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	<title>Giulio Fortunato Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Giulio Fortunato Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Non vi sono cautele preventive atipiche dinanzi al Giudice contabile: brevi riflessioni a margine dell’ordinanza n. 63 del 2016 della sezione giurisdizionale campana della Corte dei Conti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 17:38:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/non-vi-sono-cautele-preventive-atipiche-dinanzi-al-giudice-contabile-brevi-riflessioni-a-margine-dellordinanza-n-63-del-2016-della-sezione-giurisdizionale-campana-della-corte-dei-conti/">Non vi sono cautele preventive atipiche dinanzi al Giudice contabile: brevi riflessioni a margine dell’ordinanza n. 63 del 2016 della sezione giurisdizionale campana della Corte dei Conti</a></p>
<p>1. Introduzione La finalità del presente contributo è quella di esaminare gli snodi argomentativi essenziali dell’ordinanza n. 63 del 2016, con la quale la Sezione giurisdizionale campana della Corte dei conti, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza formatasi in seno alla stessa Sezione giurisdizionale campana della Corte dei Conti[1] e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/non-vi-sono-cautele-preventive-atipiche-dinanzi-al-giudice-contabile-brevi-riflessioni-a-margine-dellordinanza-n-63-del-2016-della-sezione-giurisdizionale-campana-della-corte-dei-conti/">Non vi sono cautele preventive atipiche dinanzi al Giudice contabile: brevi riflessioni a margine dell’ordinanza n. 63 del 2016 della sezione giurisdizionale campana della Corte dei Conti</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/non-vi-sono-cautele-preventive-atipiche-dinanzi-al-giudice-contabile-brevi-riflessioni-a-margine-dellordinanza-n-63-del-2016-della-sezione-giurisdizionale-campana-della-corte-dei-conti/">Non vi sono cautele preventive atipiche dinanzi al Giudice contabile: brevi riflessioni a margine dell’ordinanza n. 63 del 2016 della sezione giurisdizionale campana della Corte dei Conti</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. </strong><strong>Introduzione</strong><br />
La finalità del presente contributo è quella di esaminare gli snodi argomentativi essenziali dell’ordinanza n. 63 del 2016, con la quale la Sezione giurisdizionale campana della Corte dei conti, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza formatasi in seno alla stessa Sezione giurisdizionale campana della Corte dei Conti<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> e con gli itinerari interpretativi tracciati da una parte della dottrina, ha affermato, a chiare lettere, l’impraticabilità dell’azione cautelare atipica di cui all’art. 700 c.p.c. per finalità propulsive e preventive del danno erariale. In particolare, la Corte ha escluso che il giudice contabile, in sede giurisdizionale, abbia il compito di prevenire pregiudizi alla finanza pubblica, dichiarando, pertanto, l’improcedibilità per difetto assoluto di giurisdizione di un ricorso <em>ex</em> art. 700 c.p.c. attraverso cui la Procura chiedeva l’adozione di ordini ingiuntivi con funzione propulsiva dell’azione amministrativa<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> e per finalità preventive del danno alla finanza pubblica.<br />
Come si avrà modo di osservare nel prosieguo, la conclusione cui perviene la Corte giunge all’esito di un percorso motivazionale tra le cui pieghe è dato riscontrare diversi passaggi di indubbia rilevanza, non solo per la chiarezza espositiva con la quale sono sviluppati, ma anche per la profondità di analisi che denotano.  .<br />
Tanto puntualizzato, l’ordinanza in commento prende le mosse dal ricorso cautelare <em>ante causam</em> con il quale la Procura contabile regionale richiedeva emettersi provvedimenti cautelari a carattere propulsivo tesi ad imporre a numerose Aziende ospedaliere campane l’adempimento degli obblighi previsti nel Piano regionale di rientro del disavanzo sanitario della Regione. Più nel dettaglio, la Procura imputava alle predette Aziende la mancata attuazione degli obblighi previsti dall’accordo perfezionato tra lo Stato e la Regione, approvato, poi, da quest’ultima con deliberazione di giunta n. 460/2007. Il Pubblico Ministero contabile chiedeva, altresì, l’adozione di provvedimenti d’urgenza <em>ex</em> art. 700 c.p.c., aventi ad oggetto, tra l’altro, l’imposizione dell’adeguamento degli organici delle Aziende sanitarie ai parametri fissati dal commissario <em>ad acta</em> regionale, individuando il numero massimo delle unità operative necessarie, con immediata soppressione di quelle in esubero e con altrettanto immediata sospensione della retribuzione dovuta al personale dirigenziale delle suddette unità eccedentarie, nonché di tutta una serie di misure di carattere organizzativo finalizzate al contenimento della spesa, entro un termine perentorio e chiedendo, altresì, la nomina di un apposito commissario <em>ad acta </em>in caso di inottemperanza. Ciò al fine di neutralizzare in via d’urgenza la produzione o l’aggravamento dei pregiudizi alla finanza pubblica asseritamente correlati alla mancata attuazione delle previsioni cristallizzate nel Piano di rientro e dei parametri generali definiti dal Commissario <em>ad acta</em><br />
