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	<title>Giorgio Vercillo Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Giorgio Vercillo Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La tutela cautelare nel processo amministrativo ed il paradigma imposto dalla Corte di Giustizia nell&#8217;ottica del giudizio sul rapporto</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-cautelare-nel-processo-amministrativo-ed-il-paradigma-imposto-dalla-corte-di-giustizia-nellottica-del-giudizio-sul-rapporto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-cautelare-nel-processo-amministrativo-ed-il-paradigma-imposto-dalla-corte-di-giustizia-nellottica-del-giudizio-sul-rapporto/">La tutela cautelare nel processo amministrativo ed il paradigma imposto dalla Corte di Giustizia nell&#8217;ottica del giudizio sul rapporto</a></p>
<p>1. Introduzione. 2. Lo standard minimo di tutela cautelare nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. 2.1. Premessa. 2.2. Il modello di tutela cautelare comunitario imposto dalla Corte del Lussemburgo ai giudici amministrativi degli stati membri. 2.3. Il rapporto (amministrativo) come baricentro del paradigma cautelare comunitario. 3. La tutela cautelare nel</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-cautelare-nel-processo-amministrativo-ed-il-paradigma-imposto-dalla-corte-di-giustizia-nellottica-del-giudizio-sul-rapporto/">La tutela cautelare nel processo amministrativo ed il paradigma imposto dalla Corte di Giustizia nell&#8217;ottica del giudizio sul rapporto</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-cautelare-nel-processo-amministrativo-ed-il-paradigma-imposto-dalla-corte-di-giustizia-nellottica-del-giudizio-sul-rapporto/">La tutela cautelare nel processo amministrativo ed il paradigma imposto dalla Corte di Giustizia nell&#8217;ottica del giudizio sul rapporto</a></p>
<p><i><b> 1. Introduzione. 2. Lo standard minimo di tutela cautelare nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. 2.1. Premessa. 2.2. Il modello di tutela cautelare comunitario imposto dalla Corte del Lussemburgo ai giudici amministrativi degli stati membri. 2.3. Il rapporto (amministrativo) come baricentro del paradigma cautelare comunitario. 3. La tutela cautelare nel processo amministrativo ed il paradigma imposto dalla Corte di Giustizia. 3.1. Le ricadute prodotte dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sul paradigma cautelare interno “riformato”. 3.2. Il livello di tutela cautelare assicurato dinnanzi al giudice amministrativo e quello garantito ad opera dello standard minimo di tutela imposto alla Corte di Giustizia. 3.3. Il rapporto (amministrativo) come baricentro del paradigma cautelare nazionale “riformato”.	4. Conclusioni.</b></i></p>
<p><b>1.	Introduzione.</b><br />
Le riforme che nell’ultimo decennio hanno investito il processo amministrativo, non solo hanno contribuito ad alterarne profondamente la primigenia struttura, ma hanno operato altresì una incisiva trasformazione della funzione assunta dal giudice nelle liti tra privato e pubblica amministrazione. <br />
A partire dalla fine degli anni novanta, infatti, il legislatore ha introdotto significative novità che, superando le tradizionali restrizioni di un sistema di tutela in origine costruito come giudizio di pura demolizione giuridica, hanno determinato un clamoroso cambiamento di prospettiva, spostando il baricentro del momento processuale dall’atto al rapporto[1]: l’atto amministrativo non identifica più l’esclusivo termine di attacco giudiziale ed il processo non è più finalizzato alla sola emanazione di una sentenza costitutiva di annullamento, dovendo invece aprirsi[2] alla verifica “di ciò che nella vicenda sarebbe comunque successo se pure le dedotte illegittimità non si fossero verificate”[3].<br />
Com’è noto, le direttrici principali su cui è stata incentrata questa trasformazione sono duplici: tale evoluzione, in primo luogo è stata condotta al fine di incrementare il livello di pienezza[4] ed effettività[5] di tutela giurisdizionale assicurato dinnanzi al giudice amministrativo; in secondo luogo, è stata ispirata dall’esigenza di garantire una maggiore immediatezza/concentrazione/rapidità di tutela, onde consentire un giudizio più veloce ed idoneo a definire la lite tra il privato e la pubblica amministrazione entro un termine ragionevole.<br />
Più precisamente, da un lato, l’intervento di riforma è stato operato incrementando gli originari poteri di cognizione e di decisione del giudice: con il definitivo riconoscimento in capo a quest’ultimo della possibilità di verificare la validità sostanziale dell’azione amministrativa (id est, la correttezza dell’assetto di interessi coinvolti nel rapporto amministrativo) e di tutelare l’interesse legittimo condannando la pubblica amministrazione al risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica[6], il legislatore ha infatti assicurato le condizioni per una precisa coincidenza tra oggetto dell’accertamento giudiziale pieno, specifica missione del giudice amministrativo, effettiva integrazione del momento procedimentale e di quello processuale, facendo perdere al potere di annullamento la sua primitiva ed inadeguata[7] connotazione di “clausola generale”. Dall’altro, tale evoluzione è stata realizzata introducendo e potenziando le provvidenze preordinate ad evitare i danni che potrebbero conseguire dal tempo necessario per definire l’ordinario giudizio a cognizione piena, sia mediante l’introduzione di tecniche di tutela differenziate e semplificate (artt. 23-bis, 26 legge Tar), sia valorizzando il sistema di tutela cautelare che, sebbene in origine fosse stato concepito quale “asfittico”[8] rimedio invocabile ad esclusiva protezione degli interessi legittimi oppositivi, è stato nel tempo modellato sui principi di atipicità e tempestività di tutela, consentendo di ottenere provvedimenti provvisori a contenuto positivo e/o propulsivo anche nei confronti degli atti c.d. negativi e dei comportamenti inerti della pubblica amministrazione.<br />
Quest’ultima trasformazione non costituisce il frutto del caso, ma identifica il prodotto di un graduale processo evolutivo che è partito da lontano ed è stato generato da una pluralità di causali. Se già prima che intervenissero le recenti riforme legislative la giurisprudenza nazionale, in conformità degli auspici provenienti dalla prevalente dottrina interna, aveva potenziato in via pretoria[9] le forme della tutela cautelare del privato nei confronti del potere amministrativo, estendendo l’ambito di applicazione del riduttivo quadro normativo previgente a fattispecie che da questo in origine non erano contemplate, dall’altro una spinta decisiva in favore della codificazione di più incisive forme di tutela anticipatoria è altresì dipesa dall’influenza prodotta ad opera della normativa e della giurisprudenza comunitaria, le quali, com’è noto, non soltanto hanno determinato una progressiva uniformazione del diritto sostanziale [10], ma hanno altresì operato quali principali fattori di una sempre più evidente armonizzazione delle regole processuali interne.<br />
La valorizzazione della tutela cautelare ha assunto un ruolo determinante per la trasformazione dell’oggetto del giudizio amministrativo: mentre l’assenza di forme di tutela sommaria e/o urgente avrebbe in passato potuto avvalorare la tradizionale concezione che qualificava il processo amministrativo come “giudizio sull’atto”, dal momento che il nostro ordinamento conosceva solamente meccanismi di protezione volti ad eliminare il provvedimento illegittimo (o, quanto meno a paralizzarne temporaneamente l’operatività[11]), a seguito delle innovazioni apportate, dapprima dalla legge n. 205/2000, successivamente dal d.lgs. n. 163/2006, si potrebbe sostenere che il legislatore, dilatando (rectius, anticipando) le forme di protezione degli interessi legittimi, abbia contribuito ad accorciare le distanze tra amministrazione e giudice[12], aprendo così le porte ad un sempre più evidente passaggio verso un sindacato incentrato sul rapporto[13]. <br />
Ciò premesso, è ora possibile circoscrivere l’ambito di questa indagine. <br />
Nelle pagine che seguono, dopo aver descritto le principali caratteristiche che connotano il paradigma cautelare imposto dalla Corte di Giustizia, dapprima cercheremo di evidenziare quali siano state le ricadute prodotte dall’ordinamento comunitario sul sistema di tutela cautelare nel processo amministrativo interno; successivamente, tenteremo di appurare se il livello di protezione garantito dal giudice amministrativo sia conforme allo standard minimo di tutela imposto dalla Corte di Giustizia; infine, proveremo a verificare se, dall’esame della giurisprudenza comunitaria, sia possibile trarre qualche argomento utile al fine di sviluppare la teoria secondo cui il giudizio amministrativo avrebbe ormai spostato il proprio baricentro dall’atto al rapporto intercorrente tra privato e pubblica amministrazione[14].	</p>
<p><b>2.	Lo standard minimo di tutela cautelare nella giurisprudenza della Corte di Giustizia.</b></p>
<p><i>2.1 Premessa.</i><br />
	Se negli ultimi anni si è venuto affermando un vero e proprio “paradigma comunitario della tutela cautelare”, ciò è dovuto all’incisivo ruolo che normativa e giurisprudenza comunitaria[15] hanno giocato sugli ordinamenti giuridici degli Stati membri, non solo determinando una progressiva uniformazione del diritto sostanziale negli stessi vigente, ma operando altresì una sempre più evidente armonizzazione delle regole processuali di carattere nazionale, con l’imposizione di standard minimi di tutela a protezione delle situazioni giuridiche soggettive di origine comunitaria[16].<br />
	Su quale sia stato l’elemento che ha trainato siffatto processo di uniformazione la dottrina discute: com’è noto, da un lato, si pongono i sostenitori di una posizione c.d. oggettiva, che individuano il principale fattore nell’effet utile; dall’altro coloro che, adottando una prospettiva di stampo soggettivo, rilevano come l’evoluzione della giurisprudenza comunitaria sembrerebbe dimostrare l’impossibilità di attribuire al principio di effettività di tutela un ruolo subordinato e del tutto ancillare al diverso principio sopraccitato.<br />
	Evidenti sono le divergenze di vedute: mentre per gli assertori della posizione c.d. oggettiva l’effettività del diritto comunitario identificherebbe sempre il fine e l’effettività della tutela (individuale) costituirebbe un “mero” mezzo funzionale al raggiungimento di tale fine[17], per i sostenitori della tesi c.d. soggettiva[18], il principio di effettività di tutela avrebbe ormai assunto un ruolo di centrale importanza nel panorama processuale comunitario, tanto da essere definitivamente consacrato tra i principi fondamentali di quest’ultimo. E ancora, mentre gli uni sostengono che le situazioni giuridiche soggettive comunitarie rivestirebbero una mera funzione essenzialmente obiettiva e processuale, gli altri collocano i “diritti comunitari” in una nuova dimensione sostanziale: da un lato, l’individuo non sarebbe più visto come un semplice mezzo per garantire l’effettività del diritto sopranazionale, “essendo invece un valore finale da tutelare in sé e per sé”[19]; dall’altro, la tutela giurisdizionale di matrice comunitaria non sarebbe più principalmente preordinata all’affermazione del principio di primauté, ma opererebbe anche al fine di assicurare il fondamentale valore costituito dall’effettività di tutela. <br />
	Queste posizioni a nostro avviso dovrebbero essere conciliate: se la primauté non potrebbe rivestire un ruolo del tutto assorbente, posto che l’ordinamento comunitario conosce altri strumenti di carattere esclusivamente oggettivo che sono preordinati al fine di assicurare il raggiungimento di codesto obiettivo[20], non v’è dubbio del fatto che l’effettività di tutela, pur costituendo un principio generale di diritto comunitario sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[21], allo stato attuale non potrebbe obliterare in toto l’effet utile, non potendosi ammettere un sistema di tutela delle situazioni giuridiche soggettive che induca ad incidere negativamente sulla primauté del diritto comunitario[22]. <br />
In altri termini, riflettendo sul dato offerto dall’evoluzione della giurisprudenza lussemburghese, sembrerebbe possibile sostenere che negli ultimi tempi sia stata oramai affermata una nuova forma di tutela giurisdizionale, in cui entrambe le causali sopraccitate avrebbero assunto un ruolo di primario rilievo, favorendo in tal modo la nascita di un sempre più netto “diritto comunitario all’effettività dei diritti”.<br />
	Chiarite le principali ragioni che stanno alla base della progressiva uniformazione delle regole processuali nel panorama comunitario (e quindi, della formazione del paradigma europeo della tutela cautelare), è ora importante precisare quale siano e come operino i vincoli che da queste ultime discendono nei sistemi processuali degli Stati membri.<br />
	Abbiamo già detto che nel dettare i principi “comuni” in materia di tutela giurisdizionale l’ordinamento comunitario si limita a standardizzare i livelli di tutela. Ritornando su tale affermazione è ora doveroso precisare che tale unificazione è realizzata con la sola determinazione di regole minime ad applicazione necessaria, prescindendo, peraltro, dagli eventuali problemi di ordine organizzativo che rimangono di esclusivo carattere interno. <br />
L’ordinamento comunitario interviene pertanto nei limiti di quanto strettamente necessario, facendo salvo il generale principio di autonomia processuale degli Stati membri: posto che il livello sopranazionale si limita ad imporre i livelli minimi di tutela sotto i quali questi ultimi non possono scendere, in virtù dell’art. 10 TCE[23] l’ordinamento giuridico interno non solo rimane competente alla designazione dei giudici ed alla definizione delle modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario[24], ma può altresì liberamente decidere di incrementare lo standard minimo imposto al livello superiore[25].<br />
	Prima di procedere oltre, un’ultima precisazione si impone sul punto. <br />
Occorre infatti avvisare che nel presente studio non è stata presa in esame “tutta” la giurisprudenza amministrativa europea (lato sensu intesa)[26] in materia cautelare: la trattazione che segue è infatti il frutto di una indagine circoscritta alle “sole” sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia nelle principali occasioni in cui questa è stata interpellata, ex art. 234 TCE, dai giudici nazionali in qualità di giudici europei, ossia di organi chiamati ad applicare nel processo interno il diritto comunitario[27]. <br />
	La scelta di adottare una simile chiave di lettura è conseguenza del fatto che, da un esame globale delle differenti pronunzie, emerge un quadro quanto mai variegato di principi difficilmente armonizzabile in un sistema unitario: come autorevoli studiosi hanno già avuto modo di osservare[28], il sistema europeo della giustizia amministrativa (inteso in senso lato), piuttosto che presentarsi come un meccanismo unitario e retto da regole comuni, sembra imporre standard di tutela “a geometria variabile”[29] costruiti su differenti principi a seconda che i giudici comunitari siano chiamati a pronunciarsi, in qualità di giudici “delle” istituzioni (rectius, amministrazioni) comunitarie o in qualità di garanti “diritto comunitario all’effettività dei diritti”. <br />
	Più precisamente, mentre nelle occasioni in cui la Corte di Giustizia ed il Tribunale di Primo Grado esercitano la judicial review of administrative action[30] il rilascio di provvedimenti provvisori è subordinato al ricorrere di stringenti e riduttive condizioni[31], il paradigma cautelare comunitario imposto ai giudici amministrativi degli Stati membri è costruito su principi più larghi e con i primi non del tutto coincidenti[32].</p>
