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	<title>Giacomo Farrelli Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Giacomo Farrelli Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La nuova frontiera del processo amministrativo telematico: la notifica per pubblici proclami</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 17:43:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-frontiera-del-processo-amministrativo-telematico-la-notifica-per-pubblici-proclami/">La nuova frontiera del processo amministrativo telematico: la notifica per pubblici proclami</a></p>
<p>1.- Il Codice del processo amministrativo effettua un “rinvio esterno” al codice di rito civile in tema di notificazioni; l&#8217;art. 39, comma 2, c.p.a., infatti, dispone che le notificazioni degli atti processuali siano disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-frontiera-del-processo-amministrativo-telematico-la-notifica-per-pubblici-proclami/">La nuova frontiera del processo amministrativo telematico: la notifica per pubblici proclami</a></p>
<p align="justify"><b>1.-</b> Il Codice del processo amministrativo effettua un “<i>rinvio esterno”</i> al codice di rito civile in tema di notificazioni; l&#8217;art. 39, comma 2, c.p.a., infatti, dispone che le notificazioni degli atti processuali siano disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.<br />
In forza dell&#8217;autonomia e della distinzione dei due sistemi processuali, pur in presenza di un richiamo esplicito, l&#8217;applicazione della norma processualcivilistica all&#8217;interno del giudizio amministrativo è comunque il risultato di una valutazione della compatibilità dei due distinti sistemi processuali rispetto un determinato istituto o ad un determinato ambito [1].<br />
Per effetto di tale rinvio, la notificazione del ricorso introduttivo a mezzo dei pubblici proclami, che prima dell&#8217;introduzione del Codice era disciplinata esclusivamente dal reg. proc. Cons. Stato – in virtù della ritenuta sussidiarietà della disciplina generale sulle notificazioni contenuta nel codice di rito e nelle leggi sull’ordinamento degli ufficiali giudiziari, che aveva consentito di diversificare, anche significativamente, numerose regole applicative [2] –, deve oggi effettuarsi nel rispetto delle forme prescritte dall&#8217;art. 150 c.p.c., anche in ragione dell&#8217;ulteriore specificazione contenuta nel quarto comma dell&#8217;art. 41 c.p.a.<br />
In proposito, occorre dare conto di un innovativo orientamento giurisprudenziale, ormai diffuso in diversi tribunali amministrativi.<br />
La parte più attenta della magistratura amministrativa, tenendo in debito conto l&#8217;evoluzione tecnologica e telematica, è orientata verso una forma di notificazione per pubblici proclami “<i>al passo coi tempi</i>”, non solo per ciò che concerne gli aspetti propriamente processuali del procedimento, ma anche per la sintonia con le moderne modalità di azione amministrativa ormai recepite nella legislazione recente: prima fra tutte quella introdotta dal d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, normativa che prosegue sul solco già tracciato dal c.d. Codice dell&#8217;amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82).<br />
Le pronunce in commento, tutte afferenti alla materia di concorsi pubblici, dimostrano come il contenzioso concorsuale sia un importante “<i>banco di prova</i>” dell’evoluzione processuale, così come altri istituti hanno trovato propria disciplina solo successivamente a prassi giurisprudenziali di vera e propria creazione/innovazione giuridica e normativa.<br />
La notificazione per pubblici proclami, da sempre vissuta (<i>recte</i>, subita) dai difensori come dispendiosa sul piano economico e farraginosa dal punto di vista pratico, viene oggi rivisitata (e, se vogliamo, “economicizzata” e semplificata), recuperando alle innovazioni tecnologiche un istituto che è sembrato più facilitare l’accesso al sistema giustizia da parte di chi propone l’azione, che non garantire la piena ed effettiva conoscenza dell’atto introduttivo del giudizio, nel suo contenuto essenziale, al soggetto passivo della domanda [3].</p>
