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	<title>Gaia Palmieri Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Gaia Palmieri Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Le linee guidain materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guidain-materia-di-accertamento-delle-inconferibilita-e-delle-incompatibilita-degli-incarichi-amministrativi-da-parte-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-attivita-di-vigilanz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guidain-materia-di-accertamento-delle-inconferibilita-e-delle-incompatibilita-degli-incarichi-amministrativi-da-parte-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-attivita-di-vigilanz/">Le linee guidain materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili</a></p>
<p>Con la determinazione del 3 agosto 2016, n. 833, l’ANAC[1][2][3] ha espresso il proprio indirizzo in merito all’interpretazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39[4], recante norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guidain-materia-di-accertamento-delle-inconferibilita-e-delle-incompatibilita-degli-incarichi-amministrativi-da-parte-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-attivita-di-vigilanz/">Le linee guidain materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guidain-materia-di-accertamento-delle-inconferibilita-e-delle-incompatibilita-degli-incarichi-amministrativi-da-parte-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-attivita-di-vigilanz/">Le linee guidain materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili</a></p>
<p> Con la determinazione del 3 agosto 2016, n. 833, l’ANAC<strong><a href="#_ftn1" title=""><strong>[1]</strong></a><a href="#_ftn2" title=""><strong>[2]</strong></a></strong><a href="#_ftn3" title="">[3]</a> ha espresso il proprio indirizzo in merito all’interpretazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>, recante norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.<br />  L’intervento dell’Autorità nasce sulla scorta della necessità di chiarire il rapporto tra i due protagonisti cui è demandata la funzione di vigilanza sull’osservanza della disciplina in materia: il responsabile della prevenzione della corruzione<a href="#_ftn5" title="">[5]</a> di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, e l&#8217;Autorità nazionale anticorruzione.<br /> Norme di riferimento sono gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 39/2013<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>: la prima riferita al RPC cui è affidato dalla legge il ruolo di vigilante interno<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>; la seconda all’ANAC cui compete, invece, il ruolo di controllore esterno<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> Ed allora, fermo restando l’obbligo per l&#8217;interessato cui è assegnato uno degli incarichi contemplati dal decreto, di  presentare, all&#8217;atto dell’accettazione dello stesso, una  dichiarazione relativa all’insussistenza  di  alcuna  delle   cause   di inconferibilità &#8211; che si pone quale condizione di efficacia dell’incarico medesimo &#8211; e quello annuale di dichiarare l’insussistenza di alcuna causa di incompatibilità, in ogni caso, tali adempimenti non esimono né l’amministrazione, né i soggetti chiamati a vigilare sul rispetto di tale complesso normativo, di verificare l’eventuale sussistenza di casi di violazione dei divieti in questione.<br />  Una volta accertata l’inconferibilità di un incarico, l’art. 17 del decreto prevede la sanzione della nullità dell’atto di conferimento adottato <em>contra legem</em> e del relativo contratto, con responsabilità per gli organi che lo hanno conferito quanto alle conseguenze economiche discendenti dallo stesso e con impossibilità per i medesimi di conferire per i tre mesi successivi incarichi di loro competenza (art. 18).<br /> Con riferimento ai casi di incompatibilità, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del RPC, dell’insorgere della causa di incompatibilità.<br /> Nell’interpretare tale corpus normativo<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>, l’ANAC ha ritenuto il RPC il dominus del procedimento sanzionatorio.<br /> La legge lo individua, infatti, come colui che è chiamato a contestare all’interessato l’esistenza o l’insorgenza di una causa di inconferibilità ed a segnalare tali casi all’ANAC ed alla Corte dei conti.<br /> Pertanto, con le citate linee guida si è precisato che nelle competenze del RPC debbono farsi rientrare: a) il potere di avvio del procedimento di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità; b) la dichiarazione della nullità dell’incarico; c) l’esercizio del conseguenziale potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconferibile.<br /> Con riguardo a quest’ultimo, l’ANAC ha chiarito<a href="#_ftn10" title="">[10]</a> che il suo esercizio debba ritenersi subordinato al positivo esperimento, da parte del RPC, del distinto procedimento di accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo all’organo conferente l’incarico<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>, pena il contrasto con i principi generali in materia di sanzioni amministrative, applicabili in via generale in base all’art. 12 della legge n. 689/81, la  violazione del diritto di difesa e del principio di legalità dell’azione amministrativa di cui agli articoli, rispettivamente, 24 e 97 Cost., nonchè i principi della convenzione EDU, in particolare, con l’art. 6 di detta Convezione, secondo l’interpretazion.0e che più volte ne ha dato la Corte di Strasburgo.<br /> Quanto invece alle funzioni demandate all’ANAC, quest’ultima, oltre a ricevere le segnalazioni da parte del RPC, è tenuta ad esercitare, in base all’art. 16 del d.lgs. n. 39/2013, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto, anche tramite l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.<br /> Ciò può avvenire in due fasi distinte.<br /> Infatti, ai sensi del primo comma, l’Autorità può attivarsi rivolgendo l’accertamento a casi di incarichi già conferiti di cui acquisisce conoscenza su segnalazione di terzi, in occasione della richiesta di pareri da parte delle amministrazioni (sempre che il parere riguardi specifiche fattispecie), su segnalazione dello stesso RPC, (ai sensi dell’art. 15, comma 2), ovvero d’ufficio.<br /> Ai sensi del secondo comma, l’ANAC, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica o d&#8217;ufficio, può intervenire, sospendendone la procedura, su un incarico da conferire, con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull&#8217;atto di conferimento dell&#8217;incarico, al fine di richiamare l’attenzione dell’amministrazione sul rispetto della disciplina in materia di inconferibilità.<br /> Nell’intento di fare chiarezza sui rispettivi compiti,  stante il concomitante ruolo di garante del rispetto delle disposizioni di cui al decreto de quo, assegnato in via concorrente al RPC ed all’ANAC, in omaggio ad un principio di economicità dell’azione amministrativa &#8211; che sarebbe frustrato qualora l’accertamento compiuto dall’ANAC, eventualmente su segnalazione del RPC, fosse seguito da altro  di segno contrario ad opera di quest’ultimo, rendendo completamente inutile l’azione del primo ed introducendo elementi di contraddittorietà nell’ esercizio dell’azione dell’amministrazione nel suo complesso &#8211;  l’ANAC ha riconosciuto la prevalenza al proprio accertamento, ritenendo che il provvedimento di cui esso è espressione, sia destinato a far stato, salva sempre la possibilità di ricorso al giudice amministrativo.<br /> Ne consegue che, spetta all’ANAC, in quanto vigilante esterno all’amministrazione pubblica ovvero all’ente privato in controllo pubblico vigilati:  non solo  il compito di verificare, da un lato, che l’esercizio del potere sanzionatorio avvenga nel rigoroso rispetto delle norme, e dall’altro, che sia garantita al responsabile la massima autonomia e indipendenza e che lo stesso non sia sottoposto ad atti diretti e/o indiretti di influenza e/o ritorsivi<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>, ma vieppiù di esercitare il proprio potere d’ordine affinchè il RPC avvii i distinti procedimenti di contestazione, ai fini dichiarazione della nullità dell’incarico, e quello sanzionatorio, nel rispetto del previo accertamento eventualmente compiuto da quest’Autorità.  <br /> Tale potere d’ordine risulta attribuito all’ANAC dall’art. 1, comma 3, della legge n. 190  a mente del quale l’ANAC“…ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 (soprattutto il Piano nazionale anticorruzione, nella misura in cui contenga disposizioni relative all’accertamento dei casi di inconferibilità e incompatibilità) e 5 (soprattutto il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’amministrazione che deve contenere misure atte ad evitare casi di inconferibilità e incompatibilità) rientrando  tra le misure di prevenzione della corruzione oggetto di disposizioni del Piano nazionale anticorruzione la corretta applicazione della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità.<br />  <br /> <strong>2.I poteri dell’ANAC in materia di inconferibilità ed incompatibilità all’indomani della sentenza n. 126/18 del Consiglio di Stato</strong><br />  <br /> Il caso da cui trae le mosse la pronuncia in commento concerne il conferimento dell’incarico di Presidente del Consorzio per l’area di sviluppo industriale della provincia di Napoli in favore del sindaco di Brusciano<strong>.