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	<title>Giacomo Zennaro Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Giacomo Zennaro Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla competenza del dirigente provinciale ad emettere il parere di compatibilità del P.G.T. con il sovraordinato P.T.C.P., ai sensi dell’art. 13 quinto comma L.R. 11 marzo 2005 n. 12.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:23:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-competenza-del-dirigente-provinciale-ad-emettere-il-parere-di-compatibilita-del-p-g-t-con-il-sovraordinato-p-t-c-p-ai-sensi-dellart-13-quinto-comma-l-r-11-marzo-2005-n-12/">Sulla competenza del dirigente provinciale ad emettere il parere di compatibilità del P.G.T. con il sovraordinato P.T.C.P., ai sensi dell’art. 13 quinto comma L.R. 11 marzo 2005 n. 12.</a></p>
<p>La sentenza in esame desta interesse, in quanto offre la possibilità di effettuare qualche considerazione in ordine allo sviluppo dell’orientamento giurisprudenziale in materia di competenza dell’organo provinciale deputato ad esprimere il parere di compatibilità del piano di governo del territorio (P.G.T.) con il piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.). La</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-competenza-del-dirigente-provinciale-ad-emettere-il-parere-di-compatibilita-del-p-g-t-con-il-sovraordinato-p-t-c-p-ai-sensi-dellart-13-quinto-comma-l-r-11-marzo-2005-n-12/">Sulla competenza del dirigente provinciale ad emettere il parere di compatibilità del P.G.T. con il sovraordinato P.T.C.P., ai sensi dell’art. 13 quinto comma L.R. 11 marzo 2005 n. 12.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-competenza-del-dirigente-provinciale-ad-emettere-il-parere-di-compatibilita-del-p-g-t-con-il-sovraordinato-p-t-c-p-ai-sensi-dellart-13-quinto-comma-l-r-11-marzo-2005-n-12/">Sulla competenza del dirigente provinciale ad emettere il parere di compatibilità del P.G.T. con il sovraordinato P.T.C.P., ai sensi dell’art. 13 quinto comma L.R. 11 marzo 2005 n. 12.</a></p>
<p>La sentenza in esame desta interesse, in quanto offre la possibilità di effettuare qualche considerazione in ordine allo sviluppo dell’orientamento giurisprudenziale in materia di competenza dell’organo provinciale deputato ad esprimere il parere di compatibilità del piano di governo del territorio (P.G.T.) con il piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.).</p>
<p>La Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio), all’art. 13 quinto comma, disciplina la procedura di approvazione degli atti costituenti il PGT,  limitandosi ad affermare che alla valutazione di compatibilità con il P.T.C.P. provvede la Provincia. <br />
Nella controversia oggetto della pronuncia, il Collegio ha respinto la tesi sostenuta dal Comune di Vertemate con Minoprio, secondo cui la competenza ad esprimere detto parere spetterebbe, ai sensi dell’art. 42 secondo comma, lett. b del Dlgs. 267/2000 (T.U.E.L.), al Consiglio provinciale e non, come avvenuto nel caso di specie, al Dirigente del Settore pianificazione territoriale.<br />
Detto articolo riserva all’organo provinciale la competenza in relazione ad alcuni atti fondamentali, tra cui i <i>“piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”</i>.<br />
Il Tribunale, prendendo le mosse da una recente sentenza del Consiglio di Stato (<u>Cons. St., Sez. VI, 28 maggio 2009 n. 3333</u>), ha ritenuto che la norma individua la competenza dell’organo ad esprimere unicamente i pareri relativi al procedimento di formazione dei piani e programmi o di modifica degli stessi.  <br />
Secondo il Collegio, quindi, esulano dal dettato normativo e dalla competenza del Consiglio quelle valutazioni che, come nel caso di specie, non sono il risultato di un&#8217;attività di pianificazione e non implicano scelte di indirizzo, ma si concretano in una verifica di conformità tra due strumenti urbanistici, espressione di un mero raffronto tra gli stessi.</p>
<p>La decisione, tuttavia, si inserisce in un quadro giurisprudenziale in evoluzione, dal momento che la medesima Sezione del T.A.R. Lombardia – Milano ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione, anche se con riguardo al parere di compatibilità del programma integrato di intervento con il sovraordinato P.T.C.P. <br />
L&#8217;art. 92 ottavo comma della L. R. 11 marzo 2005 n. 12, così come il succitato art. 13 quinto comma del medesimo provvedimento, opera invero un generico rinvio secondo cui spetta alla Provincia emanare detto parere di compatibilità, senza specificare ulteriormente a quale organo sia attribuita tale competenza.<br />
