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	<title>Francesco Rubbia Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Francesco Rubbia Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Discrezionalità delle commissioni di concorso ed osservanza dei parametri di valutazione previsti dalla normativa di settore</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:19:58 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/discrezionalita-delle-commissioni-di-concorso-ed-osservanza-dei-parametri-di-valutazione-previsti-dalla-normativa-di-settore/">Discrezionalità delle commissioni di concorso ed osservanza dei parametri di valutazione previsti dalla normativa di settore</a></p>
<p>SOMMARIO: 1.- Il rapporto esistente tra estensione dell’obbligo di motivazione nelle procedure concorsuali ed i parametri di riferimento previsti dalla normativa di settore. 2. &#8211; La fattispecie affrontata dal T.A.R. Puglia. 3.- La sussistenza dell’interesse ad impugnare anche il giudizio di idoneità relativo ad altri candidati nelle procedure di valutazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/discrezionalita-delle-commissioni-di-concorso-ed-osservanza-dei-parametri-di-valutazione-previsti-dalla-normativa-di-settore/">Discrezionalità delle commissioni di concorso ed osservanza dei parametri di valutazione previsti dalla normativa di settore</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/discrezionalita-delle-commissioni-di-concorso-ed-osservanza-dei-parametri-di-valutazione-previsti-dalla-normativa-di-settore/">Discrezionalità delle commissioni di concorso ed osservanza dei parametri di valutazione previsti dalla normativa di settore</a></p>
<p>SOMMARIO: 1.- <a href="#_ftn1.">Il rapporto esistente tra estensione dell’obbligo di motivazione nelle procedure concorsuali ed i parametri di riferimento previsti dalla normativa di settore.</a> 2. &#8211; <a href="#_ftn2.">La fattispecie affrontata dal T.A.R. Puglia.</a> 3.- <a href="#_ftn3.">La sussistenza dell’interesse ad impugnare anche il giudizio di idoneità relativo ad altri candidati nelle procedure di valutazione comparativa.</a> 4.- <a href="#_ftn4.">La valutazione dei titoli prodotti dai candidati ed il fenomeno delle edizioni provvisorie.</a> 5.- <a href="#_ftn5.">La valutazione dell’attività d’insegnamento e della prova didattica.</a> 6.- <a href="#_ftn6.">La motivazione del giudizio finale espresso a maggioranza ed i suoi rapporti con i giudizi individuali dei commissari dissenzienti.</a></p>
<p><a name="_ftn1.">1.</a>&#8211; La sentenza del T.A.R. Puglia in rassegna (Pres. ed Est. Ferrari) si segnala per la dovizia di argomentazioni &#8211; oltre che per il coraggio &#8211; con il quale affronta un tema particolarmente delicato e complesso, qual’è il sindacato sui giudizi di idoneità previsti dal nuovo sistema di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori.</p>
<p>Saltando a piè pari lo schema classico della giurisprudenza amministrativa, la quale talvolta si trincera dietro il comodo rifugio della natura discrezionale del giudizio, il T.A.R. Puglia scende analiticamente ad esaminare le valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice per raffrontarle con la normativa di riferimento, superando così le secche della insindacabilità delle valutazioni discrezionali delle commissioni di concorso, sulle quali molte sentenze in materia spesso si arenano.</p>
<p>Il T.A.R. Puglia finisce in tal modo per affermare un importante principio che, quantunque non formalmente enunciato, permea l’intero tessuto argomentativo della sentenza, e cioè che il giudizio espresso dalle commissioni di concorso &#8211; specie di quelli per i quali la normativa di settore prevede dei giudizi analitici correlati alla valutazione di determinati parametri &#8211; va adeguatamente motivato senza utilizzare formule di stile o (peggio) false attestazioni non rispondenti alla realtà dei fatti. </p>
<p>La natura discrezionale tecnica del giudizio espresso dalle commissioni dei concorsi, quindi, non può essere utilizzata per evitare una motivazione che, conformemente ai canoni usuali, non può essere inadeguata, illogica ed incongrua e che comunque cerchi farisaicamente di giustificare in qualche modo delle decisioni, prese in altre sedi, che prescindono dalle effettive qualità dei candidati.</p>
