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	<title>Giandomenico D Urgolo Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Giandomenico D Urgolo Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Delle incompatibilita&#8217; dei professori universitari a tempo pieno.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/delle-incompatibilita-dei-professori-universitari-a-tempo-pieno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/delle-incompatibilita-dei-professori-universitari-a-tempo-pieno/">Delle incompatibilita&#8217; dei professori universitari a tempo pieno.</a></p>
<p>1. Le incompatibilita&#8217; dei professori universitari. Il contesto normativo attuale.   La materia delle incompatibilità dei docenti universitari é oggi disciplinata dall&#8217;art. 6, commi 9, 10, 11 e 12 della Legge. n. 240/10 (Legge Gelmini, &#8220;Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonche&#8217; delega al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/delle-incompatibilita-dei-professori-universitari-a-tempo-pieno/">Delle incompatibilita&#8217; dei professori universitari a tempo pieno.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/delle-incompatibilita-dei-professori-universitari-a-tempo-pieno/">Delle incompatibilita&#8217; dei professori universitari a tempo pieno.</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Le incompatibilita&#8217; dei professori universitari. Il contesto normativo attuale.</strong><br />  </div>
<div style="text-align: justify;">La materia delle incompatibilità dei docenti universitari é oggi disciplinata dall&#8217;art. 6, commi 9, 10, 11 e 12 della Legge. n. 240/10 (Legge Gelmini, &#8220;Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonche&#8217; delega al Governo per incentivare la qualità e l&#8217;efficienza del sistema universitario&quot;), da cui emerge una tripartizione tra incompatibilità assolute, incompatibilità relative e attività liberamente esercitabili.</div>
<div style="text-align: justify;">Per quanto concerne le incompatibilità assolute, l&#8217;art. 6, cit., co. 9, prevede che la posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l&#8217;esercizio del commercio e dell&#8217;industria.</div>
<div style="text-align: justify;">La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l&#8217;esercizio del commercio e dell&#8217;industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli <em>articoli<a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&#038;NOTXT=1&#038;KEY=01LX0000124503ART3"> </a>2 </em>e <em>3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297</em>, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell&#8217;ateneo di appartenenza. <br /> La previsione riprende l&#8217;art. 60 del D.P.R. n. 3 del 1957 (&#8220;Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato&#8221;), ed è incentrata sul dovere di esclusivita&#8217; del dipendente pubblico, che è funzionale alla realizzazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell&#8217;azione amministrativa (art. 97 Cost.), che risulterebbero vanificati dall&#8217;espletamento di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto. Nell&#8217;ampia nozione di esercizio del commercio e dell&#8217;industria rientra anche l&#8217;assunzione di cariche gestionali in società costituite a fini di lucro (amministratore, consigliere, sindaco, liquidatore),<a title="">[1]</a>mentre la mera titolarità di quote del patrimonio sociale a soli fini di investimento finanziario, con conseguente acquisizione dello <em>status</em> di semplice socio, è invece compatibile.<a title="">[2]</a><br /> Ancora, secondo l&#8217;art.6, comma 9, l&#8217;esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno.<br /> Il divieto di esercizio di attività libero-professionale è da intendersi in base al costante indirizzo della Corte di Cassazione<a title="">[3]</a>, come nozione aperta, qualificata per la presenza dei requisiti di professionalità (intesa sotto il profilo della continuità del suo esercizio) e di intellettualità (intesa come erogazione a favore dei terzi di prestazioni a carattere tecnico-intellettuale) e identificabile anche laddove non sia imposta, a chi intenda esercitarla, l&#8217;iscrizione in appositi albi o elenchi.<br /> Lo svolgimento di attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative è, invece, consentito, ai sensi dell&#8217;art. 6, commi 10 e 12 della L. n. 240/10, ai professori e ai ricercatori a tempo definito, purché ciò non determini situazioni di conflitto di interesse rispetto all&#8217;ateneo di appartenenza.<br /> Per quanto concerne le incompatibilità relative, l&#8217;art. 6, co. 10, della L. n. 240/10, individua alcune attività, che i professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere previa autorizzazione del rettore: attività didattiche, attività di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l&#8217;università di appartenenza, a condizione comunque che l&#8217;attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall&#8217;università di appartenenza.