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	<title>Francesco Guarracino Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Francesco Guarracino Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La problematica della tutela giurisdizionale nella realizzazione dell’Unione bancaria</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 18:41:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-problematica-della-tutela-giurisdizionale-nella-realizzazione-dellunione-bancaria/">La problematica della tutela giurisdizionale nella realizzazione dell’Unione bancaria</a></p>
<p>1. – Costituisce argomento di grande attualità quello della cosiddetta “Unione bancaria”, la quale, come in più occasioni la stessa Commissione europea non ha mancato di precisare, costituisce allo stato attuale delle cose una «visione politica di una maggiore integrazione dell’UE»[1], cioè il disegno di un futuro assetto, maggiormente accentrato,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-problematica-della-tutela-giurisdizionale-nella-realizzazione-dellunione-bancaria/">La problematica della tutela giurisdizionale nella realizzazione dell’Unione bancaria</a></p>
<p align="justify">1. – Costituisce argomento di grande attualità quello della cosiddetta “Unione bancaria”, la quale, come in più occasioni la stessa Commissione europea non ha mancato di precisare, costituisce allo stato attuale delle cose una «visione politica di una maggiore integrazione dell’UE»[1], cioè il disegno di un futuro assetto, maggiormente accentrato, del sistema creditizio europeo, alla cui realizzazione dovrebbero concorrere una serie di riforme che in parte sono state realizzate, in parte sono, invece, tuttora in cantiere.<br />
Due anni or sono è stata rivista l’architettura di vertice per la regolamentazione prudenziale ed il coordinamento delle competenti autorità nazionali nei tre settori della finanza, delle banche e delle assicurazioni, attraverso l’istituzione, per ciascuno di essi, di una nuova agenzia europea (EBA; ESMA; EIOPA) e la costituzione<i> ex novo</i> di un modulo collegiale per il monitoraggio del rischio sistemico[2], dando vita al c.d. Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF)[3].<br />
Sulla spinta della grave crisi economica e finanziaria, sono ora all’esame diverse altre proposte di intervento, tra cui spicca quella intesa alla creazione di un “meccanismo di vigilanza unico” (c.d. SSM: <i>Single Supervisory Mechanism</i>) sugli enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’eurozona, il cui disegno è stato ufficialmente presentato il 12 settembre 2012 dalla Commissione europea[4].<br />
Il processo in corso, nella misura in cui si sostanzia (anche) di un deciso riposizionamento di ruoli, funzioni e poteri in direzione di una loro centralizzazione a livello europeo, è destinato a produrre conseguenze di rilievo, tra l’altro, sul piano della tutela giurisdizionale.<br />
Su questo aspetto ci si intende qui di seguito brevemente soffermare.</p>
<p>2. – In settori sempre più ampi ci si è dovuti abituare col tempo al confronto con una dimensione del potere amministrativo trascendente l’ambito puramente nazionale.<br />
Da un lato, i principi comunitari della libertà di stabilimento e del mutuo riconoscimento hanno consentito che atti amministrativi nazionali (quali, ad esempio, le autorizzazioni alla immissione in commercio di determinati prodotti o all’esercizio di attività) producano effetti giuridici anche in altri Stati membri[5], sottraendo in tal modo spazio al sindacato degli apparati amministrativi di questi paesi, a cui, in linea di principio, è precluso ripetere gli adempimenti e le valutazioni già compiuti nello Stato di origine[6].<br />
Da un altro lato, l’esercizio transfrontaliero delle attività economiche nel mercato unico ha reso sempre più attuale l’esigenza di una stretta collaborazione e cooperazione tra autorità di diversa nazionalità, da cui possono originarsi serie procedimentali che si sostanziano di atti (informative, pareri, decisioni etc.) adottati da soggetti pubblici o investiti di pubbliche funzioni che operano in ordinamenti giuridici differenti.<br />
