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	<title>Giuseppe Busia Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Giuseppe Busia Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Il Garante fornisce chiarimenti sui trattamenti da notificare</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-garante-fornisce-chiarimenti-sui-trattamenti-da-notificare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-garante-fornisce-chiarimenti-sui-trattamenti-da-notificare/">Il Garante fornisce chiarimenti sui trattamenti da notificare</a></p>
<p>Dopo il provvedimento che ha escluso la notificazione per alcuni trattamenti di dati personali (Provv. n. 1/2004 del 31 marzo 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 6 aprile 2004, n. 81 e sul sito giustamm), l&#8217;Ufficio del Garante ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti per il settore privato (imprese, banche, assicurazioni, professionisti,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-garante-fornisce-chiarimenti-sui-trattamenti-da-notificare/">Il Garante fornisce chiarimenti sui trattamenti da notificare</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-garante-fornisce-chiarimenti-sui-trattamenti-da-notificare/">Il Garante fornisce chiarimenti sui trattamenti da notificare</a></p>
<p>Dopo il provvedimento che ha escluso la notificazione per alcuni trattamenti<br />
di dati personali (Provv. n. 1/2004 del 31 marzo 2004, pubblicato sulla<br />
Gazzetta ufficiale 6 aprile 2004, n. 81 e sul sito giustamm), l&#8217;Ufficio del<br />
Garante ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti per il settore privato<br />
(imprese, banche, assicurazioni, professionisti, enti no-profit) su altri<br />
trattamenti che non devono essere notificati in base ad una corretta<br />
interpretazione delle disposizioni del Codice sulla privacy. <br />
Si riporta di seguito il testo:</p>
<p>Oggetto: chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante</p>
<p>La notificazione al Garante deve essere come noto effettuata solo se il<br />
trattamento dei dati personali è indicato specificamente nel Codice entrato<br />
in vigore lo scorso 1° gennaio (art. 37 d.lg. n. 196/2003).<br />
La notificazione può essere poi esclusa per effetto di un provvedimento di<br />
questa Autorità che è stato già adottato lo scorso 31 marzo (Provv. n.<br />
1/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 6 aprile 2004, n. 81 e sul sito<br />
web www.garanteprivacy.it).<br />
Si ritiene ora opportuno evidenziare altri trattamenti che non devono essere<br />
notificati in base ad una corretta interpretazione delle disposizioni<br />
vigenti.</p>
<p>1. Dati genetici e biometrici (art. 37, comma 1, lett. a)).<br />
Il provvedimento n. 1/2004 ha individuato i presupposti in base ai quali non<br />
devono essere notificati i trattamenti di tali dati effettuati da esercenti<br />
le professioni sanitarie e da avvocati.<br />
Tale esonero, alle condizioni indicate, opera anche nel caso in cui<br />
l&#8217;attività sia prestata in forma associata. L&#8217;esonero opera inoltre per<br />
l&#8217;attività svolta da medici titolari di un trattamento in materia di igiene<br />
e sicurezza del lavoro e della popolazione.</p>
<p>2. Posizione geografica di persone od oggetti (art. 37, comma 1, lett. a)).<br />
La norma si riferisce alla localizzazione di persone o oggetti, ed è quindi<br />
riferita alla rilevazione della loro presenza in determinati luoghi,<br />
mediante reti di comunicazione elettronica gestite o accessibili dal<br />
titolare del trattamento.<br />
La localizzazione va notificata quando permette di individuare in maniera<br />
continuativa -anche con eventuali intervalli- l&#8217;ubicazione sul territorio o<br />
in determinate aree geografiche, in base ad apparecchiature o dispositivi<br />
elettronici detenuti dal titolare o dalla persona oppure collocati sugli<br />
oggetti.<br />
La localizzazione deve comunque permettere di risalire all&#8217;identità degli<br />
interessati, anche indirettamente attraverso appositi codici.</p>
<p>Non devono essere quindi notificati al Garante i trattamenti di dati<br />
personali che consentano solo una rilevazione non continuativa del passaggio<br />
o della presenza di persone o oggetti, effettuata, ad esempio, all&#8217;atto<br />
della:<br />