<p><b>2.-</b> La notificazione per pubblici proclami è rubricata nella pubblicistica tradizionale (civilistica) sotto la dicitura “<i>altre forme di notificazione autorizzate o prescritte dal giudice</i>” [4]. L’autorizzazione dell’organo giudicante, infatti, è la principale e peculiare caratteristica dell’istituto in esame.<br />
Anche il Codice del processo amministrativo prevede la notificazione per pubblici proclami come forma di notificazione eccezionale che necessita dell’autorizzazione del giudice (presidente del tribunale adito, o della sezione cui il ricorso è assegnato).<br />
Il quarto comma dell’art. 41 c.p.a. richiama la formula dell’art. 150 c.p.c, ma richiede una “<i>particolare</i>” difficoltà per il numero delle persone da chiamare in giudizio, mentre la disposizione del codice di rito civile utilizza l’espressione “<i>sommamente difficile”</i>; malgrado le differenti dizioni, il presupposto legale della forma eccezionale di notificazione deve comunque intendersi analogo.<br />
In entrambi i casi, tuttavia, l’attore-ricorrente è obbligato a richiedere l’autorizzazione dell’ufficio, allegando la sussistenza di quelle ragioni preventivamente individuate dal legislatore: la particolare difficoltà per l’elevato numero di persone da chiamare in giudizio o, solo nel caso del processo civile, la difficoltà di individuarle tutte. La difforme formulazione tra i due testi normativi risale alla circostanza che, se nel rito civile è astrattamente ipotizzabile un’oggettiva difficoltà ad individuare le parti convenute (si pensi, ad esempio, alle cause di usucapione), nel processo amministrativo il legislatore esclude <i>a priori</i> che possa presentarsi l&#8217;impossibilità di individuare l&#8217;amministrazione resistente o gli eventuali controinteressati [5].<br />
Orbene, proprio le controversie in materia di concorsi per l’accesso ai pubblici uffici è, evidentemente, una delle fattispecie in cui, molto spesso, “<i>il numero di persone da chiamare in giudizio</i>” è tale da rendere estremamente e/o sommamente difficile la <i>vocatio in ius.</i><br />
La difficoltà nasce sia dal numero di partecipanti al concorso, che assumono la veste di potenziali controinteressati, e dalla loro esatta individuazione, sia dalla necessità di dover ottenerne tempestivamente generalità e domicilio. Si tenga presente, infatti, che sovente le Amministrazioni consentono l’ostensione dei dati necessari solo in prossimità del termine per la proposizione dell’impugnazione, ma assai frequentemente tali dati sono incompleti, o inesatti (pur senza considerare omonimie, errori, o cambi di residenza nel corso dell’espletamento della procedura, etc.), con la conseguenza che il ricorrente è costretto ad invocare l’istituto in esame, che richiede una serie di incombenti anche economicamente gravosi, per giungere alla necessaria e completa integrazione del contraddittorio.<br />
All’autorizzazione dell’ufficio giudiziario seguono gli adempimenti necessari per perfezionare la notificazione: pubblicazione dell’atto sulla Gazzetta Ufficiale e successivo deposito del medesimo atto e della copia della G.U.R.I., contenente la pubblicazione dell&#8217;inserzione dell&#8217;atto da notificarsi, sempre a mezzo dell’ufficiale giudiziario, presso la casa comunale del comune dove ha sede il tribunale adito [6] [7].<br />
L&#8217;attività propria dell&#8217;ufficiale giudiziario si concreta nel deposito dell&#8217;atto introduttivo del giudizio nella casa comunale, atteso che giurisprudenza tanto consolidata quanto risalente, ammette che le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale vengano effettuate a cura della parte istante [8] .<br />
I costi, non trascurabili [9], della pubblicazione sono solo parzialmente eludibili con l’autorizzazione alla notificazione per estratto, cioè della pubblicazione in Gazzetta solo di una parte del ricorso, che consenta di identificare i soggetti controinteressati, il contenuto del ricorso nei suoi elementi essenziali [10].<br />
