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	<title>Giuseppe Palumbi Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Giuseppe Palumbi Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti &#8211; Sezione Abruzzo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-dellanno-giudiziario-della-corte-dei-conti-sezione-abruzzo/">Inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti &#8211; Sezione Abruzzo</a></p>
<p>Signor Presidente della Corte dei conti, Signor Presidente della Sezione giurisdizionale, Signori Componenti del Collegio, Autorità, Colleghi, Signore e Signori, per la seconda volta e dopo quindici mesi di diretta ed impegnativa esperienza, il Procuratore regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo riferisce sull’esercizio della funzione giurisdizionale nella Regione Abruzzo,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-dellanno-giudiziario-della-corte-dei-conti-sezione-abruzzo/">Inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti &#8211; Sezione Abruzzo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-dellanno-giudiziario-della-corte-dei-conti-sezione-abruzzo/">Inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti &#8211; Sezione Abruzzo</a></p>
<p>Signor Presidente della Corte dei conti, Signor Presidente della Sezione giurisdizionale, Signori Componenti del Collegio, Autorità, Colleghi, Signore e Signori,</p>
<p>per la seconda volta e dopo quindici mesi di diretta ed impegnativa esperienza, il Procuratore regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo riferisce sull’esercizio della funzione giurisdizionale nella Regione Abruzzo, illustrandone l’attività svolta nel corso dell’anno 2002, nel segno di una continuità che, a sua volta, riafferma la contiguità tra l’iniziativa pubblica per il recupero del danno alla pubblica finanza ed i suoi riflessi correttivi sull’azione amministrativa degli enti pubblici.</p>
<p>Il timoniere del vascello che solcava i mari in tempi lontani veniva ammonito a non volgere lo sguardo indietro, per non smarrire i punti fermi della rotta. </p>
<p>Tuttavia, il riferire sulla trascorsa attività della Sezione giurisdizionale e sulle iniziative della Procura regionale, non rappresenta una rassegna dell’impegno giudiziario trascorso, pur diligentemente profuso, e nemmeno una commemorativa esibizione di risultati, ma assume piuttosto il compito di offrire una verifica pubblica sullo stato della giustizia amministrativo-contabile nella nostra Regione e, soprattutto, di delineare per il futuro le iniziative giudiziarie nell’ambito delle attribuzioni deferite alla magistratura contabile.</p>
<p>Rientra tra gli adempimenti del ministero pubblico quello di sottoporre l’esito delle funzioni giustiziali alla comunità dei cittadini che, d’altra parte, egli stesso rappresenta nel processo ai sensi dell’art. 101 Cost., ed alla quale, come in uno specchio, rende conto del proprio operato. </p>
<p>Se il giudice è soggetto soltanto alla legge, il ministero pubblico non può non avvertire nell’espletamento delle proprie funzioni la necessità del raccordo con la società civile, con le sue tensioni e con le sue esigenze di sicurezza e di certezza, anche al fine di restituire in tutta pienezza all’attività amministrativa – negli aspetti della spesa pubblica e della tutela del patrimonio pubblico – il rigore e la correttezza tecnica e deontologica che i cittadini si attendono. </p>
<p>Ciò è tanto più indispensabile nella presente congiuntura, caratterizzata da traversie e difficoltà che incidono direttamente sull’economia pubblica e privata e sulle aspettative d’impresa e di lavoro, cosicché ogni dilapidazione od appropriazione di risorse pubbliche, impoverendo la collettività, preclude o gravemente compromette la destinazione per esse prevista.</p>
<p>Perciò, principalmente in momenti di crisi – qual è quello attuale – che non consentono di attingere ad una finanza statale resa più rigida dai vincoli comunitari, dal peso del debito pubblico preesistente e dalla situazione economica internazionale, le funzioni della Corte dei conti, nel controllo e nella giurisdizione, vanno esercitate inflessibilmente, a suggello del principio di solidarietà. </p>
<p>A presidio di questo, la Corte dei conti, per la sua lunga storia, può assicurare neutralità e senso delle istituzioni, avendo di mira il ruolo che gli artt. 101 e 103 della Costituzione le assegnano. </p>
<p>Abbiamo già enunciato, lo scorso anno, l’esigenza che al diritto di cittadinanza corrisponda un forte ed affidato sentimento della giustizia, quale presupposto di coesione democratica. </p>
<p>Le regole, infatti, veicolano i valori della società civile e la garantiscono contro il rischio di sfiducia, di distacco, di destrutturazione, mentre, attraverso la trasparenza, l’autonomia, la professionalità e, soggiungo, la serena indipendenza del controllo giurisdizionale, esse prevengono il rischio di fragilità dell’ordinamento della società democratica. </p>
<p>Contro le devianze di natura economica e finanziaria che attentino comunque alla finanza pubblica ed alle pubbliche risorse, l’azione di responsabilità amministrativa e contabile costituisce, ormai, uno strumento di garanzia dell’ordinamento esercitato con le procedure tipiche di una giurisdizione esclusiva e fondato sui principi di legalità, efficienza, efficacia ed economicità nei quali si traduce quello costituzionalmente sancito del buon andamento della pubblica amministrazione. </p>
<p>D’altra parte, la responsabilità per danni nel quadro della normativa contabile si presenta con caratteri diversi dall’azione di danno civile ed in una direzione finalizzata anche alla prevenzione delle condotte pregiudizievoli per l’amministrazione, tenuto conto che ne costituiscono presupposto necessario la gravità della colpa imputabile all’agente, così come la parziarietà dell’addebito e l’intrasmissibilità dell’obbligazione risarcitoria agli eredi, salvo che per le ipotesi di dolo e di illecito arricchimento. Conseguentemente, le iniziative della Procura regionale presentano una combinazione di finalità restitutorie e di deterrenza, rese oggi sicuramente più difficoltose dalle carenze del sistema dei controlli con efficacia sanzionatoria. </p>
<p>Al riguardo, esprimiamo l’auspicio che la percezione di siffatta esigenza sia ben presente per il futuro al legislatore regionale.</p>
<p>LA PROSPETTIVA DELLA DEVOLUZIONE. </p>
<p>Un’intensa aspettativa di innovazioni costituzionali e le conseguenti tensioni tra le istituzioni più direttamente coinvolte nelle riforme recate dalle modifiche del Tit. V della Costituzione, adottate nel 2001 con la legge costituzionale n. 3, hanno caratterizzato il corso dell’anno appena finito, con un elevatissimo numero di ricorsi per conflitto di attribuzioni depositati presso la Corte Costituzionale. </p>
<p>Esimendoci da premature, quanto inopportune, premonizioni, il fenomeno appare comunque significativo, rivelando l’urgenza che la nuova ed ampia dislocazione di competenze venga quanto prima risolta in sede legislativa, per prevenire che la pur auspicata rivilitalizzazione dell’istituto regionale risulti frutto d’un diffuso antagonismo, anziché d’un ponderato, costruttivo e rappresentativo processo normativo, quale solo nel Parlamento può trovare espressione fisiologica e condivisa. </p>
<p>Nondimeno, questa fase di attesa – per non dire d’allerta – viene qui rievocata anche in relazione agli effetti dilatori che essa ha comportato per l’adozione degli Statuti regionali, dei quali continuiamo ad auspicare l’imminente approvazione.</p>
<p>Orbene, come è stato sottolineato nella precedente relazione, la Corte dei conti, nella consapevolezza delle responsabilità che le incombono nell’ordinamento, apprezza la disciplina che la bozza del nuovo Statuto regionale ha recepito per l’intero sistema dei controlli, tanto esterni, quanto interni. </p>
<p>E ciò, essendo chiaro a chiunque, ma in modo pressante a chi esercita funzioni giurisdizionali di correzione, che l’inesistenza ovvero la scarsa efficacia dei controlli non può che produrre, e di fatto produce, elusioni e trasgressioni di natura tale da riflettersi con immediatezza sull’entità delle risorse disponibili per gli enti pubblici. Ne risulterebbe vulnerato il principio di sussidiarietà e favorite quelle tendenze alla trasgressiva amministrazione, che a sua volta rappresenterebbero il prodromo della dissoluzione delle relazioni istituzionali e del rapporto fiduciario con gli operatori e con i cittadini. </p>
<p>Sarebbe certamente questo il peggior contributo per il progresso economico e sociale della collettività regionale, che deve affrontare una diffusa crisi industriale proprio nella fase della revisione degli ordinamenti comunitari, dai quali potrebbe provenire, invece, un forte contributo per il consolidamento del modello di sviluppo, contrastando le ricorrenti crisi di crescita economica. </p>
<p>Va, inoltre, ricordato che, una volta introdotta nel sistema di governo locale la separazione tra le responsabilità degli organi di direzione politica e d’indirizzo e quelle della dirigenza amministrativa, appare indifferibile, ed anzi prioritario, il promuovere e valorizzare la formazione in Abruzzo d’una classe dirigente all’altezza dei compiti ed in grado di perseguire con effettività ed autonomia gli obiettivi posti in sede politica. </p>
<p>Il recupero di una effettiva cultura dirigenziale passa sicuramente attraverso la formazione universitaria e specialistica. Essa va, tuttavia, ulteriormente stimolata mediante strumenti idonei d’aggiornamento e di confronto professionale, alla cui efficacia deve concorrere la consapevolezza, a tutti i livelli, dell’utilità di una formazione permanente per corrispondere all’esigenze di una società in continua evoluzione, anche sul piano dei metodi amministrativi e delle tecnologie di supporto. </p>
<p>2. GLI INTERVENTI NORMATIVI NEL 2002. </p>
<p>Nel corso dell’anno 2002 alcune innovazioni e perfezionamenti normativi hanno significativamente introdotto istituti e formule organizzative di considerevole rilievo e che non mancheranno di proiettare conseguenze per la gestione del patrimonio e della finanza pubblica, ed ancor più sull’evoluzione del modo di concepirne l’appartenenza, l’utilizzazione ed i controlli. </p>
<p>Ci limitiamo ad una breve rassegna cronologica. </p>
<p>a) La legge 15 giugno 2002, n. 112, ha, tra l’altro, disciplinato l’istituzione della società per azioni &#8220;Patrimonio dello Stato s.p.a.&#8221; per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato, nel rispetto dei requisiti e delle finalità propri dei beni pubblici. </p>
<p>La funzione di smobilizzare quella che, si avviava a divenire una vera e propria manomorta pubblica, non può che essere apprezzata, ancorché i temi che essa comporterà meriteranno grande attenzione, e ciò sia per l’indefettibile neutralità delle procedure, sia per il riguardo dovuto a beni avvertiti come valori civili, artistici, paesistici, storici da parte delle comunità. </p>
<p>Nemmeno può sfuggire che la previsione, recentemente estesa alle altre entità territoriali, potrà positivamente operare non solo per l’aspetto delle alienazioni, ma altresì per la valorizzazione ed ogni possibile sinergia di utilizzazione. </p>
