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	<title>Giuseppe Naimo Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Giuseppe Naimo Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La disciplina transitoria delle vertenze in materia di pubblico impiego: questione di giurisdizione?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-disciplina-transitoria-delle-vertenze-in-materia-di-pubblico-impiego-questione-di-giurisdizione/">La disciplina transitoria delle vertenze in materia di pubblico impiego: questione di giurisdizione?</a></p>
<p>Con la ordinanza in rassegna (non constano precedenti in termini sul punto) il Consiglio di Stato, sia pur con la sommarietà connessa alla fase cautelare, interviene autorevolmente sulla questione relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dei termini temporali previsti dall’art. 69 D. Lgs. 165/01. A differenza sia dei Giudici ordinari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-disciplina-transitoria-delle-vertenze-in-materia-di-pubblico-impiego-questione-di-giurisdizione/">La disciplina transitoria delle vertenze in materia di pubblico impiego: questione di giurisdizione?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-disciplina-transitoria-delle-vertenze-in-materia-di-pubblico-impiego-questione-di-giurisdizione/">La disciplina transitoria delle vertenze in materia di pubblico impiego: questione di giurisdizione?</a></p>
<p>Con la ordinanza in rassegna (non constano precedenti in termini sul punto) il Consiglio di Stato, sia pur con la sommarietà connessa alla fase cautelare, interviene autorevolmente sulla questione relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dei termini temporali previsti dall’art. 69 <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id//2001/05/09/001G0219/sg">D. Lgs. 165/01</a>.</p>
<p>A differenza sia dei Giudici ordinari sia dei Tribunali Amministrativi che si sono pronunciati sulla questione, il Consiglio di Stato qualifica la decadenza sancita dalla norma come &#8220;preclusione assoluta all’esercizio dell’azione&#8221;, con ambito di operatività della stessa individuato &#8220;sul piano sostanziale quale causa di estinzione del diritto&#8221;, ritenendo (si ricava per implicito) sussistere la propria giurisdizione e riservandosi evidentemente di pronunciare tale decadenza.</p>
<p>Fino ad ora invece i Giudici (sia ordinari che amministrativi) chiamati ad applicare tale norma, hanno invece dichiarato il difetto di giurisdizione (v. ex multis: TAR RC, sent. n. 512/01; Trib. Lamezia Terme, sent. n. 51/02 ; Trib. CS, ord. n. 17/02; Trib. Locri, sent. n. 362/02); i primi hanno ritenuto che non avrebbe avuto senso mantenere l’espressione &#8220;a pena di decadenza&#8221; nell’art. 69 ove fosse residuata la giurisdizione del G.O. per le vertenze non instaurate davanti al G.A entro il 15 settembre 2000; i secondi, al contrario, hanno ritenuto che qualunque vertenza proposta dopo tale data rientri nella giurisdizione del G.O., il quale valuterà se dichiarare decaduto dal diritto azionato l’interessato.</p>
<p>In dissonanza con l’orientamento degli altri Giudici Ordinari si è posto il Tribunale di Reggio Calabria (sent. n° 303/02), il quale ha ritenuto sussistere la giurisdizione dell’A.G.O. anche per le questioni attinenti alla fase del rapporto precedente al 30.6.1998 e proposte dopo il 15.9.00, ed ha dichiarato la decadenza sostanziale del diritto azionato, decadenza avente rilevanza pubblicistica e conseguentemente rilevabile anche d’ufficio.</p>
<p>Se si considera inoltre che l’art. 69 D. Lgs. 165/01 – nella parte in cui modifica la norma di cui all’art. 45, c. 17, D. Lgs. 80/98 – ad avviso di chi scrive è afflitto da palese vizio per eccesso di delega in forza degli artt. 76 e 77 della Costituzione, ove esso venga interpretato come norma avente carattere innovativo rispetto alla previgente disciplina, ecco che la questione si fa sempre più complessa: probabilmente solo una (o più) pronunce della Corte Costituzionale (già chiamata a pronunciarsi sul punto, e probabilmente presto chiamata a pronunciarsi sull’eccesso di delega) potranno risolvere in via definitiva tale questione.</p>