Peculiare declinazione di quest’ultimo fenomeno è quella in cui queste fattispecie relazionali non si esplicano nella dimensione orizzontale della composizione[7] tra sistemi amministrativi domestici di due o più Stati, ma coinvolgono insieme autorità nazionali ed autorità europee all’interno di modelli di coamministrazione o procedimenti comunitari “composti” o “compositi” che si svolgono in parte a livello europeo ed in parte a livello nazionale[8], secondo sequenze di tipo verticale ora ascendenti (<i>bottom-up</i>), ora discendenti (<i>top-down</i>), ora miste[9].<br />
Questi procedimenti composti vedono un’azione congiunta di amministrazioni nazionali e europee che si esplica su materie in cui si danno, a seconda dei casi, funzioni che appartengono in via esclusiva alla Commissione e che, tuttavia, possono necessitare di assistenza strumentale da parte degli Stati membri interessati (ad esempio, per vincere con la forza pubblica la resistenza opposta ad accertamenti ispettivi), oppure funzioni che, pur essendo sopranazionali, sono condivise tra la Commissione e le autorità nazionali, nel senso che esse sono ordinariamente esercitate da queste ultime (è, ad esempio, il caso dell’art. 11, §§ 3, 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l&#8217;applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato CE, ora artt. 101 e 102 TFUE), o, ancora, funzioni nella titolarità concorrente della Commissione e degli Stati membri, che le esercitano in collaborazione tra loro[10].<br />
Quanto detto, naturalmente, vale anche quando a partecipare al procedimento composto non è la Commissione, ma una delle forme organizzative di cui questa può avvalersi (è il caso delle agenzie esecutive) o un’altra istituzione europea, come nel caso della BCE nell’ambito del SEBC.<br />
La segmentazione tra diversi livelli si riflette, intuitivamente, sulle modalità di affermazione delle ragioni del cittadino all’interno del procedimento, occorrendo tener conto delle norme che ne governano ciascun segmento secondo i rispettivi ordinamenti giuridici, nonché sui luoghi e le forme della tutela giurisdizionale.<br />
In relazione al primo aspetto, quello cioè della partecipazione procedimentale dei soggetti portatori di interessi individuali e collettivi, la dottrina, esaminando la giurisprudenza comunitaria sulla necessità che comunque siano assicurate le garanzie procedimentali degli interessati (diritto di avere accesso ai documenti, di prendere posizione, di far conoscere il proprio punto di vista), ha a suo tempo già rimarcato l’esigenza, in particolare, che la separazione in stadi delle procedure composte non vada a danno del diritto di intervento delle parti interessate[11], alle quali, peraltro, la necessaria protezione è spesso apprestata per questo profilo dalle stesse discipline di settore.<br />
Più delicato ancora è l’argomento della tutela giurisdizionale, principalmente per l’intreccio delle questioni legate all’uso del criterio della provenienza dell’atto impugnato come principio di riparto tra le giurisdizioni nazionale e comunitaria, all’individuazione delle tipologie degli atti impugnabili davanti all’una ovvero all’altra giurisdizione, all’ampiezza della legittimazione a ricorrere secondo il rispettivo regime processuale.</p>
<p>3. – Concatenazione ed intreccio di atti, in parte di provenienza europea ed in parte di provenienza nazionale, significano, anzitutto, un problema di identificazione del momento di cristallizzazione di un pregiudizio contestabile in giudizio, che per il giurista italiano inevitabilmente riecheggia di temi tradizionali del diritto processuale amministrativo e che, tuttavia, nel caso in esame è declinato nella particolare prospettiva del regolamento di confini tra le sfere giurisdizionali domestica ed europea[12].<br />
Occorre, in particolare, evitare che il concorso di una rigida applicazione delle regole di riparto e di un’interpretazione delle fattispecie insensibile al contesto “composto” della procedura cui l’atto impugnato appartiene possa dar luogo, più o meno involontariamente, a casi di sostanziale diniego di giustizia.<br />