<br /> L&#8217;espletamento di tali attività non deve determinare situazioni di conflitto di interesse con l&#8217;università di appartenenza, né produrre detrimento al corretto e proficuo svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali. <br /> Secondo l&#8217;art.6, comma 11, I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse.<br /> E, ancora, secondo, l&#8217;art.6, comma 12, i professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all&#8217;ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l&#8217;esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l&#8217;adempimento degli obblighi istituzionali.<br /> Per quanto riguarda le attivita&#8217; liberamente espletabili, l&#8217;art. 6, comma 10, della Legge Gelmini, afferma che sono liberamente svolgibili attività retribuite di referaggio, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, divulgazione scientifica e attività di pubblicazioni editoriali, ma non possono essere esercitate attività libero-professionale.<br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>2. Le incompatibilità dei professori universitari a tempo pieno.  </strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Nell&#8217;ambito delle incompatibilita&#8217; dei professori universitari, particolare rilievo assumono le incompatibilita&#8217; dei professori a tempo pieno, che costituiscono oggetto di ampio dibattito interpretativo.<br /> L&#8217;incompatibilità dei professori universitari a tempo pieno, risulta disciplinata da varie norme, alcune piu&#8217; recenti, altre risalenti nel tempo, tutte ancora formalmente in vigore. <br /> Innanzitutto, va considerato l&#8217;art. 11 c. 5 lett. a) del DPR 11 luglio 1980, n. 382, recante il &#8220;Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica&#8221; così come modificato dall&#8217; art. 3, L. 9 dicembre 1985 n. 705 e dall&#8217;art. 3, L. 18 marzo 1989, n. 118), che prevede l&#8217;incompatibilità dei Professori a tempo pieno con lo &#8220;<em>svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con la assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l&#8217;esercizio del commercio e dell&#8217;industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l&#8217;assolvimento dei propri compiti istituzionali</em>&#8220;. <br /> Il professore universitario a tempo pieno può svolgere, dunque, attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché attività didattiche, anche in modo continuativo.<br /> Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante &#8220;Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni&#8221;, all&#8217;art. 53 disciplina l&#8217;incompatibilità ed il cumulo degli impieghi con la previsione che il dipendente pubblico non possa svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati dall&#8217;amministrazione di appartenenza. Il citato articolo 53 affida alle Università il compito di disciplinare in autonomia le modalità del rilascio delle autorizzazioni ai professori universitari a tempo pieno, precisando che, in caso di inosservanza, il compenso dovrà essere versato all&#8217;amministrazione di appartenenza al fine di incrementare il fondo di produttività o di fondi equivalenti, pena l&#8217;ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti (art. 53 comma 7-bis, come inserito dall&#8217;art. 1, comma 42, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190, c.d. Legge Anticorruzione). <br /> La c.d. Legge Gelmini (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonche&#8217; delega al Governo per incentivare la qualità e l&#8217;efficienza del sistema universitario&quot; ) ha precisato, all&#8217;art. 6, che i docenti universitari in regime di tempo pieno fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente attività retribuite di referaggio, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, divulgazione scientifica e attività d pubblicazioni editoriali, ma non possono esercitare attività libero-professionale. <br />  <br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>3. L&#8217;attività di consulenza ed il regime della partita IVA per i professori universitari a tempo pieno.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Tra le questioni piu&#8217; dibattute per quanto concerne i professori universitari a tempo pieno, si è evidenziata quella relativa allo svolgimento di consulenze e, in tal caso, alla possibilita&#8217; di aprire partita I.V.A.<a title="">[4]</a><br /> Sovente, la Corte dei conti (nelle varie sezioni giurisdizionali regionali), riferendosi alla disposizione di cui all&#8217;art. 5 del d.P.R. n. 633/1972<a title="">[5]</a>, ha statuito che il semplice possesso della partita IVA costituisce un indice sufficiente a dimostrare l&#8217;esercizio di un&#8217;attività continuativa e sistematica di tipo libero-professionale e, pertanto, incompatibile in via assoluta (non autorizzabile) con lo status di professore universitario a tempo pieno. Questo perché, se l&#8217;apertura della partita IVA è obbligatoria quando un soggetto avvia l&#8217;esercizio di un&#8217;impresa, arte o professione, risulta evidente che lo stesso soggetto svolga tale attività con carattere continuativo ed abituale.