<p>Ulteriore previsione della stessa legge, ancorché per ora soltanto di marginale interesse per le comunità locali, è costituita dall’istituzione della Società per il finanziamento delle infrastrutture, la cui natura di società finanziaria a capitale pubblico va considerata ai fini dell’affermazione della sottoposizione a questa giurisdizione nell’ambito dei principi correntemente condivisi in materia di danno erariale. </p>
<p>Sull’argomento non v’è da aggiungere altro, se non che l’estensione della formula della cartolarizzazione dei crediti pubblici, correlata con le predette innovazioni, va considerata – almeno per ora – preclusa agli enti pubblici non espressamente previsti, mentre la legge finanziaria 2003 (art. 84) nel consentire la privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, ne ha autorizzato anche la cartolarizzazione. </p>
<p>b) La legge 31 ottobre 2002, n. 246, di conversione del decreto legge 6 settembre 2002, n. 194 e recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, si segnala per una portata innovativa di grande momento, in quanto rappresenta il punto storico d’equilibrio tanto tra i poteri costituzionali concretamente ripartiti tra Parlamento e Governo, da una parte, e tra ministri all’interno del Governo, dall’altra, con riflessi direttamente ricadenti sull’art. 81 della Costituzione. </p>
<p>In sostanza, l’esaurimento dei fondi assegnati dalle leggi di spesa ne comporterà automaticamente la sospensione applicativa, salva espressa integrazione della rispettiva provvista finanziaria, sotto la vigilanza degli organi periferici del Ministero dell’economia e delle finanze. </p>
<p>Al riguardo, si è ritenuto da questa Procura regionale d’investire il predetto Dicastero, onde acquisire tempestivamente le segnalazioni delle inadempienze e dei travalicamenti di spesa, stante la loro natura evidentemente dannosa anche in base alle nuove disposizioni integrative emanate con la legge finanziaria 2003. </p>
<p>c) Ugualmente si segnala il d.l.vo 9 ottobre 2002, n. 231, recante l’attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e che trova applicazione all’intero settore pubblico per i contratti conclusi successivamente all’8 agosto 2002. </p>
<p>Il provvedimento rende stringenti le disposizioni a tutela dei creditori della pubblica amministrazione e, in assenza di termini contrattuali fissati con forma scritta e concordati presso il Ministero delle attività produttive, stabilisce la decorrenza di interessi moratori a termini brevi dall’adempimento. </p>
<p>Siffatta disciplina rappresenta un forte richiamo all’esigenza di ponderate previsioni di bilancio e ad un puntuale adempimento degli impegni di spesa da parte dei centri di responsabilità, con la conseguenza che, ogni qualvolta risulteranno disattesi i criteri di sana amministrazione, la corresponsione di interessi moratori comporterà, insieme con il giudizio di dannosità della condotta, l’attivazione delle iniziative risarcitorie del caso. </p>
<p>d) Il regolamento governativo concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato, emanato con d.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, con il quale è stata aggiornata la materia anche in funzione dell’opportunità di concentrare e programmare gli acquisti di beni e servizi, ha recepito le linee della responsabilità amministrativa e contabile espresse dalla giurisprudenza. </p>
<p>e) Per quanto non ascrivibile propriamente alla categoria degli atti normativi, va richiamata in questa sede la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2002, con la quale, per promuovere negli enti pubblici istituzionali il contenimento delle spese per consumi &#8220;intermedi&#8221;, e cioè concernenti le attività strumentali di tutte le pubbliche amministrazioni, viene perseguito, a decorrere dall’esercizio 2003, un contenimento degli stanziamenti relativi non inferiore al 10%. </p>
<p>Tale direttiva, applicabile per effetto dell’art. 32, legge 28 dicembre 2001, n. 488, a tutti gli enti pubblici con l’obiettivo di favorire il ricorso accentrato alle convenzioni CONSIP, è ulteriormente rafforzata dall’obbligo di motivazione per i provvedimenti di spesa che se ne discostino. </p>
<p>Peraltro, la legge finanziaria 2003 ha ulteriormente ed esaurientemente disciplinato la materia come si dirà più avanti.</p>
<p>Nella linea dell’indirizzo politico-amministrativo si collocano i principi (&#8220;postulati&#8221;) in materia di armonizzazione delle regole tecnico-applicative e delle procedure contabili correlate alla presentazione dei bilanci degli enti locali territoriali, suggeriti dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità del Ministero dell’interno, peraltro con specifico riferimento alla previsione di cui all’art. 151 D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. dell’ordinamento degli enti locali). </p>
<p>g) Ultima in ordine di tempo, la legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria), mentre ha rafforzato l’efficacia precettiva delle procedure centralizzate in materia d’acquisti di beni e servizi fino a sancire la nullità dei contratti stipulati in violazione delle stesse procedure, ha espressamente previsto la responsabilità amministrativa a titolo personale sulle discendenti obbligazioni a carico di chi ha disposto gli acquisti.</p>
<p>Considerata l’espressa valenza di norma di principio e coordinamento per le Regioni, la disciplina introduce un forte elemento di calmierazione dei prezzi, contraendo gli spazi di discrezionalità amministrativa e rafforzando le sanzioni in sede giurisdizionale. </p>
<p>Per quanto concerne, invece, la salvaguardia del patto di stabilità, opportunamente il sistema sanzionatorio individuato dalla legge finanziaria rimane prevalentemente all’interno dei vincoli di spesa dalla stessa previsti, operando come limite delle facoltà amministrative (art. 29). Peraltro, è prevista una responsabilità personale per omissione di informazioni sul mancato rispetto del patto di stabilità a carico dei Collegi dei revisori delle Province e dei Comuni maggiori, che, dovrà essere azionata presso questa giurisdizione a cura del Ministero dell’Interno. I contenuti di siffatta responsabilità non potranno che essere rapportati, secondo i principi, alla colpa grave o al dolo dei revisori, così come al pregiudizio direttamente derivato per l’Ente per effetto dell’omissione delle comunicazioni. </p>
<p>Per quanto riguarda gli enti territoriali, risulta confermato l’obbligo di trasmissione alla Procura regionale dei provvedimenti di riconoscimento di debiti assunti in elusione dell’obbligo di razionalizzazione delle spese (art. 23). </p>
<p>Riveste, poi, grande rilievo per questa giurisdizione l’art. 30, comma 15, della stessa legge che, con la finalità di rafforzare i vincoli strutturali per la salvaguardia del patto di stabilità &#8211; cruciali sia per l’osservanza del trattato di Maastricht, sia per non sacrificare oltre misura la propensione allo sviluppo –, vieta l’indebitamento degli enti locali per finanziare spese diverse da quelle d’investimento e sancisce la nullità degli atti e dei contratti con i quali la disposizione sia stata trasgredita. </p>
<p>Per la predetta ipotesi, la norma prevede altresì l’irrogazione d’una pena pecuniaria a carico degli amministratori tra cinque e venti volte l’indennità di carica, da applicarsi dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. </p>
<p>Ove si ricordi che la presente comminazione di sanzioni pecuniarie è stata preceduta, per i dissesti finanziari imputabili agli amministratori, dalla previsione dell’ineleggibilità, va osservato che nell’attuale strumentario coercitivo di questa giurisdizione è sempre maggiormente presente una componente non riconducibile ad un carattere meramente risarcitorio dell’azione pubblica, la quale va colorandosi di poteri tipicamente sanzionatori. </p>
<p>E’ da approfondire tuttavia se, anche indipendentemente dal carattere formale conferito alla specifica responsabilità, la natura afflittiva della richiamata pena pecuniaria presupponga necessariamente un vaglio preventivo ed un preliminare contraddittorio, secondo la procedura sancita per le iniziative della Procura regionale dall’art. 5, legge 14 gennaio 1994, n. 19, e per i presupposti di imputabilità previsti dall’art. 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo attualmente vigente.</p>
<p>* * * </p>
<p>A conclusione della rassegna delle innovazioni normative ci limitiamo a ricordare due pronunce della Corte costituzionale che, per la loro provenienza, assumono valenza di alto rilievo e di autorevole conferma della prassi procedurale adottata dalla Procura regionale. </p>
<p>La sentenza 20–26.11.2002, n. 477, nel dichiarare l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma 3, legge 20 novembre 1982, n. 890, ha fornito ulteriore sostegno alla già adottata scelta di richiedere agli ufficiali giudiziari la notifica a mezzo del servizio postale degli inviti a produrre deduzioni, che la Procura regionale invia agli intimati per contestazioni e per promuoverne le difese.</p>
<p>E ciò, per meglio preservare la riservatezza delle persone. </p>
<p>La seconda conferma è scaturita dalla sentenza 20.11. – 4.12.2002, n. 513, che ha riaffermato il carattere procedimentale pre-processuale del ricordato invito a produrre deduzioni, eppertanto, la sua inidoneità a conferire alle persone invitate la qualità di parte, con tutte le conseguenze anche sul derivante rapporto con la Procura regionale nella fase antecedente all’eventuale giudizio. </p>
<p>3. ATTIVITÀ DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L’ABRUZZO. </p>
<p>L’intensificazione delle iniziative risarcitorie ha comportato per la Sezione giurisdizionale un consistente aumento del carico di lavoro, senza per questo ridurre l’impegno, già segnalato nella precedente relazione, nel settore della giurisdizione pensionistica. </p>
<p>Invero proficua è risultata l’istituzione del giudice unico delle pensioni, introdotta dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, così come l’entrata a regime delle disposizioni di semplificazione in tale materia con l’ampio ricorso alla procedura della decisione semplificata quale esito della Camera di consiglio, la cui collegialità appare appropriata garanzia a fronte della delibazione sommaria prevista per tale procedimento. </p>
<p>Il consistente raggruppamento del contenzioso per fattispecie consimili ha ulteriormente comportato un’elevata incentivazione della produzione giurisdizionale. </p>
<p>All’abbattimento dell’arretrato pensionistico, peraltro, ha fatto riscontro un consistente introito di nuovi ricorsi.</p>
<p>Al riguardo, occorre evidenziare che il processo pensionistico presenta, nelle varie articolazioni e tecniche d’accertamento, complessi problemi ricostruttivi di ordine procedimentale, di stato giuridico e diagnostico, cosicché la relativa dialettica processuale non può che manifestarsi ordinariamente quale effetto del confronto operato dal giudice, con l’ausilio del contributo recato dalle parti fino all’udienza, di modo che, come per tutti i giudizi, l’esito non può ritenersi acquisito se non successivamente al dibattimento.</p>
<p>La consistente produzione nella materia fa ritenere perciò soddisfatta l’esigenza di risposta giustiziale in termini ragionevoli; ogni ingiustificato ritardo rientrerebbe, infatti, nella previsione di equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89. </p>
