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	<title>Giuseppe De Carlo Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Giuseppe De Carlo Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Dalla procedura al risultato: ripensare l&#8217;amministrazione dei contratti pubblici oltre la logica della deroga</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:45:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/dalla-procedura-al-risultato-ripensare-lamministrazione-dei-contratti-pubblici-oltre-la-logica-della-deroga/">Dalla procedura al risultato: ripensare l&#8217;amministrazione dei contratti pubblici oltre la logica della deroga</a></p>
<p>Giuseppe De Carlo* &#160; C&#8217;è una domanda che attraversa, ormai da anni, il dibattito sui contratti pubblici in Italia e che merita di essere posta nei termini più diretti: perché, a quasi trent&#8217;anni dalle leggi Bassanini1, a oltre vent&#8217;anni dal codice dell&#8217;amministrazione digitale2, a oltre dieci anni dalla riforma Madia3</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/dalla-procedura-al-risultato-ripensare-lamministrazione-dei-contratti-pubblici-oltre-la-logica-della-deroga/">Dalla procedura al risultato: ripensare l&#8217;amministrazione dei contratti pubblici oltre la logica della deroga</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/dalla-procedura-al-risultato-ripensare-lamministrazione-dei-contratti-pubblici-oltre-la-logica-della-deroga/">Dalla procedura al risultato: ripensare l&#8217;amministrazione dei contratti pubblici oltre la logica della deroga</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Giuseppe De Carlo</strong>*</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;è una domanda che attraversa, ormai da anni, il dibattito sui contratti pubblici in Italia e che merita di essere posta nei termini più diretti: perché, a quasi trent&#8217;anni dalle leggi Bassanini<sup>1</sup>, a oltre vent&#8217;anni dal codice dell&#8217;amministrazione digitale<sup>2</sup>, a oltre dieci anni dalla riforma Madia<sup>3</sup> e a circa tre anni dall&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l&#8217;amministrazione italiana continua a non riuscire a governare la propria complessità senza sospenderla periodicamente attraverso lo strumento della deroga? La domanda non è retorica, né si lascia liquidare con il consueto richiamo all&#8217;inefficienza burocratica o alla lentezza degli apparati: essa investe, piuttosto, la struttura stessa del modo in cui pensiamo l&#8217;azione amministrativa in materia di appalti e concessioni, e impone una riflessione che sia all&#8217;altezza della posta in gioco, perché ciò che è in discussione non è una singola riforma di settore, ma la capacità complessiva dell&#8217;ordinamento di produrre risultati senza rinunciare a se stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">La risposta, a mio avviso, sta in una frattura strutturale che attraversa silenziosamente il sistema dei contratti pubblici e che nessuna delle riforme degli ultimi vent&#8217;anni ha realmente affrontato: l&#8217;asimmetria fra una ipernormativizzazione della fase di evidenza pubblica e una fragilità impressionante della fase esecutiva. Mentre il legislatore ha progressivamente arricchito di garanzie, presidi procedurali, obblighi di motivazione e cautele istruttorie il momento della scelta del contraente, costruendo un edificio normativo di sofisticazione crescente, la fase realizzativa del contratto – quella in cui l&#8217;opera viene effettivamente progettata in dettaglio, costruita, collaudata e gestita – è rimasta presidiata da regole spesso datate, da strumenti di monitoraggio inadeguati e da una cultura gestionale che continua a privilegiare la copertura documentale rispetto al controllo sostanziale dell&#8217;avanzamento. Il risultato è un sistema che misura ossessivamente la regolarità del bando e dell&#8217;aggiudicazione, ma che dispone di metriche assai povere per valutare la capacità realizzativa del soggetto pubblico e del privato suo contraente, intesa come idoneità a portare a compimento l&#8217;opera nei tempi, nei costi e con le caratteristiche promesse. È un&#8217;asimmetria che riflette, in fondo, una scelta culturale precisa: quella di un diritto amministrativo che ha investito tutte le proprie energie nel momento dell&#8217;assegnazione del bene-contratto, ritenendo che, una volta correttamente selezionato il contraente, il risultato sarebbe in qualche modo seguito naturalmente. La realtà, invece, dimostra quotidianamente che è esattamente il contrario: la qualità di un contratto pubblico si gioca, nella stragrande maggioranza dei casi, non nella gara, ma nei mesi e negli anni successivi alla sua aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio del risultato, codificato all&#8217;articolo 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023<sup>4</sup> e accompagnato dai principi della fiducia e dell&#8217;accesso al mercato di cui agli articoli 2 e 3, avrebbe dovuto operare una rotazione di paradigma proprio su questo punto, riconducendo l&#8217;azione amministrativa in materia di contratti pubblici alla logica del valore prodotto piuttosto che a quella della copertura formale degli adempimenti. La disposizione, nelle intenzioni dichiarate dal legislatore, intendeva fornire all&#8217;interprete una chiave di lettura unitaria dell&#8217;intero corpus codicistico, idonea a orientare la discrezionalità amministrativa verso il conseguimento dell&#8217;interesse pubblico sostanziale, inteso come tempestività dell&#8217;affidamento, qualità della prestazione ed esito effettivo dell&#8217;investimento<sup>5</sup>. A distanza di oltre tre anni dall&#8217;entrata in vigore, però, l&#8217;impressione è che il principio sia rimasto, in larga misura, una formula declamatoria, citata nelle sentenze quando serve a giustificare una soluzione interpretativa già altrimenti raggiunta, ma priva di quella capacità di riorientare comportamenti, sistemi di valutazione e strumenti di responsabilità che sola le avrebbe conferito reale efficacia conformativa. La giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha tentato di darne una lettura sostanziale resta minoritaria rispetto a un orientamento dominante che continua a leggere le controversie sui contratti pubblici secondo la grammatica tradizionale del vizio procedimentale, con un&#8217;attenzione preponderante per la regolarità della forma e una scarsa propensione a valutare l&#8217;impatto sostanziale delle decisioni amministrative sulla riuscita dell&#8217;intervento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dato, del resto, è oggettivo e ammette poche eccezioni: quasi nessuno, dentro la macchina amministrativa, viene misurato in modo sistematico sulla capacità realizzativa effettiva. Le valutazioni di performance individuale e organizzativa<sup>6</sup>, gli indicatori di amministrazione trasparente, i controlli successivi della Corte dei conti, le verifiche dell&#8217;ANAC, gli stessi sistemi di compliance interna restano ancorati a parametri di tipo procedurale, quantitativo e formale: il numero di gare bandite, il rispetto dei tempi medi di aggiudicazione, la corretta pubblicazione degli atti, l&#8217;osservanza dell&#8217;istruttoria, la regolarità del flusso documentale verso le piattaforme digitali. Manca, invece, una metrica strutturata della capacità realizzativa intesa lungo l&#8217;intero ciclo di vita dell&#8217;intervento, e questa lacuna non è un dettaglio tecnico, ma il vero buco nero del sistema. Il risultato, infatti, non può essere ridotto alla conclusione della gara o alla stipula del contratto: esso coincide con la capacità dell&#8217;intervento pubblico di produrre l&#8217;utilità programmata, nei tempi, nei costi e secondo gli standard qualitativi attesi, e dunque richiede una misurazione che vada ben oltre la tempestività dell&#8217;affidamento. È qui che si concentra la differenza fra un&#8217;amministrazione che dichiara di voler perseguire il risultato e un&#8217;amministrazione che effettivamente lo persegue, dotandosi degli strumenti per verificare se vi è riuscita. Finché il funzionario pubblico continuerà a essere valutato, premiato o sanzionato sulla base della regolarità formale dei suoi atti e non sulla riuscita effettiva delle operazioni che ha contribuito a realizzare, ogni proclamazione del principio del risultato resterà destinata a infrangersi contro la realtà di un sistema di incentivi che spinge esattamente nella direzione opposta.</p>
