<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giovanna De Sanctis Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/autore/giovanna-de-sanctis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/autore/giovanna-de-sanctis/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Oct 2021 10:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Giovanna De Sanctis Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/autore/giovanna-de-sanctis/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le nuove proposte di riforma della Commissione europea in materia di copyright. Analisi dei profili più rilevanti in relazione alle tematiche d’interesse dell’AGCom</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-proposte-di-riforma-della-commissione-europea-in-materia-di-copyright-analisi-dei-profili-piu-rilevanti-in-relazione-alle-tematiche-dinteresse-dellagcom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:51 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-proposte-di-riforma-della-commissione-europea-in-materia-di-copyright-analisi-dei-profili-piu-rilevanti-in-relazione-alle-tematiche-dinteresse-dellagcom/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-proposte-di-riforma-della-commissione-europea-in-materia-di-copyright-analisi-dei-profili-piu-rilevanti-in-relazione-alle-tematiche-dinteresse-dellagcom/">Le nuove proposte di riforma della Commissione europea in materia di copyright. Analisi dei profili più rilevanti in relazione alle tematiche d’interesse dell’AGCom</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico digitale. 3. La proposta di regolamento che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-proposte-di-riforma-della-commissione-europea-in-materia-di-copyright-analisi-dei-profili-piu-rilevanti-in-relazione-alle-tematiche-dinteresse-dellagcom/">Le nuove proposte di riforma della Commissione europea in materia di copyright. Analisi dei profili più rilevanti in relazione alle tematiche d’interesse dell’AGCom</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-proposte-di-riforma-della-commissione-europea-in-materia-di-copyright-analisi-dei-profili-piu-rilevanti-in-relazione-alle-tematiche-dinteresse-dellagcom/">Le nuove proposte di riforma della Commissione europea in materia di copyright. Analisi dei profili più rilevanti in relazione alle tematiche d’interesse dell’AGCom</a></p>
<p><strong>SOMMARIO</strong>: 1. Premessa. 2. La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico digitale. 3. La proposta di regolamento che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni <em>online</em> degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici. 4. Conclusioni.<br />
&nbsp;<br />
<strong>1. Premessa</strong><br />
Nel maggio del 2015, la Commissione Europea ha adottato la Strategia per il mercato unico digitale in Europa<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><sup><sup>[1]</sup></sup></a>, delineando una serie di iniziative volte a creare un mercato interno per i servizi e i contenuti digitali. La Commissione, fra l’altro, ha evidenziato la necessità di aprire maggiormente agli utenti l’accesso <em>online</em> alle opere in tutta l’Unione europea e di fare proprie le differenze sussistenti fra i diversi regimi nazionali in materia di diritto d’autore. Con l’obiettivo di aggiornare le norme europee attualmente esistenti in materia, attraverso la comunicazione “<em>Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d’autore</em>”<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, pubblicata nel dicembre del 2015, sono state individuate specifiche azioni, inserite poi in determinate proposte di riforma, presentate dalla Commissione europea lo scorso 14 settembre 2016. Tali atti mirano, in primo luogo, a “modernizzare” le norme che attualmente regolano in Europa il diritto d’autore, al fine di migliorare il coordinamento tra la tutela dello stesso ed il libero accesso alla conoscenza, promuovendo la circolazione della cultura e quindi aumentando la diversità culturale e i contenuti disponibili <em>online</em>. Inoltre, la Commissione ha inteso introdurre disposizioni normative in grado di aumentare la chiarezza e la trasparenza per tutti gli utenti <em>online</em> e inserire nuovi elementi per l’innovazione dell’istruzione, della ricerca e delle istituzioni che gestiscono il patrimonio culturale. Gli strumenti per realizzare tali obiettivi riguardano una proposta di direttiva, di più ampio respiro, sul diritto d’autore nel mercato unico digitale<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><sup><sup>[3]</sup></sup></a> e una di regolamento, settoriale, rivolta a talune trasmissioni <em>online</em> degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><sup><sup>[4]</sup></sup></a>. Va detto che a tali atti si associano altre due proposte – per gli utilizzi di opere protette a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><sup><sup>[5]</sup></sup></a> – che però non rientreranno nel campo della riflessione che segue. Nel presente lavoro si approfondiranno, infatti, i profili di merito più rilevanti, ad avviso di chi scrive, delle prime due proposte della Commissione in materia di diritto d’autore e diritti connessi e che potrebbero presentare diversi spunti di interesse in relazione alle attività svolte dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, anche AGCom), prevalentemente per quanto concerne la tutela del diritto d’autore <em>online</em>. A tal proposito, è doveroso specificare che l’AGCom, proprio con l’obiettivo di risolvere le perplessità legate alla delicata tematica della tutela del diritto d’autore <em>online</em>, ha adottato, il 12 dicembre del 2013, il “<em>Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70</em>” di cui alla delibera n. 680/13/CONS, entrato in vigore il 31 marzo 2014. Il testo normativo ha come obiettivo quello di tutelare il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica attraverso due azioni complementari: il sostegno allo sviluppo del mercato dei contenuti mediante campagne informative insieme alla diffusione dell’offerta legale e la lotta alla pirateria attraverso procedure di <em>enforcement</em> effettive, proporzionate e dissuasive che, pur tutelando il diritto d’autore, non comprimano gli altri diritti rilevanti.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. La proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale. </strong><br />
La proposta di direttiva rappresenta il nucleo centrale del pacchetto di norme presentato dalla Commissione europea. Partendo da un’analisi generale sui contenuti della stessa, ci si soffermerà esclusivamente su alcune delle norme più significative in relazione ai temi di maggiore interesse per l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni.<br />
L’atto normativo si compone di cinque Titoli, laddove il primo contiene disposizioni generali che specificano l’oggetto e il campo di applicazione e offre definizioni che dovranno essere interpretate in maniera uniforme all’interno dell’unione europea. Le misure per adattare le limitazioni e le eccezioni al contesto digitale e transfrontaliero sono invece previste nel Titolo II, il quale comprende disposizioni che obbligano tutti gli Stati Membri a prevedere eccezioni obbligatorie o limitazioni che consentano l’uso del <em>text mining</em> e del <em>data</em> <em>mining</em> nel campo della ricerca scientifica, l’uso di materiali per esporre l’insegnamento e una nuova eccezione che consente agli istituti di tutela del patrimonio culturale di copiare in qualsiasi formato le opere presenti nelle loro raccolte, a fini conservativi. Ancora, nel Titolo III sono introdotte soluzioni volte a semplificare le pratiche di concessione delle licenze dei diritti da parte delle istituzioni che gestiscono il patrimonio culturale e a garantire un più ampio accesso ai contenuti. È in tale ambito che si inseriscono le disposizioni in materia di accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta, laddove l’articolo 10 impone agli Stati membri di istituire una procedura di negoziazione “amministrata”, facoltativa, al fine di favorire l’accordo tra le parti contrattuali in materia di licenze relative a diritti d’autore e connessi su opere audiovisive nei confronti delle piattaforme di condivisione <em>online</em>. Risulta evidente come la negoziazione tra questi soggetti possa essere piuttosto complicata, trattandosi di entità portatrici di interessi diametralmente opposti, quali l’esclusività da un lato e la massima diffusione dall’altro. Ciò che particolarmente rileva è la previsione per cui tale negoziazione debba essere svolta davanti e con l’assistenza di un “<em>impartial body</em>”. L’espressione porterebbe a ritenere che il legislatore europeo non abbia pensato semplicemente ad un ente pubblico, bensì ad un’Autorità amministrativa indipendente e che abbia maggiore dimestichezza anche nella definizione delle tariffe <em>ad hoc</em>. Fra l’altro, nel senso della competenza in materia delle Autorità nazionali di regolamentazione potrebbe deporre anche la specifica contenuta nel considerando 30 della proposta di direttiva, secondo cui tale organismo imparziale “<em>dovrebbe riunirsi con le parti e contribuire ai negoziati fornendo consulenza professionale esterna</em>”. Potrebbe essere interessante ragionare sulla possibilità di prevedere nel <em>dictum</em> della disposizione, così come nel considerando 30, che tale competenza è assegnata alle Autorità nazionali di regolamentazione aventi competenza in materia di opere audiovisive ai sensi dell’art. 30 della proposta di direttiva sui servizi di media audiovisivi (cd. proposta di direttiva SMAV)<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><sup><sup>[6]</sup></sup></a>. A ciò si aggiunge che detto modello è stato seguito anche dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 di “<em>Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità</em>”, il quale individua nell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’organismo incaricato della risoluzione delle controversie<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Nell’ambito del Titolo IV della proposta, relativo alle “<em>Misure miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d’autore</em>” emergono due articoli che, seppure non direttamente connessi all’attività svolta da AGCom in materia di diritto d’autore <em>online</em>, meritano comunque una breve analisi. L’articolo 11, che detta disposizioni in materia di “<em>Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digital</em>e”, sostanzialmente estende i diritti di riproduzione e messa a disposizione <em>online</em> previsti agli articoli 2 e 3.2 di cui alla direttiva 2001/29/CE<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a> – nonché le disposizioni in materia di limitazioni e misure tecnologiche <em>ex</em> artt. 5-8 della medesima direttiva – agli editori. In tal senso, il legislatore europeo istituisce un nuovo diritto connesso sull’utilizzazione <em>online</em> delle pubblicazioni a stampa<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a> della durata di 20 anni dal momento della pubblicazione stessa, ovviamente senza pregiudicare gli altri diritti d’autore e connessi esistenti sulla medesima opera. L’articolo 12, invece, relativo alle “<em>Richieste di equo compenso</em>”, estende anche agli editori il diritto ad ottenere una parte del compenso per copia privata nelle ipotesi previste all’art. 5.2 <em>lett. a)</em> e <em>lett. b)</em> direttiva 2001/29/CE. Secondo la Commissione l’introduzione di questo nuovo diritto connesso è giustificata dalla necessità di favorire il “<em>passaggio dalla stampa al digitale</em>” e a “<em>recuperare gli investimenti effettuati</em>”<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>, quindi nell’ottica di favorire l’evoluzione tecnologica e di sostenere con nuovi introiti gli editori delle opere a stampa<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