</strong><br />  A seguito di una segnalazione relativa alla presunta sussistenza di una situazione di inconferibilità, l’ANAC ha adottato la delibera 26 novembre 2015, n. 141, con la quale dopo aver riscontrato, con riferimento a tale nomina, la sussistenza della causa di <em>inconferibilità</em> di cui all’art. 7 comma 2, lett. <em>c)</em> d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39,<a href="#_ftn13" title="">[13]</a> ha invitato  il RPC del Consorzio a contestare la stessa ai soggetti che, avendo conferito l’incarico, potevano essere destinatari delle sanzioni previste dall’art. 18, commi 1 e 2, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ovvero a tutti coloro che, alla data del conferimento dell’incarico, erano componenti dell’organo conferente (Consiglio generale del Consorzio ASI).<br /> Il RPC avviava il procedimento di contestazione e lo concludeva con un provvedimento di archiviazione per insussistenza di deleghe gestionali dirette, presupposto dell’inconferibilità del suddetto incarico.<br /> Lo stesso giorno dell’adozione del citato provvedimento da parte del RPC del Consorzio, la Giunta regionale, sul presupposto che nessun provvedimento era stato adottato dal medesimo, nominava il Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giunta della Regione Campania quale <em>“Commissario </em><em>ad acta</em>” per il compimento degli atti necessari alla conclusione del procedimento di contestazione della causa d’inconferibilità in parola.<br /> Intanto, ANAC, venuta a conoscenza dell’archiviazione adottata dal RPC del Consorzio, e preso atto della nomina del RPC della Giunta regionale quale Commissario <em>ad acta</em> presso il Consorzio, con delibera 20 aprile 2016 n. 459 ordinava al medesimo Commissario <em>ad acta</em>, di annullare il provvedimento di archiviazione ed avviare nel termine di 30 giorni il procedimento sanzionatorio dell’art. 18, comma 2, d.lgs. n. 39 del 2013.<br /> Le due delibere dell’ANAC venivano impugnate innanzi al T.a.r. del Lazio dal Consorzio; in particolare avverso  la seconda venivano dedotti come motivo di ricorso, oltre l’invalidità derivata in relazione ai vizi della precedente delibera n. 141/2015, anche  vizi propri quali la violazione degli articoli 15 e 16 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, non rientrando tra quei poteri ispettivi e di vigilanza spettanti all’ANAC anche il potere di ordine nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione.<br />  Parimenti veniva impugnata la delibera di nomina del Commissario ad acta sia dal Consorzio sia dal RPC.<br /> Il T.a.r. Lazio Roma Sez. I con la sentenza n. 11270 del 14 novembre 2016<a href="#_ftn14" title="">[14]</a> ha annullato, per carenza di potere, sia la delibera n. 141/2015 con cui l’ANAC ha ordinato al RPC del Consorzio di avviare il procedimento per la dichiarazione della nullità dell’incarico, in quanto adottata al di fuori dell’esercizio dei poteri di vigilanza spettanti all’Autorità, sia la delibera n. 459/2015 e il successivo decreto commissariale n. 1/2016, in quanto affetti da invalidità derivata per effetto della illegittimità del decreto n. 141/2015<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> Il Consiglio di Stato con la pronuncia 126/18, invece, ha affermato la legittimità la delibera n. 141/2015  in quanto adottata <em>intra vires</em>, cioè nell’esercizio di un potere dalla legge attribuito ad ANAC, e precisamente dall’art. 16, comma 1, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.<br />  Si tratta del potere di accertamento delle singole fattispecie di conferimento degli incarichi, in base al quale, nel momento in cui l’ANAC accerta la conformità o meno a legge di un atto di conferimento di incarico dirigenziale o di vertice della pubblica amministrazione o degli altri soggetti per i quali la disciplina trova applicazione,  non emette un atto puramente valutativo, privo di autonoma lesività, bensì adotta un provvedimento di accertamento costitutivo di effetti giuridici  e come tale  impugnabile in sede di giustizia amministrativa<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> In questo modo, il supremo organo della giustizia amministrativa ha ricondotto ad unità tale potere di accertamento dell’ANAC, pur essendo lo stesso esercitabile in due fasi diverse della procedura, ovvero con riferimento ad un provvedimento di conferimento di incarico <em>in fieri,</em> oppure nei confronti di un incarico già conferito.<br /> Nel primo caso, infatti, l’Autorità adotta un provvedimento amministrativo avente  un  effetto costitutivo sulla situazione giuridica su cui incide, in quanto idoneo a sospendere, sia pure temporaneamente, stante la sua natura cautelare, la procedura di conferimento dell’incarico nella quale interviene;  parimenti, l’atto di accertamento che interviene <em>ex post</em> rispetto all’incarico già conferito, ha anch’esso carattere provvedimentale, essendo espressione del potere con il quale l’ANAC valuta la conformità a legge degli atti di conferimento degli incarichi soggetti all’applicazione del decreto 39/13, nell’esercizio della funzione di vigilanza conferitagli dall’art. 16 del citato decreto.<br /> Per converso, i Giudici di Palazzo Spada hanno riconosciuto l’illegittimità della delibera n. 459/2016 avendo l’Autorità  esercitato un potere di ingerenza para-gerarchica non riconducibile ad un’altrimenti generica e dilatata funzione di vigilanza <em>super partes</em> dell’Autorità né ad altro potere di amministrazione attiva che non le è conferito da una norma primaria, neppure implicitamente<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> La giurisprudenza amministrativa ha sovente affermato, al cospetto degli atti delle autorità amministrative indipendenti, infatti, che il principio di legalità dell’azione amministrativa &#8211; che impone che sia la legge a individuare sia lo scopo pubblico da perseguire sia presupposti essenziali, di ordine procedimentale e sostanziale, per l’esercizio in concreto dell’attività amministrativa &#8211; possa avere carattere meno intenso, in ragione dell’esigenza di assicurare, in contesti caratterizzati da un elevato tecnicismo, un intervento regolatorio celere ed efficace.<br /> In tali casi, si impone, tuttavia, come necessario contrappeso, il rafforzamento del principio di legalità in senso procedimentale il quale si sostanzia, in particolare, nella previsione di rafforzate forme di partecipazione degli operatori del settore nell&#8217;ambito del procedimento di formazione degli atti regolamentari<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>.<br /> Laddove, invece, tali esigenze non ricorrono, come si è ritenuto nel caso di specie, il principio di legalità dell’azione amministrativa, di rilevanza costituzionale ai sensi degli artt. 1, 23, 97 e 113 Cost., ritrova la sua naturale espansione, richiedendo una rigorosa predeterminazione ad opera della fonte legislativa delle funzioni amministrative attribuite e delle finalità pubbliche per la quale il potere è assegnato<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br /> In sintesi, il potere d’ordine è un potere di amministrazione attiva che postula un rapporto di sovraordinazione gerarchica o para-gerarchica tra due organi interni a una medesima amministrazione.<br /> Qualora la relazione sia esterna tra soggetto pubblico vigilante ed ente vigilato ricorre una situazione, per certi versi analoga alla prima, ma esplicazione più che di un potere di <em>ordine,</em> di un potere di <em>indirizzo </em>che si esprime attraverso l’adozione di direttive<a href="#_ftn20" title="">[20]</a> e nei casi tipizzati dalla legge anche di annullamento degli atti del soggetto vigilato.<br /> Secondo i giudici amministrativi, la natura di autorità amministrativa indipendente dell’ANAC e parimenti, la diversità degli interessi tutelati dalla stessa e dalle singole pubbliche amministrazioni, dagli enti pubblici, e dagli enti privati soggetti a controllo pubblico e sottoposti al rispetto delle prescrizioni del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 esclude la sussistenza sia di una relazione di sovraordinazione gerarchica sia di vigilanza in senso stretto.<br />  Pertanto, l’atto espressione del potere d’ordine esercitato dall’ANAC risulta contrastante con il principio di legalità, in quanto  non riconducibile né al potere di accertamento di cui all’ art. 16, comma 1, d.lgs. 39/13, né al potere di <em>ordine</em> riconosciuto dall’art. 1, comma 3, l. 11 novembre 2012, n. 190 con riferimento ad ambito di intervento diverso.<br /> Quest’ultimo, in particolare, risulta esercitabile per il caso di inerzia delle pubbliche amministrazioni nell’adozione degli atti e dei provvedimenti che sono previsti dai piani di prevenzione della corruzione (comma 5, lett. <em>a)</em>) ovvero dagli atti generali, di coordinamento delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione (comma 4, lett. <em>a)</em>), contenenti norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione (comma 4, lett. <em>b)</em>), o, infine, modelli <em>standard</em> delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione (lett. <em>d)</em>) e i criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori esposti alla corruzione oltre che misure per evitare sovrapposizione di funzioni e cumuli di incarichi.<br />  <br /> <strong>3. De iure condendo verso una legittimazione processuale straordinaria dell’ANAC.</strong><br />  <br /> Gli elementi ermeneutici evidenziati nella sentenza del Consiglio di Stato offrono alcuni spunti di riflessione sugli effetti giuridici del provvedimento di accertamento dell’inconferibilità emesso dall’ANAC.<br /> Quello che i giudici amministrativi dicono è che laddove l’ANAC eserciti il potere di vigilanza di cui all’art. 16, al cospetto di un incarico già conferito, la stessa opera un riscontro di legittimità dell’atto rispetto al parametro normativo, avente natura provvedimentale, ma inidoneo ad indirizzare autoritativamente la successiva azione di verifica rimessa al RPC, unico soggetto al quale la legge attribuisce il potere di dichiarare la nullità dell’incarico inconferibile.