Ciò posto, il tema d’indagine che l’ordinanza in commento pone all’attenzione dell’interprete involge la questione della riconducibilità o meno dell’azione cautelare<em> ex</em> art. 700 c.p.c. nell’alveo della giurisdizione facente capo alla Corte dei Conti.<br />
Orbene, prima di esaminare l’opzione ricostruttiva fatta propria dalla Sezione campana, ragioni di logica argomentativa suggeriscono di tratteggiare gli aspetti essenziali del rimedio cautelare previsto dall’art. 700 c.p.c.</p>
<p><strong>2. Breve analisi della norma di cui all’art. 700 c.p.c. </strong><br />
Come noto, la tutela cautelare rappresenta, nella sua essenzialità, uno dei rimedi utilizzati dal legislatore per ovviare alla durata del processo ordinario, al fine di assicurare la fruttuosità della tutela giurisdizionale, in quanto <em>la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3"><strong>[3]</strong></a></em>. Il rimedio cautelare è, pertanto, uno strumento in grado di garantire la pienezza e l’effettività della tutela giurisdizionale, trovando copertura, non solo sul piano costituzionale negli artt. 24 e 111<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, ma anche sovranazionale ed internazionale, venendo in rilievo, a riguardo, i principi scolpiti negli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali.<br />
Da quanto immediatamente precede è agevole inferire che la strumentalità rappresenti il tratto caratteristico dell’azione cautelare: essa, infatti, mira a neutralizzare il pericolo che il provvedimento definitivo possa giungere tardivamente e che la tutela dallo stesso accordata sia ormai inutile e infruttuosa<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
Ulteriore caratteristica, intrinsecamente legata alla strumentalità, è la provvisorietà: le misure cautelari sono, infatti, inidonee a dettare una disciplina definitiva del rapporto controverso e sono destinate ad essere sostituite dalla decisione resa all’esito del giudizio di merito.<br />
Sul piano contenutistico, si distingue tra provvedimenti cautelari anticipatori e conservativi.<br />
L’adozione dei primi mira a garantire la conservazione dello <em>status quo ante</em> in attesa della definizione del giudizio di merito; differentemente i secondi sono rivolti ad anticipare il contenuto della sentenza di merito favorevole all’istante. La distinzione non è di poco momento, in quanto la norma dell’art. 669 <em>octies</em>, così come riformulata in seguito alle modifiche apportate dalla L. 14.5.2005, n. 80 al titolo I, capo III, sezione I del libro IV del codice, consente la sopravvivenza del provvedimento cautelare a carattere anticipatorio, anche senza la successiva introduzione del giudizio di merito. Ciò ha inevitabilmente determinato l’emersione di una classe di provvedimenti cautelari a <em>“strumentalità attenuata”</em>, con evidenti finalità deflattive dei processi a cognizione piena, in accoglimento, peraltro, delle istanze avanzate da tempo da parte della dottrina, la quale riteneva che la strumentalità non si esprimesse nella necessità di iniziare (nella tutela <em>ante causam</em>) o di proseguire (nella tutela incidentale) il giudizio di merito, bensì nella semplice possibilità della pendenza di un processo a cognizione piena<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<br />
Poste queste brevi premesse, va rilevato che, tra i provvedimenti a carattere anticipatorio, vi sono quelli previsti dalla norma di cui all’art. 700 c.p.c., la quale stabilisce che, in assenza di un diverso e specifico rimedio legislativo, <em>“chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.</em><br />
Orbene, la norma richiamata ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di tutela cautelare urgente e atipica. In particolare, l’atipicità si concretizza nella possibilità di domandare ed ottenere un provvedimento non predeterminato dalla legge, il cui contenuto è rimesso alla discrezionale valutazione operata dal giudice caso per caso e sulla base delle circostanze concrete. Detta atipicità non vale, però, a fondare un potere cautelare generale, rimesso all&#8217;imperio discrezionale del giudice<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup><sup>[7]</sup></sup></a>. Ed infatti, a quest’ultimo non viene attribuito alcun potere determinativo d&#8217;ufficio, da esercitarsi al di fuori dei limiti oggettivi della domanda cautelare proposta dalla parte istante; immutato è l&#8217;onere del ricorrente di affermare e specificare tanto il diritto quanto il provvedimento di tutela che potrebbero essere fatti valere nella successiva ed eventuale causa di merito, delineando così il limite invalicabile della tutela cautelare<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup><sup>[8]</sup></sup></a>.<br />
In altri termini, il giudice è sempre tenuto, anche in sede di concessione di misure atipiche, ad attenersi al fondamentale principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito dall&#8217;art. 112, in quanto, disponendo una misura non voluta dalle parti, pronuncerebbe <em>ultra petita<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup><strong><sup>[9]</sup></strong></sup></a></em>.<br />
Come noto, i requisiti fondamentali perché possa essere concesso un provvedimento d&#8217;urgenza, così come ogni altro provedimento cautelare, sono il <em>fumus boni iuris</em> e il <em>periculum in mora</em>.<br />
