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	<title>Gabriella Mazzei Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Gabriella Mazzei Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Lo sfruttamento dell’opera dell’ingegno tramite le reti informatiche e il diritto di comunicazione al pubblico</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 18:41:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-sfruttamento-dellopera-dellingegno-tramite-le-reti-informatiche-e-il-diritto-di-comunicazione-al-pubblico/">Lo sfruttamento dell’opera dell’ingegno tramite le reti informatiche e il diritto di comunicazione al pubblico</a></p>
<p>Sommario: 1. Le nuove tecniche di comunicazione e sfruttamento dell’opera dell’ingegno e l’esigenza di una più efficace tutela del diritto d’autore. &#8211; 2. La comunicazione al pubblico nell’evoluzione del diritto d’autore: da criterio di applicazione del diritto di rappresentazione a nuovo diritto esclusivo. &#8211; 3. L’avvento dell’era digitale e l’estensione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-sfruttamento-dellopera-dellingegno-tramite-le-reti-informatiche-e-il-diritto-di-comunicazione-al-pubblico/">Lo sfruttamento dell’opera dell’ingegno tramite le reti informatiche e il diritto di comunicazione al pubblico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-sfruttamento-dellopera-dellingegno-tramite-le-reti-informatiche-e-il-diritto-di-comunicazione-al-pubblico/">Lo sfruttamento dell’opera dell’ingegno tramite le reti informatiche e il diritto di comunicazione al pubblico</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p>Sommario: 1. Le nuove tecniche di comunicazione e sfruttamento dell’opera dell’ingegno e l’esigenza di una più efficace tutela del diritto d’autore. &#8211; 2. La comunicazione al pubblico nell’evoluzione del diritto d’autore: da criterio di applicazione del diritto di rappresentazione a nuovo diritto esclusivo. &#8211; 3. L’avvento dell’era digitale e l’estensione dell’ambito di applicazione del diritto di riproduzione. &#8211; 4. La prospettiva di una maggiore valorizzazione del diritto di comunicazione al pubblico per una più efficace tutela del diritto d’autore nello sfruttamento dell’opera dell’ingegno tramite le reti informatiche.</p>
<p><em>1. Le nuove tecniche di comunicazione e sfruttamento dell’opera dell’ingegno e l’esigenza di una più efficace tutela del diritto d’autore</em></p>
<p>Nell’ambito della proprietà intellettuale, il rapido diffondersi della comunicazione elettronica basata sulla tecnologia digitale ha sostituito la vecchia immaterialità che dalle cose materiali non si separava completamente &#8211; quella della creazione intellettuale che, in quanto prodotto spirituale, si distingue dal supporto materiale, ma di esso ha bisogno per essere veicolata e resa fruibile all’esterno &#8211; con una nuova immaterialità, quella propria delle micro correnti, che invece dalle cose materiali si separa completamente<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.<br />
I formanti legale, giurisprudenziale e dottrinale degli ordinamenti giuridici nazionali, al fine di preservare nel tempo l’efficacia della disciplina legislativa in materia di diritto d’autore e <em>copyright </em>adottata in seguito all’invenzione della stampa, sono stati posti di fronte alla necessità di continue revisioni di tale disciplina in un’incessante rincorsa degli sviluppi tecnologici via via sopraggiunti a modificare, talvolta con effetti rivoluzionari, le tecniche e le modalità di comunicazione e sfruttamento dell’opera dell’ingegno. In particolare, dall’inizio dello scorso secolo in poi, con l’introduzione di nuove tecnologie che hanno consentito di comunicare ad un pubblico distante il suono e l’immagine, si è registrato un notevole e costante sviluppo delle forme di sfruttamento delle opere dell’ingegno in forma immateriale, ovvero senza l’ausilio di un supporto materiale e tangibile quale un libro, uno spartito musicale, un disco, una tela o una pellicola.<br />
E in questo percorso evolutivo delle legislazioni nazionali sulla proprietà intellettuale<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> connesso e segnato dall’avanzamento tecnologico &#8211; dall’avvento della trasmissione radiofonica e televisiva, a quella satellitare e via cavo, fino alla trasmissione tramite le reti informatiche &#8211; anche la comunicazione al pubblico dell’opera dell’ingegno, nata come un semplice criterio di applicazione del diritto di rappresentazione, ha conosciuto rilevanti sviluppi fino a giungere ai più recenti interventi legislativi che ne fanno un nuovo diritto esclusivo dell’autore.<br />
Tale diritto, configurato quale diritto tecnologicamente neutrale nel cui ambito di applicazione possono essere ricomprese le diverse modalità tecniche di sfruttamento dell’opera in forma immateriale e quindi anche quelle rese possibile dall’utilizzo della tecnologia digitale e delle reti informatiche, rappresenta un utile strumento giuridico in vista di una più efficace ed effettiva tutela dell’autore nel <em>cyberspace</em><a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.<br />
Tuttavia, nonostante nell’esperienza giuridica internazionale, in quella europea e in alcune esperienze giuridiche nazionali la comunicazione al pubblico dell’opera dell’ingegno sia stata ormai riconosciuta quale autonomo diritto esclusivo dell’autore tecnologicamente neutrale, l’attuale impostazione della politica legislativa in materia di proprietà intellettuale è incentrata sul ruolo primario del diritto di riproduzione, che viene considerato il principale strumento giuridico di tutela dell’autore con riguardo allo sfruttamento dell’opera in forma immateriale e rispetto al quale il diritto di comunicazione al pubblico svolge un ruolo secondario e una funzione residuale.<br />
La presente indagine è volta a valutare la possibilità di ribaltare tale impostazione di politica legislativa basando la disciplina di questa tipologia di sfruttamento dell’opera dell’ingegno sull’esclusiva applicazione del diritto di comunicazione al pubblico, che dovrebbe giungere gradualmente a sostituire l’attuale sistema che, fondandosi sull’applicazione cumulativa del diritto di riproduzione e di altri diritti esclusivi, fornisce all’autore una tutela giuridica frammentaria e per ciò stesso scarsamente efficace, quindi non effettiva.</p>
<p><em>2. La comunicazione al pubblico nell’evoluzione del diritto d’autore: da criterio di applicazione del diritto di rappresentazione a nuovo diritto esclusivo</em></p>
<p>La prima e più immediata forma di comunicazione al pubblico dell’opera dell’ingegno è senz’altro la rappresentazione<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<br />
Non risultano studi che dimostrano l’esistenza nell’epoca antecedente l’introduzione della macchina stampante di forme di protezione giuridica dell’autore contro la rappresentazione non autorizzata dell’opera dell’ingegno. Si ritiene, pertanto, che la nascita di un diritto esclusivo dell’autore sulla rappresentazione dell’opera abbia avuto origine nel diciottesimo secolo<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
L’avvento della radiodiffusione<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> &#8211; come, del resto, ciascuno degli sviluppi tecnologici che sarebbero sopraggiunti negli anni successivi &#8211; ha portato con sé nuove e complesse questioni giuridiche anche in materia di diritto d’autore e <em>copyright<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7"><strong>[7]</strong></a></em>, che hanno reso necessario modificare la legislazione allora vigente ed approvata in un momento in cui tale evoluzione tecnologica non era nemmeno ipotizzabile.<br />
Il legislatore, non sempre in ciò supportato da un chiaro e uniforme orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto che la protezione dell’autore rispetto alle nuove forme disfruttamento non autorizzato rese possibili dalla tecnologia di trasmissione radiofonica non potesse che fondarsi sul diritto esclusivo di rappresentazione.<br />
Così, in diverse esperienze giuridiche nazionali, la comunicazione pubblica dell’opera, considerata ancora un mero criterio di applicazione del diritto di rappresentazione, è stata interpretata estensivamente e intesa, non più come la comunicazione in un luogo pubblico, ma come la messa a disposizione del pubblico, anche se dislocato e non riunito in un unico luogo.<br />
Le ulteriori estensioni del criterio della comunicazione al pubblico sono dovute ai successivi sviluppi della nuova tecnologia, che hanno portato a considerare soggetta a diritto d’autore e <em>copyright</em> anche ogni successiva comunicazione di carattere pubblico della comunicazione originariamente autorizzata, nonché &#8211; in seguito all’introduzione della tecnologia di video <em>on-demand</em> &#8211; ogni messa a disposizione dell’opera ad un pubblico in tempi individualmente scelti<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
Dalle (relativamente) recenti evoluzioni del diritto della proprietà intellettuale nell’esperienza giuridica internazionale ed in quella europea emerge l’affermarsi della comunicazione al pubblico quale diritto esclusivo dell’autore distinto e separato dagli altri diritti esclusivi in cui si articola il contenuto patrimoniale del diritto d’autore e del <em>copyright</em>.<br />
Il Trattato WIPO sul <em>copyright</em> del 1996<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> e la direttiva europea del 2001 sull&#8217;armonizzazione di taluni aspetti del diritto d&#8217;autore e dei diritti connessi nella società dell&#8217;informazione<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, riconoscono, infatti, uno specifico diritto esclusivo dell’autore di comunicazione al pubblico il cui ambito di applicazione include le varie modalità tecnologiche di divulgazione dell’opera in forma immateriale.<br />
Tale riconoscimento trova conferma in alcune legislazioni nazionali, tra le quali basterà menzionare quella britannica. Il nuovo testo della sezione 16 (d) del <em>Copyright, Designs and Patents Act</em> del 1988 prevede espressamente il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, che la sezione 20 della stessa legge definisce in termini piuttosto chiari e ampi, quale diritto riferibile alle diverse tipologie di opere e concernente la trasmissione e ogni altra forma di messa a disposizione del pubblico per via elettronica, anche con modalità che consentono ai membri del pubblico di accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente.<br />
Il percorso che ha condotto all’affermazione della comunicazione al pubblico quale nuovo diritto esclusivo dell’autore non è stato breve, né agevole.<br />
In seguito al notevole sviluppo della trasmissione radiofonica e, successivamente, di quella televisiva, maturò ben presto la consapevolezza della necessità di superare i limiti di una tutela giuridica circoscritta ai confini nazionali e di giungere al più presto ad una uniformazione delle legislazioni nazionali intorno ad un nucleo di diritti minimi da garantire in tutti gli Stati coinvolti.<br />
La Convenzione di Berna revisionata nel 1928 dalla Conferenza di Roma ha introdotto per la prima volta la categoria giuridica della comunicazione al pubblico dell’opera tramite radiodiffusione, che non era prevista in nessun atto legislativo, né a livello nazionale, né a livello internazionale, sebbene la giurisprudenza francese, e, in termini meno chiari, quella britannica fossero già giunti ad utilizzare il criterio della comunicazione al pubblico tramite radiodiffusione nell’applicazione del diritto esclusivo di rappresentazione pubblica dell’opera dell’ingegno<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<br />
È interessante notare che con l’articolo 11<em>bis</em> la Convenzione di Berna è giunta a riconoscere il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico tramite radiodiffusione prima ancora di riconoscere un diritto di rappresentazione pubblica, che allora si riteneva garantito attraverso il principio del trattamento nazionale e che fu finalmente introdotto soltanto nel 1948 con la revisione di Bruxelles.<br />
Ma la nuova disposizione della Convenzione di Berna sollevò diversi dubbi interpretativi sulla possibilità di estendere l’ambito di applicazione del nuovo diritto anche alle trasmissioni radiofoniche solo potenzialmente ricevibili da un pubblico. L’opinione che prevalse nel pensiero giuridico considerò non necessaria la ricezione effettiva ritenendo sufficiente, ai fini dell’applicabilità della nuova disposizione, la sola ricezione potenziale, quindi la semplice propagazione di segnali nell’etere con la possibilità per il pubblico di fruire della trasmissione<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.<br />
La revisione della Convenzione di Berna approvata a Bruxelles nel 1948 ha sostituito l’espressione &#8220;comunicazione al pubblico mediante la radiodiffusione&#8221; con quella che comprende la &#8220;radiodiffusione delle (&#8230;) opere o la comunicazione al pubblico di dette opere mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza fili i segni, i suoni o le immagini&#8221;.<br />
Si è prevalentemente ritenuto che la revisione non abbia cambiato la portata del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico introdotto dalla Conferenza di Roma nel 1928<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> in quanto finalizzata solo ad una maggiore semplificazione del testo<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.<br />
Con la Conferenza di Bruxelles del 1948 si è affrontata la questione, lasciata irrisolta dalla Conferenza di Roma e fino ad allora diversamente risolta dalle autorità giudiziarie nazionali<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>, del trattamento giuridico della ritrasmissione sia via onde che via cavo, nonché quella della non autorizzata ricezione attraverso altoparlanti all’interno di un luogo pubblico di un’opera musicale radiodiffusa. La nuova formulazione dell’articolo 11<em>bis</em> proibisce la ricezione tramite altoparlanti nei luoghi pubblici realizzata senza il consenso degli autori, introducendo accanto al diritto esclusivo di trasmissione, il diritto di ricezione pubblica e quello di ritrasmissione, e accogliendo il principio secondo il quale ad una singola rappresentazione possono corrispondere molteplici altre comunicazioni soggette a proprietà intellettuale.<br />
La Conferenza di Stoccolma del 1967 e quella di Parigi del 1971 non hanno modificato l’articolo11<em>bis</em>.<br />
L’<em>Universal Copyright Convention</em> (UCC), fondata con l’ambizioso proposito di instradare tutti i paesi del mondo, anche quelli che non avevano aderito alla Convenzione di Berna, verso la graduale introduzione nei rispettivi ordinamenti giuridici di un’efficace tutela delle opere dell’ingegno, dopo una prima Convenzione adottata dalla Conferenza Ginevra del 1952<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>, in occasione della Conferenza di Parigi del 1971 introdusse un nuovo articolo che riconosceva i diritti patrimoniali dell’autore, tra cui i diritti esclusivi di riproduzione, rappresentazione pubblica e trasmissione<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<br />
L’intento perseguito dalla Conferenza di Parigi di armonizzare il più possibile l’UCC e la Convenzione di Berna in un momento in cui il conflitto tra i paesi in via di sviluppo e i paesi industrializzati minacciava l’avanzamento del processo di uniformazione internazionale del diritto della proprietà intellettuale, consente di ritenere che il diritto di trasmissione previsto nell’UCC e quello contemplato nell’articolo 11<em>bis</em> della Convenzione di Berna abbiano la stesso contenuto e lo stesso ambito di applicazione<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.<br />
Al fine di dare adeguata risposta alla necessità di porre nuove norme internazionali idonee a risolvere le complesse questioni giuridiche sollevate dagli sviluppi tecnologici intervenuti successivamente alla revisione della Convenzione di Berna realizzata con l’Atto di Parigi del 1971 e nell’intento di evitare le difficoltà di un’ulteriore revisione del testo della Convenzione, si giunse ad un accordo particolare ai sensi dell’articolo 20 della Convenzione di Berna, a cui è stato dato il titolo di Trattato WIPO sul <em>copyright</em>.<br />
Tra le varie proposte avanzate dalle delegazioni nazionali, è utile richiamare quella della delegazione statunitense, che indicava il diritto di distribuzione quale strumento giuridico più idoneo a disciplinare lo sfruttamento dell’opera tramite le reti informatiche, nonché quella dell’Unione europea, che invece individuava tale strumento nel diritto di noleggio. Considerate inadeguate rispetto alle nuove esigenze della comunicazione basata sulla tecnologia digitale in quanto strettamente legate alla materialità o tangibilità della copia dell’opera, tali proposte sono state entrambe respinte.<br />
Non riuscendo ad attrarre un largo consenso, è stata respinta anche la proposta, avanzata da alcune delegazioni nazionali, di disciplinare attraverso il diritto di esposizione pubblica le nuove forme di sfruttamento dell’opera rese possibili dalle reti informatiche.<br />
Molteplici proposte prevedevano a tal fine l’estensione dell’ambito di applicazione del diritto di riproduzione.<br />
La proposta dell’Unione europea di introdurre un articolo finalizzato ad includere nell’ambito di applicazione del diritto di riproduzione la memorizzazione permanente e anche quella temporanea delle opere in forma elettronica, quindi le operazioni di caricamento e di scaricamento verso e dalla memoria di un computer, ha suscitato una decisa opposizione ed è stata respinta principalmente perché finiva col qualificare riproduzione in senso giuridico anche la semplice operazione di consultazione di un’opera tramite computer e perché comportava il rischio di ostacolare fortemente lo sviluppo dell’industria informatica, nonché di dar luogo, a causa della sua generica formulazione, a forti divergenze tra le discipline nazionali con un inevitabile incremento delle incertezze giuridiche e della conflittualità in materia.<br />
Si è infine deciso di accantonare la questione del trattamento giuridico delle riproduzioni di un’opera in forma elettronica tramite la tecnologia digitale, ed in particolare della duplicazione provvisoria, poiché era diventata una delle più controverse tra quelle sollevate durante i lavori della Conferenza diplomatica del 1996 e rischiava di compromettere il buon esito delle negoziazioni volte all’adozione del Trattato<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.<br />
Accantonando la questione della caratterizzazione giuridica del diritto esclusivo attraverso il quale garantire adeguata protezione dell’autore rispetto allo sfruttamento dell’opera tramite le reti informatiche, questione considerata di rilevanza secondaria da affidare all’intervento di ciascun legislatore nazionale, si è riusciti a raggiungere un compromesso politico che prevedeva l’introduzione nel Trattato di un diritto di portata così generale da risultare una soluzione giuridica del tutto neutrale e idonea ricomprendere i diversi diritti che sarebbero stati definiti dai legislatori degli Stati aderenti in sede di implementazione del divieto nell’ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici. E nel diritto di comunicazione al pubblico è stato individuato il diritto più idoneo a svolgere questa funzione.<br />
Ma la soluzione dell’introduzione di un diritto, per così dire, innominato la cui caratterizzazione giuridica sarebbe stata definita dai legislatori nazionali in piena autonomia e libertà di scelta, se poteva risultare efficace dal punto di vista politico, dal punto di vista giuridico risultava inadeguata perché foriera di forti incertezze giuridiche in un contesto come quello digitale in cui, per definizione, le attività di sfruttamento delle opere oltrepassano le frontiere nazionali e assumono una dimensione a-territoriale e globale.<br />
Durante i lavori di preparazione del Trattato WIPO si è, inoltre, raggiunto l’accordo sull’inclusione nell’ambito del diritto di comunicazione al pubblico di ogni messa a disposizione del pubblico dell’opera a prescindere dal fatto che essa venga o meno ricevuta e scaricata, nonché dell’attività di comunicazione interattiva e <em>on-demand</em>.<br />
Si è così giunti all’approvazione dell’articolo 8del Trattato WIPO sul <em>copyright</em> del 1996<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a> che prevede il diritto esclusivo dell’autore di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, dell’opera, nonché la messa a disposizione del pubblico in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento individualmente scelti.<br />
È possibile affermare che l’articolo 8 del Trattato WIPO sul <em>copyright</em>, sebbene finalizzato a individuare una soluzione giuridica neutrale per consentire ai legislatori nazionali di implementarne il contenuto attraverso un diritto, o un insieme di diritti, dalla diversa caratterizzazione giuridica, abbia finito con l’introdurre un vero e proprio e specifico diritto esclusivo dell’autore, il diritto di comunicazione al pubblico.<br />
La chiara definizione del termine pubblico e la sufficientemente precisa indicazione degli atti di comunicazione che vi rientrano inducono, infatti, ad escludere che questa disposizione rechi solo una mera linea guida per i legislatori nazionali tanto generica da risultare giuridicamente neutrale.<br />
Per quanto riguarda l’evoluzione del diritto di comunicazione al pubblico nell’esperienze giuridica europea, occorre ricordare che nella prima fase del percorso di armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi, la Commissione, non seguita in questo dalla maggior parte degli Stati membri, ha ritenuto che l’avvento dell’era digitale non avesse reso necessarie rilevanti trasformazioni dei regimi nazionali della proprietà intellettuale, né l’introduzione di nuovi diritti esclusivi per assicurare un’adeguata tutela sulle reti informatiche<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.<br />
Senza escludere la possibilità anche di un’applicazione cumulativa del diritto di riproduzione e del diritto di rappresentazione all’attività di sfruttamento dell’opera in ambiente digitale, la Commissione europea ha considerato il primo un utile e adeguato strumento giuridico per consentire ai titolari di diritti di proprietà intellettuale di impedire il non autorizzato caricamento nella memoria centrale del computer e le cosiddette riproduzioni effimere.<br />
Sin dai primi passi del processo di armonizzazione giuridica in questa materia, la Commissione, in ciò seguita da alcuni Stati aderenti, ha manifestato la tendenza a considerare il diritto di comunicazione al pubblico un diritto di rilevanza secondaria rispetto al diritto di riproduzione e avente una funzione meramente residuale.<br />
La direttiva europea del 2001 sull’armonizzazione del diritto d’autore definisce il diritto di comunicazione al pubblico come il diritto esclusivo degli autori di &#8221; di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.</p>
<p><em>3. L’avvento dell’era digitale e l’estensione dell’ambito di applicazione del diritto di riproduzione </em></p>
<p>Un’altra svolta epocale nel mondo della comunicazione simile a quella verificatasi con l’introduzione della tecnologia radiofonica, ma dagli effetti forse ancora più rivoluzionari, è stata determinata dall’avvento della tecnologia digitale. Se la comunicazione dell’informazione attraverso la trasmissione, sia essa terrestre che satellitare, via onde o via cavo, è di tipo unidirezionale consentendo di diffondere l’informazione da un punto d’origine verso molteplici punti di destinazione, la comunicazione resa possibile dall’introduzione della tecnologia digitale è di tipo reticolare essendo fondata su un sistema di reti informatiche e consentendo la diffusione dell’informazione da molteplici punti di origine verso innumerevoli punti di destinazione.<br />
Il pensiero giuridico, consapevole della necessità di una più adeguata ed efficace tutela giuridica del diritto d’autore rispetto allo sfruttamento dell’opera dell’ingegno tramite le reti informatiche, ed in particolare Internet, manifesta ancora molteplici incertezze nell’individuare la tecnica giuridica a tal fine più appropriata, il diritto soggettivo più indicato tra quelli in cui si articola il contenuto patrimoniale del diritto dell’autore nel sistema euro-continentale del <em>droit d’auteur</em>, come nel sistema anglo-americano del <em>copyright</em>.<br />
Come rilevato, nell’esperienza giuridica internazionale e in quella europea si è attribuita rilevanza ai diversi diritti esclusivi dell’autore ed in particolare al diritto di riproduzione, nel cui ambito di applicazione si tende a far rientrare molte delle diverse fattispecie di sfruttamento dell’opera attraverso le reti informatiche.<br />
Ma tali scelte di politica legislativa &#8211; finora prevalentemente influenzate più che dall’attenta considerazione delle finalità degli atti di utilizzo dell’opera tramite le reti informatiche, da valutazioni di carattere meramente tecnico che hanno indotto a considerare riproduzione in senso giuridico molteplici attività di sfruttamento delle opere tramite le reti informatiche &#8211; non sono riuscite ad assicurare un’adeguata ed efficace tutela del diritto d’autore e del <em>copyright</em> in ambiente digitale.<br />
Sulla base di tali valutazioni di carattere meramente tecnico, è stato considerato riproduzione in senso giuridico l’atto di iniziale <em>uploading</em> del server. Analogamente, è stata giuridicamente qualificata vera e propria riproduzione la produzione di copie provvisorie dell’opera da parte dei molteplici server durante l’attraversamento delle reti informatiche verso la destinazione finale. E una riproduzione in senso tecnico-giuridico è stata individuata anche nella duplicazione dell’opera nella memoria del computer dell’utente finale insita nella stessa visualizzazione dell’opera su tale computer.<br />
È, tuttavia, dubbia la correttezza di tale configurazione giuridica che fa riferimento al diritto di riproduzione.<br />
Da un punto di vista meramente tecnico l’<em>uploading</em> di un’opera sul server implica la produzione di copie, ma dal punto di vista giuridico suscita non poche perplessità la qualificazione di tale atto come atto di riproduzione, in quanto tale illegittimo se non autorizzato dal titolare di diritto d’autore o <em>copyright</em>. Si consideri, infatti, che sia nel sistema euro-continentale del diritto d’autore, sia nel sistema anglo-americano del <em>copyright</em>, gli atti di trasmissione dell’opera posti in essere dalle cosiddette stazioni di trasferimento &#8211; sostanzialmente simili agli atti posti in essere dai server, distinguendosene per il solo fatto che la comunicazione avviene attraverso il mezzo di trasmissione, anziché attraverso le reti informatiche – non sono giuridicamente qualificati atti di riproduzione perché, sebbene la traduzione dell’opera in onde elettromagnetiche necessaria alla trasmissione via etere comporti necessariamente la produzione di copie sul piano tecnico, sul piano giuridico tali copie sono considerate parti essenziali del processo tecnico di trasmissione.<br />
La qualificazione giuridica quale atto di riproduzione della produzione di copie provvisorie da parte dei server durante l’attraversamento delle reti informatiche suscita dubbi analoghi. Infatti, le sostanzialmente simili attività poste in essere dalle cosiddette stazioni di trasferimento nel processo di trasmissione non sono state incluse nell’ambito di applicazione del diritto di riproduzione.<br />
Appare, inoltre, irragionevole la discriminazione della visualizzazione dell’opera sul computer dell’utente finale rispetto all’analoga fattispecie relativa alla visualizzazione sullo schermo televisivo.<br />
L’opera è talvolta diffusa sulle reti informatiche utilizzando programmi che non sono volti alla sua trasmissione in tempo reale, ma alla sua conversione in segnali compressi che in un secondo momento vengono decompressi attraverso l’utilizzo di un idoneo programma da parte dell’utente finale. Ciò al fine di ridurne il tempo di trasmissione. Sul piano strettamente tecnico tale processo darebbe luogo ad una duplicazione, ma dal punto di vista giuridico la finalità dell’atto consente di darne una qualificazione in termini di registrazione effimera dell’opera.<br />
Su di un analogo processo tecnico è basata la tecnologia di video <em>on-demand</em>. Tuttavia, ai sensi della disciplina sulla proprietà intellettuale, quest’attività è soggetta esclusivamente al diritto di comunicazione al pubblico e dunque il diritto di riproduzione risulta essere del tutto irrilevante. D’altra parte, considerare la visualizzazione sullo schermo come il risultato di una riproduzione significherebbe forzare non poco la nozione del diritto di riproduzione.<br />
Non si può non concludere rilevando l’inadeguatezza di scelte di politica legislativa fondate esclusivamente o prevalentemente su argomentazioni e considerazioni di carattere meramente tecnico; sarebbe decisamente più utile tener conto della finalità dell’atto di sfruttamento dell’opera posto in essere, più che degli aspetti tecnici che finiscono con lo sbiadire le sostanziali analogie e le sostanziali divergenze tra le condotte disciplinate.<br />
Appare necessario basare tali scelte di politica legislativa su ragioni sufficientemente chiare, valide e di rilevanza generale anche al fine di scardinare la convinzione, che va sempre più diffondendosi tra gli utenti delle reti informatiche, che gli interventi legislativi e le prassi applicative in materia di proprietà intellettuale finiscono con l’ostacolare le legittime istanze di libertà del pubblico degli utenti e le rilevanti opportunità di crescita, sociale e individuale, offerte dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.<br />
I più recenti interventi legislativi adottati in materia di proprietà intellettuale nelle esperienze giuridiche internazionale ed europea, nonché in quelle esperienze giuridiche nazionali che possono considerarsi più avanzate in relazione al più elevato grado di maturità raggiunto in materia di tutela della proprietà intellettuale, hanno in effetti dato luogo ad eccessi protezionistici<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a> alterando, fino a comprometterlo, l’equilibro tra i diversi interessi coinvolti nella tutela giuridica dell’opera dell’ingegno raggiunto dal tradizionale regime della proprietà intellettuale<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.<br />
Appare assai improbabile che il pubblico degli utenti possa convincersi che il carattere legittimo dell’attività posta in essere nell’utilizzo dell’opera in ambiente digitaledipenda esclusivamente dall’eventuale riproduzione di qualcosa di sconosciuto nella memoria del proprio computer<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.<br />
Gli argomenti oscuri della “riproduzione tecnica” potrebbero minare il sostegno del pubblico degli utenti della rete e così ridurre i livelli di conformità alla legge delle attività di utilizzo delle opere giuridicamente protette poste in essere in ambiente digitale.</p>
<p><em>4. La prospettiva di una maggiore valorizzazione del diritto di comunicazione al pubblico per una più efficace tutela del diritto d’autore nello sfruttamento dell’opera dell’ingegno tramite le reti informatiche </em></p>
<p>L’esigenza di una più efficace ed effettiva tutela dell’autore rispetto allo sfruttamento della sua opera tramite le reti informatiche può trovare adeguata risposta nell’inclusione di tali attività di sfruttamento nell’ambito di applicazione del diritto di comunicazione al pubblico, anziché del diritto di riproduzione affiancato di volta in volta da altri diritti<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.<br />
È a tal fine utile rilevare che prima dell’avvento dell’era digitale e con riferimento alla trasmissione radiofonica e a quella via cavo, non si è ritenuto di dover estendere l’ambito di applicazione del diritto di riproduzione, il quale nasce limitato alle sole copie su supporto materiale e ai soli sistemi di memorizzazione permanente.<br />
Nelle esperienze giuridiche internazionale ed europea, nonché in alcune esperienze giuridiche nazionali, la scelta di politica legislativa, connessa al rapido e notevole sviluppo delle tecnologie informatiche, di estendere l’ambito di applicazione del diritto di riproduzione al fine di ricomprendervi anche la produzione di copie in forma elettronica e di preferire tale diritto al diritto di comunicazione al pubblico è stata determinata fondamentalmente dalla considerazione del fatto che l’ambito di applicazione del diritto di comunicazione al pubblico era stato configurato dalla Convenzione di Berna e da alcune leggi nazionali come circoscritto alle sole opere letterarie.<br />
Per effetto di recenti sviluppi del diritto della proprietà intellettuale – segnati principalmente dal Trattato WIPO sul <em>copyright</em><a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>, dalla direttiva europea sull&#8217;armonizzazione di taluni aspetti del diritto d&#8217;autore e dei diritti connessi nella società dell&#8217;informazione<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>, nonché da alcune leggi nazionali in materia di <em>copyright</em>, tra le quali il britannico <em>Copyright, Designs and Patents Act</em> del 1988<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a> &#8211; la comunicazione al pubblico dell’opera dell’ingegno è diventato un nuovo e specifico diritto esclusivo dell’autore in grado di ricomprendere nel proprio ambito di applicazione ogni modalità tecnica di comunicazione al pubblico dell’opera in forma immateriale.<br />
Se la futura evoluzione della legislazione in materia di diritto d’autore e <em>copyright</em>basasse sulla esclusiva applicazione del diritto di comunicazione al pubblico anziché sulla prevalente applicazione del diritto di riproduzione, la tutela dell’autore rispetto allo sfruttamento dell’opera tramite le reti informatiche, ne deriverebbero non solo notevoli vantaggi sul piano teorico e pratico, ma anche rilevanti effetti positivi per l’avanzamento del processo di armonizzazione a livello internazionale del diritto di proprietà intellettuale.<br />
Sotto quest’ultimo profilo, infatti, è necessario tener conto del fatto che sono ancora molte le divergenze tra le leggi nazionali con riferimento alla delimitazione dell’ambito di applicazione del diritto di riproduzione, che subisce limitazioni per effetto di specifiche esenzioni diversamente configurate dai legislatori nazionali oltre che per effetto di principi generali quali il <em>fair use</em> statunitense e il <em>fair dealing</em> britannico. Sono, invece, di rilevanza molto minore le divergenze riscontrabili con riguardo all’ambito di applicazione del diritto di comunicazione al pubblico, la cui delimitazione si incentra sulla nozione di comunicazione pubblica delineata in termini piuttosto chiari e ampi dal Trattato WIPO sul <em>copyright</em>.</p>
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<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>Cfr. P. Spada, <em>La proprietà intellettuale tra «reale» e «virtuale»: un guado difficile</em>, in <em>Dir. Internet</em>, 2007, V, p. 437 ss.; P. Spada, <em>La proprietà intellettuale nelle reti telematiche</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, 1998, II, p. 635 ss.</div>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>La locuzione “proprietà intellettuale” comprende l’insieme degli istituti volti a tutelare gli interessi connessi allo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno (oggetto di diritto d’autore negli ordinamenti di <em>civil law </em>e di <em>copyright </em>in quelli di <em>common law</em>), nonché gli interessi connessi allo sfruttamento economico delle invenzioni e dei modelli industriali (oggetto di diritto di brevetto), sebbene per questi ultimi si prediliga la più specifica locuzione “proprietà industriale”. I confini della proprietà intellettuale delineati dal diritto convenzionale internazionale abbracciano, inoltre, le tecniche giuridiche di protezione degli interessi relativi a marchi e segni distintivi, nonché degli interessi imprenditoriali incisi dalla concorrenza sleale.<br />
La presente analisi si riferisce al diritto d’autore in senso ampio, comprensivo dei cosiddetti diritti affini nonché dei cosiddetti diritti <em>sui generis</em>, la cui individuazione e distinzione dal diritto d’autore in senso stretto non rileva ai fini dell’obiettivo che l’analisi stessa si pone.<br />
Cfr. per tutti P. Spada, <em>Parte generale</em>, in P. Auteri, G. Floridia, V. Mangini, G. Olivieri, M. Ricolfi, P. Spada, <em>Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza</em>, Giappichelli, Torino 2005, p. 7 ss.; L.C. Ubertazzi, <em>Introduzione al diritto europeo della proprietà intellettuale</em>, in <em>Contr. impr./Eur.</em>, 2003, n. 2, p. 1081 ss.<br />
Sulla graduale erosione della dicotomia tra proprietà intellettuale e proprietà industriale per effetto del proliferare di tutele atipiche e <em>sui generis </em>riferite a nuovi tipi di opere protette nel campo delle tecnologie digitali e delle biotecnologie, cfr. M. Ricolfi, <em>La tutela della proprietà intellettuale: fra incentivo all’innovazione e scambio ineguale</em>, in <em>Riv. dir. ind.</em>, 2002, I, p. 514 ss.<br />
Sul processo di uniformazione del diritto in materia di proprietà intellettuale e industriale, cfr. E. Ulmer, <em>Copyright and Industrial Property. </em><em>General Question &#8211; The International Conventions</em>, in <em>International Encyclopedia of Comparative Law</em>, 1987, vol. XIV, p. 5 ss.</div>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a>Il termine inglese “cyberspace”, diffusamente utilizzato per indicare genericamente il mondo delle comunicazioni in Internet, si riferisce allo spazio concettuale o, se si vuole, alla dimensione immateriale realizzata mettendo in collegamento i computer di tutto il mondo in una unica rete e nell’ambito della quale gli individui comunicano tra loro raccogliendo, elaborando e trasmettendo informazioni attraverso la tecnologia digitale, l’elettronica e lo spettro elettromagnetico.</div>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a>Si pensi alla rappresentazione delle opere musicali o teatrali e alla recitazione delle opere letterarie.</div>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a>Sembra non esserci traccia di forme di diritto d’autore nella civiltà greca, in quella romana e in quella egizia. Sul tema e sulla possibilità che i drammaturghi della Roma antica godessero di un diritto di rappresentazione, cfr. M.C. Dock, <em>Etude sur le Droit d’Auteur</em>, L.D.G.J, Paris, 1963, p. 34 ss.</div>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a>La radiodiffusione, la trasmissione nell’etere di segnali attraverso onde elettromagnetiche, consentì per la prima volta, intorno alla metà del diciannovesimo secolo, di comunicare senza fili simultaneamente in diversi e molteplici punti che superavano le distanze raggiungibili dalla vista. La trasmissione radiofonica e televisiva ha offerto per la prima volta la possibilità di comunicare un’opera dell’ingegno in forma immateriale a più persone situate in luoghi distanti e diversi, ed in seguito anche in tempi differenziati, varcando le frontiere nazionali e coprendo distanze mai coperte in precedenza.<br />
Sulle origini e sullo sviluppo della radiodiffusione, cfr., tra gli altri, S. Smulyan, <em>Selling Radio: The Commercialization of American Broadcasting, 1920-1934</em>, Smithsonian Institution Press, Washington DC, 1994, p. 14 ss.; E. Barnouw, <em>A History of Broadcasting in the United States. </em><em>A Tower in Babel</em>, vol. 1, Oxford University Press, Oxford/New York, 1966, p. 9 ss.; A. Briggs, <em>The History of Broadcasting in the United Kingdom. The Birth of Broadcasting</em>, vol. 1, Oxford University Press, Oxford/New York, 1961, p. 25 ss.</div>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a>Tra le quali, quelle più rilevanti riguardavano la <em>privacy</em>, la diffamazione, la registrazione dei nomi, l’assegnazione delle frequenze. Cfr. G.H. Douglas, <em>The early days of Radio Broadcasting</em>, McFarland &amp; Company, London, 1987, p. 30 ss.</div>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a>Basterà ricordare che nell’esperienza giuridica degli Stati Uniti, con l’approvazione del <em>Copyright Act </em>del 1976, al fine di superare le incertezze interpretative che la mancanza di una chiara definizione nella precedente legislazione del 1909 aveva originato, è stata introdotta un’ampia nozione giuridica di rappresentazione pubblica, comprensiva della comunicazione al pubblico attraverso l’utilizzo di qualsiasi congegno o processo, sia di quella che utilizza strumenti di ricezione che consentono al pubblico di essere riunito nello stesso luogo, sia di quella che utilizza strumenti di ricezione che consentono al pubblico di essere dislocato, sia di quella che utilizza strumenti che consentono al pubblico di fruirne nel medesimo istante, sia di quella che utilizza strumenti che consentono al pubblico di fruirne in tempi differenti.<br />
Vedi la sezione 101 del <em>Copyright Act </em>del 1976. Per quanto riguarda le difficoltà incontrate dalla giurisprudenza nell’interpretare il <em>Copyright Act </em>del 1909, vedi, per esempio, il caso <em>Encyclopaedia Britannica Education Co. v. Crooks</em>, 558 F. Supp. 1247 [1983]; <em>Lerner v. Schectman</em>, 228 F. Supp. 354 [1964]; <em>Porter v. Marriott Motor Hotels, Inc., </em>137 U.S.P.Q. 473 [1962].</div>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a>Vedi l’articolo 8 del Trattato WIPO sul <em>copyright </em>del 20 dicembre 1996.</div>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a>Vedi il considerando (32) e l’articolo 3 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull&#8217;armonizzazione di taluni aspetti del diritto d&#8217;autore e dei diritti connessi nella società dell&#8217;informazione, in G.U.C.E. n. L 167 del 22 giugno 2001.</div>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a>Cfr. S. Ricketson, <em>The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986, </em>Queen Mary College &#8211; Centre for Commercial Law Studies, London, 1987, p. 424 ss.</div>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a>Cfr. S.M. Stewart, <em>International Copyright and Neighbouring Rights</em>, Butterworths, London, 1989, p. 67 ss.</div>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a>Cfr. S. Ricketson, <em>The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986, </em>Queen Mary College &#8211; Centre for Commercial Law Studies, London, 1987, p. 439 ss.</div>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a>Vedi <em>Actes de la Conférence réunie à Bruxelles, 5 &#8211; 26 giugno 1948, </em>Berna, International Office, 1951, p. 286.</div>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a>Ad esempio, la giurisprudenza francese e quella britannica erano giunte a riconoscere un diritto esclusivo dell’autore su tali ricezioni, considerate comunicazioni al pubblico distinte e autonome rispetto alla precedente radiodiffusione, quella tedesca, invece, aveva concluso che l’autorizzazione avente ad oggetto la radiodiffusione di un’opera musicale implicasse anche l’autorizzazione di ogni successiva forma di ricezione, sia in forma pubblica che in forma privata.</div>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a>Vedi Unesco, <em>Records of the Intergovernmental Copyright Conference, Geneva, 18 agosto &#8211; 6 Settembre 1952</em>, Paris, 1955, p. 123 ss.</div>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a>Vedi l’articolo IV<em>bis </em>della <em>Universal Copyright Convention</em>, nella forma revisionata a Parigi nel 1971.</div>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a>Sul tema cfr. E. Ulmer, <em>Protection of Authors in Relation to the Transmission via Satellite of Broadcast Programmes</em>, in <em>Revue Internationale du Droit d’Auteur</em>, 1977, 93, p. 14 ss.