<p>Nel rinviare alle tabelle allegate alla presente relazione per le attività giurisdizionali nella materia pensionistica, si ricorda soltanto che nel corso dell’anno 2002 sono state depositate nella stessa materia n. 356 sentenze di accoglimento, n. 571 sentenze di rigetto e n. 108 ordinanze istruttorie. </p>
<p>In materia di responsabilità amministrativo-contabile, la Sezione giurisdizionale ha complessivamente pronunciato n. 18 sentenze oltre ad una ordinanza esecutiva su procedimento monitorio. </p>
<p>Le pronunce di condanna sono state n. 14 inclusive della predetta ordinanza; quelle di assoluzione n. 5. </p>
<p>Sono state altresì rese n. 10 ordinanze inclusive di quelle autorizzative di sequestri conservativi. </p>
<p>Le condanne pronunciate dalla Sezione giurisdizionale ammontano ad € 1.433.146,77 ed i sequestri sono stati autorizzati per € 345.096,16. </p>
<p>Per quanto attiene ai conti giudiziali compilati d’ufficio, e cioè a carico di agenti contabili impossibilitati o renitenti, risulta tuttora indefettibile, con conseguente esposizione all’eventuale giudizio di responsabilità, l’iscrizione a ruolo per il giudizio prescritta dall’art. 34 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038. </p>
<p>* * * </p>
<p>I temi più rilevanti della responsabilità esaminati dalla Sezione possono essere sommariamente riepilogati come segue. </p>
<p>Fenomenologie di concussione o di corruzione. </p>
<p>Una serie di sentenze di condanna ha preso in esame fenomeni diffusi di concussione e di corruzione. </p>
<p>Alcuni comportamenti dei componenti pro tempore della Giunta e del Consiglio comunale del Comune di Pescara, a suo tempo imputati per la percezione di indebite elargizioni con riferimento ad un’estesa e vessatoria strumentalizzazione delle pubbliche potestà, sono stati giudicati fonte di danno per l’Ente; essi hanno comportato, nel contesto di ben quattro giudizi, non soltanto la solidale condanna in misura pari alle &#8220;tangenti&#8221; ricevute, ma altresì quella al risarcimento del pregiudizio per l’immagine dell’Amministrazione comunale, in misura corrispondente agli oneri comunque gravanti sull’ente per il recupero del prestigio, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. </p>
<p>Favoritismi ed illegali donazioni hanno comportato la condanna di un vice presidente dell’ex U.S.L. di Pescara, sulla base del principio della sicura traslazione del relativo importo sul costo delle forniture, nonché la condanna al pregiudizio derivato per l’immagine ed il prestigio dell’Ente. </p>
<p>Ugualmente compiacenti favoritismi hanno, poi, comportato la condanna d’un dipendente della Camera di commercio di Chieti, per omissione delle pubblicazioni di titoli di credito protestati nel bollettino ufficiale dei protesti cambiari, con ciò alterando il sistema di pubblicità posto a base dell’affidamento del mercato e degli operatori economici. </p>
<p>Il danno è stato, peraltro, quantificato con riferimento alle spese conseguentemente subite dall’Ente, oltrechè al pregiudizio per la sua immagine. </p>
<p>Violazione del principio di buon andamento amministrativo.</p>
<p>L’incuria gestionale e l’inosservanza del principio di buona organizzazione hanno costituito motivo di censura della condotta di un sindaco pro tempore per l’omessa chiamata in garanzia dell’impresa assicuratrice, da cui è derivato un danno per il Comune di Silvi, condannato direttamente per il risarcimento d’un sinistro. </p>
<p>Violazione dello stesso principio è stata riscontrata nel ricorso a professionalità esterne, di fatto tradotte in forme atipiche di assunzione mercè l’inserimento nella struttura amministrativa del Comune di Campotosto, attuata da alcuni componenti della Giunta all’epoca in carica in favore di uno studio commerciale, prima, e di un professionista, poi. </p>
<p>L’arbitrario affidamento in appalto d’una farmacia comunale, per di più prevedendo canoni progressivamente meno onerosi per il gestore, ha comportato la condanna per alcuni componenti pro tempore della Giunta di Pescasseroli al danno corrispondentemente derivato per l’Ente. </p>
<p>Ad analoga condanna è pervenuta la Sezione a carico d’un messo notificatore del Comune di Celano, per aver consapevolmente omesso di notificare tempestivamente un avviso d’accertamento tributario, con conseguente perdita del credito da parte dello Stato. </p>
<p>Appropriazioni di somme. </p>
<p>Sul piano della sanzione restitutoria per appropriazioni di somme distratte da versamenti nelle casse di enti pubblici, è stata pronunciata la condanna nei confronti d’un dipendente dell’ex Ufficio del Registro di Teramo, che ometteva di compilare gli ordini d’incasso dei titoli, conseguentemente sottraendoli dalle registrazioni informatiche.</p>
<p>Analogamente in un contesto di sistematiche contraffazioni e surrettizie interposizioni personali nei versamenti, un delegato ACI di Avezzano è stato condannato al risarcimento in favore dell’Ente delle somme sottratte ed al danno per l’immagine. </p>
<p>Una prolungata ed illecita attività volta a cospicue sottrazioni di fondi in danno del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo ha prodotto la condanna del responsabile, riaffermandosi in tale circostanza la natura pubblica dei fondi esistenti, in ragione delle funzioni esercitate, presso gli Organi ed i Collegi professionali. Nella condanna è stata ricompresa la lesione per il buon nome dell’Ordine regionale. </p>
<p>Dall’appropriazione di somme e comunque da ammanchi nei versamenti delle giocate del Lotto è derivata la corrispondente condanna per un ricevitore di Pescara. </p>
<p>Uguale condanna è stata pronunciata per ammanchi nella gestione della cassa del Comune di Teramo, con sottrazione di somme per spese d’ufficio e buoni pasto. </p>
<p>* * * </p>
<p>Va segnalata la frequenza con la quale, su richiesta della Procura regionale, la Sezione giurisdizionale ha pronunciato condanne per il pregiudizio derivato per l’immagine degli enti pubblici. Nell’era della comunicazione, qual è la presente, esso si ricollega alla perdita di prestigio, tipica della tradizionale configurazione del danno al bene immateriale della personalità e correlata alla natura della trasgressione, così come alla rappresentatività del ruolo e delle funzioni rivestite dai responsabili. Peraltro, il risarcimento è altresì dimensionato al costo reale delle risorse impegnate dall’ente per il ripristino del proprio credito presso l’utenza e per gli oneri sostenuti adottando nuove misure di riorganizzazione e di controllo. </p>
<p>4. ATTIVITA’ DELLA PROCURA REGIONALE PER L’ABRUZZO. </p>
<p>La Procura regionale ha iniziato l’anno 2002 in pienezza d’organico, anche sul versante del personale amministrativo. </p>
<p>A seguito dell’attività di radicale riorganizzazione sistemica e professionale, personalmente diretta, è stata compiutamente attivata la filiera informatica in continuità con la Procura generale e sono stati riordinati e razionalizzati i servizi. </p>
<p>L’ampliamento della disponibilità di locali, che ha anche trovato sensibile attenzione presso il competente assessorato regionale in attesa della prevista futura, nuova dislocazione degli uffici, ha consentito di realizzare condizioni di lavoro ottimali, cui si è contribuito con misure interne di riassegnazione del personale e che richiederanno, ormai, limitati ritocchi d’assestamento, in vista di garantire per tutti i magistrati le migliori potenzialità di lavoro istruttorio.</p>
<p>Va considerato il primo risultato consistente nel totale abbattimento dell’arretrato di pressocchè 2000 assegnazioni istruttorie, nonché nella quadruplicazione degli atti di iniziativa. </p>
<p>Inoltre, € 52.576,95 sono stati recuperati per effetto dell’intervento monitorio esercitato in corso di istruttoria e, pertanto, senza necessità di esperire apposita azione risarcitoria, con ciò evidenziandone l’efficacia anche sul piano deontologico ed ai fini dell’accelerato e non coattivo recupero dei crediti erariali.</p>
<p>Tra i 46 atti di iniziativa risarcitoria, di promozione di giudizi contabili e di interventi in giudizi ad istanza di parte, si richiamano quelli di maggiore significatività emessi dalla Procura regionale nell’anno 2002, senza, ovviamente, rievocare gli atti di citazione che hanno già trovato risposta nelle sentenze della Sezione giurisdizionale, eppertanto precedentemente ed implicitamente ricordati. </p>
<p>Il compendio delle richieste di condanna avanzate dalla Procura regionale nel corso dell’anno 2002 ammonta ad € 39.979.013,63.</p>
<p>Si evidenzia, al riguardo, il rilievo assunto da alcuni indirizzi istruttori, quali quelli volti all’accertamento di condotte omissive riflesse sul degrado di strutture ed immobili di proprietà pubblica, realizzate spesso con elevato impiego di risorse della collettività, frequentemente in mancanza d’una cultura della manutenzione e dell’investimento immobiliare, ed, inoltre, quelli rivolti a privilegiare il funzionamento di strutture private, specialmente nel settore della sanità, con grave pregiudizio della finanza pubblica.</p>
<p>Si fornisce una sintesi delle iniziative più indicative del contesto di trasgressività. </p>
<p>Un dipendente dell’INPS di Chieti è stato citato in giudizio per violazioni, consistenti prevalentemente in liquidazioni di indennità ed assegni non dovuti o erroneamente compilati al fine di conseguire, con la restituzione dei titoli, l’indebita, corrispondente appropriazione. Esito, questo, ottenuto anche con alterazioni dei dati informatici, dal che non può non scaturire anche un giudizio di inadeguatezza delle procedure di controllo interno. </p>
<p>Per il consistente aumento del compenso, deliberato dall’ex Istituto autonomo case popolari di Chieti in favore del presidente del Collegio dei revisori ed in misura eccedente i limiti stabiliti, i componenti del Consiglio di amministrazione sono stati chiamati a risarcire il danno, consistente in un’erogazione decisa nei confronti della persona preposta al controllo della gestione finanziaria.</p>
<p>Il collasso strutturale di un edificio dell’edilizia popolare in Pescara ha comportato la citazione in giudizio dei collaudatori delle opere di ristrutturazione. </p>
<p>In relazione ad ammanchi di rilevante entità nella gestione delle entrate riscosse per vendita di biglietti museali presso l’ex Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell’Aquila, sono stati convenuti in giudizio il dipendente infedele e, in via sussidiaria, altri dipendenti dell’ente, cui è stato addebitato il difetto di vigilanza. </p>
<p>Nell’ambito dello stesso Ente è stato poi riscontrato un improvvido acquisto di decine di apparecchi telefonici cellulari, nella cui capillare distribuzione, poi revocata, è stato riscontrato un episodio di dilapidazione di risorse. </p>
<p>Presso l’I.P.S.I.A. dell’Aquila sono stati distratti consistenti fondi mediante vari artifizi, cosicché i responsabili sono stati convenuti anche presso questa giurisdizione per il consistente danno arrecato all’Istituto. </p>
<p>Un caso esemplare di reiterati conferimenti di incarichi, supplenze, consulenze ed infine di impiego a favore di persona accreditata da falso titolo professionale e presso vari enti ed istituti della Provincia di Teramo ha prodotto un’istanza risarcitoria motivata dalla considerazione che il presupposto del titolo di studio superiore e dell’abilitazione professionale rappresenta un requisito essenziale per un vaglio di reale utilità della corrispettività delle prestazioni.</p>
