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	<title>Giovanni Battista Conte Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Giovanni Battista Conte Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La Corte blocca le sospensioni regionali agli impianti eolici</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-blocca-le-sospensioni-regionali-agli-impianti-eolici/">La Corte blocca le sospensioni regionali agli impianti eolici</a></p>
<p>La sentenza della Corte costituzionale stabilisce un principio fondamentale in materia di energie rinnovabili. In particolare, all’attenzione della Corte è stata portata una legge della Regione Puglia concernente l’energia eolica che prevede la sospensione di tutti i procedimenti di autorizzazione di nuovi impianti. La legge della Regione Puglia, oggetto del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-blocca-le-sospensioni-regionali-agli-impianti-eolici/">La Corte blocca le sospensioni regionali agli impianti eolici</a></p>
<p>La <a href="/ga/id/2006/11/8870/g">sentenza della Corte costituzionale</a> stabilisce un principio fondamentale in materia di energie rinnovabili. In particolare, all’attenzione della Corte è stata portata una legge della Regione Puglia concernente l’energia eolica che prevede la sospensione di tutti i procedimenti di autorizzazione di nuovi impianti. La legge della Regione Puglia, oggetto del giudizio di legittimità, si inserisce nell’alveo delle cosiddette moratorie che hanno bloccato lo sviluppo dell’attività di produzione di energia eolica in gran parte del territorio nazionale. Occorre infatti osservare che, fra le regioni del mezzogiorno, più vocate a questa attività produttiva per le caratteristiche orografiche e di andamento dei venti, soltanto Sicilia e Calabria sono attualmente immuni dai vari provvedimenti di moratoria. La Puglia ha emanato la l. r. 11 agosto 2005, n. 9 annullata con la sentenza in commento; il Molise ha adottato la delibera della Giunta Regionale n. 1469 del 31 ottobre 2005 sospesa dal T.A.R. Molise con ordinanza 8 febbraio 2006 n. 41; in Basilicata la Giunta regionale ha approvato un progetto di legge che sospenda il rilascio di autorizzazioni per impianti eolici per un tempo di circa 10 mesi; la Campania ha approvato la delibera 19 aprile 2006 n. 489 di sospensione sino all’approvazione di linee guida per l’inserimento degli impianti eolici nel paesaggio; infine la Sardegna ha emanato la l. r. 25 novembre 2004 n. 8 con cui fino all&#8217;approvazione del Piano paesaggistico regionale, nell&#8217;intero territorio regionale, è fatto divieto di realizzare impianti di produzione di energia da fonte eolica.<br />
In materia di produzione di energia da fonte rinnovabile la direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 impone agli Stati membri di ridurre gli ostacoli normativi all’aumento di detta produzione e a razionalizzare e accelerare le procedure all’opportuno livello amministrativo. La direttiva è stata recepita in Italia con il d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, il quale dispone che la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, ivi incluse le opere e le infrastrutture indispensabili al loro funzionamento sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalle regioni. La norma prevede altresì un termine di 180 giorni per il rilascio di detta autorizzazione unica. A fronte di un tale panorama normativo si desume l’intenzione delle regioni di disattendere la norma statale ritenendola non vincolante per le amministrazioni regionali. Viceversa con la sentenza in argomento la Corte attribuisce al temine per la conclusione del procedimento previsto dall’art. 12 del d. lgs. 387/2003, la qualifica di <i>principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia», in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull&#8217;intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.</i> Ma di grande importanza è anche l’esplicito richiamo alle sentenze n. 383 e n. 336 del 2005 laddove si è affermato che<i> “… non sembrano esservi problemi al fine di giustificare in linea generale disposizioni legislative come quelle in esame dal punto di vista della ragionevolezza della chiamata in sussidiarietà, in capo ad organi dello Stato, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale</i>…”. In sostanza si ribadiscono le linee generali in materia di potestà legislativa concorrente – le cui criticità non possono certo essere affrontate in questa sede &#8211; già affermati con le sentenze 50/2003 e 303/2003. <br />
La Corte, inoltre ha ritenuto irrilevante che la Regione Puglia abbia nel frattempo adottato il regolamento 23 giugno 2006 n. 9 sostituito da un regolamento 4 ottobre 2006 n. 16 entrambe denominati “ Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”(1). Tuttavia non si deve sottacere che detti provvedimenti hanno avuto l’effetto di riavviare procedimenti autorizzatori interrotti dando sostanzialmente fine alla sospensione imposta con la legge in argomento.<br />
Inoltre per intendere a pieno la illogicità della norma regionale di moratoria, in attesa dell’emanazione del Piano Energetico Ambientale Regionale per la produzione e distribuzione dell’energia, va ricordato &#8211; in estrema sintesi &#8211; che l’esigenza di piani energetici regionali è stata statuita dalla l. 9 gennaio 1991 n. 10, in attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell&#8217;energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; qui, all’art. 5, comma 2, si prevedeva che “<i>le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all&#8217;uso delle fonti rinnovabili di energia</i>”. Forse già temendo che le Regioni non avrebbero provveduto in termini, il comma 4 del medesimo articolo prevedeva che “<i>In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta dell&#8217;ENEA, sentiti gli enti locali interessati</i>”. <br />
Successivamente, l’art. 30 del D.Lgs. 31 marzo 1998, 112, ha trasferito alle Regioni i principali compiti di programmazione energetica territoriale, facendo anche venir meno il potere sostitutivo statale a fronte dell’inerzia regionale nell’adozione del PEAR.<br />
Del resto va ricordato che, da anni, la normativa non solo italiana, ma <i>in primis </i>comunitaria e internazionale, promuove ed incentiva fortemente produzione da fonti rinnovabili<b> </b>(come quella eolica, qui di nostro specifico interesse): a fronte di principi ormai così noti e consolidati, è opportuno richiamare l’art. 11 del d.lgs. del 16 marzo 1999 n. 79 (c.d. decreto Bersani), alla citata direttiva 2001/77/CE, e, in via ancor più generale, dal Protocollo di Kyoto (firmato nel dicembre 1997 e reso esecutivo in Italia con l. n. 120 del 2002) della Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, che fra le misure principali di intervento prevede proprio l’incentivazione dell’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, come da ultimo ha ricordato anche il Consiglio di Stato: “<i>la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l’ambiente, tra i quali rientrano gli impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell’ordinamento statale dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997»</i>” (cfr. <b>sez. VI, sent. 24 giugno 2005, n. 971</b>).</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>(1) Tuttavia non si deve sottacere che detti provvedimenti hanno avuto l’effetto di riavviare procedimenti autorizzatori interrotti dando sostanzialmente fine alla sospensione imposta con la legge in argomento.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Energia Eolica: il GRTN limita le possibilità di connessione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/energia-eolica-il-grtn-limita-le-possibilita-di-connessione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:55 +0000</pubDate>
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<p>1 &#8211; Il 21 aprile 2005 il GRTN ha emesso un avviso rivolto ai produttori di energia eolica in Sicilia con impianti non ancora completamente realizzati e, comunque, non collegati alla rete di trasmissione nazionale. Nell’avviso si osserva che, per gli impianti eolici, come per tutti gli impianti a funzionamento</p>
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<p><b>1 &#8211; </b>Il 21 aprile 2005 il GRTN ha emesso un avviso rivolto ai produttori di energia eolica in Sicilia con impianti non ancora completamente realizzati e, comunque, non collegati alla rete di trasmissione nazionale.<br /> Nell’avviso si osserva che, per gli impianti eolici, come per tutti gli impianti a funzionamento intermittente, <i>“si pone il problema della compatibilità delle nuove richieste di connessione alla rete elettrica con la portata attuale della medesima”, </i>al fine di non compromettere la continuità e la sicurezza del sistema elettrico. <br />
Il GRTN afferma che vi sarebbero delle limitazioni agli allacci di ulteriori impianti, e che dette limitazioni termineranno soltanto con  gli interventi di sviluppo della rete di trasmissione in Sicilia; interventi i quali, tra l’altro, sono già presenti nel Piano di sviluppo della trasmissione.<br />
L’avviso in argomento consegue ad uno studio sulle connessioni nelle regioni ove sono state avanzate domande per allacciare nuovi impianti eolici, all’esito del quale il GRTN. per garantire la sicurezza del sistema elettrico siciliano ha assunto la determinazione di accordare connessioni di nuovi impianti eolici per un ammontare complessivo non superiore a106 MW[1].<br />
2 – Sembra però che con questo avviso il Gestore travalichi la propria competenza e non tenga in considerazione una serie di norme in materia di energia da fonti rinnovabili.<br />
In primo luogo occorre affermare che i produttori di energia elettrica possono vantare un vero e proprio diritto ad essere allacciati alla rete di trasmissione previsto dall’art. 3 d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79, ove si afferma che il gestore ha l’obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta. Tale diritto è limitato soltanto dall’obbligo di garantire la continuità del servizio e di rispettare le tecniche dell’interconnessione.<br />
Ora, se appare ragionevole che la presenza di un determinato quantitativo di energia da fonte discontinua in una rete con dimensioni limitate possa creare problemi alla continuità del servizio, non altrettanto logica ed plausibile sembra la soluzione assunta dal GRTN per risolvere il problema.<br />
Non è in alcun modo spiegato nell’avviso per quale motivo il peso di questa anelasticità del sistema di trasmissione e produzione energetica dovrebbe essere sopportato soltanto dai nuovi produttori di energia eolica. L’orientamento assunto dal GRTN appare in contrasto con tutte le norme e le  recenti pronunce giurisprudenziali in materia di energia da fonti rinnovabili. Fra queste merita di essere citata la l. 1 giugno 2002 n. 120 di recepimento del protocollo di Kyoto, la direttiva CE 77/2001, il d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e le recentissime sentenze in materia di energia Eolica TAR Palermo 4 febbraio 2005 n. 150, Cons. Stato 9 marzo 2005 n 680 e Cons. Stato 9 marzo 2005, n. 971. In ossequio a detti principi nel caso in cui sia necessario rinunciare ad una parte dell’energia prodotta dovrebbe rinunciarsi prioritariamente a quella derivante da fonti tradizionali inquinanti e non a quella proveniente da fonti rinnovabili pulite.<br />
Invece, come si è detto, l’avviso del Gestore della rete travalica anche le sue competenze. <br />
Non sembra, infatti, che il legislatore abbia voluto conferire al GRTN un potere discrezionale in ordine a chi far accedere e chi estromettere dal mercato dell’energia elettrica. Il compito del Gestore in materia di allacci alla rete non può trasformarsi in una forma di controllo sull’ammissione al mercato perché questa è per definizione libera e non deve essere influenzata dalle scelte di chi soprintende alla rete di trasmissione.<br />
Inoltre, l’avviso in argomento contrasta con principi costituzionali e comunitari: da un lato con la libertà di iniziativa economica sancita dall’art. 41 cost. anche in relazione al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 cost., in quanto impedisce la realizzazione di nuove imprese produttive garantendo, invece la persistenza di quelle già esistenti; dall’altro, agendo in tal modo, il Gestore garantisce ai produttori esistenti una rendita di posizione assolutamente incompatibile anche con la normativa in materia di concorrenza sia interna che nel mercato comunitario.<br />
In conclusione nel caso in cui la gestione in rete dell’energia da fonte discontinua rappresenti un problema tecnicamente insormontabile è opportuno che il GRTN studi un sistema che ripartisca l’onere connesso su tutti i produttori a cominciare da quelli che gestiscono impianti da fonti tradizionali. Una riforma in tal senso dell’avviso emanato è auspicabile prima che l’atto giunga all’esame del giudice amministrativo, il quale non potrebbe che limitarsi ad annullarlo[2].</p>
<p>____________________</p>
<p>1] In realtà esiste un problema tecnico legato al fatto che nelle ore notturne la disponibilità di energia prodotta in Sicilia supera il fabbisogno regionale e, pertanto, l’energia deve essere inviata verso le altre regioni d’Italia. Considerato che non è possibile spegnere del tutto le centrali termiche, perché per riaccenderle è necessario un periodo di circa 12 ore, con queste centrali al minimo livello di produzione possibile il quantitativo ulteriore di energia che può viaggiare sulla rete attraverso lo stretto di Messina è di circa 500 MW globali. <br />
