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	<title>Gianmarco Falduti Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Gianmarco Falduti Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Scienza e discrezionalità amministrativa nella gestione della fauna selvatica. Verso una “amministrazione scientificamente orientata”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 14:21:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/scienza-e-discrezionalita-amministrativa-nella-gestione-della-fauna-selvatica-verso-una-amministrazione-scientificamente-orientata/">Scienza e discrezionalità amministrativa nella gestione della fauna selvatica. Verso una “amministrazione scientificamente orientata”</a></p>
<p>Di Renato Rolli e Gianmarco Falduti [1] Sommario: 1. La tutela della fauna selvatica nel quadro costituzionale e legislativo. – 2. La scienza e la discrezionalità amministrativa. – 3. Dall’attività venatoria al controllo faunistico. – 4. Il sindacato del giudice amministrativo sulla decisione scientificamente orientata. – 5. Brevi riflessioni conclusive:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/scienza-e-discrezionalita-amministrativa-nella-gestione-della-fauna-selvatica-verso-una-amministrazione-scientificamente-orientata/">Scienza e discrezionalità amministrativa nella gestione della fauna selvatica. Verso una “amministrazione scientificamente orientata”</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/scienza-e-discrezionalita-amministrativa-nella-gestione-della-fauna-selvatica-verso-una-amministrazione-scientificamente-orientata/">Scienza e discrezionalità amministrativa nella gestione della fauna selvatica. Verso una “amministrazione scientificamente orientata”</a></p>
<p style="text-align: justify;">Di <strong>Renato Rolli</strong> e <strong>Gianmarco Falduti</strong> <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. La tutela della fauna selvatica nel quadro costituzionale e legislativo. – 2. La scienza e la discrezionalità amministrativa. – 3. Dall’attività venatoria al controllo faunistico. – 4. Il sindacato del giudice amministrativo sulla decisione scientificamente orientata. – 5. Brevi riflessioni conclusive: verso un modello di “amministrazione scientificamente orientata” della fauna.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, palatino, serif;">ABSTRACT ITA</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Il contributo analizza l’evoluzione della disciplina sulla fauna selvatica nell’ordinamento italiano, con particolare riguardo al rapporto tra discrezionalità amministrativa e valutazioni tecnico-scientifiche. A monte del riconoscimento della fauna come patrimonio indisponibile dello Stato e delle innovazioni introdotte dalla riforma degli artt. 9 e 41 Cost., si esamina il ruolo della scienza nei procedimenti di gestione faunistica, riflettendo sulla funzione consultiva dell’ISPRA, sull’applicazione del principio di precauzione e sugli obblighi istruttori e motivazionali gravanti sulle amministrazioni. Si approfondisce, inoltre, la distinzione tra attività venatoria e controllo faunistico, alla luce delle recenti modifiche legislative, nonché i limiti entro cui si può disporre interventi di cattura e abbattimento. Particolare attenzione è dedicata al sindacato del giudice amministrativo sulle decisioni caratterizzate da elevata complessità tecnico-scientifica, con riferimento ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e necessaria considerazione delle alternative non letali. Su queste basi, si inquadrano i tratti essenziali di un modello di amministrazione scientificamente orientata della fauna selvatica, fondato sulla centralità dell’istruttoria, sulla prevenzione del rischio e sul coordinamento tra tutela della biodiversità, sicurezza pubblica e interessi economico-produttivi. Sotto questa angolazione si evidenzia l’esigenza di un riordino organico della disciplina, capace di assicurare coerenza tra quadro costituzionale, vincoli europei e concreta azione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia, palatino, serif;"><strong>ABSTRACT ENG</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">This article examines the evolution of the legal framework governing wildlife under Italian law, with particular regard to the relationship between administrative discretion and technical-scientific assessments. Against the backdrop of the recognition of wildlife as an inalienable asset of the State and the innovations introduced by the amendment of Articles 9 and 41 of the Italian Constitution, it examines the role of science in wildlife management procedures, focusing on the advisory function of ISPRA, the application of the precautionary principle, and the investigative and reasoning requirements incumbent upon public authorities. It also explores the distinction between hunting and wildlife population control in light of recent legislative amendments, as well as the limits governing the authorisation of capture and culling operations. Particular attention is devoted to the judicial review exercised by administrative courts over decisions involving a high degree of technical and scientific complexity, with reference to the principles of reasonableness, proportionality, and the requirement to consider non-lethal alternatives. On this basis, the article outlines the key features of a science-based model of wildlife administration, founded on the centrality of fact-finding, risk prevention, and coordination between biodiversity conservation, public safety, and economic and productive interests. From this perspective, it highlights the need for a comprehensive overhaul of the legal framework capable of ensuring consistency between the constitutional framework, European legal constraints, and the practical exercise of administrative powers.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Parole chiave</em>: fauna selvatica, discrezionalità amministrativa, ISPRA, principio di precauzione, controllo faunistico, proporzionalità, biodiversità.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Keywords</em>: wildlife, administrative discretion, ISPRA, precautionary principle, wildlife population control,  proportionality, biodiversity.</p>
<h3></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: georgia, palatino, serif;">1. La tutela della fauna selvatica nel quadro costituzionale e legislativo</span></h3>
<p style="text-align: justify;">L’evoluzione della qualificazione giuridica della fauna selvatica all’interno dell’ordinamento italiano segna il passaggio da una concezione tradizionalmente utilitaristica e proprietaria a un modello marcatamente pubblicistico e di tutela ambientale integrata<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. Superata la (risalente) impostazione codicistica che assimilava gli animali selvatici a <em>res nullius</em> suscettibili di appropriazione mediante l’occupazione venatoria, la legge-quadro 11 febbraio 1992, n. 157 (<em>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</em>), in continuità con la precedente legge 27 dicembre 1977, n. 968,  ha qualificato espressamente la fauna selvatica come «patrimonio indisponibile dello Stato», sancendone la tutela nell’interesse della comunità nazionale e internazionale (art. 1, comma 1)<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. Tale qualificazione ascrive le popolazioni animali viventi in stato di naturale libertà al novero dei beni pubblici<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> ambientali, imponendo ai pubblici poteri precisi doveri di conservazione, gestione e custodia<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’inquadramento sistematico della materia ha trovato una decisiva consacrazione ed evoluzione sul piano costituzionale<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>. Prima della riforma del 2022, la protezione del patrimonio faunistico era ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale nell’alveo della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di cui all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>. La Corte costituzionale ha costantemente qualificato la tutela ambientale non come una “materia” in senso tecnico-tradizionale, bensì come un valore trasversale ed una competenza statale esclusiva, volta alla fissazione di standard minimi e uniformi di protezione su tutto il territorio nazionale, inderogabili <em>in peius</em> dalle legislazioni regionali, sia pure nell’esercizio delle specifiche potestà in materia di caccia o agricoltura<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 ha ulteriormente rafforzato tale quadro, modificando l’art. 9 Cost. con l’introduzione di un terzo comma, che affida alla Repubblica “la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle generazioni future”, e demanda alla legge statale la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’esegesi della novella costituzionale ha suscitato un vivace dibattito in dottrina e in giurisprudenza circa l’esatta portata applicativa del nuovo testo<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo una interpretazione, l’esplicita menzione della biodiversità, degli ecosistemi e della responsabilità intergenerazionale costituisce una norma-principio di carattere generale che conforma l’esercizio della discrezionalità legislativa e amministrativa, imponendo una valutazione prospettica e sostenibile delle risorse naturali<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>. Inoltre, la previsione dell’ultimo periodo dell’art. 9, comma 3, Cost., sebbene non contenga un espresso riconoscimento della soggettività giuridica dell’animale quale “essere senziente” (a differenza del modello espresso dall’art. 13 TFUE), istituisce una riserva di legge statale per la disciplina delle forme di tutela animale<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>. Tale riserva è interpretata non attributiva di un diritto soggettivo direttamente azionabile in capo al singolo animale, ma come un vincolo di produzione legislativa che affida al Parlamento la ponderazione dei valori protezionistici in bilanciamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti: ad esempio la salute pubblica, la sicurezza e la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost., anch’esso novellato dalla l. cost. 1/2022 mediante l’introduzione dei limiti del danno alla salute e all’ambiente)<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito della fauna selvatica, la “tutela degli animali” non assume una connotazione individualistico-soggettiva, ma si struttura come tutela funzionale e di specie<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>. L’ordinamento adotta infatti il regime delle c.d. “tutele differenziate” (o gradatamente proporzionate)<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>. Esistono le specie particolarmente protette ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. n. 157/1992 (es. <em>Canis lupus</em>, <em>Ursus arctos</em>, cetacei, rapaci), nei cui confronti vige il divieto assoluto di prelievo, sanzionato anche in sede penale, in conformità alle direttive eurounitarie (Dir. 92/43/CEE “Habitat”)<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>;le   specie cacciabili<strong>,</strong> tassativamente elencate dall’art. 18 l. n. 157/1992, il cui prelievo è consentito esclusivamente entro rigidi limiti temporali, quantitativi e spaziali stabiliti dai calendari venatori regionali; infine, le specie non cacciabili e residuali, protette dai generali divieti di abbattimento e cattura al di fuori delle tipiche attività autorizzate di controllo faunistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Emerge, dunque, una distinzione concettuale profonda: mentre la tutela dell’animale d’affezione o da allevamento è legata al parametro del benessere del singolo individuo o alla relazione con l’uomo, la disciplina della fauna selvatica si colloca prioritariamente nel quadro della conservazione della biodiversità e dell’equilibrio ecosistemico, ove il sacrificio del singolo esemplare può risultare legittimato – nei limiti della stretta necessità e proporzionalità – per la salvaguardia della collettività biologica o di preminenti interessi antropici<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong>2. La scienza e la discrezionalità amministrativa</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione della fauna selvatica rappresenta un settore rilevante per l’analisi del rapporto tra discrezionalità amministrativa<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> e valutazioni tecnico-scientifiche<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>, che trova la sintesi nella discrezionalità tecnica<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>. L’adozione di provvedimenti in materia faunistica – siano annoverabili i piani faunistico-venatori, i calendari di caccia o le ordinanze di controllo numerico – richiede l’acquisizione e la valutazione di dati biologici, etologici ed ecologici complessi e in continua evoluzione<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo campo, l’Istituzione di riferimento è l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), subentrato <em>ex lege</em> all’INFS (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica) ed oggi disciplinato dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 all’interno del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA)<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>. L’ISPRA si configura come ente pubblico dotato di piena autonomia tecnico-scientifica, incaricato di fornire consulenza imparziale e ad elevata specializzazione allo Stato, alle Regioni e agli enti locali <em>ex</em> art. 97 Cost.