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	<title>Giorgio Fregni Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Giorgio Fregni Archivi - Giustamm</title>
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		<title>&#8220;Scorrimento&#8221; della graduatoria di un pubblico concorso: una questione di giurisdizione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/scorrimento-della-graduatoria-di-un-pubblico-concorso-una-questione-di-giurisdizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/scorrimento-della-graduatoria-di-un-pubblico-concorso-una-questione-di-giurisdizione/">&#8220;Scorrimento&#8221; della graduatoria di un pubblico concorso: una questione di giurisdizione.</a></p>
<p>1. Il fatto. Nel 1995 il Comune di Rimini bandisce un concorso pubblico per la copertura di tredici posti di Ispettore di polizia municipale, dei quali cinque riservati al personale interno e quattro alle categorie protette ex L. 482/1968. Nel 1996 la Giunta comunale di Rimini approva la graduatoria di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/scorrimento-della-graduatoria-di-un-pubblico-concorso-una-questione-di-giurisdizione/">&#8220;Scorrimento&#8221; della graduatoria di un pubblico concorso: una questione di giurisdizione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/scorrimento-della-graduatoria-di-un-pubblico-concorso-una-questione-di-giurisdizione/">&#8220;Scorrimento&#8221; della graduatoria di un pubblico concorso: una questione di giurisdizione.</a></p>
<p>1. Il fatto.</p>
<p>Nel 1995 il Comune di Rimini bandisce un concorso pubblico per la copertura di tredici posti di Ispettore di polizia municipale, dei quali cinque riservati al personale interno e quattro alle categorie protette ex L. 482/1968.</p>
<p>Nel 1996 la Giunta comunale di Rimini approva la graduatoria di merito, che vede le concorrenti esterne Ronconi e Voce classificate rispettivamente al 16° ed al 19° posto i dipendenti interni Bartolucci e Della Marchina classificati rispettivamente al 26° posto ed al 27° posto.</p>
<p>Il Comune di Rimini assume i tredici vincitori, applicando le riserve previste dal bando.</p>
<p>Nel 1998 la Giunta comunale di Rimini approva il piano occupazionale per l’esercizio 1998. Tale Piano, per quanto concerne la 7^ qualifica funzionale, prevede la copertura di quattro posti di &#8220;Ispettore di P.M.&#8221; mediante l’utilizzo della graduatoria scaturita dal concorso pubblico suddetto.</p>
<p>Successivamente, con apposita determinazione, il Dirigente del Servizio Personale ridetermina la complessiva percentuale destinata alla riserva e dispone una diversa suddivisione dei posti di 7^ q.f. riservati ai dipendenti del Comune di Rimini, prevedendo la copertura di due posti di Ispettore di P.M. con riserva ai dipendenti interni, da individuare attingendo dalla suddetta graduatoria.</p>
<p>In applicazione di tale determinazione dirigenziale, i dipendenti interni Bartolucci e Della Marchina vengono assunti in servizio, avendo, secondo il Comune di Rimini, diritto alla riserva, sulla base dei provvedimenti adottati dopo la approvazione della graduatoria.</p>
<p>Le sig.re Ronconi e Voce, che precedevano i dipendenti interni Bartolucci e Della Marchina nella graduatoria di merito ma non avevano diritto alla riserva in quanto concorrenti esterne, propongono ricorso al Tribunale del Lavoro di Rimini, lamentando che, a seguito delle dimissioni dal servizio di quattro vincitori non inclusi tra i dipendenti interni riservisti, il dirigente comunale, anziché assegnare i quattro posti secondo l’ordine di merito della graduatoria, avesse illegittimamente riservato nuovamente due posti ai dipendenti interni, nonostante che i cinque posti riservati dal bando al personale di ruolo dell’Ente fossero già stati integralmente ricoperti.</p>
<p>In questo modo, le ricorrenti, collocate rispettivamente in 16.ma (Ronconi) e 19.ma (Voce) posizione della graduatoria ed aventi diritto all’assunzione per scorrimento secondo l’ordine di merito, sarebbero state ingiustamente pretermesse a beneficio di Bartolucci e Della Marchina (collocati rispettivamente in 26.ma e 27.ma posizione), mentre i posti effettivamente riservati al personale già di ruolo dell’Ente sarebbero lievitati a sette, a fronte dei cinque previsti dal bando.</p>
<p>Con la sentenza in commento, il Tribunale del Lavoro di Rimini, accogliendo l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti (e comunque rilevabile ex officio), ha dichiara inammissibile il ricorso.</p>
<p>2. Il problema della giurisdizione.</p>
<p>2.1 La decisione appare senz&#8217;altro da condividere, per le seguenti ragioni.</p>
<p>Per chiarezza espositiva, conviene anzitutto riportare il testo dell&#8217;art. 68 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Controversie relative ai rapporti di lavoro) sostituito prima dall&#8217;art. 33, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 e poi dall&#8217;art. 29, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nelle parti che qui interessano:</p>
<p><<1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.

2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.

3. ... omissis ...

4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2 commi 4 e 5, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.