a) registrazione di ingressi o uscite presso luoghi di lavoro, tramite<br />
tessere elettromagnetiche, codici di accesso o altri dispositivi, a meno<br />
che, mediante la rete di comunicazione elettronica, sia possibile tracciare<br />
gli spostamenti di interessati in determinati luoghi o aree sul territorio.<br />
Non devono essere inoltre trattati dati biometrici, perché in tal caso la<br />
notificazione è necessaria;<br />
b) rilevazione di immagini o suoni, anche con impianti a circuito chiuso,<br />
presso immobili o edifici ove si svolgono attività del titolare del<br />
trattamento (locali commerciali, professionali o aziendali, nonché le<br />
relative aree perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci,<br />
accessi, uscite di emergenza), a meno che, anche mediante interazione con<br />
altri sistemi, il titolare possa rilevare le diverse ubicazioni o<br />
spostamenti di una persona o di un oggetto in determinati luoghi o aree sul<br />
territorio;<br />
c) lettura di carte elettroniche per fornire beni, prestazioni o servizi<br />
quali, ad esempio, carte di pagamento, carte di credito o di fidelizzazione.<br />
I dati non devono essere peraltro rilevati con strumenti elettronici volti<br />
ad analizzare abitudini o scelte di consumo, poiché in tal caso la<br />
notificazione è necessaria (art. 37, comma 1, lett. d)).</p>
<p>3. Dati sulla salute o sulla vita sessuale utilizzati per prestare servizi<br />
sanitari per via telematica (art. 37, comma 1, lett. b)).<br />
É tenuto alla notificazione chi eroga servizi sanitari per via telematica<br />
relativi ad una banca di dati o alla fornitura di beni.<br />
Non devono essere quindi notificati i trattamenti di dati sanitari -e/o<br />
sulla vita sessuale- effettuati nell&#8217;ambito di servizi di assistenza o<br />
consultazione sanitaria per via telefonica, come i servizi telefonici<br />
gestiti in ambito assicurativo e che consentono il consulto di esercenti<br />
professioni sanitarie.</p>
<p>4. Dati sulla vita sessuale o sulla sfera psichica trattati da organismi<br />
no-profit (art. 37, comma 1, lett. c)).<br />
Non vanno notificati al Garante i trattamenti effettuati da associazioni,<br />
enti od organismi che non hanno carattere politico, sindacale, religioso o<br />
filosofico, come ad esempio cooperative che svolgono attività di ricovero e<br />
assistenza a malati psichici.<br />
Il provvedimento n. 1 del Garante, laddove esclude (punto 3) la<br />
notificazione per i trattamenti di dati idonei a rivelare la sfera psichica<br />
di lavoratori in materia di rapporto di lavoro e di previdenza, si riferisce<br />
anche ai casi in cui si deve adempiere a specifici obblighi stabiliti in<br />
sede di contrattazione collettiva e giuridicamente rilevanti in base alla<br />
normativa in materia.</p>
<p>5. Strumenti elettronici per profilare interessati o utenti di servizi di<br />
comunicazione elettronica (art. 37, comma 1, lett. d)).<br />
Ai fini dell&#8217;obbligo di notificazione, gli strumenti elettronici utilizzati<br />
devono essere configurati e impiegati per definire o valutare il profilo o<br />
la personalità dell&#8217;interessato, oppure per analizzare le sue abitudini o<br />
scelte di consumo. I sistemi o programmi informatici devono essere<br />
finalizzati a registrare, elaborare o raffrontare specifiche annotazioni per<br />
studiare il comportamento o le preferenze di singoli interessati od utenti<br />
individuati nominativamente o identificabili anche indirettamente attraverso<br />
appositi codici.<br />
Non devono essere quindi notificati i trattamenti di dati effettuati al solo<br />
fine di:<br />
a) fornire all&#8217;interessato beni, prestazioni o servizi, con l&#8217;ausilio di<br />
strumenti elettronici finalizzati alla gestione del relativo rapporto e dei<br />
connessi adempimenti contabili o fiscali, all&#8217;invio di eventuali<br />
comunicazioni informative commerciali e al controllo della qualità di<br />
servizi offerti senza procedere ad alcuna profilazione degli interessati;<br />
b) verificare l&#8217;identità o il profilo di autorizzazione di utenti o<br />
incaricati, nell&#8217;ambito di sistemi di autenticazione informatica o di<br />
autorizzazione per l&#8217;accesso a dati o sistemi (ad esempio, per accedere ad<br />
una banca di dati personali o a determinati contenuti di un sito web). Anche<br />