<p>Negli ultimi tempi, specie a seguito dell’intervento di qualificata dottrina <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a> e di una argomentata sentenza del TAR Veneto <a name="_ftn2S"><a href="#_ftn2">[2]</a>, si è riaperto il dibattito, evitato dalla Corte costituzionale con l&#8217;<a href="/ga/id/2000/11/696/g">ordinanza n. 46/2000</a>, in ordine alle modalità di attuazione ed all’estensione dell&#8217;obbligo di motivare le valutazioni delle prove delle procedure concorsuali.</p>
<p>Non è questa l’occasione per proseguire il dibattito sul problema, la cui soluzione implica considerazioni che esulano dai limiti del presente scritto.</p>
<p>Tuttavia va rilevato che, come dimostra anche l’andamento della vicenda affrontata dal T.A.R. Puglia con la sentenza in rassegna, quanto più sono precisi i parametri previsti dalla normativa di settore alla stregua dei quali le commissioni dei concorsi pubblici debbono esprimere il proprio giudizio, tanto più esteso può essere il sindacato del Giudice amministrativo sull’operato delle commissioni di concorso. </p>
<p>In ogni caso, ridurre il giudizio espresso da queste ultime ad una mera espressione numerica, priva di riscontri, finirebbe per precludere di fatto tale sindacato, con conseguenze nefaste sul regolare andamento dei concorsi pubblici. Nè sembra che considerazioni di carattere pratico (quali ad es. l’elevato numero dei concorrenti) possano giustificare una sensibile riduzione (rectius: l’eliminazione) delle garanzie giurisdizionali che da Silvio Spaventa in poi il nostro ordinamento ha inteso sempre più accordare agli interessi legittimi.</p>
<p>Ciò detto in linea generale, può passarsi ad esaminare la vicenda dalla quale muove la sentenza in rassegna, non senza una necessaria considerazione preliminare, atta non già a sminuire la importanza della pronuncia in discorso, ma ad evidenziare i suoi connaturali limiti: la sentenza in rassegna, pur offrendo un esempio significativo del modo in cui sono state applicate le regole dei concorsi universitari, interviene per così dire “a valle” di un problema, che, come evidenziato in altri contributi pubblicati nella presente rivista <a name="_ftn3S"><a href="#_ftn3">[3]</a>, trova la sua origine “a monte”, nelle regole fissate dal legislatore.</p>
<p>L’avere previsto infatti, ad esempio, che le commissioni dei concorsi universitari si formano non in base ad una scelta casuale (qual’è il sorteggio tra tutti gli aventi titolo) ma ad elezioni, finisce per condizionare ab origine l’esito della procedura concorsuale stessa. </p>
<p>Sotto questo profilo la sentenza in rassegna, pur ponendo degli importanti “paletti” entro i quali va ricondotto il potere tecnico-discrezionale della commissioni dei concorsi universitari, finisce per intervenire sugli effetti prodotti dall’attuale sistema, piuttosto che sulle sue cause, le quali trovano origine e ragione, in generale, nelle attuali regole dei concorsi universitari e, in particolare, nei meccanismi previsti per la formazione delle commissioni esaminatrici.</p>
<p><a name="_ftn2.">2.</a>&#8211; Come risulta dalla parte espositiva della sentenza in rassegna, il ricorso nella specie era stato proposto da un ricercatore universitario confermato dal 1984 nel settore scientifico-disciplinare “N01X: diritto privato&#8221; e dal 1990 docente di discipline privatistiche e commercialistiche nelle Facoltà di economia e commercio (ora, di economia) dell&#8217;Università di Bari e Lecce.</p>
<p>Tale ricercatore aveva chiesto di partecipare alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato presso la Facoltà di economia dell’Università di Bari per il settore scientifico&#8209;disciplinare N01X (Diritto privato) ed aveva allegato alla sua domanda di partecipazione, oltre al curriculum dal quale risultava l&#8217;attività didattica svolta, alcune pubblicazioni ed in particolare una monografia edita da tempo.</p>
<p>Il ricercatore, che era stato ammesso a sostenere la prova didattica prevista, era stato poi dichiarato non idoneo, mentre l’idoneità era stata attribuita a due candidati i quali non avevano mai svolto attività di insegnamento, essendosi il primo limitato ad integrare le commissioni di esame in qualità di cultore della materia, mentre il secondo seguiva un dottorato di ricerca, ancora non concluso.</p>
