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	<title>Giovanni Vacirca Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Giovanni Vacirca Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Inaugurazione anno giudiziario 2005 del Tar Toscana &#8211; Relazione del Presidente Giovanni Vacirca</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:23 +0000</pubDate>
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		<title>Inaugurazione anno giudiziario 2006 del Tar Toscana &#8211; Relazione del Presidente Giovanni Vacirca</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:23 +0000</pubDate>
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		<title>Sulla proroga dei termini processuali scadenti nella giornata del sabato.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-proroga-dei-termini-processuali-scadenti-nella-giornata-del-sabato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 18:37:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-proroga-dei-termini-processuali-scadenti-nella-giornata-del-sabato/">Sulla proroga dei termini processuali scadenti nella giornata del sabato.</a></p>
<p>In una recentissima nota comparsa in questa Rivista (N. SAITTA, Il sabato del processo: sabato “fascista”?, in GiustAmm.it – Rivista Internet di diritto pubblico, n. 11-2006) si esamina il problema dell’applicabilità del nuovo testo dell’art. 155 c.p.c. (modificato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263) al processo amministrativo e si</p>
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<p>In una recentissima nota comparsa in questa Rivista (N. SAITTA, <a href="/ga/id/2006/11/2569/d">Il sabato del processo: sabato “fascista”?</a>, in GiustAmm.it – Rivista Internet di diritto pubblico, n. 11-2006) si esamina il problema dell’applicabilità del nuovo testo dell’art. 155 c.p.c. (modificato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263) al processo amministrativo e si approva la soluzione negativa adottata dal T.a.r. Puglia con riferimento alla proroga del termine per il deposito del ricorso scadente nel giorno di sabato (T.a.r. Puglia-Bari, sez. I, 3 luglio 2006, n. 2612, in Giurisdizione Amministrativa, 2006, II, 1443). La soluzione non è pacifica nella giurisprudenza amministrativa. Per il momento si registra un precedente, che però non riguarda il termine per il deposito del ricorso, nel senso dell’applicabilità de plano della nuova norma (T.a.r. Sardegna, I, 31 ottobre 2006, n. 2323).<br />
Forse non è inutile una breve riflessione.<br />
In astratto la questione costituisce – come è stato giustamente rilevato &#8211; solo un aspetto dell’annosa problematica dei rapporti tra processo civile e processo amministrativo, comunemente risolta nel senso che l’applicabilità dei precetti del codice di rito nel processo amministrativo presupponga un esplicito o implicito richiamo nelle norme che regolano questo processo oppure la configurabilità di principi generali, applicabili anche ad un tipo di processo diverso, purché si sia in presenza di una lacuna.<br />
Per quanto concerne in particolare l’art. 155 c.p.c. nella formulazione originaria, occorre ricordare che sulla sua applicabilità, come principio generale, al processo amministrativo esiste un positivo orientamento giurisprudenziale risalente al 1980 (Cons. Stato, ad. plen., 2 dicembre 1980, n. 51, in Cons. Stato, 1980, I, 1633), riferito non solo ai termini processuali in generale (Cons. Stato, IV, 9 ottobre 2002, n. 5374, in Foro amm. CDS, 2002, 2348; Cons. Stato, IV, 22 giugno 2000, n. 3489, in Foro amm., 2000, 2131; T.a.r. Lazio, III, 25 ottobre 2005, n. 9805, Foro amm. TAR, 2005, 3230), ma specificamente al termine per il deposito del ricorso al Consiglio di Stato, per il quale l’art. 18, 2° comma, r.d. 17 agosto 1907, n. 642 espressamente sanciva la scadenza “nel momento in cui si chiude la segreteria della sezione, nell’ultimo giorno del termine, ancorché festivo”. Nella citata pronuncia dell’Adunanza plenaria si ricostruisce la storia di questa norma (emanata allorché era vigente l’art. 527 c.p.c. 1865, che dettava un’analoga disposizione per il deposito del ricorso per cassazione) e si conclude nel senso che la disposizione regolamentare debba ritenersi