<p>Il principio per cui la responsabilità per danni è azionabile in presenza dell’inserimento d’un professionista nell’esercizio di una pubblica funzione ha trovato applicazione nel caso di una consulenza tecnica d’ufficio prestata ad un collegio arbitrale in modo non coerente con il mandato e con contenuti omissivi.</p>
<p>Per effetto di introiti inferiori all’ammontare dei tagliandi venduti per il servizio di parcheggio a pagamento di Pescara, si è proceduto a promuovere giudizio di conto, stante la veste di agente contabile ricoperta dal concessionario e la pertinenza pubblica dei fondi materialmente riscossi. </p>
<p>La delicata materia dei debiti fuori bilancio ha fornito motivo per convenire in giudizio alcuni responsabili del Comune di Giulianova per consapevole, ritardato adempimento di obbligazioni e per omesso adeguamento organizzativo.</p>
<p>Una fattispecie concernente indebito rimborso di spese legali, per la parte aggravata dal tardivo adempimento dell’avente titolo, ha comportato la chiamata in giudizio dei responsabili nel Comune di Campotosto. </p>
<p>Un caso di oneroso degrado per abbandono dell’opera e per abusiva adibizione a discarica si ritrova nel campo sportivo del Comune di Pescosansonesco, successivamente recuperato all’uso ordinario con dispendio di mezzi finanziari, e con conseguente chiamata in giudizio del responsabile. </p>
<p>Un’esemplare fattispecie di collaborazione giudiziaria con l’Ufficio del Pubblico Ministero di Pescara ha consentito di configurare responsabilità per indebita remunerazione di servizi resi da una clinica privata, in dipendenza d’irregolari accordi negoziali e di altre condotte anche omissive dalle quali è derivato rilevante danno per le risorse regionali destinate alla sanità pubblica.</p>
<p>L’inadeguatezza d’un progetto di recupero del centro storico di Frisa e gli oneri derivati hanno comportato la chiamata in giudizio del progettista incaricato.</p>
<p>Di speciale rilievo la chiamata in giudizio di responsabili del Parco nazionale d’Abruzzo per una variegata congerie di irregolarità, fino a vere e proprie illegittimità, dalle quali è derivata una gravosa situazione gestionale ed ordinamentale ed ugualmente onerosi obblighi di risanamento, che si riflettono direttamente sul contesto sociale ed economico del territorio. </p>
<p>Infine, un ricorso proposto in appello contro una assoluzione per intervenuta prescrizione sembrava poter collaudare, per così dire, sul campo l’applicazione della legge 27 marzo 2001, n. 97, nelle correlazioni tra tempestività delle comunicazioni dell’avvenuto esercizio d’iniziative del pubblico ministero penale, ex art. 129 disp. att. cod. proc. pen., e le disposizioni di cui all’art. 7, della legge n. 97 citata, che in vista dell’eventuale riapertura dei termini per l’azione risarcitoria presso la Corte dei conti a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata sui delitti previsti dal Capo I, del Titolo II del Libro II del Codice penale. Peraltro siffatta impostazione risulta disattesa in sede dalla sentenza che ha statuito sull’appello. Non è peraltro escluso che la prospettata interpretazione possa essere riproposta come questione di massima.</p>
<p>* * * </p>
<p>Pende tuttora davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il regolamento di giurisdizione sollevato da un Consorzio nei confronti dell’azione risarcitoria promossa dalla Procura regionale con riferimento ad uno sperpero finanziario del quale è apparsa ampia eco sugli organi d’opinione. </p>
<p>Nondimeno, l’esigenza di garantire la conservazione delle risorse finanziarie pubbliche permane in tutta l’importanza derivante dalla sempre maggior diffusione delle forme privatistiche di gestione presso la Regione e gli enti pubblici territoriali, quanto meno con riferimento alle partecipazioni maggioritarie detenute dagli enti pubblici nelle società per azioni ed a responsabilità limitata esercenti public utilities, ossia sistemi strategici o singoli servizi pubblici. </p>
<p>E’ innegabile che siffatta tendenza vada al passo con i tempi, pur se il proliferare d’organi d’amministrazione e dei compensi corrisposti ha destato qualche perplessità, tanto più che anche queste forme gestionali vanno manifestando rigidità e diseconomie. </p>
<p>Pertanto, la Procura regionale, in armonia con principi ampiamente consolidati nella giurisprudenza della Corte regolatrice, ha promosso e continuerà a promuovere il giudizio per resa del conto previsto dal R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nei confronti di tutte le persone giuridiche a maggioranza pubblica, in quanto aventi come scopo sociale l’esercizio in forma privatistica di compiti e funzioni di pubblico interesse. </p>
<p>La tutela della finanza pubblica richiede, infatti, che pur giovandosi delle più razionali ed economiche formule organizzative delle strutture industriali e commerciali proprie delle persone giuridiche private, la collettività debba comunque essere garantita circa la permanenza delle risorse strutturali ad esse destinate, trattandosi di profili attinenti ad obblighi non diversi da quelli cui sono tenute le pubbliche amministrazioni. </p>
<p>D’altra parte, il criterio risulta già sancito per gli enti locali dall’art. 93, comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. </p>
<p>* * * </p>
<p>La molteplicità delle iniziative in corso, con riferimento alle violazioni accertate presso le varie amministrazioni ed enti, statali e locali, non può essere in questa sede anticipata se non per linee generali, in omaggio all’obbligo di riservatezza.</p>
<p>Si fa, pertanto, cenno soltanto alle istruttorie concernenti opere pubbliche non precedute da adeguata progettazione, ai danni derivati da imperizia e rifluiti in dispendiose bonifiche idrauliche ed ambientali, ai ritardi nella realizzazione d’infrastrutture essenziali per il miglioramento delle condizioni di vivibilità e del traffico, al ricorso dispendioso alle consulenze ed agli apporti professionali da parte degli enti pubblici anche negli uffici di staff, all’indebita corresponsione di rimborsi per spese legali, alle responsabilità discendenti dalla concessione dell’equa riparazione ex legge n. 89 del 2001, all’impropria utilizzazione di fondi dell’Unione Europea. </p>
<p>Proseguirà, come per il passato, l’attività di individuazione degli sperperi e delle appropriazioni indebite, con specifico riguardo a quelli favoriti dalle violazioni del principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione, inclusi i danni derivanti da disservizi, così come da carenze organizzative dei controlli, avvalendosi anche dell’utile apporto conoscitivo che gli organi di stampa ed i singoli cittadini continuano a far pervenire. </p>
<p>Costituisce una innovativa area di indagini, correlata alle recenti discipline sui poteri della giustizia amministrativa, il risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, in quanto imputabile agli amministratori, dirigenti e dipendenti. </p>
<p>L’intervenuta attivazione della più ampia collaborazione con le altre giurisdizioni, preannunciata nella precedente relazione, ha già iniziato a produrre i frutti auspicati, tenuto conto che dagli organi del pubblico ministero penale pervengono le comunicazioni previste dall’art. 129, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. </p>
<p>Con pari tempestività, giungono dal Tribunale amministrativo regionale le pronunce dalle quali possono evincersi pregiudizi per le amministrazioni, tanto in relazione a condotte censurabili anche sul piano del danno economico e finanziario, quanto per la nomina di commissari ad acta. </p>
<p>Per tali ultimi profili va segnalata anche la collaborazione positivamente attivata con l’Ufficio del Difensore civico regionale. </p>
<p>5. CONCLUSIONI </p>
<p>La durezza dei tempi, che si ripercuote con prospettive di sacrificio per molti posti di lavoro e che ha trovato nelle limitazioni imposte nella recente legge finanziaria una radicale proiezione d’austerità quale da molti anni non si verificava, conferisce all’azione della Procura regionale, così come degli Organi che con essa più direttamente collaborano, un mandato rafforzato. </p>
<p>Esprimiamo viva gratitudine al Presidente della Corte dei conti ed al Componente del Consiglio di Presidenza per il magistero ed i sentimenti di amicizia che oggi ci testimoniano.</p>
<p>Sulla strada del mantenimento del rigore finanziario, va posto in risalto l’apprezzato contributo collaborativo che l’Autorità giudiziaria ordinaria ha fornito nelle acquisizioni di informazioni e documentazioni per il proseguimento degli interventi sanzionatori penali anche sul piano autonomo ed incisivo del recupero del danno arrecato alla finanza pubblica. </p>
<p>Al Corpo della Guardia di finanza, che il recente potenziamento ordinamentale ha professionalmente rafforzato e la cui articolazione organizzativa aderisce con sempre maggiore efficienza alle necessità istruttorie di questa giurisdizione, va un convinto ringraziamento, nella prospettiva d’una collaborazione ancora più stretta ed efficace. </p>
<p>L’Arma dei Carabinieri, che è stata investita anche nelle materie specialistiche della tutela della finanza pubblica fornendo un importante contributo per il radicamento di numerosi giudizi, merita un vivo riconoscimento. </p>
<p>Esprimo un grato apprezzamento nei confronti degli Uffici territoriali del Governo, della Polizia di Stato e delle altre Autorità ed Istituzioni il cui impegno e sostegno hanno agevolato le attività della Procura regionale. </p>
<p>Un vivo saluto rivolgo ai rappresentanti dell’Avvocatura, per il contributo che la professione offre, con dignità e rispetto, nella comune, operosa e dialettica missione di garanzia nell’attuazione delle istanze di giustizia. </p>
<p>Infine, esprimo il convincimento che, in una prospettiva di sempre maggiore affinamento professionale, il personale amministrativo operante nella giurisdizione della Corte dei conti concorre con un indispensabile contributo ai fini dell’incisività delle funzioni istituzionali. </p>
<p>In questa circostanza intendo richiamare, interpretando l’unanime sentimento, l’esempio di fedeltà al mandato di rappresentanza istituzionale, spinto fino al sacrificio della vita, offerto dal sindaco di Torino del Sangro.</p>
<p>Nel ringraziare tutte le Autorità e le Rappresentanze intervenute all’odierna rassegna delle attività giurisdizionali della Corte dei conti per la Regione Abruzzo, Le chiedo, signor Presidente, di dichiarare aperto a nome del Popolo italiano l’anno giudiziario 2003. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Documenti correlati:</p>
<p>V. APICELLA, <a href="/ga/id/2003/2/1192/d">Inaugurazione dell’anno giudiziario 2003 della Corte dei conti</a>.</p>
<p>C. CALABRÒ, <a href="/ga/id/2003/2/1193/d">Inaugurazione dell&#8217;anno giudiziario 2003 del T.A.R. Lazio</a>.</p>
<p>M. PISCHEDDA, <a href="/ga/id/2003/3/1195/d">Inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti &#8211; Sezione Piemonte</a></p>
<p>C. GALTIERI, <a href="/ga/id/2003/3/1200/d">Inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti &#8211; Sezione Toscana</a>.</p>