<br /> Sia pure attraverso un <em>obiter dictum</em>, il Consiglio di Stato ammette l’impugnabilità in sede giurisdizionale dello stesso<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>, una volta escluso il carattere puramente ricognitivo dell’atto, senza però specificare se sia da ritenersi ammissibile un’impugnativa immediata del provvedimento dell’ANAC, postulando l’autonoma capacità lesiva dello stesso o se piuttosto debba ritenersi possibile solo un’impugnativa congiunta e differita del medesimo, unitamente all’atto del RPC dichiarativo della nullità ed  applicativo della conseguente sanzione.<br /> Quello che i giudici amministrativi ancora non dicono è come si coordino questi due distinti accertamenti, salvo per il limite negativo dell’impossibilità di riconoscere prevalenza a quello adottato dall’ANAC, in mancanza di una norma attributiva del relativo potere d’ordine ovvero di indirizzo.<br /> Allo scopo di prefigurare possibili scenari futuri, può ipotizzarsi il caso in cui il RPC rimanga inerte, ad onta della sollecitazione ad attivarsi proveniente dall’ANAC, ovvero quello in cui il medesimo adotti un provvedimento di segno contrario rispetto all’accertamento previamente compiuto da questa Autorità.<br /> In tal ultimo caso &#8211;  al pari di quanto espressamente previsto dal legislatore per l’ipotesi in cui l’amministrazione non desista dalla volontà di conferire l’incarico la cui procedura sia stata oggetto di sospensione da parte dell’ANAC &#8211; può ritenersi esigibile da parte del RPC una motivazione qualificata del provvedimento di archiviazione, successivo all’accertamento di una situazione di inconferibilità riscontrata dall’ANAC, che approfondisca i motivi del dissenso, e consenta una maggiore intellegibilità di tale atto, che è garanzia di trasparenza dell’azione del RPC, prevenendo il rischio di decisioni elusive delle norme in materia di prevenzione della corruzione.<br />  Nel primo caso, invece, non può escludersi,  in base al disposto di cui all’art. 16 comma 2, considerati gli effetti discendenti dalla dichiarazione di nullità dell’incarico, che l’inerzia del RPC all’atto di impulso proveniente dall’ANAC, legittimi quest’ultima a segnalare tale omissione alla Corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità erariali a carico di quest’ultimo.<br /> Ed infatti, per quanto direttamente afferisce la materia oggetto della giurisdizione contabile, la dichiarazione di nullità dell’incarico inconferibile, stante la sua naturale retroattività, pone sul tappeto rilevanti questioni che investono la validità degli atti <em>medio tempore</em> adottati dal soggetto illegittimamente incaricato.<br /> Inoltre, a tale declaratoria di nullità è connessa l’ulteriore sanzione in virtù della quale i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati.<br /> Il ritardo del RPC, pertanto, rispetto all’esercizio della funzione di vigilanza che gli compete, nonostante la qualificata segnalazione nascente dall’accertamento compiuto dall’ANAC, finisce con l’aggravare sensibilmente il quadro su cui la sanzione va incidere, sia avuto riguardo alle conseguenze ripristinatorie afferenti gli emolumenti già corrisposti al soggetto illegittimamente nominato, sia avuto riguardo alle conseguenze economiche collegate ai provvedimenti adottati da quest’ultimo, la cui sorte può ragionevolmente ritenersi quella degli atti adottati dal funzionario di fatto, la cui stabilità è incerta in quanto dipende dagli effetti degli atti dallo stesso adottati nonché dall’eventuale impugnativa degli stessi, unitamente all’atto di investitura, da parte del terzo pregiudicato <a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br /> In ogni caso, come sottolineato dagli stessi giudici amministrativi, il mancato riconoscimento in capo all’ANAC di poteri impositivi rispetto all’azione del RPC e sanzionatori nei confronti dei destinatari dell’attività di vigilanza, non crea alcun vuoto di tutela, stante la sindacabilità in sede giurisdizionale del provvedimento adottato da quest’ultimo.<br /> Passando allora a trattare il profilo inerente la tutela giurisdizionale, innanzitutto, si tratta di individuare l’oggetto dell’impugnazione.<br />  Sembra preferibile optare per la tesi che esclude l’autonoma e diretta sindacabilità del provvedimento sollecitatorio emesso dall’Autorità, stante la mancanza di immediata idoneità lesiva dello stesso, considerato, da un lato che l’atto terminale del procedimento di vigilanza è quello adottato dal RPC e dall’altro che quest’ultimo non è vincolato dal previo accertamento compiuto dall’ANAC.<br /> Ed infatti, il fattore discriminante per ritenere proponibile o meno un ricorso risiede nell’avvenuta lesione di interessi<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>, cioè l’avvenuta modificazione delle situazioni giuridiche del privato che si verifica solo in conseguenza dell’atto del RPC.<br /> Nondimeno, si ritiene ipotizzabile l’impugnativa congiunta dei due atti<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>, quello dell’ANAC e quello del RPC, specie nel caso di contrasto tra i medesimi, per difetto di adeguata motivazione<a href="#_ftn25" title="">[25]</a> ovvero per eccesso di potere per contraddittorietà, qualora il provvedimento del RPC  disattenda l’indirizzo espresso dall’Autorità senza evidenziarne puntualmente le ragioni.<br /> Certamente, non può escludersi, però, una ricostruzione differente che rinviene una diretta lesività negli atti di vigilanza dell’ANAC, facendo leva sul potere di moral suasion delle Authority correlato alla capacità di condizionamento delle sue determinazioni, definibili quali “ atti di supremazia pubblicistica.”<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>  <br />     Sul tema della legittimazione ad agire, poi, si gioca la partita dell’efficacia della normativa in materia, considerato che escludendo la legittimazione dell’ ANAC<a href="#_ftn27" title="">[27]</a> diventa sempre più concreto il rischio di depotenziamento della disciplina sull’inconferibilità, laddove non sussista un diretto controinteressato, che a causa del pregiudizio che gli deriva dalla nomina viziata, abbia interesse agire in giudizio per la rimozione del provvedimento illegittimo.<br /> Il Consiglio di Stato ha ritenuto esulante dal tema della decisione la questione dell’impugnabilità, anche da parte di ANAC, degli atti del Responsabile per la prevenzione della corruzione, quante volte non si sia conformato ad un precedente accertamento dell’Autorità.<br /> Lo scoglio principale che osta a tale riconoscimento è rinvenibile nella stessa natura giuridica dell’ANAC, quale Autorità amministrativa indipendente avente competenze regolatorie, consultive e di vigilanza in un ambito trasversale che la legge ha definito come ordinamento a settore, quello afferente l’applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione e sui contratti pubblici.<br /> In altre parole, chi nega tale potere d’azione ritiene che l’affermazione di questa legittimazione introduca un’eccezionale forma di giurisdizione di diritto oggettivo, contraria alla struttura stessa del processo amministrativo quale giudizio di parti<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>, posto a tutela, non dell’interesse generale al rispetto della legge, né  di un ordinamento settoriale che pur involge qualsivoglia pubblica amministrazione, ente pubblico o soggetto privato posto sotto il controllo pubblico, bensì del solo interesse differenziato e qualificato, leso dal provvedimento amministrativo.<br /> Del resto, in situazioni differenti, la via per ampliare la platea dei legittimati all’azione, in caso di interessi adespoti, si pensi a quelli ambientali ovvero quelli dei consumatori, è stata quella di personalizzare tali interessi in capo ai relativi enti esponenziali, in guisa da ritenere quest’ultimi diretti portatori di interessi superindividuali, ma pur sempre personali e concreti, differenziati e qualificati<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br /> Nel settore dei contratti pubblici è già stata riconosciuta dall’art. 211<a href="#_ftn30" title="">[30]</a> del codice, la legittimazione ad agire dell’Autorità  Nazionale Anticorruzione.<a href="#_ftn31" title="">[31]</a><br /> Detto potere di azione è stato introdotto in sostituzione del controverso potere di raccomandazione vincolante che, invece, in ottemperanza al monito espresso in sede consultiva dal Consiglio di Stato, scompare dalla gamma dei poteri rimessi all’ANAC per effetto delle correzioni apportate dal d.l. 50 del 2017.<br /> Rispetto a quest’ultimo, infatti, la Commissione Speciale ha avanzato molteplici perplessità dubitando fortemente, che la legge delega, nella sua pur generica formulazione, abbia concepito un potere di “ raccomandazione”, come forma di autotutela doverosa<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>, dai connotati peculiari, completamente decontestualizzato rispetto alla disciplina generale dell’annullamento d’ufficio, e dal principio secondo cui il relativo potere, come stabilisce l’art. 21 nonies comma 1, della legge n.241 del 1990, può essere esercitato solo dall’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, segnando una rilevante alterazione del quadro delle competenze delle amministrazioni pubbliche, che avrebbe, pertanto, dovuto formare oggetto di una puntuale previsione nella legge delega, in armonia con il principio di legalità.  <br /> Il potere d’iniziativa giurisdizionale, recentemente introdotto, può essere esercitato diversamente a seconda dell’oggetto dell’impugnazione<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>: la stessa, infatti,  può essere rivolta all&#8217;impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora si ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ovvero essere attuato, previa adozione di un parere motivato nel quale l’Autorità indica alla stazione appaltante le violazioni del codice riscontrate, con possibilità di presentare ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni dalla trasmissione del suddetto parere alla stazione appaltante, in caso di mancato adeguamento da parte di quest’ultima.