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	<title>Giuseppe Maccarone Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Giuseppe Maccarone Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Giurisdizione amministrativa e revoca degli amministratori delle S.p.a. per la gestione dei servizi pubblici locali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/giurisdizione-amministrativa-e-revoca-degli-amministratori-delle-s-p-a-per-la-gestione-dei-servizi-pubblici-locali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:29:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/giurisdizione-amministrativa-e-revoca-degli-amministratori-delle-s-p-a-per-la-gestione-dei-servizi-pubblici-locali/">Giurisdizione amministrativa e revoca degli amministratori delle S.p.a. per la gestione dei servizi pubblici locali</a></p>
<p>La sentenza annotata, nonostante sia stata resa ai sensi dell’articolo 26 , comma 4, della legge 1034/71 e rechi quindi una motivazione succinta, assume particolare rilievo nell’acceso dibattito in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei servizi pubblici. E lo fa con riferimento ad una fattispecie, quella della revoca</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/giurisdizione-amministrativa-e-revoca-degli-amministratori-delle-s-p-a-per-la-gestione-dei-servizi-pubblici-locali/">Giurisdizione amministrativa e revoca degli amministratori delle S.p.a. per la gestione dei servizi pubblici locali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/giurisdizione-amministrativa-e-revoca-degli-amministratori-delle-s-p-a-per-la-gestione-dei-servizi-pubblici-locali/">Giurisdizione amministrativa e revoca degli amministratori delle S.p.a. per la gestione dei servizi pubblici locali</a></p>
<p>La sentenza annotata, nonostante sia stata resa ai sensi dell’articolo 26 , comma 4, della legge 1034/71 e rechi quindi una motivazione succinta, assume particolare rilievo nell’acceso dibattito in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei servizi pubblici.</p>
<p>E lo fa con riferimento ad una fattispecie, quella della revoca degli amministratori da parte dell’ente pubblico, che dopo il riparto di giurisdizione compiuto dal D.lgs. 80/98, pare non abbia ancora subito il vaglio della giurisprudenza.</p>
<p>L’occasione quindi, appare buona per muovere una prima sommaria riflessione sul tema specifico.</p>
<p>La sentenza ritiene che il giudizio avverso i provvedimenti di revoca degli amministratori di una S.p.a. adottati dal Comune unico socio, non rientrino nella giurisdizione amministrativa, ma in quella del giudice ordinario. </p>
<p>E ciò, per un primo aspetto perché la fattispecie non sarebbe riconducibile ad alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva elencate nell’articolo 33, comma 2, del D.lgs. 80/98, nel testo reintrodotto dall’articolo 7 della legge 205/00 a seguito della pronuncia di incostituzionalità della predetta norma decisa dalla Corte Costituzionale con sentenza 292/00.</p>
<p>E per un secondo aspetto, perché la revoca disposta dal socio unico costituirebbe estrinsecazione dell’autonomia negoziale attribuita al socio d’una società per azioni dagli articoli 2383, 2458 e 2459 del codice civile.</p>
<p>La sentenza è convincente sotto questo secondo profilo, ove sostenendo che la nomina e la revoca degli amministratori abbiano carattere privato o meglio negoziale, qualifica come diritto soggettivo la posizione giuridica degli amministratori revocati e conclude che, secondo il tradizionale riparto di giurisdizione fondato sulla &#8220;causa petendi&#8221;, la controversia rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p>Essa invece, si presta a qualche riflessione quando afferma che la revoca non rientri nella giurisdizione esclusiva dell’articolo 33 del D.lgs. 80/98.</p>
<p>Il primo comma del richiamato articolo 33 infatti, con una definizione la più ampia possibile, dispone che sono devolute al giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi e quindi, secondo l’orientamento prevalente, tutte le controversie che incidano in qualche modo sullo svolgimento del servizio pubblico in senso oggettivo.</p>
<p>Il dato letterale della norma con particolare riguardo alla locuzione &#8220;tutte le controversie in materia di pubblici servizi&#8221; rende chiara l’intenzione del legislatore di allargare il più possibile le maglie della giurisdizione amministrativa in questa materia, includendovi tutte quelle controversie che direttamente o indirettamente riguardino l’attività di produzione di beni e servizi di rilievo collettivo (il servizio pubblico in senso oggettivo per l’appunto), con esclusione, per espressa previsione dell’articolo 33 comma 2, lettera e), &#8220;…dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità…&#8221;.</p>
