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	<title>Gianluca Maria Esposito Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Gianluca Maria Esposito Archivi - Giustamm</title>
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		<title>I poteri delle parti e del giudice nel processo amministrativo d&#8217;appello.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/i-poteri-delle-parti-e-del-giudice-nel-processo-amministrativo-dappello/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 17:37:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-poteri-delle-parti-e-del-giudice-nel-processo-amministrativo-dappello/">I poteri delle parti e del giudice nel processo amministrativo d&#8217;appello.</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa. &#8211; 2. Il principio della domanda nel processo amministrativo. &#8211; 3. Il potere dispositivo nel processo amministrativo. &#8211; 4. Il principio del doppio grado di giudizio nel processo amministrativo. &#8211; 5. L&#8217;individuazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;appello. &#8211; 6. I meccanismi di devoluzione del materiale di cognizione e di decisione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-poteri-delle-parti-e-del-giudice-nel-processo-amministrativo-dappello/">I poteri delle parti e del giudice nel processo amministrativo d&#8217;appello.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-poteri-delle-parti-e-del-giudice-nel-processo-amministrativo-dappello/">I poteri delle parti e del giudice nel processo amministrativo d&#8217;appello.</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa. &#8211; 2. Il principio della domanda nel processo amministrativo. &#8211; 3. Il potere dispositivo nel processo amministrativo. &#8211; 4. Il principio del doppio grado di giudizio nel processo amministrativo. &#8211; 5. L&#8217;individuazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;appello. &#8211; 6. I meccanismi di devoluzione del materiale di cognizione e di decisione al giudice d&#8217;appello. -7. L&#8217;autonomia delle parti: il divieto dei <em>nova</em>. &#8211; 8. I poteri del giudice di appello e il criterio selettivo della devoluzione automatica. &#8211; 9. Conclusioni.</p>
<p><strong>1. Premessa</strong><br />
Il presente studio ha ad oggetto le reciproche implicazioni nel processo amministrativo tra principio del doppio grado del giudizio, da un lato, e principi della domanda e dispositivo, dall&#8217;altro. Collegato a questa problematica vi è il tema, di carattere più generale, della verifica della valenza normativa dei principi di settore e della loro idoneità a condizionare le scelte del legislatore. La questione sul fondo è accertare l&#8217;intensità con la quale i principi giuridici fondamentali del processo hanno pervaso e plasmato la disciplina introdotta dal codice del processo amministrativo<a title="" href="#_ftn1"><strong><strong>[1]</strong></strong></a>.</p>
<p><strong>2. Il principio della domanda nel processo amministrativo</strong><br />
Il codice del processo amministrativo non reca una espressa enunciazione del principio della domanda, diversamente dal codice del processo civile che riserva una specifica previsione a tale aspetto. Sotto la rubrica &#8220;<em>principio della domanda</em>&#8220;, nel titolo quarto del primo libro, dedicato all&#8217;esercizio dell&#8217;azione, l&#8217;art. 99 c.p.c. espressamente dispone che &#8220;<em>chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.<br />
L&#8217;assenza di una formulazione espressa del principio della domanda nella disciplina del processo amministrativo, invece, è da ricercare nella sua diversa impostazione concettuale e funzionale, volta a disciplinare le azioni proponibili innanzi al giudice amministrativo (libro primo, titolo terzo, capo secondo, artt. 29-31) e il contraddittorio (art. 27) e l&#8217;intervento (art. 28), per quanto concerne l&#8217;esercizio dell&#8217;azione. Per questa ragione quello del processo amministrativo, rispetto al codice di procedura civile, contiene senz&#8217;altro un <em>quid maioris </em>ovvero la puntuale elencazione delle azioni proponibili, sebbene esso stesso sia del tutto carente nella esposizione del principio della domanda, dell&#8217;interesse ad agire, del litisconsorzio, del cumulo oggettivo e, quindi, della pluralità di domande contro la stessa parte, dell&#8217;estromissione e della successione nel processo.<br />
Per evitare incertezze interpretative e contraddizioni applicative sarebbe stato certamente utile prevedere, anche nel codice del processo amministrativo, un richiamo più esplicito a questi principi e, in modo particolare, al principio della domanda, analogamente a quanto accade nel processo civile.<br />
In disparte tale lacuna, tale principio, dal punto di vista sia strutturale sia funzionale, ha una portata fondamentale anche nella concezione dello stesso processo amministrativo<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>, come si desume dall&#8217;impianto complessivo del sistema di tutela processuale delineato dal c.p.a. &#8211; segnatamente dall&#8217;art. 39, che rinvia al codice di procedura civile &#8211; e da tutta una serie di norme conformate e tracciate sulla base del principio della domanda. In tal senso ha un valore primario anzitutto l&#8217;art. 1 c.p.a., che devolve alla giurisdizione amministrativa il compito di assicurare una tutela piena ed effettiva, secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo, fra i quali è da ricomprendere il principio della domanda<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>. In generale, vengono in rilievo tutte le disposizioni che disciplinano il principio della domanda proiettandolo nella dinamica del processo, vale a dire tutte quelle disposizioni che regolano il rapporto tra poteri del giudice e diritti delle parti, e che subordinano l&#8217;esercizio dei primi all&#8217;effetto condizionante dei secondi.<br />
Nell&#8217;insieme, pertanto, risultano alquanto numerose le disposizioni che, nel disciplinare il rapporto tra il giudice amministrativo e le parti, presuppongono e, quindi, comprovano la vigenza nel processo amministrativo del principio della domanda. Ad esempio, l&#8217;art. 40 c.p.a., imponendo al ricorrente di enunciare &#8220;i motivi specifici su cui si fonda il ricorso&#8221;, delimita contestualmente il potere del giudice di pronunciarsi solo nei limiti di questi<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>. Allo stesso modo, sembra proiettare la vigenza del principio della domanda anche nel giudizio di appello l&#8217;ulteriore previsione contenuta nell&#8217;art. 101 c.p.a., che obbliga chi impugna la decisione di primo grado a esporre &#8220;le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata&#8221;.<br />
L&#8217;esegesi logica di queste norme giustifica e, per certi aspetti, persino impone di affermare che la disciplina del processo amministrativo è ispirata al principio della domanda. Nel codice del processo amministrativo, peraltro, il principio è presente non soltanto nella sua formulazione statica attraverso il richiamo dell&#8217;art. 39 c.p.a. all&#8217;art. 99 c.p.c., ma anche nella sua proiezione dinamica.<br />
Si tratta piuttosto di stabilire se, nel processo amministrativo, il principio della domanda ha una valenza identica a quella che esso possiede nel processo civile. Al quesito sembra potersi dare risposta affermativa, nel senso di ritenere equivalente la funzione del principio nei due processi, poiché nell&#8217;ordinamento processuale italiano il giudice amministrativo, al pari del giudice civile, è investito della cognizione della controversia nei limiti della domanda proposta<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. A mutare, tuttavia, è il contenuto di questa, e questa variabile, a sua volta, condiziona la profondità del potere decisorio del giudice. Si alternano così momenti di continua tensione fra il petitum delle parti e i poteri del giudice sin dalla fase di sua identificazione, sulla scorta dei tradizionali criteri ed elementi del soggetto, e della relazione tra <em>petitum</em> e <em>causa petendi</em>. Spetta esclusivamente al giudice, infatti, interpretare la prospettazione della parte, giungendo anche a formulazioni discordanti da quelle da esse offerte, non essendo vincolato alla qualificazione giuridica della vicenda come proposta dalle parti. Tale principio, sebbene non sia oggetto di previsione espressa, è comunemente accettato ed è dedotto dal sistema: la regola secondo cui <em>iura novit cura</em> consente al giudice di qualificare diversamente la vicenda e di allontanarsi dalle prospettazioni delle parti, con un ampio margine di autonomia nella qualificazione del fatto in chiave di diritto. E&#8217; riservata invece all&#8217;autonomia di ciascuna di esse la misura entro cui sottoporre le circostanze di fatto al suo esame.<br />
Nel processo amministrativo la domanda prospettata dalle parti condiziona con ancor maggiore intensità la funzione giudicante. Specialmente nel processo costitutivo (le azioni costitutive di annullamento sono statisticamente rilevanti), la parte deve precisare anche il titolo in base al quale chiede al giudice di produrre con sentenza una modificazione a carattere costitutivo della realtà giuridica preesistente. In questo modo il potere decisorio del giudice amministrativo è condizionato dalla indicazione del titolo in forza del quale il ricorrente chiede l&#8217;annullamento del provvedimento, vale a dire dai motivi di ricorso. Sono questo ultimi che restringono il potere di cognizione del giudice, il quale potrà interpretare l&#8217;azione esperita dal ricorrente unicamente nei limiti delle censure dedotte e della relativa prospettazione dei fatti.<br />
In disparte il potere interpretativo, la domanda delimita i poteri cognitori del giudice in virtù del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.<br />
Quest&#8217;ultimo principio, come noto, trova formulazione espressa nell&#8217;art. 112 c.p.c. secondo il quale &#8220;<em>il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d&#8217;ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>. Questa norma, in virtù del rinvio effettuato dall&#8217;art. 39 c.p.a., opera anche nel processo amministrativo<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>. La vigenza di tale principio fa sì che il giudice non possa pronunciarsi oltre l&#8217;oggetto della domanda, incorrendo altrimenti nel vizio di ultra- petizione; al tempo stesso, non può neppure omettere di pronunciarsi su tutta quanta la domanda. Il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perciò, impedisce al giudice di pronunciarsi al di là di ciò che non sia specificamente oggetto di domanda. Viceversa, la pronuncia del giudice sarebbe affetta dal vizio di ultrapetizione, motivo di invalidità della sentenza che ricorre quando il giudice amplia o integra la richiesta formulata dalle parti, specificandone l&#8217;oggetto o aggiungendo all&#8217;effetto richiesto un effetto diverso<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>.<br />
Una <em>species</em> di ultrapetizione è la extrapetizione che, invece, si verifica nel momento in cui la legge attribuisce ad una fattispecie una pluralità di conseguenze e il giudice si pronuncia su quelle non richieste escludendo quelle richieste, ovvero quando si sostituisce alla parte nell&#8217;esatta determinazione degli effetti giuridici prodotti da un determinato fatto, correggendone un errore.<br />
La dottrina ha rilevato la difficoltà di distinguere tra ultrapetizione ed extrapetizione.<br />
Invero, occorre tener presente che le conseguenze pratiche sono le medesime in entrambi le ipotesi prospettate.<br />
Nell&#8217;uno e nell&#8217;altro caso la decisione del giudice emessa in ultrapetizione o extrapetizione è da ritenersi invalida, e questo è un vizio che si converte in motivo di impugnazione ai sensi dell&#8217;art. 161 c.p.c., sanabile con il passaggio in giudicato della sentenza<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>.<br />
Queste affermazioni del principio, peraltro, subiscono forti attenuazioni e limitazioni in ragione della prevalenza processualmente attribuita all&#8217;interesse pubblico, che il giudice valuta in una comparazione dinamica con gli interessi fatti valere delle parti in causa e ritenuti perciò recessivi rispetto al primo. In questo, come nel caso analogo di decisioni fondate su aspetti e profili non richiamati dalla parte, il giudice incorre in quelle che sono qualificate ipotesi di ultrapetizione, perché assume a fondamento della sua decisione motivi non prospettati dalle parti.<br />
Dal canto suo, anche l&#8217;omissione di pronuncia rinviene un fondamento nell&#8217;orientamento giurisprudenziale che ha avallato la prassi dell&#8217;assorbimento dei motivi. Quando il giudice amministrativo dichiara assorbiti alcuni ulteriori motivi di ricorso, soprattutto quando l&#8217;assorbimento concerne vizi di natura sostanziale, rispetto a quelli di natura formale, viola palesemente il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La patologia del fenomeno dell&#8217;assorbimento è evidente soprattutto in quei casi in cui la parte ha interesse a conseguire una pronuncia sul vizio di natura sostanziale al fine di condizionare il futuro esercizio dell&#8217;attività amministrativa. Per contro, l&#8217;assorbimento delle censure dedotte è senz&#8217;altro consentito sia quando il ricorso viene accolto per incompetenza dell&#8217;organo amministrativo (in tal caso l&#8217;azione dovrà essere rieditata dall&#8217;organo competente), sia quando viene accolto per vizi sostanziali rispetto a quelli formali (essendo indifferente per il ricorrente che il giudice si pronunci sui dedotti vizi formali, posto che la sua posizione viene ampiamente e integralmente soddisfatta dal <em>decisum</em>), sia su una dirimente questione sostanziale che soddisfi la posizione sostanziale. In altre parole, il metro con cui si misura la legittimità dell&#8217;assorbimento sta nella completa tutela della posizione sostanziale oggetto di tutela giurisdizionale<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>. Sembra innegabile che ultrapetizione e omissione rappresentino fenomeni patologici, che determinano l&#8217;annullabilità della sentenza.<br />
Complessivamente, quindi, il principio della domanda opera nella fase statica, di determinazione dell&#8217;oggetto del processo amministrativo, e in quella dinamica, condizionando l&#8217;esercizio dei poteri del giudice.</p>
<p><strong>3</strong>. <strong>Il principio dispositivo nel processo amministrativo</strong><br />
Il principio dispositivo, lentamente dipanatosi dal principio della domanda nel quale in origine era ricompreso, disciplina il potere della parte di provare i fatti posti a base della domanda<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>. Tendenzialmente in modo esclusivo, con questo principio si riconosce alle parti il potere &#8211; e il corrispondente onere &#8211; di scegliere quali fatti acquisire al processo a sostegno delle domande ed eccezioni fatte valere nel corso del giudizio, salvo diversa previsione del legislatore. Con la proposizione della domanda, le parti sollecitano la decisione del giudice rispetto a una controversia. Spetta alle parti delineare al giudice la situazione giuridica sostanziale oggetto della lite, allegando i fatti costitutivi, modificativi, impeditivi ed estintivi. I fatti devono essere provati nel corso del giudizio perché il giudice adito ne possa tenere conto ai fini della decisione<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>.<br />
Uno dei principali problemi affrontati dalla dottrina è stato quello di stabilire se il diritto potestativo conferito alla parte, relativamente alla fase istruttoria, costituisse o meno una estensione del potere attribuito ai soggetti dall&#8217;ordinamento, e quindi se il diritto di disporre di una situazione giuridica soggettiva dalla sede sostanziale si sposti, attraverso la proposizione della domanda giudiziale, anche in quella processuale. Si è a lungo discusso, cioè, se fosse configurabile un diritto alla prova come proiezione logica e naturale della situazione giuridica sostanziale fatta valere in giudizio.<br />
Il tema meriterebbe una trattazione specifica che non è possibile affrontare in questa sede.<br />
Per economia di trattazione, ci si limita ad osservare che il conferimento alla parte del suddetto diritto potestativo costituisce il frutto di una consapevole scelta del legislatore, che in tal modo ha inteso subordinare il potere di esame del materiale istruttorio da parte del giudice all&#8217;autonomia delle parti.<br />