<br /> Che poi tale speciale potere d’azione non sia un <em>unicum </em>nel panorama legislativo lo dimostra, il diretto antecedente, rinvenibile nel riconoscimento della legittimazione processuale in favore dell’Antitrust &#8211; con previsione di analoga anticipazione della soglia della tutela giurisdizionale, stante l’immediata impugnabilità anche dei regolamenti e degli atti amministrativi generali &#8211; disposta sulla scorta  dell’articolo 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>, che ha aggiunto alla legge 10 ottobre 1990, n. 287<a href="#_ftn35" title="">[35]</a> (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), l’articolo 21-bis.<a href="#_ftn36" title="">[36]</a><br /> La giurisprudenza amministrativa<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>, nel chiarire la natura di siffatto procedimento &#8211; dopo averne riconosciuto l’unitarietà, ad onta della sua struttura bifasica, composta da una fase precontenziosa ed una successiva ed eventuale fase giurisdizionale &#8211; ha ricondotto tale peculiare <em>legitimatio ad causam</em> dell’Antitrust nei confronti degli atti amministrativi generali, dei regolamenti e dei provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato, alla tutela dello speciale interesse pubblico generale della tutela della concorrenza e del mercato, quale condizione essenziale per l&#8217;ordinato sviluppo economico e sociale e per il progresso della collettività, in armonia del resto con i principi comunitari.<br /> In quest’ottica si è detto coerente con il bene giuridico protetto dalla norma (la libertà di concorrenza ed il corretto funzionamento del mercato) e con le finalità che con esse si intende perseguire (la crescita e lo sviluppo economico) la previsione che l&#8217;accertamento della violazione delle nome in questione e il loro ripristino, per un verso, trascenda l&#8217;interesse specifico del singolo operatore del mercato e sia pertanto sottratto alla libera disponibilità dell&#8217;interessato.<br /> Ed allora le medesime considerazioni di ordine economico potrebbero indurre il legislatore ad introdurre analoga previsione normativa con la quale riconoscere in capo all’Autorità Nazionale Anticorruzione una speciale legittimazione ad agire, stante l’evidente collegamento esistente tra le misure anticorruzione e la crescita del sistema economico nel suo complesso, inarrestabilmente frenato nel suo sviluppo dal dilagare di fenomeni di corruttela nella gestione dei pubblici poteri.<br /> Del resto, la legge 190/12 nasce proprio dall’esigenza segnalata nei vari contesti internazionali<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>, di varare un pacchetto di interventi orientati a realizzare una funzione di prevenzione destinata ad incidere in modo organico sulle prassi corruttive, superando la logica secondo cui la risposta istituzionale contro la corruzione è affidata esclusivamente ad azioni repressive<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>.<br /> Quest’ultima, attuativa dell&#8217;articolo 6 della Convenzione dell&#8217;Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, indicava nella CIVIT ( la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l&#8217;integrita&#8217; delle amministrazioni pubbliche, di cui all&#8217;articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e successive modificazioni), che opera quale Autorita&#8217; nazionale anticorruzione, nel Dipartimento della funzione pubblica e nei  Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i principali protagonisti di tali misure preventive.<br /> Con la legge n. 125 del 30 ottobre 2013 &#8211; che ha modificato i criteri della nomina dei componenti aumentando significativamente il grado di indipendenza degli stessi &#8211; la Commissione ha assunto la denominazione, di Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.<br /> Infine, il decreto legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ed intitolato “misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” ha riformato in modo profondo l’Autorità nazionale anticorruzione, aumentandone competenze<a href="#_ftn40" title="">[40]</a> e poteri contemporaneamente alla soppressione ed alla fusione per incorporazione dell’AVCP ( l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, servizi e forniture).<br /> L’art. 22 del citato d.l., nell’introdurre alcune disposizioni di razionalizzazione delle autorità indipendenti, inserisce espressamente l’ANAC nel novero delle autorità indipendenti, con ciò superando i dubbi espressi al riguardo, soprattutto da una parte della dottrina.<br /> Tale breve excursus normativo sulla nascita di tale Authority vuole porre in evidenza come il percorso verso una maggiore garanzia di indipendenza della stessa dal Governo e dal Parlamento appare in linea rispetto alla <em>voluntas legis</em> di<br /> istituire un controllore esterno e <em>super partes</em>, capace di sovraintendere alla corretta attuazione del complesso di misure preventive dei fenomeni di corruzione.<br /> E’ ovvio che il livello di efficacia di tali azioni si misuri in base alla capacità delle stesse di operare in concreto.<br /> Per questo motivo, se la ripartizione della funzione di vigilanza in materia di inconferibilità ed incompatibilità tra RPC ed ANAC appare direttamente funzionale a consentire un controllo più capillare sui singoli soggetti vigilati, chiamando un organo interno posto in posizione apicale a svolgere  tale ruolo, per converso proprio la collocazione dello stesso lo espone inevitabilmente al rischio di indebite pressioni, non sempre superabili solo mercè la previsione di ipotesi di responsabilità a suo carico (art. 1 comma 12 della legge 190/12 che rimanda altresì all’art. 21 del d.lgs. 165/01).<br /> In quest’ottica, si ritiene auspicabile che il coordinamento dei suddetti controlli, in omaggio a principi di efficienza, semplificazione ed indipendenza, porti al riconoscimento di tale speciale legittimazione ad agire in capo all’ANAC.<br />  <br /> <strong>4. Vuoti normativi e questioni sul tappeto</strong><br /> La normativa in materia di incompatibilità ed inconferibilità si presenta quale  disorganico corpo normativo di difficile applicazione pratica.<br /> Innanzitutto, le diverse ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità non ritrovano la loro base normativa in un unico testo, bensì sono rintracciabili in una pluralità di fonti distinte<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>.<br /> Le difficoltà interpretative sovente nascono da specifici vuoti legislativi.<br /> Così, quanto al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, l’art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 175/2016 dispone che: «Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l&#8217;obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall’applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori».<br />  Il legislatore &#8211; ferme restando le competenze dell’ANAC in relazione alle fattispecie di cui al d.lgs. n. 39/2013 – non ha individuato l’autorità competente a vigilare sulla nuova ipotesi di incompatibilità ivi prevista. <br /> Non sono state disciplinate le conseguenze della citata ipotesi di incompatibilità; non è stato stabilito cosa accade in caso di perdurante inosservanza di tale divieto; non è stato previsto alcun procedimento da seguire per l’accertamento dell’incompatibilità, né è stato chiarito se il pubblico dipendente che si trovi in aspettativa possa continuare a ricoprire la carica di amministratore<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>.<br /> Altre volte le problematiche applicative nascono da norme che introducono presupposti applicativi non coincidenti, differenziando irragionevolmente situazioni assimilabili.<br /> Così la mancata previsione dell’incarico di direttore generale  tra quelle che integrano le fattispecie di inconferibilità di cui all’ art. 4 e 7 del d.lgs. n. 39/2013<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>  <a href="#_ftn44" title="">[44]</a>.<br /> Ed infatti, le ipotesi di inconferibilità per provenienza da un ente in controllo pubblico ovvero da un ente di diritto privato vigilato regolato o finanziato sono disciplinate dagli artt. 4 e 7 del d.lgs. 39/2013.<br /> L’art. 7 del d.lgs. n. 39/2013, si limita a stabilire cause di inconferibilità soltanto per il livello regionale e locale, e non anche per quello nazionale, a differenza dell’art. 4<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>.<br /> Secondo l’art. 1, co.2 lett e) del d.lgs. n. 39/2013 si intendono per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell&#8217;ente.<br />  Pertanto, poiché l’incarico di direttore generale non è riconducibile a quello di presidente o amministratore di ente privato in controllo pubblico, da intendersi quale presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell’ente, ai sensi dell’art. 1 lett. l) del decreto, nonostante l’assimilabilità delle due posizioni, la carica in provenienza di direttore generale non è sussumibile nelle maglie del decreto 39/13, stante la tipicità e tassatività delle fattispecie ivi contemplate.<br /> Stesso discorso vale per l’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 12. <br /> Ed infatti, l’art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 disciplina l’incompatibilità tra  incarichi  dirigenziali  interni  e  esterni  e   cariche   di   componenti   degli   organi   di   indirizzo   nelle   amministrazioni statali, regionali e locali.