<p style="text-align: justify;">A questa frattura strutturale si sovrappone una considerazione che attiene alla natura stessa degli appalti pubblici contemporanei. La realtà degli investimenti che oggi lo Stato e gli enti territoriali sono chiamati a realizzare non è più quella dell&#8217;opera pubblica tradizionale, scomponibile in fasi lineari e governabile con schemi contrattuali standardizzati. Si tratta, in misura largamente prevalente, di appalti complessi, in cui convivono tecnologie eterogenee, soluzioni progettuali innovative, materiali e processi produttivi nuovi, modelli organizzativi multidisciplinari, esigenze di manutenzione e gestione che si estendono su orizzonti pluridecennali. La transizione energetica, la digitalizzazione delle infrastrutture, la rigenerazione urbana, la sanità tecnologicamente avanzata, la mobilità integrata, le grandi reti telematiche non sono semplicemente “appalti più grandi” rispetto a quelli del passato: sono oggetti contrattuali strutturalmente diversi, in cui l&#8217;interfaccia fra prestazione tecnica e regolazione giuridica si gioca su una pluralità di dimensioni che il diritto degli appalti tradizionale fatica a governare. Pretendere di disciplinare questa realtà con un Codice che, pur nelle ambizioni riformatrici, conserva sotto traccia l&#8217;impianto tipologico e procedurale della legislazione precedente è come voler descrivere un sistema dinamico con il vocabolario di un sistema statico: il linguaggio non basta, le categorie non tengono, gli istituti finiscono per essere piegati a usi diversi da quelli per cui erano stati pensati, e l&#8217;amministrazione, schiacciata fra il rigore della forma e la complessità della sostanza, finisce inevitabilmente per cercare scorciatoie nella deroga.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo spostamento del baricentro verso l&#8217;esecuzione è, in questa prospettiva, la vera riforma da compiere. Non si tratta affatto di derubricare la fase dell&#8217;evidenza pubblica, che resta presidio essenziale dell’effettività della tutela giurisdizionale dei concorrenti e dell’ampiezza dell’ambito di applicazione oggettivo della disciplina euro-unitaria secondo le coordinate fissate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea<sup>7</sup>, ma di riconoscere che la qualità di un appalto si gioca, oggi, soprattutto nelle scelte progettuali a monte, nella capacità di selezionare operatori realmente competenti attraverso requisiti di qualificazione sostanziali e non meramente formali, nella governance della fase realizzativa, nella gestione strutturata delle varianti e delle sopravvenienze, nelle modalità di risoluzione tempestiva delle controversie tecniche attraverso strumenti deflativi come il collegio consultivo tecnico<sup>8</sup>, nella manutenzione e nel monitoraggio dell&#8217;opera lungo l&#8217;intero ciclo di vita. Tutto questo richiede un cambiamento culturale prima ancora che normativo: occorre dotare le stazioni appaltanti di strumenti analitici e gestionali adeguati, valorizzando l&#8217;innesto delle tecnologie disponibili – dai metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, progressivamente obbligatori ai sensi dell&#8217;articolo 43 del Codice e del relativo allegato I.9, ai sistemi di digital twin, dalle piattaforme integrate di project management agli strumenti di intelligenza artificiale applicati al monitoraggio dei contratti e alla previsione dei rischi esecutivi – e accompagnando questa transizione con un investimento massiccio e continuativo in formazione, sia tecnica sia giuridica, dei funzionari pubblici e degli operatori del mercato. In questa prospettiva acquisisce centralità anche la figura del responsabile unico del progetto, che il nuovo Codice ha ridisegnato come snodo non più meramente procedimentale, ma di coordinamento tecnico-amministrativo dell&#8217;intero ciclo di vita dell&#8217;intervento, chiamato a presidiare in concreto il passaggio dalla logica della gara alla logica del risultato<sup>9</sup>. La qualificazione delle stazioni appaltanti<sup>10</sup> dovrebbe diventare il vero asse di una politica pubblica di lungo periodo, non un ulteriore adempimento burocratico stratificato sopra quelli esistenti, e dovrebbe essere accompagnata da un sistema di accreditamento che premi effettivamente la capacità realizzativa dimostrata, misurata su indicatori di esecuzione e non solo di affidamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Su questo terreno, la semplificazione assume un significato radicalmente diverso da quello che le viene comunemente attribuito nel dibattito corrente<sup>11</sup>. Semplificare non significa derogare; non significa, cioè, sospendere selettivamente regole che continuano a essere considerate necessarie nel sistema ordinario, secondo lo schema schizofrenico per cui ciò che è essenziale in tempi normali diventa superfluo in tempi emergenziali. Semplificare significa, piuttosto, ricostruire l&#8217;impianto normativo dei contratti pubblici secondo un principio di proporzionalità sostanziale, eliminando duplicazioni, sovrapposizioni di competenze e adempimenti privi di reale funzione di garanzia, e concentrando il presidio regolatorio sui passaggi che realmente incidono sulla qualità della scelta pubblica e sulla tutela degli interessi sensibili<sup>13</sup>. Un impianto normativo semplice, in questa accezione, non è un impianto debole, ma un impianto che riconosce la propria funzione strumentale rispetto al risultato e che accetta di rinunciare alla rassicurazione formale tipica dell&#8217;iper-regolazione in cambio di una maggiore capacità di orientare comportamenti virtuosi e di responsabilizzare gli attori del mercato. Né può essere sottaciuto che la densità regolatoria non è neutra rispetto agli operatori economici, perché premia strutturalmente le imprese di grandi dimensioni, dotate di uffici legali e gare interni, e penalizza le piccole e medie imprese che pure costituiscono l&#8217;ossatura del tessuto produttivo italiano: la semplificazione sostanziale ha dunque anche una valenza pro-concorrenziale che il principio dell&#8217;accesso al mercato di cui all&#8217;articolo 3 del Codice dovrebbe presidiare, ma che nei fatti viene quotidianamente contraddetta dall&#8217;ipertrofia procedurale. È una scelta, in fondo, di umiltà regolatoria: ammettere che non tutto può essere previsto e disciplinato ex ante, e che la qualità dell&#8217;azione amministrativa dipende, in ultima analisi, dalla competenza, dalla professionalità e dalla responsabilità di chi opera nel sistema più che dalla densità della disciplina che lo governa.