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	<title>Franco Modugno Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Metodi ermeneutici e diritto costituzionale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/metodi-ermeneutici-e-diritto-costituzionale/">Metodi ermeneutici e diritto costituzionale</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Premessa: alla ricerca della specificità della &#8220;interpretazione costituzionale&#8221;; 2. Interpretazione costituzionale, interpretazione delle leggi, interpretazione conforme a Costituzione (interpretazione adeguatrice); 3. L’interpretazione delle leggi nella giurisprudenza costituzionale: 4. L’interpretazione conforme a Costituzione – ovvero l’interpretazione adeguatrice – secondo il principio di supremazia costituzionale; 5. Analogia e interpretazione conforme</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/metodi-ermeneutici-e-diritto-costituzionale/">Metodi ermeneutici e diritto costituzionale</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Premessa: alla ricerca della specificità della &#8220;interpretazione costituzionale&#8221;; 2. Interpretazione costituzionale, interpretazione delle leggi, interpretazione conforme a Costituzione (interpretazione adeguatrice); 3. L’interpretazione delle leggi nella giurisprudenza costituzionale: 4.  L’interpretazione conforme a Costituzione – ovvero l’interpretazione adeguatrice – secondo il principio di supremazia costituzionale; 5. Analogia e interpretazione conforme a Costituzione; 6. Diritto vivente vs. interpretazione adeguatrice; 7. Interpretazione conforme a Costituzione e interpretazione costituzionale; 8. La “specificità” della interpretazione costituzionale: l’interpretazione autentica delle leggi.</p>
<p><b>1. Premessa: alla ricerca della specificità della &#8220;interpretazione costituzionale&#8221;</b></p>
<p>Il contributo che la Corte costituzionale, nei suoi cinquanta anni di vita, ha offerto, in tema di metodi ermeneutici con riferimento al diritto costituzionale, che è l&#8217;oggetto del mio intervento, si risolve in buona sostanza nel contributo che la Corte ha offerto in tema di interpretazione costituzionale.<br />
Sulla specificità di quest&#8217;ultima, rispetto alla interpretazione di altri testi normativi, il dibattito è aperto.<br />
E tra gli argomenti che si adducono a favore della specificità vi è indubbiamente quello che si basa sulla considerazione che la legge (ordinaria) non può disciplinare l&#8217;interpretazione della Costituzione, sia perché le preleggi sono anteriori alla Costituzione, &#8220;e non si vede come il legislatore del 1942 potesse avere intenzione di disciplinare l&#8217;interpretazione di un documento normativo allora inesistente&#8221; (R. GUASTINI), sia soprattutto perché le medesime hanno valore meramente legislativo e, come ho altra volta sostenuto, &#8220;non è detto che una fonte di rango inferiore possa dettare regole sulla interpretazione di una fonte di rango superiore&#8221;, sia infine perché &#8220;i documenti costituzionali presentano caratteristiche intrinseche &#8211; disciplinano la “materia costituzionale”, regolano i rapporti politici, esprimono (non norme specifiche, ma) principi, etc. &#8211; tali da esigere metodi interpretativi specifici, e dunque non possono essere assoggettati agli stessi metodi di interpretazione che valgono per le leggi&#8221; (riassuntivamente così R. GUASTINI, che tuttavia è contrario alla tesi della specificità della interpretazione costituzionale).<br />
In definitiva e in sintesi quello che più rileva è l&#8217;attitudine dell&#8217;interprete della Costituzione ad essere o non essere vincolato dalle regole legislative sulla interpretazione, tanto più se si considera il momento applicativo come distinto ma connesso con quello meramente interpretativo (interpretazione in funzione applicativa o decisionale). <br />
Ora, se l&#8217;interprete chiamato ad applicare le norme costituzionali fosse vincolato alle regole legislative sulla interpretazione, esso, come è stato ben detto, sarebbe messo &#8220;alla mercé degli organi di legislazione ordinaria, con la conseguenza della perdita di indipendenza dell&#8217;organo di giustizia costituzionale da quel legislatore che è chiamato a controllare” (G. TARELLO).<br />
È l&#8217;attitudine stessa e il ruolo della Corte costituzionale &#8211; interprete della Costituzione &#8211; a non consentire regole sull&#8217;interpretazione e applicazione delle norme costituzionali che non siano dettate dalla Costituzione medesima.<br />
È, peraltro, ovvio che, indipendentemente dalla esistenza di norme positive sulla interpretazione &#8211; applicazione &#8211; integrazione (come quelle contenute nell&#8217;art. 12 preleggi), le regole sull&#8217;interpretazione sono regole logiche o, se si vuole, &#8220;naturali&#8221; (ovvie e pregiuridiche) (G. ZAGREBELSKY), rivolte a cogliere o a proporre un significato per gli enunciati normativi (e quindi anche per quelli costituzionali) con riferimento sia al senso &#8220;proprio&#8221; dei medesimi, sia alla &#8220;intenzione&#8221; dell&#8217;autore dell&#8217;atto, sia alla ragione (ratio) della posizione &#8211; produzione di quest&#8217;ultimo. E da tali regole logiche o naturali la Corte costituzionale non potrà certamente prescindere.<br />
Ma tutto ciò non esclude che ci si debba rifare, in definitiva, proprio alla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale per cogliere il senso, e la eventuale specificità, della interpretazione costituzionale.</p>
<p><b>2. Interpretazione costituzionale, interpretazione delle leggi, interpretazione conforme a Costituzione (interpretazione adeguatrice)</b></p>
<p>Ma non è solo l&#8217;interpretazione dei testi costituzionali ad occupare la Corte; lo è anche l&#8217;interpretazione delle leggi e degli atti legislativi, per uno specifico motivo: perché la Corte, nel giudizio di costituzionalità, si trova nella situazione istituzionale di confrontare le norme legislative con le norme costituzionali.<br />
La Corte, dunque, compie sempre una duplex interpretatio. E se questa conduce alla incompatibilità tra norma legislativa e norma costituzionale, la Corte dichiarerà la illegittimità costituzionale della prima; altrimenti rigetterà la quaestio e lascerà indenne la medesima.<br />
Ma la Corte (come del resto il giudice comune) può seguire una terza via. Una terza via che è poi quella stessa che ha condotto alle decisioni “interpretative” (prima “di rigetto” e poi anche “di accoglimento”) nelle quali cioè l’interpretazione delle disposizioni di legge – oggetto del controllo di costituzionalità – ha costituito e costituisce specifica condizione per il “rigetto” o per l’ “accoglimento” della quaestio. Si tratta di tutta la lunga, ininterrotta e perdurante vicenda delle “sentenze interpretative”, della quale non è questo né il luogo né l’occasione per ripercorrerla. Ma la variante della terza via è quella che qui interessa. Essa è seguita dalla Corte. E non solo dalla Corte che può interpretare la disposizione o il complesso dispositivo ordinario alla luce delle norme costituzionali, conformando i primi alle seconde.<br />
Qui il criterio dell&#8217;adeguamento rende recessivi i tradizionali (e codificati) canoni ermeneutici. E tale prevalenza è la prova che si tratta di un canone nuovo e diverso da questi ultimi.<br />
Se l&#8217;interpretazione della legislazione fosse condotta con i tradizionali canoni ermeneutici, il giudizio di costituzionalità potrebbe metter capo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale. Invece, l&#8217;uso del canone di conformità o di adeguazione può condurre all&#8217;esito opposto, alla &#8220;salvezza&#8221; della normativa ordinaria.<br />
È vero anche che il canone di conformità può essere inteso come un aspetto o una variante dell&#8217;interpretazione sistematica. È però altrettanto indiscutibile che qui la legislazione ordinaria non fa sistema in sé medesima, bensì con la normativa costituzionale.<br />
Si tratta, dunque, di un canone diverso da quello della semplice interpretazione sistematica e che è stato merito della giurisprudenza costituzionale aver enucleato ed … &#8220;offerto&#8221; alla stessa giurisdizione di merito. Quest&#8217;ultima può (e dovrebbe) evitare quaestiones legitimitatis, applicando il criterio della interpretazione conforme a Costituzione, della interpretazione adeguatrice.</p>
<p><b>3. L’interpretazione delle leggi nella giurisprudenza costituzionale</b></p>
<p>Non di meno – ed indipendentemente da quanto si è da ultimo rilevato – la giurisprudenza costituzionale non si esime dall’interpretare le leggi, come tali, per quel che gli enunciati legislativi esprimono, seguendo pedissequamente – come è giusto e conforme alle regole positive sull’interpretazione – i tradizionali canoni, con ciò riconfermando (anche esplicitamente) che tali regole sono vere e proprie norme giuridiche e non già semplici consigli, regole di esperienza o addirittura regole prive di conseguenze giuridiche proprie e quindi inutili [secondo l’opinione del primo BOBBIO, per il quale il primo comma dell’art. 3 cod. civ. del 1865 – corrispondente al 1° co. dell’art. 12 disp. prel. cod. civ. del 1942 – direbbe “cose ovvie e banali”, mentre invece l’altro comma è inutile perché privo di “conseguenze giuridiche proprie”, come sarebbe “dimostrato dal fatto che, in caso di ricorso in Cassazione per erronea interpretazione di una norma giuridica o per mancata applicazione dell’analogia (l’unico caso in cui tale conseguenze potrebbero rilevarsi), non è necessario richiamarsi alla violazione o falsa applicazione di detto articolo, ma basta invece richiamarsi alla violazione o falsa applicazione della norma erroneamente interpretata o di cui non si è compiuta l’estensione al caso simile” – osservazione questa di Bobbio che non è esatta: come sarebbe possibile rilevare la erronea interpretazione o la mancata estensione al caso simile senza affatto richiamarsi alle norme sulla interpretazione o estensione analogica? Perché mai l’interpretazione del primo giudice dovrebbe essere erronea se esso non fosse vincolato da nessun canone ermeneutico? All’arbitrio del primo giudice si opporrebbe semplicemente l’arbitrio della Cassazione!].<br />
Più convincente è semmai la tesi di chi sostiene che le disposizioni sull’interpretazione “lasciano aperta la strada a diverse possibilità interpretative (in concreto, a diverse scale di privilegiamento dei diversi argomenti interpretativi)”, potendosi ricavare al più dal dettato dell’art. 12 disp. prel. una preferenza per gli argomenti “non produttivi” (G. TARELLO).<br />
Ma è più convincente soltanto per contestare la troppo rigida opinione di chi ritiene che i vincoli all’attività interpretativa consistano senz’altro nel dovere di procedere per gradi “non dall’alto in basso, da principi astratti e generalissimi per gettare luce sulle disposizioni particolari, ma al contrario dal basso in alto”, dal più certo al meno certo (R. QUADRI, ove si contesta che l’interprete debba o possa risalire, per induzione, ai principi generali, per poi “scendere” alla qualificazione giuridica del fatto concreto).<br />
Il valore giuridico (normativo) vincolante del 1° comma dell’art. 12 preleggi non risolve comunque il dualismo tra lettera (“significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”) e spirito o ratio (“intenzione del legislatore”), come può dirsi comprovato dalla giurisprudenza pratica che, nella costruzione delle motivazioni, talvolta antepone la lettera alla ratio della legge, talaltra e più spesso opera in senso opposto (cfr. R. GUASTINI) e, per ricostruire “l’intenzione del legislatore” talvolta si affida ai lavori preparatori, talaltra li discredita, privilegiando l’interpretazione sistematica e perfino ricorrendo alla c.d. interpretazione storico – evolutiva (parla in proposito di “eclettismo metodologico” il LOMBARDI VALLAURI).<br />
Ma qual è, in proposito, l’atteggiamento della Corte costituzionale?<br />
