<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giulia Rugolo Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/autore/giulia-rugolo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/autore/giulia-rugolo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Giulia Rugolo Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/autore/giulia-rugolo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La remunerazione “limitata” nelle società a partecipazione pubblica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-remunerazione-limitata-nelle-societa-a-partecipazione-pubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:38 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-remunerazione-limitata-nelle-societa-a-partecipazione-pubblica/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-remunerazione-limitata-nelle-societa-a-partecipazione-pubblica/">La remunerazione “limitata” nelle società a partecipazione pubblica</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa. Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. – 2. La remunerazione degli amministratori nelle società a partecipazione pubblica. – 3. La legislazione previgente. – 3.1. Il divieto di corrispondere compensi “oltre soglia”: la novella del 2013 e le società partecipate quotate. Le società in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-remunerazione-limitata-nelle-societa-a-partecipazione-pubblica/">La remunerazione “limitata” nelle società a partecipazione pubblica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-remunerazione-limitata-nelle-societa-a-partecipazione-pubblica/">La remunerazione “limitata” nelle società a partecipazione pubblica</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Sommario: 1. Premessa. Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. – 2. La remunerazione degli amministratori nelle società a partecipazione pubblica. – 3. La legislazione previgente. – 3.1. Il divieto di corrispondere compensi “oltre soglia”: la novella del 2013 e le società partecipate quotate. Le società in house: cenni. – 3.2. L’obbligo di riversare compensi “oltre soglia”: il d.l. n. 95 del 2012. – 4. L’art. 11 t.u.s.p.: un pot-pourri di norme. – 5. I presupposti soggettivi per l’applicazione della disciplina in materia di remunerazione ex art. 11 t.u.s.p. – 6. Il collegamento con l’art. 2389 c.c. – 7. L’architrave della remunerazione “limitata”: limiti, divieti e sanzioni. – 8. La funzionalizzazione della remunerazione “limitata”: una conferma dal caso di Radiotelevisione Italiana S.p.A. – 9. Conclusioni.</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>1. Premessa. Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.</strong><br />
&nbsp;<br />
Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>, adottato dal decreto legislativo n. 175 del 2016 e entrato in vigore il 23 settembre 2016<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, mira a «<em>semplificare e razionalizzare le regole vigenti attraverso il riordino delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina generale organica</em>».<br />
Attuando la legge delega n. 124 del 2015, artt. 18 e 16, (c.d. riforma Madia)<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, il Testo unico persegue l’obiettivo di dare risposta alle istanze di riforma del sistema delle società a partecipazione pubblica (di seguito, anche solo: società partecipate)<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>. E ciò per due ragioni.<br />
La prima è comporre in un sistema di regole certe ed effettive la contingente e frammentaria normativa esistente in materia di società partecipate al fine di: (<em>i</em>) contrastare la costituzione di società partecipate superflue, scarsamente produttive o, comunque, inefficienti sotto il profilo gestionale; (<em>ii</em>) favorire il miglior utilizzo delle (limitate) risorse pubbliche. È evidente, del resto, che la predisposizione di un apparato di regole “giusto” si riverbera in un’allocazione più efficiente delle risorse pubbliche e in una rimozione delle fonti di spreco.<br />
La seconda è l’esigenza di tutelare e promuovere la concorrenza <em>del</em> e <em>nel </em>mercato delle imprese, assicurando la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, § 2, TFUE). Non a caso, il diritto europeo<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a> autorizza le società partecipate a svolgere attività di impresa e attività di servizio di interesse generale, economico e non, a condizione che rispettino le regole <em>antitrust</em> e le procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente (o del socio privato)<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
In questa prospettiva, il Testo unico contiene la disciplina unitaria delle società partecipate: elenca i “modelli” societari “partecipabili” dalla p.a.; stabilisce i modi di acquisto della partecipazione pubblica; individua le peculiarità in punto di <em>governace</em>, di rapporti tra gli organi sociali e di struttura finanziaria; regolamenta l’eventuale fase concorsuale.<br />
Tuttavia, dall’esame dell’articolato emerge un complesso di norme disorganico e incompiuto o, comunque, non autosufficiente. Si può affermare anzi che la tecnica legislativa appare alquanto discutibile; pur se apprezzabile è l’intento di “sistematizzare” la disciplina delle società partecipate in un testo unico. Infatti, il Testo unico: rinvia costantemente alle norme contenute nel Titolo V del Codice civile, che non abroga, ma deroga; si inserisce nella galassia della legislazione previgente susseguitasi in materia di società partecipate, ma in parte la abroga, in parte la deroga, in parte la mantiene transitoriamente vigente.<br />
Sotto il primo profilo, le norme del Codice civile rappresentano il presupposto applicativo della disciplina contenuta nel Testo unico. Siffatta disciplina, per un verso, viene integrata dalle previsioni codicistiche; ma, per altro verso, incide su di esse derogandole. E ciò avviene: in modo implicito o esplicito; in termini ora alternativi ora specificativi ora aggiuntivi. Il tutto secondo un rapporto descrivibile secondo il paradigma norma generale-norma speciale: ove il Codice civile è la norma generale; il Testo unico è la norma speciale. E si tratta, in alcuni casi, di specialità per specificazione, in altri, di specialità per aggiunta: perché questo o specifica elementi dei “modelli” societari esistenti o aggiunge ad essi nuovi “modelli” societari<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
&nbsp;Sotto il secondo profilo, il Testo unico si inserisce al centro della pregressa normativa sviluppatasi in materia di società partecipate, come «<em>tessera complessa</em>»<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>. Esso tratteggia un quadro normativo variegato in quanto: (<em>i</em>) non abroga tutte le disposizioni previgenti, ma solo alcune; (<em>ii</em>) alcune norme pregresse restano vigenti in via definitiva, altre in via transitoria (ad esempio, fino all’emanazione della disciplina di dettaglio); (<em>iii</em>) nell’abrogare le norme previgenti, alcune le trasfonde in esso; altre le sostituisce con nuove regole, innovando pertanto il sistema o, meglio, il micro-sistema delle società partecipate dalla p.a.<br />
Tanto premesso, fra le (tendenziali) novità normative introdotte dal Testo unico quella sulla quale ci s’intende soffermare è la remunerazione degli amministratori nelle società partecipate.<br />
La validità di tale disamina non viene intaccata dalla sentenza n. 251 del 2016 della Corte Costituzione, con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni contenute nella legge delega n. 124 del 2015 e, in specie, dell’«<em>art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata</em>»<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>. In sintesi: della norma in forza della quale è stato adottato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.<br />
Si legge, infatti, in detta sentenza che: «<em>le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione</em>».<br />
In sostanza, la Corte Costituzionale opta per una soluzione di compromesso: (i) prende atto che la legge delega eccede le competenze statali in materia di tutela della concorrenza e di coordinamento della finanza pubblica e viola l’autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni, nonché il principio di leale collaborazione; (ii) dichiara illegittima (fra l’altro) la norma delegante l’adozione del Testo unico, ma non il Testo unico, che però diviene inevitabilmente “instabile”; (iii) ammonisce gli interpreti a non intentare giudizi di costituzionalità “pretestuosi”, chiarendo comunque che saranno rigettati se non ledono effettivamente (ma solo formalmente) le competenze regionali<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>; (iv) sollecita, in ogni caso, il Governo ad adottare tempestivamente una soluzione idonea a “stabilizzare” la validità e l’efficacia (pure) del Testo unico.<br />
Secondo i primi commentatori, la starda indicata dalla Corte sarebbe percorribile adottando di un decreto correttivo al Testo unico, emanato previo raggiungimento di una “intesa” con le Regioni<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>. Il che, nel caso che ci occupa, potrebbe essere agevolato, considerando che, in ogni caso, l’attuazione di una parte della disposizione contenuta nell’art. 11, comma 6, t.u.s.p. presuppone il raggiungimento di un’intesa con le Regioni, da conseguirsi in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. La remunerazione degli amministratori nelle società a partecipazione pubblica.</strong></p>
<p>La disciplina della remunerazione degli amministratori nelle società a partecipazione pubblica è contenuta nell’art. 11 del Testo unico e, in particolare, nei commi 6, 8, 9, 10, 12 e 13<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
Nel complesso, essa manifesta, cristallizza e cerca di risolvere la pluralità dei problemi operativi legati all’adozione di pratiche di remunerazione e incentivazione rischiose; disancorate dalle <em>performance</em> di società e amministratori; incidenti sulla stabilità, sull’equilibrio economico-finanziario della singola società e, pertanto, sui conti pubblici.<br />
È evidente, infatti, che la partecipazione dell’ente pubblico a una società commerciale solleva problemi di trasparenza, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa.<br />
Non a caso, l’art. 18, comma 1, lett. e), l. n. 124/2015 spiega[va] che «<em>il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine (…) di razionalizza[re] (…) le politiche retributive</em>». E soggiunge[va] che le politiche retributive devono: (<em>a</em>) essere orientate al contenimento dei costi e parametrate ai “modelli” societari partecipabili dalla p.a.; (<em>b</em>) introdurre criteri di valutazione oggettivi, rapportati anche al valore economico dei risultati operativi; (<em>c</em>) prevedere che «<em>i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell’obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio</em>»<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.<br />
Conseguentemente, l’art. 11, comma 6, t.u.s.p. afferma che «<em>Per ciascuna fascia </em>[di classificazione delle società partecipabili]<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a><em> è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai</em> <em>titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico</em>».<br />
Il divieto di corrispondere compensi eccedenti determinate soglie accresce nel prosieguo della norma, ove: (<em>i</em>) è fatto obbligo alle società di verificare «<em>il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti</em>»; (<em>ii</em>) è sancita l’ultrattività delle «<em>disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori</em>»; (<em>iii</em>) è fatto divieto di corrispondere la parte variabile della remunerazione «<em>in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell’amministratore</em>», fermo restando che questa deve commisurata ai «<em>risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell’esercizio precedente</em>».<br />
Il principio di onnicomprensività della retribuzione e, quindi, di contenimento della spesa pubblica è preservato poi in ipotesi particolari. Invero, l’art. 11 t.u.s.p. prescrive: (<em>iv</em>) che gli amministratori-dipendenti della società controllante hanno l’obbligo di riversare alla società di appartenenza i compensi «<em>assembleari</em>» (art. 11, comma 8, t.u.s.p.); (<em>v</em>) che gli statuti delle società devono introdurre «<em>il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali» </em>(art. 11, comma 9, lett. c), t.u.s.p.); (<em>vi</em>) di non «<em>corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva</em>» (art. 11, comma 10, t.u.s.p.); (<em>vii</em>) che gli amministratori-dipendenti della società «<em>sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori</em>» (art. 11, comma 12, t.u.s.p.); (<em>viii</em>) che la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi <em>ex lege </em>e «<em>non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell’organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all’entità dell’impegno richiesto</em>» (art. 11, comma 13, t.u.s.p.).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. La legislazione previgente.</strong><br />
&nbsp;<br />
Il divieto di corrispondere compensi eccedenti una determinata soglia quali-quantitativa è nato anzitutto come portato di un problema socioeconomico: cioè la difficoltà di giustificare l’erogazione di “remunerazioni d’oro” in una situazione di crisi finanziaria<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br />
Così, un primo divieto e, quindi, un primo limite quantitativo ha fatto la sua comparsa nell’art. 3, comma 44, l. n. 244 del 2007 (c.d. legge finanziaria 2008)<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br />
Questa norma prevedeva che il trattamento economico omnicomprensivo del presidente e dei componenti degli organi di governo e controllo, nonché dei dirigenti di società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica non potesse superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>. La proibizione era incompleta, non applicandosi agli amministratori investiti di particolari cariche <em>ex</em> art. 2389, comma 3, c.c. ed essendo, comunque, derogabile «<em>per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni</em>».<br />
Tuttavia, essa era assistita da una sanzione diretta e da due misure di <em>enforcement</em> indirette.<br />
La prima era il «<em>rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita</em>»; che però “scattava” solo per la violazione di particolari obblighi comportamentali e informativi<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
Le seconde erano: (i) la collocazione di diritto in aspettativa non retribuita e la sospensione dell’iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza di «<em>coloro che sono legati da un rapporto di lavoro </em>(…)<em> con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell’organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro</em>»; (ii) il computo «<em>in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell’anno</em>».<br />
È evidente la <em>ratio</em> proibizionistica sottesa alla norma; e, dunque, la funzione “dirigistica” esplicata dal legislatore del 2007.<br />
Approccio ancora più “dirigistico” assumeva l’art. 23-<em>bis</em> d.l. n. 201 del 2011, stabilendo già nel 2011 che il trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori andasse parametrato a criteri oggettivi e trasparenti e alla fascia di classificazione della società partecipata di riferimento; e non potesse comunque eccedere «<em>il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni</em>»<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>.<br />
Ad analoghi risultati giungeva il medesimo art. 23-<em>bis</em> d.l. n. 201 del 2011 in relazione alla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche <em>ex</em> art. 2389, comma 3, c.c.<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>. Questi emolumenti potevano «<em>includere una componente variabile che non può risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione</em>»<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>; ma non dovevano superare il limite massimo di euro 240.000 annui e, in ogni caso, dovevano attenersi ai principi di oggettività e trasparenza.<br />
La disposizione nasceva dall’esigenza di impedire che il divieto di corrispondere compensi eccedenti una determinata soglia quantitativa fosse determinato in astratto e in modo indifferenziato; e non calibrato sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata.<br />
Lo stesso timore risultava dissipato dall’individuazione delle fasce di classificazione delle società partecipate. Queste fasce descrivevano in modo sintetico la struttura finanziario-organizzativa della singola società. Se il trattamento economico omnicomprensivo veniva àncorato alla fascia di classificazione, andava da sé che tale compenso sarebbe stato correlato sia al livello di competenze necessarie per l’assunzione e l’espletamento dei compiti gestori sia al carico di impegni e responsabilità gravanti in concreto sull’amministratore-beneficiario.<br />
