<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gaetano Zarrillo Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/autore/gaetano-zarrillo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/autore/gaetano-zarrillo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Gaetano Zarrillo Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/autore/gaetano-zarrillo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sui limiti della sindacabilità per eccesso di potere dei provvedimenti di imposizione del vincolo storico &#8211; artistico su un bene immobile di proprietà privata</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/sui-limiti-della-sindacabilita-per-eccesso-di-potere-dei-provvedimenti-di-imposizione-del-vincolo-storico-artistico-su-un-bene-immobile-di-proprieta-privata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:16 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/sui-limiti-della-sindacabilita-per-eccesso-di-potere-dei-provvedimenti-di-imposizione-del-vincolo-storico-artistico-su-un-bene-immobile-di-proprieta-privata/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sui-limiti-della-sindacabilita-per-eccesso-di-potere-dei-provvedimenti-di-imposizione-del-vincolo-storico-artistico-su-un-bene-immobile-di-proprieta-privata/">Sui limiti della sindacabilità per eccesso di potere dei provvedimenti di imposizione del vincolo storico &#8211; artistico su un bene immobile di proprietà privata</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa. – 2. I fatti che hanno dato vita alle due vicende processuali. – 3. Le ragioni giuridiche a sostegno di ciascuna delle parti contendenti. – 4. La questione giuridica oggetto delle due vicende: la natura giuridica del provvedimento di imposizione del vincolo ed i limiti della sindacabilità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sui-limiti-della-sindacabilita-per-eccesso-di-potere-dei-provvedimenti-di-imposizione-del-vincolo-storico-artistico-su-un-bene-immobile-di-proprieta-privata/">Sui limiti della sindacabilità per eccesso di potere dei provvedimenti di imposizione del vincolo storico &#8211; artistico su un bene immobile di proprietà privata</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sui-limiti-della-sindacabilita-per-eccesso-di-potere-dei-provvedimenti-di-imposizione-del-vincolo-storico-artistico-su-un-bene-immobile-di-proprieta-privata/">Sui limiti della sindacabilità per eccesso di potere dei provvedimenti di imposizione del vincolo storico &#8211; artistico su un bene immobile di proprietà privata</a></p>
<div>Sommario: 1. Premessa. – 2. I fatti che hanno dato vita alle due vicende processuali. – 3. Le ragioni giuridiche a sostegno di ciascuna delle parti contendenti. – 4. La questione giuridica oggetto delle due vicende: la natura giuridica del provvedimento di imposizione del vincolo ed i limiti della sindacabilità. &nbsp;– 5. Le due sentenze del Consiglio di Stato. – 6. I principali orientamenti della dottrina sul tema oggetto delle due vicende processuali. –&nbsp; 7. Gli indirizzi della giurisprudenza precedente. – 7.1. In particolare: la sentenza Cons. Stato, Sez. IV, n. 601/1999, che delinea i limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica. – 7.2. Sulle modalità del sindacato sulla discrezionalità tecnica a seguito della sentenza Cons. Stato, Sez. IV, n. 601/1999. – 8. Alcune brevi considerazioni conclusive.<br />
&nbsp;<br />
<strong>1<em>. Premessa</em></strong><br />
La presente riflessione prende spunto da due sentenze della VI Sezione del Consiglio di Stato – la n. 1089 del 10 marzo 2014 e la n. 2019 del 22 aprile 2014 – con le quali il Supremo Collegio Amministrativo ha avuto modo di esprimersi, in materia di beni culturali</div>
<p>
<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn1" name="_ednref1">[1]</a>, sui limiti del sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnica compiuta dalla P.A. in sede di imposizione del vincolo storico-artistico su un bene immobile.<br />
Come risulta dalle massime riportate in calce, il G.A. ha ribadito che, pur potendo verificarsi l’attendibilità delle valutazioni tecniche compiute dalla P.A. relativamente alla loro logicità, non arbitrarietà e non palese erroneità, tuttavia, laddove le ragioni del vincolo appaiono ben illustrate e convincenti nella motivazione, il giudice non può spingersi fino ad esprimere un diverso apprezzamento storico ed estetico rispetto a quello effettuato dalla P.A. sulle caratteristiche e sul pregio di un dato bene. Ciò in quanto il giudizio in materia storico-artistica, anche se ancorato a criteri tecnici, presenta margini notevoli di opinabilità: la relativa valutazione, pertanto, che è dall’ordinamento affidata alla P.A., può essere sindacata soltanto entro i margini propri del vizio dell’eccesso di potere.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2<em>. I fatti che hanno dato vita alle due vicende processuali</em></strong><br />
<em>Nel caso che ha originato la sentenza n. 1089</em>. La vicenda nasce dalla impugnazione di una serie di provvedimenti aventi ad oggetto un immobile in appartenenza privata, edificato alla fine del XIX secolo (noto come “Palazzo Petagna, già Palazzo Berlingieri”, e sito in Casalnuovo di Napoli), sul quale insiste un vincolo di interesse storico artistico da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali per Napoli e Provincia.<br />
L’immobile era stato oggetto di attenzione da parte della P.A. sin dal 1981 quando, a seguito del sisma del 1980, il Sindaco del Comune di Casalnuovo di Napoli aveva ordinato ai proprietari di eseguire urgenti ed indifferibili lavori, consistenti nella demolizione delle strutture pericolanti e nel consolidamento di quelle residue. La prosecuzione dei lavori di demolizione si era protratta fino a che nel 2012 il Comune aveva emanato tre nuove ordinanze per la demolizione delle parti pericolanti, ordinanze che venivano impugnate dai proprietari dell’immobile. Nelle more del giudizio venivano impugnati un provvedimento di diniego per il rilascio del permesso di costruire e, con motivi aggiunti, il provvedimento di declaratoria di particolare interesse storico-artistico.<br />
In primo grado la questione di legittimità dei provvedimenti, era stata risolta in senso positivo per i proprietari dell’immobile: invero il T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, con la sentenza n. 5367 del 28 dicembre 2012, aveva accolto i ricorsi presentati dai ricorrenti, rilevando nell’attività amministrativa un eccesso di potere per difetto di motivazione. Nello specifico, attraverso la motivazione del provvedimento di vincolo, era emersa una errata valutazione della P.A. con riferimento alla effettiva situazione fattuale in cui versava l’immobile: di conseguenza le decisioni assunte dall’Amministrazione Comunale e dalla Sopraintendenza erano da annullare perché illegittime.<br />
Nel giudizio di secondo grado, promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del T.A.R.: il giudice di prime cure avrebbe indebitamente invaso l’ambito di scelta discrezionale riservato alla P.A., sostituendo la propria valutazione tecnica a quella legittimamente effettuata dalla Sopraintendenza.<br />
<em>Nel caso che ha originato la sentenza n. 2019</em>. Anche nella vicenda che ha originato questa sentenza viene in rilievo la impugnazione del provvedimento di vincolo di interesse storico-artistico su un immobile in appartenenza privata.<br />
Nello specifico, la società proprietaria dell’immobile (denominato “ex Banca d’Italia”, sito in Pescara, edificato nel 1925) a seguito della richiesta del permesso di costruire per eseguire lavori di ristrutturazione su di esso, si era vista notificare il decreto n. 294/2011, con il quale il Direttore Regionale per i Beni culturali e paesaggistici per l’Abruzzo, imponeva il vincolo di interesse storico-artistico, <em>ex</em> art. 10, co. 3, lett. a), D.Lgs. 42/2004.<br />
Il T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, con la sentenza n. 193 del 7 maggio 2012, aveva accolto parzialmente le doglianze prospettate dalla società proprietaria ricorrente. In particolare, il G.A. aveva provveduto ad effettuare una scorporazione del vincolo, separando quello sulla parte esterna dell’edificio dal vincolo sulla parte interna: mentre il primo non presentava particolari profili di illegittimità, non palesandosi eventuali figure sintomatiche dell’eccesso di potere, diversamente doveva ritenersi per il secondo, incentrato sulla copertura della corte interna. Invero, attraverso un’analisi della motivazione, contenuta in un’apposita relazione, venivano individuate le figure sintomatiche del difetto della motivazione e del difetto di istruttoria, in quanto il provvedimento si fondava su circostanze di fatto erronee, essendo l’interno dell’edificio privo di opere sia di rilevanza artistica che di rilevanza storica.<br />
La sentenza del T.A.R. Pescara veniva però riformata in appello: il Consiglio di Stato, facendo riferimento alla motivazione del decreto, ha rilevato che erroneamente il giudice di prime cure aveva circoscritto l’oggetto del vincolo alla copertura della corte interna, dovendo invece farsi riferimento alla corte nel suo complesso quale segno tangibile e leggibile della conformazione strutturale originaria dell’immobile.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. <em>Le ragioni giuridiche a sostegno di ciascuna delle parti contendenti</em></strong><br />
<em>Nel caso che ha originato la sentenza n. 1089</em>. I proprietari dell’immobile, ricorrenti in primo grado, si erano lamentati della incongruenza e della contraddittorietà del vincolo imposto dalla P.A. sul bene oggetto del giudizio rispetto all’effettivo stato di decadenza in cui versava detto immobile, il quale si trovava in una situazione di totale abbandono, verificabile <em>ictu oculi</em>. Di talché, i proprietari ritenevano che la effettiva rimessione in pristino dello stato dei luoghi poteva essere effettuata soltanto attraverso una realizzazione <em>ex novo</em> delle strutture crollate con l’ausilio di tecniche moderne, di per sé incompatibili con il vincolo imposto.<br />
&nbsp;I ricorrenti, inoltre, avevano evidenziato che essi, nel dare attuazione alle precedenti intimazioni dell’Amministrazione Comunale, avevano già avviato dei lavori diretti alla messa in sicurezza dell’immobile, il che, peraltro, non aveva impedito, né tantomeno ostacolato in alcun modo, l’aumento dello <em>status</em> decadenziale del fabbricato.<br />
La corretta considerazione dello stato dei luoghi, quindi, dimostrava la insussistenza di valori da preservare: ciò, di conseguenza, si traduceva in una incongruenza del vincolo imposto dalla Sopraintendenza, risultando detto immobile già in buona parte demolito, senza alcuna possibilità di ripristinare l’aspetto originario e i connessi valori storico-artistici.<br />
Per contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali aveva eccepito che l’immobile fosse ancora idoneo a svolgere la funzione di testimonianza del proprio valore storico-artistico. Secondo la P.A., quindi, le ordinanze impugnate erano legittimamente finalizzate ad escludere l’abbattimento dell’immobile e ad assicurare interventi conservativi, di cui all’art. 32, D.Lgs. 42/2004.<br />
<em>Nel caso che ha originato la sentenza n. 2019</em>. La società proprietaria dell’immobile, in primo grado, si era lamentata del fatto che la P.A. nella emanazione del provvedimento di vincolo non aveva analizzato le caratteristiche che presentava in concreto l’edificio. In particolare aveva evidenziato che l’immobile nel 1996 aveva subito rilevanti interventi, i quali, nel sostituire l’originaria copertura, avevano inciso in maniera rilevante sia sul pregio artistico, sia sulla stessa struttura del bene, passandosi da una struttura in «vetro e metallo di ispirazione wagneriana» – originariamente voluta dall’autore dell’immobile –, ad una nuova struttura in vetro e ferro colorato. Le modifiche così apportate avrebbero influenzato le caratteristiche del fabbricato in maniera tale che, in oggi, lo stesso risultava privo degli elementi che ne connotavano la rilevanza. &nbsp;<br />