<p>I candidati dichiarati idonei avevano prodotto un lavoro monografico a testa; entrambe le monografie non risultavano edite da alcuna casa editrice ma erano state stampate da una copisteria, a cura degli stessi autori, nel mese di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. Uno dei lavori, in particolare, era stato prodotto addirittura con il titolo errato: la parola “contratti” era stata riportata nel titolo come “contatti”.</p>
<p>Nel corso della prova didattica inoltre era stato rilevato, da parte di un commissario, che uno dei candidati dichiarati poi idonei a ricoprire un posto di professore associato aveva dimostrato &#8220;di non possedere padronanza della materia”; in particolare, come si legge nella motivazione della sentenza, lo stesso commissario si era espresso “in termini durissimi”, dato che aveva rilevato che il candidato in questione “sovrappone contratti di scambio, onerosi e corrispettivi&#8230;confonde anche comunione di scopo e di godimento&#8230;non ha chiara la nozione di causa&#8230;ha incertezze pure nella forma&#8230;”.</p>
<p>Nonostante ciò, nel giudizio collegiale risultava che dalla prova didattica sarebbero emerse &#8220;la conoscenza delle tematiche in oggetto e le capacità espositive” e la commissione di concorso aveva attribuito l’idoneità al candidato in questione.</p>
<p>Avverso il giudizio di non idoneità che gli era stato attribuito nonché contro il giudizio di idoneità attribuito ad altri 3 concorrenti, il ricercatore in questione aveva proposto ricorso.</p>
<p><a name="_ftn3.">3.</a>&#8211; Il T.A.R. Puglia ha preliminarmente esaminato due eccezioni preliminari che erano state avanzate dalle parti resistenti, affermando che: </p>
<p>a) nella procedura comparativa per la copertura di posti di professore, il candidato dichiarato non idoneo allo svolgimento delle corrispondenti funzioni è pienamente legittimato a contestare nella sede giurisdizionale non solo il giudizio negativo reso nei suoi confronti, ma anche quello, di segno positivo, espresso nei riguardi dei vincitori e, per quest&#8217;ultima parte, l&#8217;interesse (strumentale al rinnovo della procedura selettiva) permane anche se le censure da lui dedotte avverso la valutazione che direttamente lo riguarda dovessero risultare in tutto o in parte infondate;</p>
<p>b) il ricorso, ove rivolto a denunciare non vizi che inficiano la procedura nella sua interezza, ma piuttosto la distorta applicazione dei criteri selettivi previsti dal bando e dalla normativa sovraordinata, può essere rigettato nei confronti di un singolo vincitore rispetto alla cui posizione le censure dedotte risultino infondate o non pertinenti, ed essere invece contestualmente accolto nella parte in cui è volto a a denunciare palesi irregolarità commesse dall&#8217;organo collegiale in favore di altri concorrenti, con conseguente annullamento dei soli giudizi espressi nei loro riguardi e delle successive determinazioni assunte in favore di questi ultimi. </p>
<p>Ha osservato il TAR Puglia, per ciò che concerne il primo principio affermato, che il nuovo sistema dei concorsi universitari previsto dalla recente riforma comporta una procedura di valutazione espressamente qualificata dal legislatore come “comparativa&#8221;, nella quale, quindi, il raffronto fra posizioni diversificate è in re ipsa e può risultare viziato per effetto della sottovalutazione e/o della sopravalutazione di talune di esse.</p>
<p>Non si tratta quindi di un giudizio di merito assoluto, ma di un giudizio comparativo, il quale implica il raffronto tra le qualità dimostrate ed i titoli prodotti dai candidati.</p>
<p>Il giudizio di non idoneità attribuito ad un determinato candidato non impedisce a quest’ultimo di contestare anche il giudizio di idoneità attribuito ad altri candidati, atteso che la sopravvalutazione delle qualità e dei titoli dei candidati dichiarati idonei può refluire anche sul giudizio di non idoneità attribuito al ricorrente.</p>
<p>A questa considerazione, di carattere indubbiamente prevalente, ne vanno aggiunte altre due, di importanza non secondaria: </p>
<p>a) l’eventuale dimostrazione che sono stati sopravvalutati i titoli e le qualità di determinati candidati può costituire un indice abbastanza significativo del difetto di imparzialità della commissione di concorso e può rappresentare spesso la cartina di tornasole delle illegittimità commesse dalle commissioni di concorso; è evidente infatti che, in una procedura di valutazione comparativa, ad una sopravvalutazione dei titoli e delle qualità di determinati candidati si accompagna solitamente una sottovalutazione delle qualità e dei titoli dei candidati da eliminare; </p>