Il primo consiste nell&#8217;apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti. Il secondo evoca il possibile pregiudizio che possa derivare al suddetto diritto nelle more del giudizio ordinario e, nel caso dei provvedimenti d&#8217;urgenza, viene identificato nel fondato timore che, in dette more, il diritto sia esposto ad un pericolo imminente ed irreparabile.<br />
I provvedimenti in esame possono essere concessi per neutralizzare qualsiasi <em>periculum in mora</em> che risulti essere imminente ed irreparabile e il loro contenuto, in virtù dell&#8217;atipicità della misura in questione, deve essere individuato dal giudice in base al solo criterio dell&#8217;idoneità, avuto riguardo alle effettive circostanze<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup><sup>[10]</sup></sup></a>.<br />
Come già accennato, la funzione precipua della tutela d&#8217;urgenza è quella di anticipare in tutto o in parte la futura sentenza di merito o alcuni degli effetti che possono prodursi sul rapporto intercorrente tra le parti o, anche, tra le parti e i terzi, garantendone anticipatamente e provvisoriamente l&#8217;efficacia e l&#8217;effettività<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<br />
L&#8217;anticipatorietà consiste proprio nel determinare immediatamente, seppur provvisoriamente, la situazione concreta che la decisione di merito è idonea a determinare<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> e si deduce dal riferimento della norma in esame alla tutela del diritto in via ordinaria, dalle manchevolezze sotto il profilo temporale e dal fatto che il provvedimento d&#8217;urgenza non è assoggettato a giudizio di convalida<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.<br />
Posta l’assenza di indicazioni legislative, il contenuto dei provvedimenti d&#8217;urgenza deve essere individuato unicamente in base alla sua idoneità a neutralizzare il pregiudizio imminente ed irreparabile che, nel caso di specie, minacci il diritto a tutela del quale la cautela è richiesta.<br />
Rappresenta opinione prevalente quella secondo cui i provvedimenti d&#8217;urgenza possono avere il contenuto più diverso nonché svolgere diverse funzioni. In tale prospettiva, vengono in rilievo provvedimenti: conservativi; anticipatori; inibitori; costitutivi;  dispositivi; di mero accertamento; di condanna all&#8217;adempimento di obblighi di fare o di non fare<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.</p>
<p><strong>3. Il ruolo della tutela cautelare atipica nei giudizi contabili.</strong><br />
Tanto puntualizzato in linea generale, occorre collocarsi sulle direttrici fondamentali d’indagine interrogandosi circa la questione dell’operatività dello strumento cautelare di cui all’art. 700 c.p.c. per finalità propulsive dell’<em>agere publicum </em>nell’ambito dei giudizi di responsabilità aministrativa promossi dal Pubblico Ministero contabile.<br />
Orbene, come noto, la tutela cautelare dinanzi alla Corte dei conti è disciplinata attraverso <em>“scheggie normative”</em>. Il quadro normativo di riferimento è, infatti, delineato da talune disposizioni che prevedono specifiche misure cautelari quali il sequestro conservativo<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>, il sequestro di documenti e la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado appellata<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>. In varie disposizioni si rinviene, poi, la discipina della ritenuta cautelare<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>, adottabile dalle pubbliche amministrazioni su stipendi e pensioni percepiti dai presunti responsabili per il ristoro del danno arrecato<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>. Va però rilevato che l’opera di delimitazione dei confini della tutela cautelare nei giudizi contabili risenta inevitabilmente del rinvio dinamico contenuto nell’art. 26 del reg. proc. n. 1038 del 1933, che estende ai procedimenti contenziosi di compentenza del giudice erariale le norme e i termini del diritto processuale civile che risultano applicabili al rito contabile. Il legislatore, poi, avvertendo particolare interesse al tema della garanzia del patrimonio del presunto responsabile del danno erariale, ha espressamente previsto nella legge finanziaria per il 2006<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a> che “<em>al fine di realizzare una piu&#8217; efficace tutela dei crediti erariali, l&#8217;articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile”<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20"><strong>[20]</strong></a>.</em><br />
Orbene, occorre chiedersi se in ragione del tenore letterale della disposizione da ultimo richiamata e del rinvio dinamico dell’art. 26 del reg. proc. possano trovare ingresso nei giudizi contabili i provvedimenti d’urgenza atipici, in particolare a carattere inibitorio e propulsivo.<br />
L’interrogativo ha inizialmente trovato risposta positiva nella giurisprudenza della Corte dei conti campana, l’unica che, fino ad ora, si è occupata della questione.<br />
In particolare, le pronunce che vengono in rilievo traggono origine da istanze cautelari <em>ex</em> art. 700 c.p.c. promosse dalla Procura contabile di Napoli, la quale ammette, a fronte di condotte che  aggravano danni erariali già prodotti, la possibilità di chiedere al Giudice contabile l’adozione di misure atipiche inibitorie ovvero propulsive, tali da eliminare in radice la fonte del danno. Sul piano procedimentale, poi, l’istanza viene avanzata nell’invito a dedurre ed è  rivolta non agli invitati (futuri destinatari dell’atto di citazione ed eventualmente della condanna al risarcimento), ma alle stesse amministrazioni danneggiate<br />