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ultimo tassello, e forse il più impegnativo, è la costruzione di un clima di fiducia, che il Codice ha avuto il merito di codificare all&#8217;articolo 2 elevandolo a principio generale al fianco del risultato. La fiducia, nel sistema dei contratti pubblici, non è un sentimento, ma una precondizione operativa: senza una reciproca presunzione di legittimità e di correttezza nei rapporti fra amministrazione, funzionari pubblici e operatori economici, ogni semplificazione diventa sospetta, ogni esercizio di discrezionalità viene letto in chiave patologica, ogni decisione si trasforma in un potenziale capo di imputazione. Il risultato, paradossale ma puntualmente registrato dalla letteratura empirica sulla cosiddetta “paura della firma” e dagli studi sul fenomeno della burocrazia difensiva<sup>12</sup>, è un&#8217;amministrazione che, per difendersi, si rifugia nel formalismo, che a sua volta alimenta la complessità procedurale, che a sua volta giustifica nuove deroghe: un circuito che solo una scelta politico-culturale di campo, sostenuta da una riforma seria della responsabilità amministrativa e contabile e da una riconfigurazione dei meccanismi di controllo, può effettivamente spezzare. A questo si lega, peraltro, una riflessione che il discorso sulla capacità realizzativa lascia troppo spesso in ombra: il tempo è la variabile cruciale di ogni esecuzione contrattuale, ma è anche la variabile su cui il nostro ordinamento ha investito di meno in termini di strumenti effettivi di tutela, perché il termine procedimentale resta privo di reale cogenza, il silenzio dell&#8217;amministrazione produce solo eccezionalmente effetti sostitutivi e la responsabilità per il ritardo<sup>14</sup> conserva un&#8217;applicazione marginale; sicché una vera riforma orientata al risultato non potrà che affrontare frontalmente la questione del tempo come bene giuridico autonomo, e non come mero corollario del procedimento<sup>15</sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">La conclusione, allora, può essere posta nei termini più diretti. L&#8217;amministrazione italiana dei contratti pubblici si trova oggi di fronte a una scelta che non può più essere rinviata: continuare a inseguire l&#8217;illusione di poter governare la complessità attraverso la stratificazione normativa, salvo poi sospenderne periodicamente l&#8217;applicazione quando i tempi premono e i risultati tardano ad arrivare, oppure accettare la sfida di una ricostruzione paziente e profonda del proprio impianto, fondata sulla centralità dell&#8217;esecuzione, sulla misurazione effettiva della capacità realizzativa, sull&#8217;innesto strutturale delle tecnologie, sulla formazione continua dei propri operatori, sulla semplificazione sostanziale del corpus normativo e sulla costruzione di un clima di fiducia che renda di nuovo possibile l&#8217;esercizio responsabile della discrezionalità. La prima strada è apparentemente più semplice, perché non richiede di mettere in discussione gli equilibri consolidati e si accontenta di rispondere alle emergenze del momento; ma è una strada che, alla lunga, condanna l&#8217;ordinamento a una forma di sospensione permanente, in cui l&#8217;eccezione diventa l&#8217;unico modo in cui la regola riesce a operare. La seconda strada è più impegnativa, perché richiede coraggio normativo, investimento di lungo periodo, accettazione del rischio implicito in ogni esercizio reale di discrezionalità; ma è l&#8217;unica che consenta di restituire al diritto amministrativo dei contratti pubblici quella dignità di disciplina ordinaria, capace di produrre risultati senza dover continuamente sospendere se stessa, che ne costituisce, in fondo, la ragione di essere. Perché se l&#8217;eccezione diventa l&#8217;unica forma in cui la regola riesce a operare, allora è la regola, non l&#8217;eccezione, che dobbiamo finalmente avere il coraggio di ripensare.</p>
<p style="text-align: justify;">* * *</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Note</strong></p>
<p>*Avvocato, Esperto in Contratti pubblici, Infrastrutture e Territorio</p>
<p style="text-align: justify;"><sup>1 </sup>Legge 15 marzo 1997, n. 59; Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini-bis); Legge 16 giugno 1998, n. 191 (Bassanini-ter) e Legge 8 marzo 1999, n. 50 (Bassanini-quater).</p>
<p style="text-align: justify;"><sup>2 </sup>D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.</p>
<p style="text-align: justify;"><sup>3</sup> Legge 7 agosto 2015, n. 124.</p>
<p style="text-align: justify;"><sup>4</sup> Cfr. M. Clarich, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Bologna, Il Mulino, ult. ed. Per la prima evoluzione giurisprudenziale sulla portata sostanziale del principio cfr., fra le altre, Cons. Stato, Sez. III, 15 novembre 2023, n. 9812; Cons. Stato, Sez. III, 29 dicembre 2023, n. 11322; Cons. Stato, Sez. IV, 2 maggio 2024, n. 3985; Cons. Stato, Sez. VI, 4 giugno 2024, n. 4996.</p>
<p style="text-align: justify;"><sup>5</sup> Cfr. relazione illustrativa dello schema definitivo del Codice dei contratti pubblici elaborata dal Consiglio di Stato, liberamente consultabile sul sito istituzionale della giustizia amministrativa. Sull’emersione dell’interesse realizzativo nell’attuale legislazione in materia di contratti pubblici cfr. L. Perfetti (a cura di), <em>Codice dei contratti pubblici commentato</em>, Milano, Wolters Kluwer, II ed.</p>
<p style="text-align: justify;"><sup>6 </sup>D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><sup>7 </sup>CGUE, Grande Sezione, 7 settembre 2021, C-927/19, <em>Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras</em>; CGUE, Sez. V, 28 ottobre 2020, C-521/18, <em>Pegaso Srl Servizi Fiduciari e Sistemi di Sicurezza</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><sup>8</sup> Art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; oggi artt. 215-219 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato V.2, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.</p>
<p style="text-align: justify;"><sup>9 </sup>Art. 15 del D.Lgs. 36/2023. Per un primo ma esaustivo commento alla figura del RUP delineata dal “nuovo” Codice dei contratti pubblici cfr. M. Bolognesi, <em>Stazioni appaltanti e responsabile unico del progetto nel codice dei contratti pubblici n. 36/2023</em>, consultabile sul sito istituzionale della giustizia amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;"><sup>10</sup> Artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.4.</p>
<p style="text-align: justify;"><sup>11</sup> B.G. Mattarella, <em>La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate</em>, Bologna, Il Mulino, 2011.</p>
<p style="text-align: justify;"><sup>12</sup> Sul tema specifico della c.d. paura della firma cfr. F. A. Cancilla, S. Greco, <em>Burocrazia difensiva e responsabilità amministrativa: criticità, attualità e prospettive dell’illecito erariale</em>, Rivista della Corte dei conti n. 2/2025, consultabile sul sito istituzionale della Corte dei conti; A. Ripepi, <em>La sentenza n. 132/2024 della Corte costituzionale e la “fatica dell’amministrare”: alcune proposte operative per un cambio di paradigma</em>, ibid. Nella stessa prospettiva si colloca l’art. 21 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che ha temporaneamente limitato la responsabilità erariale, per le sole condotte commissive, ai casi di dolo, con misura più volte prorogata e da ultimo cessata il 31 dicembre 2025, quale espressa norma di reazione al fenomeno qui descritto.</p>
<p style="text-align: justify;"><sup>13</sup> Sul tema della semplificazione del linguaggio amministrativo e delle norme concernenti la pubblica amministrazione, compreso l’attuale Codice dei contratti pubblici, cfr. G.C. Ricciardi, <em>Semplificazione normativa e pubblica amministrazione. La regolazione nel Codice dei contratti pubblici</em>, CERIDAP-Rivista interdisciplinare sul diritto delle amministrazioni pubbliche n. 4/2025.</p>
<p style="text-align: justify;"><sup>14 </sup>Art. 2-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.</p>
<p style="text-align: justify;"><sup>15</sup> Sul fattore “tempo” nella disciplina sulla contrattualistica pubblica cfr. G. Laurieri, <em>La “misura” giuridica del tempo nel procedimento amministrativo</em>, Federalismi.it n. 9/2026.  <sup> </sup></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Partnership pubblica-privata: genesi ed inquadramento giuridico del contratto di efficientamento energetico</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/partnership-pubblica-privata-genesi-ed-inquadramento-giuridico-del-contratto-di-efficientamento-energetico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 08:34:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/partnership-pubblica-privata-genesi-ed-inquadramento-giuridico-del-contratto-di-efficientamento-energetico/">Partnership pubblica-privata: genesi ed inquadramento giuridico del contratto di efficientamento energetico</a></p>