Non è raro il ricorso nella giurisprudenza costituzionale all’art. 12 preleggi. Per es. nella sent. n. 28/70 si rigetta un argomento di parte volto a porre in evidenza una presunta contraddizione (un’antitesi) tra una disposizione di legge delegata e lo stato precedente alla delega (poiché “il potere delegato – come ricorda la stessa Corte citando la conforme giurisprudenza precedente: sentt. nn. 3/57; 31 e 135/67 – deve essere esercitato in modo conforme alle finalità che l’hanno determinato e non divergente da dette finalità. Sicché alla delega ed alla sua formula, a carattere normativo generale, deve risultare corrispondente l’esercizio del potere delegato, con particolare riguardo al sistema accolto nella legislazione precedente”); si rigetta l’argomento, precisando che esso “ha però un ristretto valore esegetico formale, mentre è principio interpretativo (art. 12 preleggi) che debbasi aver prevalente riguardo sia ad elementi di connessione tra norma e norma, sia all’intenzione del legislatore” (corsivi miei).<br />
E la sentenza prosegue: “Per cui, anche nel caso in esame, la terminologia usata va considerata come inserita nel contesto del sistema, dal quale riceve limitazioni di significato” (corsivi miei).<br />
Nella specie, lo stato della legislazione anteriore alla legge delega del 1952 (decreti del 1923 e del 1947) “ha la sua conferma nelle disposizioni della legge delegata, la quale, precisando negli artt. 8 e 9 che la denunzia va presentata prima dell’inizio della pubblicità e l’imposta va pagata al momento della presentazione della denuncia, dimostra che la dizione <targhe distribuite> contenuta nella tariffa, inserita nel corpo della stessa legge, ha valore pleonastico e significato improprio, se posta in relazione al sistema, bene identificabile nel suo complesso” (corsivi miei).<br />
Tre punti vanno posti qui in evidenza: 1) la prevalenza degli argomenti sistematico e della “intenzione del legislatore” sulla c.d. interpretazione dichiarativa (o letterale); 2) la complementarità tra questi due argomenti; e soprattutto 3) il senso e il modo in cui è inteso l’argomento sistematico (che non è soltanto endosistematico, cioè interno allo stesso atto normativo, ma anche esterno, coinvolgendo norme appartenenti ad atti diversi, anche lontani nel tempo, saldate insieme dalla “intenzione” del legislatore, intesa come ratio del sistema, “ben identificabile nel suo complesso”.<br />
La decisione è dunque, sotto tutti gli aspetti, esemplare.<br />
Il richiamo all’art. 12 preleggi, ossia al “procedimento ermeneutico” è effettuato, anche, per meglio determinare il significato degli enunciati legislativi in una materia particolarmente delicata, qual è quella delle “fattispecie penali” indicate, secondo il giudice ordinario, “in modo troppo generico”. Ma il principio di tassatività della fattispecie penale, di cui all’art. 25 cpv. Cost., è ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale (per es. sentt. nn. 27/61 e 42/72) rispettato “anche se il legislatore nel descrivere il fatto – reato usi non già termini di significato rigorosamente determinato, ma anche espressioni meramente indicative o di rinvio alla pratica diffusa nella collettività in cui l’interprete opera, spettando a quest’ultimo di determinare il significato attraverso il procedimento ermeneutico di cui all’art. 12, primo comma, delle Preleggi” (ord. n. 169/83) (corsivi miei).<br />
Nella specie, a definire il significato della disposizione impugnata (che indica in modo generico le attività riservate agli iscritti nell’albo dei ragionieri) “concorre l’elencazione di attività proprie della professione di ragioniere, contenuta nello stesso articolo, nonché, in via integrativa, l’interpretazione sistematica” di altre disposizioni (relative alla rappresentanza e difesa davanti alle commissioni tributarie e in materia di rappresentanza e assistenza dei contribuenti presso gli uffici finanziari). Insomma è l’interpretazione sistematica, più ancora che il generico “rinvio alla pratica diffusa nella collettività in cui l’interprete opera”, a determinare in definitiva il significato delle attività costituenti la fattispecie penale (reato di esercizio della professione di ragioniere senza essere iscritto all’albo). Anche qui il canone dell’interpretazione sistematica deve ritenersi prevalente su quello della interpretazione meramente “dichiarativa” (ritenuta insufficiente, con il conseguente sospetto di incostituzionalità della normativa incriminatrice).<br />
D’altra parte, l’interpretazione estensiva va distinta dall’analogia vietata – come è noto – in materia penale dall’art. 14 preleggi e, secondo una certa interpretazione, anche dall’art. 25, 2° comma, Cost., il quale, oltre che sancire il principio della irretroattività, stabilisce anche quello della tassatività della legge penale, con conseguente divieto di estensione analogica. La posizione della Corte sulla vecchia e disputatissima questione è orientata nel senso della distinzione. Emblematica, per tutte, è la sent. n. 27/61 che, dopo aver rilevato che “le norme penali si limitano a una descrizione sommaria, o all’uso di espressioni meramente indicative, realizzando nel miglior modo possibile l’esigenza di una previsione tipica dei fatti costituenti reato” e che “in taluni casi le norme penali, nella determinazione del fatto punibile, si avvalgono di indicazioni estensive … ovvero anche, come appunto nella norma impugnata, di indicazioni esemplificative, più o meno numerose, le quali a un certo punto si chiudono con espressioni come <e simili> e <e altre simili> e <altri analoghi>, afferma che “ufficio dell’interprete non è di applicare per analogia la norma a casi da essa non previsti, bensì di attuare il procedimento ordinario di interpretazione, anche se diretto ad operare la inserzione di un caso in una fattispecie molto ampia e non di agevole delimitazione” (corsivi miei) – che è, mi sembra, un modo sufficientemente riuscito di descrivere l’interpretazione estensiva.<br />
In senso non dissimile la sent. n. 120/63 (che richiama la precedente) la quale, nella specie, ritiene che “non è … esatto che nella formulazione” dell’articolo impugnato “si abbia una eterogeneità di indicazioni esemplificative, per cui manchi un preciso criterio di identificazione delle attività similari a quelle espressamente menzionate”.<br />
Non mancano peraltro decisioni orientate nel senso di privilegiare il canone della interpretazione “dichiarativa”, precludendo interpretazioni correttive, pure avanzate dalla giurisprudenza di merito e da alcune sentenze della Cassazione a sezioni semplici. La Corte accoglie invece la quaestio legitimitatis sollevata da un Corte di appello sulla base della interpretazione resa dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 6518/87) che “hanno richiamato gli interpreti al vincolo dell’art. 12 delle preleggi, il quale non consente di razionalizzare un testo legale travalicandone o stravolgendone la lettera”. Nella specie, la norma denunziata – che riconosceva all’affittuario il diritto a una indennità commisurata all’aumento di valore risultante al tempo della cessazione del rapporto, prodotto dalle opere migliorative o incrementative da lui eseguite, e “comunque eseguite in data anteriore all’entrata i vigore della presente legge” (art. 17, 2° co., l. n. 203/82) – assume il significato di una “sanatoria generale concessa agli affittuari che, prima del 6 maggio 1982, abbiano eseguito opere migliorative o incrementative del fondo senza l’osservanza delle procedure prescritte” (dalla precedente legge del 1971) “cioè senza aver ottenuto il consenso del locatore o, in mancanza, l’autorizzazione dell’ispettorato agrario” – ciò che costituisce un “trattamento di favore, gravemente discriminatorio”, la cui ratio “è talmente imperscrutabile” da aver indotto la su ricordata giurisprudenza a “correggere la norma leggendo l’inciso <comunque eseguite> nel senso di <eseguite in conformità di una qualunque delle norme succedutesi nel tempo>”. Ma la Corte – seguendo il richiamo all’art. 12 preleggi avanzato dalle Sezioni Unite della Cassazione, per cui “l’avverbio comunque riferito al tempo di esecuzione delle opere assume un evidente significato di in ogni caso e non può certo riferirsi alle modalità di esecuzione delle opere stesse” – ha ritenuto che “il solo significato complessivamente attribuibile alla disposizione in esame è quello di una legittimazione ex post delle opere compiute dall’affittuario in epoca antecedente al 6 maggio 1982 senza l’osservanza delle procedure previste dalla legge vigente al tempo dell’esecuzione, anche se l’inosservanza costituisca grave inadempimento”.<br />
Come si evince da questa decisione (sent. n. 692/88), altro è un’inammissibile interpretazione correttiva (contraria alla inequivocabile lettera della legge), altro l’interpretazione sistematica di enunciati legislativi interni o esterni alla legge in esame. L’interpretazione “dichiarativa” prevale su interpretazioni correttive arbitrarie (ossia incompatibili con il senso proprio delle parole pur nella loro connessione).<br />
Una significativa applicazione del canone di interpretazione sistematica è offerta dalla sent. n. 63/90, secondo la quale “il meccanismo di autointegrazione del sistema”, così come è congegnato dall’art. 12 preleggi, evita il preteso “vuoto di principi” che deriverebbe dalla “mera abrogazione” delle leggi statali che li contengono e impedirebbe l’esplicarsi della legislazione regionale.<br />
L’interpretazione sistematica è premessa e condizione del principio di autointegrazione del sistema, poiché, se tutte le norme non si tenessero insieme vicendevolmente appunto come un tutto, non fossero intese quali parti di un tutto, non sarebbe possibile operare né l’integrazione o estensione analogica, né l’integrazione dell’ordinamento ad opera dei principi generali.<br />
Ad ogni modo i principi di cui tratta la sent. n. 63/90 – sulla scorta della giurisprudenza più risalente e dell’art. 17, 4° co., l. 16.5.1970, n. 281, che l’ha in qualche modo “recepita” – non sono i principi generali, bensì i principi “fondamentali” delle materie di competenza regionale, necessari per lo stesso valido prodursi della legislazione regionale concorrente o complementare.<br />
Qui l’integrazione del sistema avviene a livello di leggi statali su una determinata materia.<br />
In conseguenza, nella specie, come per il passato le leggi cornice, così le leggi che non esprimono “un’apposita ed esplicita normativa statale che fissi i detti principi, affinché le regioni possano legiferare”, non possono ritenersi leggi necessarie, come tali “insuscettibili di consultazione popolare”.<br />
In sintesi, la giurisprudenza è certamente attenta ai canoni positivi dettati dall’art. 12 preleggi; ma non vi è dubbio che, tra di essi, privilegi, in definitiva, il criterio sistematico non solo nella sua applicazione endotestuale – come espressamente stabilito – ma anche con riferimento a qualsiasi altro testo legislativo.<br />
Molto più articolata, infine, con riferimento ai diversi argomenti ermeneutici offerti dall’art. 12 preleggi e da altri argomenti interpretativi, è la sent. n. 148/84 in tema di “sostituibilità della pena pecuniaria”. <br />
Qui ricorre l’esame di una molteplicità di argomenti. La Corte ritiene insufficiente il ricorso, da parte di giurisprudenza “più recente” e “tuttavia non prevalente”, ai metodi interpretativi. “Se davvero la questione trovasse adeguata soluzione in sede ermeneutica dovrebbe escludersi la fondatezza di un problema di legittimità costituzionale”. <br />
Per quel che si dirà dopo, è questo un caso in cui l’interpretazione adeguatrice si mostra insufficiente per aggirare (evitare) la quaestio legitimitatis. Ma ciò non accade per la formazione di un diritto vivente (infra § 6), bensì per “la contraddittorietà delle ragioni su cui giurisprudenza di merito e quella di legittimità fondano la rispettiva tesi interpretativa”. <br />
