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	<title>Francesco Gargallo di Castel Lentini Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Francesco Gargallo di Castel Lentini Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Enti territoriali di prossimità e tutela della salute nell&#8217;emergenza pandemica: l&#8217;esperienza della Telesalute nelle Aree Interne</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 15:36:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/enti-territoriali-di-prossimita-e-tutela-della-salute-nellemergenza-pandemica-lesperienza-della-telesalute-nelle-aree-interne/">Enti territoriali di prossimità e tutela della salute nell&#8217;emergenza pandemica: l&#8217;esperienza della Telesalute nelle Aree Interne</a></p>
<p>Francesco Gargallo di Castel Lentini Dottorando di ricerca in diritto pubblico – Università di Roma “Tor Vergata” Sommario: 1. Brevi considerazioni introduttive. La sanità di prossimità prima della pandemia – 1.1 La rilevanza costituzionale della Telesalute – 2. Covid-19 e attuazione di emergenza di un servizio fondamentale. La tutela virtuale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/enti-territoriali-di-prossimita-e-tutela-della-salute-nellemergenza-pandemica-lesperienza-della-telesalute-nelle-aree-interne/">Enti territoriali di prossimità e tutela della salute nell&#8217;emergenza pandemica: l&#8217;esperienza della Telesalute nelle Aree Interne</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/enti-territoriali-di-prossimita-e-tutela-della-salute-nellemergenza-pandemica-lesperienza-della-telesalute-nelle-aree-interne/">Enti territoriali di prossimità e tutela della salute nell&#8217;emergenza pandemica: l&#8217;esperienza della Telesalute nelle Aree Interne</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Francesco Gargallo di Castel Lentini</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dottorando di ricerca in diritto pubblico – Università di Roma “Tor Vergata”</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Brevi considerazioni introduttive. La sanità di prossimità prima della pandemia – 1.1 La rilevanza costituzionale della Telesalute – 2. Covid-19 e attuazione di emergenza di un servizio fondamentale. La tutela virtuale della salute nelle Aree Interne come scelta priva di alternative – 2.1 Questioni emerse in emergenza pandemica. Gli obiettivi del PNRR – 3. La Telesalute negli artt. 117 e 118 Cost. Una possibile risposta alle istanze degli enti territoriali di prossimità – 4. Un cenno conclusivo: diritto «virtuale» o diritto ancora da creare?</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li>Brevi considerazioni introduttive. La sanità di prossimità prima della pandemia</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il territorio nazionale italiano, a differenza di altre realtà europee, è costituito da insediamenti urbani molto diversi tra loro, sia per caratteristiche naturali sia per la distanza degli stessi insediamenti dai centri di offerta dei servizi essenziali, quali l&#8217;istruzione, la salute e la mobilità. Le zone più lontane da questi centri vengono definite «Aree Interne»: si tratta, in particolare, di oltre quattromila Comuni che dispongono di un&#8217;importante ricchezza sotto il profilo delle risorse culturali e ambientali ma che spesso rendono evidenti un crescente calo demografico e un forte squilibrio in ordine all&#8217;accesso ai servizi fondamentali.</p>
<p style="text-align: justify;">Una grande parte di questi Comuni è stata oggetto di un piano di riforma nazionale elaborato dalla «Strategia Nazionale Aree Interne»<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, ideato, sin dal 2012, con l&#8217;intento di perseguire un concreto progetto di riqualificazione e di riadattamento dei servizi nelle Aree Interne del Paese, anche attraverso il contrasto ai fenomeni della marginalizzazione e del declino demografico.</p>
<p style="text-align: justify;">Già in epoca pre-pandemica, l&#8217;Italia, per questioni di efficienza e di sussidiarietà, aveva iniziato a riorganizzare il servizio pubblico sanitario, in particolar modo attraverso la costruzione di un nuovo concetto di rete territoriale ospedaliera<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. Negli ultimi anni, tuttavia, si è potuto notare come la ristrutturazione dei servizi sanitari, e quindi il «riequilibrio tra servizi offerti dagli ospedali, e dai presidi territoriali quali specialistica, ambulatori laboratori e medici di medicina generale»<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, sia avvenuta perlopiù su base regionale, e pertanto con un&#8217;attenzione non sempre calibrata