<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel procedimento amministrativo d’adozione degli atti di gestione faunistica, l’apporto dell’organo scientifico assume una duplice veste e differente grado di vincolatività.</p>
<p style="text-align: justify;">Da un lato, ai sensi dell’art. 18, commi 2 e 4, della l. n. 157/1992, le Regioni approvano e pubblicano entro il 15 giugno di ogni anno il calendario venatorio, previo parere obbligatorio dell’ISPRA. In virtù di un consolidato e granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>, il parere dell’ISPRA sul calendario venatorio ha natura obbligatoria ma non vincolante<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>. La Regione possiede, tuttavia, la discrezionalità di discostarsi dalle indicazioni prudenziali dell’Istituto (ad esempio in ordine alle date di apertura/chiusura della caccia per determinate specie o alle giornate di prelievo), ma ha l’onere di adempiere a un rigoroso dovere di motivazione rafforzata<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>. Quest’ultima non può fondarsi su generiche valutazioni di opportunità politica, ma deve essere sostenuta da specifici e aggiornati studi scientifici territoriali, da dati di monitoraggio locale accreditati ed obiettivamente verificabili, idonei a dimostrare che la deroga alle indicazioni dell’ISPRA non comprometta lo stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni animali e rispetti i vincoli europei (in particolare la Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” ed i relativi <em>Key Concepts</em> in materia di migrazione pre-nuziale e periodo di riproduzione ex art. 18, comma 1-bis, l. 157/1992)<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, laddove la norma statale attribuisca all’ISPRA una funzione di verifica del soddisfacimento dei presupposti tecnici per l’attivazione di deroghe o interventi eccezionali la valutazione scientifica dell’Istituto assume valore di presupposto di legittimità dell’atto amministrativo<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>. La Corte costituzionale, a più riprese, ha affermato che le competenze consultive e verificatrici dell’ISPRA esprimono standard minimi di tutela ambientale <em>ex</em> art. 117, comma 2, lett. s), Cost., posti a presidio dell’interesse unitario della Nazione<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussiste ulteriore diversità quando le decisioni di gestione faunistica siano caratterizzate da incertezza o incompletezza dei dati biologici (es. consistenza di popolazioni di grandi carnivori, rischio di diffusione di malattie zoonotiche come la Peste Suina Africana). Qui l’azione amministrativa deve conformarsi al principio di precauzione di derivazione eurounitaria (art. 191 TFUE)<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>. Il principio impone che, in presenza di un rischio di danno grave o irreversibile per la biodiversità o per la salute pubblica, l’assenza di una piena certezza scientifica non debba utilizzarsi come motivo per differire l’adozione di misure di protezione adeguate e proporzionate. Tuttavia, la precauzione non autorizza l’arbitrio, ma esige una preventiva valutazione del rischio sorretta da efficaci evidenze scientifiche disponibili, sì da evitare che l’incertezza si traduca in una “cultura dell’emergenza”<a href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a> permanente<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">3. Dall’attività venatoria al controllo faunistico</span></h3>
<p style="text-align: justify;">Nel sistema della legge n. 157/1992, esiste una netta demarcazione teorica e normativa tra l’attività venatoria e il controllo faunistico<a href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>. L’attività venatoria, disciplinata dagli artt. 12-18, intesa come fruizione ricreativa e sportiva del patrimonio faunistico, è consentita ai privati muniti di licenza, entro ambiti territoriali definiti (ATC e Comprensori Alpini), su specie determinate ed entro rigorosi periodi dell’anno (di norma dal 1° settembre al 31 gennaio).</p>
<p style="text-align: justify;">Il controllo faunistico, <em>ex</em> art. 19, è invece una funzione pubblica d’intervento ecologico ed amministrativo, diretta a ricomporre squilibri popolazionali, prevenire danni all’agricoltura e al suolo, tutelare la sicurezza stradale, la salute pubblica e la biodiversità<a href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>. Il controllo non costituisce esercizio di caccia e può svolgersi anche al di fuori della stagione venatoria e in zone vietate al prelievo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’impostazione originaria della legge-quadro del 1992, l’attività di controllo faunistico si reggeva su due pilastri inderogabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Si delineava la priorità assoluta dei “metodi ecologici”, sicché le operazioni di cattura o abbattimento rappresentavano un’<em>extrema ratio</em>, autorizzabile dalle Regioni soltanto dopo che l’INFS/ISPRA avesse preventivamente accertato l’inefficacia o l’inapplicabilità dei metodi ecologici e incruenti (es. recinzioni elettrificate, dissuasori acustici od olfattivi, catture per traslocazione)<a href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’altro lato, trovava espressione la tassatività dei soggetti attuatori pubblici. I piani di abbattimento dovevano essere eseguiti dalle guardie venatorie provinciali, con la possibilità di avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi e delle guardie forestali/comunali. La Corte costituzionale aveva qualificato tale elenco come tassativo e non integrabile dalle leggi regionali, escludendo tassativamente il coinvolgimento dei meri cacciatori privi di qualificazione pubblica<a href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte del progressivo depauperamento dell’organico della polizia provinciale (a seguito della l. 56/2014) e della contestuale proliferazione incontrollata di talune specie d’ungulati (in particolare il cinghiale <em>Sus scrofa</em>), la Corte costituzionale ha operato un significativo <em>overruling</em> con la sentenza n. 21/2021, confermata dalla sentenza n. 116/2021<a href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>. La Consulta ha riconosciuto la legittimità delle leggi regionali che prevedono l’estensione della platea dei soggetti attuatori ai cacciatori, previa una condizione essenziale: che tali soggetti abbiano frequentato corsi di formazione specifica con modalità e programmi concordati con l’ISPRA<a href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>. La rigorosa formazione scientifico-ambientale uniformata con l’ISPRA trasforma il mero cacciatore in un “operatore faunistico qualificato”, garantendo il mantenimento dello standard minimo di tutela ambientale statale ex art. 117, comma 2, lett. s), Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Il quadro normativo è stato profondamente novellato dall’art. 1, commi 447 e 448, della l. n. 197/2022, che ha modificato l’art. 19 della l. n. 157/1992 ed introdotto il nuovo art. 19-ter<a href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>. Sono stati inseriti la «tutela della biodiversità» e la «tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale» tra i motivi legittimanti il controllo. I piani possono svolgersi «anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto».</p>
<p style="text-align: justify;"> La novella ha poi eliminato il riferimento espresso alla previa sperimentazione dei “metodi ecologici”, prevedendo che le Regioni provvedano al controllo e possano autorizzare piani numerici di abbattimento o cattura semplicemente «sentito l’ISPRA». Muta così il ruolo dell’ISPRA da organo di verifica condizionante a mero soggetto consultivo<a href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, i piani sono attuati dai cacciatori iscritti agli ATC o Comprensori Alpini, previa frequenza di corsi autorizzati dalle Regioni, escludendo che sia previsto per legge il necessario accordo dei programmi con l’ISPRA, sollevando seri dubbi di incostituzionalità alla luce della citata giurisprudenza della Consulta<a href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> Infine, è prevista <em>ex</em> art. 19-<em>ter</em>, l’adozione, con decreto del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero dell’Agricoltura, sentito l’ISPRA, di un “Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica” su scala nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali innovazioni legislative hanno suscitato rilevanti perplessità critiche in dottrina<a href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>. L’estensione delle operazioni d’abbattimento alle aree protette solleva profili di antinomia con la legge-quadro sulle aree naturali protette (l. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 11), che subordina i prelievi faunistici nei parchi alla rigida regia dell’Ente Parco per la ricomposizione di accertati squilibri ecologici<a href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In più, il depotenziamento dell’apporto scientifico dell’ISPRA rischia di indebolire il modello di amministrazione precauzionale, trasformando il controllo faunistico in una forma d’attività venatoria derogatoria e sottratta ai limiti temporali ordinari.</p>
<p style="text-align: justify;">La gestione della fauna selvatica si intreccia con il fenomeno dei danni arrecati alle produzioni agro-silvo-pastorali<a href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>. La risalente impostazione che qualificava il ristoro al danneggiato come mero indennizzo equitativo è stata superata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha ricondotto la responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica nell’alveo dell’art. 2052 c.c. (responsabilità per i danni cagionati da animali), individuando nella Regione l’ente pubblico legittimato passivo<a href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>. La giurisprudenza ha sottolineato tuttavia che la Pubblica Amministrazione non può limitarsi al ristoro <em>ex post</em> dei danni, ma sia gravata da precisi obblighi di condotta preventiva e custodia istituzionale (art. 2051 c.c.)<a href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a>. La prevenzione si deve attuare mediante un’adeguata pianificazione faunistica, il monitoraggio della densità ottimale e la tempestiva adozione di interventi di contenimento e dissuasione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">4. Il sindacato del giudice amministrativo sulla decisione scientificamente orientata</span></h3>