<p>N. LEONE, <a href="/ga/id/2003/3/1201/d">Inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti &#8211; Sezione Calabria</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Inaugurazione dell’anno giudiziario 2002 della Sezione Regionale della Corte dei Conti</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-dellanno-giudiziario-2002-della-sezione-regionale-della-corte-dei-conti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-dellanno-giudiziario-2002-della-sezione-regionale-della-corte-dei-conti/">Inaugurazione dell’anno giudiziario 2002 della Sezione Regionale della Corte dei Conti</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Il ruolo istituzionale della giurisdizione della Corte dei Conti. 2. La nuova responsabilità amministrativa. 3. Le sopravvenienze legislative intervenute nell’anno 2001. 4. Attività della sezione giurisdizionale per l’Abruzzo. 5. Attività della Procura regionale per l’Abruzzo. 6. Conclusioni. &#8212; *** &#8212; Signor Presidente, Signori Componenti del Collegio, Autorità, Colleghi,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-dellanno-giudiziario-2002-della-sezione-regionale-della-corte-dei-conti/">Inaugurazione dell’anno giudiziario 2002 della Sezione Regionale della Corte dei Conti</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. <a href="#_ftn1">Il ruolo istituzionale della giurisdizione della Corte dei Conti</a>. 2. <a href="#_ftn2">La nuova responsabilità amministrativa</a>. 3. <a href="#_ftn3">Le sopravvenienze legislative intervenute nell’anno 2001</a>. 4. <a href="#_ftn4">Attività della sezione giurisdizionale per l’Abruzzo</a>. 5. <a href="#_ftn5">Attività della Procura regionale per l’Abruzzo</a>. 6. <a href="#_ftn6">Conclusioni</a>. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Signor Presidente, Signori Componenti del Collegio, Autorità, Colleghi, Signore e Signori,</p>
<p>la solennità, con la quale il Procuratore regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo riferisce circa le attività giurisdizionali svolte nel corso dell’anno 2001, testimonia l’ossequio all’art. 101 della Costituzione, che contiene due precetti, ambedue fondamentali per uno Stato di democrazia e di diritto: la giustizia è amministrata in nome del popolo; i giudici sono soggetti soltanto alla legge. </p>
<p>E’, quindi, necessario che al popolo ed alle sue istituzioni si renda conto dell’esito delle funzioni di giustizia, rendendo manifesto se queste sono state esercitate con efficacia, efficienza, oggettiva indipendenza, spirito di obiettività e neutralità. </p>
<p><a name="_ftn1">1.</a> IL RUOLO ISTITUZIONALE DELLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.</p>
<p>Forse mai come nell’attuale momento, che vede l’attenzione del Parlamento e della pubblica opinione concentrata sui temi e sui problemi della giustizia, è determinante che gli organi della giurisdizione avvertano la responsabilità di coltivare il rapporto con la fonte sostanziale delle proprie potestà e della propria missione, perché nel rapporto diretto con i cittadini, anche attraverso i mezzi d’informazione, venga recuperato integralmente il radicamento della giustizia nella società e ristabilita quella serena fiducia negli organi che promuovono ed attuano la giurisdizione. </p>
<p>La corrispondenza tra diritti di cittadinanza e giustizia rappresenta infatti un momento nodale di coesione democratica. Di ciò si fa carico la relazione odierna, che prevalentemente si riferisce al periodo nel quale le funzioni di Procuratore regionale sono state adempiute da un collega di apprezzata esperienza, chiamato a coronare la carriera con altro prestigioso incarico. </p>
<p>A guardar bene, le ragioni sostanziali di siffatta continuità risiedono nell’imparzialità e nella professionalità della funzione in sede di applicazione delle regole. </p>
<p>Ritengo, tuttavia, che una giustificazione meramente formale della gestione professionale dell’iniziativa sanzionatoria affidata al pubblico ministero non fornisca una risposta sufficiente per la legittimazione sociale del principio di legalità.</p>
<p>Infatti, l’attività del giudice fonda la propria valenza costituzionale sull’intreccio strutturale, esistente anche nelle società avanzate, tra l’attuazione del diritto positivo e gli imperativi morali, quali risultano riconosciuti e partecipativamente presupposti nella vita pubblica e nella civile convivenza. </p>
<p>Da quella premessa deriva l’esigenza che anche l’attività amministrativa e la stessa presenza pubblica nelle istituzioni siano riconoscibilmente e rispettivamente compenetrate dal rispetto della legge e del giudizio, che deve rappresentare l’ultima ratio di fronte alle tensioni ed alle contrapposizioni inevitabilmente presenti nel contesto civile.</p>
<p>I temi della giustizia devono, perciò, essere presentati, anche dai &#8220;media&#8221;, ad un alto livello d’informazione e di chiarezza, tali da ingenerare un corrispondente grado di certezza e da prevenire il rischio che il sistema giuridico venga percepito come chiuso ed autosufficiente, o, peggio, apoditticamente insensibile alle istanze della società.</p>
<p>E tuttavia, riferire in questa solenne circostanza non significa soltanto fornire un elenco delle attività, quasi a presidio della memoria, bensì fornire gli elementi e rappresentarne il senso, ed anzi interrogarsi rispetto al ruolo istituzionale cui adempie la Corte dei conti nella funzione giurisdizionale, evidenziando le linee, gli obiettivi e la fenomenologia che ne segnano il cammino e forniscono significato alla funzione. </p>
<p>Questo aspetto della relazione è reso necessario dal particolare momento che vive attualmente il Paese, in un complessivo quadro di autentica palingenesi istituzionale e di radicale revisione statutaria. </p>
<p>Per un verso, infatti, grandi leggi ordinamentali, quali la modifica del tit. V della Costituzione operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, hanno prodotto una vera e propria rifondazione nella ripartizione delle competenze legislative ed amministrative tra Stato e Regioni, ed ancor più comporteranno in futuro una trasposizione sul piano locale, territoriale e no, di attribuzioni e competenze, la cui caratteristica preminente sarà la ristrutturazione della derivante riforma amministrativa sul principio di sussidiarietà e non più, come per il passato, sul criterio di residualità.</p>
<p>Ne deriverà la costruzione &#8211; ineluttabilmente critica e faticosa – di un’amministrazione locale responsabile, autonoma e partecipata, in una progressione tanto più accelerata, quanto prima e meglio gli Statuti regionali sapranno interpretare evolutivamente la presente temperie, anche in termini di ammodernamento e razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali, sulle quali discenderà una congerie di competenze in entità mai verificatasi prima di oggi. </p>
<p>Un apprezzato contributo nella direzione d’una costruttiva impostazione di tali obiettivi si ritrova nella bozza dello Statuto della Regione Abruzzo, che negli artt. 63 ed 81 ha disciplinato in modo integrato i controlli interni ed esterni, così come le funzioni di controllo sulla gestione. </p>
<p>Esprimiamo l’auspicio che l’iter approvativo dello stesso Statuto possa riprendere al più presto, per assicurare a questa Regione una organizzazione amministrativa moderna, funzionale ed aperta alla trasparenza degli atti e dei comportamenti.</p>
<p>E’ ciò, mentre il legislatore nazionale ritarda un’approfondita revisione dell’art. 119 della Costituzione, accantonando per ora un radicale ripensamento dell’attribuzione delle risorse finanziarie e tributarie, anche in relazione alla macroscopica distanza che separa le Regioni più e meno dotate economicamente, e non apparendo ancora soddisfacenti le disposizioni emanate in materia di federalismo fiscale dall’art. 10 della legge n. 133 del 1999 e dal D.L.vo n. 56 del 2000.</p>
<p>In tale prospettiva, è altresì vivamente auspicabile che la veniente riorganizzazione amministrativa prevenga l’errore più grave del passato, che consiste nella trasposizione sul piano regionale di moduli, principi, prassi e costumi già censurati nel burocratismo centralistico nazionale. </p>
<p>Infatti, sul piano dell’imputazione delle responsabilità amministrative e contabili, è importante, anche con riferimento alla ancora costruenda responsabilità dirigenziale di risultato, che venga consolidata metodologicamente ed operativamente l’omogeneizzazione della pubblica amministrazione con gli standard europei (nel reclutamento, nel sapere amministrativo, nelle conoscenze e nell’osmosi anche linguistica, nella cultura della responsabilità personale). </p>
<p>Nel cogliere questa aggiornata correlazione europeistica dell’organizzazione amministrativa, in quanto il modello prescelto proietta riflessi diretti sulle discendenti responsabilità, va rilevata, per altro verso, la dimensione costituente che gli ordinamenti comunitari vanno assumendo nell’immediato, talchè le nostre generazioni avranno vissuto una profonda rivoluzione ricostruttiva, positivamente coinvolgendo, in un contesto storico e giuridico unitariamente pensato e in un omogeneo, seppur dialettico, movimento culturale e progettuale, tutti i fermenti della vecchia e della nuova Europa.</p>
<p>Nulla, insomma, sarà come prima.</p>
<p><a name="_ftn2">2.</a> LA NUOVA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA. </p>
<p>Alla luce delle già intervenute riforme della giurisdizione della Corte dei conti, operate con le leggi nn. 19 e 20 del 1994, n. 639 del 1996 e n. 205 del 2000 e delle rilevanti innovazioni sostanziali ivi apportate, è quindi indispensabile, oggi, interrogarsi sulle coordinate e sul fondamento della natura della responsabilità amministrativa, confrontandosi sulle tendenze evolutive della scienza e della legislazione dell’amministrazione.</p>
<p>E ciò, soprattutto quando si possa constatare in tale evoluzione la convergenza delle istanze delle comunità titolari degli interessi protetti e, al contempo, delle esigenze di verifica del rapporto costi-benefici nelle forme istituzionalizzate dell’amministrazione pubblica e nei suoi strumenti attuativi, in un contesto pervaso dal principio di sussidiarietà, a suo tempo sancito dal c.d. trattato di Maastricht del 1992.</p>
<p>La giurisdizione della Corte dei conti è, infatti, chiamata nella nuova esperienza di federalismo amministrativo a vagliare l’attività amministrativa non soltanto per reprimere e sanzionare l’illecito alla stregua del canone della legalità dell’azione amministrativa, ma altresì del principio costituzionale del buon andamento dell’amministrazione, che si traduce nei criteri giuridicamente vincolanti di efficienza, efficacia ed economicità. </p>
<p>E ciò, ricomponendo nel sistema le peculiarità ed i limiti propri della responsabilità politica col rispetto delle specifiche attribuzioni dirigenziali e con i derivanti temi dei limiti della discrezionalità amministrativa. </p>
<p>In ogni caso, può oggi essere affermato che nella nozione di danno pubblico rientrano quelle molteplici fattispecie di violazione del principio, costituzionalizzato dall’art. 97, di buon andamento della pubblica amministrazione, ivi inclusi i danni da disservizio, il danno a beni di utilità collettiva gestiti da enti pubblici ed i danni che ledono interessi pubblici &#8220;non patrimoniali&#8221; quali il prestigio, l’immagine, la reputazione e la personalità pubblica dell’Ente. </p>
<p>Cosicché la responsabilità azionabile davanti alla Corte dei conti in sede giurisdizionale ha gradualmente e progressivamente assunto un volto nuovo, diverso dal danno civile e caratterizzato innovativamente dalla necessaria gravità della colpa, nonché dalla parziarietà ed intrasmissibilità agli eredi dell’obbligazione, salvo che per le ipotesi di dolo ed arricchimento illecito. </p>