</div>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a>Cfr. T.C. Vinje, <em>The new WIPO Copyright Treaty: a happy result in Geneva</em>, in <em>European Intellectual Property Review</em>, 1997, 19, p. 230 ss.<br />
Tuttavia, durante la fase finale dei lavori si è suggerito di inserire in uno degli <em>Agreed Statements </em>che accompagnano il Trattato WIPO sul <em>copyright </em>una disposizione sull’applicabilità all’utilizzo dell’opera in forma digitale del diritto di riproduzione così come formulato dall’articolo 9 della Convenzione di Berna. Vedi <em>Agreed Statements Concerning the WIPO Copyright Treaty</em>, WIPO Document CRNR/DC/96.</div>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a>Di cui si riporta il testo: &lt;&lt;Diritto di comunicazione al pubblico. Fermo il disposto degli articoli 11 paragrafo 1 punto 2), 11<em>bis </em>paragrafo 1 punti 1) e 2), 11<em>ter </em>paragrafo 1 punto 2), 14 paragrafo 1 punto 2) e 14<em>bis </em>paragrafo 1 della Convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie e artistiche hanno i1 diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta.&gt;&gt;.</div>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a>Vedi la direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, in G.U.C.E. L 346 del 27 novembre 1992.</div>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a>Vedi l’articolo 3 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull&#8217;armonizzazione di taluni aspetti del diritto d&#8217;autore e dei diritti connessi nella società dell&#8217;informazione, in G.U.C.E. n. L 167 del 22 giugno 2001.<br />
Tra i diversi orientamenti espressi dal pensiero giuridico, l’interpretazione che include nell’ambito di applicazione del diritto di comunicazione pubblica tutte le tipologie previste a prescindere dall’interattività o meno della comunicazione sembra essere più conforme alla formulazione della disposizione analizzata, la quale si articola in una prima parte che include ogni forma di comunicazione al pubblico e in una seconda parte incentrata sull’aspetto interattivo, come evidenziato dall’utilizzo del termine “compresa”. Cfr., per tutti, S. Von Lewinsky, <em>A Successful Step toward Copyright and Related Rights in the Information Age: The New EC Proposal for a Harmonisation Directive</em>, in <em>European Intellectual Property Review</em>, 1988, vol. 20, p. 135 ss.</div>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a>Si è assistito ad un fenomeno che ha del paradossale: il diritto internazionale, la cui evoluzione ha condotto alla deregolamentazione e liberalizzazione di vari settori del mercato, relativamente alla proprietà intellettuale (il settore forse più importante in termini di potenzialità di crescita) si è sempre più orientato, invece, verso un progressivo e intenso rafforzamento degli standard minimi di protezione giuridica e verso una maggiore regolamentazione.<br />
La legislazione statunitense ha tracciato questa linea evolutiva trainando molte altre legislazioni statali; il processo di armonizzazione giuridica europea ha fatto il resto attingendo non poco alla legislazione statunitense e dando, in tal modo, nuovo impulso al processo di convergenza tra i due grandi modelli occidentali del <em>copyright </em>statunitense e del diritto d’autore euro-continentale.<br />
Sul tema, cfr. S. Dusollier, Y. Poullet, M. Buydens, <em>Copyright and Access to Information in the Digital Environment</em>, in <em>Copyright Bulletin</em>, 2001, ottobre/novembre, p. 4 ss.; W. Cornish, <em>The Expansion of Intellectual Property Rights</em>, in G. Schricker, T. Dreier, A. Kur (a cura di), <em>Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation</em>, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2001, p. 9 ss.; P.B. Hugenholtz, <em>Copyright and Freedom of Expression in Europe</em>, in R.C. Dreyfuss, D.L. Zimmerman, H. First(a cura di), <em>Expanding the Boundaries of Intellectual Property</em>, Oxford University Press<em>, </em>Oxford, 2001, p. 343 ss.; S.A. Fitzpatrick, <em>Prospects of Further Copyright Harmonisation?</em>, in <em>European Intellectual Property Review</em>, 2003, vol. 25, n 11, p. 215 ss.; C. Geiger, <em>Droit d’auteur et droit du public à l’information. </em><em>Approche de droit comparé</em>, Litec, Paris, 2004, p. 442 ss.; V. Castille, <em>La relation entre la liberté d’expression et d’information et le droit d’auteur. La liberté d’expression et d’information comme ‘toile de fond’ de régulation du droit d’auteur dans l’ère numérique</em>, in <em>IRDI</em>, 2000, p. 155 ss.</div>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a>Sull’alterazione degli equilibri tra gli interessi coinvolti nella tutela giuridica dell’opera dell’ingegno a causa della proliferazione di diritti proprietari sui cosiddetti beni della conoscenza e della compressione della sfera di libertà degli utenti delle opere protette sia consentito rinviare a G. Mazzei, <em>Pubblico dominio della conoscenza e tutela giuridica dell’innovazione estetica</em>, E.S.I., Napoli, 2011, p. 235 ss.</div>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Cfr. <a name="_GoBack"></a>J. Litman, <em>Revising Copyright Law for the Information Age</em>, in <em>Oregon Law Review</em>, 1996, vol. 75, n. 19, p. 337 ss.</div>
<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a>Le scelte di politica legislativa, gli orientamenti giurisprudenziali e le elaborazioni del pensiero giuridico favorevoli all’applicazione del diritto di riproduzione alle attività di sfruttamento dell’opera in forma immateriale e attraverso le reti informatiche riconoscono la necessità di integrare tale soluzione giuridica con l’applicazione di altri diritti diversi dal diritto di riproduzione. Ma sono piuttosto evidenti gli effetti negativi sul piano della sensibilizzazione del pubblico in vista di un maggiore rispetto della disciplina della proprietà intellettuale nel contesto digitale, come anche i notevoli svantaggi per l’utente finale derivanti dall’applicazione cumulativa di diversi diritti esclusivi ad una singola attività di utilizzo dell’opera dell’ingegno.</div>
<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a>Vedi l’articolo 8 del Trattato WIPO sul <em>copyright </em>del 20 dicembre 1996.</div>
<div id="ftn28"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a>Vedi l’articolo 3 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull&#8217;armonizzazione di taluni aspetti del diritto d&#8217;autore e dei diritti connessi nella società dell&#8217;informazione, in G.U.C.E. n. L 167 del 22 giugno 2001.</div>
<div id="ftn29"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a>Vedi il testo della sezione 16 (d) del <em>Copyright, Designs and Patents Act </em>del 1988 revisionato nel 2003, che prevede espressamente il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, definito dalla sezione 20 della stessa legge.</div>
</div>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lo-sfruttamento-dellopera-dellingegno-tramite-le-reti-informatiche-e-il-diritto-di-comunicazione-al-pubblico/">Lo sfruttamento dell’opera dell’ingegno tramite le reti informatiche e il diritto di comunicazione al pubblico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Questioni di analisi economica della proprietà intellettuale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/questioni-di-analisi-economica-della-proprieta-intellettuale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 18:41:47 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/questioni-di-analisi-economica-della-proprieta-intellettuale/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/questioni-di-analisi-economica-della-proprieta-intellettuale/">Questioni di analisi economica della proprietà intellettuale</a></p>
<p>Sommario: 1. La proprietà nell’analisi economica del diritto. – 2. La proprietà intellettuale nell’analisi economica del diritto. – 3. La tutela giuridica dell’innovazione nel pensiero economico e nel pensiero giuridico. – 4. La proprietà intellettuale quale strumento di politica economica nel sistema di civil law e nel sistema di common</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/questioni-di-analisi-economica-della-proprieta-intellettuale/">Questioni di analisi economica della proprietà intellettuale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/questioni-di-analisi-economica-della-proprieta-intellettuale/">Questioni di analisi economica della proprietà intellettuale</a></p>
<div style="text-align: justify;">Sommario: 1. La proprietà nell’analisi economica del diritto. – 2. La proprietà intellettuale nell’analisi economica del diritto. – 3. La tutela giuridica dell’innovazione nel pensiero economico e nel pensiero giuridico. – 4. La proprietà intellettuale quale strumento di politica economica nel sistema di <em>civil law</em> e nel sistema di <em>common law</em>.</p>
<p><em>1. La proprietà nell’analisi economica del diritto</em></p>
<p>Da sempre oggetto di grande attenzione e discordanti posizioni da parte degli studi giuridici ed economici, oltre che storici, politici e sociologici, la proprietà<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> è un fenomeno complesso, analizzabile da diverse prospettive, nessuna esaustiva ed in grado di giungere alla definizione di una teoria generale, ma solo capace di evidenziarne un aspetto tra gli altri possibili, una funzione tra le altre possibili. E la difficoltà di giungere a definire una teoria generale della proprietà accomuna il giurista, per il quale essa è fondamentalmente potere sul bene, e l’economista, per il quale essa è fondamentalmente strumento per trarre dal bene ricchezza<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.<br />
Il pensiero economico considera il diritto di proprietà uno strumento di allocazione e utilizzo economicamente efficienti delle risorse, pre-condizione per lo scambio di beni e per il funzionamento dei relativi mercati, incentivo delle attività produttive, nonché sistema idoneo ad internalizzare le esternalità<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.<br />
E’ interessante porre in evidenza che il pensiero economico classico individua l’origine del diritto di proprietà privata nell’esigenza di porre rimedio alla cosiddetta tragedia dei <em>commons</em>: la caduta in miseria della comunità dovuta al depauperamento per eccessivo sfruttamento delle risorse scarse comuni, rispetto alle quali tutti hanno facoltà di libero accesso e di uso e rispetto alle quali non esistono riserve a favore di uno o più soggetti, pubblici o privati<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>. Ebbene, la proprietà privata, l’attribuzione al singolo individuo del diritto di godere, utilizzare e disporre in modo esclusivo di una porzione della risorsa, rappresenta la risposta istituzionale alla tragedia dei<em> commons</em><a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
Tuttavia, l’eccessiva attribuzione di diritti proprietari, quindi l’eccessivo frazionamento di una determinata risorsa in un elevato numero di titolari del diritto di escludere i terzi dall’uso di essa, può condurre ad inefficienze economiche non meno gravi, dando origine alla speculare e non meno infausta tragedia degli <em>anticommons<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6"><strong>[6]</strong></a></em>.<br />
Ed è proprio a questo fenomeno che alcune voci del pensiero economico riconducono l’attuale regime della proprietà intellettuale, che, attribuendo una miriade di diritti proprietari su piccoli frammenti di conoscenza necessariamente complementari, ne impedisce un uso condiviso ostacolando, a giudizio di tali studiosi, l’avanzamento culturale ma anche, in definitiva, la crescita economica della società.<br />
Nel pensiero economico, il diritto di proprietà, insieme al contratto e al sistema di responsabilità, rappresenta, inoltre, lo strumento giuridico che consente l’allocazione delle risorse economiche in coerenza con la logica dell’economia di mercato. Più in particolare, l’istituto proprietario, implicando il potere del titolare di godere e disporre di un bene e di escludere altri soggetti, compreso lo Stato, dall’esercizio di tali facoltà, rappresenta una pre-condizione per lo scambio del bene e, più in generale, per le scelte economiche ad esso relative, comprese quelle che non comportano il trasferimento della titolarità del diritto. L’attribuzione di un diritto proprietario crea, pertanto, i presupposti per la formazione di un mercato della risorsa oggetto del diritto e per la determinazione della giusta quantità di produzione e del giusto prezzo attraverso il meccanismo dell’incontro volontario tra la domanda e l’offerta.<br />
Ma gli economisti individuano la rilevanza economica del diritto di proprietà individuale principalmente nella sua funzione di incentivo alla valorizzazione e all’accrescimento delle utilità del bene-oggetto, nonché allo svolgimento di attività produttive<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.<br />
Il diritto di proprietà individuale è, infine, considerato dal pensiero economico lo strumento che rende possibile internalizzare le esternalità, ossia le ricadute economiche a danno (esternalità negative) o a vantaggio (esternalità positive) dei terzi, derivanti dallo svolgimento di un’attività<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
Occorre sottolineare che, con il passaggio ad un sistema economico basato sulla produzione industriale e con l’affermarsi dell’economia di mercato, la funzione della proprietà ha conosciuto una rilevante evoluzione per effetto della quale essa non riguarda più soltanto la ripartizione di risorse naturali scarse ai fini di un loro ottimale impiego ed è divenuta il principale strumento giuridico finalizzato alla migliore ripartizione delle risorse produttive e alla remunerazione dei costi e dei rischi connessi all’attività di impresa<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>; ciò nel’ambito di un sistema di allocazione delle risorse necessarie alle attività produttive fondamentalmente basato sul successo tecnico e commerciale delle diverse iniziative imprenditoriali e determinato dalle scelte del mercato.<br />
Pertanto, non è solo sul piano individuale, ma anche su quello sociale che la rilevanza economica del diritto di proprietà si manifesta: è l’efficienza del sistema economico nel suo complesso &#8211; ed in particolar modo del sistema di mercato &#8211; ad aumentare per effetto della valorizzazione dei beni e della promozione delle attività produttive, oltre che per effetto della specializzazione del lavoro che il diritto proprietario favorisce consentendo al titolare di effettuare e realizzare diverse scelte economiche in base alle personali capacità e attitudini<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>
<p><em>2. La proprietà intellettuale nell’analisi economica del diritto</em></p>
<p>Il dibattito sull’ammissibilità di una tutela giuridica di tipo proprietario dei beni immateriali abbraccia più secoli, sin dalle elaborazioni teoriche del diritto naturale di proprietà dell’individuo sui risultati del proprio lavoro (Locke) e sui beni che esprimono la personalità (Hegel)<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, ma con maturata consapevolezza a partire dal pensiero giusnaturalista e dalla legislazione francese post-rivoluzionaria su diritto d’autore e brevetto, configurati come proprietà naturale dell’uomo sui frutti del proprio lavoro<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.<br />
John Stuart Mill<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>, già a metà del diciannovesimo secolo, individua nella promozione dell’innovazione attraverso un’idonea remunerazione degli investimenti effettuati per conseguirla la funzione fondamentale dei diritti di proprietà intellettuale.<br />
Tale funzione appare oggi ancor più evidente per quanto riguarda, in particolare, la proprietà industriale, se si considera che le invenzioni implicanti un significativo avanzamento scientifico e tecnologico richiedono lunghe, complesse e costose ricerche, spesso condotte da imprese private. E se tale sforzo non trovasse adeguata remunerazione attraverso un diritto di sfruttare economicamente in via esclusiva, sebbene per un tempo limitato, l’innovazione mancherebbe l’incentivo a proseguire nel processo di produzione dell’innovazione; le spontanee dinamiche del mercato non riuscirebbero a garantire un adeguato livello di produzione dell’innovazione, che sarebbe conseguentemente destinata a rimanere sub-ottimale dal punto di vista dell’interesse pubblico e del benessere sociale<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.<br />
Il pensiero economico ha posto bene in evidenza sin da allora la coerenza alla logica di mercato di una scelta di politica legislativa che, tra i diversi possibili sistemi di remunerazione degli investimenti nell’innovazione, opti per la proprietà intellettuale sottolineando chiaramente che tale sistema presenta il vantaggio di far ricadere i costi e i rischi dell’attività innovativa sugli utenti, ossia su coloro che beneficiano dell’innovazione, e quindi di dipendere fondamentalmente dalle loro scelte, anziché dalla discrezionalità amministrativa<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.<br />
Dunque, il riconoscimento all’imprenditore di un diritto di proprietà sull’innovazione prodotta svolge una funzione remunerativa dei costi e dei rischi dall’imprenditore stesso affrontati consentendogli di collocare quel bene sul mercato e di ricavarne un utile.<br />
Oggi, per effetto delle rivoluzionarie trasformazioni economiche di portata mondiale che hanno accompagnato e caratterizzato gli ultimi decenni della nostra storia, la componente immateriale del prodotto industriale, soprattutto nei settori tecnologicamente più avanzati, ha assunto una rilevanza assolutamente preminente, a cui corrisponde una centralità anche sul piano giuridico<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.<br />
Occorre, tuttavia, osservare che la ripartizione della disponibilità di una risorsa attraverso regole giuridiche attributive del diritto di proprietà individuale, se risulta imprescindibile per i beni materiali<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>, non è invece necessaria per i beni immateriali<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>. Le idee, le informazioni, la conoscenza sono, infatti, beni infiniti: possono essere godute e sfruttate da molti, anche da tutti, e presentano la particolarità di incrementare per effetto del moltiplicarsi degli atti di utilizzo.<br />
A tali considerazioni è, tuttavia, possibile replicare sottolineando che se le idee sono beni infiniti, non sono infinite le idee, e che la produzione di esse richiede l’impiego di notevoli risorse umane (lavoro e ingegno) ed economiche, soprattutto nei settori tecnologicamente avanzati.<br />
Realizzare un’innovazione (o, se si vuole, produrre un bene immateriale) richiede un’attività imprenditoriale con elevati costi (principalmente di ricerca) e rischi, un’attività imprenditoriale che dev’essere favorita e incentivata perché da essa dipende principalmente la crescita culturale ed economica dell’intera collettività.<br />
La proprietà intellettuale, ossia il diritto esclusivo e opponibile <em>erga omnes</em> di sfruttare economicamente l’innovazione prodotta, consente all’impresa innovatrice di recuperare tali costi attraverso la collocazione sul mercato dell’innovazione prodotta; in tal modo si risponde all’esigenza di incentivare adeguatamente l’attività di ricerca e sviluppo finalizzata all’introduzione e alla diffusione di idee innovative, e quindi, in definitiva, all’esigenza di promuovere il progresso scientifico e culturale.<br />
In questa prospettiva, dal momento che la proprietà intellettuale svolge la funzione di strumento di ripartizione dei costi e dei rischi dell’attività di impresa al fine di promuoverne lo sviluppo non diversamente dalla proprietà di beni materiali-risorse produttive, non sono pochi gli studiosi che ritengono del tutto irrilevante la natura di bene immateriale e pubblico (ovvero, come già precisato, non rivale e non esclusivo) dell’innovazione<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.</p>
<p><em>3. La tutela giuridica dell’innovazione nel pensiero economico e nel pensiero giuridico</em></p>
<p>Le ragioni di fondo dei dubbi sulla necessità, sull’ammissibilità e sull’opportunità di ricorrere ad un diritto di esclusivo sfruttamento economico dell’innovazione configurato secondo il paradigma proprietario classico al fine di remunerare gli investimenti profusi nel processo di realizzazione e diffusione dell’innovazione medesima emergono dal dibattito economico sviluppatosi sul tema già a partire dalla metà del diciannovesimo secolo. Sin da allora, infatti, si riconosce l’esigenza di un’efficace protezione giuridica dell’investimento effettuato per produrre e diffondere l’innovazione, ma si esprimono anche diversi dubbi sulla configurazione di tale protezione in termini dominicali<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.<br />
Non si è mancato di sottolineare che le dinamiche competitive del mercato offrono già sufficiente stimolo e remunerazione all’attività dell’innovatore, un innovatore che in fondo si limita ad estrapolare da un comune patrimonio di conoscenze un’idea già maturata in virtù anche del lavoro precedentemente svolto da altri.<br />
In particolare, sono stati posti in evidenza gli effetti distorsivi dell’esclusiva brevettale sottolineando che essa mal si concilia con le esigenze e i tempi dell’attività di ricerca, che premia chi per primo ha brevettato sacrificando coloro che autonomamente, sebbene successivamente, hanno raggiunto gli stessi risultati privandoli della possibilità di trarre profitto dai loro investimenti e che finisce col disincentivare la successiva attività di ricerca innovativa a causa del rigoroso regime giuridico del brevetto dipendente.<br />
E di fronte all’estendersi e all’intensificarsi della protezione giuridica della proprietà intellettuale a livello internazionale, europeo e nazionale sono molteplici le voci del pensiero economico che oggi denunciano il rischio di forti ostacoli alla futura crescita culturale e socio-economica a causa dell’eccessivo frazionamento della conoscenza in una miriade di diritti proprietari che ne impediscono l’utilizzo congiunto e coordinato<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>. Negli eccessi protezionistici dell’attuale sistema internazionale della proprietà intellettuale si ravvisa un fenomeno simile a quello che gli economisti definiscono la tragedia degli <em>anticommon,</em> l’uso inefficiente di una risorsa causato da un’eccessiva attribuzione di diritti proprietari, non meno grave della speculare tragedia dei <em>commons</em>, in cui l’inefficiente uso fino al depauperamento della risorsa è causato, invece, dalla mancanza di diritti proprietari<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.<br />
Anche il dibattito giuridico sull’ammissibilità, opportunità ed efficacia di una tutela giuridica di tipo proprietario degli interessi connessi allo sfruttamento economico delle innovazioni realizzate nel campo della tecnica, oggetto di diritto di brevetto, e nel campo dell’estetica, oggetto di diritto d’autore, è ormai risalente nel tempo<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.<br />
Sebbene tra le molteplici tecniche di protezione giuridica la privativa sia ancora quella maggiormente utilizzata nelle esperienze giuridiche occidentali ed ormai radicata nel modo di pensare il diritto della proprietà intellettuale, il giurista di oggi è sollecitato dal continuo e rapido cambiamento del contesto socio-economico e tecnologico a finalizzare la sua riflessione ad un riesame critico di questa tecnica di protezione e a considerare l’opportunità di affrancarsi dall’abitudine di utilizzare consueti schemi concettuali forse non più rispondenti a tale sottesa realtà.<br />
Sarebbe, infatti, più utile e lungimirante riconoscere che nella società post-industriale, in cui la conoscenza svolge un ruolo essenziale quale principale risorsa produttiva e fonte di ricchezza, l’esigenza fortemente avvertita di una configurazione giuridica in termini di bene della stessa difficilmente riesce a trovare adeguata risposta nel modello proprietario consegnatoci dalla tradizione giuridica occidentale, che richiama e presuppone lo schema classico fondato sull’appartenenza e sul godimento esclusivo e che attribuisce un ruolo prioritario al valore d’uso rispetto al valore di scambio<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.<br />
Ma la strada intrapresa dal legislatore in sede internazionale, europea e nazionale è stata quella dell’adattamento e del potenziamento delle tradizionali tecniche di protezione giuridica degli interessi coinvolti nella tutela giuridica dell’innovazione, anziché quella della sperimentazione di nuove e più idonee tecniche di protezione di tali interessi. E l’interesse allo sfruttamento economico dell’innovazione è ancora oggi giuridicamente protetto attraverso un diritto configurato in termini di diritto di proprietà e come tale garantito da copertura di rango costituzionale, in ambito internazionale e in diversi sistemi giuridici nazionali.<br />
Tuttavia, come nel pensiero economico, anche nel pensiero giuridico si rafforza la consapevolezza che la proliferazione di diritti proprietari sui c.d. beni della conoscenza (idee, informazioni e tecnologia), rappresenta un pericoloso ostacolo al progresso della scienza e della tecnica. E se si estende lo sguardo all’attuale disciplina del brevetto su farmaci ed invenzioni biotecnologiche in campo agricolo, il pericolo riguarda anche la salvaguardia di grandi valori antropologici, come quelli legati alla tutela della salute, dell’ambiente e della biodiversità, nonché all’equa distribuzione della ricchezza tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo.<br />
La mancanza di certezze nel calcolo di costi e benefici, reali e nel lungo termine, del regime internazionale della proprietà internazionale ha indotto diversi giuristi ed economisti a proporre addirittura una sospensione del processo di armonizzazione a livello internazionale a favore di un periodo di imparziali riflessioni e di coraggiose sperimentazioni di nuove tecniche di protezione che consentano un più adeguato bilanciamento tra gli interessi, generali e individuali, coinvolti nella tutela giuridica dell’innovazione.</p>
<p><em>4. La proprietà intellettuale quale strumento di politica economica nel sistema di civil law e nel sistema di common law</em></p>
<p>Gli eccessi protezionistici manifestati in questo settore dal diritto internazionale<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a> hanno determinato una profonda trasformazione strutturale del diritto classico della proprietà intellettuale, fondato sulla netta distinzione tra l’opera dell’ingegno e l’invenzione, tra l’innovazione di carattere estetico e l’innovazione di carattere tecnico<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>, distinzione che sta subendo una graduale erosione per effetto dell’introduzione di forme di tutela ibride, come nel caso del <em>software</em>, o <em>sui generis</em>, come nel caso delle banche dati<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.<br />
Oltre che un livellamento verso il basso dei requisiti di accesso alla tutela giuridica della proprietà intellettuale ed un’estensione dell’ambito di applicazione della tutela medesima, ne è derivato un rafforzamento del potere di controllo da parte del titolare di diritti proprietari sugli utilizzi dell’innovazione giuridicamente protetta. A giudizio di alcune voci del pensiero giuridico ed economico<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>, questo fenomeno comporterebbe, in definitiva, il rischio di ostacolare il futuro avanzamento del processo innovativo e quindi la crescita sociale, sia culturale che economica.<br />
Questa stessa linea evolutiva ha seguito la legislazione statunitense, dalla quale l’armonizzazione giuridica europea in materia di proprietà intellettuale ha attinto molto veicolando un’intensa circolazione di modelli giuridici che ha fornito nuovi impulsi al processo di convergenza dei due grandi sistemi giuridici occidentali<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>.<br />
Nell’ambito dell’esperienza giuridica internazionale, in quella europea e nelle esperienze giuridiche nazionali di area occidentale che possono considerarsi più avanzate in relazione al più elevato grado di maturità raggiunto sul piano della tutela della proprietà intellettuale, i più recenti sviluppi legislativi in materia hanno finito con l’attribuire all’istituto giuridico della proprietà intellettuale una forte connotazione di strumento di politica economica indebolendo sensibilmente quella sua funzione di strumento di politica socio-culturale che, sin dalle origini di tale istituto, ha rappresentato il fondamento del suo stesso riconoscimento giuridico.<br />
Il processo di convergenza tra il modello anglo-americano e il modello euro-continentale di tutela giuridica dell’innovazione verso la sempre più decisa caratterizzazione in senso economico dell’istituto della proprietà intellettuale trae origine dalle trasformazioni che la nozione di interesse pubblico ha conosciuto nell’esperienza giuridica statunitense già a partire dalla fine del diciannovesimo secolo.<br />
Nel sistema anglo-americano della proprietà intellettuale, sin dai primi interventi legislativi in materia di tutela giuridica dell’innovazione, l’interesse generale riferibile all’intera collettività e concernente l’incremento e la diffusione del sapere ha assunto una centrale e preminente rilevanza.<br />
Sensibilmente influenzata dalla prima legislazione del Regno Unito in materia e dall’esigenza di tutelare prioritariamente l’interesse pubblico alla diffusione della conoscenza e delle idee, la legislazione statunitense ha attribuito all’intero sistema della proprietà intellettuale un fondamento giustificativo di carattere marcatamente utilitaristico. Dalle prime leggi statali americane in materia di proprietà intellettuale<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a> emerge il riferimento, diretto o indiretto, di ognuno di essi a due valori principali: quello concernente la promozione dello sviluppo e della diffusione delle conoscenze, da un lato, e quello riguardante la protezione del diritto naturale dell’innovatore sul frutto del proprio lavoro intellettuale, dall’altro. Ma emerge anche e piuttosto chiaramente la prioritaria rilevanza dell’esigenza di promuovere l’attività intellettuale di carattere innovativo e creativo al fine ultimo di consentire alla collettività di trarne beneficio in termini di crescita culturale.<br />
I redattori della Costituzione federale del 1787, al fine di superare la frammentarietà del sistema americano di tutela della proprietà intellettuale fondato sugli interventi dei diversi legislatori statali, inserirono nel corpo della Carta fondamentale una disposizione con la quale veniva riservata al Congresso federale la competenza legislativa esclusiva in materia e ne veniva condizionato l’esercizio al perseguimento della finalità rappresentata dalla promozione del progresso scientifico e culturale<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>. La gerarchia dei valori delineata dalla Costituzione federale indicava come primario l’interesse pubblico alla promozione del progresso scientifico e culturale, rispetto al quale la temporanea esclusiva dell’inventore e dell’autore assumeva, doveva assumere, una rilevanza secondaria ed una funzione del tutto strumentale. In questo modo, la funzione di strumento di politica sociale e culturale della proprietà intellettuale veniva sancita nella Costituzione federale statunitense del 1787, che consacrava l’interesse pubblico attribuendogli una forza destinata ad influenzare tutto il successivo percorso evolutivo del sistema anglo-americano della proprietà intellettuale<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.<br />
La fondamentale funzione e dimensione sociale del diritto dell’autore e dell’inventore, che affondava le sue radici nel pensiero illuminista e che aveva caratterizzato la legislazione francese post-rivoluzionaria in materia di diritto d’autore e brevetto, fu ancor più sentita in un contesto culturale e politico, come quello degli Stati Uniti d’America immediatamente dopo la guerra di indipendenza, in cui l’individualismo rivoluzionario francese incentrato sui diritti naturali dell’uomo veniva sostituito dalla più ampia concezione americana, che faceva della felicità collettiva la finalità ultima a cui erano subordinati tutti gli altri scopi.<br />
Non solo l’evoluzione del formante legale nordamericano, ma anche quella dei formanti dottrinale e giurisprudenziale è stata supportata ed influenzata dalla gerarchia dei valori delineata dalla Costituzione federale in materia di proprietà intellettuale. E il riconoscimento costituzionale della prioritaria rilevanza dell’interesse pubblico alla promozione del progresso scientifico e culturale rispetto all’esigenza di tutela degli interessi individuali relativi allo sfruttamento economico dell’innovazione ha fatto sì che il pensiero giuridico ed il pensiero economico statunitensi abbiano sempre dimostrato una notevole attitudine a pensare in grande alle complesse tematiche della funzione della proprietà intellettuale ponendosi sul piano del bilanciamento del complessivo quadro dei molteplici interessi coinvolti e che la giurisprudenza statunitense abbia sempre affermato con decisione la rilevanza centrale dell’interesse pubblico<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.<br />
Pertanto, l’interesse pubblico alla promozione del progresso scientifico e culturale, indicato dalla stessa Costituzione federale quale fondamento giuridico dell’intero regime della proprietà intellettuale e quale limite generale dell’esercizio del potere legislativo attribuito in materia al Congresso, ha occupato sin dalle origini una posizione centrale e prioritaria nella valutazione compativa degli interessi coinvolti nella tutela giuridica dell’innovazione e rispetto ad esso la temporanea esclusiva dell’autore o dell’inventore ha sempre assunto una rilevanza secondaria ed una funzione del tutto strumentale.<br />
Ma notevoli sono stati i cambiamenti che la nozione di interesse pubblico delineatasi nel sistema statunitense della proprietà intellettuale ha subito nel tempo e tali profondi cambiamenti hanno preparato il terreno ai più recenti interventi legislativi che hanno finito col potenziare la funzione economica della proprietà intellettuale facendola prevalere rispetto a, e a discapito di, quella funzione socio-culturale che, sin dalle origini di tale sistema, ha goduto di espressa copertura costituzionale e ne ha rappresentato la sua stessa <em>ratio</em>.<br />
Già a partire dalla fine del diciannovesimo secolo, la nozione di interesse pubblico risalente al diciottesimo secolo, ispirata al pensiero filosofico illuminista, condivisa dalle prime legislazioni francese e statunitense in materia di proprietà intellettuale e coincidente con l’interesse dell’intera collettività all’incremento e alla diffusione del sapere, comincia a subire rilevanti trasformazioni. Lo sviluppo dei mezzi di comunicazioni di massa e l’industrializzazione del settore relativo alla proprietà intellettuale determinano, infatti, in quell’epoca profondi cambiamenti del sistema socio-economico nordamericano, nel quale il principale motore del processo di produzione e di divulgazione dell’innovazione comincia ad essere l’operatore economico che investe in tale processo e non più l’inventore o l’autore.<br />
Così, l’incentivo rappresentato dal riconoscimento di una temporanea esclusiva sullo sfruttamento economico dell’innovazione comincia a perde man mano la sua utilità e la sua efficacia se riferito all’inventore o all’autore, utilità ed efficacia che vengono, invece, recuperate attraverso il diretto riferimento all’operatore economico che investe nel settore industriale relativo all’innovazione incentivata.<br />
Infatti, è costui ormai che dev’essere motivato ad investire nel processo innovativo attraverso il riconoscimento di un diritto di esclusiva idoneo a garantirgli un adeguato margine di guadagno sull’iniziale investimento.<br />
Dunque, l’interesse dell’intera collettività alla promozione dell’avanzamento culturale attraverso l’incentivo rappresentato dalla temporanea esclusiva sullo sfruttamento economico dell’innovazione finisce così con l’essere strettamente connesso all’esigenza di tutelare gli interessi dell’operatore economico.<br />
I successivi sviluppi del regime della proprietà industriale fino ai più recenti interventi legislativi che &#8211; adottati sotto l’influenza della pressione esercitata sul potere legislativo dalle grandi imprese del settore forti del loro crescente peso nelle economie nazionali e mondiali &#8211; hanno determinato una notevole proliferazione dei diritti di proprietà intellettuale e una notevole estensione dell’ambito oggettivo e temporale della relativa protezione giuridica possono considerarsi una ripercussione della caratterizzazione in senso economico che la proprietà intellettuale ha assunto a partire dalla fine del diciannovesimo secolo e della centralità assunta dall’interesse dell’operatore economico alla remunerazione del proprio investimento.<br />
Il progressivo spostamento del regime internazionale, di quello europeo e di tutti i regimi nazionali dei paesi di area occidentale verso la sempre più netta centralità del fattore economico e dell’esigenza di garantire un’adeguata remunerazione dell’investimento effettuato dall’operatore economico nel processo di produzione e diffusione dell’innovazione giuridicamente protetta sta contribuendo ad attenuare ulteriormente le divergenze tra il modello euro-continentale e il modello anglo-americano della tutela giuridica dell’innovazione e sta gradualmente conducendo verso un sistema globale della proprietà intellettuale tutto incentrato sulla logica dell’investimento nel quale la funzione prettamente economica dell’istituto giuridico della proprietà intellettuale prevale decisamente sulla (e a discapito della) sua funzione di strumento di crescita socio-culturale<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>.
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Lento e faticoso è stato il percorso storico che ha condotto all’affermazione della proprietà moderna. L’istituto giuridico della proprietà è &#8211; più di ogni altro istituto &#8211; strettamente legato ad un’antropologia, ad una visione dell’uomo nel mondo, e l’umanesimo, muovendo da una visione del mondo incentrata sul soggetto, avvia la crisi della proprietà parcellizzata dell’esperienza medioevale ispirata ad una visione del mondo fondata sul bene–oggetto, preparando il graduale affermarsi della proprietà moderna delineata da giusnaturalismo e positivismo scientifico come concettualmente unitaria e astratta.<br />
Cfr. P. Grossi, <em>La proprietà e le proprietà nell’officina dello storico</em>, in E. Cortese (a cura di), <em>La proprietà e le proprietà</em>, Giuffrè, Milano, 1988, p. 228 ss.</div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> La difficoltà di analizzare esaustivamente la realtà giuridica riconducibile all’istituto proprietario alla luce della moderna articolazione delle discipline giuridiche, espressione della molteplicità degli interessi riconosciuti meritevoli di tutela dall’ordinamento, e la visione di tale istituto quale paradigma di molteplici situazione proprietarie, sul piano dei diversi poteri sulle cose, più che sotto il profilo del trasferimento e della tutela, è una consapevolezza ormai consolidata nella nostra come nelle altre dottrine civilistiche europee, sebbene importanti differenze siano ancora riscontrabili nel confronto tra i sistemi di <em>civil law</em> e di <em>common law</em>. Cfr. S. Pugliatti, <em>La proprietà e le proprietà</em>, in <em>La proprietà nel nuovo diritto</em>, Giuffrè, Milano, 1964, p. 145 ss.; A. Gambaro, <em>Il diritto di proprietà</em>, in <em>Tratt. dir. civ. e comm</em>., dir. da A. Cicu e F. Messineo, vol. VIII, t. 2, Milano, 1995; U. Mattei, <em>I diritti reali</em>, I, <em>La proprietà</em> (in collaborazione con A. Chianale e R. Caterina), in <em>Tratt. dir. civ.</em>, dir. da R. Sacco, Torino, 2001 (rist. 2006), p. 237 ss.; A. Candian, A. Gambaro e B. Pozzo, <em>Property, Propriété, Eigentum. Corso di diritto privato comparato</em>, Cedam, Padova, 1992; R. Sacco, <em>Il sistema delle fonti e il diritto di proprietà</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ</em>., 1970, p. 75 ss. e in <em>Studi in onore di Francesco Santoro-Passarelli</em>, IV, Jovene, Napoli, 1972, p. 939 ss.; S. Rodotà, <em>Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata</em>, Il Mulino, Bologna, 1981 (rist. 1990); P. Perlingieri, <em>Introduzione alla problematica della “proprietà”</em>, E.S.I., Napoli, 1971; P. Rescigno, voce <em>Proprietà (dir. priv.)</em>, in <em>Enc. dir</em>., XXXVII, Milano, 1988, p. 280 ss.</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Nell’ambito della vasta letteratura sul tema, cfr. per tutti G. Marano, <em>Diritti di proprietà</em>, in P. Ciocca e I. Musu (a cura di), <em>Economia per il diritto</em>, Bollati Boringhieri, Torino, 2006, p. 113 ss.</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Tale situazione, idonea già di per sé a determinare diseconomie, conduce al progressivo depauperamento della risorsa con conseguente danno economico per la comunità intera soprattutto quando all’uso della risorsa al solo scopo di soddisfare i bisogni primari della comunità si aggiunge anche quello finalizzato allo svolgimento di attività lucrative. Infatti, ciascun utente, nello svolgimento di tali attività, persegue i benefici economici attesi assumendo decisioni riferite ad un periodo di tempo molto limitato e che non tengono conto dei costi ad esse connessi, né tanto meno del benessere collettivo.</div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Infatti, la possibilità di escludere altri dall’uso della risorsa libera il soggetto dal timore che altri possano accedervi e sfruttarla, consentendogli, in tal modo, di scegliere tra il consumo attuale e l’investimento e di effettuare scelte individuali proiettate in un arco temporale più esteso, fondate sulla valutazione più attenta di tutte le conseguenze economiche e finalizzate alla valorizzazione del bene.</div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Cfr. M.A. Heller, <em>The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Market</em>, in <em>Harvard Law Review, </em>1998, vol. 111, p. 621 ss.</div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Tale funzione è dovuta alla corrispondenza che tale diritto realizza in capo al suo titolare tra lo sforzo compiuto (o l’investimento effettuato), il rischio insito nello svolgimento delle attività (in termini di danni arrecati a terzi ed alea del risultato) ed il vantaggio (il profitto) derivante dalle attività medesime.</div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> La proprietà, infatti, rendendo negoziabili le esternalità, le inserisce nella dinamica economica facendo sì che il costo o il beneficio di esse venga interamente sostenuto o goduto da chi ha posto in essere quell’attività.<br />
