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	<title>Francesco Longo Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Francesco Longo Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La nuova disciplina della vendita dei beni di consumo, tra garanzie per l consumatore e responsabilità del venditore.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-disciplina-della-vendita-dei-beni-di-consumo-tra-garanzie-per-l-consumatore-e-responsabilita-del-venditore/">La nuova disciplina della vendita dei beni di consumo, tra garanzie per l consumatore e responsabilità del venditore.</a></p>
<p>Nuova integrazione del Codice Civile in materia di obbligazioni. Dopo la Legge n. 52/96, che introdusse nel libro IV, gli artt. 1469 bis c.c. e ss. in materia di clausole vessatorie nei contratti tra consumatore e professionista, il legislatore nazionale recepisce e specifica nuove e più pregnanti garanzie in materia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-disciplina-della-vendita-dei-beni-di-consumo-tra-garanzie-per-l-consumatore-e-responsabilita-del-venditore/">La nuova disciplina della vendita dei beni di consumo, tra garanzie per l consumatore e responsabilità del venditore.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-disciplina-della-vendita-dei-beni-di-consumo-tra-garanzie-per-l-consumatore-e-responsabilita-del-venditore/">La nuova disciplina della vendita dei beni di consumo, tra garanzie per l consumatore e responsabilità del venditore.</a></p>
<p>Nuova integrazione del Codice Civile in materia di obbligazioni. Dopo la Legge n. 52/96, che introdusse nel libro IV, gli artt. 1469 bis c.c. e ss. in materia di clausole vessatorie nei contratti tra consumatore e professionista, il legislatore nazionale recepisce e specifica nuove e più pregnanti garanzie in materia di vendita di cose mobili. </p>
<p>Il D.lgs. n. 24/02 (in G.U. n. 57-08.03.02 e riportato in calce al presente documento), in attuazione della Direttiva 1999/44/CE, ha inserito gli articoli dal 1519 bis c.c. al 1519 nonies c.c., disciplinanti la vendita dei beni definiti di consumo. Con un operazione di trapianto normativo cui gli operatori del diritto acquisteranno sempre più dimestichezza grazie al meccanismo della legge comunitaria annuale (Legge n. 422/00), l’impianto codicistico che disciplinava il contratto di compravendita è stato integrato con un articolato di forte valenza consumeristica finalizzato ad adeguare ai tempi tutele, garanzie e responsabilità. </p>
<p>In conformità ai principi più volte sanciti dal legislatore comunitario e recepiti in Italia solo con la Legge n. 281/98, l’individuo merita una tutela giuridica specifica e privilegiata allorquando, esclusivamente quale persona fisica, acquisti o utilizzi beni o servizi per scopi non riferibili all&#8217;attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta. </p>
<p>Con il D.lgs. n. 24/02, la consolidata tradizione giuridica europea in materia di diritti del consumatore, di chiara matrice anglosassone, si insinua con decisione nel libro IV del Codice Civile dedicato alle obbligazioni, aprendo la strada ad una serie di inevitabili questioni dottrinali e giurisprudenziali. Certo la nozione classica di vendita (art. 1470 c.c.) ed i concetti di garanzia dai vizi o di buon funzionamento della cosa venduta con relative decadenze e prescrizioni (artt.1490,1495, 1512 c.c), o di mancanza di qualità del bene (art. 1497 c.c.) e conseguente risoluzione del contratto e risarcimento del danno, rappresentano oggi, nonostante l’elaborazione giurisprudenziale di questi anni, un insieme di norme troppo rigide per un mercato sempre più flessibile e variegato. Nell’epoca di una economia inevitabilmente globalizzata, dove all’acquisto di beni complessi, anche a distanza, si collegano prestazioni di assistenza in chiave di fidelizzazione, è necessario ampliare le garanzie per l’acquirente, rafforzandole quanto ai modi ed ai tempi di azione, estendendole eventualmente anche ad altri fondamentali protagonisti della catena distributiva quali il produttore o l’importatore. </p>
<p>E’ significativo che dopo la moneta unica europea l’Ordinamento italiano accolga nello stesso anno la nuova disciplina comunitaria della &#8220;vendita dei beni di consumo&#8221;. </p>
<p>Il neonato art. 1519 bis c.c. chiarisce subito l’ampio raggio d’azione della norma, estendendone le innovazioni anche ai contratti di permuta e somministrazione, nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Il bene di consumo viene poi definito agilmente &#8220;qualsiasi bene mobile, anche da assemblare&#8221;, con esplicita esclusione di cose mobili oggetto di vendite giudiziarie, nonché di acqua, elettricità e gas, sempre che non siano venduti in volumi determinati. </p>
<p>Anche i beni &#8220;usati&#8221;, sono assoggettati agli artt. 1569 bis c.c. e ss., limitatamente ai difetti non derivanti dalla normale usura. L’originario principio della effettiva idoneità all’utilizzo cui il bene è destinato, affermato dall’art. 1490 c.c., viene integrato ed aggiornato dalla riforma del D.lgs n. 24/02 alla luce delle sempre più incisive tecniche di comunicazione e marketing, potenzialmente idonee a trarre in inganno l’acquirente, ritenuto sempre di più contraente debole. Nasce, infatti, con l’art. 1519 ter c.c. il parametro giuridico della conformità del bene alla descrizione fattane dal venditore anche attraverso campioni o modelli. </p>
<p>Più ancora, il venditore è tenuto garantire che l’oggetto della vendita presenti le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore possa &#8220;ragionevolmente aspettarsi&#8221;, anche alla luce delle &#8220;dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura&#8221;. </p>
<p>La cosiddetta pubblicità ingannevole, consacrata dal D.lgs n. 74/92 attuativo della Direttiva 84/450/CEE, da mero oggetto di inibizione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, diviene elemento di difformità del bene dal contratto di vendita. Sarà, pertanto, il venditore a dover dimostrare di non essere a conoscenza della &#8220;dichiarazione&#8221; pubblica, ne di averne avuto la possibilità con l’ordinaria diligenza. A questa ipotesi di &#8220;svincolamento&#8221; della vendita dal messaggio pubblicitario, si affianca il caso in cui la &#8220;dichiarazione&#8221; sia stata rettificata prima, o all’atto della vendita, ma comunque in modo conoscibile dal consumatore salvo il caso in cui la decisione di acquistare il bene non sia stata influenzata dalla &#8220;dichiarazione&#8221;.</p>
<p>Il bene considerato dalla norma è, pertanto, un oggetto parimenti semplice e complesso, non identificabile esclusivamente con prodotti genericamente definibili di &#8220;largo&#8221; consumo. Un concetto recepito appieno dal legislatore nell’art. 1519 ter c.c., ultimo comma, in cui l’imperfetta installazione del bene è considerata, per la prima volta, tra i difetti di conformità dello stesso, sempre che essa sia compresa nel contratto di vendita ed effettuata dal venditore.</p>
<p>Addirittura, con un inciso dalla significativa portata innovativa, la norma sancisce che il difetto di conformità del bene al contratto sussiste anche nell’ipotesi in cui il prodotto sia concepito per essere installato dal consumatore, e tale operazione si svolga in modo scorretto a causa di carenze nelle istruzioni di montaggio. </p>
<p>L’art 1519 quater c.c. elenca dettagliatamente l’ampio ventaglio di diritti riconosciuti al consumatore in presenza di difetti di conformità del bene. </p>
<p>Innanzitutto la responsabilità del venditore è affermata in relazione a qualsiasi difetto. Indipendentemente da qualsivoglia garanzia convenzionale, il consumatore che ravvisi difetti nel bene potrà richiedere la riparazione o la sostituzione entro un congruo termine e senza alcuna spesa riferibile a spedizione, mano d’opera e materiali che si rendessero necessari. </p>
<p>Da sottolineare come tali possibilità siano già concesse all’acquirente dall’art. 1512 c.c., ma solo in presenza di apposito patto di buon funzionamento con il venditore, mentre, per la più generale garanzia per vizi disciplinata dall’art. 1490 c.c., le possibilità fornite dal correlato art. 1492 c.c. si limitano alla sola riduzione del prezzo o risoluzione del contratto, le stesse previste per il consumatore, ma solo in via alternativa, dal D.lgs n. 24/02, come si evince dall’ art. 1519-quater c.c.</p>
<p>Il preciso intento di limitare le possibilità di contenzioso si evidenzia laddove le scelte del consumatore, in presenza di difetti del bene sono graduate secondo una vera e propria scala gerarchica. Il legislatore del 2002, infatti, anche in disaccordo con quanto previsto in via generale dall’art. 1490 c.c., ricollega espressamente la possibilità di chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita del bene di consumo al ricorrere di almeno una di 3 ipotesi ben definite: eccessiva onerosità per il venditore della riparazione o sostituzione, omessa riparazione entro un congruo termine ovvero quando queste, pur effettuate, abbiano arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.</p>
<p>Il sistema di garanzie delineato dagli artt. 1519 bis e ss. prevede quindi che il consumatore denunci al venditore il difetto di conformità del bene entro 2 mesi dalla scoperta, come espressamente sancito dall’art. 1519 sexies; a questo punto l’acquirente potrà accedere alle 4 opzioni previste dall’ art. 1519 quater: riparazione-restituzione o, in via alternativa, riduzione del prezzo-risoluzione. Formalizzata la richiesta il venditore resta obbligato ad attuarla, potendosi rifiutare di riparare o sostituire il bene solo in caso di eccessiva onerosità dell’operazione, valutabile alla luce di tre parametri definiti: valore del bene; entità del difetto; eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti dal consumatore. Al venditore, infatti, sarà sempre possibile proporre soluzioni alternative atte a soddisfare il compratore in conformità a quanto previsto dalla norma. In questo caso l’acquirente potrà accettare formalmente la proposta o respingerla, optando per i rimedi di cui all’art. 1519 quater c.c.</p>
<p>Quasi a compensare le rinnovate responsabilità del venditore, il legislatore gli riconosce all’art. 1519 quinques c.c. un diritto di regresso quando sia responsabile per difetti di conformità imputabili ad azioni od omissioni di terzi. Infatti all’azione di regresso, da esercitarsi entro un anno dalla prestazione a vantaggio del consumatore, potranno essere assoggettati, salvo patto contrario o rinuncia espressa, non solo il produttore, ma anche un precedente venditore della medesima catena distributiva o qualsiasi altro intermediario.</p>
<p>L’art. 1519 sexies c.c. ridisegna completamente i termini e le decadenze predisposte per la garanzia dai vizi. Agli 8 giorni previsti dall’art. 1495 c.c. per la denunzia al venditore, ed ai 30 indicati dall’art. 1512 c.c. quale termine di decadenza in presenza di espressa garanzia di buon funzionamento, la nuova disciplina in materia di vendita di beni di consumo prevede il più lungo temine di 2 mesi dalla data di scoperta del vizio.</p>
