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	<title>Francesco Mime Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Commento a CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 3 luglio 2002 n. 305</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-costituzionale-sentenza-3-luglio-2002-n-305/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-costituzionale-sentenza-3-luglio-2002-n-305/">Commento a CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 3 luglio 2002 n. 305</a></p>
<p>La Corte Costituzionale, con la sentenza del 3 luglio 2002 n. 305, ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 139 e 143, terzo comma, regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (t.u. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti pubblici), nella parte in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-costituzionale-sentenza-3-luglio-2002-n-305/">Commento a CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 3 luglio 2002 n. 305</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-costituzionale-sentenza-3-luglio-2002-n-305/">Commento a CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 3 luglio 2002 n. 305</a></p>
<p>La Corte Costituzionale, con la sentenza del 3 luglio 2002 n. 305, ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 139 e 143, terzo comma, regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (t.u. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti pubblici), nella parte in cui, omettendo di prevedere meccanismi di sostituzione di membri effettivi del Tribunale superiore nei casi di astensione obbligatoria, a norma dell’art. 51, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, o in altri casi di legittimo impedimento, precludono la regolare formazione del collegio giudicante, determinando così la lesione, sotto vari profili, degli art. 24, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, che in particolare fissano il principio di diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti davanti ad un giudice terzo ed imparziale nell’ambito del giusto procedimento. </p>
<p> La sentenza della Corte costituzionale ha affermato un principio persuasivo: l’ordinamento, per assicurare l’effettività della funzione giurisdizionale, deve prevedere “meccanismi di sostituzione” dei componenti che debbono astenersi o che comunque siano legittimamente impediti.</p>
<p> L’ordinanza della Corte costituzionale del 20 giugno 2002, n. 261, in questa rivista Internet alla pag. <a href="/ga/id/2002/6/2220/g">http://www.giustamm.it/corte/ccost_2002-06-20-1.htm</a>, ha invece, ritenuto “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia &#8211; dell&#8217;art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l&#8217;esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nel testo sostituito dall&#8217;art. 2 del d. P.R. 5 aprile 1978, n. 204, nella parte in cui non prevede che, in caso d&#8217;impossibilità di comporre il collegio del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale (in ipotesi di astensione od altri impedimenti dei membri regionali), sia possibile sostituire questi ultimi con esperti della sezione consultiva nominati dalla Regione in possesso dei requisiti richiesti per la nomina dei giuristi della sezione giurisdizionale.” Ad avviso della Corte, infatti, “le difficoltà denunciate dal remittente circa la formazione dei collegi giudicanti costituiscono inconvenienti di mero fatto, che, in quanto tali, non possono assumere rilievo nel giudizio di legittimità costituzionale” <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a>. </p>
<p>Ad una prima lettura sembra che le due decisioni della Corte siano in sostanziale contrasto. </p>
<p>Infatti il decreto del Presidente del Consiglio di giustizia per la Regione siciliana del 4 aprile 2001 n. 5, in questa rivista Internet alla pag. <a href="/ga/id/2001/4/1699/g">http://www.giustamm.it/private/cds/cga_2001-5d.htm</a>, aveva sollevato il sopra riferito dubbio di legittimità costituzionale evidenziando che la situazione di paralisi del collegio giudicante dipendeva dall’assenza di “strumenti alternativi”, vale a dire di “meccanismi di sostituzione” dei membri legittimamente impediti. </p>
<p>Basti considerare il richiamo espresso, contenuto nel decreto di remissione, all’art. 25, secondo comma, della l. 27 aprile 1982 n. 186, che, ispirandosi ad un principio generale, prevede che, per i giudizi innanzi al Tar, all’impossibilità di funzionamento dei collegi si possa ovviare con l’invio di magistrati di altro Tar. </p>
<p>In definitiva il menzionato decreto presidenziale di remissione prospetta non solo difficoltà di composizione del collegio ma anche e soprattutto la questione dell’impossibilità di tale composizione per un giudice di secondo grado (C.G.A.) a causa della mancanza di idoneo rimedio, previsto invece per il giudice di primo grado (T.A.R.) in forza del secondo comma del citato art. 25. </p>
<p>In altri termini è pacifico che con il decreto presidenziale di remissione alla Corte n. 5/20012 è stata denunciata l’assenza patologica di norme che consentano la sostituzione dei membri laici del Consiglio di Giustizia amministrativa nel caso di impossibilità di formazione del collegio giudicante, derivante da astensione, ricusazione o legittimo impedimento dei suddetti membri. </p>
<p>Non può, di conseguenza, essere condivisa l’ordinanza n. 261/2002 che ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata, ritenendo inconvenienti di mero fatto le lamentate difficoltà (rectius: impossibilità) di formazione del Collegio giudicante, tanto più poiché l’anzidetta ordinanza si pone in netto contrasto con la persuasiva (successiva) sentenza 305/002.</p>
<p> &#8212; *** &#8212;</p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[1]</a> La Corte cita a proposito i suoi precedenti costituti dall’ordinanza n. 172 del 2001 e dalla sentenza n. 224 del 1999, i quali tuttavia non appaiono pertinenti in quanto non trattano della necessità di previsione di “meccanismi di sostituzione” di membri di collegi giudicanti legittimamente impediti.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CORTE COSTITUZIONALE, <a href="/ga/id/2002/7/2262/g">sentenza 7 luglio 2002, n. 305</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-costituzionale-sentenza-3-luglio-2002-n-305/">Commento a CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 3 luglio 2002 n. 305</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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