In base a quanto dispone l’art. 263 TFUE, il controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi spetta alla Corte di giustizia (in primo grado al Tribunale: art. 256 TFUE) e la legittimazione ad agire delle persone fisiche e giuridiche è definita con riferimento agli atti che sono adottati nei loro confronti o che le riguardano direttamente e individualmente, nonché agli atti regolamentari che le riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d&#8217;esecuzione (formula questa che, come è noto, è stata modificata in senso ampliativo rispetto a quanto era stabilito dall’art. 230 TCE).<br />
Al di fuori di questi casi, agli individui non è dato accesso diretto alla Corte e la contestabilità degli atti del procedimento composto resta affidata alla disponibilità di mezzi d’impugnazione nella loro giurisdizione nazionale, della quale seguono le regole.<br />
Ciò essenzialmente significa che, se la decisione finale non è imputabile alla Commissione europea o ad un’altra istituzione, organo od organismo dell’Unione, bensì all’amministrazione statale, è il provvedimento di quest’ultima a dover essere contestato, davanti al giudice nazionale; nel qual caso eventuali questioni che dovessero riguardare atti comunitari potranno essere sollevate <i>incidenter tantum</i> e in quella sede essere eventualmente rimesse alla Corte di giustizia con rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.<br />
Tuttavia, la semplice direzione del procedimento composto, ascendente o discendente, non è sempre decisiva per capire se nella complessa serie procedimentale la determinazione finale debba essere individuata in un atto nazionale o sopranazionale.<br />
A ciò deve aggiungersi che, ogni giurisdizione facendo governo del proprio caso secondo le proprie regole, è altresì possibile che, mentre il giudice nazionale ritenga che un certo atto statale inserito nel procedimento composto non sia impugnabile davanti a sé, ad esempio ritenendolo un parere non vincolante, la Corte di giustizia sia di diversa opinione, e viceversa per gli atti comunitari.<br />
La casistica, in effetti, ha registrato nel corso di anni ancora recenti diversi casi in cui il privato non è riuscito ad ottenere una sentenza di merito sulla legittimità dell’esito di procedimenti comunitari composti per irricevibilità del ricorso, a causa del combinarsi di un indirizzo del giudice europeo (incline a restringere la legittimazione attiva e) propenso a disconoscere l’impugnabilità di atti comunitari all’interno di procedimenti composti perché asseritamente interni, preparatori o diretti alle amministrazioni nazionali, da un lato, e di un analogo orientamento dei giudici nazionali nei confronti degli atti nazionali che a loro volta confluiscono in detti procedimenti, dall’altro[13], con risultati che, a ragione, sono stati definiti paradossali[14].</p>
<p>4. – Il processo di riordino del sistema finanziario europeo ripropone solo in parte queste questioni.<br />
Infatti, nella misura in cui l’accentramento di funzioni in sede europea non importi la previsione di nuove figure di procedimenti composti, esso si risolve nell’attribuzione alle nuove autorità europee di poteri il cui sindacato non pone un problema di giurisdizione, rientrando pianamente nell’ambito delle competenze del giudice comunitario, come espressamente estese ora dall’art. 263 TFUE anche agli atti degli organi e degli organismi dell’Unione[15].<br />
E’ questo, ad esempio, il caso dei poteri di decisione conferiti all’EBA, all’ESMA e all’EIOPA che possono essere esercitati, in particolari casi, ora nei confronti di autorità di vigilanza nazionali, ora di singoli operatori economici[16].<br />