[2] Per quanto superfluo si ricorda che anche dopo l’intervento della sentenza 204/2004 della Corte costituzionale un atto esplicito di rigetto di collegamento alla rete (discorso differente quando il rigetto si concreti in un mero comportamento), trattandosi di materia inerente a pubblico servizio, resta attratto nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Ancora su energia eolica e tutela paesaggistica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/ancora-su-energia-eolica-e-tutela-paesaggistica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ancora-su-energia-eolica-e-tutela-paesaggistica/">Ancora su energia eolica e tutela paesaggistica</a></p>
<p>La sentenza sopra riportata costituisce un ulteriore posso avanti nell’applicazione il paesaggio non è un valore assoluto ma va comprato con gli altri interessi tutelati inserendosi nel solco tracciato dalla recente giurisprudenza in materia ed in particolare ripercorre il percorso argomentativi già esposto nella sentenza TAR Palermo 4 febbraio 2005</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ancora-su-energia-eolica-e-tutela-paesaggistica/">Ancora su energia eolica e tutela paesaggistica</a></p>
<p>La sentenza sopra riportata costituisce un ulteriore posso avanti nell’applicazione il paesaggio non è un valore assoluto ma va comprato con gli altri interessi tutelati inserendosi nel solco tracciato dalla recente giurisprudenza in materia ed in particolare ripercorre il percorso argomentativi già esposto nella sentenza TAR Palermo 4 febbraio 2005 n. 150. <br />
Nel caso di specie la Sovrintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta ha assunto una determinazione di pregiudiziale incompatibilità fra impianti per la produzione di energia eolica e territori sottoposti a vincolo paesaggistico definendoli intrinsecamente non inseribili nel paesaggio tutelato e non. <br />
Il T.A.R. osserva che il parere della P.A. deve essere emesso all’esito di una ragionevole ponderazione che valuti la proporzionalità fra interesse tutelato e la specifica attività, senza partire da una scontata prevalenza del primo. La decisione, che deve essere assunta all’esito di un’adeguata istruttoria, deve valutare in che misura una certa incidenza sul paesaggio sia complessivamente compatibile con i risvolti positivi connessi con la realizzazione dell’opera. Il principio secondo il quale il paesaggio deve essere tutelato non comporta necessariamente che sul territorio non possa realizzarsi alcun intervento e, nello specifico, nel valutare la compatibilità paesaggistica degli impianti eolici, l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo deve anche considerare le relative esternalità ambientali e sanitarie connesse alla mancata produzione di energia da fonti rinnovabili.<br />
La sentenza sostiene che sia proprio l’ottica della singola Amministrazione che deve mutare, perché essa non è più soltanto il centro d’imputazione della tutela di uno specifico interesse ben definito, ma è sempre più una figura chiamata ad operare delle scelte sull’uso di risorse che sono limitate. In particolare l’Amministrazione preposta alla tutela del paesaggio non può più considerare quest’ultimo come un interesse pubblico primario di rilevanza assoluta capace di sacrificare a se ogni altro interesse ed attività. Del resto la necessita di garantire un maggior livello di benessere alla collettività fa nascere l’esigenza di regolare la distribuzione delle risorse anche in considerazione della crescente domanda di beni e servizi. Per operare tali scelte l’Amministrazione deve valutare la compatibilità fra plurimi interessi pubblici, ciascuno corrispondente ad un dato interesse. Ora, è evidente che nel motivare il provvedimento che scaturisce da questa valutazione la P.A. non può limitarsi ad esporre un giudizio soggettivo meramente assertivo piuttosto che un ragionamento tecnico ancorato a precisi parametri obbiettivi e verificabili.<br />
Inoltre TAR Palermo prendendo le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale 10 luglio 2002, n. 355 ( in <i>Foro it</i>., 2004, I, 38) osserva che l’amministrazione deve valutare la compatibilità dell’attività da autorizzare con i vincoli esistenti comparando i vari interessi antagonisti. Su questo spunto è opportuno richiamare quella giurisprudenza che riconosce gli obblighi di cooperazione che esistono fra le pubbliche amministrazioni, allorché tutte debbano concorrere alla concreta realizzazione di interessi che, seppure convergenti con quelli del privato richiedente, rivestono una rilevanza pubblica particolarmente pregnante come nel caso dell’energia rinnovabile (Tribunale Superiore delle Acque n. 137 del 2002, ined.; Tribunale Superiore delle Acque n. 19 del 2001, ined.; sez. VI, 5 ottobre 2001, n. 5270 (in <i>Riv. giur. edilizia</i>,<i> </i>2002, I, 261) In quest’ottica si è ravvisata  l’esigenza che il provvedimento amministrativo di diniego <i>debba recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie</i>. Infatti nel caso dell’interesse energetico che deve considerarsi primario  il diniego allo svolgimento di attività funzionali all’interesse medesimo” non possa che essere “la extrema ratio alla quale ricorrere solo ove non siano percorribili ..strade capaci di coniugare i valori di cui si discorre. (Consiglio di Stato. Così, nella sent. n. 637 del 1999 in <i>Foro Amm.</i>, 1999, 1015)<br />
Proprio sull’importanza delle energie rinnovabili la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che  la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l’ambiente, tra i quali rientrano gli impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell’ordinamento statale dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente  “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997” (Consiglio di Stato VI 9 marzo 2005 n. 971).</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Il regime delle acque alla prova della nuova disciplina regionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-delle-acque-alla-prova-della-nuova-disciplina-regionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-delle-acque-alla-prova-della-nuova-disciplina-regionale/">Il regime delle acque alla prova della nuova disciplina regionale</a></p>
<p>1 &#8211; A seguito del trasferimento delle competenze in materia di concessioni di derivazioni di acque pubbliche dallo Stato alle regioni, disposto con il D.lgs. n. 112 del 1998 e completato con la modifica costituzionale recata dalla l. cost. n. 3 del 2001, alcune regioni a statuto ordinario hanno pubblicato</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-delle-acque-alla-prova-della-nuova-disciplina-regionale/">Il regime delle acque alla prova della nuova disciplina regionale</a></p>
<p>1 &#8211; A seguito del trasferimento delle competenze in materia di concessioni di derivazioni di acque pubbliche dallo Stato alle regioni, disposto con il D.lgs. n. 112 del 1998 e completato con la modifica costituzionale recata dalla l. cost. n. 3 del 2001, alcune regioni a statuto ordinario hanno pubblicato dei regolamenti che disciplinano, tra l’altro, il procedimento relativo al rilascio delle concessioni in questione ed il rapporto che dalla concessione viene originato.<br />
A quanto consta, la prima di queste regioni è stata l’Emilia Romagna, con il regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (in B.U.R. Emilia n. 37 del 22 novembre 2001), che contiene dettagliate norme sulla disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica, nei suoi vari aspetti. Si segnala, in particolare, l’art. 26, secondo cui le derivazioni soggette alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi della l. n. 349 del 1986, sono istruite “solo a seguito della presentazione della positiva pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero dei beni culturali e ambientali”.<br />
Ha fatto seguito il Piemonte che, con il regolamento 29 luglio 2003 n. 10 (in B.U.R. Piemonte, numero 31 del. 31 luglio 2003), ha dettato una disciplina delle acque che non si limita a regolare il procedimento preordinato alla concessione delle derivazioni, ma ha trattato la materia sotto un profilo decisamente più generale e con una normativa che sembra destinata per lo più a sostituire (talvolta solo duplicandola, talora con problematiche novazioni) la normativa statale precedentemente in vigore.<br />
Non molto tempo dopo è stato emanato il regolamento 30 dicembre 2003 n. 2628 della Regione Basilicata (pubblicato sul B.U.R della Basilicata n. 7 del 1 febbraio 2004), il quale prende essenzialmente in esame il procedimento per il rilascio delle concessioni di derivazioni, ma non manca di disciplinare anche altri aspetti della materia, come i canoni dovuti, le varianti delle concessioni rilasciate, le cessioni delle utenze, i rinnovi, le revisioni e le altre vicende estintive del rapporto, comprese la sottensione e le licenze di attingimento.<br />
La quarta regione è il Veneto la quale, con deliberazione 6 aprile 2004 n. 1000 (pubblicata sul B.U.R del Veneto n. 46 del 30 aprile 2004), ha dettato le regole per armonizzare il procedimento relativo alla concessione di derivazione di acque a scopo di produzione di energia elettrica con quello previsto dall’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e con quello relativo alla valutazione di impatto ambientale previsto dalla legge regionale del Veneto 26 marzo 1999 n. 10.<br />
Una ricognizione di tali discipline consente di interrogarsi sull’utilità di aver decentrato tali procedure e può costituire occasione per riflettere sulle future scelte che altre regioni saranno chiamate a fare.</p>
<p>2 &#8211; È appena il caso di ricordare che con l’art. 12 del menzionato D. Leg.vo n. 387 del 2003 si è data attuazione alla direttiva 2001/77 CE relativa alla promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità e che tale disposizione, nell’intento di razionalizzare e semplificare le procedure di legittimazione di detti impianti, ha stabilito, tra l’altro, che la loro costruzione e il loro esercizio siano soggetti ad una unica autorizzazione di competenza delle regioni o dei soggetti da queste delegati, preferibilmente attraverso lo strumento della Conferenza di servizi.<br />
Ora, se è vero che la disposizione precisa che la detta autorizzazione ha la caratteristica di essere “unica”, altrettanto vero è che il termine usato dal le-gislatore statale (il quale ha parlato di “autorizzazione”), riferito ad un atto che abilita all’uso di un bene pubblico di spettanza di un ente pubblico, quale è l’acqua, che fa parte del demanio idrico, mal si inquadra nel lessico normalmente in uso nel campo del diritto amministrativo il quale, come è noto, riserva tale denominazione agli atti amministrativi che rimuovano un limite all’esercizio di un diritto già spettante ad un soggetto privato. Ed in-fatti, non è possibile attribuire all’aspirante all’utilizzo di un bene demania-le la qualità di soggetto che sia già titolare del diritto di utilizzo, un diritto al quale soltanto aspira.<br />
Da qui la possibilità di incorrere nell’equivoco di ritenere che coloro i quali intendano realizzare una impianto alimentato dalla fonte rinnovabile costi-tuito dall’energia idraulica debbano munirsi sia della concessione abilitativa all’uso del bene del demanio idrico (concessione che si ottiene dopo il non semplice procedimento previsto dal R. D. 11 dicembre 1933 n. 1775), sia dell’autorizzazione di cui all’art. 12 del D. Leg.vo n. 387 del 2003, con il risultato finale di complicare e non di semplificare la procedura per la realizzazione degli relativi impianti.</p>
<p>3 &#8211; La deliberazione n. 1000 del 2004 della Regione Veneto, con riferimento al relativo territorio, ha molto opportunamente chiarito ogni dubbio in proposito perché, vuoi per gli impianti soggetti alla procedura di V.I.A., vuoi per quelli non soggetti a tale procedura, stabilisce che, dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso relativo alla domanda presentata per prima e dopo che siano trascorsi i termini per la presentazione delle domande concorrenti, si procede alla convocazione della conferenza di servizi di cui all’art. 12.3 del D. Leg.vo n. 387 del 2003 e definisce i soggetti che a tale conferenza devono essere invitati. In questo modo la regolamentazione regionale ha espressamente fatto luogo al coordinamento tra la disciplina tradizionale e quella di cui all’ora citato D.Leg.vo n. 387 del 2003. <br />
Purtroppo né il regolamento della Regione Piemonte, né quello della Regione Basilicata, né quello dell’Emilia-Romagna  hanno potuto prevedere una siffatta semplificazione del procedimento, per la semplice ragione che sono precedenti alla normativa comunitaria e alla sua attuazione in Italia, con inevitabili problemi di sovrapposizione delle normative, con recessività di quelle regionali, in attesa di un coordinamento del genere di quello attuato dal Veneto.</p>