<p><i>2.2 Il modello di tutela cautelare comunitario imposto dalla Corte del Lussemburgo ai giudici amministrativi degli Stati membri.</i><br />
	Al fine di descrivere quali siano le fondamentali caratteristiche funzionali e strutturali che connotano il paradigma cautelare imposto dalla Corte di Giustizia, occorre in primo luogo chiarire che cosa si intenda per funzione e per struttura: mentre la funzione può essere definita come lo “scopo obiettivo” cui è preordinato l’istituto in esame, la struttura costituisce la “tecnica” applicata per la soddisfazione del predetto scopo[33]. <br />
	Esaminando gli aspetti c.d. funzionali, pare opportuno distinguere due profili differenti: l’uno, relativo alle ragioni di carattere generale che hanno portato la Corte di Giustizia a dettare gli standard minimi di tutela (c.d. funzione rispetto all’istituto); l’altro, incentrato sugli specifici obiettivi che, ad avviso dei giudici del Lussemburgo, sono perseguiti mediante il rilascio di provvedimenti provvisori allorquando siano impugnati, dinnanzi alle autorità giurisdizionali competenti, specifici provvedimenti amministrativi di carattere nazionale (c.d. funzione rispetto alla specifica misura).<br />
	E così, se si tengono a mente le osservazioni svolte nel paragrafo che precede, le cose dovrebbero essere piuttosto chiare in merito alla c.d. funzione rispetto all’istituto: considerato che, quando incide sul sistema processuale interno, l’obiettivo generalmente perseguito dall’ordinamento comunitario è quello di garantire il c.d. “diritto all’effettività dei diritti”, come dimostra la giurisprudenza che ha preso spunto dalla celebre sentenza Factortame[34], lo scopo che “in astratto” tale ordinamento ha di mira nell’imporre agli Stati membri livelli minimi di tutela cautelare è duplice ed attiene, da un lato, all’esigenza di assicurare l’effet utile del diritto comunitario, onde prevenirne e sanzionarne in tempo utile le eventuali violazioni; dall’altro, alla necessità di garantire un pieno ed effettivo livello di protezione alle situazioni giuridiche soggettive comunitarie, in modo da assicurarne una adeguata e tempestiva protezione. <br />
	Per quel che riguarda invece il distinto profilo attinente alla c.d. funzione rispetto alla specifica misura, la Corte di Giustizia sembrerebbe presentare il paradigma comunitario come un meccanismo di tutela preordinato a garantire, attraverso l’applicazione di misure c.d. anticipatorie[35], la piena osservanza da parte dei giudici degli Stati membri del principio di effettività/tempestività di tutela, onde evitare l’eventuale danno marginale che potrebbe essere arrecato al ricorrente dai pericula connessi al puro scorrere del tempo necessario per definire il giudizio nel merito.<br />
	A conferma di ciò, pare opportuno rinviare alle puntuali conclusioni presentate dall’Avv. Generale Tesauro[36] in occasione della già citata causa Factortame[37], in quanto, tali osservazioni, non solo sono state accolte con favore in quell’occasione dai giudici del Lussemburgo, ma risultano essere state altresì implicitamente confermate nelle successive pronunzie con le quali, negli anni a seguire, è stato precisato come i provvedimenti provvisori perseguano lo scopo di garantire, anticipandone gli effetti, la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale favorevole al ricorrente[38].<br />
	Ciò posto, pare inoltre opportuno rilevare come, oltre a trovare riscontro nella costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, la natura anticipatoria del paradigma comunitario caratterizzi altresì il sistema di tutela codificato nella nuova direttiva ricorsi 2007/66/Ce[39], la quale, con la previsione all’art. 2, paragrafo 4[40] della c.d. clausola di standstill, per la prima volta ha previsto una peculiare ipotesi di sospensione del provvedimento impugnato[41] che, conseguendo necessariamente alla mera presentazione del ricorso, sembrerebbe aver attribuito, con una presunzione iuris et de iure, l’automatica rilevanza ai pericula da tardività che potrebbero pregiudicare la posizione del ricorrente[42], anticipandone addirittura la rilevanza ad un momento antecedente a quello che tradizionalmente è loro proprio: il pregiudizio, infatti, non potrebbe verificarsi nel solo tempo che precede la definitiva decisione della controversia nel merito, ma anche nelle more della pronuncia giurisdizionale sull’eventuale domanda di provvedimenti cautelari[43].<br />
	Procedendo nell’esame degli ulteriori aspetti che connotano lo standard minimo di tutela cautelare costruito dalla Corte di Giustizia, sembrerebbe inoltre possibile rilevare come il paradigma de quo sia connotato da tre fondamentali caratteri strutturali: la strumentalità[44], la provvisorietà, l’atipicità.<br />
	Premesso che anche nell’ordinamento comunitario la tutela cautelare non è mai fine a sé stessa, essendo immancabilmente preordinata alla migliore riuscita del giudizio di merito, relativamente al profilo della c.d. strumentalità, le pronunzie della Corte del Lussemburgo a nostro avviso permettono di esaminare tale carattere sotto due differenti profili: quello della c.d. strumentalità nel tempo e quello della c.d. strumentalità (del provvedimento) rispetto al contenuto. Nel primo senso, la strumentalità è caratteristica propria del paradigma cautelare comunitario in quanto i provvedimenti provvisori costituiscono misure che presentano uno stretto collegamento “diacronico” con il successivo giudizio di merito; nella seconda accezione, tale forma di tutela si dice strumentale dal momento che, essendo ontologicamente rivolta ad anticipare la protezione del ricorrente in vista del successivo processo a cognizione piena, il suo contenuto non può che corrispondere a quello che potrebbe essere adottato con l’emanazione del provvedimento anticipato. <br />
	La giurisprudenza esaminata dimostra, infatti, come la c.d. strumentalità nel tempo accomuni tutti i provvedimenti provvisori che i giudici degli Stati membri devono poter assicurare a protezione delle situazioni giuridiche soggettive comunitarie. Come di recente è stato confermato dalle sentenze Siples ed Unibet, la tutela cautelare è in via esclusiva finalizzata a “garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale”[45], essendo inscindibilmente connessa all’esigenza di assicurare che il tempo necessario all&#8217;accertamento del diritto nel giudizio a cognizione piena non finisca per svuotarne irreversibilmente il contenuto, vanificando, in tal modo, le effettive possibilità di tutela del ricorrente. <br />
	Va tuttavia rilevato che, se nella generalità delle circostanze il livello minimo di tutela cautelare imposto dal diritto comunitario risulta connotato da una c.d. strumentalità nel tempo particolarmente “forte”, con le note sentenze Commissione c. Repubblica Ellenica[46], Commissione c. Regno di Spagna[47], DAC[48] tale carattere è stato alquanto “allentato”, senza però essere del tutto “abrogato”. <br />
	Più precisamente, con riferimento al sistema di tutela previsto nel settore degli appalti pubblici, imponendo agli Stati membri l’obbligo di predisporre un meccanismo di protezione che consenta di ottenere provvedimenti provvisori “anche” ante causam[49], la Corte di Giustizia, da un lato, ha indebolito il collegamento tra tutela cautelare e successivo giudizio a cognizione piena, autorizzando (rectius, obbligando) i giudici degli Stati membri a rilasciare le misure provvisorie anche prima della proposizione del successivo ricorso di merito; dall’altro, non risulta aver affatto rinunciato alla condizione della necessaria instaurazione del successivo momento processuale[50], confermando, di conseguenza, sia la naturale non autosufficienza delle misure cautelari (non caso definite “provvisorie”), sia l’insuperabile distanza che divide queste ultime dalla differente categoria di teoria generale costituita dai provvedimenti sommari non cautelari, uniche misure di per sé idonee a dettare una disciplina definitiva del rapporto controverso[51].<br />
	In altri termini, anche se costituisce una eccezione alla regola generale precisata con la recente sentenza Unibet, secondo cui il rilascio dei provvedimenti provvisori non solo è condizionato dalla preventiva proposizione del ricorso di merito, ma dipende altresì dall’ammissibilità della relativa domanda principale, la possibilità di ricorrere alla tutela cautelare anche ante causam non contraddice la caratteristica della strumentalità che contraddistingue tale forma di tutela, considerato che, come peraltro è possibile desumere dalla terminologia utilizzata dalla Corte del Lussemburgo, i provvedimenti cautelari, essendo strutturalmente preordinati ad assicurare gli effetti dei successivi provvedimenti anticipati, appaiono naturaliter provvisori[52] e, in quanto tali, sono destinati a perdere efficacia nel momento in cui sopraggiunga la pronuncia che definisca l’ordinario giudizio a cognizione piena[53].<br />
	Se per certi aspetti la c.d. strumentalità nel tempo appare piuttosto “allentata”, ciò non avviene invece per la c.d. strumentalità (del provvedimento) rispetto al contenuto. In questa seconda accezione, il meccanismo cautelare imposto dalla Corte di Giustizia sembrerebbe infatti presentare una caratteristica connotata da profili di particolare rigidità, in quanto, se primauté ed effettività di tutela obbligano i giudici degli Stati membri ad assicurare al ricorrente tutto, e proprio tutto, quello che il diritto comunitario riconosce in suo favore, è allora evidente che dalla natura anticipatoria della tutela cautelare non potrebbe che conseguire una tendenziale corrispondenza tra oggetto proprio del provvedimento anticipatorio e quello del provvedimento anticipato. Anche nel paradigma comunitario, pertanto, le misure cautelari non sono funzionalmente fine a sé stesse, ma sono immancabilmente preordinate ad assicurare la fruttuosità pratica discendente dalla emanazione di un successivo provvedimento definitivo.<br />
Su questo punto il rinvio è d’obbligo alle approfondite conclusioni presentate dall’Avv. Generale Sharpston[54] in occasione della già citata sentenza Unibet, secondo cui, posto che la tutela cautelare è inscindibilmente connessa agli effetti che potrebbero discendere dalla successiva pronuncia di merito, il paradigma comunitario non impone affatto al giudice nazionale l’obbligo di concedere tutte le possibili forme di provvedimenti provvisori che potenzialmente potrebbero essere domandate dal ricorrente, ma richiede in via esclusiva che il contenuto di tali misure trovi una esatta corrispondenza in quello che potrebbe essere adottato all’esito dell’azione principale.<br />
	Tra gli aspetti che sono propri dello standard minimo di tutela cautelare definito dalla Corte di Giustizia, particolare rilevanza assume poi il carattere dell’atipicità, profilo che costituisce l’espressione della sempre maggiore attenzione rivolta dai giudici comunitari all’esigenza di assicurare, non solo la primauté del diritto comunitario, ma anche – e soprattutto – l’effettività di tutela delle situazioni giuridiche soggettive di matrice sopranazionale.<br />
L’esame delle principali pronunzie dei giudici del Lussemburgo sembrerebbe infatti dimostrare come il nucleo essenziale del paradigma cautelare comunitario sia costruito proprio su questo principio. Sebbene in un primo momento la Corte di Giustizia si sia limitata ad imporre agli Stati membri un meccanismo impostato sulla mera sospensione dell’efficacia dell’atto amministrativo impugnato, a partire dal celebre caso Atlanta[55] la giurisprudenza comunitaria ha modificato il modello di funzionamento dello standard minimo di tutela cautelare e, imponendo agli ordinamenti nazionali la necessità di consentire ai giudici competenti l’emanazione di tutti i provvedimenti provvisori di volta in volta necessari, ha definitivamente aperto le porte al distinto principio di atipicità, legittimando così l’emanazione di misure che potrebbero eventualmente risultare idonee a modificare e/o a disciplinare le situazioni di diritto o i rapporti giuridici controversi[56], senza attribuire, peraltro, rilevanza alcuna ai noti problemi connessi al potere discrezionale della pubblica amministrazione nell’ordinamento nazionale[57].<br />
Da ultimo, se si presta attenzione alle condizioni procedurali che devono essere seguite per la concessione dei provvedimenti provvisori dai giudici degli Stati membri, occorre rilevare come la Corte di Giustizia imponga due differenti modelli, a seconda che la domanda della misura interinale sia proposta, nell’un caso, a garanzia di un diritto pregiudicato da un atto nazionale adottato sulla base di una disciplina comunitaria la cui legittimità sia in contestazione; nell’altro, a tutela di una situazione giuridica soggettiva di carattere comunitario che sia stata lesa dagli effetti di una disposizione interna viziata da profili di dubbia compatibilità con l’ordinamento sopranazionale. Mentre nel primo caso il rilascio dei provvedimenti provvisori è assoggettato dalla Corte del Lussemburgo[58] a condizioni uniformi ed analoghe a quelle dei provvedimenti urgenti che sono emessi nella judicial review of administrative action esercitata dai giudici amministrativi comunitari[59], quando la domanda di misure cautelari è preordinata a garantire la tutela di un diritto pregiudicato da un provvedimento nazionale di cui si dubiti della conformità con il diritto comunitario, la Corte di Giustizia rimette la possibilità di stabilire le condizioni per la concessione delle misure provvisorie all’autonomia procedurale dell’ordinamento giuridico interno di ciascun singolo Stato.<br />
In quest’ultimo caso, un ruolo primario è pertanto assunto dal principio di autonomia procedurale [60]: in mancanza di una specifica disciplina in materia, la determinazione delle modalità di adozione dei provvedimenti provvisori è lasciata, infatti, al compito dei singoli Stati membri, ferma restando, tuttavia, l’esigenza che le norme interne applicabili non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (c.d. principio di equivalenza) e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (c.d. principio di effettività) [61]. <br />
Inoltre, la distinzione sopra esaminata produce notevoli conseguenze in ordine alla “misura” della cognizione esercitata dal giudice nazionale competente a decidere sulla relativa istanza cautelare. Mentre nel caso in cui sia in contestazione la validità della disciplina comunitaria quest’ultimo deve esercitare con un evidente grado di approfondimento lo scrutinio sul c.d. fumus boni iuris, dovendo convincersi dell’esistenza di gravi dubbi in ordine alla legittimità delle disposizioni su cui l’atto amministrativo (interno) impugnato è fondato, qualora si dubiti della legittimità di un atto amministrativo nazionale per sua diretta violazione del diritto comunitario, come è stato precisato nella sentenza CS Communications,[62]gli ordinamenti interni godono un ampio spettro di manovra e, non essendo richiesta agli Stati membri nemmeno la necessità di subordinare la pronuncia sulla domanda di provvedimenti provvisori alle prospettive di successo dell’eventuale ricorso di merito (il c.d. fumus boni iuris), è imposto come unico limite quello di non condizionare il rilascio dei sopraccitati provvedimenti a valutazioni sulla verosimiglianza della asserita violazione del diritto comunitario (c.d. fumus boni iuris) che siano eccessivamente approfondite[63].</p>
<p><i>2.3	Il rapporto (amministrativo) come baricentro del paradigma cautelare comunitario.</i><br />