<p>Nell’attesa, la pronuncia del Consiglio di Stato introduce nuovi profili di riflessione che dovranno essere adeguatamente ponderati ed approfonditi al fine di pervenire ad una soluzione soddisfacente del problema interpretativo sollevato.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. in argomento in questa Rivista:</p>
<p>TRIBUNALE DI COSENZA, SEZ. II CIVILE &#8211; <a href="/ga/id/2001/12/1737/g">21 novembre 2001 n. 1769</a></p>
<p>TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – <a href="/ga/id/2001/9/1534/g">Ordinanza 31 agosto 2001 n. 107</a> (che ha sollevato q.l.c.), con commento di C. MICELLI.</p>
<p>CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI – <a href="/ga/id/2000/9/859/g">Sentenza 21 dicembre 2000, n. 1323</a></p>
<p>TAR PUGLIA, SEZ. I – <a href="/ga/id/2000/4/2192/g">Sentenza 19 marzo 2000 n. 1631</a></p>
<p>E. A. APICELLA, <a href="/ga/id/2000/0/184/d">Una parola (forse definitiva) delle Sezioni unite sul regime transitorio del trasferimento di giurisdizione sulle controversie di impiego pubblico</a>.</p>
<p>A. PAGANO, <a href="/ga/id/2000/0/185/d">L’art. 45 dlgs 80/1998: i criteri transitori di riparto nelle controversie di lavoro con la pubblica amministrazione</a>.</p>
<p>G. VIRGA, <a href="/ga/id/2000/0/186/d">L’ammaina bandiera del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego ed il regime transitorio</a>.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2002/6/2229/g">Ordinanza 10 maggio 2002 n. 1752</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-disciplina-transitoria-delle-vertenze-in-materia-di-pubblico-impiego-questione-di-giurisdizione/">La disciplina transitoria delle vertenze in materia di pubblico impiego: questione di giurisdizione?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Nota a CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, SEZIONE LAVORO – Ordinanza 23 gennaio 2003</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-dappello-di-catanzaro-sezione-lavoro-ordinanza-23-gennaio-2003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-dappello-di-catanzaro-sezione-lavoro-ordinanza-23-gennaio-2003/">Nota a CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, SEZIONE LAVORO – Ordinanza 23 gennaio 2003</a></p>
<p>Con l’ordinanza sopra riportata (ampliativa rispetto alla precedente ordinanza del 21.11.2002, pubblicata su questo sito) la Corte di Appello ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, c.7, D. Lgs. 30.3.2001, n° 165, lamentando la violazione dei parametri costituzionali di cui all’art. 3 e agli artt. 76 e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-dappello-di-catanzaro-sezione-lavoro-ordinanza-23-gennaio-2003/">Nota a CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, SEZIONE LAVORO – Ordinanza 23 gennaio 2003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-dappello-di-catanzaro-sezione-lavoro-ordinanza-23-gennaio-2003/">Nota a CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, SEZIONE LAVORO – Ordinanza 23 gennaio 2003</a></p>
<p>Con l’ordinanza sopra riportata (ampliativa rispetto alla precedente ordinanza del 21.11.2002, pubblicata su questo sito) la Corte di Appello ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, c.7, D. Lgs. 30.3.2001, n° 165, lamentando la violazione dei parametri costituzionali di cui all’art. 3 e agli artt. 76 e 77 della Costituzione. </p>