Al di là dei riferimenti normativi dinanzi richiamati, tra le pieghe argomentative delle pronunce di accoglimento delle istanze cautelari avanzate dalla Procura napoletana, vi è la valorizzazione del ruolo della stessa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale, che richiederebbe necessariamente una tutela cautelare anche a carattere propulsivo o inibitorio. Più nel dettaglio, nell’ordinanza n. 64230 del 20 luglio 2011<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>, si legge, che <em>“in ragione delle richiamate norme e del ruolo della Procura finalizzato alla tutela degli interessi erariali a beneficio della collettività, questo Giudice è dell’avviso che possa essere ammesso il rimedio dell’art. 700 c.p.c. per chiedere l’adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni per la salvaguardia degli interessi erariali, trattandosi di norma di chiusura finalizzata non solo a conservare integre le ragioni di chi invoca la sua applicazione, ma anche a prevenire il prodursi di ulteriori pregiudizi, con finalità non solo conservativa della posizione giuridica nelle more del giudizio di merito, ma anche conservativa. La natura erariale deli interessi, tutelati dalla Cotituzione e dalle norme europee, non permette altra soluzione, non essendo ipotizzabile che solo al giudice contabile possa essere preclusa la possibilità di adottare provvedimenti atipici a tutela di detti interessi”.</em><br />
<em>Ex adverso</em>, nella ordinanza che qui ci occupa emerge la chiara presa di posizione della Corte dei Conti a favore dell&#8217;improponibilità del ricorso cautelare <em>ex</em> art 700 c.p.c. per finalità preventive dei pregiudizi erariali.<br />
Le conclusioni traggono alimento da tre argomenti essenziali: il difetto di giurisdizione, l’incompatibilità dello strumento cautelare con il processo contabile e l’impossibilità della Corte di sostituirsi alla pubblica amministrazione. Nell’<em>iter</em> motivazionale, poi, vengono lambiti temi fondamentali quali il concetto di organo della pubblica amminisrazione, la natura giuridica della responsabilità amministrativa ed il merito dell’azione pubblica.</p>
<p><strong>3. Gli snodi argomentativi dell’ordinanza.</strong><br />
L’ordito motivazionale a corredo dell’ordinanza si apre con l’affermazione dell’improponibilità della domanda cautelare per difetto di giurisdizione. A riguardo, viene evidenziato che in materia di contabilità pubblica, e con specifico riferimento ai giudizi di responsabilità amministrativa, la giurisdizione della Corte è solo tendenzialmente generale, presupponendo una norma di legge che attribuisca espressamente la <em>potestas iudicandi.</em> Pertanto, stante la mancanza di una norma che attribuisca alla cognizione dela Corte controversie cautelari a contenuto anticipatorio e propulsivo<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>, a fronte dell’istanza <em>ex</em> art. 700 c.p.c., non può che dichiararsi, non solo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, ma anche l’improponibilità della spiegata azione cautelare per difetto assoluto di giurisdizione, non potendo l’utilità cautelare invocata essere concessa da alcun plesso magistratuale italiano. Se fosse emesso un provvedimento cautelare, esso verserebbe in uno stato patologico di abnormità e, dunque, risulterebbe sindacabile in ogni tempo con azione di accertamento della nullità per carenza di potere giurisdizionale.<br />
Nonostante l’esausitività dell’argomento, la Corte evidenzia altresì che il rimedio di cui all’art. 700 c.p.c. con funzioni propulsive dell’azione amministrativa e preventive del danno erariale sia incompatibile con i tratti morfologici del processo contabile.<br />
Ed invero, nell’ordinanza si ricorda che la pretesa risarcitoria è attivata nel processo contabile a tutela degli interessi dell&#8217;Amministrazione, la quale è rappresentata <em>ex lege</em> dalla Procura regionale, in virtù di un meccanismo una <em>speciale</em> sostituzione processuale straordinaria<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>. Il pubblico minitero è, infatti, l’esclusivo legittimato a proporre l’azione risarcitoria dinani alla Corte dei conti e tale legittimazione straordinaria trova il suo fondamento nell’interesse pubblico all’efficacia dell’azione di responsabilità. Su questa direttrice si è collocata, del resto, anche la Corte costituzionale, la quale ha affermato che il pubblico ministero contabile agisce, non soltanto nelle vesti di mero sostituto processuale, ma quale organo di giustizia imparziale a tutela dell’interesse generale alla regolare gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente, <em>evitando tra l’altro il sospetto di compiacenti omissioni o l’affermarsi di pratiche lassiste ed in ottemperanza anche al duplice principio dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24"><strong>[24]</strong></a>. </em>In tale prospettiva, il pubblico ministero contabile ripete la sua legittimazione ad agire direttamente dalla legge, a tutela degli interessi collettivi, trascendendo quindi quelli particolari dell’amministrazione danneggiata.<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a><br />