<p>Addirittura, se i difetti si manifestano entro 6 mesi dall’acquisto sussiste una presumptio juris che gli stessi esistano dalla consegna. Il venditore è, inoltre, considerato sempre responsabile, ai sensi dell’art. 1519 sexies c.c., quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di 2 anni dalla vendita, termine negozialmente limitabile sino ad 1 anno per i beni usati, come sancito dall’art. 1519 octies c.c.. Prolungato anche il termine prescrizionale dell’azione ex art. 1519 quater c.c. che, per i difetti non occultati dal venditore, passa a 26 mesi dalla consegna del bene, contro i 12 della generale azione di garanzia ex art. 1495 c.c. ed i 6 mesi previsti in presenza di espressa garanzia di buon funzionamento dall’art. 1512 c.c..</p>
<p>Nonostante l’ampliamento dei termini di decadenza e prescrizione dell’azione, sarà comunque opportuno per il consumatore denunciare entro i due mesi dalla scoperta eventuali vizi dell’oggetto della vendita, poiché, qualora questi sia convenuto in giudizio per l’esecuzione del contratto dal venditore, potrà comunque far valere senza alcuna limitazione temporale i diritti riconosciutigli dall’art. 1519 quater c.c..</p>
<p>Esplicite caratteristiche di comprensibilità e chiarezza vengono finalmente prescritte per la garanzia convenzionale offerta dal venditore. L’art. 1519 septies c.c., soddisfacendo una esigenza fortemente sentita anche dagli operatori del diritto, stabilisce che, per i beni di consumo prodotti a partire dal 30 giugno 2002, la garanzia debba indicare in modo chiaro e comprensibile il proprio oggetto con le tipologie di rotture e difetti coperti. Altresì dovranno essere inseriti il nome, la ditta ed il domicilio o la sede di chi offre l’assistenza tecnica, evitando così le diffuse segnalazioni informali del venditore che, spesso, lasciavano il consumatore del tutto privo della possibilità di riparare sostituire il bene.</p>
<p>Al fine di permettere l’effettivo esercizio della garanzia contrattuale, l’art. 1519 septies c.c. ne prevede la redazione in lingua italiana e con caratteri evidenti. Al consumatore è data comunque facoltà di richiedere che la garanzia gli venga fornita per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. </p>
<p>Nel solco di una evoluzione normativa sempre più ispirata a criteri di armonizzazione delle legislazioni nazionali, il diritto consumeristico con gli artt. 1519 bis cc. e ss. compie in Italia un altro importante passo in avanti. Nell’attuale contesto di confusione ed incertezza, che vede i cittadini sempre più assediati nei propri rapporti economici da sollecitazioni e messaggi troppo spesso ingannevoli, il potenziamento delle garanzie originarie, sviluppato in armonia con la pratica modernità della legislazione comunitaria, non può che essere accolto positivamente. Il D.lgs n. 24/02 fornisce ancora una volta all’avvocatura l’occasione di valorizzare concretamente quella tutela giuridica del contraente debole, da sempre momento essenziale della storica funzione sociale del legale italiano.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24, <a href="/cgi-free/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?key=2002-03-08*002G0040*208&#038;flagdispositivo=2&#038;visualizza=1">Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-disciplina-della-vendita-dei-beni-di-consumo-tra-garanzie-per-l-consumatore-e-responsabilita-del-venditore/">La nuova disciplina della vendita dei beni di consumo, tra garanzie per l consumatore e responsabilità del venditore.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Potere di disciplina idraulica e potere urbanistico. Aspetti e problematiche dell’autonomia comunale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/potere-di-disciplina-idraulica-e-potere-urbanistico-aspetti-e-problematiche-dellautonomia-comunale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:26:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/potere-di-disciplina-idraulica-e-potere-urbanistico-aspetti-e-problematiche-dellautonomia-comunale/">Potere di disciplina idraulica e potere urbanistico. Aspetti e problematiche dell’autonomia comunale</a></p>
<p>Sommario 1. Premessa. &#8211; 2. La competenza dell’Autorità di bacino espressione della competenza statale in materia ambientale. – 3. L’incidenza del potere idraulico sulla disciplina edilizia / urbanistica comunale e sugli effetti derivanti dalle convenzioni di lottizzazione. – 4. La posizione della giurisprudenza. &#8211; 5. Sulla natura privatistica delle convenzioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/potere-di-disciplina-idraulica-e-potere-urbanistico-aspetti-e-problematiche-dellautonomia-comunale/">Potere di disciplina idraulica e potere urbanistico. Aspetti e problematiche dell’autonomia comunale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/potere-di-disciplina-idraulica-e-potere-urbanistico-aspetti-e-problematiche-dellautonomia-comunale/">Potere di disciplina idraulica e potere urbanistico. Aspetti e problematiche dell’autonomia comunale</a></p>
<p><b>Sommario<br />
1. Premessa. &#8211;  2. La competenza dell’Autorità di bacino espressione della competenza statale in materia ambientale. – 3. L’incidenza del potere idraulico sulla disciplina edilizia / urbanistica  comunale e sugli effetti derivanti dalle convenzioni di lottizzazione. – 4. La posizione della giurisprudenza. &#8211; 5. Sulla natura privatistica delle convenzioni di lottizzazione. &#8211; 6. Il problema partecipativo del Comune nella formazione del Piano di tutela idraulica. &#8211; 7. Conclusioni.<br />
</i><br />
<i>1. Premessa<br />
</i>1.1. </b>Con il presente intervento si vogliono porre degli elementi di riflessione in ordine al delicato problema inerente al rapporto tra interesse alla tutela dell’ambiente, sotto il profilo della tutela al corretto assetto idraulico del territorio, e quello più generale, di carattere urbanistico di governo del medesimo [1]; ciò al fine di individuare le reciproche interferenze , nonché le eventuali interdipendenze [2]. <br />
Si tratta, pertanto, di stabilire, senza con ciò avere peraltro una pretesa esaustiva su tale delicato argomento, in che termini l’attività edilizia che incide sul territorio modificandone gli aspetti e, quindi, con effetti urbanistici [3], risulti condizionata.<br />
Il che è destinato a tradursi nell’individuazione dell’estensione del potere di intervento riconosciuto all’Autorità Idraulica, ora Autorità di Bacino, che era previsto dalla legislazione nazionale vigente, in particolare dall’art. 17 della L. n. 183 del 1989[4], ed ora dall&#8217;art. 63 del D. L.vo n. 152 del 2006, in relazione all&#8217;art. 65[5] del medesimo D. L.vo, che disciplina la portata, le finalità ed il contenuto del c.d. Piano di Bacino[6]<b>.</b> <br />
Questo rappresenta lo strumento di tutela e controllo idraulico per eccellenza interessante un determinato territorio, ciò in relazione alle esigenze della medesima tutela idraulica, in quanto il Piano di Bacino è inevitabilmente interessato ed esteso in ragione ai corpi idrici oggetto di regolamentazione.<br />
Il che è destinato a riguardare la problematica di quale sia l&#8217;effettiva estensione del potere di cui l’Autorità idraulica è titolare. Essa è, infatti, un soggetto dotato di poteri pubblicistici esplicantesi, tra l’altro, attraverso la predisposizione di un apposito Piano; incidendo e condizionandone la distinta regolamentazione edilizio/urbanistica fissata dai singoli Comuni, il cui territorio venga ad essere compreso nell’ambito del piano di tutela idraulica. Dal momento che le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno efficacia immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di Bacino, ai sensi dell&#8217;art. 65, comma 4 del D. L.vo n. 152/2006.<br />
Il che è destinato a condizionare l&#8217;autonomia regolamentare riconosciuta in capo ai Comuni ai sensi dell&#8217;art. 3 del D. L.vo n. 267 del 2000. Dal momento che tale potestà è comunque destinata ad esplicarsi nell&#8217;ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato.<br />
Il che non confligge con i poteri di autonomia riconosciuti all&#8217;Ente locale. In quanto autonomia e poteri sono, comunque, destinati ad esplicarsi nell&#8217;ambito dei principi di unità della Repubblica, ex art 5 [7].</p>
<p><i><b>2. La competenza dell’Autorità di bacino espressione della competenza statale in materia ambientale.</b></i><br />
<b>2.1. </b>Ora, merita di essere ricordato che in virtù del principio fissato dall’allora vigente art. 17 della L. n. 187 del 1989, veniva attribuito all’Autorità amministrativa, Autorità di Bacino, un potere di valutazione delle situazioni sulla scorta dell’esercizio del quale vengono individuate le relative priorità, oggi sostituito dall&#8217;art. 65, comma 4 del D. L.vo n. 152/2006 cit.<br />
In particolare, l’interferenza amministrativa, determinata dall’esigenza di tutelare l’interesse idraulico, è suscettibile di manifestarsi attraverso la fissazione, per le zone rientranti all’interno delle previsioni degli strumenti giuridici di tutela idraulica (quale, più specificatamente, il piano per l’assetto idrogeologico del bacino), di una propria disciplina vincolistica.<br />
Ciò, lo si ricava: <B>I. </B>dal<b> </b>contenuto dell’art. 65 citato e, originariamente dall&#8217;art. 17, comma 5, della L. n. 183 del 1989, che si presenta diretto a regolamentare ogni intervento costruttivo, suscettibile di essere eseguito all’interno dei confini (appunto) del piano di difesa idraulica. Inutile dire che le possibilità di modifica territoriale sono graduate in relazione al rilevato grado di pericolosità idraulica di quella certa zona; <B>II. </B>dal comma 3, lett. a) dell&#8217;art. 65 del D. L.vo cit.,<b> </b>secondo cui “3. Il Piano di bacino, in conformità agli indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all&#8217;articolo 63, comma 4, realizza le finalità indicate all&#8217;articolo 56 e, in particolare, contiene, unitamente agli elementi di cui all&#8217;Allegato 4 alla parte terza del presente decreto: a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonchè dei vincoli, relativi al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”; originariamente l&#8217;abrogato art. 17 della L. n. 183/1999 attribuiva alle Regioni il compito di emanare <i>“… le disposizioni concernenti l’attuazione del Piano – </i>quello di bacino<i> – nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli Enti territorialmente interessati al Piano di Bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico”</i>. Ed è, appunto, in relazione a ciò che andava coordinata la recente successiva legislazione regionale in materia urbanistica che espressamente subordinava l’esercizio del potere pianificatorio comunale al rispetto delle previsioni del Piano di tutela idraulica[8].<br />