<p>4 &#8211; Un ulteriore elemento di complicazione del procedimento preordinato alla emanazione del provvedimento di concessione delle derivazioni idroelettriche (e di quelle di diverso tipo) è dato dalla necessità di sottoporre i relativi progetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e questo, non soltanto perché tali procedure indubbiamente non semplificano l’iter procedimentale originario (e quello, semplificato previsto dall’art. 12 del D. Leg.vo 387 del 2003), ma, soprattutto, perché la procedura di V.I.A e quella preliminare di verifica sono spesso incompatibili con quella concor-suale che il legislatore statale ha dettato (ed il legislatore regionale che fino ad oggi ha operato ha mantenuto) al fine di garantire che venga scelta la migliore utilizzazione di una risorsa limitata quale è la risorsa idrica.<br />
In ogni procedura concorsuale che si svolga attuando una gara tra i diversi aspiranti a realizzare un’opera, essenziale è la riservatezza della proposta di ciascun partecipante alla gara perché, se tale riservatezza viene meno, ogni aspirante che intenda vincere la gara ha la strada spianata per sovrastare i suoi concorrenti, dato che tutti sono in condizione di copiare (migliorando) il progetto più originale e di maggior valore.<br />
Ora, se, come quasi sempre accade, i procedimenti di V.I.A. o di verifica si svolgono fornendo al pubblico tutti i dettagli della proposta di utilizzazione del bene del demanio idrico ed esiste l’obbligo di fornire anche le notizie ed i chiarimenti che qualsiasi soggetto che intervenga nel procedimento richieda, viene a mancare quella riservatezza che, come si è visto è il presupposto di ciascun procedimento concorsuale.<br />
Per evitare questo non secondario inconveniente il regolamento del Piemonte, all’art. 26, prescrive che il procedimento per la V.I.A. sia contestuale a quello per il rilascio della concessione della derivazione ma, nulla dice circa lo svolgimento della procedura di verifica che anch’essa presenta fasi di pubblicazione del progetto incompatibili con l’esigenza di riservatezza della quale si è detto.<br />
Anche la deliberazione del Veneto non sembra garantire la riservatezza della quale si è detto, così come accade nell’art. 26 del regolamento dell’Emilia-Romagna; il regolamento della Basilicata, invece, ignora del tutto la questione.</p>
<p>5 &#8211; Del tutto incomprensibile è, poi, la disposizione che figura nella delibe-razione della Regione Veneto e che impone ai presentatori delle domande di concessione-autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica di dimostrare di avere la disponibilità delle aree interessate dagli impianti da realizzare.<br />
A parte la assurdità di costringere soggetti che ancora non sanno se sarà loro consentito di realizzare un’opera a dimostrare di avere la disponibilità di terreni che forse non serviranno per niente, vi è da dire che la deliberazione sembra ignorare che per l’art. 1 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 (confermato dall’art. 12.1 del D. Leg,.vo n. 387 del 2003) le opere per la realizzazione di impianti idroelettrici sono per legge di pubblica utilità ed equiparate alle opere pubbliche urgenti ed indifferibili. Tale qualifica fa sì che per la realizzazione di dette opere si possa procedere all’esproprio dei terreni interessati.</p>
<p>6 – In conclusione sembra legittimo interrogarsi sull’utilità di avere disposizioni per regolare la materia delle acque differenti in ogni regione. Il conferimento alle regioni della potestà legislativa in materia non sembra, francamente, aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’amministrazione del demanio idrico mentre crea, senz’altro, smarrimento nei soggetti che operano in diverse zone del territorio nazionale. Ci si potrebbe addirittura chiedere se l’adozione di differenti procedimenti e criteri per il rilascio delle concessioni di derivazioni d’acqua e la gestione di queste ultime non contrasti con l’art. 120 della costituzione, il quale impedisce alle regioni di adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e l’esercizio del lavoro in qualunque parte del territorio nazionale, e – prima ancora &#8211;  con i principi comunitari di libertà di circolazione e di libertà di stabilimento.<br />
Per ovviare a questo genere di problemi le regioni potrebbero intessere delle relazioni volte a garantire omogeneità fra situazioni omologhe in modo da permettere agli operatori di affrontare il medesimo procedimento e le medesime condizioni in quasi tutto il territorio nazionale, rifacendosi ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 387, che, per la sua matrice comunitaria, si applica e prevale sia rispetto alla normativa statale, sia rispetto a quella regionale.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 5.5.2005)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-delle-acque-alla-prova-della-nuova-disciplina-regionale/">Il regime delle acque alla prova della nuova disciplina regionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Effetto devolutivo dell’impugnazione e nullità delle sentenze</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/effetto-devolutivo-dellimpugnazione-e-nullita-delle-sentenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/effetto-devolutivo-dellimpugnazione-e-nullita-delle-sentenze/">Effetto devolutivo dell’impugnazione e nullità delle sentenze</a></p>
<p>Con sentenza 17 luglio 2002 n. 353 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 138 r. d. 11 dicembre 1933 n. 1775 il quale stabiliva che i Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche decidono con l’intervento di tre votanti uno dei quali deve essere funzionario del Genio civile. Con d.l. 24</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/effetto-devolutivo-dellimpugnazione-e-nullita-delle-sentenze/">Effetto devolutivo dell’impugnazione e nullità delle sentenze</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/effetto-devolutivo-dellimpugnazione-e-nullita-delle-sentenze/">Effetto devolutivo dell’impugnazione e nullità delle sentenze</a></p>
<p>Con sentenza 17 luglio 2002 n. 353 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 138 r. d. 11 dicembre 1933 n. 1775 il quale stabiliva che i Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche decidono con l’intervento di tre votanti uno dei quali deve essere funzionario del Genio civile. Con d.l. 24 dicembre 2003 n. 354 convertito con l. 26 febbraio 2004 n. 45 la composizione dei Tribunali Regionali è mutata ed oggi i cosiddetti membri tecnici vengono scelti fra gli iscritti nell’albo degli ingegneri.<br />
La sentenza che qui si annota ha esaminato la centrale questione relativa alla validità delle decisioni emesse prima della pronuncia di incostituzionalità affermando che questa ha effetto ex tunc e si estende a tutti i rapporti in corso ad eccezione soltanto di quelli definiti con sentenza passata in giudicato o che si siano consolidati per essersi verificato altro evento previsto dall’ordinamento. Pertanto le sentenze emesse dai Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche con composizione collegiale ex art. 138 r. d. 11 dicembre 1933 n. 1775, dichiarato incostituzionale, sono nulle se non passate in giudicate ma tale nullità deve essere fatta valere soltanto nei limiti propri dell’appello e del ricorso per cassazione. Su questo punto il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha fatto applicazione dell’art. 161 c.p.c. dove è stabilito che la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione a meno che la sentenza manchi della sottoscrizione del giudice. Proprio sul secondo comma dell’art 161 c.p.c. si fonda il concetto di sentenza inesistente che si avrebbe soltanto quando manchi un elemento strutturale tale da non consentir che l’atto sia classificato come sentenza. In questo caso sarebbe incapace di produrre gli effetti giuridici che gli sono propri (1) anche a prescindere dall’impugnazione.<br />
In particolare un precedente in termini si rinviene nella questione delle sezioni specializzate agrarie che subirono una vicenda simile ad opera della sentenza della Corte Costituzionale 20 dicembre 1962, n. 108. In quel caso la Corte di Cassazione con sentenza 8 novembre 1971 n. 3151 ebbe ad affermare che non sono inesistenti ma nulle le sentenze emesse in base alla norma dichiarata incostituzionale. Anche in quel caso la Corte affermò che detta nullità sarebbe stata rilevabile d’ufficio ma sempre nei limiti previsti dall’art. 161 c.p.c.. Si tratta qui del principio contenuto nell’art. 158 c.p.c. dove si afferma che la nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio salvo quanto affermato dall’art. 161 c.p.c..<br /> <br />
La prevalente giurisprudenza ha affermato che la nullità derivante da vizio di costituzione del giudice, ancorché assoluta e rilevabile d’ufficio non si sottrae al principio di conversione delle cause di nullità in motivi di impugnazione con la conseguenza che in caso di mancata tempestiva denuncia del vizio attraverso lo strumento dell’impugnazione, il rilievo delle dette nullità resta precluso per tutto l’ulteriore corso del processo (Cass. 3 marzo 2003 n. 3074; Cass. 28 giugno 2002 n. 9503; Cass. 25 giugno 2002 n. 9240; Cass. 11 aprile 1990 n. 3062). Tuttavia non si deve sottacere che un autorevole dottrina riportata da Mandrioli (2) ritiene che il vizio di nullità della sentenza sia rilevabile d’ufficio quando l’impugnazione sia stata proposta senza che con essa si sia dedotto uno specifico motivo.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>(1) In dottrina vedi Andrioli, Commento al codice di proc. civ., I, Napoli, 1954, 422; Denti Nullità degli atti processuali civili, voce del Novissimo Digesto, XI, Torino 1966, 467 e seg.; Mandrioli, Diritto processuale civile, I, Torino, 2000, 438 e seg..</p>
<p>(2) Conso, Prospettive per un inquadramento delle nullità processuali civili, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1965, p. 124, nota 36; Martinetto, Della nullità degli atti, in Commentario del cod. proc. civ. diretto da Allorio, I Torino, 1973 p. 1643; Bonsignori, Effetto devolutivo dell’appello e nullità insanabili, in Riv. tirm. dir e proc. civ., 1978, p. 1595.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>V. TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE &#8211; <a href="/ga/id/2004/12/5578/g">Sentenza 12 ottobre 2004 n. 107</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Proroga delle concessioni di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico. Prime note</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/proroga-delle-concessioni-di-grande-derivazione-dacqua-a-scopo-idroelettrico-prime-note/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/proroga-delle-concessioni-di-grande-derivazione-dacqua-a-scopo-idroelettrico-prime-note/">Proroga delle concessioni di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico. Prime note</a></p>
<p>La finanziaria 2006 (l. 23 dicembre 2005 n. 266) ha modificato il decreto Bersani nella parte in cui regolava il rinnovo delle grandi concessioni d’acqua. In particolare il comma 483 dell’art. 1 modifica l’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prevedendo che, cinque anni prima dello scadere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/proroga-delle-concessioni-di-grande-derivazione-dacqua-a-scopo-idroelettrico-prime-note/">Proroga delle concessioni di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico. Prime note</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/proroga-delle-concessioni-di-grande-derivazione-dacqua-a-scopo-idroelettrico-prime-note/">Proroga delle concessioni di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico. Prime note</a></p>
<p>La finanziaria 2006 (l. 23 dicembre 2005 n. 266) ha modificato il decreto Bersani nella parte in cui regolava il rinnovo delle grandi concessioni d’acqua. In particolare il comma  483 dell’art. 1 modifica l’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prevedendo che, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico, l’amministrazione competente indica una gara ad evidenza pubblica per l’attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un’offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell’energia prodotta o della potenza installata.</p>
<p>Il successivo comma 485 prevede, inoltre, che “<i>in relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell’energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di princìpi comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79</i> <i>purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti </i>”.</p>
<p>Su tale proroga si ricorda che la Commissione della Comunità Europea aveva avuto modo di criticare l’eccessiva lunghezza delle concessioni di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico (cfr. comunicato stampa Commissione CE, 8 gennaio 2004, IP/04/24). Occorrerà, quindi attendere per sapere se questa ulteriore proroga verrà ritenuta conforme alle norme comunitarie.</p>
<p>A fronte di tale proroga i titolari di concessione dovranno versare un canone aggiuntivo una tantum di € 3.600 per MW di potenza installata ed effettuare degli interventi di miglioramento dell’impianto specificamente previsti. Sembra comunque evidente che la proroga costituisce un elemento di arresto nel procedimento di liberalizzazione del mercato dell’energia.</p>