Cfr. R.H. Coase, <em>The Problem of Social Cost</em>, in <em>Journal of Law and Economics</em>, 1960, vol. 3, p. 1 ss.</div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> cfr. G. Sena, <em>Beni materiali, beni immateriali e prodotti industriali: il complesso intreccio delle diverse proprietà</em>, in <em>Riv. dir. ind</em>., 2004, I, p. 58 s.</div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Cfr. ancora G. Marano, <em>Diritti di proprietà</em>, in P. Ciocca e I. Musu (a cura di), <em>Economia per il diritto</em>, Bollati Boringhieri, Torino, 2006, p. 114 s.</div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> In tali elaborazioni teoriche si tende a ravvisare la prima giustificazione filosofica della proprietà intellettuale. Sul tema cfr. P. Drahos, <em>A Philosophy of Intellectual Property</em>, Dartmouth, Aldershot, 1996, su cui in senso critico V. Falce, <em>Sulle fondazioni filosofiche delle moderne dottrine economiche dell’innovazione</em>, in <em>Riv. dir. ind.</em>, 2004, I, pp. 125 ss.</div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Sul tema, cfr. P. Spada, <em>Parte generale</em>, in P. Auteri, G. Floridia, V. Mangini, G. Olivieri, M. Ricolfi e P. Spada, <em>Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza</em>, Giappichelli, Torino, 2005, p. 6 ss.</div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> J. Stuart Mill, <em>Principles of Political Economy</em>, London, 1848.</div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Cfr. W.M. Landes e R.A. Posner, <em>An Economic Analysis of Copyright Law</em>, in <em>Journal of Legal Studies</em>, 1989, vol. 18, n. 2, p. 325 ss.</div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Accanto alla possibilità di una diretta produzione pubblica (statale) dell’innovazione, l’analisi economica individua altre due strade alternative: quella della fornitura di sussidi e premi ai produttori di innovazione e quella dell’attribuzione di un’esclusiva (o privativa) sull’idea innovativa delineata in termini di <em>monopoly right </em>(espressione volta ad evidenziare la posizione di forza del titolare, che ha il potere di decidere in ordine allo sfruttamento dell’idea innovativa, al cui beneficio individuale deve corrispondere il beneficio sociale dell’incentivo alla produzione di idee innovative) o <em>property right</em> (espressione che richiama l’attenzione sulla conquista storica, che accomuna ormai tutti i moderni regimi della proprietà intellettuale, del superamento del sistema accentrato di privilegi, sostituito dal sistema decentrato del generale riconoscimento di privative, e che evidenzia il carattere esclusivo e trasferibile del diritto).</div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Tutti i prodotti industriali sono la sintesi e la risultante di una componente materiale (gli strumenti e la materia) e di una componente immateriale (il <em>know how</em>, le tecniche e i modelli, tradizionali o di nuova invenzione). Se le tecniche e i modelli sono ormai diffusi e caduti in pubblico dominio la loro rilevanza rispetto alla componente materiale è minima, ma se si tratta di un prodotto innovativo, la componente immateriale assume un valore prevalente. In tali casi, i costi affrontati per la ricerca e lo sviluppo dell’idea innovativa sono notevolmente superiori rispetto al costo della materia impiegata.</div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Beni materiali che sono, per loro intrinseca natura, beni privati (in senso economico), ossia rivali (suscettibili di un uso limitato, per cui l’uso da parte di un soggetto esclude, o quanto meno limita, quello da parte di altri) ed esclusivi.</div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Beni immateriali che sono, per loro intrinseca natura, beni pubblici (ancora in senso economico), ossia non rivali (il godimento e lo sfruttamento da parte di un soggetto non interferiscono con quelli di altri) e non esclusivi.</div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Cfr. G. Sena, <em>Beni materiali, beni immateriali e prodotti industriali: il complesso intreccio delle diverse proprietà</em>, in <em>Riv. dir. ind</em>., 2004, I, p 57 s.</div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Cfr. M.N. Rothbard, <em>Man, Economy and State with Power and Market</em>, Ludwig von Mises Institute, Auburn, 2004, p. 1133 ss.</div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Sul tema cfr. per tutti K.E. Maskus e J.H. Reichman, <em>The Globalization of Private Knowledge Goods and the Privatization of Global Public Goods</em>, in K.E. Maskus e J.H. Reichman (a cura di),<em> International Public Goods and Transfer of Technology under a Globalized Intellectual Property Regime</em>, Cambridge University Press, New York, 2005, p. 3 ss.; T.G. Palmer, <em>Are Patents and Copyrights Morally Justified? The Philosophy of Property Rights and Ideal Objects</em>, in <em>Harvard Journal of Law and Public Policy</em>, 1990, vol. 13, n. 3, p. 817 ss.</div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Cfr. T.G. Palmer, <em>Intellectual Property: A Non-Posnerian Law and Economics Approach</em>, in <em>Hamline Law Review</em>, 1989, n. 12, p. 261 ss.</div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Nell’ambito dell’ampia letteratura giuridica sul tema e senza oltrepassare i confini nazionali, cfr. P. Greco, <em>I diritti sui beni immateriali</em>, Torino, 1948; R. Franceschelli, <em>Beni immateriali (Saggio di una critica del concetto)</em>, in <em>Riv. dir. ind</em>., 1956, I, p. 381 ss.; M. Are, <em>Beni immateriali</em>, in <em>Enc. dir.</em>, V, Milano, 1959, p. 244 ss.; T. Ascarelli, <em>Teoria della concorrenza e dei beni immateriali</em>, Milano, 1960; G. Oppo, <em>Creazione ed esclusiva nel diritto industriale</em>, in <em>Riv. dir. comm</em>., 1964, I, p. 187 ss.; G. Ferri, <em>Creazioni intellettuali e beni immateriali</em>, in <em>Studi in memoria di Ascarelli</em>, II, Milano, 1969, p. 617 ss.; G. Giacobbe, <em>Proprietà intellettuale</em>, in <em>Enc. dir.</em>, XXXVII, Milano, 1988, p. 368 ss.; D. Messinetti, <em>Beni immateriali</em>, in <em>Enc. giur. it.</em>, vol. V, Roma, 1988, p. 1 ss.; O.T. Scozzafava, <em>I beni e le forme giuridiche di appartenenza</em>, Milano, 1982; G. Pugliese, <em>Dalle </em>“res incorporales” <em>del diritto romano ai beni immateriali in alcuni sistemi giuridici odierni</em>, in <em>Riv. trim. dir. e proc. civ.</em>, 1982, p. 1137 ss.</div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> A questo riguardo, è utile osservare che nell’ambito della proprietà intellettuale le categorie «proprietà» e «beni» si riferiscono a fenomeni che riguardano il lavoro innovativo e produttivo degli uomini, più che la signoria dell’uomo sulla cosa.</div>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Negli ultimi decenni, infatti, il diritto internazionale, la cui evoluzione ha condotto alla deregolamentazione e liberalizzazione dei vari settori del mercato, relativamente alla proprietà intellettuale, il settore forse più importante in termini di potenzialità di crescita, si è invece sempre più orientato verso un progressivo rafforzamento degli <em>standard</em> minimi di protezione ed una maggiore regolamentazione.</div>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> A cui corrisponde l’architettura legislativa segnata dalle due grandi Convenzioni internazionali, quella di Parigi del 1883 sulle innovazioni nel settore della tecnica (brevetti per invenzioni, disegni e modelli industriali, oltre che sui segni distintivi e sulla concorrenza sleale) e quella di Berna del 1886 sulle innovazioni nel campo dell’estetica (diritto d’autore o <em>copyright</em>).</div>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Sul tema, cfr. M. Ricolfi, <em>La tutela della proprietà intellettuale fra incentivo all’innovazione e scambio ineguale</em>, in <em>Riv. dir. ind.</em>, 2002, I, p. 514 ss.</div>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> La “deriva protezionistica” dell’attuale regime della proprietà intellettuale ha suscitato una decisa contestazione nell’ambito della riflessione scientifica e dell’opinione pubblica. Negli ultimi anni, infatti, si è sviluppato e ampiamente diffuso un vivace movimento di contestazione che ha fortemente denunciato l’inammissibilità di un dominio di pochi su un patrimonio comune dell’umanità quale è, e quale dovrebbe essere considerata, la conoscenza, sottolineando la pericolosità del conseguente rischio di una «feudalizzazione» della cultura. Cfr. per tutti L. Lessig, <em>The Future of Ideas: the Fate of Common in a Connected World</em>, Random House, New York, 2001.</div>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Tale processo ha condotto alla creazione di un patrimonio comune di valori culturali, prima ancora che di regole e soluzioni giuridiche. Sul tema, cfr., per tutti, G. Davies, <em>The Convergence of Copyright and Authors’ Rights. Reality or Chimera?</em>, in <em>International Review of Industrial Property and Copyright Law</em>, 1995, vol. 26, p. 964 ss.</div>
<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Conquistata l’indipendenza dal Regno Unito e costituiti gli Stati Uniti d’America, le prime leggi americane in materia di proprietà intellettuale vennero introdotte da una risoluzione del Congresso federale del 1783, che spronava gli Stati membri della federazione a legiferare in materia. Tra il 1783 ed il 1786 dodici Stati diedero seguito alla risoluzione.</div>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> La sezione ottava del primo articolo della Costituzione federale degli Stati Uniti riconosce il potere del Congresso federale di «promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, garantendo per periodi limitati agli autori e agli inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e sulle loro scoperte».</div>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Cfr. P. Samuelson, <em>Economic and Constitutional Influences on Copyright Law in the United States</em>, in <em>European Intellectual Property Review</em>, 2001, vol. 23, p. 409 ss.</div>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Nell’ambito di una nutrita serie di pronunce, in particolare della Corte Suprema degli Stati Uniti, in materia di proprietà intellettuale, si veda per tutti il ben noto caso <em>Fox Film Corp. v. Doyal</em>, 286 U.S. 123, 127, 52 S. Ct. 546, 76 L. Ed. 1010 (1932), in cui la Corte Suprema ha sostenuto che «l’unico interesse degli Stati Uniti ed il primo obiettivo che essi perseguono con la concessione di un monopolio risiedono nei benefici di ordine generale che il pubblico trae dal lavoro dei creatori».</div>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Sul tema cfr. per tutti G. Mazzei, <em>Pubblico dominio della conoscenza e tutela giuridica dell’innovazione estetica</em>, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/questioni-di-analisi-economica-della-proprieta-intellettuale/">Questioni di analisi economica della proprietà intellettuale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Il potere economico sottoposto al controllo  di diritto antitrust. Persistenti divergenze tra Stati Uniti, Unione Europea, Germania e Regno Unito</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-potere-economico-sottoposto-al-controllo-di-diritto-antitrust-persistenti-divergenze-tra-stati-uniti-unione-europea-germania-e-regno-unito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 17:44:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-potere-economico-sottoposto-al-controllo-di-diritto-antitrust-persistenti-divergenze-tra-stati-uniti-unione-europea-germania-e-regno-unito/">Il potere economico sottoposto al controllo  di diritto &lt;i&gt;antitrust&lt;/i&gt;. Persistenti divergenze tra Stati Uniti, Unione Europea, Germania e Regno Unito</a></p>
<p>Sommario: 1. Le nozioni di monopolio e posizione dominante. – 2. I criteri di individuazione del mercato geografico di riferimento. – 3. I criteri di individuazione del mercato di riferimento relativo al prodotto. – 4. Il criterio temporale. – 5. Gli elementi costitutivi del potere di mercato. – 6. La</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-potere-economico-sottoposto-al-controllo-di-diritto-antitrust-persistenti-divergenze-tra-stati-uniti-unione-europea-germania-e-regno-unito/">Il potere economico sottoposto al controllo  di diritto &lt;i&gt;antitrust&lt;/i&gt;. Persistenti divergenze tra Stati Uniti, Unione Europea, Germania e Regno Unito</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p>Sommario: 1. Le nozioni di monopolio e posizione dominante. – 2. I criteri di individuazione del mercato geografico di riferimento. – 3. I criteri di individuazione del mercato di riferimento relativo al prodotto. – 4. Il criterio temporale. – 5. Gli elementi costitutivi del potere di mercato. – 6. La rilevanza del criterio comportamentale nelle elaborazioni giurisprudenziali.</p>
<p><em>1. Le nozioni di monopolio e posizione dominante</em></p>
<p>Sono significative le divergenze ancora riscontrabili tra gli ordinamenti della <em>western legal tradition</em> in tema di criteri di individuazione del potere economico sottoposto al controllo ai sensi della disciplina <em>antitrust<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1"><strong>[1]</strong></a></em>.<br />
Volgendo lo sguardo alle esperienze giuridiche di Stati Uniti d’America, Unione europea, Germania e Regno Unito &#8211; che possono considerarsi tra le più avanzate in considerazione del grado di maturità raggiunto dai rispettivi ordinamenti giuridici in materia di tutela della libertà di iniziativa economica e della concorrenza &#8211; appare utile porre in evidenza, in primo luogo, alcune differenze terminologiche<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.<br />
La legislazione <em>antitrust</em> statunitense utilizza il termine &lt;&lt;monopolizzare&gt;&gt; attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi monopolizza, tenta di monopolizzare, si unisce o cospira al fine di monopolizzare qualsiasi parte del commercio interno ed estero degli Stati Uniti<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.<br />
In mancanza di una definizione legislativa di monopolio, è stato il formante giurisprudenziale statunitense ad individuarne i seguenti elementi costitutivi: il possesso di <em>un determinato potere nell’ambito del mercato di riferimento, alcuni rilevanti aspetti della</em> condotta che denotano l’acquisizione o il mantenimento intenzionale di tale potere<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, nonché, sul piano degli effetti del potere economico, la possibilità per l’impresa che lo detiene di &lt;&lt;escludere la concorrenza quando vuole&gt;&gt;<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
La normativa europea in materia di <em>antitrust</em> non usa il termine &lt;&lt;monopolio&gt;&gt;, ma usa la locuzione &lt;&lt;posizione dominante&gt;&gt; per proibirne l’abuso, omettendo di fornirne una definizione e di individuarne gli elementi costitutivi<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>. Anche in questo caso, è intervenuto il formante giurisprudenziale a colmare la lacuna: la Corte di giustizia ha statuito che la posizione dominante comporta &lt;&lt;una posizione di forza economica che consente all’impresa che la detiene sia di impedire lo svolgimento di una concorrenza efficace nel mercato di riferimento, sia di comportarsi in maniera sostanzialmente indipendente rispetto ai concorrenti, ai clienti e in ultima analisi ai consumatori&gt;&gt;<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>. Ai fini della configurabilità di un abuso di posizione dominante non è necessario che vi sia un monopolio o un quasi monopolio<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
Sebbene sia riscontrabile più d’una similitudine tra le nozioni che emergono dal sistema statunitense di diritto <em>antitrust</em> e da quello europeo<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, è tuttavia possibile porre in evidenza alcune rilevanti divergenze.<br />
La fattispecie delineata dal diritto europeo<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> si riferisce alla relativa indipendenza dell’impresa dominante rispetto alle altre imprese operanti nello stesso mercato di riferimento, mentre la fattispecie configurata dal diritto statunitense è incentrata sulla detenzione da parte del monopolista di un potere economico sufficiente a danneggiare la struttura competitiva del mercato di riferimento, un potere spesso misurabile in termini di danni procurati ai concorrenti.<br />
Dalla prassi europea emerge una nozione di concorrenza dotata di un notevole grado di flessibilità che tende a renderla funzionale alle esigenze del processo di integrazione e quindi agli obiettivi che esso persegue. Se è mancata nel contesto europeo una precisa individuazione del contenuto economico della nozione di concorrenza, ciò si deve proprio al fatto che l&#8217;oggetto della tutela giuridica europea in questa materia è sempre stato ricondotto dalle istituzioni competenti a considerazioni <em>lato sensu</em> politiche<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<br />
La principale finalità perseguita dalla <em>Gesetz gegen Wettbewerbsbe-schränkungen</em> (GWB), la legge tedesca contro le restrizioni della concorrenza<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, è la tutela della libertà di concorrenza mediante il divieto di accordi di cartello, il controllo sugli abusi perpetrati da operatori economici in posizione di dominanza e sulle operazioni di fusione, nonché mediante la proibizione di determinati comportamenti di natura anticoncorrenziale o discriminatoria<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>. Essa, dunque, non proibisce la monopolizzazione dei mercati, ma contiene norme che puniscono le condotte abusive poste in essere da operatori economici in posizione dominante<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.<br />
La legge tedesca definisce espressamente la &lt;&lt;posizione di dominanza&gt;&gt; sul mercato e, nel farlo, individua e distingue tre situazioni da sottoporre al controllo ai sensi del diritto <em>antitrus</em>t: un’impresa è in posizione di dominanza se non ha concorrenti, se non è esposta ad una notevole concorrenza o se occupa una posizione preminente rispetto ai suoi concorrenti<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.<br />
La prima fattispecie di posizione dominante si verifica quando un’impresa, non avendo concorrenti, si trova in una situazione nella quale gli economisti classici individuano un monopolio.<br />
La seconda fattispecie di dominanza sul mercato si perfeziona quando l’impresa non è esposta ad una concorrenza vigorosa trovandosi in una situazione caratterizzata dalla mancanza di uno qualsiasi degli elementi che connotano l’attività competitiva.<br />
La terza fattispecie, corrispondente ad una posizione di preminenza rispetto ai concorrenti, si presume esistente qualora l’impresa detenga quote di mercato di una certa dimensione. Più in particolare, la posizione di dominanza è presunta qualora un’impresa disponga di una quota di mercato di almeno un terzo con riferimento ad particolare tipo di beni o di servizi commerciali, qualora due o tre imprese dispongano insieme di una quota di mercato maggiore o uguale al cinquanta per cento, oppure cinque o meno imprese dispongano congiuntamente di una quota di mercato maggiore o uguale a due terzi del totale<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.<br />
Tale presunzione può essere superata con la prova contraria. La verifica in questo terzo caso non si limita, pertanto, alle caratteristiche strutturali, ma prende in considerazione una serie di fattori quali le quote di mercato relative, la forza finanziaria e la solidità patrimoniale, l’accesso alle forniture o ai mercati di vendita, i legami con le altre imprese, le barriere legali o di fatto all’entrata e la capacità di scambio dell’offerta e della domanda con altri beni o servizi commerciali<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<br />
Il regime <em>antitrust </em>britannico ha subito l&#8217;influenza della legislazione statunitense in misura molto maggiore di quanto non l’abbia ricevuta dalla legislazione europea, e, come il regime statunitense, è informato fondamentalmente a criteri discrezionali, più che a precise previsioni normative di valori percentuali stabiliti <em>a priori</em>.<br />
Il Regno Unito è senz’altro uno dei paesi al mondo in cui ha trovato maggiore espressione la filosofia liberale, che ripone fiducia nel mercato quale più giusto ed efficace strumento di distribuzione delle risorse, e la legislazione britannica in materia di <em>antitrust</em> è la prima ad essere stata introdotta in ambito europeo<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.<br />
La prima legislazione <em>antitrust</em> moderna britannica ha visto la luce nel 1948, con l’approvazione del <em>Monopolies and Restrictive Practices (Inquiry and Control) Act</em><a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.<br />
Da quel momento in poi e fino alle epocali riforme avvenute nel 1998 e nel 2002, che hanno profondamente trasformato la struttura generale del regime <em>antitrust</em> britannico e lo hanno definitivamente allineato al regime dell’Unione europea<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>, il diritto a tutela della concorrenza ha conosciuto nel Regno Unito uno sviluppo lento, incerto, frammentario ed erratico in quanto non sorretto da una chiara e lungimirante visione politica<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.<br />
Il diritto <em>antitrust</em> britannico mira a verificare l’esistenza di una &lt;&lt;situazione di monopolio&gt;&gt; volgendo l’attenzione agli effetti della condotta dell’impresa o delle imprese in tale situazione in grado di ledere l’interesse pubblico.<br />
La situazione di monopolio è definita dalla legge britannica<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a> distinguendo il suo manifestarsi in relazione all’offerta di beni e di servizi ed in relazione alle esportazioni.<br />
In relazione all’offerta di beni e servizi, esiste una situazione di monopolio quando una sola impresa o un gruppo di imprese collegate detengono almeno un quarto del mercato, oppure quando, per effetto di un accordo, determinati beni e servizi, qualunque ne sia la tipologia, non sono affatto presenti nel Regno Unito. In relazione alle esportazioni, tale situazione esiste se almeno un quarto dei beni, anche in questo caso qualunque ne sia la tipologia, è prodotto da una sola impresa o dai membri di un gruppo di imprese collegate.<br />
Pertanto, nel sistema di diritto <em>antitrust</em> britannico la verifica dell’esistenza di una situazione di monopolio è essenzialmente di carattere strutturale dal momento che si riferisce all’entità della quota di mercato detenuta.<br />
Si tratta di una quota di mercato di dimensione notevolmente inferiore alle <a name="qui"></a>quote previste dal diritto <em>antitrust </em>statunitense e da quello europeo ai fini della configurabilità, rispettivamente, di un monopolio e di una posizione dominante.<br />
Dal momento che la legislazione britannica non attribuisce rilevanza ad altri fattori, ai fini dell’apertura della procedura di controllo ai sensi del diritto <em>antitrust</em> non è necessario prendere in considerazione e valutare altri elementi quali la dimensione assoluta, le barriere all’entrata, le quote relative di mercato o la solidità finanziaria. Pertanto, da un lato, nessuno di questi fattori potrà legittimare l’attivazione di un’istruttoria nei confronti di un’impresa che detiene una quota inferiore del venticinque per cento del mercato, dall’altro, è sufficiente il superamento di tale soglia perché la procedura istruttoria venga attivata.<br />
Tuttavia, se ai sensi della legge <em>antitrust</em> tedesca si ha una presunzione di dominanza di mercato in presenza di un’impresa che detiene una quota di mercato pari ad un terzo, ai sensi della legge <em>antitrust</em> britannica, in presenza di un’impresa che detiene il venticinque per cento del mercato, non vi è alcuna presunzione con riguardo agli effetti del potere economico rispetto all’interesse pubblico.<br />
<a name="_Toc66942450"></a></p>
<p><em>2. I criteri di individuazione del mercato geografico di riferimento</em></p>
<p>In ognuno dei sistemi di diritto <em>antitrust</em> analizzati e posti a confronto, la rilevazione del potere di mercato da sottoporre al controllo comporta necessariamente l’individuazione di un determinato ambito geografico di riferimento.<br />
La legislazione statunitense si riferisce genericamente alla monopolizzazione di qualsiasi parte del commercio interno ed estero degli Stati Uniti<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>. La dimensione del mercato geografico di riferimento può variare, potendo corrispondere al territorio di una singola città o comprendere l’intero territorio degli Stati Uniti.<br />
Tuttavia, la giurisprudenza statunitense ha stabilito che, nel tracciare i confini dell’area di mercato in cui opera il venditore e nel quale il compratore può soddisfare le proprie esigenze, occorre stabilire l’ambito territoriale in cui il potenziale compratore può rintracciare i potenziali fornitori<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>. L’area geografica in cui il compratore ha o, in assenza di un monopolio, avrebbe un’effettiva possibilità di scelta fra vari prezzi e prodotti alternativi dipende dai fattori economici che regolano il mercato, tra i quali la distanza da coprire nel fornire beni e servizi compatibilmente con determinati criteri di economicità ed efficienza<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.<br />
Ai fini dell’individuazione del mercato geografico di riferimento, anche il diritto europeo<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a> pone, in termini piuttosto generici, la posizione dominante in rapporto al mercato comune o ad una parte sostanziale dello stesso.<br />
Secondo la Corte di giustizia<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>, un mercato geograficamente delimitato è l’area in cui le condizioni oggettive della concorrenza relativamente ad un determinato prodotto sono omogenee, ossia sufficientemente uniformi per tutti gli operatori economici<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>.<br />
Quanto alla sua estensione, esso può limitarsi al territorio di un singolo Stato membro, ma non può in ogni caso superare quella del territorio dell’Unione europea. Tuttavia, nel valutare se un’impresa è dominante, occorre prendere in considerazione anche la concorrenza esistente e quella potenziale da parte di imprese che operano al di fuori del mercato selezionato<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>.<br />
Il considerare un determinato territorio parte sostanziale del mercato comune dipende da diversi fattori quali la prassi, il consolidamento dei confini dei mercati nazionali, le distanze e i costi di trasporto<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.<br />
Nonostante la legislazione antimonopolistica tedesca non contenga alcun riferimento specifico al mercato geograficamente delimitato, la relativa nozione è ben chiara nella prassi e le verifiche condotte per individuarlo in concreto non appaiono particolarmente diverse da quelle effettuate ai sensi della normativa statunitense ed europea. Anche in questo caso, il mercato è delimitato dai confini del territorio nazionale, ma può essere circoscritto ad una parte soltanto di esso.<br />
Stabilita l’area geografica in cui il prodotto di riferimento si vende e si compra, vengono presi in esame i limiti imposti dai fornitori o dagli acquirenti nei contratti ed i limiti che di fatto incontra l’offerta all’interno di quel delimitato ambito geografico<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>.<br />
Come rilevato, ai sensi del diritto <em>antitrust</em> britannico, una situazione di monopolio si verifica nel caso in cui un’impresa o i membri di un gruppo di imprese collegate vendono o acquistano un quarto dei beni o dei servizi di una particolare tipologia nell’ambito del Regno Unito. Sebbene la legge britannica indichi chiaramente come mercato geografico di riferimento l’intero territorio nazionale, è senz’altro possibile promuovere un’indagine conoscitiva selezionando un mercato geografico di riferimento che sia circoscritto ad una parte soltanto di esso<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>, ovvero in cui ci sia una situazione di monopolio sull’esportazione di beni di una data tipologia dal Regno Unito, in generale o in relazione a ciascun mercato estero singolarmente considerato<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.<br />
Il sistema di diritto antitrust britannico, presenta alcuni elementi di peculiarità anche con riferimento alla delimitazione del mercato geografico di riferimento dal momento che essa è effettuata a discrezione dell’autorità di controllo, la quale può alterare l’individuazione del mercato di riferimento relativo al prodotto nel corso del procedimento e tenendo conto dell’attività concorrenziale nei diversi sottomercati. In linea di principio, pertanto, non sembrano esservi motivi per cui tale autorità non possa suddividere il territorio nazionale in sottomercati geografici separati con riferimento ai quali condurre l’attività istruttoria.<br />
Nei diversi sistemi di diritto <em>antitrust </em>analizzati la selezione del mercato geografico di riferimento da parte dell’autorità di controllo può essere contestata dinnanzi all’autorità giudiziaria competente ed è effettuata in base agli elementi di prova raccolti ed esaminati.</p>
<h3></h3>
<p><em>3.</em> <em>I criteri di individuazione del mercato di riferimento relativo al prodotto</em></p>
<p>L’individuazione del mercato di riferimento relativo al prodotto è l’ulteriore e necessario passaggio della delimitazione dell’ambito entro il quale dev’essere effettuato l’accertamento dell’esistenza di un potere economico da sottoporre al controllo ai sensi del diritto <em>antitrust</em>.<br />
Per quanto riguarda l’esperienza giuridica statunitense, la Corte Suprema ha respinto il principio secondo cui solo prodotti fisicamente identici compongono il mercato di un prodotto ed anche quello secondo cui, ai fini della individuazione del mercato di riferimento, i prodotti presi in considerazione devono essere fungibili. La Corte ha, invece, ritenuto possibile comprendere anche prodotti alternativi trattati dai consumatori come &lt;&lt;ragionevolmente intercambiabili per il raggiungimento di un determinato scopo&gt;&gt;; essa ha anche considerato ammissibile includere nel mercato relativo ad un determinato prodotto ogni altro prodotto in considerazione dell’elevata elasticità indiretta della domanda, per effetto della quale un leggero calo del prezzo di un prodotto è sufficiente a spingere un gran numero di consumatori a utilizzarlo in sostituzione di un prodotto presente nel mercato<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>.<br />
In termini analoghi, ma in direzione opposta, è possibile individuare un limitato mercato di riferimento relativo al prodotto in presenza di una notevole preferenza da parte dei consumatori per certi prodotti o in presenza del riconoscimento da parte degli operatori del settore di caratteristiche distintive della relativa domanda<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>.<br />
L’individuazione, nell’ambito di un mercato di riferimento relativo al prodotto, di sottomercati ben definiti è stata ritenuta possibile dalla Corte Suprema nei casi in cui si è in presenza di una ragionevole intercambiabilità d’uso o di una elasticità indiretta della domanda fra determinati prodotti e i suoi succedanei. Più in particolare, la delimitazione di un ben definito sottomercato può basarsi sul suo riconoscimento da parte degli operatori del settore o del pubblico dei consumatori come entità economica separata, ovvero sulle caratteristiche e sugli usi peculiari del prodotto, oppure sulla singolarità dei metodi di produzione, sull’esistenza di una clientela e prezzi ben distinti, sulla particolare sensibilità alle variazioni di prezzo o, ancora, sulla presenza di rivenditori specializzati<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>.<br />
E’ utile, tuttavia, sottolineare che i tentativi di limitare il mercato di riferimento ai prodotti di un solo produttore non sono riusciti.<br />
Nonostante le riscontrabili affinità di linguaggio fra alcune delle sentenze della Corte Suprema statunitense e della Corte di giustizia dell’Unione europea, occorre rilevare che l’esperienza giuridica europea appare connotata dalla maggiore tendenza del formante giurisprudenziale a selezionare mercati di riferimento relativi al prodotto piuttosto ristretti.<br />
Basti considerare, ad esempio, che il principio di intercambiabilità risulta applicato molto più frequentemente nell’ambito dell’esperienza giuridica statunitense rispetto a quella europea. Infatti, la Corte di giustizia ha dato all’intercambiabilità e al principio della elasticità indiretta della domanda solo un’applicazione limitata, tendendo piuttosto a ritenere che in mancanza di una costante disponibilità di beni sostitutivi nel lungo periodo è possibile la selezione di un mercato ristretto relativamente al prodotto<a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>.<br />
Il formante giurisprudenziale dell’ordinamento giuridico europeo, da un lato, ha riconosciuto la possibilità che uno stesso prodotto appartenga a mercati che si differenziano per struttura e per condizioni competitive<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>, dall’altro lato, ha ritenuto che il trattamento dei diversi sottomercati come parti di uno stesso mercato &lt;&lt;presuppone un grado sufficiente di intercambiabilità fra tutti i prodotti che fanno parte dello stesso mercato limitatamente ad un uso specifico di tale prodotto&gt;&gt;<a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>.<br />
La giurisprudenza europea ha ritenuto possibile delimitare il mercato di riferimento relativo al prodotto anche sul lato dell’offerta. In tali casi, la valutazione è per lo più condizionata dalle caratteristiche relative all’uso del prodotto in esame, più che da quelle riguardanti la sua produzione<a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>.<br />
Nell’esperienza giuridica tedesca il mercato di riferimento relativo al prodotto comprende tutti i beni o i servizi che sono considerati dai consumatori funzionalmente intercambiabili in relazione alla qualità, all’uso e al prezzo.<br />
Sulla base di questo principio, il sistema di diritto <em>antitrust</em> tedesco risulta connotato dalla tendenza ad individuare mercati concernenti il prodotto piuttosto ristretti.<br />
Nell’esperienza giuridica britannica, le definizioni legislative di monopolio complesso e di monopolio in relazione alle esportazioni individuano una situazione di monopolio nei casi in cui un’impresa o i membri di un gruppo di imprese collegate acquistano o vendono almeno un quarto dei beni o dei servizi di una particolare tipologia. In mancanza di una più specifica definizione, sembra che l’espressione &lt;&lt;di una particolare tipologia&gt;&gt; si applichi a qualsiasi tipo di beni o servizi, indipendentemente dal fatto che siano venduti separatamente o congiuntamente<a title="" href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>.<br />
Non sono riscontrabili disposizioni legislative, né prassi amministrative che prevedono una definizione del mercato di riferimento relativo al prodotto informata al concetto di intercambiabilità elaborato dal pensiero economico.<br />
E’ possibile affermare che nel Regno Unito la prassi manifesta la tendenza all’individuazione di mercati di riferimento relativi al prodotto piuttosto ristretti, effettuata in genere in base all’opinione degli operatori del settore, anche se risulta piuttosto difficile riscontrare una linea di tendenza uniforme nella selezione di tali mercati.<br />
In linea di principio, nell’esperienza giuridica britannica si ritiene necessario che il soggetto che sollecita l’indagine sia in possesso di elementi probatori sufficienti per poter affermare che un operatore detiene una determinata quota di mercato in relazione al mercato di riferimento, sebbene questo aspetto non sia espressamente disciplinato.<br />
In base al principio dell’abuso di potere amministrativo, si ritiene, inoltre, che la selezione del mercato di riferimento possa essere sottoposta al controllo dell’autorità giudiziaria; ma non sembra si siano verificati casi del genere in passato. Quella della ripartizione di competenza tra l’autorità giudiziaria e l’autorità amministrativa di controllo in questa materia è, comunque, una questione ancora piuttosto dibattuta.<br />
L’analisi comparativa delle diverse esperienze giuridiche analizzate e poste a confronto in tema di selezione del mercato di riferimento relativo al prodotto consente di rilevare un aspetto comune a tutti i sistemi di diritto <em>antitrust </em>considerati, rappresentato in definitiva dalla mancanza di criteri legislativamente prestabiliti ai fini dell’individuazione dei mercati medesimi e dalla conseguente scarsa prevedibilità e certezza giuridica su questo piano in tutti gli ordinamenti esaminati.<br />
Ciò posto, sono significative le differenze emerse con riguardo ai criteri di analisi economica privilegiati dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa in sede selezione del mercato relativo al prodotto.<br />
Nell’esperienza di diritto <em>antitrust</em> statunitense, come in quella europea ed in quella tedesca, ai fini della definizione del mercato di riferimento relativo al prodotto, è ammesso il ricorso al principio della sostituibilità sul lato della domanda proposto dagli economisti, con particolare riguardo all’aspetto della intercambiabilità d’uso. E, nel rilevare tale sostituibilità, nell’esperienza statunitense ed in quella europea è riconosciuta l’importanza dell’elasticità della domanda rispetto al prezzo.<br />
Inoltre, le Corti statunitensi sono disposte a misurare il potere di mercato nell’ambito di sottomercati ben definiti, un concetto non estraneo al sistema <em>antitrust</em> europeo, ma che non trova applicazione formale in quello tedesco ed in quello britannico.<br />
L’esperienza giuridica britannica si distingue nettamente dalle altre analizzate per la scarsa rilevanza finora riconosciuta a tali strumenti formali di analisi economica e per il ricorso in sede di indagine conoscitiva a criteri di selezione individuati quasi <em>ad hoc</em>, quindi piuttosto variabili ed imprevedibili.</p>
<p><em>4. Il criterio temporale</em></p>
<p>Quella relativa al periodo durante il quale l’impresa ha goduto dei vantaggi derivanti dalla detenzione di una consistente quota di mercato si aggiunge alle altre e già analizzate valutazioni da effettuare ai fini della rilevazione di una posizione di potere economico da sottoporre a controllo ai sensi del diritto <em>antitrust</em>.<br />
A tal riguardo, il formante dottrinale statunitense, pur riconoscendo che, in ogni caso, le indagini effettuate sulla struttura del mercato comprendono anche le variazioni di lungo termine della struttura stessa, ha suggerito il criterio delle detenzione per almeno cinque anni di una quota di mercato superiore al settantacinque per cento<a title="" href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>.<br />
Il formante giurisprudenziale statunitense ha ritenuto possibile considerare non indicativa dell’esistenza di una posizione di monopolio anche una quota di mercato molto elevata, ma in via di progressiva riduzione<a title="" href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>.<br />
Nell’esperienza giuridica europea, pur considerandosi sottoposte a verifica anche le posizioni di dominio temporaneo nei casi in cui ne derivi per l’impresa un vantaggio insolito e notevole<a title="" href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>, si è tuttavia ritenuto che le condizioni che determinano una posizione dominante debbano sussistere per un periodo di tempo sufficientemente lungo<a title="" href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>.<br />
La notevole importanza attribuita all’elemento temporale nell’esperienza giuridica tedesca è tale da indurre a ritenere che la posizione dominante di un’impresa non deve essere semplicemente temporanea e che nell’arco di un breve periodo (della durata anche di un solo anno) possono definirsi diversi mercati per effetto del diversificarsi dell’offerta e talvolta anche della domanda.<br />
Più che riguardare la valutazione dell’esistenza di una situazione di monopolio, per la quale occorre verificare le condizioni di mercato alla data dell’indagine conoscitiva e non è necessario dimostrare la detenzione della quota per più di un breve periodo, la rilevanza dell’elemento temporale nell’esperienza giuridica britannica riguarda la valutazione delle questioni di interesse pubblico. Ai fini di tale valutazione, infatti, le variazioni a lungo termine sono, invece, decisamente rilevanti.</p>
<p><em>5. Gli elementi costitutivi del potere di mercato</em></p>
<p>Il possesso di un notevole potere di mercato rappresenta evidentemente la condizione primaria per l’applicabilità delle norme a tutela della concorrenza in ognuno dei sistemi di diritto <em>antitrust </em>analizzati e posti a confronto, ma l’entità del potere a tal fine richiesto varia sensibilmente.<br />
In ognuna delle esperienze giuridiche esaminate l’entità del potere di mercato che dev’essere detenuto da un’impresa ai fini della configurabilità di una situazione di monopolio o di dominanza è individuata in primo luogo in termini strutturali, ossia in relazione ad una quota espressa in termini percentuali del mercato di riferimento complessivamente considerato. Sono riscontrabili alcune divergenze con riguardo all’entità della quota a tal fine prevista.<br />
Nell’esperienza giuridica statunitense, è innanzitutto la detenzione di una quota consistente del mercato totale a fungere da indice dell’esistenza di un rilevante potere di mercato<a title="" href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a>. Una quota inferiore al cinquanta per cento del mercato di riferimento è considerata insufficiente a costituire un potere di monopolio; secondo un orientamento giurisprudenziale che ha fatto testo in materia, è necessario il possesso di una quota pari almeno al settanta per cento<a title="" href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>.<br />
Autorevoli voci del pensiero giuridico statunitense considerano ragionevole presumere l’esistenza di un consistente potere di mercato nei casi in cui è possibile dimostrare la detenzione di una quota di un determinato mercato superiore al settantacinque per cento durante l’arco dei cinque anni precedenti l’indagine conoscitiva, a meno che non sia fornita la prova che, in relazione alla struttura di mercato, il ritmo del calo della quota di mercato è considerevole e costante. E’ ritenuta accettabile anche una quota di mercato leggermente inferiore nei casi in cui i confini del mercato siano abbastanza chiari, purché in tali casi si dimostri che il potere è persistente, e si considera persistente il potere detenuto da almeno cinque anni<a title="" href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a>.<br />
Nell’esperienza giuridica europea, per poter rilevare l’esistenza di una posizione dominante, è necessario fornire la prova della possibilità per l’impresa di agire in modo del tutto indipendente rispetto alle altre imprese che possono considerarsi sue concorrenti sia in senso verticale, sia in senso orizzontale.<br />
Nei casi in cui un’impresa ha pochi concorrenti con piccole quote di mercato, la Corte di giustizia ha ritenuto sufficiente a configurare una posizione dominante la detenzione di una quota di mercato del quaranta o del quarantacinque per cento<a title="" href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a>; in altri casi ha considerato a tali fini insufficiente una quota di mercato del sessantaquattro per cento<a title="" href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a> e addirittura dell’ottantacinque per cento<a title="" href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a>.<br />
Come rilevato, l’inesistenza di concorrenti è la prima fattispecie prevista dalla legislazione antimonopolistica tedesca ai fini della configurabilità di una posizione di dominanza nel mercato di riferimento. La verifica dell’esistenza di tale fattispecie si incentra principalmente sulla struttura del mercato ed è espressa in termini di quote di mercato. Occorre, tuttavia, rilevare che un monopolio puro che risponda a questa fattispecie astratta esiste in genere solo se stabilito per legge.<br />
Anche quella relativa alla seconda fattispecie prevista dalla legislazione <em>antitrust</em> tedesca, ossia alla mancata esposizione dell’impresa ad una notevole concorrenza, è una verifica incentrata sulle quote di mercato, ma, come già rilevato, con l’attenzione rivolta anche ad un insieme di altri fattori strutturali e comportamentali.<br />
Infine, la verifica relativa alla terza fattispecie, quella finalizzata a stabilire se un’impresa occupa una posizione di preminenza sul mercato, non può che incentrarsi sull’accertamento della detenzione di una consistente quota di mercato. Ai fini della configurazione di una posizione di preminenza sul mercato è stata in taluni casi ritenuta sufficiente una quota di mercato piuttosto limitata, pari al quarantacinque per cento<a title="" href="#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a>.<br />
La difficoltà insita nella valutazione dell’esistenza di una quota consistente di mercato è stata attenuata con la modifica della <em>Gesetz gegen Wettbewerbsbe-schränkungen</em> apportata nel 1973, che ha introdotto una presunzione di dominanza nei casi in cui un’impresa detiene una quota di almeno un terzo del mercato di riferimento, purché la stessa abbia realizzato un fatturato nell’anno precedente pari o superiore ad una soglia legislativamente prestabilita e periodicamente aggiornata. Ma con la sesta revisione della <em>Gesetz gegen Wettbewerbsbe-schränkungen</em> approvata nel 1999 sono stati eliminati i requisiti di fatturato.<br />
Sebbene nella verifica della terza fattispecie, quella relativa alla posizione di preminenza sul mercato, la struttura del mercato sia uno dei fattori espressamente indicati e posti alla base della valutazione e la presunzione prevista sia completamente strutturale<a title="" href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a>, tuttavia, per accertare se l’impresa opera in un regime di concorrenza si è adottato un parametro di tipo comportamentale.<br />
La legislazione <em>antitrust</em> britannica definisce la situazione di monopolio su base prettamente strutturale. Una situazione di monopolio in relazione all’offerta di beni<a title="" href="#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a> e servizi<a title="" href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a> si verifica, infatti, nel momento in cui una quota degli acquisti o delle vendite in un determinato mercato relativo al prodotto è nelle mani di una sola impresa o di un gruppo di imprese collegate.<br />
La situazione complessa di monopolio e la situazione di monopolio in relazione alle esportazioni sono definite con riguardo alla stessa quota di mercato.<br />
Nonostante il loro carattere apparentemente analitico e dettagliato, tali criteri legislativi, in sede di pratica applicazione, lasciano ampio spazio alla discrezionalità dell’autorità di controllo, una discrezionalità che risulta essere stata finora raramente sottoposta alla valutazione da parte dell’autorità giudiziaria.<br />
Tuttavia, l’indagine conoscitiva condotta dall’autorità britannica di controllo deve, in primo luogo, fondarsi sull’esistenza di presupposti sufficienti a far ritenere che una situazione di monopolio esista o possa esistere.<br />
L’istruttoria, essendo finalizzata ad accertare l’esistenza di situazioni che ledano o possano ledere l’interesse pubblico, affronta in primo luogo questioni relative alla condotta. Più in particolare, l’indagine conoscitiva deve incentrarsi sulla struttura del mercato selezionato, nonché sulla condotta del monopolista, dalla quale risulterà se ha agito per sfruttare o mantenere la sua posizione, se atti o omissioni del monopolista sono attribuibili a tale sua situazione e se l’indagine ha evidenziato situazioni che ledano o possano ledere l’interesse pubblico.<br />
Ancora una volta, emerge chiaramente che la legislazione antimonopolistica britannica non mira alla condanna della detenzione di un potere di mercato in quanto tale. Se da un lato, l’entità della quota di mercato riferibile ad un’impresa rappresenta l’indicatore primario del potere di mercato detenuto dall’impresa medesima, dall’altro lato, ai fini della configurazione di un potere di mercato sufficiente ad attivare l’applicazione delle norme antimonopolistiche possono assumere rilevanza anche altri aspetti della posizione di mercato o la stessa condotta dell’impresa.<br />
A questo riguardo, la Corte Suprema statunitense ha precisato con notevole chiarezza che &lt;&lt;l’effetto relativo della quota di mercato posseduta varia con le circostanze alla luce delle quali si analizza tale fattore&gt;&gt;<a title="" href="#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a>. Si consideri, ad esempio, l’utilità a tal fine di una valutazione della quota di mercato in termini relativi e non soltanto assoluti, effettuata cioè rapportando la quota dell’impresa dominante con quella del principale concorrente.<br />
In coerenza con tale orientamento giurisprudenziale, può essere ritenuta sufficiente ad integrare una posizione di monopolio anche una quota compresa fra il cinquanta e il settanta per cento in casi in cui il principale concorrente detiene una quota sproporzionatamente bassa<a title="" href="#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a>, oppure nel settore è presente un numero limitato di imprese relativamente insignificanti<a title="" href="#_ftn58" name="_ftnref58">[58]</a>. Analogamente, può ritenersi inefficace la concorrenza che dipende interamente da operatori deboli o inefficienti ed efficace, invece, quella da parte delle altre imprese operanti nel settore anche se di dimensione impari.<br />
L’analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia europea su questi aspetti pone in evidenza orientamenti analoghi. Infatti, anche se in linea di principio considera necessaria una quota maggiore al sessantacinque per cento, essa ha tuttavia ritenuto sufficiente a denotare l’esistenza di una posizione dominante anche una quota del quaranta – quarantacinque per cento<a title="" href="#_ftn59" name="_ftnref59">[59]</a> o comunque pari a diverse volte quella del maggiore concorrente<a title="" href="#_ftn60" name="_ftnref60">[60]</a>.<br />