<p>Più in particolare, la lesione di cui all’art. 3 deriverebbe dall’aver consentito detta norma &#8220;la rinascita postuma di un eventuale diritto soggettivo travolto da una decadenza sostanziale&#8221;, mentre la lesione degli artt. 76 e 77 deriverebbe da un eccesso del legislatore delegato avuto riguardo ai principi stabiliti nella legge delega(L. 24.11.2000, n° 340).</p>
<p>La Regione Calabria, quale parte nel giudizio a quo, ha già provveduto a costitursi avanti la Corte costituzionale, con il patrocinio del Dirigente l’Avvocatura Regionale; chi scrive, avendo collaborato alla redazione dell’atto di costituzione, ritiene di poter effettuare le osservazioni che seguono sull’atto di rimessione</p>
<p>La questione, in relazione all’art. 3 Cost., è inammissibile. Infatti la parte di motivazione volta a comparare la posizione di chi ha agito sino all’entrata in vigore del D. Lgs. 165/01 e di chi ha agito successivamente appare prospettare la lesione del parametro invocato in via meramente ipotetica (&#8220;…si potrebbe trovare di fronte ad una decisione avente forza di giudicato.&#8221;) e certemente non riferibile al contenzioso sottoposto all’attenzione del Giudice rimettente:ciò rende la questione, prospettata in via ipotetica e perplessa, palesemente inammissibile(ex plurimis, Corte Costituzionale, sentenze nn° 32, 195 e 446 del 2002; ordinanza n° 2 del 2001)</p>
<p>L’intera questione, per come prospettata dal Giudice a quo, è comunque infondata.</p>
<p>Come indispensabile premessa alle argomentazioni che verranno esposte, si deve necessariamente richiamare la giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo la quale, ove una lettura della norma sottoposta a vaglio sia seguita dalla prevalente giurisprudenza (e costituisca quindi il c.d. &#8220;diritto vivente&#8221;) e risulti compatibile con il dato testuale della stessa norma &#8220;il giudice, nell’operare la ricognizione del contenuto normativo della disposizione da applicare al caso portato al suo esame, deve costantemente essere guidato dall’esigenza di rispettare i precetti costituzionali e, quindi, solo ove un’interpretazione appaia confliggente con alcuno di essi, è tenuto ad adottare quella diversa lettura che risulti aderente ai principi costituzionali altrimenti vulnerati(ex multis, Corte Costituzionale, sentenza n° 69 del 1999; ordinanze nn°158 del 2002, 277 del 200 e 147 del 1998).</p>
<p>La diversa opzione emeneutica, rispettosa dei precetti costituzionali invocati dal Giudice rimettente, esiste, ed è peraltro assolutamente prevalente sia nella giurisprudenza di merito che in quella di legittimità.</p>
<p>Tra i Giudici di merito che hanno propugnato tale interpretazione, l’esposizione più compiuta ed articolata è sicuramente quella data dalla Corte d’Appelo de L’Aquila con la sentenza del 14.3.2002(Ranalli/Amm. Prov. Teramo), estensore il Consigliere Paolo SORDI.</p>
<p>Tale sentenza, la cui massima recita&#8221;L’art. 69, c.7, D.Lgs. 165/01 non attribuisce al G.O. la giurisdizione sulle controversie di pubblico impiego relative al periodo di rapporto precedente al 30.6.98 non proposte davanti al G.A. prima del 15.9.00&#8221;, esamina funditus il dato letterale della norma sottoposta allo scrutinio di questa Corte, per ricavarne la condivisibile conclusione che le controversie relative al periodo del rapporto antencedente al 30.6.98 e non proposte avanti il G.A. entro il 15.9.00 &#8220;sono, puramente e semplicemente ignorate dal legislatore del 2001.Ciò per la semplice – ma ottima – ragione che, nel momento in cui veniva emanato il d.lgs. 165..quella categoria di controversie non era più ipotizzabile proprio essendo ormai decorso il termine imposto dal d.lgs. n.80 del 98 a pena di decadenza per la loro instaurazione….Nel 2001 potevano esistere(e quindi potevano essere oggetto di normazione) solamente controversie relative al perido post 30.6.98 ovvero controversie relative a questioni ante 30.6.98 ma già pendenti davanti ai giudici amministrativi..In realtà il legislatore del 2001, nel precisare che le controversie relative alle questioni attinenti al periodo precedente al luglio 1998 restano di competenza del giudice amministrativo <solo> qualora siano state proposte entro il 15 settembre 2000, ha voluto semplicemente ribadire l’ormai intervenuta decadenza per tutti i casi in cui controversie su simili questioni non siano state introdotte prima del 15.settembre 2000&#8243;.</p>