Non a caso, la norma demandava a un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze la classificazione delle società partecipate in fasce; nonché l’individuazione, per ciascuna fascia, della soglia limite. E stabiliva, altresì, che le fasce di classificazione e l’importo massimo dei compensi venissero rideterminati almeno ogni tre anni, in modo da allinearli ai mutamenti di mercato, al tasso di inflazione programmato e agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>.<br />
La norma veniva attuata però solo nel 2014. Con il decreto n. 166 del 2014 (ancora vigente)<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>, il Ministero dell’Economia e delle Finanze classificava le società partecipate in «<em>fasce di complessità</em>» sulla base di indicatori dimensionali, quali: il valore della produzione; gli investimenti; il numero dei dipendenti<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>. E determinava, per ciascuna fascia, il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione avrebbero dovuto attenersi nel fissare, <em>ratione materia</em>, la remunerazione degli «<em>amministratori investiti di particolari cariche</em>»<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>. Precisava inoltre: che in assenza di deleghe gestionali e, quindi, di amministratori investiti di particolari cariche, i limiti ai compensi ivi previsti andassero riferiti al compenso dell’amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione; che, nel caso in cui l’amministratore fosse anche dipendente delle società, la remunerazione percepita a titolo di rapporto di lavoro rientrasse nella base di calcolo del limite massimo; che, qualora al presidente del consiglio di amministrazione fossero attribuite deleghe operative <em>ex</em> art. 4, comma 5, d.l. n. 95 del 2012, la maggiorazione del compenso non potesse eccedere il 30% del compenso massimo previsto per l’amministratore delegato della corrispondente fascia di appartenenza. Infine poneva in capo al consiglio di amministrazione l’obbligo di redigere una relazione sulla politica di remunerazione e di sottoporla all’assemblea, convocata <em>ex</em> art. 2364, comma 2, c.c.: e ciò analogamente a quanto “raccomandato” dal Codice di Autodisciplina e previsto, poi, dall’art. 123-<em>ter</em> t.u.f. per le società quotate<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>.&nbsp;<br />
Più nello specifico, il decreto ministeriale individuava, sulla base degli anzidetti indicatori dimensionali, tre fasce di classificazione<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a> e, di conseguenza, tre soglie massime di remunerazione. Queste soglie erano àncorate al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione: per l’intero, per le società partecipate incluse nella fascia n. 1; decurtato del 20% e del 50%, per le società partecipate ricomprese nella fascia n. 2 e nella fascia n. 3.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>3.1. Il divieto di corrispondere compensi “oltre soglia”: la novella del 2013 e le società partecipate quotate. Le società <em>in house</em>: cenni.</strong><br />
&nbsp;<br />
La norma dell’art. 23-<em>bis </em>veniva poi modificata nel 2012 e nel 2013.<br />
Il d.lgs. n. 95 del 2012 introduceva il comma 5-<em>quater</em>, il quale sanciva che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche <em>ex</em> art. 2389, comma 3, c.c. non potesse essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione.<br />
Il d.l. n. 69 del 2013 aggiungeva poi i commi 5-<em>quinques</em> e 5-<em>sexies</em>. Il primo statuiva che nelle società partecipate che emettono strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati «<em>il compenso di cui all’articolo 2389, terzo comma, del codice civile per l’amministratore delegato e il presidente del consiglio d’amministrazione non </em>[potesse]<em> essere stabilito e corrisposto in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, nel corso del mandato antecedente al rinnovo</em>». E il secondo stabiliva che nelle società partecipate che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati «<em>in sede di rinnovo degli organi di amministrazione </em>[fosse]<em> sottoposta all’approvazione dell’assemblea degli azionisti una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette società </em>(…) <em>conforme ai criteri di cui al comma 5-</em>quater»; specificando poi che «<em>in tale sede, l’azionista di controllo pubblico </em>[era]<em> tenuto ad esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo</em>».<br />
Interessante al riguardo è ripercorrere il dibattito sulla disposizione di cui al comma 5-<em>quinques</em>, art. 23-<em>bis</em> d.l. n. 201 del 2011.<br />
Come accennato, la norma prevedeva che, in sede di rinnovo del consiglio di amministrazione, l’assemblea degli azionisti approvasse una proposta in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche. Questa proposta: (a) aveva ad oggetto la riduzione del trattamento economico degli amministratori con deleghe esecutive, che avrebbe dovuto essere disposta in misura non inferiore al 25% del trattamento corrisposto nel precedente mandato; e (b) doveva essere approvata dall’azionista di controllo pubblico, chiamato ad esprimere il proprio assenso espresso (c.d. potere di veto).<br />
Nella dottrina, la portata di quest’ultima parte del comma 5-<em>quinques</em> era discussa. Nella specie, il quesito atteneva alla possibilità di riconoscere all’azionista di controllo pubblico una sorta di potere di veto sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche. La risposta affermativa veniva esclusa quantomeno per due ragioni. La prima era la contrarietà alle istanze provenienti dal diritto europeo; la seconda era l’alterazione delle regole di voto vigenti nelle assemblee delle società partecipate quotate. Tanto è vero che la soluzione rappresentava il frutto di un compromesso: si leggeva la norma in modo disgiunto e, quindi, si riteneva il voto assembleare libero per tutti i soci; vincolato per il socio pubblico. Conseguentemente, mentre gli azionisti privati avrebbero potuto votare contro la proposta di riduzione dei compensi; invece, l’azionista pubblico avrebbe dovuto esprimere un voto favorevole a tale proposta di riduzione.<br />
Una specifica disciplina era prevista poi per la remunerazione degli amministratori delle società <em>in house</em><a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>.<br />
Al riguardo, l’art. 1, comma 554, l. n. 147/2013 stabiliva che se la società <em>in house</em> avesse conseguito, nei tre esercizi precedenti al 2015, un risultato economico negativo, avrebbe dovuto procedere alla riduzione del 30% del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. E aggiungeva che, se la società avesse conseguito un siffatto risultato economico negativo per due anni conseguitivi, questo risultato avrebbe integrato una giusta causa di revoca degli amministratori<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>.<br />
La norma però taceva sulle soglie al superamento delle quali si sarebbe considerato integrato detto risultato economico negativo; sebbene sterilizzasse gli effetti della revoca nel caso in cui il risultato economico negativo fosse stato coerente con un piano di risanamento approvato dall’ente controllante. Ad ogni modo, la <em>ratio</em> della stessa stava nell’esigenza di rafforzare i presidi di <em>governance</em> in modo da controllare e contrastare la scorretta gestione delle risorse e, di qui, tutelare l’interesse pubblico al contenimento della spesa<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>3.2. L’obbligo di riversare compensi “oltre soglia”: il d.l. n. 95 del 2012. </strong><br />
&nbsp;<br />
Particolarmente significativo era, altresì, l’obbligo di riversare i compensi «<em>assembleari</em>» introdotto dall’art. 4, comma 4, d.l. n. 95 del 2012<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>. Questa norma mirava a garantire il rispetto del principio di omni-comprensività della remunerazione, imponendo agli amministratori delle società partecipate<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a> di riversare i compensi assembleari «<em>all’amministrazione e alla società</em> <em>di appartenenza e, ove riassegnabili, </em>(…)<em> al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio</em>». Peraltro, stabiliva che, a decorrere dal primo gennaio 2015, «<em>il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non </em>[avrebbe potuto]<em> superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013</em>».<br />
Perciò, gli amministratori-dipendenti di una società partecipata venivano gravati dell’obbligo di riversare i compensi assembleari.<br />
La norma dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 95 del 2012 sollevava però diversi dubbi interpretativi.<br />
Il primo dubbio atteneva alla portata dell’aggettivo «<em>assembleari</em>». In particolare, ci si chiedeva se l’aggettivo «<em>assembleari</em>» dovesse essere interpretato in senso soggettivo o in senso oggettivo; e quindi se questo dovesse essere riferito all’assemblea dei soci o allo svolgimento della funzione gestoria. Dalla risposta si facevano discendere poi diverse conseguenze.<br />
I sostenitori dell’interpretazione soggettiva concludevano che l’amministratore-dipendete fosse obbligato a riversare l’intero emolumento corrispostogli, a prescindere dal <em>quantum</em> remunerativo deliberato dall’assemblea. Al contrario, i fautori dell’interpretazione oggettiva concludevano che l’amministratore-dipendente dovesse riversare solo il <em>quantum</em> percepito a titolo di partecipazione all’assemblea, potendo trattenere il <em>quantum</em> corrisposto ad altro titolo (es. c.d. <em>benefit</em>). In sostanza, l’amministratore-dipendente avrebbe dovuto rinunciare ai c.d. gettoni di presenza, ma non alle altre componenti della remunerazione<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title=""><sup><sup>[34]</sup></sup></a>.<br />
Nell’incertezza del dato normativo, prevaleva la tesi soggettivistica. Questa veniva argomentata valorizzando il dato letterale e il dato sistematico: vale a dire la rubrica dell’art. 4 d.l. n. 95 del 2012 e l’art. 62 d.p.r. n. 3 del 1957 (per come modificato dall’art. 6, comma 4, d.l. n. 78 del 2010).<br />
Muovendo dalla rubrica della norma, si correlava l’obbligo di riversare il compenso alla <em>ratio</em> della stessa: ossia, al risparmio di spesa pubblica. E si giustificava quindi la tesi soggettiva. E ciò sembrava ricevere l’avallo anche della giurisprudenza contabile. In una sentenza della Corte dei Conti, si leggeva, infatti, che nel contrasto interpretativo, il criterio esegetico da preferire avrebbe dovuto essere quello orientato a ottenere «<em>il massimo effetto utile alle disposizioni di contenimento dei costi di apparato</em>»<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title=""><sup><sup>[35]</sup></sup></a>.<br />
Facendo leva sull’art. 62 d.p.r. n. 3 del 1957, si sottolineava che gli amministratori- dipendenti pubblici di società partecipate esercitavano la funzione gestoria nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza. Di conseguenza, i compensi «<em>dovuti dalla società o dall’ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale</em>»<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title=""><sup><sup>[36]</sup></sup></a>.<br />
La norma dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 95 del 2012 sollevava un secondo dubbio interpretativo. La corretta impostazione della problematica impone però una premessa.<br />
La previsione dell’obbligo di riversare i compensi assembleari era contenuta in una norma che si occupava della composizione dell’organo amministrativo delle società partecipate. Questo doveva essere formato da un consiglio di amministrazione costituito da tre membri: due, non esecutivi, interni; uno, esecutivo, esterno. Sicché, il conferimento della carica di amministratore (delegato) ad un soggetto esterno alla compagine societaria costituiva un <em>escamotage </em>che permetteva alla società di esentare tale amministratore dall’obbligo di riversare i compensi. Del resto, rendendo l’obbligo di riversare i compensi la carica di amministratore onorifica, difficilmente la società avrebbe trovato un professionista disposto ad accettare l’incarico.<br />
A questo secondo dubbio interpretativo, se ne correlava un terzo. La norma dell’art. 4 d.l. n. 95 del 2012 prevedeva la possibilità di nominare un amministratore unico; ma taceva circa la provenienza e il compenso. Al riguardo, si riteneva che l’amministratore unico potesse essere sia un soggetto esterno sia un dipendente dell’amministrazione o della società partecipata. In quest’ultimo caso, sorgeva poi la questione di stabilire quale disciplina si applicasse al relativo compenso. Si notava che la norma, nell’imporre ai dipendenti delle amministrazioni o delle società partecipate di riversare i compensi agli enti di appartenenza, non sembrasse prevedere eccezioni. Ciò nonostante, appariva irragionevole, nonché ingiustificatamente discriminatorio privare detto amministratore di qualsivoglia remunerazione: infatti, nel caso in cui le medesime funzioni fossero state affidate ad un soggetto esterno, la carica sarebbe stata remunerata<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title=""><sup><sup>[37]</sup></sup></a>.<br />
Le superiori osservazioni consentivano di affermare allora che l’unico modo per remunerare lo svolgimento della funzione gestoria sarebbe stato quello di conferire la carica ad un soggetto esterno; e ciò anche nelle ipotesi in cui questo si sarebbe potuto evitare (es. società <em>in house</em>). A conti fatti però, il conferimento della carica di amministratore ad un soggetto esterno frustava le premesse dalle quali prendeva le mosse l’art. 4 d.l. n. 95 del 2012: la necessità di contenere la spesa pubblica.<br />
Volgendo poi lo sguardo alla portata complessiva dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 95 del 2012, emergeva una logica preventiva-sanzionatoria. Sembra cioè che l’obbligo di riversare i compensi c.d. oltre soglia (eccedenti, cioè, l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title=""><sup><sup>[38]</sup></sup></a>) fosse una sanzione per l’illecito compiuto dagli amministratori: vale a dire per la percezione di compensi oltre soglia. La cui <em>ratio</em> stava nel dissuadere gli amministratori dal commettere un atto illecito: la violazione dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 95 del 2012.<br />
Non a caso, la norma obbligava gli amministratori a non percepire compensi oltre soglia, prevedendo come diretta conseguenza lo “spoglio” del guadagno realizzato illegittimamente: <em>alias</em>, derivante dalla attività gestoria compiuta <em>contra legem</em>.<br />
In sostanza, la norma presupponeva che l’attribuzione di compensi oltre soglia causasse un danno al patrimonio sociale<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>, che dovesse essere eliminato (<em>rectius</em>, risarcito) mediante il riversamento. E sganciava il risarcimento danno dal pregiudizio effettivamente arrecato al patrimonio sociale, limitandosi a dire che gli amministratori «<em>hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi all’amministrazione o alla società di appartenenza</em>». E si è visto al riguardo che la tesi maggioritaria riteneva l’amministratore obbligato a riversare l’intero compenso deliberato ed eventualmente già erogato; e non la quota-parte sopra soglia.<br />
Pertanto, se si muove dall’assunto che l’obbligo di riversare i compensi oltre soglia integra una forma di risarcimento del danno e che quest’obbligo non è circoscritto alla quota-parte eccedente la soglia ma è esteso all’intero compenso, ne segue che l’art. 4, comma 4, d.l. n. 95 del 2012 è oggetto di una costruzione autonoma. Questa norma non vincola il <em>quantum</em> risarcibile al danno arrecato al patrimonio sociale <em>ex</em> art. 1223 c.c.; ma individua il presupposto per la sua applicabilità nella semplice attribuzione di compensi oltre soglia. La conseguente sanzione e la sua entità sono dunque svincolate dal pregiudizio effettivamente arrecato al patrimonio della società partecipata; ma sono collegate al comportamento riprovevole dell’amministratore, consistente nella percezione di compensi oltre soglia. Il che vuol dire che tale strumento rimediale-risarcitorio ha una funzione, più che compensativo-retributiva, preventiva-sanzionatoria, atteggiandosi ad una sorta di sanzione civile indiretta o pena privata.<br />
Se si condivide questa lettura dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 95 del 2012, potrebbe anche condividersi, in ultima analisi e per inciso, che esso concorra a far penetrare nel sistema della responsabilità civile i c.d. danni punitivi<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>. Del resto, la norma sembra tesa a sanzionare e, quindi, a prevenire la corresponsione di compensi oltre soglia, al fine di disincentivare gli amministratori dal distrarre risorse pubbliche; e non a riparare-compensare un danno arrecato al patrimonio sociale.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. L’art. 11 t.u.s.p.: un <em>pot-pourri </em>di norme.</strong><br />
&nbsp;<br />
Quanto finora tratteggiato pone in luce la sintesi realizzata nell’art. 11 t.u.s.p.: in questo vengono trasposte le norme contenute nell’art. 23-<em>bis</em> d.l. n. 201 del 2011 e nell’art. 4, comma 4, d.l. n. 95 del 2012. Tuttavia, la prima norma viene abrogata; la seconda viene mantenuta transitoriamente vigente<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>.<br />