<p style="text-align: justify;">L’evoluzione del sindacato del giudice amministrativo in materia di gestione faunistica riflette la generale trasformazione del controllo giurisdizionale sulle discrezionalità tecniche e amministrative complesse<a href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>. Il GA ha progressivamente abbandonato un modello di vaglio meramente formale ed estrinseco (limitato alla verifica della sussistenza formale dei pareri o dell’assenza di macroscopica illogicità) per approdare ad un sindacato intrinseco di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza dell’istruttoria e coerenza tecnica<a href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il terreno di elezione di tale evoluzione è rappresentato dalla gestione dei grandi carnivori protetti, con particolare riferimento all’Orso bruno (<em>Ursus arctos</em>) nelle Alpi centro-orientali e alle vicende della Provincia Autonoma di Trento<a href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La tutela dell’orso bruno è disciplinata dalla Direttiva 92/43/CEE (“Habitat”), recepita dal d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e, a livello provinciale, dalla l. prov. Trento 11 luglio 2018, n. 9. L’art. 16 della Direttiva “Habitat” consente deroghe al regime di rigorosa protezione (compresa la cattura o l’abbattimento di esemplari problematici) unicamente in presenza di tre condizioni cumulative<a href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a>: la sussistenza di motivi tassativi, tra cui la tutela della sanità e della sicurezza pubblica; l’assenza di un’altra soluzione valida e non letale; la garanzia per cui la deroga non pregiudichi il mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata.</p>
<p style="text-align: justify;">A livello tecnico-operativo, la gestione è regolata dal PACOBACE<a href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a> (Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’Orso bruno nelle Alpi centro-orientali), che tipizza i comportamenti degli orsi (da “diffidenti” a “problematici” o “pericolosi”) e modula gradatamente le possibili azioni di contrasto (dissuasione, radiocollaraggio, cattura per captivazione permanente, fino all’abbattimento)<a href="#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda dell’orsa “JJ4” – protagonista nel 2020 di un’aggressione e nel 2023 di un attacco mortale ai danni di un podista nel territorio trentino –, offre un caso di scuola sulla dialettica tra potere di ordinanza contingibile e urgente, istruttoria scientifica e tutela cautelare del benessere animale<a href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a> ed appare meritevole di un breve esame. Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento aveva adottato ordinanze contingibili e urgenti che disponevano l’immediato abbattimento dell’animale. Tali provvedimenti poggiavano sulla qualificazione dell’esemplare come “pericoloso” e sulla necessità d’intervenire con la massima celerità a tutela della pubblica incolumità.  Il giudice amministrativo di primo e secondo grado ha reiteratamente sospeso i decreti d’abbattimento<a href="#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a>. In particolare, il Consiglio di Stato<a href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a> ha rilevato che i provvedimenti d’abbattimento difettavano di una adeguata motivazione in ordine alla valutazione prioritaria di misure intermedie non letali (quali la captivazione permanente presso strutture idonee o il trasferimento dell’esemplare). Inoltre, l’amministrazione aveva illegittimamente equiparato l’abbattimento alla captivazione, laddove il principio di proporzionalità e la disciplina eurounitaria impongono di considerare l’eliminazione fisica dell’animale protetto come misura di <em>extrema rati, </em>da escludere qualora sia praticabile la sua segregazione o traslocazione. In tal modo, l’amministrazione provinciale aveva applicato un uso distorto e reiterato del potere d’ordinanza per supplire a strutturali e decennali carenze di pianificazione, monitoraggio e prevenzione ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Il contenzioso sui grandi carnivori evidenzia una sottile linea di confine tra il corretto esercizio del sindacato giurisdizionale di proporzionalità ed il rischio di una “supplenza amministrativa” del giudice<a href="#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a>. Allorquando il GA sospenda il provvedimento letale ed indichi all’amministrazione la necessità di valutare soluzioni alternative (come l’affidamento a rifugi o il trasferimento all’estero), non si sostituisce alle valutazioni tecniche riservate alla P.A., ma ripristina la legalità procedimentale e sostanziale, imponendo il rispetto dei vincoli di derivazione europea e costituzionale<a href="#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a>. La tutela cautelare assume in tal guisa una funzione “propulsiva” ed emendativa, garantendo che l’interesse al benessere dell’animale senziente – riconosciuto come valore primario dall’art. 9 Cost. e dall’art. 13 TFUE – venga effettivamente ponderato e non sacrificato <em>sic et simpliciter </em>in nome di una reazione emotiva o puramente emergenziale<a href="#_ftn58" name="_ftnref58">[58]</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">5. Brevi riflessioni conclusive: verso un modello di “amministrazione scientificamente orientata” della fauna.</span></h3>
<p style="text-align: justify;">L’argomentazione consente di tracciare le coordinate teoriche ed operative per un modello di “amministrazione scientificamente orientata” della fauna selvatica<a href="#_ftn59" name="_ftnref59">[59]</a>. Tale modello si propone di superare sia le derive protezionistiche prive di fondamento biologico, sia le semplificazioni venatorie o emergenziali sanzionate dalla più recente giurisprudenza<a href="#_ftn60" name="_ftnref60">[60]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">I pilastri fondamentali di questo modello sistematizzato si articolano nei seguenti criteri:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Procedimentalizzazione e centralità dell’istruttoria scientifica: il provvedimento amministrativo faunistico deve rappresentare l’esito indefettibile di un procedimento rigorosamente procedimentalizzato, in cui il dato scientifico non sia un mero ornamento motivazionale, ma la struttura portante della decisione pubblica<a href="#_ftn61" name="_ftnref61">[61]</a>. L’acquisizione del parere o delle valutazioni di organi tecnici terzi e imparziali (ISPRA) deve essere garantita nella fase istruttoria. La P.A. conserva la discrezionalità dell’individuazione della sintesi finale degli interessi, ma la sua decisione è legittima ove dimostri di aver recepito le evidenze scientifiche disponibili ovvero se motiva in modo rafforzato le ragioni del parziale discostamento sulla base di dati equi-ordinati.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Dalla “cultura dell’emergenza” alla “cultura del rischio e della prevenzione”: l’amministrazione della fauna non può fondarsi sulla costante adozione di ordinanze contingibili e urgenti o su piani straordinari d’emergenza che dequotano le garanzie ordinarie<a href="#_ftn62" name="_ftnref62">[62]</a>. Appare opportuno il passaggio da una gestione <em>ex post</em> dell’evento critico ad una governance ordinaria del rischio ecologico. Il che implica la costante attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, il monitoraggio biologico e censimento continuo delle popolazioni animali, l’adozione prioritaria e sistematica di misure di prevenzione e dissuasione, nonché l’integrazione delle banche dati sanitarie e ambientali per la prevenzione delle zoonosi.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, il nuovo testo degli artt. 9 e 41 Cost. richiede una ponderazione multilivello e integrata degli interessi coinvolti nella gestione del patrimonio faunistico<a href="#_ftn63" name="_ftnref63">[63]</a>. Questo bilanciamento deve necessariamente ispirarsi al principio di origine OMS ed eurounitaria di <em>One Health</em><a href="#_ftn64" name="_ftnref64">[64]</a> (salute unica per uomo, animali e ambiente), nella consapevolezza che la tutela della salute umana e la continuità delle attività economiche e agricole sono indissolubilmente legate alla conservazione dell’equilibrio ecosistemico e della diversità biologica<a href="#_ftn65" name="_ftnref65">[65]</a>. La sacrificabilità del benessere o della vita dell’animale selvatico è ammissibile unicamente laddove risponda a canoni di stretta necessità, adeguatezza e proporzionalità, previa verifica dell’inesistenza di soluzioni alternative incruenti.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, la disciplina sulla gestione della fauna selvatica<a href="#_ftn66" name="_ftnref66">[66]</a> in Italia vive oggi una fase di profonda transizione e tensione ermeneutica<a href="#_ftn67" name="_ftnref67">[67]</a>. Da un lato, il riformato testo degli artt. 9 e 41 Cost. ed il consolidato quadro eurounitario impongono una chiave evolutiva della materia, elevando la biodiversità, l’equilibrio ecosistemico e la tutela degli animali a valori di dignità costituzionale e di interesse generale<a href="#_ftn68" name="_ftnref68">[68]</a>, nonché a beni in sé considerati meritevoli di tutela<a href="#_ftn69" name="_ftnref69">[69]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’altro lato, gli interventi legislativi più recenti evidenziano una tendenza opposta, caratterizzata dall’elasticità delle maglie del controllo abbattitivo, dall’estensione delle operazioni alle aree protette e urbane e da un progressivo depotenziamento del ruolo di filtro tecnico-scientifico affidato all’ISPRA<a href="#_ftn70" name="_ftnref70">[70]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, a monte e a valle, svolge un fondamentale ruolo di riequilibrio e di garanzia del sistema. Da una parte, la Consulta ha riaffermato l’imprescrittibilità degli standard minimi e uniformi di tutela ambientale riservati alla legge statale <em>ex</em> art. 117, comma 2, lett. s), Cost., condizionando la validità degli interventi estensivi di controllo alla preventiva e specifica formazione degli operatori su programmi concordati con l’ISPRA<a href="#_ftn71" name="_ftnref71">[71]</a>. Dall’altra parte il Giudice amministrativo ha censurato l’abuso della decretazione d’emergenza ad opera delle amministrazioni locali, imponendo il rispetto del principio di proporzionalità e la prioritaria sperimentazione di misure alternative non letali prima di disporre il sacrificio di esemplari appartenenti a specie particolarmente protette<a href="#_ftn72" name="_ftnref72">[72]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In una prospettiva <em>de iure condendo</em>, appare inderogabile il superamento della tecnica legislativa basata su micro-norme di emendamento inserite nelle leggi finanziarie. Si avverte l’esigenza di una riforma organica della legge-quadro n. 157/1992 che riordini la materia in aderenza con il nuovo dettato costituzionale, procedimentalizzi rigorosamente l’apporto delle scienze biologiche nelle decisioni pubbliche e consolidi un modello di “amministrazione scientificamente orientata della fauna”<a href="#_ftn73" name="_ftnref73">[73]</a>, in grado di contemperare le esigenze della sicurezza e dell’agricoltura con la salvaguardia intergenerazionale dell’ambiente e della biodiversità<a href="#_ftn74" name="_ftnref74">[74]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Renato Rolli è Professore Associato di Diritto amministrativo presso l’Università della Calabria; Gianmarco Falduti è Dottorando di Ricerca in Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Messina.</p>
