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	<title>Geremia Biancardi Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Geremia Biancardi Archivi - Giustamm</title>
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		<title>L&#8217;orientamento della Sez. V del Consiglio di Stato in materia di scioglimento del Consiglio comunale per dimissioni ultra dimidium</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:25:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lorientamento-della-sez-v-del-consiglio-di-stato-in-materia-di-scioglimento-del-consiglio-comunale-per-dimissioni-ultra-dimidium/">L&#8217;orientamento della Sez. V del Consiglio di Stato in materia di scioglimento del Consiglio comunale per dimissioni ultra dimidium</a></p>
<p>Con la sentenza in rassegna (n. 2945 del 30/5/2003), la V sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello presentato da alcuni consiglieri comunali avverso la sentenza n. 268/03, emessa dalla I^ sezione del TAR Campania &#8211; Napoli (in questa Rivista n. 1-2003, con commento di A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lorientamento-della-sez-v-del-consiglio-di-stato-in-materia-di-scioglimento-del-consiglio-comunale-per-dimissioni-ultra-dimidium/">L&#8217;orientamento della Sez. V del Consiglio di Stato in materia di scioglimento del Consiglio comunale per dimissioni ultra dimidium</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lorientamento-della-sez-v-del-consiglio-di-stato-in-materia-di-scioglimento-del-consiglio-comunale-per-dimissioni-ultra-dimidium/">L&#8217;orientamento della Sez. V del Consiglio di Stato in materia di scioglimento del Consiglio comunale per dimissioni ultra dimidium</a></p>
<p>Con la sentenza in rassegna (n. 2945 del 30/5/2003), la V sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello presentato da alcuni consiglieri comunali avverso la <a href="/ga/id/2003/1/2757/g">sentenza n. 268/03</a>, emessa dalla I^ sezione del TAR Campania &#8211; Napoli (in questa Rivista n. 1-2003, con commento di A. VITALE) &#8211; con la quale era stato reintegrato il Consiglio Comunale di Nola in seguito allo scioglimento avvenuto per le dimissioni presentate al protocollo comunale sia pure contestualemente da 16 consiglieri comunali, ma depositate da un terzo che non ricopriva la carica di consigliere comunale.</p>
<p>La sentenza del TAR Campania faceva proprio anche il <a href="/ga/id/2002/11/2592/g">parere n. 3049 del 10 ottobre 2002</a> (in questa Rivista n. 11-2002), integrato dal <a href="/ga/id/2003/1/2756/g">parere n. 4269 dell&#8217;11 dicembre 2002</a> (ivi n. 1-2003), entrambi resi dalla I^ sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva e con i quali, addirittura, si era ritenuta necessaria la materiale e personale consegna del documento al protocollo da parte dell&#8217;interessato, con la connessa identificazione da parte del personale addetto.</p>
<p>Il Consiglio di Stato, con la sentenza in rassegna, smentisce completamente l&#8217;indirizzo recentemente affermato dal TAR Campania e dal Consiglio di Stato in sede consultiva.</p>
<p>Infatti, nel riformare la sentenza di primo grado i giudici del Consiglio di Stato hanno statuito che &#8220;devono ritenersi valide e quindi idonee a determinare l&#8217;effetto dissolutorio di cui all&#8217;art. 141 del d.lgv. n. 267/2000 le dimissioni presentate al Consiglio Comunale dalla maggioranza dei Consiglieri che presentino il requisito della contestualità, attestata dalla unicità o dalla stretta sequenza numerica della protocollazione, a nulla rilevando l&#8217;assenza di autenticazione della sottoscrizione o il successivo disconoscimento dell&#8217;attualità della volontà ivi espressa.</p>
<p>Il Consiglio di Stato, con la sentenza, ha sconfessato completamente quanto assunto anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva con il parere n. 3049 del 10 ottobre 2002 integrato con parere n°4269 dell’11 dicembre 2002, rilevando che l&#8217;onere formale dell&#8217;autentica della firma, individuato quale strumento necessario per garantire la veridicità delle dichiarazioni di dimissioni risulta al tempo stesso superfluo ed insufficiente.</p>
<p>Superfluo tutte le volte in cui, come nel caso in questione, la veridicità della sottoscrizione non risulta disconosciuta dal consigliere dimissionario. Insufficiente, in generale, in quanto il Pubblico Ufficiale che autentica la firma, non è affatto chiamato ad indagare sulla volontà del dichiarante, ma solo ad attestare che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza. Né infine, detta autenticazione è indicativa dell&#8217;attualità della volontà dal momento che, in assenza di una norma espressa che ne sancisca l&#8217;irrevocabilità per un certo tempo dalla data di autenticazione della sottoscrizione, ben potrebbe l&#8217;interessato modificare le sue determinazioni in relazione al mutato assetto politico nell&#8217;intervallo di tempo intercorrente tra l&#8217;autentica e la presentazione delle dimissioni al protocollo dell&#8217;ente.</p>
<p>Il Consiglio di Stato ha riaffermato, quindi, quello che, prima della sentenza n. 268/03 emessa dal TAR Campania, Napoli, oggi riformata e dei pareri resi dal Consiglio di Stato in sede consultiva rappresentava un un principio consolidato in giurisprudenza, ossia la irrevocabilità delle dimissioni contestualmente presentate al protocollo comunale in osservanza al combinato disposto dell&#8217;art. 38 e dell&#8217;art. 141 del D.Lgv. 267/2000, in virtù del quale il legislatore ha inteso lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali quale effetto automatico della presentazione contestuale delle dimissioni da parte della metà più uno dei rispettivi membri, in connessione con la presunzione iuris et de iure dell&#8217;impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi.</p>
<p>In altre parole la fattispecie di scioglimento per dimissioni prescinde del tutto dal testo normativo dell’accertamento dell’effettiva volontà dei consiglieri dimissionari, essendo invece caratterizzata da garanzie attinenti alla forma delle dimissioni ed alla fase procedimentale della loro acquisizione.</p>
<p>Per ciò che attiene alla forma è unicamente prescritto che le dimissioni debbano essere indirizzate al Consiglio e debbano presentare il requisito della contestualità.</p>
<p>Il requisito della contestualità è stato interpretato restrittivamente dalla giurisprudenza espressasi in seguito alla modifica recata dall’art. 5 della legge 127/97 all’art. 39 della legge 142/90, poi confluito nel testo unico oggi vigente. E’ stata ritenuta non sufficiente la presentazione delle dimissioni al protocollo effettuate nel medesimo giorno, occorrendo, invece, che la presentazione degli atti separati sia anch’essa contestuale nel tempo, cioè che venga nello stesso momento, giuridicamente inteso, ossia con protocolli caratterizzati dalla stretta sequenza numerica.</p>
<p>Altre forme di irrigidimento del procedimento relativo alla presentazione delle dimissioni sarebbero previste in aggiunta a quanto espressamente statuito dalla legge e, perciò stesso, illegittime. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2003/6/3089/g">Sentenza 30 maggio 2003 n. 2975</a> con commento di DOMENICO VITALE, <a href="/ga/id/2003/6/1309/d">Dimissioni ultra dimidium e modalità di presentazione</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lorientamento-della-sez-v-del-consiglio-di-stato-in-materia-di-scioglimento-del-consiglio-comunale-per-dimissioni-ultra-dimidium/">L&#8217;orientamento della Sez. V del Consiglio di Stato in materia di scioglimento del Consiglio comunale per dimissioni ultra dimidium</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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