Nella specie, l’art. 23-<em>bis</em> d.l. n. 201 del 2011 viene sostanzialmente trasfuso nell’art. 11, comma 6, t.u.s.p.; invece l’art. 11, comma 7, t.u.s.p. àncora l’ultrattività sia dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 95 del 2012 sia del decreto ministeriale n. 166 del 2014 all’emanazione del decreto ministeriale richiesto dall’art. 11, comma 6, t.u.s.p.: vale a dire, del decreto che individua gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi; che, di conseguenza, classifica le società partecipate in un massimo di cinque fasce; che determina, in proporzione, il limite massimo di remunerazione attribuibile agli amministratori di quelle società; che stabilisce i criteri determinazione della parte variabile della remunerazione. Come si vedrà, l’ultrattività di tale decreto si spiega in considerazione del fatto che tanto l’obbligo di riversare i compensi «<em>assembleari</em>» quanto il limite massimo del compenso erogabile all’amministratore sono correlati alla fascia di classificazione della società (v., <em>infra</em>, § <strong>7.</strong>).<br />
Il che pone in parte un problema. Infatti, l’art. 11 t.u.s.p. al contempo: riprende disposizioni vigenti nel precedente regime e con esse tutti i dubbi interpretativi emersi in quel contesto (come quelli illustrati in ordine all’obbligo di riversare i compensi «assembleari» <em>ex</em> art. 4, comma 4, d.l. n. 95 del 2012: v., <em>retro</em>, § <strong>3.2.</strong>); introduce disposizioni, in parte, vigenti, in parte, subordinate all’entrata in vigore della disciplina secondaria; attua, nel mentre, tali ultime disposizioni mantenendo transitoriamente vigente la disciplina secondaria emanata nel contesto normativo anteriore all’entrata in vigore del Testo unico (come accade con il decreto ministeriale n. 166 del 2014).<br />
Tanto detto, e a prescindere da queste precisazioni di diritto intertemporale, conviene prendere atto del dato normativo e continuare a interrogarsi sui limiti introdotti dal legislatore per i compensi degli amministratori nelle società partecipate. In particolare, occorre capire, da una parte, quale sia la portata di questi limiti (v., <em>infra</em>, § <strong>6.</strong>) e, dall’altra parte, perché il legislatore intervenga a determinare l’entità della remunerazione, pur nella consapevolezza che, sulla base della norma generale dell’art. 2389 c.c., questa prerogativa è appannaggio dell’assemblea e/o del consiglio di amministrazione (v., <em>infra</em>, § <strong>7.</strong>).<br />
Prima di esaminare queste problematiche, è il caso di soffermarsi brevemente sulla struttura dell’art. 11 t.u.s.p.<br />
L’art. 11 t.u.s.p. è rubricato «<em>Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico</em>»; e consta di sedici commi, disciplinanti: alcuni, la composizione e il funzionamento dell’organo amministrativo e di controllo; altri, la remunerazione dei membri di tali organi; altri ancora, i profili di diritto intertemporale.<br />
L’eterogeneità delle materie trattate contrasta con la <em>ratio</em> del Testo unico: vale a dire con la chiarezza e la razionalizzazione della normativa previgente. Per questo motivo, sarebbe stato meglio introdurre due articoli regolanti, il primo, la <em>governance</em>, il secondo, la remunerazione degli amministratori (e dei sindaci), con le rispettive disposizioni di diritto intertemporale<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>.<br />
Ad ogni modo, l’art. 11, comma 1, t.u.s.p. prevede che i componenti dell’organo amministrativo devono possedere gli specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti da un emanando decreto ministeriale; nonché quelli previsti dall’art. 12 d.lgs. n. 39/2013 e dall’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012. L’art. 11, comma 14, t.u.s.p. specifica poi che restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi previste dalle già norme del d.lgs. n. 39/2013.<br />
L’art. 11, commi 2, 3, 4, 9, lett. a), lett. b) e lett. d), t.u.s.p. si occupano della <em>governance</em>. Dal complesso di queste norme emerge che la gestione della società spetta «<em>di norma</em>» ad un amministratore unico; ma che l’assemblea, se sussistono specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>, può decidere: (i) di affidare la gestione ad un consiglio di amministrazione, composto da tre o da cinque membri; (ii) di adottare un c.d. sistema alternativo di amministrazione e controllo<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>.<br />
In questo quadro, l’autonomia statutaria deve garantire pure: (a) che nel consiglio di amministrazione viga l’equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo dei suoi componenti; (b) che il consiglio di amministrazione possa delegare funzioni operative ad un solo amministratore; ma, se previamente autorizzato, anche al presidente; (c) che la carica di vicepresidente venga attribuita solo in caso di assenza o impedimento del presidente<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>; (d) che non vengano istituiti organi sociali diversi da quelli previsti dalla legge<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>.<br />
Per le società partecipate costituite in forma di s.r.l., l’art. 11, comma 5 t.u.s.p. deroga all’art. 2475, comma 3, seconda parte c.c., sancendo che l’amministrazione non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci. Anche nella s.r.l. è obbligatorio costituire un consiglio di amministrazione; e questo, in applicazione analogica dell’art. 11, comma 3, t.u.s.p., non può essere composto da più di cinque membri.<br />
Come premesso, i commi 6, 8, 9 lett. c), 10, 12, 13, 16 dell’art. 11 t.u.s.p. disciplinano, infine, la remunerazione degli amministratori, introducendo una serie di limiti quali-quantitativi e divieti assistiti da sanzioni. Ed è, su questi profili, che conviene ora concentrare l’attenzione.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>5. I presupposti soggettivi per l’applicazione della disciplina in materia di remunerazione <em>ex</em> art. 11 t.u.s.p. </strong><br />
&nbsp;<br />
Prima di affrontare i molti aspetti specifici della disciplina in materia di remunerazione degli amministratori, è il caso di soffermarsi sulla ragione che induce il legislatore a circoscrivere l’ambito soggettivo di applicazione di tale disciplina alle società a controllo pubblico; ma ad estenderlo, nel caso di cui all’art. 11, comma 16, t.u.s.p., alle società a partecipazione pubblica. L’art. 11, comma 16, t.u.s.p. stabilisce, infatti, che la pubblica amministrazione titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale deve proporre agli organi societari l’introduzione di limiti analoghi a quelli previsti dai commi 6 e 10 dell’art. 11 t.u.s.p. Non specifica però le conseguenze di un’eventuale mancata adozione. E si ritiene anzi che la disposizione, a conti fatti, si risolva <em>tamquam non esset</em>. Ben può accadere, infatti, che il socio pubblico proponga l’introduzione dei limiti di cui all’art. 11, comma 6 e comma 10, t.u.s.p.; ma che l’assemblea e/o il consiglio di amministrazione boccino tale proposta <em>sic et simpliciter </em>(v., <em>infra</em>, § <strong>8.</strong>).<br />
La questione necessita una precisazione preliminare, inserendosi in una più ampia problematica.<br />
Come anticipato, il Testo unico riordina la disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a><sup>&#8211;<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a></sup>. Esso incentra la sua rubrica sulle «<em>società a partecipazione pubblica</em>»; ma enuclea differenti figure societarie, distinguendole in base all’assetto proprietario<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a> e alle modalità di affidamento e gestione del contratto o del servizio pubblico<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>.<br />
In particolare, il Testo unico classifica le società partecipate dalla pubblica amministrazione in: società a controllo pubblico; società a partecipazione pubblica; società a partecipazione mista pubblico-privata; società <em>in house</em>; società quotata; società strumentale. Ove:<br />
(i) la società a controllo pubblico è la società in cui la pubblica amministrazione esercita il controllo <em>ex</em> art. 2359 c.c. o ha un potere di veto sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale (art. 2, comma 1, lett. b) e m), t.u.s.p.);<br />
(ii) la società a partecipazione pubblica è una macro-categoria che comprende la società a controllo pubblico e le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico (art. 2, comma 1, lett. n), t.u.s.p.);<br />
(iii) la società a partecipazione mista pubblico-privata ha carattere trasversale e si caratterizza per la partecipazione al capitale sociale di un socio privato nella misura minima del trenta per cento. Il socio privato deve essere scelto con una “gara a doppio oggetto”: con una gara, cioè, che si svolge secondo le procedure dell’evidenza pubblica e ha ad oggetto sia l’individuazione del socio privato sia l’affidamento del servizio pubblico. Detto servizio pubblico, costituisce, a sua volta, l’oggetto sociale esclusivo (art. 17 t.u.s.p.);<br />
(iv) la società <em>in house</em> è la società sulla quale una o più amministrazioni esercitano &#8211; individualmente o congiuntamente &#8211; un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ovvero un’«<em>influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata</em>». Tale società è partecipata <em>interamente</em><a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a> dalla pubblica amministrazione ed è, quindi, considerata un’articolazione della stessa. Il che giustifica l’affidamento diretto del servizio pubblico (art. 2, comma 1, lett. c), d) e o); art. 16 t.u.s.p.);<br />
(v) la società quotata è la società a partecipazione pubblica che emette azioni quotate in un mercato regolamento o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato (art. 2, comma 1, lett. p), t.u.s.p.);<br />
(vi) la società strumentale è la società a partecipazione mista pubblico-privata o <em>in house</em> che produce beni o servizi strumentali all’attività esercitata dalla pubblica amministrazione partecipante. Essa non esercita un’attività di impresa ma, secondo quanto chiarito dalla Corte Costituzionale, un’«<em>attività amministrativa in forma privatistica</em>»<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a> (art. 4, comma 2, lett. d), t.u.s.p.).<br />
In siffatto contesto, è da chiedersi, incidentalmente, se queste figure societarie “intacchino” o meno il principio di tipicità delle società sancito dall’art. 2249 c.c., aprendo un varco alla creazione di nuovi tipi di società<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>. In sostanza, il quesito è se: il Testo unico abbia introdotto la <em>classe</em> di «<em>società a partecipazione pubblica</em>», comprendente il <em>tipo</em> società a controllo pubblico, società a partecipazione pubblica, società a partecipazione pubblico-privata, società <em>in house<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title=""><strong>[54]</strong></a> </em>e società a partecipazione pubblica quotata<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a>; ovvero se abbia enucleato le <em>figure</em> della società a controllo pubblico, della società a partecipazione pubblica, della società a partecipazione pubblico-privata, della società <em>in house </em>e della società a partecipazione pubblica quotata.<br />
Il dubbio accennato lo pone l’assenza di un’espressa indicazione legislativa. Invero, il Testo unico si limita: (<em>i</em>) a chiarire che «<em>per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel Codice civile e le norme generali del diritto privato</em>» (art. 1, comma 3, t.u.s.p.); (<em>ii</em>) a precisare che «<em>le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in&nbsp; forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa</em>» (art. 3, comma 1, t.u.s.p.)<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>; (<em>iii</em>) a dettare, per le differenti figure societarie, una disciplina frammentata e variegata; indi, tutt’altro che organica o autosufficiente.<br />
Del resto, se si eccettuano le norme disciplinanti alcuni specifici profili, la struttura, l’organizzazione e il funzionamento delle differenti società restano regolati dalle norme del Codice civile proprie del tipo (s.p.a., s.r.l., società cooperativa) cui la pubblica amministrazione, in concreto, partecipi.<br />
Non a caso, il Consiglio di Stato<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a> criticava la tecnica legislativa, osservando che lo Schema di decreto recante il Testo unico non distingue in modo chiaro le figure societarie partecipabili dalla pubblica amministrazione né individua, per ciascuna di esse, le norme applicabili; diversamente da quanto avrebbero richiesto le esigenze di chiarezza sottese alla sua emanazione<a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>. Proponeva, pertanto, di porre l’accento sulla prospettiva privatistica o pubblicistica adottata dal legislatore e, quindi, di raggruppare le molteplici società partecipabili dalla pubblica amministrazione in due modelli: uno privatistico; uno pubblicistico; e, conseguentemente, di ricondurre: (a) al modello privatistico, la società a controllo pubblico, la società a partecipazione pubblica e la società a partecipazione pubblica quotata; (b) al modello pubblicistico, la società a partecipazione mista pubblico-privata e la società <em>in house</em>. E ciò in quanto le deroghe apportate dal Testo unico al Codice civile attengono: nel primo caso, all’assetto organizzativo e si connotano, pertanto, di un’intensità gradualmente ridotta; nel secondo caso, alla funzione e alla struttura della società e si connotano, dunque, di un’intensità maggiore.<br />
Queste osservazioni non venivano recepite dal legislatore del Testo unico. Ciò nonostante, la dottrina preferibile ritiene che il Testo unico non confligga con il principio di tipicità, ma anzi elimini in radice i conflitti che erano venuti all’attenzione degli interpreti nel contesto previgente; che le differenti figure societarie da esso enucleate siano «<em>società di diritto speciale</em>»; e che le figure societarie in parola siano, a loro volta, classificabili a seconda che la disciplina speciale per esse prevista deroghi «<em>in senso forte</em>» o «<em>in senso debole</em>» alla disciplina societaria comune<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>.<br />
In conclusione, in mancanza di una nozione generale e di chiare indicazioni sistematiche, appare legittimo dubitare che il legislatore abbia introdotto nuovi tipi societari. Per converso, sembra che abbia introdotto la <em>classe</em> «<em>società partecipata dalla pubblica amministrazione</em>», il cui tratto caratterizzante sta nella partecipazione della pubblica amministrazione al capitale delle differenti figure societarie che compongono tale <em>classe</em>. Questa <em>classe</em> chiama in causa le figure societarie della società a controllo pubblico, della società a partecipazione pubblica, della società a partecipazione pubblico-privata, della società <em>in house </em>e della società a partecipazione pubblica quotata; le quali, a loro volta, sono riconducibili al modello privatistico o al modello pubblicistico, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato.<br />
La partecipazione della pubblica amministrazione al capitale della società e, dunque, il perseguimento dell’interesse pubblico in forma privatistica giustificano l’applicazione delle norme imperative del Testo unico derogatorie rispetto a quelle del Titolo V, Capo X, Sezione II, Libro V del Codice civile. Queste norme derogano alla disciplina comune, aggiungendo, in particolare, un “vincolo di scopo pubblico” e/o un “vincolo di attività”. Il vincolo di scopo pubblico<em> funzionalizza</em> lo strumento societario al perseguimento dell’interesse pubblico; il vincolo di attività circoscrive l’esercizio dell’impresa da parte delle società partecipate ai settori indicati dall’art. 4 t.u.s.p.<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a><sup>&#8211;<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a></sup>.<br />
Tanto precisato è sufficiente per spiegare la ragione della scelta legislativa di circoscrivere la portata applicativa della disciplina in materia di limiti ai compensi degli amministratori nella società a controllo pubblico; e di rimettere all’autonomia privata il potere estenderla nella società a partecipazione pubblica. La <em>ratio</em> di questa limitazione sta nella matrice più schiettamente privatistica di tali figure societarie; anche se le deroghe in realtà apportate dall’art. 11 t.u.s.p. all’art. 2389 c.c. non appaiono proprio «deboli».<br />
In presenza dell’<em>eadem ratio</em>, non appare, per contro, lecito ipotizzare l’applicazione analogica della disciplina dei compensi degli amministratori di cui all’art. 11 t.u.s.p. nella società a partecipazione pubblica quotata; né nella società a partecipazione mista pubblico-privata né nella società <em>in house</em>. Infatti, da un verso, la quotazione delle azioni in un mercato regolamentato ha storicamente determinato l’esclusione della disciplina speciale alle società quotata<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a>. Dall’altro, la società mista a partecipazione pubblico-privata e la società <em>in house</em> hanno una matrice più pubblicistica che non privatistica.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>6. Il coordinamento con l’art. 2389 c.c.</strong><br />