<p style="text-align: justify;">Seppur frutto di un lavoro unitario, è possibile attribuire il primo ed il secondo paragrafo al Prof. Renato Rolli ed i restanti al Dott. Gianmarco Falduti.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Cfr. M. Olivi, <em>Natura giuridica della fauna selvatica</em>, in M. Olivi (a cura di), <em>La caccia sostenibile. Profili biologici, etici e giuridici</em>, Giuffrè, Milano, 2020, pp. 147-169; N. Lucifero, <em>La fauna selvatica e la caccia</em>, in L. Costato, F. Albisinni (diretto da), <em>Trattato breve di Diritto agrario italiano e dell’Unione europea</em>, IV ed., CEDAM, Padova, 2023, p. 797.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In argomento, v. C. De Benetti, <em>Caccia e ambiente. Il riparto di potestà legislativa tra “diritto” alla tutela della fauna selvatica ed “interesse” all’esercizio dell’attività venatoria</em>, in <em>Ricerche giuridiche</em>, 2015, pp. 37 ss.; I. Gallo Curcio, C. Lacavia, <em>La caccia</em>, in S. Cassese (a cura di), <em>Trattato di diritto amministrativo</em>, IV, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 2355 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> In generale, sui beni pubblici, si v. diffusamente M.S. Giannini, <em>Basi costituzionali della proprietà privata,</em> in <em>Politica del diritto</em>, 1971, 443-501; A.M. Sandulli, <em>I limiti della proprietà privata nella giurisprudenza costituzionale</em>, in <em>Giur. Cost</em>., 1971; P. Virga, <em>Beni pubblici e di interesse pubblico</em>, Palermo, 1962; A.M. Sandulli, voce <em>Beni pubblici,</em> in <em>Enc. del diritto</em>, V, Milano, 1959, 290-291; G. Palma<em>, Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà</em>, Napoli, 1971; F.S. Marini, <em>Proprietà pubblica: profili costituzionali</em>, in A. Police (a cura di), <em>I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione</em>, Milano, 2008, 9 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 giugno 2011, n. 3419, ove si chiarisce che la qualificazione della fauna come patrimonio indisponibile dello Stato implica un regime di tutela primaria e la sottoposizione delle deroghe a rigida tipicità e vincolo di proporzionalità.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Cfr. S. Grassi, <em>La cultura dell’ambiente nell’evoluzione costituzionale</em>, CEDAM, Padova, 2018, pp. 222-223; M. Cecchetti, <em>Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente</em>, Giuffrè, Milano, 2000; F. Rescigno, <em>L’evoluzione della tutela degli esseri animali: aspetti di Diritto Costituzionale</em>, in C. Campanaro, R. Poscente (a cura di), <em>Il diritto degli animali</em>, LAV, Roma, 2026, pp. 48-71.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Si vedano <em>ex multis</em> Corte Cost., sent. 26 luglio 2002, n. 407; Corte Cost., sent. 20 dicembre 2002, n. 536; Corte Cost., sent. 9 maggio 2001, n. 135.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Cfr. M. Cecchetti, <em>Tutela della fauna selvatica e attività venatoria: aspetti giuridici rilevanti e controversi nel riparto di competenze tra Stato e Regioni</em>, in <em>I Georgofili. Quaderni</em>, IV, 2013, pp. 47-64; M. Mancini, <em>La disciplina degli istituti di protezione della fauna selvatica e della biodiversità, nel quadro del riparto delle competenze tra Stato e Regioni</em>, in <em>Ricerche giuridiche</em>, Vol. 6, n. 1, 2017, pp. 23-54.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Per un’ampia disamina della novella costituzionale, v. F. Fracchia, <em>L’ambiente nell’art. 9 della Costituzione: un approccio in “negativo”</em>, in <em>Il diritto dell’economia</em>, 1, 2022, pp. 15-30; M. Lottini, <em>La tutela degli animali in Costituzione: riflessioni e prospettive</em>, in <em>CERIDAP</em>, 3, 2022, pp. 56 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Cfr. F. De Leonardis, <em>La riforma “bilancio” dell’art. 9 Cost. e la riforma “programma” dell’art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura</em>, in <em>ApertaContrada</em>, 2022; M. Cecchetti, <em>Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione: problemi e prospettive</em>, in <em>Iustitia</em>, 2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> L. Del Corona, <em>La tutela della biodiversità: dal diritto internazionale alla Costituzione</em>, in <em>Federalismi.it</em> (Focus – Human Rights), 2023, pp. 198 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Cfr. N. Lucifero, <em>Profili interpretativi e prospettive evolutive sulla tutela della fauna selvatica all’indomani della revisione dell’art. 9 della Costituzione</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 6, 2025, pp. 26-54.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Cfr. F. Rescigno, <em>Animali e Costituzione prodromi della soggettività giuridica?</em>, in D. Buzzelli, M. Palazzo (a cura di), <em>Animali e diritto. I modi e le forme di tutela</em>, Pacini, Pisa, 2023, pp. 13 ss.; D. Buzzelli, <em>La caccia dopo la riforma dell’art. 9 della Costituzione: spunti civilistici</em>, ivi, pp. 210 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Cfr. F. Morganti, <em>Tutela costituzionale degli animali e attività di «controllo» della fauna selvatica</em>, in <em>Osservatorio Costituzionale AIC</em>, 1, 2024, pp. 185-203.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> M. Lottini, <em>Gli animali selvatici e la loro tutela tra novità normative e antichi problemi</em>, in <em>CERIDAP</em>, 3, 2023, pp. 151-168.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> In ordine ai vincoli europei derivanti dalla Direttiva 92/43/CEE (“Habitat”), cfr. P. Brambilla, <em>La trasposizione delle direttive “Uccelli” e “Habitat” negli Stati membri: profili di vincolo e discrezionalità statale nell’individuazione dei siti di protezione</em>, in <em>Riv. giur. amb.</em>, 3, 2018, pp. 499-517.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Cfr. G. Colaiacono, <em>Dignità e libertà dell’animale selvatico nelle aree protette</em>, in D. Buzzelli, M. Palazzo (a cura di), <em>Animali e diritto</em>, cit., pp. 213 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Sul tema si v.  M.S. Giannini, <em>Il potere discrezionale della pubblica amministrazione</em>, Milano, 1939; A.M. Sandulli, <em>Il procedimento amministrativo</em>, Napoli, 1964. Più di recente, S. Perongini, <em>Le nuove categorie dogmatiche della discrezionalità comparativa. Das intendierte Ermessen, das null Ermessen e la maturazione del potere amministrativo discrezionale</em>, Torino, 2025; A. Moliterni, <em>La discrezionalità dell’amministrazione</em>, Torino, 2025.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Cfr. E. Frediani, <em>Decisione condizionale e tutela integrata di interessi sensibili</em>, in <em>Dir. Amm.</em>, 2017, pp. 447 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Sulla discrezionalità tecnica si v. diffusamente L.R. Perfetti, <em>Ancora sul sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica</em>, in <em>Foro Amm., </em>2000; F. Liguori, <em>La discrezionalità tecnica nel pensiero di Errico Presutti: una categoria a “a tempo”</em>, in<em> Nomos</em>, 1, 2022; E. Follieri, <em>Discrezionalità tecnica</em>, in S. Perongini, S. Villamena (a cura di), <em>Norma, potere e controllo della discrezionalità amministrativa. Atti del Convegno di Studi in onore del Prof. Stefano Cognetti, Macerata, 24 marzo 2023</em>, Torino, 2025.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Cfr. A.M. Chiariello, <em>La funzione amministrativa di tutela della biodiversità nella prospettiva dello sviluppo sostenibile</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Per un inquadramento storico-normativo di INFS ed ISPRA, v. P. Brambilla, <em>La natura dei pareri dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ex INFS, in materia venatoria</em>, in <em>AmbienteDiritto</em>, 2012.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Cfr. M. Olivi, <em>Amministrazione della fauna selvatica e potere decisionale della regione. Un colosso dai piedi di argilla</em>, in <em>AmbienteDiritto</em>, 9, 2018.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> V. Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852; Cons. Stato, Sez. III, 22 ottobre 2019, n. 7182; TAR Umbria, Sez. I, sent. 10 gennaio 2023, n. 8.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Cfr. P. Brambilla, <em>La natura dei pareri dell’ISPRA</em>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> V. Cons. Stato, Sez. III, sent. 22 giugno 2018, n. 3852, che sottolinea l’onere per le Regioni di fornire elementi scientifici equi-ordinati rispetto a quelli dell’ISPRA per giustificare lo scostamento dalle indicazioni dell’Istituto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Cfr. P. Brambilla, <em>La trasposizione delle direttive “Uccelli” e “Habitat”</em>, cit., pp. 505 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Cfr. Corte Cost., sent. 24 ottobre 2012, n. 278; Corte Cost., sent. 14 aprile 2014, n. 107.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Cfr. Corte Cost., sent. 3 giugno 2021, n. 116; Corte Cost., sent. 23 marzo 2022, n. 114.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Sull’applicazione del principio di precauzione nel diritto dell’ambiente e nella gestione del rischio faunistico, v. L. Giani, <em>Dalla cultura dell’emergenza alla cultura del rischio: potere pubblico e gestione delle emergenze</em>, in L. Giani, M. D’Orsogna, A. Police (a cura di), <em>Dal diritto dell’emergenza al diritto del rischio</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp. 15-19.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Sul tema si v. Annuario AIPDA 2005, <em>Il diritto amministrativo dell’emergenza</em>, Giuffrè, Milano, 2006.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Cfr. F. Salvia, <em>Il diritto amministrativo e l’emergenza derivante da cause e fattori interni all’amministrazione</em>, in <em>Dir. Amm.</em>, 2005, pp. 763 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Cfr. S. Toso, <em>“Polizia faunistica”: caccia e controllo di popolazione degli animali selvatici</em>, in <em>ideAmbiente</em>, 49, 2010, p. 11; F. Fracchia, P. Pantalone, <em>Le funzioni amministrative in tema di caccia</em>, in <em>Nuove autonomie</em>, 1, 2020, pp. 17-33.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Cfr. N. Lucifero, <em>La caccia e la tutela della fauna selvatica</em>, in L. Costato, A. Germanò, E. Rook Basile (diretto da), <em>Trattato di Diritto agrario</em>, II, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 443 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Cfr. Corte Cost., sent. 12 ottobre 2005, n. 392; Corte Cost., sent. 13 marzo 2019, n. 44, ove la Consulta ha ribadito la centralità della previa verifica dell’inefficacia dei metodi ecologici quale baluardo della tutela faunistica.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Cfr. Corte Cost., sent. 14 aprile 2014, n. 107; Corte Cost., sent. 23 maggio 2017, n. 139; Corte Cost., sent. 20 novembre 2018, n. 217.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Cfr. Corte Cost., sent. 14 gennaio 2021, n. 21; Corte Cost., sent. 3 giugno 2021, n. 116.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Per un commento critico alla svolta costituzionale, v. G. Vivoli, <em>Competenze legislative regionali per il controllo della fauna selvatica: la Corte costituzionale individua le condizioni per “capovolgere” l’interpretazione di uno standard</em>, in <em>AmbienteDiritto,</em>1, 2022, pp. 53-71.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> Cfr. S. Candela, <em>Annotazioni a margine delle recenti modifiche normative (introdotte dalla l. 197/2022) alla legge-quadro in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio</em>, in <em>Riv. Quad. Dir. Amb.</em>, 1, 2023, pp. 291-317.