<p>b) non può comunque sottovalutarsi l’interesse strumentale del concorrente dichiarato non idoneo ad una ripetizione della prova di concorso, la quale, pur in presenza di un potere discrezionale conferito alla commissione, non può che svolgersi alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge e meglio precisati dal G.A. con la sua pronuncia di annullamento.</p>
<p>D’altra parte, limitare &#8211; come nella specie le parti resistenti richiedevano &#8211; lo scrutinio di legittimità al solo giudizio di idoneità espresso dalla commissione, finirebbe per lasciare fuori dall’oggetto del giudizio l’operato complessivo della commissione e prive della sanzione dell’annullamento le illegittimità eventualmente commesse. </p>
<p>Il principio appena esposto, che trova sicuro argomento testuale nel fatto già rilevato che si tratta di una procedura di valutazione comparativa, va conciliato coi diversi principi fondamentali della domanda e dell’interesse a ricorrere.</p>
<p>In base a questi ultimi due principi, è stato altresì affermato che nell’ipotesi in cui il ricorrente non abbia mosso specifiche censure avverso il giudizio di idoneità riguardante un candidato, ovvero nel caso in cui le censure nei confronti del medesimo candidato si rivelino infondate, l’annullamento degli atti che deriva dall’accoglimento del ricorso non può essere disposto anche nei confronti di quest’ultimo candidato idoneo, ove il ricorso sia rivolto a denunciare non già vizi che inficiano la procedura nella sua interezza, ma piuttosto la distorta applicazione dei criteri selettivi previsti dal bando e dalla normativa sovraordinata.</p>
<p>Il ricorso, del resto, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, si compone di tante azioni quanti sono i motivi di ricorso. L’eventuale mancanza e/o infondatezza dei motivi riguardanti un determinato candidato ritenuto idoneo non può quindi refluire sulla validità e fondatezza dei motivi dedotti nei confronti degli altri candidati dichiarati idonei.</p>
<p>Conseguentemente nella specie è stato ritenuto che, essendo stata lamentata la distorta applicazione dei criteri selettivi previsti dal bando e dalla normativa sovraordinata, ma non avendo il ricorrente mosso alcuna specifica censura nei confronti di un terzo candidato dichiarato idoneo, l’accoglimento del ricorso non poteva comportare effetti anche nei confronti di quest’ultimo.</p>
<p><a name="_ftn4.">4.</a>&#8211; La parte più interessante della sentenza è quella nella quale il T.A.R. Puglia finisce per raffrontare i parametri generali fissati dalla normativa di settore con i giudizi e le valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice.</p>
<p>Per ciò che concerne la fase di valutazione dei titoli prodotti dai candidati, è stato innanzitutto affermato che l’attuale normativa (D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117), nel fare riferimento alla &#8220;collocazione editoriale” delle pubblicazioni prodotte nei concorsi per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, ha inteso stabilire che l&#8217;opera del candidato, per poter formare oggetto di valutazione, deve essere stata pubblicata da un editore, per esso intendendosi secondo il linguaggio comune colui che non si limita a stampare o a far stampare un&#8217;opera altrui, ma che ne cura anche la distribuzione e la divulgazione. Non costituisce quindi pubblicazione valutabile a fini concorsuali, secondo una scelta insindacabile del legislatore, quella che non abbia un editore. </p>
<p>Tale principio finisce per censurare la pratica delle “pubblicazioni provvisorie” (talvolta denominate anche come pubblicazioni “alla macchia”), sulla base delle quali sono state conferite tante cattedre universitarie. </p>
<p>Si tratta di lavori, spesso incompleti, che vengono prodotti nell’imminenza della scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande, non pubblicati da alcun editore e che, talvolta prodotti più per conseguire il posto piuttosto che per autentiche motivazioni scientifiche, spesso non vedranno la luce in versione definitiva e che comunque, anche quando saranno finalmente diffusi, avranno ormai conseguito il risultato in funzione del quale erano stati prodotti.</p>