&nbsp;<br />
Come anticipato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, t.u.s.p. «<em>si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel Codice civile e le norme generali del diritto privato</em>». Il che impone il coordinamento dell’art. 11 t.u.s.p. con l’art. 2389 c.c.; che è la norma cardine in materia di remunerazione degli amministratori nelle società per azioni<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a>.<br />
Questa norma ripartisce la competenza deliberativa tra assemblea e organo amministrativo e individua le differenti specie di remunerazione erogabile<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a>. Per contro, non introduce obblighi quantitativi o informativi da rispettare in fase di determinazione/erogazione dei compensi e tace sulle conseguenze dannose causate dall’erogazione di quelli sproporzionati.<br />
Si tratta quindi di una norma di fattispecie e non di disciplina; imperativa e inderogabile (dall’autonomia privata)<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a>. Infatti, la delibera assembleare (o consiliare) di determinazione del compenso rappresenta un elemento essenziale per l’erogazione del compenso. Ne consegue che detta delibera non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio d’esercizio<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a>; tranne che l’assemblea non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori<a href="#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a>.<br />
Nella specie, secondo l’art. 2389 c.c.: (<em>i</em>) l’assemblea stabilisce i compensi del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo<a href="#_ftn68" name="_ftnref68" title=""><sup><sup>[68]</sup></sup></a> e, se lo statuto lo prevede, determina l’importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori (<em>id est</em>, anche degli amministratori investiti di particolari cariche)<a href="#_ftn69" name="_ftnref69" title=""><sup><sup>[69]</sup></sup></a>; (<em>ii</em>) il consiglio di amministrazione decide, sentito il parere del collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto<a href="#_ftn70" name="_ftnref70" title=""><sup><sup>[70]</sup></sup></a>.<br />
Dalla suddetta strutturazione della norma discende un effetto contraddittorio. Se lo statuto<a href="#_ftn71" name="_ftnref71" title=""><sup><sup>[71]</sup></sup></a> assegna all’assemblea il potere di fissare un limite massimo ai compensi, questa delibera sia sul <em>plafond</em> complessivo per la remunerazione dell’intero consiglio di amministrazione sia sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche. Per contro, se lo statuto nulla dispone, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione: il rischio di conflitto di interessi e di autoreferenzialità è potenzialmente endemico<a href="#_ftn72" name="_ftnref72" title=""><sup><sup>[72]</sup></sup></a><sup>&#8211;<a href="#_ftn73" name="_ftnref73" title=""><sup>[73]</sup></a></sup>.<br />
L’art. 2389 c.c. individua poi le differenti forme di remunerazione ammesse. Queste sono la partecipazione agli utili e il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione (c.d. <em>stock options</em>)<sup> <a href="#_ftn74" name="_ftnref74" title=""><sup>[74]</sup></a></sup>.<br />
Tale elencazione non è però né esaustiva né tassativa né in linea con il dato fattuale. Tanto è vero che, nella prassi, è emersa la tendenza ad articolare il pacchetto retributivo in una componente fissa, in una componente variabile<a href="#_ftn75" name="_ftnref75" title="">[75]</a> e in un pacchetto di <em>benefit</em>: quest’ultimo, a loro volta, ulteriormente, articolabile e strutturabile<a href="#_ftn76" name="_ftnref76" title="">[76]</a>.<br />
La norma tace invece in merito all’entità della remunerazione; alle informazioni da rendere alla società e/o ai terzi; alle sanzioni: non assicura, pertanto, né un sufficiente grado di trasparenza né un adeguato controllo degli azionisti sul procedimento decisionale della politica e dei sistemi di remunerazione<a href="#_ftn77" name="_ftnref77" title=""><sup><sup>[77]</sup></sup></a>.<br />
È evidente la deroga apportata dall’art. 11 t.u.s.p. L’art. 2389 c.c. non introduce, infatti, né specifici limiti quali-quantitativi che l’assemblea o l’organo amministrativo devono rispettare in sede di determinazione del compenso; né peculiari obblighi informativi; né tipiche sanzioni per i danni causati alla società dall’erogazione di remunerazioni ingiustificate. Gli unici strumenti di tutela attivabili per contrastare la determinazione/erogazione di compensi inadeguati e/o irragionevoli<a href="#_ftn78" name="_ftnref78" title="">[78]</a> sono i tipici rimedi endo-societari, vale a dire: (i) l’impugnazione della delibera assembleare di attribuzione del compenso per conflitto di interessi del socio-amministratore<a href="#_ftn79" name="_ftnref79" title="">[79]</a> o per abuso o eccesso di potere, sotto il profilo della violazione dell’obbligo di buona fede in senso oggettivo<a href="#_ftn80" name="_ftnref80" title="">[80]</a>; (ii) l’impugnazione della delibera consiliare adottata <em>ex</em> art. 2389, comma 3, c.c. per conflitto di interessi; (iii) l’azione responsabilità degli amministratori, <em>ex</em> art. 2392 c.c.<a href="#_ftn81" name="_ftnref81" title="">[81]</a> o <em>ex</em> art. 2394 c.c.<a href="#_ftn82" name="_ftnref82" title="">[82]</a>.<br />
Sotto il profilo tributario, si consideri, peraltro, che il costo dei compensi degli amministratori è deducibile come reddito di impresa, a prescindere dalla entità del compenso stesso: non sussiste, infatti, alcuna norma che limiti nel massimo la spesa deducibile per i compensi; o che attribuisca all’amministrazione pubblica il potere di sindacarne l’entità. Ciò nonostante, l’Erario o il giudice eventualmente investito della questione hanno il potere/dovere di «<em>contrastare manovre elusive della misura dell’imposta facente capo alla società, in presenza di compensi che appaiano insoliti o sproporzionati, facendo ricorso alla disciplina sulla simulazione e dei negozi in frode alla legge</em>»<a href="#_ftn83" name="_ftnref83" title="">[83]</a>.<br />
L’unico limite quantitativo previsto dall’art. 2389 c.c. è, in concreto, rimesso all’autonomia statutaria: si è visto, infatti, che l’assemblea può stabilire un eventuale <em>plafond</em> complessivo; e che entro questo <em>plafond</em> l’organo amministrativo può deliberare <em>ex</em> art. 2389, comma 3, c.c.<br />
Perciò, la regola è che la remunerazione è fissata discrezionalmente dall’organo competente; l’eccezione è che l’organo amministrativo deve rispettare il tetto massimo introdotto dall’assemblea. In mancanza di tale clausola statutaria, l’<em>an</em>, il <em>quomodo</em> e il <em>quantum</em> della remunerazione sono rimessi all’autonomia dei soci o degli amministratori.<br />
È di immediata evidenza però che tra discrezionalità e arbitrio, da una parte, e tra perseguimento dell’interesse sociale e dell’interesse personale degli (soci-)amministratori, dall’altra parte, intercorra un confine labile, che l’art. 2389 c.c. non presidia adeguatamente. In sostanza, la disposizione mantiene la generale competenza dell’assemblea a decidere la remunerazione degli amministratori, ma la affievolisce attribuendo all’organo amministrativo la competenza a decidere la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.<br />
Il che, in uno con la lacunosità della norma, non contrasta l’attribuzione di “remunerazioni d’oro” né, di conseguenza, gli abusi perpetrabili a danno della società e, di riflesso, dei terzi creditori, finanziatori, investitori non azionisti. E ciò se è già “inaccettabile” e foriero di lapalissiani problemi nelle società chiuse, lo è ancora di più nelle società aperte e in quelle partecipate dalla pubblica amministrazione (v., <em>infra</em>, § <strong>8.</strong>).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>7. L’architrave della remunerazione “limitata”: limiti, divieti e sanzioni.</strong><br />
&nbsp;<br />
A questo punto, occorre dedicare specifica attenzione alla disciplina in materia di determinazione/erogazione dei compensi degli amministratori. Il fulcro normativo di tale disciplina è costituito dall’art. 11, comma 6, t.u.s.p., unitamente all’art. 11, commi 8, 9 lett. c), 10 e 13 t.u.s.p.<br />
L’art. 11, comma 6, t.u.s.p. fissa il principio di onnicomprensività della remunerazione e introduce una serie di limiti da rispettare nella determinazione dei compensi. Alcuni limiti sono espressamente sanciti dal legislatore e si applicano indistintamente a tutte le società a controllo pubblico; altri limiti sono rimessi alla definizione dell’amministrazione statale e regionale e sono correlati alla fascia classificatoria di appartenenza della specifica società a controllo pubblico.<br />
In particolare, l’art. 11, comma 6, t.u.s.p. stabilisce che la remunerazione degli amministratori non può eccedere il limite massimo di euro 240.000.00 annui<a href="#_ftn84" name="_ftnref84" title="">[84]</a>. E, come anticipato, affida all’emanando decreto ministeriale il compito: (i) di individuare i parametri, quantitativi e qualitativi, di classificazione delle società a controllo pubblico; (ii) di stabilire, nel massimo di cinque, in quante fasce classificare le società a controllo pubblico; (iii) di fissare per ciascuna fascia di classificazione, in proporzione ad essa e comunque nel limite massimo di euro 240.000.00 annui, il trattamento economico omnicomprensivo degli amministratori; (iv) di enucleare i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione.<br />
È evidente, quindi, che tanto l’attuazione, quanto la specificazione di questa seconda parte di disciplina in materia di limiti ai compensi è rimessa al potere esecutivo, che deve essere esercitato sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni per i profili di competenza e previo rilascio del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Ed è altrettanto evidente che questa parte dell’art. 11, comma 6, t.u.s.p. è una norma dal precetto indefinito, in attesa di attuazione e, allo stato, attuata in base al decreto ministeriale n. 166 del 2014, mantenuto transitoriamente ultrattivo (v., <em>retro</em>, § <strong>2.</strong>).<br />
Tanto premesso, la scelta del legislatore che emerge dall’art. 11, comma 6, t.u.s.p. è la previsione di due soglie massime di remunerazione: una esterna; una interna.<br />
La prima soglia è esterna alla singola società. Essa è stabilita in misura fissa; è generale perché prescinde dalla fascia di classificazione della società<a href="#_ftn85" name="_ftnref85" title="">[85]</a>; esplica una funzione di chiusura del sistema ed è assistita da una “sanzione”. E ciò in quanto l’art. 11, comma 6, t.u.s.p., da un verso, specifica che il trattamento economico omnicomprensivo, determinabile per ciascuna fascia di classificazione secondo criteri oggettivi e trasparenti, non può comunque eccedere il limite generale di euro 240.000.00 annui; e, dall’altro verso, prescrive, laconicamente, che la società verifichi il rispetto del limite massimo di detto trattamento economico fissato con il decreto ministeriale.<br />
A fronte di un dato normativo atecnico e indefinito, si pone la questione di stabilire a chi spetti il potere di verificare il rispetto del limite massimo di spesa stanziabile per il trattamento economico degli amministratori; e quale sia l’effettiva portata di tale sindacato.<br />
Sotto il profilo soggettivo, si ritiene che il legislatore del Testo unico impieghi il termine «società» in luogo di quello «assemblea»; e che, quindi, spetti all’assemblea la competenza a verificare il rispetto di siffatto limite. È preferibile ritenere che la norma introduca, più che un potere discrezionale, un obbligo generale per l’assemblea di verificare, almeno una volta l’anno, la congruità del <em>budget </em>stanziato per la remunerazione degli amministratori al paramento di cui all’art. 11, comma 6, t.u.s.p.<br />
Il carattere perentorio del testo della disposizione non consente di sostenere che l’assemblea possa astenersi dall’eseguire il controllo richiesto dalla norma, non adottando una motivata delibera in tal senso: una delibera, cioè, dalla quale emerga espressamente che la spesa deliberata/erogata per la remunerazione degli amministratori rispetti il predetto parametro.<br />
Passando quindi alle specifiche modalità di esercizio di tale potere/dovere, si ha che: (<em>i</em>) la verifica del rispetto del limite massimo di spesa deve essere formalmente posta tra le materie risultanti all’ordine del giorno. Appare sufficiente anche l’indicazione della determinazione dei compensi, in quanto la prima delibera è a questa strettamente conseguenziale e accessoria; (<em>ii</em>) la deliberazione deve essere adottata dall’assemblea ordinaria, ritenendosi applicabile il criterio residuale di cui all’art. 2364, comma 1, n. 5, c.c. <a href="#_ftn86" name="_ftnref86" title="">[86]</a>; (iii) l’approvazione dell’assemblea costituisce un vincolo all’attribuzione/erogazione dei compensi, spiegante un effetto simile a quello di un parere obbligatorio e vincolante. Infatti, se l’assemblea accerta che la misura stabilita per il compenso è superiore al parametro normativo, la delibera avente ad oggetto la determinazione del compenso non può essere adottata; invece, se verifica che la misura del compenso già deliberato, ma non ancora erogato<a href="#_ftn87" name="_ftnref87" title="">[87]</a>, è superiore al predetto paramento, deve adottare una delibera con la quale dà atto che la misura stabilita per il compenso supera il limite di cui all’art. 11, comma 6, t.u.s.p. e che, pertanto, siffatto compenso non può essere più attribuito per contrasto sopravvenuto con la norma <em>de qua</em>. Ne consegue che l’amministratore che prelevi somme dalle casse sociali a titolo di compenso, ancorché su una precedente delibera assembleare o del consiglio di amministrazione, potrebbe commettere il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione<a href="#_ftn88" name="_ftnref88" title="">[88]</a>.<br />
Non pare dubbio, perciò, che questa norma ampli, in una certa misura, gli spazi di intervento dell’assemblea nella gestione della società: e ciò, se non altro, perché consente all’assemblea di “monitorare” l’erogazione dei compensi e di verificare se gli amministratori, deliberando <em>ex</em> art. 2389, comma 3, c.c., non si siano (auto)attribuiti compensi in misura eccedente il parametro di cui all’art. 11, comma 6, t.u.s.p.<br />
Sotto il profilo oggettivo, si ritiene che la norma in esame abbia una portata applicativa più ampia, che non va circoscritta al dato letterale àncorato al «<em>rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto</em>».<br />
Il dato letterale in parola va interpretato in senso estensivo; perlomeno in alcuni casi. In termini più diretti, il potere di controllo esercitabile dall’assemblea ha un oggetto variabile: singolo, nel caso in cui limite generale di euro 240.000.00 annui e il limite speciale previsto per la singola fascia di classificazione coincidano; doppio, nell’ipotesi in cui questi due limiti divergano<a href="#_ftn89" name="_ftnref89" title="">[89]</a>. E ciò, nell’attuale vigenza del decreto ministeriale n. 166 del 2014<a href="#_ftn90" name="_ftnref90" title="">[90]</a>, avviene nelle società partecipate appartenenti alla fascia di classificazione n. 2 e n. 3. Si è visto, infatti, che, in queste società, il decreto ministeriale fissa una soglia interna di remunerazione inferiore, rispettivamente, del 20% e del 50% rispetto alla soglia esterna di euro 240.000,00 annui (v.,<em> retro</em>, § <strong>3.</strong>). È evidente, perciò, che l’assemblea di queste società deve verificare che la misura del compenso deliberando o del compenso già deliberato ma non ancora erogato nei termini anzidetti sia sotto soglia: ovvero inferiore alla soglia tanto interna, quanto esterna.<br />
La seconda soglia di remunerazione è interna alla singola società. Questa non è stabilita in misura fissa perché è correlata alla specifica fascia di classificazione; ma è àncorata in ogni caso al rispetto della prima soglia (cioè del limite di euro 240.000.00 annui) <a href="#_ftn91" name="_ftnref91" title="">[91]</a>.<br />
La norma dell’art. 11, comma 6, t.u.s.p. non specifica tuttavia se anche la parte variabile della remunerazione deve soggiacere al limite di euro 240.000.00 annui. La risposta deve essere positiva, stante il principio di onnicomprensività della remunerazione, che diversamente verrebbe privato di efficacia. Se così non fosse, non si spiegherebbe perché l’art. 11, comma 8, t.u.s.p. àncora al principio di onnicomprensività della remunerazione l’obbligo degli amministratori, dipendenti della controllante, di riversare i compensi<a href="#_ftn92" name="_ftnref92" title="">[92]</a>. Si consideri peraltro che solo le eventuali coperture assicurative e il rimborso delle spese documentate sono esentate dal rispetto di detto limite di spesa.<br />
Quanto ancora alla parte variabile della remunerazione, la disposizione stabilisce che questa deve essere commisurata al risultato di bilancio raggiunto dalla società nel corso dell’esercizio precedente; e (ma) non può essere corrisposta in presenza di «<em>risultati negativi di bilancio attribuibili alla responsabilità degli amministratori</em>».<br />
Sul punto, due osservazioni; tra loro strettamente connesse. La prima attiene alla differenza tra risultato di bilancio e risultato negativo; la seconda riguarda la responsabilità degli amministratori.<br />