<p>di Giuseppe De Carlo Avvocato, Esperto in Contratti pubblici, Infrastrutture e Territorio A livello economico-giuridico, quando si tratta di collaborazione tra pubblico e privato nel perseguimento di un interesse comune non può non menzionarsi lo strumento del partenariato pubblico privato. Per PPP si intende una forma di partnership a lungo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/partnership-pubblica-privata-genesi-ed-inquadramento-giuridico-del-contratto-di-efficientamento-energetico/">Partnership pubblica-privata: genesi ed inquadramento giuridico del contratto di efficientamento energetico</a></p>
<p style="text-align: justify;">di <strong>Giuseppe De Carlo</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Avvocato, Esperto in Contratti pubblici, Infrastrutture e Territorio</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">A livello economico-giuridico, quando si tratta di collaborazione tra pubblico e privato nel perseguimento di un interesse comune non può non menzionarsi lo strumento del <strong>partenariato pubblico privato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per <strong>PPP</strong> si intende una forma di <em>partnership</em> a lungo termine tra settore pubblico e privato, per la realizzazione di uno scopo comune, attraverso la gestione congiunta delle risorse finanziarie, con allocazione proporzionata dei rischi operativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il PPP è stato introdotto nell’ordinamento dei contratti pubblici, dalla cd. <strong>Legge Merloni</strong><a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, che ha previsto la possibilità per l’operatore privato (cd. promotore) di promuovere la realizzazione di un’opera pubblica in regime di concessione – poi ripreso nell’abrogato <strong>Codice dei contratti pubblici del 2006</strong><a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> che ha disciplinato la finanza di progetto (<em>project financing).</em></p>
<p style="text-align: justify;">La base giuridica del PPP è contenuta nel “<em>Libro Verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto degli appalti pubblici e delle concessioni</em>” della <strong>Commissione europea del 30 aprile 2004</strong><a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, all’interno del quale sono dettate le <strong>linee guida</strong> dell’istituto – nel rispetto dei principi di concorrenza e parità di trattamento – nonché le <strong>caratteristiche fondamentali</strong>, come sopra elencate. Sebbene non ne venga fornita una specifica definizione, vengono, però, individuate due forme di PPP:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>di tipo <strong>contrattuale</strong>: rapporto pubblico-privato fondato sulla base di una convenzione;</li>
<li>di tipo <strong>istituzionalizzato</strong>: cooperazione pubblico-privato che si concretizza in un’entità terza e distinta, dotata di personalità giuridica.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La prima previsione dell’utilizzazione dei PPP come strumento di mobilitazione degli investimenti pubblici e privati per favorire la <strong>ripresa economica</strong>, il <strong>contrasto ai cambiamenti climatici</strong> nonché la <strong>promozione di fonti energetiche alternative</strong>, è contenuta nella <strong>comunicazione della Commissione europea del 19 novembre 2009</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la prima espressa definizione dei PPP bisognerà attendere il 2013, specificamente il <strong>Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2013</strong>, che li definisce come “<strong><em>contratti a lungo termine</em></strong><em> stipulati tra due unità, sulla base dei quali un’unità acquisisce o costruisce una o più attività, le gestisce per un determinato periodo e quindi le cede a una seconda unità. Tali accordi sono normalmente stipulati tra <strong>un’impresa privata e un’amministrazione pubblica</strong>, ma non sono escluse altre combinazioni: ad esempio, una società pubblica da una parte e un’istituzione senza scopo di lucro privata da un’altra</em>”<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale istituto presuppone la coesistenza di <strong>tre principali componenti</strong> – <strong>parti</strong>, pubblica e privata; <strong>oggetto</strong>, lo scopo comune; <strong>modalità</strong>, quali contratto, mero accordo o società – che, a seconda della loro “combinazione”, portano alla nascita di diverse forme di PPP.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò che contraddistingue il PPP dalle altre tipologie di negozi giuridici a cui prende parte la pubblica amministrazione è l’<strong>assenza della sua tipica e assoluta discrezionalità di azione</strong>, essendo la PA chiamata ad agire quale parte contrattuale privatistica sin dalla nascita del negozio, non configurandosi una fase preliminare prettamente pubblicistica (sebbene lo scopo perseguito sia, generalmente, di interesse pubblico).</p>
<p style="text-align: justify;">Il coinvolgimento degli operatori economici nell’erogazione di servizi pubblici risponde ad <strong>esigenze prettamente economico-finanziarie</strong>, essendo il PPP uno strumento negoziale volto al conseguimento del risultato attraverso il <strong>risparmio di spesa pubblica</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Grazie alla <strong>direttiva 2014/23/UE</strong> in materia di concessioni, si codifica e consolida l’orientamento della Corte di Giustizia Ue in merito ai criteri di affidamento delle concessioni e all’assunzione del rischio di gestione da parte del concessionario quale fondamento qualificatorio dell’istituto.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa direttiva, congiuntamente alle due successive (<strong>2014/24/UE e 2014/25/UE</strong>), è stata attualizzata a livello nazionale dal <strong>Codice dei contratti pubblici del 2016</strong><a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> che all’<strong>art. 3, comma 1, lett. eee)</strong> ha fornito una definizione espressa del PPP come “<strong><em>contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto</em></strong><em> con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell&#8217;ammortamento dell&#8217;investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella <strong>realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un&#8217;opera</strong> in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all&#8217;utilizzo dell&#8217;opera stessa, con<strong> assunzione di rischio</strong> secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell&#8217;operatore</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il pacchetto delle tre direttive comunitarie del 2014 ha, pertanto, mutato il quadro normativo di riferimento del PPP, incidendo anche sui <strong>contratti di concessione</strong>, prevedendo la loro estensione anche alla <strong>finanza di progetto </strong>e alla <strong>locazione finanziaria delle opere pubbliche</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il nuovo <strong>Codice dei contratti pubblici del 2023</strong><a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> affronta il tema del PPP, definendolo, all’art. 174, comma 1, come <em>“un’operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:</em></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><em>a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;</em></li>
<li><em>b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;</em></li>