5. ... omissis ...>>.</p>
<p>Nel caso di specie non si trattava certamente di controversia relativa ad un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, poiché le ricorrenti Ronconi e Voce aspiravano semplicemente all&#8217;assunzione, ma tra esse e il Comune di Rimini non intercorreva, al momento della proposizione del ricorso al Giudice ordinario, alcun rapporto lavorativo.</p>
<p>Le stesse ricorrenti, infatti, sostenevano una tesi diversa e precisamente la tesi secondo cui la controversia da loro promossa concerneva <<l'assunzione al lavoro>> ai sensi del 1° comma dell&#8217;art. 68, tenuto conto che il 4° comma dello stesso art. 68 ha conservato (<<restano devolute>>) alla giurisdizione del giudice amministrativo <<le (sole) controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni>>, ipotesi questa (secondo le ricorrenti) non applicabile al caso di specie, poiché il concorso era già concluso.</p>
<p>Si deve subito precisare che la controversia non concerneva <<l'assunzione al lavoro>> ai sensi del 1° comma dell&#8217;art. 68. Come si vedrà, nel caso di specie il criterio discriminante, ai fini della giurisdizione, non va ricercato né nell&#8217;una, né nell&#8217;altra delle norme appena citate (1° e 4° comma dell&#8217;art. 68 D.Lgs. 29/93), bensì va ricercato nel criterio generale di riparto costituito dalla distinzione fra diritti soggettivi ed interessi legittimi.</p>
<p>Ma andiamo con ordine.</p>
<p>2.2. Quanto al concetto di <<assunzione al lavoro>> ai sensi del 1° comma dell&#8217;art. 68, la giurisprudenza (TAR Catania, Sez. III, 2/6/2000 n. 1123, in Giornale di diritto amministrativo, n. 9/2000, pag. 932) ha recentemente ribadito che tale norma è applicabile quando sia configurabile un vero e proprio diritto alla assunzione, come ad esempio nei casi di avviamento al lavoro tramite gli uffici di collocamento, senza una procedura selettiva, posto che detti uffici devono solo fornire una attestazione di idoneità attitudinale del soggetto, avviato al lavoro presso l&#8217;ente richiedente, alle mansioni relative al posto da ricoprire. Pertanto, non trattandosi di una vera e propria procedura di reclutamento e non sussistendo concorrenza, almeno potenziale, di più aspiranti allo stesso posto, una controversia siffatta rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p>Nello stesso senso, il Tribunale di Messina, con ordinanza 28/6/1999 (in http://www.giust.it) aveva testualmente <<ritenuto che dall’intero contesto della riforma appare chiaro l’intento del legislatore di stabilire quale regola generale la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e di distinguere tra procedura concorsuale stricto sensu (nel cui ambito, anche per l’interferenza diretta di provvedimenti amministrativi veri e propri, a fronte dei quali possono identificarsi interessi legittimi, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo) e sistema del reclutamento tramite attingimento dalle liste di collocamento: in quest’ultimo caso, infatti, nei limiti della richiesta numerica proveniente dall'Amministrazione che intende procedere all'assunzione, il lavoratore iscritto nella lista speciale ed utilmente inserito nella graduatoria alla quale l'Ufficio di collocamento deve uniformarsi, vanta un vero e proprio diritto soggettivo all'avviamento in esecuzione della richiesta medesima (Cass. SS.UU., 16 marzo 1999, n. 142; Cass. SS.UU., 9 aprile 1999, n. 225); ... nel caso in esame non ricorre alcuna ipotesi di procedura concorsuale (tale non potendosi considerare la prova di idoneità successiva all’individuazione numerica dei soggetti da avviare al lavoro, che per espressa previsione normativa non comporta valutazione comparativa: v. art. 27 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487), bensì una fattispecie – rientrante nei casi di giurisdizione del giudice ordinario - di assunzione alle dipendenze di un’amministrazione pubblica che, attesa la natura meramente ausiliaria delle mansioni richieste ed il livello di inquadramento del lavoratore, viene effettuata mediante un mero avviamento numerico (cfr., sia pure per profili in parte diversi, Cons. Stato, 3 novembre 1998, n. 1421, secondo cui, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16, ultimo comma della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 e dell'articolo 5 della Legge regionale Calabria 11 aprile 1988, n. 14, la Regione Calabria, in coerenza con le proprie esigenze organizzative, può procedere, per le assunzioni fino alla quarta qualifica, alla predetta alternativa; Cons. Stato, 8 febbraio 1994, n. 65); che, pertanto, in difformità a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, dev’essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente riforma del provvedimento reclamato e rimessione al primo giudice, anche per procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali controinteressati, coinvolti più o meno direttamente dalla domanda dei ricorrenti, in applicazione analogica delle disposizioni di cui all’art. 354 c.p.c.>>.</p>
<p>Dalle pronunce appena riportate si può dunque trarre il principio secondo cui l&#8217;art. 68, comma 1°, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, laddove devolve al giudice ordinario le controversie concernenti l&#8217;assunzione al lavoro, si riferisce ai casi in cui sia configurabile, in capo agli interessati, un diritto soggettivo alla assunzione.</p>
<p>Del resto, sempre con riferimento all&#8217;art. 68, comma 1°, del D.Lgs. n. 29/93, la Pretura di Catanzaro, con ordinanza 17/2/1999 (in Giust. civ. 1999, I, 1869) ha correttamente rilevato che tale articolo, al di là del tenore letterale, deve essere interpretato alla luce della considerazione che la Costituzione, nel dettare norme sull&#8217;ordinamento giurisdizionale e sui criteri di ripartizione della giurisdizione, prevede che la tutela degli interessi legittimi sia affidata esclusivamente alla giurisdizione degli organi di giustizia amministrativa e non consente (contrariamente a quanto specificato per gli stessi organi di giustizia amministrativa), la possibilità di una giurisdizione esclusiva del giudice ordinario per singole materie o gruppi di esse.</p>
<p>Sul punto, anche l&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Ordinanza 30 marzo 2000 n. 1, in http://www.giust.it) ha recentemente avuto modo di ribadire che <<l’art. 103 della Costituzione, coordinato con l’art. 113, primo comma, riserva alla esclusiva giurisdizione amministrativa le controversie riguardanti gli interessi legittimi, ma rimette alle valutazioni discrezionali del legislatore ordinario l’individuazione dei casi in cui «il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa» conoscano anche di diritti soggettivi. La Costituzione: - ha riservato alla esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in cui si chieda la tutela di interessi legittimi, nelle quali va definita la legittimità degli atti costituenti espressione di un potere pubblico e vanno verificate quali siano le conseguenze del suo illegittimo esercizio (avendo rilievo interno a tale giurisdizione la questione se la tutela del ricorrente sia limitata all’annullamento dell’atto illegittimo o sia estesa al risarcimento del danno)>>.</p>
<p>2.3. Nel caso esaminato dalla sentenza del Tribunale del Lavoro di Rimini qui in esame, le ricorrenti non vantavano di certo un diritto soggettivo alla assunzione, poichè non avevano vinto il concorso pubblico, bensì avevano semplicemente conseguito l&#8217;idoneità e conseguentemente potevano soltanto auspicare che il Comune di Rimini utilizzasse la graduatoria per la copertura di eventuali ulteriori posti disponibili e conseguentemente proponesse loro la stipulazione di un contratto di lavoro.</p>
<p>Il Comune di Rimini, disattendendo tale aspettativa, ha preferito invece assumere due concorrenti che, pur collocati in posizione meno favorevole rispetto a quella delle ricorrenti, erano dipendenti interni ed avevano diritto alla relativa riserva, così come ricalcolata a seguito di provvedimenti amministrativi intervenuti medio tempore.</p>