Il dato normativo è chiaro nell’àncorare al risultato di bilancio la commisurazione della parte variabile della remunerazione; e al risultato negativo «<em>attribuibile alla responsabilità degli amministratori</em>» la preclusione all’erogazione di tale parte variabile della remunerazione: indi, ad instaurare tra risultato di bilancio e risultato negativo un rapporto di genere a specie.<br />
Il problema è che il medesimo dato normativo è eccessivamente atecnico e indefinito: perché non specifica né in che cosa consista il risultato di bilancio negativo né, di conseguenza, in base a quali criteri e parametri detto risultato vada <em>valutato</em> in termini di «<em>risultato negativo</em>».<br />
Nella specie, l’art. 11, comma 6, t.u.s.p. non considera né che i criteri utilizzabili per la redazione del bilancio e, dunque, per la valutazione di alcune categorie di attività sono molteplici e variano caso per caso; né che un risultato di bilancio, <em>oggettivamente</em> negativo (ad esempio, una perdita di esercizio), può essere <em>soggettivamente</em> positivo (se ragguagliato, ad esempio, alla perdita registrata nell’esercizio precedente). È palese, pertanto, che il risultato di bilancio, ancorché negativo, di per sé, ha un valore neutrale in quanto il medesimo si presta ad essere <em>valutato</em> in termini di risultato negativo o di risultato positivo a seconda del criterio utilizzato e del parametro storico-temporale di riferimento adottato in concreto.<br />
Ancora. La norma ritiene <em>sic et simpliciter</em> il risultato negativo attribuibile alla responsabilità dell’amministratore causa ostativa all’erogazione della parte variabile della remunerazione<a href="#_ftn93" name="_ftnref93" title="">[93]</a>. Essa però non tiene conto del fatto che il risultato negativo della gestione: (<em>a</em>) può non emergere dal bilancio d’esercizio<a href="#_ftn94" name="_ftnref94" title="">[94]</a>; (<em>b</em>) può derivare da sfortuna o da oggettive condizioni del mercato o, finanche da scelte di gestione rivelatesi inopportune e sconvenienti, ma assunte dagli amministratori con la dovuta diligenza; o comunque (<em>b.1</em>) può essere attribuibile alla responsabilità di un solo amministratore e non del <em>plenum</em>.<br />
A prescindere dalla difficoltà di provare che una determinata scelta gestoria abbia causato il risultato negativo di bilancio assurto a condizione ostativa all’erogazione della parte variabile della remunerazione <em>ex</em> art. 11, comma 6, t.u.s.p. <a href="#_ftn95" name="_ftnref95" title="">[95]</a>, è evidente che siffatto risultato negativo, nell’ipotesi <em>sub</em> (<em>b</em>), può costituire, al più, una giusta causa di revoca, ma non di responsabilità: esso non è attribuibile – <em>alias</em> imputabile – alla condotta degli amministratori, ma ad una c.d. causa ignota<a href="#_ftn96" name="_ftnref96" title="">[96]</a>. Conseguentemente, sarebbe iniquo non corrispondere la parte variabile della remunerazione agli amministratori diligenti o, nel caso <em>sub</em> <em>(b.1</em>), all’amministratore che si dimostri esente da colpa, traslando su questi un rischio occulto e non assunto né, tantomeno, correlato allo svolgimento del mandato gestorio.<br />
Senza considerare poi che la mancata erogazione <em>tout court</em> della parte variabile della remunerazione, ove eccedente la misura del risultato negativo “colpevole”, perseguirebbe una funzione non compensativa-riparatrice ma sanzionatoria. Il che esula dalla funzione tipica del risarcimento del danno, essendo piuttosto riconducibile nell’ambito dei c.d. danni punitivi (v., <em>retro</em>, § <strong>3.2.</strong>).<br />
In conclusione, allora, l’art. 11, comma 6, t.u.s.p. introduce limiti generali e particolari alla determinazione/erogazione della remunerazione, assistiti da due strumenti di <em>enforcement</em>: (i) il potere-dovere di controllo dell’assemblea sul rispetto del limite generale di euro 240.000.00 annui e di quello particolare fissato, dal decreto ministeriale n. 166 del 2014 e da quello che sarà emanato, per le fasce di classificazione delle società partecipate; (ii) il divieto di corrispondere la parte variabile della remunerazione in caso risultato di bilancio negativo e colpevole.<br />
Circa l’effettività di tali previsioni, non resta che attendere. Piuttosto occorre soffermarsi sugli altri divieti che introduce l’art. 11 t.u.s.p.<br />
L’art. 11, comma 9, lett. c), t.u.s.p. prescrive che gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono «<em>il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali</em>». L’art. 11, comma 10, t.u.s.p. aggiunge poi che «<em>è comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai&nbsp; sensi dell’articolo 2125 del codice civile</em>». E l’art. 11, comma 13, t.u.s.p., dopo aver negato la possibilità di costituire comitati interni al consiglio di amministrazione diversi da quelli previsti dalla legge, sancisce infine che «<em>non può comunque&nbsp; essere riconosciuta ai componenti&nbsp; di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del &nbsp;compenso deliberato per la carica di componente dell’organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all’entità dell’impegno richiesto</em>».<br />
Nel complesso, i commi 9, lett. c), 10, 13 dell’art. 11 t.u.s.p. introducono ulteriori divieti miranti a garantire l’effettività e la continua operatività dei limiti alla determinazione/erogazione della remunerazione posti dall’art. 11, comma 6, t.u.s.p.<br />
Da questa parte della disciplina emerge, dunque, un atteggiamento di sfavore del legislatore per l’attribuzione/erogazione di remunerazioni indicizzate e aggiuntive rispetto al compenso base, che comunque è determinato a monte in euro 240.000.00 annui e assistito da “sanzioni”. Al riguardo, è al più da chiedersi chi in concreto sarà disposto a rivestire la carica di amministratore di una società partecipata dalla pubblica amministrazione, dato che, forse, “il gioco non vale la candela”!<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>8. La <em>funzionalizzazione</em> della remunerazione “limitata”: una conferma dal caso di Radiotelevisione Italiana S.p.A.</strong><br />
&nbsp;<br />
Quanto finora emerso va confrontato ancora con la regola dell’art. 2389 c.c., che l’art. 11 t.u.s.p. deroga. Come già posto in evidenza, diversamente dall’art. 2389 c.c., l’art. 11 t.u.s.p. circoscrive entro stringenti limiti i poteri deliberativi dell’assemblea e dell’organo amministrativo, imponendo il rispetto di tutta una serie di previsioni (v. <em>retro</em> § <strong>7.</strong>). La logica del Codice civile è, quindi, opposta a quella del Testo unico: la prima è improntata al <em>laissez faire</em>; la seconda all’etero-determinazione dei compensi.<br />
Le ragioni di una siffatta scelta legislativa sono, per certi aspetti, chiare e di tutta evidenza. Esse si rinvengono agevolmente nell’interesse pubblico che la pubblica amministrazione persegue attraverso la costituzione e/o la partecipazione ad una società di capitali: è questo interesse che giustifica il sistema di limiti, divieti e sanzioni introdotto dall’art. 11 t.u.s.p. alla determinazione/erogazione della remunerazione; la cui <em>ratio</em> sta, in ultima analisi, nell’esigenza di garantire il miglior utilizzo delle (limitate) risorse pubbliche.<br />
In sostanza, l’interesse pubblico portato dalla pubblica amministrazione partecipante ad una compagine societaria, che ha come sostrato il denaro pubblico<a href="#_ftn97" name="_ftnref97" title="">[97]</a>, <em>funzionalizza</em> l’assetto organizzativo interno alla società e legittima la compressione del ruolo deliberativo dell’assemblea o dell’organo amministrativo. Diversa considerazione vale per le società non partecipate dalla pubblica amministrazione, ove per definizione manca un interesse pubblico da perseguire e tutelare. Qui anzi si pone il problema di recuperare la “sovranità” dell’assemblea (anche) in materia di compensi degli amministratori<a href="#_ftn98" name="_ftnref98" title="">[98]</a>.<br />
È dunque necessario concentrare l’attenzione sulla portata dell’art. 11 t.u.s.p. per verificare in che termini essa abbia <em>funzionalizzato </em>l’autonomia privata al perseguimento dell’interesse pubblico.<br />
Il dato normativo è che l’assemblea della società partecipata non può determinare discrezionalmente la remunerazione dell’organo amministrativo; ma deve attenersi alle soglie quali-quantitative e ai limiti operativi fissati dal legislatore. Circa lo specifico procedimento per la determinazione della remunerazione, si è visto, infatti, che il Testo unico presuppone che: il decreto ministeriale abbia classificato le società a controllo pubblico in fasce e fissato, per ciascuna fascia, il trattamento economico annuo omnicomprensivo erogabile agli amministratori di quella società; che non può comunque eccedere il limite generale di euro 240.000.00 annui. Sicché è all’interno di questa cornice che si riespande l’art. 2389 c.c. e, quindi, che l’assemblea o l’organo amministrativo possono stabilire la remunerazione degli amministratori<a href="#_ftn99" name="_ftnref99" title="">[99]</a>.<br />
Pertanto, occorre chiedersi se nell’art. 11 t.u.s.p. il compenso continui ad essere posto a fondamento dell’esercizio discrezionale dell’autonomia privata e a costituire l’oggetto del diritto dell’amministratore alla remunerazione della funzione gestoria<a href="#_ftn100" name="_ftnref100" title="">[100]</a>; e, più in generale, se l’art. 11 t.u.s.p. sia una norma sull’organizzazione della società partecipata che segue una logica privatistica o una logica pubblicistica.<br />
La risposta deve essere negativa. Invero, nell’art. 11 t.u.s.p. il compenso è valutato e determinato <em>ex ante</em> e <em>ab esterno</em>; ed è costruito come uno strumento economico-sociale, funzionale a contenere la spesa pubblica entro soglie predeterminate. E questa conclusione è confortata sempre dal parallelismo con la disciplina civilistica. In assenza di un referente normativo espresso, l’indirizzo unanime in dottrina e in giurisprudenza ritiene: (i) che l’art. 2389 c.c. presupponga l’esistenza di un diritto soggettivo perfetto dell’amministratore a percepire un compenso per l’attività svolta<a href="#_ftn101" name="_ftnref101" title="">[101]</a>; (ii) che la <em>ratio</em> della remunerazione sta nell’attrarre, fidelizzare e indurre gli amministratori a gestire in modo efficiente la società e, quindi, a creare valore per gli azionisti e il mercato.<br />
Se si conviene con il superiore ragionamento, è indubbio che l’art. 11 t.u.s.p., per quanto vada integrato con l’art. 2389 c.c., sia autonomamente strutturato e <em>funzionalizzato</em>.<br />
È evidente, infatti, che l’inclusione dell’interesse pubblico al contenimento della spesa e all’efficienza della pubblica amministrazione (anche) nell’art. 11 t.u.s.p. connoti il compenso degli amministratori nelle società partecipate dalla pubblica amministrazione di indici differenti rispetto a quelli sussistenti nelle società non partecipate dalla pubblica amministrazione: l’interesse portato e perseguito dall’amministratore che beneficia del compenso resta privato; ma la funzione pubblica esercitata dalla società qualifica a tal punto il compenso che lo colora di un significato ulteriore.<br />
In termini più diretti, il diritto al compenso dell’organo amministrativo di società partecipate dalla pubblica amministrazione è uno strumento di utilizzazione di risorse pubbliche, che consente: alla società di perseguire lo specifico interesse pubblico e privato di cui è portatrice; e all’organo giudiziario di valutare l’efficienza e la correttezza dell’azione della pubblica amministrazione. Ne deriva che l’autonomia statutaria della singola società a partecipazione pubblica trova il proprio limite ed è, quindi, <em>funzionalizzata</em> nella qualificazione giuridica del bene/interesse denaro (o valore mobiliare) oggetto del diritto al compenso e nei possibili modi di sua utilizzazione. Questi devono assicurare il rispetto della molteplicità di interessi pubblici e privati coinvolti nel caso concreto.<br />
Proprio quest’ultimo rilievo induce a parlare più di funzione pubblica <em>dei limiti al compenso </em>degli amministratori che non di funzione pubblica <em>del </em>compenso; e a ritenere, dunque, che l’etero-limitazione <em>ai</em> compensi degli amministratori abbia <em>funzionalizzato </em>l’autonomia privata al perseguimento dell’interesse pubblico. In questa prospettiva, s’iscrive, in particolare, la fattispecie di etero-determinazione della remunerazione di cui al comma 6 dell’art. 11 t.u.s.p.<br />
Mutando, però, angolo di visuale, è altrettanto evidente la perdita di sovranità dell’assemblea o, più in generale, il depotenziamento dell’autonomia gestionale della società partecipata dalla pubblica amministrazione che siffatta <em>funzionalizzazione</em> determina. Tale autonomia sembrerebbe recuperare formalmente un certo margine di operatività nelle società a partecipazione pubblica.<br />
Si è visto, infatti, che al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 11, commi 16, t.u.s.p., la società può valutare se introdurre i limiti alla determinazione/erogazione della remunerazione previsti dall’art. 11, commi 6 e 10, t.u.s.p.: indi, di <em>funzionalizzare statutariamente </em>il compenso.<br />
A ben vedere, però, la norma all’art. 11, commi 16, t.u.s.p. impone all’amministrazione pubblica titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale di proporre agli organi societari l’introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10. Il che vuol dire che nel momento in cui la pubblica amministrazione viene a detenere una partecipazione superiore al dieci per cento è obbligata a proporre all’assemblea l’adozione degli anzidetti limiti operativi; ma non che l’assemblea o il consiglio di amministrazione siano obbligati ad attuare le disposizioni contenute nell’anzidette norme. E qui non può dubitarsi che un eventuale diniego vada adeguatamente e specificatamente motivato; con tutto ciò che ne deriverebbe in punto di responsabilità. Tale norma sembra, pertanto, una norma più di principio, che non effettiva.<br />
Le superiori conclusioni appaiono confortate peraltro dal caso Radiotelevisione Italiana S.p.A. Si consideri al riguardo che il d.l. n. 2271/2016 (c.d. legge sull’editoria), art. 9, comma 1-<em>ter</em>, nel testo emendato e approvato dal Senato, introduce l’applicazione del limite massimo retributivo di 240.000 euro agli amministratori (al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti) del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate (cioè dalla c.d. Rai S.p.A.). E chiarisce, poi, al comma 1-<em>quater</em>, che, in caso di successiva quotazione, si applica questo limite; ma non le esenzioni di cui all’art. 23-<em>bis </em>del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sul punto, i primi commentatori hanno osservato che la <em>ratio</em> della disposizione sta nell’improrogabile esigenza di etero-regolamentare la remunerazione degli amministratori in tale peculiare società<a href="#_ftn102" name="_ftnref102" title="">[102]</a>, senza pregiudicare valore e capacità operativa e attrattiva dell’azienda<a href="#_ftn103" name="_ftnref103" title="">[103]</a>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>9. Conclusioni.</strong><br />
&nbsp;<br />
Chiarito che l’introduzione di limiti, divieti e sanzioni alla determinazione/erogazione della remunerazione degli amministratori nelle società partecipate dalla pubblica amministrazione <em>funzionalizza</em> l’autonomia privata, resta il dubbio se siffatto intervento legislativo abbia carattere paternalistico-dirigistico o sociale-assistenziale. E, dunque, se lo Stato-legislatore agisca per “correggere” o per “regolamentare” il procedimento di determinazione/erogazione dei compensi: e, quindi, <em>nel</em> mercato o <em>per</em> il mercato; in veste di “attore” o di “arbitro”.<br />
Si tratta, in sostanza, di capire se le regole predisposte dal legislatore in materia di remunerazione mirino a rimediare/prevenire un fallimento dell’autonomia privata o a garantire il suo corretto funzionamento in una materia caratterizzata da un conflitto di interessi endemico: la remunerazione degli amministratori.<br />
La prima opzione sottende un intento “moralizzatore” del legislatore e, di conseguenza, un giudizio di valore negativo: l’incapacità dell’autonomia privata di fissare ed erogare remunerazioni “proporzionate” e di adottare strumenti idonei a prevenire e/o a rimediare alla determinazione/erogazione di remunerazioni inique. Sicché il legislatore interverrebbe per rimediare ad un approdo inevitabile, sanzionando l’autonomia privata.<br />
La seconda prende atto della criticità della materia e, in modo neutrale, mira a regolamentare e indirizzare l’autonomia privata verso la determinazione/erogazione di compensi proporzionati al volume di affari della società, alle funzioni attribuite ed esercitate dal singolo amministratore, al mercato.<br />