sulle primarie e specifiche esigenze delle popolazioni che abitano i luoghi più remoti del territorio nazionale<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>. Il graduale allontanamento dei centri di cura (che divengono sempre più grandi e centralizzati) dalle Aree Interne ha fatto emergere alcune evidenti criticità: disparità di accesso ai servizi sanitari e contestuale incidenza sulla salute dei cittadini; inefficienza relativa alla gestione delle emergenze; mancanza di servizi essenziali di diagnosi e cura; inesistenza, o crescente inadeguatezza, di strutture assistenziali per le persone affette da disabilità, per gli anziani e per le donne che necessitano di una diagnostica pre-natale.</p>
<p style="text-align: justify;">            Nel contesto appena tratteggiato, tuttavia, hanno iniziato ad essere utilizzati in maniera sempre crescente gli strumenti definiti di «Sanità Digitale». Si tratta di dispositivi informatici ideati per colmare la disparità territoriale di accesso ai servizi e per garantire l&#8217;efficienza dell&#8217;offerta sanitaria<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>; il loro utilizzo, nello specifico, consente l&#8217;interlocuzione digitale tra i «sistemi informativi sanitari, aziendali e ospedalieri anche attraverso l&#8217;omogeneizzazione e standardizzazione della raccolta e del trattamento dei dati sanitari»<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>. La volontà di implementare la tecnologia a distanza per la tutela della salute, in particolare, può rinvenirsi nella politica nazionale di sviluppo e coesione territoriale della SNAI<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, la quale, negli ultimi anni, ha cominciato a definire le misure utili per garantire a tutti i cittadini la possibilità per accedere ai servizi sanitari essenziali. L&#8217;insieme di questi strumenti, utilizzati perlopiù senza una solida base normativa che ne regoli l&#8217;esercizio<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, costituisce la base dei concetti riferibili alla Telesalute (quale unione di tecnologie e di servizi per fornire assistenza ai pazienti e per migliorare il sistema di erogazione dei servizi sanitari nel loro insieme), e all&#8217;ambito più specifico della Telemedicina (intesa come insieme di servizi clinici erogati per via telematica<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>La rilevanza costituzionale della Telesalute</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nel sostenere che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell&#8217;individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti», il primo comma dell&#8217;art. 32 Cost. ha fatto sì che, all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento giuridico italiano, nascessero diverse pretese giuridiche a precisi comportamenti pubblici: «pretese di astensione, situazioni soggettive di vantaggio e di svantaggio dirette verso gli altri consociati»<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Attraverso una lettura ragionata del principio costituzionale appena riportato è possibile, come noto, scorgere due distinti modelli di garanzia: un primo definibile di garanzia passiva, che si sostanzia nel negare a terzi di realizzare qualsiasi condotta pregiudizievole, e un secondo, di tutela attiva, che riguarda la pretesa positiva di una persona a poter utilizzare i mezzi sanitari utili alla tutela della propria salute<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo contesto, l&#8217;attuazione dei principi costituzionali che discendono dalla lettera dell&#8217;art. 32 Cost. ha visto, nei decenni trascorsi, venire in essere una serie considerevole di strumenti utili alla tutela della salute. Nello specifico, attraverso la rapida ascesa delle nuove forme di interazione personale (si pensi ai comuni sistemi di telecomunicazione relativi alla messaggistica istantanea <em>on-line</em>), sono stati man mano riconsiderati anche i modelli organizzativi relativi alla materia sanitaria. Oltre alla nascita di particolari strumenti innovativi che permettono di fare affidamento in maniera sempre crescente sulla medicina robotica<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, infatti, gli sviluppi tecnologici consentono di poter dare concreta attuazione alle garanzie costituzionali del diritto alla salute sempre più «da remoto»: la digitalizzazione delle informazioni sanitarie, la possibilità di monitoraggio a distanza della situazione clinica di un paziente<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> e la facoltà di attualizzare in tempo reale i percorsi di cura sono alcuni tra i fattori più rilevanti di un diritto