Ma, a parte le rilevate ed esaminate contraddizioni, la Corte si fa carico del fatto che “una parte della dottrina (autorevole ma non prevalente) insiste tuttavia nella possibilità di superare, attraverso un’interpretazione estensiva, le conseguenze paradossali di una lettura meramente letterale dell’art. 77 della legge” (nella parte in cui non prevede applicazione di sanzione sostitutiva anche per l’ipotesi in cui sia comminata dal legislatore, per il reato per cui si procede, pena pecuniaria) (corsivo mio), mentre l’art. 53 della legge riserva esclusivamente alla pena detentiva la possibilità di sostituzione con sanzioni alternative, conseguenze paradossali, perché integranti, secondo il giudice a quo, “una disciplina irragionevole, perché discriminatrice proprio nei confronti di chi ha tenuto comportamento di più lieve disvalore, e perciò contrastante col disposto di cui all’art. 3 Cost.”. E l’auspicata interpretazione estensiva sarebbe sostenuta dall’ “argomento <a fortiori>, di cui viene utilizzato l’aspetto <a majori ad minus>”, per cui “il senso della legge si estende così dal caso espresso ad altro inespresso”.<br />
Ora – aggiunge la Corte – “l’interpretazione estensiva altro non è che uno dei risultati ai quali si perviene attraverso l’interpretazione teleologica della norma: l’interpretazione appunto per la quale, superando quella meramente letterale o lessicale … si tiene conto dello <scopo> della norma per la ricerca della sua <ratio>, senza peraltro abbandonare altri elementi della ricerca, come quello <storico> o quello <razionale sistematico>.<br />
Ciò significa che l’estensione del significato della norma è arbitrario se non corre sul binario teleologico e, perciò, nell’ambito della sua ratio” (corsivi miei).<br />
Come si vede la Corte non disdegna il ricorso a tali argomenti (interpretazione estensiva, argumentum a fortiori, interpretazione teleologica) per superare l’interpretazione meramente letterale, ma li connette e li subordina, in definitiva, all’ultimo: all’argomento della <ratio>, che, però, nella specie, non è invocabile, perché “proprio lo scopo della norma e la sua stessa ratio indicano chiaramente che il legislatore, lungi dal sottointendere la pena pecuniaria nella procedura per le sanzioni sostitutiva … ha inteso invece manifestamente di escluderla. Suo scopo .. è stato quello di apprestare misure alternative alle pene detentive brevi, ritenute portatrici, sul piano criminogeno, su quello rieducativo e su quello stesso dell’organizzazione penitenziaria, di quei mali di cui diffusamente si legge nei lavori preparatori: mali che peraltro non trovano compenso nemmeno sul piano della prevenzione generale, attesa la scarsa intimidazione inerente alla brevità dell’afflizione minacciata. Al contrario, non ha ritenuto il legislatore che la pena pecuniaria meritasse la stessa sfiducia in relazione al recupero sociale del reo, né, che rappresentasse cagione di rilevante aggravio al carico processuale degli uffici giudiziari: il tutto nel quadro di una attuale generale tendenza di politica criminale ad un più ampio ricorso preferenziale (e non soltanto in Italia) alla pena pecuniaria piuttosto che a quella detentiva, nei confronti di una certa fascia di criminalità”.<br />
Insomma, è proprio la ratio legis (come si evince anche dai lavori preparatori) a rendere impraticabile l’interpretazione estensiva dell’art. 77 della legge (suffragata dall’argomento a fortiori) “in guisa da ricomprendervi anche la sostituzione della pena pecuniaria (multa)”, perché ciò “si sostanzierebbe in un’aperta violazione della norma e della sua ratio”.<br />
Tutto questo dimostra che l’uso di argomenti, quali l’interpretazione estensiva o l’argumentum a fortiori, sono subordinati al corretto intendimento della ratio legis che assume, pertanto, una posizione preminente sugli altri.<br />
Del resto, anche l’interpretazione analogica (proposta dall’Avvocatura dello Stato) è recessiva, non è applicabile. Il ricorso ad essa “di regola assai problematico in materia penale” (in quanto vietato dall’art. 14 preleggi, ribadito “nel principio di legalità” dell’art. 1 cod. pen., costituzionalizzato nell’art. 25 Cost.), ma “limitato alle norma penali incriminatici : non a quelle integratrici né alle scriminanti” (di cui nella specie), non è però esperibile nei confronti delle norme “che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi” (art. 14 preleggi). Ed “è proprio questo l’ostacolo che si frappone all’utilizzazione dell’analogia nel caso in esame”.<br />
Come si vede, in questa sentenza vi è un campionario di argomenti interpretativi ed un corretto uso dei medesimi, con riferimento alla fattispecie in esame, tale da giustificare l’opinione che le disposizioni nell’interpretazione, pur esprimendo vere e proprie norme “lasciano aperta la strada a diverse possibilità interpretative (in concreto, a diverse scale di privilegiamento dei diversi argomenti interpretativi)” (G. TARELLO).</p>
<p><b>4. L’interpretazione conforme a Costituzione – ovvero l’interpretazione adeguatrice – secondo il principio di supremazia costituzionale</b></p>
<p>Come il canone dell’interpretazione sistematica non prescinde ma è susseguente – anche se poi è, molto spesso, prevalente – a quello della interpretazione “dichiarativa” o lessicale, così anche la c.d. interpretazione adeguatrice o conforme a Costituzione segue e non travolge gli altri argomenti ermeneutici.<br />
Solo che esso soltanto è dichiaratamente ritenuto un canone, non solo ermeneuticamente “preminente” bensì anche rispondente ad un “principio di supremazia costituzionale”.<br />
Giova riportare il passo della esemplare sent. n. 113/2000 che riassume quanto appena detto: “Eventuali residue incertezze di lettura sono del resto destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale”, il quale “impone.. all’interprete di optare, tra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che renda la disposizione conforme alla Costituzione: nella specie conforme al principio del giusto processo” (corsivo mio).<br />
La Corte, insomma, tra la dichiarazione di incostituzionalità di una norma di legge “ricavata” o “proposta” in virtù dei consueti canoni ermeneutici, ritiene comunque prevalente l’argomento della interpretazione conforme a Costituzione, elevandolo ad espressione di principio costituzionale.<br />
In particolare, nella specie, il giudice a quo riteneva che l’art. 36 c.p.p., nella sua attuale formulazione, concernente l’astensione del giudice, non conteneva alcuna disposizione idonea a scongiurare il pericolo di menomazione dell’imparzialità nei casi in cui il pregiudizio provenisse dall’avvenuto esercizio di funzioni in un procedimento diverso, poiché le “altre gravi ragioni di convenienza”, di cui parla il primo comma alla lettera h, sarebbero esclusivamente extraprocessuali, non riguardando il compimento di attività giurisdizionale, ma soltanto situazioni che investirebbero il giudice come privato, e sollevava quindi la relativa quaestio legitimitatis.<br />
Ma, secondo la Corte, “il valore deontico del principio del giusto processo si esprime, in questo caso, sul piano interpretativo ed impedisce di attribuire alla locuzione <altre gravi ragioni di convenienza> un significato così ristretto da escludervi l’esercizio di funzioni in un diverso procedimento che abbia avuto, in concreto, un contenuto pregiudicante”, per cui “la disposizione in oggetto pone una norma di chiusura a cui devono essere ricondotte tutte le ipotesi non ricadenti nelle precedenti lettere e nelle quali tuttavia l’imparzialità del giudice sia da ritenere compromessa”. Quindi già la lettera della legge va interpretata alla luce del principio (costituzionale) del giusto processo.<br />
Non basta. La Corte procede oltre. Perché, se pure “il termine <convenienza>, che nel linguaggio comune allude a regole non giuridiche di comportamento sociale, sembrerebbe invero orientare nel senso che i presupposti di questa figura di astensione abbiano natura extraprocessuale, sicché il giudice che sia chiamato a farne applicazione sia investito di facoltà discrezionali assai ampie”, tuttavia “tale rilievo, meramente lessicale, perde il suo carattere di decisività se la proposizione normativa viene letta in connessione logico – sistematica con le altre previsioni del medesimo art. 36” (corsivi miei). All’interpretazione letterale segue quindi l’applicazione del canone di interpretazione endosistematica: “alla lettera h) si parla di <altre> gravi ragioni di convenienza”. E “non importa se <altre> stia qui per <diverse> o per <ulteriori>; rileva unicamente il fatto che grazie all’uso di questo termine tutte le cause di astensione elencate nelle precedenti lettere dello stesso comma 1 dell’art. 36, nel linguaggio del legislatore, sono da considerare, a loro volta, <altre> e, quindi, <ragioni di convenienza> anch’esse” (per es. quelle di cui alla lettera g), “molte delle quali hanno sicuramente origine processuale”. E allora “la parola <convenienza> assume un valore prescrittivo tale da imporre l’osservanza di un obbligo giuridico che non riguarda soltanto situazioni private del giudice, ma include l’attività giurisdizionale che egli abbia svolto, legittimamente, in altri procedimenti”.<br />
In definitiva, prima ancora di ricorrere al canone ermeneutico preminente (il principio di supremazia costituzionale) che “impone” all’interprete di optare, tra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che renda la disposizione conforme alla Costituzione, è già l’argomento logico – sistematico da ritenersi prevalente su quello letterale o lessicale che pure, alla luce del principio del giusto processo, giustificava, di per sé, un significato tale da non escludere “l’esercizio di funzioni in un diverso procedimento che abbia avuto, in concreto, un contenuto pregiudicante”.<br />
L’argomento letterale, quello logico–sistematico (endosistematico) e l’argomento di conformità a Costituzione concorrono tutti alla determinazione di un significato della disposizione legislativa che ne escluda l’illegittimità costituzionale.<br />
In questo senso, la sentenza è veramente esemplare, poiché mostra, nella specie, la non incompatibilità di tutti e tre gli argomenti ermeneutici all’uopo impiegati. Ma tutto il ragionamento è volto alla salvaguardia delle disposizioni legislative, purché da esse sia ricavabile (o proponibile) un significato, ossia una normativa conforme o non disforme dalle norme costituzionali.<br />
È da notare che il metodo dell’interpretazione adeguatrice privilegia il valore superiore della Costituzione, in quanto, applicabile non solo dalla Corte, ma ancor prima e indipendentemente dal giudice comune, permea l’intiero ordinamento ad ogni livello di interpretazione – applicazione delle norme (costituzionali).<br />
Si tratta, in fondo, di una attenuazione del principio del c.d. monopolio del sindacato di costituzionalità delle leggi attribuito alla Corte costituzionale, poiché la Costituzione va direttamente applicata, ove possibile, evitando in tal modo lo stesso sindacato (accentrato) di costituzionalità, fino al punto che, se il giudice a quo non svolge o difetta nella interpretazione adeguatrice, la Corte può arrivare ad emettere (ed emette) una decisione di manifesta inammissibilità della quaestio (ordd. nn. 491/87; 517/87; 63/89; 459/91; 158 e 212/02; 128 e 299/03: 50/04) (v. di recente in dottrina A. CARDONE, V. MARCENÒ).<br />
E difatti già dall’ord. n. 491/87 la Corte afferma che “in applicazione del principio generalmente riconosciuto, secondo cui il giudice di merito, fra più interpretazioni possibili, debba scegliere quella conforme al dettato costituzionale, la questione proposta si concreta in una questione di interpretazione, la cui risoluzione è rimessa ai giudici di merito e come tale non è proponibile in questa sede” (corsivi miei) – e ciò anche in considerazione del fatto che la giurisdizione della Corte non è una giurisdizione di interpretazione (cfr. A.M. SANDULLI).<br />
