<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giada Brambilla Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/autore/giada-brambilla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/autore/giada-brambilla/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Giada Brambilla Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/autore/giada-brambilla/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il brevetto CRISPR: potenzialità e rischi della proprietà intellettuale in campo biotecnologico</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-brevetto-crispr-potenzialita-e-rischi-della-proprieta-intellettuale-in-campo-biotecnologico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:45 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-brevetto-crispr-potenzialita-e-rischi-della-proprieta-intellettuale-in-campo-biotecnologico/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-brevetto-crispr-potenzialita-e-rischi-della-proprieta-intellettuale-in-campo-biotecnologico/">Il brevetto CRISPR: potenzialità e rischi della proprietà intellettuale in campo biotecnologico</a></p>
<p>Sommario 1. Introduzione. CRISPR: nascita di una tecnica rivoluzionaria 2. Sfida a tre per la proprietà intellettuale di CRISPR 2.1 Dalla sentenza Chakrabarty al Bayh Dole Act: perché è possibile brevettare i trovati biotecnologici: 2.2 Lo scontro per la paternità di CRISPR: 2.2.1 Il fondamentale requisito della nonobviousness 2.3 La decisione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-brevetto-crispr-potenzialita-e-rischi-della-proprieta-intellettuale-in-campo-biotecnologico/">Il brevetto CRISPR: potenzialità e rischi della proprietà intellettuale in campo biotecnologico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-brevetto-crispr-potenzialita-e-rischi-della-proprieta-intellettuale-in-campo-biotecnologico/">Il brevetto CRISPR: potenzialità e rischi della proprietà intellettuale in campo biotecnologico</a></p>
<div style="text-align: justify;"> Sommario<br /> <a>1. Introduzione. CRISPR: nascita di una tecnica rivoluzionaria</a><br /> <a>2. Sfida a tre per la proprietà intellettuale di CRISPR</a><br /> <a>2.1 Dalla sentenza Chakrabarty al Bayh Dole Act: perché è possibile brevettare i trovati biotecnologici:</a><br /> <a>2.2 Lo scontro per la paternità di CRISPR:</a><br /> <a>2.2.1 Il fondamentale requisito della <em>nonobviousness</em></a><br /> <a>2.3 La decisione della corte europea dei brevetti (EPO)</a><br /> <a>3. Applicazione di CRISPR e AddGene: libero accesso alle tecnologie brevettate per la ricerca di base.</a><br /> <a>4. Biotecnologie e dignità umana: una relazione non sempre facile</a><br /> <a>5. Considerazioni conclusive</a><br />  <br /> 1. Introduzione. CRISPR: nascita di una tecnica rivoluzionaria<br />  <br /> Il 1953 è un anno fondamentale per gli studi nel settore della genetica: James Watson e Francis Crick scoprono la struttura del DNA e il suo meccanismo di replicazione. È la scoperta basilare (e più clamorosa) di una lunga serie, che li porterà a vincere il premio Nobel nel 1962.  Da allora la conoscenza del DNA e del funzionamento del nostro patrimonio genetico si è sempre più consolidata: dalla definizione della struttura si è passati al suo funzionamento e al modo in cui viene trasmessa l&#8217;informazione dai geni, per giungere poi agli studi si biologia molecolare che hanno permesso di studiare l&#8217;origine genetica di molte malattie nonché gli studi di ingegneria genetica volti proprio a correggere quegli errori da cui originano molte malattie, ovvero a potenziare talune caratteristiche positiva del corredo genetico, tanto negli animali, quanto nelle piante. A tale ultimo proposito una delle tecniche oggi maggiormente studiate per i suoi notevoli e molteplici vantaggi è quella che viene va sotto l&#8217;acronimo di CRISPR, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (brevi ripetizioni palindrome interspaziate in modo regolare). <br /> La storia di CRISPR, in realtà, inizia più di un ventennio fa quando, nel 1993, un giovane biologo, Francisco Mojica (oggi microbiologo dell&#8217;Università di Alicante), scoprì che nei batteri era presente un meccanismo, una sorta di sistema immunitario, che li difendeva dalle malattie virali, che denominò CRISPR.  Proseguendo nei suoi studi, nel 2002, Mojica individuò la presenza di CRISPR in circa 40 specie di batteri, senza sapere ancora quale funzione svolgesse: fu solo quando si concentrò sui tratti di DNA spaziatore (<em>spacer</em>), che arrivò l&#8217;intuizione giusta: «Scoprì che uno spacer presente nel batterio Escherichia coli presentava la stessa sequenza di basi di un virus, il batteriofago P1, che infetta proprio questi batteri. Eppure, il particolare ceppo di Escherichia coli analizzato da Mojica risultava immune all&#8217;infezione: Mojica iniziò a sospettare che ci potesse essere una correlazione tra la resistenza all&#8217;infezione e la presenza del DNA virale nei batteri»<a title="">[1]</a>. <br /> Dalle prime intuizioni di Mojica molta strada è stata fatta e CRISPR è entrato nel settore industriale: nel 2004 viene riconosciuto il primo brevetto su CRISPRa W. Michael Russell, Rodolphe Barrangou e Philippe Horvath, circa il metodo di sequenziamento di alcune regioni CRISPR per rilevare varianti di Lactobacillus acidophilus, un batterio utilizzato nella produzione industriale dello yogurt<a title="">[2]</a>.<br /> Ma l&#8217;anno di svolta è il 2012: Jennifer Doudna (UC Berkeley) ed Emmanuelle Charpentier (Università di Vienna, ora direttrice del Laboratorio di biologia delle infezioni al Max Planck di Berlino) riescono a riprodurre questa sorta di sistema immunitario presente nei batteri in via artificiale, e intuiscono che associandolo agli enzimi della classe delle nucleasi, specificamente quelle Cas, in particolare all&#8217;endonucleasi Cas9, è possibile effettuare modifiche mirate sul DNA, cioè interventi di <em>genome editing</em>, grazie all&#8217;associazione ad una guida, una breve sequenza di RNA (cosiddetto sistema di posizionamento) che lo indirizza verso un punto specifico.  Attraverso CRISPR è, dunque, possibile introdurre i cambiamenti desiderati sulla linea genetica, inducendo mutazioni indistinguibili da quelle naturali e trasmissibili in via ereditaria: è possibile spegnere un gene difettoso, &#8220;ripararlo&#8221;, inserire nuovi segmenti di DNA<a title="">[3]</a>, trasformando, così, le tecniche di <em>gene-editing</em>e di ingegneria genetica finora utilizzate. <br /> Ciò che rende questo meccanismo singolare, oltre a fatto che utilizza meccanismi naturali di riparazione cellulare, è la sua semplicità e precisione (evita di utilizzare sistemi, per così dire, di forza bruta, che sfruttano i virus, e che inducono modificazioni casuali e non prevedibili), nonché la sua economicità e rapidità: permette di raggiungere risultati impensabili con le tradizionali tecniche di ingegneria genetica  in tempi più celeri, poiché in grado di incidere nel punto del DNA desiderato. Indubbiamente uno strumento prezioso per la ricerca di base, poiché funziona su tutti gli organismi (batteri, piante e animali) e le cui sue possibili applicazioni appaiono molteplici: uno strumento straordinario, che ha suscitato entusiasmo e interesse, non solo, nella comunità scientifica<a title="">[4]</a>, ma anche in campo industriale<a title="">[5]</a>, oltre che a livello mediatico e che non manca di destare preoccupazione e timore per possibili derive di carattere eugenetico<a title="">[6]</a>.<br />  <br /> <a>2. </a>Sfida a tre per la proprietà intellettuale di CRISPR<br />  <br /> Come è possibile intuire, una tecnologia tanto trasversale, che può trovare applicazione nei più diversi settori, promette gloria e prestigio accademico, oltre a premi e riconoscimenti, ma anche vantaggi economici consistenti.<br /> Così a partire dal 2012 è iniziato quello che gli esperti del settore non hanno tardato a definire come un caso di scuola<a title="">[7]</a>tra i brevetti biotecnologici, ossia lo scontro per la paternità di CRISPR/Cas9 e il riconoscimento del diritto allo sfruttamento del relativo <em>know how</em>, che vede contrapposti i gruppi di ricerca facenti capo a due delle maggiori università americane. Da un lato il team di Doudna e Charpentier (UC Berkeley), le madri di questa tecnica, che per prime hanno riprodotto CRISPR in laboratorio e ne hanno spiegato il funzionamento generale; dall&#8217;altro, Feng Zhang, biochimico sino-americano (Massachusetts Institute of Technology, MIT), che ha richiesto il brevetto per l&#8217;applicazione di CRISPR/Cas9 sulle cellule eucariote, ossia quelle cellule che caratterizzano gli esseri superiori, come piante e animali, e che con i batteri condividono la struttura del DNA.  <br /> La contesa si è giocata su due distinti &#8220;campi di battaglia&#8221;, l&#8217;ufficio statunitense dei brevetti, USPTO (United States Patent and Trademark Office), e il corrispondente ufficio europeo, EPO (European Patent Office), con esiti, però, contrapposti. <br />  <br />  <br />  <br /> <a>2.1 </a>Dalla sentenza Chakrabarty al Bayh Dole Act: perché è possibile brevettare i trovati biotecnologici:<br />  <br /> Prima di dar conto della vicenda giudiziaria sul brevetto di CRISPR, si rendono necessarie alcune premesse, per meglio contestualizzare il caso. Innanzitutto occorre capire perché è possibile richiedere ed ottenere brevetti su prodotti e materiali biotecnologici; in secondo luogo è opportuno guardare brevemente alla legislazione statunitense che ha permesso alle università di accedere agli strumenti di privativa industriale. <br /> Per quanto attiene al primo punto, a ben guardare, già dalla seconda metà del secolo scorso, non si registravano incertezze o criticità circa la possibilità di brevettare i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti da tali procedimenti (si veda ad esempio l&#8217;art 53 della Convenzione di Monaco del 1973). Non vi è quindi mai stato dubbio sulla possibilità di brevettare procedimenti industriali che utilizzassero meccanismi microbiologici (ovviamente si rendeva necessaria una revisione, o meglio un adattamento delle norme che da circa un secolo regolavano il sistema brevettuale, pensato in funzione delle invenzioni meccaniche). Più complessa era la situazione con riferimento alla produzione di nuovi microrganismi ottenuti attraverso procedimenti microbiologici, stante anche il dibattito etico che si poneva sullo sfondo. <br /> Un punto di svolta è stato raggiunto con la fondamentale sentenza della Corte Suprema Americana nel caso Diamond vs. Chakrabarty (1980)<a title="">[8]</a>: agli inizi degli anni &#8217;70 il microbiologo indiano, naturalizzato statunitense, Ananda Chakrabarty sviluppò un microrganismo geneticamente modificato, un batterio, in grado, sulla carta, di bonificare le aree inquinate dagli idrocarburi. Di tale organismo venne richiesto il brevetto, che inizialmente fu negato dall&#8217;USPTO, con la motivazione che la legge non consentiva la brevettazione di esseri viventi. A seguito di una <em>querelle</em>giudiziaria durata quasi un decennio, la Corte Suprema riconobbe il brevetto, con una interpretazione, che potremmo definire estensiva, del paragrafo 101 dell&#8217;US Patent Act del 1952 e successivi<a title="">[9]</a>, stabilendo un principio che avrebbe segnato tutta la giurisprudenza successiva, non solo americana, in tema di brevetti biotecnologici: si legge infatti nelle pagine della sentenza che è assoggettabile a privativa «<em>anything under the sun that is made by man</em>», identificando quale discrimine essenziale per distinguere le invenzione brevettabili da quelle non brevettabili l&#8217;apporto umano per la creazione di  qualcosa che in natura non esiste ancora. <br /> Il principio contenuto nella sentenza del 1980 è stato poi ribadito nel 2001 dall&#8217;USPTO nelle <em>Utility Examination Guidelines, </em>confermando la posizione per cui le invenzioni basate sui geni sono brevettabili a condizione che si riscontri un intervento umano sufficiente a soddisfare lo standard del «<em>made by man</em>». <br /> A seguito della sentenza summenzionata, ha avuto inizio un periodo in cui la sfera del brevettabile, con particolare riferimento al materiale genetico, ha conosciuto una notevole espansione (un esempio per tutti è quello che riguarda il cd. Oncomouse, sulla cui brevettabilità, negli Stati Uniti, non si è dubitato per un istante). <br /> Solo recentemente è stato possibile registrare un cambiamento nella prassi seguita dall&#8217;USPTO in tema di brevetti biotech negli ultimi trent&#8217;anni: a seguito del caso Myriad Genetics<a title="">[10]</a>(2013), si impone, infatti, una rivalutazione nella concessione dei brevetti nel settore biotech, a favore di un atteggiamento maggiormente rigido e riduzionista, con specifico riferimento al requisito dell&#8217;apporto umano.<br /> Questa proliferazione di privative ha avuto ricadute, infatti, non sempre positive nel campo della ricerca<a title="">[11]</a>, favorita anche da una normativa, il Bayh-Dole Act (1980), che ha permesso alle università di brevettare i loro trovati. Questa, insieme ad un ingente flusso di finanziamenti e da un diversificato supporto di agenzie ed enti federali a sostegno della ricerca scientifica, ha permesso alleuniversità americane di assumere un ruolo di primo piano in ambito brevettuale, incoraggiando così la collaborazione tra il mondo accademico e l&#8217;impresa. <br /> Questa legge attribuisce direttamente la titolarità dell&#8217;invenzione alle università e agli altri enti di ricerca, consentendo loro di trarre profitto dallo sfruttamento industriale e commerciale delle invenzioni, licenziando a terzi i diritti dei loro trovati. Peraltro, a tutela degli enti finanziatori, l&#8217;Act introduce alcune limitazioni al godimento del diritto di esclusiva. In particolare, prevede la possibilità, per la Federal Agency che ha finanziato la ricerca, di rivendicare la titolarità del brevetto qualora l&#8217;università non comunichi entro un tempo ragionevole all&#8217;agenzia stessa l&#8217;invenzione realizzata. <br /> Questa normativa non è andata esente da critiche, in particolare da parte di coloro che sostegno la libertà di accesso alla conoscenza e alle informazioni, in particolare per la ricerca di base, resa difficile e costosa anche a causa dei brevetti, che vanno ad inficiare l&#8217;obiettivo comune dello sviluppo<a title="">[12]</a>. E infatti i dati<a title="">[13]</a>dimostrano come a seguito dell&#8217;entrata in vigore del Bayh-Dole Act sia possibile registrare una proliferazione di depositi brevettuali (+ 220%, solo negli Stati Uniti), nonché delle licenze di brevetto, a fronte di una  diminuzione delle pubblicazioni a carattere scientifico (-10% dal 1995 al 2000).<br /> Secondo l&#8217;analisi condotta da Arti Rai (Law professor Duke University) e Robert Cook-Deegan (legal scholar Arizona State University)<a title="">[14]</a>, alla base della contesa brevettuale su CRISPR/Cas9, vi sono proprio le potenzialità di sfruttamento commerciale da parte delle università dischiuse dal Bayh-Dole Act: entrambe le ricerche, infatti sono state finanziate dal U.S. National Institute for Health (NIH), trovano fondamento nel benessere collettivo e sono soggette ai termini previsti dal Bayh-Dole Act. Eppure questa disputa presenta una particolarità: a fronteggiarsi sono due entità pubbliche, due università, da una parte il MIT, dall&#8217;altra l&#8217;Università della California Berkeley, circostanza che non aveva ancora avuto precedenti, anche a ragione del rancore inusuale che si è creato tra queste due istituzioni, che sta evidentemente a indicare come dietro a questa contesa, più che due istituzioni accademiche, ci siano importanti interessi economici, connessi con le aziende private fondate dagli stessi protagonisti della vicenda<a title="">[15]</a>; un segnale allarmante, ma comunque non sorprendente<a title="">[16]</a>.<br /> Gli accademici sono, quindi, secondo l&#8217;analisi di Rai e Cook-Degan, portati a competere su un doppio fronte: da una parte cercano di conquistare una posizione di prestigio nell&#8217;ambito della ricerca accademica, e dall&#8217;altro tentano di ritagliarsi un posto nella sfera brevettuale, da cui poter tratte vantaggi, specie economici, con la creazione di imprese (nella maggior parte dei casi start-up biochimiche), al fine di convertire le loro innovazioni in prodotti commerciali. <s> convertire le loro innovazioni in prodotti commerciali.  </s><br /> <a>2.2 Lo scontro per la paternità di CRISPR:</a><br />  <br /> Tornando a CRISPR, un mese prima della pubblicazione del loro studio sulla rivista <em>Science<a title=""><strong>[17]</strong></a>,</em>nel quale illustrano le straordinarie potenzialità applicative di questa tecnica, Doudna e Charpentier, e le relative università, avviano la procedura per vedersi riconosciuta dall&#8217;USPTO il brevetto sulla tecnica. Solo qualche mese più tardi, prima della decisione dell&#8217;ufficio brevetti statunitense relativamente alla domanda avanzata dalle due ricercatrici, il MIT inoltra una propria richiesta indipendente di brevetto, limitata, però, all&#8217;applicazione di CRISPR sulle sole cellule eucariote. Il gruppo guidato da Zhang riesce ad ottenere per primo il brevetto, avendo optato per una procedura più costosa, ma più celere (cosiddetta <em>petition to make special</em>).