<p>Orbene, a fronte del provvedimento censurato dalle ricorrenti, con cui il Comune di Rimini ha dapprima rideterminato le percentuali di riserva e poi assunto altri concorrenti, dipendenti interni, risultati idonei, le ricorrenti stesse risultavano titolari di meri interessi legittimi, come risulta dai precedenti giurisprudenziali che si trascrivono qui di seguito.</p>
<p>TAR SALERNO n. 8 del 19/1/99 (Pres. Fedullo, Est. Riccio)</p>
<p><<La posizione legittimante del candidato risultato idoneo in un concorso non può essere qualificata come diritto soggettivo, ma come interesse legittimo all'assunzione, dato che gli interessi pubblici connessi all'organizzazione dei pubblici uffici, all'integrità del bilancio e alla conseguente copertura finanziaria, assumono una posizione prevalente rispetto all'interesse del singolo verso l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego a seguito della favorevole partecipazione ad un concorso pubblico; pertanto, è inammissibile il ricorso giurisdizionale volto all'accertamento del diritto all'assunzione in ruolo>>.</p>
<p>TAR NAPOLI n. 3809 del 16/12/98 (Pres. ed Est. Guerriero).</p>
<p><<I candidati utilmente collocati nella graduatoria di concorso a posti di pubblico impiego e che hanno dimostrato il possesso dei requisiti di legge hanno una pretesa tutelata ad ottenere la nomina ai posti messi a concorso, riconducibile però ad una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo; pertanto, è inammissibile l'azione di accertamento del diritto alla nomina>>. Nello stesso senso TAR Reggio Calabria n. 1259 del 29/9/98</p>
<p>TAR FIRENZE, SEZ. 2, N. 4 DEL 14/1/98</p>
<p><<La Pubblica amministrazione ha un potere discrezionale di nomina degli idonei inseriti in una graduatoria concorsuale, in quanto il termine di validità della graduatoria medesima costituisce un limite temporale entro cui è consentito lo scorrimento in luogo dell'indizione di un nuovo concorso pubblico, e l'esercizio di tale potere deve essere motivato ai sensi dell'art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241>>. Nello stesso senso TAR Firenze n. 422 del 21/7/97.</p>
<p>TAR VENEZIA N. 636 DEL 17/9/85 (Pres. MAGRO, Est. DE ZOTTIS).</p>
<p><<I candidati dichiarati idonei nella graduatoria di merito di un pubblico concorso sono titolari di una mera aspettativa a che l'Amministrazione proceda, entro il periodo di validità della graduatoria allo scorrimento di quest'ultima sia nel caso che intenda aumentare il numero delle nomine da conferire sia nel caso in cui i vincitori rifiutino la nomina o versino in condizione di decadenza; tuttavia, l'Amministrazione non è obbligata ad operare lo scorrimento degli idonei sino all'esaurimento della graduatoria>>.</p>
<p>Particolarmente significativa risulta infine TAR FIRENZE, SEZ. 2, N. 750 DEL 14/12/96 (Pres. Lazzeri, Est. Nicolosi):</p>
<p><<Le controversie riguardanti i procedimenti di selezione e avviamento al lavoro sono sottratte, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 68 primo comma D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, al settore di materie per le quali è prevista la devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto procedimenti per i quali sussiste ancora la riserva di legge, giusta l'art. 2 primo comma lett. c), di cui alla L. 23 ottobre 1992 n. 421, e per i quali valgono tuttora i principi che presiedono all'esercizio del potere discrezionale di organizzazione della Pubblica amministrazione, tra i quali quello che ascrive ai candidati idonei che aspirano all'immissione in ruolo la sola posizione di interesse legittimo. Compete all'Amministrazione un potere discrezionale di nomina degli idonei inseriti in una graduatoria concorsuale, configurandosi il termine di validità della graduatoria medesima alla stregua di un limite temporale entro cui è consentito lo scorrimento in luogo dell'indizione di un nuovo concorso pubblico>>.</p>
<p>Si consideri inoltre che la discrezionalità della P.A. in odine allo scorrimento della graduatoria (e la conseguente sussistenza, a fronte di tale discrezionalità, di meri interessi legittimi), nel caso di specie era confermata anche:</p>
<p>dal bando di concorso, nella parte in cui si precisava che: <<la graduatoria del presente concorso ha efficacia per tre anni e l’Amministrazione ha facoltà (e non obbligo) di avvalersene conformemente alle disposizioni di legge>>; </p>
<p>dell’art. 5, comma 15°, del DPR n. 268/87, secondo cui. <<15. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono (non "devono") essere utilizzate...>>. </p>
<p>Alla luce di quanto sopra, si deve ritenere che le ricorrenti fossero titolari di un mero interesse legittimo (da far valere quindi davanti al giudice amministrativo) e non di un diritto soggettivo alla assunzione.</p>
<p>Poteva ben darsi, in linea teorica, che i provvedimenti con cui il Comune di Rimini aveva rideterminato le percentuali di riserva e conseguentemente assunto altri concorrenti (dipendenti interni) idonei, fossero illegittimi, ma si trattava di vizi da far valere davanti agli organi della giustizia amministrativa.</p>
<p>A fronte di tali posizioni di mero interesse legittimo, non era applicabile al caso di specie il 1° comma dell&#8217;art. 68 D.Lgs. 29/93.</p>
<p>2.4 Si deve precisare che la questione della giurisdizione non era risolvibile sulla base del 4° comma dell&#8217;art. 68 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, secondo cui <<Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni>>.</p>
<p>In proposito è sufficiente rilevare che la procedura concorsuale si esaurisce con la approvazione della graduatoria.</p>
<p>Dunque, il problema della individuazione del giudice competente nel caso di specie, andava (ed effettivamente è stato) risolto mediante l&#8217;applicazione del criterio generale di riparto fra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria, cioè quello della distinzione fra diritti soggettivi ed interessi legittimi.</p>
<p>In proposito possono essere integralmente riportate le perspicue considerazioni che erano già state svolte, in un altro caso, dal T.A.R. ABRUZZO-PESCARA nella sentenza 26 febbraio 2000 n. 132 (in http://www.giust.it): <<Ai fini del decidere può, invero, partirsi dal rilievo che nel sistema previgente era sì attribuita al giudice amministrativo la competenza esclusiva in materia di pubblico impiego, ma tale competenza esclusiva presupponeva che detto rapporto fosse già stato costituito (sia pur prescindendo dal formale atto di nomina, ove vi fosse stato l’inserimento del prestatore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione e per i fini pubblicistici dell’ente pubblico); per cui non rientravano in tale competenza, ma in quella generale di legittimità, tutte le controversie relative alla formazione del rapporto di pubblico impiego, quali ad esempio quelle relative alle procedure concorsuali, atteso che relativamente al corretto svolgimento di tali procedure i candidati sono titolari di situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo. Mentre, ove antecedentemente all’instaurazione del rapporto si era di fronte a situazioni giuridiche di diritto soggettivo, tali controversie rientravano pacificamente nella giurisdizione del giudice ordinario (quali, ad esempio, le controversie in materia di assunzioni obbligatorie).

Con la c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego è stata soppressa detta giurisdizione esclusiva e sono state contestualmente devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai "rapporti di lavoro" alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il predetto art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato da ultimo dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ha cioè devoluto, in ragione della privatizzazione del rapporto, al giudice ordinario, quelle particolari controversie che una volta rientravano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e che, come già indicato, presupponevano che si fosse già costituito un rapporto di lavoro.