Questi provvedimenti sono impugnabili alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 263 TFUE, benché, avvalendosi di quanto consentito dal § 5 del medesimo articolo (a mente del quale “gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell&#8217;Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti”), i regolamenti istitutivi delle nuove autorità prevedono che le loro decisioni siano innanzitutto contestabili davanti a una commissione di ricorso congiuntamente costituita per le tre autorità (art. 58 reg.), la quale può confermare la decisione o rinviare il caso all’organo competente (vincolato dalla decisione della commissione di ricorso e tenuto ad adottare una decisione modificata sul caso).</p>
<p>5. – Il pacchetto di proposte legislative per il conferimento alla BCE di compiti in materia di vigilanza sugli enti creditizi ed il conseguente riallineamento, rispetto a queste nuove previsioni, del regolamento istitutivo dell’EBA recentemente presentato[17] dalla Commissione per la creazione di un “meccanismo di vigilanza unico” sugli enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’eurozona[18] non contiene, invece, previsioni specifiche in materia di tutela giurisdizionale.<br />
Sennonché, il disegno di riforma prefigura la costituzione di un meccanismo composto dalla BCE e dalle autorità nazionali di vigilanza, nel quale, però, alla BCE vedrebbe riconosciuta competenza esclusiva per l’assolvimento di una lunga serie di compiti, insieme al potere di impartire istruzioni alle autorità nazionali.<br />
Come sintetizza la relazione allegata alla proposta[19], infatti, nel progetto della Commissione europea «la BCE sarà, tra l&#8217;altro, l&#8217;autorità competente per: rilasciare la licenza e l&#8217;autorizzazione agli enti creditizi, valutare le partecipazioni qualificate, accertare il soddisfacimento dei requisiti patrimoniali minimi, accertare l&#8217;adeguatezza del capitale interno al profilo di rischio dell&#8217;ente creditizio (misure del secondo pilastro), effettuare la vigilanza su base consolidata e svolgere compiti di vigilanza sui conglomerati finanziari. Accerterà inoltre il rispetto delle disposizioni in materia di leva finanziaria e di liquidità, applicherà riserve di capitale e attuerà, coordinandosi con le autorità di risoluzione delle crisi, misure di intervento precoce quando una banca viola, o è in procinto di violare, i requisiti patrimoniali fissati dalla normativa. La BCE coordinerà ed esprimerà, sui temi connessi ai compiti citati, la posizione comune dei rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti in sede di consiglio delle autorità di vigilanza e di consiglio di amministrazione dell&#8217;ABE» (l’Autorità bancaria europea, vale a dire l’EBA nell’acronimo inglese).<br />
Il ruolo delle autorità nazionali di vigilanza, in questo contesto, diverrebbe essenzialmente ancillare. Esse sarebbero, infatti, chiamate ad assistere la BCE nella preparazione e nell’attuazione degli atti in cui si concretizzerebbe l’esercizio dei suoi compiti di vigilanza, con particolare riferimento alla valutazione giornaliera della situazione delle banche ed alle relative verifiche <i>in loco</i>, mantenendo invece piena competenza in materia di tutela dei consumatori, lotta al riciclaggio, vigilanza sugli enti creditizi di paesi terzi che aprono succursali o prestano servizi transfrontalieri in uno Stato membro ed altre attività specificate nel ventiduesimo <i>considerando</i> della proposta.<br />
L’attività della autorità domestiche, dunque, resterebbe per lo più confinata al piano istruttorio ed ausiliario: ad esempio, le domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività creditizia dovrebbero essere presentate, in conformità alla pertinente normativa nazionale, all’autorità competente dello Stato membro in cui l’ente creditizio avrà sede, la quale, qualora sussistano le condizioni prescritte, adotterebbe una “decisione” con cui propone alla BCE il rilascio dell’autorizzazione, mentre, per ciò che riguarda la vigilanza ispettiva, i funzionari delle competenti autorità nazionali di vigilanza dovrebbero prestare “attivamente assistenza” ai gruppi ispettivi della BCE; ma l’emanazione del provvedimento finale di autorizzazione spetterebbe alla BCE (al pari della sua revoca, che potrebbe essere adottata anche di sua stessa iniziativa), così come i poteri di indagine e ispezione sarebbero pur sempre nella titolarità della stessa BCE.<br />