<br /> Entrambe le università nel 2014 ottengono i brevetti richiesti, ma l&#8217;UC Berkeley presenta ricorso all&#8217;USPTO per interferenza di brevetti<a title="">[18]</a>, al fine di ottenere la revoca del brevetto assegnato al MIT.<br /> Secondo i legali dell&#8217;Università della California Berkeley, infatti, l&#8217;applicazione di CRISPR sulle cellule più complesse era un&#8217;implementazione scontata e di facile realizzazione sulla base del lavoro di Doudna e Charpentier<a title="">[19]</a>, tale per cui una qualsiasi persona esperta del settore avrebbe potuto realizzarla, così contestando l&#8217;apporto innovativo di Zhang e del suo gruppo.  <br /> Di contro i legali del MIT sostengono una tesi opposta: senza l&#8217;expertise di Zhang e del suo gruppo, non sarebbe stato possibile giungere all&#8217;utilizzo di CRISPR sulle cellule eucariote, differenza fondamentale rispetto agli studi condotti da Doudna e Charpentier, e non desumibile dal loro lavoro: conseguentemente i due brevetti sarebbero indipendenti perché attinenti a tecniche simili, ma comunque non identiche, con campi di impiego diversificati. <br /> Il Patent Trial and Appeal Board (PTBA) decide il ricorso con sentenza del 15 febbraio 2017<a title="">[20]</a>: i giudici dell&#8217;USPTO hanno deciso che tra i brevetti detenuti da Berkely e dal MIT non vi è interferenza, e che pertanto le due invenzioni possono considerarsi distinte. Si legge nella sentenza «<em>one of ordinary skill would not have had a reasonable expectation of success that CRISPR/Cas9 could be used in a eukaryotic cell. In light of this finding, we determine that if they were prior art, UC&#8217;s claims would not have rendered Broad&#8217;s claims obvious</em><em>»</em><em>.</em><br /> Nonostante le dichiarazioni rilasciate alla stampa da Doudna all&#8217;indomani della sentenza («<em>They have a patent on green tennis balls; we will have a patent on all tennis balls</em><em>»</em>), la sentenza del PTAB è stata confermata in secondo grado innanzi alla Corte d&#8217;appello federale: sia il brevetto di Zhang che quello di Doudna e Charpentier rimangono validi, non essendoci interferenza tra gli stessi: le due tecniche sono separate e non sovrapponibili. <br />  <br /> <a>2.2.1</a>Il fondamentale requisito della <em>nonobviousness</em><br />  <br /> Importanza fondamentale, al fine di risolvere la controversia innanzi ai giudici statunitensi, ha avuto il criterio della non ovvietà (<em>nonobviousness</em>) o originalità, cioè il requisito cardine della maggior parte dei sistemi brevettuali. Questo prevede che un&#8217;invenzione, per poter essere brevettata, non deve essere ricompresa nello stato della tecnica, ossia non deve risultare in modo evidente allo stato dell&#8217;arte per una persona mediamente esperta del settore. <br /> A dispetto di una definizione così lineare, le cose non sono così semplici, specialmente quando si ha a che fare con trovati biotecnologici, come nel caso di CRISPR. Così come declinato il requisito era stato, infatti, pensato per invenzioni di natura meccanica, mentre il settore che qui ci interessa è alquanto differente.  Giova, quindi, rammentare come si renda necessario nell&#8217;ambito biotech un adattamento, nonché parziale revisione, dei tradizionali requisiti utili all&#8217;ottenimento del brevetto. Per quanto riguarda l&#8217;originalità o non ovvietà la soglia inventiva è, infatti, spostata molto più in basso rispetto agli standard tradizionali, dal momento che, qualora il giudizio di originalità fosse legato alla ricerca del <em>flash of genius </em>di fatto sarebbe quasi impossibile ottenere un brevetto nel settore biotecnologico; ne risulta che, se non vi sono ragionevoli prospettive di successo, nonostante il risultato prevedibile, lo stesso risulta essere degno di protezione<a title="">[21]</a>. E ciò è proprio quanto accaduto nel caso dell&#8217;applicazione di CRISPR sulle cellule eucariote: è emersa, infatti, dalle testimonianze rese in giudizio la frustrazione della stessa Doudna per il mancato successo dell&#8217;applicazione della tecnica alle cellule animali<a title="">[22]</a>, circostanza che dimostra come il lavoro di Zhang sia inquadrabile come incremento prevedibile  della tecnica base messa a punto dalle due ricercatrici, ma di non facile realizzazione. <br /> Secondo tale requisito, quindi, così come interpretato dai giudici del PTAB, sulla base del test TSM, come definito dalla Corte Suprema americana nella causa KSR v Teleflex<a title="">[23]</a>, lo studio di Zhang sarebbe stato una ovvia conseguenza del lavoro di Doudna e Charpentier se quest&#8217;ultimo, così come descritto, avesse avuto una ragionevole probabilità si successo nelle cellule eucariote, così come lo ha avuto in vitro nei sistemi batterici. Non essendoci questa probabilità (anzi, è emerso l&#8217;esatto opposto) ed essendo imprevedibile come avrebbe lavorato l&#8217;invenzione &#8220;base&#8221; di Doudna e Charpentier in un sistema eucariotico, stante l&#8217;incertezza e imprevedibilità dei risultati che è possibile raggiungere attraverso una semplice trasposizione di un procedimento o di un composto da un sistema ad un altro, e circa il fatto che l&#8217;invenzione avrebbe lavorato bene in sistemi diversi, in condizioni sperimentali differenti, o utilizzando parametri diversi, l&#8217;apporto di Zhang può considerarsi non ovvio, oltre che creativo e incrementale, in quanto non  di facile realizzazione per una persona mediamente esperta nel settore. <br /> Il brevetto di Zhang, quindi, non può considerarsi sovrapponibile con quello di Doudna e Charpentier.<br />  <br /> <a>2.3 La decisione della corte europea dei brevetti (EPO)</a><br />  <br /> Le norme europee in tema di brevetti biotecnologici sono maggiormente stringenti rispetto alla prassi statunitense. Di centrale importanza è la direttiva 44 del 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, nonché la Convenzione di Monaco del 1973 sul brevetto europeo (rivista successivamente nel 2000). Dalla lettura dei testi normativi non emerge alcuna avversione per i brevetti nel campo biotech: gli stessi vengono riconosciuti come necessari al fine di incoraggiare e sostenere un settore, come quello dell&#8217;ingegneria genetica, che richiede una notevole «quantità di investimenti ad alto rischio che solo una protezione giuridica adeguata può consentire di rendere redditizi<a title="">[24]</a>». L&#8217;unico limite emergente dalla direttiva riguarda la brevettabilità di procedimenti essenzialmente biologici per la produzione di vegetali o animali (art. 4 par. 1 lett b, art 53 lett. b convenzione di Monaco), nonché il corpo umano o elementi isolati dello stesso (art 5); è invece possibile ottenere brevetti per «invenzioni che abbiano ad oggetto un procedimento microbiologico o altri procedimenti tecnici ovvero un prodotto ottenuto direttamente attraverso siffatti procedimenti» (art 4 par. 3 direttiva, nonché art 53 lett. b secondo periodo convenzione di Monaco): tra questi ultimi è possibile ricomprendere CRISPR/Cas9.