Mentre detta normativa non ha di certo inteso attribuire al giudice ordinario anche le controversie relative alla fase precedente alla costituzione del rapporto, cioè quelle relative alla scelta del contraente con cui stipulare il contratto di lavoro; infatti, il quarto comma dello stesso articolo ha espressamente ribadito che rimangono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo "le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", che – come sopra precisato – rientravano anche nel sistema previgente nella generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.

E le ragioni di tale disciplina vanno individuate nella circostanza che tali controversie non rientravano nella predetta giurisdizione esclusiva, ma in quella generale di legittimità in ragione della particolare posizione giuridica di interesse legittimo tutelata e ciò analogamente a quanto avviene in tutte le altre ipotesi in cui la pubblica amministrazione debba seguire una particolare procedura ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto con cui stipulare un contratto disciplinato dal diritto privato (sia esso, ad esempio, un contratto di appalto o un incarico di progettazione). In definitiva, ove si contesti il mancato rispetto della normativa per la scelta del contraente i partecipanti alla selezione, in quanto titolari di interessi legittimi, possono tutelare tali situazioni giuridiche soggettive dinanzi al giudice amministrativo, mentre successivamente alla stipula del contratto sorgono dei diritti soggettivi, che trovano la loro tutela dinanzi al giudice ordinario.

E’ pur vero che lo stesso art. 68, dopo le integrazioni introdotte dall'art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, a titolo esemplificativo ha meglio precisato che sono devolute al giudice ordinario anche "le controversie concernenti l'assunzione al lavoro", ma con tale espressione, ad avviso della Sezione, il legislatore ha inteso riferirsi esclusivamente a quelle controversie nelle quali si è di fronte a situazioni giuridiche soggettive di diritto soggettivo e che nel sistema previgente erano già devolute alla cognizione del giudice ordinario (quali, ad esempio, le controversie in materia di assunzioni obbligatorie); l’aver ribadito, infatti, al successivo quarto comma che restavano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo "le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" sta a significare che relativamente all’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni il precedente riparto di giurisdizione restava immutato e che occorreva aver riguardo alla posizione giuridica fatta valere in giudizio.

In estrema sintesi il Collegio è dell’avviso che ai fini del riparto della giurisdizione relativamente ad una controversia avente ad oggetto vicende antecedenti alla costituzione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione occorra aver riguardo alla posizione giuridica dedotta, mentre una volta costituito detto rapporto le relative controversie siano tutte attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario.

Ed ove si faccia riferimento a tale conclusione appare agevole comprendere perché lo stesso articolo a titolo esemplificativo abbia precisato che siano devolute al giudice ordinario anche le controversie relative al "conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale" ed a quali controversie il legislatore con tale espressione abbia in realtà inteso riferirsi.

Poiché, invero, nel momento in cui si vanno a conferire ai dipendenti incarichi dirigenziali gli atti assunti avrebbero potuto in astratto essere ricompresi nella materia dell’organizzazione della pubblica amministrazione ed avrebbe, pertanto, potuto ipotizzarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, il legislatore con detta precisazione ha inteso far riferimento a quelle controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali nei confronti dei soggetti con i quali si era già costituito un rapporto di lavoro ed ha puntualizzato che tali controversie, poiché nella sostanza incidono su un rapporto di lavoro già in atto con la stessa amministrazione, siano anch’esse devolute alla giurisdizione del giudice ordinario … omissis ... poiché per la scelta del soggetto con cui stipulare un nuovo contratto di lavoro viene espletata una procedura selettiva di tipo paraconcorsuale, che, anche se non si conclude con una vera e propria graduatoria, si svolge pur sempre seguendo un iter procedimentale analiticamente disciplinato dalla legge, sembra che in ordine al rispetto di tale norme siano individuabili esclusivamente posizioni di interesse legittimo, la cui tutela rientra nella generale giurisdizione di legittimità di questo Tribunale (cfr., in tal senso T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 10 maggio 1999, n. 601, e 17 gennaio 2000, n. 2, e Tribunale di Novara, ord. 28 gennaio 2000, n. 208).

Per cui, in definitiva, ai fini del riparto della giurisdizione ove non sia già stato costituito un rapporto di pubblico impiego è rilevante esclusivamente il riferimento alla posizione giuridica tutelata in relazione al conferimento dell’incarico in questione (nella specie di interesse legittimo), atteso che il legislatore con la c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego ha inteso effettuare il riparto della giurisdizione con riferimento al criterio della materia dei "rapporti di lavoro", che presuppone che già sia stato costituito il rapporto di lavoro.

Alla luce delle suesposte considerazione deve, pertanto, ritenersi che la controversia dedotta sia ancora devoluta alla giurisdizione di questo Tribunale>>.</p>
<p>Nello stesso senso si veda anche TAR Friuli Venezia Giulia n. 2 del 17/1/2000 (in http://www.giust.it).</p>
<p>3. La questione del litisconsorzio.</p>
<p>La sentenza precisa infine che le ricorrenti <<non avevano alcuna necessità di trascinare in giudizio i pretesi controinteressati, posto che semmai l’interesse a neutralizzare gli effetti di una eventuale sentenza costitutiva del rapporto di lavoro non concluso avrebbe potuto suscitare l’interesse art. 100 c.p.c. del Comune alla loro chiamata in causa>>.</p>
<p>In proposito pare utile ricordare l’ordinanza 8 giugno 2000 del Tribunale di Venezia (in www.giust.it), che ha testualmente osservato quanto segue: <<… occorre segnalare che per costante indirizzo giurisprudenziale e dottrinale ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario soltanto quando venga dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile che renda necessaria la partecipazione al processo di tutti i titolari dello stesso: i rapporti di lavoro hanno invece natura bilaterale con conseguente indifferenza della sorte degli uni sugli altri se non in via di fatto. Né la categoria dei controinteressati, tipica del processo amministrativo, è trasferibile nel processo ordinario per la diversità radicale dell’oggetto dei due modelli procedimentali, l’uno vertente su rapporti. l’altro su atti di esercizio di un potere che, per sua connotazione precipua, si dirige verso una pluralità di soggetti portatori di interessi differenziati e spesso confliggenti>>.</p>