Tra le norme che potrebbero interessare più da vicino l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e avere eventualmente un maggiore impatto sull’attività regolamentare svolta dalla stessa autorità in materia di diritto d’autore <em>online</em> emerge, senza alcun dubbio, l’articolo 13, insieme ai relativi considerata riguardanti il ruolo delle piattaforme. L’articolo è inserito nel Capo 2 sugli “<em>Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online</em>”, le cui disposizioni si riferiscono all’utilizzo di contenuti protetti dal diritto d’autore da parte dei fornitori di servizi della società dell’informazione che conservano e danno accesso al pubblico alle opere o altri contenuti protetti dal <em>copyright</em> caricati dai propri utilizzatori. Preliminarmente, va sottolineato il riconoscimento, da parte della Commissione europea, della delicata questione relativa al cd. <em>“value gap</em>” e quindi della disparità retributiva nella ripartizione dei compensi dovuta all’inquadramento legale di piattaforme di <em>media</em> <em>sharing</em> – come, ad esempio, Youtube – che porta tali soggetti a negoziare unilateralmente con i titolari del <em>copyright</em> le percentuali sulle quote di <em>revenue share</em>. Occorre evidenziare che, in ragione del notevole sviluppo dei servizi digitali che forniscono l’accesso a contenuti protetti dal <em>copyright</em> caricati dai loro utilizzatori senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti, la <em>ratio</em> dell’articolo in commento è quella di rafforzare la posizione dei titolari dei diritti in fase di negoziazione, affinché possano percepire un’adeguata remunerazione per lo sfruttamento <em>online</em> dei loro contenuti sulle piattaforme per la condivisione<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>. Il comma 1 prevede, in primo luogo, che le piattaforme di condivisione – “[i]<em>nformation society service providers that store and provide to the public access to large amounts of works or other subject-matter uploaded by their users</em>” – adottino, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure appropriate e proporzionate come, ad esempio, tecnologie volte all’individuazione automatica dei contenuti identificati precedentemente dai titolari stessi. Tale previsione è finalizzata a garantire il corretto funzionamento di accordi di licenza conclusi tra le piattaforme e i titolari dei diritti “<em>for the use of their works or other subject-matter or to prevent the availability on their services of works or other subject-matter</em>”. La disposizione stabilisce, inoltre, che i fornitori di servizi che conservano e danno accesso al pubblico alle opere o altri contenuti protetti dal <em>copyright</em> caricati dai propri utilizzatori diano ai titolari dei diritti adeguate informazioni sul funzionamento e l’implementazione delle tecnologie sopracitate nonché “<em>when relevant, adequate reporting on the recognition and use of the works and other subject-matter</em>”.<br />
Alla luce di quanto riportato, si ritiene opportuno, ad avviso di chi scrive, evidenziare nel dettaglio alcuni aspetti di particolare rilevanza. In primo luogo, emergerebbe l’esigenza di introdurre una definizione di “<em>piattaforma di condivisione di contenuti</em>”. Già nell’ambito delle definizioni di cui all’articolo 2 della proposta manca, infatti, un riferimento alle “<em>piattaforme di condivisione di contenuti</em>” di cui all’articolo 13 in commento. Al fine di non generare confusione, sarebbe forse opportuno che una puntuale definizione di tali soggetti fosse inserita nel testo finale della direttiva. Tale specifica, pur non potendo riguardare esclusivamente le piattaforme di condivisione di video – in considerazione del fatto che l’articolo 13 parla di “[i]<em>nformation society service providers that store and provide to the public access to large amounts of works or other subject-matter uploaded by their users”</em> – potrebbe comunque ricalcare, in parte, la definizione di “<em>servizio di piattaforma per la condivisione di video</em>” di cui alla proposta di direttiva sui servizi di media audiovisivi (cd. proposta di direttiva SMAV)<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn13" name="_ftnref13" title=""><sup><sup>[13]</sup></sup></a>. Del resto, trattandosi di piattaforme che offrono servizi equivalenti, sarebbe senza alcun dubbio auspicabile l’adozione di definizioni uniformi. Ancora, dalla lettura dell’articolo in questione unitamente al considerando 38 della proposta, si rileva quanto segue. Il considerando citato specifica che, qualora le piattaforme di condivisione dei contenuti, al di là della mera fornitura di attrezzature fisiche, eseguano un atto di comunicazione al pubblico, sono obbligate a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non siano esenti da responsabilità ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2000/31/CE (cd. “Direttiva sul commercio elettronico”)<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>. Preme evidenziare che la proposta della Commissione, pur non intervenendo sulla direttiva sul commercio elettronico – e facendo riferimento, nel suo articolo 13, esclusivamente a soggetti “<em>that store and provide to the public access to large amounts of works or other subject-matter uploaded by their users” – </em>evidenzia, nel considerando in commento, l’importanza di verificare se il fornitore di servizi svolga o meno un ruolo attivo “<em>including by optimising the presentation of the uploaded works or subject-matter or promoting them, irrespective of the nature of the means used therefor</em>”. Ancora, il medesimo considerando aggiunge che, allo scopo di garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i fornitori di servizi hanno l’obbligo di adottare tecnologie efficaci, anche nel caso in cui siano esenti da responsabilità ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE. A tal proposito, al fine di fornire maggiore chiarezza, la Commissione potrebbe valutare l’opportunità di inserire, nel <em>dictum</em> dell’articolo 13, quanto evidenziato nel considerato 38 della proposta, soprattutto in relazione al fatto che l’obbligo di adottare tecnologie efficaci incombe anche sui fornitori di servizi che rientrano nell’esenzione di responsabilità ai sensi del sopracitato articolo 14.<br />
Ulteriore profilo di interesse si segnala in relazione all’opportunità di chiarire, nel testo della proposta, da un lato il significato di “<em>necessary data</em>” e dall’altro su quali soggetti andrà a ricadere il costo delle tecnologie da implementare<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>. Al fine di garantire il funzionamento di tali tecnologie, quali ad esempio quelle per il riconoscimento automatico dei contenuti, di fondamentale importanza è il concetto di collaborazione attiva tra le parti interessate: piattaforme da un lato e titolari dei diritti dall’altro. Tale concetto è meglio evidenziato nel considerando 39 della proposta in commento. Si legge infatti che, in presenza di un accordo tra le parti e in virtù di tale collaborazione: da un lato i titolari dei diritti forniscano i “<em>necessary data</em>” per consentire ai fornitori di servizi di identificare i loro contenuti; dall’altro i servizi siano trasparenti nei confronti dei titolari dei diritti per quanto riguarda le tecnologie impiegate, il modo in cui sono gestite e il loro tasso di successo per il riconoscimento di contenuti dei titolari dei diritti, anche al fine di consentire una eventuale valutazione sulla loro adeguatezza. Si evidenzia che il riferimento ai “<em>necessary data</em>” – che i titolari dei diritti sono tenuti a fornire in presenza di un accordo – emerge esclusivamente dalla lettura del considerando in trattazione, mentre sembra mancare nel testo della norma, in cui l’unica specifica a tal proposito è la previsione per cui le opere o altri contenuti protetti sono “<em>(…) identified by rightholders through the cooperation with the service providers</em>”. A quanto appena esposto, si aggiunge che le tecnologie da adottare ai sensi della proposta di direttiva dovrebbero consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni da parte dei fornitori di servizi della società dell’informazione con riferimento all’uso dei loro contenuti protetti da precedenti accordi di licenza. Tuttavia, sarebbe opportuno che la direttiva chiarisse su quali soggetti debba ricadere il costo per lo sviluppo, da parte delle piattaforme, di programmi e metodologie per l’identificazione dei contenuti non autorizzati.<br />
Procedendo con l’analisi delle disposizioni maggiormente significative della proposta di direttiva, emerge, ancora, il Capo 3 relativo ad una “<em>Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) a livello contrattuale</em>”. La <em>ratio</em> delle disposizioni ivi presenti risiede evidentemente nella debolezza della posizione contrattuale degli autori e degli interpreti nei confronti dell’impresa culturale. Andando nel dettaglio, i primi hanno diritto ad un maggior livello di chiarezza nelle rendicontazioni che ricevono dagli utilizzatori per essere al corrente del valore economico dei diritti trasferiti. Tale prima obbligazione è poi strumentale alla possibilità di rinegoziare i termini contrattuali quando il corrispettivo originario si riveli sproporzionato rispetto al valore attuale dei diritti trasferiti o licenziati che si trovano nella titolarità dell’impresa culturale. Invero, queste cessioni o licenze possono avere durata anche molto lunga, parametrata allo spirare dei diritti patrimoniali originariamente attribuiti all’autore oppure all’interprete<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>. Sia nel considerando 40 – secondo cui “<em>condividere informazioni adeguate con le controparti contrattuali o con gli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell’equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione</em>” – che nel considerando 42 – secondo cui “<em>fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione inizialmente concordata nell&#8217;ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti risulti sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici considerevoli generati dallo sfruttamento dell&#8217;opera o dalla fissazione dell&#8217;esecuzione, anche alla luce della trasparenza garantita dalla presente direttiva</em>” – è ben evidenziato quanto appena riportato. L’obiettivo della norma è quello di ridefinire l’equilibrio contrattuale tra le parti attraverso una “<em>additional, appropriate remuneration</em>”<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn17" name="_ftnref17" title=""><sup><sup>[17]</sup></sup></a>, qualora