In quest’ultima prospettiva, l’effetto vincolante che l’intervento normativo spiega sull’autonomia negoziale si giustificherebbe in considerazione del fatto che si iscrive in settore “sensibile”, necessitante, come tale, una tutela rafforzata. Si è visto, del resto, che in materia di remunerazione degli amministratori la composizione del contrasto intercorrente tra diritti dei singoli, interessi privati (connessi all’iniziativa privata o, comunque, ritenuti meritevoli di tutela) e pubblici è particolarmente delicata e complessa. Ne consegue che qui più che imporre o vietare comportamenti, occorre verificare e garantire il rispetto delle regole del mercato e del diritto dei privati, sulla base di competenze tecniche specifiche e di una concezione moderna dello svolgimento delle attività&#768; economiche.<br />
Al riguardo, l’opzione preferibile sembra la seconda: da una parte, le riflessioni sui limiti, sui divieti e sulle sanzioni introdotti dall’art. 11 t.u.s.p. nelle società a controllo pubblico ricadono in tale funzione di indirizzo e garanzia; dall’altra, il margine di intervento che l’art. 11, comma 16, t.u.s.p. assegna al socio pubblico titolare di una quota di partecipazione superiore al dieci percento del capitale sociale, per quanto non appare efficace, non per questo può venir, seppur ad altri fini, ignorato.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>Giulia Rugolo</strong><br />
Dottore di ricerca in Diritto commerciale</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Di seguito, anche solo: Testo unico o t.u.s.p.</span></div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Il Testo unico è stato emanato in conclusione di un procedimento lungo e farraginoso: per un quadro sull’<em>iter</em> legislativo, v. Senato della Repubblica, <em>Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 297. XVII Legislatura</em>, in <em>www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/32370.htm.</em></span></div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> In relazione a Corte Cost., 09 novembre 2016, n. 251: v., <em>infra</em>, nel testo.</span></div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Non si impiega la sintetica espressione “società pubblica” perché questa, da un punto di vista sintattico-lessicale, è un ossimoro. Infatti, tecnicamente, la «società» è una persona giuridica di diritto privato costituita per l’esercizio in forma collettiva dell’impresa; l’«ente pubblico economico» è un’articolazione dello Stato creato per lo svolgimento dell’attività amministrativa: così, C. Ibba, <em>Società pubbliche e riforma del diritto societario</em>, in <em>Riv. soc</em>., 2005, 1 ss.</span></div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Si vedano, in particolare, le norme degli artt. 14, 101, 106 e 107 TFUE.</span></div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> In argomento, per un quadro sul sistema precedente, v. F. Guerrera, <em>Lo statuto della nuova società a partecipazione mista pubblico-privata</em>, in <em>Riv. dir. civ</em>., 2011, 544 ss.</span></div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Il che avviene, ad esempio, nell’art. 11 t.u.s.p. e nell’art. 16 t.u.s.p.: il primo specifica alcuni profili relativi alla composizione, al funzionamento e alla remunerazione degli organi sociali; il secondo introduce il nuovo “modello” società <em>in house</em>.</span></div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Così, V. Donativi, <em>Le società a partecipazione pubblica. Raccolta sistematica della disciplina, commentata e annotato con la giurisprudenza</em>, Torino, 2016, 7 ss.</span></div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> In particolare, la norma ha delegato «<em>il Governo ad operare un riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e stabilisce, fra i principi e criteri direttivi: la previsione del ricorso ad una varietà di tipologie societarie in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, con applicazione di distinte discipline, derogando proporzionalmente alla disciplina privatistica (lettera a); l’individuazione delle regole, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società o per l’assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche (lettera b); la definizione di un preciso regime di responsabilità degli amministratori delle amministrazioni</em> <em>partecipanti e degli organi delle società partecipate (lettera c); la razionalizzazione del regime pubblicistico per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive (lettera e); la previsione di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento (lettera i); la regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato (lettera l); la puntuale individuazione di regole inerenti al riordino delle società partecipate dagli enti locali (lettera m, numeri da 1 a 7)</em>».</span></div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> È chiaro, infatti, che qualsiasi disposizione contenuta nel Testo unico potrebbe essere impugnata per mero contrasto con gli artt. 18 e 16 della legge delega, dichiarata incostituzionale.</span></div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Cfr. G. Trovati, <em>Riforma Pa, tre decreti da rifare</em>, in <em>IlSole24Ore.it</em>, 27.11.2016. Ad uno sguardo più generale, la decisione della Corte Costituzionale pone il dubbio circa la natura della sentenza e il ruolo assunto dalla Corte stessa, che sempre più spesso “indica” agli operatori del diritto la “strada da seguire”.</span></div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> V., <em>infra</em>, § 2.</span></div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Per un primo commento, cfr. T. Tessaro, Sub <em>art. 11</em>, in <em>Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica</em>, Rimini, 2016, 94 ss.</span></div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Sull’illegittimità costituzionale di tale norma, cfr., <em>retro</em>, § 1.</span></div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> L’<em>incipit</em> dell’art. 11, comma 6, t.u.s.p. specifica che «<em>con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società</em>»: v., <em>infra</em>, nel testo, § 6.</span></div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> In argomento, cfr. F. Cuccu, <em>I limiti ai compensi degli amministratori di società pubbliche tra istanze di moralizzatrici ed esigenze di efficienza funzionale</em>, in <em>Riv. dir. comm</em>., 2015, 191 ss.</span></div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> In realtà, già l’art. 1, commi 725-728, l. n. 296/2006, limitava i compensi attribuibili agli amministratori nelle società partecipate da enti locali: ossia, nelle società a totale partecipazione comunale o provinciale; nelle società a partecipazione mista tra enti locali e altri soggetti pubblici o privati; o nelle controllate dalle società a totale partecipazione comunale o provinciale. In particolare, la disposizione introduceva un limite generale parametrato alle indennità spettanti al sindaco e al presidente della Provincia. Nella base di computo di questo limite non rientravano né la parte variabile della remunerazione indicizzata ed erogata in presenza di un risultato positivo, computato in termini di produzione di utili; né i rimborsi spese <em>ex</em> art. 84 t.u.e.l.: per un commento, da ultimo, v. V. Donativi, cit., 704 ss. Non si dà conto di questa disposizione nel testo perché si è scelto di circoscrivere l’analisi alle società partecipate dallo Stato e non anche dagli enti locali.</span></div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> All’epoca, pari ad euro 320.000,00.</span></div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Quali: (i) la violazione dell’obbligo di concludere contratti d’opera professionale, a titolo oneroso, con i soggetti che percepiscono emolumenti dalla pubblica amministrazione in forza di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo; (ii) la violazione dell’obbligo di comunicare la conclusione di un contratto comportante un esborso di denaro pubblico ai sensi della norma, i nominativi delle parti e l’ammontare del compenso «<em>attraverso la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento</em>».</span></div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Per un recente commento, v. F. Moretti, <em>Legge di stabilità 2016: i rinnovati limiti ai compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni</em>, in <em>Appalti e Contratti</em>, 2016, 85 ss.</span></div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> In argomento, cfr. G. Dell’Atti, <em>Il compenso degli amministratori di società pubbliche ai sensi dell’art. 6, 6° comma, d.l. 31 maggio 2010, n. 78</em>, in <em>RdS</em>, 2012, 800 s.</span></div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Fermo restando che «<em>il Consiglio di amministrazione riferisce all’assemblea convocata ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione</em>».</span></div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Al riguardo, il Cons. St., Ad. Generale, 11 febbraio 2013, n. 13649, precisa che la <em>ratio</em> della disposizione sta[va] nell’esigenza di garantire che i limiti ai compensi non siano stabiliti in astratto e in modo indifferenziato; ma, vengano calibrati, quanto più possibile, sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, che funge da indicatore del carico di impegni e responsabilità gravanti sugli amministratori, oltre che del livello di competenze necessarie per l’assunzione e l’espletamento dei compiti gestori, specificando che: «<em>In materia di compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle p.a., l&#8217;introduzione, con la legge di conversione del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, dei commi 5 bis e 5 ter dell&#8217;art. 23 bis d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, non ha comportato l&#8217;abrogazione delle previsioni contenute nei commi precedenti (da 1 a 5), con la conseguenza che, fermo il limite massimo dei compensi fissato con i commi 5 bis e 5 ter dell&#8217;art. 23 bis d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, con riferimento a tutte le società controllate direttamente ed indirettamente dalle p.a. di cui all&#8217;art. 1, comma 2, del d. lgs n. 165 del 2001 (parametrato al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione), è ancora attuale il precetto contenuto nel comma 1 dell&#8217;art. 23 bis relativo all&#8217;adozione, con riferimento alle sole società controllate dal MEF, del decreto ministeriale di classificazione per fasce e di conseguente individuazione dei corrispondenti limiti ai compensi degli amministratori e dei dipendenti</em>».</span></div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Come si vedrà, l’art. 11, comma 6, t.u.s.p. mantiene il decreto n. 166 del 2014 vigente fino all’emanazione del nuovo decreto ministeriale. L’importanza di detto decreto sta allora nel fatto che, allo stato, è esso che attua la disposizione dell’art. 11, comma 6, t.u.s.p.: v., <em>infra</em>, § 4.</span></div>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> E, quindi, di parametri idonei a tenere in considerazione l’effettiva consistenza, quantitativa e qualitativa, delle diverse strutture societarie.</span></div>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Per un quadro sulle fattispecie che potrebbero (ma non possono) rientrare nella locuzione “<em>particolari cariche</em>”, v. A.L. Bonafini, <em>I compensi degli amministratori</em>, cit., 121 ss.; Id., <em>sub</em> art. 2389, cit., 356 ss. L’autrice, dopo aver criticato la tesi dominante, che equipara gli amministratori investiti di particolari agli amministratori delegati, afferma che l’«<em>ultimo capoverso dell’art. 2389 cod. civ. finisce per concernere un’ipotesi a sé stante, e cioè quella in cui, in virtù dell’atto costitutivo e previa investitura consiliare, uno o più amministratori siano chiamati a svolgere mansioni ulteriori rispetto a quelle strettamente attinenti alla funzione gestoria, mansioni a fronte delle quali maturano pertanto il diritto ad una retribuzione autonoma e speciale che viene stabilita a cura del consiglio, sentito, con finalità anticollusiva e tuzioristica, il parere dell’organo di controllo</em>». Ne consegue che «<em>la particolare carica prevista nell’atto costitutivo dovrebbe dunque riflettere una funzione che non sia né tipicamente di amministrazione (altrimenti si avrebbe una delega di poteri </em>sic et simpliciter<em>) né meramente occasionale o sporadica (altrimenti si avrebbe l’impossibilità di precedere a livello statutario una carica che è in realtà un’attività sporadica): per giustificarne la rilevanza statutaria, la particolare carica deve insomma necessariamente riflettere una funzione corrispondente ad esigenze continuative della società. </em>(…)<em> Si tratta quindi di soggetti cui viene affidato un ruolo assai delicato che non è di governo, ma neanche integralmente avulso dal governo</em>».&nbsp;</span></div>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Al riguardo, si consideri: (i) che il Principio n. 7.P.4. del Codice di Autodisciplina (versione 2010) &#8211; in attuazione delle previsioni comunitarie contenute nei §§ 3. e 4. della Raccomandazione 2004/913/CE &#8211; raccomandava alle società “aderenti” di introdurre l’obbligo del consiglio di amministrazione di presentare, annualmente, all’assemblea una relazione che descriva, per l’esercizio successivo, la politica generale di remunerazione e incentivazione (redatta, su proposta del comitato per le remunerazioni, in modo chiaro e agevolmente comprensibile dallo stesso consiglio) e le relative modalità attuative; (ii) che l’art. 123-<em>ter</em> t.u.f. introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 259 (Recepimento delle Raccomandazioni della Commissione Europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate), sancisce l’obbligo di pubblicare annualmente la relazione sulla remunerazione degli amministratori. E, in estrema sintesi, consta di: norme destinate a disciplinare il contenuto della relazione sulla remunerazione, deputata a raccogliere tutte le informazioni sulla politica remunerativa della società e sui compensi corrisposti (ad es., art. 123-<em>ter</em>, commi 4 e 5, t.u.f.); norme volte a stabilire un collegamento tra gli azionisti e la politica retributiva della società (es., art. 123-<em>ter</em>, comma 6, t.u.f.).</span></div>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Nella fascia di classificazione n. 1, rientravano le società partecipate con: valore della produzione &#8805; 1.000 (milioni di euro); investimenti &#8805; 500 (milioni di euro); numero dei dipendenti &#8805; 5.000 (unità). Nella fascia di classificazione n. 2, venivano classificate le società partecipate con: valore della produzione &#8805; 100 (milioni di euro); investimenti &#8805; 1 (milioni di euro); numero dei dipendenti &#8805; 500 (unità). Nella fascia di classificazione n. 3, rientravano le società partecipate con: valore della produzione &lt; 100 (milioni di euro); investimenti &lt; 1 (milioni di euro); numero dei dipendenti &lt; 500 (unità).</span></div>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Com’è noto, la società <em>in house</em> è un istituto di matrice comunitaria, che consente alla p.a. di affidare in via diretta la gestione dei servizi pubblici, senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a società all’uopo costituite, che devono possedere cumulativamente i requisiti fondamentali: del controllo analogo; della dedizione prevalente ai bisogni dell’ente; e della totale partecipazione pubblica. Per una ricostruzione dell’istituto, cfr. F. Caringella, <em>Manuale di diritto amministrativo</em><sup>10</sup>, 2016, Roma, 1058 ss., ove ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. Nella dottrina specialistica, cfr., per tutti, F. Guerrera, <em>Autonomia statutaria e tipologia delle società </em>in house, in <em>Giust. civ</em>., 2015, 776 ss.</span></div>
<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Sul punto, cfr. V. Donativi, cit., 609 ss., ove il coordinamento con l’art. 21 t.u.s.p. che, in sostanza, riproduce tale disposizione, senza però abrogarla <em>in toto</em>.</span></div>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> In senso conforme, si esprimeva la Direttiva del 24 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questa affermava, tra l’altro, la necessità di conformare le politiche di remunerazione degli amministratori nelle società quotate controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze alle <em>best practices</em> internazionali e di correlarle, in particolare, alle <em>performance aziendali</em>.</span></div>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Il d.l. n. 95 del 2012 veniva convertito nella l. n. 135 del 2012 e ripetutamente modificato. Nel testo, si fa riferimento alla versione novellata dalla l. n. 114 del 2014.</span></div>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> Nella specie, il d.l. n. 95 del 2012 si applicava alle «<em>società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell’intero fatturato</em>».</span></div>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Cfr. G. Bassi, <em>I primi due decreti sulla «</em>spending review<em>»: breve commento alle disposizioni sulle società pubbliche degli enti locali</em>, in <em>www.public-utilities.it</em>, 2012, 15 s., ove tutti i riferimenti.</span></div>
<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Corte dei Conti, Deliberazione n. 96/2013/PAR, 2013, 7.</span></div>
<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Sul punto, v. Aa.vv., <em>Società di gestione dei servizi pubblici locali: le nuove disposizioni in tema di</em> governance, in <em>www.polis-servizipubblicilocali.it,</em> 2013, 35 s.</span></div>