Invero, l’art. 8 della proposta di regolamento sul conferimento dei nuovi compiti alla BCE chiarisce al di là di ogni ragionevole dubbio che “<i>ai fini dell’assolvimento dei compiti ad essa attribuiti … la BCE è considerata autorità competente negli Stati membri partecipanti</i> [dove per tali si intendono gli Stati membri la cui moneta è l’euro] <i>ai sensi dei pertinenti atti normativi dell’Unione e dispone dei poteri e degli obblighi che detti atti conferiscono alle autorità competenti</i>”.<br />
Calato negli schemi di cui si è detto ciò significa che, ogni volta che l’attività della BCE nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico dovesse prevedere un apporto procedimentale delle autorità domestiche di vigilanza (sotto forma di atti di iniziativa, relazioni, valutazioni, pareri e quant’altro), si avrebbe una creazione di nuovi procedimenti composti, culminanti con un atto a rilevanza esterna imputabile alla stessa BCE e, perciò, soggetto al regime giuridico proprio degli atti di quest’ultima.<br />
Resterebbe salva la possibilità di procedimenti integralmente avviati, istruiti e decisi presso la BCE, alla quale, secondo il progetto, le autorità nazionali presterebbero, infatti, assistenza soltanto “su sua richiesta” (cfr. art. 5, § 2, proposta).<br />
Il ricordato art. 263 TFUE espressamente annovera gli atti della Banca centrale europea, che non siano raccomandazioni o pareri, tra quelli soggetti al controllo di legittimità della Corte di giustizia e, a sua volta, il protocollo n. 4 al TFUE, che contiene lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, prevede al § 1 dell’art. 35 che “gli atti o le omissioni della BCE sono soggetti ad esame o interpretazione da parte della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea nei casi ed alle condizioni stabiliti dai trattati”.<br />
Non si dovrebbe, perciò, ragionevolmente dubitare in questi casi sul futuro riparto di giurisdizione, a meno, naturalmente, che nel suo percorso legislativo il progetto regolamentare della Commissione non vada incontro a significative modificazioni.<br />
Quanto agli atti con cui, invece, le autorità nazionali darebbero attuazione ai provvedimenti emanati dalla BCE, la questione dovrebbe essere risolta indagando, innanzitutto, se si tratti di atto di mera esecuzione di una decisione assunta nella sede europea oppure di esercizio di residua discrezionalità e, ancora, se il ricorrente intenda denunciare vizi propri dell’atto nazionale, oppure della decisione a monte.<br />
Nondimeno, non sarebbe inopportuno che l’articolato finale chiarisse esso stesso i termini d’accesso alla tutela giurisdizionale, non per sovrapporsi ai trattati, ma per maggior certezza degli interessati a fronte di possibili dubbi sull’effettiva responsabilità delle decisioni assunte.<br />
Allo stesso fine sarebbe altresì auspicabile che la BCE utilizzi il potere che le verrebbe conferito, qualora il progetto venisse approvato nei termini attuali, di definire chiaramente il quadro e le condizioni per lo svolgimento delle attività della autorità nazionali competenti (art. 5 § 3).<br />
Resta un’ultima considerazione, in attesa degli ulteriori sviluppi del processo legislativo in corso.<br />
A regime, il meccanismo di vigilanza unico vedrebbe la BCE esercitare le sue nuove funzioni su un complesso di oltre seimila banche.<br />
Atteso l’aggravio di contenzioso che potrebbe derivarne per il giudice europeo, ci si può chiedere, salvo approfondimenti sull’aggregato di contenzioso in materia attualmente esistente nei diciassette Stati interessati dal progetto, se non si renderà necessario discutere un potenziamento degli organi di giustizia sotto forma di tribunali specializzati la cui istituzione è consentita dall’art. 257 TFUE.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Cfr. Commissione europea, Memo/12/478 del 22 giugno 2012, pag. 1.<br />