<p>La finanziaria introduce un’altra questione interessante in relazione al momento finale del rapporto concessorio. L’assetto preesistente era disciplinato dall’art. 25 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, il quale prevede che al termine dell’utenza delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico tutte le opere di raccolta, regolazione, scarico e condotte forzate passano in proprietà dello Stato senza compenso ed in stato di regolare funzionamento. La disposizione rispettava i principi portati avanti sin dal 1916 nella normativa sulle acque dove si riconosceva un importanza generale all’incremento dello sfruttamento idrico a scopo idroelettrico. Lo Stato aveva interesse a incentivare gli investimenti in questo campo ma anche ad assumere la proprietà degli impianti sul lungo periodo. A fronte di canoni estremamente bassi e durata di concessione lunghi, lo Stato si garantiva nel tempo la proprietà delle opere necessarie alla produzione di energia.</p>
<p>Questa disposizione viene conservata dalla finanziaria ma ad essa si aggiunge ora un’altra norma di difficile comprensione. Il bando di gara per le concessioni idroelettriche potrà prevedere che il ramo d’azienda relativo all’esercizio della concessione si trasferisca dal vecchio concessionario al nuovo ad un prezzo determinato dal concessionario uscente e dall’Amministrazione. Il valore deve tener conto del valore di mercato.</p>
<p>La norma è criptica. Se le opere sopra menzionate passano gratuitamente in proprietà dello Stato a che pro prevedere una cessione di queste ultime all’interno del ramo d’azienda dal concessionario uscente al nuovo concessionario? La norma sembra nascondere un “regalo” di non poco conto agli attuali concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Considerato l’attuale deficit dello Stato non sembra francamente ragionevole perdere il grande introito che potrebbe derivare dalla concessione delle opere insieme alla concessione della derivazione.</p>
<p>Infine, il Parlamento ha previsto al comma  484 l’abrogazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il quale faceva salve le prerogative statutarie della regione Autonoma Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il successivo comma 492 prevede che le regioni e le province autonome armonizzino i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.</p>
<p>Al riguardo è opportuno osservare che fino a quando le regioni e le province autonome non avranno adeguato la propria legislazione a quella statale, la proroga decennale delle concessione prevista dalla legge finanziaria non sembra possibile che operi nel loro territorio. Ciò in quanto la durata delle grandi concessioni di derivazione è regolata da un decreto legislativo di attuazione dello statuto speciale (463/99) il quale, per le particolari modalità di formazione delle relative disposizioni , ha natura di norma rinforzata, o “ultra–primaria” (Regio d’Aci, “la Regione Trentino Alto Adige”, Milano, 1994, pag. 21 e segg.). Sul punto si è recentemente soffermata la Corte Costituzionale con la sentenza 24 giugno 2003 n. 221, la quale, con riferimento alla Regione Valle D’Aosta,  ha affermato che “<i>la legislazione statale ordinaria non è idonea ad abrogare le norme attuative di statuti speciali che, come è noto, si collocano in una posizione peculiare nel sistema delle fonti del diritto. Peraltro, con specifico riferimento alla Regione Valle d’Aosta, lo statuto speciale prevede che le relative “disposizioni di attuazione” e le “disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l’ordinamento della regione” devono essere adottate tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla Regione e che “gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta e sono sottoposti al parere del Consiglio stesso” (art. 48-bis dello statuto di autonomia, introdotto dall’art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2)”.</i></p>
<p></p>
<p align=center>
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 <br />
<b>&#8220;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)&#8221;<br />
</b>pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 302 del 29 dicembre 2005 &#8211; Supplemento ordinario n. 211 </p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>
<i>art. 1<br />
</i><br />
483. All’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
<i>  a)</i> i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:<br />
 «<i>1</i>. L’amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l’attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un’offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell’energia prodotta o della potenza installata.<br />
 <i>2</i>. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara»;<br />
<i>  b)</i> i commi 3 e 5 sono abrogati.<br />
 484. È abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.<br />
 485. In relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell’energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di princìpi comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti al comma 487.<br />
 486. Il soggetto titolare della concessione versa entro il 28 febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo unico, riferito all’intera durata della concessione, pari a 3.600 euro per MW di potenza nominale installata e le somme derivanti dal canone affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per l’importo di 50 milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno.<br />
 487. Ai fini di quanto previsto dal comma 485, si considerano congrui interventi di ammodernamento tutti gli interventi, non di manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di parti di impianto non attive, effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 1º gennaio 1990 e le scadenze previste dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, i quali comportino un miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dell’impianto per una spesa complessiva che, attualizzata alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell’indice Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione netta media annua degli impianti medesimi. Per le concessioni che comprendano impianti di pompaggio, la produzione media netta annua di questi ultimi va ridotta ad un terzo ai fini del calcolo dell’importo degli interventi da effettuare nell’ambito della derivazione.<br />
 488. I titolari delle concessioni, a pena di nullità della proroga, autocertificano entro sei mesi dalle scadenze di cui ai commi precedenti l’entità degli investimenti effettuati o in corso o deliberati e forniscono la relativa documentazione. Entro i sei mesi successivi le amministrazioni competenti possono verificare la congruità degli investimenti autocertificati. Il mancato completamento nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati o in corso è causa di decadenza della concessione.<br />
 489. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, commi primo e secondo, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per concessioni idroelettriche può anche prevedere il trasferimento della titolarità del ramo d’azienda relativo all’esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalità dirette a garantire la continuità gestionale e ad un prezzo, entrambi predeterminati dalle amministrazioni competenti e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara.<br />
 490. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.<br />
 491. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera <i>e)</i>, della Costituzione e attuano i princìpi comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data 4 gennaio 2004.<br />
 492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491.<br />
 493. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall’anno 2006, sono assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia elettrica, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.<br />
 494. A decorrere dal 1º gennaio 2006 sono sospesi i trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento a quegli enti che già fruiscono dell’integrale finanziamento a carico del bilancio dello Stato per le medesime funzioni. A valere sulle risorse derivanti dall’attuazione del presente comma, i trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 25.1.2006)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Energia eolica: rassegna giurisprudenziale 2008.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/energia-eolica-rassegna-giurisprudenziale-2008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:15 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/energia-eolica-rassegna-giurisprudenziale-2008/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/energia-eolica-rassegna-giurisprudenziale-2008/">Energia eolica: rassegna giurisprudenziale 2008.</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa – 2. Procedimento autorizzativo e problematiche – 3. Impianti eolici e tutela ambientale &#8211; paesaggistica, due interessi in potenziale conflitto – 4. La libera attività di produzione di energia, spunti giurisprudenziali – 5. La ragionevolezza delle moratorie sull’installazione di nuovi impianti. 1. Premessa Considerando che la giurisprudenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/energia-eolica-rassegna-giurisprudenziale-2008/">Energia eolica: rassegna giurisprudenziale 2008.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/energia-eolica-rassegna-giurisprudenziale-2008/">Energia eolica: rassegna giurisprudenziale 2008.</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa – 2. Procedimento autorizzativo e problematiche – 3. Impianti eolici e tutela ambientale &#8211; paesaggistica, due interessi in potenziale conflitto – 4. La libera attività di produzione di energia, spunti giurisprudenziali – 5. La ragionevolezza delle moratorie sull’installazione di nuovi impianti. </p>
<p>1. Premessa</p>
<p>Considerando che la giurisprudenza amministrativa sta iniziando, ormai da qualche tempo, ad intervenire in maniera importante nel settore dell’energia eolica[1], sembra interessante tirare le somme dei “risultati” prodotti durante l’anno appena concluso.</p>
<p>Come noto, infatti, la giurisprudenza amministrativa in materia sta tracciando le linee, sempre più nette, di quello che dovrebbe essere l’operato delle amministrazioni e se, spesse volte, questa giurisprudenza pone mano alla “cattiva” normativa secondaria che pare reinterpretare a proprio modo la legislazione nazionale e comunitaria[2], altre volte invece i citati interventi agiscono più che altro sul piano dell’interpretazione, nel tentativo di conferire coerenza ai vari livelli normativi.</p>
<p>Nell’anno appena trascorso gli interventi giurisprudenziali sono apparsi piuttosto coerenti con i precedenti orientamenti ed è interessante osservare come, a seconda di dove sia l’ente giudicante, la giurisprudenza intervenga spesso “correggendo” le medesime impostazioni localizzate che non sembrano rispettare i principi generali. Così, si osserva facilmente come nelle varie regioni le pronunce si ripetano e, anche qualora le fattispecie decise non siano perfettamente coincidenti, gli interventi giurisprudenziali insistano comunque spesso sulle medesime questioni e problematiche interpretative.</p>
<p>Tanto premesso, ci si ripropone in questa sede di tentare di porre l’accento sui nodi più interessanti che i vari tribunali amministrativi regionali, prima, ed il Consiglio di Stato, poi, hanno cercato e cercano di chiarire per meglio inquadrare il sistema generale che regola la materia della produzione di energia da fonte eolica.</p>
<p>2. Procedimento autorizzativo e problematiche.</p>
<p>In primo luogo, in quest’ottica, appare senza dubbio di rilievo accennare ad alcune problematiche relative al procedimento autorizzativo. Come noto, infatti, l’art. 12 del d.lgs 387/2003 impone che la procedura autorizzativa sia effettuata in maniera unitaria, attraverso la convocazione di una conferenza di servizi, all’interno della quale devono essere espressi i vari pareri e rilasciati gli atti e i nulla osta necessari[3]. Tale norma ha, ovviamente, lo scopo di semplificare, razionalizzare e velocizzare la procedura, in ossequio all’incentivazione della produzione di energia c.d. pulita che è ormai un chiaro obiettivo della politica europea e, quindi, italiana. Ebbene, in quest’ottica va però osservato che l’operato delle amministrazioni locali non è sempre coerente con l’intento citato, di modo che la giurisprudenza appare più volte ribadire l’importanza del rispetto delle modalità procedurali previste dalla legislazione nazionale, le quali impongono alle amministrazioni competenti ad esprimersi nella procedura di autorizzazione, di farlo all’interno di una conferenza di servizi a cui partecipino tutte le amministrazioni in qualche modo competenti, senza aggirare o derogare arbitrariamente la disciplina.</p>
<p>Principalmente ciò è accaduto, durante il 2008, in seno alla giurisprudenza amministrativa pronunciata nella regione siciliana. </p>
<p>Così la giurisprudenza di questa regione ribadisce l’importanza del fatto che le istanze ed i progetti afferenti agli impianti di produzione di energia eolica siano esaminate all’interno del procedimento unitario di cui si è detto, senza che sia, dunque, ammissibile acquisire, per esempio, pareri espressi, seppur nei riguardi del medesimo progetto, all’interno di un procedimento differente, quale, per esempio, la V.I.A.[4]. L’esigenza di un serio contraddittorio, che appare imperniare tutto il procedimento, è infatti resa ancor più stringente in considerazione dell’importanza che l’ordinamento conferisce all’incremento della produzione di un siffatto tipo di energia[5]. E tale contraddittorio si mostra speculare alla necessità di contemperare tutti gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, cosicché non è permesso a nessuna delle amministrazioni coinvolte di esprimersi al di fuori della conferenza di servizi. </p>