alla salute in rapida evoluzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, la Telesalute assume una rilevanza costituzionale proprio dal momento che risulta utile a soddisfare, con forme innovative, tanto un diritto fondamentale dell&#8217;individuo quanto l&#8217;interesse della collettività. Essa, in altri termini, pare idonea a colmare lo spazio (e quindi a ridurre i tempi di intervento) tra il medico e il paziente in situazioni emergenziali, e contestualmente si attesta come strumento utile a soddisfare le esigenze di salute in un contesto non eccezionale, ove «più che l’impossibilità ad ottenere una prestazione sanitaria, l’elemento caratterizzante diviene l’aspirazione a guadagnare l’accesso alla migliore expertise medica disponibile»<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Covid-19 e attuazione di emergenza di un servizio fondamentale. La tutela virtuale della salute nelle Aree Interne come scelta priva di alternative</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;epidemia da Covid-19, tra i vari effetti collaterali prodotti, ha fatto rilevare un ricorso sempre più costante alla tutela della salute per via telematica, non foss&#8217;altro per garantire la tenuta di specifiche (e fondamentali) attività assistenziali alla luce della necessità di rispettare un distanziamento interpersonale utile a prevenire il contagio. La drammatica esperienza pandemica, a ben vedere, ha posto in risalto le capacità innovative della Telemedicina, tanto che, sin dagli albori dell&#8217;epidemia, l&#8217;Organizzazione mondiale della sanità ha sostenuto gli strumenti di Telesalute quali servizi imprescindibili per la tenuta dei sistemi sanitari<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ambito appena tratteggiato, tuttavia, ci si è domandati se &#8211; in particolar modo nei rapporti tra Stato e Regioni &#8211; l&#8217;ampio decentramento amministrativo dei servizi sanitari sia stato effettivamente in grado di rispondere ad una tanto prepotente quanto sconosciuta situazione emergenziale<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>: «pare ormai inevitabile ripensare il nostro approccio al diritto alla salute: il vessillo della riduzione degli sprechi, agitato dalle riforme degli ultimi anni, tutte concentrate sull’aspetto economico-finanziario dell’organizzazione dei servizi sanitari, sembra lasciare spazio a un ritrovato volto solidaristico del diritto alla salute»<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La necessità di garantire sull&#8217;intero territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie è stata rivendicata, a ben vedere, innanzitutto dalle zone più remote del nostro Paese<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>. Dalla lettura dei sistemi di gestione dei servizi essenziali, sorti nell&#8217;ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne, è possibile notare come la sperimentazione di alcune iniziative, avviata prima dell&#8217;emergenza pandemica, abbia consentito la nascita di modelli utili a fronteggiare, quantomeno sotto un profilo formale, la medesima situazione emergenziale<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>. Le Aree Interne, per le stesse ragioni che le distinguono dalle altre zone della nazione, sono da sempre abituate a ragionare in termini di distanze, ed è per questo motivo che la gran parte delle stesse aree avevano già avuto modo di sperimentare (ed in alcuni casi di regolamentare) modelli di telemedicina e di rafforzamento dei presidi sanitari territoriali.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, se in una fase iniziale del contagio la posizione remota di tali aree è riuscita ad arginare la violenta diffusione epidemiologica, in un secondo momento, invece, la distanza dai servizi essenziali di assistenza e cura è divenuta la ragione principale dell&#8217;innalzamento del tasso di mortalità causato dall&#8217;infezione da Covid-19<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il telemonitoraggio, la diagnosi a distanza e le altre forme di assistenza sanitaria «virtuale», pure sperimentate nelle zone aventi una maggiore densità abitativa, si sono spesso rivelate prive di una risposta sanitaria concreta. Basti pensare che nelle prime due «ondate», da molti definite come le più violente, il dato rilevato con maggiore frequenza si riferiva al fatto che a seguito della segnalazione telematica di sintomi sospetti e di malori non era possibile ricevere l&#8217;assistenza di un medico, o di un&#8217;autoambulanza, perché le singole aree interne del Paese risultavano troppo distanti dallo specifico centro sanitario assistenziale<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.  