Per contro, “solo allorquando il giudice ritenga che nella giurisprudenza si sia consolidata una reiterata, prevalente e costante lettura della disposizione, è consentito richiedere l’intervento di questa Corte affinché controlli la compatibilità dell’indirizzo consolidato con i principi costituzionali” (sent. n. 456/89 ripresa per es. dalla successiva sent. n. 356/96). Ma non è escluso che l’obbligo del giudice a quo di procedere ad un’interpretazione adeguatrice della disposizione indubbiata possa invece far premio sulla dottrina del diritto vivente, così che “pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il remittente deve dare applicazione nel proprio giudizio alla interpretazione adeguatrice” (V. MARCENÒ, sulla base delle decisioni nn. 322 e 367/01: 2/02).<br />
In ogni caso, la portata del canone della interpretazione adeguatrice (a Costituzione) ha condotto una parte della dottrina a ritenere che la Corte abbia introdotto – in via pretoria – l’obbligo per il giudice a quo di accertare, non soltanto la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione, ma anche l’impossibilità, alla luce del “diritto vivente”, di procedere ad una interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione legislativa (R. ROMBOLI, A. RUGGERI – A. SPADARO, G. AMOROSO, in senso critico v. però D. NOCILLA – G. SMURRA).<br />
Ma, anche se si volesse dubitare della persuasività di tale dottrina, rimarrebbe fermo l’esemplare principio, introdotto dalla Corte in via pretoria, secondo il quale “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” (sent. n. 356/96).<br />
Alla esemplare sent. n. 113/2000, prima esaminata, fanno seguito altre decisioni tutte orientate a privilegiare il criterio della interpretazione conforme a Costituzione.<br />
Così nell’ord. n. 277/2000, a proposito di un orientamento della Cassazione seguito dal giudice a quo, secondo cui, nel procedimento di ingiunzione regolato dal r.d. n. 639/1910, l’opposizione del debitore apre “un ordinario processo di cognizione, nel quale l’ingiunto esperisce un’azione di accertamento negativo diretta a contestare il diritto all’esecuzione, con le necessarie conseguenze connesse alla sua veste di attore, anche in ordine all’onere della prova [per cui, secondo il giudice a quo, tale regime speciale, privilegiato rispetto a quello del codice di rito, a favore dello Stato e degli enti pubblici, giustificabile in ipotesi di riscossione di imposte, non lo sarebbe invece nel caso di pretese creditorie nascenti da contratto, “vantate da un’azienda municipalizzata”, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 Cost.], la Corte afferma che “il presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo, benché si richiami ad un orientamento risalente, appare tutt’altro che univoco nella giurisprudenza di legittimità, risultando disatteso da un nutrito gruppo di pronunce che si rifanno, invece, all’opposto indirizzo, secondo il quale, nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, il cui oggetto è la domanda diretta all’accertamento dell’illegittimità della pretesa fatta valere con l’ingiunzione, l’opponente assume la veste di attore in senso formale, con la conseguenza che tutti gli elementi dell’obbligazione, anche nell’ipotesi in cui questa abbia natura tributaria, vanno allegati e provati dall’amministrazione ingiungente … ”. Dunque un “diritto vivente” non può dirsi formato; e l’ordinanza si richiama pertanto al “consolidato principio di questa Corte secondo il quale, tra una pluralità di scelte interpretative, il giudice a quo è tenuto ad adottare quella conforme al dettato costituzionale”, per cui “la questione è da reputare manifestamente infondata, non mancando la possibilità di rinvenire una soluzione ermeneutica idonea a superare i dubbi di costituzionalità prospettati dal remittente”.<br />
Ma, più direttamente ricollegabile alla sent. n. 113/2000 (ivi richiamata) è la sent. n. 316/01, in cui si distingue l’interpretazione logica da quella letterale, in disformità da quanto asserito dal giudice a quo, secondo il quale “il senso letterale e logico” della norma non consente di dare ad essa una portata atta a ricomprendere, fra i suoi destinatari, anche gli stenodattilografi, appartenenti, secondo le tabelle di individuazione dei profili professionali di cui al d.p.r. 29 dicembre 1984, n. 1219, alla quinta qualifica funzionale, mentre l’art. 14 l. n. 276/97 nel suo 2° comma stabilisce che la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche professionali quarta e quinta del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente profilo professionale di dattilografo e di operatore amministrativo, avvenga attraverso concorsi, per soli titoli, riservati al personale di cui trattasi; e nel 3° comma (oggetto di censura) dispone che, per partecipare ai concorsi, “occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nella qualifica funzionale per la quale si intende concorrere”. Il che – sempre secondo il giudice a quo – contrasta con “i principi di razionalità, parità di trattamento e di buon andamento della pubblica amministrazione”, ossia in violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dal momento che il servizio espletato in ambedue i profili professionali, quello di dattilografo e quello di stenodattilografo, “costituisce un indice di professionalità di pari rilevanza rispetto alle mansioni da svolgere nei posti messi a concorso”.<br />
L’argomento logico, invece, distinto da quello lessicale, consente, secondo la Corte, di intendere la disposizione impugnata “nel senso che il servizio prestato quali dattilografi di quarta qualifica rappresenti un requisito minimo, tale da non precludere la partecipazione al concorso anche degli stenodattilografi, appartenenti alla quinta qualifica funzionale”.<br />
L’uso dell’argomento logico ha due esiti: da un lato “impedisce l’effetto paradossale ed illogico segnalato dall’ordinanza, e cioè quello di escludere dal concorso proprio coloro che hanno disimpegnato mansioni certamente non dissimili, e semmai più articolate e complesse dei dattilografi, con acquisizione di una più compiuta esperienza professionale”, dall’altro “evita, altresì, che la norma stessa venga in conflitto con gli evocati parametri costituzionali”.<br />
Occorre rilevare due cose: per un verso, l’argomento logico gode di una sua autonomia come argomento ermeneutico anche rispetto all’argomento sistematico (che pure è impiegato ad avvalorare il primo: la disposizione censurata è stata riformulata da altra successiva che, sostituendo, per l’accesso al concorso, al requisito di aver prestato servizio nel profilo professionale nel quale si intendeva concorrere, il requisito della prestazione del servizio nella “qualifica funzionale” cui di riferiscono i posti messi a concorso); per altro verso, l’argomento logico è complementare (o strumentale) rispetto al “canone ermeneutico preminente”, cioè al “principio di supremazia costituzionale che impone all’interprete di optare tra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che renda la disposizione conforme a Costituzione”.<br />
Tale canone ermeneutico è, dunque, preminente e, come tale, in ogni caso, residuale o di chiusura, utile a dissolvere “eventuali residue incertezze di lettura”; ma non esclude un percorso interpretativo che, partendo dalla lettera degli enunciati, a traverso la connessione all’interno dell’atto normativo e con altri atti normativi (argomento sistematico) giunga ad intendere il motivo o la ragione del disposto normativo (la ratio legis) alla cui stregua saggiarne la coerenza, per evitare effetti illogici o paradossali.<br />
L’argomento logico è implicito in quello della “intenzione del legislatore” o “ratio legis” che dir si voglia.<br />
Canone ermeneutico di chiusura è infine quello di adeguazione (ove impiegabile) al dettato costituzionale. <br />
Il limite all’impiego di tale preminente canone è, forse (ma non sempre, necessariamente), rappresentato da una costante e generale interpretazione degli enunciati normativi (c.d. diritto vivente) che non ammetta alternative (ossia da una interpretazione da tutti condivisa e ritenuta di dubbia legittimità costituzionale). Solo in tal caso l’opera della Corte costituzionale è ineludibile e insostituibile. </p>
<p><b>5. Analogia e interpretazione conforme a Costituzione</b></p>
<p>Ma la decisione più comprensiva ed analitica, anche se sulla linea delle precedenti, non a caso espressamente richiamate, è la sent. n. 198/2003, nella quale la portata del canone ermeneutico preminente, ossia il principio di supremazia costituzionale “che impone all’interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione”, appare veramente “residuale”, invocato ad abundantiam, perché sarebbe forse sufficiente la interpretazione – integrazione analogica a destituire di fondamento qualsiasi interpretazione letterale o lessicale degli enunciati sottoposti al vaglio di costituzionalità. In questa decisione si prende una netta posizione nei confronti dei canoni ermeneutici, dell’“ordine” cioè in cui debbono essere osservate le norme sull’interpretazione. <br />
Contro una tendenza, purtroppo diffusa tra i giudici di merito, la Corte afferma la primazia dell’argomento a simili o analogico nei confronti del più facilmente applicabile – e difatti ripetutamente esperito nella giurisprudenza comune – argumentum e contrario. Sta di fatto (e di diritto) che l’argumentum a simili è espressamente contemplato nell’art. 12 preleggi, perché correttamente privilegia la qualificazione normativa, sia pure indiretta, di una fattispecie, rispetto all’uso dell’argumentum e contrario che consente al giudice di interpretare l’enunciato nel senso che soltanto per ciò che espressamente dice qualifica la fattispecie, lasciando all’interprete un arbitrario spazio interpretativo (ubi lex non dixit, noluit).<br />
Ho ripetutamente richiamato, nei miei studi, alla primazia – sempre che le condizioni di applicabilità vi siano – dell’argumentum a simili sull’argumentum e contrario, perché il primo tiene in conto la qualificazione – sia pure indiretta della fattispecie – mentre il secondo la trascura o la pretermette (non si può e non si deve considerare qualificato l’inqualificato!).<br />
Vediamo.<br />
Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 32 d.lgs. 25.07.1998, n. 286, “nella parte in cui non prevede che, al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno possa essere rilasciato anche nei confronti dei minori stranieri sottoposti a tutela”: da ciò deriverebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai minori stranieri che siano stati dati in affidamento.<br />
Ma il giudice delle leggi ritiene la questione infondata, perché ritiene – seguendo un orientamento interpretativo presente nella giurisdizione ordinaria e amministrativa, ma non condiviso dal giudice a quo (che afferma l’impossibilità di adottare nel caso di specie tecniche interpretative di tipo estensivo) – che la disciplina dell’art. 32 cit. sia invece “estensibile” anche ai minori sottoposti a tutela. Più precisamente, la disposizione di cui all’art. 32 “indubbiamente lacunosa nel mancato riferimento ai minori soggetti a tutela può essere – se non interpretata estensivamente – comunque integrata in via analogica, sulla base della comparazione fra i presupposti e le caratteristiche del rapporto di tutela del minore e del rapporto di affidamento” (corsivo mio). Dopo aver dato una dimostrazione della analogia dei due istituti (tutela ed affidamento), diversi bensì nei presupposti, ma “entrambi finalizzati ad assicurare la cura del minore”, la Corte conclude che “la sussistenza dei profili di analogia, rilevanti ai fini della presente decisione, tra il tutore e i genitori è del resto mostrata proprio dalla l. n. 184 del 1983, che nel suo art. 4 stabilisce che l’affidamento familiare è disposto <previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore”. Il ruolo del tutore è analogo a quello dei genitori nella legislazione sull’affidamento familiare; per cui un’interpretazione meramente letterale dell’art. 32 implicherebbe una “ulteriore incongruenza”, poiché “rientrerebbero nella previsione di questo articolo sia il minore straniero iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore, sia il minore straniero comunque affidato, mentre ne sarebbe escluso il solo minore straniero sottoposto a tutela, e cioè ad un istituto giuridico assimilato dalla stessa legislazione in parola al vincolo familiare e spesso originato da situazioni di bisogno anche più gravi di quelle che originano l’affidamento familiare” (corsivo mio). Qui, a sostegno della interpretazione-integrazione analogica concorre pure l’argomento logico che – come abbiamo visto prima – è presente nella giurisprudenza costituzionale – dal momento che sarebbe assurdo che, a parte “le analogie rilevate tra affidamento e tutela” che già “giustificano una applicazione della disposizione impugnata al caso del minore straniero sottoposto a tutela”, non si pervenisse “ad identica conseguenza” sulla base della “considerazione della sostanziale eguaglianza delle situazioni di fatto nelle quali si trovano i minori stranieri posti in affidamento o sottoposti a tutela”. <br />
