., </i>2/2002, 251.<br />
[17] Vedi in proposito G. BRUNELLI, <i>Le “quote” riprendono quota? (A proposito di azioni positive in materia elettorale regionale)</i>, in <i>Le Regioni</i>, 3/2001, 541; G. CHIARA, <i>Le “pari opportunità” elettorali dei sessi nella riforma degli statuti regionali speciali</i>, in <i>Giur. cost., </i>2001, 854.<br />
[18] M. MISCIONE, <i>op. cit., </i>512.<br />
[19] N. ZANON, <i>La Corte, il legislatore ordinario e quello di revisione, ovvero del diritto all’«ultima parola» al cospetto delle decisioni d’incostituzionalità</i>, in <i>Giur. cost., </i>4/1998, 3180-3181; L. FAVOREU, <i>La legitimitè du juge constitutionnel</i>, in <i>Revue internationale de droit comparè</i>, 2/1994, 557 ss. Sui rapporti Corte Costituzionale –legislatore v. G. ZAGREBELSKY, <i>La Corte Costituzionale e il legislatore</i>, in AA.VV., <i>Corte Costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia</i>, P. Barile, E. Cheli, S. Grassi (a cura di), Bologna 1982, 103 ss.<br />
[20] T. GROPPI, <i> Alla ricerca di un modello europeo di giustizia costituzionale</i>, in <i>La giustizia costituzionale in Europa</i>,  M. Olivetti, T. Groppi (a cura di), Milano 2003, 20.<br />
[21] Per un esame della legge costituzionale 2 del 1999 e del rapporto conflittuale fra la Corte Costituzionale ed il Parlamento vedi M. CECCHETTI, «<i>Giusto Processo</i>», in <i>Enc. del dir.,</i> V aggiornamento, Milano 2001, 603.<br />
[22] M. CECCHETTI, <i>op. cit.,</i> 603.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/pari-opportunita-tra-corte-costituzionale-e-revisione-della-costituzione-a-margine-della-ordinanza-n-39-del-2005-della-corte-costituzionale/">PARI OPPORTUNITÀ TRA CORTE COSTITUZIONALE E REVISIONE DELLA COSTITUZIONE.&lt;br&gt; &lt;i&gt;(a margine della ordinanza n. 39 del 2005 della Corte costituzionale)&lt;/i&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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