In mancanza di potenziali concorrenti o anche in presenza di concorrenti con una capacità produttiva inutilizzata, una quota di mercato considerata di per sé irrilevante può diventare invece sufficiente ad integrare una posizione dominante.<br />
Come già rilevato, la legislazione antimonopolistica tedesca delinea tre diverse fattispecie dalle quali fa derivare la sussistenza di una posizione di dominanza. Per la verifica, in particolare, di quella relativa alla detenzione da parte dell’impresa di una posizione di preminenza sul mercato, la legge prevede espressamente che, oltre alla quota di mercato, si prendano in considerazione, fra l’altro, &lt;&lt;le interrelazioni con altre imprese&gt;&gt;, fra cui la quota di mercato relativa<a title="" href="#_ftn61" name="_ftnref61">[61]</a>.<br />
Tuttavia, la presunzioni legislativamente previste<a title="" href="#_ftn62" name="_ftnref62">[62]</a> ridimensionano notevolmente l’importanza del parametro rappresentato dalla quota relativa.<br />
Tale parametro è invece considerato ininfluente dalla legislazione britannica in materia di <em>antitrust</em>. In linea generale, vi sono altri fattori che possono denotare l’esistenza di un monopolio o di una posizione dominante, quali l’esistenza di barriere all’entrata, siano esse di natura legale o economica.<br />
E’ interessante esaminare l’orientamento della giurisprudenza statunitense che si è pronunciata su questa tematica. La Corte d’Appello del secondo distretto ha ritenuto che la titolarità del diritto di brevetto sulla produzione di alluminio puro e l’avvenuta fusione tra le imprese titolari del diritto e operanti in tale settore avessero consentito di conquistare un monopolio legale sin dalle fasi iniziali dell’attività e che questa posizione fosse stata mantenuta grazie allo sviluppo della capacità di prevenire e rintuzzare la concorrenza<a title="" href="#_ftn63" name="_ftnref63">[63]</a>. La Corte distrettuale, in una sentenza confermata dalla Corte Suprema<a title="" href="#_ftn64" name="_ftnref64">[64]</a>, ha affermato che la decisione di una impresa di concedere solo in <em>leasing</em> i macchinari per la produzione di scarpe fosse la causa che impediva ai clienti di sostituire i macchinari con altri analoghi prodotti dai concorrenti di quest’ultima.<br />
Nell’esperienza giuridica britannica, sebbene l’esistenza di barriere all’entrata non rilevi di per sé ai fini della determinazione di una situazione di monopolio<a title="" href="#_ftn65" name="_ftnref65">[65]</a>, l’istruttoria per un caso di monopolio deve comunque incentrarsi anche sulla condotta delle imprese nel mercato considerato e rilevare le conseguenze sull’interesse pubblico dei fatti accertati<a title="" href="#_ftn66" name="_ftnref66">[66]</a>. E nel considerare e valutare tali aspetti, l’autorità di controllo è in pratica obbligata a prendere in considerazione e ad accertare anche l’eventuale esistenza di notevoli barriere all’entrata.<br />
Anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea le barriere all’entrata hanno assunto una certa rilevanza. Tali barriere sono state di volta in volta riferite a fattori diversi quali la dimensione dei capitali necessari per gli investimenti, l’esigenza di assicurarsi fonti di approvvigionamento disperse geograficamente, l’esistenza di un sistema complesso di distribuzione, nonché il mancato utilizzo della capacità produttiva dei concorrenti<a title="" href="#_ftn67" name="_ftnref67">[67]</a>.<br />
Una nutrita forza vendite è stata considerata un fattore di decisiva importanza nel ritenere che un’impresa fosse in posizione dominante nel proprio mercato di riferimento<a title="" href="#_ftn68" name="_ftnref68">[68]</a>; la previsione normativa del diritto esclusivo di un produttore di automobili di emettere certificati di idoneità tecnica è stata ritenuta una barriera all’entrata per i concorrenti<a title="" href="#_ftn69" name="_ftnref69">[69]</a>.<br />
La legislazione antimonopolistica tedesca<a title="" href="#_ftn70" name="_ftnref70">[70]</a> indica espressamente, fra i criteri sulla base dei quali verificare l’esistenza di una posizione di dominanza sul mercato, quello concernente le barriere legali o di fatto all’accesso al mercato da parte di altre imprese. Si tratta, ad esempio, di brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale, dell’accesso al capitale, alle materie prime e alle reti di distribuzione, ma anche dell’attività di ricerca e sviluppo, nonché della reputazione dell’impresa. In questa prospettiva, anche la solidità patrimoniale è da considerare ai sensi della legge tedesca un parametro importante nella valutazione dell’avvenuto perfezionarsi di una posizione di dominanza sul mercato.<br />
Nel valutare l’esistenza di un potere di mercato da sottoporre al controllo ai sensi della normativa <em>antitrust</em>, si deve tener conto, accanto agli analizzati criteri strutturali e quasi strutturali, anche delle reali condizioni della concorrenza nel mercato selezionato, verificando le condizioni competitive di fatto risultanti dalla precedenti e attuali relazioni (verticali e orizzontali) fra il monopolista o l’impresa dominante e coloro che hanno rapporti con essa nell’ambito del mercato di riferimento.<br />
In tali casi risulta piuttosto difficoltoso distinguere gli aspetti relativi alla individuazione del potere di mercato e quelli relativi alla valutazione della condotta del monopolista, e gli aspetti della condotta finiscono col diventare essi stessi elementi di prova della detenzione di un notevole potere di mercato da parte dell’impresa sottoposta ad istruttoria.<br />
Nell’esperienza giuridica statunitense, l’accertata esistenza di una notevole capacità produttiva inutilizzata rispetto a quella del principale concorrente e la continua espansione di tale capacità in previsione di un aumento della domanda hanno determinato l’applicazione delle norme antimonopolistiche<a title="" href="#_ftn71" name="_ftnref71">[71]</a>.<br />
In taluni casi &#8211; quale quello in cui è stata accertata una collusione orizzontale o una <em>leadership</em> di prezzo non collusiva, ovvero quello in cui un’impresa si è distinta in passato per aver escluso la concorrenza orizzontale facendo ricorso a prezzi predatori<a title="" href="#_ftn72" name="_ftnref72">[72]</a> o ad altre pratiche<a title="" href="#_ftn73" name="_ftnref73">[73]</a> &#8211; si è ritenuto di considerare la concorrenza debole o insufficiente.<br />
La Corte di giustizia ha ritenuto che il possesso di un consistente vantaggio tecnico rispetto alla concorrenza potesse consentire l’acquisizione di una posizione dominante, soprattutto nei casi di titolarità dei diritti di proprietà intellettuale in capo al possessore del consistente vantaggio tecnologico<a title="" href="#_ftn74" name="_ftnref74">[74]</a>.<br />
Il sistema di diritto <em>antitrust</em> tedesco non si discosta dagli altri sistemi di diritto <em>antitrust</em> esaminati laddove, attribuendo una posizione di dominanza sul mercato all’impresa che &lt;&lt;non è esposta a una notevole concorrenza&gt;&gt;, indica una condizione verificabile soltanto esaminando le relazioni di fatto fra l’impresa e i suoi concorrenti<a title="" href="#_ftn75" name="_ftnref75">[75]</a>.<br />
In piena coerenza con quanto rilevato, dall’analisi degli orientamenti della giurisprudenza tedesca emerge l’adozione di criteri di accertamento del potere di mercato simili a quelli delineatisi nell’esperienza giuridica europea, con particolare riferimento al possesso di un consistente vantaggio tecnologico e alla titolarità di brevetti.<br />
In linea di principio, la mancanza di un solo parametro importante dell’attività competitiva è considerata dalla giurisprudenza tedesca sufficiente a comprovare l’esistenza di una posizione di dominanza<a title="" href="#_ftn76" name="_ftnref76">[76]</a>.<br />
Appare utile evidenziare i casi in cui la Corte di giustizia europea, nonostante l’esistenza di una vigorosa concorrenza di prezzo, ha ritenuto applicabile la normativa antimonopolistica in considerazione dell’incapacità delle imprese concorrenti di ridurre nell’ambito dei mercati nazionali la quota detenuta dall’impresa multinazionale sottoposta ad indagine<a title="" href="#_ftn77" name="_ftnref77">[77]</a>.<br />
L’analisi svolta consente di affermare che in ognuno dei sistemi di diritto <em>antitrust</em> esaminati e posti a confronto è consentito l’avvio di approfondite indagini istruttorie per stabilire se esiste un’effettiva e consistente concorrenza orizzontale o se, invece, il comportamento di tutte le imprese nel mercato è fortemente condizionato dalle scelte del monopolista o dell’impresa dominante.<br />
Ma, ancora una volta, occorre distinguere l’esperienza del Regno Unito dalle altre esperienze considerate, dal momento che nel sistema britannico non si tengono in alcun conto le condizioni della concorrenza orizzontale per valutare l’esistenza o meno di una situazione di monopolio. Tuttavia, tali condizioni possono essere esaminate nell’ambito di una valutazione degli aspetti relativi alla condotta degli operatori economici, nonché nell’ambito di considerazioni riguardanti l’interesse pubblico.<br />
Tra i parametri di valutazione utili a stabilire l’esistenza di un potere di mercato sufficiente a determinare l’applicazione della disciplina <em>antitrust </em>si pongono anche le condizioni della concorrenza nei rapporti verticali.<br />
Pertanto, gli ordinamenti giuridici nazionali comparativamente analizzati prevedono che le indagini istruttorie condotte dalle autorità di controllo riguardino anche la reale natura dei rapporti di competizione, sia di tipo orizzontale che di tipo verticale, fra la maggiore impresa e tutti coloro che la fronteggiano. Ed è interessante osservare come tali istruttorie siano volte a valutare non solo la condotta tenuta nell’ambito di un determinato mercato, ma anche qualunque altro requisito dell’impresa atto a manifestare una posizione di monopolio o di dominanza.<br />
Nell’esperienza giuridica statunitense è stato ritenuto esistente un rapporto di dipendenza per il fatto che oltre il novanta per cento delle industrie di calzature considerasse necessario servirsi dei macchinari di un’impresa fornitrice, la cui posizione era ulteriormente rafforzata da una strategia di marketing che prevedeva l’esclusiva offerta in leasing di tali macchinari<a title="" href="#_ftn78" name="_ftnref78">[78]</a>. Ma si è attribuito rilevanza anche ad altri aspetti comportamentali indicativi del potere del venditore sul compratore, quali l’imposizione di prezzi minimi di rivendita<a title="" href="#_ftn79" name="_ftnref79">[79]</a>. In piena coerenza con tale orientamento giurisprudenziale, è stata considerata idonea ad escludere l’esistenza di un potere di monopolio la prova del fatto che il potere dell’impresa era condizionato dalla disponibilità dei clienti a scegliere prodotti alternativi in caso di un aumento dei prezzi da parte dell’impresa medesima<a title="" href="#_ftn80" name="_ftnref80">[80]</a>.<br />
Per quanto riguarda l’esperienza giuridica europea, occorre richiamare quella giurisprudenza della Corte di giustizia in cui si è più volte fatto riferimento alla dipendenza del compratore dal venditore per sottolineare la posizione dominante di quest’ultimo<a title="" href="#_ftn81" name="_ftnref81">[81]</a>.<br />
L’accesso ai mercati di vendita e di approvvigionamento è considerato dalla legislazione tedesca un parametro di valutazione utile nell’accertamento della posizione dominante di un’impresa rispetto ai suoi partners commerciali.<br />
Ma, nell’ambito dell’indagine istruttoria sull’esistenza di un notevole potere di mercato, può assumere rilevanza un ulteriore fattore rappresentato dalla detenzione da parte dell’impresa medesima di un considerevole potere economico con riferimento all’entità complessiva del capitale e delle risorse finanziarie.<br />
E’, dunque, possibile affermare che il possesso di un notevole potere economico non basta a stabilire che un’impresa detiene un monopolio, dal momento che occorre in ogni caso effettuare le opportune verifiche strutturali e di mercato.<br />
Ciò deriva dal fatto che il monopolio è un fenomeno la cui esistenza dev’essere stabilita in termini relativi, con riguardo, innanzitutto (ma non soltanto), all’ambito del mercato di riferimento geografico e del prodotto.<br />
A questo riguardo, si consideri quanto statuito dal formante giurisprudenziale dell’ordinamento statunitense in un caso relativo ad una fusione. In questo caso è stata respinta la tesi secondo la quale un’aggregazione di imprese dotate di considerevoli risorse conduce necessariamente ad esiti anti-competitivi in uno o più comparti commerciali ed è stato precisato che anche in tali casi è necessaria un’opportuna verifica relativa agli effetti negativi sulle dinamiche concorrenziali<a title="" href="#_ftn82" name="_ftnref82">[82]</a>. Ma occorre anche richiamare il caso in cui la giurisprudenza statunitense ha ritenuto proibita una fusione di tipo conglomerale in una situazione in cui le risorse finanziarie venivano aggregate e concentrate nelle mani di poche imprese, pur rimanendo inalterate le quote di mercato detenute dalle società partecipanti nell’ambito dei vari mercati di riferimento<a title="" href="#_ftn83" name="_ftnref83">[83]</a>.<br />
Non ci sono, tuttavia, dei chiari presupposti per poter affermare che il potere economico legato al possesso di consistenti risorse finanziarie sia considerata una caratteristica fondamentale dei monopoli dalla legislazione antimonopolistica statunitense<a title="" href="#_ftn84" name="_ftnref84">[84]</a>, dal momento che l’orientamento espresso in queste decisioni non è stato seguito in alcuni casi di monopolizzazione.<br />
Il possesso da parte di un’impresa di considerevoli risorse di carattere tecnologico e finanziario rispetto sia alle imprese concorrenti, sia ai consumatori è stato, invece, considerato un fattore indicativo dell’esistenza di una posizione dominante dalla giurisprudenza europea <a title="" href="#_ftn85" name="_ftnref85">[85]</a>.<br />
Nonostante ciò, la Corte di giustizia<a title="" href="#_ftn86" name="_ftnref86">[86]</a> ha anche sostenuto che le dimensioni ed il ruolo dell’impresa<a title="" href="#_ftn87" name="_ftnref87">[87]</a>, nonché un fatturato della società superiore a quello di tutti gli altri concorrenti non sono di per sé fattori di rilevanza decisiva nel determinare l’esistenza o meno di una posizione dominante.<br />
Come già rilevato, l’esperienza giuridica tedesca inserisce tra i criteri che indicano l’esistenza di una posizione di dominanza nel mercato quello relativo alla solidità finanziaria, che comprende sia le risorse finanziarie disponibili, sia le linee di credito, nonché, più in generale, tutti quegli aspetti che consentono di valutare le relazioni orizzontali e verticali nell’ambito di un determinato mercato di riferimento.<br />
Anche i risultati economici dell’attività imprenditoriale sembrano collocarsi tra gli elementi idonei a denotare l’esistenza di un notevole potere di mercato.<br />
Si consideri, in primo luogo, l’esperienza giuridica statunitense, in cui il formante giurisprudenziale ha stabilito che gli elevati profitti realizzati da un’impresa non dimostrano necessariamente che il mercato versa in gravi condizioni e che una buona gestione, un’efficienza superiore alla media e significative differenze contabili non sono incompatibili con un mercato competitivo<a title="" href="#_ftn88" name="_ftnref88">[88]</a>. Tuttavia, la giurisprudenza statunitense ha anche ritenuto che la presenza di prezzi costantemente superiori al costo marginale di breve periodo o la persistenza di rendimenti degli investimenti eccessivi possano essere indicativi di un potere di mercato da sottoporre al controllo <em>antitrust</em><a title="" href="#_ftn89" name="_ftnref89">[89]</a>.<br />
Anche una discriminazione di prezzo e la capacità di un’impresa di mantenere la sua quota di mercato offrendo un prodotto o un servizio di qualità inferiore alla media sono stati considerati fattori atti a denotare l’esistenza di una posizione di monopolio<a title="" href="#_ftn90" name="_ftnref90">[90]</a>.<br />
L’analisi della casistica statunitense, non diversamente da quella concernente la casistica europea, dimostra che ha trovato scarso seguito nella giurisprudenza la tesi, sostenuta da alcuni economisti, secondo la quale risultati economici deludenti o altri indicatori dell’inefficienza dell’impresa rappresentano una caratteristica distintiva dell’impresa monopolistica.<br />
Nell’esperienza giuridica europea è stato accolto il principio secondo il quale la forza di un’impresa non si misura in base alla sua redditività; una perdita di profitto o un margine di profitto ridotto non sono incompatibili con l’esistenza di una posizione dominante, così come la realizzazione di ingenti profitti può ben essere compatibile con una situazione di efficace concorrenza nel mercato di riferimento<a title="" href="#_ftn91" name="_ftnref91">[91]</a>.<br />
Anche sotto questo profilo, il sistema di diritto <em>antitrust</em> britannico manifesta qualche peculiarità in più, dal momento che, a differenza di quanto osservato a proposito degli analizzati sistemi statunitense, europeo e tedesco, la condotta e i risultati economici non rappresentano un elemento di rilievo nella definizione normativa di monopolio. Tuttavia, la prassi amministrativa, in sede di analisi dei fattori che hanno condotto alla creazione e alla persistenza di una situazione di monopolio, ha talvolta ritenuto lesivi dell’interesse pubblico gli eccessivi profitti ed i rendimenti degli investimenti superiori alla media di settore.<br />
Sebbene il regime <em>antitrust </em>tedesco rispetto agli altri regimi nazionali esaminati appaia caratterizzato da una differenziazione più rigorosa tra i fattori che stabiliscono una posizione dominante e quelli che possono dar luogo ad un abuso, nell’esperienza giuridica tedesca anche una condotta potenzialmente abusiva potrebbe essere presa in considerazione per determinare la dominanza di un’impresa. Una posizione dominante può essere denotata da rendimenti degli investimenti superiori alla media del settore, mentre un abuso di tale posizione potrebbe essere integrato dalla pratica di prezzi eccessivi.</p>
<p><em>6. La rilevanza del criterio comportamentale nelle elaborazioni giurisprudenziali </em></p>
<p>Le diverse esperienze giuridiche comparativamente analizzate sembrerebbero convergere su un dato comune rappresentato dalla centralità della rilevazione di un preponderante potere di mercato. La rilevazione di una posizione di monopolio o dominanza rimane la condizione preliminare per poter sottoporre la condotta alla valutazione finalizzata ad accertare l’esistenza di abusi<a title="" href="#_ftn92" name="_ftnref92">[92]</a>.<br />
L’analisi del dato testuale sembrerebbe condurre in questa direzione con riferimento sia al diritto <em>antitrust</em> statunitense, sia a quello europeo. Tuttavia, una più approfondita analisi di queste esperienze giuridiche, ed in particolare dei rispettivi formanti giurisprudenziale e dottrinale, induce a formulare ulteriori considerazioni sul tema.<br />
Negli Stati Uniti, infatti, si ritiene possibile una valutazione fondata sul dato comportamentale per determinare l’esistenza di un potere di monopolio pur in assenza di una quota di mercato sufficientemente elevata da giustificare una verifica strutturale. Secondo autorevoli voci del pensiero giuridico statunitense, in taluni casi la condotta di un’impresa può denotare la detenzione da parte sua di un potere di mercato che essa stessa mira a proteggere o a conquistare, come nel caso in cui essa raggiunge un accordo con un’impresa concorrente o potenzialmente concorrente per la spartizione di un mercato, oppure intenta una causa per proteggere un brevetto da presunte violazioni.<br />
La tendenza ad operare in perdita in alcune aree è stata ritenuta dalla giurisprudenza statunitense indicativa dell’esistenza di un potere di controllo monopolistico a livello nazionale<a title="" href="#_ftn93" name="_ftnref93">[93]</a>.<br />
Ma sono stati considerati fattori rilevanti ai fini della verifica dell’esistenza di un consistente potere di mercato anche altri aspetti comportamentali, quali ad esempio la politica di acquisizioni condotta dall’impresa, nonché la condotta notevolmente predatoria ripetutamente tenuta e volta all’esclusione della concorrenza.<br />
Parte della dottrina statunitense ritiene che la sola condotta possa portare a rilevare un potere di mercato nei casi in cui si giunge a selezionare mercati di riferimento relativi al prodotto piuttosto ristretti, e sottolinea che i vari tipi di condotta che caratterizzano il quadro comportamentale variano dal relativamente innocuo all’altamente predatorio<a title="" href="#_ftn94" name="_ftnref94">[94]</a>.<br />
Per quanto riguarda l’esperienza giuridica europea, è possibile affermare che una scelta favorevole ad una valutazione puramente comportamentale sembra emergere dall’ampia discrezionalità che connota la selezione dei mercati da parte della giurisprudenza nei procedimenti condotti ai sensi della normativa <em>antitrust</em>.<br />
Infatti, la riluttanza della Corte di giustizia europea a prestabilire una quota di mercato quale soglia idonea a denotare l’esistenza di una posizione dominante le ha consentito di determinare di volta in volta l’esistenza di una eventuale dominanza con notevoli margini di discrezionalità<a title="" href="#_ftn95" name="_ftnref95">[95]</a>.<br />
La Corte di Lussemburgo ha manifestato la tendenza ad aderire all’orientamento di pensiero che considera il fattore comportamentale idonea prova dell’esistenza di una posizione dominante con particolare evidenza in un caso in cui la Corte ha considerato le rapide variazioni di prezzo in risposta alla minaccia della concorrenza una prova di indipendenza<a title="" href="#_ftn96" name="_ftnref96">[96]</a>.<br />
Da un attento esame della giurisprudenza della Corte di giustizia emerge, inoltre, la tendenza ad accrescere o a circoscrivere il mercato, attraverso mirate espansioni o riduzioni dei confini del mercato di riferimento (geografico e/o del prodotto), oppure attraverso mirati richiami alle possibilità di accesso, in modo tale da poter identificare l’impresa dominante nell’ambito del mercato oggetto del maggior numero di lamentele<a title="" href="#_ftn97" name="_ftnref97">[97]</a>. Assumono una rilevanza emblematica i molteplici casi in cui il mercato è stato definito sui prodotti della sola impresa sottoposta a giudizio<a title="" href="#_ftn98" name="_ftnref98">[98]</a>.<br />
L’analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia denota, infine, la mancanza di una linea uniforme nell’applicazione degli strumenti dell’analisi economica da parte della Corte medesima, a tal punto che la nozione di posizione dominante ha finito talvolta con il confondersi con quella di interdipendenza fra imprese venditrici e imprese acquirenti.<br />
D&#8217;altronde, risulta sempre estremamente difficile prevedere se in un determinato caso sottoposto a controllo ai sensi della disciplina <em>antitrust </em>verrà selezionato un mercato per il prodotto ampio o ristretto. Basti considerare che i criteri di selezione del mercato variano notevolmente persino negli Stati Uniti, dove vige il principio secondo cui dovrebbero essere compresi tutti i prodotti sostitutivi identificabili.</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Il diritto <em>antitrust</em> è un’evoluzione giuridica derivata dall’elevata prosperità raggiunta &#8211; in America alla fine del diciannovesimo secolo e in Europa nel secondo dopoguerra &#8211; dalle società industrializzate. Può considerarsi, in definitiva, il precipitato normativo della fiducia riposta nel sistema di libera concorrenza, e, al contempo, della sfiducia nell’effettiva capacità delle spontanee dinamiche dei mercati reali di mantenersi concorrenziali in assenza di una regolamentazione giuridica e di un connesso sistema di controllo.<br />
Sulle origini del diritto <em>antitrust</em>, basterà ricordare che esso affonda le proprie radici nel sistema anglo-americano e nasce nel 1890, con l’approvazione dello <em>Sherman Act</em> da parte del Congresso degli Stati Uniti. Questa legge, infatti, sebbene preceduta in Canada dalle leggi del 1889 contro gli accordi restrittivi della concorrenza e negli Stati Uniti da qualche legge statale in materia, può considerarsi, per la rilevanza delle sue ripercussioni, l’atto di nascita di quel, relativamente recente, settore del diritto finalizzato a tutelare l’assetto concorrenziale dei mercati.<br />
Tuttavia, pur essendo decisamente innovativi e segnando una sostanziale rottura rispetto alle legislazioni nazionali allora vigenti, i principi sanciti nello <em>Sherman Act</em> del 1890 &#8211; che si articola in otto sezioni, di cui le prime due recano la disciplina generale e sostanziale, le altre sei la disciplina di tipo procedimentale – traevano, a loro volta, ispirazione dalla dottrina sulle restrizioni del commercio sviluppatasi nell’ambito del <em>common law</em> inglese. Non sono pochi gli autori che fanno risalire tale dottrina al caso <em>Dyer</em> del 1414 e la politica legislativa britannica in materia di concorrenza allo <em>Statute of Monopolies</em> del 1624. Sul tema, cfr. J.D. Heydon, <em>The Restraint of Trade Doctrine</em>, London, Butterworths, 1999; M.J. Trebilcock, <em>The Common Law of Restraint of Trade: a Legal and Economic Analysis</em>, Toronto, Carswell, 1986; D. Turner, <em>The Need for an Effective Competition Policy</em>, in <em>European Intellectual Property Review</em>, 1984, 6, pp. 331 ss.<br />
L’utilizzo del termine &lt;&lt;antitrust&gt;&gt; per indicare la tutela giuridica della concorrenza deriva dal fatto che il principale istituto utilizzato negli Stati Uniti alla fine del diciannovesimo secolo per realizzare concentrazioni di potere economico in mani private fu il <em>trust,</em> istituto tipico del diritto anglo-americano, simile dal punto di vista funzionale al contratto di fiducia previsto dal diritto civile italiano, ma fondato sulla distinzione, propria degli ordinamenti appartenenti al sistema di <em>common law</em>, tra proprietà legale (<em>legal owner</em> o <em>legal estate</em>) e proprietà sostanziale (<em>equitable owner</em> o <em>equitable estate</em>). Il successivo e rapido sviluppo del diritto societario statunitense offrì ben presto strumenti giuridici molto più sofisticati per perseguire obiettivi di cartello, ma il termine &lt;&lt;antitrust&gt;&gt; ha continuato ad identificare il diritto finalizzato alla tutela della concorrenza.<br />
Sul tema, cfr. per tutti D.J. Gerber, <em>Law and Competition in Twentieth Century Europe: Protecting Prometheus</em>, Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 207 ss.; D.M. Raybould e A. Firth, <em>Comparative Law of Monopolies</em>, Wolters Kluwer, London/Dordrech/Boston, 1994, pp. 479 ss.</div>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Per un’analisi comparativa dell’evoluzione del diritto <em>antitrust</em>, cfr. G. Mazzei, <em>Economia di mercato e diritti soggettivi nella evoluzione del diritto antitrust</em>, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004.</div>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Vedi la Sezione 2 dello <em>Sherman Act</em>.<br />
Con lo<em> Sherman Act</em> si avvia il lungo percorso dell’esperienza giuridica statunitense in materia di <em>antitrust</em>, destinata ad arricchirsi di ulteriori e importanti interventi normativi, ma anche e soprattutto di uno straordinario patrimonio di esperienza applicativa che ancora oggi rappresenta la base teorica di riferimento necessaria per qualunque studioso della materia, qualunque sia l’area politico-giuridica di appartenenza.<br />
Risalgono al 1914 il <em>Clayton Act</em>, emanato a seguito della constatata scarsa incisività della prassi sviluppata dalle Corti in sede di applicazione dello <em>Sherman Act</em> e diretto ad integrare e ampliare l’ambito di applicazione della legislazione <em>antitrust</em> in vigore, ed il <em>Federal Trade Commissione Act, </em>che nel sancire, tra l’altro, l’illegittimità di nuove pratiche anticompetitive adotta l’espressione &lt;&lt;sleali metodi di concorrenza in commercio&gt;&gt; (Sezione 5), in luogo di &lt;&lt;concorrenza sleale&gt;&gt;, già conosciuta dalla prassi giurisprudenziale, al fine di non limitare l’ambito della competenza della nuova <em>Federal Trade Commission</em> (FTC) a quelle pratiche già tipizzate dalla <em>common law</em> come ipotesi di concorrenza sleale. Ne è derivata una sostanziale unificazione tra la disciplina sulla concorrenza sleale e quella diretta a garantire le condizioni necessarie all’effettivo svolgimento della libertà di concorrenza. L’ambito di intervento della <em>Federal Trade Commission</em> è stato, in tal modo, esteso anche a quelle pratiche anticoncorrenziali che, essendo penalmente rilevanti ai sensi dello <em>Sherman Act</em>, sarebbero state altrimenti riservate all’iniziativa procedimentale del <em>Department of Justice</em>.<br />
Con il <em>Wheeler-Lea Amendment Act</em> del 1938 sono state introdotte alcune modifiche al <em>Federal</em> <em>Trade Commission Act</em> finalizzate a rafforzarne l’efficacia e a superare alcuni limiti emersi nella prassi applicativa.<br />
L’<em>Antitrust Civil Process Act</em> del 1962, modificato e integrato dallo <em>Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act</em> del 1976, ha introdotto importanti disposizioni in tema di procedure di applicazione della legislazione <em>antitrust</em>, dirette a rinvigorire i poteri investigativi e ingiuntivi del <em>Department of Justice</em> e della <em>Federal Trade Commission</em> e ad innovare le modalità processuali di irrogazione delle sanzioni legislativamente previste.<br />
Nel corso della sua evoluzione, la legislazione <em>antitrust</em> statunitense ha introdotto una serie di eccezioni ai principi contenuti nello <em>Sherman Act</em> a cominciare da quelli relativi al commercio internazionale previsti in alcune leggi, tra cui il <em>Wilson Tariff Act</em> del 1894, l’<em>Export Trade Act</em> (o <em>Webb-Pomerene Act</em>) del 1918, il <em>Revenue Act</em> del 1930.<br />
I criteri giurisdizionali di applicazione dello <em>Sherman Act</em> sono indicati nel <em>Foreign Trade Antitrust Improvement Act</em> del 1982.<br />
All’esigenza &#8211; fortemente avvertita soprattutto a seguito dell’intensificarsi del fenomeno della concentrazione di potere economico in mani private attraverso il moltiplicarsi delle operazioni di fusione &#8211; di integrare le previsioni generali recate dallo <em>Sherman Act</em>, dal <em>Clayton Act</em> e dal <em>Federal Trade Commission Act</em> si è dato risposta principalmente attraverso le <em>Merger Guidelines </em>adottate dal<em> Department of Justice</em> nel 1968 e a più riprese modificate, recanti una serie di dichiarazioni di carattere non normativo dirette a fornire una descrizione sistematica delle regole applicabili alle fusioni di tipo orizzontale, verticale o conglomerale, nonché attraverso le <em>Guidelines</em> adottate dal <em>Department of Justice</em> nel 1982, anch’esse più volte modificate.</div>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Vedi <em>U.S. v. Grinnel Corp</em>., 384 U.S. 563.</div>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Vedi <em>U.S. v. Griffith</em>, 334 U.S. 100.</div>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Vedi l’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex articolo 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea).</div>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> <a name="content"></a>Vedi Corte di giustizia, <em>United Brands Company e United Brands Continentaal BV v. Commissione</em>, in <em>Racc.</em> 1978, p. 207.</div>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Vedi <em>Corte di giustizia</em>,<em> Hoffman-La Roche v. Commissione</em>, in <em>Racc.</em> 1979, p. 461.</div>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> L’esperienza giuridica statunitense in materia di <em>antitrust</em>, con la sua corposa produzione normativa ed intensa e originale elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, ha rappresentato l’origine di un movimento culturale sviluppatosi e diffusosi ben oltre i confini degli Stati Uniti fino a raggiungere l’Europa continentale. Sul tema, cfr. G. Bernini, <em>Un secolo di filosofia antitrust. Il modello statunitense, la disciplina comunitaria e la normativa italiana</em>, Editrice Clueb, Bologna, 1991, pp. 25 ss. e p. 295, in cui testualmente: &lt;&lt;Le considerazioni svolte (&#8230;) mostrano (&#8230;) una continuità storica tra la emanazione della legislazione <em>antitrust </em>americana (&#8230;) e le regole di concorrenza contenute nei trattati comunitari&gt;&gt;.<br />
Cfr. anche F. Ghezzi e P. Magnani, <em>Banche e concorrenza. Riflessioni sull&#8217;esperienza antitrust statunitense, comunitaria e italiana</em>, Egea, Milano, 1999; F. Denozza, <em>Antitrust. Leggi antimonopolistiche e tutela dei consumatori nella CEE e negli USA, </em>Il Mulino, Bologna, 1988; J. Davidow, <em>The worldwide influence of U.S. antitrust</em>, in <em>Antitrust Bulletin</em>, n. 35, 1990, pp. 603 ss.; H. Torelli, <em>The Federal Antitrust Policy,</em> Stoccolma, 1954, pp. 226 ss.<br />
In Europa si è dovuto attendere il secondo dopoguerra perché gli ordinamenti nazionali cominciassero a dotarsi di normative <em>antitrust</em>.<br />
L’approvazione del Trattato istitutivo della Comunità europea del 1958 con le sue rilevanti disposizioni in materia di tutela della concorrenza avviene in un momento storico in cui la sensibilità per le esigenze della corretta competizione tra le imprese è assai modesta in Europa e la stessa legislazione degli Stati membri testimonia lo scarso grado di consapevolezza e di elaborazione in questa materia. Salvo, invero, la Germania, che si era appena dotata di un&#8217;apposita normativa, la legislazione degli altri Stati membri di allora presentava, infatti, poche e generiche disposizioni sulla tutela della concorrenza e rivelava l&#8217;assenza di una sensibilità e di un&#8217;attenzione politica nei confronti di tali tematiche.<br />
Per un approfondimento dei risvolti economici del processo di integrazione europea rilevanti anche in materia di tutela della libertà di iniziativa economica e della concorrenza dei mercati, cfr. R.E. Baldwin e C. Wyplosz, <em>The Economics of European Integration</em>, London, McGraw-Hill, 2006 (edizione italiana R.E. Baldwin e C. Wiplosz, <em>L’Economia dell’Unione Europea. Storia, Istituzioni, Mercati e Politiche</em>, Hoepli, Milano, 2005); J.P. Fitoussi, <em>Il dibattito proibito. Moneta, Europa e Povertà</em>, Il Mulino, Bologna, 1999; P. De Grauwe, <em>Economics of Monetary Union</em>, Oxford University Press, Oxford, 2009 (edizione italiana P. De Grauwe, <em>Economia dell’unione monetaria</em>, Il Mulino, Bologna, 2009); S. Senior Nello, <em>The European Union</em>, McGraw-Hill, 2009.<br />
Per un approfondimento dei risvolti storici e geopolitici del processo di integrazione europea, cfr. B. Olivi, <em>L’Europa difficile. Storia politica dell&#8217;integrazione europea 1948-2000</em>, Il Mulino, Bologna, 2000; G. Mammarella, <em>Storia d’Europa dal 1945 ad oggi</em>, Laterza, Roma-Bari 2005; M.G. Melchionni, <em>Europa unita sogno dei saggi</em>, Marsilio, Venezia, 2002.</div>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Sul sistema europeo di diritto <em>antitrust</em>, cfr. per tutti A. Jones e B. Sufrin, <em>EU Competition Law. Text, Cases and Materials</em>, Oxford University Press, Oxford/New York, 2011; L.C. Ubertazzi (a cura di), <em>Commentario breve al diritto della concorrenza</em>, Cedam, Padova, 2004; F. Munari, <em>Le regole di concorrenza nel sistema del Trattato</em>, in A. Tizzano (a cura di), <em>Il diritto privato dell’Unione europea</em>, in <em>Trattato di diritto privato</em> diretto da M. Bessone, tomo II, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 1149 ss.; A. Frignani e M. Waelbroeck, <em>Disciplina della concorrenza nella CE</em>, UTET, Torino, 1996.</div>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Sul tema, cfr. R.M. Feinberg, <em>The Enforcement and Effects of European Competition Policy: Results of a Survey of Legal Opinion</em>, in <em>Journal of Common Market Studies</em>, n. 23(4), 1985, pp. 373 ss. Sulle diverse elaborazioni dottrinali della nozione di concorrenza, cfr. R. Van den Berg, <em>Introduzione: L’analisi economica del diritto della concorrenza</em>, in A. Frignani, R. Pardolesi, A. Patroni Griffi, L.C. Ubertazzi (a cura di), <em>Diritto antitrust italiano, Commentario alla legge 10 ottobre 1990, n. 287</em>, Zanichelli, Bologna, 1993, vol. I, pp. 13 ss. Cfr. anche H. First, <em>Modernizing State Antitrust Enforcement: Making the Best of a Good Situation</em>, in <em>Antitrust Bulletin</em>, 2009, vol. 54, pp. 281 ss.; W.P.J. Wils, <em>Efficiency and Justice in European Antitrust Enforcement</em>, Hart Publishing, Oxford, 2008.<br />
Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di giustizia su questo aspetto, vedi in particolare <em>Corte di giustizia</em>, <em>Metro SB-Großmärkte GmbH &amp; Co. KG v. Commissione</em>, in <em>Racc.</em> 1977, p. 1875.</div>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> La <em>Gesetz gegen Wettbewerbsbe-schränkungen</em> (GWB) è stata emanata nel 1957 e ha subito diverse modifiche armonizzate nel testo del 1980, a sua volta successivamente e a più riprese modificato.<br />
La legislazione tedesca in materia di <em>antitrust</em> trae origine dalla politica adottata dalle forze alleate di occupazione al fine di colpire le notevoli concentrazioni esistenti nel settore dell&#8217;industria pesante fino al 1939. Sul tema, cfr. per tutti K.W. Norr, <em>Law and Market Organization: The Historical Experience in Germany from 1900 to the Law Against Restraints of Competition (1957)</em>, in <em>Journal of Institutional and Theoretical Economics</em>, n. 151, 1995, pp. 5 ss. Sul sistema tedesco di diritto <em>antitrust</em>, cfr. M.H. Heidenhain, H. Satzky, C. Stadler, <em>German Antitrust Law: an introduction to the German Antitrust Law with german text and synoptic english translation of the Act against Restraints of Competition</em>, Juris Publishing, Inc., New York, 1999; D. Hoffmann e S. Schaub, <em>The German Competition Law. </em><em>Legislation and commentary</em>, Kluwer, Deventer, 1983; S. Von Kalinowski, <em>World Law of Competition</em>, Unit B, vol. 5, 1979.</div>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Cfr. punti A.1 e A.4 della <em>Federal Government Justification of the Draft GWB</em>, Bundestag, Drucksache II/l 158.</div>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> In seguito alla sua sesta revisione, approvata nel 1999 e finalizzata principalmente ad armonizzare la normativa tedesca con quella europea, l’abuso di posizione dominante viene vietato direttamente dalla <em>Gesetz gegen Wettbewerbsbe-schränkungen</em>, in particolare dalla Sezione 19(1) ed i privati possono far valere questo divieto e fare richiesta di risarcimento danni (Sezione 33) senza dover prima attendere la decisione delle autorità di vigilanza. Precedentemente alla revisione del 1999, la legge tedesca attribuiva all’autorità di vigilanza i poteri necessari per vietare i comportamenti abusivi e dichiarare nulli i relativi atti, e le sanzioni amministrative (<em>Bußgelder</em>) potevano essere riscosse soltanto una volta che l’impresa si fosse dimostrata inadempiente a fronte di una decisione dell’autorità medesima.</div>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Vedi la Sezione 19(2) della <em>Gesetz gegen Wettbewerbsbe-schränkungen</em>.<br />
L’ampia definizione di dominanza sul mercato è stata introdotta con le modifiche apportate alla <em>Gesetz gegen Wettbewerbsbe-schränkungen</em> nel 1973, che hanno, inoltre, esteso il controllo sugli abusi e sulle limitazioni alla concorrenza di tipo verticale.</div>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Vedi la Sezione 19(3) della <em>Gesetz gegen Wettbewerbsbe-schränkungen</em>.</div>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Con la sesta revisione della <em>Gesetz gegen Wettbewerbsbe-schränkungen</em> è stato eliminato il requisito relativo al fatturato previsto dalla Sezione 22 nella sua versione precedente al 1999. Inoltre, il legislatore del 1999 ha previsto che si valuti anche l’effettiva o la potenziale concorrenza da parte di imprese ubicate all’interno o al di fuori della regione geografica di applicazione della GWB. Così facendo, il legislatore ha inteso chiarire che per rilevare una posizione dominante occorre considerare le condizioni di mercato all’interno del mercato internazionale in cui l’impresa opera, a prescindere della questione relativa all’applicabilità extra-territoriale della GWB.<br />
Su questo aspetto, vedi la Suprema Corte Federale Civile (<em>Bundesgerichtshof</em>), <em>Backofenmarkt</em>, 24 ottobre del 1995, in BGHZ 131, 107-121.</div>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Importanti principi generali in materia di libera concorrenza risalgono al c<em>ommon law</em> inglese tradizionale. Oltre a quanto già osservato a proposito del caso <em>Dyer</em> del 1414 e dello <em>Statute of Monopolies</em> del 1624, occorre ricordare che sin dalla fine del diciannovesimo secolo è riconosciuto ad ogni soggetto il diritto di esercitare liberamente un’attività economica a prescindere dall’eventuale danno che potrebbe derivarne ai concorrenti ed è considerata contraria all&#8217;ordine pubblico, quindi giuridicamente nulla, ogni forma di limitazione irragionevole della libertà dell’individuo di intraprendere ed esercitare un’attività commerciale. La distinzione tra <em>reasonable</em> e <em>unreasonable</em> restrizione della concorrenza rende la discrezionalità del giudice il punto di riferimento per la tutela sia degli interessi delle parti in causa, sia dell’interesse pubblico, inteso in senso lato. A tal riguardo, vedi <em>Nordenfelt v. Maxim Nordenfelt Guns and Ammunition Co. Ltd</em>. [1894] A.C. 535; <em>Mason v. Provident Clothing &amp; Supply Co</em> [1913] A.C. 724.</div>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Il <em>Monopolies and Restrictive Practices Act</em> del 1948 è espressione di un nuovo orientamento di pensiero favorevole ad alcune forme di controllo su situazioni e condotte anticoncorrenziali. Infatti, nel periodo precedente il secondo conflitto mondiale, in un contesto economico in cui era ancora diffusa la prassi delle intese sui prezzi e veniva tollerata e, in taluni casi, prevista la creazione di cartelli in molti dei principali settori economici, il pensiero economico e giuridico sembrava considerare non necessaria la previsione di forme controllo sui cartelli e su altre limitazioni della concorrenza poste in essere da imprese in posizione dominante, ritenendo le spontanee dinamiche concorrenziali del mercato di per sé sufficienti ad ostacolare formazioni monopolistiche e possibili abusi. Sul tema, cfr. J.P. Cunningham, <em>The Fair Trading Act</em>, London, Sweet &amp;. Maxwell, 1974, pp. 116 ss.; S. Guenault e J.H. Jackson, <em>The Control of Monopoly in the United Kingdom</em>, London, Longman, 1974, pp. 3 ss.<br />
Si dovrà attendere il secondo dopoguerra per vedere affermarsi una certa sensibilità favorevole ad alcune forme di controllo su situazioni e condotte anticoncorrenziali, cominciandosi ad avvertire le conseguenze negative sul piano sociale ed economico dell’aumento delle concentrazioni allora in atto nell&#8217;industria britannica. Cfr. R. Cohen, <em>The New British Law on Monopoly</em>, in <em>The American Economic Review</em>, vol. 39, n. 2, 1949, pp. 485 ss.; E.V. Morgan, <em>The Conquest of Unemployment</em>, London, Marston &amp; Co., 1948, pp. 141 ss.; J. Jewkes, <em>Ordeal by Planning</em>, London, MacMillan &amp; Co., 1948, pp. 37 ss; A.G.B. Fisher, <em>Economic Progress and Social Security</em>, London, Macmillan, 1945, pp. 359 ss.; H. Leak e A. Maizels, <em>The Structure of British Industry</em>, in <em>Journal of the Royal Statistical Society</em>, series A, vol. 108, 1945, pp. 142 ss.</div>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Le modifiche legislative intervenute successivamente sono state piuttosto marginali ed hanno sostanzialmente confermato l’impianto definito dal legislatore nel 1998 e nel 2002.</div>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Stephen Wilks osserva che: &lt;&lt;La complessità e l’ambiguità delle istituzioni e delle leggi relative alla concorrenza, nella forma in cui si presentavano nel 1997, prima delle riforme del governo laburista, (…) erano il riflesso di dinamiche politiche del tutto particolari. Il loro indirizzo non era frutto di una precisa concezione o di una visione politica. Esse non sono state forgiate nel fuoco di un moto di indignazione popolare (come negli Stati Uniti), non sono state imposte come una conseguenza parziale della vittoria nella guerra (come in Giappone) e non sono state neppure concepite come elementi di una teoria di integrazione politico-economica (come del caso della CEE). L’orientamento britannico si è sviluppato in maniera eterogenea (…) e in maniera graduale nel tempo&gt;&gt;. S. Wilks, <em>In the Public Interest: competition policy and the Monopolies and Mergers Commission</em>, Manchester, Manchester University Press, 1999, p. 222.<br />
In seguito al <em>Monopolies and Restrictive Practices Act</em> del 1948, il <em>Restrictive Trade Practices Act</em> del 1956, prevedendo un sistema di registrazione degli accordi recanti limitazioni inerenti la produzione, fornitura o trasformazione di ogni tipo di beni, aveva finito con l’incentivare il ricorso allo strumento della concentrazione, allora non ancora legislativamente disciplinato, per realizzare di fatto tali limitazioni. Ne è derivata l’approvazione del <em>Monopolies and Mergers Act</em> del 1965, che ha esteso l&#8217;ambito di applicazione della legge del 1948 anche ai servizi, oltre che ai beni, ha esteso le competenze della <em>Monopolies and Restrictive Practices Commission</em>, rinominata <em>Monopolies and Mergers Commission</em> (MMC), in caso di accertamento di una lesione dell’interesse generale per effetto di un’operazione di concentrazione ed ha introdotto anche un potere di scioglimento delle società incorporate.<br />
Dopo il <em>Resale Prices Act</em> del 1964, sul divieto di accordi particolari relativi ai prezzi di rivendita, e il <em>Restrictive Trade Practices Act</em> del 1968, che ha esteso l&#8217;ambito di applicazione della legge del 1956, il <em>Fair Trading Act</em> del 1973 ha modificato la struttura istituzionale del sistema antimonopolistico britannico attraverso l’istituzione della figura del <em>Director General of Fair Trading</em> (DGFT) con il compito di vigilare sui mercati e di raccomandare al Segretario generale il rinvio alla MMC nei casi di rilevati problemi di restrizione della concorrenza. Il legislatore del 1973 ha, inoltre, abbassato la soglia relativa alla quota di mercato da un terzo ad un quarto ed ha modificato la stessa nozione giuridica di interesse pubblico.<br />