In senso inverso, il Ministero peri beni e le attività culturali si era lamentato del fatto che nel procedimento concluso con la imposizione del vincolo, la caratteristica strutturale dell’impianto dell’edificio a corte interna era stata ritenuta rilevante quale soluzione formale del progetto originario, non essendo rilevante invece l’attuale struttura del controsoffitto in ferro e vetro colorato. Il vincolo, allora, avrebbe riguardato la tipologia della struttura per la sua caratterizzazione come edificio a corte coperta fin dalla sua prima progettazione, a prescindere dal materiale utilizzato; corte che, se eliminata, avrebbe reso l’edificio completamente differente rispetto a come era stato originariamente progettato.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. <em>La questione giuridica oggetto delle due vicende: la natura giuridica del provvedimento di imposizione del vincolo ed i limiti della sindacabilità</em></strong><br />
Alla luce delle esposte ragioni delle parti contendenti è evidente che la questione giuridica oggetto delle sentenze qui in analisi concerne la valutazione sottesa alla imposizione del vincolo di interesse storico-artistico su un immobile in appartenenza privata.<br />
La normativa di riferimento va individuata nell’art. 13, D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, da ora in avanti semplicemente Codice), rubricato «Dichiarazione dell’interesse culturale», e segnatamente nel co. 1, il quale, rinviando all’art. 10, co. 3, dello stesso Codice, esclude dal proprio ambito di applicazione i beni culturali in appartenenza pubblica<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn2" name="_ednref2">[2]</a>.<br />
La norma in questione, disponendo che la dichiarazione della sussistenza dell’interesse culturale accerta, in realtà, la sussistenza dell’interesse «artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante» nei beni appartenenti a soggetti privati, attribuisce alla P.A. uno spazio discrezionale in relazione ai criteri in base ai quali individuare detto interesse.<br />
La questione giuridica risolta dal Consiglio di Stato con riguardo ad entrambe le vicende attiene, da un lato, ai limiti che incontra la P.A. nella propria valutazione, laddove la norma le riconosca uno spazio tecnico-discrezionale, e, dall’altro, alla delimitazione dei confini entro i quali il G.A. può effettuare il proprio sindacato sulla valutazione tecnico-discrezionale compiuta dall’Amministrazione.<br />
La risoluzione delle vicende sottoposte all’esame del Supremo Collegio Amministrativo assume una particolare rilevanza al fine di fornire una risposta alla questione giuridica appena esposta: invero, delimitare in maniera precisa quali sono i confini entro i quali deve restare il G.A. al fine di effettuare un sindacato in linea con il principio di separazione dei poteri, avrà delle conseguenze, non soltanto nelle ipotesi circoscritte alla materia dei Beni Culturali, ma, più in generale, in tutte quelle di sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica.<br />
&nbsp;<br />
<strong>5. <em>Le due sentenze del Consiglio di Stato</em></strong><br />
<em>La sentenza n. 1089</em>. Nel chiarire i limiti del giudizio che il G.A. può effettuare, il Consiglio di Stato rileva che la sentenza appellata è invasiva dell’apprezzamento discrezionale operato dall’Amministrazione.<br />
Nello specifico, viene considerata quella parte della sentenza di primo grado in cui «il giudizio – non estensibile al merito delle scelte – si spinge a definire il prospetto principale (che lascerebbe apparire “l’originario supporto tufaceo”) dell’immobile di cui trattasi “scevro da ogni caratterizzazione estetica” al di là di un “imponente, ma semplice portale in pietra lavica” e di “sette balconi in pietra lapidea, terminanti sul profilo esterno con una semplice modanatura”», sicché l’immobile &nbsp;«assumerebbe una “configurazione perfino meno aulica di quella di Corso Umberto, giacché non conformato al registro della composizione simmetrica”».<br />
A parere del Supremo Collegio Amministrativo dette valutazioni non appaiono rispettose dei limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità degli atti discrezionali, in quanto dirette ad esprimere un diverso apprezzamento sulle caratteristiche dell’immobile, mentre dovrebbero essere incentrate sulla individuazione delle figure sintomatiche, attraverso cui accertare il non corretto esercizio della funzione amministrativa. Ed invero, «Non compete al giudice amministrativo […] esprimere un diverso apprezzamento, storico ed estetico, quanto alle caratteristiche e al pregio dei luoghi, mentre sarebbero rilevanti eventuali erronee descrizioni degli stessi, o palesi incongruità di giudizio, comunque non ravvisabili nel caso di specie». &nbsp;<br />
In particolare, le valutazioni effettuate dalla P.A. devono essere analizzate in relazione alla motivazione del provvedimento impugnato: proprio attraverso l’analisi della motivazione il Consiglio di Stato giunge ad affermare che «non emergono profili di erroneità in fatto né le palesi incongruità di giudizio […], in quanto le ragioni del vincolo appaiono ben illustrate e convincenti».<br />
Inoltre, alla motivazione del provvedimento impugnato viene affiancata la documentazione fotografica versata in atti, parimenti utilizzabile al fine della individuazione di una figura sintomatica. Attraverso le foto il G.A. ha ulteriormente modo di verificare la correttezza dell’agire amministrativo, constatando che «nonostante i crolli e le parziali demolizioni, anche autorizzate dalla Soprintendenza, la porzione esistente dell’immobile tutelato conserverebbe i “caratteri specifici che esprimono il valore oggetto della tutela”». In virtù di ciò viene ritenuto che le parziali demolizioni autorizzate dall’Amministrazione erano dirette al restauro conservativo dell’immobile e non alla integrale demolizione dello stesso, giacché – con le parole della motivazione del provvedimento riproposte dallo stesso giudice –, «consentite dalla disciplina di settore anche operazioni di sostituzione o demolizioni con ricostruzione, filologicamente orientate alla riproposizione di tecniche e materiali costruttivi originari». Pertanto, il Consiglio di Stato «non ravvisa errori logici né travisamenti dei fatti nelle argomentazioni […] sintetizzate, che riassumono un giudizio spettante in via esclusiva alla P.A. competente, le cui censure sul punto appaiono fondate ed assorbenti».&nbsp;<br />
<em>La sentenza n. 2019</em>. Il Supremo Collegio Amministrativo accoglie il ricorso della P.A. soccombente in primo grado, fissando anzitutto i principi di diritto ai quali è necessario rifarsi in tutte quelle vicende in cui si discuta della legittimità di un provvedimento di vincolo storico-artistico su di un immobile.<br />
In particolare, partendo dal presupposto che «il riconoscimento della qualità culturale del bene costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, poiché espressione di un giudizio basato sull’applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche», afferma che l’ambito di sindacabilità della scelta discrezionale deve essere limitata alla valutazione della «logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerata anche per il profilo della correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto,&nbsp; fermo il margine dell’opinabilità non potendo il giudice sostituire a quello dell’amministrazione un proprio giudizio altrettanto opinabile».<br />
I criteri guida indicati vengono utilizzati per analizzare il corretto esercizio della discrezionalità tecnica in riferimento alla valutazione del vincolo sulla parte interna dell’immobile.<br />
Invero, considerando la “Relazione storicocritica” in cui è contenuta la motivazione del provvedimento impugnato<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn3" name="_ednref3">[3]</a>, il Consiglio di Stato rileva che «la valutazione non ha per oggetto, e non vincola quindi, il manufatto attuale della copertura di rete (recante una tettoia priva di pregio, […]), che è evocato come mero segno di un’originaria caratteristica progettuale, ma concerne questa caratteristica progettuale, cioè l’impianto planimetrico dell’edificio in quanto individuato dalla presenza della corte interna coperta che, se detta corte non esistesse più, sarebbe di conseguenza modificato in una sua essenziale articolazione strutturale per il profilo storico artistico». Pertanto «non vi è motivo […] per ritenere il provvedimento impugnato inficiato da vizi di incompletezza, illogicità, travisamento dei fatti ovvero di scorretta scelta o applicazione del criterio tecnico tali da renderlo illegittimo».<br />
Appare evidente, in definitiva, che tanto nella sentenza n. 1089 quanto nella sentenza n. 2019, il giudice di appello non si esprime sulla condivisibilità dei criteri tecnico-scientifici utilizzati dalla P.A., focalizzando la propria attenzione sulla individuazione di elementi da cui poter acclarare la sussistenza di un sintomo dell’eccesso di potere. Laddove, come nei casi in esame, tali elementi non sussistano, nulla potrà sindacare il G.A. sulla valutazione che ha riconosciuto la ‘culturalità’ nel bene.<br />
&nbsp;<br />
<strong>6.<em> I principali orientamenti della dottrina sul tema oggetto delle due vicende processuali </em></strong><br />
Le due richiamate sentenze del Consiglio di Stato si esprimono, sebbene indirettamente, sulla natura giuridica del provvedimento che impone un vincolo di interesse storico-artistico.<br />
Tale questione giuridica ha da tempo coinvolto la dottrina, nell’ambito della quale si sono contrapposte l’opinione di chi ritiene che il provvedimento di vincolo abbia natura meramente dichiarativa o accertativa<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn4" name="_ednref4">[4]</a>, e quella di chi invece ritiene che abbia natura costitutiva<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn5" name="_ednref5">[5]</a>.<br />
Nello specifico, i sostenitori del primo orientamento, ritengono che la natura giuridica del provvedimento sia di tipo accertativo/dichiarativo, in virtù del fatto che la culturalità sia una caratteristica intrinseca nel bene. Pertanto, l’attività esercitata dalla P.A. è (tendenzialmente) qualificata come discrezionalità tecnica<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn6" name="_ednref6">[6]</a>, in quanto diretta ad acclarare – attraverso l’utilizzo di criteri tecnico-scientifici – la sussistenza dei presupposti, di natura incerta ed opinabile, necessari per la imposizione del vincolo<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn7" name="_ednref7">[7]</a>.<br />
Nell’ambito di questo orientamento, secondo cui il provvedimento avrebbe natura dichiarativa, va segnalata l’opinione di un’autorevole dottrina<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn8" name="_ednref8">[8]</a>, per la quale l’attività in parola andrebbe qualificata (addirittura) come un mero accertamento tecnico<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn9" name="_ednref9">[9]</a>.<br />
Quanto, invece, all’altro orientamento, secondo cui il provvedimento &nbsp;avrebbe natura costitutiva, si ritiene che ciò derivi dalla sua capacità di ‘aggiungere’ al bene esaminato una qualità che lo stesso non possiede <em>ab origine</em>. In altre parole, la culturalità del bene sarebbe un attributo ulteriore che il bene riceve a seguito di una particolare attività di ponderazione tra la qualità culturale, l’interesse del proprietario e l’interesse pubblico<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn10" name="_ednref10">[10]</a>. Pertanto l’attività concretamente esercitata dalla P.A. andrebbe qualificata come discrezionalità amministrativa<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn11" name="_ednref11">[11]</a>.<br />
Tra i due contrapposti orientamenti si colloca, infine, una tesi mediana, la quale identifica la imposizione del vincolo alla stregua di un accertamento costitutivo<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn12" name="_ednref12">[12]</a>. Secondo tale orientamento, l’accertamento delle caratteristiche in forza delle quali attribuire la culturalità del bene non sarebbe <em>ex se</em> sufficiente alla imposizione del vincolo, costituendo soltanto la fase antecedente di un più complesso procedimento amministrativo. Insomma, si ritiene necessario che all’accertamento della culturalità faccia seguito la costituzione del vincolo sul bene, che si realizza attraverso la notificazione del provvedimento.<br />
Seguendo questo orientamento la relativa attività amministrativa andrebbe qualificata come discrezionalità mista<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn13" name="_ednref13">[13]</a>, visto che il provvedimento impositivo del vincolo rappresenterebbe il momento conclusivo di un procedimento amministrativo complesso, caratterizzato da una fase accertativa della qualità culturale del bene ed una fase costitutiva di imposizione del vincolo.<br />