<p>In altri sistemi si richiede per i concorsi universitari la valutazione dell’impact factor <a name="_ftn4S"><a href="#_ftn4">[4]</a> e cioè dell’impatto che un determinato lavoro ha avuto nell’abito scientifico, valutabile in modo obiettivo attraverso il numero di citazioni che poi ha avuto il lavoro nelle più importanti riviste del settore. L’impact factor presuppone ed implica che il lavoro non sia pubblicato a ridosso del concorso, ma qualche tempo prima, in modo da consentire una sua ponderata valutazione da parte della comunità scientifica.</p>
<p>Il nostro sistema, pur non prevedendo l’impact factor, richiede tuttavia &#8211; come ricordato dal T.A.R. Puglia &#8211; che i lavori abbiano una collocazione editoriale e siano quindi diffusi da una casa editrice, in modo tale da assicurarne la valutazione da parte dell’intera comunità scientifica e non solo da parte delle singola commissione di concorso.</p>
<p>Affinché un lavoro sia pienamente valutabile non è sufficiente quindi la consegna delle copie d’obbligo prevista dalle leggi sulla stampa, ma è necessario altresì, non solo per la serietà della pubblicazione, ma anche il controllo da parte della comunità scientifica, che esso sia anche diffuso adeguatamente tramite una casa editrice. </p>
<p>La diffusione dei lavori è tanto più necessaria nell’attuale sistema dei concorsi, il quale, com’è stato giustamente rilevato, è “parcellizzato”, non essendo più previsto un concorso unico che viene seguito dalla intera comunità scientifica del settore di appartenenza, ma da tanti concorsi quante sono le Università, i quali &#8211; necessitate cogente &#8211; sfuggono all’attenzione dei più. Di qui la necessità, oggi ancor più evidente, che i lavori siano conosciuti dalla comunità scientifica prima dell’espletamento del concorso e che siano adeguatamente diffusi in modo da consentire una loro valutazione.</p>
<p>Anzi, secondo il T.A.R. Puglia, il prestigio della casa editrice che assicura la diffusione del lavoro, la rilevanza scientifica dell&#8217;attività da essa svolta e il giudizio dalla stessa espresso, implicito nell&#8217;aver accettato di dare alla stampa il lavoro del candidato, costituiscono elementi di cui la commissione di concorso deve tener conto, unitamente agli altri egualmente codificati (originalità, innovatività, rigore metodologico, ecc.), nell&#8217;esprimere il parere di propria competenza. </p>
<p>Alla stregua del principio il T.A.R. ha rilevato nella specie che le pubblicazioni presentate da due concorrenti dichiarati idonei erano state stampate da una copisteria, a cura degli stessi autori, nel mese di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, non avevano un editore né erano già stati diffuse all&#8217;interno della comunità scientifica; tali pubblicazioni, pertanto, non potevano considerarsi valutabili, a nulla rilevando che erano state consegnate le copie d’obbligo.</p>
<p>Nel caso in questione peraltro la frettolosità con la quale erano state predisposte le edizioni provvisorie era resa eclatante dal fatto che perfino il titolo di una di esse era affetto da un evidente errore (essendo stato fatto riferimento, nel titolo stesso, ai “contatti”, piuttosto che ai “contratti”).</p>
<p>Di contro, secondo lo stesso T.A.R. Puglia, la originalità dell’argomento affrontato da un lavoro non è costituito dal semplice fatto che, cronologicamente, il lavoro stesso ha affrontato per primo l’argomento (anzi, direbbe Popper <a name="_ftn5S"><a href="#_ftn5">[5]</a>, “il problema”), ma dalla più pregnante circostanza che il problema stesso ha trovato per la prima volta una soluzione appagante nell’ambito scientifico.</p>
<p><a name="_ftn5.">5.</a>&#8211; Non meno rilevanti sono i principi espressi dal TAR Puglia in materia di valutazione dell’attività d’insegnamento e della prova didattica prevista per il concorso de quo.</p>
<p>Per ciò che concerne l’attività didattica, essa non può essere solo affermata, ma va adeguatamente dimostrata.</p>
<p>Nella specie il T.A.R. ha rilevato che nei giudizi espressi da alcuni commissari era stata data per svolta da parte dei due candidati dichiarati idonei una attività didattica che in realtà era inesistente.</p>