Nel processo civile, l&#8217;art. 115 c.p.c. prevede che &#8220;<em>il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita</em>&#8220;, salvo non vi sia una diversa previsione del legislatore<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>. Tale disposizione rappresenta l&#8217;espressione normativa del c.d. principio di disponibilità delle prove o principio dispositivo formale secondo il quale le prove dei fatti del processo devono essere fornite dalle parti<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>.<br />
Nel processo amministrativo, invece, il principio dispositivo è rinvenibile nella previsione dell&#8217;art. 64 c.p.a., in base al quale &#8220;<em>spetta alle parti l&#8217;onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni</em>&#8220;.<br />
Inoltre, il codice del processo amministrativo ha previsto i mezzi di prova che possono essere assunti nel processo (art. 63 c.p.a.), per la disciplina dei quali occorre far riferimento al codice di procedura civile in virtù del rinvio specifico effettuato dallo stesso art. 63 c.p.a. Invece, gli artt. 66 e 67 c.p.a. disciplinano espressamente la verificazione e la consulenza tecnica d&#8217;ufficio nel processo amministrativo.<br />
Nel titolo terzo rubricato &#8220;<em>mezzi di prova e attività istruttoria</em>&#8220;, al capo secondo dedicato all&#8217;ammissione e assunzione dei mezzi di prova, il legislatore ha dettato disposizioni specifiche aventi ad oggetto l&#8217;istruttoria presidenziale e collegiale (art. 65 c.p.a.), i termini e le modalità di svolgimento dell&#8217;istruttoria stessa (art. 68 c.p.a.), nonché la surrogazione del giudice delegato all&#8217;istruttoria (art. 69 c.p.a.).<br />
La disciplina dell&#8217;istruttoria processuale introdotta dal c.p.a. ha indotto a rimeditare l&#8217;operatività del principio dispositivo con metodo acquisitivo, rispetto alla tradizionale sua attuazione nel processo amministrativo<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>. È evidente che l&#8217;art. 64 c.p.a. si interseca con l&#8217;art. 116 c.p.a.: &#8220;<em>contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all&#8217;amministrazione e agli eventuali controinteressati</em>&#8220;. Nel giudizio amministrativo la formazione del tema probatorio è stato dunque rimesso alle parti, sicché il giudice non deve supplire con propri poteri istruttori agli incombenti, ai quali la parte può diligentemente provvedere attraverso il ricorso ai rimedi apprestati dalla legge. Dal canto suo, solo dopo che le parti hanno delineato e provato il tema del contendere il giudice può attivare d&#8217;ufficio i suoi poteri istruttori al fine di decidere<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>. L&#8217;art. 64, terzo comma, c.p.a. prevede che &#8220;<em>il giudice amministrativo può disporre, anche d&#8217;ufficio l&#8217;acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione</em>&#8220;.<br />
In sostanza, nel processo amministrativo spetta alle parti introdurre in giudizio, in relazione ai fatti che intendono dimostrare, almeno un principio di prova; solo in seguito il giudice potrà azionare i più che rilevanti poteri istruttori officiosi di cui dispone, in funzione dell&#8217;acquisizione del materiale istruttorio ulteriore<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>.<br />
La <em>ratio</em> del principio dispositivo con metodo acquisitivo, pertanto, può essere rinvenuta nella sua proiezione a favore di un <em>riequilibrio</em> processuale della disparità sostanziale che connota il rapporto tra le parti del giudizio: da un lato il cittadino privato e, dall&#8217;altro, la pubblica amministrazione. Posta tale premessa rispetto alla realtà amministrativa, vien da sé che l&#8217;applicazione del principio dispositivo nel mondo processuale mitiga e compensa la più agevole disponibilità degli elementi probatori per la pubblica amministrazione, a fronte dell&#8217;oggettiva problematicità per i soggetti privati di accedere alle fonti di prova, specie allorché si tratti di provvedimenti e atti della prima.<br />
In definitiva, nel processo amministrativo di primo grado le parti hanno il potere di introdurre tutti gli elementi di prova e, in buona sostanza, il materiale istruttorio che il giudice deve porre a fondamento della sua decisione.<br />
Per tale motivo, ben si comprende che alle parti è dunque attribuito un ruolo primario nella creazione del materiale probatorio<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>. Tuttavia, il principio dispositivo subisce l&#8217;interferenza del giudice nell&#8217;esercizio del suo potere di acquisire d&#8217;ufficio gli elementi probatori solo indicati dalle parti o ritenuti necessari, se il ricorrente versi nell&#8217;impossibilità di presentarli in giudizio.</p>
<p>4. <strong>Il principio del doppio grado di giudizio nel processo amministrativo</strong><br />
Viene ora in rilievo un aspetto non meno delicato, ovvero quello della necessità di rendere il principio della domanda e il principio dispositivo compatibili con il principio del doppio grado di giudizio e, in particolare, con la disciplina positiva con la quale il legislatore ha inteso dare applicazione a quest&#8217;ultimo.<br />
Il principio del doppio grado di giudizio garantisce che la medesima controversia possa essere sottoposta a due differenti gradi di giudizio, al fine di rendere effettiva la migliore tutela del diritto di difesa dei cittadini. Da una parte esso consente l&#8217;impugnazione di una pronuncia giurisdizionale dinnanzi a un giudice diverso da quello che ha reso la sentenza in primo grado e, dall&#8217;altra, impedisce alle parti di proporre per la prima volta al giudice dell&#8217;impugnazione una determinata questione non prospettata nel precedente grado di giudizio.<br />
La dottrina si è interrogata a lungo in merito al profilo della costituzionalizzazione del principio del doppio grado di giudizio<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>. E&#8217; noto che la Costituzione non abbia considerato l&#8217;appello come mezzo di impugnazione necessario in tutti i processi: discrezionalmente è il legislatore a valutare l&#8217;opportunità della previsione di tale mezzo di impugnazione e della relativa disciplina<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>.<br />
Nel processo civile l&#8217;appello costituisce ai sensi dell&#8217;art. 323 c.p.c. mezzo di impugnazione delle sentenze del giudice di primo grado, previsione dunque priva di rango costituzionale. Inoltre, la formulazione dell&#8217;art. 345 c.p.c., come novellato dalla legge n. 353/1990, ha dato applicazione al principio del doppio grado di giudizio stabilendo il divieto dei <em>nova</em> in appello. Tale disposizione ha infatti sancito l&#8217;impossibilità di proporre per la prima volta nel processo di appello nuove domande, nuove eccezioni (non rilevabili d&#8217;ufficio) e nuove prove, salvo deroghe espressamente previste dal legislatore. In tal modo, in ossequio al principio del doppio grado di giudizio, le parti non possono sottoporre al giudice di appello una questione che non è stata oggetto del primo grado di giudizio. Altrimenti non potrebbe garantirsi il c.d. principio del doppio grado di giudizio su una determinata questione.<br />
A differenza che in quello civile, nel processo amministrativo il principio in esame e l&#8217;istituto dell&#8217;appello nascono da una previsione costituzionale<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>. L&#8217;art. 125 Cost. prevede che &#8220;<em>nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l&#8217;ordinamento stabilito dalle legge della Repubblica</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>.<br />
D&#8217;altra parte, la Corte Costituzionale si è espressa in modo negativo a proposito della valenza generale del principio del doppio grado, limitandosi a riconoscere l&#8217;esistenza costituzionale del &#8220;doppio grado&#8221; nel processo amministrativo ai sensi dell&#8217;art. 125 Cost<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>.<br />
Nell&#8217;attuale ordinamento, l&#8217;art. 4 c.p.a. stabilisce che i tribunali amministrativi regionali e il tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino Alto-Adige sono organi di giustizia amministrativa di primo grado. E&#8217; chiaro che la nozione di &#8220;<em>organi di giustizia amministrativa di primo grado</em>&#8221; presuppone e implica al contempo quella di giudice di secondo grado<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>. Nel processo amministrativo il Consiglio di Stato svolge le funzioni di giudice di appello: è l&#8217;art. 6 c.p.a. a stabilire che esso è l&#8217;organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa. Nonostante la rilevanza costituzionale del principio del doppio grado di giudizio, la formulazione dell&#8217;art. 6 c.p.a. non esclude l&#8217;attribuzione al Consiglio di Stato di controversie in unico grado, come avviene nel caso del giudizio di ottemperanza. Dunque, la garanzia costituzionale del doppio grado deve essere riferita alla sola impossibilità di attribuire al tribunale amministrativo aree di competenza in unico grado, atteso che non vi è alcuna previsione costituzionale che individua il Consiglio di Stato come &#8220;giudice solo di secondo grado&#8221;<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>.<br />
In particolare, nel codice del processo amministrativo il principio del doppio grado di giudizio è presente negli artt. 91, 100, 101, 102, 103 c.p.a. Si tratta delle disposizioni che disciplinano l&#8217;appello quale mezzo di impugnazione nel processo amministrativo. L&#8217;art. 104 c.p.a., inoltre, stabilisce il divieto dei <em>nova</em> in appello, sancendo l&#8217;impossibilità per le parti di prospettare &#8220;novità&#8221; in appello rispetto alla materia del contendere oggetto del grado precedente di giudizio, salvo deroghe espresse direttamente previste dal legislatore.<br />
In prosieguo si vedrà che lo stesso art. 104 c.p.a. contempla alcune deroghe al divieto dei <em>nova</em> in appello.<br />
Ora, nonostante la copertura costituzionale per il processo amministrativo, il principio del doppio grado di giudizio riceve un&#8217;applicazione tendenzialmente generale ma non assoluta. Esso è in grado di delimitare la formazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;appello.<br />
L&#8217;esegesi delle previsioni riservate alla formazione del <em>thema decidendum </em>consente di accertare i condizionamenti che il suddetto principio esplica nel giudizio di appello.</p>
<p><strong>5. L&#8217;individuazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;appello</strong><br />
Nel sistema delle impugnazioni, l&#8217;individuazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;appello è condizionata dai meccanismi operativi dell&#8217;effetto devolutivo e dal divieto dei <em>nova</em> in appello.<br />
La determinazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;appello è il risultato dell&#8217;esercizio sia dell&#8217;autonomia delle parti di delimitare il materiale di cognizione e di decisione del giudice di appello, sia dei poteri del giudice esercitabili d&#8217;ufficio.<br />
Le disposizioni contenute nei richiamati artt. 91, 100, 101, 104 c.p.a., da un lato, e l&#8217;art. 329 c.p.c., dall&#8217;altro, permettono di ricostruire le modalità di individuazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;appello, che nel processo amministrativo sono rimesse all&#8217;iniziativa delle parti. Per quanto riguarda i poteri del giudice, manca una disciplina organica di guisa che è necessario tener conto delle singole disposizioni contenute nel codice del processo amministrativo, che regolamentano la rilevabilità di ufficio delle specifiche questioni.<br />
Ai sensi degli artt. 91 e 100 c.p.a., l&#8217;appello costituisce un mezzo di impugnazione attraverso il quale è possibile censurare le sentenze dei tribunali amministrativi regionali dinnanzi al Consiglio di Stato. In base all&#8217;art. 101 c.p.a. tale l&#8217;impugnazione deve essere proposta dalle parti mediante l&#8217;articolazione di specifiche censure contro i capi della sentenza gravata. Infatti, s&#8217;intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell&#8217;atto di appello o, per le parti diverse dall&#8217;appellante, con una memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio.<br />
Al contrario, l&#8217;art. 104, primo comma, c.p.a., stabilisce che in appello non sono proponibili nuove domande e nuove eccezioni non rilevabili d&#8217;ufficio. Pertanto, soltanto le questioni che sono state prospettate innanzi al giudice di primo grado possono costituire oggetto della devoluzione del materiale di causa al giudice di appello. La stessa disposizione in esame prevede alcune deroghe al divieto dei <em>nova</em>: è possibile chiedere al giudice di appello interessi e accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa. Un&#8217;altra eccezione è data dalla proponibilità dei motivi aggiunti nell&#8217;ipotesi in cui una parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti del giudizio di primo grado, da quali emergano vizi degli atti o dei provvedimenti amministrativi impugnati (art. 104, terzo comma, c.p.a.)<br />
L&#8217;oggetto dell&#8217;appello può sicuramente coincidere con quello del primo grado di giudizio qualora le parti ripropongano specificamente il complesso delle questioni che sono state affrontate in precedenza, ma non può essere ampliato.<br />
Da una parte, i poteri di cognizione e di decisione del giudice di appello sono condizionati dalla riproposizione espressa delle domande e delle eccezioni prospettate in primo grado; dall&#8217;altra, le parti possono sottoporre al giudice di grado superiore soltanto le questioni che sono state avanzate nel corso del precedente grado di giudizio, salvo diversa disposizione di legge.<br />
L&#8217;onere di riproposizione specifica delle domande e delle eccezioni già prospettate in primo grado rappresenta uno dei meccanismi di devoluzione del materiale di cognizione dal primo al secondo grado del giudizio.<br />
La questione si ricollega alla tematica dell&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello nel processo amministrativo<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>, che contribuisce largamente alla formazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;appello<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>, e, in particolare, consiste nella traslazione del materiale di cognizione e di decisione della controversia dal giudice di prime cure a quello di secondo grado.<br />
L&#8217;efficacia devolutiva dell&#8217;impugnazione è piena quando la proposizione del mezzo di impugnazione determina, automaticamente, il trasferimento al giudice di secondo grado dell&#8217;intero complesso delle questioni trattate dal primo giudice. E&#8217; parziale o limitata quando l&#8217;oggetto del giudizio di impugnazione è delimitato in ragione delle specifiche censure che vengono articolate dalle parti in sede di proposizione del mezzo di impugnazione avverso la sentenza resa dal giudice di primo grado. Pertanto, ai fini dell&#8217;individuazione dell&#8217;ambito del giudizio occorre precisare la dimensione dell&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello nel processo amministrativo.<br />
L&#8217;effetto devolutivo si ricollega al potere delle parti soccombenti di delimitare il materiale di cognizione del giudizio di appello con la proposizione di censure specifiche avverso la sentenza impugnata. Il giudice di secondo grado, pertanto, è abilitato a conoscere e a esaminare le questioni affrontate in primo grado in base al criterio della riproposizione specifica ad opera delle parti del processo.<br />
Tuttavia, non è corretto sostenere che i poteri cognitori e decisori del giudice di appello siano limitati interamente dall&#8217;iniziativa delle parti. In realtà, vi sono questioni che possono riemergere in secondo grado in via automatica, in assenza della riproposizione specifica da parte dell&#8217;appellante essendo rilevabili d&#8217;ufficio dal giudice di appello.<br />
Il problema sotteso all&#8217;effetto devolutivo, dunque, è quello di individuare i meccanismi di formazione del materiale oggetto di cognizione e di decisione da parte del Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>.<br />
Si pongo due questioni.<br />
Occorre anzitutto individuare i criteri in base ai quali il materiale di causa di primo grado può essere trasferito nel processo di appello, delimitandone l&#8217;oggetto.<br />