<p>La successiva elencazione di materie contenuta nel secondo comma assume quindi, carattere meramente esemplificativo e non certo tassativo, delle controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>
<p>Ciò detto, la revoca degli amministratori di una società, soprattutto quando – come nel caso in specie – riguardi la maggioranza degli amministratori, determinando la &#8220;decapitazione&#8221; dell’organo di amministrazione e limitando conseguentemente l’azione della società, è idonea ad incidere indirettamente sul servizio pubblico.</p>
<p>A titolo d’esempio, l’impossibilità per il consiglio di amministrazione di deliberare, certamente sugli atti di straordinaria amministrazione e fors’anche su quelli di ordinaria amministrazione tutte le volte in cui il numero degli amministratori superstiti rimanga inferiore a quello minimo fissato in statuto per la validità delle deliberazioni., è una vicenda sostanziale che può incidere, seppure in potenza, sull’organizzazione e l’espletamento del servizio.</p>
<p>La controversia peraltro, potrebbe forse rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo anche richiamando le ipotesi specifiche, aventi come detto carattere esemplificativo, del comma 2 del medesimo articolo 33.</p>
<p>Ci si riferisce per un verso alla lettera b), cioè alle controversie tra le amministrazioni pubbliche ed i gestori comunque denominati di pubblici servizi, ove si consideri che la revoca riguarda direttamente gli amministratori, ma indirettamente colpisce, per le ragioni sopra dette, l’organo amministrativo della società e quindi, anche per il rapporto di immedesimazione organica, la stessa società, cioè il gestore del pubblico servizio.</p>
<p>E per altro verso, alla lettera c) relativa alle controversie in materia di vigilanza e controllo nei confronti dei gestori di pubblici servizi, costituendo la revoca degli amministratori, nonostante gli innegabili connotati privatistici sopra indicati, una delle forme, forse pure la più penetrante, di controllo e vigilanza dell’ente pubblico sulle società di gestione.</p>
<p>Tanto che la revoca nella generalità dei casi rappresenta, come d’altra parte è avvenuto nel caso concreto, la conseguenza della &#8220;disobbedienza&#8221; degli amministratori rispetto alle direttive impartite dall’ente pubblico.</p>
<p>E anche vero tuttavia, e questo depone a favore del declino di giurisdizione contenuto nella sentenza annotata, che la mancata riproposizione da parte della legge 205/00 dell’originaria lettera c) dell’articolo 33 del D.lgs. 80/98, riguardante i rapporti tra le amministrazioni pubbliche ed i soci di società miste nonché quelli riguardanti la scelta dei soci, ha fatto ritenere che il legislatore abbia voluto evitare che il giudice amministrativo si occupasse di patti parasociali, di sindacati di voto ed in genere di tutte le controversie inerenti la vita societaria, non direttamente riconducibili alla materia dei servizi, estranei alla sensibilità giuridica del giudice amministrativo, di converso familiari al giudice ordinario.</p>
<p>La verità è che anche in questo specifico ambito, i contorni della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nonostante siano trascorsi ormai quattro anni dalla prima distribuzione di materie disposta con il D.lgs. 80/98, sono tutt’altro che chiari.</p>
<p>Un auspicabile intervento del nostro legislatore ovvero, ciò che è più probabile, l’esercizio successivo di dottrina e giurisprudenza ci diranno tra qualche tempo come stanno effettivamente le cose.</p>
<p>Ad oggi rimane il dato, poco confortante per la verità, che in questa come in altre materie, il cittadino debba spesso peregrinare alla ricerca d’un giudice competente in una &#8220;via crucis&#8221; (mi sia permesso l’accostamento) spesso assai dolorosa in termini economici e di tempo, nella quale soltanto la decisione delle sezioni unite della Corte di Cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, costituirebbe l’ultima stazione, idonea a fare definitiva chiarezza e ad eliminare orientamenti ondivaghi.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. TAR VENETO, SEZ. I – <a href="/ga/id/2002/4/1985/g">Sentenza 4 aprile 2002 n. 1234</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Disco verde agli appalti pubblici per le imprese non ancora in regola</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/disco-verde-agli-appalti-pubblici-per-le-imprese-non-ancora-in-regola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/disco-verde-agli-appalti-pubblici-per-le-imprese-non-ancora-in-regola/">Disco verde agli appalti pubblici per le imprese non ancora in regola</a></p>