C&#8217;è altresì da rilevare che, secondo una giurisprudenza sia pure minoritaria, la notifica per pubblici proclami, quantomeno nella sua originaria e tradizionale previsione legislativa, non mette totalmente al sicuro il ricorrente da successive doglianze di eventuali controinteressati o convenuti, che potrebbero far caducare gli esiti di una pronunzia giudiziale favorevole [11].</p>
<p><b>3.-</b> Le innovative pronunce alle quali si accennava, realizzano (in pieno, ci sembra) una serie di esigenze ineludibili, anche in ragione dell’effettività del principio del giusto processo <i>ex</i> art. 111 Cost.: completezza del contraddittorio; effettività della conoscenza dell’atto introduttivo del giudizio; economicità, sia in termini processuali [12] che sostanziali; rapidità del procedimento di notificazione.<br />
Se poi a queste preminenti esigenze si aggiunge la direttiva di utilizzo dello strumento telematico nell’azione amministrativa contenuta nell’art. 3-<i>bis</i> della legge n. 241/1990, è di palmare evidenza come il processo amministrativo telematico possa e debba realizzarsi, in determinate fattispecie, sin dalla notifica dell’atto introduttivo.<br />
L&#8217;orientamento “telematico” prende le mosse da due decreti presidenziali pressoché coevi e viene perfezionato da un provvedimento collegiale ancor più avanzato sotto il profilo dell&#8217;informatica giuridica.<br />
I primi provvedimenti monocratici [13] dispongono la notificazione per pubblici proclami funzionale all’integrazione del contraddittorio attraverso la pubblicazione del ricorso sui siti <i>internet</i> istituzionali dell’amministrazione resistente.<br />
Entrambi i decreti presidenziali ritengono indefettibile, unitamente alla pubblicazione <i>on line</i>, la pubblicazione dell’estratto del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale, imponendo ugualmente al ricorrente la più onerosa e dispendiosa pubblicazione cartacea. Tuttavia, la valenza innovatrice dei due pronunciamenti si coglie nell’attribuzione all’amministrazione resistente, al pari del ricorrente, dell’onere di rendere possibile ed effettivo il procedimento di notificazione dell’atto introduttivo (<i>infra</i>).<br />
A distanza di circa dodici mesi, nel solco di tale orientamento, la giurisprudenza amministrativa [14] compie un ulteriore e significativo passo nella direzione della “digitalizzazione” del procedimento notificatorio e dell’effettiva attuazione del processo telematico.<br />
Per il contenuto innovativo anche rispetto ai precedenti specifici, sopra richiamati, la pronuncia sembra destinata a fare da apripista a successivi sviluppi.<br />
In fattispecie di impugnativa del bando di concorso per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia ed a fronte dell’istanza del ricorrente di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami <i>ex </i>art. 41, comma 4, c.p.a., il collegio esercita i poteri attribuiti dall’art. 52, comma 2, c.p.a. e dall’art. 151 c.p.c. [15], disponendo l’integrazione del contraddittorio in forma telematica.<br />
L’ordinanza in commento recupera in maniera sistematica sia i principi ispiratori del processo telematico e del diritto dell’informatica, sia le esigenze pratiche sottese all&#8217;informatizzazione del sistema giustizia, effettuando un inedito collegamento tra diverse fonti legislative, sostanziali e processuali.<br />
Attraverso l’esercizio dei poteri concessi dall’art. 52 c.p.a., il collegio dispone la notificazione per pubblici proclami con modalità differenti da quelle stabilite dagli artt. 41 c.p.a. e 150 c.p.c.; ben più rilevante sul piano sistematico, tuttavia, è il richiamo dell’ordinanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, cioè al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, finalizzato ad onerare l’amministrazione resistente alla pubblicazione del ricorso sul proprio sito istituzionale.<br />