<div id="ftn37" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> G. Scarafiocca, <em>Le società partecipate dagli enti pubblici nel decreto sulla spending review e la recentissima sentenza della Corte Costituzionale sui servizi pubblici locali.&#8232;Note a prima lettura</em>, in <em>www.legautonomie.it</em>, 2012, 7.</span></div>
<div id="ftn38" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Ritiene che la norma abbia introdotto un vero e proprio divieto di percepire i compensi: E. Madeo, <em>La normativa sui compensi di amministratori e dipendenti di società a partecipazione pubblica</em>, in <em>IlSole24ore</em>, 2014, 17.</span></div>
<div id="ftn39" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Cfr. art. 4, comma 12, d.l. n. 95/2012, per il quale «<em>le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati</em>». Osserva che questa norma «<em>costituisce una fra i più recenti provvedimenti con i quali il legislatore ha richiamato espressamente la responsabilità erariale quale diretta conseguenza della mancata osservanza di prescrizioni dirette sostanzialmente ad assicurare il contenimento della spesa pubblica</em>», E. Madeo, cit., 18.</span></div>
<div id="ftn40" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Com’è noto, si definiscono danni punitivi i danni che mirano a punire un soggetto per aver commesso, con dolo o comunque in mala fede, un fatto particolarmente grave e riprovevole; e che hanno, conseguentemente, una funzione deterrente. Discussa è la compatibilità con il sistema della responsabilità civile di questa categoria di danni. Il problema principale attiene al fatto che essi hanno una funzione, non compensativo-risarcitoria, ma preventivo-sanzionatoria. In argomento, per un quadro, cfr., <em>ex multis</em>, F. Galgano, <em>Alla ricerca delle sanzioni civili indirette: premesse generali</em>, in <em>Contratto e Impresa</em>, 1987, 531 ss., per la differenza tra pena privata, sanzione e sanzione civile indiretta; P. Pardolesi, <em>La Cassazione, i danni punitivi e la natura polifunzionale della responsabilità civile: il triangolo no!</em>, in <em>Corriere giuridico</em>, 2012, 1070 e ss., pure per ulteriori riferimenti, anche alla dottrina e alla giurisprudenza americana; L. Viola, <em>I danni punitivi&#8232;nella responsabilità civile&#8232;della p.a. dopo il nuovo Codice del processo amministrativo</em>, in <em>Resp. civ.</em>, 2010, 806 ss.; Id., <em>Le </em>astreintes<em> nel nuovo processo amministrativo</em>, in <em>Urb. app</em>., 2011, 162 s., ove la differenza tra le c.d. <em>astreints </em>e i danni punitivi.</span></div>
<div id="ftn41" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Cioè fino all’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 11, comma 6, t.u.s.p. e, quindi, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze cui è demandata l’individuazione delle fasce di classificazione delle società partecipate.</span></div>
<div id="ftn42" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Ad esempio, l’aggiunta di un articolo 11-<em>bi</em>s t.u.s.p., rubricato «<em>Remunerazione dei membri degli organi sociali</em>», avrebbe reso più intellegibile la disposizione, senza frustrare le finalità della riforma. È evidente, infatti, che la disarticolazione strutturale tra i due profili di disciplina non compromette l’unicità o la sinteticità del Testo unico. Ed è altrettanto evidente che l’unificazione strutturale non può fondarsi sulla natura gestoria della materia “remunerazione”. Se è vero che la remunerazione degli amministratori spiega effetti sulla gestione; non è altrettanto vero che la collocazione sistematica ne muti la portata.</span></div>
<div id="ftn43" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> <em>Id est</em>, le specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</span></div>
<div id="ftn44" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> Se l’assemblea opta per il sistema dualistico, il consiglio di sorveglianza non può essere composto da più di cinque membri e a questo spettano <em>ex lege</em> le c.d. funzioni di alta amministrazione di cui all’art. 2409-<em>terdecies</em>, comma 1, lett. f-<em>bis</em>), c.c. In sostanza, l’art. 11, comma 3, t.u.sp. deroga alla previsione di cui all’art. 2409-<em>tercedices</em>, comma 1, lett. f-<em>bis</em>, c.c., nella parte in cui rimette all’autonomia statutaria la facoltà di attribuire al consiglio di sorveglianza il potere di deliberare sulle operazioni strategiche e sui piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione. Sul sistema dualistico, cfr., per tutti, V. Cariello, <em>Il sistema dualistico</em>, Torino, 2012, 2 ss.</span></div>
<div id="ftn45" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> La carica di vice-presidente adempie ad una funzione sostitutiva (del presidente assente o impedito) ed è, comunque, onorifica.</span></div>
<div id="ftn46" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Ancora. Sempre con riferimento alla <em>governance</em>, l’art. 11, comma 11, t.u.s.p. stabilisce che «<em>nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all’esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento</em>»; l’art. 11, comma 14, t.u.s.p. precisa che restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.l. n. 39 del 2013; l’art. 11, comma 14, t.u.s.p. aggiunge che agli organi di amministrazione e controllo delle società <em>in house</em> si applica il d.l. n. 293 del 1994.</span></div>
<div id="ftn47" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> L’art. 18 l. n. 124 del 2015 delegava, infatti, il Governo a riordinare la disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.</span></div>
<div id="ftn48" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> Il problema della qualificazione delle società partecipate dalla pubblica amministrazione affonda le sue radici nel contesto previgente e prende le mosse dall’assenza di una chiara indicazione legislativa e, al contempo, da una complessa e variegata normativa previgente: come anticipato, però, in parte ancora vigente. Differenti e molteplici sono state pertanto le classificazioni, condotte, peraltro, in forza di diversi criteri: per un quadro, cfr. V. Donativi, cit., 12 ss.</span></div>
<div id="ftn49" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> Indi, a seconda che la pubblica amministrazione: partecipi in misura più o meno rilevante al capitale della società; eserciti poteri di controllo <em>tout court</em> o su alcune materie.</span></div>
<div id="ftn50" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> Vale a dire, a seconda che il servizio pubblico: venga affidato direttamente o con gara pubblica; rappresenti o meno l’oggetto esclusivo della società partecipata dalla pubblica amministrazione.</span></div>
<div id="ftn51" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> La partecipazione di capitale privato alla società <em>in house</em> è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e, comunque, «<em>in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l&#8217;esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata</em>» (art. 16, comma 1, t.u.s.p.).</span></div>
<div id="ftn52" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Corte Cost., 27 giugno 2008, n. 236.</span></div>
<div id="ftn53" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Sul principio di tipicità delle società, cfr., per tutti, F. Di Sabato, <em>Autonomia privata e tipicità delle società</em>, in <em>Riv. dir. imprese</em>, 2003, 501 ss.; G. Marasà, <em>Le società</em><sup>2</sup>, Milano, 2000, 247 ss.; G. Oppo, <em>L’identificazione del tipo «società di persone»</em>, in <em>Riv. dir. civ</em>., 1988, 619 ss.; M. Sciuto, <em>Società di persone e società di capitali</em>, in <em>Diritto Commerciale</em>, a cura di N. Abriani, Milano, 2010, 823 ss.; M. Sciuto-P. Spada, <em>Il tipo della società per azioni</em>, in <em>Trattato delle società per azioni</em>, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, I, 1, 2004, 1 ss.; P. Spada, <em>La tipicità delle società</em>, Torino, 1974; Id., <em>Dalla nozione al tipo della società per azioni</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, 1985, 95&#8232;ss.; Id., <em>La tipologia delle società tra volontà e nomenclatura</em>, in <em>Riv. dir. civ</em>., 1989, 521 ss.; Id., <em>Autorità e libertà nel diritto delle società per azioni</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, 1996, 703 ss.; Id., <em>Tipologia delle società e società per azioni quotata</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, 2000, 211 ss.; Id., <em>Tipologia delle società e società di persone</em>, in <em>Riv. dir. impresa</em>, 2001, 3 ss.; Id., <em>Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla «nuova» società a responsabilità limitata)</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, 2003, 489 ss.; Id., <em>La rivoluzione copernicana (quasi una recensione tardiva ai Contratti Associativi di Paolo Ferro Luzzi)</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, 2008, 143 ss.; G. Zanarone, <em>Il ruolo del tipo societario dopo la riforma</em>, in <em>Il nuovo diritto delle società</em>. Liber amicorum <em>G.F. Campobasso</em>, diretto da P. Abbadessa-G.B. Portale, Torino, 1, 2006, 57 ss.</span></div>
<div id="ftn54" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> Si consideri, ad esempio, che per questa società l’art. 16 t.u.s.p. detta una specifica disciplina.</span></div>
<div id="ftn55" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> Il problema della natura giuridica delle società partecipate dalla pubblica amministrazione sta nella coesistenza, in un’unica fattispecie, di un soggetto privato (la società) e di una finalità pubblica. Storicamente, il punto ha dato luogo ha un vivace dibattito. In dottrina, si confrontano due orientamenti. I fautori della tesi privatistica ritengono che queste società hanno natura giuridica di diritto privato, nonostante il&nbsp; soggetto pubblico detenga una quota di partecipazione (anche maggioritaria). Al contrario, per i sostenitori della tesi pubblicistica, tali società hanno natura giuridica pubblica. In giurisprudenza, da un lato, la Corte Costituzione, con la sentenza 28 dicembre 1993, n. 446, ha assoggettato siffatte società al controllo della Corte dei Conti. Dall’altro lato, in una prima fase, il Consiglio di Stato ha affermato che la partecipazione dello Stato o di una pubblica amministrazione ad una società di capitali potesse alterarne la struttura, dando vita ad un “tipo” di diritto speciale (Cons. St., 02 marzo 2001, n. 1206). Al riguardo, si è obiettato che potrebbe parlarsi di società di diritto speciale soltanto in presenza di una disposizione legislativa che, derogando alla disciplina codicistica, consenta l’attuazione di un fine pubblico incompatibile con la causa lucrativa di cui all’art. 2247 c.c., con la conseguente emersione normativa di un nuovo tipo con causa pubblica non lucrativa: G. Marasà, <em>Le “società” senza scopo di lucro, </em>Milano, 1984, 353; M. Mazzarelli, <em>La società per azioni con partecipazione comunale, </em>Milano, 1987, 117; P. Spada, <em>La Monte Titoli s.p.a. tra legge ed autonomia statutaria, </em>in <em>Riv. dir. civ., </em>1987, 552; G. Visentini, <em>Partecipazioni pubbliche in società di diritto comune e di diritto speciale</em>, Milano, 1979, 4 s. Per una ricostruzione del dibattito, cfr. F. Goisis, <em>La natura delle società a partecipazione pubblica alla luce della più recente legislazione di contenimento della spesa pubblica</em>, in <em>Riv. Corte dei Conti</em>, 2014, 1 ss.<br />
Ad ogni modo, la questione della natura giuridica delle società partecipate dalla pubblica amministrazione sembra oggi trovare una soluzione condivisa nella tesi che riconosce valenza neutrale alla formula societaria e pone l’accento sulla c.d. strumentalità pubblicistica ed sul conseguente assoggettamento alla disciplina derogatoria rispetto a quella dettata per i tipi tradizionali. In particolare, in giurisprudenza si afferma che «<em>alla formula societaria viene riconosciuta una valenza neutrale rispetto alla determinazione della natura giuridica del singolo soggetto, rilevando, a tal fine, le finalità che con esso si intendono perseguire e più in particolare la c.d. strumentalità pubblicistica e il conseguente assoggettamento ad una disciplina derogatoria rispetto a quella dettata per il</em> <em>modello societario tradizionale</em>». E, in&#8232;dottrina, si ribadisce che: «<em>un ente va considerato pubblico quando è titolare di un potere appunto pubblico ed è sottoposto ad un controllo pubblico, indipendentemente dalla circostanza che abbia una cornice formalmente privatistica</em>»: F. Caringella, cit., 537.</span></div>
<div id="ftn56" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> L’art. 3 t.u.s.p. è rubricato: «<em>Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica</em>». Al riguardo, si legge nel parere reso dal Consiglio di Stato che: «<em>La disposizione individua i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: società per azioni e società a responsabilità limitata. La legge delega, tuttavia, impiega il concetto di “tipo” societario in un’accezione più ampia, volta a identificare le caratteristiche delle società partecipate «in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell’affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all’emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati» (art. 18, comma 1, lettera a)</em>».</span></div>
<div id="ftn57" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> Cons. St., Ad. Comm. Speciale, 16 marzo 2016, n. 438, 43 ss.</span></div>
<div id="ftn58" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> Tanto è vero che il medesimo Consiglio di Stato suggeriva di introdurre, nell’ambito dell’art. 3 t.u.s.p., una norma dal seguente tenore: «<em>Le società partecipate da pubbliche amministrazioni si distinguono in: a) società a partecipazione pubblica;</em> <em>b) società quotate;</em> <em>c) società a controllo pubblico; d) società strumentali;</em> <em>e) società </em>in house»: Cons. St., Ad. Comm. Speciale, cit., 44 s.</span></div>
<div id="ftn59" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> F. Guerrera, <em>Autonomia statutaria e tipologia delle società </em>in house, in corso di pubblicazione, il quale precisa che: la società <em>in house</em> è una società di diritto speciale in senso forte; la società a partecipazione mista pubblico-privata è una società di diritto speciale in senso debole.</span></div>
<div id="ftn60" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Innovando il sistema previgente, l’art. 4, comma 1, t.u.s.p. introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni di costituire, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto «<em>attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società</em>». A tale divieto, fa da contraltare, al comma 2 dell’art. 4 t.u.s.p., la possibilità (<em>rectius</em>, la deroga) per le pubbliche amministrazioni di costituire, direttamente o indirettamente, «<em>società e </em>[di]<em> acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività </em>(…) [di]<em>: (a) produzione di un servizio di interesse generale; (b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche </em>(…)<em>; (c) realizzazione e gestione di un’opera ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale in regime di partenariato con un imprenditore privato </em>(…)<em> in funzione dell’affidamento dell’opera o del servizio; (d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipati </em>(…)<em>; (e) servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici </em>(…)» .<br />
Ebbene, se si considera che storicamente le società partecipate dalla p.a. nascono quale strumento per svolgere attività di impresa e inverano un modulo organizzativo analogo ai tipi societari disciplinati dal codice civile, balza all’evidenza che il Testo unico, precludendo allo Stato di esercitare un’attività di impresa, se non nel settore dei servizi pubblici e dei contratti pubblici, innova profondamente (<em>alias</em>, sovverte) i principi fondanti – quantomeno all’origine – la materia. In particolare, con esso si preclude allo Stato di intervenire nell’economia costituendo o partecipando in società che esercitano un’attività diversa da quella c.d. di servizio pubblico. Il che, da una parte, veicola il dubbio che il legislatore abbia emanato, più che il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, un Testo unico sui servizi pubblici nazionali e regionali, collocabile accanto a quello sui servizi pubblici locali. Dall’altra parte, pone all’interprete due problemi: il primo è l’individuazione della linea di demarcazione – netta in astratto ma sfumata in concreto – tra attività di impresa e attività di servizio pubblico; il secondo è la compatibilità della norma dell’art. 4 t.u.s.p. con l’art. 41 cost., nella parte in cui riconosce che l’iniziativa economica è privata o pubblica. Appare difficile negare al riguardo che il legislatore avrebbe fatto meglio a perseguire l’intento – cui in realtà sembra mirare – di «estinguere» la persona giuridica pubblica seguendo una via diversa da quella che passa attraverso la distinzione, con connessa relativa preclusione, tra attività di impresa e attività di servizio pubblico. Né può dubitarsi che, considerate pure le istanze provenienti dall’Unione Europea in relazione alla tutela della concorrenza e della libertà di iniziativa economica, la norma dell’art. 4 t.u.s.p. possa sottrarsi ad un sindacato di costituzionalità.</span></div>