Una volta richiamate le differenti impostazioni della dottrina in relazione alla questione sulla quale si è espresso il Consiglio di Stato nelle due sentenze in esame, occorre ora verificare la compatibilità dei tre distinti orientamenti con la disciplina legislativa vigente, e segnatamente con l’art. 13 del Codice.<br />
Stando alla previsione del primo comma, il quale testualmente recita che «La dichiarazione [dell’interesse culturale] accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’art. 10, comma 3», alla P.A. sembra essere richiesta un’attività (meramente) accertativa della sussistenza dell’interesse culturale, senza che sia prevista alcuna ulteriore attività costitutiva.<br />
Il possibile effetto costitutivo, del resto, non è rintracciabile nella successiva notificazione del provvedimento di vincolo<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn14" name="_ednref14">[14]</a>. Invero, la previsione della notificazione del provvedimento assegna a quest’ultima natura dichiarativa dell’avvenuto accertamento della sussistenza della culturalità<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn15" name="_ednref15">[15]</a>, e ciò in quanto il proprietario dell’immobile, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Codice, riceve una preventiva comunicazione di avvio del procedimento, nella quale vengono già esternati gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa oggetto della valutazione. È evidente, allora, che l’attività esercitata, focalizzandosi su elementi che il bene possiede in sé, si sostanzia in un accertamento sia pur tecnico-discrezionale, ma avente effetto solo dichiarativo.<br />
In definitiva, stante il dato normativo vigente, l’attività richiesta alla P.A. si svolge in una sede differente rispetto a quella tipica della discrezionalità amministrativa: la culturalità del bene viene rilevata nella fase dell’acclaramento dei presupposti necessari per l’imposizione del vincolo, non dovendosi effettuare al riguardo alcuna ponderazione di interessi<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn16" name="_ednref16">[16]</a>. E nemmeno potrebbe parlarsi di discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn17" name="_ednref17">[17]</a>, giacché, una volta accertata la sussistenza dei presupposti, l’art. 13 del Codice non lascia alla P.A. alcuna scelta relativamente al contenuto del provvedimento da adottare.<br />
L’attività richiesta alla P.A. nelle ipotesi <em>de quibus</em>, pertanto, sembra doversi qualificare come discrezionalità tecnica: avendo fissato il contenuto del provvedimento, la norma lascia alla P.A. il compito di valutare soltanto la sussistenza del presupposto, di natura incerta ed opinabile, della culturalità del bene, attraverso l’applicazione di criteri tecnico-scientifici. Le valutazioni effettuate dalla P.A. sono connotate, sì, da un grado di elevata soggettività, manifestando la connotazione di un giudizio valutativo<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn18" name="_ednref18">[18]</a>, ma restano di natura dichiarativa, non costitutiva.<br />
Se ne ricava che, nell’accertare la culturalità del bene, alla P.A. è attribuito un potere di scelta del criterio tecnico la cui applicazione non genera risultati incontrovertibili, potere sul quale il sindacato giurisdizionale può essere soltanto quello dell’eccesso di potere<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn19" name="_ednref19">[19]</a>.<br />
Nelle sentenze in analisi il Consiglio di Stato sembra confermare questo ragionamento: le decisioni del giudice di primo grado vengono annullate, in quanto, sebbene apparentemente dirette alla rilevazione di figure sintomatiche dell’eccesso di potere, secondo il Supremo Collegio finiscono con il sindacare il merito delle valutazioni compiute dalla P.A., ciò che resta precluso alla delibazione del G.A.<br />
&nbsp;<br />
<strong>7.<em> Gli indirizzi della giurisprudenza precedente</em></strong><br />
È necessario, allora, passare all’esame degli indirizzi giurisprudenziali sulla questione in analisi, soprattutto a seguito della sentenza n. 601/1999 della IV sezione del Consiglio di Stato sulla sindacabilità della discrezionalità tecnica<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn20" name="_ednref20">[20]</a>.<br />
Così come in dottrina, infatti, anche in giurisprudenza si rinvengono orientamenti contrastanti nel ritenere che l’attività di imposizione del vincolo sia espressione di discrezionalità tecnica<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn21" name="_ednref21">[21]</a>, oppure di discrezionalità mista<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn22" name="_ednref22">[22]</a>.<br />
L’accogliere un orientamento piuttosto che un altro, evidentemente, comporta delle notevoli conseguenze sul piano dei limiti del sindacato che il G.A. può in concreto svolgere: invero, l’ambito entro il quale esso può muoversi presenta dei margini differenti a seconda che si versi in una ipotesi di discrezionalità mista, ovvero di discrezionalità tecnica.<br />
Ove l’attività della P.A. venga identificata in una discrezionalità mista, infatti, il sindacato del giudice può avvenire entro i limiti della individuazione delle ccdd. ‘figure sintomatiche’ dell’eccesso di potere: se la imposizione del vincolo sul bene è espressione di attività discrezionale (pura), al &nbsp;G.A., sarebbe consentito di effettuare una valutazione sulla correttezza dell’agire amministrativo soltanto <em>ab extrinseco</em><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn23" name="_ednref23">[23]</a>.<br />
Diversamente, ove venga identificata una discrezionalità tecnica, occorre svolgere un ragionamento più articolato a seguito della richiamata pronuncia del Consiglio di Stato.<br />
&nbsp;<br />
<strong>7.1.</strong> <strong><em>In particolare: la sentenza Cons. Stato,&nbsp; Sez. IV, n. 601/1999, che delinea i limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica </em></strong><br />
A far data dalla sentenza n. 601/1999 della IV Sezione del Consiglio di Stato<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn24" name="_ednref24">[24]</a>, invero, sarebbe possibile sindacare le valutazioni tecniche operate dalla P.A. in modo più penetrante rispetto al mero controllo formale ed estrinseco attuato attraverso i sintomi dell’eccesso di potere.<br />
In tale sentenza, il G.A., partendo dal presupposto che «una cosa è l’opinabilità, altra cosa è l’opportunità», chiarisce che «la questione di fatto, che attiene ad un presupposto di legittimità del provvedimento amministrativo, non si trasformerà – soltanto perché opinabile – in una questione di opportunità, anche se è antecedente o successiva ad una scelta di merito», concludendosi che, «Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi […] in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’<em>iter</em> logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo».&nbsp;<br />
Sebbene siffatta conclusione sia stata diffusamente ripresa dalla giurisprudenza amministrativa, ciò nonostante, più di recente, e prima delle pronunce qui in commento, sembra comunque escludersi un sindacato cd. ‘forte’ sulla discrezionalità tecnica nella materia dei beni culturali<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn25" name="_ednref25">[25]</a>, la dichiarazione della imposizione del vincolo presupponendo un’attività valutativa di elevata opinabilità delle caratteristiche del bene in questione, tale da non poter essere oggetto di verifica da parte del G.A. se non attraverso le figure sintomatiche dell’eccesso di potere, quali la illogicità e la irrazionalità, in grado di consentire al giudice la rilevazione della sussistenza di un vizio del provvedimento amministrativo, senza entrare nel merito della scelta, da sempre precluso al giudizio del G.A. salvo le rare ipotesi tassativamente previste dal Legislatore<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn26" name="_ednref26">[26]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>7.2.<em> Sulle modalità del sindacato sulla discrezionalità tecnica a seguito della sentenza Cons. Stato, Sez. IV, n. 601/1999 </em></strong><br />
È necessario, però, soffermarsi in maniera particolare sulla possibilità di svolgere un sindacato sulla discrezionalità tecnica a seguito di quanto affermato dalla sentenza n. 601/1999. Invero, deve essere rilevato che l’accettazione di un giudizio cd. ‘forte’ sulle valutazioni effettuate dalla P.A. – che quindi vada oltre il giudizio cd. ‘debole’<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn27" name="_ednref27">[27]</a>, ‘limitato’ alle ‘figure sintomatiche’ dell’eccesso di potere – sembra ridurre la discrezionalità tecnica ad un mero accertamento tecnico: il fatto di utilizzare la tecnica nella fase di acclaramento dei presupposti ai fini della dichiarazione della sussistenza dell’interesse culturale, cioè, escluderebbe qualsiasi possibile valutazione di merito da parte della P.A. sulla qualità del bene al fine di assumere il provvedimento <em>ex</em> art. 13 D.Lgs. 42/2004.<br />
Per comprendere appieno i confini entro cui può svolgersi il sindacato giurisdizionale, è necessario chiarire la differenza che tra un mero accertamento tecnico e la discrezionalità tecnica.<br />
Nel primo caso la norma attribuisce alla P.A. un’attività di verifica della sussistenza di un presupposto di natura certa ed inopinabile attraverso l’applicazione della scienza e della tecnica, l’Amministrazione realizzando un’attività vincolata; mentre, nel secondo caso, la norma attribuisce alla P.A. il compito di accertare la sussistenza di un presupposto di natura incerta ed opinabile, riconoscendogli uno spazio di valutazione dovuto proprio alla individuazione dei criteri tecnico-scientifici concretamente da applicare<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn28" name="_ednref28">[28]</a>.<br />
È evidente che, mentre nel caso del mero accertamento tecnico il giudice (ordinario)<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn29" name="_ednref29">[29]</a> potrà sostituirsi alla P.A. nella verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma, essendo questi ultimi di natura certa ed inopinabile, ciò non potrà avvenire nel caso della discrezionalità tecnica: in questo caso una eventuale rivalutazione del G.A. sulla scelta operata dall’Amministrazione porterebbe ad un giudizio nel merito.<br />
Di riflesso, in termini differenti ci si deve esprimere anche in relazione all’eventuale vizio di legittimità individuato. Invero, l’esercizio di attività vincolata, non lasciando alla P.A. alcun margine di scelta, si traduce in una ipotesi di mera violazione di legge, e non di eccesso di potere<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn30" name="_ednref30">[30]</a>. D’altronde la stessa giurisprudenza amministrativa maggioritaria sembra sul punto ritenere possibile, almeno nella materia dei beni culturali, soltanto un sindacato cd. ‘debole’, ed in quanto tale limitato al profilo formale ed estrinseco del provvedimento<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn31" name="_ednref31">[31]</a>, restando minoritario l’orientamento che ammette un sindacato cd. ‘forte’<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn32" name="_ednref32">[32]</a>.<br />
Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica sembra possibile soltanto verificando se la valutazione effettuata dalla P.A. è coerente con i presupposti fattuali del provvedimento di vincolo: se da tale confronto emergono figure sintomatiche dell’eccesso di potere, allora il sindacato giurisdizionale sull’accertamento operato dalla P.A. non si risolverà in un giudizio nel merito<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn33" name="_ednref33">[33]</a>. In altre parole, il G.A. può sindacare la corretta applicazione del criterio tecnico utilizzato. D’altro canto, un sindacato cd. ‘forte’ sulla discrezionalità tecnica va escluso pur potendo il G.A. giovarsi della consulenza tecnica d’ufficio (C.T.U.) nel corso dell’istruttoria, che ha trovato ampia diffusione proprio a far data dalla sentenza n. 601/1999<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn34" name="_ednref34">[34]</a>.<br />