il corrispettivo originariamente pattuito per la cessione o la licenza dei diritti d’autore e connessi appaia sproporzionato e del tutto inidoneo ad attribuire un ragionevole ritorno economico all’autore o all’interprete in base ai ricavi ottenuti dall’impresa utilizzatrice delle opere. Tuttavia, le parti potrebbero non convenire sull’ammontare di questo corrispettivo aggiuntivo e, in tal caso, gli autori o gli artisti potrebbero proporre un’azione davanti al giudice o anche dinanzi ad un’altra autorità competente. Così, la proposta di direttiva impone agli Stati membri di attribuire a tali soggetti la possibilità di sottoporre l’eventuale questione ad una “<em>alternative dispute resolution procedure</em>”<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>. Alla luce di quanto rappresentato, si potrebbe valutare di chiarire nel <em>dictum</em> della direttiva se tali azioni vadano proposte davanti ad un “<em>impartial body</em>”, dotato del carattere dell’indipedenza nonché delle conoscenze tecniche di settore, facendo chiaramente salva la possibilità di ricorrere al giudice. A ciò consegue una riflessione sull’eventuale ruolo dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in tale ambito, sia in considerazione dell’<em>expertise</em> raggiunta nel settore di risoluzione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>, che in quella in materia di diritto d’autore <em>online<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn20" name="_ftnref20" title=""><strong>[20]</strong></a></em>. Così, analogamente a quanto previsto dall’articolo 10 della proposta e riprendendo le considerazioni effettuate in merito, si potrebbe ragionare sull’introduzione di una espressa competenza delle alle Autorità nazionali di regolamentazione in materia di opere audiovisive, ai sensi dell’art. 30 della proposta di direttiva sui servizi di media audiovisivi.<br />
In conclusione, si aggiunge che la proposta di direttiva nel suo Titolo V detta le disposizioni finali sugli emendamenti ad altre direttive, l’applicazione nel tempo di disposizioni transitorie, la protezione dei dati personali, la trasposizione, la revisione e l’entrata in vigore.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. Proposta di regolamento che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici.</strong><br />
Preliminarmente e in via generale, occorre specificare che il pacchetto di norme presentato dalla Commissione europea lo scorso settembre ha tra gli obiettivi principali anche quello di introdurre misure per garantire un più ampio accesso ai contenuti <em>online</em> transfrontalieri. L’iniziativa rientra nel piano d’azione sulla revisione del quadro normativo sul diritto d’autore presentato con la Comunicazione della Commissione del dicembre 2015, di cui si è parlato in premessa. La stessa va ad integrare la proposta di Regolamento in materia di portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>, la revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi – di cui si è parlato nel precedente paragrafo – e la comunicazione sulle piattaforme <em>online<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn22" name="_ftnref22" title=""><strong>[22]</strong></a></em>. La nuova proposta di Regolamento di cui si tratta nel presente paragrafo, invero, interviene sul rafforzamento della distribuzione transfrontaliera <em>online</em> di programmi radiotelevisivi, proprio alla luce della revisione della proposta di direttiva sui servizi di media audiovisivi (cd. proposta di direttiva SMAV) e va letta congiuntamente ad essa. Preliminarmente, occorre specificare che la Commissione, in sede di proposta di revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, ha ritenuto di effettuare una scelta che contemperasse i vantaggi di chiarezza e semplificazione del principio del paese di origine con la maggiore efficacia riconosciuta per taluni ambiti del principio del paese di destinazione. Così, se per i fornitori di servizi di media audiovisivi il principio del paese di origine è mantenuto e rafforzato, tale regola generale non riguarda il rinnovato articolo 13 della proposta, relativamente alla promozione delle opere europee sui servizi di media audiovisivi <em>on-demand</em>.<br />
Andando nel dettaglio della proposta di regolamento qui commentata emerge, in primo luogo, l’introduzione del principio del paese d’origine, conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva vigente SMAV, confermate anche nella proposta di <em>refit<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn23" name="_ftnref23" title=""><strong>[23]</strong></a></em>. Vero è che tecnicamente ciò non sarebbe necessario, come invece accade per il caso del satellite. Infatti, l’articolo 1.2, <em>lett. b)</em>, della Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, “<em>per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d&#8217;autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo</em>”, prevede che “<em>la comunicazione al pubblico via satellite si configura unicamente nello Stato membro in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell&#8217;organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi sono inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra</em>”, affermando quindi il principio dell’applicazione della legge del paese in cui la comunicazione via satellite ha avuto inizio. Andando ad analizzare alcuni fondamentali punti della proposta di regolamento, risulta più semplice comprendere la scelta effettuata dal legislatore europeo. In primo luogo, secondo il considerando 9, “<em>al fine di facilitare l’acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online accessori a livello transfrontaliero, è necessario prevedere l’istituzione del principio del paese d’origine per quanto riguarda l’esercizio del diritto d&#8217;autore e dei diritti connessi relativamente alle azioni che hanno avuto luogo nel corso della fornitura, dell’accesso o dell’uso di un servizio online accessorio. Il principio del paese d’origine dovrebbe applicarsi esclusivamente al rapporto tra i titolari dei diritti (o le entità che rappresentano i titolari dei diritti, come gli organismi di gestione collettiva) e gli organismi di diffusione radiotelevisiva e unicamente ai fini della fornitura, dell’accesso o dell’uso di un servizio online accessorio. Il principio del paese d’origine non dovrebbe applicarsi ad alcuna successiva comunicazione al pubblico o alla riproduzione di contenuti protetti dal diritto d’autore o da diritti connessi e contenuta nel servizio online accessorio</em>”. Secondo quanto previsto dal considerando in commento, l’introduzione del principio del paese di origine è funzionale all’accertamento dei diversi diritti d’autore e connessi relativi agli “<em>ancillary online services</em>”. L’applicazione di tale principio è limitata esclusivamente alle relazioni tra i titolari dei diritti e le <em>collecting</em> che li rappresentano con le emittenti e limitatamente ai citati “<em>ancillary online services</em>”. Ciò da cui deriva l’introduzione di questa regola sulla legge applicabile, pertanto, non è dettata da un vincolo di carattere tecnologico – come nel caso del satellite – ma suggerita da ragioni di opportunità, al fine di agevolare la negoziazione dei diritti considerati.<br />
Ancora, la Relazione alla proposta di regolamento provvede a chiarire ulteriormente la ratio dell’introduzione di tale principio. Alla pagina 1, si legge infatti che “<em>al fine di rendere disponibili i propri servizi al di là delle frontiere, gli organismi di radiodiffusione devono disporre dei diritti necessari per i pertinenti territori, il che aumenta la complessità dell&#8217;acquisizione dei diritti</em>”, dunque si propone l’estensione del principio contenuto nella direttiva 93/83/CEE relativa alle trasmissioni via satellite. Il fine ultimo è allora la semplificazione e l’abbattimento dei costi di transazione nella negoziazione dei relativi diritti. Sempre a tal riguardo e dal punto di vista del principio di proporzionalità dell’intervento dell’Unione rispetto all’azione ed alle competenze degli Stati membri, nella Relazione si ribadisce che l’applicazione del regolamento è circoscritta a questo specifico segmento di mercato –<em>servizi online accessori delle emittenti e determinati servizi di ritrasmissione forniti mediante reti IPTV e altre reti di comunicazione elettronica “chiuse” – </em>e non può estendersi ad altri tipologie di servizi<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>. Per tali ragioni, sembra trattarsi di norme eccezionali dettate espressamente per queste finalità e non suscettibili di applicazione analogica rispetto ad altri servizi.<br />
Ancora, analizzando quanto contemplato nel considerando 10, deve ritenersi paese d’origine ai sensi della proposta di Regolamento in commento quello dove l’emittente televisiva ha la sua sede principale. Emerge infatti che, dal momento che “<em>la messa a disposizione, l’accesso o l’uso di un servizio online accessorio sono considerati come avvenuti esclusivamente nello Stato membro in cui l’organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale, mentre di fatto il servizio online accessorio può essere fornito a livello transfrontaliero ad altri Stati membri, è necessario garantire che, nel calcolare l&#8217;importo del pagamento da versare per i diritti in questione, le parti tengano conto di tutti gli aspetti del servizio online accessorio, quali le caratteristiche del servizio, il pubblico &#8211; incluso il pubblico dello Stato membro in cui l’organismo di diffusione radiotelevisiva ha la sua sede principale e il pubblico di altri Stati membri in cui il servizio online accessorio è accessibile e utilizzato &#8211; e la versione linguistica</em>”<em>. </em>Il successivo considerando provvede poi a chiarire che “<em>il principio della libertà contrattuale permetterà di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d’origine stabilito dal presente regolamento, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche, purché tali limitazioni siano conformi al diritto dell&#8217;Unione</em>”. Ancora, con particolare riferimento alla consultazione degli <em>stakeholders</em>, sempre nella premessa si evidenzia che, in via generale i consumatori sono favorevoli all’estensione del principio del paese di origine a tutti i servizi online, seppure alcuni di essi sostengono che tale previsione potrebbe non bastare a garantire l’accesso transfrontaliero. Da un lato vi sono, chiaramente, le emittenti del servizio pubblico nonché le radio commerciali che chiedono l’applicazione del principio del paese di origine ai servizi <em>online</em> connessi alla trasmissione. Di contro, forti riserve sull’estensione dell’applicazione di tale principio sono espresse dalle emittenti commerciali, dai titolari di diritti e dagli organismi di gestione collettiva. Tali ultimi soggetti ritengono, infatti che ciò potrebbe limitare la loro capacità di concedere i diritti su base territoriale, ossia la loro possibilità di acquisire diritti d’autore e connessi relativi allo sfruttamento televisivo delle opere “frazionati” per diversi Stati europei o aree linguistiche<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>. Eppure, il considerando in commento, recependo le istanze delle emittenti, afferma <em>expressis verbis</em> che l’applicazione della legge del paese d’origine non fa venire meno la loro possibilità di limitare, secondo i territori di interesse, l’utilizzazione dei diritti ed anzi che dette limitazioni sono conformi al diritto dell’Unione europea, facendo così salvo il principio di libertà contrattuale.<br />