Dopo aver descritto i principali caratteri che presenta lo standard minimo di tutela cautelare costruito in via pretoria dalla Corte di Giustizia, è ora possibile provare a svolgere alcune riflessioni in ordine all’oggetto del giudizio che si svolge in tale fase processuale.<br />
Dall’esame complessivo della giurisprudenza comunitaria pare possibile affermare che il paradigma de quo ruoti intorno al c.d. rapporto amministrativo: la Corte del Lussemburgo sembra infatti avere predisposto un meccanismo di tutela giurisdizionale altamente integrato con il momento procedimentale, attribuendo ai giudici degli Stati membri il potere di incidere in via diretta – e magari irreversibilmente – sul concreto assetto di interessi dedotto in giudizio.<br />
Nello specifico, con l’imposizione dell’obbligo di anticipare la protezione dei diritti comunitari anche a prescindere dalla preventiva proposizione del ricorso di merito, l’ordinamento comunitario ha dimostrato la necessità di inserire il giudice nel vivo del rapporto (amministrativo), imponendogli di esercitare un controllo particolarmente incisivo sull’attività amministrativa ancora in fieri, onde indirizzarne gli eventuale sviluppi, al fine di assicurare la possibilità di porre rimedio in modo più efficace alle violazioni del diritto comunitario e di impedire che altri danni possano essere cagionati agli interessi coinvolti dalle illegittimità dedotte.<br />
Inoltre, con il riconoscimento del generale principio di atipicità di tutela cautelare, la Corte del Lussemburgo, obbligando a proteggere i diritti comunitari anche attraverso l’emanazione di provvedimenti provvisori consistenti nella condanna dell’amministrazione ad un facere specifico, ha inteso assicurare una tutela piena degli interessi del ricorrente, aprendo così le porte alla possibilità di incidere in via diretta sul rapporto intercorrente tra quest’ultimo e l’amministrazione resistente.<br />
Tali assunti sembrano oggi trovare espressa conferma nella già citata direttiva 2007/66/Ce, la quale pare concepire la tutela cautelare come il principale strumento attraverso il quale il ricorrente potrebbe sperare di ottenere una tutela in forma specifica delle proprie ragioni. Con il potenziamento delle tecniche di tutela preventiva e d’urgenza, la nuova direttiva ricorsi sembra infatti aver ordinato le distinte tecniche di protezione nelle c.d. relazioni triangolari nei termini che seguono: qualora il ricorrente si avvalga delle procedure c.d. d’urgenza, allora questo potrebbe ottenere una piena soddisfazione delle proprie ragioni; diversamente, nel caso in cui l’interessato dovesse azionare il rimedio giurisdizionale “relativamente tardi”, allora la tutela in forma specifica potrebbe essergli preclusa, residuando in suo favore solo la possibilità di “monetizzare” le proprie ragioni con un risarcimento per equivalente[64].<br />
Da ciò le seguenti conseguenze: <br />
a) nel paradigma cautelare comunitario, l’atto amministrativo (anche endoprocedimentale, purchè decisorio)[65] non identifica il termine di attacco giudiziale ed il giudice amministrativo compie una verifica avente ad oggetto l’intero fluire dell’azione amministrativa &#8211; sia passata che futura &#8211; dovendo infatti prevedere ciò che nella concreta vicenda sarebbe comunque successo se le dedotte illegittimità non si fossero verificate;<br />
b) nello standard minimo di tutela cautelare imposto dalla Corte di Giustizia, i provvedimenti provvisori non sono solo intesi a riparare interinalmente alle violazione denunciate, ma devono poter impedire altresì che ulteriori danni possano essere cagionati agli interessi coinvolti;<br />
c) la riconduzione del baricentro del modello di tutela cautelare sul rapporto amministrativo, se da un lato non snatura la “logica” che inserisce questa forma di tutela all’interno del quadro processuale che le è tradizionalmente proprio, dovendo la concessione dei provvedimenti provvisori mantenere il carattere servente alla successiva sentenza di merito[66] , dall’altro ne proietta le potenzialità espansive in una dimensione del tutto nuova. In altri termini, pur non elidendo il principio secondo cui tale istituto processuale ricaverebbe la propria giustificazione genetica nell’esigenza di assicurare l’efficacia della successiva definizione del giudizio nel merito, nella prospettiva adottata dai giudici comunitari la tutela cautelare che gli Stati membri devono assicurare, essendo funzionale ad impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, identifica anche lo strumento princeps per la tutela in forma specifica dell’interesse del ricorrente ed idoneo ad anticipare il futuro assetto di interessi che potrebbe conseguire dalla positiva definizione del giudizio a cognizione piena. <br />
Infine, si potrebbe ulteriormente rilevare come, nell’ottica del giudizio sul rapporto, il paradigma cautelare comunitario presenti una ulteriore potenzialità espansiva: oltre a poter incidere in via del tutto provvisoria sulla specifica vicenda processuale, il modello di tutela imposto dalla Corte di Giustizia potrebbe infatti identificare l’instrumentum atto a consentire la definitiva risoluzione della res litigiosa, senza che sia necessario instaurare e/o attendere l’ordinario giudizio a cognizione piena, ma stimolando l’esercizio del potere di autotutela della pubblica amministrazione resistente.<br />
Alla luce del principio generale della revocabilità (rectius, annullabilità) in via di autotutela degli atti amministrativi invalidi, riconosciuto dai giudici del Lussemburgo anche nei casi in cui siano state accertate eventuali illegittimità per violazione del diritto comunitario[67], a nostro avviso non è da escludere che, in ragione della evidente esigenza di tutela preventiva cui è ispirato il paradigma cautelare imposto dalla Corte di Giustizia agli Stati membri, l’amministrazione resistente sia obbligata ad ottemperare al decisum cautelare “sanando”, in via di autotutela[68], l’illegittimità comunitaria riscontrata – ad un sommario esame della questione – dal giudice nazionale competente a decidere[69]. Se, infatti, ai sensi dell&#8217;art. 10 TCE, su ciascun organo dello Stato membro interessato[70] incombe l&#8217;obbligo di eliminare le conseguenze discendenti dalle violazioni del diritto comunitario[71], posto che lo standard minimo di tutela cautelare è costruito anche allo specifico fine di rimediare tempestivamente alle illegittimità di quest’ultimo tipo, si potrebbe senza dubbio sostenere che, nel caso in cui il diritto interno preveda la possibilità di annullare in via officiosa gli atti amministrativi illegittimi, l’accoglimento della domanda di provvedimenti provvisori – magari presentata ante causam – possa indurre l’amministrazione procedente ad esercitare il potere di riesame[72] della decisione amministrativa impugnata che sia stata ritenuta lesiva del diritto comunitario dedotto in giudizio.<br />
Ciò non significa rifiutare la logica della strumentalità, tutt’altro. In questo modo, infatti, il definitivo assetto degli interessi in conflitto, non discenderebbe in via diretta dagli effetti del provvedimento provvisorio emanato dal giudice cautelare, ma dal “ravvedimento officioso” operato dalla pubblica amministrazione: il nesso di strumentalità identificato nella sequenza “misura cautelare-sentenza di merito”, verrebbe infatti “tagliato” dall’attività amministrativa eventualmente stimolata a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare, di modo che, con l’esercizio del potere di autotutela, l’amministrazione resistente, oltre a garantire la stretta applicazione dei principi della legalità comunitaria e dell’effettività di tutela delle situazioni giuridiche soggettive di matrice sopranazionale, potrebbe assicurare una più elevata osservanza del principio generale della certezza del diritto[73], in quanto, intervenendo in termini “tempestivi” e “ragionevoli” sulla questione controversa, potrebbe garantire una evidente anticipazione della stabilità dell’assetto di interessi definito, solo in via del tutto provvisoria, con l’emanazione del provvedimento cautelare ad opera del giudice amministrativo.</p>
<p><b>3.	La tutela cautelare nel processo amministrativo ed il paradigma imposto dalla Corte di Giustizia</b></p>
<p><i>3.1.	Le ricadute prodotte dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sul paradigma cautelare interno “riformato”.</i> <br />
	Dopo aver descritto i principali aspetti che connotano il paradigma cautelare comunitario, vediamo ora quali siano state le principali ricadute determinate dalla Corte di Giustizia sul processo amministrativo interno.<br />
Se con il termine ricadute ci riferiamo alle influenze che la giurisprudenza comunitaria ha prodotto sul sistema di tutela cautelare nazionale, allora pare possibile ricondurre queste ultime a quattro distinte tipologie, classificabili a loro volta nelle dicotomie “ricadute innovative &#8211; ricadute confermative”, “ricadute dirette &#8211; ricadute indirette”. <br />
Più precisamente, da un lato l’esigenza di operare la prima distinzione discende dal fatto che i principi sanciti dalla Corte del Lussemburgo non hanno sempre prodotto effetti innovativi (ricadute innovative), ma in talune occasioni si sono limitati a confermare quanto già era stato affermato in via pretoria nell’ordinamento giuridico interno (ricadute confermative); dall’altro, la dicotomia “ricadute dirette &#8211; ricadute indirette” deve essere evidenziata in quanto, mentre le prime sono state realizzate nel nostro ordinamento con la trasposizione in termini degli esatti caratteri su cui si fonda lo standard minimo di tutela imposto ai giudici degli Stati membri, le altre non discendono in via diretta dalla giurisprudenza comunitaria, essendo state invece liberamente operate dal legislatore interno con la massimizzazione delle potenzialità espansive proprie dei principi su cui si fonda il paradigma cautelare comunitario, introducendo nuovi istituti in precedenza sconosciuti nel quadro normativo previgente.<br />
Ciò posto, pare fin da subito opportuno evidenziare come sarebbe un errore sostenere che la tutela cautelare atipica costituisca esclusiva conseguenza dell’influsso esercitato dalle pronunzie della Corte di Giustizia[74]: l’esame dei repertori dell’ultimo quarantennio[75] dimostra, infatti, come tale trasformazione sia stata determinata principalmente dalla giurisprudenza di matrice nazionale, la quale già a partire dalla metà degli anni sessanta[76] aveva iniziato ad incamminarsi verso l’affermazione dei superiori principi poi sanciti, in via definitiva, nelle pronunzie dell’Adunanza Plenaria e della Corte costituzionale emanate a cavallo tra gli anni ottanta e novanta[77].<br />
In altri termini, a nostro avviso cadrebbe nel falso chi ritenesse che il superamento dell’originario strumentario cautelare costituisca una ricaduta innovativa discendente dalla sola affermazione del paradigma di matrice sopranazionale. Come peraltro deducibile da una scrupolosa lettura della ordinanza n. 1/2000[78] dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, posto che alla luce dei principi di uguaglianza e della effettività della tutela giurisdizionale, l’art. 21, ultimo comma, l. n. 1034 del 1971 già era stato identificato come “fonte normativa” del generale potere cautelare esercitabile dal giudice amministrativo in relazione a qualsiasi controversia devoluta alla sua giurisdizione, non v’è dubbio del fatto che, ben prima nel noto arrêt Atlanta, la più autorevole giurisprudenza di matrice nazionale, abbandonando il restrittivo significato del termine “sospensiva”, avesse assicurato una più effettiva protezione interinale degli interessi legittimi mediante il riconoscimento della possibilità di emanare tutte le misure cautelari idonee ad evitare che la durata del processo andasse a danno del ricorrente (si pensi alle misure ordinatorie emanate sub specie di ordinanze di ammissione con riserva a gare e/o a concorsi[79]; si pensi alle sospensive di merito emesse con esercizio del potere di remand[80]; si pensi alle misure cautelari c.d. sostitutive dei provvedimenti invocati dal ricorrente e negati dall’amministrazione[81]). <br />
Se così è, allora pare possibile rilevare come le statuizioni della Corte di Giustizia su questo punto non abbiano consentito di muovere ulteriori passi in avanti ma, avvalorando i fondamentali assunti su cui era stato costruito in via pretoria il paradigma extra legem, si siano in realtà risolte in una spinta che ha determinato il legislatore a formalizzare, in un preciso supporto normativo, ciò che già da tempo costituiva ius receptum della giurisprudenza nazionale, onde confermare la validità dell’orientamento che riconosceva nel giudizio cautelare un modello processuale capace di assicurare una effettiva soddisfazione, tanto degli interessi legittimi oppositivi, quanto di quelli pretensivi[82].<br />
	 Detto altrimenti, in ordine al principio di atipicità della tutela cautelare, l’influenza dei giudici del Lussemburgo c’è stata, ma piuttosto che operare in una direzione innovativa ha determinato una “ricaduta diretta di carattere confermativo”, producendo, come unica conseguenza, la cristallizzazione all’interno del disegno normativo attualmente in vigore degli stessi principi già noti in precedenza (e tutt’ora applicati), onde prevenire le eventuali disuguaglianze connaturate all’assenza di una legislazione chiara su questo punto che, prima della legge di riforma del processo amministrativo, avrebbero senza dubbio potuto pregiudicare il principio generale della certezza del diritto[83]. <br />
Eguali considerazioni potrebbero essere poi svolte in ordine alle prescrizioni di cui agli artt. 23-bis[84] e 26[85] della legge Tar. <br />
Sebbene tali disposizioni costituiscano la paradigmatica espressione della tendenza da tempo in atto nella giustizia amministrativa di istituire riti speciali ed accelerati rispetto a quello c.d. ordinario, a nostro avviso esse sembrerebbero altresì sviluppare la portata di quelle pronunzie con cui la Corte di Giustizia ha costruito il paradigma cautelare comunitario evidenziando l’esigenza di assicurare un trattamento urgente delle violazioni del diritto sopranazionale (o delle norme nazionali che lo recepiscono), onde garantire con la massima sollecitudine e con procedure d&#8217;urgenza provvedimenti giurisdizionali intesi a riparare alle illegittimità denunciate e ad impedire che altri danni siano causati agli interessi del ricorrente.<br />
In altri termini, la ragione per cui la fase cautelare non è oggi solo funzionale ad assicurare provvisoriamente la protezione degli interessi del ricorrente in vista della successiva definizione nel merito della questione, ma individua altresì un instrumentum atto a stimolare l’accelerazione in via d’urgenza della complessiva vicenda processuale[86], potrebbe probabilmente trovare spiegazione anche nell’influenza che i giudici del Lussemburgo hanno esercitato sull’ordinamento giuridico nazionale ed essere identificata quale “ricaduta indiretta di carattere confermativo” prodotta dal potenziamento dei dicta provenienti dall’ordinamento comunitario.<br />
Diversamente, le ricadute c.d. innovative costituiscono senza dubbio un elemento che ha contribuito alla profonda evoluzione registratasi nella disciplina del paradigma cautelare interno dell’ultimo decennio, inducendo il legislatore ad introdurre innovativi istituti processuali, tutti tesi a valorizzare la logica dell’urgenza che è sottesa allo standard minimo di tutela imposto dalla Corte di Giustizia.<br />
Principiando dalla più evidente, l’attenzione non può che essere rivolta all’istituto processuale di cui all’art. 245 d.lgs. n. 163/2006. <br />