Infatti, la normativa utilizzata dal collegio per fondare e prescrivere la forma telematica di notificazione del ricorso ai controinteressati disciplina l’attività amministrativa e non le modalità di tutela processuale dei privati.<br />
Purtuttavia il TAR Lazio ritiene che la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione che ha indetto il concorso (ovvero della sua articolazione territoriale responsabile della selezione pubblica), prevista obbligatoriamente per gli atti della selezione pubblica dall’art. 19 d.lgs. n. 33/2013 cit., possa estendersi anche allo svolgimento del processo amministrativo, poiché potenzialmente in grado di modificare <i>ex judicis</i> l’esito delle prove concorsuali.<br />
Inoltre, a differenza di altre pronunce pur in linea con la procedura telematica di notificazione attraverso il sito istituzionale [16], si ritiene che la pubblicazione del ricorso stesso sul sito istituzionale dell&#8217;amministrazione esoneri il ricorrente dalla inserzione del ricorso, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, giungendo a disapplicare l&#8217;art. 150 c.p.c., in virtù del rilievo che “l<i>&#8216;evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l&#8217;indubbio vantaggio di ovviare all&#8217;eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”.<br />
</i>Individuato nell&#8217;evoluzione tecnologica e, si aggiunga, nelle disposizioni sulla digitalizzazione dell&#8217;attività amministrativa e sulla pubblicità telematica degli atti amministrativi il presupposto per esonerare dalla pubblicazione dell’atto processuale in Gazzetta, il Collegio indica al ricorrente anche il contenuto dell’avviso da pubblicare sul sito <i>web</i> dell’amministrazione resistente, che deve indicare: <i>1. l&#8217;autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero registro ricorso; 2. il nome dei ricorrenti e dell&#8217;amministrazione intimata; 3. gli estremi degli atti impugnati e dei motivi di gravame espressi nel ricorso; 4. l&#8217;indicazione dei controinteressati genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. … a n. … della graduatoria impugnata; 5. l&#8217;indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito </i>www.giustizia-amministrativa.it<i>; 6. l&#8217;indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7. il testo integrale del ricorso, nonché l&#8217;elenco nominativo dei controinteressati</i>.</p>
<p><b>4.-</b> L’indicazione specifica delle modalità di pubblicazione dell&#8217;avviso <i>on line </i>circa la pendenza del ricorso realizza, da un lato, l&#8217;esigenza di effettiva conoscenza dell&#8217;atto (in ragione della prescrizione che ne impone la pubblicazione integrale, che renderà il ricorso “<i>scaricabile</i>”, mediante “<i>download</i>”, dai controinteressati), ma mette al riparo, per converso, il ricorrente in ordine ad eventuali errori e omissioni dell&#8217;avviso che, nel caso di notificazione per pubblici proclami “tradizionale” <i>ex</i> art. 150 c.p.c., potrebbero comportare l&#8217;invalidità della notificazione, ovvero, nei casi più gravi, la sua radicale inesistenza [17].<br />
In definitiva, la previsione di contenuto, forma e modalità della notificazione, consente alla notificazione per pubblici proclami “<i>telematici</i>” di superare il pregiudizio delle minori garanzie per i destinatari che presenta l&#8217;istituto processualcivilistico (ex art. 150 c.p.c.) rispetto alla notificazione in forma ordinaria, che ha indotto parte della giurisprudenza amministrativa a richiedere che la notificazione per pubblici proclami sia eseguita “<i>in modo da rendere più probabile e meno disagevole la conoscenza effettiva</i> <i>da parte dei destinatari dell&#8217;atto”</i> [18].<br />
Altro elemento di novità da segnalare è che le pronunce più liberali del giudice amministrativo prevedono l&#8217;intervento collaborativo e attivamente partecipe delle amministrazioni intimate.<br />