<p>Riferendoci a quanto affermato dalla citata giurisprudenza, perciò, anche quando un determinato potere spetti astrattamente ad un’amministrazione, «lo stesso deve necessariamente essere esercitato all’interno della procedura di cui si è accennato [ossia della conferenza di servizi] (…). Tale potere [infatti] non [le] compete assolutamente” (…), se non nell’ambito della procedura»[6]. La lettera della legge è, del resto, inequivocabile[7] e una differente interpretazione potrebbe apparire forzarla oltre misura. Speculare è poi l’affermazione secondo cui l’amministrazione non ha l’obbligo di provvedere all’istanza presentata al di fuori della conferenza di servizi[8]</p>
<p>Ciò detto, sembra opportuno rilevare l’esistenza di una giurisprudenza difforme, che, seppur indirettamente, giunge ad affermare il legittimo utilizzo di un potere che sia stato esercitato al di fuori della conferenza di servizi[9]. La citata pronuncia prende le mosse, per contrastarlo, da un orientamento del C.G.A.R. Sicilia secondo cui l’amministrazione preposta alla tutela di un determinato interesse non ha l’onere di effettuare essa stessa un bilanciamento degli interessi sottesi a tutto il procedimento autorizzatorio, ma deve semplicemente valutare l’interesse che essa ha l’obbligo di tutelare, mentre il contemperamento va, invece, effettuato in seno alla conferenza di servizi[10]. Sarà dunque in questa sede che si valuterà se l’eventuale parere negativo espresso da una certa amministrazione sia o meno superabile in considerazione degli altri interessi pubblici rilevanti. Ebbene, secondo il TAR siciliano, invece, posto che nella situazione considerata la conferenza di servizi non era stata nemmeno convocata, non può ritenersi, come affermato dal giudice d’appello, che il compito della singola amministrazione si risolva nella mera comparazione dell’interesse che le sia demandato tutelare. Secondo questa impostazione, quindi, l’amministrazione «non avrebbe dovuto limitarsi ad affermare la rilevanza assoluta del bene-paesaggio [essendo in tal caso in contestazione l’operato della Sopraintendenza], paralizzando ogni altra attività e sacrificando ogni altro interesse, ma avrebbe dovuto effettuare la comparazione del primo con gli interessi sottesi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (…) e con quelli legati all’iniziativa economica privata»[11]. E ciò proprio per il fatto che nel caso esaminato il “modulo procedimentale” seguito non era stato quello di cui al d.lgs 387/2003, non essendo in tal caso stata nemmeno convocata la conferenza di servizi prescritta.</p>
<p>Secondo quest’impostazione, dunque, sebbene l’atto adottato dall’amministrazione venga comunque annullato, l’illegittimità viene dichiarata con una motivazione che non nega la titolarità del potere così esercitato – ossia al di fuori della conferenza di servizi –, ma ne contesta solo l’esercizio nel merito. L’orientamento espresso si pone, perciò, in totale antinomia con l’interpretazione abbracciata dal giudice d’appello siciliano, il quale invece, come sopra ricordato, ha affermato un’inequivocabile carenza di potere delle amministrazioni che, nel procedimento volto ad ottenere un’autorizzazione unica ex d.lgs 387/2003, non si esprimano all’interno della conferenza di servizi.</p>
<p>3. Impianti eolici e tutela ambientale – paesaggistica, due interessi in potenziale conflitto.</p>
<p>Alcuni spunti interessanti poi, appaiono quelli che emergono da alcuna giurisprudenza e che riguardano, sotto vari profili, la tutela che l’ordinamento deve garantire all’ambiente. Come noto, infatti, la produzione di energia rinnovabile, se per un verso comporta essa stessa una maggiore protezione dell’ambiente (la sua produzione infatti non comporta l’immissione nell’aria di tutta una serie di sostanze nocive, come invece avviene per la produzione effettuata attraverso lo sfruttamento del petrolio), d’altro canto importa comunque il sacrificio, almeno parziale, di un certo aspetto della tutela ambientale e in primo luogo incide senza dubbio a livello paesaggistico. Al di là della grandezza dei macchinari, infatti, la necessaria presenza di vento forte comporta una limitata quantità di siti elegibili, i quali sono spesso rappresentati da luoghi non industrializzati e di particolare pregio paesaggistico. Inoltre, per le medesime considerazioni, l’allocazione avviene spesso anche in luoghi sottoposti a vincolo ex d.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), di modo che anche sotto questo profilo gli interessi sottesi a tale tipo di produzione energetica spesso si scontrano con altri interessi che l’ordinamento considera rilevanti[12].</p>
<p>Nel tentare di risolvere queste inevitabili contrapposizioni la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata su più questioni.</p>
<p>In merito interessante appare quanto affermato (ma si potrebbe dire anche confermato) con riguardo alla natura dell’autorizzazione paesaggistica[13]. Secondo l’orientamento del Consiglio di Stato, infatti, la funzione dell’autorizzazione paesaggistica non è quella di rimuovere il vincolo paesaggistico, ma invece quella di accertare in concreto la semplice compatibilità dell’intervento considerato con il mantenimento e l’integrità dei valori dei luoghi[14]. La problematica è sorta, come spesso accade, in relazione ad un atto di annullamento della Sopraintendenza che, anche sulla base dell’esistenza di un vincolo paesaggistico, aveva revocato un’autorizzazione paesaggistica sovrapponendo indebitamente le proprie valutazioni di merito a quelle già effettuate in dalla competente amministrazione regionale, senza considerare che, appunto, la mera esistenza di un vincolo non impedisce l’esercizio della discrezionalità necessaria a valutare la compatibilità paesaggistica di un impianto nella zona.</p>
<p>Sempre con riguardo alla “materia ambientale”, appare altresì interessante riportare quanto affermato in relazione ai “rapporti” intercorrenti tra la Valutazione d’Impatto Ambientale e la conferenza di servizi finalizzata all’assenso di un’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico[15]. Secondo una determinata teoria, infatti, il negativo esito della valutazione suddetta precluderebbe l’autorizzazione stessa, eliminando così in capo all’amministrazione regionale l’obbligo di indire la relativa conferenza di servizi ex art. 12 d.lgs 387/2003. La citata interpretazione è stata però smentita dal TAR della Sicilia il quale – si ritiene correttamente – invece ha affermato che la conferenza citata, proprio perché dichiaratamente volta a semplificare e concludere il procedimento, ha il precipuo scopo di esaminare i progetti da ogni punto di vista e non può, quindi, ritenersi preclusa da un giudizio emesso in un procedimento differente (quello di valutazione d’impatto ambientale), di modo che il positivo esito della V.I.A. non si configura come condizione imprescindibile dell’indizione della conferenza, ma solo come un elemento da valutare in tale sede[16]. In altre parole, il procedimento di VIA va considerato parte integrante del procedimento di autorizzazione unica e, di conseguenza, va effettuato nell’ambito della conferenza di servizi all’uopo convocata[17].</p>
<p>4. La libera attività di produzione di energia, spunti giurisprudenziali</p>
<p>Passando ad altro argomento, un aspetto ancora interessante sembra rappresentato da quanto ribadito in ordine alla natura dell’attività di produzione di energia, la quale, si sa, ormai si qualifica come libera e non soggetta a privativa o a regime concessorio, non qualificabile come servizio pubblico ex artt. 112 ss. del d.lgs. 267/2000 e né riservata a favore degli enti locali[18].</p>
<p>Le conseguenze di questo mutamento di regime sono state ancora ribadite dalla giurisprudenza più recente.</p>
<p>In proposito è interessante osservare quanto affermato principalmente dalla giurisprudenza pugliese quando si è trovata a giudicare della legittima indizione di una gara, da parte di un comune, volta all’individuazione dei progetti assentibili, in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ebbene, secondo il TAR Puglia, il Comune non poteva bandire alcunché e, quindi, facendolo, si è illegittimamente appropriato della funzione di comparazione e selezione dei progetti che la legge attribuisce invece alla competenza della Regione, e ciò per tentare di incrementare indebitamente le proprie entrate patrimoniali, sfruttando un’apparente lacuna normativa [19]. Del resto, a detta del TAR, oltre a non spettare al Comune la scelta dei progetti assentibili, la legge prevede il divieto di ogni misura compensativa a favore delle regioni o degli enti locali, di modo che l’attività posta in essere è apparsa ulteriormente viziata[20].</p>
<p>Ancora interessante, con riguardo sempre alla localizzazione degli impianti eolici, appare la pronuncia relativa all’interpretazione di una disposizione regolamentare della regione Puglia (precisamente del reg. 4 ottobre 2006 n. 16) secondo la quale oltre una certa data (ormai trascorsa) è preclusa l’autorizzazione di impianti eolici nel territorio dei comuni che non si siano dotati di Piano Regolatore per l’installazione degli Impianti Eolici (PRIE)[21]. Ebbene, il tribunale regionale, accogliendo il ricorso, ha annullato la deliberazione con cui un comune, sprovvisto di PRIE, aveva localizzato un impianto eolico senza subordinare l’efficacia della localizzazione al fatto che l’autorizzazione fosse adottata prima della scadenza del termine di cui al citato regolamento regionale, applicando pedissequamente il testo normativo[22].</p>
<p>In merito sembra lecito chiedersi, però, se la previsione di una siffatta norma non realizzi in realtà un’ulteriore moratoria degli impianti eolici che, in quanto tale, potrebbe apparire in contrasto con i principi generali stabiliti con il d.lgs 387/2003 e, quindi, indirettamente con l’art. 117 della Costituzione. Sul punto non si può fare a meno di rilevare, infatti, che la Corte costituzionale, giudicando su una questione relativa ad una disposizione legislativa della regione Puglia con la quale si era disposta una moratoria delle autorizzazioni di impianti eolici sul territorio regionale, ha affermato che detta disposizione, incidendo su una materia di competenza concorrente, deve rispettare i principi generali stabiliti dal d.lgs 387/2003[23]. Conseguentemente, dunque, posto che il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento autorizzativo (di cui all’art. 12 del citato decreto legislativo) deve qualificarsi come principio fondamentale della materia, la legislazione regionale che lo estenda si pone in contrasto con l’art. 117 Cost. </p>
<p>Partendo da tale assunto, e considerando che la disposizione di cui al regolamento della Puglia 16/2006 ha inequivocabilmente eluso il termine, si potrebbe ipotizzare l’illegittimità, anche costituzionale, della disposizione richiamata. </p>
<p>In tema di tutela paesaggistica ed ambientale sembra opportuno menzionare ancora un paio di sentenze piuttosto interessanti.</p>
<p>La prima – ossia la sentenza del TAR Puglia 17 settembre 2008 n. 2128 –, trattando della possibilità di vietare l’installazione di impianti in alcune zone determinate, ha affermato inequivocabilmente che la classificazione di aree come sito di importanza comunitaria (S.I.C.) e zona di protezione speciale (Z.T.S.) non esclude aprioristicamente la realizzazione di impianti, ma richiede semplicemente un’accurata valutazione ambientale della condotta, secondo i criteri della discrezionalità amministrativa[24]. Secondo il TAR, infatti, l’inclusione di un’area tra i SIC e le ZPS non equivale ad imprimere all’area una condizione giuridica di inedificabilità assoluta, bensì relativa, in quanto subordinata al positivo esito della valutazione di incidenza.</p>
<p>La seconda delle richiamate pronunce riguarda, invece, la sentenza del Consiglio di Stato 23 luglio 2008 n. 3650[25] con la quale è stata annullata un’autorizzazione unica per il fatto che l’amministrazione regionale, pur non ritenendo necessario sottoporre il progetto a V.I.A., aveva disposto la necessità di un monitoraggio successivo all’installazione dell’impianto. In altri termini, la stessa amministrazione aveva riconosciuto il potenziale nocivo dell’impianto nei riguardi dell’avifauna, e la necessità dell’adeguato accertamento in concreto di tale incidenza, di modo che, ricostruito in tali termini lo stato di fatto, appariva manifestamente contraddittorio disporre che il suddetto riscontro avvenisse ad impianto già costruito, sopportando i costi relativi, e funzionante.</p>
<p>5. La ragionevolezza delle moratorie sull’installazione di nuovi impianti.</p>