Particolare attenzione merita, infine, il fatto che, in base all’articolo 3, comma 1, “<em>i titolari del diritto d&#8217;autore e dei diritti connessi diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva possono esercitare il proprio diritto di concedere o rifiutare l’autorizzazione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva</em>”. In base al considerando 12, “<em>gli operatori di servizi di ritrasmissione via satellite, in digitale terrestre, tramite reti IP a circuito chiuso, reti mobili e reti analoghe, forniscono servizi equivalenti a quelli forniti dagli operatori di servizi di ritrasmissione via cavo quando ritrasmettono simultaneamente, in maniera invariata e integrale, a destinazione del pubblico di uno Stato membro, una trasmissione iniziale di un altro Stato membro di programmi televisivi o radiofonici, se tale trasmissione iniziale è effettuata su filo o via etere, incluse le trasmissioni via satellite ma escluse quelle online, ed è destinata al pubblico. Essi dovrebbero pertanto rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento e beneficiare del meccanismo che introduce la gestione collettiva obbligatoria dei diritti</em>”. Anche questa scelta è mutuata dalla direttiva 93/83/CEE ove, con riferimento al diritto di ritrasmissione via cavo, l’art. 9.1 afferma che “<em>Gli Stati membri garantiscono che il diritto dei titolari d’autore e dei detentori dei diritti connessi di concedere o negare ad un cablodistributore l’autorizzazione di ritrasmettere via cavo possa essere esercitato esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva</em>”.<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. Conclusioni</strong><br />
Risulta evidente che le proposte di cui si è discusso dovranno compiere il loro <em>iter</em> legislativo e che non sono da escludersi modifiche ai testi definitivi. Preliminarmente, va specificato che tutte le proposte legislative di cui al pacchetto di riforma sul <em>copyright</em> sono sottoposte a procedura legislativa ordinaria. Come noto, ciò sta a significare che, come previsto dall’articolo 294 del Trattato sul funzionamento dell’UE, a valle della proposta legislativa della Commissione, il Parlamento adotterà una posizione di prima lettura e la trasmetterà poi al Consiglio, che potrà approvare la posizione del Parlamento, ovvero adottare una propria posizione di prima lettura e trasmetterla al Parlamento. Per tali ragioni, nel corso dei prossimi mesi ci si attende una risoluzione legislativa di prima lettura del Parlamento europeo. Prima che questa arrivi, occorrerà aspettare, per ciascuna delle proposte di riforma, che i rispettivi relatori responsabili coordinino l’analisi dei testi in Commissione, raccogliendo gli emendamenti alle proposte della Commissione, al fine di arrivare ad adottare una proposta di risoluzione di prima lettura, che starà poi alla plenaria del Parlamento europeo adottare in via definitiva.</p>
<div>
<p><strong>Le opinioni espresse sono solo dell’autore e non implicano in alcun modo la posizione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni</strong></p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> “<em>Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al&nbsp;Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al&nbsp;Comitato delle Regioni</em><em>.</em> <em>Strategia per il mercato unico digitale in Europa</em>” COM (2015) 192 final.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><em><strong>[2]</strong></em></a> “<em>Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al&nbsp;Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al&nbsp;Comitato delle Regioni. Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d&#8217;autore</em>” COM (2015) 626 final.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> “<em>Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico digitale</em>” COM (2016) 593 final.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> “<em>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici</em>” COM (2016) 594 final.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Si tratta, in particolare, della “<em>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo scambio transfrontaliero tra l’Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa</em>” COM (2016) 595 final; e della “<em>Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione</em>” COM (2016) 596 final.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Si tratta della “<em>Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato</em>” COM (2016) 287. In particolare, il citato articolo 30 prevede che: “<em>1. Ciascuno Stato membro designa uno o più organismi nazionali di regolamentazione indipendenti. Gli Stati membri garantiscono la loro indipendenza giuridica e funzionale da qualsiasi altro organismo pubblico o privato, lasciando impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di istituire regolatori incaricati della vigilanza di diversi settori. 2. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente nonché conformemente agli obiettivi della presente direttiva, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale, alla tutela dei consumatori, al mercato interno e alla promozione della concorrenza. Gli organismi nazionali di regolamentazione non chiedono né ricevono istruzioni da nessun altro organismo in merito all’espletamento delle mansioni loro assegnate a norma della normativa nazionale di attuazione del diritto dell’Unione. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. 3. Le competenze e i poteri degli organismi di regolamentazione indipendenti nonché le modalità di responsabilizzazione sono chiaramente definite dalla legge. 4. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di sufficienti poteri di esecuzione per svolgere le loro funzioni in modo efficace. 5. Il capo di un organismo nazionale di regolamentazione o</em> <em>i membri dell’organo collegiale che svolge tale funzione nell’ambito di un organismo nazionale di regolamentazione possono essere licenziati solamente se non soddisfano più le condizioni richieste ai fini dell’esecuzione dei loro doveri stabiliti in anticipo dalla legislazione nazionale. Una decisione di licenziamento è resa pubblica, così come la dichiarazione delle motivazioni. 6. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti dispongano di bilanci annuali distinti che sono resi pubblici. Gli Stati membri garantiscono altresì che gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano delle risorse finanziarie e umane adeguate per consentire loro di svolgere le mansioni assegnate nonché di partecipare attivamente e di contribuire all’ERGA. 7. Gli Stati membri garantiscono l’esistenza di meccanismi efficaci a livello nazionale nell’ambito dei quali qualsiasi utente o fornitore di servizi di media o di piattaforma per la condivisione di video interessato da una decisione di un organismo nazionale di regolamentazione ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un’autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso. L’organo di ricorso è indipendente dalle parti interessate dall’appello. Tale organo di ricorso, che dovrebbe essere una corte, dispone delle competenze necessarie che gli consentano di svolgere le proprie funzioni in modo efficace. Gli Stati membri garantiscono che i meriti della causa siano debitamente tenuti in considerazione e che esista un meccanismo di ricorso efficace. In attesa dell’esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell’organismo nazionale</em> <em>di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Vedi articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2016.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Si tratta della “<em>Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull&#8217;armonizzazione di taluni aspetti del diritto d&#8217;autore e dei diritti connessi nella società dell&#8217;informazione</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Cfr. considerando 32 della proposta di direttiva.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Cfr. considerando 31 della proposta di direttiva.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> In primo luogo, si precisa che parte della dottrina italiana è contraria all’immissione di detto nuovo diritto. Si veda, a tal riguardo, l’indirizzo internet <em>http://www.dimt.it/index.php/it/notizie/15414-76will-the-draft-directive-on-copyright-in-the-digital-single-market-resist-the-temptation-to-introduce-a-new-neighbouring-right-to-publishers</em>. Le ragioni sono le seguenti: «<em>reinforcing neighbouring rights in favour of publishers implies costs, that, if not strictly justifiable, are excessive and disproportionate</em> […] <em>introducing further limitations to the use of digital content would affect the dissemination of digital content on the web, restricting the freedom to inform and of being informed</em> […] <em>such regulation could also unfavorably impact the market, as has been the case in other sectors. In the music industry, for instance, similar measures have proven to be ineffective, resulting in 1) higher costs to identify and manage the removal request; 2) time consuming legal actions for obtaining the darkening of unauthorized links».</em> Va detto che l’introduzione di tale diritto connesso dovrebbe tenere conto e non impedire la libera manifestazione del pensiero ed il diritto di accedere alle informazioni sancito dall’art. 11 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali nell’unione europea. In altro modo, si potrebbe pensare, all’introduzione di un diritto a compenso per le utilizzazioni <em>online</em>, a favore degli editori, sul modello di quello previsto per la copia privata <em>ex</em> art. 5.2 <em>lett. b) </em>della direttiva 2001/29/CE. Ciò prevedendo un cd. “dominio pubblico pagante”, laddove il titolare dei diritti non può autorizzare l’impiego dell’opera, ma ha diritto ad un compenso per l’utilizzazione, da potersi calcolare anche in via forfettaria. Così potrebbero essere assicurate alcune risorse all’industria della stampa, senza aumentare i costi di transazione, quali, ad es., quelli relativi all’identificazione dei titolari dei diritti ed all’ottenimento del consenso da parte di ciascuno di essi.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Cfr. comma 1, art. 13 e considerando 37 della proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, COM (2016) 593 final.