Se così è, non pare plausibile che la Procura agisca in favore della pubblica Amministrazione e, nel contempo, contro di essa. La nomenclatura utilizzata nell’ordinanza per descrivere tale aporetica situazione è quella di <em>“processo con se stesso”.</em> Detto altrimenti, l’Amministrazione entrerebbe nel processo contabile sia nelle vesti di ricorrente, seppur sostituita dalla Procura, che in quelle di resistente, in quanto destinataria dei provvedimenti di cui all’art. 700 c.p.c. Tale <em>unisoggettività sostanziale </em>non può essere superata – osserva la Corte<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a> – dalla circostanza secondo cui i destinatari dell’ordine giudiziale propulsivo siano i funzionari amministrativi. Ed invero, il pubblico funzionario, nella sua qualità di organo della pubblica amministrazione, non costituisce un soggetto diverso da questa. L’assunto che precede riposa &#8211; come noto­­­ &#8211;  sulla teoria organicistica, secondo cui all’ente non viene imputato soltanto l’effetto giudico prodotto, ma anche l’atto giuridico che lo produce posto in essere dalla persoina fisica titolare dell’organo. Questo forma più intensa di imputazione è descritta attraverso il riferimento alla formula <em>dell’immedesimazione organica</em>, che conferisce, pertanto, alle amministrazioni pubbliche la titolarità giuridica degli atti posti in essere dai funzionari<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.<br />
Ne deriva, dunque, <em>l’absurdum processuale di un giudizio “a parte sostanzialmente unica”, ovverosia di un “processo (della Procura/Amminisrazione) con se stessa” o giudizio unisoggetivo o unipersonale<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28"><sup><strong><sup>[28]</sup></strong></sup></a>.</em><br />
In definitiva, nel caso concreto, l’improponibilità sussisterebbe anche per carenza di un giudizio in senso tecnico, non potendo ravvisarsi  due situazioni soggettive confliggenti ma una sola situazione soggettiva facente capo ad entrambe le parti, determinandosi, giocoforza, la trasfigurazione del rapporto giuridico processuale da <em>relazione necessariamente trilaterale,</em> avente all’apice un Giudice indipendente e neutrale ed equidistante dalle parti contrapposte, a mero rapporto bilaterale, ove il Giudice si pone a confronto con un parte sostanzialmente unica.<br />
Sebbene le osservazioni rassegnate siano di per sè sufficienti a fondare la declaratoria d’improcedibilità dell’istanza cautelare avanzata dalla Procura, la Sezione campana motiva la propria statuizione anche sulla scorta della natura giuridica dell’azione di responsabilità aministrativa.<br />
Sul punto, pare opportuno svolgere alcune brevi osservazioni.<br />
Ebbene, rappresenta opinione prevalente nella giurisprudenza contabile quella secondo cui la responsabilità amministrativa serba la medesima natura compensativa di quella civile da fatto illecito<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>. L’assunto prende le mosse, innanzitutto, dalla funzione propria della Corte dei conti, che è quella di reintegrare il patrimonio dell’ente vulnerato dalla condotta di <em>mala gestio</em> del pubblico funzionario<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>. Sul piano strettamente normativo, poi, viene in rilievo la norma di cui all’art. 82, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (Legge di contabilità generale dello Stato), che riconosce quale fonte dell’obbligo risarcitorio dei pubblici funzionari la violazione dei doveri d’ufficio, e quella dell’art. 52, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Testo Unico delle leggi sull&#8217;ordinamento della Corte dei Conti) dal quale emerge una visione strettamente compensativa della riparazione del danno cagionato dal funzionario<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>.<br />
Più di recente, la dottrina maggioritaria sussume la responsabilità amministrativa entro l’archetipo della responsabilità contrattuale sul presupposto che l’illecito contabile è integrato dalla violazione dei doveri inerenti il rapporto di servizio tra l’autore del danno e l’ente danneggiato<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.<br />
Superata risulta, dunque, la concezione sanzionatoria e punitiva della responsabilità amministrativa. Si ricordi che tale tesi muove dal riferimento al dolo e alla colpa grave contenuto nella legge n. 20 del 1994 all’art. 1, co. 1-<em>bis</em>, dal potere del giudice di ridurre l’addebito graduando lo stesso secondo l’intensità e la gravità della condotta del responsabile e, infine, dal carattere officioso dell’azione della Procura erariale<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>. Nella prospettiva sanzionatoria, quindi, il danno erariale, più che la misura del risarcimento, costituirebbe il limite della sanzione irrogata dal giudice a seguito dell’imprescindibile valutazione dell’antigiuridicità e della colpevolezza della condotta del dipendente.<br />
