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	<title>Giovanni Conso Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Ai giornalisti il diritto di ricorrere in appello</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ai-giornalisti-il-diritto-di-ricorrere-in-appello/">Ai giornalisti il diritto di ricorrere in appello</a></p>
<p>Il Corriere della Sera, 28 marzo 2000, Interni) Sono mesi, anzi anni, che per sveltire l’andamento della nostra giustizia nel settore penale, si susseguono, ad ogni livello, le proposte volte a ridimensionare l’uso dei mezzi d’impugnazione oggi invero piuttosto copiosamente previsto. Sembrerebbe una ricetta facile, si direbbe la più facile,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ai-giornalisti-il-diritto-di-ricorrere-in-appello/">Ai giornalisti il diritto di ricorrere in appello</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ai-giornalisti-il-diritto-di-ricorrere-in-appello/">Ai giornalisti il diritto di ricorrere in appello</a></p>
<p>Il Corriere della Sera, 28 marzo 2000, Interni) </p>
<p>Sono mesi, anzi anni, che per sveltire l’andamento della nostra giustizia nel settore penale, si susseguono, ad ogni livello, le proposte volte a ridimensionare l’uso dei mezzi d’impugnazione oggi invero piuttosto copiosamente previsto. Sembrerebbe una ricetta facile, si direbbe la più facile, un taglio qua, un taglio là e il percorso si fa più semplice, per apportare finalmente un qualche rimedio alla desolante lentezza dei nostri processi, ma le esperienze che stiamo vivendo mi pare dimostrino in modo fin troppo palese come, per tutta una serie di ragioni, quella ricetta sia, molto probabilmente, frutto di una più o meno grande illusione, al momento comunque insuperabile. Infatti, le proposte «riduttive» dei mezzi di gravame o vengono immediatamente frenate, se non addirittura soffocate, da obiezioni quasi sempre inesorabili oppure, nella rara eventualità di una traduzione in legge, danno subito luogo ad inconvenienti tali da rendere necessario che si corra presto in qualche modo ai ripari.</p>
<p>Esemplare in proposito è quanto sta accadendo alla legge 24 novembre 1999, n. 468, che ha dichiarato «inappellabili» non solo, come accadeva prima dell’innovazione, le sentenze di condanna relative alle contravvenzioni per le quali era stata applicata la sola pena dell’ammenda, ma anche quelle relative ai delitti e, quindi, a tutti i reati per i quali dal giudice di primo grado «sia stata applicata la sola pena pecuniaria».</p>
<p>Le conseguenze negative di una così ampliata riduzione degli ambiti dell’appello si sono immediatamente rivelate ben più gravi dei vantaggi perseguiti sul terreno della semplificazione processuale, tanto da far richiedere da più parti il ripristino della disciplina precedente, che, nei dieci anni trascorsi dall’entrata in vigore del codice del 1988, non aveva dato luogo a particolari inconvenienti.</p>
<p>A funzionare da detonatore è stato il reato di diffamazione a mezzo stampa, non solo nell’ottica dei giornalisti condannati in primo grado a pena pecuniaria e, come tali, privati del diritto di appellare, con la conseguente impossibilità di ottenere quel riesame del merito che è cruciale per questo tipo di reato, ma anche nell’ottica delle persone offese dal reato, legittimate pure esse a proporre impugnazione contro le sentenze di condanna per i reati di ingiuria e diffamazione.</p>
<p>Sono soprattutto i risvolti di natura civilistica a rendere particolarmente rilevante il «peso» della condanna penale in una materia dove il risarcimento del danno tende oggi ad assumere, per svariate ragioni, connotati di crescente entità. Come ha già lucidamente chiarito su queste colonne Vittorio Grevi, la condanna penale diventa il presupposto, in linea di massima ineludibile, per la condanna del giornalista anche al risarcimento del danno. Non poter appellare una sentenza di tali e tanti effetti sol perché la pena irrogata non è quella detentiva, bensì quella pecuniaria non giustifica la sottrazione del riesame del merito nel secondo caso, tanto più provenendo sempre la condanna da un giudice monocratico.</p>
<p>Urge, insomma, provvedere o con un’apposita legge o cogliendo l’occasione offerta da una legge in corso di approvazione. La scelta della via conta fino ad un certo punto. Ciò che importa è operarla prontamente: lo vuole un’esigenza di giustizia. Quanto, poi, all’accelerazione dei processi, ben altri sono gli strumenti cui ricorrere.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>(Il Corriere della Sera, 28 marzo 2000, Interni)</p>
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