<br /> Nessun dubbio, quindi, sulla possibilità di attribuire protezione giuridica a CRISPR anche in Europa, ma l&#8217;esito è stato opposto rispetto a quanto deciso dalle corti statunitensi. <br /> Inizialmente erano stati riconosciuti due brevetti distinti, uno sulla tecnica &#8220;generale&#8221; a Doudna e Charpentier e uno &#8220;specifico&#8221; sull&#8217;utilizzo negli eucarioti a Zhang. <br /> E mentre oltreoceano giungeva la sentenza d&#8217;appello, che confermava quanto stabilito dal PTBA, in Europa l&#8217;ufficio brevetti arrivava ad una conclusione opposta. Nel 2018 è stato, infatti, revocato dalla Divisione di Opposizione dell&#8217;EPO il brevetto inizialmente assegnato al Broad Institute (MIT), ed è stato stabilito che il brevetto detenuto dalle due &#8220;madri della tecnica&#8221; copre l&#8217;uso di CRISPR/Cas9 in ogni tipo di cellula, trattandosi, secondo i giudici europei, di una autentica e genuina invenzione, «<em>a major &#8220;inventive step&#8221; over the work that came before it</em>»<a title="">[25]</a>. La decisione della Divisione di Opposizione è stata recentemente confermata: la Commissione ricorsi dell&#8217;ufficio brevetti europeo ha infatti annunciato la propria decisione del caso T844/18<a title="">[26]</a>nell&#8217;udienza del 16 gennaio 2020 per la revoca definitiva del diritto di proprietà industriale inizialmente concesso al MIT. <br /> Alla base della decisione vi sono, a ben guardare, due problematiche di carattere essenzialmente formale: da un lato la richiesta iniziale presentata dal gruppo di Zhang manca di affrontare l&#8217;importanza di alcune sequenze di DNA, chiamate PAM, necessarie nella tecnica CRISPR/Cas9, non essendo valsa a nulla la difesa del MIT, secondo cui queste sequenze sono abbastanza note nel settore da poterne omettere la descrizione<a title="">[27]</a>; dall&#8217;altro lato la richiesta del MIT includeva tra i vari nomi, anche quello di un collaboratore della Rockefeller University di New York City, Luciano Maraffini, quale co-inventore, poi escluso dalla documentazione successiva presentata all&#8217;ufficio europeo, esclusione che impedisce di verificare l&#8217;anteriorità dei brevetti statunitensi, rendendo inaccoglibile la richiesta così come formulata in Europa, stante la violazione degli artt. 87 e successivi della Convenzione sul brevetto europeo. <a>Da quanto emerge, inoltre, dalla decisione della Commissione Ricorsi la revoca definitiva del brevetto, disposta a norma dell&#8217;art 138.1 lett a) Convenzione di Monaco era necessaria, stante la violazione dell&#8217;art 54 della stessa Convenzione: la Commissione, infatti, rileva la mancanza del requisito della novità nella domanda di brevetto presentata dal MIT, che non è stato in grado di provare davanti al giudice europeo l&#8217;anteriorità della richiesta di brevetto rispetto allo stato della tecnica, definibile, a norma dell&#8217;art 54.2 della Convenzione sul brevetto europeo, come «tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto europeo mediante una descrizione scritta o orale, un&#8217;utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo»; il gruppo di Zhang aveva infatti diffuso delle pubblicazioni di carattere scientifico che illustravano la tecnica che si chiedeva di brevettare riportanti una data anteriore a quella della richiesta di brevetto. </a><br />  <br /> <a>3. Applicazione di CRISPR e AddGene</a>: libero accesso alle tecnologie brevettate per la ricerca di base<br />  <br /> Le conclusioni a cui si è giunti sulle due sponde dell&#8217;Atlantico sono, quindi, opposte e lo sono per motivazioni differenti. <br /> Da una parte (USPTO) guardando agli aspetti per così dire sostanziali della vicenda, si è ritenuto che i due brevetti del MIT e di Berkeley possano convivere, in quanto riguardanti ambiti diversificati della stessa tecnica; dall&#8217;altra (EPO) guardando ad aspetti maggiormente formali si è giunti alla revoca del brevetto inizialmente concesso al MIT, lasciando strada libera al gruppo di Doudna e Charpentier. Questa situazione genera però perplessità, specie negli operatori economici privati, che si trovano in una scomoda posizione di incertezza sulla necessità di ottenere licenze da entrambi i protagonisti della vicenda per l&#8217;utilizzo di CRISPR/Cas9 nelle cellule eucariote<a title="">[28]</a>.<br /> A questo punto appare, quindi, utile analizzare i vari impieghi di CRISPR. Il suo utilizzo copre, infatti, tre aree distinte, riguardanti fini di ricerca non commerciale, lo sviluppo di strumenti che si basano sulla tecnologia del <em>gene editing</em>, e, infine, lo sviluppo, vendita e utilizzo di prodotti/terapie che utilizzano CRISPR. Occorre distinguere. <br /> Per quanto riguarda la ricerca a finalità non commerciale, o ricerca di base, condotta prevalentemente da istituzioni pubbliche quali università e centri di ricerca, si segnala un nuovo corso di <em>best practices</em>, avviato in un clima di <em>open source biotechnology</em><a title="">[29]</a>. Il riferimento è, in particolare, alla piattaforma digitale AddGene, che da alcuni anni raccoglie lavori e studi riguardanti il DNA, tra cui un spazio di risalto è riservato a CRISPR. A questa <em>community</em>partecipano più di 700 istituzioni a livello mondiale tra cui l&#8217;UC Berkeley e il MIT. Lo scopo è quello di mettere a disposizione della comunità scientifica, attraverso un <em>repository no profit</em>, i risultati dei propri studi, in un&#8217;ottica di condivisione nonché di progresso del sistema generale, che possa essere di beneficio per la collettività, attraverso l&#8217;eliminazione, o quanto meno l&#8217;abbattimento, dei costi di transizione per l&#8217;ottenimento delle licenze che possono scoraggiare i ricercatori a proseguire nei loro studi. Una nuova sfida che cerca di superare i problemi dell&#8217;accesso alle informazioni che la monopolizzazione della conoscenza, anche tramite lo strumento brevettuale, aveva contribuito a creare e che porta ad un rallentamento (se non una vera e propria paralisi) del progresso scientifico: un sistema aperto di interscambio, invece, va a sicuro vantaggio dei fruitori finali<a title="">[30]</a>. A dispetto quindi della battaglia legale per il brevetto, la ricerca accademica su CRISPR è risultata incrementata dal 2012 ad oggi.   <br /> Nelle altre due aree in cui trova applicazione CRISPR, settori che maggiormente si avvicinano al commercio, si presentano, invece, problemi connessi con la proprietà intellettuale sulla tecnica. All&#8217;esito della controversia sulla paternità della tecnologia, specie statunitense, le aziende che vogliono utilizzare CRISPR si trovano in una posizione di incertezza circa il fatto di dover ottenere licenze d&#8217;uso da entrambi i contendenti. Situazione questa che genera una inefficienza, che si lega strettamente al problema delle royalties: terminata, dunque, la battaglia per il brevetto di CRISPR, una minore sembra presentarsi all&#8217;orizzonte sulle licenze d&#8217;uso per la stessa tecnologia.<br /> Anche in questo caso è bene distinguere: se nell&#8217;ambito biomedico, che è quello maggiormente redditizio, assistiamo a fenomeni di licenze esclusive, detenuti dalle società, per lo più strat up create dagli stessi pionieri della tecnica (Caribou Biosciences, nel caso di UC e Editas Medicine, collegata al MIT), per le applicazioni nel settore agricolo è stato possibile raggiungere accordi di cross-licensing tra le industrie private (in particolare la DuPont Pioneer, leader mondiale in campo agricolo per la produzione di semi ibridi) e i &#8220;proprietari&#8221; di CRISPR, fino alla definizione di uno schema di licenze condiviso<a title="">[31]</a>.<br /> È, dunque, apprezzabile lo sforzo nel cercare un equilibrio virtuoso tra accesso alle informazioni essenziali per la ricerca, innovazione e protezione degli investimenti ai fini di sfruttamento commerciale di un nuovo prodotto o di una nuova tecnica. <br />  <br /> 4. Biotecnologie e dignità umana: una relazione non sempre facile<br />  <br /> Il tema su affrontato non manca poi di sollevare spunti di riflessione di natura etica in riferimento al concetto di dignità umana, principio fondamentale e inviolabile che deve essere tutelato e rispettato ai sensi, tra i tanti, dell&#8217;art 1 Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea, nonché dell&#8217;art 1 della Dichiarazione universale sul genoma ed i diritti dell&#8217;uomo (UNESCO, 1997), dell&#8217;art 6 della Dichiarazione sulla responsabilità delle generazioni presenti nei confronti delle generazioni future (ONU, 1997), dell&#8217;art. 1, comma 1, della Convenzione di Oviedo sui diritti dell&#8217;uomo e la biomedicina. <br /> Quello della dignità è un tema fondamentale, ponendosi la stessa quale guida delle attività rientranti nel campo bioetico, oltre che parametro fondamentale per valutare la liceità delle attività medico-scientifiche che hanno a che fare con la persona e la sua corporeità; è una risorsa che ha la capacità di svolgere una funzione regolativa, in quanto valore &#8220;assoluto&#8221; in un contesto di valori relativi , che grazie alla sua generalità e astrattezza pone limiti inderogabili all&#8217;agire dell&#8217;uomo in quelle situazioni che rientrano nella sfera bioetica<a title="">[32]</a>. La dignità diviene dunque concetto centrale e non meramente simbolico del dibattito bioetico e biogiuridico, guidando l&#8217;azione dei legislatori e il lavoro delle Corti. Dai testi normativi e dalle decisioni delle Corti emerge, infatti, come nei processi di giuridificazione del corpo, o di parti di esso, vi sia un costante riferimento al principio di dignità, quale baluardo contro la reificazione e la strumentalizzazione dell&#8217;essere umano, problematiche rese più evidenti dallo sviluppo delle scienze della vita