Per soprammercato, concorre anche l’argomento sistematico desunto dall’art. 25, l. 30.07.2002, n. 189, che – successivamente all’ordinanza di remissione – ha integrato l’art. 32 prevedendo che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche “ai minori stranieri non accompagnati  che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato”. E “sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e non , invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela”.<br />
Dunque, “una interpretazione meramente letterale dell’art. 32.. condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la nostra Costituzione ed in particolare con quanto previsto dall’art. 30, secondo comma, e dall’art. 31, secondo comma, e determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza”.<br />
Ma è proprio la ragionevolezza che, secondo la Corte, deve già operare in sede interpretativa e adeguatrice, prima ancora di condurre ad una (superflua) dichiarazione di incostituzionalità.<br />
Del resto, l’interpretazione adeguatrice rientra perfettamente, almeno secondo la Corte, nell’ordinario procedimento ermeneutico; è insomma “un momento costitutivo normale di ogni interpretazione” (sent. n. 823/88), con la conseguenza, più volte ribadita dalla Corte, che “tra due interpretazioni, l’una conforme e l’altra contrastante con la Costituzione, va certamente preferita la prima”. Nella specie, l’interpretazione da dare alla disposizione impugnata “è, contrariamente a quanto assume il giudice <a quo>, quella secondo la quale lo stesso articolo esclude l’applicazione alle ipotesi ivi previste di sanzioni penali” (interpretazione “pressoché unanime” in dottrina). E la Corte arriva a tale conclusione dopo una puntuale disamina dei lavori preparatori dell’articolo impugnato, secondo la quale “la volontà del legislatore d’applicare, alle ipotesi di opere realizzate in totale difformità od in assenza di titolo, soltanto sanzioni amministrative, rimase ferma durante l’intero svolgimento dei lavori parlamentari”. Fu solo per un “difetto di <coordinamento>” che sarebbe dovuto tempestivamente intervenire al Senato – coordinamento che avrebbe comportato “una modifica letterale” della disposizione, tale da rendere “palese l’effettiva volontà, già manifestata da entrambe le Camere, d’applicare alle ipotesi previste dallo stesso articolo soltanto sanzioni amministrative, come peraltro esplicitamente dichiarato dalla già citata relazione Piermarini” (relazione “predisposta ai fini dell’esame della normativa, che costituirà il contenuto della legge n. 47 del 1985”) – che la lettera dell’enunciato ha indotto il giudice a quo ad interpretarlo come irrogatorio delle sanzioni penali di cui ad altra disposizione della stessa legge; ma “l’effettiva volontà del legislatore di comminare … soltanto sanzioni amministrative è, malgrado l’ora ricordato difetto di coordinamento.., facilmente ed incontrovertibilmente ricostruibile. Ed è, fra l’altro, davvero improbabile che il legislatore intendesse consapevolmente, violando fondamentali principi costituzionalmente sanciti, rendere, cioè, retroattive sanzioni penali di gran lunga più gravi di quelle vigenti al momento della commissione del sanzionato fatto illecito”.<br />
Ma ciò – prosegue la sentenza – “prima ancora di indurre a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’impugnata disposizione, non può non condurre questa Corte a dubitare dell’interpretazione che della stessa disposizione il remittente offre”. E, “non soltanto a seguito delle osservazioni precedentemente sottolineate, attinenti alla volontà (effettiva) del legislatore ma anche, e soprattutto, per l’oggettiva volontà della norma, che non può essere ricostruita tenendo conto (anche a prescindere dall’esame dei lavori preparatori) dalla sola lettera della particolare disposizione di legge che si interpreta” (corsivi miei).<br />
Come si vede, questo passo è veramente importante in tema di interpretazione dell’art. 12 preleggi, poiché pone in evidenza che l’ “intenzione del legislatore”, pur consentendo il ricorso ai “lavori preparatori”, se pure può essere preminente nei confronti della interpretazione dichiarativa o letterale, è comunque recessiva nei confronti dell’argomento della “ratio legis”. Non è tanto, cioè, la volontà effettiva (psicologica) del legislatore a risultare decisiva, bensì la “oggettiva volontà della legge”, ossia la ratio che inspira la legge.<br />
E alla interpretazione soggettiva del legislatore (deducibile dai lavori preparatori) si affianca ed anzi si sovrappone la “oggettiva interpretazione letterale, logica e sistematica” della legge in esame, in un altro passo della decisione, volto a dimostrare, soprattutto in virtù dell’argomento sistematico che è in definitiva prevalente su tutti gli altri, che è “dall’esame del sistema introdotto da tutte le disposizioni relative alle sanatorie edilizie …” che “risulta .. ed in maniera inequivocabile, che la domanda di sanatoria costituisca la facoltà” (e non obbligo) “concessa dal legislatore al fine di chiudere un periodo di <illegalità di massa>, in materia edilizia …” (corsivo mio). E l’argomento sistematico, nella specie, esclude, correttamente, anche il ricorso all’analogia.<br />
Giova, infine, richiamare, sempre in tema di interpretazione conforme a Costituzione, anche la sent. n. 292/98 che nella “ricostruzione dell’intricato quadro normativo di riferimento” (si tratta della materia dei termini di durata massima della custodia cautelare) presceglie “una prospettiva che privilegi quella che, a parere di questa Corte, è l’unica soluzione ermeneutica enucleabile dal sistema e che si appalesa in linea con i valori della Carta fondamentale” (corsivi miei).<br />
Dopo attenta ricostruzione della disciplina della materia – ricostruzione che è essa stessa esempio di un ampio e accorto uso dell’argomento sistematico, oltre che del connesso argomento storico – la sentenza non si astiene dal ricorrere all’occorrenza a riscontri letterali (come allorché afferma che “l’avverbio <comunque>, che contrassegna la disciplina sancita dal comma 6 dell’art. 304 c.p.p., vale, del resto, a far superare ogni residuo dubbio in proposito: ritenere, infatti, che il limite finale operi solo per i casi sospensione equivarrebbe a tradire non soltanto la storia e la funzione di quel limite, ma anche, e innanzi tutto, il più che esplicito dettato normativo”); a richiami ad altre disposizioni (l’art. 304 comma 6, nell’introdurre un limite massimo per i termini di fase, stabilisce che “la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall’art. 303, comma 1, 2 e 3)”. E la Corte ritiene che “la portata del richiamo è di essenziale rilievo ai fini di una corretta interpretazione della norma”: se il ragionamento del giudice a quo fosse valido “sarebbe bastato per il legislatore richiamare il comma 1 dell’art. 303 [durata della custodia], giacché in quella prospettiva i commi 2 e 3 [decorrenza ex novo dei termini] non vengono assolutamente in discorso”. <br />
In definitiva: “argomenti testuali e logico – sistematici impongono pertanto di assegnare a quel richiamo l’unico senso che ad esso può essere attribuito: vale a dire che il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia, anche se quei termini sono stati sospesi, prorogati o – per stare al caso che qui interessa – sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo); alla stessa ratio legis (che è quella “ratio di favor che ha ispirato il legislatore del 1995, ad un effettivo recupero della scelta di introdurre uno sbarramento finale ragguagliato anche alla durata dei termini di fase comunque modulata”); e infine “alla stessa logica dell’art. 13 della Carta fondamentale, la quale impone di individuare, fra più interpretazioni, quella che riduca al minimo il sacrificio per la libertà personale” (interpretazione adeguatrice ad enunciato costituzionale a sua volta interpretato). <br />
Insomma, una pluralità di argomenti interpretativi, anche eterogenei, concorrono a determinare l’interpretazione dell’enunciato impugnato (art. 303, 4° co., c.p.p.) e a salvarlo dalla dichiarazione di incostituzionalità. E l’argomento sistematico è invocato altresì per evitare un paradosso “che il legislatore non può certo aver inteso assecondare e che il testo normativo non legittima in alcun modo”, paradosso che, ad “accedere all’interpretazione del giudice a quo”, non si potrebbe evitare, perché, secondo quest’ultima interpretazione, “mentre.. l’eventuale condotta ostruzionistica e defatigatoria dell’imputato, comportante la sospensione a norma dell’art. 304, comma 1, lettera a), c.p.p., consentirebbe allo stesso di <beneficiare> del limite previsto dal comma 6 del medesimo articolo, l’identico limite non opererebbe, invece, nei casi di regressione o di rinvio ad altro giudice che l’imputato (del tutto <incolpevole>) è costretto a subire, derivando di regola la regressione o il rinvio da un <errore> in cui è incorsa la stessa autorità giudiziaria”.<br />
Per contro e per riprendere, ora, il tema dell’analogia in concorso con l’argomento dell’interpretazione conforme a Costituzione, non si può tralasciare di segnalare la risalente ma importante sent. n. 72/64, nella quale la Corte, pur rigettando l’argomento dell’Avvocatura dello Stato, secondo la quale l’analogia troverebbe “ostacolo, in via generale, nella natura stessa delle norme costituzionali, le quali, in quanto vincolano il libero esercizio della potestà legislativa, sono di stretta interpretazione”, accetta invece l’altro argomento della stessa Avvocatura, secondo cui l’analogia “non potrebbe avere applicazione nella specie, data la diversità ontologica e funzionale sussistente fra i giudici e i consulenti”, che invece il giudice a quo aveva assimilato, pur riconoscendo che questi ultimi non partecipano all’amministrazione della giustizia, ma che tuttavia anche per essi siano da richiedere i requisiti di capacità e di imparzialità (ex artt. 102, comma 2, e 108 Cost.) “nella considerazione della identità di ratio fra le norme relative ai membri laici che entrano a comporre le sezioni specializzate e quelle che richiedono per i giudizi di cui si tratta l’assistenza obbligatoria di esperti non di parte, chiamati ad intervenire nel momento della decisione, onde esprimere il loro parere anche su questioni attinenti al merito della vertenza” (corsivi miei).<br />