<br />  Ne consegue che l’incompatibilità disciplinata dal suddetto articolo non trova applicazione con riferimento all’incarico di direttore generale, esplicitamente ricompreso dal legislatore nel novero degli incarichi amministrativi di vertice, trattati in modo differente rispetto agli incarichi dirigenziali<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>.<br /> Parimenti,<a href="#_ftn47" title="">[47]</a> sono incomprensibilmente esclusi dalle previsioni del decreto gli uffici di diretta collaborazione con organi politici.<a href="#_ftn48" title="">[48]</a><br />   Ulteriori problematiche applicative derivano dall’aver adottato definizioni diverse ai fini dell’individuazione dei soggetti sottoposti ad ambiti di regolamentazione contigui<a href="#_ftn49" title="">[49]</a>.<br /> Per converso, quanto sia avvertita l’esigenza di chiarezza e semplificazione è il dato che emerge con evidenza dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 27 aprile 2017, modificato dal Consiglio dell’Autorità il 25 ottobre 2017, volto a tratteggiare l’ambito di intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.<br /> Oggetto delle segnalazioni sono sovente situazioni di illegalità diffusa cui  non corrisponde uno spazio utile all’esercizio delle funzioni di vigilanza dell’ANAC.<br /> Nondimeno queste segnalazioni, al pari delle numerosissime istanze di parere che pervengono a questa Autorità testimoniamo un bisogno diffuso nell’opinione pubblica, ed a cui bisogna prontamente dare risposte, che è quello di interventi normativi improntati ad una <em>ratio</em> di uniformità di trattamento<a href="#_ftn50" title="">[50]</a> e di semplificazione nella definizione delle procedure e nel riparto delle relative competenze, al fine di assicurare il rispetto degli stessi principi di efficienza, efficacia ed imparzialità dell’azione amministrativa  a cui lo stesso decreto legislativo 39/13 si ispira.<br />  <br />   </p>
<div><a href="#_ftnref1" title=""><strong><strong>[1]</strong></strong></a> G. MORBIDELLI, Linee Guida dell’Anac: Comandi o consigli, Relazione al 62° Convegno di studi amministrativi sul tema L’Italia che cambia: dalla riforma dei contratti pubblici alla riforma della pubblica amministrazione, in Dir. Amm. 3/16. L’autore, pur nell’analizzare il diverso contesto delle linee guida dell’Anac in materia di contratti pubblici, offre interessanti spunti di riflessione utili all’inquadramento giuridico anche delle presenti linee guida non vincolanti. In particolare, l’Autore chiarisce che: “<em>il non vincolante vuol dire sì non normativo, ma non vuol dire né irrilevante, né privo di effetti giuridici. La presenza di un’Autorità di regolazione, infatti, determina di per sé un rapporto organizzativo che del resto ha plurime declinazioni ove si pensi a tutti i poteri di vigilanza, di controllo, di collaborazione, di segnalazione, di consulenza di cui è titolare l’Autorità. Tali effetti però non sono univoci, ma sono diversi a seconda di come le linee guida sono formulate o meglio di come sono formulate le singole puntuazioni delle linee guida… In conclusione anche le linee guida non regolamentari sono produttive di effetti giuridici. Se non altro perché costituiscono parametri di legittimità dei provvedimenti conseguenziali, salvo naturalmente che vi siano i presupposti per non osservare il parametro stesso</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Sulla possibile inosservanza delle linee guida salvo l’obbligo di motivazione per discostarsene: C.d.S. comm. Spec. 2 agosto 2016 n. 1767, secondo cui al di fuori delle ipotesi in cui sussistano ragioni ( di fatto o di diritto) per disattendere le linee guida, la loro inosservanza “ <em>può essere considerata come elemento sintomatico dell’eccesso di potere, sulla falsariga dell’elaborazione giurisprudenziale che si è avuta con riguardo alla violazione delle circolari</em>”; nello stesso senso, comm. Spec. 13 settembre 2016 n. 1903; C.d.S. IV, 6 aprile 2016 n. 1360, che riconosce il potere dell’Enac di porre linee – guida aggiuntive allo standard minimo imposto dall’ICAO, per rendere efficaci e sempre attuali le migliori pratiche per la sicurezza dai rischi della attività aeronautica, che assumono valenza di canoni oggettivi di comportamento per gli operatori del settore, la cui violazione integra quantomeno un’ipotesi di negligenza.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Con riferimento all’inquadramento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’alveo delle Autorità Amministrative Indipendenti: N. LONGOBARDI, Autorità Indipendenti di regolazione dei mercati ed autorità atipiche, in Diritto e Processo Amministrativo n. 3 del 2016, pag. 823- 841; F. GIUFFRE’, Le Autorità Indipendenti nel panorama dello Stato di diritto: il caso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in L’Autorità Nazionale anticorruzione. Tra prevenzione ed attività regolatoria, a cura di Ida NICOTRA, Giappichelli 2016, pag. 9 e ss.;</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a>  Trattasi di disposizioni dettate in attuazione dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> L’art. 1 comma 7 della legge 190/12 stabilisce che: <em>“l&#8217;organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della  prevenzione  della  corruzione. Negli enti locali, il responsabile della  prevenzione  della  corruzione   e&#8217; individuato, di norma,  nel  segretario,  salva  diversa  e  motivata determinazione”. </em>Ai sensi del successivo comma 10, compiti principali del responsabile di prevenzione della corruzione sono: a) predisporre il Piano anticorruzione da approvarsi a cura dell’organo di indirizzo politico; b) provvedere alla verifica dell’efficace attuazione del piano ed alla sua idoneità; c) verificare l’effettiva rotazione dei dipendenti negli uffici preposti alle attività in cui è elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione<em>.</em><br />  </div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> L’art. 15 dispone che: “<em>Il responsabile del Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto  privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile<strong>[6]</strong>», cura, anche attraverso le disposizioni del Piano anticorruzione, che nell’amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.</em><br /> <em>Il responsabile segnala i casi  di  possibile  violazione  delle disposizioni   del   presente   decreto    all&#8217;Autorita&#8217;    nazionale anticorruzione, all&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato ai fini dell&#8217;esercizio delle funzioni di cui  alla  legge  20  luglio 2004, n. 215, nonche&#8217; alla Corte dei  conti,  per  l&#8217;accertamento  di eventuali responsabilita&#8217; amministrative.</em><br /> <em>Il  provvedimento  di  revoca  dell&#8217;incarico  amministrativo  di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state  affidate le  funzioni  di  responsabile,  comunque   motivato, e&#8217;   comunicato all&#8217;Autorita&#8217; nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, puo&#8217; <a>formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la  revoca  sia correlata alle  attivita&#8217;  svolte  dal  responsabile  in  materia  di prevenzione della corruzione</a>. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace”. </em></div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a>  L’esigenza di tutelare il RPC dal rischio di provvedimenti ritorsivi, è evidenziata, anche, dal comma 82 della legge 190/12, che, considerata la possibile coincidenza della figura del RPC con quella del segretario comunale, ha previsto: <em>“Il provvedimento di revoca di cui all&#8217;articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all&#8217;Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si</em> <em>esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l&#8217;Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione”</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> L’art. 16 del decreto stabilisce che: “<em>L&#8217;Autorita&#8217; nazionale anticorruzione vigila sul rispetto,  da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti  pubblici  e  degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni  di cui al presente decreto, anche con l&#8217;esercizio di poteri ispettivi  e di  accertamento  di  singole  fattispecie  di   conferimento   degli incarichi. </em><br /> <em> L&#8217;Autorita&#8217; nazionale anticorruzione,</em> <em>a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica  o  d&#8217;ufficio,  puo&#8217;   sospendere   la   procedura   di   conferimento dell&#8217;incarico con un proprio provvedimento che contiene  osservazioni o rilievi sull&#8217;atto di conferimento dell&#8217;incarico, nonche&#8217;  segnalare il  caso  alla  Corte  dei  conti  per  l&#8217;accertamento  di  eventuali responsabilita&#8217; amministrative. L&#8217;amministrazione,  ente  pubblico  o ente  privato  in  controllo  pubblico  che  intenda   procedere   al conferimento dell&#8217;incarico deve motivare l&#8217;atto tenendo  conto  delle osservazioni dell&#8217;Autorita&#8217;. </em><br /> <em>L&#8217;Autorita&#8217;  nazionale  anticorruzione   esprime   pareri,   su richiesta delle  amministrazioni  e  degli  enti  interessati,  sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla  loro applicazione  alle  diverse   fattispecie   di   inconferibilita&#8217;   e incompatibilita&#8217; degli incarichi”.