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Cfr. F. Morganti, <em>Tutela costituzionale degli animali e attività di «controllo» della fauna selvatica</em>, cit., pp. 192 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Cfr. S. Candela, <em>Annotazioni a margine delle recenti modifiche normative</em>, cit., pp. 305 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Cfr. N. Lucifero, <em>Profili interpretativi e prospettive evolutive sulla tutela della fauna selvatica</em>, cit., pp. 40 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Cfr. P. Maddalena, <em>La legge quadro sulle aree protette</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1992, pp. 648 ss.; I. Gorlani, <em>La caccia nelle aree contigue ai parchi</em>, in <em>Diritto e giurisprudenza agraria, alimentar e dell’ambiente</em>, 2012, pp. 484 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> N. Lucifero (a cura di), <em>I danni all’agricoltura dalla fauna selvatica: prevenzione e responsabilità</em>, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 273-303.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 20 aprile 2020, n. 7969. In senso conforme v. M. Olivi, <em>Danno erariale per autorizzazione all’abbattimento della fauna selvatica</em>, in <em>AmbienteDiritto</em>, 8, 2018, pp. 1-15; B. Pozzo, <em>Il danno erariale derivante dall’abbattimento di fauna selvatica</em>, in <em>Riv. giur. amb.</em>, 3, 2018, pp. 570-580.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> Cfr. Corte App. Firenze, sent. n. 1105/2012; Trib. L’Aquila, sent. n. 13/2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> V. F. Saitta, <em>Interprete senza spartito?. Saggio critico sulla discrezionalità del giudice amministrativo</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, p. 91.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Cfr. L. Saltari, <em>Giudici amministratori</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 2022, pp. 293 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> Cfr. M.C. Maffei, <em>‘Ursus arctos’: una specie protetta … ma non troppo</em>, in <em>Riv. giur. amb.</em>, 1, 2019, pp. 3-52; G. Garzia, <em>La difficile gestione degli orsi “problematici”: il caso dell’esemplare M49</em>, in <em>Riv. giur. amb.</em>, 2, 2022, pp. 437-455.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> Cfr. M.C. Maffei, <em>Orsi e lupi in due sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea</em>, in <em>Riv. giur. amb.</em>, 1, 2020, pp. 93-120; F. Rolando, <em>Attenti… ai lupi! La tutela delle specie animali prevista dalla Direttiva Habitat e la possibilità di autorizzare la cattura</em>, in <em>Riv. giur. amb.</em>, 2, 2021, pp. 389-413.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> PACOBACE (Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’Orso bruno nelle Alpi centro-orientali), approvato dal Ministero dell’Ambiente e dalle Regioni/Province autonome interessate.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> Per una disamina completa della normativa a tutela degli animali si rinvia a C. Campanaro, C. Cimellaro, M. Vitturi, <em>La normativa a tutela degli animali selvatici e della biodiversità</em>, in C. Campanaro, R. Poscente (a cura di<em>), Il diritto degli animali</em>, op. cit., pp. 156-217.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> Cfr. V. Brigante, <em>L’orsa JJ4 e il giudice amministrativo. La tutela cautelare del benessere animale</em>, in <em>Giustizia Insieme</em>, 2023; D. Russo, <em>Orsi problematici e discrezionalità amministrativa (Commento a T.R.G.A. Trento 16 aprile 2021, n. 56)</em>, in <em>Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente</em>, 3, 2021, pp. 1-4.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> Cfr. TRGA Trento, ord. 29 ottobre 2020, n. 184; TRGA Trento, ord. 31 luglio 2020, n. 26; TRGA Trento, decreto monocratico, 8 aprile 2023, n. 1.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. III, ord. 13 luglio 2023, n. 2915. In argomento v. anche L. Cenicola, <em>La (difficile?) convivenza dell’uomo con l’orso: osservazioni sull’ordinanza del T.A.R. Trento, Sezione Unica 31 luglio 2020</em>, in <em>Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente</em>, 5, 2020, pp. 1-8.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a> Sul tema si v. V. Tenore, <em>Gli animali in giudizio. Contenziosi costituzionali, civili, penali, amministrativi, contabili, tributari, comunitari sugli esseri senzienti non umani</em>, Giappichelli, Torino, 2023.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> Cfr. V. Brigante, <em>L’orsa JJ4 e il giudice amministrativo</em>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58">[58]</a> Cfr. M. Lottini, <em>La tutela del benessere animale come interesse da tutelare</em>, in <em>Il Foro Amm.</em>, 11, 2021, pp. 1712 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59">[59]</a> V. N. Lucifero, <em>Profili interpretativi e prospettive evolutive sulla tutela della fauna selvatica</em>, cit., pp. 48 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60">[60]</a> Cfr. M. Olivi, <em>L’art. 9 della Costituzione e la tutela degli animali selvatici</em>, Giuffrè, Milano, 2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61">[61]</a> V. E. Frediani, <em>Decisione condizionale e tutela integrata di interessi sensibili</em>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62">[62]</a> Cfr. L. Giani, <em>Dalla cultura dell’emergenza alla cultura del rischio</em>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63">[63]</a> Cfr. M. Lottini, <em>La tutela degli animali in Costituzione: riflessioni e prospettive</em>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64">[64]</a> Sul tema si v. P. Corradini, <em>Una voce troppo a lungo negata: la tutela degli animali non umani e il mutato senso di ‘interesse pubblico’ nell’approccio One Health</em>, in <em>ildirittoamministrativo</em>, 2026.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65">[65]</a> Cfr. F. Mucci, <em>La tutela degli animali tra diritto europeo, internazionale e costituzionale</em>, in <em>Rivista.eurojus.it</em>, n. 1/2022, pp. 258-273; M. Lottini, G. Gallo, <em>Le iniziative a garanzia del benessere degli animali tra ordinamento interno ed ordinamento europeo</em>, in <em>Orientamenti</em>, 2018, pp. 101 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66">[66]</a> In generale, sul tema della tutela e dei diritti della fauna, si segnala per la sua completezza, C. Campanaro, R. Poscenti (a cura di), <em>Il diritto degli animali</em>. <em>Profili di Diritto pubblico, amministrativo e penale. Aspetti procedurali ed elementi di Medicina veterinaria</em>, LAV, Roma, 2026.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67">[67]</a> N. Lucifero, <em>Profili interpretativi e prospettive evolutive sulla tutela della fauna selvatica</em>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68">[68]</a> Cfr. E. Battelli, M. Lottini, G. Spoto, E.M. Incutti, <em>Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali</em>, Editoriale Scientifica, Roma, 2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69">[69]</a> F. Fracchia, <em>L’ambiente come bene in senso giuridico. La prospettiva di diritto amministrativo</em>, in A. Federico, V. Bilardo (a cura di), <em>Ambiente, biodiversità, ecosistemi: per un sistema integrale di tutele,</em> Pacini, 2025.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70">[70]</a> Cfr. S. Candela, <em>Annotazioni a margine delle recenti modifiche normative</em>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71">[71]</a> Cfr. Corte cost., 14 gennaio 2021, n. 21; Corte Cost., 28 aprile 2021, n. 116.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72">[72]</a> V. Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 2915/2023; TRGA Trento, ord. n. 184/2020.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73">[73]</a> Come condivisibilmente sostenuto da F. De Leonardis, <em>Il dovere di ascolto della scienza: è arrivato il momento della scrittura</em>?, in <em>Riv. quad. dir. amb</em>., 1, 2024.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74">[74]</a> Cfr. N. Lucifero, <em>Profili interpretativi e prospettive evolutive</em>, cit.; M. Lottini, <em>Gli animali selvatici e la loro tutela</em>, cit.</p>
<p>Views: 4</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/scienza-e-discrezionalita-amministrativa-nella-gestione-della-fauna-selvatica-verso-una-amministrazione-scientificamente-orientata/">Scienza e discrezionalità amministrativa nella gestione della fauna selvatica. Verso una “amministrazione scientificamente orientata”</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>L’ECOMAFIA: TRA LA TUTELA DELL’AMBIENTE ED IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/lecomafia-tra-la-tutela-dellambiente-ed-il-contrasto-alla-criminalita-organizzata-nel-nuovo-codice-degli-appalti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 16:18:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/lecomafia-tra-la-tutela-dellambiente-ed-il-contrasto-alla-criminalita-organizzata-nel-nuovo-codice-degli-appalti/">L’ECOMAFIA: TRA LA TUTELA DELL’AMBIENTE ED IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI</a></p>
<p>Riv. n. 7/2024 Codice ISSN: 1972-3431 GIANMARCO FALDUTI Sommario: 1. La tutela dell’ambiente e la macromafia: introduzione al fenomeno. – 2. L’Ecomafia: il business dei rifiuti. – 3. Gli strumenti di contrasto al crimine organizzato e di tutela dell’ambiente alla luce del nuovo Codice degli Appalti. – 4. Riflessioni conclusive</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/lecomafia-tra-la-tutela-dellambiente-ed-il-contrasto-alla-criminalita-organizzata-nel-nuovo-codice-degli-appalti/">L’ECOMAFIA: TRA LA TUTELA DELL’AMBIENTE ED IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI</a></p>
<p>Riv. n. 7/2024</p>
<p>Codice ISSN: 1972-3431</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>GIANMARCO FALDUTI</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. La tutela dell’ambiente e la macromafia: introduzione al fenomeno. – 2. L’Ecomafia: il business dei rifiuti. – 3. Gli strumenti di contrasto al crimine organizzato e di tutela dell’ambiente alla luce del nuovo Codice degli Appalti. – 4. Riflessioni conclusive e prospettazioni future.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SINTESI</p>
<p style="text-align: justify;">Il settore dell’ambiente è ormai da anni terreno fertile per gli interessi della criminalità organizzata, dal cui contatto, nel mondo degli Appalti, è nata la cd. Ecomafia.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo studio analizza la natura della Ecomafia ed il suo business sui rifiuti, nonché gli strumenti messi a disposizione dal nuovo Codice Appalti per fronteggiarla, fornendo una prospettiva sull’ambiente e sulla ricerca di una economia verde e sostenibile.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">ABSTRACT</p>
<p style="text-align: justify;">The environmental sector has long been a fertile ground for the interests of organized crime, giving rise to the so-called Ecomafia in the realm of public procurement.</p>
<p style="text-align: justify;">This study examines the nature of the Ecomafia and its waste management business, as well as the tools provided by the new Public Procurement Code to combat it, offering a perspective on the environment and the pursuit of a green and sustainable economy.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">PAROLE CHIAVE: <em>ambiente, sostenibilità, rifiuti, mafia, ecomafia, pubblica amministrazione, appalti, antimafia, economia verde</em></p>
<p style="text-align: justify;">KEYWORDS: <em>environment, sustainability, waste, mafia, ecomafia, public administation, public contracts, anit-mafia, green economy</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> La tutela dell’ambiente e la macromafia: introduzione al fenomeno</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La parola “ambiente” e la tutela che ne segue, sta assumendo ormai molta più rilevanza degli anni passati, frutto anche di uno sviluppo tecnologico in continua espansione e di un’etica umana che spesso mette da parte l’importanza di un ambiente sano, anche per motivi egoistici. Basti pensare alle crisi climatiche, l’effetto serra, lo scioglimento dei ghiacciai, il buco dell’ozono, la perdita di biodiversità e l’alterazione degli ecosistemi. Siamo quindi difronte ad un’emergenza ambientale, in cui la tutela dell’ecosistema e il fine della sostenibilità assume la connotazione di interesse pubblico, universale, da proteggere.</p>