Nel 1976 è stato emanato un testo unico in materia e sono stati definiti gli ambiti di competenza della Commissione di controllo e dell’autorità giudiziaria.<br />
Nel 1980 sono stati emanati il <em>Protection of Trading Interests Act</em> sull’applicazione extra-territoriale della legislazione <em>antitrust </em>ed il <em>Competition Act </em>con cui si è tentato di superare l’ostacolo delle lungagini procedurali ponendo l’accento sull’effetto del comportamento anticoncorrenziale, piuttosto che sulla struttura del settore economico o sulla modalità degli accordi, e consentendo in tal modo al <em>Director General</em> e, in ultima istanza, alla <em>Monopolies and Mergers Commission</em>, di istituire delle indagini su particolari pratiche attuate da alcune specifiche imprese e di condurle in maniera relativamente snella. Tuttavia, nonostante si prefigurasse come un chiaro elemento di novità all’interno del regime britannico della concorrenza, questo provvedimento non ha prodotto nella pratica gli effetti sperati.<br />
Nel 1997, cessata l’esperienza governativa dei conservatori e insediatosi il governo laburista, si apre una nuova era per il diritto e la politica <em>antitrust</em> del Regno Unito, e con l’adozione del <em>Competition Act</em> nel 1998 e dell&#8217;<em>Enterprise Act</em> nel 2002 il regime <em>antitrust</em> britannico viene finalmente armonizzato con il regime europeo raggiungendo una struttura dotata di maggiore coerenza ed efficienza. Tra le principali novità vi è l’introduzione del divieto generale di intese anticoncorrenziali e di abuso di posizione dominante equivalente a quello di derivazione europea, il conferimento all’<em>Office of Fair Trading</em> e alle analoghe autorità garanti di settore di vasti poteri d’indagine, l’attribuzione della competenza giurisdizionale in materia ad un tribunale specializzato, il <em>Competition Appeal Tribunal</em>.<br />
Sulla evoluzione del diritto <em>antitrust</em> britannico, cfr. D.J. Gerber, <em>Law and Competition in twentieth century Europe: protecting prometheus</em>, Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 207 ss.; S. Wilks, <em>In the Public Interest: competition policy and the Monopolies and Mergers Commission</em>, Manchester, Manchester University Press, 1999; H. Mercer, <em>Constructing a competitive order: the hidden history of British Anti-trust policies</em>, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.</div>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Vedi le Sezioni 6-8 e 47-56 del <em>Fair Trading Act</em>.</div>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Vedi la Sezione 2 dello <em>Sherman Act</em>.</div>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Vedi <em>Tampa Electric Co. v. Nashville Coal Co.</em>, 365 U.S. 320, pronuncia emessa ai sensi della Sezione 3 del <em>Clayton Act</em>.</div>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Vedi ancora <em>Tampa Electric Co. v. Nashville Coal Co.</em>, 365 U.S. 320, pronuncia emessa ai sensi della Sezione 3 del <em>Clayton Act; </em>vedi<em>, </em>inoltre, <em>U.S. v. Pabst Brewing Co</em>., 384 U.S. 546, pronuncia emessa ai sensi della Sezione 7 del <em>Clayton Act</em>.</div>
<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Vedi l’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex articolo 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea).</div>
<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Il ruolo della Corte di giustizia è fin troppo noto per dover essere ricordato, se non per sottolineare che essa non si è mai limitata ad una attività di mera interpretazione delle norme elaborando nel tempo quelle regole fondamentali della materia che concorrono a definire i principi costituzionali europei in materia economica. Ma, sull’evoluzione del sistema europeo di diritto <em>antitrust</em> ha fortemente inciso anche la straordinaria espansione del ruolo della Commissione in tale settore, ruolo che, per la verità, già nei primi interventi normativi europei è stato delineato in termini assai incisivi. Alla Commissione, infatti, sono stati attribuiti poteri di vigilanza e controllo, ma anche di applicazione diretta delle disciplina europea (con connesse autorizzazioni e sanzioni) nei confronti delle imprese, nonché una sorta di potere normativo delegato ed in qualche caso anche diretto, così come oggi previsto dall’articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex articolo 86 del Trattato istitutivo), paragrafo 3. Sul tema, cfr., tra gli altri, L.F .Pace, <em>European Competition Law: The Impact of the Commission’s Guidance on Article 102</em>, Edward Elgar Publishing, Cheltenham(UK) e Northampton (USA), 2011.</div>
<div id="ftn28"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> A partire da <em>Corte di giustizia</em>, <em>United Brands Company e United Brands Continentaal BV v. Commissione</em>, in <em>Racc</em>. 1978, p. 207.</div>
<div id="ftn29"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> <em>Corte di giustizia</em>, <em>Belgische Radio en Televisie e société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs v. SV SABAM e NV Fonior</em>, in <em>Racc.</em> 1974, p. 313; <em>Corte di giustizia</em>, <em>Benzine en Petroleum Handelsmaatschappij BV ed altri v. Commissione</em> (<em>Crisi petrolifera</em>), in <em>Racc.</em> 1978, p. 1513; <em>Corte di giustizia</em>, <em>Hoffman-La Roche v. Commissione</em>, in <em>Racc.</em> 1979, p. 461.</div>
<div id="ftn30"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> <em>Corte di giustizia</em>, <em>Coöperatieve Vereniging &#8220;Suiker Unie&#8221; UA e altri v. Commissione </em>(cause riunite 40-48/73, 50/73, 54-56/73, 111/73, 113-114/73), in <em>Racc.</em> 1975, pag. 1663.</div>
<div id="ftn31"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Vedi 1980, <em>Zeitschriftengrössisten</em>, WuW/E OLG 2289 e 1970, <em>AE-Provision</em>, WuW/E OLG 1106.</div>
<div id="ftn32"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Vedi la Sezione 9 del <em>Fair Trading Act</em>.</div>
<div id="ftn33"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Vedi la Sezione 8 del <em>Fair Trading Act</em>.</div>
<div id="ftn34"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Vedi <em>U.S. v. du Pont &amp; Co</em>., 351 U.S. 377.</div>
<div id="ftn35"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Vedi <em>International Boxing Club of New York Inc. v. U.S</em>., 358 U.S. 242.</div>
<div id="ftn36"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Vedi <em>Brown Shoe v. U.S.</em>, 370 U.S. 294.</div>
<div id="ftn37"><a title="" href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> A partire da <em>Corte di giustizia</em>, <em>United Brands Company e United Brands Continentaal BV v. Commissione</em>, in <em>Racc</em>. 1978, p. 207, in cui la Corte ha sostenuto che la banana è &lt;&lt;intercambiabile solo fino a un certo punto&gt;&gt; con altri frutti e si distingue per certi aspetti caratteristici. La Corte ha preso in considerazione l’elasticità indiretta della domanda rispetto al prezzo fra la banana e altri frutti, rilevando che il calo di prezzo di questi ultimi durante l’estate produceva un effetto sul prezzo delle banane non superiore al venti per cento. In base a tali constatazioni, la Corte ha concluso che la frutta fresca è un bene sostitutivo delle banane fino a un certo punto e che quindi quello di queste ultime costituisce un mercato distinto e separato.<br />
Tuttavia, nel caso <em>Europemballage Corporation e Continental Can Company Inc. v. Commissione</em>, in <em>Racc. </em>1973, p. 215, la Corte di giustizia ha fatto ricorso al criterio della intercambiabilità sul lato della domanda respingendo la definizione più restrittiva adottata dalla Commissione.</div>
<div id="ftn38"><a title="" href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> A partire da <em>Corte di giustizia</em>, <em>Commercial Solvents Corporation v. Commissione</em>, in <em>Racc.</em> 1974, p. 223. In questo caso la società controllava una notevole quota del mercato di una particolare materia prima che non era esposta alla concorrenza di beni sostitutivi. Tale materia prima rappresentava una componente essenziale del processo di produzione dell’etambutolo, ma questo prodotto derivato era intercambiabile con altri farmaci anti-tubercolosi. In tale più ampio mercato la quota detenuta dal convenuto non era sufficiente ad integrare una posizione dominante. Tuttavia, la Corte di giustizia ha considerato mercato del prodotto quello della materia prima e ha misurato gli effetti degli abusi posti in essere in questo mercato sul mercato del prodotto derivato in considerazione della presenza di prodotti sostitutivi in tale ultimo mercato.</div>
<div id="ftn39"><a title="" href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> A partire da <em>Corte di giustizia</em>, <em>Hoffman-La Roche &amp; Co. Ag v. Commissione</em>, in <em>Racc.</em> 1979, p. 461. In questo caso si è affermato che i prodotti sostitutivi delle vitamine C ed E per usi tecnologici non dovrebbero essere compresi negli stessi mercati delle vitamine stesse poiché queste ultime possono essere utilizzate anche nel settore farmaceutico, nei prodotti alimentari e negli alimenti per animali, con il risultato che il grado di intercambiabilità è stato considerato insufficiente.</div>
<div id="ftn40"><a title="" href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Vedi <em>Corte di giustizia</em>, <em>Europemballage Corporation e Continental Can Company Inc. v. Commissione</em>, in <em>Racc.</em> 1973, p. 215; <em>Corte di giustizia</em>, <em>Commercial Solvents Corporation v. Commissione</em>, in <em>Racc.</em> 1974, p. 223, in cui la Corte ha sancito che la sostituzione della produzione dev’essere possibile senza spese, rischi o difficoltà eccessivi.</div>
<div id="ftn41"><a title="" href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Vedi la Sezione 10(3) del <em>Fair Trading Act</em>.</div>
<div id="ftn42"><a title="" href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Cfr. per tutti T. Areeda e J. Turner, <em>Antitrust Law</em>, Harvard, 1978, pp. 168 ss.</div>
<div id="ftn43"><a title="" href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Vedi <em>U.S. v. General Dynamics Corp</em>., 415 U.S. 486.</div>
<div id="ftn44"><a title="" href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> A partire da <em>Corte di giustizia</em>, <em>General Motors</em><em> Continental NV v. Commissione</em>, in <em>Racc.</em>, 1975, p. 1367.</div>
<div id="ftn45"><a title="" href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> A partire da <em>Corte di giustizia, United Brands Company e United Brands Continentaal BV v. Commissione</em>, in <em>Racc</em>. 1978, p. 207 e <em>Corte di giustizia</em>, <em>Hoffman-La Roche v. Commissione</em>, in <em>Racc.</em> 1979, p. 461.</div>
<div id="ftn46"><a title="" href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> Vedi <em>U.S. v. Grinnell Corp</em>., 384 U.S. 563.</div>
<div id="ftn47"><a title="" href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> Vedi <em>U.S. v. Aluminum Co. of America</em> (c.d. caso <em>Alcoa</em>), 148 F. 2<sup>nd</sup> 416. Ma vedi anche <em>Hiland Dairy Inc. v. Kroger Co</em>., 402 F. 2<sup>nd</sup> 968; <em>U.S. v. American Tobacco Co.</em>, 221 U.S. 106; <em>Tandard Oil Company of New Jersey v. U.S.</em>, 221 U.S. 1; <em>U.S. v. Eastman Kodak Co.</em> 226 F. 62 79, 225 U.S. 578; <em>U.S. v. Pullman Co.</em>, 50 F. Supp. 123, 330 U.S. 806; <em>U.S. v. Paramount Pictures Inc.</em>, 334 U.S. 131; <em>U.S. v. United Shoe Machinery Corp.</em>, 110 F. Supp. 295, 347 U.S. 521; <em>International Boxing Club of New York Inc. v. U.S</em>., 358 U.S. 242, 249; <em>U.S. v. Grinnell Corp.</em>, 384 U.S. 563.</div>
<div id="ftn48"><a title="" href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Cfr. per tutti T. Areeda e J. Turner, <em>Antitrust Law</em>, Harvard, 1978, pp. 168 ss.</div>
<div id="ftn49"><a title="" href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> Così, per esempio, in <em>United Brands Company e United Brands Continentaal BV v. Commissione</em>, in <em>Racc</em>. 1978, p. 207</div>
<div id="ftn50"><a title="" href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> Così, per esempio, in <em>Corte di giustizia</em>, <em>Hoffman-La Roche v. Commissione</em>, in <em>Racc.</em> 1979, p. 461; <em>Corte di giustizia</em>, <em>Commercial Solvents Corporation v. Commissione</em>, in <em>Racc.</em> 1974, p. 223.</div>
<div id="ftn51"><a title="" href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> Così, per esempio, in <em>Corte di giustizia</em>, <em>Coöperatieve Vereniging &#8220;Suiker Unie&#8221; UA e altri v. Commissione </em>(cause riunite 40-48/73, 50/73, 54-56/73, 111/73, 113-114/73), in <em>Racc.</em> 1975, pag. 1663.</div>
<div id="ftn52"><a title="" href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> A partire da 1976 <em>Valium</em>, WuW/E BGH 1445.</div>
<div id="ftn53"><a title="" href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> Si tenga, comunque, presente che si tratta di una presunzione confutabile.</div>
<div id="ftn54"><a title="" href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> Vedi la Sezione 6 del <em>Fair Trading Act</em>.</div>
<div id="ftn55"><a title="" href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a> Vedi la Sezione 7 del <em>Fair Trading Act</em>.</div>
<div id="ftn56"><a title="" href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a> Vedi <em>U.S. v. Columbia Steel Co.</em>, 334 U.S. 495.</div>
<div id="ftn57"><a title="" href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> Vedi <em>U.S. v. Columbia Steel Co.</em>, 334 U.S. 495.</div>
<div id="ftn58"><a title="" href="#_ftnref58" name="_ftn58">[58]</a> Vedi <em>U.S. v. United Shoe Machinery Corp.</em>, 110 F. Supp. 295, 347 U.S. 521.</div>
<div id="ftn59"><a title="" href="#_ftnref59" name="_ftn59">[59]</a> A partire da <em>Corte di giustizia</em>, <em>United Brands Company e United Brands Continentaal BV v. Commissione</em>, in <em>Racc</em>. 1978, p. 207.</div>
<div id="ftn60"><a title="" href="#_ftnref60" name="_ftn60">[60]</a> A partire da <em>Corte di giustizia</em>, <em>Hoffman-La Roche v. Commissione</em>, in <em>Racc.</em> 1979, p. 461.</div>
<div id="ftn61"><a title="" href="#_ftnref61" name="_ftn61">[61]</a> Vedi la Sezione 19(1) della <em>Gesetz gegen Wettbewerbsbe-schränkungen</em>.</div>
<div id="ftn62"><a title="" href="#_ftnref62" name="_ftn62">[62]</a> Vedi la Sezione 19(3) della <em>Gesetz gegen Wettbewerbsbe-schränkungen</em>, ai sensi della quale si presume che un’impresa si trovi in posizione dominante qualora disponga di una quota di mercato equivalente a per lo meno un terzo del mercato relativo a una particolare tipologia di bene oppure di servizio commerciale. Inoltre, si presume che più imprese occupino una posizione dominante sul mercato qualora due o tre imprese dispongano insieme di una quota di mercato maggiore o uguale al cinquanta percento, oppure cinque o meno imprese abbiano congiuntamente una quota di mercato maggiore o uguale a due terzi del totale. Si tratta, in ogni caso, di presunzioni confutabili.</div>
<div id="ftn63"><a title="" href="#_ftnref63" name="_ftn63">[63]</a> Si tratta del ben noto e dibattuto caso <em>U.S. v. Aluminum Co. of America</em> (c.d. caso <em>Alcoa</em>), 148 F. 2<sup>nd</sup> 416.</div>
<div id="ftn64"><a title="" href="#_ftnref64" name="_ftn64">[64]</a> Vedi <em>U.S. v. United Shoe Machinery Corp.</em>, 110 F. Supp. 295, 347 U.S. 521.</div>
<div id="ftn65"><a title="" href="#_ftnref65" name="_ftn65">[65]</a> Ai sensi delle Sezioni 6, 7, 8, 9 e 11 del <em>Fair Trading Act</em>.</div>
<div id="ftn66"><a title="" href="#_ftnref66" name="_ftn66">[66]</a> Vedi la Sezione 49(1) del <em>Fair Trading Act</em>.</div>
<div id="ftn67"><a title="" href="#_ftnref67" name="_ftn67">[67]</a> Vedi in particolare <em>Corte di giustizia</em>, <em>Hoffman-La Roche v. Commissione</em>, in <em>Racc.</em> 1979, p. 461.</div>
<div id="ftn68"><a title="" href="#_ftnref68" name="_ftn68">[68]</a> Vedi <em>Corte di giustizia</em>, <em>NV Nederlandsche Banden-Industrie Michelin v. Commissione</em>, in <em>Racc.</em> 1985, p. 3461.</div>
<div id="ftn69"><a title="" href="#_ftnref69" name="_ftn69">[69]</a> Vedi <em>Corte di giustizia</em>, <em>General Motors</em><em> Continental NV v. Commissione</em>, in <em>Racc.</em>, 1975, p. 1367.</div>
<div id="ftn70"><a title="" href="#_ftnref70" name="_ftn70">[70]</a> Vedi la Sezione 19(2) della <em>Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen</em>.</div>
<div id="ftn71"><a title="" href="#_ftnref71" name="_ftn71">[71]</a> Vedi ancora lo storico caso <em>U.S. v. Aluminum Co. of America</em> (c.d. caso <em>Alcoa</em>), 148 F. 2<sup>nd</sup> 416.</div>
<div id="ftn72"><a title="" href="#_ftnref72" name="_ftn72">[72]</a> Vedi, ad esempio, <em>Power Replacement Corp. v. Air Preheater Co. Inc.,</em> 356 F. Supp. 876.</div>
<div id="ftn73"><a title="" href="#_ftnref73" name="_ftn73">[73]</a> Vedi, ad esempio, <em>Gamco Inc. v. Providence Fruit &amp; Produce Blg. Inc</em>., 194 F. 2nd 484.</div>
<div id="ftn74"><a title="" href="#_ftnref74" name="_ftn74">[74]</a> Vedi, ad esempio, <em>Corte di giustizia</em>, <em>Europemballage Corporation e Continental Can Company Inc. v. Commissione</em>, in <em>Racc</em>. 1973, p. 215.</div>
<div id="ftn75"><a title="" href="#_ftnref75" name="_ftn75">[75]</a> Vedi la Sezione 19(2) della <em>Gesetz gegen Wettbewerbsbe-schränkungen</em>.</div>
<div id="ftn76"><a title="" href="#_ftnref76" name="_ftn76">[76]</a> Vedi, ad esempio, 1976 <em>Valium</em>, WuW/E BGH 1445.</div>
<div id="ftn77"><a title="" href="#_ftnref77" name="_ftn77">[77]</a> A partire da <em>United Brands Company e United Brands Continentaal BV v. Commissione</em>, in <em>Racc</em>. 1978, p. 207.</div>
<div id="ftn78"><a title="" href="#_ftnref78" name="_ftn78">[78]</a> Vedi <em>U.S. v. United Shoe Machinery Corp.</em>, 110 F. Supp. 295, 347 U.S. 521<em>.</em></div>
<div id="ftn79"><a title="" href="#_ftnref79" name="_ftn79">[79]</a> Vedi <em>U.S. v. Paramount Pictures Inc</em>., 334 U.S. 131.</div>
<div id="ftn80"><a title="" href="#_ftnref80" name="_ftn80">[80]</a> Vedi <em>U.S. v. du Pont &amp; Co</em>., 351 U.S. 377.</div>
<div id="ftn81"><a title="" href="#_ftnref81" name="_ftn81">[81]</a> Vedi, ad esempio, <em>Corte di giustizia</em>, <em>Europemballage Corporation e Continental Can Company Inc. v. Commissione</em>, in <em>Racc</em>. 1973, p. 215, in cui è stato ritenuto che l’ampia gamma di prodotti offerti consentisse una libertà d’azione non disponibile ai concorrenti più piccoli.</div>
<div id="ftn82"><a title="" href="#_ftnref82" name="_ftn82">[82]</a> Vedi <em>U.S. v. North West Industries Inc</em>., 301 F. Supp. 1066.</div>
<div id="ftn83"><a title="" href="#_ftnref83" name="_ftn83">[83]</a> Vedi <em>U.S. v. White Consolidated Industries Inc</em>., 323 F. Supp. 1397.</div>
<div id="ftn84"><a title="" href="#_ftnref84" name="_ftn84">[84]</a> E in particolare dalla Sezione 2 dello <em>Sherman Act</em>.</div>
<div id="ftn85"><a title="" href="#_ftnref85" name="_ftn85">[85]</a> Vedi <em>Corte di giustizia</em>, <em>Europemballage Corporation e Continental Can Company Inc. v. Commissione</em>, in <em>Racc</em>. 1973, p. 215.</div>
<div id="ftn86"><a title="" href="#_ftnref86" name="_ftn86">[86]</a> Vedi <em>Corte di giustizia</em>, <em>Hoffman-La Roche v. Commissione</em>, in <em>Racc.</em> 1979, p. 461.</div>
<div id="ftn87"><a title="" href="#_ftnref87" name="_ftn87">[87]</a> In quel caso, l’essere la Hoffman-La Roche il maggiore gruppo farmaceutico al mondo ed il maggiore produttore di vitamine.</div>
<div id="ftn88"><a title="" href="#_ftnref88" name="_ftn88">[88]</a> Vedi <em>Re IBM Peripheral EDP Devices Antitrust Litig.,</em> 481 F. Supp. 965, 981.</div>
<div id="ftn89"><a title="" href="#_ftnref89" name="_ftn89">[89]</a> Vedi <em>Borden Inc. v. FTC</em>, 674 F. 2nd 498.</div>
<div id="ftn90"><a title="" href="#_ftnref90" name="_ftn90">[90]</a> Vedi <em>Byars v. Bluff City News Co</em>., 609 F. 2<sup>nd</sup> 843.</div>
<div id="ftn91"><a title="" href="#_ftnref91" name="_ftn91">[91]</a> Vedi <em>United Brands Company e United Brands Continentaal BV v. Commissione</em>, in <em>Racc</em>. 1978, p. 207.</div>
<div id="ftn92"><a title="" href="#_ftnref92" name="_ftn92">[92]</a> Rimane, tuttavia, fermo il fatto che, in linea di principio, un grado di potere economico sufficiente ad integrare una posizione di monopolio o di dominanza non è considerato, di per sé, illegittimo o produttivo di effetti negativi per l’interesse pubblico.</div>
<div id="ftn93"><a title="" href="#_ftnref93" name="_ftn93">[93]</a> Vedi <em>U.S. v. Grinnel Corp</em>., 384 U.S. 563, in cui testualmente: &lt;&lt;Difficilmente vi sono indicazioni di un potere di monopolio più persuasive del protrarsi della capacità dell’aggregazione monopolistica di sostenere offerte in perdita, o in particolari aree o in particolari servizi o prodotti&gt;&gt;.</div>
<div id="ftn94"><a title="" href="#_ftnref94" name="_ftn94">[94]</a> Cfr. H. Schwartz, J. Flynn e S. First, <em>Free Enterprise and Economic Organisation: Antitrust</em>, New York, 1985, pp. 122 ss.</div>
<div id="ftn95"><a title="" href="#_ftnref95" name="_ftn95">[95]</a> Sul tema, cfr. M. Fairburn, S. Kay e H. Sharpe, <em>The Economics of Article 86</em>, IFS, Working Paper n. 50, 1984.</div>
<div id="ftn96"><a title="" href="#_ftnref96" name="_ftn96">[96]</a> Vedi <em>Corte di giustizia</em>, <em>Hoffman-La Roche v. Commissione</em>, in <em>Racc.</em> 1979, p. 461.</div>
<div id="ftn97"><a title="" href="#_ftnref97" name="_ftn97">[97]</a> Cfr. ancora M. Fairburn, S. Kay e H. Sharpe, <em>The Economics of Article 86</em>, IFS, Working Paper n. 50, 1984.</div>
<div id="ftn98"><a title="" href="#_ftnref98" name="_ftn98">[98]</a> Ad esempio, nel caso <em>General Motors</em><em> Continental NV v. Commissione</em>, in <em>Racc.</em>, 1975, p. 1367, il mercato era limitato alle automobili della <em>General Motors</em>, nel caso <em>Hugin Kassaregister AB e Hugin Cash Registers Ltd v. Commissione</em>, in <em>Racc.</em> 1979, p. 1869, si è individuato il mercato di riferimento in quello della vendita delle parti di ricambio dei registri di cassa prodotti da <em>Hugin</em>.</div>
</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-potere-economico-sottoposto-al-controllo-di-diritto-antitrust-persistenti-divergenze-tra-stati-uniti-unione-europea-germania-e-regno-unito/">Il potere economico sottoposto al controllo  di diritto &lt;i&gt;antitrust&lt;/i&gt;. Persistenti divergenze tra Stati Uniti, Unione Europea, Germania e Regno Unito</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Integrazione giuridica europea e circolazione di modelli giuridici in materia di antitrust</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/integrazione-giuridica-europea-e-circolazione-di-modelli-giuridici-in-materia-di-antitrust/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 17:44:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/integrazione-giuridica-europea-e-circolazione-di-modelli-giuridici-in-materia-di-antitrust/">Integrazione giuridica europea e circolazione di modelli giuridici in materia di &lt;i&gt;antitrust&lt;/i&gt;</a></p>
<p>Sommario: 1. Il processo di integrazione giuridica europea tra uniformità e pluralismo. &#8211; 2. L’integrazione europea e la circolazione di modelli giuridici. &#8211; 3. La circolazione di modelli giuridici “extra-europei”. Il caso emblematico del diritto antitrust. &#8211; 4. Le dinamiche storiche all’origine dell’affermazione di un moderno diritto della concorrenza in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/integrazione-giuridica-europea-e-circolazione-di-modelli-giuridici-in-materia-di-antitrust/">Integrazione giuridica europea e circolazione di modelli giuridici in materia di &lt;i&gt;antitrust&lt;/i&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/integrazione-giuridica-europea-e-circolazione-di-modelli-giuridici-in-materia-di-antitrust/">Integrazione giuridica europea e circolazione di modelli giuridici in materia di &lt;i&gt;antitrust&lt;/i&gt;</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p>Sommario: 1. Il processo di integrazione giuridica europea tra uniformità e pluralismo. &#8211; 2. L’integrazione europea e la circolazione di modelli giuridici. &#8211; 3. La circolazione di modelli giuridici “extra-europei”. Il caso emblematico del diritto <em>antitrust</em>. &#8211; 4. Le dinamiche storiche all’origine dell’affermazione di un moderno diritto della concorrenza in Europa e negli Stati Uniti. &#8211; 5. Dagli Stati Uniti all’Europa. Convergenze, divergenze e prospettive evolutive.</p>
<p><em>1. Il processo di integrazione giuridica europea tra uniformità e pluralismo</em></p>
<p>L’intensa mobilità di persone, beni e servizi, la crescente internazionalizzazione dei rapporti sociali ed economici impongono il perseguimento di una sempre maggiore uniformità giuridica e nell’attuale momento storico i fenomeni di armonizzazione, uniformazione e unificazione<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> giuridica connotano la vita giuridica in ambito nazionale, sovranazionale e internazionale.<br />
Il processo di uniformazione del diritto &#8211; in rapido, continuo, ma talvolta contraddittorio, avanzamento &#8211; si trova oggi a dover affrontare la più grande sfida posta dal fenomeno della c.d. globalizzazione: perseguire l’uniformità giuridica preservando il pluralismo culturale al fine di non ostacolare possibili future evoluzioni, incentivate proprio dalla competizione tra i diversi modelli culturali e giuridici che, nella loro varietà, consentono di attingere a ciò che di meglio l’ingegno umano ha ideato<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.<br />
Di fronte all’apparentemente irriducibile antinomia tra l’uniformità giuridica<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, da un lato, e il pluralismo culturale<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, dall’altro, molte voci del pensiero giuridico italiano e straniero<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> intravedono nel processo di integrazione giuridica in atto in ambito europeo &#8211; con riguardo, in particolare, alle materie di rilevanza privatistica &#8211; una possibile risposta a tale sfida, anzi, la migliore risposta attualmente possibile e prospettabile.<br />
Il processo di integrazione giuridica europea ha rappresentato, e rappresenta ancora oggi, un modello assolutamente originale ed unico<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, una delle esperienze più avanzate capace, in passato come nel presente, di condizionare profondamente l’evoluzione del sistema giuridico di tutti gli stati membri, oltre che l’intero assetto delle relazioni internazionali.<br />
Questo processo, per le sue stesse modalità e finalità, ha in sé le risorse necessarie per poter soddisfare adeguatamente l’esigenza di evitare l’impoverimento culturale che deriverebbe dall’appiattimento delle specificità dei diversi modelli culturali e giuridici nazionali in nome del diritto uniforme.<br />
Si tratta di un processo che si svolge non all’esterno, ma all’interno dei sistemi nazionali, attraverso la loro graduale modificazione ed integrazione, e che coinvolge gli organi legislativi, ma anche quelli giudiziari<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> ed esecutivi dei diversi stati, nonché gli studiosi e gli operatori del diritto, gli operatori economici, ma anche gli stessi cittadini e le diverse parti delle società nazionali, che in tal modo contribuiscono alla formazione del diritto comune europeo.<br />
Questa lenta costruzione di un diritto uniforme comune agli stati membri dell’Unione europea è dunque realizzata in forma decentrata, non soltanto in termini territoriali, ma anche politici, ed il sistema di regole comuni in tal modo edificato finisce col trovare legittimazione nello stesso contesto economico, sociale e politico in cui è chiamato ad operare<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
Ciò ha consentito finora al processo di armonizzazione giuridica in atto in ambito europeo di procedere attraverso la definizione di regole e principi che sono espressione di valori, non solo economici, ma anche culturali, etici, politici, socialmente condivisi.</p>
<p><em>2. L’integrazione europea e la circolazione di modelli giuridici</em></p>
<p>Il processo di integrazione giuridica che sta gradualmente avanzando in ambito europeo evidenzia la natura dialettica ed osmotica del rapporto tra il diritto europeo e i diritti nazionali degli stati membri: l’uno e gli altri si influenzano e conformano reciprocamente in uno scambio continuo, l’uno incidendo sugli altri, e questi alimentando e ispirando valori, principi e nozioni che sostanziano il diritto comune.<br />
La produzione normativa in ambito europeo è accompagnata e connotata da fenomeni di intensa circolazione di modelli giuridici, per cui una regola o una soluzione operativa (oppure un insieme di regole e/o soluzioni operative), che hanno avuto origine in un determinato ordinamento giuridico transitano<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, per lo più attraverso la mediazione dell’ordinamento dell’Unione europea e vengono recepiti in ordinamenti di stati membri diversi da quello di origine.<br />
Questi fenomeni sono resi possibili e accompagnati dall’affermazione di una mentalità giuridica e di un pensiero giuridico sempre meno legati alle specificità delle singole realtà politico-giuridiche e sempre più aperti alla dimensione transnazionale del diritto, in un lento, graduale, ma inarrestabile processo di europeizzazione del metodo, del linguaggio, delle categorie, delle nozioni.<br />
E questo fenomeno contribuisce a rendere la circolazione di modelli giuridici in ambito europeo del tutto peculiare in quanto essa diviene funzionale alla edificazione di un nuovo diritto, un diritto che trae origine da, che incide su e che si integra con i diritti nazionali, ma che si distingue da quelli in quanto diritto europeo.<br />
E’ noto che il diritto europeo è un insieme di regole e principi giuridici, recati, nelle materie di competenza dell’Unione europea, da regolamenti e direttive, da normative nazionali di recepimento, nonché da statuizioni contenute nelle sentenze interpretative della Corte di Giustizia. E’ altrettanto noto che tale <em>corpus</em> normativo è idoneo, in virtù delle particolari caratteristiche che connotano l’ordinamento europeo ed il suo rapporto con gli ordinamenti nazionali, a produrre effetti diretti ed immediati in tali ordinamenti incidendo sui rapporti interni tra soggetti che agiscono nell’esercizio della loro capacità di diritto privato. In tal modo il diritto europeo produce o modifica autonomamente veri e propri diritti soggettivi, tutelabili sia dinanzi alle autorità giudiziarie europee, sia dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali.<br />
L’esistenza di un potere sovrano in capo alle istituzioni comunitarie nei confronti non soltanto degli stati membri, ma anche dei loro cittadini, che per ciò stesso sono anche cittadini dell’Unione europea, e da cui deriva il potere di attribuire direttamente in capo a costoro diritti soggettivi, nonché la presenza di un solido sistema di amministrazione della giustizia in grado di tutelare tali diritti soggettivi, sono le fondamentali caratteristiche dell’ordinamento europeo che lo differenziano da quello internazionale.<br />
Pertanto, l’incisività del diritto europeo risiede non solo nella sua preminenza nei confronti dei sistemi giuridici nazionali sui quali insiste, ma anche nell’essersi dotato di meccanismi di interpretazione autonomi, riservati ad una istituzione giudiziaria comune, la Corte di giustizia, la cui azione esplica evidenti riflessi sulla compattezza e coerenza intrinseca del corpo normativo comune e lo rafforza nei confronti dei sistemi giuridici nazionali, sottraendolo a questi ultimi e al rischio dell’indebolimento della forza armonizzatrice.<br />
La forte incidenza del diritto europeo sul diritto interno giunge a far sì che la regola di derivazione europea su cui si fonda la pretesa soggettiva sia da considerarsi parte integrante dell’ordinamento nazionale. Quella regola e quella pretesa esistono sia nell’ordinamento giuridico europeo, sia in quello nazionale, e nell’ordinamento giuridico nazionale danno luogo a figure almeno in parte diverse da quelle cui dà luogo un rapporto giuridico non interessato da posizioni soggettive di origine europea<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.<br />
La Corte di Giustizia, interpretando le varie direttive comunitarie come parti di un sistema unitario, svolge da tempo ed efficacemente il compito di individuare regole e principi generali, in tal modo riconducendo a sistema quel copioso <em>corpus</em> di norme contenute in regolamenti, direttive e norme nazionali di attuazione, che, per quanto sparse, non coordinate e frammentarie, finiscono col presentare una propria continuità, coerenza, e quindi sistematicità.<br />
In molti e importanti settori il diritto di derivazione europea è giunto ormai a sovrapporsi e spesso a sostituirsi alla normativa nazionale.<br />
Pertanto, per effetto dell’integrazione tra il diritto europeo e quello nazionale, si è verificato e continua a verificarsi un processo di sviluppo e di differenziazione di un vero e proprio nuovo &lt;&lt;sistema&gt;&gt; di diritto privato interno a <em>latere</em> di quello esclusivamente nazionale, definito diritto privato europeo.<br />
Se l’esistenza di un diritto privato europeo dotato di caratteristiche proprie e qualificato da una sua unicità e specificità, può oggi considerarsi un dato diffusamente accettato dal pensiero giuridico europeo, non si è tuttavia ancora giunti ad una precisa individuazione dei suoi confini<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<br />
Tale sistema giuridico è, nello stesso tempo, diritto interno di ciascuno Stato membro e diritto europeo in quanto vigente uniformemente su tutto il territorio dell’Unione europea. Trattandosi di un vero e proprio sistema di diritto civile interno e comune a tutti gli stati dell’Unione europea, si è oggi giunti ad affermare che il processo in atto in ambito europeo di armonizzazione giuridica del diritto contrattuale dà luogo alla formazione di un vero e proprio nuovo <em>jus commune</em> europeo<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.<br />
Dunque, attraverso questa intensa produzione legislativa e giurisprudenziale europea in materie di rilevanza privatistica e nell’ambito delle sempre più ampie competenze dell’Unione europea si sta gradualmente realizzando in ambito europeo l’obiettivo di una unificazione o, meglio, uniformazione del diritto sostanziale in materia di contratti.<br />
Occorre, tuttavia, precisare che si tratta di una uniformità riguardante una parte soltanto dei rapporti di diritto privato e soltanto tendenziale, dal momento che le regole di derivazione europea generalmente operano definendo standard minimi di uniformità, consentendo agli stati di disciplinare in maniera specifica la materia, seppure nel rispetto di esse. Tuttavia, questo diritto privato europeo, comune ed interno a tutti gli stati membri dell’Unione europea, nascente dall’integrazione tra il diritto privato europeo e i diritti civili nazionali, è oggi tutto quello che esiste quanto a diritto privato uniforme, positivo ed effettivamente vigente.<br />
E, attraverso questa copiosa produzione, interi settori del diritto civile e commerciale dei vari stati membri trovano la loro origine o il loro moderno assetto.<br />
Ma, l’incidenza della disciplina di derivazione europea rispetto al sistema normativo nazionale è un fenomeno che attraversa orizzontalmente l’intera materia di interesse privatistico. Si assiste, pertanto, ad una diffusione dei principi ispiratori di quella disciplina sull’intero sistema generale di diritto privato nazionale degli stati membri dell’Unione europea.<br />
In tal modo, il diritto europeo, in particolar modo nelle materie di rilevanza privatistica, a dispetto del suo carattere settoriale e frammentario, finisce col produrre effetti di portata rivoluzionaria che vanno ben al di là dei ristretti ambiti di applicazione, incidendo sulle più consolidate categorie concettuali tradizionali.<br />
Le suindicate caratteristiche del diritto di fonte europea determinano la fondamentale differenza tra il diritto privato europeo e le più rilevanti iniziative di diritto uniforme in materia contrattuale, individuabile nell’essere il diritto privato europeo una regolamentazione uniforme che non si aggiunge e non si sovrappone alla disciplina vigente all’interno dei singoli ordinamenti statali, ma dà luogo piuttosto ad una vera e propria integrazione tra i diritti positivi nazionali<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.<br />
Il più rilevante limite operativo delle moderne esperienze di diritto uniforme diverse dal diritto privato europeo è insito nello stesso approccio di fondo che le caratterizza, manifestato dal loro fondarsi su di una unità culturale e giuridica condivisa soltanto da un ristretto gruppo di giuristi, che, sebbene rappresentino le più importanti aree politico-giuridiche a livello internazionale o europeo, possono solo definire una comune piattaforma concettuale squisitamente teorica e tecnica.<br />
Ma, la comune cultura giuridica europea non si traduce nella (e non si riduce alla) sola omogeneità teorica e tecnica espressa da un gruppo ristretto di giuristi ed il processo di uniformazione giuridica deve necessariamente procedere attraverso la costruzione di regole e principi giuridici che siano espressione di valori, non solo economici, ma anche sociali, etici, politici condivisi dai cittadini di tutti gli stati membri dell’Unione europea<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.<br />
In materia di tutela della concorrenza il processo d&#8217;integrazione europea ha esercitato una profonda e determinante influenza sul modo di essere degli ordinamenti degli stati membri ed il diritto antitrust europeo costituisce ormai per questi sistemi l&#8217;orizzonte naturale delle rispettive esperienze giuridiche.<br />
Sia pur in diversa misura e con diverse modalità, la normativa europea liberalizzatrice, con la sua notevole capacità di penetrazione e di condizionamento, ha inciso sulle politiche e sulle normative di tutti gli stati membri, che hanno dovuto non solo rispettare e far rispettare la normativa <em>antitrust</em> europea, ma hanno dovuto altresì conformarsi ai principi e ai valori espressi dal processo di integrazione e quindi ai mutamenti strutturali da esso imposti<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.<br />
Questo processo ha consentito una progressiva riduzione delle (talvolta notevoli) divergenze inizialmente esistenti in materia tra i sistemi giuridici nazionali; pur senza unificare le legislazioni, esso ha generato una sorta di punto di vista unico, determinando una sostanziale unità di valori, di nozioni, di strumenti di controllo e di intervento<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.<br />
Ne è derivata la formazione di un insieme di norme e principi che oggi può fondatamente essere qualificato come il sistema giuridico europeo in materia di concorrenza.</p>
<p><em>3. La circolazione di modelli giuridici “extra-europei”. Il caso emblematico del diritto </em>antitrust</p>
<p>Ma occorre evidenziare un altro importante aspetto del processo di uniformazione giuridica in atto in ambito europeo.<br />
Il processo di integrazione giuridica europea è suscettibile di incidere sui sistemi giuridici di tutti gli stati membri e di condizionarne profondamente l’evoluzione stimolando, incentivando e veicolando una circolazione di modelli giuridici non soltanto tra gli ordinamenti degli stati membri e tra questi e quello europeo, ma anche tra questi ed ordinamenti giuridici di stati geograficamente e culturalmente distanti dai confini europei, ed in particolare di area politico-giuridica nordamericana<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<br />
L’integrazione dei mercati a livello mondiale, la nuova rivoluzione tecnologica digitale, la globalizzazione della finanza e la crescente influenza degli organismi transnazionali fanno sì, infatti, che in alcune materie di particolare rilievo sul piano della crescita socio-economica il processo di integrazione giuridica europea sia chiamato a dare risposta alle grandi sfide poste dalla globalizzazione ampliando notevolmente gli orizzonti dell’ambito di osservazione e spostandoli necessariamente ben al di là dei confini dell’Unione europea.<br />
Ed è quanto è avvenuto, e sta ancora avvenendo, in settori del diritto quale quello relativo alla tutela della concorrenza.<br />
Infatti, quanto osservato a proposito del processo di integrazione giuridica europea, quale esperienza suscettibile, oggi come ieri, di incidere sui sistemi giuridici di tutti gli stati membri e di condizionarne profondamente l’evoluzione stimolando, incentivando e veicolando una circolazione di modelli giuridici non soltanto “interna”, ossia tra gli ordinamenti degli stati membri e tra questi e quello europeo, ma anche “esterna”, ossia tra questi ed ordinamenti giuridici esterni ai confini europei, trova il suo più significativo riscontro nell’analisi dell’evoluzione della politica, della legislazione e della giurisprudenza in materia di <em>antitrust</em>.<br />
In questo settore, infatti, il processo di uniformazione giuridica realizzato in ambito europeo attraverso l’esperienza dell’integrazione comunitaria ha finito con l’influenzare profondamente l’evoluzione del diritto degli stati membri con effetti davvero rivoluzionari veicolando una circolazione di modelli giuridici attinti da esperienze giuridiche appartenenti al sistema di <em>common law</em>, ed in particolare dall’esperienza statunitense.<br />
La disciplina europea in materia di <em>antitrust,</em> quella recata dalle fonti primarie e quella successivamente introdotta dalle fonti secondarie, ma anche i principi introdotti dalla Commissione e dalla Corte di giustizia attingono molto dal modello statunitense delineatosi già alla fine del XIX secolo<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.</p>
<p><em>4. Le dinamiche storiche all’origine dell’affermazione di un moderno diritto della concorrenza in Europa e negli Stati Uniti </em></p>
<p>In ambito europeo l’affermazione e la diffusione dei valori della libera iniziativa economica e della libera concorrenza si è storicamente manifestata come risposta alle limitazioni derivanti dai pesanti controlli sul sistema economico propri dell’epoca medievale e riguardanti sia il commercio interno, sia quello internazionale<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.<br />
Queste forti limitazioni dell&#8217;iniziativa economica privata sono state gradualmente superate in virtù dell’azione delle forze sociali ed economiche che diedero vita alla rivoluzione industriale. Tali spinte hanno dimostrato, tuttavia, maggiore efficacia con riguardo alle barriere riguardanti il commercio interno rispetto a quelle relative al commercio internazionale. Infatti, essendo direttamente coinvolti su questo secondo piano gli interessi politici degli stati, l’obiettivo del superamento degli spiriti mercantilistici e della liberalizzazione degli scambi a livello internazionale è stato conseguito molto più lentamente.<br />
Il percorso politico europeo verso la piena affermazione dei valori relativi alla libertà di impresa ha condotto alla eliminazione dei forti controlli pubblici sulle iniziative e attività economiche, senza però tradursi immediatamente in un coerente contrasto anche delle forme di controllo di carattere privato derivanti dalla creazione di posizioni monopolistiche. Infatti, le legislazioni europee fino a metà del ventesimo secolo non recavano disposizioni normative idonee a prevenire o a sanzionare restrizioni della libertà di concorrenza poste in essere dagli stessi privati<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.<br />
Probabilmente, ciò era dovuto alla convinzione degli economisti che il garantire all’iniziativa economica privata la libertà dal sistema dei controlli pubblici avrebbe di per sé assicurato il mantenimento degli assetti concorrenziali in virtù dello stesso funzionamento spontaneo dei meccanismi di autocorrezione propri di ciascun mercato. Questo atteggiamento si è tradotto in alcuni ordinamenti, tra cui quello italiano, in disposizioni che incoraggiavano perfino la creazione di situazioni monopolistiche, attraverso ad esempio la previsione di consorzi obbligatori, considerati utili strumenti di azione economica<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.<br />
Per quanto riguarda gli ordinamenti appartenenti al sistema di <em>common law</em>, stupisce il fatto che anche alle leggi di uno Stato come il Regno Unito &#8211; senz’altro uno dei paesi al mondo in cui ha trovato maggiore espressione la filosofia liberale che ripone fiducia nel mercato quale più giusto ed efficace strumento di distribuzione delle risorse &#8211; rimanevano piuttosto estranee le moderne problematiche relative alla tutela della libera concorrenza.<br />
Ciò accadeva soprattutto in ragione del fatto che lo sviluppo di liberi scambi internazionali aveva di fatto ostacolato all’interno del mercato inglese la formazione di situazioni monopolistiche, e la legislazione si poneva l’obiettivo del mantenimento della libera concorrenza esclusivamente al fine di impedire gli abusi derivanti dalla indiscriminata concessione di privilegi da parte del potere sovrano. Pertanto, sebbene le Corti inglesi avessero definito alcune regole in materia di ostacoli al commercio, esse si riferivano alle limitate ipotesi di cessione di azienda e cessazione del rapporto di lavoro<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.<br />
Si dovrà attendere il secondo dopoguerra per vedere affermarsi una certa sensibilità favorevole ad alcune forme di controllo su situazioni e condotte anticoncorrenziali, cominciandosi ad avvertire le conseguenze negative sul piano sociale ed economico dell’aumento delle concentrazioni allora in atto nell&#8217;industria britannica<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.<br />
Considerata sin dall’origine una precondizione dell&#8217;instaurazione di un mercato comune tra gli stati membri della Comunità europea, la garanzia di corrette condizioni di concorrenza veniva espressamente richiamata dal Trattato di Roma del 1957 in un momento storico in cui, come già rilevato, le legislazioni, le stesse tradizioni giuridiche e le politiche degli stati membri denotavano una scarsa sensibilità per le problematiche attinenti al corretto svolgersi delle dinamiche concorrenziali nel mercato e si caratterizzavano per una forte presenza pubblica nell’economia<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.<br />