<p>Modena, 1 giugno 2001.</p>
<p>Avv. Giorgio Fregni</p>
<p><a href="http://www.fregni.it/">http://www.fregni.it</a> </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. <a href="/ga/id/2001/6/1432/g">TRIBUNALE DI RIMINI &#8211; Sentenza 13 luglio 2000 n. 433</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/scorrimento-della-graduatoria-di-un-pubblico-concorso-una-questione-di-giurisdizione/">&#8220;Scorrimento&#8221; della graduatoria di un pubblico concorso: una questione di giurisdizione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Brevi considerazioni sul cybersquatting</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-sul-cybersquatting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:19:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-sul-cybersquatting/">Brevi considerazioni sul cybersquatting</a></p>
<p>1. L’ordinanza 1/8/2000 del Tribunale di Modena &#8211; Giudice dr. Michele Cifarelli &#8211; va ad aggiungersi alle non numerose pronunzie sinora intervenute in tema di domain names. Il Tribunale di Modena dissente dichiaratamente dalla tesi recentemente espressa dal Tribunale di Firenze(ordinanza 29 giugno 2000, in Altalex.it con nota di A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-sul-cybersquatting/">Brevi considerazioni sul cybersquatting</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-sul-cybersquatting/">Brevi considerazioni sul cybersquatting</a></p>
<p>1. <a href="/private/ago/tribmodena_2000-08-01.htm">L’ordinanza 1/8/2000 del Tribunale di Modena</a> &#8211; Giudice dr. Michele Cifarelli &#8211; va ad aggiungersi alle non numerose pronunzie sinora intervenute in tema di domain names.</p>
<p>Il Tribunale di Modena dissente dichiaratamente dalla tesi recentemente espressa dal Tribunale di Firenze(ordinanza 29 giugno 2000, in Altalex.it con nota di A. Buralli), secondo cui il DNS costituirebbe semplicemente l’indirizzo del computer collegato alla rete e conferma, invece, l’applicabilità della normativa in materia di concorrenza sleale e segni distintivi, affermando espressamente che: “l’utilizzo di un identico domain name da parte del concorrente va, con tutta probabilità, considerato espressione di una attività di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale confusoria a prescindere dalla natura debole o forte del marchio della ricorrente”.</p>
<p>Il caso esaminato dal Tribunale di Modena è ricco di sfaccettature; conviene pertanto ricostruire brevemente il fatto.</p>
<p>La Società ricorrente, Data Service S.r.l., svolge attività di produzione, sviluppo e compravendita di software applicativo per elaboratori elettronici nonché attività di Internet Service Provider (essa affitta cioè, presso i gestori di servizi di telecomunicazione, più linee dedicate ad Internet offrendole a sua volta, dietro corrispettivo, ai singoli utenti finali).</p>
<p>Nel ricorso introduttivo, la ricorrente Data Service S.r.l. afferma di avere acquisito, in questi anni, una ottima notorietà e di registrare, sul suo sito Internet (modenaonline.com), migliaia di accessi l’anno.</p>
<p>La Società Data Service S.r.l. è inoltre titolare del marchio di impresa MODENA ON LINE, registrato nel 1996, ed utilizza tale segno distintivo anche come domain name (&#8220;modenaonline.com&#8221;).</p>
<p>La ricorrente, intendendo fornire i propri servizi (anche) su Internet, ha quindi registrato un domain name coincidente con il proprio marchio, in quanto più facilmente memorizzabile da parte dell’utente.</p>
<p>Conviene a questo punto rammentare che, come si segnala correttamente anche nell’ordinanza qui in esame, il dominio (domain name) risulta formato da un cosiddetto top level domain (TLD), come per esempio &#8220;.it&#8221;, &#8220;.com&#8221; o &#8220;.org&#8221; etc., e da un cosiddetto second level domain (SLD), posto immediatamente a sinistra del TLD, che consiste in un nome o in una espressione liberamente scelta dalla parte interessata all’assegnazione del dominio. (In proposito si veda Alessia Ambrosini, La tutela del nome di dominio, Napoli, 2000, pag. 25).</p>
<p>Intendendo registrare anche il dominio &#8220;modenaonline.it&#8221;, la Società ricorrente si è avveduta che esso era già stato registrato dalla Società concorrente “Ascom Servizi Modena Soc. Coop. a r.l.” presso la Registration Authority italiana.</p>
<p>La ricorrente ha, quindi, proposto ricorso al Tribunale di Modena chiedendo, in via cautelare, al Giudice adito di ordinare alla Società convenuta (Ascom) di non utilizzare quale domain name &#8220;modenaonline.it&#8221;.</p>
<p>2. Con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Modena ha dichiaratamente ritenuto esistente il fumus della pretesa, ma ha respinto il ricorso per l’asserito difetto del periculum in mora.</p>
<p>Quanto al fumus, dopo avere riconosciuto la validità del marchio registrato dalla ricorrente e la stretta concorrenzialità fra le due imprese in causa, il Giudice si è posto espressamente il problema (testualmente) “della catalogazione del DNS nell’ambito della normativa qui in considerazione: il che significa chiedersi se esso costituisca in qualche modo un segno distintivo (assimilabile ad un marchio di fatto, ad una ditta di fatto, ad una insegna, o individuabile come segno atipico), in quanto tale soggetto all’altrui aggressione per violazione della privativa, ovvero costituisca qualcosa d’altro, estraneo all’applicazione della disciplina qui in considerazione”.</p>
<p>In proposito, il Tribunale di Modena ha espressamente ricordato “quella teoria che individua nel DNS semplicemente l’indirizzo del computer collegato alla rete (&#8230; pronuncia del Tribunale di Firenze &#8211; ord. 29 giugno 2000 &#8211; in Guida al Diritto n° 28/00&#8230;)”, affermando di non condividerla “per la semplice considerazione che l’elemento qualificante del DNS &#8211; ovvero il second level domain &#8211; viene ad essere arbitrariamente stabilito dall&#8217;utente ed ha quindi ben poco in comune con l’indirizzo, che certo non è oggetto di scelta”.</p>
<p>Su questo punto, il Tribunale di Modena pare avere recepito le riflessioni espresse in dottrina (Mario Barbuto, commento alla ordinanza 29/6/2000 del Tribunale di Firenze pubblicato su Guida al Diritto n. 28 del 29/7/2000; cfr., in particolare, pag. 51), secondo cui: “Il domain name dell’agenzia A&#038;A (in quel caso, convenuta, N.d.R.) non è&#8230; un indirizzo &#8220;imposto&#8221;, al pari di un indirizzo civico (come tale immutabile se non spostando fisicamente la sede), bensì un indirizzo liberamente (e &#8220;capricciosamente&#8221;) creato, sia pure con le prescrizioni relative alla sua struttura tecnica, quindi liberamente mutabile, senza necessità del cambiamento di sede”. (Un altro commento alla ordinanza 29/6/2000 del Tribunale di Firenze si può leggere in www.interlex.com/regole/amonti38.htm).</p>