<p style="text-align: justify;">La definizione di ambiente in chiave giuridica, è stata da sempre protagonista di una complessa ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale, dovuta anche al fatto che allo stato odierno non esiste una definizione legislativa. Una prima ricostruzione è quella tripartita, secondo la quale l’ambiente è costituito da istituti riguardanti la tutela paesaggistica e culturale, la lotta all’inquinamento in ogni sua forma e il governo del territorio.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> Parte della dottrina intende l’ambiente come bene pubblico, ed in quanto tale i danni ambientali sono concepiti come danni pubblici erariali;<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> dall’altra parte vi è invece chi ritiene che l’ambiente sia un bene comune appartenente a tutti i cittadini.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a></p>
<p style="text-align: justify;">Da un punto di vista squisitamente scientifico ed ecologico l’ambiente è facilmente te definibile come equilibrio ecologico dei singoli ecosistemi e, per ciò che concerne la tutela, questa è intesa come tutela dell’equilibrio stesso.<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a></p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la giurisprudenza, non vi sono nozioni univoche. Tuttavia, l’orientamento prevalente ritiene che l’ambiente sia un “<em>bene immateriale unitario, sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell&#8217;insieme, sono riconducibili ad unità</em>”. Sicché “<em>il fatto che l&#8217;ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l&#8217;ordinamento prende in considerazione</em>”. È un bene non suscettibile di una situazione di tipo appropriativo, ricondotto “alla categoria dei cd. beni liberi”, fruibile dalla collettività e dai singoli.<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a></p>
<p style="text-align: justify;">Per definizione l’ambiente è un bene universale, mondiale, ed è per questo che la sua disciplina e tutela è centrale nella Comunità Europea. Infatti, il Trattato UE prevede che l’Unione Europea “<em>si adopera per lo sviluppo sostenibile dell&#8217;Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un&#8217;economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell&#8217;ambiente</em>”<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la sua importanza, la difesa e la tutela dell’ambiente è ormai garantita anche a livello costituzionale. Dal 2022<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>, infatti, viene tutelato prima dall’art. 9 Cost.<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a> e poi, a fini del riparto della competenza tra Stato e Regioni, dall’art. 117 Cost.<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a></p>
<p style="text-align: justify;">Si è definita la tutela ambientale come emergenza, visto il continuo depredamento dell’ecosistema per mano dell’uomo. Orbene, un’altra emergenza che assume da decenni importanza fondamentale in uno Stato democratico di diritto, è la mafia, che spesso, come vedrà più avanti, si interseca proprio con l’ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fenomeno mafioso, sia a livello nazionale che internazionale, appare ben ramificato ed esteso a macchia d’olio a tal punto da inquinare la vita sociale, sicché il suo condizionamento e la sua ingerenza riguarda dall’ambiente politico-istituzionale<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>, all’ambiente imprenditoriale<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>, fino ad arrivare anche al settore ambientale. L’abilità e la forza della mafia si riconoscono nella capacità, camaleontica, di confondersi nella società civile, attraverso “<em>l’uso dell’intimidazione e della violenza, per il numero e la statura criminale dei suoi adepti, per la sua capacità ad essere sempre diversa e sempre uguale a sé stessa</em>”<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a> .</p>
<p style="text-align: justify;">La mafia odierna si può definire come “macromafia” in quanto invade i settori centrali dell’economia<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>: dalle infrastrutture, dai commerci di vario genere fino alla sanità e all’ambiente. Le odierne associazioni mafiose, che tendono a consolidare il potere ed il controllo sul territorio infiltrandosi nel tessuto economico nazionale<a href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup>[14]</sup></a>, sono ben diverse dalle mafie storiche, che si limitavano al controllo del cd. latifondo.<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a></p>
<p style="text-align: justify;">L’organizzazione mafiosa è venuta ormai in contatto da più anni con il settore ambiente, in quanto terreno fertile per traffici illeciti e speculazioni a danni dell’ecosistema. Esempi classici di ambiti in cui la criminalità organizzata ha condizionato e danneggiato l’ambiente sono il traffico illecito di rifiuti, l’avvelenamento delle acque e il cd. cemento illegale. La mafia ormai, da “organizzazione” con fini di controllo territoriale, è diventata imprenditore occulto ed illecito, e nell’enorme disciplina dell’ambiente si è fatta conoscere con il nome di “Ecomafia”.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong> L’Ecomafia: il business dei rifiuti</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il primo contatto tra la criminalità organizzata e l’ambiente, avviene ad opera della Camorra, più di preciso dalla Nuova Camorra Organizzata fondata da Raffaele Cutolo negli anni ’70.<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a> La criminalità ambientale trova poi il suo primo punto di spicco sotto la spinta dei clan “casalesi”<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>, riuscendo velocemente a monopolizzare il ciclo del cemento<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> e quindi a raccogliere risorse, materiali ed economiche, per organizzare il traffico illecito di rifiuti nella cd. “<em>Campania felix</em>”<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>, nel casertano (quella che poi darà luce alla famosa “Terra dei fuochi”<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine “Ecomafia” è stato utilizzato per la prima volta dall’associazione “Legambiente”.<a href="#_ftn21" name="_ftnref21"><sup>[21]</sup></a> L’Ecomafia rappresenta un’arteria delle organizzazioni mafiose, specializzata nel settore ambientale, avente come “<em>core business</em>” l’esercizio di attività criminali legate allo sfruttamento delle risorse naturali che arrecano danni all’ecosistema, tra le quali la gestione e lo smaltimento di rifiuti, l’avvelenamento delle acque ed il fenomeno del cd. cemento illegale.  L’Ecomafia, al suo interno, si può suddividere i due grandi filoni. Il primo filone si compone degli illeciti ambientali commessi dalle organizzazioni criminali, aventi ad oggetto lo sfruttamento, la trasformazione e dunque il danneggiamento dell’ambiente (e la gestione e lo smaltimento dei rifiuti è il settore più preoccupante). Il secondo, attiene alle attività delle Ecomafie che condizionano le attività imprenditoriali lecite, infiltrandosi nel tessuto economico nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Legambiente, associazione che si occupa della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema in toto considerato, stila annualmente il “Rapporto Ecomafie”, ed i dati che emergono sono estremamente preoccupanti: si pensi che nel 2023 tra reati ambientali ed illeciti amministrativi si sfiora la soglia dei 100.000 (centomila).<a href="#_ftn22" name="_ftnref22"><sup>[22]</sup></a></p>
<p style="text-align: justify;">I settori preferiti e più ambiti dagli interessi mafiosi, sono proprio quelli dei rifiuti e del cemento illegale.  Il ciclo illegale dei rifiuti, pur essendo il settore maggiormente preoccupante per la tutela dell’ambiente, diminuisce con una riduzione sia del numero di illeciti penali, pari a 5.606, (−33,8%), sia delle persone denunciate (6.087, −41%), ma aumentano le inchieste in cui viene contestata l’attività organizzata di traffico illecito di rifiuti (268 contro le 151 del 2021). Crescono anche gli illeciti amministrativi (10.591, +21,4%) e in misura leggermente minore le sanzioni, che sono state 10.358, pari al +16,2%.  L’abusivismo edilizio, con tutto quello che ad esso è connesso, rappresenta l’altro settore che attrae la criminalità ambientale. Da uno sguardo al quadro complessivo dei reati ambientali emerge infatti che gli illeciti legati al ciclo del cemento ammontano a 12.216, pari al 39,8% del totale, con una crescita del +28,7% rispetto al 2021. Crescono del 26,5% le persone denunciate (12.430), del 97% le ordinanze di custodia cautelare (65), addirittura del 298,5% il valore dei sequestri e delle sanzioni amministrative, per oltre 211 milioni di euro. Viene stimato in crescita, da 1,8 a 2 miliardi di euro, anche il business dell’abusivismo edilizio.<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Sicuramente, il segmento in cui la criminalità organizzata condiziona maggiormente l’ambiente è quello dello smaltimento dei rifiuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il testo di riferimento per la gestione dei rifiuti è proprio Codice dell’Ambiente<a href="#_ftn24" name="_ftnref24"><sup>[24]</sup></a>, nel quale si prevedono misure volte a tutelare l’ambiente e la salute umana. Il “rifiuto” è definito come “<em>qualsiasi sostanza ad oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi</em>”, e la stessa norma definisce i vari tipi di rifiuti a secondo della loro natura e/o provenienza: ad esempio rifiuto pericoloso, rifiuto non pericoloso, rifiuti urbani.<a href="#_ftn25" name="_ftnref25"><sup>[25]</sup></a></p>
<p style="text-align: justify;">Come qualsiasi branca giuridica, vi sono dei principi guida ed ispiratori che regolano ed animano la gestione dei rifiuti, si pensi al principio di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità.<a href="#_ftn26" name="_ftnref26"><sup>[26]</sup></a></p>
<p style="text-align: justify;">Lo smaltimento e la gestione dei rifiuti hanno ormai generato un vero e proprio mercato globale, un traffico illecito transfrontaliero, che vede le imprese lecite ottenere un significativo risparmio economico sui costi, di qualsiasi genere, attraverso l’attività illecita, monopolizzata dalla criminalità organizzata. L’Ecomafia opera nella maniera più varia, basti pensare al riempimento di cave, lo stoccaggio in siti abusivi, lo sversamento dei liquidi direttamente nei terreni, il seppellimento nelle fondamenta di edifici o al di sotto del manto stradale, o ancora l’incendio doloso e lo sversamento navale.<a href="#_ftn27" name="_ftnref27"><sup>[27]</sup></a></p>