abrogata. Vero è che la legge 28 dicembre 2005, n. 263, all’art. 2, comma 3, ha espressamente soppresso nell’art. 18 cit. i riferimenti ai giorni festivi, presupponendone la vigenza, ma tale intervento legislativo conferma &#8211; come spesso avviene in materia di norme sul processo amministrativo &#8211; una soluzione da molto tempo elaborata in giurisprudenza ed è stato forse determinato dall’esigenza di risolvere i dubbi esistenti prima della pronuncia dell’Adunanza plenaria (Cons. Stato, IV, 18 dicembre 1979, n. 1189, in Foro amm., 1979, I, 2437; Cons. reg. sic., 24 febbraio 1977, n. 53), riemersi anche successivamente in un’isolata sentenza (Cons. Stato, VI, 1° marzo 1990, n. 343, in Cons. Stato, 1990, I, 434).<br />
La sentenza del T.a.r. Puglia trae argomento da questa modificazione della norma regolamentare per desumerne che il legislatore si è limitato ad abolire per il giorno festivo (e non anche per il sabato) l’onere di deposito degli atti scadenti quel giorno nella segreteria di Palazzo Spada, senza estendere l’equiparazione del sabato alla domenica ai fini della proroga dei “termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell&#8217;udienza che scadono nella giornata del sabato”, come invece espressamente previsto dalla precedente lettera f) del primo comma. Ma l’argomento non appare decisivo. La (difficile) dimostrazione dell’intenzione del legislatore di dettare, con lo stesso atto, due diversi regimi di proroga dei termini per il processo civile e per il processo amministrativo (o per alcuni termini del processo amministrativo) non può basarsi soltanto sulla formulazione dell’art. 2, comma 3, che apporta all’art. 18 r.d. n. 642 del 1907 le seguenti modificazioni: “a) al secondo comma, le parole: &#8220;, ancorché festivo&#8221; sono soppresse;<br />
b) al terzo comma, le parole: &#8220;Nei giorni festivi si chiude alle dodici&#8221; sono soppresse.”<br />
Dopo queste modifiche, Il secondo e il terzo comma dell’art. 18 cit. risultano ora così formulati: “Il termine stabilito dall&#8217;art. 28, terzo capoverso, della legge, per fare il deposito, s&#8217;intende scaduto nel momento in cui si chiude la segreteria della sezione, nell&#8217;ultimo giorno del termine[, ancorché festivo].<br />
L&#8217;ufficio della segreteria delle sezioni giurisdizionali e dell&#8217;adunanza plenaria è aperto al pubblico dalle ore dieci alle sedici. [Nei giorni festivi si chiude alle dodici].”<br />
La formulazione attuale risulta, quindi, neutra rispetto al regime dei termini scadenti nella giornata del sabato o in un giorno festivo, essendo state rimosse soltanto le parole in puntuale contrasto con la nuova regola generale e dovendosi ricavare da altra norma la proroga almeno per i termini scadenti in giorno festivo.<br />
Va, poi, rilevato che la disciplina dell’art. 18 si riferisce soltanto al termine per il deposito del ricorso, mentre per tutti gli altri termini del processo amministrativo sembrerebbe comunque applicabile (limitatamente ai procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006) la nuova formulazione dell’art. 155 c.p.c. alla luce dei principi costantemente affermati in giurisprudenza. Se l’art. 18 dettasse una regola speciale, ne deriverebbe una disciplina inspiegabilmente complessa, fonte di dubbi ed errori nella materia dei termini perentori, che richiede il massimo di certezza.<br />
Da ultimo va esaminato l’argomento tratto dalla tecnica espressiva usata e in particolare dall’esplicito riferimento agli “atti processuali svolti fuori dell’udienza”, che indurrebbe ulteriormente a considerare ancorata al solo processo civile (dove soltanto si ha la figura del giudice istruttore) l’innovazione di cui al nuovo quinto comma dell’art. 155 c.p.c.; al riguardo occorre considerare che nulla, tranne la carenza di personale di segreteria, impedisce di ipotizzare udienze del giudice amministrativo di sabato e adempimenti da effettuarsi entro il giorno dell’udienza. Pertanto la distinzione fra atti processuali da compiere in udienza e altri atti appare riferibile non solo al processo civile, ma anche al processo amministrativo.</p>
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<p>Note</p>
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