<p>A tale interpretazione hanno aderito numerosi Tribunali calabresi ( v. ex multis Trib. Cosenza – G.L., sentenze nn° 1016, 1019 e 1027/02; Trib. Locri – G.L., sent. n° 362/02; Trib. Rossano – G.L., sent. n° 1092/02; Trib. Catanzaro – G.L., ord. coll. n° 12/02 e sent. n° 4378/02; Trib. Castrovillari – G.L., sentenze 22.11.02 e 10.1.03; Tribunale Lamezia Terme – G.L, sent. n° 51/02) e non(Trib. Firenze – G.L., sentenze nn° 671/02, 1112/02, 1458/02; Trib. Roma, sent. 1.4.03): in particolare, nella sentenza del Tribunale di Catanzaro n° 4378/02 sopra citata, si legge l’acuto rilievo secondo il quale &#8220;Il dato letterale,infatti, è equivoco, perché se la norma avesse voluto superare il discrimine temporale del 30 giugno 1998, che era stato introdotto dall’art. 45, c.17, D.Lgs. 80/1998, ed attribuire al giudice ordinario tutte le cause di pubblico impiego, a prescindere dal periodo cui inerisice la questione controversa, non avrebbe avuto bisogno di ribadire l’esistenza di un termine entro il quale <a pena di decadenza> era necessario proporre ricorso al giudice amministrativo&#8221; .</p>
<p>Tale indirizzo interpretativo,inoltre, può essere ascritto anche al Consiglio di Stato(v. ex plurimis Cons. Stato, IV, ord. n° 1795/02 e sent. n° 1804/03, pubblicate entrambi su questo sito) secondo il quale &#8220;la regola di cui all’art. 69, c.7, ultimo alinea del D. Lgs. 165/01, che sancisce la decadenza per le controversie ivi previste non proposte entro il 15.9.00, non costituisce una norma sulla giurisdizione, bensì, introducendo una preclusione assoluta all’esercizio dell’azione, opera sul piano sostanziale quale causa di estinzione del diritto&#8221;), con ciò lasciando evidentemente intendere che secondo il massimo organo della giustizia amministrativa la norma in questione non ha innovato in alcun modo la situazione preesistente all’emanazione del D.Lgs. 165/01.</p>
<p>Anche le SS.UU. della Cassazione(v. ord. 17.6.02, n° 8700 e 1809/03; sent. n° 9690/02) hanno aderito alla tesi che sostiene la mancanza di forza innovativa del dato testuale dell’art. 69 rispetto alla normativa preesistente: si legge nella sentenza da ultimo citata che &#8220;..deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del G.A., senza che vi ostino le disposizioni dei provvedimenti normativi generali sulla c.d. privatizzazione del pubblico impiego, ed in particolare l’art. 68 D. Lgs. 29/93(oggi art. 63 D. Lgs. 165/01), attenendo il giudizio a questioni relative ad una fase del rapporto stesso di gran lunga anteriore al 30.6.98, indicata come limite temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego al G.O. e senza che rilevi l’avvenuto superamento della data del 15.9.00, indicata dall’art. 45, c.17, D. Lgs 80/98(ed oggi dall’art. 69, c.7, D.Lgs.165/91), non quale limite alla persistenza(relativamente alle questioni caratterizzate dagli esposti requisiti temporali) della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione&#8221;.).</p>
<p>Ancor più recentemente, le SS.UU. sono tornate a pronunciarsi sulla vicenda con l’ordinanza n° 1807 del 6.2.2003:in essa si legge che &#8220;Né, attesa l’epoca nella quale si collocano i fatti di causa, può essere richiamata in contrario la disposizione transitoria di cui all’art. 69, settimo comma, del ripetuto decreto legislativo, la quale mantiene in vita la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo limitatamente alle controversie su questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998&#8221;. </p>