Ad un esame complessivo delle trasformazioni determinate dal paradigma cautelare comunitario sul processo amministrativo interno, non v’è dubbio che la tutela cautelare ante causam costituisca l’unica vera “ricaduta diretta di carattere innovativo”[87]. Considerato che, prima dell’entrata in vigore del Codice De Lise, la normativa processuale nazionale, imponendo la previa proposizione di un ricorso di merito quale condizione necessaria al fine di azionare la tutela cautelare, non appariva compatibile con il principio secondo cui, nel contenzioso giurisdizionale in materia di appalti pubblici “gli Stati membri sono tenuti a conferire ai loro organi competenti a conoscere dei ricorsi la facoltà di adottare, indipendentemente dalla previa proposizione di un ricorso di merito, qualsiasi provvedimento provvisorio”[88], non v’è dubbio che la disposizione suindicata sia stata emanata al solo fine di conformare lo standard di tutela previsto nel nostro processo amministrativo ai principi ribaditi dalla nota ordinanza della Corte di Giustizia del 19 aprile 2004.<br />
Ciò posto, in proposito occorre tuttavia ricordare che, sebbene parte della dottrina abbia prospettato la necessità di introdurre la tutela cautelare ante causam anche nel contenzioso che esula dalla materia degli appalti pubblici[89], a nostro avviso sembra preferibile aderire alla tesi di chi, prediligendo una posizione di sostanziale self-restraint[90], ha sostenuto che tale forma di protezione debba restare circoscritta all’ambito oggettivo di applicazione imposto dalla Corte del Lussemburgo[91]. La lettura in combinato disposto delle sentenze Commissione c. Repubblica Ellenica, Commissione c. Regno di Spagna, DAC e Unibet dimostra, infatti, come anche la Corte di Giustizia abbia strutturato il collegamento “diacronico” tra tutela cautelare e successivo giudizio di merito su principi processuali differenziati: se di regola la giurisprudenza comunitaria impone ai giudici degli Stati membri di subordinare la domanda di provvedimenti provvisori (e la relativa concessione) alla preventiva proposizione del ricorso di merito, solo in via del tutto eccezionale la Corte del Lussemburgo obbliga gli ordinamenti nazionali ad allentare la c.d. strumentalità nel tempo, onde poter concedere &#8211; nel solo contenzioso in materia di appalti pubblici &#8211; provvedimenti provvisori “anche” a prescindere dalla preventiva instaurazione del giudizio di merito.<br />
Tra le ulteriori ricadute di carattere innovativo, a nostro avviso potrebbe essere poi classificata la tutela monocratica inaudita altera parte di cui all’art. 21, comma 9 della legge Tar[92]. <br />
A differenza della tutela cautelare ante causam, occorre tuttavia precisare che tale istituto non costituisce il frutto di una trasformazione diretta, ma potrebbe essere classificato tra le “ricadute indirette di carattere innovativo”, in quanto la sua introduzione non è stata realizzata al fine di conformare il nostro ordinamento allo standard minimo di tutela costruito dalla Corte di Giustizia, ma discende da una libera scelta del legislatore del 2000, il quale sembra essere intervenuto al fine di massimizzare le potenzialità espansive dei principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria, onde assicurare in favore del ricorrente la possibilità di ottenere una tutela piena, effettiva, “quanto più rapida possibile”, onde evitare il vuoto di tutela che si potrebbe celare nel lasso di tempo che separa la data di presentazione dell’istanza cautelare dalla prima camera di consiglio utile per la relativa trattazione di quest’ultima.<br />
In ultima analisi, si potrebbe infine sostenere che la valorizzazione dell’esigenza di tutelare in forma specifica gli interessi del ricorrente, possa aver influito in via indiretta su un ulteriore versante, attribuendo al giudice amministrativo il potere generale di emanare anche misure cautelari eventualmente idonee a produrre ad effetti irreversibili[93]. <br />
Se in passato si poteva dubitare della possibilità di rilasciare questi provvedimenti, con lo spostamento dell’attenzione dall’atto impugnato al rapporto che è conseguito “anche” grazie all’influsso esercitato dal diritto comunitario[94], l’esigenza di assicurare, in via d’urgenza, pienezza ed effettività di protezione in favore di tutti gli interessi sostanziali coinvolti nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione è stata a tal punto rafforzata da legittimare la possibilità di emanare anche ordinanze cautelari produttive di effetti non suscettibili di cessare con la pronuncia definitiva (purchè accompagnate da idonea cauzione). <br />
Pur non essendoci su questo punto precise statuizioni della Corte di Giustizia, non è da escludere che l’introduzione di tale principio possa essere stata determinata in via indiretta “anche” dai principi su cui è stato costruito il paradigma cautelare comunitario: il fatto che oggi il giudice amministrativo disponga di poteri così incisivi da permettergli, non solo di influenzare il rapporto tra privato e pubblica amministrazione (principio di atipicità cautelare), ma di determinare altresì effetti sostanziali irreversibili[95] e tali da alterare profondamente l’incerto assetto di interessi dedotto in giudizio, a nostro avviso potrebbe conseguire anche dall’adesione alla concezione rimediale che è propria della giurisprudenza comunitaria, secondo cui un adeguato sistema di tutela giurisdizionale deve assicurare uno standard di strumenti e tecniche di tutela (preventiva e d’urgenza) che, a prescindere dalla qualificazione della situazione giuridica soggettiva da proteggere[96], garantisca al ricorrente la possibilità di ottenere tutto, e proprio tutto, quello che l’amministrazione gli ha illegittimamente negato.</p>
<p><i>3.2 Il livello di tutela cautelare assicurato dinnanzi al giudice amministrativo e quello garantito ad opera dello standard minimo di tutela imposto alla Corte di Giustizia.</i><br />
	Le considerazioni che precedono evidenziano come il paradigma cautelare interno risulti tendenzialmente conforme allo standard minimo di tutela imposto agli Stati membri ad opera della Corte di Giustizia.<br />
	Principiando dall’esame degli aspetti di carattere funzionale, non appare difficile osservare come le garanzie apprestate nei giudizi amministrativi siano in linea con le richiamate statuizioni dei giudici comunitari: considerato che nella disciplina dettata dalla legge Tar la tutela cautelare è volta ad anticipare la protezione del ricorrente, assicurando a quest’ultimo “interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso”, si potrebbe infatti affermare che il paradigma di matrice interna sia funzionale al perseguimento dei medesimi obiettivi in ragione dei quali sono stati sanciti gli ormai noti principi ad opera della Corte del Lussemburgo.<br />
	Rivolgendo poi l’attenzione ai profili di carattere strutturale, pare inoltre possibile evidenziare che, se da un lato, nella dimensione comunitaria costituisce ius receptum il principio secondo cui “i provvedimenti provvisori perseguono lo scopo di garantire, anticipandone gli effetti, la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale favorevole al ricorrente”[97], dall’altro, anche nel processo amministrativo interno le misure cautelari costituiscono provvedimenti anticipatori[98] preordinati ad evitare i c.d. pericula da tardività.<br />
	Simili conclusioni, possono essere svolte anche in ordine ai caratteri della provvisorietà e della c.d. strumentalità nel tempo. <br />
Per quanto attiene al collegamento “diacronico” tra provvedimento cautelare e successivo giudizio di merito, è infatti evidente che il livello di tutela assicurato nel “nostro” processo amministrativo sia conforme allo standard minimo di protezione imposto dalla Corte di Giustizia, dal momento che:<br />
a) tutte le misure cautelari sono ontologicamente provvisorie, essendo finalizzate ad assicurare gli effetti degli (eventuali) provvedimenti anticipati; <br />
b) in linea generale, la disciplina del processo amministrativo costruisce il nesso tra la fase cautelare ed il successivo giudizio a cognizione piena su un principio di strumentalità c.d “forte”, non potendo essere richiesta (né concessa d)al giudice amministrativo alcuna misura cautelare senza aver prima proposto il necessario ricorso di merito[99];<br />
c) in via eccezionale, nello speciale rito in materia di appalti pubblici, con una norma palesemente ispirata ai principi ribaditi anche nei confronti del nostro ordinamento dalla Corte di Giustizia nella nota ordinanza 29 aprile 2004, n. 202[100], il legislatore interno ha “indebolito” la c.d. strumentalità nel tempo, aprendo alla possibilità di domandare l’adozione delle misure provvisorie anche a prescindere dalla preventiva proposizione del giudizio di merito[101].<br />
Confrontando, poi, il profilo relativo al rapporto tra il contenuto del provvedimento anticipatorio e quello che potrebbe essere proprio del provvedimento anticipato, sembra possibile rilevare come il carattere della c.d. strumentalità (del provvedimento) rispetto al contenuto che è previsto nei dicta della Corte di Giustizia trovi esatta corrispondenza nella disciplina processuale di carattere nazionale. Posto che, come di recente è stato ribadito nella sentenza Unibet, le misure provvisorie concesse dai giudici degli Stati membri devono trovare una esatta corrispondenza in quelle che potrebbero essere adottate all’esito dell’azione principale, essendo escluso che attraverso la tutela cautelare sia possibile produrre utilità finali diverse e disomogenee da quelle correlate alla successiva decisione di merito, è chiaro che sotto questo aspetto il legislatore del 2000, confermando il collegamento tra il contenuto delle misure provvisorie e gli effetti che potrebbero discendere dalla successiva decisione sul ricorso[102], abbia assicurato un livello di protezione di pari grado rispetto a quello che ciascun singolo Stato membro deve obbligatoriamente apprestare.<br />
Da ultimo, considerato che la recente legge n. 205/2000 ha cristallizzato il modello cautelare costruito dalla giurisprudenza nazionale sul principio di atipicità di tutela, si potrebbe inoltre sostenere come anche in ordine a questo fondamentale aspetto il processo amministrativo interno offra uno standard di tutela pari a quello imposto in ambito sopranazionale. In conformità al principio secondo cui i giudici degli Stati membri sono obbligati a proteggere i ricorrenti anche emanando provvedimenti provvisori che ordinino all’amministrazione un facere specifico, l’art. 21, comma 8 della legge Tar autorizza infatti il giudice amministrativo ad adottare “le misure cautelari…che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso”.</p>
<p><i>3.3	Il rapporto (amministrativo) come baricentro del paradigma cautelare nazionale “riformato”.</i><br />
Raffrontando i principi affermati nelle pronunzie della Corte di Giustizia con le disposizioni sul processo amministrativo, sembra possibile rilevare come anche il baricentro del modello cautelare di matrice nazionale possa essere identificato nel rapporto amministrativo, in quanto:<br />
a) dalle caratteristiche di atipicità ed elasticità che sono proprie delle misure cautelari, discende l’attitudine di tali provvedimenti a tutelare in forma specifica le varie situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio, assicurando ad esse una protezione piena ed effettiva[103]. La possibilità di disporre ogni misura idonea a garantire interinalmente gli effetti della decisione di merito, pare infatti permettere al giudice amministrativo di interloquire con l’amministrazione e, fermo restando il (contro)limite invalicabile costituito dalla c.d. discrezionalità pura, di dettare nel dispositivo del provvedimento cautelare c.d. sostitutivo[104] la disciplina provvisoria che deve essere osservata dall’amministrazione in attesa che si definisca il giudizio a cognizione piena[105]; <br />
b) oltre a poter incidere in via diretta sull’assetto di interessi mediante l’emanazione di ordinanze cautelari c.d. sostitutive, con l’esercizio del potere di remand il giudice amministrativo potrebbe salvaguardare l’interesse sostanziale del ricorrente[106] massimizzando l’integrazione tra procedimento e processo, onde restituire all’amministrazione l’intero potere decisionale. Qualora si accedesse alla tesi sostenuta dalla giurisprudenza minoritaria[107], con l’emanazione delle ordinanze propulsive verrebbe infatti stimolata la riapertura del procedimento[108], di modo che il nuovo atto della pubblica amministrazione, costituendo (nuova) espressione di una funzione amministrativa (e non di una mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale) [109], ove avesse contenuto satisfattivo della pretesa dedotta in giudizio dovrebbe portare ad una pronuncia di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere[110], senza violare né la strumentalità[111] e l’interinalità che caratterizzano il provvedimento giurisdizionale, né l’ambito insindacabile costituito dalla discrezionalità della pubblica amministrazione[112]. Da un lato, il nuovo assetto di interessi, “sostanzialmente” indipendente dalla misura provvisoria, discenderebbe in via diretta dalla nuova valutazione operata con l’esercizio del potere amministrativo che “o è o non è, e non è possibile qualificarlo in termini intermedi di provvisorietà o di interinalità”[113]; dall’altro, il compito di far luogo alla riedizione del potere sarebbe attribuito alla pubblica amministrazione senza produrre utilità atte a sopravanzare al limite interno costituito dalla necessaria strumentalità della tutela cautelare rispetto alla successiva decisione di merito[114]. Sebbene questa soluzione sia avversata dalla più autorevole giurisprudenza di matrice interna[115], occorre ricordare come essa appaia a nostro avviso preferibile anche perché più conforme al paradigma cautelare comunitario: il principio secondo cui l’amministrazione resistente sarebbe &#8211; ex art. 10 TCE[116] &#8211; obbligata ad ottemperare al decisum cautelare “sanando”, in via di autotutela, l’illegittimità comunitaria riscontrata dal giudice adito, dovrebbe infatti trovare spazio anche nel nostro processo amministrativo, non solo al fine di tutelare i diritti comunitari, ma anche – in virtù dell’effetto spill-over[117] – a garanzia delle situazioni soggettive di esclusiva rilevanza nazionale;<br />
c) con l’introduzione della tutela cautelare ante causam e della generale possibilità di ottenere decreti presidenziali inaudita altera parte, il legislatore, assicurando la possibilità di anticipare il momento in cui ottenere detta forma di tutela, oltre a rafforzare lo stretto legame intercorrente tra procedimento e processo, ha consentito l’esperimento di un rimedio potenzialmente idoneo ad operare con maggiore incisività sullo svolgimento dell’azione amministrativa, permettendo di indirizzarne gli eventuale sviluppi al fine di assicurare, sia la possibilità di porre rimedio in modo più efficace alle illegittimità dedotte in giudizio, sia di impedire che altri danni possano essere cagionati agli interessi materiali del ricorrente;<br />
d) con il definitivo riconoscimento della possibilità di emanare provvedimenti cautelari ad effetti irreversibili, il legislatore sembra aver ulteriormente avvalorato la tesi secondo cui tutela cautelare costituirebbe proprio una forma di protezione idonea a tutelare in forma specifica le ragioni del ricorrente, confermando l’assunto secondo cui il principio di pienezza ed effettività di tutela non si raggiunge attraverso il mero annullamento dell’atto, ma mediante la possibilità di attribuire (o salvaguardare) lo specifico bene della vita che sta alla base della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.<br />