<li><em>c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l’attuazione;</em></li>
<li><em>d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato</em>”.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il nuovo testo si preoccupa di dettare in merito una disciplina organica, tramite una individuazione, prima, di disposizioni generali regolanti gli strumenti di PPP e la disciplina, poi, delle regole concernenti le concessioni, il <em>project financing</em> e il contratto di disponibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’avvento del cd. <strong>decreto semplificazioni del 2020</strong><a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, volto appunto a semplificare e accelerare la realizzazione di opere pubbliche e rilanciare gli investimenti nel periodo di crisi economica successiva alla pandemia COVID-19, è stato introdotto, in materia di PPP, una modalità di remunerazione dell’operatore economico nell’ambito dei contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica. La proposta normativa prevedeva la determinazione (e il relativo pagamento) dei ricavi di gestione in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica, con l’obiettivo di assicurare la corretta allocazione dei rischi nell’ambito delle operazioni di PPP qualificate come <strong><em>Energy Performance Contract</em></strong> (<strong>EPC</strong>).</p>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>EPC</strong> è una fattispecie contrattuale di matrice europea. La sua prima definizione è contenuta nell’<strong>art. 2, n. 27 </strong>della <strong>direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo del 2012</strong><a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> sull’efficienza energetica, attuata nel nostro ordinamento attraverso il <strong>d.lgs. del 4 luglio 2014, n. 102</strong><a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>art. 2, comma 1, lett. n)</strong> del decreto di recepimento, riproducendo la citata direttiva, definisce contratto come un “<strong><em>accordo contrattuale</em></strong><em> tra il beneficiario e il fornitore di una misura di <strong>miglioramento dell&#8217;efficienza energetica</strong>, verificata e monitorata durante l&#8217;intera durata del contratto, laddove siano erogati <strong>investimenti</strong> (lavori, forniture o servizi) nell&#8217;ambito della misura in funzione del livello di miglioramento dell&#8217;efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il contratto EPC prevede che il fornitore del servizio (generalmente, una <strong><em>Energy Service Company</em></strong>, cd. <strong>ESCo</strong>), previa opportuna analisi di fattibilità, si occupi di realizzare interventi di riqualificazione e miglioramento dell’efficienza energetica su impianti e edifici di proprietà del cliente/beneficiario. Il <strong>costo</strong> di questa attività è <strong>a carico della ESCo</strong> – ferma restando la possibilità di avvalersi di strumenti finanziari di soggetti terzi, quali gli istituti di credito – e l’obiettivo da conseguire nel medio-lungo termine è quello di una migliore prestazione, connessa ad un altrettanto risparmio, destinato ad <strong>ammortizzare i costi investiti inizialmente</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’unico obbligo del cliente-beneficiario consiste nel continuare a gestire/utilizzare il sistema come concordato in fase di stesura del contratto (es. facendo funzionare l’impianto un certo numero minimo di ore). Alle ESCo, invece, compete la gestione e la coordinazione delle varie fasi che vanno dall’individuazione del problema alla progettazione e realizzazione di un intervento risolutorio. Essendo la remunerazione delle ESCo basata sui risultati ottenuti in termini di efficienza, risultano a maggior ragione motivate a realizzare la soluzione tecnicamente ed economicamente più conveniente.</p>
<p style="text-align: justify;">In genere l’EPC viene preceduto da una <strong>diagnosi energetica</strong>, in modo da individuare i possibili interventi di miglioramento – con una valutazione del risparmio ottenibile – e i rispettivi costi. Il cliente, inoltre, può contare sulla competenza e sull’esperienza di una <strong>società specializzata</strong> nel settore dell’efficienza energetica.</p>
<p style="text-align: justify;">Le clausole minime che un <strong>contratto di rendimento energetico</strong> deve contenere sono stabilite nell’<strong>allegato 8 al d.lgs. n. 102/2014</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>un elenco preciso delle <strong>misure di efficienza da applicare</strong>o dei <strong>risultati attesi i</strong>n termini di efficienza;</li>
<li>i<strong>risparmi garantiti</strong> applicando le misure previste dal contratto;</li>
<li>la <strong>durata e aspetti fondamentali</strong>del contratto, modalità e termini previsti;</li>
<li>la lista degli <strong>obblighi</strong>per tutte le parte contrattuali;</li>
<li>le <strong>scadenze </strong>per determinare i risparmi realizzati; <em>timing</em> delle <strong>fasi di attuazione</strong>delle misure ed eventuale lista dei relativi costi;</li>
<li>l’obbligo di <strong>piena attuazione</strong>delle misure previste e documentazione dei cambiamenti compiuti in corso;</li>
<li>le disposizioni per includere <strong>requisiti equivalenti</strong>in eventuali concessioni in appalto a terzi;</li>
<li>un’indicazione precisa delle <strong>implicazioni finanziarie</strong> del progetto e <strong>quota di partecipazione</strong> delle due parti ai risparmi realizzati;</li>
<li>le disposizioni precise per la quantificazione e la verifica dei <strong>risparmi garantiti</strong>ottenuti, controlli di qualità e garanzia;</li>
<li>le regole sulla <strong>procedura per modificare </strong>le condizioni quadro che incidono su contenuto e risultati (per esempio, modifica dei prezzi dell’energia, intensità d’uso di un impianto);</li>
<li>le informazioni dettagliate sugli <strong>obblighi </strong>dei contraenti e sulle <strong>sanzioni</strong> in caso di inadempienza.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">I rischi connessi alle obbligazioni scaturenti dal contratto di EPC non appaiono del tutto coincidenti con le categorie di rischio che contraddistinguono i contratti di PPP; pertanto, la qualifica del contratto di EPC, quale appalto o PPP, è da determinarsi caso per caso, sebbene a partire dallo scorso biennio, vi sono stati continui ed incisivi interventi di autorità ed istituzioni promotrici dello strumento del PPP per l’efficientamento energetico, contribuenti al consolidamento di prassi ed indicazioni inerenti la corretta predisposizione del “<strong>contratto tipo</strong>” di prestazione energetica (aggiornato, di volta in volta, con le nuove edizioni del codice dei contratti pubblici).</p>