<p>Come la stessa Corte costituzionale (sent. 20.11.1998, n. 371) ha evidenziato, questa azione risarcitoria presenta una combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, secondo una innovativa conformazione che ne accentua i profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori (Corte cost., sent. 30.12.1998, n. 453) e, comunque, in una direzione finalizzata anche alla prevenzione. </p>
<p>In definitiva, ci sembra ormai matura per l’azione di responsabilità amministrativa e contabile la configurazione di strumento di garanzia obiettiva dell’ordinamento, attivato d’ufficio, contro le devianze di natura economica e finanziaria che attentino alla finanza pubblica, ed esercitato con le garanzie e le procedure tipiche di una giurisdizione esclusiva. </p>
<p>Tali garanzie operano, e devono operare, sin dal momento della notitia damni, in quanto la Procura regionale si pone non soltanto quale organo di dissuasione degli illeciti produttivi di pregiudizio erariale, ma altresì e principalmente come organo di giustizia, tra i cui compiti rientra anche quello di sceverare le informazioni per evitare le strumentalizzazioni della giurisdizione.</p>
<p>Al riguardo, non si può sottacere che le funzioni di accertamento oggettivo sono state rese più difficoltose dal drastico abbattimento dei controlli preventivi, così come derivato tanto dalla ricordata modifica costituzionale più recente, quanto dal ruolo configurato per le funzioni di controllo della Corte dei conti per effetto delle risalenti riforme organiche della pubblica amministrazione. </p>
<p><a name="_ftn3">3.</a> LE SOPRAVVENIENZE LEGISLATIVE INTERVENUTE NELL’ANNO 2001. </p>
<p>Una concisa rassegna delle innovazioni legislative che hanno investito la giustizia amministrativo-contabile consente di fare il punto anche sull’intervenuto ampliamento di questa giurisdizione. </p>
<p>Anzitutto, occorre far cenno alla legge 27 marzo 2001, n. 97, recante &#8220;Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche&#8221;. </p>
<p>Al riguardo, va ricordato che il vigente codice di procedura penale ha espunto, riducendolo a casi del tutto eccezionali, il preesistente principio del rapporto di pregiudizialità obbligatoria del processo penale rispetto alla giurisdizione civile, amministrativa e contabile ed introducendo, anzi, il criterio di autonomia e separatezza dei procedimenti, mentre ha previsto una puntuale disciplina degli effetti sugli stessi in dipendenza del giudizio penale. </p>
<p>Lo stesso codice di rito, tuttavia, nell’art. 129, comma 3, disp. att., ha deferito all’ufficio del Pubblico ministero in sede penale l’obbligo di tempestiva informativa alla Procura regionale competente della Corte dei conti circa l’intervenuto avvio dell’azione penale in caso di danni erariali posti in essere da pubblici dipendenti. </p>
<p>Orbene, l’art. 6 della legge n. 97 del 2001, lasciando impregiudicato il predetto obbligo, prescrive che tutte le sentenze (anche non definitive) di condanna per delitti di cui al capo I del tit. II del Libro secondo del codice penale, commessi &#8220;a fini patrimoniali&#8221;, devono essere comunicati al Procuratore generale della Corte dei conti che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato. </p>
<p>Il successivo art. 7, specificamente rubricato come &#8220;responsabilità per danno erariale&#8221;, prescrive, poi, che, fermo restando l’obbligo dell’informazione ex art. 129, comma 3, cit., la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’art. 3 della legge citata (e cioè, dei dipendenti di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica) per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del tit. II del Libro secondo del codice penale è comunicata al competente Procuratore regionale della Corte dei conti perché venga promosso entro trenta giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. </p>
<p>Appare chiaro, pertanto, che tra l’adempimento informativo ex art. 129, comma 3, citato e la comunicazione della sentenza di condanna dovrà esistere non solo corrispondenza oggettiva, ma altresì correlazione soggettiva, dovendosi ritenere testualmente affermata la giurisdizione di questa Corte per tutte le categorie di dipendenti ricomprese nell’elenco di cui all’art. 3 della legge n. 97 del 2001.</p>
<p>Sebbene le novità contenute nelle disposizioni dianzi citate meritino approfondimenti in sede giurisdizionale e dottrinale, sembra di poter esprimere sin d’ora qualche preliminare, ma doverosa riflessione. </p>
<p>La prima è che, quantomeno in dipendenza di imputazioni formulate in sede penale, la legittimazione passiva ai fini del risarcimento del danno pubblico è stata ampliata legislativamente fino a ricomprendervi i dipendenti degli enti prevalentemente partecipati dalla finanza pubblica, che si aggiungono agli altri soggetti, già in precedenza sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti sulla base di un rapporto di servizio. </p>
<p>Ne deriva la presa d’atto di una nuova impostazione normativa che, ai fini del riparto della giurisdizione, privilegia la natura del danno, in quanto pregiudizio per la finanza pubblica, rispetto alla tipologia organizzativa prescelta dall’amministrazione per l’adempimento dei propri compiti.</p>
<p>La seconda considerazione ermeneutica che ci sembra di poter prospettare, alla luce del confronto testuale tra l’art. 6 e l’art. 7 della legge n. 97 del 2001, conduce a configurare l’obbligo di avviare accertamenti patrimoniali a carico degli stessi dipendenti in relazione ad una congerie di fattispecie criminose (testualmente più ampia di quella dalla quale scaturisce il promovimento di un’azione risarcitoria: ad es., per gli artt. 316 e 322 codice penale), siccome finalizzato ad aspetti non strettamente correlati con il risarcimento del danno, ed in qualche modo più pertinente ad un giudizio tendenzialmente disciplinare, e comunque con finalità eminentemente ricognitive e cautelari. </p>
<p>Va richiamato, al riguardo, che la nuova competenza attribuita al Procuratore generale (il quale non ha attribuzioni di iniziativa risarcitoria nel primo grado del processo contabile) al di fuori di ogni criterio di territorialità sembrerebbe giustificarsi proprio come nucleo virtualmente fondante di un’istruttoria di carattere disciplinare nel contesto della lotta alla corruzione amministrativa, e non, come semplicisticamente prospettato in qualche sede, come una svista del legislatore, incomprensibile, tra l’altro, nel contesto di una normativa specifica di settore.</p>
<p>***</p>
<p>Con la legge 24 marzo 2001, n.89, recante, tra l’altro, la previsione di un’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, è stato riconosciuto il diritto ad un ristoro, per effetto di violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che si sia concretata nel mancato rispetto del termine ragionevole per la definizione di un giudizio civile, penale, amministrativo o contabile. </p>
<p>La norma, indipendentemente dalla sua possibile applicazione anche ai giudizi di responsabilità, ad istanza di parte e pensionistici rientranti nelle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti, presenta rilevante importanza ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità, secondo quanto stabilito dall’art. 5 della stessa legge. </p>
<p>Infatti, il decreto con il quale viene accolta la domanda ed erogato l’indennizzo agli aventi diritto, al termine del procedimento presso la Corte d’appello, ovvero, in caso d’impugnazione, presso la Corte di cassazione, deve essere comunicato dalla cancelleria del giudicante al Procuratore generale della Corte dei conti, oltreché ai titolari dell’azione disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici comunque interessati dal provvedimento. </p>
<p>La disposizione sull’equa riparazione rappresenta un portato di civiltà. </p>
<p>Sebbene la crisi del giudizio sia dovuta prevalentemente a fattori a tutti noti e determinantemente correlati alla carenza di investimenti e di risorse, alle difficoltà organizzative ed al proliferare alluvionale di normative processuali e sostanziali, i ritardi si sono talora presentati con una gravità avvertita da tutte le componenti sociali ed economiche del Paese, fino ad assumere i connotati di un vero e proprio diniego di giustizia. </p>
<p>Per vero, la stessa legge, all’art. 2, introduce canoni di valutazione prudenziali in sede di accertamento della violazione, rendendo obbligatorio il vaglio della complessità del caso e delle correlate condotte, anche professionali, delle parti, del giudice e di ogni altra autorità intervenuta nelle procedure.</p>
<p>Non si intende qui introdurre un commento in relazione ai vari profili di legittimazione passiva, oltrechè processuali e di merito del procedimento, e specificamente sul rapporto di reciproca autonomia tra il vaglio che svolge il giudice ordinario investito dalla domanda d’indennizzo e, rispettivamente, i criteri che astringono la Procura della Corte dei conti a specifici canoni di valutazione. </p>
<p>Questi ultimi, infatti, presentano assoluta specificità in ordine alla preventiva verifica della gravità della colpa o del dolo riscontrabili nelle condotte processuali, o pre-processuali, del giudice, delle parti e dei loro difensori o delle altre autorità, nonché all’esistenza di cause di giustificazione dalle quali possa derivare l’esercizio del potere riduttivo. </p>
<p>In questa sede si vuole evidenziare soltanto due aspetti non privi di rilievo in sede applicativa. </p>
<p>Il primo, che l’invio degli atti al Procuratore generale della Corte dei conti, prescindendo dall’ordinaria competenza territoriale regionale, non può essere interpretato come automatica esclusione dell’attivabilità del giudice naturale.</p>
<p>Un intento siffatto non emerge da alcun elemento testuale e risulterebbe, comunque, contraddittorio con il sistema giustiziale della responsabilità per danno pubblico. </p>
<p>Sembra, pertanto, preferibile attribuire alla dichiarata competenza del Procuratore generale il carattere di una – giustificata – stimolazione della riconosciuta potestà di coordinamento territoriale, anche alla luce di quanto si dirà subito in ordine al secondo e rilevante profilo. </p>
<p>Infatti, in applicazione della legge 2 dicembre 1998, n. 420, i procedimenti riguardanti i magistrati comportano uno spostamento del giudice naturale, di tal che appare rilevante accertare preliminarmente che l’azione di risarcimento del pregiudizio, derivato dall’accoglimento della domanda di equa riparazione, concerna il giudice o il pubblico ministero, ovvero le parti e le altre autorità. </p>
<p>Conseguentemente, qualora la responsabilità investa l’operato di un magistrato, indipendentemente dalla funzione giudicante o requirente, opererà la deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale, stabilita dalla legge per la trasparenza del procedimento e del giudizio.</p>
<p><a name="_ftn4">4.</a> ATTIVITA’ DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L’ABRUZZO.</p>
<p>La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo è stata particolarmente impegnata, anche nel decorso anno 2001, sul settore pensionistico, oltrechè nelle controversie in materia di responsabilità amministrativa e nelle articolate problematiche connesse all’esame dei conti giudiziali, resi sia dagli agenti della riscossione, sia dai consegnatari dei beni dello Stato e degli Enti locali e degli altri agenti tenuti alla resa del conto. </p>