Infatti, la politica della concorrenza, indicata come uno dei principali strumenti per la realizzazione degli obiettivi generali della Comunità enunciati nell&#8217;articolo 2 del Trattato istitutivo, richiedeva innanzitutto la definizione di un quadro di principi e norme omogeneo in tutta l&#8217;area del mercato comune e diretto a garantire la piena apertura negli scambi intracomunitari e l&#8217;autentica integrazione dei mercati nazionali.<br />
Così è andato delineandosi nel tempo un vero e proprio diritto comune della concorrenza per tutti gli stati membri, che ha rappresentato il riferimento per la realizzazione della politica europea della concorrenza e per l’azione delle competenti autorità nazionali<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.<br />
Ma, se è vero che l’insieme delle norme europee a tutela della libera concorrenza si pongono come conseguenza coerente delle premesse, economiche e politiche, dello stesso processo di integrazione economica, è anche vero che esse trovano la loro origine culturale nell’esperienza maturata in materia negli Stati Uniti, in cui si verifica la prima apparizione di una legislazione moderna in materia di <em>antitrust</em> con l’approvazione di una piccola legge di appena otto sezioni, che ha fornito per decenni i principi con cui sono stati contrastati monopoli, oligopoli, concentrazioni e cartelli, lo <em>Sherman Act</em> del 1890<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.<br />
Le premesse ideologiche della legislazione statunitense a tutela della concorrenza sono strettamente legate alle vicende storiche di quel paese, in cui la libertà di iniziativa economica e di concorrenza è sempre stata considerata un valore fondamentale, insito nello stesso principio di democrazia politica e, come questo, caratterizzante la stessa concezione americana della vita.<br />
L’analisi storica dei percorsi che hanno condotto all’affermazione in Europa e negli Stati Uniti del principio della libera concorrenza pone in evidenza i nessi di derivazione storica esistenti tra i rispettivi diritti antitrust, ma anche una fondamentale differenza tra le due esperienze giuridiche, dalla quale derivano alcune rilevanti divergenze riscontrabili nelle rispettive legislazioni ed evoluzioni giurisprudenziali.<br />
Nell’esperienza statunitense la principale minaccia alla libera concorrenza è sempre stata individuata nella diffusione di formazioni monopolistiche private, con riferimento alle quali si sono affermate le politiche e le normative dirette a sancire il principio di una libera impresa in un libero mercato.<br />
In questa esperienza l’intervento statale sulle attività economiche private ha assunto sin dall’origine una funzione di difesa, nell’interesse generale, dell’iniziativa privata e della libera concorrenza nei confronti degli abusi perpetrati dai gruppi privati monopolistici.<br />
Nell’esperienza europea, invece, il valore della libera concorrenza si è affermato fondamentalmente e principalmente quale reazione all’intervento e al controllo dello Stato sull’economia.<br />
Tuttavia, soprattutto per effetto della forte spinta e dell’impatto dell’azione europea in questa materia, nel tempo è andato via via delineandosi un mercato europeo ove la protezione della concorrenza rappresentava effettivamente un problema di coscienza sociale, prima ancora che di contenuti legislativi, un problema che coinvolgeva la difesa del singolo individuo e delle stesse forze imprenditrici.<br />
E’ andato, così, man mano trasferendosi anche in Europa quella rilevanza socio-economica, prima ancora che giuridica, che negli Stati Uniti aveva la politica e la legislazione in materia di <em>antitrust</em>.<br />
I principi sanciti nella legislazione statunitense di fine ottocento hanno rappresentato un forte elemento di rottura rispetto alle ideologie economiche e politiche vigenti in Europa nel periodo precedente la seconda guerra mondiale; ideologie che, come già rilevato, erano informate al principio del controllo statale sull’economia e consideravano in termini positivi i consorzi industriali, quale strumento di politica economica rivelatosi utile nelle situazioni di crisi.<br />
L’affermazione del principio della cosiddetta pianificazione privata dell&#8217;economia e del valore della libera concorrenza quale risorsa migliore per garantire lo sviluppo economico e per tutelare gli interessi di consumatori ed operatori economici risale al periodo successivo al secondo conflitto mondiale.<br />
Questo percorso evolutivo verificatosi nel periodo post-bellico è stato fortemente segnato dall’influenza esercitata nei confronti dei paesi di area occidentale dal modello culturale e giuridico statunitense.<br />
L’esperienza giuridica statunitense in materia di <em>antitrust</em>, con la sua corposa produzione normativa ed intensa e originale elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, ha rappresentato l’origine di un movimento culturale sviluppatosi e diffusosi ben oltre i confini degli Stati Uniti fino a raggiungere l’Europa continentale<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.</p>
<p><em>5. Dagli Stati Uniti all’Europa. Convergenze, divergenze e prospettive evolutive</em></p>
<p>Al di là delle non poche differenze formali riguardanti, tra l’altro, le categorie giuridiche, le fonti, l’organizzazione e i metodi giurisprudenziali, sono riscontrabili rilevanti elementi sostanziali comuni alle esperienze giuridiche statunitense ed europea in materia di diritto <em>antitrust</em>.<br />
Ma un’attenta analisi comparativa delle rispettive discipline normative ed elaborazioni giurisprudenziali, svolta con attenzione anche alle relative prassi amministrative, consente di individuare alcune significative differenze concernenti soprattutto le finalità perseguite dalle politiche legislative statunitense ed europea, differenze che si pongono all’origine di importanti divergenze tra le soluzioni operative affermatesi nei due ordinamenti giuridici.<br />
Alla luce di tale analisi è possibile affermare che l’obiettivo prioritariamente perseguito dalla politica <em>antitrust</em> statunitense è non solo quello di ridurre o eliminare la situazione di monopolio già intenzionalmente acquisita, ma anche quello di prevenire l’acquisizione di un potere di monopolio vietando e sanzionando ogni tentativo di monopolizzazione.<br />
La politica legislativa che ispira il sistema europeo di diritto <em>antitrust</em>, distinguendolo da quello statunitense, persegue prioritariamente il diverso obiettivo di controllare e colpire gli abusi perpetrati dall’impresa che detiene una posizione dominante su un determinato mercato al fine ultimo di tutelare le imprese concorrenti e gli stessi consumatori dai possibili danni derivanti da tali condotte abusive.<br />
Da questa differenza di fondo tra gli obiettivi di politica legislativa che connotano l’esperienza giuridica statunitense e quella europea in materia di tutela della concorrenza derivano importanti conseguenze su diversi piani, tra cui, in primo luogo, quello dei rimedi previsti per contrastare i fenomeni anticoncorrenziali.<br />
L’esperienza giuridica statunitense manifesta una maggiore propensione per quei rimedi di tipo strutturale volti ad eliminare o quanto meno ridurre la situazione di monopolio e a ripristinare una situazione concorrenziale<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>.<br />
L’esperienza giuridica europea risulta caratterizzata, invece, dalla tendenza a tradurre gli interventi di controllo in rimedi di tipo comportamentale, incentrati sulla condotta dell’impresa dominante, più che sugli aspetti strutturali del mercato di riferimento.<br />
Occorre, a questo proposito, ricordare che in presenza di condotte abusive contrarie alla normativa europea, la Commissione ha il potere di adottare provvedimenti di carattere punitivo, ma anche correttivo. Questi ultimi possono comportare l’adozione di misure provvisorie nei casi di comprovata urgenza e al fine di prevenire una situazione che risulti gravemente dannosa per la parte che ha promosso l’azione o contraria all&#8217;interesse generale, oppure l’adozione di misure definitive finalizzate a porre fine al comportamento illecito o anche a ripristinare lo <em>status quo ante</em><a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>.<br />
Ha dato luogo ad incertezze interpretative ed è stata oggetto di ampio dibattito dottrinale la questione dell’esistenza di un potere della Commissione europea di adottare provvedimenti di cessione forzata<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.<br />
Il tentativo di individuare in un precedente giurisprudenziale<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a> il fondamento dell’esistenza del potere della Commissione di ordinare la cessione forzata ha incontrato l’obiezione della prevalente dottrina secondo la quale gli effetti di questa giurisprudenza sono riferibili al solo caso specifico sottoposto a giudizio e quindi non può rappresentare un valido fondamento dell’esistenza di tale potere<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.<br />
La delineata differenza di fondo tra l’approccio che caratterizza le politiche legislative degli Stati Uniti e dell’Unione europea in materia di antitrust si manifesta direttamente nella differenza riscontrabile tra la nozione giuridica di monopolio propria dell’esperienza giuridica statunitense e quella di posizione dominante utilizzata nell’esperienza giuridica europea.<br />
Il diritto <em>antitrust</em> statunitense, al fine di tutelare la struttura concorrenziale del mercato, vieta e sanziona la monopolizzazione colpendo ogni condotta idonea ad escludere, limitare o alterare la competizione economica. Tale regime, infatti, sanziona anche il tentativo di monopolizzazione, e lo sanziona penalmente<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.<br />
Nel regime giuridico europeo, invece, il divieto e la sanzione della condotta abusiva<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a> mira principalmente a proteggere le imprese concorrenti ed i consumatori da comportamenti scorretti e dannosi posti in essere da parte delle imprese dominanti.<br />
La rilevanza penale della monopolizzazione e del tentativo di monopolizzazione nell’esperienza giuridica statunitense potrebbe indurre a far ritenere che il regime <em>antitrust</em> statunitense sia caratterizzato da un maggiore rigore rispetto al regime <em>antitrust</em> europeo.<br />
Una simile conclusione sarebbe, tuttavia, fuorviante. Infatti, dal punto di vista, per così dire, quantitativo, con riferimento cioè all’entità del potere di mercato che nei due ordinamenti giuridici posti a confronto legittima l’attivazione dei rispettivi meccanismi di controllo, tale divergenza è pressoché eliminata dal fatto che nell’ordinamento europeo può essere sufficiente, ai fini della configurabilità di una posizione dominante, il controllo su di una quota di mercato inferiore o sostanzialmente non diversa<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a> rispetto a quella relativa al potere di mercato necessario alla configurabilità di un tentativo di monopolizzazione nell’ordinamento statunitense<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>.<br />
Ma occorre porre in evidenza ulteriori divergenze con riferimento ancora agli obiettivi di politica generale perseguiti nei due sistemi di diritto antitrust posti a confronto. Si tratta di divergenze che concernono i criteri di valutazione e controllo delle condotte anticoncorrenziali<a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>.<br />
Dall’analisi dell’evoluzione della giurisprudenza statunitense in materia di <em>antitrust</em> emerge la centralità dell’obiettivo rappresentato dalla necessità di non limitare la crescita di quelle imprese la cui condotta può essere considerata onestamente industriale<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>.<br />
Il percorso evolutivo della giurisprudenza europea pone, invece, in evidenza la rilevanza centrale assunta dalla considerazione del danno subito dalle imprese concorrenti per effetto della condotta abusiva posta in essere dall’impresa in posizione dominante nel mercato di riferimento<a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>.<br />
Nella consapevolezza che le dinamiche concorrenziali comportano per loro stessa natura l’estromissione dell’impresa meno efficiente da parte di quella più efficiente e nel fermo presupposto che la normativa <em>antitrust</em> non può essere applicata a sostegno dell’inefficienza, la giurisprudenza statunitense ha, nel tempo, manifestato sempre più decisamente la tendenza a ritenere il danno arrecato all’impresa concorrente dall’impresa in posizione dominante la conseguenza di una vigorosa, ma leale, concorrenza e non necessariamente la manifestazione di una condotta illecita<a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>.<br />
E’ lecito affermare a questo proposito che la giurisprudenza della Corte di giustizia in questa materia, a differenza di quella delle Corti federali statunitensi, non ha manifestato una particolare attenzione verso l’individuazione di una chiara linea di confine tra i casi di concorrenza sleale ed i casi di condotta anticoncorrenziale.<br />
L’evoluzione del diritto <em>antitrust</em> nelle esperienze giuridiche che possono considerarsi tra le più avanzate in relazione del grado di maturità raggiunto dai rispettivi ordinamenti giuridici in materia di tutela della concorrenza<a title="" href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>, è segnata dalla continua ricerca di un giusto punto di equilibrio tra una disciplina per fattispecie tipiche (c.d. <em>per se rule</em>) &#8211; che richiede ai fini dell’accertamento dell’illiceità della fattispecie concreta la sola valutazione di conformità alla fattispecie astrattamente delineata &#8211; ed una disciplina che affida all&#8217;organo di controllo il potere di verificare se la fattispecie concreta conforme alla fattispecie astratta sia anche effettivamente contraria agli interessi sottesi alla stessa disciplina (c.d. <em>rule of reason</em>).<br />
Può considerarsi ormai maturata la consapevolezza che in ogni moderno regime di diritto <em>antitrust</em> i due opposti criteri di valutazione devono necessariamente coesistere e combinarsi in un unico sistema di valutazione. Vi sono e vi saranno sempre, infatti, particolari profili rispetto ai quali l&#8217;ordinamento ha maturato conoscenze precise e che possono essere disciplinati da regole ad applicazione, per così dire, automatica, accanto ad altri profili in relazione ai quali una disciplina per fattispecie tipiche non garantirebbe soluzioni eque in ragione soprattutto dell&#8217;evoluzione delle strutture e dei comportamenti di mercato. Con riferimento a questi ultimi profili della materia non si può prescindere da un&#8217;applicazione della disciplina incentrata sull’attento confronto tra gli interessi concretamente in gioco e le scelte che si pongono a giustificazione della regola generale e astratta<a title="" href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>.<br />
Tuttavia, è pur sempre possibile individuare in ciascun moderno regime di diritto <em>antitrust</em> la tendenza a privilegiare il criterio di valutazione basato sulla c.d. <em>per se rule, </em>piuttosto che quello che riconosce maggiore utilità ad una valutazione secondo la c.d. <em>rule of reason</em>.<br />
Sul piano dell’analisi comparativa tra l’esperienza giuridica statunitense e quella europea, è possibile porre in evidenza la tendenza delle Corti statunitensi a ricorrere, in sede di applicazione del diritto <em>antitrust</em>, al criterio di valutazione basato sulla c.d. <em>rule of reason</em> e a riconoscere una funzione del tutto residuale all’opposto criterio incentrato sulla c.d. <em>per se rule</em><a title="" href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>.<br />
In ambito europeo, la Corte di Giustizia e la Commissione hanno, invece, manifestato la tendenza opposta considerando spesso sufficiente a far ritenere verosimile l’esistenza di un abuso di posizione dominante la sola prova di un danno subito dai concorrenti o di uno sfruttamento sleale. Più in particolare, nell’esperienza giuridica europea sembra prevalere la tesi secondo la quale qualsiasi condotta che rientri nelle quattro fattispecie di abuso legislativamente delineate integra un’infrazione <em>per sé</em>, senza la necessità, in questi casi, di fornire la prova di una conseguente restrizione o limitazione della struttura concorrenziale del mercato di riferimento.<br />
Per quanto riguarda le altre fattispecie di abuso, la prova di un rilevante effetto sulla struttura concorrenziale del mercato di riferimento è stata ritenuta, invece, necessaria. Ma, considerata la tendenza in ambito europeo ad individuare mercati di riferimento piuttosto ristretti, molto spesso l’effetto anticoncorrenziale finisce con l’essere riscontrato con una certa facilità; si consideri, infatti, che il riferimento ad un mercato dai confini limitati consente di far coincidere il danno all’assetto concorrenziale del mercato con il danno subito dalle imprese concorrenti.<br />
Ma dalla rilevate diversità tra gli obiettivi di politica generale che sembrano ispirare i sistemi di diritto <em>antitrust </em>statunitense ed europeo posti a confronto derivano ulteriori divergenze tra le rispettive normative ed elaborazioni giurisprudenziali.<br />
Si consideri, ad esempio, che nell’esperienza giuridica statunitense l’obiettivo di prevenire il formarsi o il prolungarsi di situazioni di monopolio ha fatto sì che, in tema di prezzi praticati nell’ambito del mercato di riferimento dalle imprese che detengono un notevole potere di mercato, sia stata rivolta maggiore attenzione alla pratica dei prezzi predatori quale pratica idonea all’acquisizione o al mantenimento della posizione di monopolio.<br />
Nell’esperienza giuridica europea, ispirata dall’obiettivo prioritario di attuare un efficace controllo sulle condotte abusive poste in essere dalle imprese dominanti a danno delle altre imprese o dei consumatori, è stata dedicata maggiore attenzione alla opposta pratica di prezzi eccessivamente alti.<br />
Il diverso approccio di fondo tra le due esperienze giuridiche esaminate e poste a confronto emerge anche sul piano dei criteri su cui si basa l’accertamento della illegittimità del rifiuto, da parte dell’impresa in posizione dominante, di intrattenere rapporti commerciali.<br />
Con riferimento a questo aspetto, la giurisprudenza statunitense, in sede di valutazione del carattere illegittimo del rifiuto, ha attribuito una rilevanza determinante alle intenzioni del monopolista incentrando tale valutazione sullo scopo da questi perseguito.<br />
E’ stato, pertanto, considerato legittimo il rifiuto giustificato da uno scopo imprenditoriale ragionevole e illegittimo il rifiuto chiaramente finalizzato alla sola esclusione della concorrenza e quindi al solo ampliamento del proprio potere di mercato, in senso orizzontale o verticale.<br />
Nell’esperienza giuridica europea, invece, la Corte di Giustizia e la Commissione hanno manifestato la tendenza a sanzionare con rigore il rifiuto, da parte dell’impresa dominante, di intrattenere rapporti commerciali ogni qual volta si è ritenuto necessario tutelare i consumatori oppure le imprese concorrenti di piccole o medie dimensioni.<br />
Strettamente connesso a quest’ultimo profilo è quell’ulteriore e rilevante divergenza tra le due esperienze giuridiche comparativamente analizzate concernente la libertà dell’impresa che detiene un notevole potere di mercato di scegliere se e con chi intrattenere rapporti commerciali.<br />
Con riferimento a questo aspetto la giurisprudenza statunitense ha incentrato le proprie decisioni sul riconoscimento anche all’impresa monopolistica della facoltà di scegliere la controparte in affari<a title="" href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>.<br />
La giurisprudenza sviluppatasi in ambito europeo non ha attribuito alcuna rilevanza a questa libertà ed è sembrato talvolta che l’abbia disconosciuta. Nell’esperienza giuridica europea, infatti, si è giunti ad affermare l’esistenza di un obbligo dell’impresa dominante di non interrompere la fornitura nei casi in cui da tale interruzione possa derivare una conseguenza dannosa per il cliente del tutto a prescindere dalle ragioni che hanno giustificato la decisione di interrompere i rapporti commerciali<a title="" href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>.<br />
E’ possibile individuare significative divergenze tra le esperienze giuridiche statunitense ed europea in materia di diritto <em>antitrust</em> anche con riferimento ad una delle principali e più complesse problematiche che accomunano gli ordinamenti giuridici di tutti i paesi appartenenti al mondo industrializzato e che segnano, in tema di tutela della concorrenza, le linee evolutive dei rispettivi formanti.<br />
Si fa riferimento alla complessa e dibattuta questione relativa all’inadeguatezza degli strumenti di intervento limitati all’ambito esclusivamente nazionale; tale inadeguatezza sembra connotare, per certi versi, anche alcuni strumenti elaborati nelle varie sedi internazionali e che si sono rivelati insufficienti di fronte alle nuove e complesse problematiche poste in tema di tutela della concorrenza dall’avanzare dei processi di liberalizzazione degli scambi internazionali nell’ambito di un mercato sempre più a dimensione mondiale<a title="" href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a>.<br />
Sotto questo profilo, tutte le esperienze giuridiche &#8211; nazionali, europea e internazionale &#8211; si sono trovate a doversi misurare con la delicata e complessa questione dell’applicazione extra-territoriale delle rispettive legislazioni <em>antitrust</em>, in relazione alla quale i principali sistemi giuridici nazionali ed il sistema europeo sono giunti ad utilizzare in misura variabile la cosiddetta dottrina degli effetti per affermare la propria giurisdizione sulle condotte anticoncorrenziali poste in essere in un altro Stato ma potenzialmente produttive di ripercussioni nel proprio ambito territoriale.<br />
Anche a proposito di quest’ultima e specifica problematica occorre porre in evidenza le dinamiche che hanno connotato la circolazione del modello giuridico di riferimento, che ancora una volta ha avuto origine nell’esperienza giuridica statunitense e che ancora una volta è stato veicolato dall’esperienza giuridica europea, attraverso la quale è giunto ad innestarsi con effetti di portata rivoluzionaria in esperienze giuridiche di <em>civil law</em> lontane e diverse da quella statunitense.<br />
E’, infatti, nell’esperienza giuridica degli Stati Uniti che è stata elaborata la dottrina degli effetti, secondo la quale qualsiasi pratica, intesa o operazione anticoncorrenziale può essere assoggettata alla giurisdizione e al diritto <em>antitrust</em> di uno Stato indipendentemente dal luogo in cui è stata posta in essere e dalla nazionalità delle imprese coinvolte, ed in virtù della sola rilevanza degli effetti, potenziali o prodotti, nei confronti dei consumatori cittadini di quello Stato.<br />
Nell’esperienza giuridica europea, la Commissione e la Corte di Giustizia sono giunte ad accogliere la teoria degli effetti affermando l&#8217;applicabilità extra-territoriale del regime <em>antitrust</em> europeo nei confronti delle condotte anticoncorrenziali poste in essere in stati estranei all’Unione europea in tutti i casi in cui esse producano effetti sostanziali nel territorio dell’Unione europea. L’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia su questa tematica ha determinato un notevole ampliamento dell’ambito di applicazione della disciplina europea a tutela della concorrenza attraverso una sua interpretazione estensiva<a title="" href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>.<br />
Ma anche su questo piano emergono alcune rilevanti divergenze dovute al diverso approccio di fondo che abbiamo visto connotare le due esperienze giuridiche poste a confronto a proposito dell’equilibrio dalle stesse delineato nella dialettica tra una valutazione delle condotte <em>antitrust</em> incentrata sulla c.d. <em>per se rule</em> ed una valutazione basata sulla c.d. <em>rule of reason</em>.<br />
Se l’esperienza giuridica europea sembra, anche a questo proposito, privilegiare un approccio incentrato sul criterio della c.d. <em>per se rule, </em>l’esperienza giuridica statunitense riconosce maggiore utilità al criterio di valutazione secondo la c.d. <em>rule of reason</em>.<br />
A questo proposito, occorre porre in evidenza che è ormai piuttosto risalente nell’esperienza giuridica statunitense l’elaborazione, ad opera delle Corti federali e con riferimento all’applicazione extra-terrioriale del diritto <em>antitrust </em>degli Stati Uniti, della teoria della <em>jurisdictional rule of reason</em><a title="" href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a>.<br />
Questa teoria<em>, </em>basata sui principi della <em>international comity </em>ed in particolare sul<em> balancing approach</em> nella valutazione degli interessi di altre nazioni, consente al Governo statunitense di decidere di sottrarre alla giurisdizione e alla legislazione degli Stati Uniti una fattispecie anticoncorrenziale realizzata all&#8217;estero e/o da soggetti stranieri che a tale giurisdizione e legislazione sarebbe assoggettabile in virtù della teoria dell&#8217;effetto, qualora siano riscontrabili rilevanti interessi di altre nazioni e qualora risulti irragionevole promuovere l’azione ai sensi del diritto <em>antitrust</em> statunitense.<br />
Ma, in tema di applicazione delle regole <em>antitrust</em> alle operazioni commerciali internazionali, l’approccio caratteristico del sistema statunitense di diritto <em>antitrust</em> basato non soltanto e non principalmente su rigide prescrizioni normative, ma soprattutto su principi generali volti ad impedire ogni interazione tra forze economiche idonea a compromettere le corrette dinamiche concorrenziali del mercato è posto in evidenza soprattutto dalle <em>Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations</em>, adottate dal <em>Department of Justice</em> e dalla <em>Federal Trade Commission </em>nel 1988 e poi periodicamente aggiornate<a title="" href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a>.<br />
Infatti, nella consapevolezza della necessità ed opportunità che i principi legislativi in materia di diritto <em>antitrust</em> vengano integrati da criteri di analisi e di valutazione che l’autorità amministrativa e l’autorità giudiziaria competenti sono chiamati ad applicare, le <em>Guidelines</em> perseguono lo scopo di informare gli operatori economici ed i consumatori coinvolti in merito sulla politica e sulle procedure di applicazione del diritto <em>antitrust </em>alle operazioni commerciali internazionali, illustrandone i criteri ed i metodi di valutazione.</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Per una chiara ed efficace definizione delle nozioni giuridiche di riferimento della utilizzata terminologia, cfr. S. Ferreri, <em>Unificazione, uniformazione</em>, in <em>Dig. disc. priv</em>., S<em>ez. civ</em>., diretto da R. Sacco, IV ed., Torino, 1999, vol. XIX, X, pp. 504 ss.</div>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Sono tematiche diffusamente ed approfonditamente trattate da una ricca letteratura giuridica. Si veda, per tutti, R. Sacco, <em>Circolazione e mutazione dei modelli giuridici</em>, in <em>Dig. disc. priv</em>., S<em>ez. civ</em>., diretto da R. Sacco, IV ed., Torino, 1988, vol. II, p. 365 ss.; R. Sacco, <em>Introduzione al diritto comparato</em>, in <em>Trattato di diritto comparato</em>, diretto da R. Sacco, Torino, 1992, pp. 10 ss.; A. Gambaro e R. Sacco, <em>Sistemi giuridici comparati</em>, in <em>Trattato di diritto comparato</em>, diretto da R. Sacco, Torino, pp. 26 ss; M.J. Bonell, <em>Comparazione giuridica e unificazione del diritto</em>, in AA.VV., <em>Diritto Privato Comparato. Istituti e problemi</em>, Roma, 2004, pp. 3 ss.</div>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> I cui vantaggi, sul piano socio-economico oltre che giuridico, sono piuttosto evidenti a tal punto che l’uniformazione del diritto è diffusamente considerata, con un certo atteggiamento aprioristico, in ogni caso un bene e la finalità naturale della comparazione giuridica attraverso una ingiustificata limitazione delle sue finalità. Cfr. ancora A. Gambaro e R. Sacco, <em>Sistemi giuridici comparati</em>, in <em>Trattato di diritto comparato</em>, diretto da R. Sacco, Torino, 2002, pp. 42 ss.</div>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Il cui mantenimento e la cui valorizzazione rappresentano, devono rappresentare, proprio uno degli obiettivi dello stesso processo di uniformazione.<br />
Sul tema, cfr. S. Rodotà, <em>Diritto, diritti, globalizzazione</em>, in <em>Riv. giur. lav</em>., 2000, I, pp. 750 ss.; N. Lipari, <em>Diritto privato e diritto privato europeo</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ</em>., 2000, pp. 7 ss.; V.G. Curran, <em>Romantic Common Law, Enlightened Civil Law: Legal Uniformity and the Homogenization of the European Union</em>, in <em>Columbia J. Eur. L</em>., 2001, 7, pp. 63 ss.</div>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Per quanto riguarda la dottrina italiana, cfr. per tutti N. Scannicchio, <em>Il diritto privato europeo nel sistema delle fonti</em>, in N. Lipari (a cura di)<em> Trattato di diritto privato europeo</em>, Padova, 2003, I, pp. 275 ss. e la bibliografia <em>ivi</em> citata.</div>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Dal lungo e ben noto dibattito sulla natura giuridica di tale processo, sviluppatosi fin dai primi anni di attività della Comunità europea, è immediatamente emersa la difficoltà di ricondurre il fenomeno negli schemi del diritto internazionale tradizionale.<br />
La contrapposizione delle due teorie fondamentali di riferimento, quella federalistica e quella internazionalistica, infatti, è valsa a porre in evidenza che l’Unione europea costituisce un fenomeno del tutto nuovo nella storia del diritto pubblico interno e internazionale, che, per ragioni intrinseche alla propria peculiare natura, ha finora dimostrato di rifiutare ogni schematizzazione, così come ogni adeguamento ai modelli tradizionali.<br />
Il processo di integrazione giuridica europea non si è svolto e non si svolge lungo un itinerario lineare e prestabilito secondo gli schemi derivanti da questo o quel modello, ma segue un proprio autonomo percorso, pragmatico e a volte contraddittorio, caratterizzato dallo sforzo di costruire di volta in volta soluzioni adatte alle diverse fasi di sviluppo del medesimo processo, ma comunque con una univoca direzione verso una integrazione sempre più avanzata.<br />
Si potrebbe concludere che il modello integrazionista scelto è un modello atipico, non propriamente federale, tuttavia non per questo necessariamente meno “integrante”, tant’è vero che ha consentito risultati perfino più avanzati di quelli conseguiti da alcuni stati federali, certamente sul piano giuridico ed economico, meno invece finora su quello politico.<br />
La vera portata federalista risiede in questi importanti sviluppi, nonché nella irreversibilità del processo con una incidenza sempre più profonda sul sistema giuridico costituzionale di ciascuno Stato membro. Occorre comunque osservare che proprio la notevole e sempre crescente incisività del processo di integrazione europea ha fatto sì che la sua evoluzione abbia portato ad un graduale e parziale avvicinamento al modello federale, o meglio, ad una accentuazione degli originari elementi federali, pur senza mai connotarsi pienamente in tal senso.<br />
L’originalità e la specificità dell’esperienza europea stanno proprio in una contemporanea, quasi paradossale, ricerca di forme giuridiche possibili per lo sviluppo di un processo di integrazione tra stati che condividono una parte sempre più importante della loro sovranità, ma che al tempo stesso non vogliono perdere le loro diversità e individualità in uno sorta di “superstato federale”.</div>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Sulle problematiche connesse all’interpretazione del diritto nazionale in relazione alla pluralità e gerarchia delle fonti, cfr. G. Tarello, <em>L’interpretazione della legge</em>, in <em>Tratt. dir. civ. e comm</em>. diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1980, pp. 104 ss.; G. Oppo, <em>Sui principi generali del diritto privato</em>, in <em>Riv. dir. civ</em>., 1991, I, pp. 475 ss.; A. Falzea, <em>I principi generali del diritto</em>, in <em>Riv. dir. civ</em>., 1991, I, pp. 455 ss.; P. Perlingieri, <em>Complessità e unitarietà dell’ordinamento giuridico vigente</em>, in <em>Rass. dir. civ</em>., 2005, 1, pp. 188 ss.; P. Perlingieri, <em>Il diritto civile nella legalità costituzionale, secondo il sistema italo-comunitario delle fonti</em>, E.S.I., Napoli, 2006, pp. 129 ss.; N. Lipari, <em>Diritto privato e diritto privato europeo</em>, in <em>Riv. trim. dir. e proc. civ.</em>, 2000, n. 1, pp. 7 ss.</div>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Sul tema, cfr. R. Sacco, <em>The System of European Private Law. </em><em>Premises for a European Code</em>, in <em>Italian Studies Law</em>, I, Dordrecht, 1993, pp. 71 ss.; R. SACCO, <em>Immaginando il diritto del futuro</em>, in AA.VV., <em>Il diritto dei nuovi mondi</em>, Padova, 1994; L. Antoniolli Deflorian, <em>La struttura istituzionale del nuovo diritto comune europeo: competizione e circolazione dei modelli giuridici</em>, Trento, 1996.<br />
Sulle complesse dinamiche, di carattere non solo giuridico, ma anche storico, culturale, socio-economico, politico, che conducono all’affermarsi di una innovazione giuridica cfr. P.G. Monateri, <em>Pensare il Diritto civile</em>, Torino, 1995, pp. 89 ss.</div>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Sulle cause della circolazione di modelli giuridici e sul ruolo dei formanti degli ordinamenti giuridici nel veicolare tale circolazione la letteratura è molto vasta. Cfr., per tutti, A. Watson, Legal transplants: an approach to Comparative Law, Charlottesville, 1974; R. Sacco, <em>Introduzione al diritto comparato</em>, in <em>Trattato di diritto comparato</em> diretto da R. Sacco, Torino, 1992, pp. 132 ss.; S. Ferreri, <em>Uniformazione del diritto privato</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, 1992, II, pp. 501 ss.; U. Mattei<em>, Efficiency in Legal Transplants. </em><em>An Essay in Comparative Law and Economics</em>, in <em>Int. Rev. Law and Econ</em>., 1994, 3, pp. 3 ss.<br />
Sulle motivazioni, storiche, economiche, politiche o tecnico-giuridiche, che sottendono alla scelta in ambito europeo di un determinato modello giuridico nazionale cfr. G. Alpa, <em>I princìpi generali e la realizzazione di una “comunità giuridica europea”: le esperienze italiana e spagnola a confronto</em>, in <em>Riv. dir. civ</em>., 1996, I, pp. 445 ss.</div>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Su questi temi, cfr, per tutti, N. Scannicchio, <em>Il diritto privato europeo nel sistema delle fonti</em>, in N. Lipari (a cura di)<em> Trattato di diritto privato europeo</em>, Padova, 2003, I, pp. 264 ss.</div>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Pertanto, ancora oggi nozioni quali quella di &lt;&lt;diritto privato europeo&gt;&gt; o &lt;&lt;diritto europeo uniforme&gt;&gt; non sono giunti ad una formulazione teorica in termini perentori. Un’importante voce del pensiero giuridico italiano ne ha evidenziato le caratteristiche nel fatto di: trarre origine direttamente o indirettamente dai provvedimenti normativi e giurisdizionali europei e di richiedere un riferimento ad essi in sede di interpretazione e applicazione, pur se effettuate nell’ambito dell’ordinamento interno nazionale; trarre dal riferimento all’ordinamento giuridico europeo caratteristiche formali e sostanziali che lo distinguono dal <em>corpus</em> generale delle regole di diritto privato nazionale, del quale pure fa parte; dare origine a veri e propri diritti soggettivi capaci di operare nell’ordinamento nazionale e di trovare rimedio nei provvedimenti delle autorità giudiziarie nazionali. Cfr. N. Scannicchio, <em>Il diritto privato europeo nel sistema delle fonti</em>, in N. Lipari (a cura di)<em> Trattato di diritto privato europeo</em>, Padova, 2003, I, pp. 29 ss.<br />
Per un tentativo di ricostruzione ed esposizione sistematica del diritto europeo dei contratti in tema di trattativa negoziale, formazione del contratto, contenuto minimo essenziale, controlli sul contenuto, clausole <em>standard</em>, forma, interpretazione, integrazione, <em>ius variandi, ius poenitendi</em>, adattamento alle circostanze, protezione della parte debole, danni, rimedi e clausole arbitrali, cfr. G. Alpa, <em>Lineamenti di diritto contrattuale</em>, in AA.VV. <em>Diritto privato comparato. Istituti e problemi</em>, Roma, 2004, pp. 237 ss.<br />
Su questa tematiche, cfr., inoltre, G. Alpa, <em>Diritto privato europeo: fonti normative e programmi di armonizzazione, </em>in Aa.Vv., <em>Studi in onore di C.M. Bianca</em>, Giuffè, Milano, 2006, pp. 3 ss.; N. Scannicchio, <em>Il diritto privato europeo nel sistema delle fonti</em>, in N. Lipari (a cura di)<em> Trattato di diritto privato europeo</em>, Padova, 2003, I, pp. 233 ss.; Aa.Vv., <em>Le droit privé européenne</em>, diretto da P. De Vareilles &#8211; Sommieres, Economica, Paris, 1998.</div>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Ci si riferisce a quel diritto affermatosi e diffusosi in epoca medioevale nell’Europa continentale, che era un estratto del diritto giustinianeo e del diritto canonico, su cui dall’XI secolo in poi si è formata la <em>scientia juris</em> che ha improntato di sé e delle sue categorie ordinanti le esperienze giuridiche di <em>civil law</em>. Cfr., per tutti, A. Gambaro e R. Sacco, <em>Sistemi giuridici comparati</em>, in <em>Trattato di diritto comparato</em>, diretto da R. Sacco, UTET, Torino, 2002 (ristampa 2004), pp. 266 ss.</div>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> L’attuale processo di armonizzazione giuridica nascente dall’integrazione tra il diritto privato europeo e i diritti privati nazionali (e tra i diritti nazionali attraverso quello europeo), si differenzia notevolmente dalle principali iniziative di diritto uniforme in materia contrattuale, e non solo da iniziative quali i <em>Principles of International Commercial Contracts, </em>curati dall’UNIDROIT e a vocazione universale, o i <em>Principles of European Contract Law, </em>curati dalla Commissione Lando e a vocazione sistematica, ma anche dai più importanti strumenti convenzionali di diritto uniforme in materia contrattuale, quale la Convenzione internazionale di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 1980.<br />
Tali iniziative, infatti, ponendosi come forme di superamento dei particolarismi nazionali a livello sovra-nazionale, incontrano forti limiti operativi, tra cui in primo luogo quello rappresentato dal loro carattere volontario, che implica un’operatività sottoposta alla condizione che le parti abbiano volontariamente scelto di uniformarvisi.<br />
Un ulteriore e importante limite operativo è da individuare nel limitato ambito di applicazione delle discipline uniformi, che ricomprende le sole fattispecie extra-nazionali.<br />
Si consideri, infatti, che sebbene la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 1980 possa essere invocata dalle parti come se fosse diritto interno e debba, in tal caso, essere applicata come tale dall’autorità giudiziaria nazionale, essa non sarebbe applicabile se non intervenisse la scelta dei privati ed il suo ambito di applicazione è comunque limitato ai soli rapporti contrattuali che presentano punti di contatto con ordinamenti giuridici di stati diversi.<br />
Si consideri, infine, che le regole uniformi poste dalla Convenzione di Vienna, analogamente a quelle derivanti dagli altri strumenti convenzionali, sono esposte alle possibili variazioni derivanti dalle differenti interpretazioni giurisprudenziali.</div>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Sullo sviluppo storico dell’identità culturale europea, cfr. Aa.Vv., <em>Identità culturale europea. Idee, sentimenti, relazioni</em>, a cura di L. Passerini, La Nuova Italia, Firenze, 1998; H. Mikkeli, <em>Europe as an Idea and an Identity</em>, Palgrave / St. Martin Press, London / New York, 1998.<br />
Sulla tradizione giuridica europea e occidentale, cfr. P. Stein e J. Shand, <em>Legal Values in Western Society</em>, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1974 (trad. it. <em>I valori giuridici della civiltà occidentale</em>, a cura di A. Maccioni, Giuffrè, Milano, 1981); S.A. Sanchez Lorenzo, <em>Derecho privado europeo</em>, Comares, Granata, 2002; V. Varano e V. Barsotti, <em>La tradizione giuridica occidentale</em>, Giappichelli, Torino, 2005.</div>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Nell’ambito della vasta letteratura sviluppatasi sul tema, cfr., tra gli altri, H.P. von Stoephasius, <em>Enforcement of E.C. Competition Law by National Authorities</em>, in <em>Procedure and Enforcement in E.C. and U.S. Competition Law Rev., </em>n. 77, 1997, pp. 32 ss.; R Whish, <em>The Enforcement of EC Competition Law in the Domestic Courts of Member States</em>, in <em>European Competition Law Review</em>, 1994, pp. 60 ss; A. Winterstein, <em>A Community Right in Damages for Breach of EC Competition Rules?</em>, in <em>European Competition Law Review</em>, 1995, pp. 49 ss.; J.D. Cooke, <em>Commission White Paper on Decentralisation of Competition Rules: The Threat to Consistency</em>, in <em>European Competition Law Annual 2000: The Modernisation of EC Antitrust Policy</em>, Hart/Oxford, 2001, pp. 551 ss.</div>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Per un’attenta analisi del fenomeno, cfr. E.M. Mersing, <em>The Modernisation of EC Competition Law – The Need for a Common Competition Culture</em>, in <em>Annual Proceedings of the Fordham Corporate Law Institute 1999</em>, New York, 2000, pp. 259 ss.; M. Drahos, <em>Convergence of Competition Law and Policies in the European Community</em>, in <em>European Monographs</em>, London/New York, 2001.</div>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Sul tema, cfr. U. Mattei, <em>Why The Wind Changed: Intellectual Leadership in Western Law</em>, in <em>The American Journal of Comparative Law</em>, 1994, 195, pp. 6 ss.</div>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Sul tema, cfr. F. Denozza, <em>Antitrust. Leggi antimonopolistiche e tutela dei consumatori nella CEE e negli USA</em>, Il Mulino, Bologna, 1988; G. Bernini, <em>Un secolo di filosofia antitrust. Il modello statunitense, la disciplina comunitaria e la normativa italiana</em>, Clueb, Bologna, 1991, pp. 25 ss; J. Davidow, <em>The worldwide influence of U.S. antitrust</em>, in <em>Antitrust Bulletin</em>, n. 35, 1990, pp. 603 ss.; H. Torelli, <em>The Federal Antitrust Policy</em>, Stoccolma, 1954, p. 226 ss.</div>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Il diritto della concorrenza si presenta direttamente collegato ai principi politici fondamentali che reggono in un determinato momento storico l&#8217;ordine pubblico economico di ciascuno Stato.<br />
Si possono approssimativamente individuare nell&#8217;epoca contemporanea due fondamentali ideologie politiche in tema di disciplina dell&#8217;attività economica nell&#8217;ambito dello Stato. La prima di tali ideologie promuove (o per lo meno promuoveva) quella che si suole definire “economia di Stato”; la seconda promuove quella che si suole definire “economia di mercato”.<br />
I sistemi politici ad economia di Stato, si ispirano (o per lo meno si ispiravano) al concetto fondamentale secondo cui le attività economiche da svolgersi nell&#8217;ambito dello Stato devono essere, in maniera diretta o indiretta, con maggiori o minori eccezioni, controllate dall&#8217;autorità politica statale. In questo tipo di sistema, dunque, le attività economiche sono essenzialmente svolte in regime di monopolio o di concessione statale ed è vietato fare concorrenza al monopolista o al concessionario; generalmente si tratta di un divieto penalmente sanzionato e le limitate forme di concorrenza ammesse costituiscono eccezioni da interpretarsi restrittivamente e da sottoporre a controllo pubblico.<br />
Com’è evidente, il divieto di concorrenza impedisce in larga misura l’instaurarsi di un assetto concorrenziale e previene la formazione di un mercato legale.<br />
Come è noto, durante il secolo scorso, il sistema ad economia di stato ha trovato attuazione in numerosi stati, cosiddetti del “socialismo reale”, ed in particolare nei paesi dell’Europa orientale, essenzialmente legati all&#8217;Unione sovietica. Questi sistemi politici hanno attraversato nell’ultimo decennio una delicata fase di rapida estinzione e vivono un’accelerata e complessa riconversione come sistemi ad economia di mercato.<br />
I sistemi ad “economia di mercato” si ispirano evidentemente al principio ideologico opposto. In linea generale, il monopolio, statale o non statale, è considerato in termini negativi ed in essi vige il fondamentale divieto di monopolizzare le attività economiche. Tale divieto evidentemente mira a promuovere e favorire la formazione, la conservazione e lo sviluppo di un libero mercato a struttura concorrenziale.<br />
I monopoli ammessi e le restrizioni della concorrenza riconosciute legittime costituiscono eccezioni alla regola generale, sono generalmente giustificate da particolari circostanze e sono comunque da interpretarsi restrittivamente e da sottoporre a controllo.<br />
In epoca contemporanea i sistemi ad economia di mercato concretamente esistenti sono quelli propri del mondo oggi definito “occidentale”. Negli ultimi due secoli, infatti, i paesi dell’area occidentale hanno delineato la propria economia ispirandosi alla filosofia della libera concorrenza, in consonanza con principi fondamentali cui si ispirano gli ordinamenti di tali paesi quali la democrazia politica ed il pluralismo culturale.<br />
Tuttavia, sul piano delle motivazioni sociali e politiche che hanno ispirato le diverse esperienze giuridiche in materia <em>antitrust</em>, occorre rilevare come l’affermazione dei valori della libera iniziativa economica e della libera concorrenza ha seguito percorsi molto diversi nei diversi ordinamenti giuridici.<br />