<p>Si tratta, anche a mio avviso, di considerazioni pienamente condivisibili.</p>
<p>La tesi del Tribunale di Firenze avrebbe un senso se l’indirizzo Internet fosse costituito solamente da numeri, privi di per sé di una rilevante valenza identificativa, ma nel momento in cui l’indirizzo Internet, come &#8220;risultato finale&#8221;, viene scelto liberamente ed espresso in parole di senso compiuto, come in effetti accade, allora esso viene certamente ad assumere una valenza identificativa (sia pure necessariamente solo denominativa) e quindi distintiva.</p>
<p>In proposito è già stato evidenziato che, date le potenzialità commerciali di Internet, il domain name ha assunto un ruolo importante quale elemento indicativo dell’impresa che lo utilizza, di guisa che è divenuto un nuovo segno distintivo aziendale e, come tale, la sua registrazione ed il suo uso non possono certamente prescindere dall’applicabilità delle norme che disciplinano i rapporti tra i segni distintivi ed, in particolare, dalla necessità di non pregiudicare i diritti esclusivi di coloro che siano titolari, in funzione di marchio o di altro segno distintivo, di un segno incompatibile, per confondibilità, con il domain name registrato da terzi.</p>
<p>Nelle pur scarse pronunce italiane edite, si può rilevare la costante tendenza di riconoscere al domain name funzione distintiva e capacità identificatrice e, in funzione di questo presupposto, di assoggettare tale nuovo segno alla disciplina della concorrenza sleale e della contraffazione di marchio o di altro segno distintivo tipico. Si vedano, ad esempio, Tribunale di Viterbo, ordinanza 24/1/2000, in Gius, n. 7/2000, pag. 808; Tribunale di Genova, ordinanza 15/2/2000, in Gius, n. 8/2000, pag. 927, ed ivi ulteriori richiami; Pretura di Valdagno, ordinanza 27/5/1998, in Archivio civile, 1999, pag. 608; Tribunale di Vicenza, ordinanza 6/7/1998, in Giur. it., 1998, I, 1, 2342; Tribunale di Roma, ordinanza 2/8/1997, in Archivio civile, 1998, pag. 952; Tribunale di Macerata, ordinanza 2712/1998, in Dir. Industriale, n. 1/1999, pag. 35.</p>
<p>Con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Modena recepisce questo orientamento ed afferma espressamente che: “In realtà, non può seriamente dubitarsi dell’appartenenza del domain name alla categoria dei segni distintivi, di cui possiede tutte le caratteristiche peculiari, vale a dire la natura di rappresentazione grafica (nella specie denominativa) prescelta dal titolare allo scopo di far riconoscere la propria attività rispetto agli altri”.</p>
<p>Ed aggiunge: “Che poi, esso debba ricondursi ad una piuttosto che ad altra categoria di segni, al fine che qui occupa, poco importa (questo giudice, sia detto per inciso, propende per l’assimilazione all’insegna perché svolge l’identica funzione di contraddistinguere il luogo virtuale in cui l’imprenditore offre i propri prodotti o servizi al pubblico, consentendone al contempo il reperimento e l’individuazione rispetto ai concorrenti), poiché così classificato, comunque il domain name non si sottrae al rispetto delle regole dettate in materia di marchio e di concorrenza, in virtù del principio di unicità dei segni distintivi”.</p>
<p>In ordine all’inciso appena riportato, si può segnalare che anche secondo il Tribunale di Milano il domain name è assimilabile all’insegna, poiché il sito configura il luogo virtuale dove l’imprenditore contatta il cliente per la conclusione di contratti.</p>
<p>Il Tribunale di Modena osserva poi, al punto 4) dell’ordinanza in esame, che: “come già affermato in giurisprudenza (cfr. Trib. Milano, ord. 3 giugno 1997) nell’ambito del giudizio di contraffazione, al TLD (nella specie:.it) non va attribuita alcuna valenza distintiva del segno: il raffronto, pertanto, va limitato al second level domain prescelto dalla resistente modenaonline, che risulta identico alla parte denominativa del marchio complesso della ricorrente”.</p>
<p>Tale affermazione è sicuramente fondata.</p>
<p>In effetti, non si può sostenere l’idoneità distintiva della particella o suffisso &#8220;.it&#8221; rispetto al &#8220;.com&#8221;, perché il cuore del segno non può che essere individuato proprio nel nome (in questo caso: &#8220;modenaonline&#8221;), costitutivo della privativa attorea (in proposito si veda anche Tribunale di Milano ord. 22/7/1997, in Foro it. 1998, I, 923 e in Rivista di diritto industriale, 1998, II, 480).</p>
<p>Ciò premesso, il Tribunale di Modena ha concluso che: “l’utilizzo di un identico domain name da parte del concorrente va, con tutta probabilità, considerato espressione di una attività di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale confusoria a prescindere dalla natura debole o forte del marchio della ricorrente &#8211; anche per i marchi deboli, infatti, l’esatta riproduzione delle parti individualizzanti costituisce illecito rilevante nel senso indicato”.</p>
<p>Si può concludere questa breve analisi dell’ordinanza, nella parte relativa al fumus, riconoscendo al Tribunale di Modena una particolare sensibilità per le caratteristiche peculiari di Internet laddove, in relazione alla circostanza che il sito della resistente sia ancora inattivo, osserva che “la semplice &#8220;apertura&#8221; del sito come sopra denominato costituisce in sé uso illecito dell’altrui marchio”.</p>
<p>L’ipotesi in esame non si può infatti assimilare “al caso della mera registrazione del marchio confondibile non accompagnata dall’uso del segno che, per costante giurisprudenza, non dà luogo a contraffazione, per il semplice motivo che, nella fattispecie in esame, v’è il tratto aggiuntivo e qualificante della conoscibilità della registrazione confusoria da parte del pubblico dei &#8220;navigatori&#8221; di Internet”.</p>
<p>3. Il Tribunale di Modena, pur ritenuta la sussistenza del fumus, ha respinto il ricorso per l’asserito difetto del periculum in mora.</p>
<p>Sotto questo profilo, la peculiarità del caso era costituita dalla assenza di contenuti del sito della convenuta Ascom (&#8220;modenaonline.it&#8221;).</p>
<p>Nel ricorso, la Società ricorrente, Data Service S.r.l., aveva evidenziato che il semplice fatto di non potere utilizzare il domain name &#8220;modenaonline.it&#8221; pregiudica gravemente i suoi diritti, poiché impediva la piena fruizione delle enormi potenzialità diffusive dei messaggi contenuti in Internet, specie per chi operi nel settore della informatica (come appunto la ricorrente, che svolge l’attività di Internet Access, Services e Application Provider).</p>