<p>In ultimo luogo per concludere questa breve analisi, sembra interessante citare ancora una pronuncia. Si tratta dell’ordinanza del TAR Basilicata 14 aprile 2008 n. 104 con la quale l’autorità giudiziaria richiamata ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione all’articolo 6 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 9. Tale disposizione, prevedendo, in materia di impianti eolici, che «le procedure autorizzative in atto che non abbiano concluso il procedimento per l&#8217;autorizzazione unica sono sottoposte alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto dall&#8217;atto di indirizzo di cui alla Delib.G.R. 13 dicembre 2004, n. 2920», ha effettuato, a detta del collegio rimettente, un rinvio ricettizio ad una normativa regolamentare, dotando così la fonte formalmente secondaria della forza di legge. Il rinvio legislativo ha perciò determinato la necessità di sollevare davanti alla Corte anche la questione relativa alla richiamata Delib. G. R. 2920/2004.</p>
<p>Ritenendo che non sia questa la sede per analizzare l’ordinanza nei suoi molteplici aspetti, sembra però interessante riportare quanto sostenuto in merito all’asserita violazione dell’art. 3 Cost. La posizione ivi espressa appare, infatti, piuttosto condivisibile. In rapporto a siffatto parametro i giudici a quibus dubitano della ragionevolezza di alcune disposizioni dell’atto di indirizzo regionale, ovviamente rilevanti nel processo a quo. Nello specifico, si tratta di una serie di disposizioni relative agli elementi che rendono assolutamente incompatibile la costruzione di impianti eolici quasi nella totalità del territorio regionale, attraverso l’individuazione di una serie di zone nella quale non è possibile realizzarli. In particolare l’attenzione del TAR Basilicata si è concentrata sull’inedificabilità all’interno delle aree della Rete Natura 2000, ma anche in una fascia di rispetto che varia tra i 5 ed i 10 Km[26].</p>
<p>L’assenza di ragionevolezza si riscontra, secondo la tesi sposata, nella mancata giustificazione della norma che estende il divieto di istallazione ben oltre le zone protette dalla Rete Natura 2000, spingendosi a prevedere un divieto che può giungere fino ad aree lontane 10 Km dai siti. Questa limitazione, secondo i giudici, rende tutt’altro che semplice, se non praticamente impossibile, l’istallazione degli impianti, senza che però l’interesse pubblico sotteso alla necessità di facilitare e e razionalizzare la costruzione di tali opere (così come avvenuto ad opera del d.lgs 387/2003, in attuazione del quale le disposizioni impugnate si pongono) sia minimamente bilanciato con l’altro interesse pubblico, ossia quello alla tutela del territorio e del paesaggio.</p>
<p>Nell’attesa di sapere l’esito del giudizio costituzionale, quanto sostenuto nell’ordinanza richiamata appare comunque rilevante, oltre che pressoché condivisibile, in quanto sembra esplicare a pieno le modalità operative di alcune amministrazioni le quali, nonostante l’esistenza di una copiosa legislazione (comunitaria e nazionale) incentivante, nonché di una abbastanza coerente giurisprudenza, continuano a ricercare assiduamente le modalità per limitare la quantità di impianti eolici sul territorio, senza che, ci sia permesso, se ne colga il motivo reale, stante anche la nota situazione di non autonomia energetica in cui versa l’Italia.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>[1] Per un breve quadro sul tema delle fonti rinnovabili di energia si v., tra gli altri, B. Caravita di Toritto, Fonti energetiche rinnovabili ed efficienza economica in Aa. Vv., Il nuovo diritto dell’energia tra regolazione e concorrenza, Giappichelli, Torino 2007, 227 ss. Per un’indagine specifica in materia di energia eolica si cfr., invece, G. Tulumello, l’energia eolica: problemi e prospettive – L’esperienza italiana, Relazione italiana al XII Convegno di diritto amministrativo organizzato a Lecce il 25 – 27 ottobre 2007, dall’Associazione Italiana dei Giudici amministrativi tedeschi, italiani e francesi e l’Università del Salento, 1 ss.</p>
<p>[2] Per uno sguardo generale in materia di autorizzazione degli impianti eolici si v. L., Magnani, Procedimenti autorizzativi per la localizzazione di impianti eolici in Giurisprudenza di merito, 2008, 2366 ss.</p>
<p>[3] Ed, infatti, vengono spesso respinte le interpretazioni che tentano limitare la valenza “onnicomprensiva” dell’autorizzazione. Così, a titolo esemplificativo, si v. TAR, Puglia, Lecce, 5 febbraio 2008, n. 358 in www.giustizia-amministrativa.it .</p>
<p>[4] Del resto, a tali considerazioni va aggiunta quella di cui a TAR Sicilia, Palermo, 26 febbraio 2008, n. 267 in www.giustizia-amministrativa.it secondo cui «sul piano logico sistematico va osservato che la legge non solo parla, significativamente, di “autorizzazione unica” ma precisa che la stessa “è rilasciata … nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”, ossia nel rispetto di tutti i possibili valori meritevoli di tutela».</p>
<p>[5] Si v. in primo luogo TAR Sicilia 267/2008, cit. dir. n. 3</p>
<p>[6] Così C.G.A.R. Sicilia, 9 dicembre 2008, n. 1005 e 1006, nonché 11 aprile 2008, n. 295 in www.giustizia-amministrativa.it, annotata da I. Impastato, Sulla vexata quaestio del “dissenso postumo” (extraconferenziale): note minime su Consiglio di Giustizia amministrativa, 9 dicembre 2008, n. 1005.</p>
<p>[7] l’art. 12 citato recita infatti: “(…). La costruzione e l&#8217;esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all&#8217;esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell&#8217;ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. (…).</p>
<p>L&#8217;autorizzazione (…) è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. (…). Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.”.</p>
<p>[8] Si v. ancora C.G.A.R. Sicilia 1005, 1006 e 295 del 2008, cit.</p>
<p>[9] Si tratta della sentenza TAR Sicilia, Palermo, 27 maggio 2008, n. 683 in www.giustizia-amministrativa.it.</p>
<p>[10] C.G.A.R. Sicilia 21 novembre 2007, n. 1057 in www.giustizia-amministrativa.it.</p>
<p>[11] Si v. ancora TAR Sicilia, 683/2008, cit., dir. n. 3.</p>
<p>[12] Si v. in proposito G. Tulumello, l’energia eolica: problemi e prospettive, cit. 1 ss. dall’Associazione Italiana dei Giudici amministrativi tedeschi, italiani e francesi e l’Università del Salento.</p>
<p>[13] Ossia uno di quegli atti che devono essere adottati in seno alla conferenza di servizi, volta all’esame dell’istanza di autorizzazione unica.</p>
<p>[14] Si vedano Cons. St. 8 maggio 2008, n. 2122 e 2123 in www.giustizia-amministrativa.it.</p>
<p>[15] Secondo le disposizioni del T.U. ambientale (d.lgs 3 aprile 2006, n. 152), infatti, per l’installazione di impianti eolici è necessario effettuare un monitoraggio ambientale (c.d. screening), il quale valuti la necessità o meno della valutazione d’impatto ambientale. La valutazione è però sempre necessaria quando l’impianto voglia essere installato in zone protette.</p>
<p>[16] Così ancora TAR Sicilia, 267/2008, cit. </p>
<p>[17] Del resto tale interpretazione appare in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale secondo la quale il valore primario dell’interesse paesaggistico «non legittima un primato assoluto in una ipotetica scala gerarchica dei valori costituzionali, ma origina la necessità che essi debbano sempre essere presi in considerazione nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore ordinario e dalle pubbliche amministrazioni; in altri termini, la “primarietà” degli interessi che assurgono alla qualifica di “valori costituzionali” non può che implicare l’esigenza di una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali all’interno dei quali si esprime la discrezionalità delle scelte politiche o amministrative». Corte cost., 28 giugno 2004 n. 196, Cons. dir. n. 23 in Giur. cost. 2004, 196 ss., con nota di C. Pinella, prospettive per il condono edilizio, dove l’A. sottolinea l’approccio innovativo del tipo di bilanciamento operato dalla Corte in questa pronuncia.</p>
<p>[18] Si v. in proposito, prima di tutto, il d.l. 16 marzo 1999, n. 79.</p>
<p>[19] TAR Puglia, Bari, 1 aprile 2008, n. 709 in www.giustizia-amministrativa.it. Nello stesso senso anche TAR Puglia, Bari, 1 marzo 2008, n. 530 in www.giustizia-amministrativa.it con note di commento di L., Magnani, Procedimenti autorizzativi per la localizzazione di impianti eolici in Giurisprudenza di merito, 2008, 2366 ss. e di S. Guarino, Procedura ad evidenza pubblica e procedimento autorizzatorio per la realizzazione e gestione di impianti eolici ex art. 12 del d.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 in Rivista giuridica dell’ambiente 2008, 846 ss.</p>
<p>Sulla stessa linea, poi, si v. Cons. Stato, Ad. pl. 14 ottobre 2008, n. 2849 in www.giustizia-amministrativa.it.</p>
<p>[20] Sembra opportuno effettuare sul punto una piccola precisazione. Se è vero che l’art. 12 del d.lgs 387/2003 prevede il divieto di misure compensative a favore delle regioni e delle province, nulla del genere però è disposto con riguardo ai comuni. Inoltre, attraverso un’indagine dei lavori preparatori relativi alle modifiche effettuate attraverso la l. finanziaria per il 2008, è possibile notare come, sebbene inizialmente il legislatore fosse intenzionato ad estendere tale divieto anche ai comuni ed alle comunità montane, la modifica non è però poi mai andata a buon fine. Ciò considerato, dunque, l’interpretazione proposta dal TAR Bari sembra, seppur condivisibile, forzatamente estensiva e difficile da sostenere. </p>
<p>Si v. in proposito anche S. Guarino, Procedura ad evidenza pubblica e procedimento autorizzatorio per la realizzazione e gestione di impianti eolici ex art. 12 del d.lgs 29 dicembre 2003, n. 387, cit. 854 ss., dove l’A. pone in parte l’accento sulla medesima questione da noi sollevata, anche in rapporto alle previsioni di cui all’art. 1, comma 4, lett. f) e comma 5 della l. 23 agosto 2004 n. 239, (ove si prevede che «Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l&#8217;energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono: (…) l&#8217;adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili » e che «le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»), sollevando dubbi sull’interpretazione proposta dalla sentenza annotata, anche in considerazione della declaratoria di incostituzionalità delle parole “con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” – effettuata con la sentenza 14 ottobre 2005 n. 383 in Giur. Cost. 2005, 5 ss. </p>
<p>[21] Le disposizioni citate dispongono infatti che «i Piani Regolatori per l&#8217;installazione di Impianti Eolici (PRIE) sono finalizzati all&#8217;identificazione delle cosiddette aree non idonee ovvero quelle aree nelle quali non è consentito localizzare gli aerogeneratori, in aggiunta a quelle di cui all&#8217;art. 6, comma 3, del presente regolamento. </p>
<p>Ai fini della razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative di cui all&#8217;art. 12 del D.P.R. n. 387/2003 le amministrazioni comunali si dotano di Piani Regolatori relativi all&#8217;installazione di Impianti Eolici (PRIE).» (così l’art. 4, commi 1 e 2) e che «le disposizioni transitorie, di cui al presente articolo, si applicano fino all&#8217;approvazione dei PRIE ex articoli 4, 5, 6 e 7 e per un tempo massimo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Decorso tale termine, si potranno realizzare impianti eolici solo se le Amministrazioni Comunali saranno dotate dei suddetti PRIE.» (così l’art. 14).</p>
<p>Sul punto appare interessante osservare una disposizione del medesimo tenore è prevista, altresì, in materia di impianti fotovoltaici, dalla l.r. Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (si. v. l’art. 2). Si noti, però, che in merito a tale disposizione il Governo ha sollevato una questione di legittimità costituzionale (ricorso 31 dicembre 2008, n. 105 in bollettino Ufficiale della Regione Puglia 29 gennaio 2009, n. 18, 1507 ss.</p>
<p>[22] TAR Puglia, Lecce 6 maggio 2008, n. 1290 in www.giustizia-amministrativa.it.</p>
<p>[23] Si v. la sentenza Corte cost. 9 novembre 2006, n. 364 in Giur. cost. 2006 in Riv. Giur. Ambiente 2007, 304 ss., con nota di R. Tumbiolo, Impianti eolici: procedimenti autorizzativi e compatibilità ambientale.</p>
<p>In merito si cfr. anche TAR Puglia, Bari, 17 settembre 2008, n. 2128 in www.giustizia-amministrativa.it, dove, seppur giudicando su una norma differente del medesimo regolamento, in un obiter dictum, si esprime con una posizione molto simile a quella qui riferita.</p>
<p>[24] La sentenza si riferiva al già citato art. 14 del regolamento 16/2006 che, tra le altre cose, in assenza di PRIE prevede il divieto di installare impianti eolici nelle zone SIC e ZPS.</p>
<p>[25] In www.giustizia-amministrativa.it.</p>
<p>[26] In materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e moratorie si v. M. Bucello e S. Viola, Vizi (di legittimità) e virtù dei procedimenti autorizzativi di impianti da fonti rinnovabili in Ambiente e sviluppo 10/2007, 911 ss</p>
<p align=right>(pubblicato l&#8217;12.3.2009)</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/energia-eolica-rassegna-giurisprudenziale-2008/">Energia eolica: rassegna giurisprudenziale 2008.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La sospetta illegittimità costituzionale della disciplina lucana in materia eolica (Nota all’ordinanza di rimessione del t.a.r. Basilicata 104/2008)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-sospetta-illegittimita-costituzionale-della-disciplina-lucana-in-materia-eolica-nota-allordinanza-di-rimessione-del-t-a-r-basilicata-104-2008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:26 +0000</pubDate>