Ed infatti, il TAR Lazio [19] statuisce l’obbligo per la parte pubblica di pubblicare sul proprio sito istituzionale il<i> “testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell&#8217;elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso che indichi che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della medesima ordinanza e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito sul sito </i><u>www.giustizia-amministrativa.it</u>”, ma non manca di introdurre ulteriori prescrizioni per l&#8217;amministrazione, quali:<br />
1.- il divieto di rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;<br />
2.- l’obbligo di rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata &#8220;atti di notifica&#8221;, con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;<br />
3.- l’obbligo di curare che sull’<i>home page</i> del suo sito venga inserito un collegamento denominato &#8220;atti di notifica&#8221;, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, l’ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso [20].<br />
Tale effettiva “consacrazione” processuale della telematica, intesa sia come strumenti informatici che come documenti elettronici, invero, giunge ad oltre un decennio di distanza dal primo intervento normativo del legislatore in materia, il D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123, rubricato <i>Regolamento recante disciplina sull&#8217;uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti</i>, prima fonte legislativa a prevedere che gli atti processuali potessero essere formati e compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale.<br />
È, altresì, indubbio che la pronuncia in commento, laddove prevede i prescritti obblighi di conservazione e archiviazione della pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR, sia assolutamente coerente con altre norme, di natura sostanziale, afferenti l’informatizzazione della pubblica amministrazione.<br />
Senza voler entrare nel dettaglio di una legislazione frammentaria e troppo spesso fondata su enunciazioni di principio da attuarsi con successive norme regolamentari di dettaglio (ad es. art. 44 L. n. 69/2009, che rinvia a successivi decreti legislativi attuativi), sembra sufficiente ricordare che già il menzionato Codice dell&#8217;amministrazione digitale prevede che “<i>Lo Stato le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, l&#8217;accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell&#8217;informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione</i>”.<br />
Malgrado l&#8217;orientamento della giurisprudenza amministrativa in commento contenga elementi di assoluta novità e di (condivisibile) semplificazione del processo notificatorio, eliminando, attraverso il richiamo all’art. 52 c.p.a., l’obbligo di pubblicazione cartacea sulla Gazzetta Ufficiale, occorre tuttavia rilevare che altre ordinanze coeve di diversi tribunali amministrativi ed in identica fattispecie, non hanno ritenuto di poter esonerare il ricorrente dalla pubblicazione sulla G.U.R.I., affiancando la pubblicazione <i>on line</i> a quella cartacea “<i>tradizionale</i>”.<br />
Invero, il TAR Abruzzo [21], sempre in un giudizio avente ad oggetto l&#8217;impugnativa del provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento del personale docente della scuola primaria, nell&#8217;autorizzare la notifica con modalità telematiche mediante pubblicazione <i>on line</i> del ricorso sul sito istituzionale dell&#8217;autorità emanante, ha preliminarmente ribadito l’onere per la parte privata del dispendioso adempimento della pubblicazione sulla G.U.R.I. dell&#8217;estratto del ricorso.<br />
La pronuncia individua anche il contenuto dell&#8217;avviso, ossia <i>“l&#8217;indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito </i><u>www.giustizia-amministrativa.it</u><i> attraverso l&#8217;inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all&#8217;interno della prima sezione “L&#8217;Aquila” della sezione TAR</i>” ed aggiunge che l&#8217;avviso pubblicato su G.U.R.I. deve contenere “<i>l&#8217;indicazione che il testo integrale del ricorso e dell&#8217;elenco dei controinteressati potranno essere consultati sul sito internet dell&#8217;Ufficio Scolastico</i> <i>Regionale per l&#8217;Abruzzo</i>”.<br />