Sotto questo secondo angolo visuale, si attribuiva alla competenza della Regione l’attuazione del Piano di Bacino in sede amministrativa, predisposto dall’Autorità idraulica. Oggi, invece, con l&#8217;art. 65, comma 4, cit. viene attribuito direttamente al Piano di Bacino il potere di intervenire in forma vincolante nei confronti dei diversi Enti pubblici, Comuni inclusi. Il che, tenuto conto del contenuto del titolo V della Costituzione avvenuta con Legge costituzionale n. 1 del 2003, e ora dalla stessa L.R. n. 5/2007, si pone in termini coerenti con la distribuzione delle competenze legislative, tra Stato e Regione, fissata in Costituzione con la citata riforma del Titolo V ed il relativo art. 117 che assegna, appunto, la disciplina legislativa della materia ambientale alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. [9] Se, pertanto, il profilo ideologico della riserva assoluta, sia pure non formale, di legge (statutale) in campo ambientale, deve verosimilmente farsi risalire all’esigenza di ricondurre ad unità la congerie normativa vigente, nonché alla necessaria attribuzione della materia ambientale all’esclusiva competenza legislativa statuale, quale organico fondamento del diritto ambientale, in ragione al carattere inevitabilmente sovralocale delle problematiche ambientali. Al tempo stesso, si offre all’interprete la certezza della fonte alla quale far riferimento per l’individuazione della norma da applicarsi al caso concreto, che è in grado di, conseguentemente, limitare la potestà legislativa regionale. [10]<br />
Se attraverso la norma ambientale si esprime il succitato potere sovrano dello Stato – data la particolare natura vincolistica delle norme ambientali –, quel medesimo potere esige che quelle stesse “imposizioni” trovino origine, necessariamente, da una “Autorità” capace di rappresentare l’intera collettività, alla stregua della portata dei problemi e delle situazioni che in campo ambientale si vengono ad affrontare.<br />
Va da sè che, in relazione all’omogeneità degli interessi tutelati dallo Stato, ricorrendo alla norma vincolistica ambientale, nonché alla connessa esigenza che l’applicazione di questa non possa non avvenire, se non in modo uniforme nei confronti di tutti gli appartenenti al medesimo ordinamento, non può, ora, conseguentemente, ammettersi l’esplicazione di un potere normativo di carattere ambientale settoriale, perché territorialmente circoscritto, quale potrebbe, appunto, rivelarsi quello, a questo punto, esercitato da un Consiglio regionale. [11] <br />
Una norma ambientale regionale non potrebbe, infatti, ricevere applicazione ed efficacia nei confronti di tutti i consociati del nostro Paese e, quindi, anche nei confronti di coloro affatto rappresentati dagli appartenenti al Consiglio regionale legiferante in campo ambientale.<br />
Ed è in questo ambito che vanno lette tutte le restrizioni rinvenibili nella regolamentazione vincolistica vigente in materia ambientale e all’attività economica. In particolare, non è inutile evidenziare che l’attività economica, che è libera per dettato costituzionale, può essere certamente sottoposta a limiti e controlli, così come prevede lo stesso art. 41 della Costituzione. Nondimeno, questi limiti e controlli, intanto possono trovare applicazione, in quanto siano espressamente previsti dalla legge. Non anche in virtù di una loro semplice estensione per analogia a casi e situazioni non espressamente previsti a una normativa statale che quei vincoli viene a porre, perché essendo norma che prevede un’eccezione alla regola della libertà, non può trovare applicazione in casi e tempi da essa previsti. [12] <br />
Ciò nondimeno, alle leggi regionali non è precluso realizzare funzioni analoghe a quelle che sono in grado di svolgere le fonti statali secondarie, fissando disposizioni normative attuative di leggi statali. [13] <br />
Sicché, in relazione a questo particolare aspetto della competenza, coerentemente con il disegno costituzionale, allo Stato è riservata la potestà legislativa in campo ambientale, espressa ora con il D. L.vo n. 152/2006; mentre, alla competenza regionale è riservato il relativo potere attuativo, nonché, per tale aspetto delle competenze, il potere/dovere di dare attuazione ed esecuzione al Piano di bacino (la cui portata, in termini di estensione della relativa efficacia, non necessariamente è circoscritta a quella di una sola Regione) predisposto dall’Autorità idraulica, a sua volta, con competenze ultraregionali, in quanto calibrate all’estensione degli interessi che si vanno a disciplinare.  <br />
Si è con ciò abbandonata la precedente ripartizione di competenze legislative in virtù delle quali l’ambiente rientrava nelle competenze legislative ripartite e concrete tra Stato e Regione, [14] fonte in passato di non pochi problemi interpretativi proprio in ragione delle difficoltà di individuare con precisione i confini d’intervento tra le due legislazioni. [15]<b> <br />
2.2</b> L’impianto normativo ha, com’è intuibile, una sua logica positiva. L’interesse tutelato sotteso alla citata disposizione è – si ritiene – ragionevolmente quello coincidente con la sicurezza idraulica del territorio, come suo aspetto di salvaguardia. Inutile dire che, la tutela di detto interesse non può spingersi, ovviamente, neppure con la norma in questione oltre ogni limite [16].<br />
Certo, l’interesse idraulico si pone come interesse primario riconducibile alla stessa tutela dell’ambiente e del paesaggio [17],<b> </b>in quanto destinato a regolamentare la portata ed il flusso dei corsi d’acqua in grado di incidere sul territorio, latamente inteso.<br />
All’Autorità di Bacino viene, quindi, attribuito il potere di esprimere le misure di efficacia dell’omonimo Piano di Bacino senza, peraltro, compromettere la possibilità edificatoria nei confronti delle situazioni con riguardo alle quali sia stato rilasciato il relativo, necessario titolo per poter edificare. [18] <br />
Il che nel concreto si traduce nel consentire che la realizzazione degli interventi edilizi possa avvenire subordinatamente alle valutazioni di compatibilità operate dall’Autorità idraulica, in ragione all’esigenza di tutelare interessi connessi al grado di pericolosità riscontrato nell’ambito del medesimo territorio, in ragione alla presenza di corsi d’acqua che caratterizzano l’ambito territoriale del Piano di Bacino.<br />
Certo, alla stregua di ogni situazione oggetto di protezione giuridica, la sua tutela non è ovviamente assoluta e va armonizzata con gli altri interessi meritevoli di tutela, sia pure posti in posizione gerarchicamente sott’ordinata.  <br />
Ciò significa che l’interesse ambientale tutelato va contemperato con le situazioni giuridiche soggettive inerenti alla distinta materia edilizia, allorché, situazioni di tale natura si presentino all’interno delle zone oggetto della surriferita tutela idraulica perchè ricomprese all’interno del relativo Piano. In quanto, essendo espressione di un potere discrezionale, dovrà manifestarsi coerentemente allo specifico interesse tutelato ed in termini meno afflittivi possibili rispetto agli altri interessi sacrificati. Di guisa che, il punto di equilibrio può essere ragionevolmente proprio questo.<br />
Nel senso che, la misura amministrativa posta per la tutela delle esigenze idrauliche ed incidente sulle modalità edilizio/urbanistiche di utilizzo del territorio si devono presentare idonee a perseguire le esigenze di tutela dell’interesse idraulico tutelato, con il minor sacrificio possibile degli altri interessi in grado di essere compromessi per la salvaguardia del primo. [19] Al tempo stesso, l’intervento prescrittivo riconosciuto dal medesimo Piano, limitativo dell’esercizio dell’attività edilizio/urbanistica, presuppone la sussistenza di una situazione di attualità dell’interesse alla tutela, a fronte di una situazione di oggettiva sofferenza degli interessi e situazioni di salvaguardia e, quindi, di pericolo attuale. [20] <br />
Il che potrebbe, a questo punto, tradursi nella possibilità che il Piano di Bacino la propria efficacia la manifesti, in virtù dell&#8217;art. 65, comma 4 cit., come in realtà avveniva con l&#8217;art. 17, comma 5 dell&#8217;abrogata L. n. 183/1989, solo per quelle situazioni giuridiche soggettive di materia edilizia, per l’esplicazione della quali non sia stato rilasciato il relativo atto abilitativo. Questo, com’è noto, coincide con l’avvenuto rilascio della concessione edilizia, oggi “permesso a costruire”, [21] determinante una situazione di diritto soggettivo, rispetto a quella di interesse legittimo che contraddistingue la situazione che precede il rilascio della concessione edilizia o del permesso a costruire, per quanto tali atti siano espressione dell’esercizio di un’attività amministrativa vincolata. [22] <br />
Come dire che il potere riconosciuto all’Autorità di Bacino potrebbe spiegarsi nel porre delle prescrizioni di piano in grado di consentire l’edificazione solo laddove sia stato rilasciato il relativo atto abilitativo. <br />
Circostanza che con parole diverse verrebbe a tradursi nella possibilità costruttiva laddove sia già sorto il diritto a costruire e, quindi, non vi sia – non solo – la sussistenza di interessi pubblici da valutare, ma neppure l’esercizio di poteri pubblici che verrebbero ad essere, a questo punto, condizionati dall’incidenza di un interesse su un altro.<br />
Situazione in grado di verificarsi allorché sia stato rilasciato l’atto abilitatitvo, ovvero sia fissata una convenzione di contenuto  urbanistico per il rilascio del permesso a costruire, in grado di dar luogo a una situazione certamente assai vicina, se non coincidente, con quella che si ha a seguito del rilascio dei succitati provvedimenti edilizi. Con parole diverse, si potrebbe a questo punto indurre a ritenere che il rischio idraulico debba cessare laddove il titolo a costruire sia stato rilasciato.<br />
Ora, a fronte di una sostanziale coincidenza tra situazioni correlate al rilascio del permesso a costruire e quella sottesa all’avvenuta stipulazione nella convenzione urbanistica, vale la pena di prendere specificatamente in esame i singoli aspetti che contraddistinguono l’istituto della convenzione urbanistica al fine di operare una verifica circa la coincidenza o la non coincidenza tra le situazioni soggettive derivanti dal rilasciato provvedimento edilizio e quelle, invece, che sorgono a seguito della stipulata convenzione urbanistica.<br />
<b><br />
<i>3. L’incidenza del potere idraulico sulla disciplina edilizia/urbanistica  comunale e sugli effetti derivanti dalle convenzioni di lottizzazione.<br />
</i>3.1.</b> Ebbene, se è certo che dal permesso a costruire sorge il diritto in capo al percepiente di realizzare l&#8217;attività edilizia oggetto del permesso, la convenzione, com’è noto, è un accordo tra la P.A. e il privato. Essa fa sorgere, solo in capo al privato, l’obbligazione della realizzazione delle opere oggetto della concessione; mentre, nei confronti dell’Amministrazione, vi è il dovere di rispettare i patti e le condizioni ivi comprese.<br />