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<p>Con l’ordinanza 104 del 14 aprile 2008 il t.a.r. di Basilicata ha sollevato davanti alla Corte costituzionale la q.l.c. relativa all’articolo 6 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 9, il quale disponendo, in materia di impianti eolici, che “le procedure autorizzative in atto che non abbiano concluso il procedimento</p>
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<p>Con l’ordinanza 104 del 14 aprile 2008 il t.a.r. di Basilicata ha sollevato davanti alla Corte costituzionale la q.l.c. relativa all’articolo 6 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 9, il quale disponendo, in materia di impianti eolici, che “<i>le procedure autorizzative in atto che non abbiano concluso il procedimento per l&#8217;autorizzazione unica sono sottoposte alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto dall&#8217;atto di indirizzo di cui alla Delib.G.R. 13 dicembre 2004, n. 2920</i>”, ha effettuato, a detta del collegio rimettente, un rinvio ricettizio ad una normativa regolamentare dotando così la fonte formalmente secondaria della forza propria della legge. Il rinvio legislativo ha perciò determinato la necessità di sollevare davanti alla Corte anche la questione relativa alla richiamata Delib. G. R. 2920/2004.</p>
<p>
Un breve accenno, dunque, risulta d’obbligo alla questione relativa all’ammissibilità dell’impugnazione, innanzi alla Consulta, di una norma di rango regolamentare.<br />
Se in un primo momento la Corte era solita dichiarare inammissibili le impugnazioni di norme regolamentari nei confronti delle quali una legge avesse operato un rinvio, nonostante la formale coerenza con tale impostazione, la giurisprudenza costituzionale sembra in parte modificarsi a seguito delle sentenze 1104/1988 e  456/1994, nelle quali la Consulta, nonostante la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione della norma regolamentare, ha affermato che “<i>l’inammissibilità della questione proposta nei confronti della disposizione regolamentare non può comportare anche l&#8217;inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle censure formulate nei confronti” </i>della norma legislativa contenente il rinvio. Se la disposizione trova applicazione attraverso le specificazioni espresse nella normativa regolamentare, i cui contenuti integrano il precetto della norma primaria,<i> “il rapporto che così si determina tra la legge e la fonte secondaria, che ne concretizza un preciso significato, consente lo scrutinio di costituzionalità</i>” della norma legislativa.<br />
Se la Corte, dunque, dovesse riconfermare questa impostazione è possibile che la questione venga esaminata anche nel merito.</p>
<p>
Affrontando il tema da un’altra prospettiva, va rilevato che la questione è stata sollevata per asserita violazione di due parametri, ossia gli articoli 3 e 117 Cost. <br />
Ebbene, con riferimento al secondo parametro i giudici rimettenti ritengono sussista il contrasto con la disposizione costituzionale in quanto, posto che la competenza in materia di tutela ambientale, dell’ecosistema e dei beni culturali spetta allo Stato, mentre le regioni possono intervenire solo in relazione al governo del territorio ed alla mera valorizzazione dei beni culturali, la tutela dei beni ambientali e del paesaggio, assurgendo a valore primario ed assoluto, la cui competenza è di pertinenza statale “<i>precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali</i>”.<br />
Sempre a detta del collegio rimettente, dunque, è necessario individuare un momento di composizione degli interessi contrapposti, momento che, indicato dall’art. 12 del d.lgs 387/2003, è stato individuato dallo Stato nelle linee guida da approvare in sede di Conferenza Unificata. Approvate le quali, le regioni possono dar loro attuazione indicando aree e siti non idonei all’istallazione degli impianti. Conseguentemente, secondo la tesi del collegio rimettente, non ci sono dubbi circa la volontà statale di demandare esclusivamente alla Conferenza la determinazione delle linee guida.</p>
<p>
Secondo questa ricostruzione, dunque, la Regione non avrebbe potuto adottare le norme di cui alla disciplina impugnata. Infatti, indipendentemente dal loro contenuto, è l’appropriazione della competenza stessa, utilizzata  in assenza delle linee guida nazionali, ad essere stata “usurpata”, con conseguente violazione dell’art. 117 Cost.</p>
<p>Ebbene, in realtà si può osservare che il motivo ora esposto non risulta particolarmente convincente sotto molteplici punti vista.</p>
<p>
Sebbene infatti è abbastanza certo che la competenza in materia statale, se astrattamente considerata, possa attribuirsi allo Stato, in considerazione dell’espressa previsione dell’art. 117, comma 2, lett. s), è anche vero che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha evidenziato come alcune materie di cui all’articolo 117, tra cui anche la quella ambientale, non possono configurarsi come vere e proprie materie in senso stretto, “<i>poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie</i>”(1). Si tratta, dunque, di quel fenomeno che una certa dottrina ha efficacemente definito “smaterializzazione delle materie”(2).</p>
<p>
Inoltre, pur ammettendo che in fin dei conti la competenza in materia ambientale possa qualificarsi come statale, anche in considerazione del fatto che quel tanto di “trasversalità” della materia avrebbe potuto considerarsi tutelata in ragione del coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione delle linee guida, il collegio non sembra comunque considerare che oltre alla materia ambientale la disciplina in questione incide senza dubbio in altri ambiti, la cui competenza spetta, almeno in via concorrente, anche alle regioni. Prima fra tutte la materia definita dalla Costituzione “produzione, trasporto e distribuzione dell’energia”(3). In considerazione di ciò, non può negarsi che un qualche coinvolgimento delle regioni dovesse esser previsto e che, forse, stante la totale inerzia dello Stato nella determinazione delle linee guida statali (si consideri che sono passati quasi 5 anni dall’adozione della norma in cui si prevede tale necessità), una qualche possibilità di intervento regionale debba considerarsi legittima, almeno se formalmente considerata.</p>
<p>
Tanto più che nemmeno appare convincente, ad avviso di chi scrive, l’affermazione di cui all’ordinanza considerata secondo la quale la disposizione contenuta nell’art. 12 del d. lgs 29 dicembre 2003 n. 387 per cui le regioni adeguano le rispettive discipline entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle linee guida nazionali, le quali, in caso di mancato adeguamento, continuano ad applicarsi, non legittima l’intervento regionale in quanto si tratterebbe di una mera presa d’atto di un dato storico che il legislatore statale avrebbe effettuato in considerazione del fatto che alcune regioni hanno autonomamente adottato le proprie linee guida. </p>
<p>
Dalla lettera della disposizione richiamata potrebbe al contrario rilevarsi la constatazione statale del legittimo intervento, in materia energetica, operato dalle regioni; intervento che, tra l’altro, non si configura come legittimo tanto in considerazione della disposizione legislativa statale, quanto in ragione della lettera dell’art. 117 Cost. Anche se, c’è da aggiungere, che qualora lo Stato decidesse di delegare la propria competenza in materia ambientale alle regioni, nulla farebbe dubitare della legittimità di una siffatta operazione. </p>
<p>
 Passando ora all’esame del secondo parametro costituzionale richiamato, ossia l’art. 3 Cost., invece, è la posizione dei giudici a quibus è assolutamente condivisibile. Questi, infatti, dubitano della ragionevolezza di alcune disposizioni dell’atto di indirizzo regionale, ovviamente rilevanti nel processo a quo. Nello specifico, si tratta di una serie di disposizioni relative agli elementi che rendono assolutamente incompatibile la costruzione di impianti eolici quasi nella totalità del territorio regionale, attraverso l’individuazione di una serie di zone nella quale non è possibile realizzarli. In particolare l’attenzione del t.a.r. Basilicata si è concentrata sull’inedificabilità all’interno delle aree della Rete Natura 2000, ma anche in una fascia di rispetto che varia tra i 5 Km ed i 10 Km.</p>
<p>
L’assenza di ragionevolezza si riscontra, secondo la tesi sposata, nella mancata giustificazione della norma che estende il divieto di istallazione ben oltre le zone protette dalla  Rete Natura 2000, spingendosi a prevedere un divieto che può giungere fino ad aree lontane 10 Km dai siti. Questa limitazione, secondo i giudici, rende tutt’altro che semplice, se non praticamente impossibile, l’istallazione degli impianti, senza che però l’interesse pubblico sotteso alla necessità di facilitare e e razionalizzare la costruzione di tali opere (così come avvenuto ad opera del d.lgs 387/2003, in attuazione del quale le disposizioni impugnate si pongono) sia minimamente bilanciato con l’altro interesse pubblico, ossia quello alla tutela del territorio e del paesaggio.</p>
<p>
Orbene, la tesi sostenuta col secondo motivo, appare senza dubbio più condivisibile. È noto infatti che l’assenza di giustificazione alla compressione di attività finalizzate alla tutela di un interesse pubblico costituzionalmente rilevante, quale non può che qualificarsi l’interesse alla produzione di energia c.d. rinnovabile, determina l’illegittimità del sacrificio operato e, dunque, della norma che lo comporta.</p>
<p>
In realtà lo stesso vizio può essere esteso anche ad altre disposizioni contenute nella normativa in argomento che, come si è detto, individua un’ampia gamma di vincoli d’inedificabilità assai discutile.</p>
<p>
&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>
1) Corte cost. 407/2002, cons. dir. n. 3.2. Così, per prima, la sentenza 282 del 2002.<br />
2) Si v., BONELLI, F. <i>La “smaterializzazione” delle materie</i>, Milano 2006.<br />
3) Si v. la sent. Corte cost. 364/2006, cons. dir. n. 3.</p>
<p><i></p>
<p align=right>(pubblicato il 24.7.2008)</p>
<p></i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La Corte dichiara l&#8217;illegittimità la proroga delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche prevista nella legge finanziaria per il 2006</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:59 +0000</pubDate>
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<p>La Corte torna sulla ripartizione di competenze in materia di energia affermando che la proroga delle concessioni di grande derivazione d’acqua pubblica a scopo idroelettrico, di cui alla l. 29 dicembre 2005 n. 266, è norma di dettaglio e, in quanto tale, appartiene alle regioni in una materia che il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-dichiara-lillegittimita-la-proroga-delle-concessioni-di-grandi-derivazioni-idroelettriche-prevista-nella-legge-finanziaria-per-il-2006/">La Corte dichiara l&#8217;illegittimità la proroga delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche prevista nella legge finanziaria per il 2006</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-dichiara-lillegittimita-la-proroga-delle-concessioni-di-grandi-derivazioni-idroelettriche-prevista-nella-legge-finanziaria-per-il-2006/">La Corte dichiara l&#8217;illegittimità la proroga delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche prevista nella legge finanziaria per il 2006</a></p>
<p>La Corte torna sulla ripartizione di competenze in materia di energia affermando che la proroga delle concessioni di grande derivazione d’acqua pubblica a scopo idroelettrico, di cui alla l. 29 dicembre 2005 n. 266, è norma di dettaglio e, in quanto tale, appartiene alle regioni in una materia che il terzo comma dell’art. 117 cost. include fra quelle di competenza concorrente. <br />