<a title="">[6]</a>Ciò renderebbe la suddetta attività vietata per il docente a tempo pieno che, dunque, non può essere titolare di partita IVA. <a title="">[7]</a><br /> Sul punto va aggiunto che il MIUR, nel suo Atto di Indirizzo avente ad oggetto l&#8217;aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione<a title="">[8]</a>, ha invece fatto proprio l&#8217;orientamento giurisprudenziale meno restrittivo, secondo cui &#8220;<em>la titolarità della partita IVA per quanto possa ritenersi un elemento caratterizzante dell&#8217;attività libero-professionale o di impresa, non può essere considerata di per sé sufficiente a provare la sistematicità e stabilità dell&#8217;esercizio della stessa</em>&#8220;. Il possesso della partita IVA si pone solamente quale &#8220;<em>indice sintomatico</em>&#8221; di un&#8217;attività di natura professionale e deve essere valutato in concreto assieme ad altri elementi che maggiormente si pongono quali indici rivelatori dell&#8217;attività stessa. <br /> Sulla stessa linea interpretativa si è collocata anche la CRUI secondo cui &#8220;<em>appare indispensabile interpretare in maniera non eccessivamente restrittiva l&#8217;incompatibilità per il docente a tempo pieno della titolarità di partita IVA e dunque ritenere che anche i medesimi professori possono risultare titolari di partita IVA</em>&#8220;. <a title="">[9]</a><br /> Secondo il MIUR<strong>, </strong>sebbene si debba rifuggire dall&#8217;idea che il mero possesso della partita IVA possa essere inteso come indubbio indice di svolgimento di attività continuativa ed abituale e, dunque, incompatibile, è necessario tuttavia evitare il rischio di assimilare l&#8217;attività di consulenza a quella professionale poiché, se così fosse, si eluderebbe la finalità di una norma essenziale (quale quella sull&#8217;incompatibilità del personale assunto in regime di tempo pieno), con un conseguente ed inevitabile contrasto con il principio di cui all&#8217;art. 98 della Costituzione. <br /> È necessario, pertanto, analizzare le varie situazioni, accertando, in base ad indici concreti, che l&#8217;attività extraistituzionale del docente a tempo pieno &#8211; anche se di pregio dal punto di vista economico &#8211; non risulti ostativa della presenza del docente in ateneo e rivesta un carattere occasionale e non organizzato. Solo in tal caso, e solo ove si accerti che si tratta di attività di consulenza e non certamente professionale, la stessa può essere ricompresa tra quelle liberamente esercitabili dal docente a tempo pieno ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 6, comma 10, Legge n. 240/2010, con possibilità di utilizzazione del regime della partita IVA.<br />  <br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>4. Le incompatibilita&#8217; ed il regime di tempo pieno nei recenti orientamenti giurisprudenziali.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Di recente, come sopra accennato, soprattutto le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti hanno ritenuto &#8220;non occasionali&#8221; quegli incarichi connotati dal possesso di partita I.V.A., costituendo questo un indice sufficiente a dimostrare un&#8217;attivita&#8217; continuativa e sistematica di tipo libero-professionale, come tale incompatibile in via assoluta (e,quindi, non autorizzabile) con lo status di professore universitario a tempo pieno.<a title="">[10]</a><br /> La vicenda riguardava un docente, in regime di impegno a tempo pieno, medico titolare di incarico di direttore di struttura complessa.<br /> Ancora di recente, la Corte dei Conti ha avuto modo di occuparsi della compatibilita&#8217; di un docente a tempo pieno, titolare di partita I.V.A., svolgente attivita&#8217; di consulenza.<br /> La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l&#8217;Emilia Romagna con la sentenza n. 211/2017<a title="">[11]</a>ha condannato il professore a titolo di risarcimento del danno per l&#8217;indebita percezione di compensi derivanti dall&#8217;espletamento di attività extra-istituzionali non autorizzate. La citata sentenza definisce l&#8217;attività svolta dal professore come libero professionale ed in regime di incompatibilità, svolgendo attività di consulenza di parte o d&#8217;ufficio per le misurazioni fonometriche nell&#8217;ambito di procedimenti giudiziari con abitualità, sistematicità e continuità. La decisione, secondo i giudici, è sostenuta anche dal possesso ininterrotto e da lungo tempo di una partita IVA da parte del docente stesso. <br /> L&#8217;orientamento sopra citato, come detto prevalente, nell&#8217;ambito della giurisprudenza delle Sezioni regionali giurisdizionali, di recente ha visto un ribaltamento ad opera della giurisprudenza delle Sezioni Centrali della Corte dei Conti.