Lo strumento della C.T.U., infatti, deve adoperarsi al solo scopo di fornire al giudice nel corso dell’istruttoria della causa, l’apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn35" name="_ednref35">[35]</a>: la C.T.U. non costituisce un mezzo di prova ma, appunto, uno strumento istruttorio per la soluzione di controversie caratterizzate dalla elevata natura tecnico-scientifica del loro oggetto<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn36" name="_ednref36">[36]</a>.<br />
Proprio in virtù della connotazione tecnica della vicenda, il G.A. ritiene necessario l’ausilio di un consulente, il quale offre un (mero) contributo alla ricostruzione della realtà presupposta<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn37" name="_ednref37">[37]</a>: il fatto di utilizzare in sede decisoria la relazione fornita dal consulente non per questo autorizzerà il G.A. ad una rivalutazione delle scelte effettuate dall’Amministrazione nella fase di acclaramento dei presupposti.<br />
In altre parole, l’utilizzo della C.T.U. non autorizza il giudice ad una invasione dell’ambito di scelta discrezionale riservato dalla legge alla P.A.<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn38" name="_ednref38">[38]</a>, egli dovendo comunque rimanere nell’ambito del giudizio di legittimità, ancorato alla individuazione delle ‘figure sintomatiche’ dell’eccesso di potere<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn39" name="_ednref39">[39]</a>.<br />
Nelle due sentenze esaminate trova conferma l’orientamento per il quale al G.A. è consentito un sindacato che, pur giovandosi della C.T.U., mai finisce per sostituire la propria alla scelta tecnico-discrezionale compiuta dalla P.A.<br />
&nbsp;<br />
<strong>8<em>. Alcune brevi considerazioni conclusive</em></strong><br />
Alla luce delle argomentazioni sin qui sostenute, sembra possibile avanzare alcune brevi considerazioni conclusive sull’attività esercitata dalla P.A. ai fini della individuazione della culturalità del bene, nonché sui limiti che il G.A. incontra nell’espletare il proprio sindacato sulla legittimità del provvedimento di vincolo.<br />
Con riferimento all’attività esercitata dalla P.A., si è rilevato che il dato normativo, predeterminando il contenuto del provvedimento, attribuisce alla P.A. il compito di individuare la sussistenza di un presupposto tecnico-scientifico di natura incerta ed opinabile attraverso una ‘applicazione valutativa’, per così dire, di scienze che non offrono risposte univoche ed indiscutibili<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn40" name="_ednref40">[40]</a>: l’attività, pertanto, si presenta come una chiara ipotesi di sola discrezionalità tecnica.<br />
Il provvedimento di imposizione del vincolo storico-artistico, invero, &nbsp;ha natura dichiarativa, la culturalità del bene essendo intrinseca in esso ed alla P.A. spettando meramente di rilevare che lo sia.<br />
Se questo è vero, occorre derivarne che il giudizio del G.A. sulla valutazione tecnico-discrezionale compiuta dalla P.A. sopporta limiti più significativi di quanto sia stato affermato nella richiamata sentenza n. 601/1999 della IV Sezione del Consiglio di Stato, secondo la quale al G.A. sarebbe consentito un sindacato ‘forte’, capace di una vera e propria rivisitazione della scelta compiuta dalla P.A.<br />
Diversamente, le recenti sentenze della VI Sezione, nn. 1089 e 2019 del 2014, escludono la possibilità di esperire un sindacato così intenso sulla valutazione tecnico-discrezionale della P.A.: in forza di quanto espressamente affermato dal Supremo Collegio Amministrativo, in tali ipotesi l’attività giurisdizionale deve essere effettuata attraverso un giudizio – per così dire – ‘debole’, incentrato sulla individuazione delle ccdd. ‘figure sintomatiche’ dell’eccesso di potere.<br />
Sicché non sarebbe possibile, da parte del G.A., un accertamento diretto a valutare l’operato della P.A. che trascenda la mera individuazione dei sintomi del non corretto esercizio del potere amministrativo, perché così facendo si finirebbe per entrare nel merito della scelta. Ciò pare ancora più evidente laddove, come nei casi qui in commento, la motivazione del provvedimento amministrativo illustra in maniera chiara e convincente gli elementi che hanno portato la P.A. alla dichiarazione della culturalità del bene.<br />
In conclusione, quanto affermato nelle due sentenze del Consiglio di Stato, concernenti la imposizione del vincolo storico-artistico su un bene immobile in appartenenza privata, fornisce un significativo contributo nella delineazione dei margini entro i quali può svolgersi il sindacato giurisdizionale in tutte quelle fattispecie in cui oggetto del giudizio sono valutazioni tecniche della P.A., escludendosi che il G.A. possa in qualche modo partecipare alla decisione amministrativa, così evidentemente violandosi il principio della separazione dei poteri<a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_edn41" name="_ednref41">[41]</a>.<a name="_GoBack"></a><br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref1" name="_edn1">[1]</a> Sui beni culturali, <em>ex multis</em>, si v. S. Cassese, <em>Il futuro della disciplina dei beni culturali</em>, in <em>Giorn. Dir. Amm.</em>, 2012, pp. 781 ss.; F. Di Mauro, <em>Le novità in tema di beni culturali e del paesaggio</em>, in <em>Urb. e App</em>., 2012, pp. 627 ss.; A. Crosetti, D. Vaiano, <em>Beni culturali e paesaggistici</em>, III ediz., Giappichelli, Torino, 2011; A. Giuffrida, <em>Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale</em>, Giuffrè, Milano, 2008; G. Clemente di San Luca, R. Savoia, <em>Manuale di diritto dei beni culturali</em>, Seconda edizione, Jovene, Napoli, 2008; N. Assini, G. Cordini, <em>Beni culturali e paesaggistici. Diritto interno, comunitario, comparato e internazionale</em>, Cedam, Padova, 2006; M.A. Sandulli (a cura di), <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, Giuffrè, Milano, 2006; M. Cammelli (a cura di), <em>Il codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, il Mulino, Bologna, 2004; M. Ainis e M. Fiorillo, <em>I beni culturali</em>, in S. Cassese (a cura di), <em>Trattato di diritto amministrativo</em>, <em>Diritto amministrativo speciale</em>, tomo II, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 1449 ss.; A. Catelani, S. Cattaneo (a cura di), <em>I beni e le attività culturali</em>, in <em>Trattato di diritto amministrativo</em>, diretto da G. Santaniello, vol. XXXIII, Cedam, Padova, 2002, pp. 116 ss.; T. Alibrandi, P. Ferri, <em>I beni culturali</em>, Giuffrè, Milano, 2001; T. Alibrandi, <em>L’evoluzione del concetto di bene culturale</em>, in <em>Foro amm</em>., 1999, pp. 2701 ss.; T. Alibrandi, Voce <em>Beni Culturali</em>: <em>I)</em> <em>Beni Culturali e Ambientali</em>, in <em>Enc. Giur. Treccani</em>, vol. V, 1988; B. Cavallo, <em>La nozione di bene culturale tra mito e realtà: rilettura critica della prima dichiarazione della Commissione Franceschini</em>, in <em>Scritti in onore di M. S. Giannini</em>, vol. II, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 111 ss.; V. Cerulli Irelli, <em>Beni culturali, diritti collettivi e proprietà pubblica</em>, in <em>Scritti in onore di M. S. Giannini</em>, vol. I, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 135 ss.; P. G. Ferri, <em>Beni culturali e ambientali nel diritto amministrativo</em>, in <em>Enc. Dir.,</em> vol. II, 1987, pp. 217 ss.; M. S. Giannini, <em>I beni culturali</em>, in <em>Riv. Trim. dir. Pubbl</em>., 1976, pp. 3 ss.; G. Palma, <em>Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà</em>, Jovene, Napoli, 1971, pp. 333 ss.; G. Piva, voce <em>Cose d’arte</em>, in <em>Enc. Dir</em>., vol. XI, Milano, 1962, pp. 94 ss.; M. Grisolia, <em>La tutela delle cose d’arte</em>, Soc. Ed. Foro Italiano, Roma, 1952.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref2" name="_edn2">[2]</a> Invero, l’art. 10, D.Lgs. 42/2004, rubricato «Beni culturali», al co. 1, testualmente recita: «Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico». Il co. 2, continuando la definizione dei beni culturali in appartenenza pubblica, afferma che «Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate nell’art. 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616». Il co. 3, invece, nel definire i beni culturali in appartenenza privata, afferma che «Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’art. 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse».</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref3" name="_edn3">[3]</a> La motivazione testualmente recita che: «L’impianto planimetrico fa riferimento alla tipologia di palazzo signorile con corte interna, trasformata a spazio coperta al piano terra, attorno al quale sono distribuiti gli ambienti. Un chiaro richiamo liberty è riscontrabile nella copertura della corte al piano terra con quella che doveva essere, nell’idea originaria del progettista, una volta a padiglione a vetro e metallo di chiara ispirazione wagneriana».</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref4" name="_edn4">[4]</a> Cfr. V. Cerulli Irelli, <em>Beni culturali, Diritti collettivi e proprietà pubblica</em> cit., p. 141, secondo il quale «L’inerenza del bene culturale alla cosa – l’individuazione della cosa come bene culturale – è <em>accertato</em> attraverso procedimenti valutativi imputati a determinate autorità amministrative. Tali procedimenti hanno carattere dichiarativo, ché si tratta appunto di accertare nella concretezza della singola cosa, la presenza del <em>valore</em> (interesse culturale) fissato dalla legge» (corsivo dell’A.); cfr. inoltre M. Ainis e M. Fiorillo, <em>I beni culturali </em>cit., p. 1472; G. Clemente di San Luca, <em>Libertà dell’arte e potere amministrativo. 1. L’interpretazione costituzionale</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 1993, p. 258; G. Di Fiore, <em>Imposizione del vincolo di interesse storico-artistico e relativa notifica: orientamenti giurisprudenziali</em>, in G. Clemente di San Luca (a cura di), <em>Ars et labor</em>, <em>materiali per una didattica del diritto dei beni culturali</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 1997, pp. 87 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref5" name="_edn5">[5]</a> Cfr. A. Giuffrida, <em>Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale </em>cit., p. 92 ss.; B. Cavallo, <em>La nozione di bene culturale tra mito e realtà: rilettura critica della prima dichiarazione della Commissione Franceschini</em> cit., p. 121.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref6" name="_edn6">[6]</a> La bibliografia sulla discrezionalità tecnica è amplissima. <em>Ex multis,</em> si v.,&nbsp; F. Cintioli, <em>Giudice amministrativo, tecnica e mercato. Potere tecnico e giurisdizionalizzazione</em>, Giuffrè, Milano, 2005; M. E. Schinaia, <em>Il controllo del giudice amministrativo sull’esercizio della discrezionalità della pubblica amministrazione</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 1999, pp. 1101 ss.; L. Perfetti, <em>Il sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica (Nota a T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, 12 maggio 1997, n. 586, Istituto autonomo case popolari c. IACP di Milano, Impresa Pessina)</em>, in <em>il</em> <em>Foro amm</em>., 6, 1997, pp. 1727 ss.; D. De Pretis, <em>Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica</em>, Cedam, Padova, 1995; C. Calabrò, <em>La discrezionalità amministrativa nella realtà d’oggi. L’evoluzione nel sindacato giurisdizionale sull’eccesso di potere</em>, in <em>Cons. Stato</em>, 1992, pp. 1565 ss.; G. Pelagatti, <em>Valutazioni tecniche dell’amministrazione pubblica e sindacato giudiziario: un’analisi critica dei recenti sviluppi della dottrina giuspubblicista</em>, in <em>Riv. Trim. Dir. Pubb</em>., 1992, 1, pp. 158 ss.; F. Salvia, <em>Attività amministrativa e discrezionalità tecnica</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 4, 1992, pp. 685 ss.; G. Clemente di San Luca, <em>Libertà dell’arte e potere amministrativo. 