<p>Come è assolutamente evidente dalla giurisprudenza sopra richiamata, la tesi della mancanza di forza innovativa dell’art. 69 D.Lgs.165/01 rispetto alle norme previgenti non solo è assolutamente prevalente, ma è anche convincente nelle argomentazioni addotte a sostegno; inoltre tale opzione ermeneutica si fa carico (in alcuni casi esplicitamente, in altri solo per implicito) di evitare proprio il lamentato contrasto con i precetti costituzionali invocati dal Giudice rimettente, in particolare per quanto riguarda gli artt. 76 e 77 Cost.</p>
<p>Tale indirizzo, inoltre, consente di superare agevolmente anche la pretesa violazione del precetto contenuto dall’art. 3 della nostra Costituzione:infatti nessuna disparità viene a crearsi in relazione alla possibilità di portare la stessa posizione all’esame di giudici diversi, comminando la norma(secondo l’interpretazione proposta) la decadenza sostanziale – da dichiararsi da parte del G.A. – per tutte le azioni temporalmente caratterizzate dal riferirsi al periodo ante 30.6.98 e proposte oltre il termine del 15.9.00(quindi con un periodo di oltre due anni concesso alle parti per attivarsi, assolutamente congruo e non lesivo del dirtto ad agire in giudizio costituzionalmente garantito:v. sul punto Cons. Stato, sent. n° 1804/03, cit.).</p>
<p>Non pertinente colla dedotta violazione del principio di uguaglianza appare invece la parte di motivazione volta a comparare la posizione di chi ha agito sino all’entrata in vigore del D. Lgs. 165/01 e di chi ha agito successivamente: a parte la circostanza che anche tale profilo verrebbe superato dalla interpretazione sopra prospettata, come già sopra dedotto sub 1) la lesione appare proposta in via meramente ipotetica (&#8220;…si potrebbe trovare di fronte ad una decisione avente forza di giudicato.&#8221;) e certemente non riferibile al contenzioso sottoposto all’attenzione del Giudice rimettente. </p>
<p>Chi scrive non intende sottovalutare (o far finta che non esista) la pronuncia della Corte Costituzionale, che con l’ordinanza n° 183 del 2002 ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Catania per un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata, alla luce del rilevo che l’art. 69, c.7, D. Lgs. 165/01 ha riprodotto il contenuto dell’art. 45, c.17, D. Lgs.80/98 &#8220;apportandovi alcune modificazioni&#8221;; ritiene comunque che tale inciso non escluda in alcun modo l’interpretazione sopra proposta per due distinte ragioni:</p>
<p>L’ordinanza in questione è stata depositata in Cancelleria il 10.5.2002, mentre le pronunce sopra richiamate (ed in particolare, quelle del Consiglio di Stato e quelle delle SS.UU. della Cassazione) sono state depositate in date successive, e quindi il consolidarsi dell’opzione ermeneutica sostenuta dall’Ente è successivo all’emanazione di detta pronuncia;</p>
<p>Il principio del trasferimento della questione sulla disposizione attraverso la quale vive la norma censurata(elaborato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, e richiamato dalla medesima ordinanza) presuppone la riproduzione della disposizione &#8220;nella sua identica formulazione&#8221;(v. ultimo capoverso ordinanza 183/02):può pertanto ragionevolmente presumersi che la Corte non abbia in alcun modo espresso un anticipato giudizio sull’art. 69, ma abbia solo inteso consentire al Giudice a quo di vagliare se siano possibili, in ordine a tale modifica, una o più opzioni ermeneutiche, e solo all’esito di tale operazione (riservata ovviamente al Giudice rimettente) consentire allo stesso Giudice di eventualmenteb sottoporre di nuovo la questione di l.c. a codesta Corte. </p>