<p style="text-align: justify;">L’ingerenza e l’infiltrazione mafiosa così diffusa nel mercato dei rifiuti è dovuta sia ad elementi strutturali<a href="#_ftn28" name="_ftnref28"><sup>[28]</sup></a> che congiunturali. Tra i fattori strutturali gioca un ruolo fondamentale l’elevato quantitativo di rifiuti prodotti: nel 2021, la produzione nazionale dei rifiuti urbani si attesta a 29,6 milioni di tonnellate, in aumento rispetto ai 28,9 milioni del 2020.<a href="#_ftn29" name="_ftnref29"><sup>[29]</sup></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ai fattori strutturali si intersecano poi i fattori congiunturali, la cui forma più evidente è incarnata dalle cicliche “emergenze rifiuti” scaturite da crisi nei sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti<a href="#_ftn30" name="_ftnref30"><sup>[30]</sup></a>; in questo modo si aggrava ulteriormente il già fragile sistema impiantistico locale, mentre a livello istituzionale si assiste alla reiterazione di situazioni e soluzioni emergenziali, come i commissari, contraddistinte da ampi poteri discrezionali che attraggono ancor di più gli interessi delle organizzazioni mafiose.<a href="#_ftn31" name="_ftnref31"><sup>[31]</sup></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ed è proprio qui che si innestano le varie problematiche della gestione dei rifiuti in cui vengono attratti come falene alla luce, le organizzazioni criminali. Vi è infatti una “gerarchia” nella gestione del rifiuto<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>, che va a smembrare il procedimento di smaltimento in più fasi: prevenzione, preparazione al riutilizzo, riciclo, recupero, smaltimento. Nella disamina dell’emergenza Ecomafie, gioca un ruolo fondamentale la fase della prevenzione, tra l’altro anche principio cardine in materia ambientale<a href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>, poiché l’esorbitante numero di rifiuti prodotti annualmente, genera un vulnus nella corretta gestione dei rifiuti ed attira la criminalità organizzata, che tende a sopperire, ovviamente con attività illecite, le lacune della gestione lecita.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong> Gli strumenti di contrasto al crimine organizzato e di tutela dell’ambiente alla luce del nuovo Codice degli Appalti</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Come ampiamente descritto, l’Ecomafia muove i suoi interessi all’interno del business dei rifiuti ed anche nell’edilizia. Siamo quindi nel mondo delle procedure ad evidenza pubblica regolate dal Codice Appalti. È proprio questo il terreno di incontro tra Ecomafia e Ambiente.<a href="#_ftn34" name="_ftnref34"><sup>[34]</sup></a></p>
<p style="text-align: justify;">L’attenzione va posta ora sul settore dei rifiuti, la loro gestione ed il loro smaltimento, che avviene tramite l’affidamento diretto<a href="#_ftn35" name="_ftnref35"><sup>[35]</sup></a>. Senza qui soffermarsi sull’analisi della procedura di affidamento diretto, basti rappresentare le novità introdotte dal Codice Appalti &#8211; D.lgs. n. 36/2023 &#8211; per far fronte alle ingerenze della criminalità organizzata ed anche a tutela dell’ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Già ad un primo sguardo, i nuovi principi introdotti all’interno del Codice, guidano il tutto ad una maggiore sostenibilità, maggiore trasparenza, senza trascurare l’anticorruzione.<a href="#_ftn36" name="_ftnref36"><sup>[36]</sup></a></p>
<p style="text-align: justify;">Per ciò che concerne l’affidamento diretto, un principio specifico, è il principio di rotazione<a href="#_ftn37" name="_ftnref37"><sup>[37]</sup></a>. Come ha evidenziato notevole giurisprudenza, “<em>il principio di rotazione costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare nel caso di procedura negoziata</em>”<a href="#_ftn38" name="_ftnref38"><sup>[38]</sup></a> ed ha “<em>l’obbiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, giacché consente la turnazione tra diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio</em>”.<a href="#_ftn39" name="_ftnref39"><sup>[39]</sup></a></p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza la ratio di tale principio è da ricercare nella garanzia della libera concorrenza, onde evitare una monopolizzazione dell’affidamento. Così facendo, il principio di rotazione, si pone in prima linea come antidoto all’ingerenza della criminalità organizzata in dette procedure, proprio perché il “monopolio” costituisce caratteristica tipica del <em>modus operandi </em>delle organizzazioni mafiose che tendono a stabilirsi definitivamente e a ramificarsi esercitando un potere tale da non consentire ad altri operatori la partecipazione o, nel caso, l’aggiudicazione della procedura di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Strumento di lotta all’ingerenza della criminalità organizzata, ed anche all’Ecomafia, è anche l’ormai famosa interdittiva antimafia<a href="#_ftn40" name="_ftnref40"><sup>[40]</sup></a>, strumento giuridico che consente alle autorità competenti di adottare misure preventive nei confronti di soggetti ritenuti affiliati o contigui alla criminalità organizzata. Le misure preventiva possono includere sia l’interdizione dalla partecipazione a gare d’appalto pubbliche sia la revoca di contratti già stipulati con la Pubblica Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Rilievo particolare, sempre in termini di contrasto alle ingerenze mafiose, assumono poi gli artt. 94-95 del Codice Appalti, che prevedono rispettivamente le cause di esclusione automatica e non automatica dell’operatore economico. Nelle prime confluiscono quelle situazioni di maggiore criticità, rispetto alle quali non sono applicabili procedure correttive da parte dell’operatore economico e per le quali la stazione appaltante non ha margine valutativo discrezionale, tra le quali ad esempio le condanne definitive per reati gravi, la sussistenza di ragioni di decadenza, sospensione o divieto determinate dalla normativa antimafia.<a href="#_ftn41" name="_ftnref41"><sup>[41]</sup></a> Nelle seconde  è possibile rinvenire tutte le cause ostative derivanti da infrazioni gravi alla normative in materia di tutela ambientale, nonché  quelle cause collegate all’aver commesso illeciti professionali gravi o, ancora, alle situazioni che finiscono per elidere e depotenziare l’affidabilità dell’operatore economico.<a href="#_ftn42" name="_ftnref42"><sup>[42]</sup></a></p>
<p style="text-align: justify;">Guardando ora da un’altra prospettiva, ovvero quella di tutela ambientale <em>strictu sensu, </em>il è da evidenziare che il nuovo Codice degli Appalti ha previsto degli istituti in cui l’ambiente e la sostenibilità sono protagonisti. L’art. 57 del Codice<a href="#_ftn43" name="_ftnref43"><sup>[43]</sup></a>, infatti, prevede che le stazioni appaltanti debbano inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei cd. Criteri Ambientali Minimi (CAM). Per Criteri Ambientali Minimi (CAM) si intendono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti ad individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il suo ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. La giurisprudenza ha chiarito la finalità dell’obbligo dei CAM, statuendo che la ratio di tale obbligo è da rinvenirsi “<em>nell’esigenza di garantire che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari” e nel diffondere l’occupazione “verde” (così, da ultimo, la sentenza n. 6934/2022). La previsione in parola, e l’istituto da essa disciplinato, contribuiscono dunque a connotare l’evoluzione del contratto d’appalto pubblico da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento di politica economica: in particolare, come affermato in dottrina, i cc.dd. green public procurements si connotano per essere un “segmento dell’economia circolare</em>”<a href="#_ftn44" name="_ftnref44"><sup>[44]</sup></a>. Sempre il Consiglio di Stato ha sottolineato che “<em>questa sentenza rafforza la necessità di una precisa e dettagliata inclusione dei CAM nelle leggi di gara. Essa contribuisce a trasformare i contratti pubblici in strumenti di politica economica, sociale e ambientale.”.<a href="#_ftn45" name="_ftnref45"><sup><strong>[45]</strong></sup></a></em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza i Criteri Ambientali Minimi sempre più stringenti e la loro pedissequa applicazione orientano l’operatore economico ad adottare tecnologie, prodotti, sistemi e modalità maggiormente “<em>green</em>” e sostenibili; <a href="#_ftn46" name="_ftnref46"><sup>[46]</sup></a> ed inoltre, rappresentano uno strumento di “contrasto” non secondario per arginare le ingerenze ed i condizionamenti della criminalità organizzata in generale, ed<em> in species</em> nei settori d’interesse tipici dell’Ecomafia, rifiuti ed edilizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli strumenti diretti di lotta alla mafia e quindi all’Ecomafia, sono molteplici e dotati tutti di una certa intensità. Questo fa comprendere quanto la lotta a questa piaga, emergenziale, sia fondamentale per uno Stato democratico in cui deve regnare la legalità, e fa comprendere anche che il contrasto alle ingerenze di ogni tipo ed in ogni settore della criminalità organizzata sia tra i primi posti nell’agenda del legislatore. Infine, il nuovo Codice Appalti rafforza ulteriormente gli strumenti di lotta all’infiltrazione mafiosa nelle imprese che si affacciano al mondo degli Appalti, attraverso principi guida, strumenti di interdizione e, dal punto di vista ambientale, criteri obbligatori a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong> Riflessioni conclusive e prospettazioni future</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La tutela dell’ambiente appare ormai fondamentale nel mondo moderno, è una vera è propria emergenza che deve essere accompagnata da costanza e dedizione, da tutti i punti di vista che vengono in gioco. Come si è potuto analizzare, spesso, la questione della tutela dell’ambiente si incontra con un altro annoso e storico problema, quello della mafia. Anche questa abbisogna di un’opera di contrasto costante e senza sosta, con l’obiettivo di estirpare la criminalità organizzata da ogni tessuto economico e sociale.</p>
<p style="text-align: justify;">Dei passi in avanti, su entrambe le questioni, sono stati fatti negli anni da parte sia del legislatore sia da ogni cittadino attraverso la propria presa di coscienza e di conoscenza.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Ecomafia è quindi in continua evoluzione, agisce in maniera camaleontica, e per contrastarla vi è bisogno che anche il legislatore adotti questo modus operandi, soprattutto in termini di prevenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">All’interno di questo “quadro”, preoccupante, si inseriscono anche alcune proposte formulate proprio da Legambiente, associazione in prima linea nella tutela dell’ambiente, finalizzate a rendere più efficaci le azioni di prevenzione e di contrasto a tale forma di criminalità; ad esempio, l’introduzione di nuove e più adeguate sanzioni penali contro la gestione illecita dei rifiuti, l’approvazione delle leggi contro le Ecomafie e il saccheggio del patrimonio culturale, archeologico ed artistico, la lotta all’abusivismo edilizio, con una forte e continua demolizione degli immobili costruiti illegalmente.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva è fondamentale una cultura della legalità, prima a livello sociale e poi a livello istituzionale, tesa ad incentivare condotte che si allineino ai canoni della legalità, della convivenza democratica, del rispetto della natura e dell’ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così come appare fondamentale puntare sulla cd. “<em>green economy</em>”, incentivando un modello economico che consenta di raggiungere vero benessere e vera equità sociale, riducendo contemporaneamente rischi ambientali e scarsità ecologica.</p>