1. L’interpretazione costituzionale</em> cit., pp. 235 ss.; G. Azzaritti, <em>Discrezionalità, merito e regole non giuridiche nel pensiero di Costantino Mortati</em>, in <em>Politica del diritto</em>, 1989, n. 2, pp. 347 ss.; F. Ledda, <em>Potere, tecnica e sindacato giudiziario sull’amministrazione pubblica</em>, in <em>Studi in onore di Vittorio Bachelet</em>, vol. II, Milano, 1987, pp. 247 ss.; V. Ottaviano, <em>Giudice ordinario e giudice amministrativo di fronte agli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione</em>, in <em>Studi in memoria di Vittorio Bachelet</em>, vol. II, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 405 ss.; G. Pastori, <em>Discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1987, pp. 3165 ss.; C. Marzuoli, <em>Potere amministrativo e valutazioni tecniche</em>, Giuffrè, Milano, 1985; V. Cerulli Irelli, <em>Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 1984, pp. 463 ss.; P. Virga, <em>La limitazione della discrezionalità amministrativa per l’attuazione della imparzialità amministrativa</em>, in <em>Studi in onore di Gioacchino Scaduto</em>, vol. V, Padova, 1970, pp. 163 ss.; C. Mortati, Voce <em>Discrezionalità</em>, in <em>Nss. Dig. It</em>., vol. V, Torino, 1968, pp. 1108 ss.; V. Bachelet, <em>L’attività tecnica della pubblica amministrazione</em>, Giuffrè, Milano, 1967; A. Piras, <em>Discrezionalità amministrativa</em>, in <em>Enc. Dir.</em>, vol. XIII, Milano, 1964, pp. 64 ss.; P. Virga, <em>Appunti sulla cosiddetta discrezionalità tecnica</em>, in <em>Jus</em>, 1957, pp. 95 ss.; M. S. Giannini, <em>Il potere discrezionale della pubblica amministrazione: concetto e problemi</em>, Giuffrè, Milano, 1939. Sulla discrezionalità tecnica nella materia dei beni culturali con particolare riferimento alla imposizione del vincolo di interesse, si v. A. Fontana, <em>Il sindacato sulla discrezionalità tecnica alla luce della recente elaborazione giurisprudenziale (Nota a Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, 10 giugno 2011, n. 418, Assessorato Regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana e sopraintendenza c. A. Costruzioni e Comune di Catania),</em> in <em>Foro amm. – Cons. Stato</em>, 2011, pp. 3213 ss.; C. Ventimiglia, <em>I confini del sindacato del g.a. sulla discrezionalità tecnica nella materia dei beni culturali (Commento a C.G.A. Sicilia, Sez. giurisdizionale, 10 giugno 2011, n. 418, Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania c. Afedil Costruzioni s.a.s. e Comune di Catania ed altro)</em>, in <em>Urb. e App.</em>,&nbsp; 2011, pp. 1468 ss.; N. Assini, G. Cordini, <em>Beni culturali e paesaggistici. Diritto interno, comunitario, comparato e internazionale</em> cit., p. 97; M. Cammelli (a cura di), <em>Il codice dei beni culturali e del paesaggio</em> cit., p. 121; A. L. Tarasco, <em>Beni culturali e sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica (Commento a T.a.r. Lombardia, Sez. I, 17 giugno 2004, n. 2440, Soc. A. c. Ministero per i beni e attività culturali, Soprintendenza Regionale per i beni e le attività culturali della Lombardia, Comune di Milano, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, M. S. e altro</em>., <em>N. De M. e altro)</em>,in <em>Foro amm. – Tar</em>, 2004, pp. 2445 ss.; A. Rota, <em>La tutela dei beni cuturali tra tecnica e discrezionalità</em>, Cedam, Padova, 2002; G. Di Fiore, <em>Imposizione del vincolo di interesse storico-artistico e relativa notifica: orientamenti giurisprudenziali</em> cit., p. 68; P. Ferri, <em>Beni culturali e ambientali nel diritto amministrativo</em> cit., p. 220; M.S. Giannini, <em>I beni culturali</em> cit., p. 18. Sulla discrezionalità tecnica nei vincoli indiretti, si v. G. Grazia, <em>Il vincolo storico-artistico indiretto tra attività di accertamento e ponderazione degli interessi coinvolti (Nota a Cons. Stato, Sez. VI, 06 settembre 2002, Ministero beni culturali e ambientali c. Perinelli)</em>, in <em>Foro amm. – Cons. Stato</em>, 2002, pp. 2993 ss.; P. Stancampiano, <em>Discrezionalità amministrativa e valutazioni tecniche nel vincolo “indiretto” a tutela di immobili di interesse storico e artistico</em>, in <em>Riv. Giur. Urb</em>., 1989, pp. 101 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref7" name="_edn7">[7]</a> «La discrezionalità tecnica […] ricorre quando la P.A. deve compiere una scelta comparativa, non già tra interessi, bensì tra le diverse, possibili, interpretazioni tecnico-scientifiche circa la sussistenza degli elementi che la legge ha disposto vengano accertati quali presupposti affinché l’azione amministrativa possa dispiegarsi. La discrezionalità tecnica è, dunque, al pari di quella amministrativa, un potere di scelta. Essa, però, non implica ponderazione e valutazione di interessi, in ciò consistendo la sua diversità da quella amministrativa», così G. Clemente di San Luca, R. Savoia, <em>Manuale di diritto dei Beni Culturali</em> cit., p. 180. Inoltre, cfr. G. Clemente di San Luca, <em>Lezioni di diritto amministrativo per il corso base</em>, III ediz., Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, p. 422, il quale chiarisce che «Quando la norma è strutturata così si è soliti dire che essa prevede una fattispecie ‘aperta’, perché richiama un ‘concetto giuridico indeterminato’ […]: in tali ipotesi, la norma, a dir così, ‘fagocita’ dentro la fattispecie giuridica una disciplina non giuridica. Laddove la norma assegna alla P.A. il compito di acclarare la sussistenza di un presupposto di incerta ed opinabile rilevabilità, essa apre lo spazio ad un’attività di scelta discrezionale, la quale, però, ha un diverso oggetto: non gli interessi, bensì i criteri tecnico-scientifici per l’accertamento dei presupposti. Il diritto, in buona sostanza, c’entra poco o niente: si limita a riconoscere alla scienza un ruolo decisivo in un certo momento della fattispecie giuridica». Alcuni Autori hanno negato la validità concettuale della discrezionalità tecnica. In particolare, si v.&nbsp; M. S. Giannini, <em>Diritto Amministrativo</em>, vol. II, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 54 ss., in cui si afferma che la discrezionalità tecnica non è una discrezionalità vera e propria in quanto «la discrezionalità si riferisce infatti ad una potestà e implica giudizio e volontà insieme; la discrezionalità tecnica si riferisce ad un momento conoscitivo ed implica solo giudizio», p. 56. Similmente, viene esclusa la validità concettuale della discrezionalità tecnica da V. Cerulli Irelli, <em>Note in tema di discrezionalità amministrativa</em> cit., pp. 488-489.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref8" name="_edn8">[8]</a> Si v. G. Palma, <em>Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà</em> cit., p. 351, il quale espressamente afferma che «si può dire che la <em>cosa</em> per sua natura deve essere <em>d’arte</em>, solo che ai fini della notificazione si richiede che essa abbia un “particolare grado” di valore artistico, in altri termini, un pregio. Il che induce a ritenere che, anche per le cose private, il procedimento di individuazione debba consistere essenzialmente in accertamenti tecnici e che, in conseguenza, non vi sia spazio per apprezzamenti discrezionali».</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref9" name="_edn9">[9]</a> Cfr. G. Palma, <em>Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà</em> cit., pp. 352-355, il quale contesta la qualificazione della imposizione del vincolo quale potere di scelta della P.A. Invero, se la culturalità del bene è insita nello stesso, una volta che questa sia stata accertata, la P.A. non ha ulteriori margini di scelta: deve dichiararne la culturalità ed imporre il vincolo. Pertanto, «si può affermare che il giudizio di cui è parola, quantunque delicato e complesso, non può che risolversi in un mero giudizio tecnico del pregio specifico e peculiare dell’opera d’arte», p. 355. Sul mero accertamento tecnico si v. A.M. Sandulli, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, XV ediz., Jovene, Napoli, 1989, p. 594: «è da chiarire che non può parlarsi di discrezionalità tecnica in quei casi in cui il presupposto del provvedimento da adottare non sia una <em>valutazione</em> di fatti e circostanze suscettibili di vario apprezzamento alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, ma semplicemente un <em>accertamento</em> tecnico, vale a dire l’accertamento di un fatto verificabile in modo indubbio in base a conoscenze e a strumenti tecnici di sicura acquisizione». Sul punto si v. anche &nbsp;G. Clemente di San Luca, <em>Lezioni di diritto amministrativo per il corso base</em> cit., p. 420, secondo il quale «se l’esito della operazione volta ad acclarare la sussistenza del detto presupposto è certo ed inopinabile (es. la composizione chimica di una sostanza) siamo di fronte ad un mero ‘<em>accertamento tecnico</em>’, e cioè ad una attività amministrativa vincolata: deve essere chiaro che, in questo caso, non è la struttura normativa ad azzerare gli spazi valutativi della P.A., ma la scienza di riferimento richiamata dalla norma, scienza che offre sul punto risposte indiscutibili». Sulla differenza tra mero accertamento tecnico e discrezionalità tecnica si v. ancora G. Clemente di San Luca, R. Savoia, <em>Manuale di diritto dei Beni Culturali</em> cit., pp. 181-182: «non è la qualità dell’operazione compiuta dalla P.A. ad essere diversa, giacché nell’uno (mero accertamento tecnico) come nell’altro caso (discrezionalità tecnica) si tratta di verificare la sussistenza di un presupposto fissato dalla legge quale base per l’esercizio dell’azione amministrativa», sicché «A determinare la differenza tra le due fattispecie è l’esito scaturente dalla verifica. Esito che, nel primo caso, non ammette margini di errore e fallibilità, ancorato com’è a procedure e criteri tecnico-scientifici che assicurano risultati certi ed indiscutibili; e che, invece, nel secondo è (talvolta ampiamente) opinabile, mancando sul fatto di cui occorre accertare la sussistenza – il valore culturale dell’opera, ad esempio – la sicurezza scientifica: ciò vale a dire che, per una incapacità intrinseca alla disciplina tecnico-scientifica coinvolta, non si può svolgere una rilevazione tecnica oggettiva e, perciò, giungere ad una determinazione incontrovertibile».</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref10" name="_edn10">[10]</a> Sul punto si v. B. Cavallo, <em>La nozione di bene culturale tra mito e realtà: rilettura critica della prima dichiarazione della Commissione Franceschini</em> cit., p. 123, il quale espressamente afferma che «solo con la rilevazione giuridica della sua attitudine a soddisfare l’interesse pubblico tutelato, la <em>res</em> diventa bene culturale, inteso come sintesi tra questo interesse (la protezione del patrimonio culturale nazionale) e la situazione predisposta dall’ordinamento come strumento di tutela (il regime pubblicistico della proprietà dei beni culturali)». In maniera analoga, cfr. G. Pelagatti, <em>Valutazioni tecniche dell’amministrazione pubblica e sindacato giudiziario: un’analisi critica dei recenti sviluppi della dottrina giuspubblicista</em> cit., p. 173, (nota n. 50), il quale parimenti ritiene che la valutazione sulla culturalità del bene è frutto di una ponderazione di interessi «pubblici e non».</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref11" name="_edn11">[11]</a> Cfr. L. Perfetti, <em>Il sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica </em>cit., p. 1740, (nota n. 2); V. Cerulli Irelli, <em>Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità</em> cit., pp. 494-496.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref12" name="_edn12">[12]</a> Cfr. A. Catelani, S. Cattaneo (a cura di), <em>I beni e le attività culturali</em> cit., p. 121, in cui, sebbene si riconosca in capo alla P.A. un’attività di accertamento, successivamente si afferma la sussistenza di effetti costitutivi del provvedimento; si v. inoltre, G. Zucchelli, <em>Commento all’art. 13</em>, in M. A. Sandulli (a cura di), <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em> cit., p. 151; A. Maglieri, <em>Commento all’art. 13</em>, in M. Cammelli (a cura di), <em>Il codice dei beni culturali e del paesaggio </em>cit., pp. 121-122; A. Rota, <em>La tutela dei beni culturali tra tecnica e discrezionalità</em> cit., p. 191; T. Alibrandi, P. Ferri, <em>I beni culturali</em> cit., pp. 268-269.