e della genetica. <br /> Per quanto strettamente attinente al tema della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, la direttiva 98/44/CE<a title="">[33]</a>è permeata dal concetto di dignità umana che ne sorregge l&#8217;intero impianto normativo, avendo inteso il legislatore dell&#8217;Unione escludere qualsiasi possibilità di ottenere un brevetto nel settore biotech quando il rispetto dovuto alla dignità e all&#8217;integrità dell&#8217;essere umano possano risultarne pregiudicati. A tutela della dignità, infatti, non sono brevettabili le varietà vegetali e le razze animali (art 4, par. 1 lett. a) i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali (art 4, par. 1lett b), oltre che il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene (art 5, par. 1); aggiunge poi il considerando 16 che il diritto dei brevetti deve essere esercitato nel rispetto dei principi fondamentali che garantiscono la dignità e l&#8217;integrità dell&#8217;uomo, e dunque devono essere esclusi dalla brevettabilità quei procedimenti che arrecano pregiudizio alla dignità umana (considerando 38) . E&#8217; possibile apprezzare il tentativo della direttiva di trovare un non facile equilibrio, una sintesi o un compromesso tra valori etici e logiche scientifico-economiche<a title="">[34]</a>, tra quelli che potrebbero essere definiti come i vertici di un triangolo: proprietà intellettuale, libertà della ricerca scientifica e dignità. <br /> In particolare, il concetto di dignità fa da argine sia alla libertà della ricerca scientifica, sia alla proprietà intellettuale. Per quanto riguarda il primo aspetto è apprezzabile come la carta di Nizza sancisca la libertà fondamentale della ricerca scientifica (art 13), ma non in termini assoluti: l&#8217;art. 13 deve essere letto e interpretato alla luce dell&#8217;art. 1 della stessa Carta<a title="">[35]</a>; ne discende che la libertà di ricerca, con particolare riferimento all&#8217;essere umano e alla sua corporeità, trova un limite invalicabile nel principio di dignità, il quale non può essere violato in nome del progresso tecnologico<a title="">[36]</a>. Per quanto attiene ai diritti di proprietà intellettuale, la possibilità di ottenere brevetti per prodotti e procedimenti biotecnologici incontra diversi ostacoli che hanno una base comune nel concetto di dignità. Da più parti (Dichiarazione UNESCO sul genoma umano (art. 4), dalla Convenzione del Consiglio d&#8217;Europa sulla biomedicina (art. 21), nonché dall&#8217;art.3 Carta dei diritti UE), infatti, è fatto divieto di fare del corpo, o delle sue parti, fonte di profitto, sintetizzabile nell&#8217;obbligo di tutela della dignità umana (art. 1 della Carta di Nizza).<br /> Anche la Costituzione italiana nel sancire l&#8217;inviolabilità della dignità umana all&#8217;articolo 41, giustifica la limitazione della libertà di iniziativa economica privata (volendosi tra questa ricomprendere anche la ricerca scientifica, specie se condotta da soggetti privati), nei modi in cui la stessa arrechi pregiudizio all&#8217;utilità generale e si ponga in contrasto con la dignità; l&#8217;art 81 quinquies, co. 1, sub lett. b, d.lgs 30/2005 (cosiddetto codice della proprietà industriale), poi, nel recepire l&#8217;art. 6 della direttiva europea, aggiunge all&#8217;espressione &#8220;ordine pubblico&#8221; e &#8220;buon costume&#8221; un riferimento espresso alla dignità, al fine di sottolinearne il valore essenziale quale substrato comune per la tutela dei diritti fondamentali, che può agire tanto da limite quanto avere un effetto di promozione.  L&#8217;aggiunta operata dal legislatore italiano (dal valore più formale che sostanziale, in quanto è possibile ritenere il concetto di dignità già ricompreso nella più generica espressione &#8220;ordine pubblico&#8221;) non è comunque di poco conto: infatti evidenzia la volontà di giuridicizzare il concetto di dignità mediante un suo riconoscimento esplicito, in modo da enfatizzarne la tutela. <br /> La dignità si pone dunque come limite alla brevettabilità, e in parte come ostacolo, alla ricerca scientifica, specialmente per ciò che concerne l&#8217;aspetto dei finanziamenti. L&#8217;impossibilità, infatti, di accedere a strumenti di protezioni come il brevetto, scoraggia i potenziali investitori, che potrebbero ritenersi non tutelati in maniera adeguata con ricadute, in termini di minori risorse, e quindi un rallentamento, del progresso tecnologico e scientifico; progresso che non può essere sempre e comunque legittimo, in sfregio ai principi e ai valori generalmente condivisi. È il caso, strettamente attinente a CRISPR, delle gemelline cinesi, nate in seguito all&#8217;impianto nell&#8217;utero materno di embrioni editati al fine di correggere un gene difettoso per renderle immuni dal virus dell&#8217;HIV (correzione che pare sia riuscita, tra l&#8217;altro, solo su una bambina). La vicenda, oltre a suscitare clamore e reazioni di condanna da parte della comunità scientifica mondiale, pone delicati interrogativi sull&#8217;opportunità di applicare siffatte tecnologie sugli esseri viventi, sui limiti che i ricercatori devono porsi, oltre che questioni di natura etica, con particolare riferimento alla dignità umana.<br /> Si può concludere che la ricerca scientifica, specie quando è svolta al fine di migliorare le condizioni di vita e di salute dell&#8217;uomo, non deve incontrare ostacoli nel dettato normativo, ma proprio per svolgere il suo fine primario non può porsi in contrasto con principi generalmente riconosciuti e condivisi, ma deve essere eticamente orientata, in primis dal valore guida della dignità: l&#8217;essere umano deve sempre rimanere soggetto, e non oggetto, della ricerca.  <br />  <br /> <a>5. Considerazioni conclusive</a><br />  <br /> La contesa sul brevetto di CRISPR ha sicuramente segnato il settore dei brevetti biotecnologici degli ultimi anni, divenendo, ormai, un caso di scuola. Ma sulla sua effettiva portata e incidenza occorre essere più cauti. Nelle more del giudizio statunitense, infatti, la ricerca su questa tecnica rivoluzionaria ha fatto passi da gigante (anche grazie alla condivisione e interscambio di dati e studi): la tecnologia CRISPR è evoluta in maniera significativa rispetto al deposito dei brevetti originari. In particolare sono state messe a punto diverse varianti onde migliorare sempre più la tecnica, che in soli 7 anni ha permesso di raggiungere grandi obiettivi, ma che ha mostrato anche qualche limite, rivelandosi, in parte, imprecisa. Specificamente, da un punto di vista scientifico, CRISPR/Cas9 risulta essere superato, in quanto, ad oggi, vengono utilizzate molte altre nucleasi (sempre Cas, come ad esempio CasX, CasY, Cas9Evo, Cas12 o 13, ed altre ancora) al fine di rendere più sicuro, preciso e affidabile l&#8217;editing genetico<a title="">[37]</a>. Insomma CRISPR/Cas9 è solo la punta di un iceberg: molte altre rivoluzioni si preparano in questo settore, e il suo brevetto corre il rischio di essere già superfluo, o meglio superato, avendo trovato le stesse migliorie protezione giuridica in diversi brevetti<a title="">[38]</a>, più circoscritti ma ugualmente importanti<a title="">[39]</a>. Il che porta anche a chiedersi se, ora che il funzionamento generale di CRISPR nelle cellule eucariote è stato spiegato, se ogni applicazione della stessa, anche cambiando la proteina utilizzata, non sia, in fondo, un&#8217;attuazione ovvia della tecnica generale brevettata da Zhang. Cioè, non sono queste varianti carenti, in fondo, del requisito della non ovvietà che giustifica la concessione del brevetto?<a title="">[40]</a>.<br /> Quello che si vuole dire è che questa contesa è certamente importante per il presente, ma non lo sarà altrettanto per il futuro della tecnica. <br /> Il che conferma l&#8217;idea di quanti sostengono l&#8217;opportunità di una revisione, una ristrutturazione, dello strumento brevettuale nel settore biotecnologico (nel senso, ad esempio, di una riduzione dell&#8217;estensione temporale del brevetto), un ambito per sua natura cumulativo e incrementale, che si evolve rapidamente e costantemente, per tutelare i piccoli centri di ricerca ed evitare la creazione di monopoli di conoscenza, che finiscono poi nel patrimonio di qualche società privata. Da notare, infatti, che lo sviluppo tecnologico ha portato significative modifiche anche nel campo della proprietà industriale: è venutameno la finalità originaria della tutela brevettuale, ossia la tutela della paternità scientifica dell&#8217;invenzione, per garantire, molto più pragmaticamente, all&#8217;azienda titolare del brevetto lo sfruttamento commerciale esclusivo dei possibili impieghi attuali o potenziali<a title="">[41]</a>.