La Corte, dunque, rigetta l’argomento contrario al ricorso all’analogia per le norme costituzionali, perché esso è basato “sul falso presupposto di un’indefinita capacità espansiva del potere legislativo, suscettibile di arrestarsi solo di fronte a testuali disposizioni che la limitano, mentre in realtà il potere stesso, subordinato com’è, alla pari degli altri poteri costituzionali, all’impero delle norme e dei principi fondamentali, anche se inespressi, dell’ordinamento, può incontrare nel suo esplicarsi limiti desumibili da una ragione normativa sopra-ordinata alle singole disposizioni” (corsivo mio). Insomma la Corte ritiene applicabile in generale alle disposizioni costituzionali il canone interpretativo “magis ut valeant”, ritiene applicabile in definitiva l’analogia, preferendola all’argumentum e contrario che lascerebbe una maggiore libertà al legislatore. Ma la Corte ritiene tuttavia inapplicabile l’argumentum a simili – condividendo la seconda obiezione dell’Avvocatura – perché è da “escludere che nella specie sussista una somiglianza tra gli elementi delle due situazioni dalla quale si vorrebbe ricavare l’integrazione analogica, dato che una si riferisce agli organi giudicanti, l’altra ai soggetti che di questi ultimi sono semplicemente ausiliari”.<br />
Non quindi l’analogia (nella specie inapplicabile) soccorre, bensì un’interpretazione sistematica delle disposizioni costituzionali è sufficiente a coinvolgere anche i consulenti nell’esigenza costituzionale della imparzialità, terzietà e indipendenza dell’organo giudicante. E infatti al “quesito se l’esigenza dell’imparzialità del giudice rimanga in concreto sufficientemente soddisfatta ove non si garantisca l’estraneità agli interessi delle parti contendenti, anche di tutti coloro i quali, assumendo funzioni di ausilio dell’attività del giudice medesimo, concorrono a fargli acquisire il complesso delle cognizioni e delle convinzioni necessarie all’esatta applicazione della legge a lui demandata” (corsivi miei), la Corte risponde che le garanzie di indipendenza (nell’aspetto particolare della “assenza di ogni interesse indiretto alla causa da decidere”) “debbono trovare attuazione per tutto il complesso della funzione giurisdizionale, in ognuna delle sue modalità, che direttamente concorrono al retto esercizio della medesima”. Si tratta insomma di un principio costituzionale (di cui sono espressione le norme degli artt. 61, 63, 192, 193 c.p.c.).<br />
Come si vede, non è l’analogia che opera qui, bensì la portata naturale di un principio generale e costituzionale che comporta, per assicurare le suddette garanzie di indipendenza, che “la legge in esame [art. 5, l. 15 agosto 1949, n. 533, che non richiede per i consulenti nessun requisito di capacità e di indipendenza, in quanto li fa designare dalle organizzazioni sindacali rappresentative delle rispettive parti in giudizio in materia di anticipata risoluzione di contratti individuali di lavoro di salariati fissi in agricoltura] debba venire interpretata non già nel senso di escludere le garanzie di cui si tratta (nel qual caso se ne dovrebbe dichiarare l’incostituzionalità), bensì nell’altro di consentire al giudice, nell’ipotesi di impedimento materiale, oppure in quelli analoghi nei quali l’impedimento derivi dall’accertata esistenza di motivi di ricusazione o di astensione nei loro confronti, di procedere alla nomina, sulla base della designazione di cui all’art. 5 in esame [da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative delle rispettive parti in giudizio], di altri membri in sostituzione di quelli impediti” [dato il carattere necessario di tale specie di consulenza che comporta, in caso di mancanza, la nullità del procedimento]. E tale interpretazione-integrazione è possibile “perché l’istituto della supplenza appare suscettibile di applicazione generale, anche all’infuori di espresso richiamo legislativo, tutte le volte che siano da soddisfare esigenze di funzionalità di un organo e sussistano i congegni necessari a renderne possibile il ricorso”.<br />
Come si vede – esclusa l’analogia – il ricorso a un principio generale costituzionale, unitamente all’applicazione del principio generale della supplenza, rendono possibile, in definitiva, un’interpretazione adeguatrice o conforme a Costituzione.  </p>
<p><b>6. Diritto vivente v. interpretazione adeguatrice</b></p>
<p>Il canone ermeneutico dell’interpretazione conforme a Costituzione – che evita il giudizio di costituzionalità nel merito e, comunque, la dichiarazione di illegittimità costituzionale – incontra il limite del c.d. diritto vivente, ossia dell’interpretazione consolidata, soprattutto se autorevole, di disposizioni di legge su cui i giudici in larga e persistente continuità concordano.<br />
E la Corte, ad es., nella sent. n. 91/04 respinge l’eccezione di inammissibilità presentata dall’Avvocatura dello Stato fondata “sul rilievo che il remittente avrebbe dovuto egli stesso attribuire alla norma impugnata il significato ritenuto più idoneo a superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale”. Qui l’interpretazione adeguatrice, anziché costituire un dovere, un obbligo per il giudice, recede a semplice permesso o facoltà.<br />
E infatti “in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato che abbia acquisito i caratteri del <diritto vivente>, la valutazione se uniformarsi o meno a tale orientamento è una mera facoltà del giudice remittente”.<br />
Il limite del diritto vivente per l’interpretazione adeguatrice è dunque un limite possibile, un limite mobile, dipendente dalla opinione del giudice, il quale può conformarsi al diritto vivente, ma può pure prescinderne e proporre una propria interpretazione (adeguatrice).<br />
Ma in quest’ultimo caso cosa farebbe la Corte?<br />
Probabilmente dovrebbe saggiare la fondatezza dell’interpretazione del giudice a quo, in quanto idonea a conformare la disposizione di legge alla Costituzione e, solo in tal caso, potrebbe evitare la (eventuale) dichiarazione di illegittimità costituzionale.<br />
Nella specie, il giudice a quo rileva che, sulla base della costante interpretazione giurisprudenziale costituente diritto vivente, la normativa sulla determinazione della percentuale della indennità integrativa speciale, da inserire nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, sia di dubbia costituzionalità, e anzi sia in contrasto con gli artt. 36 e 38 Cost., sia perché “l’incisiva riduzione della misura utile dell’indennità integrativa speciale” che la norma comporta “si traduce in una quantificazione di tale indennità palesemente inadeguata alla sua natura retributiva”, sia perché l’incisiva riduzione “dà luogo ad una quantificazione dell’indennità di buonuscita tale da non consentire al suddetto trattamento, nella sua natura di retribuzione differita, di svolgere la funzione di concorrere ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori nel corso della vecchiaia”.<br />
La Corte prende atto (implicitamente) che il giudice a quo si è uniformato all’orientamento giurisprudenziale consolidato, al c.d. diritto vivente, e quindi entra senz’altro nel merito ritenendo la disciplina dettata dalla l. n. 87/94 (sul computo dell’i. i. s. nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti) come “il frutto di una ragionevole scelta effettuata da legislatore, nell’ambito della discrezionalità che gli compete in materia di introduzione di benefici di carattere retributivo e previdenziale, per perseguire in modo adeguato l’obbiettivo considerato ineludibile dalla sent. n. 243 del 1993, consistente nella previsione di meccanismi di computo dell’indennità integrativa speciale nell’ambito dei trattamenti di fine rapporto dei pubblici dipendenti” (corsivi miei).<br />
Il legislatore ha, in sostanza, rispettato quanto assunto dalla sent. n. 243/93, ossia la necessaria previsione del suddetto computo (ad esso demandata) “al fine di ricondurre la relativa normativa <a piena conformità ai principi costituzionali>”, riuscendo a realizzare quel “sistema idoneo ad assicurare <una effettiva e ragionevole equivalenza> del calcolo complessivo dei diversi trattamenti di fine rapporto – non solo nell’ambito del settore pubblico, ma anche nei confronti del lavoro privato – modellato in modo da attribuire adeguata considerazione, oltre che ai principi di proporzionalità e sufficienza, alle persistenti diversità di regolamentazione, onde evitare l’eventuale creazione di forme di squilibrio ulteriori – e, in ipotesi, di segno opposto – rispetto a quelle all’epoca esaminate”.<br />
Prosegue la Corte:<br />
“La valutazione della congruità della retribuzione ai fini dell’art. 36 Cost. deve essere effettuata con riguardo alla globalità della stessa e non alle sue singole componenti (v., da ultimo, sent. n. 115 del 2003); pertanto essa non può essere limitata all’indennità integrativa speciale isolatamente considerata, ancorché alla medesima sia da riconoscere natura retributiva, ma va riferita al complessivo trattamento di fine rapporto nel quale la suddetta indennità viene inclusa”.<br />
D’altra parte, avendo l’indennità di buonuscita anche funzione previdenziale, il legislatore ha discrezionalità nel fissare un minimum (nell’assicurare quei “mezzi adeguati” di cui all’art. 38 cpv. Cost.), dovendo tener conto anche delle esigenze della finanza pubblica, e il “criterio della commutabilità dell’indennità integrativa speciale nell’ambito dei trattamenti di fine rapporto soltanto in una misura percentuale e non integralmente” (corsivo mio), è stato ripetutamente giudicato conforme ai principi costituzionali e tale giudizio di conformità “deve essere confermato anche con riguardo alla riduzione della suddetta percentuale derivante dall’interpretazione giurisprudenziale contestata dall’attuale remittente” (corsivo mio).<br />
Quest’ultimo riferimento non sembra esatto.<br />
La decurtazione del 20 % della percentuale dell’i.i.s. (60 %) da inserire nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita è il frutto dell’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 38, d.p.r. 29.12.1973, n. 1032 che la stabilisce per tutti gli altri emolumenti che concorrono a formare la base contributiva da prendere in considerazione per la liquidazione dell’indennità di buonuscita.<br />
In giudice a quo ritiene che la percentuale dell’i.i.s. presa in considerazione a tale fine si riduca in definitiva al 48% e sia “palesemente inadeguata alla sua natura retributiva” e determini “una quantificazione dell’indennità di buonuscita tale da non consentire al suddetto trattamento … si svolgere la funzione di concorrere ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori nel corso della vecchiaia”.<br />
Ora il giudice a quo denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1. l. 29 gennaio 1994, n. 87 che – con riferimento alla determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti – viene interpretato nel senso che debba applicarsi anche la decurtazione del 20%, ossia nel senso della costante interpretazione giurisprudenziale.<br />
Il giudice a quo pertanto non si discosta da tale interpretazione, la accetta come diritto vivente. E allora non è esatto quanto afferma la Corte: che la riduzione della percentuale derivante dall’interpretazione giurisprudenziale sia contestata dall’attuale remittente. Al contrario, questi la accetta e la “subisce” come diritto vivente, ma la reputa incostituzionale. Se non l’avesse accettata, forse, non avrebbe sollevato la quaestio. Rinuncia cioè ad applicare il canone dell’interpretazione conforme a Costituzione e solleva la quaestio secondo un percorso che la Corte accetta, facendo prevalere sul canone dell’interpretazione adeguatrice la realtà dell’ormai definitivamente formatosi diritto vivente che, peraltro, ritiene indenne da vizi di incostituzionalità.<br />
Alla stessa “accettazione” del diritto vivente e alla conseguente rinuncia al canone dell’interpretazione conforme, la Corte arriva nella recentissima sent. n. 299/05, anche dopo aver pervicacemente puntato sulla preminenza di tale canone e sulla doverosità del suo impiego.<br />