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref13" name="_edn13">[13]</a> Sulla discrezionalità mista quale attività di accertamento della sussistenza dell’interesse storico artistico si v. A. Catelani, S. Cattaneo (a cura di), <em>I beni e le attività culturali</em> cit., p. 125 ss. In particolare in tale sede si chiarisce che «Nell’accertamento dei pregi culturali dei beni la discrezionalità tecnica è richiesta per valutarli nella loro effettiva portata. Una vota che questo è avvenuto, vi è però <em>anche</em> una discrezionalità amministrativa, vi sono criteri di buona amministrazione che consentono di trarne le necessarie conseguenze circa l’opportunità di imposizione del vincolo: questo può essere imposto con un rigore più o meno intenso a seconda delle direttive con le quali l’opportunità di applicarlo è accertata. Il trarre le necessarie conseguenze dalla presenza dei pregi culturali, così come accertati dall’autorità competente, rientra nei criteri di buona amministrazione, nella discrezionalità amministrativa, non tecnica, la quale ultima appartiene alla prima fase preliminare dell’accertamento, che del provvedimento impositivo del vincolo costituisce solo la necessaria premessa», p. 126 (corsivo di chi scrive); similmente si v. A. Giuffrida, <em>Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale </em>cit., p. 104; A. Rota, <em>La tutela dei beni culturali tra tecnica e discrezionalità</em> cit., p. 262-263. Sulla discrezionalità mista in generale si v. A.M. Sandulli, <em>Manuale di diritto amministrativo</em> cit., pp. 594-595, il quale afferma che «La c. d. discrezionalità tecnica […] importa che l’autorità, una volta valutata alla stregua di criteri tecnici una data situazione, è inderogabilmente tenuta ad agire in un certo modo. Ciò significa che la valutazione qui sussiste soltanto in un momento anteriore rispetto a quello della determinazione attinente all’atto da adottare, mentre in ordine a questo l’autorità è rigidamente vincolata. Non mancano tuttavia casi in cui, oltre a disporre di una discrezionalità tecnica, l’autorità dispone di una discrezionalità amministrativa (si pensi a es. all’ordine di abbattimento o di distruzione degli animali infetti, che l’autorità sanitaria può impartire ove lo ritenga, date le circostanze, il mezzo più opportuno per impedire la diffusione della malattia – nei casi di peste bovina, di pleuropneumonite contagiosa e di morva: a. 265 t.u., ult. cit.). Nelle ipotesi di tal genere – nelle quali impropriamente si suole parlare di <em>discrezionalità mista</em> – la discrezionalità tecnica e quella amministrativa rimangono – come a esse è naturale – su due piani assolutamente diversi: la prima attiene alla constatazione della effettiva presenza della vicenda prevista dal legislatore perché l’autorità possa legittimamente adottare certi provvedimenti in ordine alle sue cure (e cioè attiene al giudizio preliminare); la seconda attiene alla scelta del miglior modo di realizzare l’interesse pubblico nella situazione di fatto valutata alla stregua di criteri tecnici (e cioè attiene alla scelta del provvedimento)» (corsivo dell’A.). Cfr. anche G. Clemente di San Luca, <em>Lezioni di diritto amministrativo per il corso base</em> cit., p. 425, laddove, rilevato che in alcune ipotesi la discrezionalità tecnica e quella amministrativa, possono ricorre in una stessa fattispecie normativa, chiarisce che le due <em>species</em> «non possono essere confuse, restando, almeno sul piano concettuale, perfettamente distinguibili, sebbene, sul piano della effettività, la loro contemporanea ricorrenza renda assai difficile tenerle separate per quel che concerne le conseguenza giuridiche proprie del loro rispettivo esercizio».&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref14" name="_edn14">[14]</a> Cfr. G. Zucchelli, <em>Commento all’art. 13</em>, in M.A. Sandulli (a cura di), <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em> cit., p. 147; A. Catelani, S. Cattaneo (a cura di), <em>I beni e le attività culturali</em> cit., p.122.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref15" name="_edn15">[15]</a> In giurisprudenza, si v., <em>ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. VI, 06/05/2013, n. 2420, in <em>www.iusexplorer.it</em>, laddove si afferma che «La sottoposizione del bene alle disposizioni di tutela discende in via diretta dalle intrinseche qualità e caratteristiche del bene e dal&nbsp;provvedimento&nbsp;che le riconosce (costituito, per le ville vesuviane, dall&#8217;inserimento nell&#8217;apposito elenco a norma della legge speciale n. 578 del 1971). La&nbsp;notificazione&nbsp;non ha di suo una funzione costitutiva del&nbsp;vincolo, perché segue ad una ricognizione delle intrinseche qualità della cosa dalla quale nasce l’applicazione oggettiva per essa di quel regime: la sua funzione è piuttosto preordinata a creare nel proprietario, possessore o detentore, la conoscenza legale degli obblighi incombenti. La trascrizione, per le cose immobili, assolve alla finalità di rendere opponibili ai terzi acquirenti il&nbsp;vincolo imposto». Cfr., similmente, Cons. Stato, Sez. VI, 13/03/2013, n. 1490, in <em>www.iusexplorer.it</em>.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref16" name="_edn16">[16]</a> Può capitare, però, che sebbene la morfologia della norma preveda soltanto un’attività di discrezionalità tecnica e non anche amministrativa, in quanto il contenuto del provvedimento è già stato predeterminato dal legislatore, la P.A. ‘scivoli’ dal piano dell’acclaramento al piano della decisione. Sul cd. ‘scivolamento’ della discrezionalità tecnica nella discrezionalità amministrativa, si v. G. Clemente di San Luca, <em>Libertà dell’arte e potere amministrativo, 1. L’interpretazione costituzionale</em> cit., pp. 249 ss.; G. Clemente di San Luca, <em>Lezioni di diritto amministrativo per il corso base</em> cit., pp. 425 ss.; nonché, G. Clemente di San Luca, R. Savoia, <em>Manuale di Diritto dei Beni Culturali</em> cit., pp. 183 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref17" name="_edn17">[17]</a> Sulla discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico, si v. G. Clemente di San Luca, <em>Lezioni di diritto amministrativo per il corso base</em> cit., p. 423, secondo il quale tale tipologia di attività si realizza quando, «acclarata la sussistenza del presupposto (a prescindere dal fatto che la relativa operazione conduca o meno ad una sicura rilevabilità), l’autorità, in sede di definizione del contenuto concreto del provvedimento, deve scegliere, fra le diverse soluzioni tecnico-scientifiche, quella che reputa più idonea alla migliore realizzazione dell’I.P.S.».</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref18" name="_edn18">[18]</a> Cfr. M. S. Giannini, <em>I Beni Culturali</em> cit., p. 15.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref19" name="_edn19">[19]</a> Cfr. sul punto, A. Giuffrida, <em>Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale </em>cit., p. 98; N. Assini, G. Cordini, <em>Beni culturali e paesaggistici. Diritto interno, comunitario, comparato e internazionale</em> cit., p. 97, (nota n. 21); G. Zucchelli, <em>Commento all’art. 13</em>, in M. A. Sandulli (a cura di), <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em> cit., p. 153 ss.; A. Maglieri, <em>Commento all’art. 13, </em>in M. Cammelli (a cura di), <em>Il codice dei beni culturali e del paesaggio</em> cit., p. 122; A. Rota, <em>La tutela dei beni culturali tra tecnica e discrezionalità</em> cit., p. 421; T. Alibrandi, P. Ferri, <em>I beni culturali</em> cit., p. 315; D. De Pretis, <em>Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica</em> cit., p. 291.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref20" name="_edn20">[20]</a> Si v. A. Fontana, <em>Il sindacato sulla discrezionalità tecnica alla luce della recente elaborazione giurisprudenziale</em> cit., p. 3221.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref21" name="_edn21">[21]</a> Cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale, 10/06/2011, n. 418, in <em>Urb. e App.</em>, 2011, pp. 1468 ss., con nota di C. Ventimiglia, <em>I confini del sindacato del g.a. sulla discrezionalità tecnica nella materia dei beni culturali </em>cit., che si esprime su una vicenda nella quale il G.A. rileva che «nel peculiare settore dei beni culturali, l’accertamento volto a verificare la sussistenza del relativo interesse non può che essere compiuto dall’Amministrazione applicando regole tecnico-specialistiche ontologicamente caratterizzate da una fisiologica ed ineliminabile opinabilità. Ne consegue che queste valutazioni possono essere censurate in sede giurisdizionale soltanto quando risulti la loro palese inattendibilità sotto il profilo tecnico». In altri termini «il giudizio espresso dall’Amministrazione dei beni culturali ai fini della imposizione di un vincolo, attesa la sua fisiologica opinabilità, può essere sindacato solo ove esso si collochi comunque al di fuori da quei limiti di naturale elasticità sottesi al concetto giuridico indeterminato che l’Amministrazione è istituzionalmente chiamata ad applicare, risultando così in tutto o in parte inattendibile». Particolarmente significativa è la parte in cui si afferma che «al fine di non travalicare i confini propri della giurisdizione di legittimità, il Giudice Amministrativo dovrà guardarsi dal sovrapporre il proprio giudizio a quello espresso dagli organi tecnici, incentrando invece il suo sindacato sulla verifica del corretto esercizio dei poteri affidati all’Amministrazione sotto il profilo della completezza dell’istruttoria, della effettiva sussistenza dei presupposti del provvedere nonché dell’osservanza di criteri di proporzionalità e ragionevolezza», p. 1469. Cfr. inoltre, Cons. Stato, Sez. VI, 22/08/2003, n. 4762, in <em>Cons. Stato</em>, 2003, pp. 1743 ss., in cui il G.A. espressamente afferma che «la declaratoria di particolare interesse storico e artistico di un immobile è basata su di un giudizio che attiene alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione ed è sindacabile in sede di legittimità solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta ed errore di fatto», p. 1744. Similmente cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22/05/2008, n. 2430, in <em>Foro amm. – Cons. Stato</em>, 2008, p. 1533; T.A.R. Lombardia, Sez. I, 17/06/2004, in <em>Foro amm. – TAR</em>, 2004, pp. 1635 ss., con nota di A. L. Tarasco, <em>Beni culturali e sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica </em>cit., pp.&nbsp; 2443 ss.; Cons. Stato, Sez. VI, 22/04/2008, n. 1843, in <em>Foro amm. – Cons. Stato</em>, 2008, pp. 1204 ss.; Cons. Stato, Sez. VI, 21/10/2005, n. 5939, in <em>Foro amm. – Cons. Stato</em>, p. 3030; Cons. Stato, Sez. VI, 07/06/2005, n. 2937, in <em>Foro amm. – Cons. Stato</em>, 2005, p. 1824; Cons. Stato, Sez. VI, 06/09/2002, n. 4566, in <em>Foro amm. – Cons. Stato</em>, 2002, pp. 2992 ss. Sulla discrezionalità tecnica nei vincoli indiretti, si v. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 07/11/2013, n. 6756, in <em>www.iusexplorer.it</em>, in cui si afferma che «il vincolo indiretto volto a garantire la tutela indiretta di un immobile di interesse artistico, storico ed archeologico con la creazione di un’apposita fascia di rispetto, non ha contenuto prescrittivo tipico, ma è rimesso all’apprezzamento tecnico discrezionale dell’amministrazione e dunque costituisce apprezzamento di merito – insindacabile oltre i limiti del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta e dell’errore di fatto. Più in particolare, le valutazioni relative al pregio storico culturale od artistico di un’area, poste a fondamento della determinazione vincolistica indiretta (ai sensi della legge n. 1089 del 1939), sono espressioni di discrezionalità tecnica, come tali sindacabili solo ‘ab extrinseco’ in presenza di elementi sintomatici di esercizio disfunzionale del potere amministrativo, con particolare riferimento al difetto di motivazione, all’illogicità manifesta ed all’errore di fatto. Segnatamente costituisce apprezzamento di merito, non sindacabile oltre i limiti innanzi esposti, la verifica dell’estensione dell’area da sottoporre a vincolo». In particolare, «il Collegio, […] non ravvede nella particolarità del caso la presenza di elemnti sintomatici di esercizio disfunzionale del potere amministrativo, con particolare riferimento al difetto di motivazione, all’illogicità manifesta ed all’errore di fatto, tali da far emergere una macroscopica incongruenza ed illogicità, ovvero vizi di irragionevolezza in ordine all’apprezzamento di merito sotteso alla delimitazione della estensione dell’area da sottoporre a vincolo indiretto».</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref22" name="_edn22">[22]</a> Si v. Cons. Stato, Sez. VI, 30/06/2011, n. 3894, in <em>Riv. Giur. Edil</em>., 2011, pp. 1257 ss., in cui il G.A. afferma che «le valutazioni in ordine all’esistenza di un interesse storico-artistico su un immobile, tali da giustificare l’apposizione del relativo vincolo, costituiscono espressione di un potere nel quale sono presenti sia momenti di discrezionalità tecnica, sia momenti di propria discrezionalità amministrativa. Tale valutazione è espressione di una prerogativa esclusiva dell’amministrazione e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere inattendibilità della valutazione tecnico discrezionale compiuta». Cfr., inoltre, T.A.R. Sardegna – Cagliari, Sez. II, 02/05/2012, n. 421, in <em>Foro amm. – Tar</em>, 2012, pp. 1811 ss.; Cons. Stato, Sez. VI, 29/09/2009, n. 5869, in <em>www.iusexplorer.it</em>; Cons. Stato, Sez. V, 06/03/2009, n. 1332, in <em>www.iusexplorer.it</em>.