[2] Cfr. i regolamenti (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio nn. 1092/10, 1093/10, 1094/10 e 1095/10 del 24 novembre 2010, che rispettivamente istituiscono il Comitato europeo per il rischio sistemico (<i>European Systemic Risk Board</i>), la <i>European Banking Authority</i>, la <i>European Securities and Markets Authority</i> e la <i>European Insurance and Occupational Pensions Authority</i>, nonché il regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico.<br />
[3] Cfr., per tutti, V. Troiano, in AA.VV., Elementi di diritto pubblico dell’economia, a cura di M. Pellegrini, Padova, 2012.<br />
[4] Cfr. la <i>Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi</i>, COM(2012) 511 definitivo, Bruxelles, 12 settembre 2012; nonché la <i>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l’interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi</i>, COM(2012) 512 definitivo, Bruxelles, 12 settembre 2012.<br />
[5] E’ il fenomeno degli atti amministrativi nazionali con effetto ultrastatale o transnazionale, su cui si veda, per tutti, lo studio monografico di L. De Lucia, <i>Amministrazione transnazionale e ordinamento europeo</i>, Torino, 2009.<br />
[6] Sulla necessità di impugnare il provvedimento innanzi al giudice dello stesso Stato che lo ha emanato, non potendo essere la sua legittimità sindacata da un giudice straniero per il principio dell’immunità giurisdizionale degli Stati, cfr. L. De Lucia, <i>Amministrazione europea e tutela giurisdizionale</i>, in Astrid Rassegna, n. 21/2011 del 6 dicembre 2011, pag. 10, nonché in <i>Lo Spazio amministrativo europeo. Le pubbliche amministrazioni dopo il Trattato di Lisbona</i>, a cura di M.P. Chiti e A. Natalini, Bologna, 2012.<br />
[7] Si segue qui la terminologia suggerita da S. Cassese, <i>Il procedimento amministrativo europeo</i>, in <i>Il procedimento amministrativo nel diritto europeo</i>, a cura di F. Bignami e S. Cassese, Milano, 2004, pag. 36, il quale a proposito dei fenomeni di interconnessione amministrativa tra procedimento comunitario e procedimento nazionale sceglie di evitare l’uso del termine “integrazione”, sommamente adoperato per indicare la congiunzione di ordinamenti, osservando che “potrebbe esservi … integrazione degli ordinamenti, non della amministrazioni …. Oppure, potrebbe esservi una integrazione amministrativa più intensa o meno intensa di quella degli ordinamenti”, soggiungendo conclusivamente che “il termine integrazione indica un risultato unitario, che è ben lungi dall’essere reale. La realtà è, invece, fatta di accomodamenti, giustapposizioni e sovrapposizioni, assemblaggi, combinazioni, aggiunte, inserimenti, e, quindi, presenta caratteristiche meno organiche e unitarie di quelle indicate dal termine integrazione”.<br />
[8] Cfr. M. P. Chiti, <i>I procedimenti composti nel diritto comunitario e nel diritto interno</i>, in <i>Attività amministrativa e tutela degli interessati. L’influenza del diritto comunitario </i>(Quaderni del Consiglio di Stato, n. 1), Torino, 1997, pag. 55, il quale osserva (pag. 60) una “loro netta caratterizzazione più come strumento di composizione dei vari interessi pubblici rilevanti che come occasione per esprimere e meglio valutare gli interessi privati coinvolti”; S. Cassese, <i>Il procedimento amministrativo europeo</i> cit., pag. 31 ss.; G. Greco, <i>L’incidenza del diritto comunitario sugli atti amministrativi nazionali</i>, in <i>Trattato di diritto amministrativo europeo</i>, diretto da M.P. Chiti e G. Greco, Parte generale, Tomo II, Milano, 2007, pag. 978 ss.; L. Saltari, <i>Amministrazioni nazionali in funzione comunitaria</i>, Milano, 2007, pag. 213; G. della Cananea, <i>I procedimenti amministrativi composti dell’Unione europea</i>, ibidem, pag. 307 ss.; S. Antoniozzi, <i>Procedimenti amministrativi comunitari compositi e principio del contraddittorio</i>, Riv. it. dir. pubbl. com., 2007, pag. 641 ss.<br />
In dottrina (E. Chiti, <i>I procedimenti in cui intervengono le agenzie europee</i>, in <i>Il procedimento amministrativo nel diritto europeo</i> cit., pag. 340 nt. 13) la paternità della nozione di procedimento composto, inizialmente elaborata con riferimento alla coamministrazione, viene attribuita a C. Franchini, <i>Amministrazione italiana e amministrazione comunitaria. La coamministrazione nei settori di interesse comunitario</i>, II ed., Padova, 1993, p. 174 ss.<br />