<br /> In particolare per ripristinare la funzione originaria del brevetto o comunque equilibrare la situazione si propone di concedere brevetti più circoscritti (anche temporalmente), di modo da riconoscere diritti più limitati ai loro detentori per non creare situazioni di incertezza come nel caso CRISPR/Cas9. Infatti acquisire diritti troppo ampi genera un&#8217;inefficienza specie quando si tratta di competizioni in cui <em>winner takes all</em>: maggiore e più esclusiva è la posta in palio, più la disputa diventa inutile<a title="">[42]</a>.<br /> Certamente brevetti più specifici e limitati conducono ad una proliferazione di privative, con la potenziale emersione del fenomeno del <em>patent thicket</em><a title="">[43]</a>(groviglio di brevetti). <br /> È bene sottolineare che itale fatto non deve essere inteso necessariamente in modo negativo.<br /> Una maggiore frammentazione, ad esempio, può favorire una più ampia libertà di iniziativa sia economica che scientifica: infatti ogni brevetto avrebbe un valore economico inferiore, cosicché procurarsi la possibilità di utilizzare l&#8217;invenzione brevettata, pagando le royalties necessarie, sarebbe meno costoso, lasciando margine ai centri di ricerca piccoli-medi per ritagliarsi uno spazio nel settore; indirettamente ciò favorirebbe una maggiore competizione sul mercato, e impedirebbe la creazione di situazioni di monopolio e oligopolio, in ambiti fondamentali, come, ad esempio, quello della salute. Ne risulterebbe un sistema maggiormente aperto e plurale, altamente concorrenziale a vantaggio dei fruitori finali dei prodotti o dei trovati biotecnologici che quelle innovazioni inglobano. <br /> Emerge, quindi, la necessità di un non facile bilanciamento tra diversi diritti, che non si pongono tutti sullo stesso piano: da una parte vi è il diritto dello scienziato a tutelare e trarre profitto dalla propria invenzione (la cosiddetta funzione positiva del brevetto, ossia la sua funzione incentivante), dall&#8217;altra vi sono principi e valori come la dignità umana, il diritto alla salute, la libertà di accesso alle informazioni, la tutela del patrimonio genetico per le generazioni future ed altri che impongono una limitazione, ossia un ripensamento, dello strumento brevettuale in particolare, cioè dei meccanismi proprietari in settori sempre più fondamentali e strategici come quello biotecnologico in generale. <br /> Questo, in parte, è quello che avviene nel caso di CRISPR: la piattaforma AddGene, ma anche altri meccanismi che rendono possibile la condivisione delle informazioni, hanno permesso un notevole sviluppo di questa tecnologia nell&#8217;arco di pochissimo tempo, generando di fatto un&#8217;utilità per la collettività, a dimostrazione che un sistema ispirato a valori di apertura, flessibilità, condivisione, solidarietà conduce (forse) a maggiori vantaggi rispetto a sistemi chiusi, rigidi, che si basano sulla gelosa custodia dei propri brevetti.<br /> Questo credo sia l&#8217;insegnamento che è possibile trarre dall&#8217;intera vicenda del brevetto di CRISPR/Cas9: nonostante l&#8217;aspra battaglia messa in campo dai due centri di ricerca, scontro che ha dato esisti diversi sulle due sponde dell&#8217;Atlantico, la ricerca su questa tecnica rivoluzionaria è in continua espansione non risentendo affatto delle pronunce giudiziarie circa il suo brevetto. <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  </div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>Per un maggiore approfondimento <a href="https://it.pearson.com/aree-disciplinari/scienze-matematica/science-magazine/la-tecnica-che-rivoluziona-lingegneria-genetica.html">https://it.pearson.com/aree-disciplinari/scienze-matematica/science-magazine/la-tecnica-che-rivoluziona-lingegneria-genetica.html</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Si tratta del brevetto no. 7,919.277 rilasciato dall&#8217;USPTO il 28 aprile 2004. Per un approfondimento si veda J. Sherkow, <em>The CRISPR Patent Landscape: Past, Present, and Future</em>, in <em>The CRISPR Journal</em>Volume 1, Number 1, 2018</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Opportunamente è stato definito come un &#8220;coltellino svizzero multifunzione, dotato di bussola per individuare il punto giusto, morsa per afferrare il DNA, cesoie per recidere&#8221;. Per un maggiore approfondimento si veda A. Meldolesi, <em>CRISPeR Mania,</em>https://crispr.blog/cose-crisprwhats-crispr/</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>Lo dimostra, in particolare, il crescente numero di pubblicazioni sul tema, che sono salite dalle 126 del 2012 alle 2155 del 2016. <a href="http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=4174">http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=4174</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>Si pensi, ad esempio, allo sviluppo di prodotti utili, come una nuova classe di biocombustibili, o a prodotti agroalimentari editati, in grado di resistere a condizioni climatiche tradizionalmente non favorevoli, o con proprietà nutrizionali migliori, come nel caso del cosiddetto &#8220;super pomodoro&#8221;, <a href="http://www.lescienze.it/news/2018/10/02/news/crispr-cas9_pomodoro-4137209/">http://www.lescienze.it/news/2018/10/02/news/CRISPR/Cas9_pomodoro-4137209/</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>Per riportare solo un caso che ha destato non poco clamore mediatico, nel novembre 2018 il genetista cinese He Jiankui, ha dichiarato di aver utilizzato la tecnica CRISPR, per compiere modifiche genetiche su alcuni embrioni, poi utilizzati per una gravidanza gemellare andata a buon fine (le bambine, Nana e Lulu, sono nate nel novembre 2018), al fine di &#8220;creare&#8221; persone naturalmente immuni al virus dell&#8217;HIV. Notevole rilevanza è stata data al caso, che ha lasciato sgomenta e con molti interrogativi la comunità scientifica tanto da un punto di vista etico quanto scientifico, per le possibili &#8220;mutazioni&#8221; collaterali che potrebbero verificarsi a seguito del silenziamento del gene oggetto dell&#8217;esperimento (CCR5), che quando inibito chimicamente per il tramite di farmaci antiretrovirali, provoca un potenziamento delle facoltà cognitive. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>A dimostrazione dell&#8217;importanza e del clamore mediatico suscitato dalla battaglia per il brevetto di CRISPR/Cas9 stanno comparendo sul web diversi filmati, che in pochi minuti e con ironia spiegano la contesa brevettuale su CRISPR. Solo per citarne uno si segnala il video realizzato dal PhD Rob Nichols per spiegare la battaglia sul brevetto di CRISPR in una parodia ispirata al musical &#8220;Hamilton&#8221; <a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&#038;v=rAyZys1CIcU&#038;feature=emb_title">https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&amp;v=rAyZys1CIcU&amp;feature=emb_title</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>Diamond v. Chakrabarty, U.S. Supreme Court, 447 U.S. 303 (1980), https://trp.utoronto.ca/students/wp content/uploads/sites/2/2016/10/DIAMOND-v-Chackabarty.pdf  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title=""><em><strong>[9]</strong></em></a><em>«Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title».</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>Merito della Myriad Genetics è stato quello di individuare l&#8217;esatta collocazione dei geni onco-soppressori BRCA1 e BRCA2 nonché di isolarli dal DNA e presentarli in una forma purificata.<br /> Tale lavoro, che ha richiesto notevoli investimenti, che solo in parte sono stati coperti da fondi pubblici, ha trovato &#8220;protezione&#8221; nella concessione di vari brevetti sui geni BRCA1 e BRCA2 e sulle loro mutazioni.<br /> I brevetti rilasciati alla Myriad Genetics le hanno di fatto conferito una situazione di monopolio temporaneo sull&#8217;analisi dei geni BRCA1 e BRCA2 e le loro rispettive mutazioni. La compagnia ha poi scelto di non concedere licenze d&#8217;uso a terze parti, preferendo investire direttamente nel mercato diagnostico.