Si ricordi la sent. n. 292/98. In essa si è affermato che “l’unica soluzione ermeneutica enucleabile dal sistema e che si appalesa in linea con i valori della Carta fondamentale” è quella secondo cui “il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia, anche se quei termini sono stati sospesi, prorogati o … sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo”. Tale interpretazione non solo è “aderente alla ratio di favor che ha ispirato il legislatore del 1995, ad un effettivo recupero della scelta di introdurre uno sbarramento finale ragguagliato anche alla durata dei termini di fase comunque modulata, e, infine, alla stessa logica dell’art. 13 della Carta fondamentale, la quale impone di individuare, fra più interpretazioni, quella che riduce al minimo il sacrificio della libertà personale” (corsivo mio).<br />
Le conchiusioni di tale sentenza sono ribadite nell’ordinanza di manifesta infondatezza n. 429/99, nella quale “la Corte riafferma che il <valore assoluto e non condizionato> della norma impone di ritenere, <come soluzione ermeneutica costituzionalmente obbligata>, che il limite costituito da <un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione> opera anche quando i termini sono incominciati nuovamente a decorrere a seguito della regressione del processo” (corsivi miei). E, ancora, successivamente ad un diverso orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 4/00), la Corte costituzionale ribadisce che l’interpretazione sinora seguita “deve essere ritenuta costituzionalmente obbligata” (ord. n. 214/00) e che è quindi erroneo (ord. n. 529/00) il presupposto interpretativo che “ai fini del termine massimo di cui all’art. 304, comma 6, vadano calcolati soltanto i periodi di custodia cautelare subiti dall’imputato in fasi omogenee”.<br />
Ma, a seguito di altra presa di posizione interpretativa della Cassazione che ha sollevato la quaestio con riferimento all’art. 303, comma 2, c.p.p., “ribadendo che tale norma impedisce di computare ai fini dei termini massimi di fase di cui all’art. 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o in un grado diversi da quello in cui il procedimento è regredito” e pur specificando che “il periodo trascorso nella fase intermedia … non va perduto, ma, per così dire, accreditato alla fase di competenza, con la conseguenza che vi sarà sommato quando il procedimento l’avrà raggiunta”, la Corte costituzionale (ord. n. 243/03) ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per essere la motivazione perplessa e contraddittoria, non mancando tuttavia di rilevare come la costruzione delle Sezioni Unite circa il recupero della custodia cautelare finisca per subordinare <il principio di proporzionalità all’appagamento delle esigenze della fase processuale> e riduca <il principio del minor sacrificio della libertà personale ad una sorta di credito di libertà spendibile nelle eventuali fasi successive>.<br />
E il braccio di ferro è continuato ….<br />
Le ordinanze n. 335/03 e n. 59/04 hanno poi dichiarato “inammissibili per difetto di motivazione” successive analoghe quaestiones.<br />
Ma la lunga storia non è finita. Con la sent. n. 23016/04 le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato l’indirizzo già ripetutamente espresso nelle precedenti decisioni, ribadendo che l’interpretazione adeguatrice suggerita (e anzi imposta) dalla Corte costituzionale arriverebbe a “sconvolgere l’assetto complessivo dell’impianto codicistico che non conosce altra distinzione che quella tra termini di fase e termini complessivi di durata”, introducendo “un termine <interfasico> o <plurifasico> che ingloba, in forma anomala ed ibrida, segmenti custodiali propri di fasi eterogenee, in tal modo realizzando un’operazione manipolatrice della normativa, il cui reale significato consiste nella piena cancellazione dell’art. 303, comma 2, senza un’espressa declaratoria di illegittimità costituzionale, e nella radicale riperimetrazione del sistema vigente in materia di termini della custodia cautelare” (corsivi miei).<br />
A questo punto la Corte viene nuovamente investita della questione vertente sulla legittimità costituzionale dell’art. 304, comma 6, c.p.p., nella parte in cui, richiamando l’art. 303, comma 2, ai fini del calcolo della durata massima dei termini di fase della custodia cautelare, non consente di computare i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o gradi diversi del procedimento.<br />
Essa, pur ribadendo la bontà dell’interpretazione adeguatrice ripetutamente suggerita (o imposta) ai giudici di merito, tiene conto dell’ormai formatosi e consolidatosi diritto vivente, riassumendo la sua posizione sui seguenti, significativi ed esemplari termini:<br />
“Nel corso della vicenda in esame la Corte costituzionale ha applicato il principio di astenersi dal pronunciare una dichiarazione di illegittimità sin dove è stato possibile prospettare una interpretazione della norma censurata conforme a Costituzione, anche al fine di evitare il formarsi di lacune nel sistema, particolarmente critiche quando la disciplina censurata riguarda la libertà personale”.<br />
La sentenza interpretativa di rigetto (sent. n. 292/98) aveva proposto, a suo tempo, una interpretazione adeguatrice confermata dalla Corte, pur dopo i primi interventi delle Sezioni Unite della Cassazione sollecitate a dirimere i contrasti insorti in materia tra le diverse sezioni (alcune delle quali quindi avevano applicato il canone della interpretazione conforme a Costituzione); ma a fronte della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 23016/04) che “ha confermato con particolare forza il proprio indirizzo interpretativo” da ritenersi “ormai consolidato, sì da costituire diritto vivente … non sono più proponibili decisioni interpretative”.<br />
Ma è proprio sulla base dei principi costituzionali (tutela della libertà personale come “valore unitario e indivisibile, che non può subire deroghe o eccezioni riferite a particolari e contingenti vicende processuali, ovvero desunte da una ricostruzione dell’attuale sistema processuale che non consenta di tenere conto, ai fini della garanzia del termine massimo finale di fase, dei periodi di custodia cautelare <comunque> sofferti nel corso del procedimento”) “ai quali questa Corte si è costantemente richiamata per interpretare la disciplina censurata in modo conforme a Costituzione, e preso atto che si è formato un diritto vivente incompatibile con l’interpretazione sinora sostenuta, la Corte stessa non può che dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 13 Cost.”.<br />
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma è l’ultima ratio rispetto a ogni possibile interpretazione adeguatrice, ossia alla ricostruzione di una norma conforme a Costituzione.</p>
<p><b>7. Interpretazione conforme a Costituzione e interpretazione costituzionale</b></p>
<p>Il canone dell’interpretazione conforme a Costituzione è certamente un nuovo criterio ermeneutico che si aggiunge a (o si inscrive in ) quelli che l’art. 12 preleggi stabilisce per l’interpretazione delle leggi (rectius: degli atti normativi in genere).<br />
Ma è un canone enucleato comunque dalla Corte costituzionale che lo ha ricollegato o meglio identificato con un “principio di supremazia costituzionale” che lo rende “canone ermeneutico preminente” (così, per tutte, la sent. n. 113/00).<br />
Ma qual è propriamente la portata dell’indiscutibile principio di supremazia costituzionale?<br />
La risposta alla domanda fa sì che l’interpretazione adeguatrice delle leggi sia essa stessa una manifestazione della peculiarità o specificità della interpretazione costituzionale.<br />
Il principio di supremazia della Costituzione su qualsiasi altro atto normativo è indiscutibile, ma si manifesta e realizza in vari modi.<br />
Anzitutto incidendo sulla validità degli atti.<br />
Poi, evitando – se possibile – l’invalidità, col conformare gli atti medesimi al parametro costituzionale.<br />
È stato rilevato, acutamente, che il canone dell’interpretazione conforme a Costituzione – di là dal suo “travestimento” da modulo interpretativo (assonanza con il canone dell’art. 1367 c.c.) – postula in realtà “una concezione delle norme costituzionali estranea alla nostra Costituzione, cioè l’attribuzione ad esse non solo della funzione di parametro del controllo di legittimità costituzionale delle leggi ordinarie, ma anche della funzione di determinazione del loro contenuto quando sia incerto o ambiguo” (G. SORRENTI) (corsivi miei).<br />
Ma una tale concezione non è affatto detto che sia “estranea alla nostra Costituzione” solo perché quest’ultima prevede che le leggi siano sottoposte al controllo di costituzionalità della Corte. Le “leggi”, gli “atti aventi forza di legge” di cui parla l’art. 134 Cost. non sono che i testi, gli enunciati legislativi della cui “legittimità costituzionale” si discute; ma la “dichiarazione” di “illegittimità costituzionale” affetta “una norma di legge o di un atto avente forza di legge” ed è tale “norma” che “cessa di avere efficacia” (art. 136 Cost.) a seguito della dichiarazione di incostituzionalità.<br />
Tra la legge e la norma intercede necessariamente l’operazione ermeneutica. Ed è su questa che la Corte può intervenire suggerendo (o imponendo?) il canone dell’interpretazione adeguatrice, prima ancora di confrontare la norma – risultato dell’interpretazione – con la norma costituzionale parametro.<br />
Fin che dalla disposizione di legge si ricavi (o per essa si proponga) un’interpretazione (un significato, ossia una norma) conforme a Costituzione, il contrasto non sussiste e non può essere rilevato e valutato.<br />
Il canone della interpretazione adeguatrice “interpreta” il primato della norma costituzionale appunto nel duplice senso di norma che guidi l’interpretazione dei testi legislativi prima ancora che di norma che con essi contrasti innescando la funzione di controllo.<br />
Non vedo come si possa asserire che questa possibilità interpretativa sia in contrasto con l’impianto della nostra Costituzione, solo perché questa esplicitamente prevede l’evenienza dell’incompatibilità tra (norme di) legge e (norme della) Costituzione.<br />
È però certo che il criterio dell’interpretazione adeguatrice, se non si vuole o non si riesce – come io credo non si riesca – a ritenerlo un criterio deducibile da quello dell’interpretazione sistematica (e, sia pure, di un’interpretazione sistematica non solo endo-testuale, ma anche extra-testuale, riferibile cioè a tutte le possibili disposizioni di altre leggi o atti normativi, ma sempre pariordinati, che possano concorrere nella determinazione del significato di una singola disposizione o di un complesso di disposizioni), è certamente un canone ermeneutico che si aggiunge e si sovrappone agli altri prefigurati dall’art. 12 preleggi: un canone che la giurisprudenza costituzionale ha dedotto da un modo di intendere (da un’interpretazione) dell’indubitabile principio di supremazia costituzionale.<br />
È qui che il canone ermeneutico dell’interpretazione adeguatrice assorge al ruolo di canone “preminente” su ogni altro, anche se con questi altri non necessariamente incompatibile ed anzi con essi concorrente, come risulta dalla giurisprudenza costituzionale che si è prima esaminata.<br />
Ma, per assorgere a tale ruolo, esso è il frutto di una interpretazione del testo costituzionale non soltanto guidata dalle norme specifiche  della stessa Costituzione che la rendono rigida e altresì garantita dal controllo di costituzionalità, ma anche dai principi, da essa enucleabili, che la rendono idonea a permeare direttamente (e non soltanto attraverso il controllo di costituzionalità delle leggi) l’intiero ordinamento. <br />
In questo senso il canone dell’interpretazione conforme a Costituzione è un criterio ermeneutico che risulta da un’interpretazione costituzionale e che va oltre i comuni criteri ermeneutici, che non è astretto alle direttive o alle norme dell’art. 12 preleggi, che al più – in un sistema costituzionale flessibile – potevano immaginare e prescrivere il criterio dell’interpretazione sistematica, ma non quello della interpretazione conforme ad una legge superiore qual è la nostra Costituzione rigida.<br />
In definitiva, l’interpretazione costituzionale, proprio per aver reso possibile l’individuazione e la prescrizione del canone ermeneutico della interpretazione adeguatrice delle leggi, mostra certamente la sua specificità rispetto alla comune interpretazione dei testi normativi.</p>