<p>La particolare attenzione prestata ai giudizi in materia di pensione, dovuta all’esigenza di garantire ai ricorrenti, in una materia a ragione ritenuta di vitale importanza nel contesto delle garanzie previdenziali di natura pubblicistica e delle esigenze di un giusto processo, ha prodotto un vero e proprio abbattimento dell’arretrato che, sceso nel triennio a circa un terzo del carico preesistente, ha visto nel corso del 2001 la definizione di n. 1222 giudizi.</p>
<p>Al riguardo, va posto in risalto che la Sezione ha dato piena e tempestiva attuazione a tutte le disposizioni di semplificazione nella materia pensionistica introdotte dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in special modo all’art. 5, sull’istituzione del giudice unico delle pensioni, ed all’art. 9, sulle decisioni in forma semplificata con la procedura della camera di consiglio, perseguendo quell’obiettivo della celerità procedurale che, nel rispetto del principio del giusto processo, è posto a base della citata legge sull’equa riparazione. </p>
<p>D’altra parte, la sopravvenienza della predetta legge ha rafforzato l’esigenza di privilegiare il contenzioso pensionistico, in quanto radicato da tempo più remoto, e, per il medesimo motivo, specificamente i ricorsi per pensioni di guerra.</p>
<p>Una effettiva ed ulteriore accelerazione dei giudizi potrà essere conseguita allorché l’Amministrazione avrà, a sua volta, attuato sistematicamente un più tempestivo deposito dei fascicoli d’ufficio, prevenendo l’eventualità di una futura valutazione dei ritardi alla luce dell’effettiva osservanza dei tempi ragionevoli del processo.</p>
<p>Si rinvia alle annesse tabelle per la ricognizione dell’attività giurisdizionale intensamente svolta nel settore pensionistico.</p>
<p>Com’è noto, la normativa di riordinamento, di cui alla legge n. 14 gennaio 1994, n. 19, ha ristretto l’intervento del pubblico ministero della Corte dei conti nel processo pensionistico al solo grado eventuale dell’appello, che peraltro non è stato azionato nel 2001 per nessuna delle pronunce emanate. </p>
<p>In materia di responsabilità amministrativo- contabile, la Sezione ha complessivamente pronunciato n. 37 sentenze, alcune delle quali parzialmente risolvendo i temi del giudizio e conseguentemente proseguendo in sede istruttoria.</p>
<p>Le pronunce di condanna sono state n.10 e quelle di assoluzione n. 18, mentre n. 1 ha avuto per oggetto la materia di aggio esattoriale. </p>
<p>Le ordinanze sono state n. 15, delle quali n. 14 di natura istruttoria e n. 1 pronunciata su reclamo.</p>
<p>Sono stati autorizzati n. 7 sequestri, mentre una sola pronuncia monitoria è stata emanata ai sensi dell’art. 49 R.D. 13 agosto 1933, n. 1038.</p>
<p>Le condanne ammontano a £ 4.604.740.148 ed i sequestri a £ 10.335.376.827, il procedimento monitorio ha comportato un recupero di £ 3.500.000.</p>
<p>Sono stati discaricati n. 44 conti giudiziali e dichiarati estinti n. 685 conti.</p>
<p>***</p>
<p>I temi della responsabilità per danno pubblico, approfonditi dalla Sezione, sono assai ampi ed eterogenei. </p>
<p>In particolare e per quanto riguarda le fattispecie di maggior rilievo, si segnala la condanna di componenti del Comitato di gestione dell’ ex USL di Pescara al risarcimento di un danno di oltre £ 425 milioni, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, per uno studio di fattibilità per l’informatizzazione dello stesso Ente rivelatosi privo di alcuna utilità, sovrastimato nel prezzo e conseguito ad una serie di reati concorsualmente posti in essere in danno dell’Amministrazione pubblica. </p>
<p>La predetta sentenza afferma, tra l’altro, un principio importante in materia di prescrizione dell’azione risarcitoria diretta, facendone coincidere la decorrenza con il momento dell’ordinazione della spesa dannosa. </p>
<p>Ugualmente, va ricordata la condanna del coordinatore amministrativo d’un Istituto tecnico commerciale di Teramo al risarcimento della somma d’oltre £ 682 milioni, affermando contestualmente la responsabilità sussidiaria del Preside, dei revisori dei conti e dell’Istituto di credito tesoriere.</p>
<p>Presenta interesse, inoltre, il principio affermato dalla Sezione in sede d’assoluzione del sindaco d’un Comune, percettore di somme per rimborsi e spese di missione superiori a quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti statali, ma comunque commisurati alle spese sostenute in relazione alle funzioni svolte, in considerazione che il vigente testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali non ha trovato ancora applicazione in ordine all’esplicazione della potestà regionale per la disciplina regolamentare dell’indennità di missione.</p>
<p>Rilevante per l’entità del risarcimento appare, poi la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del cassiere dell’ex USL di Pescara per l’importo di oltre 300 milioni, oltre alla rivalutazione ed agli interessi, in relazione a perdite ed ammanchi di cassa contestati anche in sede penale. </p>
<p>Si fa appena cenno, essendo il giudizio tuttora in corso ed in parte oggetto di appello, alla sentenza parziale con la quale, confermando il precedente orientamento, la Sezione ha ritenuto la competenza territoriale nel giudizio contro amministratori dell’Ente Parco nazionale d’Abruzzo, tenuto conto che la sede di Roma assolve a finalità di mera rappresentanza. </p>
<p>Significativa appare la sentenza con la quale la società cooperativa gestore del servizio parcheggi pubblici e della sosta regolamentata a tariffa per il Comune dell’Aquila è stata assoggettata, quale agente contabile, alla giurisdizione della Corte dei conti ed astretta all’obbligo della resa del conto giudiziale nei confronti dell’Amministrazione comunale, con la conseguente necessità dei successivi adempimenti – inclusi quelli di trasmissione alla Sezione dei conti muniti del visto di regolarità da parte del rappresentante dell’ente locale.</p>
<p>Per analoga fattispecie, le SS.UU. della Corte di cassazione hanno ripetutamente riaffermato la giurisdizione della Corte dei conti (SS.UU. n. 5668/1997; n. 12041/1997). </p>
<p>Tre sentenze si caratterizzano per l’approfondimento del tema della risarcibilità del danno non patrimoniale, arrecato all’ente pubblico in dipendenza della lesione del suo prestigio derivata da azioni delittuose di pubblici impiegati, pur escludendone la configurazione di danno permanente. </p>
<p>La risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale, in termini di recupero del prestigio e del decoro che si snoda attraverso una graduale, continua e sollecita azione di miglioramento dell’efficienza e della produttività dei servizi con dispendio aggiuntivo e finalizzato di energie e di risorse economicamente valutabili, è stata approfondita dalla giurisprudenza della Corte dei conti, dopo che le SS.UU. della Cassazione, sin dal 1997, avevano delineato i presupposti ed i criteri di valutazione del danno. </p>
<p>Quest’ultimo, infatti, non si identifica con il c.d. danno morale, la cui correlazione con l’attività delittuosa è inscindibilmente sancita dagli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. con riferimento al ristoro delle sofferenze fisiche e morali.</p>
<p>Il danno non patrimoniale si concreta, infatti, nella lesione di beni c.d. immateriali, come l’interesse generale al buon andamento dei pubblici uffici, oltrechè nella lesione del prestigio, dell’immagine, della reputazione e della personalità pubblica dell’ente danneggiato, a causa del riflesso negativo per la propria credibilità, per effetto dell’elemento distorsivo rappresentato dalla condotta del dipendente infedele o corrotto.</p>
<p>Il profilo indicato non ha, peraltro, esaurito i contenuti delle condanne, dovendosi in particolare ricordare quella al pagamento di oltre £ 2.886 milioni inflitta al coordinatore dell’Ufficio recupero crediti di una Sede dell’ANAS per appropriazioni sanzionate anche in sede penale, mentre un dipendente del Comune d’Ortona veniva condannato alla somma di £ 7 milioni in relazione ad illecite elargizioni percepite concussivamente in sede di aggiudicazione d’un appalto di metanizzazione di sedi scolastiche. </p>
<p>A queste pronunce si aggiunge la condanna per £ 177 milioni nei confronti del dirigente del settore tecnologico dell’ex USL di Pescara per vari ed articolati abusi, sanzionati anche in sede penale. </p>
<p>Nel quadro delle iniziative assunte presso gli istituti di istruzione e volte ad arricchire l’esperienza dei giovani con corsi di lingue, viaggi e gite, non è infrequente che carenze di controlli e disordine amministrativo producano la possibilità di ammanchi ed indebite contabilizzazioni. Anche in tale settore la Sezione ha pronunciato condanna nei confronti del responsabile amministrativo d’un istituto scolastico di Teramo per l’importo di oltre £ 226 milioni, oltre alla rivalutazione ed agli interessi. </p>
<p>Il complesso della produzione giustiziale sopra sintetizzata pone in risalto alcune scelte procedurali e giudiziarie, che meritano di essere evidenziate. </p>
<p>La Sezione si è pronunciata sul termine intercorrente tra l’atto d’invito a produrre deduzioni ex art. 5, legge 14 gennaio 1994, n. 19 e l’emanazione dell’atto di citazione, nell’ipotesi di una molteplicità di persone contestualmente invitate, ritenendo che lo stesso termine decorra dall’ultima notificazione. </p>
<p>In materia di prescrizione dell’azione, la Sezione ha sancito con giurisprudenza costante l’adesione pressocchè testuale al disposto di cui all’art. 2935 cod. civ., nel senso che il termine di decorrenza iniziale debba corrispondere alla possibilità di effettivo esercizio delle azioni risarcitorie o cautelari. </p>
<p>Dell’indirizzo assunto in tema di danno non patrimoniale si è detto sopra. </p>
<p>La Sezione si è inoltre data carico della piena attuazione di quanto previsto dall’art. 93, comma 2, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, recante il nuovo testo unico sugli enti locali, affermando, anzitutto ed in via generale, l’obbligo in capo al tesoriere di tutti gli enti locali, indipendentemente dal numero di abitanti, di presentare il conto della gestione di cassa all’amministrazione, con le modalità indicate nella stessa normativa, e la necessità della previa verifica da parte dell’amministrazione stessa per il successivo inoltro alla Sezione da parte del rappresentante legale dell’Ente locale. </p>
<p>Invero, il giudizio di conto, come più volte affermato dalla Corte costituzionale, rimane uno strumento essenziale per la tutela obiettiva del patrimonio pubblico.</p>
<p>D’altra parte, tale obbligo, che la Corte di cassazione, SS.UU., ha ritenuto esteso anche agli agenti contabili dei Consigli regionali (cfr. sent. 9.7.1999, n. 461) e che nemmeno ai sensi dell’art. 10 della legge 15 maggio 1997, n.127, poteva considerarsi meramente eventuale, rappresenta non solo uno strumento di garanzia della correttezza della pubblica gestione, ma anche un valido ausilio per gli amministratori in vista del raggiungimento delle finalità di buon andamento dell’amministrazione. </p>
<p>E’ ciò, soprattutto nella presente fase degli ordinamenti locali, nella quale non sussiste più, o non sussiste ancora, la possibilità per la Corte dei conti di rendere una declaratoria di veridicità dei risultati finali di bilancio, e quindi di attendibilità complessiva del risultato d’amministrazione. </p>