<b>3.2. </b>Certo, la convenzione stipulata con il Comune non conferisce al lottizzatore un vero e proprio diritto assoluto ad ottenere il rispetto della convenzione stessa. Ma ciò non deve trarre in inganno; nel senso che, a fronte degli obblighi unilaterali del privato, quelli dell’Amministrazione convenzionata sono, comunque, condizionati alla permanente sussistenza del pubblico interesse. Tant’è che, a fronte di un’eventuale revoca della convenzione – con tutti, ovviamente, gli oneri di motivazione in ordine alla sussistenza dei sopravvenuti presupposti che giustificano un successivo provvedimento di revoca all’atto presupposto -, la giurisprudenza intervenuta sull’argomento ritiene che l’Amministrazione sia tenuta a motivare specificatamente, in ordine alle ragioni che sorreggono l’adozione di una variante allo strumento urbanistico, in relazione alla presenza di situazioni sulla scorta delle quali si sono create aspettative e affidamenti in capo ai privati (quali, appunto, sono quelle che derivano dall’esistenza di un piano di lottizzazione debitamente approvato e convenzionato). <br />
<b>3.3.</b> Il che sta a significare che la possibilità di variare i contenuti della convenzione di lottizzazione è consentita alla Pubblica Amministrazione, non nell’ambito del rapporto convenzionale, cioè agendo come parte in tale rapporto; ma nell’esercizio dei diversi poteri amministrativi presupposti. Perché la situazione che deriva dal piano di lottizzazione convenzionata è evidentemente di diritto soggettivo.<b><br />
</b>Più precisamente, l’Amministrazione comunale non può, quindi, modificare unilateralmente la convenzione, ma le è consentito adottare una variante alla disciplina del PRG che renda impossibile l’attuazione della convenzione edilizio/urbanistica, nei termini e con le modalità originariamente definite.<br />
<b>3.4. </b>Da quanto sopra esposto, è sempre apparsa una certa originalità della fattispecie “convenzione edilizio/urbanistica”, verosimilmente appartenente al “genus” del c.d. contratto di diritto pubblico, figura giuridica particolare, contraddistinta da un “momento” pubblicistico, coincidente con la formazione della volontà da parte dell’amministrazione, e da uno privatistico coincidente con la stipulazione della convenzione, che è destinato ad evolversi con la sua esecuzione. <br />
Tuttavia, mentre le decisioni relative l’individuazione dell’obiettivo concreto da raggiungere attraverso lo strumento convenzionale, non possono essere adottate se non con atto amministrativo, il contratto in sé resta un contratto di diritto civile, non suscettibile di modificazione se non nelle forme stabilite per la risoluzione per inadempimento, eccessiva onerosità, impossibilità sopravvenuta, ovvero, per mutuo consenso. L’atto negoziale bilaterale, alla stregua della convenzione ha, infatti, forza di legge tra le parti.<br />
<b>3.5.</b> La convenzione è, infatti, atto bilaterale dalla quale sorgono diritti e obblighi per le parti che la sottoscrivono. Certamente, la loro esecuzione presuppone che la convenzione sia ancora efficace e che, pertanto, il suo termine non sia scaduto; ma, in pendenza di questo, valgono le norme “in materia di obbligazioni”, stante la sua natura di atto negoziale con i limiti previsti poc’anzi.<br />
<b><br />
<i>4. La posizione della giurisprudenza.<br />
</i>4.1.</b> Non è poi inutile, parallelamente, dare ulteriore elemento di chiarezza a quanto si sta dicendo riportando, sia pure brevemente, l’opinione che la giurisprudenza si è formata in passato sull’argomento ed utile anche in relazione al problema di fondo affrontato in questa sede, relativo all&#8217;interferenza del potere idraulico su quello urbanistico.<br />
La posizione della giurisprudenza si è presentata inizialmente altalenante. <u>Da un lato</u>, vi erano, infatti, le decisioni di quanti sostenevano che la convenzione urbanistica, tra Comune e privati, non fosse un contratto di diritto privato e, conseguentemente, da essa non sorgevano a favore del privato che avesse partecipato alla convenzione, dei veri e propri diritti soggettivi. A tal proposito, si era affermato che:<br />
<b>a) </b>le convenzioni tra i privati e il Comune, per il rilascio della licenza edilizia, non potevano creare diritti soggettivi perfetti, trattandosi di materie dominata da un cogente pubblico interesse.<br />
<b>b) </b>la convenzione stipulata tra Comune e proprietario dell’immobile non dava vita ad un negozio <i>jure privato</i>, ma ad un negozio di diritto pubblico, mediante il quale l’ente, in sostituzione dell’espropriazione, realizza ugualmente gli scopi del piano di ricostruzione fondati su ragioni di pubblico interesse.<br />
All’incontro si era sostenuto che :<br />
<b>a)</b> il contratto con cui il privato, ai sensi e sotto il vigore dell’art. 24 della legge urbanistica fondamentale n. 1150/1942, cedeva al Comune porzioni di suolo per la realizzazione di vie o piazze pubbliche, integrava un negozio a prestazioni corrispettive, posto in essere in attuazione di una deliberazione autoritativa dell’Ente territoriale.<br />
<b>b)</b> in relazione alla natura privatistica degli obblighi scaturenti dalla convenzione urbanistica, si era riconosciuta la possibilità all’ente pubblico di sostituirsi, nell’esecuzione degli obblighi fissati dalla convenzione stessa, nella posizione del soggetto convenzionato originariamente obbligato, ai sensi dell’art. 1180 del Cod. Civ. vigente.<br />
<b><br />
<i>5. Sulla natura privatistica delle convenzioni di lottizzazione.<br />
</i>5.1. </b>A sostegno della tesi “privatistica”, può essere poi riportata quella corrente di pensiero che ravvisa l’esigenza, in sede di trattativa preliminare relativa alla stipulazione della convenzione edilizia, del rispetto della diligenza prescritta ai sensi dell’art. 1337 del Cod Civ. per le trattative precontrattuali. Si è detto, a tal proposito, che, quale sia la natura della convenzione, in ogni caso la P.A. in sede di stipulazione della concessione di lottizzazione , è tenuta all’osservanza dei principi della correttezza e della buona fede , la violazione dei quali da legge ad una sua responsabilità precontrattuale se, nelle trattative e nelle relazioni con i terzi venga a compiere azioni, o sia incorsa in omissioni, contrastanti con i suddetti principi. Il che vale, ovviamente, anche per il privato il quale non addivenisse alla stipulazione della convenzione, compromettendo ingiustificatamente l’affidamento che l’Amministrazione avesse fatto alla conclusione della convenzione; ovvero, nell’ipotesi in cui lo stesso privato o l’Amministrazione ne violasse il contenuto, ancora qualora taluna delle parti stipulasse una convenzione edilizia, o sottoscrivesse un atto unilaterale d’obbligo, con l’intendimento di non provvedere al loro adempimento.<br />
<b>5.2. </b>Sulla natura di atto negoziale di diritto privato, si è ormai attestata, comunque, la più recente giurisprudenza. Questa ha, anzi, evidenziato che, attesa la natura contrattuale delle convenzioni urbanistiche, può essere affermato, che la convenzione con la quale il Comune autorizza  a costruire secondo il progetto approvato, e riceve in priorità le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero le aree destinate a questo scopo, può non constare necessariamente di un negozio giuridico unico, ma, in concreto può risultare da una serie di atti negoziali con efficacia obbligatoria e reale, che si raccolgono ad unità nell’effetto del negozio convenzionale. E, in relazione a ciò, vale la pena richiamare l’art. 11 della L. n. 241/1990; disposizione che ammette gli accordi sostitutivi del contenuto provvedimentale. Con essa si prevede, appunto, la possibilità di definire, convenzionalmente, il contenuto del provvedimento amministrativo e che si ritiene possa essere utilizzato per stabilire il contenuto atipico della convenzione di lottizzazione, in ragione alla natura privatistica della stessa.<br />
<b>5.3. </b>Ad ogni buon conto, per quanto riguarda la particolare figura della convenzione di lottizzazione è stata, recentemente, ritenuta contratto, anche, nell&#8217;ordinamento comunitario[23]. Del resto la natura privatistica degli atti di cui si discute, trova pure conforto dell&#8217;ormai acquisito principio generale secondo il quale si riconosce l&#8217;esistenza, in capo a ciascun ente pubblico, di una generale capacità di diritto privato[24], in grado di consentire all’Ente l’impiego di ogni strumento del diritto civile riconosciuto al soggetto giuridico di diritto privato con l’unica distinzione che, comunque, l’azione dell’ente pubblico sia sempre coerente alle finalità ed interessi affidati.<br />
<b>5.4. </b>Inerente al profilo dell&#8217;efficacia, che più interessa in questa sede, tanto il provvedimento quanto l’atto negoziale realizzano un certo assetto di interessi, attraverso la costituzione di diritti, obblighi, reciproche prestazioni, ecc. L&#8217;atto convenzionale che produce i suoi effetti, regolando l&#8217;assetto di interessi e vincolando stabilmente le parti (art. 1372 c.c.), può essere rimosso, in via di principio, solo con l&#8217;intervento del Giudice, nei casi e alle condizioni previste dalla legge.<br />
<b>5.5. </b>Inoltre, se alla convenzione di lottizzazione va riconosciuta natura negoziale, in relazione a quello che si è qui riportato, può essere affermato che le parti si trovano nel rispetto all&#8217;atto in posizione paritaria, diversamente da quanto accade nell&#8217;esercizio di poteri pubblici tipici esplicantesi unilateralmente attraverso il provvedimento amministrativo che, per quanto partecipato, esprime pur sempre uno sbilanciamento tra posizioni giuridiche, che è tipico dell&#8217;esercizio dei poteri pubblicistici esercitabili, appunto, verso l&#8217;atto amministrativo.</p>
<p><i><b>6. Il problema partecipativo del Comune nella formazione del Piano di tutela idraulica.<br />
</i>6.1.<i></b></i> Per ricomprendere più specificatamente la portata dell’interesse idraulico merita, a questo punto, di affrontare l’aspetto inerente alla partecipazione del Comune alla formazione del Piano di tutela idraulica, in relazione all’incidenza che lo stesso ha nella disciplina del Territorio Comunale. Il che, in ragione alla competenza comunale sul governo del territorio, esprime una situazione corrispondente a quella del soggetto titolare di una posizione soggettiva che si rivela destinataria o, comunque, coinvolta dall&#8217;esercizio del potere amministrativo.<br />
Sicchè, in relazione a ciò, va pure precisato che con riferimento agli artt. 5, 118, comma 1, e 128 Cost., la garanzia costituzionale del principio autonomistico prevista dagli artt. 5 e 128 cost., può dirsi rispettata solo quando il procedimento di formazione del Piano di tutela idraulica si sia articolato in modo tale da assicurare una sostanziale partecipazione alla formazione dello stesso da parte del Comune cui si riferisce l’assetto territoriale. Al tempo stesso, l’apporto del Comune dovrà articolarsi nelle forme più incisive di partecipazione procedimentale contemplate dalla legge sul procedimento[25].<br />