<p><b>8. La “specificità” della interpretazione costituzionale: l’interpretazione autentica delle leggi</b></p>
<p>Se è soprattutto la enucleazione del canone ermeneutico della interpretazione adeguatrice a dimostrare la specificità dell’interpretazione della Costituzione resa dalla Corte, e non priva di conseguenze, dirette o indirette, sugli altri operatori giuridici che di essa non possono (perché non devono) non tener conto, la libertà ermeneutica della Corte costituzionale, la quale è l’interprete giuridico privilegiato della Costituzione, in quanto ad essa spetta l’ultima e decisiva parola in materia di applicazione delle norme costituzionali (ma anche di elusione delle quaestiones ritenute irrilevanti o inammissibili), è dimostrata da altre molteplici esperienze giurisprudenziali significative, sulle quali ci si potrebbe utilmente intrattenere. <br />
Non è questo il luogo per ripercorrere e cercare di ricostruire per es. la giurisprudenza costituzionale sulla interpretazione autentica delle leggi, resa dallo stesso legislatore.<br />
Fatto sta che essa dimostra la libertà interpretativa della Corte nell’accogliere l’una o l’altra teoria sulla “interpretazione autentica”.<br />
La tesi tradizionale privilegia, com’è noto, l’innovatività della legge in ogni caso, anche se questa si presenta sotto vesti “interpretative”, tesi che si può far risalire ad un certo modo di intendere lo stesso art. 70 Cost. sulla funzione legislativa. L’altra tesi privilegia invece la natura logica della “interpretazione autentica” che anzitutto è interpretazione di testi legislativi già vigenti che il legislatore, proprio perché presceglie questa forma di legislazione, non dovrebbe intendere di abrogare o comunque modificare. Si scopre insomma che anche il legislatore può esercitare una autentica funzione interpretativa, deliberando leggi, per ciò stesso, naturalmente o necessariamente retroattive. Ma questo implica una diversa concezione della funzione legislativa di cui all’art. 70 Cost.<br />
E ciò significa, poi, che la retroattività, se è “naturale”, finisce per essere anche “apparente”: non è insomma vera retroattività.<br />
Basti pensare a quelle decisioni (emblematica è la sent. n. 175/74) secondo le quali la legge di vera interpretazione autentica, proprio perché tale, potrebbe sottrarsi, in certa misura, ai vincoli costituzionali posti alla retroattività delle leggi (e perfino in materia penale, non ostante l’art. 25 cpv. Cost.).<br />
Tutto è basato sulla distinzione tra leggi interpretative vere e proprie e leggi che, sotto forma di interpretazione, in realtà innovano una precedente disciplina (in questo senso, ancora emblematica, è la sent. n. 155/90, che ha dichiarato l’incostituzionalità di una disposizione per il solo fatto di essere pseudo-interpretativa, ossia di aver mascherato, sotto forma di interpretazione autentica, una prescrizione affatto innovativa, più ancora che per la “distorsione arbitraria della funzione di interpretazione autentica”, come sostiene A. ANZON), intesa come vizio “autonomo” dell’uso abusivo di tale funzione. La decisione può essere più semplicemente interpretata come censura della scorrettezza in cui è incorso il legislatore per aver mascherato, sotto forma di atto interpretativo, una disposizione deliberatamente e volutamente innovativa e retroattiva e, perciò, incostituzionale.<br />
Ciò spiega molta parte della successiva giurisprudenza che censura la retroattività di singole leggi.<br />
In particolare, la nota e “rivoluzionaria” sent. n. 155/90 – anticipata dalla sent. n. 233/88 – ha recisamente e perentoriamente affermato l’incompatibilità fra carattere sostanzialmente innovativo della legge interpretante (interpretativa) rispetto alla disciplina della legge interpretata e la qualificazione della prima come, appunto, legge di interpretazione, poiché “va riconosciuto carattere interpretativo soltanto ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle de norme … le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi idonee ad essere modificate separatamente” (corsivi miei). (Anche il legislatore, insomma, sarebbe tenuto a rispettare i canoni ermeneutici ordinari che privilegiano gli argomenti “meno produttivi”).<br />
La conseguenza è la caducazione dell’effetto retroattivo della disciplina qualificata interpretativa, il quale effetto “discende rigorosamente dalla suddetta qualificazione e non è stato voluto autonomamente dal legislatore”.<br />
Come si vede – all’apparenza – l’ “intenzione del legislatore” farebbe premio sulla lettera e, comunque, sul disposto legislativo; ma, in realtà, è proprio l’automatica conseguenza dell’effetto retroattivo che, discendendo dalla autoqualificazione (come interpretativa) della legge,  contraddice l’innovatività della disposizione e della “voluntas” legislativa.<br />
Da questo punto di vista, ancora una volta, la Corte privilegia in realtà l’argomento letterale e sistematico dei disposti legislativi  su quello della “intenzione” psicologicamente intesa.<br />
A partire da cotesta importante sentenza, si può riconoscere, ormai, quasi una costante nell’iter argomentativo delle decisioni aventi ad oggetto leggi di interpretazione autentica e cioè che lo scrutinio di costituzionalità si apra con l’accertamento  dell’esistenza dei presupposti giustificativi della interpretazione legislativa: del carattere, cioè, dichiarativo e non innovativo della legge interpretativa.<br />
E tuttavia, non si può neppure trascurare che nella giurisprudenza successiva (v. per es. le sentt. nn. 39/93 e 6/94) un simile accertamento risulti de facto svuotato di pratica rilevanza, poiché il sindacato della Corte finisce per concentrarsi esclusivamente sulla legittimità – ragionevolezza dell’effetto retroattivo della legge di interpretazione autentica, finendo così per negare autonoma rilevanza alla qualificazione della legge come interpretativa rispetto alla più generale configurazione della legge (anche innovativa) come legge ad efficacia retroattiva.<br />
In ogni caso, la distinzione tra mera interpretazione e pseudo-intepretazione innovativa incontra una duplice obiezione: la prima è che lo stesso atto interpretativo contiene comunque un momento creativo e innovativo; la seconda è che la conseguenza della distinzione può condurre per le leggi di (ritenuta) vera e propria interpretazione (autentica) ad eludere (tacitamente) il principio di irretroattività della legge (per di più costituzionalizzato in materia penale), in virtù del carattere meramente (?) interpretativo della prescrizione retroattiva. <br />
E del resto l’atipicità o almeno la specificità dell’interpretazione costituzionale può facilmente mostrarsi, riflettendo sul fatto che la Corte non ha esitato a far coincidere il vizio funzionale – teleologico della legge (sotto specie di eccesso di potere legislativo) non con riferimento ad un fine prescritto dalla Costituzione, ma ad un fine proposto dallo stesso legislatore, allorché ha rilevato (v. per es. sent n. 105/82) il contrasto tra l’autoqualificazione della legge come di interpretazione autentica e le specifiche disposizioni in essa contenute e giudicate non interpretative, ma effettivamente innovative.<br />
D’altra parte, “l’insufficienza o la scarsa efficacia di una norma di legge rispetto agli scopi voluti dalla Costituzione non può condurre a riconoscerla senz’altro contraria alla Costituzione col risultato di far venir meno il poco già attuato” (sent. n. 149/83 e, in modo simile, per es. le precedenti sentt. nn. 14/72, 35 e 58/73, 125/75 e le successive sentt. nn. 164/85, 2/86 e così via).<br />
L’interpretazione della disposizione finalistica (di scopo) costituzionale è in tal modo “relativizzata” e, in definitiva, rimessa alla discrezionalità legislativa.<br />
Anche sotto questo profilo, dunque, la posizione istituzionale dell’interprete “privilegiato” (Corte costituzionale), unitamente alla natura di disposizioni di principio o di scopo (certamente ricorrenti e prevalenti in Costituzione), depongono ad innegabile favore per la tesi della “specificità” della interpretazione costituzionale. </p>
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<p align=right>pubblicato il 21.11.2006</p>
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<p>Note</p>
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		<title>In astratto o in concreto?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/in-astratto-o-in-concreto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-astratto-o-in-concreto/">In astratto o in concreto?</a></p>
<p>Nutro qualche dubbio sulla possibilità – asserita dalla Corte – di considerare la sent. 457/99 e l’ord. 343/03 (e ancor meno la citata sent. 221/02) in linea di rigorosa continuità (come mi riprometto di dimostrare in seguito ed in altra sede), come premesse («non sussistendo alcuna valida ragione per discostarsi</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-astratto-o-in-concreto/">In astratto o in concreto?</a></p>
<p>Nutro qualche dubbio sulla possibilità – asserita dalla Corte – di considerare la sent. 457/99 e l’ord. 343/03 (e ancor meno la citata sent. 221/02) in linea di rigorosa continuità (come mi riprometto di dimostrare in seguito ed in altra sede), come premesse («non sussistendo alcuna valida ragione per discostarsi da tale orientamento …») di quanto «ribadito» nella presente sentenza, ossia che «il conflitto avverso atto legislativo è sollevabile, di norma, da un potere dello Stato solo a condizione che non sussista la possibilità, <i>almeno in astratto</i>, di attivare il rimedio della proposizione della questione di legittimità costituzionale nell&#8217;ambito di un giudizio comune» (rilievo aggiunto). Ma tutte e tre le decisioni che la Corte richiama sono rivolte ad evitare una indiscriminata duplicità di rimedi (ricorso in conflitto e giudizio incidentale) contro l’illegittimità di un atto legislativo e si sottolinea che l’esperibilità del conflitto è da escludersi «nella normalità dei casi» (sent. 457/99) ovvero quando «non esista un giudizio nel quale tale norma debba trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la questione incidentale sulla legge» (sent. 221/02 e ord. 343/03). Solo che nella decisione <i>de qua</i> si precisa che la condizione per ammettere il conflitto è «che non sussista la possibilità, <i>almeno in astratto</i>, di attivare il rimedio della proposizione della questione …» (rilievo aggiunto).<br />
Ma che significa «almeno in astratto»? Che si vuole asserire l’inammissibilità del conflitto anche se la <i>quaestio legitimitatis</i> sia soltanto o perfino astrattamente ipotizzabile, anche se poi concretamente inesperibile? Ma allora non si sarebbe dovuto dire «almeno in astratto», bensì si sarebbero dovute adoprare altre espressioni, quali, per es., «perfino in astratto», «anche se solo in astratto», … . Con la conseguenza di un concreto annullamento della possibilità di esperire il conflitto su leggi.<br />
A meno che &#8211; <i>errore per errore</i> -, l’erroneo sintagma adoprato, «almeno in astratto», non vada inteso proprio in senso contrario – e certo rovesciando l’intendimento della Corte – ossia nel senso logico di «almeno in concreto».<br />
In altri termini, la condizione per ammettere il ricorso per conflitto contro atto legislativo dovrebbe contemplare l’impossibilità, almeno in concreto, di proporre la <i>quaestio legitimitatis</i>. Perché in astratto quest’ultima possibilità è sempre esperibile. In astratto, anche nei confronti di una norma temporanea si può sollevare la <i>quaestio</i>. Mentre il vero problema è di ammettere che almeno per le leggi per cui, in concreto, è difficile o praticamente impraticabile il giudizio incidentale, sia esperibile il ricorso per conflitto per lesione delle proprie attribuzioni istituzionali.</p>
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<p>Note</p>
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