Successivamente, dovrà esaminarsi il limite ulteriore costituito dal divieto dei <em>nova</em> stabilito dall&#8217;art. 104 c.p.a.</p>
<p><strong>6.</strong> <strong>I poteri delle parti: i meccanismi di devoluzione del materiale di cognizione e di decisione dal giudice di prime cure a quello di secondo grado</strong><br />
Nel corso del giudizio di primo grado le parti propongono al giudice domande ed eccezioni al fine di ottenere una pronuncia favorevole, in grado di tutelare la situazione giuridica fatta valere o coinvolta nel processo. All&#8217;esito del giudizio, le parti possono trovarsi in una situazione di soccombenza rispetto a quanto statuito dal giudice<a title="" href="#_ftn30">[30]</a> nell&#8217;ipotesi in cui non vi siano i presupposti processuali e sostanziali della tutela invocata<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>.<br />
Si parla di soccombenza sostanziale quando il ricorso viene respinto nel merito, ossia se non è data soddisfazione al bene della vita che si voleva tutelare. La soccombenza è formale quando il ricorso è invece respinto per ragioni di ordine processuale, variamente denominate di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità.<br />
La parte soccombente (sostanziale o formale) è legittimata alla proposizione del ricorso in appello, in quanto, titolare di un interesse attuale e concreto (la posizione originariamente tutelata), frustrata, oltre che dal provvedimento impugnato in primo grado, anche dalla sentenza di rigetto. L&#8217;interesse al ricorso è dato, sia in primo che in secondo grado, dalla titolarità di una posizione sostanziale lesa, ed in ciò s&#8217;identifica una delle condizioni dell&#8217;azione e del ricorso. Tuttavia, in secondo grado, la lesione deriva immediatamente dalla sentenza di rigetto e mediatamente dal provvedimento impugnato.<br />
Se la soccombenza coincide con l&#8217;interesse ad impugnare, appare evidente che la parte può impugnare soltanto quelle parti della sentenza rispetto alle quali risulta soccombente<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>.<br />
Le parti hanno il potere di impugnare la sentenza di primo grado, deducendone i vizi, al fine di ottenere una diversa valutazione, da parte del giudice di seconde cure, delle domande ed eccezioni prospettate in primo grado ma respinte.<br />
In buona sostanza, l&#8217;impugnazione della sentenza di primo grado costituisce il viatico per riproporre le censure valutate in termini non satisfattori in primo grado. Occorre infatti specificare che, nel processo amministrativo, il ricorso in appello viene configurato come strumento d&#8217;impugnazione avverso la sentenza di primo grado.<br />
Secondo il prevalente orientamento del Consiglio di Stato, formatosi prima del codice del processo amministrativo, l&#8217;appello non può limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado quando gli stessi sono stati puntualmente disattesi dal giudice di prime cure, ma deve contenere specifiche censure contro la sentenza<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>. Siffatto  orientamento è stato confermato dal legislatore con una disposizione meramente recettiva e ricognitiva dell&#8217;interpretazione giurisprudenziale prevalente: l&#8217;art. 101, comma 1, statuisce che l&#8217;appello deve contenere &#8220;<em>le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>. La mera riproposizione dei motivi di primo grado si giustifica solo se la sentenza di primo grado non li ha esaminati o contenga motivazioni palesemente non pertinenti o generiche: in questa ipotesi il ricorrente potrebbe limitarsi a contestare sinteticamente la mancanza, non pertinenza o genericità della motivazione, riproponendo i motivi originari. Il grado di specificità dei motivi di appello va perciò misurato e vagliato alla luce del grado di specificità della sentenza contestata, sicché una critica o lagnanza generica sull&#8217;ingiustizia della sentenza non è adeguata, e rende il ricorso inammissibile se proposto avverso una sentenza puntuale nelle motivazioni in relazione all&#8217;impugnazione di primo grado.<br />
Ciò significa che l&#8217;effetto devolutivo si produce solo attraverso l&#8217;impugnazione della sentenza di primo grado e la proposizione di specifiche censure<em>, </em>anche in senso omissivo sul <em>decisum</em> di primo grado, dato il carattere impugnatorio del giudizio di appello<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>.<br />
È bene anche precisare che nel grado di appello non possono essere esaminate le questioni di merito laddove il giudizio debba essere rimesso al giudice di primo grado (ad esempio per errata dichiarazione di difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo regionale) atteso che, in casi del genere, appare ravvisabile quel «difetto di procedura» della sentenza appellata che non consente di trattenere in decisione la causa per l&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello, tenuto conto dell&#8217;esigenza di non sottrarre alle parti, ivi compresi i soggetti eventualmente contro interessati, le garanzie del doppio grado di giudizio<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>.<br />
Qualora il soccombente non impugni una statuizione della sentenza ad egli sfavorevole e limiti l&#8217;impugnazione solo ad alcune delle censure proponibili, in virtù del rinvio esterno operato dall&#8217;art. 39 c.p.a. anche nel processo amministrativo trova applicazione l&#8217;art. 329 c.p.c. L&#8217;impianto sistematico delle impugnazioni, infatti, risulta compatibile con la regola processuale dell&#8217;acquiescenza parziale prevista dall&#8217;art. 329 c.p.c., a norma del quale &#8220;<em>l&#8217;impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata</em>&#8220;.<br />
L&#8217;applicazione di questa disposizione è confermata dalla regola prevista per le domande, le eccezioni e i motivi di ricorso dichiarati assorbiti o non esaminati dal giudice di primo grado, che, ai sensi dell&#8217;art. 101, secondo comma, c.p.a.<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>, devono essere specificatamente riproposti in appello. Infatti, &#8220;<em>se non espressamente riproposte, si intendono rinunciate</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>.<br />
Da tale meccanismo deriva che, per le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate, è necessaria la riproposizione espressa affinché si produca validamente l&#8217;effetto devolutivo in appello. Inoltre, sempre per evidenti ragioni sistematiche, deve ritenersi che anche le questioni relative all&#8217;accertamento del fatto vanno specificatamente riproposte in appello perché il giudice possa averne cognizione<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>.<br />
Infatti, in appello il giudice non può liberamente procedere alla ricostruzione del fatto che è stato oggetto della controversia in primo grado. I poteri cognitori e decisori, invero, si estendono nella misura in cui le parti ripropongono specifiche censure avverso la sentenza aventi ad oggetto la ricostruzione del fatto.<br />
D&#8217;altronde, con la previsione di specifiche censure avverso la sentenza, l&#8217;art. 101, primo comma, c.p.a. depone nel senso della delimitazione della cognizione del giudice e dei relativi poteri. Non vi è alcuna ragione sistematica per sostenere che le questioni relative all&#8217;accertamento del fatto debbano seguire una sorte diversa rispetto alle domande, alle eccezioni e ai motivi di ricorso che sono stati prospettati in primo grado: l&#8217;effetto devolutivo in relazione all&#8217;accertamento del fatto si produce attraverso lo schema della devoluzione indotta o condizionata<a title="" href="#_ftn40">[40]</a>.<br />
In definitiva, le domande, le eccezioni, i motivi di ricorso respinti e quelli dichiarati assorbiti o non esaminati in primo grado, nonché le questioni relative all&#8217;accertamento, devono essere devolute alla cognizione del giudice di grado superiore attraverso il meccanismo della devoluzione indotta o condizionata. Tale meccanismo si attua, ai sensi dell&#8217;art. 101, primo comma, c.p.a., attraverso l&#8217;articolazione di &#8220;<em>specifiche censure contro i capi della sentenza gravata</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn41">[41]</a>. In tal modo, cioè attraverso le censure formulate in appello, le parti limitano i poteri cognitori e decisori del giudice di secondo grado, salva l&#8217;esistenza di questioni rilevabili d&#8217;ufficio anche in appello. Il giudice deve pronunciarsi in relazione al materiale di cognizione e di decisione che gli viene sottoposto dalle parti nel corso del giudizio, e potrà procedere a riesaminare l&#8217;intera vicenda unicamente se l&#8217;impugnazione e le censure formulate investono l&#8217;intera causa affrontata dal giudice in primo grado. Infatti, le parti hanno la facoltà di ridurre il <em>thema decidendum</em> rispetto al giudizio di primo grado, sollevando soltanto alcune delle censure proponibili, ovvero scegliendo di non sottoporre al giudice di secondo grado tutte le questioni rispetto alle quali sono rimaste soccombenti.<br />
Come già osservato, per quanto riguarda le domande, le eccezioni e i motivi di ricorso dichiarati assorbiti o non esaminati dal primo giudice, l&#8217;art. 101, secondo comma, c.p.a. dispone che devono essere espressamente riproposte nell&#8217;atto di appello o, per le parti diverse dall&#8217;appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio.<br />
Tuttavia, l&#8217;esegesi dell&#8217;art. 101 c.p.a. fa emergere dubbi in relazione ai termini e alle modalità di riproposizione delle predette questioni. E&#8217; anzitutto prevista una disciplina diversa a seconda che la riproposizione di una questione dichiarata assorbita o non esaminata provenga dall&#8217;appellante o dall&#8217;appellato. L&#8217;appellante deve espressamente riformulare la questione nell&#8217;atto di appello sottoposto all&#8217;onere di notificazione, mentre le parti diverse dall&#8217;appellante devono riproporla con una memoria depositata entro il termine per la costituzione in giudizio a pena di decadenza.<br />
La scelta del legislatore per l&#8217;appellante è sorretta da una ragione precisa, dal momento che la determinazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;appello avviene attraverso la proposizione del relativo ricorso. Non può dirsi altrettanto con riferimento alla disciplina prevista per le parti diverse dall&#8217;appellante. Non è coerente con l&#8217;impianto sistematico delle impugnazioni il fatto che dette parti siano tenute alla riproposizione delle questioni di cui all&#8217;art. 101, secondo comma, c.p.a., con una memoria da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio. In tal modo, si introduce una preclusione nel giudizio di appello che non trova alcuna corrispondenza nel giudizio di primo grado. Inoltre, si conferisce perentorietà ad un termine (quello di costituzione in giudizio) che non è espressamente previsto per il giudizio di appello; anche volendo fare riferimento al giudizio di primo grado, il suddetto termine è ordinatorio<a title="" href="#_ftn42">[42]</a>.<br />
Ciò impone di soffermarsi sulle conseguenze processuali del mancata assolvimento ad opera delle parti dell&#8217;onere di riproposizione specifica delle questioni. Queste ultime sono decisive ai fini della formazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;appello, atteso che i poteri cognitori e decisori sono condizionati dalle doglianze e dalle prospettazioni delle parti in appello.<br />
Come si è osservato in precedenza, per quanto riguarda le domande, le eccezioni e i motivi di ricorso respinti in primo grado, in caso di mancata riproposizione in appello trova applicazione la regola dell&#8217;acquiescenza, ai sensi dell&#8217;art. 329 c.p.c.<br />
Il legislatore ricollega al comportamento omissivo della parte, che propone impugnazione solo parziale, l&#8217;acquiescenza ai capi della sentenza non impugnata. La parte soccombente presta acquiescenza alla parte della sentenza non impugnata, nel momento in cui omette di censurare una statuizione a sé sfavorevole (ovvero il capo col quale il giudice ha rigettato una sua domanda, una eccezione o un motivo di ricorso).<br />
Invero, il codice del processo amministrativo avrebbe dovuto prevedere una disposizione di tal genere nella parte dedicata alle impugnazioni in generale, in modo da fissare una regola processuale chiara nel caso che di impugnazione parziale della parte soccombente, ovvero limitata ad alcune delle parti censurabili della sentenza.<br />
Senonché, la sola disposizione del Codice che disciplina le conseguenze della mancata riproposizione di specifiche questioni in appello è l&#8217;art. 101, secondo comma, c.p.a. Tale norma prevede che le domande, le eccezioni e i motivi di ricorso non esaminati o dichiarati assorbiti, se non sono espressamente riproposti, si intendono rinunciati.<br />
Non vi è alcun riferimento al fenomeno processuale dell&#8217;acquiescenza.<br />
La mancata riformulazione delle questioni all&#8217;esame si traduce nella rinuncia a farle valere e a chiederne nuovamente l&#8217;accoglimento da parte del soggetto che le aveva proposte in primo grado.<br />
Si tratta di una disposizione analoga a quella contenuta nell&#8217;art. 346 c.p.c.<br />
Va sottolineato, tuttavia, che la previsione del codice del processo amministrativo è più chiara rispetto a quella del processo civile.<br />
Infatti, il richiamato art. 346 c.p.c. fa riferimento alle domande e alle eccezioni &#8220;<em>non accolte</em>&#8220;. L&#8217;interpretazione di tale formula ha dato luogo a un intenso dibattito a causa della sua genericità<a title="" href="#_ftn43">[43]</a>.<br />
L&#8217;art. 101, secondo comma, c.p.a., invece, qualifica in modo preciso le domande e le eccezioni, definendole &#8220;<em>non esaminate o dichiarate assorbite</em>&#8221; ed eliminando, in tal modo, ogni possibilità di subbi e contrasti interpretativi. In questa disposizione sembra recepita l&#8217;interpretazione processual-civilistica prevalente della giurisprudenza a proposito dell&#8217;art. 346 c.p.c.<br />
La conseguenza della mancata riproposizione delle domande e delle eccezioni non esaminate o dichiarate assorbite è perciò la rinuncia. Attraverso l&#8217;istituto della presunzione <em>iure et de iure</em>, l&#8217;effetto della rinuncia è ricollegato ad un comportamento circostanziato.<br />
La disposizione impone un&#8217;ulteriore e drastica limitazione dell&#8217;effetto devolutivo e della sua automaticità, segnando una netta differenziazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;appello da quello del giudizio di primo grado<a title="" href="#_ftn44">[44]</a>.<br />
La formazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;appello è dunque condizionata in modo significativo dai comportamenti processuali delle parti, non solo in relazione alle questioni rispetto alle quali sono rimaste soccombenti, ma anche con riferimento a quelle che, seppur prospettate in primo grado, non sono state esaminate o decise dal giudice <em>di prime cure</em>.<br />
La regola della soccombenza comporta la proponibilità delle censure avverso la sentenza di primo grado qualora il giudice si sia pronunciato sulla relativa questione.<br />
L&#8217;onere di riproposizione specifica delle questioni, viceversa, si pone oltre.<br />
Il meccanismo di devoluzione condizionata o indotta, ai sensi dell&#8217;art. 101, comma 2, c.p.a., involge anche le questioni che non hanno costituito oggetto di statuizione del giudice, la cui decisione non è contenuta nella sentenza.</p>
<p><strong>7. L&#8217;autonomia delle parti: il divieto dei </strong><em>nova</em>.<br />
Il principio del doppio grado di giudizio ha portata generale e non consente ampliamenti del <em>thema decidendum</em> al passaggio dal primo al secondo grado di giudizio.<br />
E&#8217; un principio chiave dell&#8217;ordine pubblico processuale, come tale inderogabile dalle parti salvo espressa e diversa previsione del legislatore<a title="" href="#_ftn45">[45]</a>. Di conseguenza, le parti non possono estendere l&#8217;oggetto dell&#8217;appello introducendo per la prima volta nuove domande e nuove eccezioni non rilevabili d&#8217;ufficio nel secondo grado di giudizio<a title="" href="#_ftn46">[46]</a>.<br />
Nel processo amministrativo il divieto dei <em>nova</em> è previsto dall&#8217;art. 104 del codice del processo<a title="" href="#_ftn47">[47]</a>.<br />
L&#8217;autonomia delle parti rispetto alla formazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;appello è circoscritta alla proponibilità delle sole questioni già prospettate in primo grado, salvo, come testé detto, deroghe direttamente previste dal legislatore.<br />