<p style="text-align: justify;">Sul tema si era già pronunciata l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, qualificando l’EPC quale appalto misto. La stessa linea era stata seguita dall’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) con il <strong>Regolamento tecnico del 2017</strong><a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> lasciando aperta la possibilità di configurare tali contratti come concessioni di servizi o come contratto di PPP, ove ne ricorrano i presupposti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel 2022, il <strong>Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE)</strong>, unitamente al <strong>Nucleo di consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS)</strong> della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato il <em>Vademecum PPP &amp; Contratti di Prestazione Energetica (EPC) – Una guida per le amministrazioni e per gli operatori</em>, con l’obiettivo di fornire un celere strumento di collaborazione tra pubblico e privato finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica. L’elaborato evidenzia le varie fasi che portano all’approvazione di una documentazione condivisa tra le parti. Attraverso la preventiva definizione degli elementi essenziali per la struttura del contratto – ripartizione dei rischi, copertura dei finanziamenti, remunerazione dei privati – si è in grado di stabilire il <em>design</em> contrattuale finale. Inoltre, grazie ad un adeguato sistema di penali, si garantisce il rispetto di determinati requisiti da parte della <strong><em>performance</em> energetica</strong> ma anche l’individuazione di un meccanismo che consenta il recupero degli investimenti privati correlatamente ai risparmi, da intendersi in termini energetici, della parte pubblica. Fondamentale si rivela il monitoraggio delle attività e dei risultati del privato, a garanzia di <strong>un’efficace implementazione contrattuale</strong> nonché dell’accertamento dell’effettivo raggiungimento dell’obiettivo. Le società coinvolte, quindi, sono soggetti che, a fronte dell’assunzione di una serie di rischi, investono specificatamente nel miglioramento dell’efficienza energetica, il cui livello finale raggiunto costituisce da parametro per la loro remunerazione economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’avvento del <strong>Codice dei</strong> <strong>contratti pubblici del 2023</strong>, è stato elaborato dall’ANAC, dalle altre amministrazioni del tavolo interistituzionale per il PPP e dall’ENEA, il <em>Contratto Tipo di prestazione energetica (EPC)</em> <em>per gli edifici pubblici.</em> Il modello, anticipato da una Relazione illustrativa, si è reso necessario per allineare la prassi alla nuova normativa codicistica, in particolare all’<strong>art. 200</strong> che, essendo ricompreso nel Libro IV sul PPP e sulle concessioni, ribadisce la collocazione dei contratti EPC nelle fattispecie relative al PPP, analogamente a quanto previsto dal precedente art. 180 del d.lgs. n. 50/2016. Il nuovo testo sottolinea il nesso di proporzionalità tra la remunerazione del privato e i risparmi conseguiti sulla base di misure dell’efficienza energetica<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella <strong>Relazione illustrativa</strong> al contratto tipo, oltre all’inquadramento globale dell’evoluzione normativa, è indicato come le operazioni di prestazione energetica includano i rischi di costruzione, di disponibilità e di <em>performance</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’avvento del cd. <strong>Correttivo al Codice dei contratti pubblici</strong><a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> è previsto che, dal 2025, l’approvazione di contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, anche con riferimento ai contratti di rendimento energetico, di cui al citato articolo 200, deve avvenire da parte del DIPE, di concerto con l’ANAC e con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre in sede di Correttivo, sono state apportate modifiche all’art. 193 del Codice dei contratti pubblici, in tema di affidamento dei <strong>contratti di <em>project financing</em></strong><em>, </em>un’ulteriore forma di collaborazione pubblico-privata, volta alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice e finanziabili in tutto o in parte con capitali privati. Il tema è rilevante in questa sede in quanto la cooperazione può essere finalizzata anche alla conclusione di EPC.</p>
<p style="text-align: justify;">Laddove vi sia <strong>iniziativa privata</strong>, l’oggetto può riguardare anche proposte non incluse nella programmazione del PPP.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso, l’operatore economico (definito <strong>promotore</strong>) può presentare all’ente pubblico una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. Laddove l’amministrazione ritenga sussistente l’interesse pubblico all’elaborazione della proposta, lo comunica al privato e ne dà notizia sul proprio sito istituzionale, per consentire ad eventuali operatori interessati di presentare proposte concorrenti tra cui scegliere quella da mettere a gara, nel rispetto dei principi della trasparenza e concorrenza. Ogni singola proposta dei promotori dovrà contenere:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>un <strong>progetto di fattibilità</strong>;</li>
<li>una <strong>bozza di convenzione</strong>;</li>
<li>il <strong>piano economico finanziario</strong> asseverato, includente l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della <strong>proposta</strong> e dei <strong>diritti sulle opere dell’ingegno</strong>;</li>
<li>la specificazione delle <strong>caratteristiche del servizio e della gestione</strong>;</li>
<li>l’indicazione dei <strong>requisiti generali e speciali del promotore</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il progetto di fattibilità che risulterà approvato sarà quello poi posto a gara, nei tempi previsti dalla programmazione, ferma restando la prelazione del promotore nonché ai proponenti.</p>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>iniziativa pubblica</strong>, invece, è limitata a progetti inclusi negli strumenti di programmazione del PPP (quali, appunto, gli EPC) e si concretizza mediante il sollecito agli operatori privati, da parte dell’amministrazione, a farsi promotori di iniziative di cooperazioni pubblico-private.</p>
<p style="text-align: justify;">La novella legislativa in tema di PPP, che va pertanto ad influire anche sull’affidamento dei contratti EPC, ha pertanto operato una distinzione tra le procedure di finanza di progetto ad iniziativa pubblica e ad iniziativa privata, prevedendo una fase preliminare rispetto alla presentazione delle proposte. In particolare, ha introdotto una <strong>prima fase ad evidenza pubblica</strong> con l’obiettivo di individuare un soggetto idoneo ad esercitare la prelazione e ha previsto l’obbligo da parte degli enti concedenti di garantire la massima trasparenza sulle manifestazioni di interesse o sulle proposte presentate ad iniziativa di parte, così da favorire il confronto competitivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Correlate al EPC in questione sono anche le <em>Linee guida per la predisposizione del capitolato tecnico EPC per gli edifici pubblici, </em>le quali dettagliano in maniera approfondita vari aspetti, come il servizio di prestazione energetica, la costituzione e la gestione dell’anagrafica tecnica, il sistema informativo per la gestione del servizio, il sistema di controllo e monitoraggio delle prestazioni. Le linee guide si pongono l’obiettivo di fornire agli enti concedenti uno strumento il più completo possibile individuando tutti gli elementi utili ad un’autonoma definizione degli articolati contrattuali specifici caso per caso.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’approvazione del Contratto tipo di prestazione energetica: analisi tecnico-giuridica e il ruolo del partenariato pubblico-privato</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pochi mesi fa, il <strong>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</strong>, in collaborazione con l&#8217;<strong>ANAC</strong> e l&#8217;<strong>ENEA</strong>, ha approvato il <strong>contratto tipo di prestazione energetica</strong><a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.Questo documento rappresenta una guida fondamentale per le <strong>pubbliche amministrazioni</strong> impegnate nella realizzazione di interventi di <strong>efficientamento energetico</strong> degli edifici pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">L’obiettivo principale di questo contratto-tipo è fornire uno strumento pratico e giuridicamente solido per facilitare l&#8217;adozione di <strong>progetti di riqualificazione energetica</strong> attraverso modelli di <strong>partenariato pubblico-privato (PPP)</strong>. Tale approccio consente alle amministrazioni pubbliche di collaborare con soggetti privati, sfruttando le loro competenze tecniche e finanziarie per ridurre i consumi energetici e ottimizzare l’uso delle risorse.