<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gianluca Mancuso Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/autore/gianluca-mancuso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/autore/gianluca-mancuso/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Oct 2021 17:03:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Gianluca Mancuso Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/autore/gianluca-mancuso/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le novità in materia di accesso ai documenti amministrativi, in seguito alla l. 15/2005: gli aspetti sostanziali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-novita-in-materia-di-accesso-ai-documenti-amministrativi-in-seguito-alla-l-15-2005-gli-aspetti-sostanziali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:57 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/le-novita-in-materia-di-accesso-ai-documenti-amministrativi-in-seguito-alla-l-15-2005-gli-aspetti-sostanziali/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-novita-in-materia-di-accesso-ai-documenti-amministrativi-in-seguito-alla-l-15-2005-gli-aspetti-sostanziali/">Le novità in materia di accesso ai documenti amministrativi, in seguito alla l. 15/2005: gli aspetti sostanziali</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-novita-in-materia-di-accesso-ai-documenti-amministrativi-in-seguito-alla-l-15-2005-gli-aspetti-sostanziali/">Le novità in materia di accesso ai documenti amministrativi, in seguito alla l. 15/2005: gli aspetti sostanziali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-novita-in-materia-di-accesso-ai-documenti-amministrativi-in-seguito-alla-l-15-2005-gli-aspetti-sostanziali/">Le novità in materia di accesso ai documenti amministrativi, in seguito alla l. 15/2005: gli aspetti sostanziali</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/2336_ART_2336.pdf">clicca qui</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-novita-in-materia-di-accesso-ai-documenti-amministrativi-in-seguito-alla-l-15-2005-gli-aspetti-sostanziali/">Le novità in materia di accesso ai documenti amministrativi, in seguito alla l. 15/2005: gli aspetti sostanziali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silenzio – rifiuto e sindacato del giudice amministrativo: prime applicazioni giurisprudenziali dell’art. 3, comma 6-bis, legge 14 maggio 2005, n. 80.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/silenzio-rifiuto-e-sindacato-del-giudice-amministrativo-prime-applicazioni-giurisprudenziali-dellart-3-comma-6-bis-legge-14-maggio-2005-n-80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 17:37:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/silenzio-rifiuto-e-sindacato-del-giudice-amministrativo-prime-applicazioni-giurisprudenziali-dellart-3-comma-6-bis-legge-14-maggio-2005-n-80/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/silenzio-rifiuto-e-sindacato-del-giudice-amministrativo-prime-applicazioni-giurisprudenziali-dellart-3-comma-6-bis-legge-14-maggio-2005-n-80/">Silenzio – rifiuto e sindacato del giudice amministrativo: prime applicazioni giurisprudenziali dell’art. 3, comma 6-bis, legge 14 maggio 2005, n. 80.</a></p>
<p>La sentenza in esame (T.A.R. Veneto, sez. I, 2 agosto 2005, n. 3062) costituisce una delle prime applicazioni giurisprudenziali della norma contenuta nell’art. 3, comma 6-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo la quale, nel giudizio sul c.d. silenzio – rifiuto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/silenzio-rifiuto-e-sindacato-del-giudice-amministrativo-prime-applicazioni-giurisprudenziali-dellart-3-comma-6-bis-legge-14-maggio-2005-n-80/">Silenzio – rifiuto e sindacato del giudice amministrativo: prime applicazioni giurisprudenziali dell’art. 3, comma 6-bis, legge 14 maggio 2005, n. 80.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/silenzio-rifiuto-e-sindacato-del-giudice-amministrativo-prime-applicazioni-giurisprudenziali-dellart-3-comma-6-bis-legge-14-maggio-2005-n-80/">Silenzio – rifiuto e sindacato del giudice amministrativo: prime applicazioni giurisprudenziali dell’art. 3, comma 6-bis, legge 14 maggio 2005, n. 80.</a></p>
<p>La sentenza in esame<a href="/ga/id/2005/8/6939/g"><b> (T.A.R. Veneto, sez. I, 2 agosto 2005, n. 3062)</b> </a> costituisce una delle prime applicazioni giurisprudenziali della norma contenuta nell’art. 3, comma 6-<i>bis</i>, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo la quale, nel giudizio sul c.d. silenzio – rifiuto (o inadempimento) dell’amministrazione di cui all’art. 21-<i>bis</i> L. n. 1034/1971, «Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza». Si tratta di una novità particolarmente significativa se si considera che il prevalente orientamento giurisprudenziale ritiene che il ricorso di cui all’art. 21-<i>bis</i> L. n. 1034/1971 avverso il silenzio abbia il solo scopo di obbligare l’amministrazione ad adempiere il suo obbligo di intervento, una volta che esso sia stato accertato dal giudice amministrativo; non avrebbe quest’ultimo il potere di estendere il proprio sindacato sulla fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente. In questo senso cfr.: T.A.R. Lazio, sez. II, 14 febbraio 2005, n. 1248, in <i>www.iuritalia.com</i>; T.A.R. Marche, 4 febbraio 2005, n. 115, in <i>iuritalia.com</i>; Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2004, 3741, in <i>Foro amm</i>. CDS, 2004, 1665; Cons. Stato, ad. plen., 9 gennaio 2002, n. 1, in <i>Giust. civ. </i>2002, I, 801, nella quale si afferma che la cognizione del giudice amministrativo deve essere circoscritta al solo accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione, anche nel caso in cui il provvedimento richiesto dal privato abbia natura vincolata.<br />