</em><br /> <a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> L. SERGIO, L’inconferibilità degli incarichi dirigenziali secondo l’ANAC, Altalex, 8 ottobre 2015;</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Già con delibera numero 67 del 23 settembre 2015, riguardante  la nomina di un commissario straordinario dell’IPAB da parte del presidente della Regione Lazio, l’ANAC, in merito ai criteri e modalità di applicazione della sanzione di cui al comma 2 dell’art. 18 del d.lgs. n. 39 del 2013, ha evidenziato che il RPC, il quale, qualora ritenga configurabile una violazione del decreto n. 39/2013, deve avviare un procedimento che si apre con un atto di contestazione ai soggetti cui è stato conferito l’incarico e ai soggetti che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, siano astrattamente possibili destinatari della sanzione inibitoria, volto ad accertare la sussistenza del profilo psicologico che potrà essere costituito dal dolo o anche dalla colpa, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 689/1981.<br /> La contestazione dovrà contenere una brevissima indicazione del fatto, l’avvenuta nomina ritenuta inconferibile, con l’invito ai soggetti cui è stato conferito l’incarico e ai soggetti astrattamente destinatari della sanzione inibitoria a presentare memorie a discolpa in un termine breve ma che consenta l’esercizio del diritto di difesa (tendenzialmente non meno di cinque giorni).</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Trattasi di procedimento che deve realizzarsi assicurando il rispetto del principio del contraddittorio con l’interessato.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Come espressamente previsto dall’art. 15 comma 3 del decreto  che consente all’Autorità di formulare una richiesta di riesame del provvedimento di revoca dell’incarico dirigenziale qualora rilevi che detta  revoca  sia correlata alle  attivita&#8217;  svolte  dallo stesso in qualità di  responsabile  in  materia  di prevenzione della corruzione.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a>  La citata disposizione stabilisce che  “ <em>a coloro che nei due  anni  precedenti  siano  stati  componenti della giunta o del consiglio della  provincia,  del  comune  o  della forma associativa tra comuni  che  conferisce  l&#8217;incarico,  ovvero  a</em><br /> <em>coloro che nell&#8217;anno precedente abbiano fatto parte  della  giunta  o  del  consiglio  di  una  provincia,  di  un  comune  con  popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma  associativa  tra  comuni avente   la    medesima    popolazione,    nella    stessa    regione dell&#8217;amministrazione locale  che  conferisce  l&#8217;incarico non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente  pubblico  di  livello provinciale o comunale</em>”.<br /> Ai sensi dell’art. 1 comma lett l) del dlgs. 39/13  si intende per “<em>incarichi di amministratore di enti pubblici  e  di  enti</em><br /> <em>privati in controllo  pubblico»,  gli  incarichi  di  Presidente  con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato  e  assimilabili, di altro organo di  indirizzo  delle  attivita&#8217;  dell&#8217;ente,  comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di  diritto  privato  in controllo pubblico”. </em><br /> <a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Per un commento alla sentenza cfr:  R. MICALIZZI, Il ruolo dell’ANAC nell’accertamento delle fattispecie di inconferibilità di incarichi pubblici, in Giurisprudenza Italiana, Marzo 2017, p. 744 e ss.,</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> La citata pronuncia, confermata in parte qua, in sede di appello, ha preliminarmente delimitato il perimetro di applicazione del d.lgs. 39/13 ritenendolo, pur nel silenzio della legge,  applicabile anche agli enti pubblici economici, tra i quali va inquadrato il Consorzio ASI – in questi termini è  la giurisprudenza (cfr. Cass., SS.UU., 20 gennaio 2017, n. 1548) &#8211;  giacchè “ <em>la sottrazione dei soli enti pubblici economici, dal novero dei soggetti obbligati al rispetto delle norme in materia di anticorruzione, sulla base di una interpretazione meramente letterale e rigidamente formalistica del contenuto della legge delega contrasterebbe tanto con la ratio della delega quanto con il principio di uguaglianza generando, come correttamente ritenuto dalla stessa Anac nelle Linee guida n. 8 del 16 luglio 2015, “un’evidente asimmetria applicandosi a soggetti privati, quali le società, che esercitano attività d’impresa, ma non ad enti pubblici che pure svolgono il medesimo tipo di attività</em>”.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Precedentemente, <a>T.A.R. Lazio Roma III n. 6593/2016</a>, passata in giudicato, ha ritenuto infondate le censure avverso le delibere dell’Anac n. 66 e 68 del 23 settembre 2015 adottate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n.190 e dell’art.16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n.39 evidenziando che: “<em>I pareri espressi dall’Autorità, aventi ad oggetto l’interpretazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rientrano nella funzione di vigilanza alla medesima attribuita dal d.lgs. 39/2013, senza che da essi scaturiscano effetti immediatamente e direttamente lesivi della sfera giuridica dei destinatari.</em><br /> <em>Le avversate deliberazioni costituiscono, piuttosto, l’espressione di articolate funzioni di regolamentazione e tutela di peculiari interessi pubblici e che si esplicano in una posizione di separatezza e di indipendenza, soprattutto dal potere politico”.</em><br /> Nello stesso senso circa l’assenza di immediata lesività dell’accertamento compiuto dall’ANAC, in quanto organo terzo nell’ambito del procedimento di contestazione della nullità dell’incarico: ord. TAR Lazio, sez. III, 19 giugno 2015, n. 2667.</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Sul tema dei poteri dedotti in via implicita dalle norme che regolano l’attività delle autorità amministrative indipendenti: CdS, sez. VI, 20 marzo 2015, n. 1532; sez. VI, 17 ottobre 2005, n. 5827, sez. VI, 1 ottobre 2014, n. 4874.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> CdS, VI, 2 maggio 2012, n. 2521 e 20 marzo 2015, n. 1532.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a>  CdS,VI, 24 maggio 2016, n.2182 ha annullato una delibera dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas e il trasporto idrico in quanto in contrasto con il principio di legalità sostanziale.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> V. SARCONE, La direttiva amministrativa quale atto di conformazione dell’esercizio del potere pubblico, Eurilink, 2012;</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> In senso contrario T.A.R. Lazio Roma III n. 6593/2016 già citata.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> CdS, Sez. VI, n. 2861/2013. Cfr.P.G. SCARABINO, Il funzionario di fatto tra realtà e contraddizioni,  in Gius. Amm., 2003, pt. III. pp. 607 ss.<br /> Trattasi di figura di creazione dottrinale con la quale si suole indicare l’esercizio dell’azione amministrativa da parte di un soggetto privo della relativa legittimazione. La stessa è stata invocata, a sostegno della validità degli atti adottati dal medesimo, ad onta della inesistenza, nullità e/o dell’annullamento dell’atto di investitura solo a vantaggio del terzo e non quando essa comporti un danno al medesimo  (In giurisprudenza, si richiama la validità degli atti favorevoli adottati dal funzionario di fatto sia prima che dopo la riforma del 2005:  CdS, Ad. Plen., 29 febbraio 1992,  n. 4, in “Consiglio di Stato”, 1992, pt. I, pag. 148; CdS, Sez. V, 24 febbraio 1996, n. 232, in “Consiglio di Stato”, 1996, pt. I, pag. 245; CdS, sez. IV, 20 maggio 1999 n. 853; CdS, Sez. VI, 10 marzo 2005, n. 992; CdS, Sez. VI, 24 maggio 2013, n. 2861). Pertanto occorre quindi distinguere il caso in ci il soggetto terzo risulti destinatario di un atto a lui favorevole da quello in cui ne sia invece pregiudicato.<br /> Nel primo caso si avrà una situazione tipica di <em>apparentia iuris </em>che comporta la tutela del terzo il quale, in buona fede, incolpevolmente e ragionevolmente abbia fatto affidamento sull’attività del funzionario col quale sia entrato in contatto. Soluzione questa rafforzata, altresì, dal cd. principio di continuità dell’azione amministrativa che impone che le funzioni pubbliche non subiscano interruzioni. Alla luce dei richiamati principi, la giurisprudenza è orientata a fare applicazione del principio di conservazione: gli atti del funzionario di fatto vengono considerati efficaci.<br /> Nel caso di atti pregiudizievoli per i terzi destinatario, invece, occorre distinguere i casi di ove si tratti di atto di investitura  inesistente o nullo, caso in cui gli atti dallo stesso emanati risultano adottati  in difetto assoluto di attribuzioni con conseguente irrilevanza dei termini di decadenza a fini impugnatori, dall’ipotesi in cui la cui nomina non sia nulla o inesistente originariamente, ma risulti viziata successivamente e quindi caducabile, casi in cui rileva il rapporto tra l’atto presupposto (id est, l’atto di investitura) e l’atto presupponente (id est, l’atto posto in essere dal funzionario di fatto).<br /> Perciò solo se tra l’atto di investitura e gli atti posti in essere dal funzionario di fatto vi sia un rapporto biunivoco, e quindi l’atto presupposto risulti l’unico possibile antecedente del solo atto presupponente, si verifica un collegamento genetico e necessario tale che la caducazione del primo travolge anche l’altro che, evidentemente, non necessiterà di autonoma impugnazione da parte del terzo pregiudicato.<br /> <a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> L. SPADONE, L’impugnabilità degli atti endoprocedimentali nei pubblici concorsi in www.ildirittoamministrativo.it.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Secondo lo stesso schema dell’impugnativa degli atti presupposti e di quelli attuativi, ovvero degli atti endoprocedimentali e di quelli finali.