<b>6.2. </b>Richiamando sul punto l’opinione della Corte Costituzionale[26] l’art. 128 cost., nel fondare l’autonomia comunale sui “<i>principi fissati da leggi generali della Repubblica</i>”, non esclude che la legge statale, nel rispetto di tali principi, non possa apportare, in presenza di situazioni particolari, variazioni alle procedure ordinarie. L’intervento vincolante, pertanto, esprime una valutazione globale ed unitaria, con riguardo alla quale assumono particolare rilevanza i profili di tutela dell’ambiente e di protezione dell’equilibrio idraulico. Di guisa che, accanto all’aspetto urbanistico-territoriale, rientrante nella sfera di autonomia comunale, emergono, proprio per la particolarità dell’area inclusa nel Piano di tutela idraulica, una serie di interessi collegati a sfere di competenza Statale e Regionale che, proprio per indicata loro natura, spiegano il regime vincolistico che può essere stabilito sulla scorta del potere di intervento discrezionale di cui l’Amministrazione è titolare, anche in base al generale principio di autonomia regolamentale ai sensi dell’art. 3 del D. L.vo n. 267 del 2000.</p>
<p><i><b>7. Conclusioni.<br />
</b></i>Da tali premesse, e considerato che la concreta possibilità di costruire in presenza del Piano di tutela idraulica a favore delle situazioni in ordine alle quali vi sia il titolo edilizio a costruire, tale disciplina non esprime una situazione di pericolo attuale che deve essere tutelata rispetto all’interesse idraulico tutelato e che, pertanto, lo stesso non viene esposto a pregiudizio dalla realizzazione delle opere permesse sulla scorta del provvedimento di natura edilizia, poiché diversamente – giova ripetere – non si sarebbe consentita l’edificazione ulteriore all’esistente. Da tali premesse, ancora una volta, appare che la posizione tutelata sia la situazione soggettiva che si è venuta a creare con l’avvenuto rilascio del provvedimento di natura edilizia, ovvero, dell’atto ad esso equivalente.<br />
Ed è in relazione a ciò, che può essere inteso il riferimento a quel concetto d’equivalenza in grado pertanto di consentire la realizzazione dell’intervento edilizio urbanistico a favore di quanti si trovino ad essere titolari di una situazione soggettiva corrispondente – leggasi equivalente &#8211; a quella che si ha con l’avvenuto rilascio di un provvedimento edilizio.<br />
Con parole diverse, si ritiene che l’attuale impianto legislativo sia in grado, con il potere che viene attribuito all’Amministrazione, di attestare a questa la potestà di individuare la priorità di interessi da tutelare e la possibilità concreta che la stessa ha di tutelare la situazione soggettiva individuale, con il riconosciuto potere di costruire laddove l’atto autorizzatorio sia stato già rilasciato. Certo è che questa situazione è idonea ad esprimere, <u>per un verso</u>, l’assenza del pericolo attuale dell’interesse tutelato; <u>per altro</u>, si percepisce la sensazione che l’intervento del potere pubblicistico per la tutela dell’interesse da salvaguardare sia espresso nel suo contenuto più per la preoccupazione delle conseguenze patrimoniali sfavorevoli connesse all’illegittimo diniego di rilascio del premesso a costruire, che all’attuale reale compromissione all’interesse idraulico. Il che è, a sua volta, idoneo ad esprimere l&#8217;urgente preoccupazione che la salvaguardia dell’interesse pubblico affidato alle cure della competente Amministrazione sia più correlato alle preoccupazioni delle conseguenze patrimoniali di chi deve decidere che a quella dell&#8217;esposizione a pregiudizio dell&#8217;interesse pubblico tutelato.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1]	 Si veda Giannini M.S., Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. diritto pubblico, 1973, 15 e ss.; Musolino G. &#8211; La Tutela dell’ambiente attraverso i piani paesistici; in Dir. e giur. agr., 2001, I, 20 e ss.; idem, urbanistico e tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in Giur. cost., 1983, I, 1056; Barbiera L., &#8211; norme paesaggistiche e norme urbanistiche: una difficile convivenza/nota a Cass., III pen., 29 gennaio 2001 (ud); 26 marzo 2001 (dopo), Matarrese e altro, in giur. it., 2001, I, 1919; Cristiano Celone, Misure di salvaguardia ambientale e garanzia per la proprietà, in Riv. giur. edilizia, 2002, 1, 99; Marra R., Gli interventi idraulici di bonifica non sono vincolati dalla L. n. 431 del 1985 (nota a sent. TAR Veneto, II, 7 aprile 1998, Rg. Veneto c. Min. beni culturali), in Dir. regione, 1998, I, 101; Giampietro F., Dalla legge “Galasso” alla VIA; la difesa dell’ambiente tra scadenza di termini e pronuncia sulle compatibilità ambientali (nota a Cass. ss.uu., 15 marzo 1989, Graziani) in Cass. pen., 1989, 1720; De Roberto A., Piani paesistici e territoriali urbanistici, in Informazione previd., 1989, 1011; Marrone C., Competenze e strumenti di coordinamento delle competenze in materia di pianificazione ambientale e tutela del suolo: i piani di bacino ex L. 18 maggio 1989, n. 183; Urbani P., La pianificazione per la tutela dell’ambiente, delle acque per la difesa de suolo, in Riv. giur. ambiente, 2001, 2, 1999; Matteo Ceruti, Concessione edilizia e salvaguardia degli interessi ambientali: quali spazi per una tutela urbanistica dell’ambiente; nota a TAR Lombardia, Brescia, 29 aprile 1995, n. 404, in Riv. giur. ambiente, 1996, 3, 513; Civitarese., La salvaguardia del regime fluviale tra pianificazione di bacino, poteri cautelari e prescrizioni idrauliche; nota a Tribunale Superiore Acque, 18 marzo 1996, n. 29, in Riv. giur. ambiente, 1996, 5, 715 e ss. Andrea De Risio e Francesca Di Toto – Sequestro preventivo, reati ambientali e permanenza. Nota a : <i>Tribunale Bari, 31 Luglio 2006 </i>in Giur. merito 2007, 11, 2963 . Giovanni Guzzardo – Urbanistica consensuale e società di trasformazione urbana in Riv. giur. edilizia 2007, 1, 3 . Carlo Ruga Riva – Condono edilizio e condono ambientale: questioni applicative e profili costituzionali alla luce dell&#8217;art. 117, comma 2, lett. l), Cost. in Cass. pen. 2007, 2, 0843B . <i>Giuseppe Garzia – </i>La pianificazione delle acque nel sistema dei piani regionali e locali in Foro amm. CDS 2006, 1, 298 . Giovanna Iacovone &#8211; Accordo di programma e tutela dell&#8217;ambiente in Riv. giur. edilizia 2006, 4-5, 189 . PIERLUIGI MANTINI &#8211; Per una nozione costituzionalmente rilevante di ambiente in Riv. giur. ambiente 2006, 2, 207 . <i>Stefania Mabellini &#8211; </i>L&#8217;assetto delle competenze sul paesaggio alla luce della giurisprudenza costituzionale in Giur. cost. 2006, 5, 3547 . Paolo Urbani &#8211; Governo del territorio e agricoltura. I rapporti in Riv. giur. edilizia 2006, 3, 117. <i>Ilaria Alibrandi – </i>La valutazione di impatto ambientale secondo la « legge obiettivo ». La V.I.A. sulle infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale come delineata dalla L. 21 dicembre 2001 n. 443 e dal D.LG. 20 agosto 2002 N. 190 in Foro amm. CDS 2003, 10, 3179. Maura Amitrano – Le società a partecipazione comunale finalizzate alla tutela dell&#8217;ambiente in Riv. notariato 2000, 2, 269 . Stefania Baiona – Il consiglio di stato si pronuncia in tema di illecito ambientale. la giurisdizione applicabile e il computo del termine prescrizionale. Nota a : <i>Consiglio di Stato , 11 Aprile 2007, n. 1585 sez. IV</i> in Resp. civ. e prev. 2007, 10, 2122; Serenella Beltrame &#8211; Conferenza di servizi, valutazione di impatto ambientale e funzionalità della circolazione delle informazioni sull&#8217;ambiente alla protezione dell&#8217;ecosistema. Nota a : <i>T.A.R. Brescia Lombardia, 19 Settembre 2000, n. 696 </i>in Riv. giur. ambiente 2001, 2, 645; Serenella Beltrame &#8211; Danno all&#8217;ambiente: l&#8217;intervento in giudizio degli enti territoriali e delle associazione ambientaliste. Nota a : <i>Tribunale Venezia, 12 Giugno 2001 in </i>Riv. giur. ambiente 2002, 1, 129; Serenella Beltrame &#8211; Siti contaminati e obblighi di bonifica: l&#8217;orientamento della Corte di Giustizia europea. Nota a : <i>Tribunale Milano, 03 Dicembre 2004 </i>in Riv. giur. ambiente 2005, 5, 865 <br />
[2]	 Corte Costituzionale, 1.04.1985, n. 94 e 21 dicembre 1985, n. 359, in Foro it., 1986, I, 1197; 27 giugno 1986, n. 151, in Foro it., 1986, I, 2680; Corte Costituzionale, 20 dicembre 1996, n. 399, in Consiglio Stato, 1996, II, n. 2090; Consiglio di Stato, VI, 29 ottobre 1999, n. 1631, in Foro Amm., 1999, 2157; TAR Liguria, I, 11 maggio 2004, n. 745, in Foro Amm., TAR 2004, 1328.<br />
[3]	 Ai sensi dell’art. 34 del D. L.vo 31 marzo 1998, così come pure modificato dall’art. 7 della L. 21 luglio 2000 n. 205, per urbanistica si intende qualsiasi uso del territorio. Sulle recenti applicazioni del concetto di urbanistica, anche sotto il profilo del riparto di giurisdizione, ci si richiama a Corte Cassazione, ss. uu., 14 gennaio 2005, n. 599, in Giust. civ., 2005, f. 1 ss. uu., 14 gennaio 2005, n. 597, in Giust. civ. mass., 2005, f. 1;  <br />
[4]	 L’affermazione trova oggi conforto nelle previsioni della nuova disciplina urbanistica fissata dalla L.R. n. 5 del 2007. Questa, infatti, con riguardo al potere comunale di regolamentazione del territorio viene ad essere espressamente previsto l’adeguamento delle norme di Piano – denominato Piano<i> </i>strutturale comunale alla disciplina inerente al Piano territoriale regionale, ex Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 23/2/2007 n.5, B.U.R. 28/2/2007 n.9 Riforma dell&#8217;urbanistica e disciplina dell&#8217;attività edilizia e del paesaggio. <br />
	Art. 2<i> Definizioni. omissis.</i><br />
	d) piano territoriale regionale (<I>PTR</I>): lo strumento di pianificazione territoriale regionale con il quale la Regione svolge le proprie funzioni di pianificazione territoriale regionale e di tutela e impiego delle risorse essenziali di interesse regionale;<i>omissis</i><br />
	Art. 11 C<i>ontenuti prescrittivi del PTR (</i><br />
	1. Le risorse essenziali di interesse regionale, i livelli di qualità, le prestazioni minime e le regole d&#8217;uso individuati nel <I>PTR </I>costituiscono elementi strutturali della pianificazione territoriale regionale e sono recepiti negli strumenti urbanistici comunali con le modalità, le procedure e i tempi previsti dalla presente legge. <i>omissis</i><br />
	Art. 15 <i>Piano strutturale comunale </i>1. Il Piano strutturale comunale ha durata indeterminata e: <br />
	a) costituisce il quadro conoscitivo del territorio comunale idoneo a delineare le strategie e le azioni per lo sviluppo, conservazione e valorizzazione delle risorse essenziali; <br />
	b) recepisce le prescrizioni di PTR; <br />
	c) fissa gli indicatori di monitoraggio per la valutazione ambientale strategica (VAS); <br />
	d) stabilisce i criteri per l&#8217;utilizzazione delle risorse essenziali di livello comunale; <br />
	e) individua gli ambiti urbanizzati, non urbanizzati, urbanizzabili e la rete delle infrastrutture, definiti secondo le tipologie e nei limiti del PTR; <br />
	f) definisce la metodologia e i criteri, nonché i limiti, per l&#8217;individuazione degli ambiti di perequazione urbanistica, di compensazione urbanistica e di compensazione territoriale. <br />
	2. Il PSC è rappresentato mediante l&#8217;utilizzo di piattaforme informatiche secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.<br />
[5]	 D.Lgs. n.152/06 Art. 65 <i>Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale.</i><br />