La norma di cui all’art. 3, comma 6-<i>bis</i>, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 sovverte tale orientamento permettendo al giudice amministrativo di estendere il proprio sindacato anche sulla sostanza della pretesa fatta valere attraverso il ricorso contro il silenzio. La sentenza afferma che questa innovazione pone rimedio alla lentezza defatigante che il procedimento avverso il silenzio – rifiuto assume nella ricostruzione della giurisprudenza prevalente: in seguito all’ordine giudiziale di provvedere, emesso all’esito del procedimento, infatti, la p.a. potrebbe adottare un provvedimento negativo che il privato avrebbe l’onere di impugnare in un separato giudizio. Attraverso la nuova norma si permette al privato di evitare la duplicazione di giudizi, consentendo al giudice amministrativo di statuire già nel giudizio avverso il silenzio non solo sull’illegittimità dell’inerzia amministrativa ma anche sulla sostanza della controversia.<br />
In tal modo, la novella legislativa codifica un orientamento giurisprudenziale che, prima dell’adunanza plenaria n. 1/2002, aveva tentato di configurare nel procedimento avverso il silenzio – rifiuto una verifica giudiziale sulla fondatezza della pretesa fatta valere dal ricorrente. Cfr., in questo senso, T.A.R. Lazio, sez. I, 18 maggio 1999, n. 1069, in <i>Ragiusan</i>, 2000, 386; Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2000, n. 3526, in <i>Foro amm</i>., 2000, 2177; Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2001, n. 4223, in <i>Foro amm.</i>, 2001, 1994; Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2001, n. 6465, in <i>Cons. Stato</i>, 2001, I, 2756: “L&#8217;art. 21-<i>bis </i>l. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall&#8217;art. 2 l. 21 luglio 2000 n. 205 non ha modulato la concreta operatività della tutela contro il silenzio dell&#8217;Amministrazione sulla sola tutela consistente nella pronuncia &#8220;minimale&#8221; circa l&#8217;obbligo o meno di determinarsi sulla domanda del soggetto, non escludendo che, in presenza di determinate circostanze, il Giudice possa (e debba) esercitare un sindacato più intenso sulla pretesa sostanziale fatta valere dall&#8217;interessato, con la conseguenza che se la parte ricorrente lo richiede il Giudice deve vagliare la fondatezza sostanziale della pretesa azionata, con l&#8217;unico limite costituito dal divieto di sostituzione agli apprezzamenti discrezionali riservati all&#8217;Amministrazione”.<br />
Sulla scia di questa tesi, ora codificata dall’art. 3, comma 6-<i>bis </i>L. n. 80/2005, si potrebbe ritenere che, ferma la natura accertativa del giudizio avverso il silenzio – rifiuto, tuttavia il giudice avrebbe il potere di ordinare alla p.a. di adottare il provvedimento richiesto dal privato, qualora esso abbia un esito vincolato a suo favore, dovendo astenersi, invece, dall’intervenire sul potere discrezionale della p.a.<br />
In dottrina cfr.: Mazzia F., <i>Il sindacato del giudice amministrativo nelle controversie avverso il silenzio-rifiuto dell’amministrazione non si estende alla fondatezza della pretesa del privato</i>, in <i>Nuovo dir</i>., 2002, I, 755; Parisi T., <i>Il silenzio della pubblica amministrazione: profili sostanziali e processuali</i>, in <i>Riv. guardia di finanza</i>, 2002, 1431; Giovagnoli R., <i>L’oggetto del sindacato giurisdizionale nel ricorso contro il silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione</i>, in <i>Urbanistica e appalti</i>, 2001, 1123; Azzoni V. <i>Il silenzio-rifiuto: alcuni nodi irrisolti</i>, in <i>Nuova rass</i>., 1999, 1708; Tonoletti B., <i>Oggetto del giudizio contro il silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione: orientamenti giurisprudenziali</i>, in <i>Urbanistica e appalti</i>, 1997, 1039; Sandulli M., <i>Riflessioni sulla tutela del cittadino contro il silenzio della p.a</i>., in <i>Giust. Civ</i>., 1994, II, 485.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/silenzio-rifiuto-e-sindacato-del-giudice-amministrativo-prime-applicazioni-giurisprudenziali-dellart-3-comma-6-bis-legge-14-maggio-2005-n-80/">Silenzio – rifiuto e sindacato del giudice amministrativo: prime applicazioni giurisprudenziali dell’art. 3, comma 6-bis, legge 14 maggio 2005, n. 80.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