Stando così le cose, non v’è dubbio che la disciplina processuale “riformata” confermi la tesi secondo cui, nell’attuale meccanismo processuale l’atto avrebbe ormai perso la sua centralità, di modo che, abbandonata la preesistente costruzione del giudizio amministrativo come modello di pura demolizione giuridica, la forma di tutela assicurata dal legislatore nei confronti della pubblica amministrazione avrebbe definitivamente assunto una chiara natura c.d. soggettiva. </p>
<p><b>4.	 Conclusioni</b><br />
Nelle considerazioni che precedono è emerso che il potenziamento della tutela cautelare è stato influenzato, sia dall’evoluzione della giurisprudenza di matrice nazionale, sia dalle principali statuizioni della Corte di Giustizia.<br />
	Con la valorizzazione della tutela preventiva e d’urgenza, il legislatore interno ha assicurato uno standard di tutela pienamente equiparabile a quello imposto dai giudici del Lussemburgo, confermando la tesi di secondo cui il baricentro del processo amministrativo si sarebbe ormai spostato dall’atto al rapporto: a seguito delle riforme dell’ultimo decennio, infatti, da un lato è stata consacrata l’idea del procedimento come di un “continuum nel quale l’atto terminale o finale non costituisce uno sbarramento delle garanzie non attuate”[118]; dall’altro, la tutela cautelare non appare più un istituto strumentale ad un giudizio di pura demolizione giuridica, ma identifica invece un rimedio finalizzato ad assicurare una tutela in forma specifica degli interessi del ricorrente, onde consentire a quest’ultimo, di poter ottenere tutto, e proprio tutto, quello che l’amministrazione gli ha illegittimamente negato.<br />
Le trasformazioni che hanno investito il paradigma cautelare interno confermano, pertanto, che la tutela offerta dinnanzi al giudice amministrativo non possa più essere limitata ad una mera verifica a posteriori della sola legittimità-legalità già violata, dovendo invece assicurare una protezione adeguata (e se richiesto, in forma specifica) della pretesa fatta valere in giudizio.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Per la visualizzazione delle note <a href="/static/pdf/d/3243_ART_3243.pdf">clicca<br />
qui</a></p>
<p align=right><i>(pubblicato il 20.10.2008)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, potere amministrativo e situazioni giuridiche soggettive del privato</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/diritti-fondamentali-tutelati-dalla-costituzione-potere-amministrativo-e-situazioni-giuridiche-soggettive-del-privato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:46 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/diritti-fondamentali-tutelati-dalla-costituzione-potere-amministrativo-e-situazioni-giuridiche-soggettive-del-privato/</guid>

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<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Giusto processo amministrativo e rito emergenziale istituito dall&#8217;art. 84 del D.L. n. 18/2020</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/giusto-processo-amministrativo-e-rito-emergenziale-istituito-dallart-84-del-d-l-n-18-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 17:37:46 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/giusto-processo-amministrativo-e-rito-emergenziale-istituito-dallart-84-del-d-l-n-18-2020/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/giusto-processo-amministrativo-e-rito-emergenziale-istituito-dallart-84-del-d-l-n-18-2020/">Giusto processo amministrativo e rito emergenziale istituito dall&#8217;art. 84 del D.L. n. 18/2020</a></p>
<p>Sommario:1. Premessa &#8211; 2. Rito emergenziale e riserva di legge &#8211; 3. Rito emergenziale e terzietà ed imparzialità del giudice &#8211; 4. Rito emergenziale e oralità &#8211; 5.Sulla necessità e sulla proporzionalità del rito emergenziale disciplinato dal D.L. n. 18/2020 &#8211; 6.Ulteriori dubbi sulla soppressione generalizzata della discussione orale.  &#8211; 7.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/giusto-processo-amministrativo-e-rito-emergenziale-istituito-dallart-84-del-d-l-n-18-2020/">Giusto processo amministrativo e rito emergenziale istituito dall&#8217;art. 84 del D.L. n. 18/2020</a></p>
<div style="text-align: justify;">Sommario:<em>1. Premessa &#8211; 2. Rito emergenziale e riserva di legge &#8211; 3. Rito emergenziale e terzietà ed imparzialità del giudice &#8211; 4. Rito emergenziale e oralità &#8211; 5.</em><em>Sulla necessità e sulla proporzionalità del rito emergenziale disciplinato dal D.L. n. 18/2020 &#8211; 6.</em><em>Ulteriori dubbi sulla soppressione generalizzata della discussione orale.  &#8211; 7. Processo amministrativo e oralità: una riflessione sul futuro.</em>
</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em>Premessa.</em></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;art. 84 del D.L. n. 18/2020 ha istituito una disciplina processuale speciale e derogatoria rispetto a quella &#8220;ordinaria&#8221;, disegnando un rito c.d. emergenziale finalizzato a fronteggiare i pericoli cui sono esposti, a causa della diffusione del virus Covid-19, i magistrati, il personale amministrativo degli uffici giudiziari, le parti e i rispettivi difensori.<br />
Non per questo, però, tale norma può obliterare ai principi fondamentali sul &#8220;giusto processo&#8221;, i quali, come è noto, assumono rilievo in una duplice dimensione (<a title="">[1]</a>): <em>(i) </em>quella c.d. procedurale, inerente alle regole di disciplina e di funzionamento del giudizio amministrativo; <em>(ii)</em>e quella c.d. funzionale, incentrata su effettività e pienezza della tutela giurisdizionale di interessi legittimi e diritti soggettivi.<br />
I principi sul &#8220;giusto processo&#8221;, infatti, devono necessariamente convivere con l&#8217;art. 84 del D.L. n. 18/2020, non potendosi prescindere, neppure durante la crisi sanitaria, dai vincoli che legano, inscindibilmente, le garanzie procedurali e quelle sostanziali; la giustizia formale e la giustizia sostanziale.<br />
Il processo in generale, il processo amministrativo e, per quanto qui interessa, il processo amministrativo disciplinato dal &#8220;rito emergenziale&#8221; «deve essere regolato e gestito in modo da favorire il perseguimento di una decisione giusta» (<a title="">[2]</a>).<br />
Questo lo impone, anzitutto, l&#8217;art. 111 Cost. che, come osservato in dottrina (<a title="">[3]</a>), esprime un principio (quello del &#8220;giusto processo&#8221;, appunto), in cui si compendiano le garanzie che la stessa «Costituzione detta in ordine tanto ai caratteri della giurisdizione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, quanto ai diritti di azione e di difesa in giudizio» (<a title="">[4]</a>).<br />
Nessuno, infatti, ha mai negato: <em>(i) </em>che il processo &#8220;giusto&#8221; sia quello regolato dalla legge; ciò si ricavava anche dall&#8217;art. 25 Cost.; <em>(ii) </em>che il processo&#8221; giusto&#8221; debba svolgersi in contraddittorio tra le parti in condizione di parità; ciò si ricavava anche dall&#8217;art. 24 Cost.; <em>(iii) </em>che il processo &#8220;giusto&#8221; sia quello che si tiene innanzi ad un giudice terzo ed imparziale; ciò si ricavava anche dagli artt. 25 e 101, co. 2 Cost.; <em>(iv) </em>che il processo &#8220;giusto&#8221; debba avere una ragionevole durata; ciò si ricavava anche dal principio di ragionevolezza sancito dagli artt. 2 e 24 Cost.<br />
Ma la necessità che il processo modellato sul rito emergenziale favorisca il raggiungimento di una &#8220;decisione giusta&#8221;, deriva anche dal diritto europeo, trovando immediata copertura negli artt. 6 CEDU e 47 della Carta di Nizza.<br />
E nello stesso senso, inoltre, si dirigono le norme con cui si apre il codice del processo amministrativo, che sono dedicate, rispettivamente, ad effettività della tutela (art. 1) e al giusto processo (art. 2).<br />
Questo essendo il contesto giuridico di riferimento, viene allora naturale chiedersi se il &#8220;rito emergenziale&#8221; sia, o meno, idoneo a disegnare i lineamenti di un modello processuale &#8220;giusto&#8221;.
</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em>Rito emergenziale e riserva di legge.</em></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Non v&#8217;è dubbio che la nuova disciplina rispetti la riserva di legge assoluta (<a title="">[5]</a>) sancita dall&#8217;art. 111, co. 1 Cost.<br />
Il &#8220;rito emergenziale&#8221;, infatti, è stato introdotto con un decreto-legge e, in quanto tale, dà luogo ad un processo regolato dalla legge, dato che la riserva di legge in materia processuale riguarda anche i rapporti tra fonti primarie (leggi, decreti-legge e decreti legislativi) e fonti secondarie.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em>Rito emergenziale e terzietà ed imparzialità del giudice.</em></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Qualche perplessità in merito alla compatibilità tra &#8220;rito emergenziale&#8221; e &#8220;giusto processo&#8221; potrebbe, però, essere astrattamente ipotizzata, esaminando la speciale disciplina dedicata alla tutela cautelare.<br />
L&#8217;art. 84 del D.L. n. 18/2020, infatti, ha strutturato il rito per la trattazione delle domande cautelari collegiali già introdotte (sia che sia già stata fissata l&#8217;udienza, sia che non lo sia stata), o che siano introdotte entro il termine del 15 aprile 2020, in maniera innovativa e, in particolare, (dis)articolandolo in due fasi, entrambe necessarie: <em>(i) </em>una prima, c.d. monocratica, che è decisa con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato, secondo il rito di cui all&#8217;art. 56 c.p.a.; <em>(ii) </em>una seconda, successiva a quella monocratica, nella quale l&#8217;istanza cautelare su cui è stato in precedenza adottato il decreto con il rito di cui all&#8217;art. 56 c.p.a. è decisa in sede collegiale.<br />
Non è questa la sede per esaminare nel dettaglio la disciplina istituita dalla nuova norma (<a title="">[6]</a>).<br />
Quello, però, su cui vorrei concentrare l&#8217;attenzione è un aspetto che, a tutt&#8217;oggi, non mi pare essere stato debitamente affrontato dai commentatori.<br />
Premetto che condivido la tesi per cui il decreto monocratico emanato ai sensi dell&#8217;art. 84 del D.L. n. 18/2020: <em>(i) </em>ha la finalità di garantire la pienezza e l&#8217;effettività di tutela dei ricorrenti nel periodo iniziale dell&#8217;emergenza sanitaria; <em>(ii) </em>e, quanto ai presupposti, può essere concesso all&#8217;esito di una valutazione che implica l&#8217;apprezzamento di <em>fumus boni iuris</em>e <em>periculum in mora</em>(in questo è chiaro il rinvio operato dalla norma al «rito di cui all&#8217;art. 56 c.p.a.»).<br />
Premetto anche che è altrettanto condivisibile l&#8217;opinione per cui l&#8217;esame da parte del collegio implica un «nuovo vaglio, quanto più pieno possibile e autonomo (rispetto a quello operato dal giudice monocratico) della domanda cautelare e dei presupposti della tutela cautelare» (<a title="">[7]</a>); con la conseguenza che il collegio deve esprimere una rinnovata &#8211; e soprattutto autonoma &#8211; valutazione di <em>fumus boni iuris</em>e <em>periculum in mora</em>.<br />
Mi permetto, tuttavia, di esprimere dei dubbi sulla possibilità che il giudice che ha assunto la decisione nella fase monocratica possa figurare anche tra i componenti del collegio che dovrà pronunciarsi in camera di consiglio.<br />
Si potrebbe al riguardo sostenere che la sua partecipazione alla camera di consiglio sia utile ad una gestione più rapida ed efficiente della fase cautelare collegiale. Questo perché, avendo già studiato la questione, egli potrebbe &#8220;guidare&#8221; gli altri componenti del collegio nella valutazione dei requisiti da cui dipende, o meno, la concessione della misura cautelare richiesta dal ricorrente.<br />
A mio avviso, però, una simile funzione &#8211; seppur ispirata ai nobili valori dell&#8217;efficienza e della celerità della tutela giurisdizionale &#8211; rischierebbe di incrinare i principi di terzietà ed imparzialità della giurisdizione che trovano copertura proprio nel principio del &#8220;giusto processo&#8221; e che assumono un valore costituzionale in relazione a qualunque tipo di processo.<br />
Il principio del &#8220;giusto processo&#8221;, infatti, se correttamente inteso, rifugge alla c.d. &#8220;forza della prevenzione&#8221; e, quindi, impedisce che uno stesso giudice «possa pronunciarsi due volte sulla medesima <em>res iudicanda</em>, in quanto dal primo giudizio potrebbero derivare convinzioni precostituite sulla materia controversa, determinandosi così, propriamente, un &#8220;pregiudizio&#8221; contrastante con l&#8217;esigenza costituzionale che la funzione del giudicare sia svolta da un soggetto &#8220;terzo&#8221;» e, in quanto tale, «sgombro da convinzioni formatesi in occasione dell&#8217;esercizio di funzioni giudicanti in altre fasi del giudizio» (<a title="">[8]</a>).<br />
È questa una regola che la giurisprudenza, a partire dalla nota Adunanza Plenaria n. 2/2009, applica anche al processo amministrativo, ogni qual volta il Consiglio di Stato annulla una sentenza del TAR con rinvio al giudice di primo grado (<a title="">[9]</a>).<br />
E questa regola, a mio giudizio, dovrebbe essere applicata anche al &#8220;rito cautelare emergenziale&#8221;, perché anche in questo caso: <em>(i) </em>la <em>res iudicanda </em>della fase monocratica coincide con quella della fase collegiale; <em>(ii) </em>la decisione che deve essere assunta nelle due fasi &#8211; monocratica e collegiale &#8211; dello stesso giudizio attiene alla valutazione degli stessi elementi (<em>fumus boni iuris</em>e <em>periculum in mora</em>); <em>(iii) </em>la decisione che potrebbe essere assunta nella fase collegiale rischia, addirittura, di definire la controversia anche nel merito, considerato che l&#8217;art. 84 del D.L. n. 18/2020 conferisce al collegio il potere di trattenere la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a. «omesso ogni avviso» (<a title="">[10]</a>).<br />
Tutto questo mi induce, in definitiva, a ritenere che &#8211; diversamente da quanto accade <em>(i) </em>quando lo stesso magistrato che ha trattato la fase cautelare si esprime sul &#8220;merito&#8221; del ricorso (<a title="">[11]</a>),<em>(ii) </em>quando lo stesso magistrato che ha adottato un &#8220;ordinario&#8221; decreto monocratico <em>ex </em>art. 56 c.p.a. partecipa alla camera di consiglio prevista per l&#8217;esame collegiale dell&#8217;istanza cautelare (<a title="">[12]</a>),<em>(iii) </em>quando lo stesso magistrato debba decidere su un ricorso per revocazione proposto avverso una sentenza resa da un collegio di cui è stato componente (<a title="">[13]</a>) &#8211; nel &#8220;rito cautelare emergenziale&#8221; il principio del &#8220;giusto processo&#8221; &#8211; inteso nell&#8217;accezione che preserva la terzietà e l&#8217;imparzialità del giudice arginando la c.d. &#8220;forza della prevenzione&#8221; &#8211; possa essere pienamente garantito solo se il magistrato della fase monocratica non partecipi anche alla camera di consiglio in cui la stessa domanda cautelare del ricorrente dovrà essere decisa in sede collegiale (<a title="">[14]</a>).<br />
Da qui una ulteriore considerazione.<br />
Non è la soluzione appena ipotizzata a rendere meno efficiente e più gravoso lo svolgimento del processo amministrativo, ma è, semmai, la (dis)articolazione del &#8220;rito cautelare emergenziale&#8221; in due differenti fasi necessarie a generare un inutile aggravio della procedura.<br />