	1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d&#8217;uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.<br />
	2. Il Piano di bacino è redatto dall&#8217;Autorità di bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d&#8217;acqua di fondo valle.<br />
	3. Il Piano di bacino, in conformità agli indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all&#8217;articolo 63, comma 4, realizza le finalità indicate all&#8217;articolo 56 e, in particolare, contiene, unitamente agli elementi di cui all&#8217;Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:<br />
	a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonchè dei vincoli, relativi al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;<br />
	b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonchè delle relative cause;<br />
	c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l&#8217;utilizzazione delle acque e dei suoli;<br />
	d) l&#8217;indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:<br />
	1) dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto;<br />
	2) dei pericoli di siccità;<br />
	3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;<br />
	4) del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonchè del tempo necessario per assicurare l&#8217;efficacia degli interventi;<br />
	e) la programmazione e l&#8217;utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;<br />
	f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d&#8217;uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell&#8217;ambiente;<br />
	g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali, da leggi ordinarie, oppure a seguito dell&#8217;approvazione dei relativi atti di programmazione;<br />
	h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il distretto idrografico;<br />
	i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico;<br />
	l) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell&#8217;impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;<br />
	m) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l&#8217;estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell&#8217;equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;<br />
	n) l&#8217;indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell&#8217;ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;<br />
	o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa;<br />
	p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;<br />
	q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;<br />
	r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d&#8217;impiego e secondo le quantità;<br />
	s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto;<br />
	t) l&#8217;indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.<br />
	4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonchè per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.<br />
	5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall&#8217;approvazione del Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.<br />
	6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l&#8217;attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell&#8217;approvazione del Piano di bacino, all&#8217;adeguamento provvedono d&#8217;ufficio le regioni.<br />
	7. In attesa dell&#8217;approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d&#8217;acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all&#8217;approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l&#8217;inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio informa senza indugio il Ministro competente da cui l&#8217;ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l&#8217;adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, adotta l&#8217;ordinanza cautelare di cui al presente comma.<br />
	8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.<br />
	9. Dall&#8217;attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<br />
[6]	 Si veda nota 5 punto 1 dell’articolo 65. &#8211; Tribunale sup.re acque, 05 luglio 2005, n. 96 A.P. c. Pres. Cons. e altro in Foro amm. CDS 2005, 7/8 2387 (s.m.) (s.m.); Cassazione civile , sez. un., 23 maggio 2006, n. 12084 In Giust. civ. Mass. 2006, 5; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 12 settembre 2007, n. 1565 Soc. C. c. Provincia di Genova in Foro amm. TAR 2007, 9 2750 (SOLO MASSIMA); Cassazione civile , sez. un., 23 ottobre 2006, n. 22658 Assoc. agricoltori medio Tagliamento e altro c. Autorità bacino Isonzo, Taglfamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione e altro in Guida al diritto 2006, 46 59 ; Cassazione civile , sez. un., 23 ottobre 2006, n. 22658 Assoc. agr. Medio Tagliamento e altro c. Autorità bacino fiumi Isonzo e altro in Giust. civ. Mass. 2006, 10; Tribunale sup.re acque, 18 ottobre 2006, n. 115 Comune di M. c. Regione Campania e altro (n.c.) in Foro amm. CDS 2006, 10 2900 (SOLO MASSIMA); Cassazione civile , sez. un., 20 settembre 2006, n. 20319 Niccolini c. Autorità bacino Fiume Arno e altro in Giust. civ. Mass. 2006, 9 D&#038;G &#8211; Dir. e giust. 2006, 44 53 ; Cassazione civile , sez. un., 23 maggio 2006, n. 12084 In Foro it. 2007, 5 1577 ; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 17 marzo 2006, n. 252 Soc. La Torretta c. Com. Sanremo in Foro amm. TAR 2006, 3 933 (SOLO MASSIMA); T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 28 dicembre 2005, n. 1874 M.G. c. Com. Borgomaro in Foro amm. TAR 2005, 12 3869 (SOLO MASSIMA); Tribunale sup.re acque, 09 novembre 2005, n. 134 G.A.M. e altro c. Min. ll.pp. e altro in Foro amm. CDS 2005, 11 3484 (SOLO MASSIMA); T.A.R. Valle d&#8217;Aosta Aosta, 20 luglio 2004, n. 93 C.C. 1 e altro c. Reg. Valle d&#8217;Aosta e altro in Foro amm. TAR 2004, 1971 (s.m.); Cassazione civile , sez. un., 16 marzo 2004, n. 5318 Soc. Pontetetto c. Min. trasp. e altro in Giust. civ. Mass. 2004, 3 Foro amm. CDS 2004, 670 (s.m.); <i>Giuseppe Garzia &#8211; </i>La pianificazione delle acque nel sistema dei piani regionali e locali  in Foro amm. CDS 2006, 1, 298 <br />
[7]	  Costituzione della Repubblica <i>Art. 5</i> &#8211; La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell&#8217;autonomia e del decentramento.<br />
<i>	Art. 114</i> &#8211; La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.<br />
	Corte costituzionale, 24 luglio 2003, n. 274<i> </i>Pres. Cons. c. Reg. Sardegna in <i>Riv. giur. Sarda 2004, 195 nota DORE;MASTINU; </i>Corte costituzionale, 10 febbraio 1997, n. 20<i> </i>Reg. Lombardia e altro in <i>Cons. Stato 1997, II, 172; </i><br />
[8]	 Il che esprime la naturale priorità dell’interesse ambientale sotto il profilo della tutela paesaggistico/ambientale, richiamandosi agli stessi artt. 2, 8 e 32 Costituzione rispetto a quello urbanistico di cui allo stesso art. 111 Costituzione, come governo del territorio assegnato alla competenza legislativa concorrente delle Regioni.<br />
[9]	 Corte costituzionale, 21 novembre 2006, n. 391 Pres. Cons. c. Reg. Friuli Venezia Giulia in Giur. cost. 2006, 6; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 09 giugno 2007, n. 1093 A.N.I. e altro c. Min.. pubblica istruzione, Regione Liguria, Provincia di Genova in Foro amm. TAR 2007, 6 1990 (SOLO MASSIMA); Corte costituzionale, 21 marzo 2007, n. 94 Reg. Toscana e altro c. Pres. Cons. in Giur. cost. 2007, 2 Foro amm. CDS 2007, 3 767 (SOLO MASSIMA); Consiglio Stato , sez. V, 23 gennaio 2007, n. 209  (Annulla Tar Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 2004).Com. Grado c. Popazzi in Foro amm. CDS 2007, 1 131 (SOLO MASSIMA); Corte costituzionale, 19 ottobre 2006, n. 332 Lega it. abolizione caccia c. Reg. Emilia Romagna in Giur. cost. 2006, 5 ; Corte costituzionale, 14 ottobre 2005, n. 383 Reg. Toscana e altro c. Pres. Cons. in Giur. cost. 2005, 5 ; Corte costituzionale, 24 giugno 2005, n. 242 Reg. Emilia Romagna c. Pres. Cons. in Giur. cost. 2005, 3  Foro amm. CDS 2005, 1658 (s.m.) in Foro it. 2006, 9 2300 ; Corte costituzionale, 29 dicembre 2004, n. 423 Reg. Umbria e altro c. Pres. Cons. in Giur. cost. 2004, 6; Corte costituzionale, 05 novembre 2004, n. 320 Reg. Toscana e altro in Giur. cost. 2004, 6 in Foro amm. CDS 2004, 3065 (s.m.); Corte costituzionale, 24 giugno 2004, n. 185 Pres. Cons. c. Reg. Friuli Venezia Giulia in Giur. cost. 2004, 3; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 giugno 2004, n. 5598 Comunità montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia c. Min. infrastrutture e trasp. e altro in Foro amm. TAR 2004, 1735 (s.m.) (1) Cfr. C. Cost., 20 ottobre 1983 n. 321, in Cass. pen., 1984, 799; Corte costituzionale, 28 aprile 2004, n. 129 Reg. Lombardia c. Gip T. Cremona in Cass. pen. 2004, 3928 nota CITTARELLO; Anna Cittarello &#8211; Nota a : Corte Costituzionale , 28 Aprile 2004, n. 129 Il regime penale della caccia tra normativa comunitaria e legislazione regionale. In Cass. pen. 2004, 12, 3932 ; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 09 febbraio 2004, n. 140<i> </i>Soc. A.R.P. c. Min. beni culturali e ambientali e altro in <i>Foro amm. TAR 2004, 390 (s.m.) in Giur. merito 2004, 1527 (s.m.) </i>(1) Cons. St., sez. VI, 17 febbraio 2000 n. 909, in questa <i>Rivista</i>, 2000, 522. (2) Cons. St., sez. VI, 26 aprile 2002 n. 2253, in questa <i>Rivista C.d.S</i>, 2002, 1018. (3) Cons. St., sez. VI, 13 febbraio 2001 n. 685, in <i>Riv. giur. edilizia</i>, 2001, I, 479. (4) Cons. St., sez. V, 22 maggio 2001 n. 2823, in questa <i>Rivista</i>, 2001, 1204. (5) Cons. St., sez. VI, 29 gennaio 2002 n. 477, in questa <i>Rivista C.d.S</i>, 2002, 187; Corte costituzionale, 26 giugno 2002, n. 282<i> </i>Pres. Cons. c. Reg. Marche in <i>Comuni Italia 2002, 1179 (s.m.); </i>Corte costituzionale, 26 giugno 2002, n. 282<i> </i>Pres. Cons. c. Reg. Marche in <i>Giur. cost. 2002, 2012 nota D&#8217;ATENA; MORANA; CAVASINO; </i>Antonio D&#8217;Atena &#8211; Nota a : Corte Costituzionale , 26 Giugno 2002, n. 282 La Consulta parla&#8230; e la riforma del titolo V entra in vigore. In Giur. cost. 2002, 3, 2027.<br />
[10]	 Costituzione della Repubblica Art. 117 Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: <i>omissis &#8211; </i>s) tutela dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ecosistema e dei beni culturali. Corte costituzionale, 01 dicembre 2006, n. 399<i> </i>Reg. Friuli Venezia Giulia c. Pres. Cons.  in <i>Riv. dir. internaz. 2007, 1 237; </i>Corte costituzionale, 01 dicembre 2006, n. 399 Reg. Friuli Venezia Giulia c. Pres. Cons. Giur. cost. 2006, 6 in Foro amm. CDS 2006, 12 3264 (SOLO MASSIMA); <i>Francesco de Leonardis</i> &#8211; La Corte costituzionale sulla « necessità » degli impianti di telecomunicazione. Nota a : Corte Costituzionale , 07 Ottobre 2003, n. 307; Corte Costituzionale , 07 Ottobre 2003, n. 307; in Foro amm. CDS 2003, 10, 2811. Paola Brambilla &#8211; L&#8217;evoluzione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di protezione della fauna e di attività venatoria: il valore ambiente contro la materia caccia. Nota a : <i>Ufficio indagini preliminari Cremona, 02 Novembre 2002, T.A.R. Napoli Campania, 04 Settembre 2002, n. 4022 sez. I, T.A.R. Bari Campania Puglia, 06 Novembre 2002, n. 836 sez. I, Corte Costituzionale Campania Puglia, 20 Dicembre 2002, n. 536 in </i>Riv. giur. ambiente 2003, 3-4, 543. Corte costituzionale, 17 marzo 2006, n. 103<i> </i>Reg. Abruzzo e altro c. Avv. Pasquali, Nori  in <i>Giur. it. 2007, 5 1102; </i>Corte costituzionale, 17 marzo 2006, n. 103<i> </i>Reg. Abruzzo e altro c. Avv. Pasquali, Nori in <i>Giur. it. 2007, 5 1102; </i>Corte costituzionale, 07 ottobre 1999, n. 382<i> </i>Pres. Cons. c. Reg. Veneto <i>Regioni 2000, 163 nota MANGIAMELI Ragiusan 1999, 186-7 138 in Comuni Italia 2000, 107 (s.m.); T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 09 luglio 1991, n. 367 </i>Società IFIM c. Ministero beni culturali e ambientali e altro in <i>Foro Amm. 1992, 1425 (s.m.)</i><br />