<br /> Il risultato è stata la creazione di un circuito chiuso, dalla ricerca sui geni alla produzione di trovati biotecnologici, accompagnato da una politica commerciale aggressiva e da un atteggiamento &#8220;ultra-protezionistico&#8221; nei confronti dei brevetti detenuti, con la minaccia di azioni legali contro i centri diagnostici, tanto privati quanto pubblici, che perfezionavano test sui geni BRCA1 e BRCA2<br /> La vicenda Myriad Genetics si conclude davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti a seguiti di ricorso presentato nel settembre 2012. La sentenza è poi intervenuta nel giugno 2013 sancendo un&#8217;importante principio: il divieto di brevettare i geni per il solo fatto di essere stati isolati dal loro ambiente naturale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>Il riferimento è in particolare alla perdita di rilievo della distinzione tra ricerca pura e ricerca applicata. Tradizionalmente queste categorie sono sempre state ben distinte: la ricerca di base era perseguita da istituzioni così dette <em>Open Science</em>, e i suoi risultati erano divulgati attraverso le pubblicazioni in riviste specializzate, con la possibilità, dunque, di una diffusione libera e gratuita; viceversa la ricerca applicata era svolta in regimi di proprietà privata e le innovazioni si diffondevano attraverso i brevetti. Fin che ricerca di base e ricerca applicata sono rimaste sostanzialmente separate, non si sono avuti problemi, e questo era dovuto ai differenti incentivi che le sorreggevano: il regime &#8220;pubblico&#8221; era caratterizzato da una serie di incentivi per la produzione di conoscenze cumulative, che includevano l&#8217;adozione di norme che facilitavano la totale diffusione e rivelazione dei progressi scientifici, nel solco, per così dire, tradizionale, della massima condivisione dei risultati raggiunti; viceversa nel sistema &#8220;privato&#8221; gli incentivi dipendevano dal grado con cui un ricercatore poteva escludere gli altri, nel senso che la commercializzazione di nuove tecnologie, create attraverso la sua conoscenza, faceva acquisire a lui un determinato valore (Così letteralmente Fiona Murray e Scott Stern, Do formal intellectual property rights hinder the free flow of scientific knowledge? An empirical test of the anticommons hypothesis, in Journal of Economic Behaviour &amp; Organization Vol. 63 (2007) pag. 648-687, disponibile in http://users.nber.org/~marschke/mice/Papers/murraystern.pdf ). Il sistema frana quando una conoscenza assume entrambe le caratteristiche dando così vita ad un dualismo</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>A titolo esemplificativo, si veda quanto riportato da A. Ottolia con riferimento alle sequenze EST, <em>Riflessioni sulla brevettabilità delle sequenze parziali di geni EST</em>, in Rivista di diritto industriale, fascicolo 6, 2005, pag. 457</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>Come è analizzato da G. Abramo e F. Pugini, L&#8217;attività di licensing delle università italiane: un&#8217;indagine empirica, <a href="http://people.na.infn.it/~marrucci/riforma/abramo&#038;pugini_licensing.pdf">http://people.na.infn.it/~marrucci/riforma/abramo&amp;pugini_licensing.pdf</a>, che analizzano il fenomeno in un&#8217;ottica comparata partendo proprio dalle implicazioni successive all&#8217;entrata in vigore del Bayh-Dole Act. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>A tal proposito si veda A. K. Rai e R. Cook-Deegan, <em>Racing for academic glory and patents: Lessons from CRISPR</em>, in <em>Science</em>17 Nov 2017, Vol. 358, Issue 6365, pp. 874-876</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>I contendenti il brevetto sono infatti fondatori di start up, Editas Medicine, fondata da Zhang, Caribou Bioscience, di Doudna. Così H. Ledford,<em>Titanic clash over CRISPR patents turns ugly</em>, in Nature<strong>,</strong>Vol. 5 3 7, settembre 2016</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>A tal proposito si veda l&#8217;articolo di A. Capocci, <em>L&#8217;editing del DNA è proprietà privata</em>, disponibile <a href="https://ilmanifesto.it/lediting-del-dna-e-proprieta-privata/">https://ilmanifesto.it/lediting-del-dna-e-proprieta-privata/</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>J. A. Doudna, E. Charpentier, Science 346, <a href="https://science.sciencemag.org/content/sci/346/6213/1258096.full.pdf">https://science.sciencemag.org/content/sci/346/6213/1258096.full.pdf</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>La procedura di interferenza è volta ad accertare se i brevetti &#8220;rivendicano materia brevettualmente indistinta&#8221;, e, nel caso, a chi debba essere riconosciuto il diritto di proprietà intellettuale. A tal proposito si veda J. S. Sherkow, <em>Inventive Steps: the CRISPR patent dispute and scientific progress</em>, EMBO reposrts, Vol 18, n° 7, 2017</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[19]</a>Tant&#8217;è che nel gennaio 2013 pubblica un lavoro indipendente da quello del MIT, circa l&#8217;utilizzo di CRISPR nelle cellule eucariote</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[20]</a><a href="https://www.documentcloud.org/documents/3462190-Broad-Cal-Decision-on-Motions.html">https://www.documentcloud.org/documents/3462190-Broad-Cal-Decision-on-Motions.html</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[21]</a>A tal proposito si veda G. Colangelo, <em>La tutela delle invenzioni biotecnologiche in Europa e negli Stati Uniti alla luce dei casi Br</em><em>üstle e Myriad Genetics</em>, in Giurisprudenza commerciale, fascicolo 1, 2012, pag. 35</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[22]</a><a>file:///C:/Users/Giurisprudenza4/Desktop/CRISPR/Broad%20Cal%20Decision%20on%20Motions.html</a>, in particolare pg. 14-15 </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[23]</a>A tal proposito si veda J. S. Sherkow<em>, Inventive Steps: the CRISPR patent dispute and scientific progress</em>, in EMBO reports Vol 18, n 7/2017, p. 1047-1051 <a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2993133">https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2993133</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[24]</a>Così il considerando 2 della direttiva 98/44/CE</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[25]</a>Testualmente J.S. Sherkow, <em>Inventive Steps: the CRISPR patent dispute and scientific progress</em>, in EMBO reports Vol 18, n 7/2017, p. 1047-1051 <a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2993133">https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2993133</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[26]</a>Il comunicato stampa del 17 gennaio 2020 relativo alla decisione è disponibile al link <a href="https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200117.html">https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200117.html</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[27]</a>H. Ledford, <em>Titanic clash over CRISPR patents turns ugly</em>, Nature, Vol. 537, 22 settembre 2016</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[28]</a>Si veda l&#8217;articolo di H. Ledford, <em>Court rules on CRISPR, </em>su Nature, vol. 542 del 23 febbraio 2017, in particolare nella parte in cui riporta le dichiarazioni di Kevin Noonan, partner dello studio legale McDonnell Boehnen Hulbert &amp; Berghoff a Chicago, Illinois </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[29]</a>Si tratta di un meccanismo che tenta di conciliare <em>il data sharing </em>con la proprietà intellettuale, secondo una combinazione di diritti di proprietà intellettuale e contratti di licenza d&#8217;uso, mediante i quali dovrebbe realizzarsi un <em>network </em>di ricercatori &#8220;obbligati&#8221; alla condivisione dei materiali e delle informazioni. Si veda Ilenia Rapisarda, <em>Brevi note sullo statuto giuridico del materiale biologico umano</em>, in Europa e Diritto Privato, fascicolo.2, 1 giugno 2017, pag. 625 </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[30]</a>Questo è l&#8217;insegnamento che è possibile trarre dalla vicenda Myriad Genetics: l&#8217;atteggiamento ultraprotezionistico, nonché la situazione di monopolio garantita alla compagnia di Salt Lake City dai brevetti detenuti, ha dato la possibilità alla compagnia statunitense di vendere il suo test per un costo abbastanza elevato (circa 3000 dollari) e non ha lasciato possibilità alle donne di avere accesso ad altri test o di avere un secondo parere sui loro risultati. Tale scenario ha quindi impedito a tutte quelle donne che non potevano permettersi, da un punto di vista economico, il BRACAnalysis di avere accesso ad una diagnosi precoce, con la possibilità di intervenire in via preventiva, con implicazioni non solo sul diritto alla salute, ma anche sull&#8217;uguaglianza, poiché ha attuato una discriminazione sulla base di fattori economici.