Un simile appesantimento, infatti, avrebbe potuto essere evitato mantenendo ferma, anche durante l&#8217;emergenza sanitaria, la struttura (unitaria) della tutela cautelare.<br />
Il codice del processo amministrativo, del resto, già assicura al ricorrente la possibilità di chiedere, e di ottenere, un provvedimento interinale che produca i propri effetti fino alla prima camera di consiglio utile. In questo caso, però, il provvedimento cautelare non è concesso &#8220;secondo il rito&#8221;, ma &#8220;in applicazione&#8221; dell&#8217;art. 56 c.p.a.; e ciò presuppone che prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio sussista una situazione «di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio» (<a title="">[15]</a>).</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em>Rito emergenziale e oralità.</em></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Un secondo aspetto meritevole di essere considerato attiene alla soppressione generalizzata della discussione orale.<br />
L&#8217;art. 84 del D.L. n. 18/2020, infatti, istituisce uno speciale meccanismo per cui, fino al 30 giugno p.v., «in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia un udienza camerale che in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell&#8217;articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso».<br />
La stessa norma, inoltre, concede alle parti la «facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione».<br />
La generalizzata soppressione della discussione orale pone, però, l&#8217;interprete di fronte ad alcune questioni su cui ritengo utile riflettere anche in chiave prospettica, essendo piuttosto diffusa la convinzione della sostanziale inutilità dell&#8217;udienza di discussione.<br />
Il principale interrogativo attiene, ancora una volta, dalla conformità di questa norma al principio del &#8220;giusto processo&#8221;.<br />
E questo per una serie di concorrenti motivi.<br />
Il diritto ad una udienza pubblica trova copertura nel principio del giusto processo siccome declinato dagli artt. 6 CEDU (<a title="">[16]</a>) e 47 della Carta di Nizza.<br />
Inoltre, come in più occasioni affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale, «la pubblicità del giudizio [&amp;] rappresenta, in effetti, un principio connaturato ad un ordinamento democratico» (<a title="">[17]</a>).<br />
È vero che la copertura di tale diritto non è assoluta ed intangibile, ben potendo essere derogata in considerazione delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie, della natura dell&#8217;atto in oggetto, del contesto (anche processuale) in cui è stato adottato, o per ragioni collegate ad esigenze di tutela di beni a rilevanza costituzionale (<a title="">[18]</a>).<br />
Ma è altrettanto innegabile che la discussione orale in numerosi casi serva a &#8220;bilanciare&#8221; il <em>deficit </em>di tutela cui si vede esposto il ricorrente nello svolgimento del rapporto sostanziale che precede la proposizione del giudizio (<a title="">[19]</a>).<br />
Una chiara conferma di ciò si ha dall&#8217;orientamento che si è formato sulle sanzioni amministrative irrogate dall&#8217;AGCM (<a title="">[20]</a>). La giurisprudenza amministrativa, infatti, è ormai consolidata: <em>(i) </em>nel ritenere che «non tutte le prescrizioni di cui all&#8217;art. 6, par. 1, CEDU devono essere necessariamente realizzate nella fase procedimentale amministrativa, potendo esse, almeno nel caso delle sanzioni non rientranti nel nocciolo duro della funzione penale, collocarsi nella successiva ed eventuale fase giurisdizionale» (<a title="">[21]</a>);<em>(ii) </em>e, muovendo da questa premessa, nel giudicare «compatibile con l&#8217;art. 6, par. 1, della Convenzione [il fatto] che sanzioni penali siano imposte in prima istanza da un organo amministrativo &#8211; anche a conclusione di una procedura priva di carattere quasi giudiziale o <em>quasi-judicial</em>, vale a dire che non offra garanzie procedurali piene di effettività del contraddittorio &#8211; purché sia assicurata una possibilità di ricorso dinnanzi ad un giudice munito di poteri di &#8220;piena giurisdizione&#8221;, e, quindi, le garanzie previste dalla disposizione in questione possano attuarsi compiutamente quanto meno in sede giurisdizionale»(<a title="">[22]</a>).<br />
I principi appena enunciati hanno una portata generale e si prestano ad essere applicati anche ad una casistica ulteriore, quale è ad esempio quella in cui oggetto di gravame sono i provvedimenti sanzionatori dell&#8217;Autorità Nazionale Anticorruzione, dell&#8217;Autorità di Regolazione dei Trasporti o le c.d. interdittive antimafia.<br />
Non solo.<br />
La centralità della discussione orale nel processo amministrativo risulta vieppiù giustificata alla luce della ormai definitiva evoluzione del sindacato giurisdizionale verso il paradigma della c.d. <em>full jurisdiction </em>(<a title="">[23]</a>), in forza del quale il Giudice Amministrativo: <em>(i)</em>deve poter effettivamente ed efficacemente influire su di essa «<em>both on the facts and the law</em>» (<a title="">[24]</a>); <em>(ii)</em>dispone del potere di riformare in qualsiasi punto, in fatto come in diritto, la decisione impugnata resa dall&#8217;autorità amministrativa; <em>(iii)</em>esercita una cognizione estesa alla piena conoscenza del fatto e del percorso intellettivo e volitivo seguito dall&#8217;amministrazione, con l&#8217;unico limite costituito dall&#8217;intangibilità della valutazione amministrativa complessa (<a title="">[25]</a>).<br />
Il fatto che il sindacato di c.d. <em>full jurisdiction </em>non presupponga un giudizio di &#8220;pura&#8221; legittimità (inteso quale giudizio limitato alla mera verifica della conformità alla legge del provvedimento impugnato), induce ad assegnare una ancora maggiore importanza al momento della discussione orale della causa.<br />
Ciò anche se si tiene conto dell&#8217;orientamento espresso dalle corti europee, e seguito fedelmente dalla Corte costituzionale, in forza del quale la celebrazione dell&#8217;udienza non è richiesta nei processi destinati «alla trattazione di sole questioni di diritto».<br />
In più la struttura del rito disegnato, in via ordinaria, dal codice del processo amministrativo è orientata verso il raggiungimento di «un ragionevole equilibrio tra scrittura e oralità»; e, specie a fronte della tendenza a concentrare le difese scritte verso il principio di sinteticità, assegna all&#8217;«oralità [&amp;] un valore probabilmente maggiore che non in altri campi» (<a title="">[26]</a>).<br />
L&#8217;oralità, infatti, può assolvere ad una duplice funzione: <em>(i) </em>quella di aggiungere e/o valorizzare considerazioni non affrontate (o affrontate sinteticamente) nelle difese scritte; <em>(ii) </em>e quella di concentrare l&#8217;attenzione del collegio su punti decisivi della controversia.<br />
L&#8217;oralità, quindi, serve anche a bilanciare il possibile <em>deficit </em>di tutela che deriva dalla concentrazione delle difese scritte.<br />
Il tutto, nell&#8217;ambito di un contesto &#8211; quello processuale &#8211; in cui deve essere ristabilita la condizione di parità tra le parti che, notoriamente, non contraddistingue i rapporti amministrativi che precedono la proposizione del giudizio.<br />
Peraltro, il ruolo decisivo della discussione orale è confermato dalle sempre più frequenti occasioni in cui il Giudice Amministrativo, anche stimolato dalle difese svolte dai difensori delle parti nel corso delle udienze pubbliche o camerali di discussione dei ricorsi, si avvale di strumenti che tradizionalmente non è consono utilizzare, quali sono quelli della verificazione, della consulenza tecnica di ufficio o, per le questioni giuridiche, del rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia.<br />
Questo accade sempre più spesso, specie in contenziosi di grande complessità, sul piano tecnico e giuridico, o che involgono ingenti interessi di natura economica.<br />
Pensiamo, ad esempio, ai contenziosi in cui sono impugnati i provvedimenti regolatori o prescrittivi adottati dall&#8217;ARERA in materia di gas o di energia; ai contenziosi che hanno ad oggetto le sanzioni irrogate dall&#8217;AGCM per intese restrittive della concorrenza o per abuso di posizione dominante; ai contenziosi in cui si discute sulla legittimità del giudizio di anomalia espresso dalle stazioni appaltanti.<br />
E ancora.<br />
Una ulteriore ragione che mi induce ad assegnare una significativa importanza al momento della discussione orale può essere ravvisata nei poteri di cui dispone il Giudice Amministrativo nella fase cautelare.<br />
In occasione della camera di consiglio, infatti, il collegio può trattenere la causa in decisione nel merito ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a. e dispone, quindi, di un potere che rende fondamentale l&#8217;intervento dei difensori delle parti, poiché l&#8217;udienza camerale di discussione della domanda cautelare può rappresentare l&#8217;unico momento in cui è consentito replicare a memorie e documenti prodotti da resistente, controinteressati, interventori <em>ad adiuvandum</em>o <em>ad opponendum</em>.<br />
Tutto questo mi porta, in definitiva, a dubitare: <em>(i) </em>sia della necessità e della proporzionalità del rito emergenziale, per come è strutturato dal D.L. n. 18/2020; <em>(ii) </em>sia della conformità di questo rito &#8211; soprattutto in una prospettiva <em>de iure condendo</em>&#8211; al principio del &#8220;giusto processo&#8221;.
</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em>Sulla necessità e sulla proporzionalità del rito emergenziale disciplinato dal D.L. n. 18/2020.</em></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;art. 84 del D.L. n. 18/2020, nella parte in cui sopprime <em>tout court</em>la discussione orale e consente al Collegio di trattenere in decisione le cause ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a. «omesso ogni avviso», <em>(i) </em>se, per un verso, può ritenersi giustificato dall&#8217;esigenza di preservare il diritto alla salute degli attori del giudizio (magistrati, parti e rispettivi difensori), <em>(ii) </em>per altro verso si risolve in misure che mi paiono istituire una limitazione non necessaria ed eccessivamente limitativa per il diritto costituzionale ad un &#8220;giusto processo&#8221;.<br />
Infatti, lo stesso obiettivo cui è preordinato il &#8220;rito emergenziale&#8221; avrebbe potuto essere raggiunto con meccanismi meno invasivi per tale diritto e consistenti: <em>(i) </em>non solo nell&#8217;esclusione, durante la situazione pandemica &#8220;acuta&#8221;, della possibilità di applicare l&#8217;art. 60 c.p.a. Ma anche: <em>(ii) </em>nel differimento <em>ex lege</em>e/o su motivata richiesta delle parti delle udienze pubbliche di discussione orale ad una data successiva al 30 giugno 2020 (<a title="">[27]</a>); o <em>(iii) </em>nella istituzione di un meccanismo di celebrazione delle udienze &#8211; pubbliche e/o camerali &#8211; in modalità telematica, per il tempo strettamente necessario a superare il periodo di crisi sanitaria (<a title="">[28]</a>).<br />
In questo senso si sono mossi i giudici europei, che hanno rinviato «le udienze di discussione della Corte di giustizia e del Tribunale fissate tra il 16 marzo e, rispettivamente, il 30 aprile e il 15 maggio» e, «nel rispetto delle norme procedurali vigenti, al fine di non interrompere il trattamento delle cause», hanno optato per l&#8217;introduzione di misure consistenti in «decisioni adottate seguendo una procedura scritta, quesiti scritti rivolti alle parti, organizzazione specifica di udienze di pronuncia di sentenze e di lettura di conclusioni, condizioni semplificate per l&#8217;apertura di un profilo e-Curia» (<a title="">[29]</a>).<br />
E nella stessa prospettiva si sono indirizzati anche i Giudici Amministrativi.<br />
Un&#8217;apertura verso un (possibile) differimento delle udienze è stata, invero, recentemente manifestata dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato.<br />
Mi riferisco alla condivisibile posizione che è stata assunta dalla Sezione nell&#8217;ordinanza collegiale n. 2538/2020, ove è stato affermato che «il contraddittorio cartolare «coatto» -cioènon frutto di una libera opzione difensiva, bensìimposto [dall&#8217;art. 84 del D.L. n. 18/2020] anche contro la volontàdelle parti che invece preferiscano differire la causa a data successiva al termine della fase emergenziale, pur di potersi confrontare direttamente con il proprio giudice -non appare una soluzione ermeneutica compatibile con i canoni della interpretazione conforme a Costituzione, che il giudice comune ha sempre l&#8217;onere di esperire con riguardo alla disposizione di cui deve fare applicazione».<br />
In tale pronuncia, in particolare, il Consiglio di Stato ha espresso dubbi in ordine alla compatibilità, con il principio del &#8220;giusto processo&#8221;, della generalizzata soppressione della discussione orale disposta dall&#8217;art. 84 del D.L. n. 18/2020. E, pur ammettendo che la regola della pubblicità dell&#8217;udienza (in cui si svolge la discussione orale) possa essere derogata in «situazioni eccezionali, attinenti alla natura delle questioni da trattare», o «in presenza di particolari ragioni giustificative, purché, tuttavia, obiettive e razionali», ha ciò nonostante ritenuto che «l&#8217;imposizione dell&#8217;assenza forzata, non solo del pubblico, ma anche dei difensori, finirebbe per connotare il rito emergenziale in termini di giustizia &#8220;segreta&#8221;, refrattaria ad ogni forma di controllo pubblico».<br />
Da qui la necessità di una interpretazione costituzionalmente conforme dell&#8217;art. 84 del D.L. 18/2020, che la Sezione ha così delineato: <em>(i)  </em>«ciascuna delle parti ha facoltà di chiedere il differimento dell&#8217;udienza a data successiva al termine della fase emergenziale allo scopo di potere discutere oralmente la controversia»; <em>(ii) </em>e il rinvio dell&#8217;udienza può (<em>rectius</em>, deve) essere concesso, in ossequio al principio del &#8220;giusto processo&#8221;, «quando il Collegio ritenga che dal differimento richiesto da una parte non sia compromesso il diritto della controparte ad una ragionevole durata del processo e quando la causa non sia di tale semplicità da non richiedere alcuna discussione potendosi pur sempre, nel rito cartolare, con la necessaria prudenza, far prevalere esigenze manifeste di economia processuale».<br />
Un&#8217;apertura verso una possibile istituzione di una udienza di discussione orale in forma telematica è stata, invece, manifestata dal Presidente del Consiglio di Stato (<a title="">[30]</a>), il quale, dopo aver premesso «che il processo amministrativo è storicamente un processo prevalentemente scritto, basato su prove scritte e precostituite», ha precisato, in perfetta assonanza con il principio del &#8220;giusto processo&#8221;: <em>(i) </em>che «il sacrificio della oralità costituisce [&amp;] un <em>vulnus </em>che, sebbene giustificato per il periodo di emergenza, dev&#8217;essere al più presto recuperato &#8211; pur sempre limitatamente al periodo emergenziale al venir meno del quale si deve tornare a quella forma di contraddittorio che postula la oralità tra presenti in aula &#8211; anche grazie alla previsione e al perfezionamento di forme di collegamento da remoto e al loro adeguamento agli standard di sicurezza, riservatezza e stabilità»; <em>(ii) </em>e che, «a tal fine, sarebbe utile [&amp;] una disposizione di fonte primaria che, oltre a consentire tale modalità, attribuisca la competenza a disciplinare sul piano tecnico la disciplina del PAT a una fonte flessibile e di immediata operatività, anzi che, come accade oggi, a un regolamento statale (DPCM n.40 del 2016)».