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;importanza del contratto EPC risiede nella sua struttura che permette alla <strong>pubblica amministrazione</strong> di ridurre i propri costi energetici attraverso interventi volti a migliorare l’efficienza degli edifici, senza dover sostenere inizialmente l&#8217;intero onere finanziario. L&#8217;operatore privato, generalmente una <strong><em>Energy Service Company</em></strong>, si assume la responsabilità di progettare, finanziare e implementare le soluzioni tecniche, ottenendo come compenso una parte dei risparmi energetici effettivamente conseguiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo modello di <strong>contratto-tipo</strong> è stato elaborato nel rispetto delle nuove disposizioni del Nuovo <strong>Codice degli Appalti</strong> e delle <strong>linee guida di Eurostat</strong> sulla contabilizzazione degli investimenti in partenariato pubblico-privato, con l’obiettivo di assicurare che gli interventi siano contabilizzati in modo trasparente nei bilanci pubblici e non comportino un aumento del debito pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il contratto EPC rappresenta, dunque, un importante strumento per le pubbliche amministrazioni italiane nel loro percorso di <strong>transizione ecologica</strong>, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO₂, al miglioramento dell’efficienza energetica e al conseguimento degli obiettivi di <strong>sostenibilità ambientale</strong> stabiliti a livello europeo.</p>
<p style="text-align: justify;">L’efficientamento energetico è una delle priorità strategiche nell’agenda delle pubbliche amministrazioni italiane, collocandosi nel quadro più ampio della transizione ecologica e degli obiettivi di sostenibilità definiti a livello europeo. In tale contesto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’ANAC e l’ENEA hanno approvato il <strong>contratto tipo di prestazione energetica</strong>, strumento chiave per facilitare la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">L’approvazione del contratto tipo EPC rappresenta un passo avanti significativo non solo per favorire l’efficientamento energetico, ma anche per promuovere un <strong>modello di partenariato pubblico-privato </strong>che consente una gestione più efficiente delle risorse pubbliche. Il PPP, infatti, offre uno schema giuridico flessibile per la collaborazione tra amministrazioni pubbliche e operatori privati, volto a condividere i rischi e i benefici degli investimenti in progetti di pubblica utilità.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il Partenariato Pubblico-Privato: un modello vincente per l’efficienza energetica</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>partenariato pubblico-privato </strong>rappresenta un pilastro centrale dell’attuazione del contratto EPC. In un contesto in cui le risorse pubbliche sono limitate e la spinta verso l’efficienza energetica è più urgente che mai, il PPP consente alle amministrazioni pubbliche di accedere a investimenti privati per finanziare progetti di riqualificazione energetica, distribuendo i rischi e garantendo risultati misurabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello schema del PPP, l’operatore economico privato, spesso rappresentato da una<strong> <em>Energy Service Company</em></strong>, è responsabile della realizzazione degli interventi e della gestione operativa degli impianti, con il compenso che dipende direttamente dai risparmi energetici conseguiti. Questo meccanismo, detto <strong><em>pay-for-performance</em></strong>, stimola l’operatore privato a implementare soluzioni tecniche di alta qualità, poiché il suo guadagno è subordinato all’effettiva riduzione dei consumi energetici.</p>
<p style="text-align: justify;">Grazie a questo modello, il rischio di investimento non grava completamente sulla pubblica amministrazione. L’operatore privato si assume, infatti, il <strong>rischio tecnico</strong> e <strong>finanziario</strong> della progettazione e implementazione degli interventi, mentre la PA può beneficiare immediatamente dei risparmi energetici senza esborsi finanziari iniziali rilevanti. Inoltre, in virtù del PPP, la ripartizione dei rischi diviene un elemento cruciale, con un’equa suddivisione tra pubblico e privato in base alle capacità e alle competenze specifiche di ciascun soggetto coinvolto.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il Contratto Tipo di Prestazione Energetica: Struttura e Funzionamento del PPP</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>contratto tipo EPC</strong> approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con ANAC ed ENEA è stato elaborato per rispondere alle esigenze pratiche delle amministrazioni pubbliche nella realizzazione di interventi di efficientamento energetico. La struttura del contratto riflette pienamente la logica del <strong>partenariato pubblico-privato</strong>, dove entrambe le parti, pubblica e privata, assumono responsabilità condivise e beneficiano degli esiti economici positivi derivanti dai risparmi energetici.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra gli elementi giuridici e tecnici più rilevanti del contratto tipo EPC si evidenziano:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Definizione dei risparmi energetici</strong>: il contratto stabilisce precisi parametri di efficienza che devono essere raggiunti tramite interventi come l’ammodernamento degli impianti e l’adozione di tecnologie energeticamente efficienti. Questi risparmi costituiscono la base per il compenso del privato, legato ai risultati effettivamente ottenuti.</li>
<li><strong>Meccanismi di monitoraggio e verifica</strong>: il contratto prevede un sistema rigoroso per la misurazione e la verifica delle <em>performance</em> energetiche (<em>Measurement &amp; Verification, M&amp;V</em>). Questo assicura che i risparmi siano quantificabili e che il compenso dell’operatore privato sia giustificato dai risultati ottenuti, garantendo trasparenza e precisione nei rapporti tra le parti.</li>
<li><strong>Suddivisione dei rischi</strong>: uno dei principi fondanti del PPP è la distribuzione equa dei rischi. Nel caso di un EPC, il rischio tecnico (legato alla progettazione e realizzazione degli interventi) e il rischio operativo (relativo alla gestione degli impianti) ricadono prevalentemente sull’operatore privato, mentre il rischio di domanda (variazioni impreviste nei consumi energetici) può essere condiviso tra PA e privato.</li>
<li><strong>Durata e ripartizione dei benefici</strong>: il contratto EPC ha una durata variabile, in funzione della complessità degli interventi previsti e del tempo necessario per recuperare l&#8217;investimento tramite i risparmi energetici. Il risparmio ottenuto viene diviso tra l&#8217;operatore privato, che recupera il suo investimento e realizza un profitto, e la PA, che beneficia di minori costi operativi.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il Capitolato Tecnico EPC: Standardizzazione e Supporto alle Pubbliche Amministrazioni</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per supportare le pubbliche amministrazioni nella gestione dei progetti di efficientamento energetico, è stato elaborato un <strong>documento di supporto per la predisposizione del capitolato tecnico EPC</strong>, che rappresenta una guida operativa per la stesura di capitolati standardizzati. Questo documento mira a semplificare il processo di gara e a garantire che gli interventi rispettino <em>standard</em> tecnici adeguati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il capitolato tecnico stabilisce, in dettaglio, i requisiti degli interventi da eseguire e i criteri di selezione degli operatori economici. La standardizzazione dei capitolati, resa possibile anche dal modello EPC, è essenziale per garantire trasparenza e omogeneità nelle procedure di gara, evitando ambiguità interpretative e riducendo il rischio di contenziosi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Matrice dei Rischi: gestione equa ed efficiente</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Uno degli elementi distintivi del contratto tipo EPC, in quanto parte di un accordo di partenariato pubblico-privato, è l’utilizzo della <strong>matrice dei rischi</strong>. Questo strumento giuridico è fondamentale per identificare e assegnare in modo chiaro e preventivo i rischi associati all’esecuzione del contratto. Nella matrice, i rischi vengono suddivisi tra pubblico e privato a seconda delle competenze e delle responsabilità di ciascuna parte.</p>