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> In tema di difetto di motivazione: G. TROPEA, Motivazione del provvedimento e giudizio sul rapporto: derive e approdi, in Diritto processuale amministrativo 4/17, pag. 1235 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> N. PECCHIOLI, Consob e poteri “commendatori” di conformazione e unificazione del mercato, in Diritto e processo amministrativo, 2/2017, pag. 799 e ss., che richiama a conferma dell’impugnabilità di tali atti, T.ar. Lazio, sez. I, 10709/02, confermata da cdS, Sez. IV, 4142/03.</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> M. ALESSANDRA SANDULLI, Profili soggettivi ed oggettivi della Giustizia Amministrativa: il confronto, in www.federalismi.it, 8 febbraio 2017. L’autrice, nel porre a confronto il sistema giurisdizionale italiano con quelli francese e tedesco, ha evidenziato che, il giudizio amministrativo italiano,  tradizionalmente giudizio di parti si è arricchito nel tempo di  alcuni elementi  che  costituiscono  piuttosto  possibile  espressione  di  una  giurisdizione  di  tipo  oggettivo.  Tra  i più significativi:  la legittimazione dell’AUTORITA’ ANTITRUST e di alcune amministrazioni centrali (MIUR, MEF) ad agire in giudizio per l’annullamento  di  atti  contra  legem assunti  da  altre  amministrazioni  (negli  ultimi  due  casi,  a prescindere  dall’utilità  dell’annullamento  per  l’interesse  pubblico  particolare  affidato  alla  tutela dell’amministrazione ricorrente); il potere dell’Adunanza plenaria del CdS di decidere “nell’interesse della legge” su questioni di diritto non più rilevanti per definire la controversia; il  potere/dovere  dei  giudici  di  pronunciarsi  sull’inefficacia  del  contratto  pubblico  in  caso  di  annullamento dell’aggiudicazione per vizi  gravi  o  di  irrogare  sanzioni  pecuniarie  sostitutive  per  vizi  meno gravi; il potere/dovere dei giudici di disapplicare le leggi in contrasto con il diritto dell’Unione europea e il potere/dovere dei giudici di ultima istanza di rimettere in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE le questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione.<br /> <a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> La legittimazione processuale è correlata all’utilità concreta che il ricorrente può ottenere dal giudizio ovvero alla possibilità di ottenere un qualche beneficio dall’accoglimento del ricorso: il bene della vita, un vantaggio o la eliminazione di un pregiudizio.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> A.TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, – capitolo IX – l’azione nel processo amministrativo. L’autore indica gli attributi della personalità: nel vantaggio, che deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente,  non essendo ammissibile un ricorso esclusivamente nell’interesse altrui; nell’attualità, giacchè l’interesse deve sussistere,  al momento della proposizione del ricorso, non essendo sufficiente configurare l’eventualità o l’ipotesi di una lesione, e deve essere certamente presente al momento della decisione; nella concretezza, poiché l’interesse deve essere valutato riferito a  un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente.</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> L’art. 211 del d.lgs. 50/16 così dispone: “ 1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l&#8217;ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell&#8217;articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 26 del codice del processo amministrativo. ( Disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);<br /> 1-bis. L&#8217;ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l&#8217;impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.  (Comma introdotto dal DL 50-2017 come modificato dalla legge di conversione L 96-2017 in vigore dal 24-6-2017);<br /> 1-ter. L&#8217;ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall&#8217;ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l&#8217;ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l&#8217;articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all&#8217;allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  (Comma introdotto dal DL 50-2017 come modificato dalla legge di conversione L 96-2017 in vigore dal 24-6-2017);<br /> 1-quater. L&#8217;ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter.  (Comma introdotto dal DL 50-2017 come modificato dalla legge di conversione L 96-2017 in vigore dal 24-6-2017).</div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a>  Il primo comma della citata disposizione, dedicato ai pareri di precontenzioso, trasforma il “vecchio precontenzioso” facoltativo e non vincolante dell’ANAC, già operativo durante la vigenza dell’abrogato d.lgs. 163/06, in un parere vincolante, qualora le parti di abbiano previamente acconsentito, diretto al componimento delle liti pertinenti alle procedure di affidamento, da assumersi a seguito di una richiesta di parte, ma in ogni caso impugnabile innanzi al giudice amministrativo.  Per un approfondimento sulla nozione di parte legittimata a chiedere siffatto parere: M. CORRADINO e D. SCIANCALEPORE in I Contratti Pubblici, Wolters Kluwer Italia, 2017, pag. 843 e ss.; Per un confronto tra la vecchia disciplina e quella attuale in tema di pareri di precontenzioso: M. LIPARI, Il nuovo precontenzioso ANAC, Dike, 2017, pag. 44 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> In tema di autotutela doverosa, F. FRANCARIO, Autotutela amministrativa e principio di legalità ( nota a margine dell’art. 6 della l. 7 agosto 2015 n. 124), in federalismi.it, 20, 2015.</div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Nelle Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  recanti «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016» approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recependo le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nel parere n. 282 reso dalla Commissione speciale del 9 gennaio 2017 – che ha evidenziato come il legislatore non abbia assegnato all’ANAC, in caso di cancellazione dall’elenco per difetto dei requisiti, un potere di diretto di annullamento straordinario dell’affidamento disposto senza gara o di revoca dei contratti già stipulati, ma il diverso potere di raccomandazione, finalizzato alla rimozione dell’atto illegittimo da parte della pubblica amministrazione che lo abbia adottato – l’ANAC ha previsto che, dalla data di cancellazione dall’Elenco, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non può effettuare nuovi affidamenti diretti in favore dello specifico organismo in house oggetto di accertamento. Avverso i pregressi affidamenti diretti di appalti e concessioni, l’Autorità può esercitare i poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del Codice dei contratti pubblici.<br /> <a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> L’art. 21 bis della legge 287/90 dispone che:«<em>1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. 2. L’Autorità garante, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni. 3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»</em></div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> La Corte Costituzionale, in sede di giudizio di legittimità in via principale, proposto dalla Regione Veneto, avverso tale disposizione, con la pronuncia n. 20/13, ha escluso l’introduzione di un controllo di legittimità generalizzato su iniziativa di un’autorità statale», in  violazione gli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. poiché trattasi di un potere di iniziativa finalizzato a contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato (art. 21, comma 1, della legge citata) e, comunque, certamente non generalizzato, perché operante soltanto in ordine agli atti amministrativi «che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato».</div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> L. GRASSUCCI, Notazioni a proposito della legittimazione ad agire dell’AGCM, in Il nuovo diritto amministrativo n. 6/14, pag. 147 e ss.; M. CAPPAI, il problema della legittimazione a ricorrere dell’AGCM nella prima giurisprudenza amministrativa, in Foro amministrativo – TAR, n. 5 del 2013, pag. 1607 e ss.; L. SALVIA, il ruolo dell’Antitrust nel processo amministrativo: un punto fermo nell’interpretazione dell’art. 21 bis della legge 287/90. Nota a Cons. St., V, 2246/2014, in www.federalismi.it; R. GIOVAGNOLI, Atti  amministrativi  e  tutela  della  concorrenza.  Il potere di legittimazione a ricorrere dell’AGCM nell’art. 21 bis legge n. 287/1990, , relazione al convegno presso  l’Università degli  studi di Milano, 27 settembre  2012;M. CLARICH, I poteri di impugnativa dell’AGCM ai  sensi  del  nuovo  art.  21bis  l  287/1990 ,  intervento  al  Convegno  organizzato  dall’Autorità  Garante  della concorrenza e del mercato su “Evoluzioni del ruolo e delle competenze dell’autorità antitrust”, Roma, 27 Marzo 2013; CINTIOLI F.,Osservazioni sul ricorso giurisdizionale dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato e sulla legittimazione ad agire delle autorità indipendenti , 2012, in www.federalismi.it; M.INTERLANDI, Brevi  riflessioni sui  recenti  orientamenti  giurisprudenziali  in  tema  di  ampliamento  della  legittimazione  ad  agire nel processo amministrativo , in  www.giustamm.it.</div>
<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> CdS, Sez. V; 30 aprile 2014 n. 2246.<br /> <a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Cfr: Rapporto di valutazione sull’Italia adottato dal Greco, 2 luglio 2009, GrecoEval I/II Rep (2008) 2E.</div>
<div><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> F. FERRARO e S. GAMBACURTA, Anticorruzione, Commento alla riforma, La legge 6 novembre 2012  n. 190ed i provvedimenti attuativi, Maggioli, 2013 pag. 34 ess.</div>