Osserva L. F. Maeso Seco, <i>I procedimenti composti comunitari: riflessioni intorno alla problematica della impossibilità a difendersi ed eventuali alternative</i>, in <i>I procedimenti amministrativi dell’Unione euoropea. Un’indagine. Atti del Convegno di studi. Urbino 14 marzo 2003</i>, a cura di G. della Cananea e M. Gnes, Torino, 2004, pag. 18 ss., che “… i procedimenti amministrativi composti e la coamministrazione non sono altro che due facce (quella procedurale e quella organica) della stessa medaglia: la sempre più stretta relazione che intercorre tra l’amministrazione comunitaria e quella nazionale. Una relazione interamministrativa che non si sa con certezza dove collocare all’interno del panorama delle forme classiche di interrelazione amministrativa (gerarchia, coordinazione, collaborazione ecc.)”.<br />
[9] Cfr., anche per le opportune esemplificazioni, G. della Cananea, <i>I procedimenti amministrativi composti </i>cit., pag. 309 ss; S. Cassese, <i>Il procedimento amministrativo europeo</i> cit., pag. 37 ss.; G. Greco, <i>L’incidenza del diritto comunitario</i> cit., pag. 979; F. Astone, <i>Le amministrazioni nazionali nel processo di formazione ed attuazione del diritto comunitario</i>, Torino, 2004, pag. 54.<br />
[10] Cfr. per tutti, con ulteriori distinguo, S. Cassese, <i>Il procedimento amministrativo europeo</i> cit., pag. 38 ss.<br />
[11] Cfr. S. Cassese, <i>Il procedimento amministrativo europeo</i> cit., pag. 48 s.; sul tema dell’intervento dei privati nei procedimenti composti, cfr. anche, <i>ex ceteris</i>, G. della Cananea, <i>I procedimenti amministrativi composti </i>cit., pag. 325 ss.<br />
[12] Cfr. sull’intera problematica, con ampiezza di indagine, M. Veronelli, <i>Procedimenti composti e problemi di tutela giurisdizionale</i>, in <i>I procedimenti amministrativi dell’Unione euoropea. Un’indagine</i> cit., pag. 59 ss.; cfr. anche M. P. Chiti, <i>I procedimenti composti nel diritto comunitario</i> cit., pag. 63 ss.<br />
[13] Cfr. M. Veronelli, <i>Procedimenti composti </i>cit., pag. 81.<br />
[14] <i>Ibidem</i>.<br />
[15] In precedenza, l’art. 230 TCE faceva riferimento alle sole istituzioni comunitarie, ma il giudice comunitario aveva in via pretoria esteso la propria giurisdizione asserendo l’esistenza di un “principio generale in forza del quale ogni atto adottato da un organismo comunitario destinato a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi deve essere suscettibile di controllo giurisdizionale”: così il Tribunale primo grado CE (Ottava sezione), 8 ottobre 2008, in causa T-411/06, <i>Sogelma – Società generale lavori manutenzioni appalti S.r.l. c. Agenzia europea per la ricostruzione (AER)</i>, in European Court reports, 2008.pag. II-02771, punto 37 della motivazione.<br />
[16] Cfr. art. 17 ss. regolamento UE n. 1093/10 cit. e le corrispondenti disposizioni dei regolamenti citati alla nota 2.<br />
[17] Cfr., rispettivamente, le proposte COM(2012) 511 e COM(2012) 512 citt.<br />
[18] La proposta di riforma si basa sull’attivazione della c.d. “clausola di abilitazione” (<i>enabling clause</i>) che, contenuta nel § 6 dell’art. 127 TFUE, prevede che «il Consiglio, deliberando all&#8217;unanimità mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione» (cfr. anche l’art. 25, § 2, dello Statuto del SEBC) e, in tal modo, consente interventi in un certo qual modo di sistema senza passare per le forche caudine di un difficile processo di rinegoziazione e modifica del Trattato.<br />
[19] Cfr. COM(2012) 511 cit., § 4.2.1.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 7.11.2012)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-problematica-della-tutela-giurisdizionale-nella-realizzazione-dellunione-bancaria/">La problematica della tutela giurisdizionale nella realizzazione dell’Unione bancaria</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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