Deve evidenziarsi, poi, come l’opzione interpretativa prevalente cui si è dinanzi accennato trovi suffragio nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo, la quale nella pronuncia <em>Rigolio c/ Italia</em><a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a> ha statuito che la sentenza emessa dal giudice contabile, resa all’esito del giudizio avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità amministrativa di un funzionario pubblico, non è sussumibile entro il paradigma di “sanzione penale” definito dalla giurisprudenza della Corte E.D.U.<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>, non riscontrandosi quella finalità repressiva propria della sanzione penale. Ed invero, il giudizio di responsabilità amministrativa è promosso per finalità spiccatamente compensative, posto che il possibile esito dello stesso è rappresentato dalla condanna al ristoro del pregiudizio patrimoniale subito dall’Ente publico a causa della <em>mala gestio</em> del publico funzionario.<br />
La mancata previsione di misure privative della libertà in caso di mancato pagamento, consente alla Corte una decisiva virata verso la natura compensativo-risarcitoria del procedimento dinanzi alla Corte dei conti<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>.<br />
Alla luce di quanto immediatamente precede, nell’ordinanza in commento viene chiarito che il giudizio di responsabilità amministrativa supponga, giocoforza, la presenza di un pregiudizio patrimoniale <em>“effettivo, reale e concreto”</em> che radica, pertanto, la giurisdizione del Giudice contabile. Se così è, dunque, non è possibile instaurare un giudizio dinanzi alla Corte dei conti in assenza dei relativi presupposti, prescindendo, cioè, dalla lesione alla sfera patrimoniale di un ente pubblico e a soli fini propulsivi dell’azione pubblica.<br />
Osserva  la Corte, poi, come gli ordini giudiziali propulsivi determinerebbero una grave ingerenza nella sfera del merito amministrativo, in quanto orienterebbero l’azione amministrativa in netta contrapposizione al principio di separazione dei poteri di montesquiana memoria e frutto meritorio delle riflessioni giuridiche di matrice illuministica.</p>
<p><strong>4. Osservazioni conclusive</strong><br />
In conclusione, l’intento della Procura erariale, come, del resto, sottolineato nell’ordinanza che qui si annota, risulta degno di nota: la cautela richiesta consentirebbe, infatti, di prevenire il pregiudizio alla finanza pubblica eziologicamente ricollegabile al mancato adempimento delle prescrizioni imposte alle Aziende sanitarie. È pur vero, però, che, a legislazione invariata deve escludersi la praticabilità del ricorso cautelare per finalità propulsive dell’azione ammnistrativa e preventive del danno erariale.<br />
Ma vi è di più. L’ordine propulsivo richiesto dalla Procura contabile risulterebbe, in defintiva, privo del carattere della strumentalità rispetto alla statuizione di merito, che rappresenta, per quanto già posto in luce, carattere indefettibile del paradigma cautelare.<br />
Ed invero, l’adempimento di tale ordine, prevenendo il danno erariale, precluderebbe la configurazione dell’illecito contabile, elidendo in radice la giurisdizione della Corte dei conti. Se così è, si potrebbe giungere ad osservare che la cautela richiesta, oltre a non essere strumentale ad un’ eventuale pronuncia di condanna, sia addirittura ostativa alla stessa, pervendendo al risultato aporetico di richiedere il rimedio cautelare proprio per evitare la sentenza di condanna della Corte e non già per anticiparne gli effetti.<br />
Ciò solo, pertanto, renderebbe la misura propulsiva richiesta ontologicamente incompatibile col paradigma cautelare, così come può declinarsi dinanzi alla Corte dei conti.</div>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;">[1] Si vedano sul punto, C. conti, ordinanza collegiale del 20 gennaio 2012, n. 23, di conferma dell’ordinanza monocratica di accoglimento del 20 luglio 2011, n. 146; ordinanza di rigetto del 19 dicembre 2013, n. 545 (in www.corteconti.it)</div>
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<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Si confrontino i contributi proposti in questa Rivista da: DEL GROSSO, <em>Poteri cautelari propulsivi atipici ex art. 700 c.p.c. e giurisdizione contabile: altolà della Sezione Campania</em>; CAMPOFILONI, <em>Tutela cautelare atipica e azione preventiva di danno erariale: la mancata attuazione dei piani regionali di rientro del disavanzo sanitario ed i limiti della giurisdizione contabile</em>; LANGELLA, <em>Tutela cautelare ante causam atipica e propulsiva nel giudizio di responsabilità amministrativa: la Corte dei conti dichiara l’improponibilità per difetto assoluto di giurisdizione e l’assenza di un giudizio in senso tecnico (c.d. “processo con se stesso”)</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Trattasi della celeberrima espressione del CHIOVENDA, <em>Istituzioni di diritto processuale civile</em>, Napoli, 1953, I, p. 241 e ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Si vedano a riguardo Corte cost., 23 giugno 1994, n. 253; 13 luglio 1995, n. 318; 7 novembre 1997, n. 326; sent. 24 luglio 1998, n. 336; 31 maggio 2000, n. 165.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> È appena il caso di osservare – non potendo in questa sede diffonderci sul punto – come sul piano strutturale la tutela cautelare si articoli attraverso due fasi, l’una assimilabile alla cognizione e l’altra all’esecuzione. Orbene, in seno al procedimento cautelare è dato riscontrare la <em>fase di autorizzazione</em> del provvedimento cautelare, che si sviluppa anche nel regime di stabilità del provvedimento stesso, e la <em>fase di attuazione o esecuzione.</em><br />