<p>Lo stesso T.A.R. ha peraltro censurato “l&#8217;estrema gravità del comportamento tenuto dalla commissione” atteso che, nel caso in esame, il contrasto fra i suoi componenti non rifletteva valutazioni diverse (e sempre legittime) di un determinato fatto &#8209; id est la qualità dell&#8217;attività didattica svolta dai candidati &#8209; ma l&#8217;esistenza stessa del fatto, cioè l&#8217;effettivo svolgimento dell&#8217;attività di insegnamento, negato decisamente da un commissario in assenza della indispensabile documentazione probatoria, taciuto da altro commissario e riconosciuto invece dagli altri tre componenti, ma con formulazioni ambigue e prive di qualsiasi riscontro documentale.</p>
<p>La conclusione che il Collegio ha tratto è che, all&#8217;interno della commissione, “qualche componente ha attestato circostanze non veritiere ed un altro ha taciuto, pur essendo obbligato ex lege ad esprimere il proprio giudizio”. </p>
<p>Per quanto concerne invece la prova didattica e quella della discussione dei titoli prevista per i giudizi di idoneità a professore associato, il T.A.R. &#8211; pur dando atto che i singoli giudizi espressi dai commissari trovano composizione nel giudizio collegiale che viene poi espresso dalla maggioranza dei commissari, ha affermato l’importante principio secondo cui nel caso in cui sia stato espresso da parte di un commissario un giudizio del tutto negativo sull’andamento della prova, che fa riferimento a precise lacune, la maggioranza della commissione non può sbrigativamente ed immotivatamente disattenderlo, ma deve indicare le ragioni per le quali le lacune evidenziate non sono significative o comunque rilevanti.</p>
<p>In sede collegiale infatti i giudizi individuali sono naturalmente destinati ad essere assorbiti da quello finale, ma la ragionevolezza di quest’ultimo &#8209; che costituisce il ristretto ambito entro il quale il giudice amministrativo può esercitare il proprio sindacato di legittimità &#8209; è necessariamente condizionata dalla sua intrinseca capacità di superare, motivatamente, le voci di dissenso, specie quando queste ultime afferiscono a qualità fondamentali del candidato alla cattedra universitaria.</p>
<p>Nella specie, come già detto, nel corso della prova didattica era stato rilevato, da parte di un commissario, che uno dei candidati dichiarati poi idonei a ricoprire un posto di professore associato aveva dimostrato “di non possedere padronanza della materia”; in particolare, come rilevato dal TAR, un commissario si era espresso “in termini durissimi”, dato che il candidato in questione “sovrappone contratti di scambio, onerosi e corrispettivi&#8230;confonde anche comunione di scopo e di godimento &#8230; non ha chiara la nozione di causa &#8230; ha incertezze pure nella forma&#8230;”.</p>
<p>Nonostante ciò, nel giudizio collegiale risultava che dalla prova didattica sarebbero emerse &#8220;la conoscenza delle tematiche in oggetto e le capacità espositive” e la Commissione di concorso aveva attribuito l’idoneità al candidato in questione.</p>
<p>La mancanza od insufficienza della motivazione del giudizio finale espresso dalla maggioranza dei componenti, i quali non avevano contestato né controdedotto ai rilievi di uno dei componenti, si traduce quindi in un vizio logico-giuridico che comporta l’illegittimità dello stesso giudizio finale.</p>
<p>Ha aggiunto il T.A.R. Puglia che nella specie la giovanissima età della controinteressata (solo ventisettenne al momento del concorso ed ancora discente in un corso per il conseguimento del dottorato di ricerca) non poteva essere addotta come elemento giustificativo delle lacune conoscitive riscontrate e legittimare un giudizio favorevole sulla futura attitudine all’attività di docenza.</p>
<p><a name="_ftn6.">6.</a>&#8211; Per ciò che concerne il giudizio finale, esso non solo deve contenere una motivazione che tenga conto dei rilievi di qualche commissario dissenziente, ma, a pena di illegittimità, secondo lo stesso TAR Puglia, deve essere sufficiente, non potendosi tradurre in formule di stile tali da rendere impossibile la ricostruzione dell’iter logico-giuridico del giudizio espresso dalla commissione.</p>