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[31]</a>A tal proposito si veda J. Sherkow, <em>The CRISPR Landscape: Past, Present and Future</em>, in CRISPR Journal volume 1, numero 1, 2018; A. Meldolesi, <em>Brevetti CRISPR: la ricerca in agricoltura ora è più libera</em><strong>, </strong><a href="https://crispr.blog/2017/10/19/brevetti-crispr-la-ricerca-in-agricoltura-ora-e-piu-libera/">https://crispr.blog/2017/10/19/brevetti-crispr-la-ricerca-in-agricoltura-ora-e-piu-libera/</a><br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[32]</a>Così G. Resta, <em>La dignità</em>, in<em>Trattato di Biodiritto, Ambiti e fonti del biodiritto</em>, S. Rodota&#8217;, M. Tallacchini (a cura di), Giuffrè editore, p. 259-296</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[33]</a>la stessa è ripresa dal d.l. 3/2006 convertito nella legge 78/2006, poi, trasfusa con il d.lgs. 13.8.2010 n. 131 all&#8217;interno del Codice della Proprietà Industriale (Capo II la Sezione IV bis: artt. da 81 bis a 81 octies, d.lgs 30/2005</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[34]</a>L&#8217;applicazione della direttiva ha incontrato ostacoli e resistenze da parte della maggior parte degli ordinamenti nazionali (allo spirare del termine per dare attuazione alla direttiva, solo Finlandia e Danimarca avevano adottato strumenti di recepimento): il Regno dei Paesi Bassi, conformemente al voto negativo espresso in sede di consiglio dei ministri, impugna la direttiva innanzi alla Corte di giustizia, chiedendone l&#8217;annullamento in ragione della presunta inadeguatezza della base giuridica (l&#8217;articolo 100 A Trattato di Roma), della violazione del principio di sussidiarietà e di certezza del diritto, nonché delle obbligazioni discendenti dal diritto internazionale in tema di brevetti e protezione dei diritti fondamentali dell&#8217;uomo. Motivo particolare di doglianza da parte della ricorrente è l&#8217;asserita violazione del principio della dignità umana, per quanto concerne l&#8217;art. 5 della direttiva. Con sentenza del 9 ottobre 2001 (Causa C-377/98) la Corte di giustizia respinge la domanda di annullamento avanzata dal Regno dei Paesi Bassi: così, in particolare, il punto 71 della sentenza «Per quanto riguarda il rispetto dovuto alla dignità umana, in linea di principio esso è garantito dall&#8217;art. 5, n. 1, della direttiva, il quale vieta che il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, possa costituire un&#8217;invenzione brevettabile» </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[35]</a>Così le note esplicative del presidium della Convenzione che aveva redatto la Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, ora aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea, <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007X1214(01)&#038;from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007X1214(01)&amp;from=IT</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[36]</a>Il concetto di dignità umana è di difficile definizione oltre che elusivo. Con riferimento alla libertà della ricerca scientifica molto dipende dal rapporto che si vuole ritenere sussistente tra dignità e libertà: se il concetto di dignità è più ampio di quello di libertà e finisce per ricomprenderlo, è dunque possibile limitare la libertà in nome della dignità;  se, invece, si parte dal presupposto secondo cui nessuna dignità è immaginabile senza libertà, e quindi la ricerca scientifica è la regola, questa, per essere limitata, necessita di argomentazioni più stringenti rispetto al generico riferimento alla dignità umana. Quale spunto di riflessione si veda A. Santosuosso, <em>Diritto, Scienza, Nuove Tecnologie</em>, I ed, 2011, Cedam, in particolare p. 226-228.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[37]</a>A riprova di ciò è la messa a punto di una nuova tecnologia, chiamata &#8220;prime editing&#8221;, che sarebbe in grado di correggere circa l&#8217;89% degli errori del DNA che causano malattie (in particolare si prevede di riuscire a modificare l&#8217;errore genetico che causa l&#8217;anemia falciforme). Si tratta di una tecnica più accurata, flessibile e versatile di CRISPR-Cas9 (che come già evidenziato può apportare modifiche non sempre perfette e &#8220;tagliare&#8221; il DNA non nel posto desiderato). La nuova tecnologia (messa a punto da un gruppo di ricercatori del MIT e di Harvard) utilizza una sequenza di codice genetico creata in laboratorio che svolge due ruoli: il primo è quello di trovare la parte specifica del DNA che si desidera modificare e l&#8217;altro è quello di apportare il cambiamento che si desidera grazie a un enzima chiamato &#8220;trascrittasi inversa&#8221;. Anche in questo caso è importante sottolineare come il &#8220;prime editing&#8221; sia l&#8217;inizio e non la fine di un&#8217;aspirazione di lunga data nelle scienze della vita molecolari, volta alla creazione di un macchinario molecolare in grado di apportare modifiche sul DNA in maniera sempre più precisa e sicura per la salute, come riportano le diverse interviste rilasciate dal chimico David Liu, membro del team di ricerca che ha messo a punto questo nuovo strumento. In particolare si veda <a href="https://www.nature.com/articles/s41586-019-1711-4">https://www.nature.com/articles/s41586-019-1711-4</a>e <a href="https://www.nature.com/articles/d41573-019-00067-y">https://www.nature.com/articles/d41573-019-00067-y</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[38]</a>Secondo quanto riportato da A. Alpi, <a href="http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=4174">http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=4174</a>, a metà 2017 erano circa un migliaio i brevetti depositati sulla tecnologia CRISPR. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[39]</a>Il sistema CRISPR è comunque un meccanismo naturale che esiste in natura, come si diceva all&#8217;inizio, e che in quanto tale non può essere brevettato, stante anche il cambiamento di rotta avvenuto nella giurisprudenza americana in seguito al caso Myriad Genetics, che ha modificato il precedente risalente al caso Diamond vs. Chakrabarty, secondo il quale era assoggettabile a privativa «<em>anything under the sun that is made by man</em>»</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[40]</a>J. Sherkow, <em>Inventive steps: the CRISPR patent dispute and scientific progress</em>, EMBO reports Vol 18, n° 7/2017</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[41]</a>Una trasformazione quindi del brevetto, che da strumento per tutelare un diritto individuale, diviene, impropriamente uno strumento utilizzato dalle aziende per ritagliarsi posizioni oligopolistiche, quando non monopolistiche sul mercato. A tal proposito si veda A. Falcone, <em>Tutela della salute e della libertà della ricerca scientifica nelle nuove biotecnologie di sintesi in campo genetico. Dai brevetti &#8220;biotech&#8221; ai modelli &#8220;open source&#8221;,</em>in BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto, n°1/2014,pg.209-241, <a href="http://www.biodiritto.org/ojs/index.php?journal=biolaw&#038;page=article&#038;op=view&#038;path%5B%5D=17&#038;path%5B%5D=13">www.biodiritto.org/ojs/index.php?journal=biolaw&amp;page=article&amp;op=view&amp;path%5B%5D=17&amp;path%5B%5D=13</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[42]</a>A. K. Rai e R. Cook-Degan, Racing for academic glory and patents: Lessons from CRISPR, in Science vol. 358/2017, pg. 874-876 <a href="http://science.sciencemag.org/content/358/6365/874">http://science.sciencemag.org/content/358/6365/874</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[43]</a>È un fenomeno che si realizza quando vi è la sovrapposizione di più domande di brevetto sullo stesso procedimento o sulla stessa tecnologia, creando così una frammentazione; il risultato è un intreccio di privative, ognuna delle quali va a coprire una piccola parte del tutto. Il che produce un elevato costo di transazione per ottenere il fascio di licenze necessarie alla produzione e/o commercializzazione del bene. Carl Shapiro, <em>Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting</em>, in Adam B.Jaffe, Josh Lerner and Scott Stern (a cura di), Innovation Policy and the Economy, Volume 1, 2001, pg. 119-150, disponibile in http://www.nber.org/chapters/c10778.pdf;  </div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-brevetto-crispr-potenzialita-e-rischi-della-proprieta-intellettuale-in-campo-biotecnologico/">Il brevetto CRISPR: potenzialità e rischi della proprietà intellettuale in campo biotecnologico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