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Ai sensi della proposta di direttiva SMAV, il “<em>Servizio di piattaforma per la condivisione di video</em>” è “<em>un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che risponde ai seguenti requisiti: i) il servizio consiste nella memorizzazione di un numero importante di programmi o di video generati dagli utenti, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale; ii) l’organizzazione del contenuto memorizzato è determinata dal fornitore del servizio, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante “hosting”, visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento; iii) l’obiettivo principale del servizio o di una sezione distinguibile di esso è la fornitura di programmi e video generati dagli utenti per il grande pubblico, al fine di informare, intrattenere o istruire; iv) il servizio è messo a disposizione mediante reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Si tratta della “<em>Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 Relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell&#8217;informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Cfr. considerando 39 della proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, COM (2016) 593 final.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Si ricorda che ai sensi dell’art. 25 della legge n. 633 del 1941, i diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte. Ai sensi dell’art. 85 della medesima legge quelli degli interpreti durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Cfr. articolo 15 della proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, COM (2016) 593 final.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Cfr. articolo 16 della proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, COM (2016) 593 final.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Tale competenza è stata da ultimo confermata nella “<em>Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell&#8217;installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità Testo rilevante ai fini del SEE</em>” e nel decreto legislativo di attuazione del 15 febbraio 2016, n. 33.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Tale <em>expertise</em> deriva dall’attività svolta ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 680/13/CONS.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Si tratta della “<em>Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno</em>” COM (2015) 627 final.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn22"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Cfr. “<em>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Le piattaforme online e il Mercato Unico Digitale. Opportunità e sfide per l&#8217;Europa</em>” COM (2016) 288 final.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn23"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Si veda l’articolo 2 della proposta di Regolamento, COM (2016) 594 final.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a>Si veda, in particolare, la pagina 4 della Relazione alla proposta di Regolamento, COM (2016) 594 final, laddove si afferma che «<em>(…) </em><em>The proposal establishes enabling mechanisms in order to facilitate the clearance of copyright and related rights in relation to certain types of online transmissions and retransmissions over closed networks of TV and radio programmes. It is targeted and covers only specific segments of the market (ancillary online services of broadcasters and certain retransmission services provided by means of IPTV and other “closed” electronic communications networks) while other services (e.g. on-demand services not linked to a broadcast) are outside its scope (…)</em>».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn25"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.mari/Desktop/Pacchetto%20UE%20su%20Copyright.docx#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Si veda, in particolare, quanto riportato alla pagina 4 della Relazione, laddove è specificato che «<em>Consumers are generally in favour of a broad extension of the country of origin principle to cover all online services, even if some of them consider that this mechanism may not be sufficient to ensure cross-border access. All public service broadcasters as well as commercial radios call for the application of the country of origin principle to broadcast-related online services. By contrast, commercial broadcasters, right holders and CMOs express strong reservations on extending the application of the country of origin principle. They consider that any such extension would restrict their ability to license rights on a territorial basis</em>».</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-proposte-di-riforma-della-commissione-europea-in-materia-di-copyright-analisi-dei-profili-piu-rilevanti-in-relazione-alle-tematiche-dinteresse-dellagcom/">Le nuove proposte di riforma della Commissione europea in materia di copyright. Analisi dei profili più rilevanti in relazione alle tematiche d’interesse dell’AGCom</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le nuove norme in materia di secondary ticketing e le competenze attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-norme-in-materia-di-secondary-ticketing-e-le-competenze-attribuite-allautorita-per-le-garanzie-nelle-comunicazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2017 17:39:09 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-norme-in-materia-di-secondary-ticketing-e-le-competenze-attribuite-allautorita-per-le-garanzie-nelle-comunicazioni/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-norme-in-materia-di-secondary-ticketing-e-le-competenze-attribuite-allautorita-per-le-garanzie-nelle-comunicazioni/">Le nuove norme in materia di secondary ticketing e le competenze attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Brevi cenni sul fenomeno del secondary ticketing e le istruttorie dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 3. La novella normativa di contrasto e le competenze attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 4. Analogie con l’attività svolta dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-norme-in-materia-di-secondary-ticketing-e-le-competenze-attribuite-allautorita-per-le-garanzie-nelle-comunicazioni/">Le nuove norme in materia di secondary ticketing e le competenze attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-norme-in-materia-di-secondary-ticketing-e-le-competenze-attribuite-allautorita-per-le-garanzie-nelle-comunicazioni/">Le nuove norme in materia di secondary ticketing e le competenze attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</a></p>
<p><strong>SOMMARIO</strong>: 1. Premessa. 2. Brevi cenni sul fenomeno del <em>secondary ticketing</em> e le istruttorie dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 3. La novella normativa di contrasto e le competenze attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 4. Analogie con l’attività svolta dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di diritto d’autore <em>online</em>.</p>
<ol>
<li><strong>Premessa</strong></li>
</ol>
<p>Il presente elaborato ha lo scopo di illustrare il contenuto delle previsioni recate dall’articolo 1, commi 545 e 546 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – cd. <em>legge di stabilità 2017</em> – in materia di vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo, che attribuiscono nuove competenze all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in avanti, anche “AGCom”)<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. I commi citati, introdotti durante l’esame del provvedimento alla Camera dei deputati, introducono misure volte a contrastare il fenomeno della vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti, riferendosi al c.d. fenomeno del <em>secondary ticketing</em>.</p>
<ol>
<li value="2"><strong>Il fenomeno del <em>secondary ticketing</em> e le istruttorie dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato </strong></li>
</ol>
<p>In via preliminare, appare utile chiarire cosa si intenda per <em>secondary ticketing</em>. Quando si fa riferimento a tale fenomeno ci si riferisce a quel “mercato secondario” dei biglietti di concerti, eventi sportivi e spettacoli attraverso il quale vengono sottratti dai canali ufficiali di vendita <em>online</em>, anche pochi minuti dopo l’apertura delle vendite, i biglietti degli eventi più attesi, per poi rivenderli su specifici siti <em>web</em> a prezzi evidentemente più elevati rispetto a quelli del mercato primario. Tale fenomeno rileva dunque sotto molteplici aspetti in ragione dei possibili danni procurati: danni a carico dell’Erario per mancata corresponsione di maggiori imposte, danni a carico dei consumatori – penalizzati dal ricarico sul prezzo di vendita – e danni a carico dei titolari dei diritti, quindi degli autori e editori e degli artisti interpreti o esecutori per mancata corresponsione dei relativi diritti. Il mercato dei rivenditori secondari appare caratterizzato da un elevato grado di concentrazione in pochi soggetti attivi a livello internazionale. Tra le principali società emergerebbero Getmein Ltd e Seatwave Ltd – entrambe controllate dalla società Ticketmaster – Viagogo AG, Ticketbis Sociedad Limitada, Worldticketshop BV e MyWayTicket S.a., i cui siti sono tutti ubicati all’estero e i cui servizi offerti sono diversificati<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.<br />
Recentemente, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – con sanzioni pecuniarie pari complessivamente a circa 1,7 milioni di euro – ha concluso cinque istruttorie avviate nell’ottobre del 2016 nei confronti delle società Ticketone SpA, Seatwave Ltd, Viagogo AG, Ticketbis Sociedad Limitada, e MyWayTicket S.a., al fine di verificare eventuali violazioni del Codice del Consumo<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> in relazione alla vendita di biglietti per i principali concerti tenutisi in Italia negli ultimi anni (i cosiddetti “<em>hot events</em>”)<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<br />
In particolare, il primo procedimento ha coinvolto la società Ticketone SpA, soggetto che – in virtù di un accordo concluso nel 2002 con i maggiori organizzatori di eventi italiani – è allo stato ancora titolare di una esclusiva per il canale <em>online</em> dei principali eventi e mette in vendita i biglietti ai prezzi fissati dagli organizzatori per conto dell’artista<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha specificato che “ (…)<em> sebbene fisiologicamente negli hot events, la richiesta di biglietti superi l’offerta e malgrado limitate quantità di biglietti risultino confluite direttamente sul mercato secondario a seguito di vendite da parte di un promoter ad un operatore di secondary ticketing – il segnalato rapido esaurirsi dei biglietti on line relativi ai più importanti eventi di spettacolo che si tengono in Italia e la loro presenza in quantità non marginali sul mercato secondario è dipeso anche dalle concrete procedure adottate da Ticketone per la vendita dei biglietti tramite i canali da esso gestiti</em> (…)”. È emerso, pertanto, che la società Ticketone, pur essendo tenuta contrattualmente a predisporre misure anti-bagarinaggio, non ha adottato adeguate misure dirette a contrastare l’acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate, né ha previsto procedure volte a limitare gli acquisti plurimi degli stessi. In tal senso, l’Autorità ha ritenuto la stessa società responsabile di una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20, comma 2 del Codice del Consumo<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, avendo accertato diverse omissioni comportamentali che sono state ritenute non conformi a quanto ragionevolmente esigibile dal professionista in base ai principi di correttezza e buona fede.<br />