<div id="ftn61" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> In sostanza, dal combinato disposto delle norme degli artt. 1, comma 3, e 4, comma 1, 2, 4, t.u.s.p., si evince che: (<em>a</em>) la società partecipata dalla p.a. ha forma privatistica, ma esercita un’attività (non di impresa) pubblica (ma) istituzionale; (<em>b</em>) la disciplina applicabile a tale società è quella del Codice civile e delle norme generali di diritto privato e di diritto amministrativo, integrata e/o derogata dal Testo unico; (<em>d</em>) l’autonomia statutaria può – e in alcune specifiche ipotesi deve – derogare tanto alla disciplina generale quanto a quella speciale; (<em>e</em>) l’art. 4, comma 2, t.u.s.p., nel derogare al divieto di cui all’art. 4, comma 1 t.u.s.p., fa riespandere la disciplina generale; ma al contempo introduce una ulteriore deroga, c.d. di secondo livello, ponendo accanto al vincolo di scopo un vincolo di attività.</span></div>
<div id="ftn62" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> Cfr., V. Donativi, cit., 626 ss.</span></div>
<div id="ftn63" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> Mancando una norma specifica, l’art. 2389 c.c. è applicabile anche nella società a responsabilità: da ultimo, v. Corte Appello Milano, 01 aprile 2016, n. 1279.</span></div>
<div id="ftn64" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> Per un recente commento, cfr. G. Giannelli-A. Dell’Osso, <em>Art. 2389 c.c</em>., in <em>Le società per azioni</em>, diretto da Abbadessa-Portale, Milano, I, 2016, 1313 ss.</span></div>
<div id="ftn65" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a> Cass. civ., sez. un., 29 agosto 2008, n. 21933, per la quale: «<em>la violazione dell&#8217;art. 2389 c.c. dà luogo a nullità degli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori per violazione di norma imperativa, non suscettibile di convalida ai sensi dell&#8217;art. 1423 c.c. in mancanza di norma espressa che disponga diversamente</em>».</span></div>
<div id="ftn66" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> Così, Cass. civ., sez. un., 29 agosto 2008, n. 21933; <em>conf.</em>, da ultimo, Cass. civ., sez. trib., 28 ottobre 2015, n. 21953, la quale estende tale divieto al caso in cui il compenso venga indicato tra le voci di costo del conto economico.</span></div>
<div id="ftn67" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a> Così, <em>ex multis</em>, Cass. pen., 12 giugno 2014, n. 11405, per la quale, anzi, «<em>integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell&#8217;amministratore che prelevi somme dalle casse sociali,</em> <em>a titolo di pagamento di competenze</em>».</span></div>
<div id="ftn68" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a> In particolare, il compenso dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se non è stabilito dallo statuto, è determinato: (i) nel sistema tradizionale e in quello monistico, <em>ex</em> artt. 2364 n. 3 e 2389, comma 1, c.c., dall’assemblea ordinaria all’atto della nomina; (ii) nel sistema dualistico, <em>ex</em> art. 2409-<em>terdecies </em>c.c., dal consiglio di sorveglianza, salvo che lo statuto non attribuisca tale competenza alla stessa assemblea. In merito all’interpretazione della locuzione «<em>all’atto della nomina</em>», correlata con la dizione «s<em>e non è stabilito dallo statuto</em>» <em>ex</em> art. 2364 n. 3 cod. civ., v. A.L. Bonafini, <em>sub</em> art. 2389, in <em>Commentario</em> Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, Milano, 2005, 352 s.</span></div>
<div id="ftn69" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a> L’art. 2389 c.c. (versione 2003) ha dato luogo a qualche perplessità e ha prestato il fianco a due interpretazioni: l’una estensiva e letterale; l’altra restrittiva. In specie, per la prima «<em>in difetto di una clausola autorizzante e quindi in base alla semplice disciplina legale, non dovrebbe ritenersi più amme</em>ssa <em>la determinazione cumulativa di un </em>plafond<em> da parte dell’assemblea neppure con riferimento ai compensi-base</em>». Per la seconda tesi, maggioritaria, l’introduzione di una clausola statutaria è «<em>necessaria solo qualora si intenda riconoscere all’assemblea il potere di stabilire il tetto retributivo globale comprensivo anche della retribuzione degli amministratori muniti di speciali cariche istituzionali</em>». Sul punto, cfr. A.L. Bonafini, <em>sub</em> art. 2389, cit., 354-356; Id. <em>I compensi degli amministratori</em>, cit., 97 ss., anche per ulteriori riferimenti.</span></div>
<div id="ftn70" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a> Per quanto riguarda il problema del conflitto di interessi in cui versano gli amministratori nel determinare il proprio compenso <em>ex</em> art. 2389, comma 3, c.c., v., ancora, Id., <em>I compensi degli amministratori</em>, cit., 204 ss; nonché M. Campobasso, <em>I compensi degli amministratori di società quotate: l’esperienza italiana</em>, in <em>Riv. soc.</em>, 2011, 716 s., il quale, dopo aver ricordato che l’amministratore destinatario della remunerazione è portatore di un interesse personale nella delibera e parte correlata della società, afferma che «<em>la presenza del comitato per le remunerazioni serve a rendere le deliberazioni consiliari in materia di compensi più agevoli e più resistenti ad eventuali impugnazioni</em>».</span></div>
<div id="ftn71" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a> Affermano che la norma è incoerente perché non solo sottrae all’assemblea il potere di fissare i compensi di regola più sostanziosi, ma soprattutto perché finisce per trattare in modo diverso gli amministratori investiti di particolari cariche in forza di una deliberazione assembleare, Ferrara Jr.-Corsi, <em>Gli imprenditori e le società<sup>15</sup></em>, Milano, 2011, 616.</span></div>
<div id="ftn72" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[72]</a> V., per tutti, A. L. Bonafini, <em>I compensi degli amministratori</em>, cit., 207 ss.</span></div>
<div id="ftn73" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73" title="">[73]</a> Critica questa disposizione, osservando che se «<em>la </em>ratio<em> sottesa alla previsione della competenza assembleare di cui agli artt. 2364, n. 3 e 2389, comma 1, c.c. è rinvenibile nella volontà di evitare che gli amministratori divengano giudici in casa propria, finendo per autoliquidarsi il compenso in condizione di palese conflittualità. </em>(…)<em> stridente appare il contrasto con il terzo comma, che assegna la competenza a determinare la rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche proprio all’organo di appartenenza</em>»: A.L. Bonafini, sub art. 2389, cit., 353 s., ove ulteriori riferimenti.</span></div>
<div id="ftn74" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74" title="">[74]</a> Sul punto, cfr. S. Cappiello, <em>La remunerazione degli amministratori. “Incentivi azionari e creazione di valore”</em>, Milano, 2005; A. Zanardo, <em>I piani di </em>stock option<em> dall’esperienza anglosassone alla disciplina e diffusione nell’ordinamento italiano</em>, in <em>Giur. Comm</em>., 2006, 738 ss.</span></div>
<div id="ftn75" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75" title="">[75]</a> A sua volta, la componente variabile viene di solito scissa in una componente a breve e in una componente a medio-lungo periodo.</span></div>
<div id="ftn76" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76" title="">[76]</a> Quali, ad esempio: il gettone di presenza per l’intervento dell’amministratore alle riunioni; la refusione delle spese sopportate per ragioni d’ufficio; la stipulazione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile con accollo del premio a carico della società.</span></div>
<div id="ftn77" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77" title="">[77]</a> In questo senso, G. F. Campobasso, <em>Diritto commerciale. 2. Diritto delle società</em>, Torino, 2016, 365.</span></div>
<div id="ftn78" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78" title="">[78]</a> E ciò tanto nell’<em>an</em> e nel <em>quantum</em>, quanto nel <em>quomodo</em> di tale attribuzione. <em>Quid</em> del compenso erogato in un momento in cui sarebbe stato ragionevole evitare di compiere attività idonee &#8211; pure se lecite &#8211; ad aggravare lo stato di crisi della società?</span></div>
<div id="ftn79" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref79" name="_ftn79" title="">[79]</a> In questo caso, l’art. 2373 c.c. postula che la delibera sia approvata con il voto determinante del socio-amministratore e sia lesiva dell’interesse sociale</span></div>
<div id="ftn80" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref80" name="_ftn80" title="">[80]</a> Il che ricorre nel caso di attribuzione di un compenso irragionevole o sproporzionato rispetto all’attività svolta: v., da ultimo, Trib. Venezia, 04 gennaio 2016, n. 4; Cass. civ., 21 marzo 2000, n. 3312.</span></div>
<div id="ftn81" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref81" name="_ftn81" title="">[81]</a> Sussiste, ad esempio, la responsabilità dell’amministratore nei confronti della società nel caso in cui egli «<em>si attribuisca autonomamente un compenso, in assenza di una previsione statutaria, di una delibera dei soci a riguardo ovvero di una determinazione del giudice</em>»: così, Trib. Venezia, 04 febbraio 2016. Ritiene, infatti, il Tribunale che tale condotta integri una «<em>gravi irregolarità gestoria</em>».</span></div>
<div id="ftn82" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref82" name="_ftn82" title="">[82]</a> Cfr. Cass, civ., 03 maggio 2012, n. 6686, che ha ritenuto legittimato il curatore fallimentare ad esercitare l’azione revocatoria in relazione al compenso percepito dall’amministratore nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento o comunque poco prima di essa (ad esempio, sei mesi).</span></div>
<div id="ftn83" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref83" name="_ftn83" title="">[83]</a> Da ultimo, Cass. civ., sez. trib., 20 novembre 2015, n. 23763.</span></div>
<div id="ftn84" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref84" name="_ftn84" title="">[84]</a> Questo importo comprende gli eventuali compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico ed è calcolato al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.</span></div>
<div id="ftn85" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref85" name="_ftn85" title="">[85]</a> In altri termini, si applica indistintamente nelle società a controllo pubblico e, ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 11, comma 16, t.u.s.p., nelle società a partecipazione pubblica.</span></div>
<div id="ftn86" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref86" name="_ftn86" title="">[86]</a> L’art. 2364, comma 1, n. 5, c.c. statuisce che: l’assemblea ordinaria «<em>delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell&#8217;assemblea</em>». In argomento, v., da ultimo, M. Libertini-A. Mirone-P.M. Sanfilippo, <em>Art. 2364 c.c.</em>, in <em>L’assemblea di società per azioni</em>, Milano, 2016, 13 ss.; V. Pinto, <em>Art. 2364 c.c.</em>, in <em>Le società per azioni</em>, diretto da Abbadessa-Portale, Milano, I, 2016, 837 ss.</span></div>
<div id="ftn87" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref87" name="_ftn87" title="">[87]</a> Il che potrebbe verificarsi in caso di remunerazioni indicizzate.</span></div>
<div id="ftn88" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref88" name="_ftn88" title="">[88]</a> In questo senso, sebbene in relazione al prelievo di somme a titolo di compenso ma in assenza della delibera assembleare <em>ex</em> art. 2389 c.c., v., ad esempio, Cass. pen., 12 giugno 2014, n. 11405.</span></div>
<div id="ftn89" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref89" name="_ftn89" title="">[89]</a> Anche qui si ritiene che la competenza spetti all’assemblea.</span></div>
<div id="ftn90" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref90" name="_ftn90" title="">[90]</a> Analogamente potrebbe disporre l’emanando decreto ministeriale.</span></div>
<div id="ftn91" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref91" name="_ftn91" title="">[91]</a> In sintesi, a ciascuna fascia corrisponde uno specifico tetto remunerativo<sup><sup>[91]</sup></sup>, il quale, a sua volta, rappresenta uno sviluppo logico e conseguenziale della riconduzione della società in una delle cinque fasce di classificazione. Pertanto, è la fascia di classificazione che determina ovvero limita in proporzione l’ammontare massimo e omnicomprensivo della remunerazione.</span></div>
<div id="ftn92" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref92" name="_ftn92" title="">[92]</a> Circa tale obbligo di riversare i compensi, v., <em>retro</em>, § <strong>3.2</strong>.</span></div>
<div id="ftn93" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref93" name="_ftn93" title="">[93]</a> La previsione in esame non precisa, fra l’altro, i caratteri di tale responsabilità. Al riguardo, non pare che si possa prescindere dai principi generali. Si ritiene, dunque, che anche questa responsabilità abbia natura soggettiva e non oggettiva. Ne consegue, per un verso, che la responsabilità scatta al ricorrere: sotto il profilo oggettivo, di una condotta <em>contra ius </em>dell’amministratore, di un danno (<em>i.e.</em> di un risultato negativo) e di un nesso causale, da accertare secondo l’<em>id quod plerumque accidit</em>, tra condotta e danno; e, sotto il profilo soggettivo, del dolo o della colpa dell’amministratore.</span></div>
<div id="ftn94" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref94" name="_ftn94" title="">[94]</a> Si ponga il caso in cui il bilancio d’esercizio registri un risultato positivo; ma il c.d. <em>vested period</em> scada e, quindi, il diritto all’erogazione della parte variabile maturi nel corso dell’esercizio nel quale l’amministratore ha posto in essere un atto dannoso e <em>contra ius </em>che non ha ancora spiegato i suoi effetti dannosi o, se già prodottisi, che questi non siano ancora stati registrati. In tale ipotesi, appare necessario procedere alla redazione di un bilancio infra-annuale, che tenga conto della perdita eventualmente connessa all’atto dannoso dell’amministratore e per definizione non registrata nel bilancio. E ciò al fine di consentire alla società di non erogare la parte variabile della remunerazione opponendo la verificazione della condizione di cui all’art. 11, comma 6, t.u.s.p.</span></div>
<div id="ftn95" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref95" name="_ftn95" title="">[95]</a> Quanto alla prova degli elementi costitutivi della responsabilità, l’attore deve provare solo quelli oggettivi; l’amministratore convenuto deve dimostrare invece l’assenza di dolo/colpa o l’interruzione del nesso causale per andare esente da responsabilità. In argomento, <em>ex multis</em>, cfr. F. Briolini, Art. 2392 c.c., in <em>Le società per azioni</em>, diretto da Abbadessa-Portale, Milano, I, 2016, 1383 ss.</span></div>
<div id="ftn96" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref96" name="_ftn96" title="">[96]</a> Al proposito, in generale, cfr., in giurisprudenza, Trib. Milano, 03 giugno 2008, n. 7223, in <em>Redazione Giuffrè</em>.</span></div>
<div id="ftn97" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref97" name="_ftn97" title="">[97]</a> Com’è noto, il denaro pubblico è un bene limitato e di valenza costituzione, il cui perseguimento rientra nel rispetto del principio di buon andamento dell’azione della p.a.</span></div>
<div id="ftn98" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref98" name="_ftn98" title="">[98]</a> Il che è un po’ quanto avviene, nelle società quotate, con l’art. 123-<em>ter</em> t.u.f.</span></div>
<div id="ftn99" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref99" name="_ftn99" title="">[99]</a> È chiaro che nel caso di amministratore unico, la competenza in ordine alla remunerazione spetta all’assemblea.</span></div>
<div id="ftn100" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref100" name="_ftn100" title="">[100]</a> Sulla natura giuridica di diritto al compenso, per un quadro, cfr. A. L. Bonafini, <em>I compensi degli amministratori di società per azioni</em>, cit., 32 ss.; I. De Santis, <em>Remunerazione degli amministratori e governance delle società per azioni</em>, Torino, 2012, 41 ss.</span></div>
<div id="ftn101" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref101" name="_ftn101" title="">[101]</a> Da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 23 giugno 2016, n. 13058.</span></div>
<div id="ftn102" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref102" name="_ftn102" title="">[102]</a> Com’è noto, l’esigenza muove dalla necessità di porre fine alle c.d. remunerazioni d’oro in una società, che per quanto mantenga la forma privata ha valenza pubblicistica.</span></div>
<div id="ftn103" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref103" name="_ftn103" title="">[103]</a> Cfr. La stampa, 14.09.2016.</span></div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-remunerazione-limitata-nelle-societa-a-partecipazione-pubblica/">La remunerazione “limitata” nelle società a partecipazione pubblica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