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref23" name="_edn23">[23]</a> Si v. Cons. Stato, Sez. VI, 30/06/2011, n. 3894, in <em>Riv. Giur. Edil</em>., 2011, pp. 1257 ss., laddove il G.A., dopo aver rilevato che l’attività di accertamento dell’interesse culturale è attività di discrezionalità mista, chiarisce che «La declaratoria di particolare interesse storico ed artistico di un immobile scaturisce […] dall’applicazione di canoni e criteri aventi peraltro un grado notevole di opinabilità, poiché basati sulla valutazione del contenuto artistico e della rilevanza storica dei beni, con l’effetto dell’ampiezza della discrezionalità esercitata e della conseguente limitazione del riscontro di legittimità al solo difetto di motivazione, alla illogicità manifesta e all’errore di fatto». Similmente cfr. T.A.R. Sardegna – Cagliari, Sez. II, 02/05/2012, n. 421, in <em>Foro amm. – Tar</em>, 2012, pp. 1811 ss; Cons. Stato, Sez. VI, 29/09/2009, n. 5869, in <em>Foro amm. – Cons. Stato</em>, 2009, pp. 2159 ss.; Cons. Stato, Sez. VI, 19/06/2009, n. 4066, in <em>Foro amm. – Cons. Stato</em>, pp. 1555 ss.; Cons. Stato, Sez. VI, 06/03/2009, n. 1332, in <em>www.iusexplorer.it</em>.&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref24" name="_edn24">[24]</a> Sulla rilevanza della sentenza appena citata cfr. C. Videtta, <em>Il sindacato sulla discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione nella giurisprudenza successiva alla decisione del 9 aprile 1999, n. 601 della quarta sezione del Consiglio di Stato</em>, in <em>Foro amm. – Tar</em>, 2003, pp. 1185 ss.; M. Delsignore, <em>Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche: nuovi orientamenti del Consiglio di Stato</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 2000, pp. 185 ss.; P. Lazzara, <em>«Discrezionalità tecnica» e situazioni giuridiche soggettive</em>, in <em>Dir. Proc. Amm</em>., 2000, pp. 212 ss.; L. Perfetti, <em>Ancora sul sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica</em>, in <em>Foro amm</em>., 2000, pp. 424 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref25" name="_edn25">[25]</a>Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12/02/2014, n. 682, in <em>www.iusexplorer.it</em>, laddove si afferma che «Le valutazioni tecniche circa la cura e la salvaguardia dell’interesse culturale e la compatibilità di un progettato intervento rappresentano il <em>proprium</em> della funzione pubblica di tutela e sono funzionali a garantire ‘la protezione e la conservazione’ del patrimonio culturale (art. 3 del Codice), perché ‘i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione’ (art. 20). Perciò in concreto si possono esprimere in un’ampia gamma di considerazioni riservate alla valutazione tecnica dell&#8217;autorità amministrativa preposta, salvi i limiti, sindacabili dal giudice amministrativo, della logicità, ragionevolezza, non contraddizione e dell’obbligo di motivazione». (Vicenda nella quale il G.A. viene chiamato a verificare la legittimità di un provvedimento di diniego alla realizzazione di un ascensore nel cortile di un immobile settecentesco dichiarato di interesse culturale).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref26" name="_edn26">[26]</a> Cfr., <em>ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. VI, 13/09/2012, n. 4872, in <em>www.iusexplorer.it</em>.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref27" name="_edn27">[27]</a> Sulla definizione delle due diverse tipologie di sindacato, per riportare le parole di autorevole dottrina: «È <em>forte</em> quel controllo che consente al giudice di sostituire la propria cognizione e volontà a quella dell’amministrazione, […]. È <em>debole</em> quel controllo che lascia invece all’amministrazione le valutazione finali e che devolve al giudice una cognizione sì piena ma finalizzata a un vaglio di attendibilità e ragionevolezza della scelta ultima che l’amministrazione abbia fatto, senza un potere-dovere di tipo sostitutivo», così F. Cintioli, <em>Giudice amministrativo, tecnica e mercato</em> cit., pp. 11-12 (corsivo dell’A.). A ciò si aggiunga che mentre il primo modello, quello del controllo <em>forte</em>, «si traduce in un potere sostitutivo del giudice, che sovrappone la propria valutazione tecnica opinabile a quella dell’amministrazione o, più precisamente, sovrappone il proprio modello logico di attuazione del concetto indeterminato a quello prescelto dall’amministrazione», il secondo modello, quello del controllo <em>debole</em>, «utilizza le cognizioni tecniche solo per un controllo di <em>ragionevolezza e coerenza tecnica</em> della decisione amministrativa. Il giudice penetra nel procedimento conoscitivo dell’autorità e ne vaglia l’esito, ma solo allo scopo di accertarne l’attendibilità scientifica, arrestandosi di fronte alla sfera di opinabilità che sostanzia il <em>nucleo forte</em> del concetto giuridico indeterminato», p. 200.&nbsp; (corsivi dell’Autore).&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref28" name="_edn28">[28]</a> In proposito M.S. Giannini, <em>Diritto Amministrativo</em> cit., pp. 56-57, afferma che «i giudizi di discrezionalità tecnica delle amministrazioni pubbliche investono oggi tutte le discipline umane: scienze fisiche (p. es. acustica di una sala), chimiche (p. es. acidità di un grasso), biologiche (p. es. vitalità di un neonato), dell’ingegneria (p. es. resistenza di un manto stradale), geologiche (p. es. coltivabilità di una miniera), e così via. Si comprende che sino a quando le scienze di cui si applicano le regole danno risultati sufficientemente certi (l’assolutamente certo è noto che non esiste, se non a livelli empirici), i giudizi sono correlativamente certi. Ma se la materia è solo relativamente certa, o addirittura opinabile, altrettanto diventano i giudizi. Sicché se in astratto i giudizi tecnici dovrebbero essere sempre dei giudizi di esistenza, in concreto essi possono talora divenire dei giudizi di probabilità, ipotetici, in una parola si possono avvicinare ai giudizi valutativi propri della potestà discrezionale. Tale possibilità è particolarmente evidente quando devono essere applicati canoni delle c.d. discipline non esatte, come le scienze economiche, aziendalistiche, letterarie, artistiche, in tutte le loro varietà. Stabilire se una villa è di “non comune bellezza”, se una strada o una località di una città costituiscono un “complesso che comporta un caratteristico aspetto avente valore estetico o tradizionale”, significa formulare dei giudizi che possono essere opinabili. Con più precisione, mentre vi sono delle fasce nelle quali i giudizi possono trovare universale consenso, ve ne sono altre di consenso prevalente, e altre ancora sulle quali i dissensi superano i consensi: dipende dalle tendenze scientifiche di chi formula i giudizi, dal gusto dominante del periodo, dalla presenza di fattori ambientali, da orientamenti culturali; si vuol dire cioè che non dipende sempre e solo da fattori individuali, del titolare dell’ufficio, ma anche da fattori sociali. Solo che questi non sempre si collegano ai medesimi valori, ossia sono variabili».</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref29" name="_edn29">[29]</a> Poiché nel caso del mero accertamento tecnico l’attività della P.A. è di tipo vincolato, la situazione giuridica soggettiva del frontista non sarà di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo, ed in quanto tale la giurisdizione è del G.O. Sul punto, si v. G. Clemente di San Luca, <em>Lezioni di diritto amministrativo</em> cit., p. 420.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref30" name="_edn30">[30]</a> A tal proposito, ad esempio, si v. Cons. Stato, Sez. VI, 27/09/2005, n. 5069<em>, </em>in<em> www.iusexplorer.it, </em>vicenda nella quale il G.A. chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un decreto del ministro per i Beni Culturali impositivo di un vincolo di interesse archeologico su di un immobile ai sensi della L.1089/1939, a seguito dell’analisi della documentazione probatoria fornita in giudizio, respinge il ricorso ritenendo infondate le doglianze prospettate dalla P.A. appellante. Secondo il G.A., l’Amministrazione aveva errato nell’imporre il vincolo in quanto non erano stati dettagliatamente individuati i beni di interesse archeologico sui quali il vincolo sarebbe ricaduto, realizzando quindi un inadempimento agli obblighi imposti dagli artt. 1 e 3 della L.1089/1939, che richiede quale presupposto necessario per la imposizione del vincolo, proprio la individuazione dei beni. È chiaro che in questa vicenda non sussiste alcuno spazio discrezionale della P.A., questa essendo chiamata semplicemente allo svolgimento di un’attività di verifica materiale della situazione fattuale esistente. Similmente si v. Cons. Stato, Sez. VI, 20/05/2004, n. 3257, in <em>www.iusexplorer.it</em>; Cons. Stato, Sez. VI, 20/05/2004, n. 3265, in <em>www.iusexplorer.it</em>.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref31" name="_edn31">[31]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13/09/2012, n. 4872, in <em>www.iusexplorer.it</em>, in cui il G.A., in relazione alla legittimità della imposizione di un vincolo di interesse su di un immobile, afferma che «le valutazioni in ordine all’esistenza di un interesse culturale particolarmente importante di un immobile, tali da giustificare l’apposizione del relativo vincolo e del conseguente regime, costituiscono espressione di un potere di apprezzamento essenzialmente tecnico, con cui si manifesta una prerogativa propria dell’Amministrazione dei beni culturali nell’esercizio della sua funzione di tutela del patrimonio e che può essere sindacata in sede giurisdizionale soltanto in presenza di oggettivi aspetti di incongruenza ed illogicità, di rilievo tale da far emergere l’inattendibilità o l’irrazionalità della valutazione tecnica discrezionale che vi presiede. La dichiarazione di interesse particolarmente importante di un immobile ai sensi della legge n. 1089 del 1939 (come oggi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, Parte II) scaturisce dall’applicazione di canoni e criteri apprezzamento tecnico del valore artistico, ovvero della rilevanza storica o testimoniale dei beni: da questa caratteristica connotazione consegue la limitazione del riscontro di legittimità per eccesso di potere al difetto di motivazione, ovvero all’illogicità manifesta o all’errore di fatto. Consegue da questo quadro logico e concettuale che il giudizio espresso dai competenti organi statali debba essere valutato nella sua portata complessiva. Ne deriva allora che, in presenza di valutazioni fondate sull’accertamento di una pluralità di elementi rivelatori del carattere di bene culturale, non è sufficiente, per negarne la validità, che alcuni soltanto di essi palesino aspetti di particolare opinabilità per infirmare nel complesso la validità delle conclusioni raggiunte, ma è necessario che la sommatoria delle lacune individuate risulti di tale pregnanza da compromettere nel suo complesso l’attendibilità del giudizio espresso dall&#8217;organo competente». Similmente, cfr. T.A.R. Toscana – Firenze, Sez. III, 16/10/2012, n. 1620, in <em>www.iusexplorer.it, </em>T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VIII, 15/12/2009, n. 5869, in <em>www.iusexplorer.it</em>; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 08/01/2009, n. 63, in <em>www.iusexplorer.it</em>; Cons. Stato, Sez. VI, 22/04/2008, n. 1843, in <em>www.iusexplorer.it</em>; Cons. Stato, Sez.VI, 03/08/2007, n. 4322, in <em>www.iusexplorer.it</em>; Cons. Stato, Sez. VI, 22/08/2006, n. 4923, in <em>www.iusexplorer.it</em>; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 16/02/2006, n. 1171, in <em>www.iusexplorer.it</em>; Cons. Stato, Sez. IV, 31/01/2005, n. 256, in <em>www.iusexplorer.it</em>.