[11]	 Corte costituzionale, 17 luglio 1998, n. 273<i> </i>Pur quando le regioni a statuto speciale o le province autonome abbiano già adottato normative in tema di valutazione di impatto ambientale, non è escluso l&#8217;esercizio, in materia, di un atto di indirizzo governativo, valevole, seppure con il limite del semplice raggiungimento degli obiettivi, anche verso tali enti speciali: il termine di adeguamento ed armonizzazione non può che essere unico, in relazione alla necessità di assicurare il soddisfacimento di esigenze unitarie nel settore e l&#8217;assolvimento di obblighi comunitari, rispetto ai quali fa carico allo Stato una specifica responsabilità, e, d&#8217;altro canto, le province e regioni a statuto speciale devono valutare in che modo l&#8217;atto di indirizzo, che verso di loro non ha valore di norma dettagliata, renda necessaria l&#8217;ulteriore attivazione di un obbligo di armonizzazione. Prov. auton. Trento  in <i>Cons. Stato 1998, II,1012 in Giur. cost. 1998, 2125 </i><br />
[12]	 Corte giustizia CE, sez. I, 14 aprile 2005, n. 6 D.E. c. L.R.P. in Foro amm. CDS 2005, 4 962; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 17 luglio 2000, n. 1695 Soc. M. c. Com. Monteriggioni e altro in TAR Toscana 2000; Corte costituzionale, 17 luglio 1998, n. 273 Prov. auton. Trento Cons. Stato 1998, II,1012 in Giur. cost. 1998, 2125; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 20 dicembre 1996, n. 1371 Cons. estrattori inerti pordenonense c. Reg. Friuli Venezia Giulia e altro in T.A.R. 1997, I, 564; Consiglio Stato , sez. VI, 02 giugno 1988, n. 776 Bollera c. Regione Lazio altro in Foro Amm. 1988, 1743 (s.m.) Cons. Stato 1988, I,717 in Riv. amm. R. It. 1988, IV,1459. Riv. giur. edilizia 1988, I,790. Consiglio Stato , sez. VI, 27 aprile 2006, n. 2381<i>  (Conferma Tar Puglia, Lecce, 9 febbraio 2005 n. 1611). </i>Soc. Gruppo immob. c. Soprintendente beni architettonici e paesaggio Puglia e altro in <i>Foro amm. CDS 2006, 4 1269 (SOLO MASSIMA); </i>T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 08 luglio 2005, n. 1066<i> </i>A.M. c. Com. Lerici e altro in <i>Foro amm. TAR 2005, 7/8 2366 (s.m.) (s.m.); </i>Corte giustizia CE, sez. I, 14 aprile 2005, n. 6<i> </i>D.E. c. L.R.P. in <i>Foro amm. CDS 2005, 4 962; </i>Corte costituzionale, 18 gennaio 2008, n. 1<i> </i>Regione Toscana, Piemonte, Campania e altri c. Presidenza Consiglio dei Ministri in <i>Redazione Giuffrè 2008; </i>Corte costituzionale, 26 gennaio 2005, n. 30<i> </i>Reg. Emilia Romagna e altro c. Pres. Cons. in <i>Giur. cost. 2005, 1 Foro amm. CDS 2005, 1 9 (s.m.) (s.m.); </i>Corte costituzionale, 26 gennaio 2005, n. 30<i> </i>Reg. Emilia Romagna e altro c. Pres. Cons. in <i>Giur. cost. 2005, 1  in Foro amm. CDS 2005, 1 9 (s.m.) (s.m.).</i><br />
[13]	 Cassazione civile , sez. I, 22 luglio 2004, n. 13649 Cusini c. Comunità montana Alta Valtellina in Giust. civ. Mass. 2004, 7-8; Corte costituzionale, 16 luglio 1996, n. 250 Reg. Lombardia c. Pres. Cons. in Regioni 1996, 1168 nota TARLI BARBIERI; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 12 novembre 2007, n. 2048 T. F. c. Comune di Golfo Aranci e Regione Autonoma della Sardegna in Red. amm. TAR 2007, 11; Corte costituzionale, 01 dicembre 2006, n. 399 Reg. Friuli Venezia Giulia c. Pres. Cons. in Giur. cost. 2006, 6 in Foro amm. CDS 2006, 12 3264 (SOLO MASSIMA);<br />
[14]	 Corte costituzionale, 01 dicembre 2006, n. 399<i> &#8211; </i>L&#8217;art. 1 comma 5 l. 31 ottobre 2003 n. 306, che delega il Governo ad emanare la normativa di attuazione della direttiva, contiene una clausola di cedevolezza rispetto alle normative regionali; tale clausola incide sull&#8217;interpretazione del decreto legislativo, che si pone quindi come una determinazione dei livelli essenziali di tutela destinata ad essere sostituita, in tutto o in parte, da una determinazione regionale più favorevole, precedente o susseguente alla normativa statale di attuazione.<br />
	In base all&#8217;art. 117 comma 2 lett. s) cost., spetta allo Stato dare attuazione alla direttiva 2003/4/Ce in materia di informazione ambientale al fine di stabilire i livelli essenziali di tutela, validi per l&#8217;intero territorio nazionale. Reg. Friuli Venezia Giulia c. Pres. Cons. in <i>Riv. dir. internaz. 2007, 1 237 </i><br />
[15] Ne sono prova le numerose sentenze della Corte Costituzionale intervenute in materia ambientale, proprio in tema di limiti di intervento tra la Legge Regionale e la Legge Statale nella materia ambientale. Si riportano alcune tra le prime decisioni adottate, nonché le più recenti. <i>Corte costituzionale, 06 luglio 1989, n. 370  </i>Girardi e altro <i>Cons. Stato 1989, II,957. Riv. giur. edilizia 1989, I,619. Giust. pen. 1989, I,353; Corte costituzionale, 02 febbraio 1990, n. 43 </i>Pagnoni e altro <i>Cons. Stato 1990, II,212. Giur. cost. 1990, 166 (nota).Riv. giur. edilizia 1990, I,186. Foro it. 1990, I,1454. Giust. pen. 1990, I,201. Riv. pen. 1990, 315; Corte costituzionale, 22 giugno 1990, n. 309 </i>Piola c. Reg. Piemonte <i>Cons. Stato 1990, II,888; Corte costituzionale, 30 ottobre 1990, n. 512 </i>Prov. autonoma Trento c. Pres. consiglio ministri <i>Cass. pen. 1991, I,1010 (nota). Giur. cost. 1990, 2931. Foro it. 1991, I,6. Rass. giur. Enel 1991, 433 (nota). Riv. amm. R. It. 1991, 254. Riv. pen. 1990, 1005; Corte costituzionale, 30 ottobre 1990, n. 512 </i>Prov. autonoma Trento c. Pres. consiglio ministri <i>Cass. pen. 1991, I,1010 (nota). Giur. cost. 1990, 2931.Riv. giur. ambiente 1991, 74 (note). Foro it. 1991, I,6. Rass. giur. Enel 1991, 433 (nota). Riv. amm. R. It. 1991, 254; Corte costituzionale, 18 gennaio 1991, n. 14, Cons. Stato 1991, II,30.Giur. cost. 1991, 94.Riv. giur. edilizia 1991, I,18. Giur. it. 1991, I,1,498.Giust. pen. 1991, I,130. Quaderni regionali 1990, 1514. Riv. giur. polizia locale 1991, 481. Cass. pen. 1991, I,1732; Corte costituzionale, 15 marzo 1991, n. 117; </i>Jankovits <i>Cass. pen. 1991, I,1923. Cons. Stato 1991, II,502 (s.m.)Giur. cost. 1991, 1203. Riv. giur. edilizia 1991, I,313. Giur. it. 1991, I,1,497. Giust. pen. 1991, I,161; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 08 ottobre 2007, n. 1809 </i>E. s.p.a. c. Min. ambiente e tutela del territorio e altro <i>Foro amm. TAR 2007, 10 3298 (SOLO MASSIMA); Corte costituzionale, 14 novembre 2007, n. 378 </i>Pres. Cons. c. Prov. auton. Trento <i>Foro amm. CDS 2007, 11 3017 (SOLO MASSIMA) Giur. cost. 2007, 6 ; Corte costituzionale, 01 dicembre 2006, n. 399 </i>Reg. Friuli Venezia Giulia c. Pres. Cons. <i>Giur. it. 2007, 10 2313 (NOTA)nota PAROLA; Corte costituzionale, 01 dicembre 2006, n. 398 </i>Pres. Cons. c. Reg. Friuli Venezia Giulia <i>Giur. cost. 2006, 6Foro amm. CDS 2006, 12 3263 (SOLO MASSIMA); Corte costituzionale, 14 luglio 2006, n. 284 Ragiusan 2007, 277-278 128 </i><br />
[16]	 Si veda nota 12<br />
[17]	 T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 10 ottobre 2002, n. 6259 Feola c. Com. Somma Vesuviana in Foro amm. TAR 2002, 3346 (s.m.); Tribunale sup.re acque, 25 giugno 1992, n. 58 Società Tassara stabilimenti elettrosiderurgici c. Ministero lavori pubblici e altro in Cons. Stato 1992, II,968 (s.m.); T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 14 giugno 1991, n. 114 Pagella c. Com. Bonito e altro in Foro Amm. 1992, 2788 (s.m.); Tribunale sup.re acque, 31 ottobre 1979, n. 29 Consorzio bonifica Piana Reatina e altro c. Ministero lavori pubblici e altro in Rass. giur. Enel 1980, 704. Paola Brambilla &#8211; Angelo Maestroni La tutela integrata delle acque: obiettivi di qualità, misure di risanamento e regolamentazione degli usi idrici in Riv. giur. ambiente 2000, 6, 883. R.D. n. 1775/33 &#8211; Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. Corte costituzionale, 21 ottobre 1998, n. 357<i>. </i>Com. Venezia c. Comm. salvaguardia Venezia e altro in <i>Giur. cost. 1998, fasc. 6; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 20 dicembre 1996, n. 1371; </i>Cons. estrattori inerti pordenonense c. Reg. Friuli Venezia Giulia e altro in <i>T.A.R. 1997, I, 564; Tribunale sup.re acque, 31 ottobre 1979, n. 29 </i>Consorzio bonifica Piana Reatina e altro c. Ministero lavori pubblici e altro in <i>Rass. giur. Enel 1980, 704. </i><br />
[18]	 Cassazione civile , sez. un., 16 marzo 2004, n. 5318 Soc. Pontetetto c. Min. trasp. e altro in Giust. civ. Mass. 2004, 3 Foro amm. CDS 2004, 670 (s.m.); Consiglio Stato , sez. V, 03 gennaio 1992, n. 4 Comunità montana Valtellina c. Comune Mazzo di Valtellina e altro in Foro Amm. 1992, 56 (s.m.) Riv. giur. edilizia 1992, I,402. Cons. Stato 1992, I,59 (s.m.) Giur. it. 1992, III,1,493; Cassazione civile , sez. un., 20 settembre 2006, n. 20319 Niccolini c. Autorità Bacino Fiume Arno e altro in Giust. civ. Mass. 2006, 9 D&#038;G &#8211; Dir. e giust. 2006, 44 53; Cassazione civile , sez. un., 23 maggio 2006, n. 12084; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 17 marzo 2006, n. 252 Soc. La Torretta c. Com. Sanremo in Foro amm. TAR 2006, 3 933 (SOLO MASSIMA); <br />