<p>Nel ricorso, Data Service S.r.l. osservava altresì che l’utente che si connette a &#8220;modenaonline.it&#8221; (pensando erroneamente di trovare così il sito della ricorrente) è indotto a ritenere che la Società sia inattiva per inefficienza o addirittura per cessazione della attività. Ciò con evidentissimi danni di immagine e commerciali, poichè è gravissimo che i potenziali clienti di un Internet Provider ritengano che esso non possieda un proprio sito o che il sito non funzioni a dovere o addirittura che il sito stesso sia stato abbandonato.</p>
<p>La ricorrente ha così lamentato, quanto al periculum in mora, un pericolo di sviamento della clientela che, per definizione, determina un danno di difficile accertamento e, quindi, non riparabile nella sua interezza.</p>
<p>Il Tribunale di Modena ha ritenuto insussistenti tali profili di periculum, con un ragionamento piuttosto articolato. Anzitutto ha osservato che l’attuale e documentata inattività del sito della resistente (alla cui apertura corrisponde la scritta &#8220;directory listing denied&#8221;, tipica dei siti privi di contenuti) escluderebbe che, allo stato, la stessa possa sviare l’altrui potenziale clientela sostituendosi alla concorrente nell’offerta dei medesimi servizi attraverso Internet.</p>
<p>Peraltro, secondo il Tribunale di Modena, non sarebbe nemmeno verosimile la perdita, da parte della ricorrente, di potenziali clienti dissuasi nella ricerca del proprio sito dal rinvenimento del sito inattivo della resistente; il contatto della potenziale clientela con il sito della ricorrente potrebbe infatti avvenire o attraverso una ricerca consapevole o attraverso una ricerca casuale.</p>
<p>Nel primo caso (ricerca consapevole) il problema dello sviamento non si porrebbe affatto, poiché il potenziale cliente, per definizione, sa in partenza che la ricorrente ha aperto un sito denominato modenaonline.com e non ha quindi difficoltà a reperirlo.</p>
<p>Nel secondo caso (ricerca casuale), l’ipotesi di partenza sarebbe che il cliente conosca il marchio della ricorrente e sospetti, senza esserne certo, che la stessa abbia aperto un suo sito Internet.</p>
<p>In questo secondo caso, il navigatore potrebbe facilmente rintracciare la ricorrente con l’aiuto di un motore di ricerca oppure, se appena più esperto, potrebbe “digitare direttamente il DNS immettendo la parte nominativa del marchio, seguita da un punto e da uno dei due unici TLD utilizzabili dalle imprese commerciali italiane, cioè .it. o .com.”.</p>
<p>Anche in tal caso, secondo il Tribunale di Modena sarebbe “difficile ipotizzare che l’utente arresti la ricerca dinanzi all’inattività del sito.it essendo per definizione parte del suo patrimonio di conoscenza l’utilizzo alternativo, da parte delle imprese italiane, dei due TLD suddetti, è facile pensare ad un ulteriore tentativo di ricerca con il suffisso residuo, che verrebbe coronato da successo”. (Sulla capacità di discernimento del consumatore informatico cfr. Cristina Cerasani, Il conflitto tra domain names e marchi d’impresa nella giurisprudenza italiana, in &#8220;Il diritto del commercio internazionale&#8221;, 1999, pag. 651).</p>
<p>Queste articolate considerazioni suscitano invero qualche perplessità.</p>
<p>Anzitutto, non è esatto che le imprese commerciali italiane possano utilizzare due soli TLD, cioè .it. o .com..</p>
<p>In verità, il numero dei domini utilizzabili è ben superiore. Sul punto, è stato precisato (Alessia Ambrosini, La tutela del nome di dominio, Ed. Simone, 2000, pag. 25, nota 6) che i domini tematici attivi sono sette, di cui tre aperti (.com, .net. e .org) e quatto chiusi (.edu, .gov., .int. e .mil). Sono detti tematici, perchè originariamente identificavano la natura dell’attività svolta dall’assegnatario del dominio. Progressivamente, però, il riferimento all’attività svolta dalle &#8220;entità&#8221; assegnatarie dei domini .com, .net. e .org è andata perdendosi. Per questo, dato che qualunque soggetto (a prescindere dalla nazionalità) può chiederne l’assegnazione, è più corretto parlare di domini internazionali. Ai domini tematici si aggiungono i TLD geografici, che sono 243. Questo tipo di TLD identifica la locale Registration Authority che ha assegnato il dominio. Ad esempio, la Registration Authority italiana assegna e gestisce la registrazione dei domini sotto TLD &#8220;.it&#8221;, quella tedesca, sotto &#8220;.de&#8221;, quella francese, sotto &#8220;fr&#8221;, etc.</p>
<p>Non pare quindi esatto che le imprese commerciali italiane possano utilizzare due soli TLD, cioè .it. o .com., avendo le stesse, in realtà, a disposizione una gamma di TLD ben più vasta.</p>
<p>A mio avviso, l’osservazione più importante è però un’altra, cioè che la ricorrente ha, dichiaratamente, un ambito di attività (e di potenziale clientela) prevalentemente locale (provinciale o al massimo regionale).</p>
<p>Da ciò discende che il semplice fatto di non potere utilizzare (anche) il TLD &#8220;.it&#8221;, che caratterizza proprio le imprese italiane, pregiudica i suoi diritti, poichè impedisce la piena fruizione delle potenzialità diffusive dei messaggi contenuti in Internet, che sono condizionate anche dall’utilizzo del &#8220;corretto&#8221; TLD, secondo strategie di marketing, di comunicazione, etc..</p>
<p>Sull’importanza del TLD si può nuovamente citare, in via generale ed a puro titolo esemplificativo, il caso esaminato nella già citata ordinanza 29/6/2000 del Tribunale di Firenze.</p>
<p>Anche in quel caso, per quanto viene riferito nel commento alla ordinanza stessa (Mario Barbuto, cit., pag. 49), la Società belga Sabena, già titolare del sito sabena.com, aveva deciso di commercializzare alcuni servizi riservati solo a una clientela italiana e proprio per questo aveva progettato un altro e diverso sito (appunto <a href="http://www.sabena.it/www.sabena.it)</a>. In quel caso, dunque, la scelta del TLD era funzionale ad una ben precisa strategia commerciale.</p>
<p>Del resto, per citare un produttore molto famoso, chi digiti i siti <a href="http://www.ferrari.it/">www.ferrari.it</a> e <a href="http://www.ferrari.com/">www.ferrari.com</a> noterà la differenza di impostazione del pur medesimo imprenditore (la famosa Ferrari di Maranello) e per lo stesso prodotto (automobili), a seconda del mercato di riferimento.</p>
<p>Ciò conferma, se ve ne fosse la necessità, l’importanza, per l’impresa, della disponibilità dei TLD più significativi.</p>
<p>A mio avviso, qualsiasi limitazione (come quella che deriva, nel caso di specie, dalla preclusione all’utilizzo del TLD .it) della potenzialità di acquisizione di vantaggi attraverso la rete Internet è suscettibile di determinare un danno potenziale ed è proprio la ragionevole impossibilità di una esatta quantificazione di tale danno a concretizzare i presupposti per la concessione della misura cautelare.</p>