<p>Conclusivamente, sia consentito di rilevare come l’auspicio contenuto nella parte finale della più volte menzionata ordinanza di rimessione, che &#8220;l’effetto negativo&#8221; derivante dalla eliminazione dall’ordinamento della norma sottoposta allo scrutinio della Corte Costituzionale possa essere riequilibrato da altra pronuncia della stessa Corte su altra questione sottoposta da altro Giudice (segnatamente, dal TAR RC), è stato ovviamente disatteso, essendo stata dichiarata la questione sollevata dal TAR inammissibile con l’ordinanza n° 144/03, come del resto già fatto dalla Corte con l’ordinanza n° 184 del 2002 in identica fattispecie: infatti, in entrambi i casi, la questione è stata sollevata in relazione a norma già abrogata al momento dell’emanazione dell’ordinanza.</p>
<p>Conclusivamente, si spera di aver fornito utili spunti al dibattito in atto sulla questione, certamente di grandissimo interesse non solo per gli operatori del diritto, ma anche per i cittadini tutti.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, SEZIONE LAVORO – <a href="/ga/id/2003/5/3030/g">Ordinanza 23 gennaio 2003</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-corte-dappello-di-catanzaro-sezione-lavoro-ordinanza-23-gennaio-2003/">Nota a CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, SEZIONE LAVORO – Ordinanza 23 gennaio 2003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle Regioni alla luce della modifica del Titolo V della Costituzione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-rapporto-di-lavoro-alle-dipendenze-delle-regioni-alla-luce-della-modifica-del-titolo-v-della-costituzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-rapporto-di-lavoro-alle-dipendenze-delle-regioni-alla-luce-della-modifica-del-titolo-v-della-costituzione/">Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle Regioni alla luce della modifica del Titolo V della Costituzione</a></p>
<p>SOMMARIO: 1) Il riparto di competenza tra Stato e Regioni nella vecchia formulazione dell’art. 117 della Costituzione. 2) I principi dettati in materia dalla Corte Costituzionale. 3) La nuova formulazione dell’art. 117 della Costituzione. 4) Il rapporto di lavoro alla luce di tale modifica. 5) Conclusioni. * * * 1)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-rapporto-di-lavoro-alle-dipendenze-delle-regioni-alla-luce-della-modifica-del-titolo-v-della-costituzione/">Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle Regioni alla luce della modifica del Titolo V della Costituzione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-rapporto-di-lavoro-alle-dipendenze-delle-regioni-alla-luce-della-modifica-del-titolo-v-della-costituzione/">Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle Regioni alla luce della modifica del Titolo V della Costituzione</a></p>
<p>SOMMARIO: 1) Il riparto di competenza tra Stato e Regioni nella vecchia formulazione dell’art. 117 della Costituzione. 2) I principi dettati in materia dalla Corte Costituzionale. 3) La nuova formulazione dell’art. 117 della Costituzione. 4) Il rapporto di lavoro alla luce di tale modifica. 5) Conclusioni.</p>
<p>* * *</p>
<p>1) Il riparto di competenza tra Stato e Regioni nella vecchia formulazione dell’art. 117 della Costituzione.</p>
<p>La sussistenza di potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni a Statuto ordinario, nella vigenza della formulazione dell’art. 117 della Costituzione antecedente a quella scaturita dalla L. cost. 3/01, è questione che non ha trovato dissensi né in dottrina né in giurisprudenza.</p>
<p>Si considerino i seguenti irrefutabili dati: </p>
<p>a) la legge 29.3.1983, n. 93 è unanimemente considerata (v. Martines, Diritto Costituzionale, Giuffrè, 1984, p. 817; C. Cost., sent. n. 217/87) legge cornice deputata a stabilire principi fondamentali per le Regioni in materia di ordinamento degli uffici; </p>