Sul piano pratico, la ritenuta indefettibilità della formale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sembra criticabile e contraddittoria, laddove si osservi che, verosimilmente, i potenziali controinteressati al gravame hanno avuto notizia della pendenza del ricorso attraverso la semplice consultazione del sito istituzionale dell’amministrazione resistente, e che difficilmente qualcuno ha avuto cura di consultare la Gazzetta.<br />
Anche alla luce di pronunce successive [22], possiamo affermare che il TAR Lazio ha ormai consolidato un orientamento che disapplica l’art. 150, comma 3, c.p.c. nella parte in cui prescrive &#8220;<i>in</i> <i>ogni caso</i>&#8221; l’inserimento dell’estratto dell’atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, in forza dell&#8217;art. 52 c.p.a., in combinazione sistematica con l’art. 151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge.<br />
Secondo la giurisprudenza in commento, tale conclusione è conforme all’evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con l’indubbio vantaggio di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea e di conseguire una conoscenza “<i>effettiva</i>” non soltanto “<i>possibile</i>”.</p>
<p><b>5.-</b> Quanto poco sopra rilevato riguardo ai prevedibili sviluppi dell’orientamento sulla notificazione telematica, sostitutiva o aggiuntiva alle tradizionali modalità cartacee, trova conferma in ulteriori pronunce.<br />
Il consolidamento della preferenza per le modalità telematiche emerge, infatti, da una successiva pronuncia del TAR Lazio [23], la quale autorizza le parti ricorrenti alla notificazione del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami “telematici”, richiamando espressamente il precedente specifico del Tribunale (ord. n. 9506/2013, cit.) ed inserendo, altresì, nel procedimento notificatorio, la notifica telematica a mezzo posta elettronica certificata nei confronti delle amministrazioni resistenti.<br />
Il collegio prescrive la notificazione nei confronti di ciascun ateneo in cui i singoli ricorrenti hanno sostenuto il test di ammissione alla Facoltà di Medicina, oltre che, con le medesime modalità, nei confronti dell’Avvocatura Generale e di quelle Distrettuali dello Stato e del CINECA; la notificazione del ricorso alle amministrazioni con modalità telematica dovrà essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata tramite l&#8217;indirizzo PEC indicato in ricorso, comunque corrispondente a quello risultante da pubblici elenchi [24]; la prova della notifica del ricorso a mezzo PEC dovrà essere fornita in giudizio attraverso l&#8217;allegazione della ricevuta di consegna completa.<br />
Il provvedimento non sembra fare riferimento all&#8217;autorizzazione alla notifica degli atti di parte in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, prescrivendo direttamente <i>ex judicis</i> la forma di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, né fa riferimento alla sottoscrizione del ricorso mediante firma digitale, la cui conformità all&#8217;originale delle copie inoltrate agli atenei deve essere attestata nel ricorso stesso, <i>a pena di responsabilità penale</i>, così come andrà attestato che <i>la copia cartacea depositata in giudizio è conforme a quella notificata a mezzo PEC</i> [25].<br />
Conclusivamente, possiamo affermare che i recenti orientamenti giurisprudenziali in commento, sia pure non del tutto uniformi, realizzano in pieno l’esigenza di “<i>assicurare snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche”, </i>obiettivi espressamente perseguiti della legge n. 69/2009, introducendo nell&#8217;ordinamento una forma di notificazione meno dispendiosa in termini temporali ed economici, e più sensibile riguardo alla posizione processuale dei controinteressati, attenta anche al minore impiego di documenti cartacei, consentendone una minore produzione.<br />
L&#8217;utilizzo degli strumenti telematici per garantire maggiore efficienza alla funzione giurisdizionale (e, ancor prima amministrativa) è indubbiamente uno degli aspetti sui quali si gioca una partita importante della competitività del sistema paese.<br />