<div><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> Con l’entrata in vigore dell’art. 19, comma 15, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge con legge 11 agosto 2014, n. 114, l’ANAC ha assunto altresì tutte le funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza fino ad allora svolte dal Dipartimento della funzione pubblica.</div>
<div><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Disposizioni in materia si rinvengono:<br />  nel TUEL ( art. 63 e 78),  eppure a seconda che le ipotesi di conflitto di interessi riguardino cariche politiche,  la relativa segnalazione deve essere rivolta al Prefetto, diversamente, ove si tratti di conflitti afferenti incarichi dirigenziali,  la stessa rientra nella competenza dell’ANAC (Delibera ANAC numero 1307 del 14 dicembre 2016);<br /> la legge Sturzo n. 50 del 1953 prevede specifiche incompatibilità per i parlamentari rimesse alla competenza della Giunta per le elezioni;<br /> il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, all’art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 175/2016 prevede un’incompatibilità per gli amministratori delle società a controllo pubblico i quali non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.<br /> l’art. 6-<em>bis</em> («conflitto di interessi») della l. 241/1990 &#8211; introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. 190/2012 prevede una generale ipotesi di conflitto di interessi &#8211; ai sensi del quale «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale»;<br /> il DPR 62 del 2013, poi, definisce, ai fini dell&#8217;articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  i  doveri   minimi  di  diligenza,  lealta&#8217;, imparzialita&#8217; e buona condotta che i pubblici dipendenti sono  tenuti ad osservare;<br /> l’art. 42 del d.lgs. 50/16 prevede una specifica ipotesi di conflitto d&#8217;interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l&#8217;obbligo di astensione previste dall&#8217;articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62, casi questi in cui è previsto un obbligo di astensione dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.<br /> Pur nella sua diversità, si affianca all’ambito delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi amministrativi, il settore delle incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo previsto, in attuazione della delega contenuta nell’art. 1 comma 63 della legge 190/12, dal d.lgs. 235/12.</div>
<div><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> Problematiche evidenziate nelle delibere: n. 232/2017; n.233 del 2017; n. 465/2017; 1203/ 2017.</div>
<div><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a>  In tal senso, la delibera numero 1189 del 16 novembre 2016 ed ugualmente, la Delibera numero 1243 del 29 novembre 2017.</div>
<div><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> Tale discrasia normativa è stata segnalata al Parlamento dall’ANAC, da ultimo con l’atto di segnalazione n. 1 del 18 gennaio 2017.</div>
<div><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a>  L’art. 4, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 39/2013 stabilisce, infatti,  che<strong>: «</strong>A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall&#8217;amministrazione o dall&#8217;ente pubblico che conferisce l&#8217;incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall&#8217;amministrazione o ente che conferisce l&#8217;incarico, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali».</div>
<div><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> In tal senso la delibera numero 1005 del 11 ottobre 2017 concernente la presunta violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013, in relazione al conferimento dell’incarico di Direttore Generale di Atac SpA.</div>
<div><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> In tal senso la Delibera numero 511 del 27 aprile 2016 concernente la sussistenza di una presunta situazione di inconferibilità relativa al conferimento di un incarico dirigenziale nell’ambito dell’ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale della Regione Campania<strong>.</strong></div>
<div> [48] L’ANAC ha segnalato al Governo e al Parlamento, con l’atto n. 4 del 10 giugno 2015 che: «<em>appare necessario rivedere la scelta attuale di escludere dal campo di applicazione delle inconferibilità i capi degli uffici di diretta collaborazione, mentre gli “incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione” sono inclusi (articolo 1, comma 2, lettere j) e k)). La mancata comprensione dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione non tiene conto del ruolo sostanzialmente decisivo di questi funzionari nei processi decisionali delle pubbliche amministrazioni. Essa poi, costituisce una evidente disparità di trattamento rispetto alle figure apicali nelle pubbliche amministrazioni (Segretario generale, Capo di Dipartimento, Direttore generale e così via), anch’esse legate al vertice politico da rapporti di tipo fiduciario. Non si comprende, quindi, perché ad un Capo di gabinetto non si debbano applicare le cause di inconferibilità per aver riportato condanne penali o in 10 caso di più evidente conflitto di interessi (ad esempio la provenienza da imprese regolate o finanziate dall’amministrazione che conferisce l’incarico). Una maggiore gradualità potrebbe applicarsi per la provenienza da cariche politiche, restando aperto in questo caso il problema di un allineamento di trattamento tra incarichi apicali fiduciari e incarichi di responsabili degli uffici di diretta collaborazione</em>».</div>
<div><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> Così l’ambito soggettivo della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 33/13, e successive modificazioni, comprende non solo le amministrazioni&quot; di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e gli ordini professionali, ma anche le società in controllo pubblico come definite dall&#8217;articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi  dell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all&#8217;attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.<br />  Sono escluse le società quotate come definite dall&#8217;articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; sono comprese, invece, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell&#8217;ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell&#8217;organo d&#8217;amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.<br /> Diversamente, il d.lgs. 39/13 nel definire il campo di applicazione delle norme in tema di inconferibilità ed incompatibilità, laddove si riferisce  agli «enti di diritto privato in controllo pubblico», vi comprende le societa&#8217; e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attivita&#8217; di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell&#8217;articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; parimenti, nella categoria degli «enti di diritto privato regolati o finanziati», vi fa rientrare le societa&#8217; e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalita&#8217; giuridica, nei confronti dei quali l&#8217;amministrazione che conferisce l&#8217;incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell&#8217;attivita&#8217; principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l&#8217;esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attivita&#8217; attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;.<br /> Inoltre, con specifico riferimento alle società quotate, la nuova disciplina dell’art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, introdotta dall’art. 3 del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 &#8211; recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”  ha espressamente escluso entrambe le categorie di società (soc. quotate e emittenti strumenti finanziari) dall’ambito di applicazione della disciplina in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni che ricadono sulle società in controllo pubblico. Invece, l’art. 22 comma 3, del d.lgs.n. 39/2013 esclude l’applicabilità degli articoli 9 e 12 del medesimo decreto in materia di incompatibilità “agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate”, mentre l’esclusione  non riguarda  anche le ipotesi di inconferibilità( In tal senso si veda la delibera n. 1012 del 11 ottobre 2017 relativa ad una segnalazione in merito ad una presunta violazione del d.lgs. n. 39/2013 in capo all’amministratore delegato dell’Enav S.p.a).</div>
<div><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> Nella relazione finale sulla revisione della disciplina vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico (d.lgs. n. 39 del 2013), presentata nel Luglio 2015,  si è segnalato, tra l’altro, che i rischi degenerativi insiti nelle “revolving doors” e nel cumulo di cariche riguardano non solo le cariche amministrative, ma anche le cariche politiche, e proprio l’attuazione del d.lgs. 39 fa emergere un divario tra la protezione allestita per le cariche amministrative e quella, lacunosa e risalente, relativa alle cariche politiche, tenute esse pure al rispetto dei principi di disciplina, onore ed imparzialità di cui agli articoli 54, 97 e 98 della Costituzione. Da ciò si è proposto il quesito circa la possibilità di ridurre questo divario, nell’ambito di una eventuale revisione del decreto e della relativa delega, per istituire un regime generale concernente la possibilità di accedere alle cariche politiche e di cumularle con altre cariche, simmetrico a quello riguardante le cariche amministrative.</div>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guidain-materia-di-accertamento-delle-inconferibilita-e-delle-incompatibilita-degli-incarichi-amministrativi-da-parte-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-attivita-di-vigilanz/">Le linee guidain materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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