<p>b) fino al 1980 – prima quindi che l’art. 3 L. 93/83 introducesse anche per le Regioni il principio della contrattazione collettiva – lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali è stato disciplinato mediante disposizioni legislative regionali (ad. es., per la Regione Calabria, L.R. 9/75); </p>
<p>c) dal 1980 al 1990 i vari contratti collettivi di comparto approvati hanno dovuto essere recepiti (anche con modifiche sostanziali rispetto ai DD.PP.RR. di approvazione) mediante legge regionali (per la Regione Calabria LL.RR. nn. 15/80; 9/81; 34/84; 14/88; 30/90); </p>
<p>d) il D. Lgs. 29/93 (ed ora il D. Lgs. 165/01), all’art. 1, c. 3, indica che &#8220;le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 Costituzione.Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti; </p>
<p>e) la Corte Costituzionale, anche dopo l’intervenuta contrattualizzazione del pubblico impiego, ha continuato a ritenere oggetto di legislazione concorrente Stato – Regioni l’assetto funzionale – retributivo del personale dipendente (C. Cost., sent. n. 185/99).</p>
<p>2) I principi dettati in materia dalla Corte costituzionale.</p>
<p>Come già sopra indicato, la Corte Costituzionale si è sempre pacificamente espressa nel senso dell’esistenza della potestà concorrente in materia di organizzazione degli uffici (a questa necessariamente connessa l’organizzazione del personale e l’ordinamento delle carriere: v. sent. 217/87, cit.).</p>
<p>Ciò che invece è stato interpretato in senso via via più restrittivo è stato l’ambito di autonomia regionale, in relazione al concetto di peculiarità del proprio ordinamento, a fronte dei principi stabiliti dal legislatore nazionale.</p>
<p>Vediamo infatti che si è passati dalla ritenuta legittimità di norme relative al reinquadramento di dipendenti assunti a contratto, valutando come rientrante nel margine di autonomia regionale scaturente dalla &#8220;peculiarità del proprio ordinamento&#8221; disciplinare progressioni dei dipendenti valutandone l’attività pregressa (sent. n. 217/87) alla dichiarazione di illegittimità di norma regionale che prevedeva la copertura di metà dei posti di dirigente disponibili mediante concorso riservato (per violazione della disciplina di accesso al pubblico impiego &#8211; tale dovendosi considerare il passaggio ad una fascia funzionale superiore – e dell’obbligo di individuazione delle esigenze degli apparati di cui al D. Lgs. 29/93) ai dipendenti della stessa amministrazione (sent. n. 528/95), per approdare alla dichiarazione di incostituzionalità di norma regionale attributiva ad alcune categorie di dipendenti di indennità non previste dal CCNL di comparto, in quanto assunta in violazione del principio di contrattualizzazione del pubblico impiego sancito dal D.Lgs 29/93 (sent. n. 185/99, cit.).</p>
<p>3) La nuova formulazione dell’art. 117 della Costituzione.</p>
<p>Il nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione, nella versione approvata con la legge costituzionale 18.10.2001, n. 3, ribalta la situazione precedente, trovandosi ora elencate positivamente le materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni, mentre il c. 4 del medesimo articolo attribuisce alle Regioni in via generale &#8220;la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato&#8221;.</p>
<p>Alla luce di tale nuova formulazione, risulta indiscutibile che l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa regionale rientrano – per esclusione – nella potestà legislativa esclusiva regionale.</p>
<p>Vi è stato chi (CARINCI, su ILLEJ, n. 6/01) ha ritenuto che la disciplina del pubblico impiego debba oggi farsi rientrare nella materia dll’ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, in forza dell’avvenuta privatizzazione del pubblico impiego attuata dal D. Lgs. 29/93 e dalla &#8220;necessaria assimilazione&#8221; di esso al lavoro privato.</p>