La fase di autorizzazione ha caratteristiche strutturali simili a quelle del procedimento di cognizione e si svolge, su domanda dell’interessato, in funzione della pronuncia di un provvedimento. Tale provvedimento, poi, assume la forma del decreto o dell’ordinanza e serba il contenuto di una pronuncia di autorizzazione alla misura cautelare. Giova qui soggiungere il rilievo che la cognizione cautelare assume il carattere della sommarietà, inducendo, pertanto, il legislatore a disciplinare questi procedimenti accanto a quelli di cognizione speciali perchè sommari<sup><sup>[5]</sup></sup>. Si confronti, MANDRIOLI, <em>Corso di diritto procesuale civile</em>, III<em>, L’esecuzione forzata, i procedimenti speciali, l’arbitrato, la mediazione e la negoziazione assistita</em>, Torino, p. 191.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> BALBI, <em>Provvedimenti d&#8217;urgenza</em>, in <em>Digesto civ</em>., XVI, Torino, 1997, p. 125.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> SATTA, <em>Commentario al codice di procedura civile &#8211; processo di cognizione, </em>IV, 2, Roma, 1966, 268; ANDRIOLI <em>Commento al codice di procedura civile, </em>II, Napoli, 1960, 247; CALVOSA, <em>Provvedimenti d&#8217;urgenza</em>, in <em>NN.D.I</em>., XIV, Torino, 1968, 450.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> TOMMASEO, <em>Provvedimenti di urgenza</em>, in <em>Enc. Dir.,</em> XXXVII, Milano, 856, 1998, 878.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> CONSOLO &#8211; LUISO (a cura di), <em>Codice di Procedura civile commentato</em>, III-IV, Milano, 2000, p. 3046; TOMMASEO, op. cit., p. 878.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> PROTO PISANI, <em>Provvedimenti d&#8217;urgenza</em>, in <em>Enc. Giur.</em>, XXV, Roma, 1991.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> BALBI, <em>Provvedimenti d&#8217;urgenza</em>, in <em>Digesto civ</em>., XVI, Torino, 1997, p. 80 e ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> SATTA, <em>Commentario al codice di procedura civile &#8211; processo di cognizione</em>, IV, 2, Roma, 1966, p. 270.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> MANDRIOLI, <em>Diritto processuale civile, IV, L&#8217;esecuzione forzata, i procedimenti speciali non cognitori</em>, Torino, 2005, p. 286.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> ANDRIOLI, <em>Commento al codice di procedura civile</em>, II, Napoli, 1960, p. 259-261; CALVOSA, <em>Provvedimenti d&#8217;urgenza</em>, in <em>NN.D.I</em>., XIV, Torino, 1968, p. 455; COMOGLIO, <em>Il procedimento cautelare in generale</em> &#8211; <em>Le singole misure cautelari</em>, in Comoglio, Ferri, Taruffo (a cura di), <em>Lezioni sul processo civile</em>, II, <em>Procedimenti speciali, cautelari ed esecutivi</em>, Bologna, 2005, p. 88; CONSOLO -LUISO, op. cit., p. 3061; MANDRIOLI, op. cit., p. 287; PROTO PISANI, op. cit., p. 15-19; TOMMASEO, op. cit., p. 858.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Si confronti l’art. 5, co.2, della legge n. 19 del 1994, che integra la scarna previsione precedente di cui all’art. 48 del r.d. n. 1033 del 1938.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> SCIASCIA, <em>Manuale di diritto processuale contabile</em>, Milano, 2003, p. 297 e ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Art. 73, co. 2, r.d. n. 2440 del 1923; art. 58 del Testo unico n. 1214 del 1934; art. 1 r.d.l. n. 295 del 1939, convertito in legge n. 739 del 1939.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> NOVELLI, <em>I provvedimenti cautelari nei giudizi contabili</em>, Milano, p. 23.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Art. 1, co. 174, della legge n. 266 del 2005.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Come noto, la Corte di cassazione con ordinanza resa a Sezioni unite n. 22059 del 2007 ha sposato l’indirizzo interpretativo che radica in capo alla Corte dei conti la giurisdizione in tema di azioni a tutela del credito erariale. Per una ricostruzione degli orientamenti emersi in dottrina e giurisprudenza sul punto, vedasi POLLICE e CIMINI, <em>I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale nel processo contabile</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., fasc. II, 2011, p. 551 e ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> La pronuncia trae origine da una vicenda relativa ad una società partecipata da alcuni comuni ischitani, la cui costituzione, senza il supporto di un effettivo piano di fattibilità, aveva causato ingenti danni agli stessi enti locali. Nel periodo in cui la Procura accertava tale fattispecie, era stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, e pur tuttavia continuavano a prodursi danni. Il protrarsi della procedura di liquidazione, infatti, creava nuove perdite e il maturarsi di ingenti interessi, per cui la Procura chiedeva ordinarsi agli enti locali, soci della partecipata, di pagare i debiti riconosciuti e chiudere così la procedura liquidatoria.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Sul punto vedasi Cfr. Cass. civ., sez. un., sent. 22 dicembre 2009, n. 27092. Analogamente, v. pure Cass. civ., sez. un., sent. 8 maggio 1978, n. 2207; Id., sent. 5 gennaio 2016, n. 29; Corte conti., sez. riun., sent. 18 giugno 2015, n. 28/QM.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Si confrontino sul punto C. conti, sez. riun., 20 dicembre 2000, n. 14/2000/QM e sez. riun., 20 marzo 2003, n. 6/2003/QM</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Corte cost. 5 marzo 1971, n. 68.</div>