<br /> La Corte dei Conti, terza sezione giurisdizionale Centrale d&#8217;Appello, con la sentenza n. 198 del 27 settembre 2019, ribaltando totalmente le conclusioni del giudice di prime cure, ha dichiarato assolto il professore, in quanto &#8220;<em>la titolarità di una partita IVA da parte di un docente universitario, soprattutto se non accompagnata dall&#8217;iscrizione in Albi professionali, non implica, automaticamente, che ogni attività fatturata sia contraria ai doveri di esclusività, in quanto non è accertativa del carattere di abitualità e sistematicità della stessa</em>&#8220;.<a title="">[12]</a><br /> Questa sentenza assume un valore di primario rilievo nell&#8217;interpretazione della normativa sulle incompatibilita&#8217; dei professori universitari, sganciandosi dall&#8217;interpretazione tradizionale e restrittiva, collegata al formale possesso della partita I.V.A. da parte del docente.<br /> La sentenza in questione, accoglie una tesi sostanziale dell&#8217;incompatibilita&#8217;, che, secondo i giudici di Appello della Terza Sezione, va vista soprattutto in concreto, ossia valutando il contenuto dell&#8217;attivita&#8217; esercitata, il suo carattere occasionale e non abituale, la mancanza di una struttura organizzativa tale da indurre alla considerazione di abitualita&#8217; e professionalita&#8217;, la presenza dell&#8217;autorizzazione a cura dell&#8217;amministrazione di appartenenza, come prescritto dall&#8217;art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001.<br /> La sentenza in questione, resa in sede di Appello, ha determinato una nuova linfa per l&#8217;indirizzo, sinora minoritario, di carattere estensivo.<br /> L&#8217;auspicio è che, nel prosieguo, nonostante la complessita&#8217; e delicatezza della materia, possa delinearsi un&#8217;interpretazione univoca, tesa a dare maggior certezza e stabilita&#8217; alla disciplina delle incompatibilita&#8217;.<br />  <br />  <br />  </div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Liguria, 9 ottobre 2017, n.155, in <em>www. banchedati.corteconti.it.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lombardia, 31 ottobre 2018, in <em>www. banchedati.corteconti.it.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza 10 dicembre 2013, n.27493, in <em>Foro Italiano</em>, 2014, I, 813 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>Sulla genericita&#8217; del concetto di consulenza e sulla conseguente difficolta&#8217; di individuare le ipotesi di incompatibilita&#8217;, cfr. C.MARZUOLI, <em>La riforma dell&#8217;Universita&#8217; &#8211; Lo stato giuridico e il reclutamento: innovazioni necessarie, ma sufficienti?</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo</em>, 2011, 361.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>&#8220;Per esercizio di arti e professioni si intende l&#8217;esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l&#8217;esercizio in forma associata delle attività stesse&#8221;; </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>Indicativo in tale senso è anche l&#8217;art. 35 del d.P.R. n. 633/1972 che prevede espressamente che la partita IVA viene aperta su denuncia (quindi per espressa volontà personale) di chi intende esercitare l&#8217;impresa, l&#8217;arte o la professione. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>Cfr.Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l&#8217;Emilia Romagna della Corte dei conti, che ha confermato, con la sentenza 29 giugno 2017, n. 150,  che l&#8217;utilizzo della partita Iva da parte di un dipendente pubblico è rivelatore dell&#8217;intendimento del soggetto di intraprendere l&#8217;esercizio &#8220;di un&#8217;impresa, arte o professione&#8221;, e comporta il riscontro positivo, da parte dell&#8217;amministrazione delle Entrate, dei connotati di una &#8220;attività di lavoro autonomo&#8221;; Cfr. nel medesimo senso:  Corte dei conti &#8211; Sezione giurisdizionale per l&#8217;Emilia Romagna, n. 211 del 2017; Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per Emilia Romagna, 31.10.2017, n. 210; Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, 26.9.2018 n. 47, in<em>www. banchedati.corteconti.it</em><br /> <a title="">[8]</a>MIUR, Atto di Indirizzo n. 39 del 14 maggio 2018, in <em>www.miur.gov.it/documents/20182/0/Atto+d&#8217;indirizzo+</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>CRUI, <em>Il regime di incompatibilità proprio dei docenti universitari a tempo pieno</em>, 2017, in www.uspur.it/wp-content/uploads/2017/07/CRUI-Nota-incompatibilit-docenti-tempo-pieno-2017.pdf</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l&#8217;Emilia Romagna, n. 150 del 2017, in<em>www. banchedati.corteconti.it</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per l&#8217;Emilia Romagna, sentenza 31 ottobre 2017, n. 211, in <em>www. banchedati.corteconti.it.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>Corte dei Conti, Terza Sezione giurisdizionale di Appello, sentenza 27 settembre 2019, n. 198, <a>in </a><a><em>www. banchedati.corteconti.it</em></a></div>
<hr />
<p>Note</p>
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