<p><a name="_ftn5">5.</a> ATTIVITA’ DELLA PROCURA REGIONALE PER L’ABRUZZO. </p>
<p>La Procura regionale ha potuto raggiungere la pienezza dell’organico, con l’assegnazione in via esclusiva di tutti i suoi magistrati, soltanto al termine del decorso 2001. </p>
<p>Le attività istruttorie hanno investito tanto i fenomeni di grave patologia amministrativa, connessi con la commissione di reati, quanto quelli correlati con gravi violazioni delle regole incidenti sul buon andamento dell’amministrazione pubblica sotto il profilo del pregiudizio alla finanza pubblica. </p>
<p>Si richiamano soltanto per sommi capi gli atti di citazione emessi nel corso del 2001 ai fini del radicamento del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile di maggior rilievo. </p>
<p>Le modalità di acquisizione della fornitura di materiale, destinato alle sale operative di vari Uffici della Polizia di Stato, ha comportato l’emissione d’una richiesta risarcitoria nei confronti d’un ex dirigente tecnico per l’ammontare di oltre £ 738 milioni. </p>
<p>Nel contesto della repressione delle frodi su fondi strutturali di provenienza comunitaria, è stato convenuto il responsabile di una società cooperativa che, in concorso con il funzionario dell’Amministrazione vigilante, aveva conseguito corrispettivi per corsi destinati a lavoratori per attività di pubblica utilità, peraltro svolti in entità irrilevante, con conseguente richiesta risarcitoria per oltre £ 1.498 milioni. </p>
<p>La sottrazione di somme acquisite nel corso dell’attività di esazione di tributi automobilistici, accertata in sede penale a carico d’un delegato dell’A.C.I., ne ha comportato la chiamata in giudizio per un ammontare di oltre £ 2.480 milioni. </p>
<p>Per tutti i predetti casi è stato chiesto ed autorizzato il sequestro conservativo sui beni dei convenuti. </p>
<p>Per omissione ingiustificata della costituzione processuale nell’interesse di un Comune, in un giudizio promosso nei confronti dell’ente locale, e per aver ugualmente trascurato di attivare la surrogazione da parte dell’impresa di assicurazione, il sindaco è stato convenuto in giudizio per rispondere del danno derivato all’ente per effetto della soccombenza ed ammontante a £ 9 milioni.</p>
<p>Sempre sul piano della corretta amministrazione, è stato convenuto il sindaco d’un Comune che, in occasione dei lavori di rifacimento della pavimentazione del centro storico, aveva utilizzato nella propria villa in costruzione i cordoli marmorei provenienti dagli stessi lavori, per un ammontare di £ 15 milioni. </p>
<p>Per gravi carenze contestate nell’attività professionale di un direttore dei lavori prestata in occasione di un appalto pubblico, è stata radicata una richiesta risarcitoria di oltre £ 54 milioni. </p>
<p>Per scarsa diligenza nella custodia di valori affidati al dirigente d’un Ufficio notifiche e protesti, dalla quale è derivato il furto di £ 21 milioni, è stato promosso giudizio risarcitorio, tenuto conto che le somme sarebbero dovute essere depositate presso un istituto di credito, in assenza di adeguati sistemi di sicurezza presso l’Ufficio.</p>
<p>Per peculato è stata convenuta in giudizio un’impiegata d’un Ufficio del registro, nonché, in via sussidiaria per carente azione di controllo, il direttore dello stesso Ufficio, per un ammontare di oltre £ 30 milioni. </p>
<p>In occasione della progettazione, del finanziamento e della realizzazione d’uno dei maggiori centri commerciali della Provincia di Pescara, alcuni amministratori di un Comune, già imputati in sede penale, sono stati convenuti anche presso questa giurisdizione per un ammontare di £ 1.000 milioni.</p>
<p>L’arbitraria e dannosa omissione dell’assunzione in economia di una farmacia comunale e l’irrazionale prosecuzione in appalto della sua gestione hanno comportato per gli amministratori del Comune interessato una chiamata risarcitoria per oltre £ 122 milioni. </p>
<p>L’indebito affidamento per quattro anni a professionisti estranei all’organizzazione comunale dei servizi di ragioneria di un Comune, in contrasto con l’affermata provvisorietà d’una carenza di organico, ha prodotto, a causa delle consulenze illegittimamente acquisite e del sostanziale raddoppio della spesa per il servizio, un pregiudizio di oltre £ 320 milioni, al cui risarcimento sono stati chiamati in via giudiziale gli amministratori, i componenti del Consiglio comunale e lo stesso segretario comunale presente alle riunioni consiliari. </p>
<p>***</p>
<p>Il tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e la Corte dei conti costituisce un aspetto tra i più delicati e sicuramente ancora suscettibile di riflessione. </p>
<p>L’Amministrazione pubblica, sotto la spinta delle nuove esigenze organizzative e per rendere profittevoli i propri servizi è orientata a scorporare le cosiddette public utilities, facendole gestire da enti pubblici economici, da aziende speciali e da società per azioni. </p>
<p>L’assenza d’un controllo giurisdizionale sugli abusi perpetrabili all’ombra delle predette formule organizzatorie, nella generalità dei casi dotate d’autonoma personalità giuridica, ha posto alla Corte dei conti la questione se interi e complessi settori, sotto l’usbergo della natura imprenditoriale dell’attività, potessero ancora considerarsi sottratti all’azione pubblica di responsabilità. </p>
<p>E ciò, considerando del tutto utopistico l’attendersi iniziative risarcitorie di diritto civile a cura degli amministratori degli enti che hanno dato vita alle persone giuridiche.</p>
<p>Pertanto, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione sollevato da amministratori d’un consorzio, questa Procura, con un controricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione, ha nuovamente prospettato la questione, apparendo non conforme alle nuove e generalizzate tipologie organizzative una soluzione affermativa della giurisdizione ordinaria, fondata sostanzialmente sull’indefettibilità d’un espresso conferimento alla Corte dei conti delle attribuzioni giurisdizionali nei confronti di soggetti pubblici aventi finalità economiche e dei loro dipendenti. </p>
<p>Un siffatto orientamento, infatti, non appare ulteriormente giustificato dopo l’entrata in vigore della legge n. 97 del 2001 che tale giurisdizione prevede, espressamente, addirittura nei confronti dei dipendenti di società per azioni, e cioè di soggetti di diritto privato, quando sussista una partecipazione pubblica dominante, sia pure per le ipotesi rilevanti sotto il profilo penale. </p>
<p>Incidentalmente, si richiama che la Corte regolatrice ha da sempre affermato la giurisdizione della Corte dei conti sui predetti enti quando il danno deriva dalle attività di natura organizzativa, purchè di carattere non imprenditoriale.</p>
<p>***</p>
<p>Mentre sono in corso iniziative risarcitorie e cautelari a tutela di varie pubbliche amministrazioni, ma non ancora perfezionate, eppertanto non divulgabili in omaggio al diritto alla riservatezza, si ritiene di poter indicare sin d’ora che gli ambiti delle altre istruttorie di maggior rilievo in corso nel 2001 concernono fattispecie di danno derivanti da espropriazioni avviate, ma non giunte a tempestivo compimento, nonché ipotesi di inadeguata attività defensionale da parte delle amministrazioni interessate da lodi arbitrali, casi di indebito ricorso a consulenze esterne alle strutture amministrative, ed inoltre la mancata, ritardata o inidonea realizzazione di opere pubbliche, con particolare riguardo a quelle ritenute di grande importanza per assicurare adeguate condizioni ambientali e di traffico urbano e stradale. </p>
<p>Specifica attenzione verrà riservata da questa Procura alle pronunce giudiziarie dalle quali emergono abusi od inottemperanze ai dispositivi delle sentenze, onde rafforzare, con idoneo presidio risarcitorio, la loro effettività e precettività. </p>
<p>Proseguirà, inoltre, l’attività di individuazione e di contrasto contro le diseconomie e gli sperperi dei quali siano state acquisite notizie dagli organi di stampa od espressa segnalazione da parte dei cittadini. </p>
<p><a name="_ftn6">6.</a> CONCLUSIONI.</p>
<p>Una ferma e tempestiva difesa della finanza pubblica, svolta articolatamente a favore dello Stato e degli enti istituzionali locali rientranti nell’ampio contesto delle autonomie, non è più soltanto un’istanza proveniente dalla platea dei cittadini, nella duplice veste di utenti e di contribuenti: essa corrisponde ad un ugualmente preciso obiettivo del legislatore. </p>
<p>Questo convincimento è coonestato dal recente potenziamento del Corpo della Guardia di finanza, operato con il D.L.vo 19 marzo 2001, n. 68, il cui art. 2, comma 3, lett. m) espressamente specifica, tra i compiti affidati allo stesso Corpo, quello di curare ogni altro interesse economico e finanziario nazionale e dell’Unione europea. </p>
<p>La normativa di riorganizzazione testè richiamata rappresenta la migliore malleveria per un compiuto e soddisfacente espletamento del mandato istituzionale commesso alla Corte dei conti. </p>
<p>Un rilevante contributo per l’avvio delle iniziative risarcitorie è stato fornito dall’Autorità giudiziaria ordinaria, tanto in sede di informativa ex art. 129, comma 3, disp. att. cod. proc. pen, quanto in relazione alle successive acquisizioni documentali. Nel dare atto della fruttuosità delle sinergie previste dal vigente ordinamento e recentemente, come si è detto, potenziate, sono persuaso che la consapevolezza della utilità reciproca della collaborazione già operante potrà ulteriormente rendere proficui, tempestivi ed effettivi il contenimento e la repressione degli abusi della mala amministrazione.</p>
<p>Esprimo un vivo ringraziamento, per la collaborazione qualificata fornita a questa Procura regionale, nelle diverse sedi ed occasioni istruttorie, agli organi della Guardia di finanza, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, delle Capitanerie di porto e, in special modo, agli Uffici territoriali del Governo per l’alto senso di professionalità con il quale hanno corrisposto agli approfondimenti e verifiche richiesti. </p>
<p>Rivolgo un saluto ai rappresentanti dell’Avvocatura abruzzese, il cui alto senso della professione, che attinge a remote e nobili tradizioni, costituisce lo sfondo deontologico sul quale si misura un fondamentale, dialettico contributo di giustizia e di verità. </p>
<p>Nel ringraziare tutte le Autorità e le Rappresentanze intervenute all’odierna rassegna delle attività giurisdizionali, alle quali con impegno e professionalità l’intero personale amministrativo della Corte dei conti ha offerto un contributo determinante ed apprezzato, La prego, sig. Presidente, di dichiarare aperto a nome del Popolo italiano l’anno giudiziario 2002.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. anche:</p>
<p><a href="/ga/id/2002/1/690/d">Relazione del Procuratore generale</a> V. APICELLA.</p>
<p><a href="/ga/id/2002/1/691/d">Relazione del Procuratore regionale</a> M. PISCHEDDA.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/inaugurazione-dellanno-giudiziario-2002-della-sezione-regionale-della-corte-dei-conti/">Inaugurazione dell’anno giudiziario 2002 della Sezione Regionale della Corte dei Conti</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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