Le ulteriori istruttorie hanno riguardato, ancora, le modalità informative con cui alcuni dei principali operatori di <em>secondary ticketing</em> (Seatwave Ltd, Viagogo AG, Ticketbis Sociedad Limitada, e MyWayTicket S.a.) operano sul mercato <em>online</em>. In via generale, le contestazioni rivolte hanno riguardato la carente o intempestiva informazione in relazione a diversi elementi essenziali di cui il consumatore ha bisogno per assumere una decisione consapevole di acquisto. Si è ritenuto, in particolare, che i professionisti, da un lato non indicassero adeguatamente al consumatore le caratteristiche dei biglietti in vendita – non specificandone il valore facciale e il numero di posto e fila né i diritti e le garanzie riconosciuti in caso di cancellazione dell’evento – dall’altro, non rendessero noto il proprio ruolo di mera intermediazione svolto sul mercato secondario<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>. Le suddette società sono state sanzionate dall’Autorità perché ritenute responsabili di pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.</p>
<ol>
<li value="3"><strong>La novella normativa di contrasto al <em>secondary ticketing</em> e le competenze attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</strong></li>
</ol>
<p>Al fine di garantire la tutela dei consumatori e di contrastare il fenomeno descritto nel precedente paragrafo, la legge di stabilità per il 2017<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> ha introdotto alcune disposizioni <em>ad hoc</em>. In particolare, il comma 545 dell’art. 1 della citata legge dispone, in via generale, che la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo, effettuata da soggetti diversi dai “<em>titolari</em><em>, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione</em>”, è punita – salvo che il fatto non costituisca reato – con l’inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie che vanno dai 5.000 a 180.000 euro. Pertanto, gli organizzatori degli spettacoli nonché i titolari di biglietterie automatizzate autorizzate sarebbero gli unici legittimati a vendere i titoli di accesso<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup><sup>[10]</sup></sup></a>.<br />
Il medesimo comma 545 prevede che se la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo è effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica da soggetti diversi dai titolari, “<em>anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione</em>”, la condotta è inoltre punita – secondo le modalità stabilite al comma successivo – con la “rimozione dei contenuti” o, nei casi più gravi, con “l’oscuramento del sito <em>internet</em>” attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, facendo salve le azioni risarcitorie. Infine, la norma precisa che la vendita effettuata da persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali, non è sanzionata.<br />
La novella normativa attribuisce i compiti di accertamento e intervento in materia di contrasto al fenomeno del <em>secondary ticketing</em> all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che agisce d’ufficio o su segnalazione degli interessati<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup><sup>[11]</sup></sup></a>.<br />
Per quanto concerne in particolare la tutela inibitoria, la norma prevede che la stessa sia attuata “<em>secondo le modalità stabilite dal comma 546 </em>– e dunque attraverso un decreto attuativo interministeriale – <em>con la rimozione dei contenuti o, nei casi più gravi, con l’oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie</em>”. La disposizione fa riferimento all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché alle “<em>altre autorità competenti</em>”. Tuttavia, sulla scorta delle previsioni recate decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> e dell’esperienza applicativa maturata da AGCom in materia di tutela del diritto d’autore <em>online</em><a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>, sembra chiaro il riferimento ad un intervento dell’Autorità garante che si concretizzerebbe sostanzialmente, sulla base delle norme citate, nell’imporre all’<em>Internet service provider </em>di rimuovere i contenuti relativi alla vendita abusiva dei biglietti o di utilizzare gli accorgimenti tecnici volti ad impedire l’accesso al sito <em>internet</em>.<br />
Come anticipato in parte, il successivo comma 546 demanda l’adozione delle specifiche e delle regole tecniche attuative del precedente comma – volte ad aumentare l’efficacia e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante sistemi di biglietterie automatizzate, nonché ad assicurare la tutela dei consumatori – a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui si tratta, sentite l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Società italiana degli autori ed editori (SIAE)<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup><sup>[14]</sup></sup></a>.<br />
In relazione all’ambito di applicazione oggettivo della norma, sembrerebbe interessante riflettere sulla nozione di spettacolo. In proposito, il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante “<em>Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto</em>”, la cui tabella C qualifica precisi spettacoli<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a> fornisce una definizione molto ampia delle “<em>attività di spettacolo</em>” citate all’art. 1, comma 545. In relazione invece all’ambito di applicazione soggettiva delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità 2017, vale a dire quali sono le società nei cui confronti bisognerà attivare l’attività di vigilanza e inibitoria assegnata dalla norma all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si potrebbe pensare di individuare le stesse per esclusione, dal momento in cui sono noti i rivenditori ufficiali per ciascun evento. A tal proposito, potrebbe essere ipotizzabile l’inserimento di tali soggetti in un apposito registro.</p>
<ol>
<li value="4"><strong>Analogie con l’attività svolta dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di diritto d’autore <em>online</em></strong></li>
</ol>
<p>La competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di diritto d’autore <em>online</em> è fondata sul combinato disposto di varie disposizioni<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup><sup>[16]</sup></sup></a> tra le quali rileva, in particolare, il già citato decreto sul commercio elettronico<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>, le cui previsioni definiscono i poteri inibitori nei confronti dei prestatori di servizi della società dell’informazione<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup><sup>[18]</sup></sup></a>. Tali norme, nel prevedere una generale esclusione dell’obbligo di filtraggio preventivo da parte dell’<em>Internet service provider,</em> introducono, ciò nonostante, l’imposizione al prestatore di una serie di obblighi di informazione alle autorità competenti, giudiziarie nonché amministrative con funzioni di vigilanza, con riferimento alle attività illecite o pregiudizievoli commesse dagli utenti avvalendosi dei suoi servizi. In particolare, è previsto che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa competente possa esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>. Conseguentemente, attraverso un “doppio binario” di tutela – amministrativa e giudiziaria – l’AGCom ha il potere di esigere, dal prestatore di servizi, l’impedimento o la cessazione delle violazioni commesse ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del medesimo decreto, ferma restando la competenza dell’Autorità giudiziaria.<br />
Con specifico riferimento all’oggetto del presente elaborato, va evidenziato che il decreto legislativo n. 70 del 2003 prevede, inoltre, all’articolo 5, comma 1, lett. d), che “<em>con provvedimento dell’autorità giudiziaria o degli organi amministrativi di vigilanza o delle autorità indipendenti di settore</em>” la libera circolazione di un servizio della società dell’informazione proveniente da un altro Stato membro può essere limitata, tra l’altro, per motivi di “<em>tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori</em>”.<br />
Pertanto, ove si abbia riguardo alle nuove competenze attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dai commi 545 e 546 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – cd. Legge di stabilità 2017 – in materia di vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata<em> online </em>da soggetti diversi dai titolari – appaiono di tutta evidenza le similitudini con l’attività svolta dalla medesima Autorità in materia di diritto d’autore <em>online </em>di cui al regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, entrato in vigore il 31 marzo del 2014.<br />
Ed infatti, ad eccezione della previsione in materia di <em>secondary ticketing</em> per cui gli interventi di <em>enforcement</em> possono avvenire sia d’ufficio che su segnalazione degli interessati – mentre in materia di diritto d’autore <em>online </em>l’Autorità può intervenire solo su istanza di parte – è doveroso evidenziare che in entrambi i casi è attribuito ad AGCom il potere di effettuare i necessari accertamenti nonché quello di perseguire le violazioni attraverso gli strumenti della rimozione selettiva o, nei casi più gravi, con la disabilitazione dell’accesso al sito <em>internet<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20"><strong>[20]</strong></a></em>.<br />
Pertanto, la vendita abusiva <em>online</em> sarà punita attraverso i citati strumenti, secondo le modalità tecniche che saranno specificate nel dettaglio attraverso il decreto interministeriale di cui al comma 546 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2017.</p>
<ol>
<li value="5"><strong>Adozione della nuova norma</strong></li>
</ol>
<p>Alla luce del commento effettuato sulle nuove norme introdotte in materia di vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo, appare doveroso evidenziare alcuni profili di criticità resi evidenti già da una prima lettura delle disposizioni recate dalla legge di stabilità 2017. In primo luogo, non è chiaro quali siano i soggetti direttamente coinvolti dall’ambito della nuova disposizione di legge. Con riguardo a coloro i quali possono eventualmente segnalare una violazione alle autorità competenti rientrerebbero i soggetti legittimati a vendere i titoli di accesso e, quindi, gli organizzatori degli spettacoli nonché i titolari di biglietterie autorizzate. Ancora, in relazione a coloro nei confronti dei quali le autorità competenti possono intervenire, attraverso misure sanzionatorie e inibitorie, si segnalano i soggetti diversi dai rivenditori autorizzati che effettuano una vendita abusiva di titoli di accesso ad attività di spettacolo. Si sottolinea, al riguardo, un’apparente distinzione tra “mondo fisico” e <em>online</em>. Dalla lettura della norma si evince, infatti, che nel primo caso le violazioni sono punite con l’inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 180.000 euro. Qualora, invece, la condotta abusiva sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, la stessa è punita anche con la rimozione dei contenuti o, nei casi più gravi con l’oscuramento del sito <em>internet.</em> La competenza, inoltre, sarebbe dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ma anche di “altre autorità competenti”. Tuttavia, la norma non chiarisce espressamente quali siano le altre “autorità competenti” tenute a svolgere i necessari accertamenti ed interventi.<br />