E&#8217; esattamente il divieto di proporre nuove domande che impone di ricostruire la nozione di &#8220;domanda&#8221; nel processo amministrativo.<br />
Gli elementi di identificazione della domanda vanno individuati esclusivamente con riguardo agli atti introduttivi del giudizio, e agli eventuali motivi aggiunti proposti in primo grado. Pertanto, occorre tener conto delle censure e dei motivi di ricorso che sono stati articolati dalle parti in primo grado.<br />
Per valutare il carattere di novità di una domanda in appello è necessario far riferimento all&#8217;esatta individuazione della patologia denunciata in primo grado. Occorre in altri termini una comparazione con i motivi dedotti nell&#8217;impugnazione di primo grado, dai quali deve essere tenuto separato ogni ulteriore motivo che, come tale, va espunto dal giudizio di appello in quanto costituisce &#8220;nuova domanda&#8221; sottoposta al divieto in esame.<br />
Alle parti, infatti, è consentito prospettare diversamente i motivi di ricorso articolati in primo grado<a title="" href="#_ftn48">[48]</a>. La diversa prospettazione dei motivi di ricorso può consistere in una differente e più approfondita formulazione della censura articolata in primo grado, anche attraverso l&#8217;esposizione di argomentazioni differenti, o anche mediante il riferimento alle pronunce giurisprudenziali intervenute in materia nelle more del giudizio. Non costituisce nuova domanda in appello la diversa prospettazione di un motivo di censura, quando nella sostanza con esso si riproponga lo stesso vizio dell&#8217;atto impugnato sia pure attraverso una formulazione giuridica diversa<a title="" href="#_ftn49">[49]</a>.<br />
Al contrario, non è ammesso articolare per la prima volta in appello un nuovo motivo di ricorso, o denunciare una diversa patologia del provvedimento impugnato in primo grado. In presenza di una domanda nuova in appello, il giudice dovrà dichiarala inammissibile, nonostante l&#8217;art. 104 c.p.a., a differenza del corrispondente art. 345 c.p.c.<a title="" href="#_ftn50">[50]</a>, non lo preveda espressamente.<br />
Trattasi di pronuncia che può essere resa dal giudice anche d&#8217;ufficio.<br />
D&#8217;altronde, al di là dell&#8217;operatività del rinvio al codice processuale civile, la <em>ratio</em> della pronuncia di inammissibilità risiede nella mancanza di interesse a impugnare, perché le domande nuove possono essere qualificate come domande prive dell&#8217;interesse a impugnare non essendovi stata una precedente pronuncia su di esse.<br />
Nell&#8217;ambito del divieto dei <em>nova</em>, inoltre, il codice del processo amministrativo fa divieto di sollevare nuove eccezioni in appello, salvo quelle rilevabili anche d&#8217;ufficio dal giudice<a title="" href="#_ftn51">[51]</a>. Tra le eccezioni rilevabili d&#8217;ufficio deve annoverarsi, senza dubbio, l&#8217;eccezione di tardività del ricorso introduttivo: eccezione questa che è proponibile dalle parti per la prima volta nel giudizio di appello, nel quale si possono sollevare soltanto le eccezioni che il giudice avrebbe potuto rilevare anche in assenza della loro specifica proposizione.<br />
Quindi il potere delle parti di formulare nuove eccezioni in appello è limitato a quelle che, in ogni stato e grado del giudizio, sono rilevabili anche d&#8217;ufficio.<br />
La previsione del divieto di nuove eccezioni in appello è simmetrica a quella del divieto di proporre nuove domande. Infatti, la proposizione di una eccezione comporta l&#8217;allegazione di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi che ampliano il <em>thema decidendum</em> in relazione al quale il giudice deve pronunciarsi.<br />
Parallelamente all&#8217;impossibilità di ampliare l&#8217;oggetto del giudizio di appello con la sottoposizione al giudice di domande nuove rispetto al primo grado di giudizio, le parti possono sollevare in appello esclusivamente le eccezioni già sollevate in primo grado e le eccezioni rilevabili d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del processo.<br />
L&#8217;art. 104 c.p.a. ha recepito l&#8217;orientamento giurisprudenziale che, prima dell&#8217;introduzione del codice del processo amministrativo, sosteneva l&#8217;applicazione in via analogica del corrispondente art. 345 c.p.c. anche al processo amministrativo<a title="" href="#_ftn52">[52]</a>.<br />
In base al citato art. 104 c.p.c, non possono essere proposte per la prima volta le eccezioni rilevabili dal giudice solo su istanza di parte<a title="" href="#_ftn53">[53]</a>.<br />
Accanto alla necessità di assicurare la corrispondenza tra l&#8217;oggetto del primo grado di giudizio e quello dell&#8217;appello, anche il principio di parità processuale delle parti e quello di uguaglianza precludono la rilevabilità in appello di eccezioni nuove. Tuttavia, l&#8217;art. 104 c.p.a. prevede alcune ipotesi di deroga alla proponibilità di nuove domande e nuove eccezioni non rilevabili d&#8217;ufficio.<br />
Come si è accennato in precedenza, alla stessa stregua dell&#8217;art. 345 c.p.c. nel processo ammnistrativo possono essere proposte per la prima volta in appello le domande volte a conseguire gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati dopo la sentenza impugnata, nonché l&#8217;istanza risarcitoria avente ad oggetto i danni subiti dopo la sentenza stessa<a title="" href="#_ftn54">[54]</a>.<br />
Inoltre, in relazione alla natura dell&#8217;appello, le parti possono proporre nuove censure avverso le modalità di svolgimento del processo in primo grado e articolare censure aventi ad oggetto eventuali vizi della sentenza impugnata.<br />
Ciò trova fondamento nel fatto che l&#8217;appello costituisce la prima occasione processuale in cui le parti possono far valere le predette censure: l&#8217;instaurazione del relativo giudizio dà modo alle parti di dolersi anche dei vizi <em>in procedendo</em> e dei vizi formali della sentenza emessa in primo grado.<br />
Ulteriore deroga al divieto di <em>nova</em> in appello è quella prevista dall&#8217;art. 104, terzo comma, c.p.a. che disciplina la proponibilità dei motivi aggiunti in appello<a title="" href="#_ftn55">[55]</a>.<br />
Mentre nel giudizio di primo grado, ai sensi dell&#8217;art. 44 c.p.a., le parti &#8220;<em>possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte</em>&#8220;, determinando un ampliamento del <em>thema decidendum</em> in corso di causa, nel corso del giudizio di appello la proponibilità dei motivi aggiunti è fortemente limitata<a title="" href="#_ftn56">[56]</a>.<br />
In base all&#8217;art. 104, terzo comma, c.p.a.<a title="" href="#_ftn57">[57]</a>la proposizione dei motivi aggiunti consente solo di dedurre ulteriori censure in relazione ad atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso di primo grado, nell&#8217;ipotesi in cui emergano vizi ulteriori da documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado. In tal senso, depone anche la relazione illustrativa al codice del processo amministrativo, nella quale si afferma che i motivi aggiunti in appello si rivolgono contro atti già impugnati in primo grado e che resta &#8220;<em>fermo il principio per cui nei confronti degli ulteriori provvedimenti o atti emessi o conosciuti nelle more del giudizio di appello va proposto un separato ricorso di primo grado</em>&#8221; <a title="" href="#_ftn58">[58]</a>.<br />
In generale, la possibilità di formulare motivi aggiunti in appello è preclusa dal divieto di <em>ius novorum </em>e dal principio del doppio grado di giudizio.<br />
Ammettere la proposizione dei motivi aggiunti in appello significherebbe introdurre nel processo una domanda che non ha costituito oggetto dell&#8217;esame e della decisione del giudice di primo grado.<br />
Va inoltre detto che le parti non hanno il potere di ricorrere <em>per saltum</em> davanti al giudice di secondo grado in assenza di una espressa previsione, dovendosi assicurare il doppio grado di esame e di giudizio di una domanda, costituente garanzia costituzionalmente prevista dall&#8217;art. 113 Cost. nel processo amministrativo.<br />
In definitiva, il principio del doppio grado di giudizio e il divieto dei <em>nova</em> impediscono di ampliare l&#8217;oggetto del giudizio amministrativo di appello rispetto a quello del primo grado, condizionando e limitando il potere dispositivo delle parti nella determinazione del materiale di cognizione, così come quello di decisione del giudice di secondo grado, ad eccezione delle più volte richiamate deroghe direttamente previste dal legislatore ai sensi dell&#8217;art. 104 c.p.a. Il comma 3, in particolare, codifica un orientamento giurisprudenziale precedente all&#8217;entrata in vigore del codice del processo amministrativo, secondo cui si ritenevano ammissibili i motivi aggiunti proposti anche in appello, con atto da notificare alle controparti con le stesse modalità di notifica dei ricorsi, solo se il ricorrente veniva tardivamente e incolpevolmente a conoscenza di atti o fatti precedenti<a title="" href="#_ftn59">[59]</a>.<br />
Deve pure tenersi conto che nel giudizio amministrativo la previsione della proponibilità di motivi aggiunti, anche per l&#8217;impugnazione di nuovi provvedimenti emessi in corso di giudizio, che siano connessi con l&#8217;oggetto del ricorso e concernenti le stesse parti, deve essere interpretata nel senso di riferirsi al solo giudizio di primo grado, atteso che una diversa interpretazione finirebbe per ammettere l&#8217;impugnazione <em>per saltum</em> e, pertanto, un ampliamento dell&#8217;oggetto del giudizio, in violazione delle regole che governano il processo nel grado di appello, e dell&#8217;art. 104 comma 3, c.p.a., che ammette la proponibilità, in tassative ipotesi, di motivi aggiunti in appello esclusivamente ai fini della deduzione di vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati e che dunque costituiscano oggetto del giudizio sin dal primo grado<a title="" href="#_ftn60">[60]</a>. Peraltro i motivi aggiunti in appello, benché consentiti dall&#8217;art. 104, comma 3, c.p.a., sono ammissibili soltanto per integrare censure ritualmente introdotte in primo grado, mentre nel caso di declaratoria di inammissibilità delle stesse, non dipendente dalla mancata conoscenza degli atti, ne è preclusa la proposizione in appello con riguardo alla medesima questione.<br />
Il potere delle parti rispetto alla formazione dell&#8217;oggetto del giudizio di appello è limitato anche in relazione alla proponibilità di nuovi mezzi di prova.<br />
Infatti, l&#8217;art. 104, secondo comma, c.p.a. stabilisce che in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che il Collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Tale previsione, conforme all&#8217;attuale formulazione dell&#8217;art. 345 c.p.c.<a title="" href="#_ftn61">[61]</a>, comprende sia il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova sia quello di produzione di nuovi documenti<a title="" href="#_ftn62">[62]</a>.<br />
Le uniche eccezioni sono previste nell&#8217;ipotesi in cui il giudice valuti il nuovo mezzo di prova o il nuovo documento come indispensabile ai fini della decisione, ovvero nel caso in cui la parte dimostri che non ha potuto proporre quel mezzo di prova o non ha potuto produrre quel documento nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. I due presupposti di ammissibilità in appello di prove nuove e di nuovi documenti sono da considerarsi alternativi<a title="" href="#_ftn63">[63]</a>.<br />
In proposito, il sistema delle prove nel giudizio di appello delineato dall&#8217;art. 104, secondo comma, c.p.a., appare molto restrittivo. Per la giurisprudenza, la &#8220;indispensabilità&#8221; ai fini della decisione ricorre allorché non sia possibile fornire con altri mezzi la prova di un fatto decisivo per il giudizio: in altri termini, quando si tratta di prove o documenti che possono determinare un accertamento positivo dei fatti di causa, potenzialmente idoneo a rovesciare la decisione a cui è giunto il giudice di primo grado<a title="" href="#_ftn64">[64]</a>.</p>
<p><strong>8. I poteri del giudice di appello e il criterio selettivo della devoluzione automatica</strong><br />
Come si è osservato, nella formazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;appello bisogna tener conto dei poteri del giudice di secondo grado di rilevare d&#8217;ufficio una determinata questione.<br />
In generale, le questioni rilevabili d&#8217;ufficio possono aver formato oggetto di decisione da parte del giudice di primo grado<a title="" href="#_ftn65">[65]</a>. La problematica nasce dall&#8217;incertezza relativa all&#8217;esercizio dei poteri cognitori e decisori d&#8217;ufficio del giudice, in mancanza di una censura specifica relativa alla predetta statuizione.<br />
Non v&#8217;è una disciplina a carattere generale che offra una soluzione univoca e valida per la complessità delle questioni rilevabili d&#8217;ufficio. Essa va ricercata nella disciplina normativa relativa alle singole questioni rilevabili d&#8217;ufficio dal giudice.<br />
Tradizionalmente, si riteneva che le questioni che potessero riemergere automaticamente in appello erano la questione di giurisdizione<a title="" href="#_ftn66">[66]</a> e quella relativa al difetto di contraddittorio.<br />
Tale convincimento va rimeditato alla luce delle disposizioni contenute nel codice del processo amministrativo.<br />
La rilevabilità di ufficio del difetto di giurisdizione è disciplinata ai sensi dell&#8217;art. 9 c.p.a., a norma del quale &#8220;<em>il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d&#8217;ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn67">[67]</a>.<br />
Il giudice di primo grado può quindi rilevare d&#8217;ufficio il difetto di giurisdizione; mentre tale potere non è riconosciuto al giudice di secondo grado.<br />
La formulazione della norma non sembra esente da vizio.<br />
L&#8217;esame della questione di giurisdizione in appello è rimessa all&#8217;iniziativa delle parti che devono censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha statuito, in maniera esplicita o implicita, sulla questione. I presenza della suddetta censura, il giudice di appello può pronunciarsi sulla sussistenza o meno della giurisdizione relativamente alla causa oggetto della controversia. Si tratta, tuttavia, di una previsione normativa incompleta che non è idonea a risolvere tutte le fattispecie che possono verificarsi.<br />
La norma fa riferimento ai casi di &#8220;statuizione implicita o esplicita&#8221;<a title="" href="#_ftn68">[68]</a>, ma non offre indicazioni per i casi in cui la questione di giurisdizione non è stata considerata né dalle parti né dal giudice<a title="" href="#_ftn69">[69]</a>.<br />
Come noto, l&#8217;art. 9 c.p.a. non regola solo i poteri del giudice, ma fissa anche una disciplina speciale che prevede l&#8217;onere di riproposizione specifica in appello della questione di giurisdizione qualora vi sia stata una statuizione implicita o esplicita.<br />
In particolare, la questione affiora con riferimento all&#8217;ipotesi in cui il giudice abbia deciso in maniera implicita. Quando il giudice di primo grado dichiara assorbita o non esaminata una questione prospettata da una parte del processo, è da ritenersi che implicitamente ha statuito su di essa.<br />
Orbene, l&#8217;onere di riproposizione specifica delle domande, delle eccezioni e dei motivi di ricorso non esaminati o dichiarati assorbiti deve essere assolto dall&#8217;appellante, ai sensi dell&#8217;art. 101, secondo comma, c.p.a., mediante l&#8217;articolazione di una specifica censura nell&#8217;atto di appello; l&#8217;appellato, invece, può sollevare la questione con una semplice memoria. Di conseguenza, l&#8217;appellato non è tenuto alla proposizione di un atto di appello incidentale qualora intenda sottoporre al giudice di appello le questioni non esaminate o dichiarate assorbite.<br />
Invece, l&#8217;art. 9 c.p.a. prevede che l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione debba essere sollevata con specifica censura avverso la parte della sentenza la quale, in maniera esplicita o implicita, ha statuito sulla questione. E&#8217; perciò evidente il contrasto tra artt. 9 e 101 c.p.a. che deve essere risolto riconoscendo prevalenza al primo in quanto norma speciale<a title="" href="#_ftn70">[70]</a>.<br />
Ne consegue che l&#8217;appellato non può depositare una semplice memoria di costituzione, ma dovrà articolare un vero e proprio atto di appello avverso la sentenza resa in primo grado con il quale riproporre la questione di giurisdizione al giudice di secondo grado, nel caso il giudice di prime cure l&#8217;abbia dichiarata assorbita o non esaminata. Pertanto la questione di giurisdizione non è rilevabile d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del processo, ma può essere esaminata dal giudice di appello in base a quanto stabilito dall&#8217;art. 9 c.p.a.<br />