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<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> NOVELLI, op. cit., p. 84; SANDULLI, <em>Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione</em>, in <em>Riv. dir. proc</em>., 1964, p. 207; MADDALENA, <em>Azione pubblica civile del P.M. presso la Corte dei conti</em>, in <em>La giurisdizione nelle materie delle contabilità pubblica</em>, Roma, 1994, p. 98. È appena il caso di osservare, poi, come parte della dottrina abbia qualificato il publico ministero non quale sostituto processuale, ma come sostituto sostanziale dell’amministrazione, che pone in essere un’attività propria in nome proprio, capace, però, di produrre effetti sostanziali anche nei confronti del soggetto sostituito. Tale qualificazione potrebbe giustificare – secondo questa dottrina – i poteri d’indagine, di ricerca e di valutazione della prova, nonchè l’attribuzione dei poteri cautelari e soprattutto dei poteri sostanziali a tutela del credito, consistenti, ad esempio, nell’assunzione delle iniziative processuali finalizzate all’interruzione della prescrizione. Si confronti sul punto OCCHIENA, <em>Il procedimento preliminare al giudizio dinanzi alla Corte dei conti</em>, Napoli, 2008, p. 131 e ss e 172 e ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Vedasi p. 33 dell’ordinanza.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Sul punto si confronti GIANNINI, voce <em>Organi ( teoria generale</em>), in <em>Enc. giur</em>., vol. XXXI, Milano, 1981, p. 46; SANTI ROMANO, <em>Organizzazioni</em>, in <em>Frammenti di un dizionario giridico</em>, Milano, 1947, p. 155 e ss; MINERVINI, <em>Alcune riflessioni sulla teoria generale degli organi nelle persone giuridiche private</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ</em>., 1953, p. 942 ess; CROSETTI, <em>Organi</em>, in <em>Dig. disc. pubb</em>.,vol. X, 1995, p. 461 e ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Vedi ordinanza in commento p. 32. A riguardo, l’ordinanza richiama persino le figure del contratto con se stesso e il rapporto obbligatorio soggettivo unisoggettivo, puntualizzando, peraltro, come in tali ipotesi debbano in ogni caso sussistere due centri d’interesse contrapposti</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Si confronti già Corte dei conti 8 luglio 1937, n. 12 in <em>Riv. Corte conti</em>, 1938, II, p. 11.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> <em>Ex multiis</em>, C. Conti, Sez. Riun., 18 giugno 2015, n. 28/QM; C. Conti, Sez. giur. Campania, sent. 6 marzo 2011, n. 359.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Vedi PIZZA, <em>Funzione compensativa della responsabilità amministrativa e impossibilità di un’azione preventiva a tutela della finanza pubblica</em>, in questa <em>Rivista</em>, n. 3, 2016; RISTUCCIA, <em>Il nuovo sistema della responsabilità e la giurisdizione della Corte dei Conti</em>, in <em>Riv. C. Conti</em>, 1997, 3, 245; MADDALENA,<em> Responsabilità civile e amministrativa: diversità e punti di convergenza dopo le leggi nn. 19 e 20 del 14 gennaio 1994</em>, in <em>Cons. St</em>. 1994, II, 1427.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Si veda Corte cost. 29 gennaio 1993 n. 24, in <em>Regioni</em>, 1993, 5, p. 1437; Tra le storiche sentenze della Consulta che optano per la natura contrattuale, si veda anche Corte Cost., 15 dicembre 1949, n. 32, in <em>www.cortecostituzionale.it</em>. Sul richiamo agli «obblighi di servizio», cfr. Cass., Sez. Un., 25 ottobre 1999, n. 744, in <em>Giust. civ. mass</em>., 1999, 2145.  VITTA<em>, Contrattualità della responsabilità del funzionario verso l’amministrazione pubblica</em>, in <em>Riv. C. Conti</em>, 1950, I, 13, ss.; SCHIAVELLO, <em>La nuova conformazione della responsabilità amministrativa</em>, Milano, 2001, 8 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> TANGO, <em>Della responsabilità negli ordini costituzionali</em>, Roma, 1899, p. 147 ss.; STADERINI, <em>Responsabilità amministrativa e contabile</em>, voce in <em>Digesto disc. pubbl</em>., vol. XIII, 1997, p. 206; MADDALENA<em>, Responsabilità civile e amministrativa: diversità e punti di convergenza dopo le leggi nn. 19 e 20 del 14 gennaio 1994</em>, in <em>Cons. St</em>. 1994, II, 1427.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Trattasi della nota pronuncia del 13 maggio 2014 ( ric. 20148/09 ) con la quale la Corte edu ha espressamente escluso che la pronuncia di condanna della Corte dei conti sia idonea a fondare un divieto di <em>bis in idem</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Si vedano i criteri enucleati nella nota sentenza <em>Engel </em>e altri contro Paesi Bassi resa in data 8 giugno 1976.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Vedi PIZZA, op. cit.</div>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/non-vi-sono-cautele-preventive-atipiche-dinanzi-al-giudice-contabile-brevi-riflessioni-a-margine-dellordinanza-n-63-del-2016-della-sezione-giurisdizionale-campana-della-corte-dei-conti/">Non vi sono cautele preventive atipiche dinanzi al Giudice contabile: brevi riflessioni a margine dell’ordinanza n. 63 del 2016 della sezione giurisdizionale campana della Corte dei Conti</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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