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	<title>Giovanni Cossu Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Ritornano i Regi Soprintendenti?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ritornano-i-regi-soprintendenti/">Ritornano i Regi Soprintendenti?</a></p>
<p>Ha destato grande attenzione la decisione parziale e di rimessione all’Adunanza Plenaria 5 giugno – 4 settembre 2001 n. 4639 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato in quanto, ove le tesi sostenute dovessero essere accolte, le Autonomie regionali, malgrado il referendum confermativo di domenica 7 ottobre, farebbero un bel</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ritornano-i-regi-soprintendenti/">Ritornano i Regi Soprintendenti?</a></p>
<p>Ha destato grande attenzione la decisione parziale e di rimessione all’Adunanza Plenaria 5 giugno – 4 settembre 2001 n. 4639 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato in quanto, ove le tesi sostenute dovessero essere accolte, le Autonomie regionali, malgrado il referendum confermativo di domenica 7 ottobre, farebbero un bel passo indietro.</p>
<p>La decisione si segnala per due punti che, ad una seppur veloce lettura, appaiono estremamente discutibili:</p>
<p>1) Come è noto siamo nel campo delle autorizzazioni regionali in materia paesaggistica e sul conseguente potere di annullamento del Soprintendente, delegato dal Direttore generale. </p>
<p>Relativamente a tale potere di delega esercitato con decreto del 18 dicembre 1996, nella decisione parziale viene fatta l’affermazione, alla fine del punto 3, che tale atto &#8220;si pone, nella parte in cui detta regole dell’esercizio del potere, come circolare esplicativa&#8221;.</p>
<p>Tale affermazione, per principii pacifici in giurisprudenza e dottrina, non può essere condivisa in quanto la delega di funzioni, derogando a quella che è la normativa sulla competenza, può benissimo delegare, parzialmente, i poteri, rimanendo sempre salvo il potere del delegante di potere in qualsiasi momento revocare o modificare tale mandato. Nel caso di specie, nell’atto del 18 dicembre 1996 sono stati stabiliti chiari limiti all’esercizio delle potestà al potere dell’autorità delegata. Una più attenta lettura di tale atto avrebbe forse evitato un’affermazione di tale tipo.</p>
<p>Pertanto, tale atto poteva essere considerato non una circolare (atto interno ed irrilevante per gli estranei alla P.A.), ma un atto che contiene la legittimazione (delegazione) che consente al Soprintendente di agire.</p>
<p>2) Né può essere condivisa l’affermazione, contenuta al <a href0"http://www.giust.it/cds1/cds6_2001-4639.htm#3.4.">punto 3.4.</a>, relativamente al &#8220;bene paesaggio&#8221;: &#8220;la tutela dello stesso è demandata, dalla Costituzione, in via primaria allo Stato (art. 9, e o 2 Cost.) e non alle Regioni (art. 117 Cost.)&#8221;.</p>
<p>Una seppur veloce lettura dell’art. 9 della Costituzione consente di affermare che è la Repubblica il soggetto dei due commi dell’art. 9, eppertanto, come insegna la manualistica, il così detto stato comunità e tutte le sue articolazioni.</p>
<p>Ad avviso di chi scrive, tale &#8220;falsa partenza&#8221; viene ad inficiare tutte le successive argomentazioni.</p>
<p>Auguriamoci, pertanto, che l’Adunanza Plenaria parta da una più attenta lettura dell’art. 9 della Costituzione, perché in caso contrario invece di parlare di decentramento, sarebbe opportuno pensare ad un ritorno del Ministro della Cultura popolare depositario del vero potere nel 1939, quando tale legge è entrata in vigore.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2001/10/1628/g">Decisione parziale e di rimessione all’Adunanza Plenaria 4 settembre 2001 n. 4639</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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