Sembra opportuno ricostruire il panorama normativo delle scadenze delle concessioni di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico nel quale la Corte è intervenuta.Prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79, per le concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico appartenenti all’ENEL non era prevista alcuna scadenza mentre le altre concessioni avevano una durata variabile sino a 60 anni. <br />L’art. 12 comma 6 del d. lgs. 79/1999 (c. d. decreto Bersani) ha stabilito, invece, che “le concessioni rilasciate all&#8217;ENEL S.p.a. per le grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”. <br />Le concessioni di altri titolari sono invece regolate dal comma 7 del medesimo articolo il quale ha previsto che “le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest&#8217;ultima data e i titolari di concessione interessati, senza necessità di alcun atto amministrativo, proseguono l&#8217;attività dandone comunicazione all&#8217;amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo articolo 16”. <br />Infine il comma 8 ha previsto che “Per le concessioni la cui scadenza sia fissata a dopo il 31 dicembre 2010 si applicano i termini di scadenza stabiliti nell&#8217;atto di concessione”. <br />In pratica il decreto Bersani nel liberalizzare il mercato della produzione di energia elettrica[1] si era preoccupato di garantire ad ENEL un congruo termine per gestire le proprie concessioni allineandone la durata con tutte le nuove concessioni di acqua diverse da quelle ad uso irriguo. Infatti, il d. lgs. 11 maggio 1999 n. 152 ha provveduto a modificare la durata di tutte le concessioni d’acqua portandole a 30 anni, fatta eccezione per quelle relative all’uso irriguo che durano invece 40 anni.Il comma 485 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevedeva un ulteriore proroga dei termini di scadenza delle concessioni. <br />La norma stabiliva infatti che “in relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell&#8217;energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di princìpi comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti al comma 487”.Occorre infatti osservare che sulla durata delle concessioni idroelettriche la Commissione aveva già avuto modo di pronunciarsi aprendo una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia[2]. <br />Sul punto la Consulta critica l’intervento legislativo affermando che “la previsione censurata, in effetti, anziché aprire gradualmente il mercato interno dell’energia seguendo le scadenze naturali delle diverse concessioni di grandi derivazioni d’acque pubbliche, proroga irragionevolmente queste ultime di dieci anni decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna concessione. La norma, dunque, lungi dal costituire uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza, contrasta con i principi comunitari e contraddice apertamente il fine (la tutela della concorrenza), che pur afferma di voler perseguire.” <br />Come si è detto sopra, la Corte dichiara l’illegittimità della disposizione normativa in argomento e di quelle che ne permettevano l’applicazione in quanto la proroga delle concessioni costituisce norma di dettaglio e quindi rientra nella competenza regionale in una materia che rientra fra quelle del terzo comma dell’art. 117 cost..Invero in ordine al riparto di competenze in materia di energia parte della dottrina ha assunto un orientamento critico in quanto l’esigenza di uniformità in materia di energia prevarrebbe sulle necessità di decentramento[3]. <br />In particolare si è osservato che una normativa differenziata potrebbe creare discriminazione fra gli operatori in funzione della posizione geografica degli impianti[4]. <br />Ma tale orientamento sembrava essere stato sposato dalla stessa Corte le cui sentenze sembrano ricostruire in tal senso la ripartizione delle competenze legislative in materia di energia. Nella sentenza 307/2003 relativa ad alcune leggi regionali sull’inquinamento elettromagnetico, la Corte ha stabilito che l’introduzione di valori soglia non derogabili dalle Regioni rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare l’impatto delle emissioni elettromagnetiche e di realizzare impianti necessari al fabbisogno energetico nazionale. Successivamente con la sentenza 6/2004 la Corte ha poi avuto modo di affermare che alle Regioni sfuggirebbe la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia elettrica mentre è lo Stato a dover garantire la stabilità del sistema elettrico nazionale[5]. <br />La sentenza 6/2004 è incentrata sui principi della chiamata in sussidiarietà ed applica, esplicitandoli, i criteri già definiti con la sentenza 303/2003. <br />In particolare la Corte giustifica la chiamata in sussidiarietà con la necessità di superare uno stato di emergenza. Con la successiva sentenza 383/2005, che ha per oggetto le disposizione della legge 23 agosto 2004 n. 239, la Corte, tornando sui motivi che giustificano la chiamata in sussidiarietà, li individua nella necessità di una visione unitaria per l’intero territorio nazionale.In particolare i grandi impianti idroelettrici, seppure contribuiscono solo in parte limitata alla produzione dell’energia elettrica necessaria al Paese (circa il 15 – 20 %), costituiscono comunque un asset strategico in quanto indipendente dall’approvvigionamento estero. Inoltre la produzione di energia idroelettrica riveste una enorme importanza nel panorama dello sfruttamento delle fonti rinnovabili dal momento che il settore considerato costituisce ancora circa il 90% della produzione di energia “pulita”. <br />Sembra che tali necessità avrebbero potuto essere prese in considerazione dal momento che l’attribuzione alla competenza regionale contrasti con la necessità di mantenere un regime unitario dell’unica energia prodotta con risorsa interna[6].Giova infine ricordare che la norma oggi dichiarata incostituzionale era stata oggetto di discussione in ordine alla sua applicabilità alle province autonome di Trento e Bolzano. <br />I dubbi erano stati fugati dall’entrata in vigore della l. la l. 26 febbraio 2007 n. 17 la quale all’art. 6 comma 7 ter prevede che “nelle province autonome di Trento e Bolzano, non si applica la proroga di cui all’art. 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005 n. 266. Le concessioni di cui al comma 15 dell’art. 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 23, scadono il 31 dicembre 2010 e le concessioni diverse da quelle di cui al predetto comma 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione. <br />Tuttavia la mancata proroga delle concessioni se garantisce una effettiva maggiore liberalizzazione del mercato non sembra condurre ad una maggiore privatizzazione in quanto, a giudicare da una sommaria analisi delle vicende attualmente in corso nella Provincia di Bolzano, sembra che le quote di mercato perse dall’ENEL e dalle società acquirenti delle Genco siano acquisite dalla SEL; società di proprietà provinciale.</p>
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<p>[1] Liberalizzazione che, come noto, volenti o nolenti, l’Italia ha il dovere di porre in essere in osservanza a quanto previsto al livello comunitario ed in particolare dalla direttiva 96/92/CE, con la quale si è disciplinata l’apertura del mercato elettrico. <br />
[2] La procedura di cui all’IP/05/920 lamentava l’eccessiva durata delle concessioni idroelettriche ed il sistema preferenziale adottato dal Trentino &#8211; Alto Adige nei confronti del concessionario uscente, degli enti pubblici locali e alle società di loro appartenenza. <br />
[3] F. Donati, Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di energia, in E. Brutti Liberati e F. Donati (a cura di), Il nuovo diritto dell’energia tra regolazione e concorrenza, Torino, 2007, 37 e ss; F. De Leonardis, La Consulta fra interesse nazionale e energia elettrica, in Giur. cost. 2004, 148 ss.. <br />
[4] G. Napolitano, L’energia elettrica e il gas, in S. Cassese (a cura di) Trattato di diritto amministrativo, III, Milano 2003, 2189 e ss.. <br />
[5] In argomento cfr. F. De Leonardis, La Consulta fra interesse nazionale e energia elettrica,in Giur. cost., 2004, 145 e ss. <br />
[6] L’altra fonte rinnovabile di una certa importanza è per ora soltanto quella eolica che attualmente non ha ancora raggiunto una soglia critica e che, comunque, deve fronteggiare gravi ritardi autorizzativi.</p>
<p>&#8212; *** &#8212; </p>
<p>V. ANCHE CORTE COSTITUZIONALE &#8211; <a href="/ga/id/2008/1/11408/g">Sentenza 18 gennaio 2008, n. 1</a> </p>
<p align=right><i>(pubblicato il 22.1.2008)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-dichiara-lillegittimita-la-proroga-delle-concessioni-di-grandi-derivazioni-idroelettriche-prevista-nella-legge-finanziaria-per-il-2006/">La Corte dichiara l&#8217;illegittimità la proroga delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche prevista nella legge finanziaria per il 2006</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Impianti eolici. Non spetta ai comuni mettere a gara la loro realizzazione. (Breve nota all’ordinanza 6 giugno 2007 n. 447)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 17:38:28 +0000</pubDate>
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<p>La pronuncia in epigrafe insieme alla numero 448/2007 ed alla 447/2007 è parte di un gruppo di tre ordinanze che sono in gran parte identiche. La questione sottoposta al TAR Puglia, infatti, attiene ad una prassi invalsa da tempo su tutto il territorio nazionale secondo la quale per realizzare un</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/impianti-eolici-non-spetta-ai-comuni-mettere-a-gara-la-loro-realizzazione-breve-nota-allordinanza-6-giugno-2007-n-447/">Impianti eolici. Non spetta ai comuni mettere a gara la loro realizzazione. (Breve nota all’ordinanza 6 giugno 2007 n. 447)</a></p>
<p>La pronuncia in epigrafe insieme alla numero 448/2007 ed alla 447/2007 è parte di un gruppo di tre ordinanze che sono in gran parte identiche.<br />
La questione sottoposta al TAR Puglia, infatti, attiene ad una prassi invalsa da tempo su tutto il territorio nazionale secondo la quale per realizzare un impianto eolico nel territorio di un Comune occorra preliminarmente stipulare un contratto con il Comune medesimo. Il contratto ha ad oggetto la benemerenza del Comune nella procedura di autorizzazione dell’impianto in cambio del pagamento di una somma di denaro rapportata, di norma, all’energia elettrica prodotta. Si noti che il Comune, solitamente, non concede l’uso di terreni od altri beni propri, ma soltanto il proprio appoggio nell’iter amministrativo.<br />
Ora non sembra dubitabile che alla luce dell’art. 1 del d. lgs. 16 marzo 1999 n. 79 il quale prevede che la produzione di energia è libera, il contratto stipulato fra produttore e Comune sia privo di causa, tuttavia, gli operatori economici interessati vi si sottopongono di buon grado nella convinzione che l’appoggio del Comune nella procedura di autorizzazione possa essere determinante.<br />
In particolare, nel caso che qui interessa il Comune di Cerignola ha svolto una gara per decidere quale fosse il soggetto più adatto a costruire sul proprio territorio gli impianti (le opere) che, secondo il proprio piano regolatore di in materia di produzione di energia eolica, sono realizzabili <sup>1</sup>.<br />
Non sembra, tuttavia, che il vento costituisca un bene pubblico (o demaniale) del genere &#8211; per restare nel campo delle energie cosiddette rinnovabili &#8211; delle acque atte a produrre energia idraulica le quali, come è noto, sono da annoverare tra i beni del demanio idrico. Per il vento, quindi, non valgono le regole del procedimento ad evidenza pubblica che il testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775 detta per l’assegnazione ai privati delle concessioni di derivazioni che si presentino con le caratteristiche della incompatibilità con altre derivazioni (per quanto riguarda il procedimento, art 7 del detto testo unico del 1933, per la scelta, art. 9 successivo), regole che fanno riferimento all’uso delle acque previsto nei progetti di derivazioni in concorso tra loro ed al connesso interesse pubblico soddisfatto con il detto uso.<br />
Ed è altrettanto indubitabile che nessuna disposizione di legge attribuisce ai comuni un monopolio o una privativa nel campo della produzione di energia elettrica che possa formare oggetto di una concessione di trasferimento ai privati. Ed infatti, la produzione di energia fa parte delle materie che l’art. 117 della Costituzione repubblicana attribuisce al campo della legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, mentre (anche a prescindere dalla legittimità di un tale monopolio in un campo nel quale la Unione Europea ha fatto una inequivocabile scelta a favore della concorrenza) non risulta che lo Stato, ovvero la Regione Puglia, abbiano emanato alcuna disposizione che abbia fatto luogo ad una privativa di tal genere per i Comuni italiani o pugliesi.<br />
Conseguentemente, visto che il disposto dell’art. 7 D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 prevede che “<i>i comuni possono esercitare servizi con diritto di privativa esclusivamente in casi previsti dalla legge</i>” e che tra i servizi ascritti tra quelli esercitabili in via di esclusiva non si ritrova in alcuna disposizione legislativa lo sfruttamento del vento per la produzione energetica, ciò significa che non essendo un monopolio espressamente previsto dalla legge, tale attività può, o meglio deve, essere svolta in regime di concorrenza.<br />
A conferma di ciò va chiamata in causa anche la normativa comunitaria che impone il rispetto della concorrenza nel mercato energetico, nonché il citato d.lgs 16 marzo 1999 n. 79 che espressamente dichiara libera l’attività di produzione energetica.<br />
In forza di tali principi correttamente il TAR Bari afferma che deve restare esclusa da parte del Comune “<i>l’adozione di provvedimenti destinati a risolversi in una sostanziale “avocazione” della scelta dei soggetti chiamati a realizzare gli impianti, con conseguente stravolgimento dell’assetto procedimentale e di competenze voluto dal legislatore nazionale e comunitario</i>”.</p>
<p>_________________________</p>
<p><sup>1</sup>La Regione Puglia con legge regionale 12 aprile 2001 n. 11 ha introdotto i Piani Regolatori degli Impianti Eolici (PRIE) con i quali i Comuni hanno il compito di stabili ove vadano allocati detti impianti nell’ambito del territorio comunale. La norma mantiene la competenza del procedimento di autorizzazione degli impianti in capo alla Regione senza prevedere nessuna altra competenza comunale.</p>
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<p>Note</p>
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