Sul tema, cfr. V. Donativi, <em>Introduzione della disciplina antitrust nel sistema legislativo italiano. </em><em>Le premesse</em>, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 13 ss.</div>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Cfr. sul tema G. Marenco, <em>The Birth of Modern Competition Law in Europe</em>, in A. von Bogdandi ( a cura di) <em>European Integration and International Co-ordination: Studies in Transnational Economic Law in Honour of Claus-Dieter Ehlermann</em>, Kluwer International Law, The Hague, 2001, pp. 279 ss.</div>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Cfr. ancora V. Donativi, <em>Introduzione della disciplina antitrust nel sistema legislativo italiano. </em><em>Le premesse</em>, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 13 ss.</div>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Cfr., sul tema, J.P. Cunningham, <em>The Fair Trading Act</em>, London, Sweet &amp;. Maxwell, 1974, pp. 116 ss.; S. Guenault e J.H. Jackson, <em>The Control of Monopoly in the United Kingdom</em>, London, Longman, 1974, pp. 3 ss.</div>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Cfr. R. Cohen, <em>The New British Law on Monopoly</em>, in <em>The American Economic Review</em>, vol. 39, n. 2, 1949, pp. 485 ss.; E.V. Morgan, <em>The Conquest of Unemployment</em>, London, Marston &amp; Co., 1948, pp. 141 ss.; J. Jewkes, <em>Ordeal by Planning</em>, London, MacMillan &amp; Co., 1948, pp. 37 ss; A.G.B. Fisher, <em>Economic Progress and Social Security</em>, London, Macmillan, 1945, pp. 359 ss.; H. Leak e A. Maizels, <em>The Structure of British Industry</em>, in <em>Journal of the Royal Statistical Society</em>, series A, vol. 108, 1945, pp. 142 ss.</div>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Solo la Germania aveva adottato una normativa specifica in materia di concorrenza. Infatti, la <em>Gesetz gegen Wettbewerbsbe-schränkungen</em> (GWB), la legge tedesca contro le restrizioni della concorrenza, è stata emanata nel 1957; successivamente ha subito diverse modifiche armonizzate nel testo del 1980, a sua volta a più riprese modificato.<br />
Sull’evoluzione storica del sistema tedesco in materia di tutela della concorrenza, cfr., per tutti, K.W. Norr, <em>Law and Market Organization: The Historical Experience in Germany from 1900 to the Law Against Restraints of Competition (1957)</em>, in <em>Journal of Institutional and Theoretical Economics</em>, n. 151, 1995, pp. 5 ss. Sul sistema tedesco di diritto <em>antitrust</em>, cfr. M.H. Heidenhain, H. Satzky, C. Stadler, <em>German Antitrust Law: an introduction to the German Antitrust Law with german text and synoptic english translation of the Act against Restraints of Competition</em>, Juris Publishing, Inc., New York, 1999; D. Hoffmann e S. Schaub, <em>The German Competition Law. </em><em>Legislation and commentary</em>, Kluwer, Deventer, 1983; S. Von Kalinowski, <em>World Law of Competition</em>, Unit B, vol. 5, 1979.</div>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Sul sistema europeo di diritto <em>antitrust</em>, cfr., per tutti, A. Jones e B. Sufrin, <em>EU Competition Law. Text, Cases and Materials</em>, Oxford University Press, Oxford/New York, 2011; L.C. Ubertazzi (a cura di), <em>Commentario breve al diritto della concorrenza</em>, Cedam, Padova, 2004; F. Munari, <em>Le regole di concorrenza nel sistema del Trattato</em>, in A. Tizzano (a cura di), <em>Il diritto privato dell’Unione europea</em>, nel <em>Trattato di diritto privato</em> diretto da M. Bessone, vol. XXVI, t. II, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 1149 ss.; A. Frignani e M. Waelbroeck, <em>Disciplina della concorrenza nella CE</em>, UTET, Torino, 1996.</div>
<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Lo <em>Sherman Act</em> del 1890, sebbene preceduto da qualche legge statale statunitense e dalle leggi canadesi del 1889 contro le pratiche restrittive della concorrenza, può comunque considerarsi l’atto di nascita del diritto <em>antitrust</em> per la rilevanza delle sue ripercussioni.<br />
I principi sanciti nello <em>Sherman Act</em>, tuttavia, pur essendo decisamente innovativi e segnando una sostanziale rottura rispetto alle legislazioni nazionali allora vigenti, traevano, a loro volta, ispirazione dalla dottrina sulle restrizione del commercio sviluppatesi nell’ambito del <em>common law</em> inglese. Alcune voci del pensiero giuridico fanno risalire tale dottrina al caso <em>Dyer</em> del 1414 e la politica legislativa britannica in materia di concorrenza allo <em>Statute of Monopolies</em> del 1624.<br />
Sul tema, cfr. J.D. Heydon, <em>The Restraint of Trade Doctrine</em>, London, Butterworths, 1999; M.J. Trebilcock, <em>The Common Law of Restraint of Trade: a Legal and Economic Analysis</em>, Toronto, Carswell, 1986; D. Turner, <em>The Need for an Effective Competition Policy</em>, in <em>European Intellectual Property Review</em>, 1984, 6, pp. 331 ss.</div>
<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Sul tema, cfr. G. Bernini, <em>Un secolo di filosofia antitrust. Il modello statunitense, la disciplina comunitaria e la normativa italiana</em>, Editrice Clueb, Bologna, 1991, pp. 25 ss. e p. 295, in cui testualmente: “Le considerazioni svolte (&#8230;) mostrano (&#8230;) una continuità storica tra la emanazione della legislazione <em>antitrust </em>americana (&#8230;) e le regole di concorrenza contenute nei trattati comunitari”; F. Ghezzi e P. Magnani, <em>Banche e concorrenza. Riflessioni sull&#8217;esperienza antitrust statunitense, comunitaria e italiana</em>, Egea, Milano, 1999; F. Denozza, <em>Antitrust. Leggi antimonopolistiche e tutela dei consumatori nella CEE e negli USA, </em>Il Mulino, Bologna, 1988; J. Davidow, <em>The worldwide influence of U.S. antitrust</em>, in <em>Antitrust Bulletin</em>, n. 35, 1990, pp. 603 ss.; H. Torelli, <em>The Federal Antitrust Policy,</em> Stoccolma, 1954, pp. 226 ss.</div>
<div id="ftn28"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Occorre, tuttavia, rilevare che le Corti statunitensi hanno manifestato una certa moderazione e prudenza, se non in certi casi riluttanza, nell’utilizzare un rimedio tipicamente strutturale quale la cessione forzata, un rimedio che colpisce sul piano strutturale la condotta anticoncorrenziale dal momento che obbliga l’impresa convenuta alla cessione di proprietà o di attività.<br />
Nell’ambito del procedimento civile, l’autorità giudiziaria nell’individuare il rimedio da applicare concretamente ha il potere di scegliere tra le misure punitive e le misure correttive: può emettere un ordine riguardante esclusivamente la condotta, oppure ordinare la cessione forzata per colpire la posizione di dominio sul mercato (vedi, <em>U.S. v. Aluminum Co. of America</em> (c.d. caso <em>Alcoa</em>), 148 F. 2<sup>nd</sup> 416, 446) e ripristinare un effettivo regime di concorrenza (vedi <em>U.S. v. E.I. du Pont de Nemours</em>, 366, U.S. 316, 326) .<br />
Nei casi in cui il fattore prevalente della fattispecie concreta sottoposta a giudizio risulta essere quello relativo alla struttura del mercato e alla posizione dominante dell’impresa convenuta, l’autorità giudiziaria potrà decidere di ordinare, quale rimedio più adeguato ed efficace, la cessione forzata, che è dunque discrezionale, in conformità con i principi generali di equità e che, comportando la cessione di proprietà o attività, interviene strutturalmente sulla situazione di monopolio.<br />
Nell’esperienza giurisprudenziale statunitense, i provvedimenti di cessione forzata sono giunti a disporre, ad esempio, la cessione delle attività in determinate aree geografiche (vedi <em>U.S. v. Grinnel Corp</em>., 384 U.S. 563), o la cessione delle licenze di sfruttamento dei brevetti (vedi <em>U.S. v Glaxo</em>, 410 U.S. 52) o anche lo scioglimento della <em>holding</em> con attribuzione agli azionisti dei diritti di proprietà delle imprese membri di un gruppo di società (<em>Standard oil Co. V. U.S.,</em> 221 U.S. 62), nonché la cessione a due società concorrenti delle partecipazioni azionarie degli azionisti di una società (vedi ancora <em>U.S. v Aluminum Co. of America</em> (c.d. caso <em>Alcoa</em>), 148 F. 2<sup>nd</sup> 333, 342).<br />
Sul tema, cfr. S.C. Oppenheim, G.E. Weston e J.T. McCarthy, <em>Federal Antitrust Laws: </em><em>cases, text and commentary</em>, West Pub. Co., St. Paul, 1987, pp. 370 ss.; Cfr. R.A. Posner, <em>Antitrust Law: An Economic Perspective</em>, University of Chicago Press, Chicago, 1976 (nuova edizione 2001), pp.</div>
<div id="ftn29"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> E’ molto ampia la casistica concernente i provvedimenti adottati in questa materia dalla Commissione, a cominciare dai seguenti e ben noti casi: <em>Corte di giustizia</em>,<em> Hoffman-La Roche c. Commissione</em>, in <em>Racc.</em> 1979, p. 461; <em>Hugin Kassaregister AB e Hugin Cash Registers Ltd c. Commissione</em>, in <em>Racc.</em> 1979, p. 1869; <em>Corte di giustizia</em>, <em>United Brands Company e United Brands Continentaal BV c. Commissione</em>, in <em>Racc</em>. 1978, p. 207; <em>Re IBM Peripheral EDP Devices Antitrust Litig.,</em> 481 F. Supp. 965, 981.</div>
<div id="ftn30"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Tali dubbi sembrano non riguardare, invece, i casi di ampliamento del controllo sul mercato in seguito a fusione o acquisizione, casi in cui tale potere della Commissione è stato sempre riconosciuto nell’esperienza giuridica europea a cominciare da <em>Europemballage Corporation e Continental Can Company Inc. c. Commissione</em>, in <em>Racc. </em>1973, p. 215.</div>
<div id="ftn31"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Vedi <em>Corte di giustizia</em>, <em>Commercial Solvents Corporation c. Commissione</em>, in <em>Racc.</em> 1974, p. 223, in cui la Corte di giustizia ha affermato che la Commissione può ordinare all&#8217;impresa convenuta la presentazione di proposte miranti a riportare la situazione in linea con le disposizioni recate dal Trattato.</div>
<div id="ftn32"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Sul tema, cfr. C.S. Kerse e N. Khan, <em>EEC Antitrust Procedure</em>, Sweet &amp; Maxwell, London, 2005, pp. 171 ss.</div>
<div id="ftn33"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> La Sezione 2 dello <em>Sherman Act</em> si riferisce alla condotta di chi &lt;&lt;monopolizza o tenta di monopolizzare o si unisce o cospira con una o più persone per monopolizzare qualsiasi parte degli scambi o del commercio fra i vari stati, o con stati esteri&gt;&gt;; il <em>Clayton Act</em> disciplina il controllo del potere di mercato sin dalle fasi iniziali della sua ascesa.<br />
Sul tema, cfr. J.C. Gallo, K.G. Dau-Schmidt, J.L. Craycraft, C.J. Parker, <em>Criminal Penalties Under the Sherman Act: A Study of Law and Economics</em>, in <em>Research in Law and Economics</em>, n. 16, 1994, pp. 25 ss.; J.L. Whalley, <em>Priorities and Practices: the Antitrust Division&#8217;s Criminal Enforcement Programm</em>, in <em>Antitrust Law Journal</em>, n. 57, 1988, pp. 569 ss.</div>
<div id="ftn34"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Vedi l’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex articolo 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea).</div>
<div id="ftn35"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Nell’esperienza giuridica europea, la giurisprudenza ha considerato insufficiente ai fini della configurabilità di una posizione dominante una quota di mercato del sessantaquattro per cento (vedi <em>Corte di giustizia</em>,<em> Hoffman-La Roche c. Commissione</em>, in <em>Racc.</em> 1979, p. 461); ma, nei casi in cui nel mercato di riferimento dell’impresa operano pochi concorrenti che detengono piccole quote di mercato, è stato considerato sufficiente a configurare una posizione dominante anche il controllo di una quota del quaranta – quarantacinque per cento (a partire da <em>Corte di giustizia</em>, <em>United Brands Company e United Brands Continentaal BV c. Commissione</em>, in <em>Racc</em>. 1978, p. 207). Appare decisiva in fase di accertamento dell’esistenza di una posizione dominante la prova della possibilità per l’impresa di agire in modo del tutto indipendente rispetto alle altre imprese concorrenti, sia in senso verticale sia in senso orizzontale.</div>
<div id="ftn36"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Nell’esperienza giuridica statunitense è stata considerata insufficiente a configurare un potere d monopolio il controllo su di una quota inferiore al cinquanta per cento del mercato di riferimento ed una ben nota pronuncia giudiziaria ha considerato necessario a tal fine il possesso di almeno il settanta per cento (vedi <em>U.S. v Aluminum Co. of America</em>, 148 F. 2<sup>nd</sup> 416). Per diversi anni la più bassa quota di mercato ritenuta un livello sufficiente a configurare un rilevante potere di mercato è stata una quota del settanta per cento (vedi, per esempio, <em>International Boxing Club of New York Inc. v U.S</em>., 358 U.S. 242, 249; <em>Standard Oil Company of New Jersey v. U.S.</em>, 221 U.S. 1; <em>U.S. v. American Tobacco Co.</em>, 221 U.S. 106; <em>U.S. v. Paramount Pictures Inc.</em>, 334 U.S. 131; <em>U.S. v. Aluminum Co. of America</em>, 148 F.2<sup>nd</sup> 416; <em>U.S. v. United Shoe Machinery Corp.</em>, 110 F. Supp. 295, 347 U.S. 521).<br />
Il pensiero giuridico statunitense ha ritenuto possibile presumere l’esistenza di un potere di monopolio in caso di comprovata detenzione di una quota del mercato di riferimento superiore al settantacinque per cento (ovvero leggermente inferiore nei casi in cui i confini del mercato di riferimento siano chiaramente individuati) nei cinque anni antecedenti l’indagine conoscitiva, salvo la prova di un calo di tale quota considerevole e costante.<br />
Sul tema, cfr., per tutti, T. Areeda e J. Turner, <em>Antitrust Law</em>, Harvard, 1978, pp. 168 ss.</div>
<div id="ftn37"><a title="" href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Si tratti di abuso di posizione dominante, monopolizzazione o tentativo di monopolizzazione.</div>
<div id="ftn38"><a title="" href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> La centralità di tale obiettivo emerge, in particolare, da quell’evoluzione della giurisprudenza segnata dal superamento dell’impostazione consolidatasi con la nota sentenza <em>Alcoa</em> (<em>U.S. v. Aluminum Co. of America</em>, 148 F. 2<sup>nd</sup> 416) attraverso la successiva affermazione della piena legittimità di una vigorosa concorrenza basata sulle capacità e sui meriti, anche nei casi in cui da essa derivano danni per le imprese concorrenti.</div>
<div id="ftn39"><a title="" href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> A partire da <em>Corte di giustizia</em>, <em>International Business Machines Corporation c. Commissione</em>, in <em>Racc</em>. 1981, p. 2639.</div>
<div id="ftn40"><a title="" href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Vedi, in particolare, <em>Hanson v. Shell Oil Co., </em>541 F. 2nd 1352.</div>
<div id="ftn41"><a title="" href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Per un’analisi comparativa delle discipline normative, delle elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali, nonché delle prassi amministrative in materia di tutela della concorrenza nelle esperienze giuridiche di Stati Uniti, Unione europea, Germania e Regno Unito, cfr. G. Mazzei, <em>Economia di mercato e diritti soggettivi nella evoluzione del diritto antitrus</em>t, E.S.I., Napoli, 2004.</div>
<div id="ftn42"><a title="" href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Sul tema, cfr. G. Wils, <em>“Rule of reason”: Une règle raisonnable en droit communitaire?</em>, in <em>Cahiers de droit européen</em>, n. 26, 1990, pp. 19 ss.; W.C. Wood, <em>Costs and benefits of per se rules in antitrust enforcement</em>, in <em>Antitrust Bulletin</em>, n. 38, 1993, pp. 887 ss.</div>
<div id="ftn43"><a title="" href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> In non pochi e rilevanti casi, infatti, la Corte Suprema ha espressamente respinto la possibilità di un’illegittimità <em>per se</em> ai sensi della normativa <em>antitrust, </em>ed in particolare della Sezione 2 dello <em>Sherman Act</em> .<br />
Vedi, ad esempio, <em>Walker Process Equipment Inc. v. Food Machinery &amp; Chemical Corp.,</em> 382 U.S. 172.<br />
Sul tema, cfr. T. Arthur, <em>A Workable Rule of Reason: A Less Ambitious Role for the Federal Courts</em>, in <em>Antitrust Law Journal</em>, n. 68, pp. 337 ss.</div>
<div id="ftn44"><a title="" href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> A cominciare da <em>U.S. v. Colgate &amp; Co</em>., 350 U.S. 300 e 307.</div>
<div id="ftn45"><a title="" href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> <a name="content"></a>Vedi <em>Corte di giustizia</em>, <em>United Brands Company e United Brands Continentaal BV c. Commissione</em>, in <em>Racc</em>. 1978, p. 207.</div>
<div id="ftn46"><a title="" href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> La letteratura giuridica sul tema è molto vasta. Cfr., per tutti, P. Torremans, <em>Extraterritorial Applications of E.C. and U.S. Competition Law</em>, in <em>European Law Review</em>, 2000, pp. 99 ss.; A. Tizzano, <em>Appunti sulla cooperazione internazionale in tema di concorrenza</em>, in <em>Il diritto dell’Unione europea</em>, vol. IV, 1999, pp. 695 ss.; P. Picone, <em>L&#8217;applicazione extraterritoriale delle regole sulla concorrenza e il diritto internazionale</em>, in <em>Il fenomeno delle concentrazioni di imprese nel diritto interno e internazionale</em>, <em>Atti del convegno di Napoli del 29 aprile 1988</em>, Padova, 1989, pp. 115 ss.; A.D. Neale e M.L. Stephens, <em>International Business and National Jurisdiction</em>, Oxford, 1988; J.R. Atwoo, <em>Blocking Statutes and Sovereign Compulsion </em><em>in</em> <em>American Antitrust Litigation, </em>in <em>Swiss Review of International Competition Law, </em>n. 27, 1986, pp. 5 ss.; D.J. Neven e L.H. Roller, <em>The allocation of jurisdiction in international antitrust</em>, in <em>European Economic Review</em>, n. 44, 2000, pp. 845 ss.</div>
<div id="ftn47"><a title="" href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> A cominciare da <em>Corte di giustizia</em>, <em>A. Ahlström Osakeyhtiö ed altri c. Commissione</em>, in <em>Racc</em>. 1988, p. 5193; <em>Corte di giustizia</em>, <em>Europemballage Corporation e Continental Can Company Inc. c. Commissione, </em>in Racc. 1973, p. 215.</div>
<div id="ftn48"><a title="" href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> A partire dal noto caso <em>Timberlane Lumber Co. </em>v. <em>Bank of America, </em>549 F 2d 597.</div>
<div id="ftn49"><a title="" href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> Su cui cfr. M. Notari, <em>Diritto antitrust statunitense e operazioni internazionali: le &lt;&lt;Guidelines&gt;&gt; del Ministero della Giustizia, in Riv. soc.</em>, 1989, p. 1237 ss.; D.A. Garza, <em>New lnternational Antitrust Guide</em>, in <em>Antitrust Law Journal</em>, n. 57, 1988, p. 133 ss.; B.E. Hawk, <em>The Proposed Revisions to the Justice Department&#8217;s Antitrust Guidelines for International Operations and Recent Developments</em> <em>in EEC Competition Law</em>, in <em>Antitrust Law Journal</em>, n. 57, 1988, p. 299 ss.; J.P. Griffin, <em>An Introduction to the Justice Department&#8217;s Draft &lt;&lt;Antistrust Guidelines for lnternational Operations&gt;&gt;</em>, in <em>World Competition Law and Economics Review</em>, n. 12, 1988, p. 63 ss.; D.G. Gill, <em>The U.S. Department of Justice Antitrust Guidelines for lnternational Operations: Introductory Note</em>, in <em>World Competition Law and Economics Review</em>, n. 12, 1988, p. 73 ss.</div>
</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/integrazione-giuridica-europea-e-circolazione-di-modelli-giuridici-in-materia-di-antitrust/">Integrazione giuridica europea e circolazione di modelli giuridici in materia di &lt;i&gt;antitrust&lt;/i&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La libertà di espressione nella recente evoluzione del copyright in canada. Un’inversione di tendenza?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 17:41:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-liberta-di-espressione-nella-recente-evoluzione-del-copyright-in-canada-uninversione-di-tendenza/">La libertà di espressione nella recente evoluzione del &lt;i&gt;copyright&lt;/i&gt; in canada. Un’inversione di tendenza?</a></p>
<p>Sommario: 1. Considerazioni introduttive. &#8211; 2. La libertà di espressione nell’evoluzione del diritto d’autore e del copyright. &#8211; 3. La libertà di espressione nel Canadian Copyright Act prima e dopo la riforma del 2012. &#8211; 4. La libertà di espressione nell’interpretazione giurisprudenziale del Canadian Copyright Act alla luce del Canadian</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-liberta-di-espressione-nella-recente-evoluzione-del-copyright-in-canada-uninversione-di-tendenza/">La libertà di espressione nella recente evoluzione del &lt;i&gt;copyright&lt;/i&gt; in canada. Un’inversione di tendenza?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-liberta-di-espressione-nella-recente-evoluzione-del-copyright-in-canada-uninversione-di-tendenza/">La libertà di espressione nella recente evoluzione del &lt;i&gt;copyright&lt;/i&gt; in canada. Un’inversione di tendenza?</a></p>
<div style="text-align: justify;">Sommario: 1. Considerazioni introduttive. &#8211; 2. La libertà di espressione nell’evoluzione del diritto d’autore e del <em>copyright</em>. &#8211; 3. La libertà di espressione nel <em>Canadian Copyright Act</em> prima e dopo la riforma del 2012. &#8211; 4. La libertà di espressione nell’interpretazione giurisprudenziale del <em>Canadian Copyright Act</em> alla luce del <em>Canadian Charter of Rights and Freedoms</em>. &#8211; 5. Considerazioni conclusive.</p>
<p><em>1. Considerazioni introduttive</em></p>
<p>Falliti nel 2005 e nel 2008 i tentativi del Governo canadese di far approvare in Parlamento una legge di riforma del <em>Copyright Act</em> del 1921, il 29 giugno scorso si è finalmente giunti all’approvazione del <em>Copyright Modernization Act </em>che reca rilevanti modifiche e integrazioni della legge canadese sul <em>copyright</em> volte principalmente ad usufruire delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie ampliando le possibilità di utilizzo delle opere giuridicamente protette da parte di singoli utenti, imprese, insegnanti, istituzioni con finalità educative.<br />
Durante tutto l’iter dei lavori parlamentari, il disegno di legge sulla modernizzazione del <em>copyright</em> canadese è stato oggetto di una decisissima opposizione da parte degli imprenditori operanti nel settore industriale e commerciale relativo ai beni e servizi culturali, ed in modo particolare da parte degli editori, nei quali hanno suscitato grande preoccupazione le molteplici e significative limitazioni dell’ambito di applicazione del <em>copyright</em> introdotte dalla nuova disciplina.<br />
In effetti, l’approvazione del <em>Copyright Modernization Act </em>del 2012, con le quaranta esenzioni finalizzate a consentire un libero utilizzo in diverse fattispecie, molte delle quali previste a vantaggio del singolo utente e riferite ad un utilizzo dell’opera in formato elettronico e in ambiente digitale, potrebbe incidere significativamente sull’equilibrio finora realizzato nell’esperienza giuridica canadese in materia di <em>copyright</em> tra gli interessi privati allo sfruttamento economico dell’opera e l’interesse pubblico ad una effettiva ed efficace garanzia delle libertà fondamentali, tra le quali in particolare la libertà di espressione.<br />
Si potrebbe ritenere, infatti, che la riforma legislativa canadese del 2012 possa contribuire a determinare nei prossimi anni un’inversione di tendenza della linea evolutiva manifestata su questa tematica dai formanti legale, giurisprudenziale e dottrinale dell’ordinamento giuridico canadese, nell’ambito del quale si è nel tempo delineato un regime della proprietà intellettuale<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> sostanzialmente allineato a quello britannico, e più in generale a quello dei principali paesi di area occidentale, un regime che i recenti interventi legislativi adottati in ambito internazionale, europeo e nazionale hanno gradualmente, ma decisamente, orientato verso la centralità del fattore economico e la prevalenza dell’interesse alla remunerazione dell’investimento finanziario effettuato per realizzare e divulgare l’opera giuridicamente protetta.<br />
Sotto il primo profilo, l’analisi si incentra sui diversi aspetti del <em>Canadian Copyright Act </em>rilevanti ai fini della tutela giuridica delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla libertà di espressione, al fine di individuare le specificità della legislazione canadese in materia e di porre in evidenza le principali novità introdotte dal <em>Copyright Modernization Act </em>del 2012.<br />
Per quanto riguarda l’orientamento giurisprudenziale sul tema, l’indagine mira a verificare se, in quali termini e con quali risultati l’introduzione del principio costituzionale sulla libertà di espressione, avvenuta con l’adozione della <em>Canadian Charter of Rights and Freedoms </em>del 1982, abbia inciso sulla capacità della giurisprudenza canadese di valorizzare l’interesse alla piena attuazione della libertà di espressione individuando nuove limitazioni del <em>copyright</em> diverse da quelle espressamente previste dal legislatore nel <em>Canadian Copyright Act</em>.<br />
L’attenzione è rivolta, infine, al ruolo svolto dalla dottrina analizzando la posizione assunta dal pensiero giuridico canadese in merito alla questione relativa all’impatto della <em>Charter of Rights and Freedoms</em>  sulla disciplina del <em>copyright</em> e al rapporto tra gli istituti del <em>copyright</em> ed i principi costituzionali in materia di tutela delle libertà fondamentali.<br />
Le specificità che connotano l’esperienza giuridica canadese riguardo a tale tematica sono poste in evidenza attraverso l’analisi comparativa delle discipline legislative e delle interpretazioni giurisprudenziali di questa e di altre esperienze giuridiche nazionali.</p>
<p><em>2. La libertà di espressione nell’evoluzione del diritto d’autore e del copyright </em></p>
<p>Nelle diverse esperienze giuridiche nazionali, gli istituti giuridici del diritto d’autore e del <em>copyright </em>hanno sin dalle loro origini tutelato non solo degli interessi di carattere morale e patrimoniale dell’autore, ma anche gli altri interessi connessi allo sfruttamento economico dell’opera giuridicamente protetta, individuabili nell’interesse dell’operatore economico alla remunerazione degli investimenti profusi nel processo di realizzazione e divulgazione dell’opera, nonché nell’interesse della collettività alla divulgazione delle idee, delle informazioni e delle conoscenze veicolate dall’opera giuridicamente protetta.<br />
Sin dagli albori della proprietà intellettuale, infatti, i diversi interessi sono stati contemperati nel sistema euro-continentale del diritto d’autore e nel sistema anglo-americano del <em>copyright </em>attraverso la previsione legislativa di diverse limitazioni dell’ambito di applicazione della protezione giuridica dell’opera volte a garantire anche l’interesse pubblico a che non fossero eccessivamente ostacolati l’accesso, la divulgazione e l’utilizzo dell’opera.<br />
Tuttavia, nel corso dell’evoluzione del diritto d’autore euro-continentale e del <em>copyright</em> anglo-americano è notevolmente variata la rilevanza ed il ruolo giuridicamente riconosciuti ai diversi interessi coinvolti nella tutela giuridica dell’opera dell’ingegno.<br />
L’idea di fondo che accomunava i primi interventi legislativi adottati in materia di proprietà intellettuale in Francia e negli Stati Uniti alla fine del diciottesimo secolo sotto l’influenza principalmente del pensiero filosofico illuminista, era quella secondo la quale tali diritti rappresentavano efficaci strumenti di politica legislativa finalizzati alla prioritaria tutela dell’interesse pubblico alla diffusione delle idee illuminate. Questa concezione assicurava una posizione privilegiata all’interesse pubblico alla accessibilità e alla diffusione delle opere protette, nonché agli interessi dell’autore in considerazione del rilevante ruolo sociale riconosciutogli e della sostanziale sovrapponibilità del suo interesse e con l’interesse della collettività.<br />
Ma le profonde trasformazioni del tessuto socio-economico che si ebbero negli Stati Uniti a partire dalla fine del diciannovesimo secolo cominciarono a cambiare notevolmente questo equilibrio tra gli interessi giuridicamente tutelati nel sistema statunitense del <em>copyright</em>. Il riconoscimento del diritto di esclusiva per incentivare l’attività creativa e l’avanzamento culturale comincia ad essere più utilmente e più efficacemente riferibile al soggetto economico che opera nel settore dell’industria culturale dal momento che la produzione e la diffusione delle opere dipendevano strettamente ormai dall’investimento finanziario profuso nel processo creativo.<br />
La crescente importanza, nell’economia statunitense prima, nelle altre economie nazionali poi e nell’economia mondiale oggi, del settore industriale e commerciale relativo ai prodotti e servizi culturali ha notevolmente intensificato tale fenomeno. In tale contesto, il diritto d’autore e il <em>copyright</em> acquistano una sempre più spiccata connotazione economica e l’interesse dell’operatore economico alla remunerazione dell’investimento assume un rilievo assolutamente centrale nel regime internazionale della proprietà intellettuale, in quello europeo, nonché nei principali regimi nazionali.<br />
La funzione dei diritti di proprietà intellettuale, sia nel sistema euro-continentale del diritto d’autore, sia nel sistema anglo-americano del <em>copyright</em>, sembra essere stata ridimensionata a quella di strumento di promozione dello sviluppo economico, la cui efficacia benefica nei confronti della società è innegabile, ma che si esaurisce tutta nella spinta apportata al mercato con buona pace del ruolo di motore culturale che tali diritti hanno svolto sin dalle loro origini. Questo percorso evolutivo sta oggi gradualmente conducendo ad un sistema globale della proprietà intellettuale tutto incentrato sulla logica dell’investimento<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.<br />
Lo spostamento del baricentro dell’attuale regime della proprietà intellettuale sulla logica dell’investimento emerge chiaramente dai più recenti interventi legislativi adottati in ambito internazionale, europeo e nell’ambito delle esperienze giuridiche nazionali che possono considerarsi più avanzate in relazione al più elevato grado di maturità raggiunto in questa materia.<br />
Tali recenti sviluppi legislativi hanno condotto ad una notevole estensione dell’ambito oggettivo e temporale del diritto d’autore e del <em>copyright</em> e ad una vistosa proliferazione dei diritti proprietari  con la conseguente compressione della sfera delle libertà personali ed in particolare della libertà di espressione, che risulta oggi notevolmente arretrata a causa degli eccessi protezionistici della proprietà intellettuale<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.<br />
Si fa strada tra gli studiosi della materia la convinzione che esiste un ambito di crescente importanza nella vita giuridica di tutti i moderni sistemi in cui ancora oggi la funzione sociale e culturale dei diritti di proprietà intellettuale potrebbe essere assicurata come interesse di portata superiore: la sfera dei diritti fondamentali. Nel pensiero giuridico da tempo impegnato su queste tematiche sta, infatti, maturando la convinzione che per ristabilire un giusto e socialmente accettabile equilibrio tra gli interessi coinvolti in questa materia sia necessario ancorare l’interpretazione e l’applicazione giurisprudenziale della disciplina del diritto d’autore e <em>copyright</em> ai principi costituzionali sulle libertà fondamentali, tra cui in primo luogo il principio sulla libertà di espressione<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<br />
L’idea che il ricorso ai diritti fondamentali possa correggere gli eccessi e le disfunzioni dei diritti di proprietà intellettuale è relativamente nuova in alcune esperienze giuridiche nazionali quale quella francese<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, ma vanta una più lunga tradizione in altre.<br />
Ci si riferisce all’esperienza giuridica tedesca nella quale è stata elaborata, già alla fine del XIX secolo, la teoria dell’ancoraggio sociale del diritto privato (<em>sozialbindung des privatrechts</em>) applicata, a partire dalle riflessioni di Kopsch<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, anche all’ambito del diritto d’autore (<em>sozialbindung des urheverrechts</em>). Questa teoria ha consentito di configurare chiaramente il diritto d’autore come un diritto non assoluto, ma necessariamente limitato dagli interessi riferibili all’intera collettività<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> e ha fortemente contribuito al riconoscimento di uno stretto collegamento tra la materia del diritto d’autore e la materia dei diritti e delle libertà fondamentali.<br />
Ma ci si riferisce anche all’esperienza giuridica statunitense nella quale la gerarchia dei valori delineata in questa materia già dalla Costituzione federale del 1787, che consacra la priorità dell’interesse pubblico e la funzione sociale dei diritti di proprietà intellettuale, ha fortemente condizionato il successivo sviluppo della legislazione<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, del pensiero giuridico<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, nonché della giurisprudenza<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> statunitensi in materia di proprietà intellettuale<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<br />
La stretta relazione tra la materia dei diritti di proprietà intellettuale e la sfera delle libertà fondamentali emerge, infine, chiaramente in quei testi internazionali in cui il diritto dell’autore riceve collocazione sistematica e tutela giuridica accanto a diritti fondamentali ed in cui è possibile riscontrare un attento bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti nella tutela giuridica dell’opera.<br />
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 sancisce la libertà di espressione e comunicazione<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, ma contestualmente prevede la possibilità e l’opportunità di sottoporre l’esercizio di tali libertà a quelle restrizioni necessarie alla protezione dei diritti altrui<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.<br />
Ma un attento bilanciamento tra gli interessi emerge anche dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, in cui accanto al diritto di ogni individuo di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>, si riconosce il diritto dell’autore alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.<br />
Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, infine, riconosce espressamente il diritto di godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>, ma non senza aver prima sancito il diritto di ogni individuo a partecipare alla vita culturale, a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.</p>
<p><em>3. La libertà di espressione nel Canadian Copyright Act prima e dopo la riforma del 2012</em></p>
<p>Il <em>Copyright Act</em> del 1921 è stato il primo atto legislativo in materia di <em>copyright</em> adottato in Canada nel periodo post coloniale<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>. Questa disciplina legislativa, con la quale il legislatore canadese<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a> non è riuscito a sottrarsi alla, ancora forte e persistente, influenza della legislazione britannica, ha subito modifiche sostanziali nel 1988 e nel 1997<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.<br />
Ai fini della presente indagine appare utile incentrare l’analisi su quelle disposizioni del <em>Copyright Act</em> che ne limitano l’ambito di applicazione.<br />
Nell’esperienza giuridica canadese, non diversamente dalle altre esperienze giuridiche nazionali, infatti, al fine di contemperare l’interesse di rilevanza privata allo sfruttamento economico dell’opera e l’interesse di rilevanza pubblica alla garanzia della libertà di espressione preservando adeguati margini di libertà degli utenti nell’accesso alla, e nell’utilizzo della, opera, la protezione giuridica assicurata dal <em>copyright</em> non è illimitata; il diritto sullo sfruttamento economico dell’opera non è configurato come diritto assoluto ma le prerogative del titolare sono in vario modo limitate, la protezione giuridica di tale diritto non è<em> sine die</em> ma temporalmente limitata, essa non si applica a tutte le opere ma solo a quelle che presentano determinati requisiti.<br />
La prima limitazione che il copyright a tali fini incontra è quella connessa al dualismo idea-forma espressiva e al requisito dell’originalità dell’opera. Tale dualismo e tale requisito si ritrovano affermati in tutte le discipline legislative e, sebbene diversamente definiti, in tutte rappresentano un criterio oggettivo che delimita l’ambito di applicazione della proprietà intellettuale tutelando gli interessi di rilevanza pubblica relativi alla libertà di espressione, oltre che alle libertà di informazione, di creazione, di iniziativa economica, nonché alla libertà delle arti e delle scienze.<br />
Nel regime internazionale, in quello comunitario e nella maggior dei regimi nazionali della proprietà intellettuale è riconosciuto il principio secondo cui il diritto esclusivo può avere ad oggetto soltanto la forma espressiva e non anche le idee e le informazioni veicolate dalle opere giuridicamente protette.<br />
A differenza di altre legislazioni nazionali, quella statunitense reca una disposizione che esclude espressamente le idee dall’ambito della protezione giuridica<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>. Ma si tratta di un principio condiviso dalle diverse esperienze giuridiche nazionali. Il principio che le idee sono libere per natura e finalità, infatti, è affermato dalla dottrina e concretamente applicato dalla giurisprudenza sia nell’esperienza giuridica tedesca<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>, sia in quella francese<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.<br />
Anche la nozione giuridica di originalità assume diversi contenuti nelle varie esperienze giuridiche nazionali sebbene tali divergenze vadano attenuandosi nei paesi di area occidentale<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.<br />
Nel sistemi anglo-americano del <em>copyright</em> tale nozione risulta essere più ampia dal momento che il livello di originalità richiesto è sensibilmente più basso<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>. Ai fini dell’applicabile della protezione giuridica la giurisprudenza ritiene sufficiente un minimo impegno intellettuale, che per la giurisprudenza statunitense comporta più che altro la prova del fatto che il lavoro intellettuale è stato realizzato “con il sudore della fronte”, mentre per la giurisprudenza inglese implica la prova di una certa “abilità nel lavoro”<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.<br />
La nozione giuridica di originalità assume nel sistema tedesco un significato legato al concetto di “individualità” con un chiaro riferimento alla necessità che l’opera innovativa sia espressione della personalità dell’autore<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.<br />
Anche sotto questo profilo, il sistema francese è connotato da un approccio individualista essendo considerata necessaria la presenza nell’opera dell’impronta della personalità dell’autore ed essendo richiesto, quindi, il superamento di una soglia piuttosto elevata di originalità<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>.<br />
Nell’esperienza giuridica canadese la nozione giuridica di originalità è stata delineata in termini piuttosto chiari dalla giurisprudenza della Corte suprema, che ha espressamente affermato che essa è riscontrabile nell’opera che trae origine dal lavoro e dal pensiero del suo autore<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>.<br />
Nel sistema anglo-americano del c<em>opyright</em> l’ambito di applicazione della protezione giuridica è, inoltre, circoscritto dal principio secondo il quale l’accesso a tale protezione giuridica è consentito solo alle opere fissate su di un supporto tangibile<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>. L’ampia definizione legislativa e l’estesa interpretazione datane dalla giurisprudenza<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a> lo hanno reso, tuttavia, un principio che consente l’inclusione di tutto ciò che in qualsiasi modo può essere legato ad un qualsiasi supporto.<br />
Appare più significativa quella caratteristica del sistema anglo-americano del c<em>opyright</em> rappresentata dal fatto che l’individuazione delle opere che rientrano nell’ambito di applicazione della protezione giuridica è effettuata sulla base della corrispondenza con una delle tipologie di opere definite dal legislatore e facenti parte di un elenco “chiuso”.<br />
Un’ulteriore limitazione dell’ambito di applicazione del <em>copyright </em>rilevante sul piano della valorizzazione della libertà di espressione è quella concernente la stessa titolarità del diritto sull’opera protetta. Più in particolare, tale limitazione assume rilevanza in quelle esperienze giuridiche, come quella canadese, che pongono la distinzione tra titolarità dei diritti esclusivi di sfruttamento economico dell’opera e la paternità sulla stessa e che quindi conoscono una definizione legale di autore-titolare dei diritti esclusivi che differisce dalla nozione di autore-artefice della creazione intellettuale. A questo riguardo l’esperienza giuridica canadese rappresenta un esempio estremamente interessante dal momento che il legislatore ha introdotto diversi casi di scissione tra le due nozioni, casi in cui la libertà di espressione e creazione risulta limitata in vista di interessi valutati dal legislatore canadese come superiori e connessi a diverse esigenze, che vanno dalla tutela del segreto industriale, alla tutela del vita privata fino a riguardare esigenze di rilevanza nazionale<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.<br />
Si consideri, ad esempio, la disposizione che attribuisce al datore di lavoro la titolarità del <em>copyright</em> sull’opera realizzata dal dipendente, ad eccezione del giornalista dipendente<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.<br />
E’ stata, invece, abrogata dalla riforma del 2012 la disposizione del <em>Copyright Act</em> canadese che attribuiva la titolarità del diritto al committente di opere come incisioni, fotografie e ritratti<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>.<br />
Ma la disposizione legislativa che più caratterizza l’esperienza giuridica canadese e che non è stata modificata dalla recente riforma concerne l’attribuzione alla Corona della titolarità dei diritti di sfruttamento economico sulle opere che sono state realizzate per suo conto o che sono state pubblicate sotto la sua autorità<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>.<br />
Un altro aspetto della disciplina del <em>copyright</em> canadese rispetto al quale l’esigenza di protezione di interessi proprietari interferisce con l’esigenza di protezione dell’interesse alla piena garanzia delle libertà della persona, ed in particolare della libertà di informazione e di espressione, è quello relativo alla durata del diritto di esclusiva.<br />
Si tratta, ancora una volta, di una limitazione comune a tutti i regimi di proprietà intellettuale, in cui col trascorrere di un periodo di tempo legislativamente stabilito l’opera diviene di dominio pubblico e dunque liberamente utilizzabile senza la necessità di ottenere il previo consenso del titolare del diritto, né di corrispondere un adeguato compenso.<br />
Sotto il profilo dell’analisi storica e comparativa, è interessante constatare come i due grandi sistemi del diritto d’autore euro-continentale e del <em>copyright</em> anglo-americano siano confluiti sullo stesso termine di durata, nonostante siano partiti da una concezione filosofica per alcuni aspetti differente.<br />
Il termine di settanta anni <em>post mortem auctoris</em> è stato introdotto per la prima volta in Germania<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a> con l’articolo 64 della legge sul diritto d’autore del 9 settembre del 1965.<br />
Questo limite temporale è stato successivamente introdotto negli ordinamenti degli stati membri dell’Unione europea in fase di attuazione della direttiva 93/98/CEE sull’armonizzazione del diritto d’autore.<br />
Nonostante gli Stati Uniti non abbiano inizialmente aderito alla Convenzione di Berna, un successivo cambiamento della politica legislativa statunitense ha reso possibile una prima estensione a ventotto anni dall’espletamento delle formalità seguita dall’estensione a cinquanta anni <em>post mortem auctoris</em><a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>.<br />
Al fine di uniformarsi al termine di protezione introdotto dall’Unione europea nel 1993, gli Stati Uniti sono giunti nel 1998<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>, con una riforma fortemente contestata per i suoi profili di incostituzionalità, a prevedere una durata di settanta anni <em>post mortem auctoris</em> per gli autori persone fisiche e di novantacinque anni dopo la pubblicazione per le persone giuridiche e le opere realizzate su commissione (oppure di centoventi anni dalla data di realizzazione, in funzione del termine più vicino alla scadenza) <a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>.<br />
Per quanto riguarda la durata della protezione giuridica assicurata dalla legislazione canadese sul <em>copyright</em><a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>, la riforma del 1997 ha sostanzialmente allineato l’esperienza giuridica canadese all’esperienza giuridica europea e alle esperienze giuridiche nazionali dei paesi di area occidentale .<br />
Ancora una volta, una specificità dell’esperienza giuridica canadese è stata introdotta dalla disposizione sul <em>copyright</em> della Corona, che contempla una durata di cinquanta anni a partire dalla pubblicazione<a title="" href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>. Da tale disposizione deriva che in mancanza di pubblicazione un’opera protetta dal copyright della Corona non potrà mai diventare di dominio pubblico e che tale diritto potrebbe anche essere esercitato dalla Corona al fine di impedire la divulgazione di idee considerate politicamente pericolose o scomode<a title="" href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>.<br />
Assumono, inoltre, rilevanza ai fini della tutela giuridica dell’interesse pubblico alla libertà di espressione tutte le diverse limitazioni legislativamente poste alle prerogative del titolare del diritto d’autore o copyright e che di solito riguardano le facoltà di sfruttamento economico dell’opera, sebbene nel sistema anglo-americano del <em>copyright</em> tali limitazioni possano altresì riguardare le facoltà di carattere morale.<br />
Nell’esperienza giuridica canadese, la più rilevante limitazione delle prerogative del titolare del diritto è rappresentata dall’eccezione posta dal principio generale del <em>fair dealing</em>, che consente l’utilizzo di un’opera protetta da <em>copyright</em> senza il consenso del titolare nei casi in cui tale utilizzo è effettuato per finalità di studi e ricerche condotte privatamente<a title="" href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>, per finalità di critica o resoconto<a title="" href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>, nonché per finalità di comunicazione di notizie<a title="" href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>.<br />