Come già ricordato, il comma 546 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2017 rimanda la definizione delle specificazioni e tecniche attuative ad un decreto interministeriale, da adottare sentite l’AGCom e la SIAE. Pertanto, sarà quanto mai necessario che l’Autorità garante inquadri in maniera dettagliata le effettive competenze che le verranno attribuite, intervenendo efficacemente sull’<em>iter</em> dello stesso decreto secondo quanto previsto dalla citata disposizione.<br />
Ancora, con specifico riferimento al settore <em>online</em>, preliminarmente occorre riflettere su quali potrebbero essere le modalità di acquisto dei biglietti per eventi o concerti da parte del mercato secondario. È nota l’esistenza di società organizzate che procedono all’acquisto massivo di biglietti per poi rivenderli sul mercato secondario a prezzi maggiorati. Tuttavia, non sarebbe da escludere la presenza sul mercato di strutture organizzate ad <em>hoc</em> che agirebbero in accordo con le società di <em>management</em> e quindi direttamente con gli organizzatori degli eventi stessi. Verificare la sussistenza di tale ipotesi, così come l’eventuale utilizzo di <em>software</em> ad <em>hoc</em> per acquistare biglietti in massa sul mercato primario e rivenderli poi su quello secondario, è un’attività particolarmente complessa. A tal riguardo, potrebbe rilevare l’esperienza già maturata in altri Paesi. Negli Stati Uniti, ad esempio, è stato recentemente approvato un provvedimento denominato “<em>Better Online Ticket Sales Act</em>”<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a> che riconosce rilevanza penale all’utilizzo abusivo di tali <em>software</em>. L’attività di contrasto ai cd. <em>bot</em> pare essere obiettivo comune della lotta internazionale al bagarinaggio <em>online</em>. Provvedimenti simili a quello preso dal governo americano sono allo studio anche in Canada e nel Regno Unito.<br />
In quest’ottica, per quel che concerne l’esperienza italiana, rileva l’accoglimento da parte del Tribunale Civile di Roma<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a> dell’esposto presentato da SIAE avverso Live Nation 2 s.r.l., società organizzatrice, e i portali di vendita <em>online</em> Seatwave Ltd, Ticket Bis Sociedad Limitada e Viagogo AG. L’esposto è stato conseguenza dell’ingente accaparramento da parte dei venditori del mercato secondario di biglietti dei concerti del 3 e 4 luglio 2017 del gruppo Coldplay, con la conseguente impossibilità di reperirli tramite il rivenditore ufficiale. In particolare, il Tribunale ha inibito a queste società la vendita dei biglietti e, pur se in sede cautelare, ha identificato quali condotte siano lesive e vietate. Secondo il giudice il <em>secondary ticketing</em> costituisce una violazione qualora i biglietti venduti su questo canale siano sottratti <em>ex ante</em> alla vendita ufficiale nei confronti dei consumatori finali. Questo può avvenire secondo due modalità. La prima riguarda il raggiungimento di un accordo –intesa – tra l’impresario o il rivenditore ufficiale e la società di <em>secondary ticketing</em>, al fine di destinare a quest’ultima un quantitativo di biglietti i quali sono sottratti al mercato “primario” e, pertanto, non sono messi in vendita al consumatore finale tramite rivenditore ufficiale primario. In secondo luogo, si fa riferimento all’utilizzo, da parte del <em>secondary ticketing</em>, di programmi informatici in grado di aggirare il limite massimo di biglietti vendibili – acquistabili da – a ciascun consumatore finale dal mercato primario con l’effetto di acquisire ingenti quantitativi di biglietti rendendoli di fatto non acquistabili tramite rivendita primaria. Per quanto riguarda tale specifico aspetto, non sono attualmente utilizzate contromisure informatiche in grado di riconoscere un biglietto acquistato con <em>software</em> illegali sul mercato primario e, conseguentemente, di sanzionare l’acquirente o l’intermediario.<br />
L’accertamento di tali condotte, come riconosciuto anche dal giudice, implica lo svolgimento di indagini e l’utilizzo di strumenti di investigazione appropriati che appaiono congeniali ad organi di polizia giudiziaria. Quanto riportato rende evidente come il solo intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in via amministrativa sul <em>secondary ticketing </em>non sia idoneo a contrastare efficacemente il fenomeno, in considerazione della complessità del sistema in cui lo stesso si inserisce e del necessario raccordo con l’autorità giudiziaria, stante la natura del fenomeno stesso che si intende contrastare.<br />
In considerazione di tali profili di criticità, allo scopo di assicurare un intervento dell’Autorità garante che sia efficace e proporzionato alla problematica, si potrebbe pensare di introdurre una forma di tutela inibitoria da applicare secondo un approccio graduale.<br />
A tal proposito, occorre evidenziare con riferimento all’ubicazione dei server, che le principali società coinvolte hanno tutte dimensione sovranazionale e i siti sono tutti collocati all’estero. Inoltre i servizi offerti sono diversificati e includono viaggi e turismo o biglietti per eventi all’estero acquistabili dall’Italia ed un eventuale inibizione dell’accesso al sito impedirebbe l’accesso anche a tali ulteriori servizi. Pertanto, si evidenzia da un lato lo spettro più ampio di violazioni che esulano dalla competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall’altro una potenziale criticità nell’adozione di misure di inibizione dell’accesso da parte della stessa Autorità che impedirebbe di fatto l’accesso a tutti i servizi offerti.<br />
Alla luce delle considerazioni svolte, si è in attesa di conoscere l’esito della fase di interlocuzione avviata tra le Amministrazioni coinvolte dalla legge, le quali, presumibilmente, avranno già condiviso le principali criticità applicative poste dalle nuove norme come, ad esempio, l’identificazione dei soggetti che irrogano le sanzioni e le azioni inibitorie da avviare, la portata delle inibizioni, il doppio binario giudiziario e amministrativo e il contrasto alle tecniche informatiche. Senza dubbio sarà interessante comprendere la concreta declinazione del ruolo di AGCom e la portata del suo intervento avverso i siti che svolgono attività di rivendita non ufficiale nonché il raccordo tra la stessa Autorità e le altre autorità competenti.</p>
<div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<p><strong>* </strong>Le opinioni espresse sono solo dell’autore e non implicano in alcun modo la posizione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.</p>
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> La legge 11 dicembre 2016, n. 232 – cd. Legge di stabilità 2017 – è stata definitivamente approvata dal Senato della Repubblica il 7 dicembre scorso e pubblicata nella <em>Gazzetta Ufficiale</em> della Repubblica italiana 21 dicembre 2016 n. 297.</div>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Per citare alcuni sudi sull’argomento, si fa riferimento ad un’analisi effettuata dall’Associazione tra i Produttori e gli Organizzatori di Spettacoli di Musica dal Vivo –Assomusica – con riferimento al business del fenomeno nel nostro paese. In particolare, in relazione al solo settore della musica dal vivo, pare che i ricavi da vendita di biglietti, nel 2015, siano stati pari a circa 315 milioni di euro, facendo registrare un incremento del 17,2% rispetto all’anno precedente. I dati, aggiornati ai primi otto mesi del 2016, danno conto di una situazione complessivamente stabile (- 0,2% di spesa al botteghino). Applicando a questi dati le percentuali di stima intorno al valore del <em>secondary ticketing</em>, emerge che il fenomeno l’anno scorso potrebbe essersi attestato in Italia su un valore pari a circa 40 milioni di euro.</div>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “<em>Codice del Consumo</em>” e successive modificazioni.</div>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Per approfondimenti: http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/PS8035Ticketone.pdf/download.html; http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/PS10610viagogo.pdf/download.html; http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/PS10611ticketbis.pdf/download.html;<br />
http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/PS10612maywayticket.pdf/download.html;<br />
http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/PS10613seatwave.pdf/download.html.<br />
In particolare, il procedimento avviato nei confronti di Ticketone SpA era diretto, in primo luogo, ad accertare se il professionista avesse predisposto idonee misure informatiche, previsioni contrattuali e modalità di vendita, nonché avesse esercitato un adeguato controllo, per garantire l’effettiva disponibilità di biglietti per i consumatori e per evitare la possibilità che alcuni soggetti, attraverso l’utilizzo di specifici software, procedessero all’acquisto massivo e quasi istantaneo di tutti i biglietti sul canale <em>online</em>. I procedimenti avviati nei confronti dei professionisti del mercato secondario erano diretti a verificare l’eventuale ingannevolezza delle informazioni relative alle condizioni di vendita sui siti, che avrebbero potuto rendere non chiara la natura e le caratteristiche del servizio di intermediazione svolto, la tipologia e il prezzo di vendita dei biglietti offerti, nonché i diritti e le garanzie riconosciuti al consumatore, anche in caso di annullamento degli eventi.</div>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Il caso in questione traeva origine da numerose segnalazioni in cui veniva lamentato un repentino esaurimento dei biglietti sul mercato primario e la quasi contestuale vendita degli stessi sul mercato secondario, dove risultavano venduti a prezzi maggiorati. L’obiettivo era quello di accertare se il professionista avesse agito con la diligenza propria del suo ruolo di esclusivista per le vendite <em>online</em> e degli specifici obblighi contrattuali ad esso collegati.</div>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “<em>Codice del Consumo</em>” e successive modificazioni.</div>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> In particolare, per quel che concerne il provvedimento adottato nei confronti dell’operatore Seatwave Ltd, l’Autorità ha specificato che “(…)<em> non si riscontra nel caso di specie il normale grado di diligenza professionale di cui all’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, ossia quel grado di specifica competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere avuto riguardo alla qualità del professionista e alle caratteristiche dell’attività svolta. In proposito, va, infatti, sottolineato che il professionista &#8211; veicolando un’informazione insufficiente sotto il profilo delle caratteristiche essenziali del servizio pubblicizzato e, pertanto, idonea a falsare il comportamento economico del consumatore con riguardo alla mancata esatta indicazione del posto a sedere cui dà diritto il biglietto, nonché alla mancata indicazione tempestiva del valore facciale del biglietto stesso e alla mancata presentazione delle condizioni contrattuali della cd. Ticket Cover Premium in lingua italiana &#8211; non ha soddisfatto quel particolare onere di completezza e chiarezza informativa che grava sul professionista per rendere disponibili tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’adozione di una scelta consapevole da parte del consumatore </em>(…)”. In tale senso, si vedano le sentenze del Tar Lazio n. 8253 del 12 giugno 2015 e n. 12708 del 10 novembre 2015.