<p style="text-align: justify;">Per esempio, i <strong>rischi tecnici</strong> e <strong>operativi</strong>, legati alla progettazione, esecuzione e gestione degli interventi, vengono generalmente assunti dall’operatore privato, che è meglio attrezzato per gestirli. Il rischio operativo è particolarmente rilevante ai fini della qualificazione specifica di una data operazione economica: ai sensi dell’art. 177, comma 3, come modificato dal Correttivo, è da intendersi quale derivante da fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti.<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, i <strong>rischi finanziari</strong> e quelli <strong>di domanda</strong> possono essere condivisi o ridistribuiti in base a specifiche circostanze contrattuali, garantendo che il progetto sia realizzato in modo sostenibile nel lungo periodo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Allegato Definizioni e Relazione Illustrativa: Chiarezza e Trasparenza nel PPP</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>allegato definizioni</strong> e la <strong>relazione illustrativa</strong> accompagnano il contratto tipo EPC, fornendo una spiegazione dettagliata dei termini tecnici e giuridici utilizzati, garantendo chiarezza interpretativa e uniformità nell’applicazione del modello contrattuale. Questo è essenziale per assicurare che tutte le parti coinvolte comprendano pienamente i loro diritti, obblighi e responsabilità nell’ambito dell’accordo di partenariato pubblico-privato.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>relazione illustrativa</strong> descrive inoltre il contesto normativo e giuridico che ha portato all’elaborazione del contratto tipo, fornendo una visione complessiva degli obiettivi di efficientamento energetico e dei benefici economici derivanti dall’applicazione del modello EPC nel settore pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il PPP come Strumento Fondamentale per la Sostenibilità Energetica</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’approvazione del <strong>contratto tipo di prestazione energetica</strong> rappresenta un’importante evoluzione nel panorama dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici italiani, introducendo un modello giuridico innovativo basato sul partenariato pubblico-privato.</p>
<p style="text-align: justify;">Grazie al PPP, le pubbliche amministrazioni possono accedere a risorse finanziarie e competenze tecniche del settore privato, riducendo i rischi e aumentando l’efficienza degli interventi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il pacchetto di documenti predisposto dalle istituzioni, tra cui la <strong>Delibera ANAC</strong>, il <strong>contratto tipo EPC</strong>, il <strong>capitolato tecnico</strong> e la <strong>matrice dei rischi</strong>, fornisce una base giuridica solida e trasparente per la gestione di ogni fase del processo. Questo approccio non solo garantisce maggiore efficienza energetica, ma promuove anche una gestione finanziaria più sostenibile, favorendo la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e contribuendo agli obiettivi di sviluppo sostenibile.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, il <strong>partenariato pubblico-privato</strong> si conferma come uno strumento fondamentale per affrontare le sfide dell’efficienza energetica, combinando le competenze tecniche e finanziarie del settore privato con le esigenze di interesse pubblico delle amministrazioni, realizzando interventi di grande impatto con benefici condivisi.</p>
<p>&#8212;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Art. 37-<em>bis</em> e ss. della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (“<em>Legge quadro in materia di lavori pubblici</em>”), abrogata a seguito dell’entrata in vigore del primo Codice dei contratti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Artt. 152-160 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (“<em>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Il Libro verde puntava ad avviare un dibattito sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni al fenomeno dei PPP, concentrandosi sulle norme applicabili a valle della scelta economica e organizzativa effettuata da un ente locale o nazionale di esternalizzare la gestione di un’opera o un servizio pubblico, nel rispetto delle norme e dei principi in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell&#8217;Unione europea<em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“<em>Codice dei contratti pubblici</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (“<em>Codice dei contratti pubblici in attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (“<em>Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Con il citato decreto, che ha abrogato il precedente Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, è stato individuato il quadro delle misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico e, altresì, contribuiscono all’attuazione del principio europeo che pone l’efficienza energetica “al primo posto” (cfr. art. 1).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Cfr. Deliberazione del 4 aprile 2012, n. 37.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> “<em>I contratti di prestazione energetica (EPC): aspetti giuridici degli EPC e ipotesi per il superamento dell’incertezza normativa sulla regolazione degli elementi essenziali del contratto</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> L’art. 200 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che<em> “Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell&#8217;operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell&#8217;efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi. La misura di miglioramento dell&#8217;efficienza energetica, calcolata secondo le norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, è resa disponibile all&#8217;ente concedente a cura dell&#8217;operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l&#8217;intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l&#8217;organizzazione, la gestione, l&#8217;elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (“<em>Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Ai sensi dell’art. 175, comma 9-<em>bis</em> del Codice dei contratti pubblici come modificato dal Correttivo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Cfr. Deliberazione ANAC del 17 luglio 2024, n. 349.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> <em>“Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell’operazione economica come concessione, è quello che deriva da f</em><em>attori esterni, non soggetti al controllo delle parti. Non rilevano i rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell’operatore economico o a causa di forza maggiore”.</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/partnership-pubblica-privata-genesi-ed-inquadramento-giuridico-del-contratto-di-efficientamento-energetico/">Partnership pubblica-privata: genesi ed inquadramento giuridico del contratto di efficientamento energetico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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