Una giustizia snella, rapida ed effettiva, senza rinunciare alle indefettibili garanzie di integrità del contraddittorio e di effettivo accesso al sistema, alle informazioni ed alla conoscenza delle forme di tutela, anche attraverso un contenimento dei costi, è un obiettivo per il raggiungimento del quale l&#8217;impiego delle nuove tecnologie è imprescindibile.<br />
Il solco tracciato dai giudici amministrativi andrà percorso, come accennato, da tutti gli attori del processo: avvocati e amministrazioni, anzitutto, ma anche personale di segreteria. Con la speranza che gli interventi legislativi in materia, nel tenere conto delle difficoltà dovute al c.d. “<i>rifiuto tecnologico</i>” degli meno inclini agli strumenti informatici, favorisca un crescente impiego della telematica in una logica di democraticità, partecipazione e trasparenza in tutti gli ambiti della pubblica amministrazione, come di recente autorevolmente auspicato anche dal presidente della Corte dei Conti, durante l&#8217;audizione innanzi alla Commissione parlamentare per la semplificazione del 12 marzo 2014 [26].</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Apicella E.A., <i>Commento all’art. 39</i>, in <i>Il Processo Amministrativo. Commentario al D.lgs. 104/2010</i>, a cura di Lopilato V. e Quaranta A., Milano, 2011, 361 ss.<br />
[2] Per le relative indicazioni, ancora Apicella E.A., <i>Commento all’art. 39</i>, cit., 361 s.<br />
[3] Sul punto cfr. Ciacci G., Varì P., “<i>Forme alternative di notificazione: la notificazione mediante strumenti informatici</i>”, in <i>Riv. dir. comm.</i>, 1994, 157 e ss. Gli autori, già vent&#8217;anni addietro, affrontano il tema delle possibili forme di notificazione attraverso nuovi strumenti tecnologici (telefax, <i>electronic message systems</i>, posta elettronica, servizio postel, etc.) operando un interessante approfondimento delle norme processuali (civili, penali ed amministrative) e dei primi interventi innovativi del legislatore in materia di notificazioni, in particolare la facoltà per gli avvocati di procedere direttamente alla notificazioni gli atti civili, amministrativi e stragiudiziali e procuratori (l. 21 gennaio 1994 n. 53). L&#8217;articolo, poi, ipotizza soluzioni tecniche ed interventi normativi non troppo dissimili da quelli effettivamente adottati negli ultimi anni.<br />
[4] Balena G., <i>Notificazione e comunicazione</i> in <i>Dig. disc. priv</i>., vol. XII, Torino 1996, 261ss.<br />
[5] La notificazione entro il termine di decadenza, infatti, è richiesta nei confronti di almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto impugnato (art. 41, comma 2, c.p..a.): in giurisprudenza, ex plurimis, solo di recente, Cons. St., sez. III, 20 maggio 2014, n. 2602, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. St., sez. V, 13 settembre 2013 n. 4530, in <i>Foro amm.-C.d.S.</i> 2013, 9, 2504; Cons. St., sez. V, 14 giugno 2013 n. 3318, ivi, 6, 1656.<br />
[6] Cass. 25 febbraio 2009, n. 4587, in <i>Foro Amm.-C.d.S</i>. 2009, 398.<br />
[7] L’ulteriore incombente della pubblicazione sul foglio degli annunzi legali delle province deve ritenersi soppresso dall’abolizione di tale strumento di pubblicità notizia ad opera dell’art. 31 legge 24 novembre 2000 n. 340.<br />
[8] Cass. 30 ottobre 1963, n. 2922, in <i>Riv. Trim. Proc. Civ</i>. 1964, I, 121, non seguita da successive pronunce specifiche, ed ampiamente citata da tutta la manualistica. In dottrina, Carbone V., Batà A., <i>Le notificazioni</i>, Padova, 2010, 216; Merz S., <i>Manuale pratico delle notifiche in Italia e all&#8217;Estero</i>, Padova, 2003, 103, 413; Montesano L., Arieta G., <i>Trattato di diritto processuale civile</i>, Vol. I, Tomo I, Padova, 2001, 794.<br />
[9] Allo stato, le tariffe dell&#8217;Istituto Poligrafico sono di € 8,54 per rigo, che non deve superare i 77 caratteri; al costo totale occorre aggiungere una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate.<br />