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref32" name="_edn32">[32]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10/09/2009, n. 5455, in <em>www.iusexplorer.it</em>. In particolare il G.A., presupponendo che la valutazione di interesse storico artistico su di un immobile «è espressione di discrezionalità tecnica, in quanto l’accertamento volto a verificare a sussistenza dell’interesse culturale viene compiuto applicando regole tecnico-specialistiche che sono caratterizzate da una fisiologica ed ineliminabile opinabilità», chiarisce che «le valutazioni espressione di discrezionalità tecnica possono essere censurate in sede giurisdizionale soltanto quando risulti la loro palese inattendibilità anche sotto il profilo tecnico. Quando cioè risulti che il risultato raggiunto dall’Amministrazione, a prescindere dalla sua fisiologica opinabilità, si colloca comunque al di fuori da quei limiti di naturale elasticità sottesi al concetto giuridico indeterminato che l’Amministrazione è chiamata ad applicare, risultando, così, in tutto o in parte inattendibile. Inattendibilità che, è bene ribadirlo, oggi può essere scrutinata dal giudice amministrativo non solo sotto il profilo estrinseco e formale (alla luce del comune buon senso), ma anche sotto il profilo intrinseco, cioè in base alle stesse regole tecniche applicate dall&#8217;Amministrazione. Un giudizio di inattendibilità che può essere condotto, quindi, non solo, come accadeva in passato, con gli ‘occhi del profano’, ma ora anche con gli ‘occhi dell&#8217;esperto’ (ed in tal senso depone inequivocabilmente la possibilità di nominare, anche nella giurisdizione di legittimità, il consulente tecnico)». Similmente, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19/06/2009, n. 4066, in <em>www.iusexplorer.it</em>.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref33" name="_edn33">[33]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 09/01/2014, n. 23, in <em>www.iusexplorer.it</em>. Nel caso di specie, il G.A., chiamato a verificare la legittimità di un provvedimento di vincolo su un immobile, rileva che «le valutazioni in ordine all’esistenza di un interesse culturale particolarmente importante di un immobile, tali da giustificare l’apposizione del relativo vincolo e del conseguente regime, costituiscono espressione di un potere di apprezzamento tecnico, con cui si manifesta una prerogativa propria dell’Amministrazione dei beni culturali nell’esercizio della sua funzione di tutela del patrimonio e che può essere sindacata in sede giurisdizionale soltanto in presenza di oggettivi aspetti di incongruenza ed illogicità, di rilievo tale da far emergere l’inattendibilità o l’irrazionalità della valutazione tecnica discrezionale che vi presiede. Invero, la dichiarazione di bene culturale scaturisce dall&#8217;applicazione di canoni e criteri di apprezzamento tecnico del valore storicoartistico, ovvero del valore storico relazionale o storico identitario delle cose. Da questa connotazione consegue la limitazione del riscontro di legittimità per eccesso di potere al difetto di motivazione, ovvero all’illogicità manifesta o all’errore di fatto. Consegue da questo quadro logico e concettuale che il giudizio espresso dai competenti organi statali vada valutato nella sua portata complessiva. Altrettanto vero è che, in presenza di valutazioni fondate sull&#8217;accertamento di una pluralità di elementi rivelatori del carattere di bene culturale, non è sufficiente, per negarne la validità, che alcuni soltanto di essi palesino aspetti di particolare opinabilità per infirmare nel complesso la validità delle conclusioni raggiunte, ma è necessario che la sommatoria delle lacune individuate risulti di tale pregnanza da compromettere nel suo complesso l’attendibilità del giudizio espresso dall&#8217;organo competente». In particolare, la valutazione del G.A., sebbene incentrata sulla imposizione del vincolo e quindi sull’attività discrezionale di accertamento, viene effettuata attraverso un confronto tra quanto accertato dalla P.A. e quanto risultante dai presupposti fattuali. Invero, «il vincolo è stato apposto in ragione di motivazioni afferenti il carattere particolarmente importante del bene sul piano storicoartistico. Perciò – una volta specificamente dimostrata in punto di fatto l’intercorsa, radicale trasformazione in parte qua del manufatto rispetto alla consistenza originaria – ogni elemento di valutazione del bene sotto tal profilo è giustificato solo nei termini in cui la consistenza di destinazione mantenga elementi di quella precedente. Dove e nelle pacificamente accertate parti in cui questa – come qui risulta senza contestazioni per gli spazi in discussione – è persa per sempre, non vi è ragione giustificativa per applicare il regime della tutela. Pertanto a ragione il Tribunale amministrativo ha ravvisato la fondatezza dei dedotti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione».</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref34" name="_edn34">[34]</a> Cfr. A. Fontana, <em>Il sindacato sulla discrezionalità tecnica alla luce della recente elaborazione giurisprudenziale</em> cit., p. 3228; A. L. Tarasco, <em>Beni culturali e sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica</em> cit., p. 2459 ss.; M. Delsignore, <em>Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche: nuovi orientamenti del Consiglio di Stato</em> cit., p. 203; P. Lazzara,<em> «Discrezionalità tecnica» e situazioni giuridiche soggettive</em> cit., p. 248.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref35" name="_edn35">[35]</a> Si v. T.A.R. Basilicata – Potenza, Sez. I, 06/04/2012, n. 152 in <em>www.iusexplorer.it</em>.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref36" name="_edn36">[36]</a> Sulla confermata natura di mezzo istruttorio e non di mezzo di prova della CTU la giurisprudenza è costante. <em>Ex multis</em> si v. Cons. Stato, Sez. V, 17/07/2014, n. 3773, in <em>www.iusexplorer.it</em>, laddove si afferma che «La consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo di prova vero e proprio, ma uno strumento istruttorio per la soluzione, sulla scorta delle acquisizioni di causa, di questioni di carattere non strettamente giuridico con l’ausilio di un soggetto tecnicamente qualificato». Nello stesso senso cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 04/06/2014, n. 5921, in <em>www.iusexplorer.it</em>; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, 11/09/2013, n. 4225, in <em>www.iusexplorer.it</em>; T.A.R. Umbria – Perugia, Sez. I, 30/08/2013, n. 462, in www.iusexplorer.it; Cons. Stato, Sez. IV, 30/05/2013, n. 2974 in <em>www.iusexplorer.it</em>; Cons. Stato, Sez. III, 30/10/2012, n. 5542, in <em>www.iusexplorer.it</em>; T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, 04/04/2012, n. 967, in <em>www.iusexplorer.it</em>.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref37" name="_edn37">[37]</a> Si v. F. Cintioli, <em>Giudice amministrativo, tecnica e mercato</em> cit., il quale sulla funzione della consulenza tecnica nella ricostruzione fattuale afferma che «essa è solo di ausilio alla conoscenza del giudice e non può risolvere direttamente il problema della ricostruzione dei fatti processuali», p. 191.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref38" name="_edn38">[38]</a> Si v. Cons. Stato, Sez. V, 22/11/2012, n. 5962, in <em>www.iusexplorer.it</em>, laddove il Supremo Consesso Amministrativo ha modo di chiarire che «La consulenza tecnica d’ufficio ha lo scopo di verificare ed acquisire tutti gli elementi, anche di natura tecnica, esistenti, conosciuti ovvero conoscibili al momento della determinazione oggetto di causa, non già per sindacare le scelte discrezionali compiute dall’Amministrazione, ma esclusivamente per l’esatta valutazione del substrato fattuale su cui è stato esercitato il potere amministrativo e, quindi, per stabilire se questo è stato esercitato correttamente con la piena e dovuta conoscenza di tutti gli elementi a tal fine necessari».&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref39" name="_edn39">[39]</a> Si v. T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I, 08/07/2013, n. 1478, in <em>www.iusexplorer.it</em>, che richiamando una precedente pronuncia del T.A.R. Napoli, conferma che «Il sindacato giurisdizionale amministrativo sugli atti che costituiscono espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, […], deve essere graduato in relazione al particolare atteggiarsi dell’esercizio della funzione concretizzatosi nell’atto oggetto di sindacato, posto che ricorrono sovente vicende in cui la discrezionalità tecnica è indissolubilmente legata a valutazioni di opportunità e di convenienza nelle quali si manifesta la potestà di scelta contenutistica di merito riservata alla p. a.; in tali casi, pertanto, il sindacato giurisdizionale amministrativo sulla discrezionalità tecnica non può spingersi fino ad una forma di controllo c.d. forte, ovvero fino alla sovrapposizione alla valutazione tecnica della pubblica amministrazione di una valutazione tecnica del giudice acquisita a mezzo di una consulenza tecnica d’ufficio, ma deve configurarsi in termini di controllo c.d. debole in cui le cognizioni tecniche acquisite vengono utilizzate solo allo scopo di effettuare un controllo di ragionevolezza e coerenza tecnica della decisione amministrativa». (Vicenda nella quale veniva impugnato un provvedimento di diniego del rilascio del permesso di costruire in quanto contrario con il Piano idrogeologico).&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref40" name="_edn40">[40]</a> Sul punto si v. – oltre alla opinione di M.S. Giannini, <em>Diritto Amministrativo</em> cit., pp. 56-57, riportata <em>retro</em> alla nota n. 28 – F. Ledda, <em>Potere, tecnica e sindacato giudiziario sull’amministrazione pubblica</em> cit., p. 309, il quale, più in generale, nega che la scienza possa «garantire certezze di carattere assoluto; e garanzie maggiori non ci possono essere fornite dalla tecnica, considerata come sua proiezione applicativa»; nonché F. Cintioli, <em>Giudice amministrativo, tecnica e mercato</em> cit., p. 202, (nota n. 3), secondo il quale la «distinzione tra scienze esatte e scienze non esatte non risponde ad un criterio cui possa riconoscersi autentica base dogmatica e soprattutto non consente di proporsi quale canone utilizzabile con certezza dall’interprete», più avanti (p. 235) ritenendo, pertanto, «condivisibile l’idea che non si possa stilare una distinzione sicura tra scienze esatte ed inesatte. Lo impediscono, da una parte, l’incertezza che inficia ogni scienza e l’inevitabile sua esposizione alle falsificazioni e confutazioni, e, dall’altra parte, l’evoluzione inarrestabile e sempre più accelerata del progresso tecnologico»; sicché l’impossibilità di tracciare una sicura linea di demarcazione tra scienze esatte e non esatte impedisce «altresì di tracciare una sicura linea di confine tra un controllo giudiziale <em>forte</em> ed uno <em>debole</em>» (corsivi dell’A.).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div><a href="file://srv02/RedirectedFolders/G.lafauci/Desktop/Sui%20limiti%20della%20sindacabilit%C3%A0%20per%20eccesso%20di%20potere%20dei%20provvedimenti%20di%20imposizione_2.doc#_ednref41" name="_edn41">[41]</a> Al riguardo appare assai significativa una recentissima sentenza del T.A.R. Puglia – Bari, Sez. II, 19/03/2015, n. 428, in <em>www.iusexplorer.it</em>, laddove, con riferimento all’annullamento di un provvedimento teso alla soppressione di un reparto di un ente ospedaliero, ha affermato che «quando l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare quest’ultimo non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità, con la conseguenza che, ove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della stessa la propria giacché diversamente egli sostituirebbe un giudizio opinabile […] con uno altrettanto opinabile […], assumendo così un potere che la legge riserva all’Amministrazione. Anzi, quanto più ampio è lo spazio di incertezza ed opinabilità delle soluzioni compatibili con le regole astratte delle scienze applicabili, tanto minore è il sindacato di cui dispone il giudice amministrativo e il suo conseguente potere di annullamento».</p>
<p>&nbsp;</p></div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sui-limiti-della-sindacabilita-per-eccesso-di-potere-dei-provvedimenti-di-imposizione-del-vincolo-storico-artistico-su-un-bene-immobile-di-proprieta-privata/">Sui limiti della sindacabilità per eccesso di potere dei provvedimenti di imposizione del vincolo storico &#8211; artistico su un bene immobile di proprietà privata</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