</div>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “<em>Codice del Consumo</em>” e successive modificazioni.</div>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Legge 11 dicembre 2016, n. 232.</div>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Si veda anche il comunicato stampa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell’11 novembre 2016, disponibile alla pagina internet http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1570146748.html.</div>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Come noto, il decreto legislativo n. 70 del 2012, di recepimento della direttiva 2009/140/CE e della direttiva 2009/136/CE, modificando il Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. n. 259 del 2003), ha esplicitato il ruolo dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni come autorità nazionale di regolamentazione per le comunicazioni elettroniche.</div>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell&#8217;informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico” – cd. <em>Decreto sul commercio elettronico</em>.</div>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Il riferimento è al “<em>Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70</em>” di cui alla delibera n. 680/13/CONS, entrato in vigore il 31 marzo del 2014, e volto alla tutela dell’interesse pubblicistico allo sviluppo della creatività e alla corretta diffusione della cultura e delle informazioni. Tra le azioni svolte da parte dell’Autorità vi è il c.d. <em>enforcement</em>. Si tratta di un modello procedimentale amministrativo attivabile a illecito avvenuto, che si affianca al tradizionale canale giudiziario. Occorre dare evidenza del fatto che l’intervento dell’Autorità si propone come alternativo, e non sostitutivo, rispetto a quello dell’autorità giudiziaria, essendo previste la non procedibilità dell’istanza qualora sia stata adita l’autorità giudiziaria e l’archiviazione del procedimento amministrativo laddove il soggetto istante adisca l’autorità giudiziaria. La modalità di tutela posta alla base del procedimento, proprio in considerazione dell’immediatezza con cui si propagano le informazioni via internet, vuole essere semplice e tempestiva, pur sempre nel rispetto dei principi di legalità, ragionevolezza, proporzionalità e contraddittorio dell’azione amministrativa. In tal senso, un soggetto legittimato – la cui definizione è rinvenibile alla lett. u) del citato regolamento allegato alla delibera 680/13/CONS – può segnalare una violazione direttamente all’Autorità garante la quale, nel caso in cui non disponga l’archiviazione, avvia il procedimento istruttorio. Gli interventi di <em>enforcement</em> non possono mai avvenire d’ufficio, ma solo su segnalazione di parte. Attraverso la comunicazione di avvio del procedimento – inviata ai prestatori di servizi all’uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all’<em>uploader </em>e ai gestori della pagina e del sito internet – i soggetti destinatari dell’atto vengono posti nella condizione poter decidere circa la loro eventuale partecipazione al procedimento, attraverso la presentazione di controdeduzioni o il ricorso all’istituto dell’adeguamento spontaneo. Laddove subentri un adeguamento spontaneo, il procedimento si conclude con una archiviazione in via amministrativa. Solo nel caso in cui tale ultima ipotesi non dovesse verificarsi, sempre facendo salve le esigenze istruttorie e di contraddittorio, l’Autorità trasmette gli atti all’organo collegiale e il procedimento si conclude con l’archiviazione o con l’emanazione di un ordine di porre fine alla violazione accertata. L’ordine in commento si rivolge ai prestatori di servizi, destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e, pertanto, già consapevoli della presunta illiceità commessa. L’efficacia degli ordini impartiti è presidiata dall’applicabilità, nel caso di inottemperanza, delle sanzioni pecuniarie previste in via generale dall’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (<em>Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo</em> – cd. <em>legge Maccanico</em>).</div>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Si rileva che la certificazione degli incassi nel settore degli spettacoli e degli intrattenimenti avviene tramite speciali sistemi automatizzati resi funzionanti da carte di attivazione fornite dalla SIAE in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate (provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001). Tali sistemi consentono di trasmettere periodicamente alla SIAE i dati degli incassi giornalieri e mensili per via telematica. Con circolare n. 34/E del 27 giugno 2003, l’Agenzia delle Entrate ha indicato quali sono i soggetti tenuti all’uso delle apparecchiature e le prestazioni da certificare.</div>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> In particolare, nella Tabella C &#8211; “Spettacoli ed altre attività”, introdotta dall&#8217;art. 18 del DLG 26/02/99 n. 60, sono riportati i seguenti spettacoli: “<em>1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private; 2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono; 3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l&#8217;esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell&#8217;orario complessivo di apertura al pubblico dell&#8217;esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchature similari a getttoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari; 4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia misicale, rivista; concerti vocali strumentali, attivita&#8217; circensi e dello spettalcolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti; 5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche</em><br />
<em>e industriali, rassegne cinimatografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari; 6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite</em>”.</div>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> In particolare, il potere di vigilanza si fonda sul dettato degli articoli 182-bis e 182-ter della legge sul diritto d’autore, il potere dell’Autorità di ordinare la cessazione di violazioni del diritto d’autore <em>online</em> sulle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 70 del 2003 e il potere regolamentare e sanzionatorio per le violazioni del diritto d’autore sui servizi di media audiovisivi sul dettato degli articoli 1-ter, comma 8, e 32-bis del d.lgs. n.177 del 2005 (così come introdotti dal d.lgs. n. 44 del 2010). Con riferimento alla base giuridica del regolamento in materia di diritto d’autore <em>online</em> e quindi alle norme di rango primario dedotte dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a fondamento del proprio potere regolamentare, si vedano anche la sentenza 21 ottobre 2015 n. 247 della Corte Costituzionale e la recente sentenza del TAR Lazio n. 04101 del 30 marzo 2017, con la quale il Giudice amministrativo ha rigettato i ricorsi presentati contro il citato regolamento.</div>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 “<em>Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico</em>” – cd. <em>Decreto sul commercio elettronico</em>.</div>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> A tal proposito, è doveroso ricordare che sul tema dei contenuti e limiti delle responsabilità (civili e penali) dell’<em>Internet service provider </em>il decreto legislativo n. 70 del 2003 prevede uno specifico regime di esclusione della responsabilità per ciascuna delle attività poste in essere da tali soggetti (<em>mere conduit</em>, <em>caching</em> e <em>hosting</em>). In particolare, l’Internet <em>service provider</em>, nell’esecuzione delle prestazioni dei servizi, è sollevato dall’obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate, nonché dall’obbligo di indagare attivamente su fatti o circostanze che segnino la presenza di attività illecite. Ad ogni modo, il prestatore di servizi è tenuto a informare tempestivamente l’autorità giudiziaria o quella amministrativa con funzioni di vigilanza “<em>qualora</em> <em>sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del</em> <em>servizio della società dell’informazione</em>” e a fornire “<em>a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite</em>” (art. 17, comma 2, d.lgs. n. 70 del 2003).</div>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Il riferimento è agli articoli 14, comma 3, 15 comma 2 e 16, comma 3, del d.lgs. n. 70 del 2003.</div>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> A tal punto occorre precisare che il regolamento AGCom in materia di diritto d’autore <em>online</em> prevede che qualora non si addivenga all’adeguamento spontaneo da parte dei destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, l’Ufficio competente trasmette gli atti all’Organo collegiale e il procedimento si può concludere o con una archiviazione nel merito oppure con l’emanazione di un ordine di porre fine alla violazione accertata. A tale proposito, per quel che concerne il contenuto degli ordini emanati da parte dell’Autorità, giova sottolinearsi come i casi di violazioni <em>online</em> del diritto d’autore si distinguano con riferimento all’ubicazione del <em>server </em>se in Italia o all’estero. Infatti, se il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali illegalmente diffuse è ospitato su un <em>server</em> ubicato nel territorio nazionale l’ordine da parte dell’Autorità è rivolto all’<em>hosting provider</em> e il contenuto dell’ordine può consistere solo in una misura meno invasiva ossia nella rimozione selettiva delle stesse opere o, nei casi più estremi, può consistere anche nella disabilitazione dell’accesso alle stesse opere. Nel caso in cui, invece, il <em>server</em> è ubicato all’estero, l’unica scelta tecnicamente possibile è quella di ordinare la disabilitazione dell’accesso ai <em>provider </em>italiani di <em>mere conduit</em>. Tale distinzione deriva dal fatto che quando il <em>server</em> è ubicato all’estero è fuori dalla giurisdizione italiana.
</div>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Per la consultazione si rinvia alla seguente pagina <em>internet</em>: https://www.congress.gov/congressional-report/114th-congress/senate-report/391/1</div>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Si tratta dell’ordinanza depositata dalla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma il 30 novembre 2016 (R.G. n. 69110/2016).
</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-nuove-norme-in-materia-di-secondary-ticketing-e-le-competenze-attribuite-allautorita-per-le-garanzie-nelle-comunicazioni/">Le nuove norme in materia di secondary ticketing e le competenze attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