A tal proposito, deve ritenersi inammissibile il motivo di appello con cui la parte ricorrente in primo grado solleva il difetto di giurisdizione del giudice adito, proprio alla luce delle regole del processo amministrativo e del principio generale che sanziona il divieto di abuso del diritto con il rifiuto della tutela, volto ad impedire il conseguimento dell&#8217;obiettivo non correttamente perseguito<a title="" href="#_ftn71">[71]</a>.<br />
Per quanto riguarda i poteri di cognizione e di decisione esercitabili d&#8217;ufficio, il giudice di appello può rilevare il difetto di contraddittorio del primo grado indipendentemente dalle specifiche censure delle parti. In tal caso, il giudice annulla la sentenza emessa all&#8217;esito del grado precedente di giudizio nel corso del quale non era stato regolarmente instaurato il contraddittorio; provvede, inoltre, a rimettere la causa al primo giudice per la rinnovazione del giudizio. Infatti, la mancanza del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa di una delle parti sono ipotesi tassative di rimessione al giudice di primo grado, ai sensi dell&#8217;art. 105, primo comma, c.p.a<a title="" href="#_ftn72">[72]</a>. La violazione del principio del contraddittorio in primo grado rappresenta una patologia del processo sì grave da dover ritenere che il giudizio non abbia avuto luogo, con la necessità di rimettere la controversia al giudice di prime cure per la nuova decisione.</p>
<p><strong>9. Conclusioni.</strong></p>
<p>Il principio del doppio grado di giudizio e, in particolare, la lettura che il codice del processo amministrativo ne fornisce, attraverso la disciplina dell&#8217;appello, incidono sul principio della domanda e su quello dispositivo.<br />
Nel giudizio di primo grado, il principio della domanda esplica tutta la sua portata normativa, mediante il riconoscimento alle parti della loro completa autonomia sulla proposizione delle questioni che il giudice dovrà definire. Il principio dispositivo, invece, si presenta in quella forma particolare che viene definita &#8220;principio dispositivo con metodo acquisitivo&#8221;. In primo grado, tale principio si traduce nella distribuzione del diritto di prova tra il giudice e le parti.<br />
Diversamente, in sede di appello tali principi possiedono una valenza normativa attenuata dal principio del doppio grado di giudizio. Infatti, il principio della domanda in grado di appello conferisce alle parti solo il potere di riproporre le stesse domande articolate in primo grado, nei limiti della soccombenza. Le parti possono rinunciare a riproporre le questioni rispetto alle quali sono rimaste soccombenti, ma non hanno il potere di articolarne in appello di nuove.<br />
Analoghe considerazioni valgono per il principio dispositivo.<br />
In appello, le parti non hanno il potere di proporre nuove prove o di produrre nuovi documenti rispetto a quelli del precedente grado di giudizio. Conseguentemente, il potere di cognizione del giudice viene limitato al materiale istruttorio raccolto nel precedente grado di giudizio, ad eccezione delle deroghe sopra descritte che sono espressamente previste dal legislatore, ai sensi dell&#8217;art. 104, terzo comma, c.p.a. Può affermarsi, quindi, che il potere delle parti risulta compresso rispetto a quello da esse posseduto in primo grado, mentre i poteri istruttori d&#8217;ufficio del giudice non conoscono analoga limitazione. Il giudice, infatti, in secondo grado può ugualmente acquisire d&#8217;ufficio il provvedimento impugnato e gli altri atti del procedimento amministrativo oggetto del giudizio<a title="" href="#_ftn73">[73]</a>, essendo tali documenti essenziali, anche se non esibiti dalle parti in primo grado e non ricompresi nel materiale istruttorio fornito in primo grado.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Per un primo e più generale inquadramento del tema si vedano gli studi di: A. Abbamonte, <em>La fase istruttoria</em>, in V. Cerulli Irelli (a cura di), <em>Verso il nuovo processo amministrativo</em>, Torino, 2003, 223; L. Acquarone, <em>Riflessioni e proposte in tema </em><em>d</em><em>i riforma del sistema probatorio</em>, in <em>D</em><em>ir. proc. amm</em>., Milano, 1988, 155 e ss; A. Allegretti, <em>L&#8217;imparzialità amministrativa</em>, Padova, 1965; F. Auletta, <em>In tema di consulenza tecnica nel giudizio davanti al tribunale amministrativo regionale</em>, in <em>Giust. civ</em>. 2001, 2244 ss; G. Azzariti, <em>Limitazione dei mezzi di prova e istruzione del processo amministrativo di legittimità</em>, in <em>Giur. Cost</em>., 1990; L. Bagarotto, <em>Posizioni giuridiche soggettive e mezzi di prova nei giudizi amministrativi</em>, in <em>Cons. Stato</em>, 1999; F. Benvenuti, <em>Istruzione nel processo amministrativo</em>, in E.D.D., Vol. XXIII, Milano, 1973, 204 e ss; id.,<em> L&#8217;onere del principio di prova nel processo amministrativo</em>, in <em>Giur. compl. cass. civ</em>., 1952, 774; id., <em>Contraddittorio</em>, in <em>Enc. dir</em>., IX, Milano, 1961, 738;  M. Belsignore, <em>Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche: nuovi orientamenti del Consiglio di Stato</em>, in <em>Dir. proc. Amm</em>., 2000; L. Bertonazzi, <em>L&#8217;istruttoria nel processo amministrativo di legittimità, norme e principi</em>, Milano 2005; F. Cammeo, E. Cannada Bartoli, <em>Processo amministrativo (Considerazioni Introduttiv</em>e), in <em>Novissimo Digesto</em>, XIII, Torino, 1963, 1085 e ss; M. Cappelletti, V. Vigoriti, <em>I diritti costituzionali delle parti nel processo civile italiano</em>, in <em>Riv. dir. proc</em>., 1971, 637; S. Capozzi, <em>Giusto processo e istruttoria nel processo amministrativo</em>, in <em>Il nuovo art. 111 della Costituzione e il &#8220;giusto processo&#8221; in materia civile</em>, <em>atti del Convegno di studi di Campobasso del 26 febbraio 2000</em>, a cura di B. Capponi e V. Verde, Napoli, 2002; L.F. Caramazza, M.L. Guida, <em>La prova nel processo amministrativo</em>, in <em>Rass. Avv. St.</em>, 1985, II, 85 e ss; F. Carnelutti, <em>La prova civile</em>, <em>parte generale</em>, (<em>Il concetto giuridico della prova</em>), Roma, 1915; R. Caranta, <em>Il giudice delle decisioni delle autorità indipendenti</em>, in S. Cassese, C. Franchini (a cura di), <em>I garanti delle regole</em>, Bologna 1996; F. Carnelutti, <em>La prova civile</em>, Roma, 1915, II ed., 1947; S. Cassese, <em>Imparzialità amministrativa e sindacato giurisdizionale</em>, Milano, 1973; A. Carratta, <em>Prova e convincimento del giudice nel processo civile</em>, in <em>Riv. dir. proc</em>., 2003; A. Chizzini, <em>Il potere istruttorio del giudice amministrativo nel quadro delle recenti riforme delineate dal. d.lgs 80/1998 e dalla l. 205/2000</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., Milano, 2001, n. 4, 872 e ss;  F. Cintioli, <em>Giudice amministrativo</em>, <em>Tecnica e mercato. Poteri tecnici e &#8220;Giurisdizionalizzazione&#8221;,</em> Milano, 2005;  P. Chirulli, <em>L&#8217;istruttoria</em>, in R. Caranta (a cura di), <em>Il nuovo processo amministrativo</em>,  Bologna, 2010, 521 e ss; A. Chizzini, <em>Il potere istruttorio del giudice amministrativo nel quadro delle recenti riforme delineate dal d.lgs. 80/98 e dalla l. 2005/2000</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 4/2001; id., <em>I poteri istruttori</em>, in B. Sassani e R. Villata (a cura di), <em>Il processo davanti al giudice amministrativo</em>, Torino, 2001; J.P. Colson, <em>L&#8217;office du juge et la preuve dans le conteniteux administratif</em>, Paris, 1970; G. Corso,  <em>Prova (diritto amministrativo</em>), in <em>E</em><em>nc. giur. Treccani</em>, XXV, Roma, 1999;  L.P. Comoglio, <em>La riforma del processo amministrativo e le garanzie del &#8220;giusto processo&#8221;,</em> in <em>Riv. dir. proc</em>, 2001; R. D&#8217;Alessio, <em>Le parti nel giudizio amministrativo</em>, Roma, 1915; G. D&#8217;Angelo, <em>Le prove atipiche nel processo amministrativo</em>, Napoli, 2008; id., <em>La consulenza tecnica nel processo amministrativo fra prassi consolidate e spunti innovativi</em>, in <em>Foro amm. Tar</em>, 2005, 579 e ss; 8; G. De Giorgi Cezzi, <em>La ricostruzione del fatto nel processo amministrativo</em>, Napoli 2003; id., <em>Giudizio prova verità. Appunti sul regime delle prove nel processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>.,  2002, 906 e ss; A. Degli Esposti, <em>Appunti sull&#8217;istruttoria nel processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1990, 276 ss; P. De Lise, <em>La prova nella procedura delle giurisdizioni amministrative</em>, in Cons. St., 1974, II, 954; F. Della Valle, <em>I mezzi di prova</em>, in F. Caringella, G. De Marzo, F. Della Valle, R. Garofoli (a cura di), <em>La nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dopo la l. 21 luglio 2000 n. 205</em>, Milano 2001, 560 e ss; N. Di Modugno, <em>La nuova giurisdizione esclusiva e la prova nel processo amministrativo: prime riflessioni sulla recente riforma,</em> in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1/2000; P. Divizia, <em>Riflessioni in tema di confessione ed interrogatorio libero nel processo amministrativo,</em> in <em>Foro amm</em>., 2002, 2729 e ss; E. Follieri, <em>Il contraddittorio in condizioni di parità nel processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2006, 499 e ss; C.E. Gallo, <em>La prova nel processo amministrativo</em>, Milano, 1994; id., <em>Istruzione nel processo amministrativo</em>, in <em>Dig. disc. pubbl</em>., Vol. IX, Torino, 1994, 8 e ss; M.S. Giannini, <em>Discorso generale sulla giustizia amministrativa</em>, in <em>Riv. dir. proc</em>., 1964; G. Greco, <em>L&#8217;accertamento autonomo del rapporto nel processo amministrativo</em>, Milano, 1980; L. Ieva, <em>La consulenza tecnica nel nuovo processo amministrativo</em>, in <em>Trib. amm. reg</em>., 2001, II, 241 e ss; R. Laschena, G. Abbamonte, <em>Pubblica amministrazione e giudice amministrativo</em>, in <em>Scritti in memoria di Aldo Piras</em>, Milano, 1996; R. Laschena, <em>L&#8217;istruzione nel processo amministrativo &#8211; profili generali</em>, in <em>S</em><em>tudi per il centocinquantenario del Consiglio di Stato</em>, III, Roma, 1981; M. La Torre, <em>Il sistema delle prove avanti il Consiglio di Sato in sede giurisdizionale</em>, Roma, 1932; M. Lipari, <em>I principi generali dell&#8217;istruttoria nel processo amministrativo dopo la legge 205/2000. Le trasformazioni del giudizio e gli indirizzi della giurisprudenza</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., Milano 2003, n. 1, 55 e ss; M. Lipari, <em>I principi generali dell&#8217;istruttoria</em>, Intervento al Convegno di studi sulle prove nel nuovo processo amministrativo, Lecce, 2002, (Associazione italiana fra gli studiosi del processo amministrativo); P. Lombardi, <em>Processo amministrativo e istruzione probatoria dopo la l. 21 Luglio 2000, n. 205</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., Milano, 2002, n. 1, 201 e ss; P. Lombardi, <em>L&#8217;istruttoria nel processo amministrativo secondo la più recente giurisprudenza amministrativa</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 3/1998;  A. Lugo, <em>Il potere dispositivo e l&#8217;onere della parte nel processo amministrativo</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ</em>., 1983; F.P. Luiso, <em>Il principio del contraddittorio nel processo amministrativo e tributario</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2/2000; C. Marzuoli, <em>A proposito di apprezzamenti tecnici e mezzi di prova nel giudizio di legittimità</em>, in <em>Le Regioni</em>, 1986; L. Mazzarolli, <em>Considerazioni sulla fase dell&#8217;istruttoria nel processo amministrativo</em>, in <em>Dir. soc</em>., 1996; F. Merusi, <em>Il contraddittorio nel processo amministrativo</em>, in <em>D</em><em>ir. proc. amm.</em>, 1985; G.A. Micheli, <em>L&#8217;onere della prova</em>, Padova, 1966; L. Migliorini, <em>Istruzione</em>, <em>Istruzione nel processo amministrativo</em>, in <em>Enc. Giur. Treccani</em>, Vol. XX, 1990; id., <em>Istruzione nel processo amministrativo</em> (voce), in <em>Digesto it</em>. (disc. Pubb.); id., <em>L&#8217;istruttoria nel processo amministrativo</em>, in F.G. Scoca (a cura di), <em>Giustizia amministrativa</em>, Torino, 2003; id., <em>Il contraddittorio nel processo amministrativo</em>, Napoli, 1996; id., <em>Problemi dell&#8217;istruzione nel processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc</em>. <em>amm.</em>, 1988; id., <em>L&#8217;istruzione nel processo amministrativo di legittimità</em>, Padova 1977; L. Montesano, <em>Opportunità di istruzioni preventive nella giurisdizione amministrativa</em>, in <em>D</em><em>ir. proc. amm</em>., Milano, 1991, 5 e ss; id., <em>Sull&#8217;istruzione e sulla cautela di giurisdizione esclusiva &#8220;civilizzate&#8221; della Corte Costituzionale</em>, in <em>S</em><em>critti per Mario Nigro</em>, Milano, III, 1991; id., <em>Le prove disponibili d&#8217;ufficio e l&#8217;imparzialità del giudice</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc civ.,</em> 1978; P.G. Jaeger, <em>Diritto processuale civile</em>, Torino, 1994, 410; M. Nigro, <em>Il giudice amministrativo &#8220;signore della prova&#8221;</em>, in Foro it., 1967, id., <em>L&#8217;ammissione delle prove nel processo davanti al Consiglio di Stato: poteri collegiali e poteri presidenziali</em>, in <em>Foro amm</em>., 1966, II, 209; A. Pallottino, <em>L&#8217;istruttoria davanti ai giudici amministrativi</em>, in <em>Foro. it</em>., 1980; A.Pajno, <em>Il giudice delle autorità amministrative indipendenti</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., Milano, 2004, n. 3, 617 e ss; S. Patti, <em>Prova (diritto processuale civile)</em>, in <em>Enc. Giur. Treccani</em>, vol. xxv, Roma, 1991;  G. Pesce, <em>Poteri istruttori e mezzi di prova nel processo amministrativo</em>, Milano, 2003; E. Picozza, <em>Gli atti amministrativi generali e le prove</em>, in Glendi, Patti, Picozza (a cura di), <em>Le prove nel processo civile amministrativo e tributario</em>, Torino, 1983; A. Piras, <em>Oggetto del ricorso e istruzione probatoria</em>, Milano, 1957; id., <em>Brevi note sulla posizione del giudice nell&#8217;istruttoria</em>, in Jus, 1956, 501 e ss; A. Police, <em>Istruzione preventiva e processo amministrativo: riflessioni a margine di una recente pronuncia</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., Milano, 1998; U. Pototshnig, <em>Origini e prospettive del sindacato di merito nella giurisdizione amministrativa</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubb</em>., 1969, 499 e ss; M. Rossi, <em>P</em><em>rofili dell&#8217;istruzione probatoria nel processo amministrativo fra tradizione e novità</em>, in <em>Cons. Stato</em>, 2000; F. Saitta, <em>Il sistema probatorio del processo amministrativo dopo la l. 241 del 1990</em><em>.</em><em> Spunti ricostruttivi</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., Milano, 1, 1996, 1 e ss; id., <em>Nuovi orientamenti in temi di mezzi di prova nel contenzioso sul pubblico impiego</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., Milano, 4, 1987, 559 e ss; P. Salvatore, <em>Il sistema probatorio del processo amministrativo e le direttrici della riforma</em>, in <em>Scritti per Mario Nigro</em>, cit., 1991; G. Saporito, <em>Giustizia cautelare amministrativa e poteri istruttori</em>, in <em>Foro it</em>., 1984, III, 107; P. Sica, <em>Prova testimoniale a processo amministrativo</em>, in <em>Urb. e app</em>., 2001;  M. Sica, <em>Verificazioni e contraddittorio nel processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., Milano, 1989, 216 e ss; V. Spagnuolo Vigorita, <em>Notazioni sull&#8217;istruttoria nel processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>, 1984, 15 e ss; S. Spaventa, <em>Discorso reso all&#8217;Associazione dei costituzionalisti di Bergamo del 6 Maggio 1890</em>, in <em>Riv. trim. dir</em><em>.