Il Tribunale, con sentenza 27 giugno 2007 n. 5292, ha allora ritenuto, in un primo momento, che ai sensi  dell&#8217;art. 42 secondo comma, lett. b del Dlgs. 267/2000, tutti i pareri in materia di piani territoriali ed urbanistici devono essere resi dall&#8217;organo consiliare, poiché la formulazione letterale della norma non consente di operare alcuna distinzione tra atti di natura propriamente pianificatoria ed atti di mera attuazione degli indirizzi espressi con l&#8217;esercizio della potestà pianificatoria.<br />
Secondo il Collegio, quindi, anche determinazioni incapaci di incidere sulla programmazione e sulla gestione del territorio, quali i pareri di compatibilità tra gli strumenti di pianificazione comunale e le previsioni del P.T.C.P., sono riservati alla competenza del Consiglio provinciale.<br />
La medesima Sezione ha avuto modo, in una vicenda analoga, di pronunciarsi nuovamente sulla questione e, nel confermare le considerazioni già esposte, ha tuttavia precisato come in ordine alla competenza dell&#8217;organo provinciale chiamato ad esprimere il parere di conformità <i>“non si è ancora formato un orientamento consolidato” </i>(<u>T.A.R. Milano, Sez. II, 29 ottobre 2008 n. 5219</u>).<br />
Quest&#8217;ultima decisione è stata però riformata dal Consiglio di Stato con la menzionata sentenza n. 3333/2009, secondo cui, nel silenzio della norma, la valutazione di conformità in esame non spetta al Consiglio provinciale, bensì alla Giunta provinciale, trattandosi <i>“non di un parere in senso tecnico, ma di una mera verifica di conformità che non è espressione di potestà pianificatoria, ma esprime un mero raffronto, privo di ogni valutazione discrezionale, tra il programma comunale e il P.T.C.P.”</i>.</p>
<p>Il T.A.R. Lombardia, nel recepire l&#8217;orientamento di Palazzo Spada, pone in evidenza come i giudici, nell’ammettere nel caso di specie la competenza della Giunta ad effettuare la verifica di compatibilità, non abbiano voluto affermare in modo definitivo e generale la competenza della stessa ad emanare detto parere, ma si siano limitati ad escludere la competenza del Consiglio, trattandosi, come detto, di un mero atto comparativo, privo di potestà pianificatoria.<br />
Non solo. Il Tribunale, nel caso in esame, ha ritenuto legittima la valutazione di conformità del P.G.T. con il sovraordinato P.T.C.P. effettuata dal Dirigente del Settore pianificazione territoriale della Provincia. Secondo il giudice amministrativo, infatti, alla luce dell&#8217;art. 13 quinto comma della L.R. 12/2005, la Giunta interviene con le proprie determinazioni solo nel caso in cui il Comune <i>“abbia presentato anche proposta di modifica o integrazione degli atti di pianificazione provinciale”</i>. <br />
Esclusa la competenza del Consiglio sulla base delle considerazioni suesposte e stabilito che la competenza della Giunta nella procedura di approvazione del P.G.T., in base al dettato normativo, è circoscritta all&#8217;assenso relativo alla proposta di modifica del P.T.C.P., il Collegio si spinge a sancire la competenza ad esprimere il parere al dirigente provinciale, in forza del combinato disposto dell’art. 13 quinto comma della L. R. 12/2005 e degli artt. 48 e 107 del Dlgs. 267/2000.<br />
Il T.A.R., infatti, preso atto che dall’art. 48 del Dlgs. 267/2000 emerge come la Giunta <i>“compie gli atti che non sono riservati al Consiglio, e che non rientrano nelle competenze del Presidente o nelle attribuzioni dei dirigenti”</i>, analizza le competenze di questi ultimi. Il Collegio sottolinea, a tal proposito, che l’art. 107 terzo comma del Dlgs. 267/2000 assegna ai dirigenti provinciali, <i>“tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo”</i> adottati dagli organi di governo dell’Ente, tra i quali <i>“i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”</i>.<br />
I Giudici ammettono perciò la competenza del dirigente provinciale ad adottare il parere di compatibilità, configurandosi l’attività in oggetto in una mera verifica di conformità del P.G.T. con il piano provinciale sovraordinato, ossia in un raffronto che è espressione dell’attuazione degli obiettivi della pianificazione provinciale, privo di ogni valutazione discrezionale.</p>
<p>In conclusione, in attesa di ulteriori pronunce, sembra che il T.A.R., superata la precedente giurisprudenza, si inserisca nel solco tracciato dai Giudici di Palazzo Spada, delineando un preciso indirizzo interpretativo sulla questione.</p>
<p align=right>(pubblicato l&#8217;8.9.2009)</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-competenza-del-dirigente-provinciale-ad-emettere-il-parere-di-compatibilita-del-p-g-t-con-il-sovraordinato-p-t-c-p-ai-sensi-dellart-13-quinto-comma-l-r-11-marzo-2005-n-12/">Sulla competenza del dirigente provinciale ad emettere il parere di compatibilità del P.G.T. con il sovraordinato P.T.C.P., ai sensi dell’art. 13 quinto comma L.R. 11 marzo 2005 n. 12.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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