[10] Ragioni di fatto e di diritto, vizi dell’atto impugnato e relative conclusioni, etc.: in proposito, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 12 giugno 2013, n. 658, in <i>Foro amm.-TAR</i> 2013, 2123.<br />
[11] In materia civile, Trib. Trieste, 19 gennaio 2011, in <i>Foro padano</i> 2011, 701.<br />
[12] Cons. St., sez. III, 23 marzo 2012, n. 1694, in <i>Foro amm.-C.d.S.</i> 2012, 577.<br />
[13] TAR Sicilia, Palermo, sez. I, decr. pres. 30 maggio 2013 n. 964, in <i>www.giustizia-amministrativa.it.</i> TAR Lazio, Latina, decr. pres. 2012 n. 106, in <i>www.giustizia-amministrativa.it</i>.<br />
[14] TAR Lazio, Roma, sez. III &#8211; <i>bis</i>, ord. 7 novembre 2013 n. 9506, in <i>www.giustizia-amministrativa.it</i>.<br />
[15] Cfr. Cass. 24 settembre 2002 n. 13868, in <i>Giust. civ</i>. 2002, 1707; Cass., sez. un.., 8 aprile 2008 n. 9151, in <i>Foro amm.-C.d.S.</i> 2008, 4, 1052, che riconoscono al giudice ampia libertà di apprezzamento in ordine all&#8217;individuazione dei presupposti per l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 151 c.p.c. agli atti di parte, riconoscendo come unico limite l’effettività del diritto di difesa, inviolabile secondo l&#8217;art. 24 cost.<br />
[16] V. <i>infra</i> TAR Abruzzo, Sez. I, ord. 24 ottobre 2013 n. 191, in <i>www.giustizia-amministrativa.it</i><br />
[17] Cass., sez. un., 23 aprile 2012 n. 6329.<br />
[18] TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 12 giugno 2013, n. 658, cit.<br />
[19] Sez.III &#8211; <i>bis</i>, ord. 7 novembre 2013, n. 9506, cit.<br />
[20] Il Tribunale assegna al ricorrente un termine per il perfezionamento della notificazione ed un ulteriore termine per il deposito della prova di esecuzione degli adempimenti ed individua altresì, in assenza di specifiche tariffe, l&#8217;importo che il ricorrente dovrà corrispondere all&#8217;amministrazione per l&#8217;attività di pubblicazione, pari ad € 100,00. Tale somma, peraltro, è estremamente contenuta rispetto alla pubblicazione in Gazzetta: retro, nt. 9.<br />
[21] TAR Abruzzo, sez. I, ord. 24 ottobre 2013 n. 191, in www.giustizia-amministrativa.it.<br />
[22] TAR Lazio, Roma, sez., III bis, decr. pres. 20 dicembre 2013 n. 27429, ivi.<br />
[23] TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 12 novembre 2013 n. 23921, ivi, fattispecie relativa all&#8217;annullamento delle graduatorie del concorso per l&#8217;ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l&#8217;a.a. 2013/1014.<br />
[24] L&#8217;art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 79, conv. con mod. in l. 17 dicembre 2012, n. 21, prevede che “<i>a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto, dall&#8217;articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall&#8217;articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia</i>”.<br />
[25] In proposito, si è rilevato che, ai sensi dell’art. 52 c.p.a., “<i>dovrebbero ritenersi ammissibili tanto la notificazione a mezzo PEC dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado direttamente alle amministrazioni pubbliche e al controinteressato non costituito (ove, beninteso, in possesso di PEC); quanto le notificazioni effettuate a mezzo PEC della parte autorizzata a stare in giudizio personalmente o alla stessa destinate, nei casi consentiti dal Codice del processo amministrativo”</i>: così, Pisano I.S.I., <i>Manuale di teoria e pratica del processo amministrativo telematico</i>, Milano, 2013, 87.<br />
[26] Elementi per l&#8217;audizione del presidente della Corte dei Conti innanzi la Commissione Parlamentare per la semplificazione del 12 marzo 2014, in www.corteconti.it<i>. </i></p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 2.7.2014)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-frontiera-del-processo-amministrativo-telematico-la-notifica-per-pubblici-proclami/">La nuova frontiera del processo amministrativo telematico: la notifica per pubblici proclami</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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