</em><em> pubb</em>., 39, 1, 222; P. Stella Richter, <em>La riforma del sistema delle prove nel processo amministrativo</em>, in <em>Giust.. civ</em>., 1984, II, 416; E. Sticchi Damiani, <em>Le parti necessarie nel processo amministrativo</em>, Milano, 1988; O. Tentolini, <em>La </em><em>p</em><em>rova </em><em>a</em><em>mministrativa</em> (Parte speciale), Milano, 1950; A. Travi, <em>Lezioni di giustizia amministrativa</em>, Torino, 2012; id., <em>Garanzia del diritto di azione e mezzi istruttori nel giudizio amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., Milano, 4, 1987, 558; F. Tesauro, <em>Prova</em> (voce), in <em>Enc. dir</em>., Milano, III, 1999, 881 e ss; F. Trimarchi, <em>A</em><em>spetti sostanziali della tutela giurisdizionale amministrativa</em>, in <em>Scritti per Mario Nigro</em>, cit.; R. Villata, <em>Giurisdizione esclusiva e amministrazioni indipendenti</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., Milano, 3, 2002, 792 e ss; id., <em>Considerazioni in tema di istruttoria</em>, <em>Processo e procedimento</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>, 1995, 209 e ss;  id., <em>Riflessioni introduttive allo Studio del principio del libero convincimento del giudice nel processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., Milano, 2, 1990, 201 e ss; G. Virga, <em>Conoscenza del documento da parte del difensore e decorrenza del termine</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2002, 517; id., <em>Attività istruttoria primaria e processo amministrativo</em>, Milano, 1990; id., <em>Le limitazioni probatorie nella giurisdizione generale di legittimità</em>, in <em>Dir. Proc. Amm</em>., 1, 1990, 115 e 121 (nota a Corte Cost. 18 maggio 1989, n. 251);  id., <em>Prime riflessioni sul nuovo regime delle prove e delle controversie in materia di pubblico impiego</em>, in <em>Foro amm</em>., 1987; R. Vivenzio, <em>Il magistrato istruttore nel quadro della riforma globale della giustizia amministrativa</em>, in <em>Quad. reg</em>., 1986; G. Zanobini, <em>Corso di diritto amministrativo</em>, vol. II (<em>La </em><em>giustizia Amministrativa</em><em>)</em>, Milano, 1954, 295 e ss; A. Zito, <em>L&#8217;appello</em>, in F.G. Scoca (a cura di), <em>Giustizia amministrativa</em>, cit., 398; M. Zoppellari, <em>La prova testimoniale nel nuovo processo amministrativo</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ</em>., 2002, 1353 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Sul principio della domanda nel diritto processuale civile G. Verde, <em>Domanda</em> <em>(principio della)</em>, in <em>Enc. giur. Treccani</em>, XII, 1989, 1 e ss.. Il collegamento tra il principio della domanda e imparzialità del giudice è un dato tradizionale della nostra dottrina, in tema V. Androli, <em>Prova</em>, in <em>Nss. D.I,</em> Torino, 1967, 278 e ss.; E. Fazzallari, <em>La imparzialità del giudice</em>, in <em>Studi in memoria di C. Furno</em>, Milano, 1973, 337 e ss.; T. Carnacini, <em>Tutela giurisdizionale e tecnica del processo</em>, in <em>Studi in onore di E. Redenti</em>, II, Milano, 1951, 752; G. Verde, <em>Norme inderogabili, tecniche processuali e controversie del lavoro</em>, in <em>Studi in onore di E. T. Liebman</em>, III, Milano, 1979, 2175.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Sul principio della domanda nel processo amministrativo v. F. Benvenuti, <em>L&#8217;istruzione nel processo amministrativo</em>, Padova, 1953, 19; F. D&#8217;alessio, <em>Le parti nel giudizio amministrativo</em>, Roma, 1915, 219; F. La Valle, <em>I</em><em>l vincolo del giudice amministrativo ai motivi di parte</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubb</em>., 1966, 20; L. Migliorini, <em>L&#8217;istruzione nel processo amministrativo di legittimità</em>, Padova, 1977, 23; M. Nigro, <em>L&#8217;appello nel processo amministrativo</em>, Milano, 1960, 294 e ss.; id., <em>Processo amministrativo e motivi di ricorso</em>, in <em>Foro it</em>., IV, 1975, 17; G. Verde, <em>Domanda</em> <em>(principio della),</em> in <em>Enc. Giur. Treccani</em>, cit..; V. Caianiello, <em>Lineamenti del processo amministrativo</em>, Torino, 1979, 216. Sulla connessione fra principio della domanda e garanzia del contraddittorio si rinvia a V. Andrioli, <em>Diritto processuale civile</em>, I, Napoli, 1979.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Sul commento all&#8217;art. 1 c.p.a. si rinvia a: B. Delfino, <em>Effettività</em>, in R. Garofoli, G. Ferrari (a cura di), <em>Codice del processo amministrativo</em>, Roma, 2010, 4 e ss.; C.E. Gallo, <em>Manuale di giustizia amministrativa</em>, Torino, 2010, 38 e ss.; R. Chieppa, <em>Il codice del processo amministrativo</em>, Milano, 2010, 44 e ss.; F. Merusi, <em>Artt. 1-3</em>, in A. Quaranta, V. Lopilato (a cura di), <em>Il processo amministrativo</em>, Milano, 2011, 65 e ss. Sul principio dispositivo si veda G. Verde, <em>Dispositivo</em> <em>(principio)</em>, in <em>Enc. giur. Treccani</em>, XI, 1989, 1 e ss. Sul principio di effettività della tutela e di giusto procedimento per tutti E. Picozza, <em>Codice del processo amministrativo</em>, Torino, 2010.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Sul commento all&#8217;art. 40 c.p.a. si vedano J. D&#8217;auria, <em>Contenuto del ricorso</em>, in R. Garofoli, G. Ferrari (a cura di), <em>Codice del processo amministrativo</em>, Roma, 2010, 620 e ss.; C.E. Gallo, <em>Manuale di giustizia amministrativa</em>, cit., 129 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Sostiene la tesi della generalità del principio della domanda e della sua applicazione a qualsiasi modello processuale (<em>ne procedat iudex ex officio</em>) F.G. Scoca, <em>Il modello processuale</em>, in F.G. Scoca (a cura di), <em>Dir</em><em>i</em><em>tto amministrativo</em>, Torino, 2011, 155.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Sul principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, C. Mandrioli, <em>Diritto processuale civile</em>, Torino, 2000, 79 e ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> In giurisprudenza <em>cfr.</em> Cons. St., sez. IV, 31.07.2017, n. 3809: «<em>Costituisce approdo indiscusso che il principio della domanda e quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, hanno dignità di clausole generali nel processo civile (cfr. Sez. un., nn. 26242 e 26243 del 2014 cit.) ed in quello amministrativo (cfr. Ad. plen. n. 4 del 2015, n. 9 del 2014 e n. 4 del 2011). Il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato comporta il divieto di attribuire un bene della vita non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ed è da ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi identificativi dell&#8217;azione, cioè il petitum e la causa petendi, attribuendo quindi un bene della vita diverso da quello richiesto ovvero ponendo a fondamento della propria decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, salvo il potere di qualificazione giuridica dei fatti e della domanda giudiziale (Ad. plen. n. 7 del 2013)</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Così Cons. St., sez. V, 30.06.2017, n. 3180: «<em>Occorre rilevare sul punto che anche nel processo amministrativo vige la regula juris, espressa nell&#8217;art. 112 c.p.c., secondo la quale il giudice deve concretamente esercitare il potere giurisdizionale nell&#8217;ambito dell&#8217;esatta corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sicché sussiste il vizio di ultrapetizione se il giudice ha esaminato e accolto il ricorso per un motivo non prospettato dalle parti, oppure ha pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni da queste fatte valere, o su questioni estranee all&#8217;oggetto del giudizio e non rilevabili d&#8217;ufficio (fra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 27/1/2016, n. 279 e 16/1/2015, n. 87)</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> In tal senso si veda G. Verde, <em>Domanda (principio della)</em>, in <em>Enc. giur. Treccani</em>, cit., 9.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Sulla tecnica dell&#8217;assorbimento di motivi, costituisce una pronuncia fondamentale Ad. plen., 27.04.2015, n. 5, Cons. St.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Sul principio dispositivo G. Verde, <em>Dispositivo</em> <em>(principio), </em>in <em>Enc. giur. Treccani</em>, cit., 1 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> In tal senso C. Consolo, <em>Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze</em>, Padova, 2009, 182.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Devono intendersi salvi i casi previsti dalla legge per esempio le presunzioni <em>juris et de jure</em> istituto poco studiato dagli studiosi del diritto amministrativo.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a>  Per una disamina sull&#8217;operatività del principio dispositivo nel processo civile, in particolare per le relazione con il c.d. principio dell&#8217;onere della prova <em>ex</em> art. 2697 c.c., C. Consolo, <em>Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze</em>, cit., 188 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Sull&#8217;istruttoria nel processo amministrativo si vedano F. Benvenuti, <em>Istruzione nel processo amministrativo</em>, in <em>Enc. dir.</em>, vol. XXIII, Milano, 1973, 204 e ss.; R. Chieppa, <em>Il Codice del processo amministrativo</em>, cit., 370 e ss.; C.E. Gallo, <em>La prova nel processo amministrativo</em>, cit.; L. Giani, <em>La fase istruttoria</em>, in F. G. Scoca (a cura di), <em>Giustizia amministrativa</em>, cit., 357 e ss.; L. Migliorini, <em>Istruzione nel processo amministrativo</em>, in <em>Enc. </em><em>g</em><em>iur. Treccani</em>, vol. XX, 1990, 1; V. Spagnuolo Vigorita, <em>Notazioni sull&#8217;istruttoria nel processo amministrativo</em>, cit., 15 e ss.; M. Nigro, <em>Il giudice amministrativo &#8220;signore della prova&#8221;</em>, cit., 32 e ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> In giurisprudenza T.A.R. Campania-Napoli, sez. VIII, 1.12.2010, n. 26440; in dottrina P. Lombardi, <em>Riflessioni in tema di istruttoria nel processo amministrativo: poteri del giudice e giurisdizione soggettiva &#8220;temperata&#8221;</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1, 2016; G. Manfredi, <em>Il regime probatorio nel codice del processo amministrativo</em>, in <em>Urb. e App</em>., 4, 2011, 474 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Sul &#8220;principio di prova&#8221;, Cons. St., sez. IV, 04.01.2018, n. 36: «<em>Vero è che, secondo un diffuso orientamento, la strutturale disparità fra le parti nel processo amministrativo, almeno nell&#8217;ambito dei rapporti fra privato e P.A., e l&#8217;interesse pubblico immanente alla tutela della giustizia nell&#8217;Amministrazione sono a base dell&#8217;attribuzione dei particolari poteri istruttori del giudice ora testualmente riconosciuti dagli artt. 63 e 64 c.p.a., da esercitarsi anche d&#8217;ufficio. [&amp;] Tuttavia, anche ad ammettere che, in tema di prova, il processo amministrativo non sia retto dal principio dispositivo pieno e che l&#8217;onere della prova si attenui nell&#8217;onere del principio di prova, certo è che: a) l&#8217;attività istruttoria del giudice presuppone quanto meno l&#8217;allegazione in maniera sufficientemente circostanziata e precisa, ad opera della parte interessata, dei fatti da provare (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2001, n. 4862); b) la parte non può limitarsi a formulare le proprie richieste e censure in modo del tutto generico, invocando nella sostanza una attività istruttoria al solo scopo di dare un contenuto concreto alla propria iniziativa processuale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 1999, n. 1702); c) quando il ricorrente non fornisca almeno un principio di prova, il giudice non può disporre d&#8217;ufficio indagini istruttorie (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 1998, n. 90; sez. V, 10 febbraio 1998, n. 151); d) l&#8217;esercizio dei poteri istruttori d&#8217;ufficio non è doveroso, ma resta rimesso al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 1991, n. 637)</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> In tal senso si vedano le seguenti pronunzie: T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 18.01.2006 n. 324, Cons. St., sez. VI, 2.03.2004, n. 973 e sez. V, 26.05.2003, n. 1843.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> La Corte Costituzionale ha affrontato la questione, riconoscendo a volte la costituzionalizzazione del principio, sent. 22.06.1963, n. 110; sent. 12.07.1965, n. 70; sent. 5.07.1968; sent. 17.11.1971, n. 177; sent. 1.02.1982, n. 8; altre volte negando la rilevanza costituzionale del principio, sent. 22.01.1970, n. 1; 4.10.1977, n. 125; 22.12.1980, n. 186; 15.04.1981, n. 62; 29.03.1984, n. 78; 30.07.1997, n. 288; 29.12.2000, n. 585.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Sostengono che non vi sia una garanzia costituzionale del doppio grado nel processo civile: S. Bellomia, <em>Corte costituzionale e doppio grado di giurisdizione</em>, in <em>Giur. cost</em>., I, 1982, 43; M. Cappelletti, <em>Parere iconoclastico sulla riforma del processo civile</em>, in <em>Giur. it</em>., IV, 1969, 85; N. Ceruli, <em>Doppio grado di giurisdizione e legittimità costituzionale del 4 comma dell&#8217;art. 522 c.p.p</em>., in <em>Riv. it. dir. proc. pen</em>., 1965, 1092; A. Cerino Canova, <em>Sull&#8217;appello civile</em>, in <em>Riv. dir. proc.,</em> 1978, 93 e ss.; M. Chiavario, <em>Processo e garanzie della persona</em>, Milano, 1982, I, 187, e II, 181 e ss.; C. Consolo, <em>La revocazione delle decisioni della Cassazione e la formazione del giudicato</em>, Padova, 1989, 99 e ss.; V. Denti, <em>Appunti sulla riforma delle impugnazioni civili</em>, in <em>Foro it</em>., V, 1982, 112; A. Pizzorusso, <em>Doppio grado di giurisdizione e princìpi costituzionali</em>, in <em>Riv. dir. proc</em>., 1978, 33 e ss.; A. Proto Pisani, <em>Note sulla struttura dell&#8217;appello civile e suoi riflessi sulla cassazione</em>, in <em>Foro it.,</em> I, 1991, 114; N. Rascio, <em>L&#8217;oggetto</em><em> dell&#8217;appello civile, </em>Napoli, 1996; N. Trocker, <em>Le impugnazioni civili: problemi attuali e prospettive di riforma</em>, in <em>Studi sen</em>., 1985, 334 e ss.; V. Vigoriti, <em>Garanzie costituzionali del processo civile</em>, Milano, 1970, 158 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Sul principio del doppio grado nel processo amministrativo si rinvia ai seguenti studi: C.E. Gallo, <em>Appello nel processo amministrativo</em>, in <em>Dig. disc. pubb</em>., 1987, 316 e ss.; F. Giuffrè, <em>Art. 125</em>, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, III, Milano, 2006, 2482 e ss; G. Montedoro, <em>Brevi considerazioni in tema di principi generali sui mezzi di impugnazione delle sentenze e futura codificazione del processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2009, 678, 680 e ss; G. Roehrssen, <em>La giustizia amministrativa nella Costituzione</em>, Milano, 1988, 137 e ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Anche l&#8217;art. 125 della Costituzione è stato oggetto di più interpretazioni; pun primo orientamento si limita a prevedere in ogni regione un organo di giustizia amministrativa di primo grado, nulla stabilendo circa la costituzione di un grado di appello (in questo senso C.E. Gallo, <em>Appello nel processo amministrativo</em>, cit.); un secondo orientamento propone l&#8217;istituzione di un giudice di appello solo per le decisioni relative all&#8217;attività amministrativa degli enti locali come necessaria conseguenza della collocazione sistematica dell&#8217;art. 125, inserito nel titolo V della Costituzione dedicato alle autonomie locali (in tal senso A. Quaranta, <em>Doppio grado di giurisdizione</em> <em>(principio del),</em> III, <em>Diritto processuale amministrativo</em>, in <em>Enc. giur. Treccani</em>, XII, Roma, 1989, 2 e ss): tuttavia così si sarebbe consumata una evidente disparità di trattamento fra le situazioni giuridiche soggettive oggetto di cause suscettibili di un giudizio di appello e quelle definibili solo in unico grado; secondo un terzo orientamento, infine, l&#8217;art. 125 avrebbe costituzionalizzato il principio dell&#8217;appellabilità di tutte le sentenze del T.A.R., senza far venir meno l&#8217;esistenza dei casi in cui il Consiglio di Stato si sarebbe pronunciato in unico grado. Su tale dibattito si rinvia a G. Carlotti, <em>Il modello teorico di impugnazione</em><em>.</em> <em>I</em><em>l fondamento costituzionale dell&#8217;appello al Consiglio di Stato e il problema del completamento della disciplina</em>, in G. Carlotti, M. Fratini, <em>L&#8217;appello al Consiglio di Stato</em>, VIII, in F. Caringella, R. Garofoli (a cura di), <em>Trattato di giustizia amministrativa</em>, Milano, 2008, 170 e ss.<br />