Rappresentano specifiche applicazioni del principio generale del <em>fair dealing</em> quelle eccezioni che consentono l’utilizzo non autorizzato di un’opera protetta da <em>copyright</em> nei casi in cui tale utilizzo sia finalizzato alla redazione di un rapporto informativo su una conferenza pubblica<a title="" href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a> o su un discorso di carattere politico tenuto in pubblico<a title="" href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>, oppure all’esecuzione in pubblico di un brano musicale da parte di un’organizzazione di carattere religioso o educativo, ovvero nel perseguimento di scopi religiosi, educativi o di beneficenza<a title="" href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a>.<br />
Un&#8217;altra limitazione rilevante ai fini della tutela della libertà d’espressione è stata legislativamente introdotta nei diversi regimi nazionali della proprietà intellettuale attraverso l’istituto della licenza obbligatoria; tale istituto limita l’esercizio del diritto di esclusiva da parte del titolare del copyright riconoscendo in determinati casi ai terzi il diritto di utilizzare liberamente l’opera senza il suo previo consenso, ma dietro corresponsione di un’equa remunerazione a suo favore.<br />
Sono molteplici e rilevanti le nuove limitazioni dell’ambito di applicazione del <em>copyright</em> introdotte nel sistema canadese con l’approvazione del <em>Copyright Modernization Act</em> del 2012.<br />
Tra le più importanti, occorre menzionare le seguenti: l’utilizzo dell’opera per realizzarne un’altra in vista di uno scopo non commerciale, menzionando il titolare del diritto e senza rilevanti effetti negativi per il successivo utilizzo dell’opera originaria<a title="" href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a>; la lecita riproduzione per uso privato e senza violazione delle misure tecniche di protezione<a title="" href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a>; la lecita riproduzione per l’ascolto o la visione in un momento successivo, in forma privata e senza violazione delle misure tecniche di protezione<a title="" href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a>; la realizzazione di una copia senza violazione delle misure tecniche di protezione e per finalità di backup<a title="" href="#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a>; la riproduzione per finalità pedagogiche<a title="" href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a> e le diverse forme di utilizzo finalizzati all’attività di insegnamento<a title="" href="#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a>; le eccezioni previste per le biblioteche, i musei e gli archivi<a title="" href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a>; le rilevanti e numerose eccezioni concernenti i programmi per computer<a title="" href="#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a>; l’eccezione concernente le riproduzioni che sono parte essenziale di un processo tecnologico<a title="" href="#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a>; le cosiddette registrazioni effimere realizzate da un operatore di radiodiffusione<a title="" href="#_ftn58" name="_ftnref58">[58]</a>; le riproduzioni effettuate dalle associazioni senza scopo di lucro che assistono persone diversamente abili e l’invio di copie ad altre associazioni che perseguono finalità simili al di fuori del Canada<a title="" href="#_ftn59" name="_ftnref59">[59]</a>.</p>
<p><em>4. La libertà di espressione nell’interpretazione giurisprudenziale del Canadian Copyright Act alla luce del Canadian Charter of Rights and Freedoms</em></p>
<p>La prima Costituzione del Canada, risalente al 1867 e recata da una legge del Parlamento britannico, il <em>British North America Act</em>, non recava disposizioni in materia di diritti e libertà fondamentali.<br />
Quasi un secolo più tardi, nel 1960, il Parlamento federale canadese ha approvato il <em>Canadian Bill of Rights</em>, la cui efficacia era tuttavia limitata non potendo essere parte integrante di una Costituzione (modificabile, infatti, soltanto attraverso un intervento del Parlamento britannico) e potendo esercitare efficacia vincolante esclusivamente nei confronti del legislatore federale e non anche nei confronti dei legislatori provinciali.<br />
Con la legge canadese del 1982 è stata finalmente approvata la <em>Canadian Charter of Rights and Freedoms</em>, che è parte integrante della Costituzione canadese e che alla sezione 2 riconosce ad ogni persona, accanto alle libertà di religione, di riunione e di associazione, anche la libertà di espressione.<br />
La codificazione dei diritti realizzata nel 1982 si è decisamente ispirata a documenti quali la Dichiarazione universale dei diritti dell&#8217;uomo del 1948, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, nonché il Patto sui diritti civili, politici e sociali e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.<br />
L’analisi del rapporto tra il <em>Canadian Copyright Act</em> e la, relativamente recente, <em>Canadian Charter of Rights and Freedoms</em>  consente di porre in evidenza alcuni aspetti di un certo rilievo ai fini della presente indagine.<br />
Nell’esperienza giuridica canadese, a differenza di quella britannica, l’interpretazione della legge sul <em>copyright</em> nel rispetto dell’interesse pubblico generale non trova un chiaro fondamento legislativo. Infatti, il <em>Canadian Copyright Act</em> non reca una disposizione sul principio dell’interesse pubblico quale quella introdotta dal legislatore britannico nel <em>Copyright, Designs and Patents Act</em> del 1988<a title="" href="#_ftn60" name="_ftnref60">[60]</a>.<br />
L’opportunità di un confronto tra il <em>Canadian Copyright Act</em> e la libertà di espressione in sede di interpretazione e applicazione giurisprudenziale della disciplina sul copyright è stata offerta dal principio del <em>fair dealing</em><a title="" href="#_ftn61" name="_ftnref61">[61]</a>.<br />
Nell’esperienza giuridica canadese, non diversamente dall’esperienza giuridica europea e francese, è possibile rilevare una certa reticenza da parte della giurisprudenza a fare ricorso al principio costituzionale della libertà di informazione e di espressione per giustificare limitazioni del copyright ulteriori rispetto a quelle legislativamente previste<a title="" href="#_ftn62" name="_ftnref62">[62]</a>.<br />
Per quanto riguarda l’esperienza giuridica canadese, è utile a questo riguardo richiamare il caso <em>Michelin</em> in cui la giurisprudenza che ha escluso la possibilità di un’interpretazione estensiva della disposizione della legge sul copyright relativa al <em>fair dealing</em><a title="" href="#_ftn63" name="_ftnref63">[63]</a>. Sebbene la Corte suprema canadese abbia successivamente abbandonato la regola della stretta interpretazione del principio del <em>fair dealing</em><a title="" href="#_ftn64" name="_ftnref64">[64]</a>, la giurisprudenza canadese ha continuato ad esprimere una certa chiusura verso le interpretazioni volte a limitare l’ambito di applicazione del <em>copyright</em> in nome della libertà di espressione.<br />
Quello relativo alla parodia dell’omino <em>Michelin </em>è il principale caso di una scarna casistica<a title="" href="#_ftn65" name="_ftnref65">[65]</a> relativa alla problematica del rapporto tra <em>copyright</em> e libertà di espressione. In esso il principio sulla libertà di espressione sancito dalla <em>Charter of Rights and Freedoms</em>  è posto in diretto collegamento con il principio generale del <em>fair dealing</em> affermato nel <em>Copyright Act</em>.<br />
Esclusa la parodia dall’ambito di applicazione del diritto di critica, ci si chiede se la parodia possa rientrare in quello del principio sulla libertà di espressione sancito dalla Carta. Si afferma che l’importanza delle finalità del <em>Copyright Act</em> e gli strumenti legislativamente previsti in esso per perseguirle sono tali da giustificare e rendere legittime le limitazioni del diritto fondamentale alla libertà di espressione che dovessero eventualmente derivarne. Dunque, il riferimento alla <em>Charter of Rights and Freedoms</em>  non è valso ad indurre la corte a rivalutare criticamente il rapporto tra copyright e libertà di espressione essendosi limitata a affermare la compatibilità tra la legge sul copyright ed il principio sulla libertà di espressione enunciato dalla Carta.<br />
Un ulteriore riferimento alla <em>Charter of Rights and Freedoms</em>  ma ancora una volta poco incisivo e senza rilevanti conseguenze si ritrova nel caso <em>Avanti</em><a title="" href="#_ftn66" name="_ftnref66">[66]</a>, nel quale questa volta si fa rientrare la parodia nell’ambito di applicazione del diritto di critica.<br />
Il pensiero giuridico canadese ha manifestato scarso interesse per la tematica del rapporto tra gli istituti del <em>copyright</em> e i principi costituzionali sulla libertà di espressione e per la questione relativa all’impatto della <em>Charter of Rights and Freedoms</em>  sulla disciplina del <em>copyright</em> a causa principalmente della tendenza della dottrina canadese a relegare nella sfera del diritto pubblico il ruolo, la validità e l’efficacia della Carta, escludendola dalla sfera del diritto privato alla quale appartengono gli istituti relativi alla tutela degli interessi connessi all’utilizzo dell’opera giuridicamente protetta<a title="" href="#_ftn67" name="_ftnref67">[67]</a>.<br />
E’ lecito concludere che l’introduzione attraverso la <em>Canadian Charter of Rights and Freedoms</em> di un principio di rilevanza costituzionale sulla libertà di espressione non è finora valso ad indurre il formante giurisprudenziale ed il formante dottrinale canadesi a dare una nuova interpretazione delle disposizioni legislative in materia di copyright alla luce di tale principio, né e modificare l’equilibrio d’interessi ed il contemperamento tra l’istanza relativa alla tutela dell’interesse allo sfruttamento economico dell’opera giuridicamente protetta, da un lato, e l’istanza relativa alla tutela dell’interesse di rilevanza pubblica ad un’adeguata garanzia della libertà di espressione, dall’altro.<br />
Per quanto riguarda l’esperienza giuridica britannica<a title="" href="#_ftn68" name="_ftnref68">[68]</a>, dalla casistica sviluppatasi intorno al tema del rapporto tra il copyright e la liberta di espressione emergono argomentazioni tratte fondamentalmente dal principio dell’interesse pubblico sancito nel <em>Copyright, Designs and Patents Act </em>del 1988 e dal principio del <em>fair dealing</em>, ma senza giungere a risultati rilevanti sul piano della limitazione del copyright. Si è ritenuto che la giurisprudenza avesse tenuto adeguatamente conto del principio sulla libertà di espressione già prima dello <em>Human Rights Act </em>del 1988 e che tale legge non abbia modificato l’importanza da attribuire a questo principio nell’interpretazione del diritto vigente<a title="" href="#_ftn69" name="_ftnref69">[69]</a>; si è affermato, inoltre, che le limitazioni previste dalla legislazione in materia di copyright tutelino già adeguatamente l’interesse pubblico alla libertà di espressione<a title="" href="#_ftn70" name="_ftnref70">[70]</a>.<br />
D’altra parte anche nell’esperienza giuridica francese la giurisprudenza ha in più occasioni affermato che il diritto di proprietà dell’autore sulla propria creazione intellettuale incontra i soli limiti legislativamente previsti nell’articolo L. 122-5 e L. 122-9 del Codice della proprietà intellettuale e ha respinto l’ipotesi di applicare ulteriori limiti al diritto d’autore sulla base di riferimenti normativi esterni alla disciplina sul diritto d’autore, quale ad esempio il principio sulla libertà di espressione sancito dall’articolo 10 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950<a title="" href="#_ftn71" name="_ftnref71">[71]</a>. E sono maggioritarie le voci del pensiero giuridico francese che aderiscono a questa interpretazione giurisprudenziale<a title="" href="#_ftn72" name="_ftnref72">[72]</a>.<br />
Finanche nell’esperienza giuridica statunitense – nella quale la legislazione sul copyright ed il principio sulla libertà di espressione vedono la luce negli stessi anni e godono entrambi di copertura costituzionale<a title="" href="#_ftn73" name="_ftnref73">[73]</a>, nella quale il principio generale del <em>fair</em> <em>use </em>ha il carattere della flessibilità<a title="" href="#_ftn74" name="_ftnref74">[74]</a> e nella quale la tematica del rapporto tra <em>copyright</em> e libertà di espressione ha ricevuto una notevole attenzione da parte dell’elaborazione giurisprudenziale e della riflessione dottrinale<a title="" href="#_ftn75" name="_ftnref75">[75]</a> – la giurisprudenza non è finora giunta a riconoscere espressamente e definitivamente la possibilità di fondare sul principio costituzionale della libertà di espressione limitazioni del copyright ulteriori rispetto a quelle previste dal legislatore.</p>
<p><em>5. Considerazioni conclusive</em></p>
<p>La recentissima riforma attuata con l’approvazione del <em>Copyright Modernization Act </em>del 2012, che ha introdotto nel <em>Canadian Copyright Act</em> nuove, molteplici e rilevanti limitazioni del <em>copyright</em><a title="" href="#_ftn76" name="_ftnref76">[76]</a> assume un’importanza non secondaria e non limitata alla sola esperienza giuridica canadese.<br />
L’analisi comparativa delle disposizioni legislative e delle interpretazioni giurisprudenziali delle diverse esperienze giuridiche nazionali poste a confronto sul tema della garanzia della libertà di espressione nell’ambito del sistema della proprietà intellettuale consente, infatti, di affermare che se in linea teorica appare necessario e possibile garantire adeguatamente tale libertà facendo ricorso in sede di interpretazione e applicazione giurisprudenziale del <em>copyright</em> e diritto d’autore a principi e regole esterni al regime della proprietà intellettuale, ed in primo luogo ai principi costituzionali sulle libertà fondamentali, ancora oggi il riequilibro tra l’interesse allo sfruttamento economico dell’opera e l’interesse pubblico ad un’efficace tutela della libertà di espressione dipende fondamentalmente dalle limitazioni del <em>copyright</em> e diritto d’autore espressamente previste dalle legislazioni nazionali in materia.<br />
Nell’esperienza giuridica canadese, non diversamente da quanto è stato possibile rilevare analizzando altre esperienze giuridiche nazionali, quali quella francese e britannica e finanche, per certi aspetti, quella statunitense, la giurisprudenza, sollecitata in sede di interpretazione e applicazione della disciplina della proprietà intellettuale ad affrontare il tema della valorizzazione dell’interesse pubblico e della più efficace tutela della libertà di espressione, non è finora giunta a riconoscere chiaramente e definitivamente la possibilità di fondare sul principio costituzionale della libertà di espressione limitazioni del <em>copyright</em> ulteriori rispetto a quelle già espressamente previste dai legislatori nazionali.<br />
La giurisprudenza canadese, in particolare, ha manifestato la sostanziale incapacità di utilizzare le rilevanti opportunità offerte dalle disposizioni recate dalla <em>Canadian Charter of Rights and Freedoms </em>ai fini di una maggiore valorizzazione dell’interesse pubblico alla effettiva tutela della libertà di espressione in sede di interpretazione e applicazione del <em>Canadian Copyright Act</em> .<br />
Dall’esame dell’esperienza giuridica canadese emerge anche lo scarso interesse da parte del pensiero giuridico per la problematica relativa all’impatto della <em>Charter of Rights and Freedoms</em>  sulla disciplina del <em>copyright</em> a causa principalmente della tendenza della dottrina canadese a relegare nella sfera del diritto pubblico il ruolo e l’efficacia della Carta, escludendola dalla sfera del diritto privato, alla quale appartengono gli istituti giuridici relativi alla tutela degli interessi connessi all’utilizzo dell’opera dell’ingegno. Ciò ha fatto sì che in questa esperienza giuridica, a differenza di altre esperienze giuridiche come quelle inglese, tedesca e statunitense, gli istituti del <em>copyright</em> e i principi costituzionali sulla libertà di espressione siano sempre stati considerati in un rapporto di scarsa interrelazione, quando non di netta contrapposizione.<br />
Dunque, nelle diverse esperienze giuridiche nazionali esaminate e poste a confronto la giurisprudenza non è ancora giunta ad una effettiva riconsiderazione critica dell’equilibrio di interessi in materia di proprietà intellettuale e alla definitiva apertura verso la possibilità di individuare limitazioni del <em>copyright</em> ulteriori rispetto a quelle definite dai legislatori nazionali. E ciò è vero non solo per l’esperienza giuridica canadese nella quale l’approvazione di una legge costituzionale che consacra la libertà di espressione è relativamente recente, ma anche per esperienze giuridiche quale quella statunitense in cui l’introduzione del principio costituzionale sulla libertà di espressione è molto più risalente nel tempo, in cui la tematica del rapporto tra <em>copyright</em> e libertà di espressione ha ricevuto una notevole attenzione da parte del formante giurisprudenziale e del formante dottrinale ed in cui il formante legale offre uno strumento di notevoli potenzialità applicative qual è il principio generale del <em>fair use</em>.<br />
È lecito chiedersi se la riforma canadese del 2012 possa contribuire a determinare una futura inversione di tendenza nella linea evolutiva del regime canadese della proprietà intellettuale e magari una circolazione del modello offerto dal <em>Canadian Copyright Act</em> in altri ordinamenti giuridici in vista di una ritrovata centralità della persona e dei suoi interessi nel futuro regime globale della proprietà intellettuale.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> E’ appena il caso di ricordare che la nozione giuridica di proprietà intellettuale comprende l’insieme degli istituti volti a tutelare gli interessi relativi alle innovazioni nel campo dell’estetica (opere dell’ingegno oggetto di diritto d’autore nei sistemi di <em>civil law </em>e di <em>copyright</em> nei sistemi di <em>common law</em>), nonché nel campo della tecnica (invenzioni e modelli industriali oggetto di diritto di brevetto), sebbene per queste ultime si prediliga la più specifica locuzione «proprietà industriale». I confini della proprietà intellettuale delineati dal diritto convenzionale internazionale abbracciano, inoltre, gli istituti volti a tutelare gli interessi relativi a marchi e segni distintivi, nonché gli interessi imprenditoriali incisi dalla concorrenza sleale.<br />
Sulla nozione di proprietà intellettuale, cfr. per tutti P. Spada, <em>Parte generale</em>, in P. Auteri, G. Floridia, V. Mangini, G. Olivieri, M. Ricolfi e P. Spada, <em>Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza</em>, Giappichelli, Torino, 2005, p. 7ss.; L.C. Ubertazzi, <em>Introduzione al diritto europeo della proprietà intellettuale</em>, in <em>Contratto e impresa / Europa</em>, 2003, n. 2, p. 1081ss.<br />
Sul processo di uniformazione del diritto in materia di proprietà intellettuale e industriale, cfr. E. Ulmer, <em>Copyright and Industrial Property. </em><em>General Question –The International Conventions</em>, in <em>International Encyclopedia of Comparative Law</em>, 1987, vol. XIV, p. 5ss.</div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Cfr. P.A. David, <em>Le istituzioni della proprietà intellettuale e il pollice del panda. Brevetti, diritto d’autore e segreti industriali nella teoria economica e nella storia</em>, in G. Clerico e S. Rizzello (a cura di),<em> Diritto ed economia della proprietà intellettuale</em>, Padova, 1998, p. 9ss.; K.J. Arrow, Il <em>benessere economico e l’allocazione delle risorse per l’attività inventiva</em>, in M. Egidi e M. Turvani (a cura di), <em>Le ragioni delle organizzazioni economiche</em>, Torino, 1994, p. 117ss.; A. Quaedvlieg, <em>Copyright’s Orbit Round Private, Commercial and Economic Law – The Copyright System and the Place of the User</em>, in <em>International Review of Industrial Property and Copyright Law</em>, 1988, 29, p. 42ss.; P. Ganea, C. Heath e G. Schricker (a cura di), <em>Urheberrecht, Gestern- Heute- Morgen</em>, Mélanges A. Dietz, München, 2001, p. 22ss.</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Si tratta di interventi legislativi che hanno profondamente trasformato il tradizionale regime della proprietà intellettuale incidendo sugli stessi principi fondanti della materia e alterando la stessa fisionomia degli istituti giuridici del diritto d’autore e del <em>copyright</em>.<br />
Ai fini della presente indagine, basterà ricordare l’introduzione del diritto <em>sui generis</em> del produttore di banche dati istituito dalla direttiva n. 96/9/CE, in G.U.C.E., n. L 77/20 del 27 marzo 1996, p. 20, e la connessa, eccessiva e difficilmente giustificabile estensione della durata di tale protezione giuridica, nonché il fenomeno della progressiva introduzione, prima a livello internazionale ed europeo, poi a livello nazionale, di una tutela giuridica delle stesse misure tecniche di protezione attraverso le quali il titolare di diritti proprietari riesce a controllare l’accesso all’opera in ambiente digitale, introduzione avviata dal Trattato WIPO sul <em>copyright</em> del 20 dicembre 1996, proseguita con l’adozione del <em>Digital Millennium Copyright Act</em> del 1998 nell’esperienza giuridica statunitense, con le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE nell’esperienza giuridica europea, con l’articolo 95, comma 1 della legge sul diritto d’autore del 10 settembre 2003 nell’esperienza giuridica tedesca, nonché con l’articolo L. 331-5-1° del Codice della proprietà intellettuale nell’esperienza giuridica francese.<br />
Su questi temi, cfr. P.B. Hugenholtz, <em>Copyright and freedom of expression in Europe</em>, in R.C. Dreyfuss, D.L. Zimmerman e H. First (a cura di), <em>Expanding the Boundaries of intellectual property</em>, Oxford University Press<em>, </em>Oxford, 2001, p. 343ss.; S. Dusollier, Y. Poullet e M. Buydens, <em>Copyright and access to information in the digital environment, </em>in <em>Copyright Bulletin</em>, 2000, n. 4, p. 8ss.; T. Hoeren, <em>Access Right as a Postmodern Symbol of Copyright Deconstruction?, </em>in <em>Adjuncts and Alternatives to Copyright, Actes du Congrès de l’ALAI 2001</em>, New York, 2002, p. 356ss.; T. Lapp, <em>überblick zu DRM, insbesondere zum, </em>§ 95a <em>Urheberrechtsgesetz, </em>in <em>Der IT- Rechts – Berater</em>, 2003, p. 151ss.; M. Lӧffler, <em>Das Grundrecht auf Informationsfreiheit als Schranke des Urheberrechts</em>, in <em>Neue Juristische Wochenschrift</em>, 1980, p. 201ss.</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Nelle diverse esperienze giuridiche analizzate e poste a confronto il legislatore ha costantemente perseguito l’equilibrio tra gli interessi coinvolti nella tutela giuridica dell’opera attraverso scelte di politica legislativa poste in funzione delle mutate esigenze sociali e dei diversi valori che si è inteso di volta in volta privilegiare. Tuttavia, nelle diverse fasi di questo percorso evolutivo, il riconoscimento e, al contempo, le limitazioni in via legislativa del diritto d’autore e del <em>copyright</em> sono sempre stati fondati su un nucleo di valori fondamentali che affondano le loro radici nella filosofia dell’illuminismo e che sono oggi sanciti nei diversi ordinamenti giuridici in testi normativi di rilevanza costituzionale. Si tratta dei valori espressi da quei diritti fondamentali che tutelano libertà individuali, tra le quali, in primo luogo, la libertà di espressione.<br />
Sul tema, cfr. G. Mazzei, <em>Pubblico dominio della conoscenza e tutela giuridica dell’innovazione estetica</em>, E.S.I., Napoli, 2011, p. 87ss.</div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr., per tutti, C. Geiger, <em>Droit d’auteur et droit du public à l’information. Approche de droit comparé</em>, Litec, Paris, 2004, p. 8ss.; C. Caron, <em>La Convention européenne des droits de l’homme et la communication des œuvres au public: une menace pour le droit d’auteur?,</em> in <em>JurisClasseur – Communication, Commerce électronique</em>, ottobre 1999, p. 9ss.</div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> J. Kopsch, <em>Zur Frage der gesetzlichen Lizenz</em>, in <em>Archive fur Urheber-, Film</em>-, <em>Funk -und Theaterrecht</em>, 1928, 1, p. 201 ss.</div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> E. Pahud, <em>Zur Begrenzung des Urheberrechts im Interesse. Dritter und der Allgemeinheit</em>, in <em>Archive für Urheber-, Film</em>-, <em>Funk- und Theaterrecht</em>, 2000, p. 114ss.; F. Fechner, <em>Geistiges Eigentum und Verfassung</em>, Mohr Siebech, Tübingen, 1999, p. 135ss.; M. Rehbinder, <em>Urheberrecht</em>, München, Beck, 2002, p. 66ss.; G. Schricker, in G. Schricker (a cura di), <em>Urheberrecht Kommentar</em>, München, Beck, 1999, p. 7ss.; E. Ulmer, <em>Urheber- und Verlagsrecht</em>, Berlin/Heidelberg/New York, 1980, p. 6ss.; C. Grün, <em>Die zeitliche Schranke des Urheberrechts</em>, Stämpfli, Bern, 1979, p. 98ss.<br />
Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte costituzionale tedesca, si veda in particolare la decisione del 25 ottobre 1978, in <em>GRUR</em> 1980, 46.</div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Ci si riferisce, in particolare, alle leggi adottate nel 1992 (l’<em>Audio Home Recording Act</em>), nel 1995 (il <em>Digital Performance Right in Sound Recordings Act</em>), nel 1998<em> (il Sonny Bono Copyright Term Extension Act e il Digital Millennium Copyright Act</em>).</div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Cfr., per tutti, M.D. Birnhack, <em>Acknowledging the Conflict between Copyright Law and the Freedom of Expression under the Human Rights Act</em>, in <em>Entertainment Law Review</em>, 2003, p. 30ss.; E.C. Walterscheid, <em>Defining the Patent and Copyright Term: Term Limits and the Intellectual Property Clause, </em>in <em>Journal of Intellectual Property Law, </em>2000, 7, p. 387ss.; T.T. Ochoa, <em>Patent and Copyright Term Extension and the Constitution: a Historical Perspective, </em>in <em>Journal of the Copyright Society of the U.S.A., </em>2001, vol. 49, p. 19ss.; D. Ladd, <em>Securing the Future of Copyright: A Humanist Endeavor</em>, in <em>International Review of Industrial Property and Copyright Law</em>, 1985, vol. 16, n. 1, p. 80ss.</div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Per quanto riguarda in particolare gli interventi della Corte Suprema degli Stati Uniti in materia di proprietà intellettuale, si prenda ad esempio per tutti il ben noto e risalente caso <em>Fox Film Corp. v. Doyal</em>, in cui la Corte Suprema sostenne che &lt;&lt;l’unico interesse degli Stati Uniti ed il primo obiettivo che essi perseguono con la concessione di un monopolio risiedono nei benefici di ordine generale che il pubblico trae dal lavoro dei creatori&gt;&gt;, in 286 U.S. 123, 127, 76 L. Ed. 2d.1010 (1932).</div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cfr. P. Samuelson, <em>Economic and Constitutional Influences on Copyright Law in the United States</em>, in <em>European Intellectual Property Review</em>, 2001, vol. 23, n. 9, p. 409ss.</div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Vedi l’articolo 10.1.</div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Vedi l’articolo 10.2.</div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Vedi l’articolo 27.1.</div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Vedi l’articolo 27.2.</div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Vedi l’articolo 15.1 c).</div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Vedi l’articolo 15.1 a) e b).</div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Sulla storia politica ed economica del Canada, cfr. per tutti J.M. Bumsted, <em>The Peoples of Canada: A Pre-Confederation History</em>, Oxford University Press, Toronto, 2004; M. Conrad e A. Finkel, <em>Canada: A National History</em>, Pearson Education Publishing, Toronto, 2003; K.H. Norrie e D. Owram, <em>A History of the Canadian Economy</em>, Harcourt Brace Jovanovich, Toronto, 1991; D.J. Bercuson (a cura di), <em>Canada and the Burden of Unity</em>, MacMillan, Toronto, 1977.</div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Anche in Canada, sin dalla prima Costituzione, risalente al 1867 e recata da una legge del Parlamento britannico, il <em>British North America Act</em>, il potere normativo in materia di <em>copyright</em> è riservato in via esclusiva al Parlamento.</div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> E’ utile, inoltre, ricordare che, da paese libero, il Canada ha aderito alla Convenzione di Berna nel 1928, all&#8217;accordo TRIPs e ai trattati WIPO nel 1997.</div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Così l’articolo 102 (b) del <em>Copyright Act</em> del 1976.</div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Cfr. H. Schack, <em>Urheber- und Urhebervertragsrecht, </em>Mohr Siebeck, Tübingen, 2001, p. 166ss.; M. Rehbinder, <em>Urheberrecht, </em>Beck, München, 2002, p. 117ss.</div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Cfr. H. Desbois, <em>Le droit d’auteur en France, </em>Dalloz, Paris, 1978, p. 22ss.</div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> E’ interessante, infatti, rilevare che negli ultimi anni si registra una sensibile attenuazione delle divergenze tra i diversi sistemi giuridici nazionali della proprietà internazionale anche con riferimento alle rispettive nozioni giuridiche di originalità. Ciò è dovuto ad una maggiore apertura della giurisprudenza della Corte Suprema statunitense verso una concezione soggettiva dell’originalità, ad un più frequente utilizzo da parte della giurisprudenza euro-continentale del proprio potere discrezionale per estendere la protezione giuridica ad opere di carattere scarsamente creativo, nonché alla recente inclusione nell’ambito di applicazione di tale protezione anche ad opere per le quali la nozione di originalità è stata ridimensionata alla semplice presenza di un segno di apporto intellettuale. Per quanto riguarda l’esperienza giuridica europea, si veda l’introduzione del diritto <em>sui generis</em> elaborato dalla direttiva 96/9/CE concernente la tutela della banche dati dell’11 marzo 1996, in G.U.C.E., n. L 77/20 del 27 marzo 1996, p. 20. Cfr. D.J. Gervais, <em>Feist goes global: a comparative analysis of the notion of originality in Copyright Law, </em>in <em>Journal of the Copyright Society of the USA, </em>2002, vol. 49, n. 4, p. 952ss.</div>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Cfr. P. Goldstein, <em>Copyright: principles, law, and practice, </em>Boston, 1989, vol. 1, p. 62ss.</div>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Cfr. A. Strowel, <em>Droit d’auteur et copyright, Divergence et convergence,</em> Bruylant &amp; L.G.D.J., Bruxelles/Paris, 1993, p. 443ss.</div>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Cfr. H. Schack, <em>Urheber- und Urhebervertragsrecht, </em>Mohr Siebeck, Tübingen, 2001<em>, </em>p. 161ss.</div>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Cfr. A. Lucas e P. Sirinelli, <em>L’originalité en droit d’auteur, </em>in <em>Juris Classeur Periodique</em><em>, </em>1993, G, I, p. 3681ss.</div>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Così nel noto caso <em>CCH Canadian Limited v. Law Society of Upper Canada</em>, 2004 1 SCR 339; nello stesso caso, la Corte d’appello federale ha posto in evidenza la differenza tra la nozione giuridica canadese e quella delineata dalla Corte Suprema statunitense nel caso <em>Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co.,</em> 499 U.S. 340 (1991).</div>
<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Cfr. Y. Gendreau, <em>Le critère de fixation en droit d’auteur</em>, in <em>Revue Internationale du Droit d’Auteur</em>, 1994, n. 159, p. 111ss.</div>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Vedi il caso <em>MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc</em>., 991 F.2d 511 (1993).</div>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Sul tema, cfr. Y. Gendreau, <em>Droit d’auteur et liberté d’expression au Canada</em>, in Aa.Vv., <em>Droit d’auteur et liberté d’expression. Regards francophones</em>, <em>d’Europe et d’ailleurs</em>, Larcier, Bruxelles, 2006, p. 143ss.</div>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Vedi la Sezione 13(3) del <em>Canadian Copyright Act</em>.</div>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Vedi l’abrogata sezione 13(2) del <em>Canadian Copyright Act</em>, la cui <em>ratio</em> era stata individuata dalla giurisprudenza canadese nell’esigenza di tutelare la <em>privacy</em> del committente di tali opere.</div>
<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Vedi la sezione 12 del <em>Canadian Copyright Act</em>.<br />
Sul tema, cfr. J.A.L. Sterling, <em>Le droit d’auteur reconnu à la Couronne au Royaume-Uni ed dans les autres pays du Commonwealth</em>, in <em>Revue Juridique Thémis</em>, 1996, n. 30, p. 205ss.</div>
<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Per quanto riguarda la fase storica precedente, il legislatore tedesco aveva previsto un termine di trenta anni <em>post mortem auctoris</em> nelle leggi della Federazione della Germania del Nord del 1871 e del 1876, nella legge del 1901 con riferimento alle opere letterarie e musicali e nella legge del 1907 con riferimento alle opere plastiche e fotografiche, per poi elevare il termine a cinquanta anni <em>post mortem auctoris</em> con una legge speciale del 1934 adottata per dare seguito alla revisione della Convenzione di Berna del 1908.</div>
<div id="ftn37" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> La Convenzione di Berna, nella quale in un primo momento era previsto un termine di trenta anni <em>post mortem auctoris </em>come durata minima auspicabile, in seguito alla introduzione della durata minima di cinquanta anni <em>post mortem auctoris</em> con la revisione del 1908, ha finito col promuovere l’estensione della durata della proprietà intellettuale non solo negli ordinamenti dei paesi aderenti all’Unione di Berna, ma anche nell’ordinamento degli Stati Uniti.<br />
Cfr. G. Davies, <em>The Convergence of Copyright and Authors’ Rights. Reality or Chimera?, </em>in <em>International Review of Industrial Property and Copyright Law,</em> 1995, 26, p. 974ss.</div>
<div id="ftn38" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Con l’approvazione del <em>Sonny Bono Copyright Term Extension Act</em>, di cui si veda l’articolo 302 <em>c)</em>.</div>
<div id="ftn39" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> Sul tema, cfr. E.C. Walterscheid, <em>Defining the Patent and Copyright Term: Term Limits and the Intellectual Property Clause, </em>in <em>Journal of Intellectual Property Law, </em>2000, 7, p. 387ss.; T.T. Ochoa, <em>Patent and Copyright Term Extension and the Constitution: a Historical Perspective, </em>in <em>Journal of the Copyright Society of the U.S.A., </em>2001, vol. 49, p. 19ss.<br />
Per quanto riguarda l’evoluzione giurisprudenziale statunitense sul tema della durata della protezione giuridica da <em>copyright</em>, non si può non richiamare il celebre caso <em>Eldred v. Ashcroft</em>, 537 U.S. I (2003), in cui la Corte Suprema ha respinto un ricorso di incostituzionalità (per violazione dell’ottava sezione del primo articolo della Costituzione federale) della disposizione del <em>Sonny Bono Copyright Term Extension Act</em> che ha esteso la durata del <em>copyright</em> da cinquanta a settanta anni <em>post mortem auctoris</em>, sulla base delle seguenti argomentazioni che evidenziato la centralità del fattore economico nel giudizio della Corte: anche il limite dei settanta anni <em>post mortem auctoris</em> risponde all’esigenza di una durata legislativamente limitata; la valutazione relativa della giusta durata della protezione ai sensi del <em>copyright </em>è costituzionalmente riservata al Congresso e non è dunque sindacabile da parte della giurisprudenza; le ragioni addotte dal Congresso nella riforma legislativa del 1998, relative principalmente alla necessità economica di allineare tale durata con quella prevista dai paesi europei, sono del tutto sufficienti.</div>
<div id="ftn40" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Veda la sezione 7 del <em>Canadian Copyright Act</em>.</div>
<div id="ftn41" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Vedi la sezione 1 del <em>Canadian Copyright Act</em>.</div>
<div id="ftn42" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Sul tema, cfr. J. Frémont, <em>Le enjeux démocratiques du droit d’auteur de la Couronne</em>, in <em>Revue Juridique Thémis</em>, 1996, n. 30, p. 283ss.</div>
<div id="ftn43" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Vedi la sezione 29 del <em>Canadian Copyright Act</em>.</div>
<div id="ftn44" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> Vedi la sezione 29.1 del <em>Canadian Copyright Act</em>.</div>
<div id="ftn45" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> Vedi la sezione 29.2 del <em>Canadian Copyright Act</em>.</div>
<div id="ftn46" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> Vedi la sezione 32.2 (1) (c) del <em>Canadian Copyright Act</em>.</div>
<div id="ftn47" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> Vedi la sezione 32.2 (1) (e) del <em>Canadian Copyright Act</em>.</div>
<div id="ftn48" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Vedi la sezione 32.2 (3) del <em>Canadian Copyright Act</em>.</div>
<div id="ftn49" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> Vedi la nuova sezione 29.2.1 del <em>Canadian Copyright Act</em>.</div>
<div id="ftn50" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> Vedi la nuova sezione 29.2.2 del <em>Canadian Copyright Act</em>.</div>
<div id="ftn51" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> Vedi la nuova sezione 29.2.3 del <em>Canadian Copyright Act</em>.</div>
<div id="ftn52" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> Vedi la nuova sezione 29.2.4. del <em>Canadian Copyright Act</em>.</div>
<div id="ftn53" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> Vedi la nuova versione della sezione 29.4 (1) del <em>Canadian Copyright Act</em>.</div>
<div id="ftn54" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> Vedi le nuove sottosezioni 30.01, 30.02, 30.03, 30.04 del <em>Canadian Copyright Act</em>.</div>
<div id="ftn55" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a> Vedi la nuova versione delle sottosezioni 30.2(4) e (5) del <em>Canadian Copyright Act</em>.</div>
<div id="ftn56" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a> Vedi la nuova versione della sezione 30.6 del <em>Canadian Copyright Act</em>.</div>
<div id="ftn57" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> Vedi la nuova sezione 30.7.1 del <em>Canadian Copyright Act</em>.</div>
<div id="ftn58" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref58" name="_ftn58">[58]</a> Vedi la nuova versione della sottosezione 30.9 (1) del <em>Canadian Copyright Act</em>.</div>
<div id="ftn59" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref59" name="_ftn59">[59]</a> Vedi la nuova sottosezione 32.1 del <em>Canadian Copyright Act</em>.</div>
<div id="ftn60" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref60" name="_ftn60">[60]</a> Vedi l’articolo 17(3).<br />
Sul tema, cfr. G. Davies, <em>Copyright and Public Interest</em>, Sweet &amp; Maxwell, London, 2002, p. 63ss.</div>
<div id="ftn61" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref61" name="_ftn61">[61]</a> Vedi la sezione 29 del <em>Canadian Copyright Act</em>.</div>
<div id="ftn62" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref62" name="_ftn62">[62]</a> Cfr. A. Lucas, <em>Droit d’auteur, liberté d’expression ed &lt;&lt;droit du public à l’information&gt;&gt;</em>, in Aa.Vv., <em>Droit d’auteur et liberté d’expression. Regards francophones</em>, <em>d’Europe et d’ailleurs</em>, Larcier, Bruxelles, 2006, p. 126ss.</div>
<div id="ftn63" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref63" name="_ftn63">[63]</a> Si tratta della sentenza della Corte federale in cui è stata esclusa la legittimità della parodia dell’omino <em>Michelin</em> in applicazione dell’articolo 27(2) (1) del <em>Canadian Copyright Act</em> e del principio secondo il quale le disposizioni legislative che introducono eccezioni al <em>copyright</em> devono essere interpretate restrittivamente. Vedi <em>Cie Générale des Établissements Michelin-Michelin &amp; Cie v. C.A.W. Canada</em>, 1996, 71, C.P.R., III, 348.</div>
<div id="ftn64" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref64" name="_ftn64">[64]</a> Vedi il caso <em>CHH Canadienne Limitée v. Barreau du Haut Canada</em>, 2002, 18, C.P.R., IV, 161.</div>
<div id="ftn65" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref65" name="_ftn65">[65]</a> Sulla quale cfr. Y. Gendreau, <em>Droit d’auteur et liberté d’expression au Canada</em>, in Aa.Vv., <em>Droit d’auteur et liberté d’expression. </em><em>Regards francophones</em>, <em>d’Europe et d’ailleurs</em>, Larcier, Bruxelles, 2006, p. 151ss.</div>
<div id="ftn66" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref66" name="_ftn66">[66]</a> Vedi <em>Production Avanti Cinè-Vidéo Inc. v. Favreau</em>, 1999, 1, C.P.R., IV, 129.</div>
<div id="ftn67" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref67" name="_ftn67">[67]</a> Cfr. J.S. Mc Keown, <em>Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs</em>, Carswell, Toronto, 2000; D. Vaver, <em>Copyright Law</em>, Irwin Law, Toronto, 2000.</div>
<div id="ftn68" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref68" name="_ftn68">[68]</a> Nella quale, è utile ricordarlo, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali ha acquisito efficacia giuridica vincolante attraverso lo <em>Human Rights Act </em>del 1988, entrato in vigore nel 2000.</div>
<div id="ftn69" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref69" name="_ftn69">[69]</a> Vedi <em>Imutran Ltd v. Uncaged Campaigns Ltd</em>, 2001 All E.R. (D) 08.</div>
<div id="ftn70" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref70" name="_ftn70">[70]</a> Vedi <em>Ashdown v. Telegraph Group Ltd.</em>, 2001 4 All E.R. 618.</div>
<div id="ftn71" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref71" name="_ftn71">[71]</a> Vedi ad esempio <em>Corte di Cassazione</em>, 13 novembre 2003, in <em>J.C.P.,</em> G, 2004, II, 10080.</div>
<div id="ftn72" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref72" name="_ftn72">[72]</a> Cfr.per tutti Caron C., <em>La Convention européenne des droits de l’homme et la communication des œuvres au public: une menace pour le droit d’auteur?,</em> in <em>JurisClasseur – Communication, Commerce électronique</em>, ottobre 1999, p. 1ss.</div>
<div id="ftn73" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref73" name="_ftn73">[73]</a> Infatti, nel 1790 il primo Congresso statunitense approvò la prima legge federale sul <em>copyright</em> che traeva ispirazione dallo <em>Statute of Anne</em> ([1790] <em>Copyright Act</em>, c. 15, 1 Stat. 124) ed il primo emendamento alla costituzione federale statunitense (che sancisce, tra l’altro, la libertà di espressione) è stato introdotto nel 1791.<br />
La Costituzione federale statunitense tutela la libertà di espressione al primo emendamento ed il <em>copyright</em> nella sezione ottava del primo articolo, in cui la gerarchia dei valori viene chiaramente delineata indicando come primario l’interesse pubblico alla promozione del progresso scientifico e culturale, rispetto al quale la temporanea esclusiva assume (deve assumere) una rilevanza secondaria ed una funzione strumentale.</div>
<div id="ftn74" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref74" name="_ftn74">[74]</a> Sebbene in tutte le esperienze giuridiche nazionali il legislatore ha introdotto limitazioni al <em>copyright</em>, certamente quella statunitense presenta una rilevante specificità rappresentata dal carattere flessibile della principio generale del <em>fair use</em>, che lascia al potere discrezionale dell’autorità giudiziaria ampia possibilità di modularne la portata in considerazione della fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, mentre poco spazio a tale potere del giudice è lasciato in quelle esperienze giuridiche nazionali, quale quella britannica e canadese, in cui le limitazioni del <em>copyright</em> sono legislativamente elencate e soggette a stretta interpretazione.</div>
<div id="ftn75" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref75" name="_ftn75">[75]</a> Cfr., per tutti, P. Samuelson, <em>Economic and Constitutional Influence on Copyright Law in the United States, </em>in <em>European Intellectual Property Review</em>, 2001, vol. 23, n. 1, p. 417ss.; L.R. Patterson, <em>Understanding the Copyright Clause, </em>in <em>Journal of the Copyright Society of the USA</em>, 2000, 47, p. 365ss.; W.F. Patry, <em>The Fair Use Privilege in Copyright Law, </em>BNA Books<em>, </em>Washington DC, 1995, p. 576ss.; L.R. Patterson, in<em> Free Speech, Copyright and Fair Use, </em>in<em> Vanderbilt Law Review, </em>1987, 40, p. 1ss.; P. Goldstein, <em>Copyright and the First Amendment, </em>in <em>Columbia Law Review, </em>1970, 70, p. 983ss.; S. Fraser, <em>The Conflict between the First Amendment and Copyright Law and its impact on the Internet, </em>in <em>Cardozo Arts &amp; Entertainment Law Review, </em>1998, 16, p. 1ss.; E.B. Easton, <em>Public Importance: Balancing Proprietary Interests and the Right to Know, </em>in <em>Cardozo Arts &amp; Entertainment Law Journal, </em>2003, vol. 21, p. 139ss.; L.R. Patterson, <em>Understanding the Copyright Clause, </em>in <em>Journal of the Copyright Society of the USA</em>, 2000, 47, p. 365ss.</div>
<div id="ftn76" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref76" name="_ftn76">[76]</a> Come già rilevato, le analizzate limitazioni del <em>copyright</em> introdotte dalla recente riforma canadese sono finalizzate a consentire più ampie possibilità di utilizzo dell’opera da parte del singolo utente, di istituzioni educative, biblioteche, musei, archivi e associazioni con finalità assistenziali e sono principalmente riferite ad un utilizzo dell’opera in formato elettronico ed in ambiente digitale.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-liberta-di-espressione-nella-recente-evoluzione-del-copyright-in-canada-uninversione-di-tendenza/">La libertà di espressione nella recente evoluzione del &lt;i&gt;copyright&lt;/i&gt; in canada. Un’inversione di tendenza?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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