</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em>Ulteriori dubbi sulla soppressione generalizzata della discussione orale. </em></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Il &#8220;rito emergenziale&#8221; disciplinato dall&#8217;art. 84 del D.L. n. 18/2020 si espone, però, ad una ulteriore perplessità, perché se osservato in una prospettiva di più ampio respiro, non mi sembra offrire neppure soluzioni che possano essere recepite dal legislatore ed essere istituite, in via ordinaria, quando l&#8217;emergenza sanitaria sarà conclusa.<br />
La soppressione generalizzata della discussione orale, specie in occasione dell&#8217;udienza pubblica, violerebbe infatti il principio del &#8220;giusto processo&#8221;, perché non sarebbe giustificata, né da superiori interessi di carattere generale, né dall&#8217;eccezionalità della situazione in cui la causa di trova ad essere decisa.<br />
Inoltre, la garanzia offerta dalla discussione orale non potrebbe essere nemmeno controbilanciata dalla possibilità offerta dalla norma qui commentata di produrre brevi note scritte in vista di una udienza che, di fatto, non sarà mai celebrata.<br />
Infatti, a prescindere dal fatto che la genericità della norma non consente di comprendere quale dovrebbe essere l&#8217;oggetto specifico delle «brevi note», è innegabile che la facoltà concessa alle parti di avvalersi di questo insidioso (<a title="">[31]</a>) strumento processuale incida negativamente sul diritto ad una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, il cui esercizio presuppone lo svolgimento di un processo &#8220;giusto&#8221; e che, in quanto tale, garantisca anche il principio del contraddittorio in condizioni di parità tra le parti.<br />
Quanto precede può essere dimostrato se si considera che le parti, pur potendo depositare le «brevi note» in vista dell&#8217;udienza, specie nei casi in cui tale strumento sia utilizzato per aggiungere e/o per valorizzare questioni non affrontate (o affrontate sinteticamente) nei precedenti atti di causa, sarebbero comunque private del diritto di replica che, invece, è loro garantito dalla discussione orale; e che, se &#8220;ritualmente&#8221; utilizzato, potrebbe risultare decisivo per la decisione nel merito del giudizio.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em>Processo amministrativo e oralità: una riflessione sul futuro.</em></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Acclarato, quindi, che il &#8220;rito emergenziale&#8221; non può rappresentare un paradigma verso cui, in una prospettiva <em>de iure condendo</em>, potrebbe indirizzarsi il processo amministrativo, prima di concludere vorrei spendere alcune battute a difesa della discussione orale. O meglio, a difesa di un rinnovato modello di discussione orale diverso da quello codificato attualmente nel codice del processo amministrativo ma che, se recepito, potrebbe in futuro perfezionare quell&#8217;equilibrio tra scrittura e oralità di cui ho accennato in precedenza.<br />
Una possibile soluzione potrebbe essere mutuata dal rito applicato innanzi alle Corti europee.<br />
Mi riferisco, in particolar modo, al rito disciplinato dal Regolamento di procedura della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, nel quale vi è un giusto contemperamento tra fase scritta e fase orale.<br />
La discussione orale può essere sempre richiesta dalle parti (<a title="">[32]</a>), ma non deve essere necessariamente concessa loro dalla Corte.<br />
Spetta a quest&#8217;ultima valutare se le «domande motivate di udienza di discussione» proposte dai richiedenti possano essere ammesse (<a title="">[33]</a>).<br />
E l&#8217;udienza deve essere concessa, a meno che «su proposta del giudice relatore, sentito l&#8217;avvocato generale, la Corte [&amp;] giudichi, a seguito della lettura delle memorie o delle osservazioni depositate durante la fase scritta del procedimento, di essere sufficientemente edotta per statuire» (<a title="">[34]</a>).<br />
Ma quando l&#8217;udienza viene concessa, allora la stessa dà luogo a un momento di confronto dialettico tra le parti ed i giudici in cui devono essere affrontati solamente i punti controversi della <em>res litigiosa</em>e/o quelli che la Corte ritiene decisivi per definire il giudizio. Un confronto che è utile e costruttivo, in quanto finalizzato ad appurare quale sia la verità processuale.<br />
Non a caso, «durante l&#8217;udienza di discussione, i membri del collegio giudicante nonché l&#8217;avvocato generale possono porre [e sono soliti porre] domande agli agenti, ai consulenti o agli avvocati delle parti e [&amp;] alle parti del procedimento principale o ai loro rappresentanti» (<a title="">[35]</a>).<br />
Anzi, l&#8217;udienza è preceduta da un avviso in cui le parti sono invitate ad incentrare le proprie argomentazioni su determinati argomenti o a rispondere a specifici quesiti.<br />
E a tale invito le parti devono attenersi in ognuna delle tre fasi (svolgimento della discussione orale, risposta ai quesiti posti dai membri della Corte ed eventuali repliche) in cui si articola la discussione orale.<br />
In particolare, nella prima fase, le difese orali devono ottemperare agli eventuali inviti della Corte ad affrontare determinati argomenti, rispondere ai quesiti che siano stati rivolti alle parti prima dell&#8217;udienza e, poi, mettere in luce gli eventuali punti che il difensore ritenga particolarmente importanti ai fini della decisione (<a title="">[36]</a>).<br />
Nella seconda fase, i difensori possono essere invitati a rispondere ai quesiti &#8211; anche aggiuntivi &#8211; posti dai membri della Corte, i quali hanno lo scopo di integrare la conoscenza del fascicolo e consentono ai difensori di chiarire, o di approfondire, alcuni punti che, eventualmente, richiedano precisazioni ulteriori in esito alla fase scritta del procedimento e alle difese orali.<br />
Nella terza fase, i difensori delle parti hanno la facoltà, qualora lo ritengano necessario, di controbattere brevemente. Queste repliche, di una durata massima di cinque minuti ciascuna, non costituiscono un secondo giro di difese orali. Esse hanno l&#8217;unico obiettivo di consentire ai difensori di reagire brevemente alle osservazioni o ai quesiti formulati, durante l&#8217;udienza, dagli altri partecipanti alla medesima o dai membri della Corte.<br />
Il modello dell&#8217;udienza di discussione che si svolge innanzi ai giudici europei e, più in generale, il rapporto tra fase scritta e fase orale del giudizio avanti alla Corte di Giustizia, è senza dubbio un esempio virtuoso che potrebbe essere importato anche nel processo amministrativo italiano, in modo da rendere il rito, non solo maggiormente efficiente, ma anche indirizzato al raggiungimento dell&#8217;obiettivo ultimo della giurisdizione: addivenire alla definizione del giudizio con la pubblicazione di una &#8220;sentenza giusta&#8221;, che faccia emergere la verità processuale e che possa assicurare, secondo la nota massima &#8220;chiovendiana&#8221; (<a title="">[37]</a>), tutto e proprio tutto quello che il soggetto leso ha diritto di conseguire.<br />
Le riflessioni stimolate dal &#8220;rito emergenziale&#8221; disciplinato dall&#8217;art. 84 del D.L. n. 18/2020 mi inducono, in definitiva, a confermare che la difesa orale riveste, nel processo amministrativo, un ruolo fondamentale che deve essere difeso, può essere perfezionato, ma non può, né tanto meno deve, essere cancellato.
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<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">([1])      M. Ramajoli,<em>Giusto processo e giudizio amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2013, 100 ss. In senso conforme, v. anche F. Merusi,<em>Il codice del giusto processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2011, 1 ss.; nonché F.G. Scoca, <em>I principi del giusto processo</em>, in <em>Giustizia amministrativa</em>, VII ed., Torino, 2017, 163 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([2])      La nozione di &#8220;giusto processo&#8221; involge direttamente il principio di effettività di tutela giurisdizionale, «per cui il processo è giusto se offre una garanzia di adeguate forme di tutela della posizione giuridica soggettiva fatta valere» (così, v. M. Ramajoli,<em>Giusto processo e giudizio amministrativo</em>, cit.). In questa prospettiva, è stato anche osservato come il legislatore, proprio al fine di adeguare il giudizio che si svolge innanzi al Giudice Amministrativo al principio del &#8220;giusto processo&#8221;, abbia dedicato l&#8217;art. 1 del codice del processo amministrativo ai principi di effettività e di pienezza della tutela giurisdizionale (E. Follieri,<em>Le garanzie di indipendenza del Consiglio di Stato</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2016, 1234 ss.). Sul rapporto tra &#8220;giusto processo&#8221; ed &#8220;effettività di tutela&#8221;, cfr. anche S. Valaguzza &#8211; I. Martella, <em>L&#8217;effettività della tutela nell&#8217;esperienza giurisprudenziale</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2018, le quali osservano come il principio del giusto processo costituisca: <em>(i) </em>per un verso, un presidio utile a limitare la forza espansiva del principio di effettività, quando viene invocato al fine di «prevaricare le regole del processo in virtù di istanze sostanziali» (784); <em>(ii)</em>per altro verso, un argomento utile «per supportare decisioni assunte attraverso un&#8217;interpretazione flessibile delle regole del processo o per allargare l&#8217;ambito dell&#8217;effetto conformativo, ma restando sempre nell&#8217;ambito della ragionevole applicazione delle norme del codice di procedura» (786).</div>
<div style="text-align: justify;">([3])      M. Luciani,<em>Il &#8220;giusto&#8221; processo amministrativo e la sentenza amministrativa giusta</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2018, 36 e ss., rileva che la nozione di &#8220;giusto processo&#8221; non ha natura innovativa, osservando come la Corte costituzionale già prima della modifica introdotta all&#8217;art. 111 Cost. l&#8217;avesse richiamata con riguardo all&#8217;uguaglianza delle parti, alla paritàdelle armi, al diritto alla difesa tecnica, alla funzionalizzazione del processo (civile) alla definizione delle controversie nel merito, all&#8217;estensione al procedimento disciplinare amministrativo di alcune garanzie tipiche del processo giurisdizionale, alla la necessitàche i termini per le impugnazioni decorrano dal momento in cui l&#8217;atto da gravare èstato portato a conoscenza dell&#8217;interessato , alla la necessitàche &#8220;il giudizio si formi in base al razionale apprezzamento delle prove raccolte ed acquisite&#8221;, all&#8217;esigenza della terzietàdel giudice (che comporta il divieto di pronunciarsi due volte nel merito sul medesimo oggetto ed èassicurata anche dagli istituti dell&#8217;astensione e della ricusazione). L&#8217;espressione &#8220;giusti processo&#8221;, precisa Luciani, «non è stata usata dalla giurisprudenza casualmente o inconsapevolmente, bensì con l&#8217;intenzione dichiarata di trovare una formula riassuntiva che abbracciasse una pluralità di princìpi costituzionali [&amp;] in ordine tanto ai caratteri della giurisdizione, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, quanto ai diritti di azione e di difesa in giudizio» (44). Tra gli studiosi del diritto processuale, hanno negato la portata innovativa della modifica apportata all&#8217;art. 111 Cost., cfr. M. Bove, <em>Art. 111 Cost. e &#8220;giusto processo civile&#8221;</em>, in <em>Riv. dir. proc</em>., 2002, 482; M. Cecchetti, <em>(voce) Giusto processo (dir. cost.)</em>, in <em>Enc. dir</em>., <em>Agg.</em>, V, Milano, 2001, 618; L. Lanfranchi, in <em>La roccia non incrinata. Garanzia costituzionale del processo civile e tutela dei diritti</em>, Torino, 2011, 494. Ha inizialmente aderito a questa opinione ancheS. Chiarloni, <em>Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il processo civile</em>, in <em>Riv. dir. proc</em>., 2000, 1010 ss., il quale ha successivamente corretto la propria posizione nella voce <em>Giusto processo (dir. proc. civ.)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, <em>Annali</em>, II, 2008, 403 ss., rilevando come il giusto processo, a seguito della sua codificazione all&#8217;art. 111 Cost. ha «direttamente, in via autonoma, a che fare con la giustizia del suo risultato» (407). Altra parte della dottrina assegna all&#8217;art. 111 Cost. un valore &#8216;innovativo&#8217;. Su tutti, cfr. A. Proto Pisani, <em>Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile</em>, in <em>Foro it</em>., V, 2000, V, 241 ss. Dello stesso Autore, v. anche <em>Giusto processo e giustizia civile nella giurisprudenza della Cassazione</em>, in <em>Foro it</em>., 2013, V, 1 ss. Sul &#8220;giusto processo&#8221; amministrativo, cfr. anche S. Tarullo, (<em>voce) Giusto processo (dir. proc. amm.)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, <em>Annali</em>, II, 2008, 377 ss., il quale identifica nel principio in parola «un sistema di variegate garanzie tese a contornare l&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale sotto il duplice profilo della posizione del giudice e di quella delle parti»; ed in seno a tali garanzie ravvisa una <em>summa divisio</em>a seconda che esse si riallaccino ai cosiddetti &#8220;principi strutturali o di equità&#8221; ovvero ai &#8220;principi funzionali o di efficienza&#8221;» (380). V. anche G. Cerrina Feroni<em>, Il giusto processo (amministrativo)</em>, in <em>Codice della giustizia amministrativa</em>, a curadi G. Morbidelli, Milano, 2015, 36 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([4])      Corte. cost. n. 331/1997.</div>
<div style="text-align: justify;">([5])      F.G. Scoca, <em>I principi del giusto processo</em>, in <em>Giustizia amministrativa</em>, VII ed., Torino, 2017, 166; M. Cecchetti, voce <em>Giusto processo (dir. cost.)</em>, in <em>Enc.dir.</em>,<em>Agg.</em>, vol. V, Milano, 2001, 595 ss.; G. Cerrina Feroni<em>, Il giusto processo (amministrativo)</em>, cit., 39</div>
<div style="text-align: justify;">([6])      Sul punto, v. C. Cataldi, <em>La giustizia amministrativa ai tempi del Covid-19</em>, in <em>www.giustamm.it</em>; P. D&#8217;Angiolillo, <em>Prime osservazioni sulle misure derogatorie definite dall&#8217;art. 84 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. &#8220;Cura Italia&#8221;) in tema di processo amministrativo &#8220;condizionato&#8221; dall&#8217;emergenza &#8220;Covid-19&#8221;</em>, in <em>www.lexitalia.it</em>; F. Francario, <em>L&#8217;emergenza Coronavirus e la &#8220;cura&#8221; per la giustizia amministrativa. Le nuove disposizioni straordinarie per il processo amministrativo</em>, in <em>www.federalismi.it</em>; M.A. Sandulli, S<em>ugli effetti pratici dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 84 d.l. n. 18 del 2020 in tema di tutela cautelare: l&#8217;incertezza del Consiglio di Stato sull&#8217;appellabilità dei decreti monocratici</em>, ivi; F. Saitta, <em>Sulla decisione di prevedere una tutela cautelare monocratica ex officio nell&#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19: chi? come? ma soprattutto, perché?</em>, ivi; C. Saltelli,<em>Note sulla tutela cautelare dell&#8217;art. 84 del d.l. 27 marzo 2020 n. 18</em>, in <em>www.giustizia</em><a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em>&#8211;</em></a><em>amministrativa.it</em>; F. Volpe, <em>Riflessioni dopo una prima lettura dell&#8217;art. 84, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in materia di processo amministrativo</em>, in <em>www.lexitalia.it</em></div>
<div style="text-align: justify;">([7])      C. Saltelli, <em>Note sulla tutela cautelare dell&#8217;art. 84 del d.l. 27 marzo 2020 n. 18</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;">([8])      Corte cost. n. 335/2002 e n. 262/2003. Sul principio di terzietà ed imparzialità del giudice amministrativo e sul problema della c.d. forza della prevenzione, v. anche G. Cerrina Feroni<em>, Il giusto processo (amministrativo)</em>, cit., 41 e 42; nonché G.P. Cirillo, I <em>principi generali del processo amministrativo</em>, in <em>Diritto processuale amministrativo</em>, a cura di G.P. Cirillo, Padova, 2017, il quale osserva che il principio di terzietà ed imparzialità del giudice può essere «compromesso dalla resistenza del pregiudizio che si può annidare nella formazione della convinzione del giudice, nell&#8217;ipotesi in cui egli si sia occupato dello stesso affare nell&#8217;esercizio di funzioni precedenti»; e che, pertanto, «costituisce [&amp;] buona regola astenersi dal pronunciarsi nuovamente su questioni già decise» (28).</div>
