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		<title>Due sentenze del tribunale di Firenze sul risarcimento danni. Giudici ordinari e amministrativi si contendono i ricorsi sui servizi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:26 +0000</pubDate>
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<p>Il giudice a cui bisognerà rivolgersi per richiedere il risarcimento dei danni extracontrattuali derivanti dall’esercizio di un servizio pubblico anche locale — dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 — dovrà essere il giudice amministrativo o sarà ancora il giudice ordinario? A questo interrogativo, il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/due-sentenze-del-tribunale-di-firenze-sul-risarcimento-danni-giudici-ordinari-e-amministrativi-si-contendono-i-ricorsi-sui-servizi/">Due sentenze del tribunale di Firenze sul risarcimento danni. Giudici ordinari e amministrativi si contendono i ricorsi sui servizi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Il giudice a cui bisognerà rivolgersi per richiedere il risarcimento dei danni extracontrattuali derivanti dall’esercizio di un servizio pubblico anche locale — dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 — dovrà essere il giudice amministrativo o sarà ancora il giudice ordinario?</p>
<p>A questo interrogativo, il Tribunale di Firenze ha risposto con due distinte ordinanze depositate alla fine del 1999, le quali pervengono a conclusioni radicalmente opposte.</p>
<p>Con la prima, si afferma la giurisdizione del giudice amministrativo in un giudizio promosso da alcuni privati, i quali, abitando in prossimità dell’aeroporto, lamentavano immissioni acustiche superiori alla normale tollerabilità e, pertanto, avevano richiesto che fosse ordinata l’effettuazione di tutti gli interventi necessari per la tutela del loro diritto alla salute, mediante l’inibizione parziale o anche totale del sorvolo delle proprie abitazioni.</p>
<p>Con la seconda, invece, si determina la giurisdizione del giudice ordinario in un giudizio promosso sempre da privati che, abitando in prossimità della sede autostradale, avevano richiesto che fosse ordinata l’effettuazione di tutti i lavori necessari a eliminare o comunque a ridurre entro limiti di normale tollerabilità le immissioni di rumori, di fumi e di altre sostanze nocive provocate dal passaggio dei veicoli sull’autostrada. In tale ultimo caso, il giudice ordinario, ritenendo la propria giurisdizione, ha ordinato alla società concessionaria del pubblico servizio di prolungare l’attuale barriera fono-assorbente, nonché di predisporre asfalti idonei ad attenuare il rumore.</p>
<p>Tale contrasto di giurisprudenza, addirittura nell’ambito del medesimo Tribunale, sebbene riferito a fattispecie che non riguardano direttamente i servizi pubblici locali, denota l’oggettiva difficoltà di individuare in modo univoco il giudice cui deve essere demandata la cognizione di siffatte controversie con riferimento in genere a tutti i servizi pubblici e, quindi, anche a quelli locali. La norma di riferimento è l’articolo 33 del predetto decreto legislativo 80/98, che prevede, tra l’altro, la giurisdizione del giudice amministrativo per tutte le controversie concernenti le attività e le prestazioni di ogni genere rese nell’espletamento di pubblici servizi, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona e delle controversie in materia di invalidità.</p>
<p>Si potrebbe profilare, pertanto, una doppia giurisdizione, demandando le controversie risarcitorie che riguardano il danno alla persona alla cognizione del giudice ordinario, mentre, invece, quelle che concernono il danno alle cose al giudice amministrativo.</p>
<p>Tuttavia, sviluppando la tesi contenuta nella seconda delle ordinanze del Tribunale di Firenze, si potrebbe ritenere che davanti al giudice amministrativo devono essere portate le controversie fondate sulla responsabilità contrattuale del gestore del pubblico servizio, a eccezione di quelle indicate dall’articolo 33 (rapporto di utenza con i privati, risarcimento per danno alla persona, controversie in materia di invalidità). Al giudice ordinario spetterebbe, per converso, sempre la cognizione delle questioni di risarcimento per responsabilità extracontrattuale riferita tanto a beni materiali quanto a persone.</p>
<p>Resta, in ogni caso, da individuare quali sarebbero allora le controversie di natura contrattuale da sottoporre al giudice amministrativo, visto che, comunque, come già sottolineato, il legislatore ha escluso il rapporto di utenza con i privati, il risarcimento per danno alla persona e le controversie in materia di invalidità. La soluzione di tale problema, indispensabile per evitare di svuotare di significato la norma in esame, può essere tratta dal parere n. 30/98 del Consiglio di Stato, secondo cui le controversie relative all’ammissione al servizio pubblico, così come quelle per danno nei confronti dell’autorità di settore rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. A queste dovranno aggiungersi anche quelle relative a richieste risarcitorie di natura contrattuale con esclusivo riferimento ai danni prodotti alle cose e non anche alle persone.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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