Sembra prevalsa la ricostruzione secondo cui il legislatore costituzionale avrebbe prefigurato un giudice di primo grado nella varie regioni, riservando al Consiglio di Stato il ruolo di giudice di appello, in tal senso A. Zito, <em>L&#8217;appello</em>, in F.G. Scoca (a cura di), <em>Giustizia amministrativa</em>, cit., 398.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Così Corte Cost. n. 8/1982.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> In dottrina si vedano in particolare gli studi di I. Nicotra, <em>Doppio grado di giudizio, principio di certezza e diritto di difesa</em>, in <em>Riv. dir. proc. civ.</em>, 2000, 134 e ss.; G. Serges, <em>Il principio del doppio grado di giurisdizione nel sistema costituzionale italiano</em>, Milano, 1993, 234 ; L. Sorrentino, <em>Il doppio grado nel processo amministrativo</em>, in Scritti in onore di Alberto Predieri, II, Milano, 1996, 1391.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> In tal senso Corte Cost., 31.3.1988, n. 395. Per un commento F. Giuffrè, <em>Art. 125</em>, cit., 2482 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Sull&#8217;effetto devolutivo nel processo amministrativo si vedano F. Bassi, <em>L&#8217;effetto devolutivo nel processo d&#8217;appello</em> (<em>dalla parte del ricorrente</em>), in <em>Dir. proc. amm</em>., 1985, 341 e ss.; M.E. Schinaia, P. Tesauro, G. Tarantini, L. Mazzarolli, G. Berti, <em>Considerazioni in tema di effetto devolutivo dell&#8217;appello nel processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 1987, 627 e ss.; G. Paleologo, <em>L&#8217;appello al Consiglio di Stato</em>, Milano, 1989, 386 e ss.; A. Travi, <em>Lezioni di Giustizia amministrativa</em>, Torino, 2010, 316 e ss.; A. Zito, <em>Le impugnazioni</em>, in F.G. Scoca (a cura di), <em>Giustizia amministrativa</em>, cit., 413 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> La nozione di efficacia devolutiva dell&#8217;appello è stata diversamente ricostruita dalla dottrina; in particolare, la qualificazione dell&#8217;impugnativa come devolutiva veniva ricollegata alla disciplina dei <em>nova</em> (in tal senso, S. Satta, <em>Diritto processuale civile</em>, Padova, 1973, 240 e ss, 381e ss.; C. Ferri, <em>Profili dell&#8217;appello limitato</em>, Padova, 1979, 8), alla corrispondenza tra l&#8217;oggetto dell&#8217;impugnazione e il rapporto controverso in primo grado (in tal senso, P. Calamandrei, C. Furno, <em>Cassazione civile</em>, in <em>Nss. D.I.</em>, II, 1958, 1064; M.T. Zanzucchi, C. Vocino, <em>Diritto processuale civile</em>, Milano, I, 1962-1964, 219 e ss.; E.T. Liebman, <em>Manuale di diritto processuale civile</em>, II, Milano, 1980, 298; C. Mandrioli, <em>Corso di diritto processuale civile</em>, II, Torino, 1995, 382 e ss.) e alla superiorità del giudice di secondo grado rispetto a quello di prime cure che aveva emanato la sentenza (in tal senso, R. Provinciali, <em>Delle impugnazioni in generale</em>, Napoli, 1962, 41 e ss.; nel senso di escludere che una siffatta nozione dell&#8217;effetto devolutivo sia utile per la ricostruzione del sistema delle impugnazioni, M. Nigro, <em>L&#8217;appello</em>, 1960, 398 e ss.; A. Bonsignori, <em>Critica dell&#8217;effetto devolutivo in senso generico e astratto</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. amm</em>., 1972, 631 e ss.; A. Cerino Canova, <em>Impugnazioni civili</em>, in <em>Studi di diritto processuale civile</em>, Padova, 1992, 89 e ss.; N. Rascio, <em>L&#8217;oggetto dell&#8217;appello civile</em>, cit., 72 e ss.). La dottrina ha affermato anche una nozione ristretta di effetto devolutivo, ovvero il fatto che la semplice proposizione di un mezzo di impugnazione trasferisse l&#8217;intero materiale di cognizione e decisione dal primo al secondo grado di giudizio, senza alcun onere di riproposizioni specifiche in capo alle parti soccombenti. Il difetto di quest&#8217;ultima ricostruzione risiede, tuttavia, nella difficoltà di distinguere tra l&#8217;effetto devolutivo e meccanismi che lo inducono, in questo senso S. Perongini, <em>Le impugnazioni nel processo amministrativo</em>, Milano, 2011, 180.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Il materiale suscettibile di essere devoluto può essere scomposto nei seguenti ambiti: 1) domande ed eccezioni accolte; 2) domande ed eccezioni respinte; 3) domande ed eccezioni dichiarate assorbite; 4) domande ed eccezioni non esaminate; 5) domande ed eccezioni respinte ma non investite dall&#8217;impugnazione. Tali ambiti vengono devoluti utilizzando schemi diversi. Il primo schema di formazione del materiale oggetto del processo di appello è quello che preclude l&#8217;accesso alle domande e alle eccezioni accolte e che utilizza, a tal fine, il criterio della soccombenza. Il secondo schema di formazione del materiale di appello è costituito dalle fattispecie di devoluzione indotta o condizionata, che presuppone la riproposizione specifica delle questioni proposte in primo grado, sotto forma di specifici motivi di impugnazione. Il terzo schema è costituito dalle ipotesi di devoluzione automatica, vale a dire di quelle che riguardano profili della controversia sui quali la mera proposizione dell&#8217;impugnazione abilita il giudice a pronunciarsi. In tal senso si veda S. Perongini, <em>Le impugnazioni nel processo amministrativo</em>, cit., 183.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> S&#8217;intende in questo senso riferirsi alla soccombenza parziale e reciproca: se la soccombenza è totale e unilaterale l&#8217;interesse a impugnare deriva obiettivamente anche dalla soccombenza formale.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Sulla distinzione tra presupposti processuali e sostanziali si rinvia a E. Picozza, <em>Il processo amministrativo</em>, Milano, 2008: i presupposti processuali attengono alla giurisdizione, alla competenza e alla potestà di impugnazione (che assorbe anche il tema dell&#8217;atto impugnabile), mentre i presupposti sostanziali, o anche condizioni dell&#8217;azione, riguardano la legittimazione a ricorrere, l&#8217;interesse a ricorrere e, secondo Virga, anche la c.d. posizione legittimante (G. Virga,<em> Interessi legittimi e diritti soggettivi: una distinzione ancora utile per conseguire una maggiore tutela</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 3, 1997, 541).<br />
In realtà, l&#8217;esame delle questioni di rito deve sempre precedere l&#8217;esame delle domande e delle eccezioni di merito e, in quest&#8217;ultimo caso, lo schema si riduce ad un problema di fondatezza/infondatezza della domanda di primo grado e/o delle deduzioni (non eccezioni) di merito, ivi comprese quelle sollevate nella forma della domanda riconvenzionale o del ricorso incidentale in senso proprio o paralizzante. V&#8217;è in sostanza un&#8217;equiparazione, posto che se la parte è soccombente in primo grado per motivi di rito, anche se la domanda di merito è fondata, il giudice non può pronunciarsi comunque in suo favore, in giurisprudenza Cons. St., Ad. plen, 4/2001.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Sulla nozione di soccombenza in senso processuale F. Lancellotti, <em>La soccombenza requisito di legittimazione all</em><em>e</em><em> impugnazion</em>i, Milano, 1996, 41 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Cons. Stato, Ad. plen., 22.01.1997, n. 3, in Cons. Stato 1997, I, 6, che comporta implicito superamento di Cons. Stato, Ad. plen., 21.10.1980 n. 37, 20.05.1980 n. 18, 17.11.1995 n. 30, in Cons. Stato 1995, I, 1449; in termini Cons. Stato, sez. V, 19.02.2004 n. 674; sez. IV, 21.06.2005, n. 3250; 5.08.2005, n. 4191, in Cons. Stato 2004, I, 357; 2005, I, 1042 e 1287; sez. VI, 10.03,2006 n. 1271, in Giurisdizione Amministrativa 2006, I, 394; Cons. Stato, sez. IV, 16.04.2010, n. 2178.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> Sul commento all&#8217;art. 101 si veda F. Saitta, <em>Art. </em><em>101</em>, in A. Quaranta, V. Lopilato (a cura di), <em>Il processo amministrativo</em>, cit., 757 e ss.. Cons. St., Ad. plen., 03.06.2011, n. 10, in <em>Giurisdizione Amministrativa</em> 5/6 2011, 665.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> Cfr. Cons. St., sez. III, 17.10.2011, n. 5550 in <em>Giurisdizione Amministrativa</em>, 10/2011, 1664; Cons. St., sez. IV, 31.12.2009, n. 9295.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> Cons. St., sez. IV, 11.02. 2016, n. 605.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> Sul tema si veda S.S. Scoca, <em>Effetto devolutivo dell&#8217;appello e motivi assorbiti</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2008, 456 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> Sull&#8217;art. 101, secondo comma, c.p.a., R. Greco, M. Polizzy, <em>Appello</em>, in R. Garofoli, G. Ferrari (a cura di), <em>Codice del processo amministrativo</em>, Roma, 2010, 1410 e ss.; I. Colombo, S. Martinelli, P. Salvatore, M. Sanino, Fabrizio Viola, Franco Viola, Titolo II-<em>Appello</em> (artt. 100-105), in M. Sanino (a cura di), <em>Codice del processo amministrativo</em>,  Milano, 2011, 418-419.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> In questo senso N. Rascio, <em>L&#8217;oggetto dell&#8217;appello civile</em>, cit., 108; V. Caianiello, <em>Manuale di diritto processuale amministrativo</em>, Torino, 2003, 876; S. Perongini, <em>Le impugnazioni nel processo amministrativo</em>, cit., 198 e ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> Anche rispetto al fatto possono presentarsi tre ipotesi: le questioni prospettate e respinte nel giudizio di primo grado, ma oggetto di specifiche censure (art. 101, primo comma, c.p.a.); le questioni prospettate e respinte nel giudizio di primo grado, ma non oggetto di specifiche censure (art. 329 c.p.c.); le questioni prospettate e dichiarate assorbite o non esaminate dal giudice di primo grado (art. 101, secondo comma, c.p.a.). In particolare, il fenomeno di assorbimento delle questioni può verificarsi anche rispetto ai fatti, per esempio quando il giudice, ritenuta l&#8217;insussistenza del vincolo preordinato all&#8217;esproprio, ometta di prendere in esame i fatti che hanno indotto l&#8217;amministrazione a emanare un decreto di occupazione di urgenza; oppure, può verificarsi un&#8217;omissione di pronuncia, allorchè il giudice ometta di riprendere in considerazione fatti rilevanti per la decisione. In tal senso, S. Perongini, <em>Le impugnazioni nel processo amministrativo</em>, cit., 201 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> Sulla problematica dell&#8217;onere di specificazione dei motivi F. Saitta, <em>Contenuto del ricorso in appello</em> (art. 101), in A. Quaranta, V. Lopilato (a cura di), cit., 757 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> Così D. Vaiano, <em>Costituzione delle parti intimate</em>, in R. Garofoli, G. Ferrari (a cura di), <em>Codice del processo amministrativo</em>, Roma, 2010, 758 e ss., 760 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> Sostengono che l&#8217;espressione &#8220;non accolta&#8221; va intesa come &#8220;non decisa&#8221; L. Monteleone, <em>Limiti alla proponibilità di nuove eccezioni in appello</em>, in <em>Riv. dir. proc</em>., 1983, 733 e ss.; N. Rascio, <em>L&#8217;oggetto</em><em> dell&#8217;appello civile</em>, cit., 139 ss.; viceversa, sembra più corretto ritenere che l&#8217;espressione &#8220;non accolta&#8221; vada intesa come &#8220;respinta&#8221;, in questo senso anche G. Fabbrini, <em>Diritto processuale del lavoro</em>, Milano, 1975, 246 e ss.; E. Fazzalari, <em>Il processo ordinario di cognizione</em>, II, 40; E.T. Liebman, <em>Manuale</em>, II, 307 e ss.; P. Luiso, <em>Appello nel diritto processuale civile</em> (voce), in <em>Dig. it</em>. <em>disc. priv</em>., I, Torino, 1987, 368 e ss.<br />
Secondo A. Bonsignori, <em>L&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ.</em>, 1974, 1345, il termine &#8220;non accolte&#8221;, nell&#8217;art. 346 c.p.c., sta per &#8220;respinte&#8221;: per tale A. il codice impone la riproposizione delle domande connesse, dei motivi e delle eccezioni su cui il primo giudice si è pronunciato negativamente, mentre la devoluzione automatica opera in presenza di domande, motivi ed eccezioni assorbiti.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> L&#8217;unico motivo che può aver orientato verso questa soluzione può essere ravvisato nell&#8217;esigenza di alleggerire il dovere del giudice di motivare su tutte le censure formulate in primo grado. Non va sottaciuto che tale soluzione accentua l&#8217;autonomia dell&#8217;appello dal ricorso di primo grado, differenziandone in maniera vistosa l&#8217;oggetto, che non potrà più essere individuato solo nell&#8217;oggetto del giudizio di primo grado, vale a dire, secondo alcuni, nel provvedimento amministrativo impugnato. La disposizione presente nell&#8217;art. 101, secondo comma, c.p.a., secondo la quale si intendono rinunciate le domande e le eccezioni, dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non vengano riproposte dall&#8217;appellato con memoria depositata, costituisce una evidente novità rispetto all&#8217;assetto precedente.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref45">[45]</a> In tal senso, sul valore del principio alla luce del nuovo c.p.a., si vedano Cons. Stato, 01.04.2011, n. 2031; Cons. Stato, II, 5.05.2011, n. 2693; Cons. St., 30.06.2001, n. 3913. Più di recente, <em>cfr.</em> Cons. St., sez. IV, 19.03.2018, n. 1717, per cui: «<em>il perimetro del giudizio di appello è circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado, sicché non possono trovare ingresso le deduzioni e le prove documentali [&amp;] nuove proposte dell&#8217;appellante per la prima volta in questa sede in violazione del divieto dei nova sancito dall&#8217;art. 104 c.p.a.</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref46">[46]</a> Sulla <em>ratio</em> del divieto dei &#8220;nova&#8221; in appello M. Fratini, <em>Il regime dello jus novorum</em>, in G. Carlotti, M. Fratini, <em>L&#8217;appello al Consiglio di Stato</em>, in F. Caringella, R. Garofoli (a cura di), <em>Trattato di giustizia amministrativa</em>, Milano, 2008, 241 e ss. Secondo F. Carnelutti, <em>Lezioni di diritto processuale civile</em>, IV, Padova, 1926, 226 e ss.: &#8220;<em>il presupposto dell&#8217;appello è il processo di primo grado. L&#8217;appello è infatti una ricostruzione. (&amp;) Questo è il significato del principio del doppio grado o </em><em>del</em><em> doppio esame: non si può decidere in appello la lite quando questa non abbia dato luogo al processo di primo grado</em>&#8220;. In giurisprudenza si rinvia a C. di S., Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2018, n. 2669; precedentemente Sez. IV, 15.05.2003, n. 2632: &#8220;<em>il rapporto processuale non perde la sua unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti (ciò è provato, per esempio, dall&#8217;operatività, nel grado superiore, delle preclusioni verificatesi in quello inferiore e dal divieto dello ius novorum)</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref47">[47]</a> Sul divieto dei <em>nova</em> in appello e sull&#8217;art. 104 c.p.a. R. Chieppa, <em>Il codice del processo amministrativo</em>, cit., 452 e ss; D. Corletto, <em>Nuove domande ed eccezioni</em> <em>(art. 104)</em>, A. Quaranta, V. Lopilato (a cura di), cit., 757 e ss.; C. Saltelli, <em>Art. 104</em> <em>Nuove domande ed eccezioni</em>, in G. Leone, L. Maruotti, C. Saltelli (a cura di), <em>Codice del processo amministrativo</em>, Padova, 2011, 723.; I. Colombo, S. Martinelli, P. Salvatore, M. Sanino, Fabrizio Viola, Franco Viola, Titolo II-<em>Appello</em> <em>(artt. 100-105),</em> cit., 420 ss.; S. Oggianu, <em>Art. 104</em> &#8211; <em>Nuove domande ed eccezioni</em>, in E. Picozza (a cura di), cit, 178 e ss.; F. Saitta, <em>I nova nell&#8217;appello amministrativo</em>, Milano, 2010 (Associazione italiana fra gli studiosi processo amministrativo); A Travi, <em>Lezioni di Giustizia amministrativa</em>, Torino, 2010, 318 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref48">[48]</a> In tema V. Caianiello, <em>Manuale di diritto processuale amministrativo</em>, cit., 876. Non costituisce domanda nuova la diversa prospettazione in appello di un motivo di ricorso già articolato in primo grado, Cons. St., sez. VI, 7.07.1982, n. 344; Cons. St., sez. V, 3.10.1984, n. 684; Cons. St., sez. V, 15.10.1985, n. 315; Cons. St., sez. IV, 19.02.1986, n. 108; Cons. St., sez. V, 1.02.1995, n. 161.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref49">[49]</a> Sul punto sempre V. Caianiello, <em>Manuale di diritto </em><em>processuale </em><em>amministrativo</em>, cit., 880.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref50">[50]</a> Sostengono che la proposizione di domande nuove deve essere dichiarata inammissibile, anche d&#8217;ufficio e nonostante l&#8217;accettazione del contraddittorio dalle controparti, M. Fratini, <em>Il regime dello jus novorum</em>, in G. Carlotti, M. Fratini, <em>L&#8217;appello al Consiglio di Stato</em>, in F. Caringella, R. Garofoli (a cura di), <em>Trattato di giustizia amministrativa</em>, Milano, 2008, 264; G. Leone, <em>Il sistema delle impugnazioni amministrative</em>, 2006, 388 e ss.<br />