<p>Tale tesi conduce ad un risultato del tutto inaccettabile, in quanto in via interpretativa (non essendovi una indicazione positiva nel senso voluto dall’Autore) si giunge alla conclusione che la materia dell’organizzazione del personale e delle carriere dei dipendenti regionali sia l’unica ipotesi di precedente caso di legislazione concorrente che viene ad essere trasformato in legislazione statale esclusiva, peraltro a fronte di un principio informatore della riforma in senso federale dello Stato assolutamente opposto.</p>
<p>Inoltre tale interpretazione non appare corretta, in quanto pretende di inserire nell’ordinamento civile il pubblico impiego in forza di un principio (quello della &#8220;contrattualizzazione del pubblico impiego&#8221;), peraltro condizionato dalla clausola di specialità prevista dall’art. 2, c. 2, D. Lgs. 165/01 (&#8220;..,fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto&#8221;), che in forza della modifica costituzionale attuata non vincola più le Regioni.</p>
<p>4) Il rapporto di lavoro alla luce di tale modifica.</p>
<p>Tali epocali modifiche porteranno necessariamente grandi mutamenti nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle Regioni: posto infatti che tali Enti incontreranno nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva solo i vincoli scaturenti dal rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, ecco che di fronte ad essi si porranno numerose alternative.</p>
<p>La prima – e fondamentale – sarà quella della scelta del metodo della contrattazione o di altro metodo:infatti il principio sancito dall’ultimo comma dell’art. 39 della Costituzione non appare immediatamente precettivo per le Regioni, tant’è che tale metodo per il pubblico impiego è stato posto come principio solo nel 1983, con la summenzionata L. 93/83.</p>
<p>Chi scrive ritiene che difficilmente si tornerà indietro da questa scelta, ormai entrata a far parte del patrimonio culturale sia della parte datoriale che dei lavoratori: ciò che invece potrà ( e dovrà) essere oggetto di attenta valutazione sarà la questione della rappresentanza delle due parti (non potendosi certo più ritenere l’ARAN rappresentante obbligato per la parte pubblica, e dovendosi ridefinire il concetto di rappresentatività delle OO.SS.) ed il numero di livelli della contrattazione medesima (non appare infatti congruo, alla luce delle modifiche sopra richiamate, mantenere due livelli di contrattazione, quando un solo livello a carattere regionale appare ampiamente in grado di soddisfare qualunque pretesa). </p>
<p>5) Conclusioni.</p>
<p>Quanto sopra indicato potrebbe (il condizionale è d’obbligo) riguardare non solo le Regioni, ma anche gli altri Enti del comparto: infatti, risultando riservata allo Stato la competenza esclusiva solo su &#8220;ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli Enti pubblici nazionali&#8221;, anche per ragioni sistematiche (l’inserimento degli EE.LL. sin dal 1983 nel medesimo comparto delle Regioni) potrebbe farsi ricadere la disciplina del rapporto di lavoro presso tali Enti nella competenza esclusiva delle Regioni.</p>
<p>Appare molto probabile che su entrambi gli aspetti del problema sopra inquadrati a breve giunga l’autorevole pronuncia della Corte Costituzionale,certamente chiamata a pronunciarsi in via principale su ricorso delle Regioni su norme (quali ad esempio la legge finanziaria) che disciplinano anche in dettaglio l’impiego del personale presso le Regioni.</p>
<p>In attesa, potrebbe essere utile a prevenire potenziali conflitti Stato Regioni e ad indirizzare l’attività legislativa di entrambi, un atto di indirizzo adottato in sede di Conferenza Unificata, volto a concordare in tale sede le reciproche condotte. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Sulla modifica del Titolo V della Costituzione v. la pagina di approfondimento.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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