<div style="text-align: justify;">([9])      A questo principio la giurisprudenza ha assegnato una portata generale, tanto da ritenerlo applicabile anche alla (diversa) fattispecie attinente all&#8217;irrogazione di sanzioni di natura disciplinare irrogate in ambito amministrativo. In tal senso, v. Tar Lazio, Roma, Sez. II-Ter n. 3371/2018, secondo cui «la natura disciplinare del procedimento impone che si faccia applicazione, ai sensi dell&#8217;art. 97 Cost., dei principi di imparzialità e terzietà e che pertanto possa farsi luogo a fattispecie di incompatibilità dei componenti del collegio giudicante, ove si ravvisino ipotesi in cui possa presumersi che il soggetto decidente non possa determinarsi con la dovuta serenità».</div>
<div style="text-align: justify;">([10])     L&#8217;avviso alle parti costituisce un adempimento prescritto in via ordinaria dall&#8217;art. 60 c.p.a. che è finalizzato «a consentire alle parti medesime l&#8217;esercizio completo del diritto di difesa in concreto» e ad evitare il rischio che queste ultime possano «trovarsi di fronte alla sorpresa di un provvedimento finale, anziché interinale» (così, A. Police, <em>Le decisioni in forma semplificata (cosiddetto giudizio immediato)</em>, in <em>Diritto processuale amministrativo</em>, a cura di G.P. Cirillo, Padova, 2017, 492-493.</div>
<div style="text-align: justify;">([11])     In questo caso, infatti, l&#8217;oggetto della cognizione è diverso ed il giudizio di merito che segue la fase cautelare non è descrivibile come valutazione operata sulla stessa <em>res iudicanda</em>, per cui resta escluso il rischio che l&#8217;imparzialità della decisione di merito sia minata dal condizionamento risalente alle ragioni della fase incidentale. In tal senso, v. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2014; Id., Sez. III, n. 2463/2015; Id., Sez. V, n. 5733/2001; Tar Campania, Napoli, Sez. III, ord. n. 727/2017.</div>
<div style="text-align: justify;">([12])     Anche in questo caso l&#8217;oggetto della cognizione non coincide, perché la tutela disciplinata in via &#8220;ordinaria&#8221; dall&#8217;art. 56 c.p.a. riposa sulla sola «estrema gravità ed urgenza» e non presuppone la delibazione estesa anche al requisito del <em>fumus boni iuris.</em></div>
<div style="text-align: justify;">([13])     In questa ipotesi, il principio che vieta allo stesso giudice di ripercorrere l&#8217;identico itinerario logico precedentemente seguito e di esprimere valutazioni che cadano sulla stessa <em>res iudicanda</em>non opera, perché il ricorso per revocazione,salva ovviamente l&#8217;ipotesi di dolo del giudice, non presuppone, per sua natura, un vero e proprio errore di giudizio, ma un errore involontario del giudice, o talmente grossolano da risolversi in una svista. Muovendo da questa premessa, la giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2014) ritiene che, non potendosi imputare al giudice un errore di giudizio, allo stesso non sia addebitabile neppure un pregiudizio che sia tale da impedirgli, allorché chiamato nuovamente a giudicare della materia controversa, di assumere una decisione senza essere condizionato da quella precedentemente resa.</div>
<div style="text-align: justify;">([14])     In senso conforme, F. Saitta,<em>Sulla decisione di prevedere una tutela cautelare monocratica ex officio nell&#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19: chi? come? ma soprattutto, perché?</em>, cit., osserva che è difficile che «un relatore già delegato all&#8217;adozione del decreto cautelare [&amp;] muti, nella camera di consiglio (virtuale), il convincimento già maturato nell&#8217;isolamento del proprio studio»; ed individua la possibile soluzione al verificarsi di questo rischio nella necessità di consentire al ricorrente l&#8217;esercizio del diritto di rinunciare alla «domanda cautelare (che si era rivolta al collegio, magari perché il decreto legge n. 18 del 2020 non era ancora entrato in vigore) per evitare che sulla stessa si pronunci un solo magistrato».</div>
<div style="text-align: justify;">([15])    Sull&#8217;art. 56 c.p.a., v. A. Police, <em>La tutela cautelare di primo grado</em>, in <em>Diritto processuale amministrativo</em>, a cura di G.P. Cirillo, Padova, 2017, 456 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([16])     In questo senso, G. Napolitano, <em>«Judicial review of administrative power» the legal design of judicial review systems: a comparative overview</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 2018, 861 ss., osserva: «As the jurisprudence of the European Court of Human Rights clearly shows, the relevant provisions of the Convention affect both the institutional design of courts (e.g., requiring a clear-cut separation between advisory and jurisdictional functions of the Council of State in those countries where it plays this double role) and the procedural rules that they must follow (ensuring a public hearing and a full jurisdiction, in particular when public authorities impose administrative sanctions and fines that have a criminal nature)».</div>
<div style="text-align: justify;">([17])     Corte cost., n. 373/1992; Id., n. 80/2011; Id., n. 97/2015; Id., n. 109/2015.</div>
<div style="text-align: justify;">([18])     Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, sentenza <em>Miller c. Svezia</em>, 8 febbraio 2005, n. 55853/2000; Id., sentenza <em>Dory c. Svezia</em>, 12 novembre 2002; Id., sentenza <em>Lorenzetti c. Italia</em>, 10 aprile 2012; Id., sentenza <em>Grande Stevens c. Italia</em>, 4 marzo 2014. Corte cost. sent. n. 80/2011, n. 97/2015 e n. 109/2015.</div>
<div style="text-align: justify;">([19])     Osserva in proposito M. Ramajoli,<em>Giusto processo e giudizio amministrativo</em>, cit., che «[s]e sul piano del diritto sostanziale i soggetti della relazione non vantano posizioni paritarie, stante la preminenza dell&#8217;interesse pubblico di cui è portatrice l&#8217;amministrazione, sul piano del diritto processuale però la parte pubblica deve avere posizione e poteri del tutto equivalenti a quelli delle parti private. Infatti il processo, qualunque processo, deve obbedire a logiche proprie, non condizionate da ragioni extraprocessuali, quali che siano gli interessi sostanziali coinvolti». Sulla asimmetria del rapporto sostanziale tra privati e p.A. e sulla necessità di equilibrarlo di fronte al Giudice Amministrativo, v. anche F. Cintioli, <em>Giusto processo, sindacato sulle decisioni antitrust e accertamento dei fatti (dopo l&#8217;effetto vincolante dell&#8217;art. 7, d.lg. 19 gennaio 2017, n. 3)</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2018, 1236.</div>
<div style="text-align: justify;">([20])     Tra i contributi più significativi, si può far riferimento a R. Chieppa, <em>Il controllo giurisdizionale sugli atti della Autorità Antitrust</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2004, p. 1060 ss.; F. Cintioli, <em>Giudice amministrativo, tecnica e mercato. Poteri tecnici e &#8220;giurisdizionalizzazione&#8221;</em>, Milano, 2005, 1 ss.; Id., <em>Giusto processo, sindacato sulle decisioni antitrust e accertamento dei fatti (dopo l&#8217;effetto vincolante dell&#8217;art. 7, d. lg. 19 gennaio 2017, n. 3)</em>, cit., 1207 ss.; F. Goisis, <em>La Full jurisdiction sulle sanzioni</em> <em>amministrative: continuità della funzione sanzionatoria v. separazione dei poteri</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2018, 1 ss.; G. Greco, <em>L&#8217;accertamento delle violazioni del diritto della concorrenza e il sindacato del giudice amministrativo</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comun</em>., 2016, p. 999 ss.; A. Police, <em>Tutela della concorrenza e pubblici poteri. Profili di diritto amministrativo nella disciplina antitrust</em>, Torino, 2007, 1 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([21])     Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, sentenza <em>Bryan c. U.K.</em>, 22 novembre 1995; Id., sentenza<em>Kinsley c. U.K</em>., 28 maggio 2002. In dottrina, v. M. Allena, <em>L&#8217;art. 6 CEDU e la continuità tra procedimento e processo</em>, in <em>Il controllo di full jurisdiction sui provvedimenti amministrativi</em>, cit., la quale osserva come la Corte EDU mostri soprattutto nella materia civile «una maggiore disponibilità ad ammettere soluzioni flessibili, nell&#8217;ottica di contemperare le garanzie procedimentali con l&#8217;efficienza della pubblica amministrazione»; e che questo «minor rigore» affonda nella sottoposizione all&#8217;art. 6 CEDU sia della funzione amministrativa, sia della funzione giurisdizionale (178).</div>
<div style="text-align: justify;">([22])     <em>Ex plurimis</em>, Cons. Stato, Sez. VI, n. 1047/2020; Id., n. 8590/2019; Id., n. 4990/2019; Id., n. 1164/2016; Id., n. 1595/2015. Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, sentenza <em>Jussila c. Finlandia</em>, 23 novembre 2006. Sulla compensazione <em>ex post</em>delle garanzie procedurali, in senso critico, v. M. Allena, <em>L&#8217;art. 6 CEDU e la continuità tra procedimento e processo</em>, cit., 183.</div>
<div style="text-align: justify;">([23])     Sulla <em>full jurisdiction</em>la bibliografia è vasta. Tra i contributi più significativi, v. F. Goisis, <em>Il canone della full jurisdiction tra proteiformità e disconoscimento della discrezionalità tecnica come merito. Riflessioni critiche sull&#8217;art.7, c.1. D. Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3</em>, in <em>Il controllo di full jurisdiction sui provvedimenti amministrativi</em>, a cura di B. Giliberti, Napoli, 2019, 317 ss.; Id., <em>La full jurisdiction sulle sanzioni amministrative: continuità della funzione sanzionatoria v. separazione dei poteri</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2018, 1 ss.; Id., <em>La full jurisdiction nel contesto della giustizia amministrativa: concetto, funzione e nodi irrisolti</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2015, 546 ss.; L. Iannotta, <em>Considerazioni sul controllo di full jurisdiction sui provvedimenti amministrativi alla luce dell&#8217;art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo, vivente nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo</em>, ivi, 2019, 731 ss.; L.R. Perfetti, <em>La Full Jurisdiction come problema. Pienezza della tutela giurisdizionale e teorie del potere, del processo e della Costituzione</em>, in <em>Il controllo di full jurisdiction sui provvedimenti amministrativi</em>, cit., 405 ss.; S. Raimondi, <em>L&#8217;intensità del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi nella giurisprudenza europea dei diritti dell&#8217;uomo</em>, ivi, 27 ss.; G. Sabbato,<em>La Full Jurisdiction nella giurisprudenza nazionale. Un quadro complesso in evoluzione, </em>ivi, 361 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">([24])     Questo principio è costantemente enunciato dalla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo. V., ad esempio, le sentenze <em>Ravion c. Francia</em>, 21 febbraio 2008 e <em>Chervol c. Francia</em>, 13 febbraio 2003.</div>
<div style="text-align: justify;">([25])     Sul punto, v. Cons. Stato, Sez. VI, n. 4990/2019.</div>
<div style="text-align: justify;">([26])     F. Cintioli, <em>Giusto processo, sindacato sulle decisioni antitrust e accertamento dei fatti (dopo l&#8217;effetto vincolante dell&#8217;art. 7, d.lg. 19 gennaio 2017, n. 3)</em>, cit., 1233-1234.</div>
<div style="text-align: justify;">([27])     Osserva F. Volpe, <em>Riflessioni dopo una prima lettura dell&#8217;art. 84, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in materia di processo amministrativo</em>, cit., che i Giudici Amministrativi dovrebbero «preferibilmente rinviare a data posteriore al 30 giugno 2020 tutte le controversie le cui udienze siano state fissate entro tale periodo (comma 4, lett. e)»; ma che, «[p]er i presidenti dei Tribunali amministrativi e per i presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, tuttavia, detta previsione non costituisce alcun obbligo; anzi, anche prima del 30 giugno dovranno essere comunque trattate le domande cautelari, le domande inerenti i riti elettorali e le controversie dichiarate urgenti con decreto unilaterale e assumibile d&#8217;ufficio del giudice stesso perché &#8220;di grave pregiudizio per le parti».</div>
<div style="text-align: justify;">([28])     È questa, invece, la soluzione preferita daS. Tarullo, <em>L&#8217;udienza telematica nel processo amministrativo: per non dover rimpiangere un&#8217;occasione perduta</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div style="text-align: justify;">([29])     Si veda il Comunicato Stampa della CGUE del 3.4.2020.</div>
<div style="text-align: justify;">([30])     Cfr. la Direttiva del Presidente del Consiglio di Stato, recante «Secondi chiarimenti su alcuni profili relativi all&#8217;attività giurisdizionale nel periodo emergenza Covid-19», pubblicata in data 20 aprile 2020.</div>
<div style="text-align: justify;">([31])     La prassi del deposito di note d&#8217;udienza fu definita dalCalamandrei&#8221;insidiosa&#8221;, poiché «volta a menomare il diritto di difesa della controparte e coglierla a sorpresa», privandola del diritto di replica (P. Calamandrei, <em>Il Processo come giuoco</em>, in Id., <em>Opere Giuridiche. Problemi generali del diritto e del processo</em>, ristampa curata dall&#8217;Università di Roma Tre, Roma, 2019, 553).</div>
<div style="text-align: justify;">([32])     Art. 76, par. 1 Regolamento di procedura della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea.</div>
<div style="text-align: justify;">([33])     Cfr. anche il punto 46 delle <em>Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte innanzi alla Corte</em>, ove si precisa che la «motivazione che non dev&#8217;essere confusa con una memoria o con osservazioni scritte e che non dovrebbe superare le tre pagine deve derivare da una valutazione concreta dell&#8217;utilità di un&#8217;udienza di discussione per la parte in causa e indicare gli elementi del fascicolo o dell&#8217;argomentazione che questa parte ritiene necessario sviluppare o confutare più ampiamente durante tale udienza»; e che «Non è di per sé sufficiente una motivazione di carattere generico che faccia riferimento, per esempio, all&#8217;importanza della causa o delle questioni che la Corte deve risolvere».</div>
<div style="text-align: justify;">([34])    Art. 76, par. 2 Regolamento di procedura della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea.</div>
<div style="text-align: justify;">([35])     Art. 80 Regolamento di procedura della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea.</div>
<div style="text-align: justify;">([36])     Cfr. anche il punto 52 delle <em>Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte innanzi alla Corte</em>, secondo cui: «Tenuto conto della conoscenza che la Corte ha già della causa in esito alla fase scritta del procedimento, è inutile, durante l&#8217;udienza, ricordare il contenuto delle memorie od osservazioni scritte depositate e, in particolare, il quadro in diritto e in fatto della causa. Solo i punti decisivi ai fini della pronuncia della Corte devono essere sottoposti all&#8217;attenzione di quest&#8217;ultima. Occorre nondimeno precisare che quando, prima della tenuta dell&#8217;udienza, la Corte ha invitato le parti o gli interessati prima menzionati a concentrare le loro difese orali su una questione o su un aspetto particolare della causa, in linea di principio solo tale questione o tale aspetto dovrebbero essere affrontati nel corso di dette difese. I partecipanti all&#8217;udienza che sostengono le stesse tesi o condividono la stessa posizione devono inoltre accordarsi fra loro prima dell&#8217;udienza per fare tutto il possibile al fine di evitare di ripetere argomenti già illustrati».</div>
<div style="text-align: justify;">([37])     G. Chiovenda, <em>Principi di diritto processuale civile</em>, Napoli, III ed., 1923, 81. Per una riaffermazione di tale principio, v. A. Proto Pisani,<em>Appunti sulla tutela di condanna (trentacinque anni dopo)</em>, in <em>Foro it</em>., 2010, V, 257 ss. Più di recente, v. I. Pagni, <em>La giurisdizione tra effettività ed efficienza</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2016, 401 ss.; nonché A. Carratta, <em>Tecniche di attuazione dei diritti e principio di effettività</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ</em>., 2019, 1 ss. In giurisprudenza, il principio per cui nel processo amministrativo deve darsi al ricorrente vittorioso tutto quello e soltanto quello che abbia chiesto ed a cui abbia titolo, è stato ribadito da Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4; Id., 26 luglio 2012, n. 30; Id., 13 aprile 2015, n. 4; Id., Sez. V, 17 gennaio 2019, n. 431.</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/giusto-processo-amministrativo-e-rito-emergenziale-istituito-dallart-84-del-d-l-n-18-2020/">Giusto processo amministrativo e rito emergenziale istituito dall&#8217;art. 84 del D.L. n. 18/2020</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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