<p style="text-align: justify;">Solo con il miglior trattamento delle risorse naturali e con le oculate guide dello sviluppo scientifico, e legislativo, sarà possibile ambire alla sostenibilità con legalità ed armonia sociale, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disastri ambientali e l’operare delle Ecomafie.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cfr. M.S. Giannini, “<em>Ambiente”: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici</em>, in <em>Scritti</em>, Vol. VI 1970- 1976, Milano, 2005, (originariamente in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1973, I, 15 ss.); A. Predeieri, voce <em>Paesaggio</em>, in Enc. Dir., XXXI, Milano, 1981</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Cfr. S. Cassese, <em>I beni pubblici: circolazione e tutela</em>, Milano, 1969</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Cfr. U. Mattei, <em>Beni comuni. Un manifesto</em>, Roma-Bari, 2012</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Si veda diffusamente B. Caravita-A. Morrone, <em>Ambiente e Costituzione</em>, in B. Caravita-A. Morrone (a cura di), <em>Diritto dell’ambiente</em>; G. Rossi, <em>La “materializzazione” dell’interesse all’ambiente</em>, in G. Rossi (a cura di),<em> Diritto dell’ambiente</em>, Torino, 2017</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr. Corte Costituzionale n. 641/1987; da ultimo, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 10/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Cfr. Art. 3 paragrafo 3, Trattato UE</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Cfr. Legge costituzionale n. 1/2022</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Cfr. Art. 9 Cost.: “<em>La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.  Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali</em>.”</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Cfr. Art. 117 comma 2 lett. s) Cost.: “<em>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: […]  s) tutela dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ecosistema e dei beni culturali</em>.”</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Sullo Scioglimento del Consiglio Comunale si veda diffusamente: R. Rolli, <em>Dura lex, sed lex. Scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazioni mafiose, interdittive prefettizie antimafia e controllo giudiziario</em>, Istituzioni del Federalismo, 2022; F.G. Scoca, <em>Scioglimento degli Organi elettivi per condizionamento della criminalità organizzata</em>, in Riv. Giur. It., 2016; R. Rolli, <em>I “tentacoli” della criminalità organizzata nelle vicende amministrative degli enti locali</em>, in <em>L’amministrazione nell’assetto costituzionale dei poteri pubblici. Scritti per Vincenzo Cerulli Irelli</em>, Giappichelli, 2021; R. Rolli, <em>Il comune degli altri. Lo scioglimento degli organi di governo degli enti locali per infiltrazioni mafiose</em>, Aracne Editrice, 2013; F. Astone, F. Manganaro, R. Rolli, <em>Legalità ed efficienza nell’amministrazione commissariata, Atti del XXIV Convegno di Copanello Montepaone</em>, 21-22 giugno 2019, ESI, 2020; N. Posteraro, <em>Scioglimento e controlli</em>, in <em>Lo scioglimento degli enti locali. Una introduzione</em>, R. Rolli (a cura di), Aracne editrice, Roma, 2013; R. Rolli, <em>Principio di Democrazia e scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazione mafiosa: la partecipazione alla luce del pensiero di Mario Nigro</em>, nomos-leattualitaneldiritto.it, 2024</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Sull’Interdittiva antimafia si veda diffusamente: F. G. Scoca, <em>Le interdittive antimafia e la razionalità, la ragionevolezza e costituzionalità della lotta «anticipata» alla criminalità organizzata</em>, in Giustamm., 2018; R. Rolli, <em>L’informativa antimafia come “frontiera avanzata” (Nota a sentenza Cons. Stato, Sez. III, n. 3641 dell’8 giugno 2020)</em>, in Giustizia insieme, 2020; M.  Mazzamuto, <em>Profili di documentazione amministrativa antimafia</em>, in Giustamm., 2016; G. Amarelli, <em>Interdittive antimafia e</em> <em>‘valori fondanti della democrazia’: il pericoloso equivoco da evitare</em>, in Giustizia insieme, 2020; V. Lembo, <em>Le interdittive antimafia: il difficile equilibrio tra libertà economica e sicurezza</em>, in Riv. pen., 2022; M. A. Sandulli, <em>Rapporti tra il giudizio sulla legittimità dell&#8217;informativa antimafia e l&#8217;istituto del controllo giudiziario</em>, Giustizia- Amministrativa, 2022; R. Rolli, <em>L’informazione antimafia come “frontiera avanzata” (nota a sentenza Consiglio di Stato Sez. III n. 3641 dell’08.06.2020)</em>, Giustizia insieme, 2020; R. Rolli, M. Maggiolini, <em>Informativa antimafia e contraddittorio procedimentale (nota a Cons. St. sez. III, 10 agosto 2020, n. 4979)</em>, Giustizia insieme, 2020; R. Rolli, M. Maggiolini, <em>Brevi note sul riformato contraddittorio procedimentale in tema di interdittiva antimafia (nota a Ordinanza TAR Lecce, sez. III, n. 116/2022)</em>, Giustizia insieme, 2022</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Cfr. G. Falcone, P. Marcelli, <em>Cose di Cosa Nostra</em>, Milano, 1993</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> P. Arlacchi, <em>La mafia imprenditrice. L’etica mafiosa e lo spirito del capitalismo</em>, Bologna, 1983; A. Becchi-G. Rey, <em>L’economia criminale</em>, Roma-Bari, 1994. Per uno spaccato criminologico attuale della questione si veda E. Savona, <em>La regolazione del mercato della criminalità</em>, in Aa.Vv., <em>Verso un nuovo codice penale: itinerari, problemi, prospettive</em>, Milano, 1993; E. Ciconte, <em>Storia criminale. La resistibile ascesa di mafia, ‘ndrangheta e camorra dall’Ottocento ai giorni nostri</em>, 2008, Soveria Mannelli; I. Sales, <em>Storia delle mafie italiane. Perché le mafie hanno avuto successo</em>, Soveria Mannelli, 2015; L. Paoli, <em>Fratelli di sangue. Cosa nostra e ‘ndrangheta</em>, Bologna, 2000</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Cfr. R. Sciarrone, <em>Mafie Vecchie e Mafie Nuove. Radicamento ed espansione</em>, Roma, 2009</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Si veda R. Rolli, <em>Dura lex, sed lex. Scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazioni mafiose, interdittive prefettizie antimafia e controllo giudiziario</em>, Istituzioni del Federalismo, 2022; F.G. Scoca, <em>Scioglimento degli Organi elettivi per condizionamento della criminalità organizzata</em>, in Riv. Giur. It., 2016; R. Rolli, <em>I “tentacoli” della criminalità organizzata nelle vicende amministrative degli enti locali</em>, in <em>L’amministrazione nell’assetto costituzionale dei poteri pubblici. Scritti per Vincenzo Cerulli Irelli</em>, Giappichelli, 2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> F. Barbagallo, <em>Storia della camorra</em>, Roma-Bari, Laterza, 2010</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> G. Gribaudi, <em>Traffici criminali. Camorra, mafie e reti internazionali dell’illegalità</em>, Torino, Bollati Boringhieri, 2009</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> M. Anselmo<em>, L’impero del calcestruzzo in Terra di Lavoro: le trame dell’economia criminale dei clan dei casalesi</em>, in G. Gribaudi, (a cura di), <em>op. cit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> M. Andretta, <em>Da Campania felix a discarica. Le trasformazioni in Terra di lavoro dal dopoguerra ad oggi</em>, in Meridiana, XX, 2008</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> P. Peluso, <em>Dalla terra dei fuochi alle terre avvelenate: lo smaltimento illecito dei rifiuti in Italia</em>, in Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, IX, 2015; S. Pellegrini, <em>L’impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell’economia legale. Un’analisi sociologico-giuridica,</em> Roma, Ediesse, 2018,</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> <em>Le ecomafie &#8211; il ruolo della criminalità organizzata nell&#8217;illegalità ambientale</em>, legambiente.it, 1994; M. Massari &#8211; P. Monzini, <em>Dirty Business in Italy: A Case-study of Illegal Trafficking in Hazardous Waste</em>, in Global Crime, 2004</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Cfr<em>. Rapporto Ecomafia 2023</em>, legambiente.it</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Per una disamina approfondita dei dati richiamati si rinvia al <em>Rapporto Ecomafia 2020-2021-2022-2023</em>, legambiente.it</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Cfr. D.lgs. n. 152/2006; cfr. artt. 176-266</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Cfr. Art. 183 D.lgs. n. 152/2006</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Sui principi che regolano la gestione dei rifiuti si veda diffusamente: R. Bifulco – A. D’aloia (a cura di), <em>Un diritto per il futuro</em>, Napoli, 2008; G. Cordini-P. Fois-S. Marchisio, <em>Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati</em>, Torino, Giappichelli, 2017; B. Caravita-L. Cassetti-A. Morrone, <em>Diritto dell’ambiente</em>, Il Mulino, 2016; A. Crosetti-R. Ferrara-F. Fracchia (a cura di), <em>Introduzione al diritto dell’ambiente</em>, Laterza, 2018; N. Lugaresi, <em>Diritto dell’Ambiente</em>, Cedam, 2020; L. Salvemini, <em>I principi di diritto dell’ambiente</em>, Giappichelli, 2019</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> P. Peluso,<em> op. cit.</em>; S. Pellegrini, <em>op. cit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> M. Massaeri &#8211; P. Monzini, <em>op. cit</em>.; D. Fortini, <em>Rifiuti urbani e rifiuti speciali: i fattori strutturali delle ecocamorre</em>, in Meridiana, 2012</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Rapporto Rifiuti Urbani – Edizione 2023, Roma, 2023.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Cfr. F. Barbagallo, <em>op. cit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Cfr. L. Bonzanni<em>, Ecomafie, oggi: l’inversione della rotta dei rifiuti illeciti</em>, Diacronie. Studi di Storia Contemporanea: Mafia e storiografia. Premesse culturali e prospettive attuali<em>, </em>2019</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Cfr. Direttiva 2008/97/CE; nonché D.lgs. n. 152/2006</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Sul principio di prevenzione si veda diffusamente: P. DELL’ANNO, <em>Princìpi del diritto ambientale europeo e nazionale</em>, Milano, 2004; F. DE LEONARDIS, <em>Principio di prevenzione e novità normative in materia di rifiuti</em>, in Riv. quadr. dir. amb<em>.</em>, 2012; L. SALVEMINI, <em>I princìpi del diritto dell’ambiente</em>, Torino, 2019</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Cfr. G. Di Gaspare, <em>Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali</em>, Padova, 1° ed., 2003</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Cfr. Art. 50 D.lgs. n. 36/2023</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Sui principi del nuovo Codice Appalti si veda diffusamente: A. Saitta, <em>I principi generali del nuovo Codice dei contratti pubblici</em>, giustiziainsieme.it, 2023; L. R. Perfetti, <em>Sul nuovo Codice dei contratti pubblici. In principio</em>, Urbanistica e Appalti, 2023; A. M. Chiarello, <em>Una nuova cornice di principi per i Contratti pubblici</em>, ildirittodelleconomia.it, 2023; F. Cintioli, <em>Il principio del risultato nel nuovo codice dei contratti pubblici, </em>in <em>Dir. e proc. amm</em>., 2023; G. Napolitano, <em>Committenza pubblica e principio del risultato</em>, in www.astrid-online.it, 2023; M.A. Sandulli, <em>Prime considerazioni sullo Schema del nuovo Codice dei contratti pubblici</em>, in giustiziainsieme.it, 2022</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Cfr. Art. 49 D.lgs. n. 36/2023</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2655/2020;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3942/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Sull’Interdittiva antimafia si veda diffusamente: F. G. Scoca, <em>Le interdittive antimafia e la razionalità, la ragionevolezza e costituzionalità della lotta «anticipata» alla criminalità organizzata</em>, in Giustamm., 2018; R. Rolli, <em>L’informativa antimafia come “frontiera avanzata” (Nota a sentenza Cons. Stato, Sez. III, n. 3641 dell’8 giugno 2020)</em>, in Giustizia insieme, 2020; R. Rolli-M. Maggiolini, <em>Informativa antimafia e contraddittorio procedimentale (nota a Cons. St. sez. III, 10 agosto 2020, n. 4979),</em> Giustizia insieme, 2020; R. Rolli-M. Maggiolini, <em>Brevi note sul riformato contraddittorio procedimentale in tema di interdittiva antimafia (nota a Ordinanza TAR Lecce, sez. III, n. 116/2022)</em>, Giustizia insieme, 2022; R. Rolli-F. De Cicco, <em>Mafia e Contratti pubblici: ciò che cambia con il nuovo Codice</em>, ratioiuris.it, 2023</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Cfr. Art. 94 D.lgs. n. 36/2023</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Cfr. Art. 95 D.lgs. n. 36/2023</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Cfr. Art. 57 D.lgs. n. 36/2023</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> Cfr. Consiglio di Stato, n. 8773/2022;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> Cfr. Consiglio di Stato, n. 4701/2024</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> Cfr. www.mite.gov.it</p>
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