<p>Nè pare condivisibile l’affermazione, pure contenuta nell’ordinanza del Tribunale di Modena qui in esame, secondo cui l’accoglimento dell’istanza sarebbe comunque impedita dall’intrinseca provvisorietà che deve necessariamente caratterizzare i provvedimenti emessi ex art. 700 c.p.c., mentre tale requisito non sussisterebbe nel caso di specie, poichè l’immediata cancellazione del sito registrato della resistente non sarebbe suscettibile di ripristino anche nell’ipotesi di riconoscimento del suo diritto alla registrazione contenuto nella futura sentenza di merito, per effetto della altrui identica registrazione che nel frattempo verrebbe posta in essere.</p>
<p>All’opposto, a me pare che, se il provvedimento richiesto dalla ricorrente fosse stato concesso e la causa di merito fosse poi terminata con il rigetto delle domande della attrice, nessun ostacolo si sarebbe posto alla &#8220;restituzione&#8221; del dominio alla convenuta, bastando all’uopo un mero ordine alla competente Registration Authority di provvedere in tal senso.</p>
<p>4. L’ordinanza del Tribunale di Modena, nella parte dedicata al fumus, conferma, in conclusione, che esistono strumenti di tutela giuridica quando la contesa concerne imprese concorrenti.</p>
<p>Ben diverso è il caso (estraneo alla questione della quale si è occupata l’ordinanza sopra esaminata) in cui un soggetto registri uno o più domain names e poi non faccia alcun uso del sito o lo utilizzi per usi non commerciali, con l’intento di &#8220;venderlo&#8221; al miglior offerente (cosiddetto cybersquatting).</p>
<p>Allo stato attuale della legislazione, è difficile intravedere un illecito in questo tipo di condotta (cfr., sul punto, Santilli e Marini, Domini: servono nuove regole contro l’accaparramento selvaggio, in Italia Oggi del 18/4/2000).</p>
<p>Appaiono interessanti, in proposito, le considerazioni espresse sempre dal Tribunale di Modena in una diversa ed altrettanto recente ordinanza, datata 28/7/2000 (leggibile in <a href="http://www.andreamonti.net/jus/ormo000728.htm">www.andreamonti.net/jus/ormo000728htm)</a>.</p>
<p>Con questa ordinanza, il Tribunale di Modena ha respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Poste Italiane S.p.A. nei confronti di Daniele Malavasi e altri per ottenere l’inibitoria nei confronti di quest’ultimo all’utilizzo dei domain names &#8220;bancoposta&#8221;, &#8220;vaglia&#8221; e &#8220;raccomandata&#8221;, ritenendo che non si tratti di “sostantivi specificativi di un servizio o di un prodotto su cui alcun soggetto possa vantare un diritto di privativa esclusiva, in quanto si tratta, piuttosto, di espressioni generiche, di uso ormai corrente, indicative di servizi o prestazioni di per sé privi di capacità individualizzante e distintiva del fornitore di essi&#8230; l&#8217;art. 18 l. marchi &#8230; vieta di rendere oggetto di marchio d&#8217;impresa &#8220;i segni distintivi costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di servizi o prodotti o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono&#8221;. In tal caso, il preteso marchio, risultando privo di capacità distintiva non è, pertanto, tutelabile, in quanto non confondibile”.</p>
<p>Sino a quando simili casi non saranno disciplinati da un opportuno intervento del legislatore, a coloro che avranno l’intuito di registrare siti appetibili non potrà che essere garantita una rendita parassitaria. (In altri Paesi esistono regole specifiche. Sulle regole di naming in Spagna, cfr. <a href="http://es.derecho.org/boe/Marzo_de_%202000/30_de_Marzo_de_2000/5">http://es.derecho.org/boe/Marzo_de_ 2000/30_de_Marzo_de_2000/5 )</a>.</p>
<p>A me pare però che potrebbe ipotizzarsi qualche forma di rimedio nel caso in cui un soggetto registri come domain name segni distintivi affermati e conosciuti o comunque segni distintivi di imprese con rilievo anche solo locale.</p>
<p>Su questo tema si veda l’ordinanza 19-22/2/1999 n. 7 del Tribunale di Parma, in Diritto comunitario degli scambi internazionali, 1999, n. 3, pagg. 492 e segg.; in quel caso, i convenuti registrarono il nome di dominio &#8220;lauraashley.com&#8221;, senza attivare alcun sito, nel dichiarato intento di commercializzarlo.</p>
<p>Il Tribunale di Parma, sia in 1° grado che in sede di reclamo, ha accolto il ricorso proposto da Laura Ashley Manufacturing B.V., facendo leva sull’art. 1, lettera c), del r.d. 21/6/1942, n. 929, come sostituito dall&#8217;art. 1, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198, ma soprattutto osservando testualmente che: “l’attività diretta alla sua (del segno distintivo, N.d.R.) commercializzazione costituisce – come già riconosciuto anche dalla giurisprudenza inglese e tedesca (v. High Court, 29 novembre 1997, British Telecommunications ed altri c. One In Amilion; Tribunale di Braunschweig, 5 agosto 1997; Tribunale di Monaco, 7 maggio 1997; Tribunale di Dùsseldorf, 4 aprile 1997) – una forma di ingiustificato approfittamento della notorietà che il marchio Laura Ashley ha acquisito e consente ai suoi utilizzatori di realizzare un indebito vantaggio. Il vantaggio consiste nell’utilità economica che i reclamanti possono trarre dalla cessione del nome di dominio alla resistente o a terzi; il carattere indebito consegue alla consapevolezza dell’esistenza di un potiore diritto altrui, del sicuro ostacolo creato con la registrazione, all’esercizio dello stesso nelle sue molteplici forme, della volontà di trarre da ciò profitto”.</p>
<p>Le conclusioni del Tribunale di Parma sono condivisibili ma non mi pare che lo sia altrettanto il loro dichiarato fondamento normativo ed in particolare il richiamo all’art. 1, lettera c), del r.d. 21/6/1942, n. 929.</p>
<p>Tale norma parla, infatti, di diritto del titolare del marchio di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato “per prodotti o servizi non affini”, mentre nel caso esaminato dal Tribunale di Parma i convenuti non utilizzavano affatto il domain name per prodotti o servizi, bensì l’avevano semplicemente (e dichiaratamente) registrato per cederlo a terzi.</p>
<p>In queste ipotesi, sarebbe interessante studiare se nel nostro ordinamento il fondamento della tutela possa più correttamente rinvenirsi, ad esempio, nell’art. 2043 c.c. oppure nella teoria dell’abuso del diritto.</p>
<p>Il tema fuoriesce però dallo scopo e dai limiti della presente nota.</p>
<p>Avv. Giorgio Fregni<br />
<a href="http://www.fregni.it/">(http://www.fregni.it)</a></p>
<p>&#8212;*** &#8212;</p>
<p>Nota a commento all&#8217;ordinanza del Tribunale di Modena dell&#8217;1/8/2000*,  in materia di domain names</p>
<hr />
<p>Note</p>
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