<p>In particolare, con riferimento alla fattispecie esaminata, il giudizio finale è stato ritenuto illegittimo non solo perché la maggioranza dei componenti non avevano controdedotto ai rilievi del commissario dissenziente, ma anche perché il giudizio conclusivo reso sulla qualità della produzione scientifica del ricorrente dichiarato non idoneo non si discostava sostanzialmente da quello espresso per altro candidato considerato invece idoneo.</p>
<p>Dal testo della sentenza emerge anche l&#8217;assoluta inadeguatezza dei controlli in atto previsti, dato che, come rilevato espressamente dal T.A.R. Puglia, gli atti del concorso de quo erano stati approvati dal Rettore senza che fosse stato rilevato che, contrariamente a quanto asserito nei giudizi e come risultava invece dal semplice esame del curriculum allegato agli atti approvati, due candidati dichiarati idonei non avevano svolto alcuna attività di insegnamento.</p>
<p>L’annullamento del concorso de quo, ovviamente, come recita il dispositivo, fa salvi i provvedimenti ulteriori dell’Amministrazione. </p>
<p>Molto spesso l’accoglimento dei ricorsi in materia si rivela non solo una vittoria di Pirro per l&#8217;interessato (dato che la commissione, in sede di esecuzione del giudicato, solitamente conferma il giudizio di non idoneità già attribuito al ricorrente, facendo ancor più leva sui poteri discrezionali che sono conferiti alla stessa), ma comporta anche, nel campo accademico, l’automatica iscrizione del ricorrente stesso nel “libro nero”. Si tratta quindi di vittorie spesso dal valore morale, piuttosto che dal significato pratico, non prive di conseguenze perniciose sotto il profilo del possibile sviluppo di carriera. </p>
<p>Tuttavia, come dimostra il ricorso da cui prende le mosse la sentenza in rassegna, anche la morale, così come la legittimità dell’azione amministrativa, ha ancora oggi, nonostante tutto, una qualche importanza. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[1]</a> V. in part. P. Virga, Motivazione del voto negativo delle prove di esame, in questa Rivista, n. 11/2001, <a href="/ga/id/2001/11/594/d">pag. http://www.giustamm.it/articoli/virgap_valutazione.htm.</a></p>
<p><a name="_ftn2"><a href="#_ftn2S">[2]</a> Cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, sent. 21 gennaio 2002 n. 137 &#8211; Pres. ed Est. Baccarini, in questa Rivista Internet, n. 1/2002, <a href="/ga/id/2002/1/1806/g">pag. http://www.giustamm.it/tar1/tarveneto_2002-137.htm</a> ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali. </p>
<p><a name="_ftn3"><a href="#_ftn3S">[3]</a> V. P. Potestio, Rischio di &#8220;accordi&#8221; per i nuovi concorsi, in Il Sole 24 Ore del 13 novembre 1999, riportato nella rassegna stampa della presente Rivista, <a href="/ga/id/2000/0/341/d">pag. http://www.giustamm.it/stampa/rastampa_1999-11-13.htm</a>; M.C. De Cesari, Concorsi: l&#8217;interno vince facile, ivi, <a href="/ga/id/2001/0/741/d">pag. http://www.giustamm.it/stampa/rastampa_2001-08-20.htm</a>; G. Virga, <a href="/ga/id/2001/9/570/d">Le regole dei concorsi universitari</a>, ivi, pag. http://www.giustamm.it/articoli/virgag_concorsi.htm; F. Alberoni, <a href="/ga/id/2001/0/742/d">Ecco cosa ti aspetta se vuoi insegnare all&#8217;Università, in Corriere della Sera del 15 ottobre 2001</a>, riportato nelle rassegna stampa della presente Rivista, pag. http://www.giustamm.it/stampa/rastampa_2001-10-15-2.htm.</p>
<p><a name="_ftn4"><a href="#_ftn4S">[4]</a> Sull’utilizzo dell’impact factor negli Stati Uniti v. il sito dell’Istitute of Scientific Information (ISI), pag. http://www.isinet.com/isi/hot/essays/journalcitationreports/8.html. </p>
<p><a name="_ftn5"><a href="#_ftn5S">[5]</a> Cfr. K. Popper, Alla ricerca di un mondo migliore, Armando ed. 1989, p. 21 ss., secondo cui in particolare in qualsiasi tipo di ricerca si deve cercare di affrontare un problema, non un argomento, da sviscerare nei limiti del possibile, piuttosto che pretendere di risolverlo in termini ultimativi.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Nota a T.A.R. Puglia &#8211; Bari, sez. I, <a href="/ga/id/2002/4/1882/g">sent. 19 febbraio 2002</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/discrezionalita-delle-commissioni-di-concorso-ed-osservanza-dei-parametri-di-valutazione-previsti-dalla-normativa-di-settore/">Discrezionalità delle commissioni di concorso ed osservanza dei parametri di valutazione previsti dalla normativa di settore</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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