[19]	T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 25 gennaio 2007, n. 563 Soc. Autostrade e altro c. Soc. Anas e altro in Foro amm. TAR 2007, 1 190 (SOLO MASSIMA)Foro amm. TAR 2007, 2 595 (NOTA) nota LOMBARDI; GALETTA  (6) Cfr. Cons. St., sez. V, 14 aprile 2006 n. 2087, in questa Rivista C.d.S., 2006, 1193 (7) Cfr. Cons. St., sez. V, 14 aprile 2006 n. 2087. (1-10) Il testo della decisione è in www.giuffre.it/riviste/foro, 2007, fasc. 1, le massime si riportano per agevolare la consultazione; seguono note di R. Lombardi e D. Urania Galetta. &#8211; <i>Diana Urania Galetta</i> &#8211; Principio di proporzionalità e giudice amministrativo nazionale. Nota a : T.A.R. Roma Lazio, 25 Gennaio 2007, n. 563 sez. III in Foro amm. TAR 2007, 2, 603. Consiglio Stato , sez. VI, 04 dicembre 2006, n. 7104<i> Riforma parz. Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 1° marzo 2006 n. 1533). </i>Soc. C. c. Min.. infrastrutture e trasp. In <i>Foro amm. CDS 2006, 12 3378 (SOLO MASSIMA); </i>Consiglio Stato , sez. VI, 27 novembre 2006, n. 6908<i>  (Conferma Tar Liguria, Genova, sez. II, n. 501 del 2005).</i>Soc. E. c. Reg. Liguria e altro in <i>Foro amm. CDS 2006, 11 3115 (SOLO MASSIMA); </i>Consiglio Stato , sez. VI, 27 novembre 2006, n. 6908<i> ConfermaT.a.r. Liguria, sez. II, 15 aprile 2005 n. 501 </i>Soc. E. c. Reg. Liguria e altro in <i>Ragiusan 2007, 277-278 88; </i>T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 17 novembre 2006, n. 9836<i> </i>D. (procuratore di se stesso) c. Com. Pomigliano d&#8217;Arco in <i>Foro amm. TAR 2006, 11 3628 (SOLO MASSIMA) </i> (1) Cons. St., ad. plen. 20 aprile 2006 n. 7, in questa <i>Rivista C.d.S.</i>, 2006, 1121; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 17 novembre 2006, n. 9833<i> </i>I. s.r.l. c. Circumvesuviana s.r.l. in <i>Foro amm. TAR 2006, 11 3627 (SOLO MASSIMA); </i>Consiglio Stato , sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6347<i> (Annulla Tar Veneto, sez. I, 20 gennaio 2006 n. 105). </i>N.E. s.p.a. e altro c. Asl n. 17 Veneto in <i>Foro amm. CDS 2006, 10 2844 (SOLO MASSIMA); </i>Consiglio Stato , sez. V, 06 settembre 2007, n. 4683<i> </i>Com. di Premariacco c. M.B., R.E. in <i>Red. amm. CDS 2007, 09; </i>T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 02 agosto 2007, n. 722<i> </i>S.B.A. di B.S. s.n.c. c. Comune di Cremona in <i>Foro amm. TAR 2007, 7-8 2295 (SOLO MASSIMA); </i>T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 31 luglio 2007, n. 7259<i> </i>Mazars &#038; Guerard c. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, D.&#038;T. (n.c.). in <i>Foro amm. TAR 2007, 7-8 2508 (SOLO MASSIMA); </i>T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 12 luglio 2007, n. 130<i> </i>Soc. A. c. Soc. A. e altro in <i>Foro amm. TAR 2007, 7-8 2299 (SOLO MASSIMA); </i>Consiglio Stato , sez. VI, 10 maggio 2007, n. 2245<i> </i>Soc. Praxi c. Univ. studi Napoli e altro in <i>Guida al diritto 2007, 21 104; </i>Consiglio Stato , sez. VI, 07 marzo 2007, n. 1067<i>  (Conferma Tar Lazio, Roma, sez. III bis, 23 gennaio 2006 n. 478).</i>Pres. del Consiglio, Ministero del lavoro c. A.G.C.I., C., L., C., Inps, C.N. (n.c.), C., C. e altro in <i>Foro amm. CDS 2007, 3 982 (SOLO MASSIMA);</i><br />
[20]	 T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 10 ottobre 2002, n. 6259<i> </i>Feola c. Com. Somma Vesuviana in <i>Foro amm. TAR 2002, 3346 (s.m.; Tribunale sup.re acque, 25 giugno 1992, n. 58 </i>Società Tassara stabilimenti elettrosiderurgici c. Ministero lavori pubblici e altro in <i>Cons. Stato 1992, II,968 (s.m.); Tribunale sup.re acque, 31 ottobre 1979, n. 29 </i>Consorzio bonifica Piana Reatina e altro c. Ministero lavori pubblici e altro in <i>Rass. giur. Enel 1980, 704; T.A.R. Abruzzo, 28 settembre 1979, n. 396 </i>Ente autonomo parco nazionale Abruzzo c. Regione Abruzzo in <i>Dir. e giur. agr. 1980, 635 (s.m.); Tribunale sup.re acque, 21 settembre 1989, n. 71 </i>Enel c. Regione Veneto e altro in <i>Rass. giur. Enel 1990, 561; </i><br />
[21]	 D.P.R. n. 380/2001 (in Suppl. ordinario n. 239 alla Gazz. Uff., 20 ottobre, n. 245). &#8211; Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).  Articolo 10 <i><b>(L)</b> Interventi subordinati a permesso di costruire </i>(legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4).<br />
	1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: <br />
	a) gli interventi di nuova costruzione; <br />
	b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; <br />
	c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d&#8217;uso (1) . <br />
	2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell&#8217;uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività. <br />
	3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all&#8217;incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l&#8217;applicazione delle sanzioni di cui all&#8217;articolo 44 (2) . <br />
	(1) Lettera integrata dall&#8217;articolo 1 del D.Lgs. del 27 dicembre 2002, n. 301.<br />
	(2) Vedi deroga di cui all&#8217;articolo unico dell&#8217;ordinanza 13 dicembre 2005.<br />
[22]	 Cassazione civile , sez. I, 30 novembre 2006, n. 25536 ConfermaApp. Napoli, 31 luglio 2002 n. 2525 Cimminiello c. Com. S. Michele di Serino in Riv. giur. edilizia 2007, 2 558; Cassazione civile , sez. I, 30 novembre 2006, n. 25536 Cimminiello c. Com. S. Michele di Serino Giust. civ. Mass. 2006, 11 in Foro amm. CDS 2007, 2 450 (SOLO MASSIMA); T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, 28 aprile 2006, n. 289 Soc. Caravella c. Reg. Friuli Venezia Giulia e altro in Foro amm. TAR 2006, 4 1269 (SOLO MASSIMA); T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 22 dicembre 2005, n. 6041 N.G.D&#8217;A. c. Com. Taranto in Foro amm. TAR 2005, 12 4115 (SOLO MASSIMA); T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 28 giugno 2005, n. 5370 M.J.C. c. Com. Sacrofano in Foro amm. TAR 2005, 6 2043 (s.m.) (s.m.) Riv. giur. edilizia 2005, 5 1721; (1) Cfr. Tar Sardegna 6 agosto 2003 n. 1001, in questa Rivista Tar, 2003, 2481. (2) Cfr. Tar Basilicata 23 maggio 2003 n. 471, in questa Rivista Tar, 2003, 1778. (3) Cfr. Cons. St., sez. V, 22 novembre 1993 n. 1165, in Riv. amm. R. it., 1994, 314; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 09 ottobre 2007, n. 1632 D. c. Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa in Red. amm. TAR 2007, 10; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 12 settembre 2007, n. 1560 P.G. c. Comune di Carasco e altro in Foro amm. TAR 2007, 9 2748 (SOLO MASSIMA); T.A.R. Basilicata Potenza, 04 settembre 2007, n. 519 D.L. e altro c. Comune di Cancellara in Foro amm. TAR 2007, 9 2882 (SOLO MASSIMA); T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 08 giugno 2007, n. 1652 in Il merito 2007, 63 (SOLO MASSIMA); T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 27 febbraio 2007, n. 1255 G.I. c. Comune di Portici in Foro amm. TAR 2007, 2 663 (SOLO MASSIMA); <br />
[23]	  Cfr. Corte di Giustizia CE sent. 12.07.2001, in casua C. 399/98.<br />
[24]	 Cfr. Cass., S.U. 16.04.1952, in <i>Foro pad.,</i> I, p. 950; Cass., sez. giur., 28.04.1997, n. 35, in <i>Cons. St.</i>, 1997, I, p. 592.<br />
[25]	 Sull&#8217;indicato “in positivo” le situazioni territoriali in grado di essere maggiormente esposte, per loro peculiarità, al rischio idraulico.<br />
[26]	 Corte Cost. sent. 21 ottobre 1998, n. 357 in <i>Giur. Cost.</i> 1998, fasc. 6.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 4.12.2008)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Una decisione del Consiglio di Stato fissa limiti ai poteriLa Provincia non può modificare i piani regolatori dei Comuni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:16 +0000</pubDate>
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<p>(Il Sole 24 Ore, 26 giugno 2000 &#8211; Enti Locali) La Provincia non ha il potere — con il proprio piano territoriale di coordinamento — di modificare direttamente il Piano regolatore generale di un Comune, che dovesse confliggere con il primo. Per il Consiglio di Stato (quinta sezione, decisione del</p>
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<p>(Il Sole 24 Ore, 26 giugno 2000 &#8211; Enti Locali)</p>
<p>La Provincia non ha il potere — con il proprio piano territoriale di coordinamento — di modificare direttamente il Piano regolatore generale di un Comune, che dovesse confliggere con il primo.</p>
<p>Per il Consiglio di Stato (quinta sezione, decisione del 20 marzo 2000, n. 1493), il Piano territoriale di coordinamento, contemplato dall&#8217;articolo 15, comma 2, della legge n. 142 del 1990, appartiene alle categorie degli atti che hanno funzione di indirizzo, tipica degli atti di programmazione intermedia qual è, appunto, lo strumento di pianificazione provinciale.</p>
<p>L&#8217;indicata sua qualificazione di atto di indirizzo porta con sé l&#8217;effetto giuridico di non essere atto idoneo a produrre modificazioni dei piani regolatori comunali, in quanto la disciplina del territorio comunale non è materia rientrante nelle attribuzioni del l&#8217;ente Provincia.</p>
<p>Le esigenze di tutela e salvaguardia delle autonomie locali, costituzionalmente garantite (articolo 5 Costituzione) e formalmente attuate con la legge n. 142 del 1990 così come integrata dalla legge n. 265 del 1999 articolo 2, trovano, infatti, riconoscimento nell&#8217;affermazione della autonomia normativa e regolamentare in capo ai Comuni.</p>
<p>Così, l&#8217;intervento amministrativo della Provincia potrà avvenire solo nei confronti di quegli atti che pur essendo stati posti in essere da altri enti, hanno un oggetto rientrante nelle competenze e attribuzioni della Provincia, non suscettibile, al tempo stesso, di porsi in contrasto con la riconosciuta affermata autonomia normativa di altri enti.</p>
<p>Il principio fatto valere nell’Organo della giustizia amministrativa va inserito nel più esteso compito di programmazione attribuita alla Provincia dalla legge 142/90.</p>
<p>In relazione a ciò, non ci si può sottrarre dal richiamare il potere attribuito alla stessa legge regionale dall&#8217;articolo 15 della legge sulle autonomie locali, in materia di programmazione esplicabile nei confronti della Provincia. In particolare la legge regionale deve:</p>
<p>disciplinare l&#8217;intervento della Provincia nella fissazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali;</p>
<p>deve stabilire la regolamentazione inerente al concorso dei comuni per la formazione dei programmi pluriennali, nonché dei piani territoriali di coordinamento (articolo 15, commi 1 e 4, della legge n. 142);</p>
<p>rispettare i dettati in materia di programmazione ricavabili sempre dal medesimo articolo 15 della legge 142 del 1990.</p>
<p>Mentre, sempre nella materia della programmazione, i poteri e le funzioni attribuite alla Provincia possono essere riassuntivamente così indicati:</p>
<p>raccolta e coordinamento delle proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione regionale;</p>
<p>formulazione e adozione di propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, e promozione del coordinamento dell&#8217;attività programmatoria dei Comuni (articolo 15 comma 1);</p>
<p>predisposizione e adozione del piano territoriale di coordinamento, che, in attuazione dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio (comma 2);</p>
<p>accertamento di compatibilità degli strumenti di pianificazione predisposti dai Comuni con le previsioni del piano territoriale di coordinamento;</p>
<p>ai sensi dell&#8217;articolo 29, comma 5 della legge n. 142 del 1990, alla Provincia compete l&#8217;approvazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico adottati dalle Comunità montane, secondo procedure stabilite dalla legge regionale.</p>
<p>Emerge, dunque, che il potere di indirizzo si spinge nell&#8217;indicazione degli obiettivi da raggiungere alla successiva regolamentazione urbanistica comunale.</p>
<p>Al tempo stesso emerge che la Provincia rappresenta un &#8220;elemento&#8221; essenziale nel più generale sistema della programmzione, per le seguenti ragioni:</p>
<p>perché partecipa alla programmazione regionale;</p>
<p>perché ha il compito di predisporre propri piani;</p>
<p>perché ha il controllo e coordinamento degli strumenti di pianificazione dei comuni, ponendo per essi le premesse concrete per una reciproca armonizzazione, senza incidere, direttamente e in forma particolare, sul contenuto pianificatorio del singoli Comuni.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>(Il Sole 24 Ore, 26 giugno 2000 &#8211; Enti Locali</p>
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