in questo caso, se sono trattati dati biometrici la notificazione è<br />
necessaria (art. 37, comma 1, lett. a));<br />
c) registrare gli accessi ad un sito web, se i dati sono memorizzati<br />
esclusivamente per il tempo tecnicamente indispensabile ai fini di sicurezza<br />
del sistema o di elaborazione statistica in forma anonima.</p>
<p>6. Rilevazione del rischio sulla solvibilità economica o di comportamenti<br />
illeciti o fraudolenti (art. 37, comma 1, lett. f)).<br />
Non devono essere notificati i trattamenti effettuati da soggetti che<br />
utilizzano banche di dati centralizzate o sistemi informativi gestiti<br />
autonomamente da altri soggetti -titolari del relativo trattamento- e che,<br />
pur comunicando a questi ultimi alcuni dati personali, non hanno alcun<br />
potere decisionale in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento e<br />
agli strumenti utilizzati in tali ambiti. Ciò anche quando, per mere ragioni<br />
tecniche, una copia della banca di dati gestita dal terzo autonomo titolare<br />
del trattamento, risieda presso il soggetto abilitato unicamente a<br />
consultarla in tale forma.<br />
Ad esempio, banche, uffici postali e società emittenti carte di pagamento<br />
non devono notificare i trattamenti di dati effettuati nell&#8217;ambito<br />
dell&#8217;archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte<br />
di pagamento istituito ai sensi del d.lg. n. 507/1999 (c.d. Centrale di<br />
allarme interbancaria-CAI) e gestito dalla Banca di Italia in qualità di<br />
titolare del trattamento (art. 10-bis, comma 2, l. n. 386/1990; art. 1,<br />
comma 4, d. m. n. 458/2001).<br />
In riferimento ai casi indicati nel provvedimento n. 1/2004 del Garante, si<br />
ritiene utile infine precisare che:<br />
a) non devono essere notificati (punto 6, lett. b)) i trattamenti relativi a<br />
clienti o fornitori effettuati da liberi professionisti od organismi (es.:<br />
CAAF) per adempimenti fiscali (ad es., in qualità di intermediari necessari<br />
per presentare le dichiarazione dei redditi) o contabili (es.: redazione di<br />
bilanci), oppure per svolgere investigazioni difensive o curare la difesa in<br />
sede giudiziaria di diritti degli assistiti;<br />
b) i trattamenti relativi alla fornitura di beni, prestazioni o servizi (ad<br />
esempio, concernenti clienti, fornitori o dipendenti) o ad adempimenti<br />
contabili o fiscali, e che non devono essere notificati in base al<br />
provvedimento n. 1/2004 (punto 6, lett. b)), riguardano anche dati di cui<br />
sia necessario il trattamento in sede pre-contrattuale;<br />
c) i trattamenti relativi ad obbligazioni, comportamenti illeciti o<br />
fraudolenti che non devono essere notificati in quanto trattati solo per<br />
adempiere ad obblighi normativi in materia di rapporto di lavoro, previdenza<br />
o assistenza (punto 6, lett. c)), comprendono quelli concernenti eventuali<br />
obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva, giuridicamente rilevanti<br />
in base alla normativa in materia;<br />
d) sono sottratti all&#8217;obbligo di notificazione i soggetti pubblici che<br />
utilizzano la banca di dati elettronica per riscuotere tributi, applicare<br />
sanzioni amministrative o rilasciare licenze, concessioni o autorizzazioni<br />
(punto 6, lett. d) del provv. n. 1/2004). Devono invece notificare i<br />
soggetti privati concessionari di servizi di riscossione di tributi che<br />
esercitano le medesime attività, a meno che essi svolgano formalmente ed<br />
effettivamente le funzioni di &#8220;responsabile del trattamento&#8221; per conto del<br />
soggetto pubblico conformemente alle disposizioni vigenti su tale<br />
designazione (art. 29 del Codice);<br />
e) non sono sottratti all&#8217;obbligo di notificazione i trattamenti di immagini<br />
o suoni che, benché registrati temporaneamente, siano inseriti in apposite<br />
banche di dati elettroniche relative a comportamenti illeciti o fraudolenti<br />
(punto 6, lett. e) del provv. n. 1/2004).</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-garante-fornisce-chiarimenti-sui-trattamenti-da-notificare/">Il Garante fornisce chiarimenti sui trattamenti da notificare</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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