In giurisprudenza, <em>Cons. Giust. Amm. Reg. Sic</em>., 22.04.2001, n. 233; Cons. St., VI, 17.09.2001, n. 4857, nonché più di recente Cons. St., sez. IV, 04.05.2017, n. 2024 e Cons. St., sez. IV, 21.02.2017, n. 802 per cui: « [&amp;] <em>secondo un costante indirizzo giurisprudenziale dal quale il Collegio non intende discostarsi, nel processo amministrativo d&#8217;appello sono inammissibili i motivi nuovi (sviluppati nelle memorie depositate in quel grado) e le prove nuove, in quanto violativi del divieto dei nova sancito dall&#8217;art. 104 c.p.a. e della natura puramente illustrativa delle comparse difensive. (IV Sez. n. 2886 del 2016)</em>». Di interesse anche la pronuncia Cons. St., sez. V, 04.05.2016, n. 1754, secondo cui «<em>Nel processo amministrativo, mentre è inammissibile l&#8217;introduzione, per la prima volta nel giudizio di secondo grado, di doglianze, in fatto e diritto, ulteriori rispetto a quelle che, proposte con atti ritualmente notificati, hanno delimitato il perimetro del thema decidendum in prime cure (per violazione del divieto dei nova sancito dall&#8217;art. 104, comma 1, c.p.a.), il divieto di motivi nuovi in appello non può, comunque, impedire all&#8217;appellante di confutare tutte le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, perché le mere difese sono sempre esaminabili per la prima volta in grado di appello, mentre è l&#8217;impugnazione proposta per la prima volta in appello di atti rimasti estranei alla cognizione dei giudici del primo grado che è inammissibile</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref51">[51]</a> Sulla nozione di eccezione: F. Carnelutti, <em>Lezioni di diritto processuale civile</em>, II, Padova, 1923, 308 e ss; G. Chiovenda, <em>Sulla eccezione</em>, in <em>Saggi di diritto processuale civile</em>, I, Roma, 1927, 149 e ss.; R. Bolaffi, <em>Le eccezioni nel diritto sostanziale</em>, Milano, 1936; S. Satta, <em>Commentario al Codice di procedura civile</em>, Milano, 1966, 141; S. Costa, <em>Eccezione</em>, in <em>Nuov. dig.it.</em>, VI, Torino, 1960, 349 e ss.; E.T. Liebman, <em>Intorno ai rapporti tra azione ed eccezione</em>, in <em>Riv. dir. proc</em>., 1961, 266 e ss.; V. Denti, <em>L&#8217;eccezione nel processo civile</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ</em>., 1961, 22 e ss.; V. Colesanti, <em>Eccezione</em> <em>(dir. proc. civ.),</em> in <em>Enc. dir</em>., XIV, Milano, 1965, 172 e ss.; U. Rocco, <em>Trattato di diritto processuale civile</em>, Torino, 1966, 310 e ss.; V. Andrioli, <em>Diritto processuale civile</em>, I, Napoli, 1979, 368 e ss; R. Oriani, <em>L&#8217;eccezione di merito nei provvedimenti urgenti per il processo civile</em>, in Foro it., 1991, IV, 5 ss.; R. Oriani, Eccezione, in <em>Dig. disc. priv</em>., sez. civ., VII, Torino, 1991, 262 e ss.; C. Mandrioli, <em>Diritto processuale civile</em>, cit., 123 e ss.. Sulla distinzione fra le eccezioni in senso lato e in senso stretto si veda C. Consolo, <em>Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze</em>, cit., 19; C. Mandrioli, <em>Corso di diritto processuale civile</em>, Torino, 2010, 87 e ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref52">[52]</a> La giurisprudenza ha escluso la proponibilità di nuove eccezioni in appello, sul presupposto dell&#8217;applicabilità nel processo amministrativo, dell&#8217;art. 345, secondo comma, c.p.c. nella nuova formulazione: Cons. St., sez. V, 01.04.1993, n. 461; Cons. St., sez. IV, 30.05.1996, n. 703; Cons. St., sez. IV, 30.06.1998, n. 1005; Cons. St., sez. IV, 28.12.2000, n. 6947.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref53">[53]</a> C. Mandrioli, <em>Diritto processuale civile</em>, cit., 129, per distinguere fra eccezioni proponibili solo su istanza di parte e eccezioni proponibili anche d&#8217;ufficio, quando la legge non qualifichi espressamente in un senso o nell&#8217;altro l&#8217;eccezione, fa ricorso alla distinzione fra fatti che non producono automaticamente i loro effetti estintivi, impeditivi o modificativi e fatti che li producono automaticamente.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref54">[54]</a> Sulla possibilità di chiedere, per la prima volta in appello, interessi, rivalutazione e risarcimento del danno, secondo il codice del processo amministrativo: R. Chieppa, <em>Il Codice del processo amministrativo</em>, cit., 452 e ss.; R. Greco, M. Polizzy, <em>Appello</em>, cit., 1428 ess.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref55">[55]</a> Da tenere presente la distinzione tra i motivi aggiunti in senso proprio e i motivi integrativi del ricorso in appello, proposti in pendenza del termine per impugnare, ma successivamente alla notificazione dell&#8217;atto di appello.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref56">[56]</a> Sui motivi aggiunti in appello: C. Mignone, <em>I motivi aggiunti nel processo amministrativo</em>, Padova, 1984, 169; Cons. St., Ad. plen., 27.10.1987, n. 24, con nota di P.M. Vipiana, <em>Motivi aggiunti e doppio grado nel processo amministrativo in una recente decisione dell&#8217;Adunanza Plenaria</em>, in <em>Dir. proc. amm.,</em> 1988, 91 e ss.; R. Chieppa, <em>Il Codice del processo amministrativo</em>, cit., 454; V. Caianiello, <em>Manuale</em><em> di diritto processuale amministrativo</em>, cit., 936 e ss.; G. Paleologo, <em>L&#8217;appello</em>, 1989, 358 e ss.; G. Piccioli, <em>L&#8217;appello amministrativo nell&#8217;evoluzione della giurispruden</em><em>za</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 1998, 435 e ss.; R. Giovagnoli, in R. Giovagnoli, I. Ieva, G. Pesce, <em>Il processo amministrativo in primo grado</em>, in F. Caringella, R. Garofoli (a cura di), <em>Trattato di Giustizia amministrativa</em>, Milano, 2005, 602 e ss.; C.E. Gallo, <em>Manuale di giustizia amministrativa</em>, Torino, 2010, 338 e ss. ; C. Saltelli, <em>Art. 104 Nuove domande ed eccezioni</em>, in G. Leone, L. Maruotti, C. Saltelli (a cura di), <em>Codice del processo amministrativo</em>, Padova, 2011, 729; M. Trimarchi, <em>I motivi aggiunti nel codice del processo amministrativo</em>, in <em>Dir. e proc. amm</em>., 2010, 945 e ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref57">[57]</a> Si tratta di una deroga significativa, la cui formulazione, tuttavia, ha sollevato dubbi in dottrina.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref58">[58]</a> Così relazione illustrativa al c.p.a., pag. 46.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref59">[59]</a> Cons. St., Sez. VI, 12.04. 2011, n. 2257.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref60">[60]</a> Cons. St., sez. V, 13.05.2011, n. 2892.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref61">[61]</a> La legge n. 18.06.2009, n. 69, che ha novellato il codice di procedura civile, ha incluso nell&#8217;ambito del divieto dei <em>nova</em> l&#8217;impossibilità di proporre nuovi mezzi di prova in appello, recependo l&#8217;orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 20.04.2005, n. 8203). Sui nuovi mezzi di prova nel processo civile: E. Mirabelli, <em>Dell&#8217;appello</em>, in G. Stella Richter, P. Stella Richter (diretto da), <em>La giurisprudenza sul codice di procedura civile</em>,  Milano, 2006, 1284 e ss.; C. Consolo, <em>Le impugnazioni</em>, 2006, Milano, 116 e ss.; Id., <em>Il processo</em>, 2009, 438 e ss.; C. Mandrioli<em>, Corso di diritto processuale civile</em>, cit., 270; B. Sassani, <em>Lineamenti del processo civile italiano</em>, Milano, 2008, 477 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref62">[62]</a> Dopo Cass., Sez. Un., 20.04.2005, n. 8203, che ha affermato che il divieto di nuove prove si estende anche alle prove documentali, anche la giurisprudenza amministrativa aveva già prevalentemente aderito a tale orientamento. Sul punto si vedano, Cons. St., sez. IV, 6.03.2006, n. 1122; Cons. St., sez. IV, 14.06.2006, n. 2107; Cons. St., sez. VI, 4.06.2007, n. 2951; Cons. St., sez. V, 23.07.2008, n. 3649; Cons. giust. amm. reg. sic., 25.05.2009, n. 471.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref63">[63]</a> Le Sezioni Unite hanno ritenuto i due presupposti alternativi  (Cass., sez. un., 20 aprile 2005 n. 8203); la stessa giurisprudenza amministrativa si è orientata in tal senso, ancor prima dell&#8217;emanazione del codice del processo amministrativo: Cons. St., sez. IV, 12.10.2010, n. 7440; sez. IV, 18.06.2009, n. 4004; sez. VI, 29.10.2008, n. 5409; sez. VI, 06.06.2008, n. 2718; sez. V, 07.05.2008, n. 2080; sez. VI, 04.06.2007, n. 2951; sez. VI, 14.04.2006, n. 2107; sez. IV, 06.03.2006, n. 1122; sez. V, 22.12.2005, n. 7343.<br />
In seguito all&#8217;emanazione del codice del processo amministrativo, il Consiglio di Stato ha affermato che &#8220;<em>la tesi dell&#8217;alternatività dei due presupposti è da condividere perché si fonda su un dato letterale chiaro e perché meglio risponde al principio dispositivo con metodo acquisitivo che connota il processo amministrativo, nel quale, a differenza che nel processo civile, nel processo di primo grado non vi sono limiti temporali alla produzione delle prove. Si deve pertanto ritenere che la valutazione di indispensabilità possa essere compiuta dal giudice di ufficio, senza la prova di impossibilità di produzione in primo grado, sia nel caso, individuato dalle sezioni unite, in cui le nuove prove possano determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado, sia nel caso in cui dal complesso delle circostanze emerga comunque che non vi sono colpe istruttorie della parte in primo grado</em>&#8221; (Cons. St., sez. VI, 06.05.2011, n. 2738).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref64">[64]</a> Ad esempio, il provvedimento impugnato e gli atti del relativo procedimento amministrativo sono stati riconosciuti per definizione &#8220;indispensabili&#8221; al giudizio; la mancata produzione da parte dell&#8217;Amministrazione non comporterebbe  alcuna decadenza, soprvvivendo il potere-dovere anche del giudice di secondo grado di acquisirli d&#8217;ufficio. In tal senso, Cons. St., sez. VI, 06.05.2011, n. 2738.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref65">[65]</a> Ai sensi dell&#8217;art. 73, comma terzo, c.p.a., il giudice amministrativo, se la decisione può dipendere da una questione rilevata d&#8217;ufficio, deve sottoporla previamente alle parti per consentire ad esse di trattarla, Cons. St., Ad. plen., 2.12.2010, n. 3.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref66">[66]</a> Sostengono che il Consiglio di Stato in sede di appello possa sempre rilevare il difetto di giurisdizione, Cons. St., Ad. plen, 25.10.1980, n. 42; Cons. St., sez. VI, 13.01.1983, n. 12; Cons. St., sez. VI, 20.05.1995, n. 479; Cons. St., Ad. plen., 8.05.1996, n. 2; Cons. St., sez. VI, 21.03.1998, n. 380; Cons. St., sez. IV, 25.04.1998, n. 390; Cons. St., sez. IV, 4.02.1999, n. 112; Cons. St., 1.12.1999, n. 2052; Cons. St., sez. IV, 8.06.2000, n. 3215; Cons. St., sez. IV, 21.01.2005, n. 99; Cons. St., sez. IV, 17.03.2005, n. 1109. In dottrina, si veda, G. Leone, <em>Il sistema delle impugnazioni amministrative</em>, Padova, 2006, 394 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref67">[67]</a> Sull&#8217;art. 9, seconda parte, c.p.a. si veda M.A. Di Nezza, <em>Difetto di giurisdizione</em>, in R. Garofoli, G. Ferrari (a cura di), <em>Codice del processo amministrativo</em>, cit., 117 e ss. Per la giurisprudenza successiva all&#8217;entrata in vigore del codice del processo amministrativo si vedano Cons. St., sez. VI, 15.12.2010, n. 8925; Cons. St., sez. III, 11.02.2011, n. 937;  Cass. civ., sez. III, 18.02.2011, n. 4091; Cons. St., sez. VI, 24.02.2011, n. 1170; Cons. St., sez. VI, 10.03.2011, n. 1537; Cons. St., sez. V, 24.03.2011, n. 1794; Cons. St., sez. III, 26.05.2011, n. 3177; Cons. St., sez. III, 29.07.2011, n. 4529; Cons. Stato, sez. IV, 2.08.2011, n. 4580.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref68">[68]</a> Nel senso che il riferimento alle statuizioni implicite sulla giurisdizione rimane &#8220;oscuro&#8221;, si veda E. Picozza, <em>Codice del processo amministrativo</em>, cit., 24 e ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref69">[69]</a> La formulazione utilizzata dall&#8217;art. 9 c.p.a. attesta l&#8217;esistenza di un&#8217;area sottratta alla preclusione introdotta da tale norma. Non si è in presenza di una &#8220;statuizione implicita&#8221; sulla questione di giurisdizione, quando in primo grado la relativa questione non è stata prospettata dalle parti né è stata presa in considerazione in alcun modo dal giudice, che si è limitato a pronunciare una sentenza nella quale ha dichiarato che il ricorso è irricevibile o improcedibile. In questa ipotesi non si è in presenza di una statuizione implicita sulla giurisdizione. In tal caso, l&#8217;appellante dovrà sollevare il difetto di giurisdizione con una censura specifica; invece, l&#8217;appellato, ai sensi dell&#8217;art. 101 c.p.a., potrà sollevare la relativa questione, per la prima volta in appello, con semplice memoria. E&#8217; precluso al giudice dell&#8217;impugnazione di sollevarla d&#8217;ufficio. Infatti, l&#8217;art. 9 c.p.a., disponendo esplicitamente che &#8220;il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche di ufficio&#8221;, implicitamente sancisce che nelle fasi delle impugnazioni non è rilevabile di ufficio.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref70">[70]</a> In tal senso, S. Perongini, <em>Le impugnazioni nel processo amministrativo</em>, cit., 212.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref71">[71]</a> Cons. St., sez. V, 07.02.2012, n. 656 «[&amp;] <em>si deve concludere che integra abuso del processo la contestazione della giurisdizione da parte del soggetto che abbia optato per quella giurisdizione e che, pur se soccombente nel merito, sia risultato vittorioso, in forza di una pronuncia esplicita o di una statuizione implicita, proprio sulla questione della giurisdizione. In definitiva, la sollevazione di detta autoeccezione in sede di appello, per un verso, integra trasgressione del divieto di venire contra factum proprium &#8211; paralizzabile con l&#8217;exceptio doli generalis seu presentis secondo l&#8217;insegnamento di Cass. sez. civile, sez. I, 7 marzo 2007, n. 5273 &#8211; e, per altro verso, arreca un irragionevole sacrificio alla controparte, costretta a difendersi nell&#8217;ambito del giudizio da incardinare innanzi al nuovo giudice in ipotesi provvisto di giurisdizione, adito secondo le regole in tema di translatio iudicii dettate dall&#8217;articolo 11 del codice del processo amministrativo. Detto sacrificio, nell&#8217;ottica comparativa che informa il giudizio sull&#8217;esistenza e sulla consistenza dell&#8217;abuso, non trova adeguata giustificazione nell&#8217;interesse della parte che disconosce la giurisdizione del giudice dalla in origine evocato, visto che la stessa potrebbe difendersi nel merito in sede di appello al fine di ribaltare la statuizione gravata piuttosto che ripudiare detto giudice in funzione di un giudizio opportunistico circa le maggiori o minori probabilità di esito favorevole a seconda del giudice chiamato a definire la </em>res litigiosa».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref72">[72]</a> In tema di rapporto tra chiesto-pronunciato v. Cons. St., Ad plen., 05.09.2018, n. 14: «<em>In coerenza con il generale principio dell&#8217;effetto devolutivo/sostitutivo dell&#8217;appello, le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall&#8217;art. 105 c.p.a. hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive. E la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si sia tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, non costituisce un&#8217;ipotesi di annullamento con rinvio; pertanto, in applicazione del principio dell&#8217;effetto sostitutivo dell&#8217;appello, anche in questo caso, ravvisato l&#8217;errore del primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref73">[73]</a> Così Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2018, n. 2669, cit.</div>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-poteri-delle-parti-e-del-giudice-nel-processo-amministrativo-dappello/">I poteri delle parti e del giudice nel processo amministrativo d&#8217;appello.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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