<p>(Il Sole 24 Ore, 9 agosto 2000 &#8211; Norme e tributi) Strada spianata per le aziende che intendono partecipare a bandi di gara per appalti pubblici: la nuova regolamentazione per il collocamento dei disabili non costituirà un elemento di esclusione anche se l’impresa non ha ancora effettivamente ottemperato agli obblighi</p>
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<p>(Il Sole 24 Ore, 9 agosto 2000 &#8211; Norme e tributi) </p>
<p>Strada spianata per le aziende che intendono partecipare a bandi di gara per appalti pubblici: la nuova regolamentazione per il collocamento dei disabili non costituirà un elemento di esclusione anche se l’impresa non ha ancora effettivamente ottemperato agli obblighi imposti dalla nuova normativa.</p>
<p>Con il regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge 68/99, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 4 agosto (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri), prende corpo una disposizione già anticipata dal ministero del Lavoro con le circolari 4 e 41 del 2000. La &#8220;certificazione di ottemperanza&#8221; dovrà contenere tutte le indicazioni riferite alle iniziative intraprese dal datore di lavoro, atte a testimoniare la sua volontà di adempiere, quale &#8220;salvacondotto&#8221; per partecipare agli appalti.</p>
<p>Con il regolamento, inoltre, si concretizza anche una agevolazione per le piccole imprese, quelle che hanno un numero di dipendenti tra 15 e 35 e che sono, per la prima volta, destinatarie delle norme sul collocamento obbligatorio. Assumere un disabile, part time, per un solo giorno al mese può essere sufficiente a coprire la quota di riserva nelle aziende minori.</p>
<p>Secondo quanto stabilito dal comma 5, dell’articolo 3 del provvedimento, i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti potranno assolvere l’obbligo imposto loro dalla riforma del collocamento obbligatorio, assumendo un lavoratore disabile con invalidità superiore al 50%, con contratto di lavoro a tempo parziale, a prescindere dal numero delle ore di lavoro svolte. Il regolamento di attuazione non specifica il tipo di contratto a tempo parziale che può essere instaurato: in assenza di precise indicazioni si ritiene che si possa ricorrere indifferentemente sia al part time di tipo orizzontale sia a quello di tipo verticale.</p>
<p>Il decreto legislativo 61/2000, che riordina la disciplina in materia di lavoro a tempo parziale, definisce part time verticale «quello in cui risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno». Così, per esempio, si è in presenza di un rapporto di lavoro part time di tipo verticale quando la prestazione è resa solo per alcuni giorni della settimana, ovvero nell’arco del mese a settimane alterne, oppure quando nell’anno è collocata, in maniera intervallata, in alcuni mesi.</p>
<p>Quindi, i datori di lavoro con un numero di dipendenti tra 15 e 35, che hanno effettuato una o più assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 e che assumono un lavoratore disabile con invalidità superiore al 50%, possono computarlo come unità valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, anche se il disabile viene occupato per un tempo ridotto (anche un solo giorno a settimana).</p>
<p>Peraltro, alla luce della normativa nonché dei provvedimenti amministrativi che ne sono derivati, va rilevato che lo stesso lavoratore disabile, con invalidità superiore al 50%, potrebbe essere occupato contemporaneamente presso più datori di lavoro con contratto a tempo parziale di tipo verticale e permettere a tutti i datori di lavoro che lo occupano di soddisfare gli obblighi imposti dal collocamento obbligatorio. Questa ipotesi, per la cui realizzazione è necessario il consenso del lavoratore, potrebbe essere praticabile soprattutto nelle società facenti parte di un unico gruppo.</p>
<p>Fatte salve le eventuali limitazioni che derivino dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile per quanto riguarda i limiti minimi e massimi della durata della prestazione.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>(Il Sole 24 Ore, 9 agosto 2000 &#8211; Norme e tributi)</p>
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