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	<title>Giovanni Sciangula Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Giovanni Sciangula Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Confermato l’orientamento del Tribunale di Catania –in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. – che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia di azione possessoria a tutela di una servitù di passaggio, iniziata a seguito di opere eseguite in attuazione di un p.e.e.p., in favore del g.a. ex art. 34 d.l.vo n. 80/98, come modificato dall’art. 7, l. 205/2000.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:23:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/confermato-lorientamento-del-tribunale-di-catania-in-sede-di-reclamo-ex-art-669-terdecies-c-p-c-che-dichiara-il-difetto-di-giurisdizione-del-giudice-ordinario-in-materia/">Confermato l’orientamento del Tribunale di Catania –in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. – che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia di azione possessoria a tutela di una servitù di passaggio, iniziata a seguito di opere eseguite in attuazione di un p.e.e.p., in favore del g.a. ex art. 34 d.l.vo n. 80/98, come modificato dall’art. 7, l. 205/2000.</a></p>
<p>Il Tribunale di Catania, III° Sezione Civile, con ordinanza collegiale depositata in data 16.04.2001, ha rigettato il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., proposto da un privato avverso un’ordinanza emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Catania, sez. staccata di Mascalcia, emessa in data 22.12.2000, che aveva dichiarato inammissibile per</p>
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<p>Il Tribunale di Catania, III° Sezione Civile, con ordinanza collegiale depositata in data 16.04.2001, ha rigettato il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., proposto da un privato avverso un’ordinanza emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Catania, sez. staccata di Mascalcia, emessa in data 22.12.2000, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’A.g.o., rientrando nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, un’azione possessoria intrapresa per la tutela dell’esercizio di una servitù di passaggio, attraverso una stradella poderale espropriata da un Comune, in attuazione di un p.e.e.p.</p>
<p>Invero, spiega l’organo decidente, una cooperativa edilizia, quale soggetto delegato all’esecuzione di una parte del piano di edilizia economica e popolare, opera alla stregua di longa manus della P.A.</p>
<p>L’attività da essa svolta in esecuzione del p.e.e.p. (nel caso particolare, edificazione di un muro sulla stradella gravata da servitù di passaggio, nella realizzazione del progetto edificatorio approvato in esecuzione del p.e.e.p.) va qualificata come comportamento posto in essere da un soggetto equiparato alla p.a. Ne deriva, pertanto, che tale attività è soggetta ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 80/98, alla Giurisdizione Amministrativa.</p>
<p>Inoltre, il Collegio ha precisato che prima dell’entrata in vigore della disposizione di cui al citato art. 34, nella posizione giuridica soggettiva fatta valere dalla reclamante non era dato ravvisare la consistenza del diritto soggettivo e non poteva quindi configurarsi al riguardo la giurisdizione del g.o., determinando il provvedimento di espropriazione l’automatica estinzione degli eventuali diritti reali parziali già gravanti sul bene, del quale all’ente pubblico viene trasferito (in modo originario e non derivativo) il diritto di proprietà pieno ed esclusivo, da considerare del tutto &#8220;nuovo&#8221; rispetto a quello dell’originario proprietario.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. TRIBUNALE DI CATANIA, SEZ. III CIVILE &#8211; <a href="/ga/id/2001/5/1338/g">Ordinanza 6 aprile 2001</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/confermato-lorientamento-del-tribunale-di-catania-in-sede-di-reclamo-ex-art-669-terdecies-c-p-c-che-dichiara-il-difetto-di-giurisdizione-del-giudice-ordinario-in-materia/">Confermato l’orientamento del Tribunale di Catania –in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. – che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia di azione possessoria a tutela di una servitù di passaggio, iniziata a seguito di opere eseguite in attuazione di un p.e.e.p., in favore del g.a. ex art. 34 d.l.vo n. 80/98, come modificato dall’art. 7, l. 205/2000.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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