Anche da ciò, e nonostante l&#8217;apprezzabile lavoro compiuto in anticipo dalla SNAI, che «in sei anni di lavoro ha maturato esperienze e tratto delle lezioni che possono contribuire ad affrontare l&#8217;emergenza attuale per favorire la ripartenza del Paese»<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>, è possibile evidenziare due preliminari riflessioni di sistema: è opportuno ideare una risposta alla crisi capace di mettere in campo tutte le risorse e le tecnologie per garantire, sull&#8217;intero territorio nazionale, una <em>certa e minima</em> risposta sanitaria; gli interventi di natura politica, su base nazionale e regionale, anche alla luce delle finalità dell&#8217;attuale strumento del PNRR, devono intervenire in maniera più incisiva, e organizzata, con il fine di sostenere i servizi sanitari locali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Questioni emerse in emergenza pandemica. Gli obiettivi del PNRR</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Entrando nel merito delle criticità rilevate &#8211; in particolar modo nelle zone relative agli enti territoriali di prossimità &#8211; durante la fase più acuta dell&#8217;emergenza pandemica, occorre in questa sede brevemente considerare alcune tra le questioni più importanti sullo stato dell&#8217;arte della Telesalute.</p>
<p style="text-align: justify;">Un primo aspetto riguarda il diritto ad essere informato sulla malattia. Come in precedenza si è potuto brevemente rilevare, l&#8217;affermazione di uno strumento virtuale per la tutela della salute presenterebbe già ad oggi le caratteristiche essenziali per fornire una risposta concreta ai cittadini che abitano l&#8217;intero territorio nazionale (esistevano <em>app</em> e piattaforme digitali funzionanti già in epoca antecedente a quella pandemica). La scarsa regolamentazione degli strumenti di Telesalute e la necessità di garantire la turnazione dei riposi ai medici impegnati «in prima linea» hanno fatto sì che nei periodi epidemiologici più delicati la maggior parte dei medici venisse impiegata nelle grandi aziende ospedaliere, lasciando una certa lacuna organizzativa e assistenziale nei presidi sanitari minori, solitamente utilizzati per garantire la medicina di prossimità<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Altra questione da evidenziare è quella coincidente con il diritto ad essere informato sulla malattia e opporsi o dare il consenso. Nelle realtà territoriali di prossimità è stata lamentata l&#8217;assenza (o la confusione) di informazioni cui potersi affidare per «assumere consapevolmente ogni scelta, di tipo diagnostico e terapeutico, che coinvolga la propria salute»<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>. Si pensi alla (non giovanissima) popolazione media delle Aree Interne che si ritrova costretta a dover dare il consenso per una diagnosi a distanza, magari poco invasiva in termini fisici, ma con implicazioni non trascurabili sotto il profilo della gestione dei dati personali, della individualizzazione del trattamento e, magari, della capacità – <em>tecnologica</em> – a revocare il consenso in qualsiasi momento<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, è emersa la difficoltà di attuazione di uno dei principi organizzativi del SSN: «il diritto del paziente di &#8220;essere preso in carico&#8221; dal medico o dall&#8217;équipe sanitaria durante tutto il percorso terapeutico»<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>. La difficoltà a gestire le innovazioni tecnologiche per la tutela della propria salute e l&#8217;assenza di previsioni normative idonee a facilitare questi nuovi strumenti hanno rappresentato, e tutt&#8217;oggi rappresentano, alcuni degli ostacoli più difficili da superare per l&#8217;«attuazione telematica» del principio costituzionale di cui all&#8217;art. 32 Cost. Ebbene, in questo scenario occorre tenere aperti, affinché la legge s&#8217;incarichi di fornirgli adeguata risposta, alcuni interrogativi: «quale immagine del proprio ruolo è destinata ad avere il medico che opera indirizzato dall&#8217;intelligenza artificiale? Quale atteggiamento ha ed avrà il paziente, informato della parte svolta dall&#8217;intelligenza artificiale accanto (e in luogo?) al medico con cui dialoga? Sono in gioco sia la fiducia medico-paziente, sia l&#8217;autonomia del medico, che non riguarda solo il rapporto con il paziente»<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo contesto, tuttavia, è appena il caso di osservare come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenti un&#8217;occasione irripetibile per dare attuazione alla svolta, anche tecnologica, dell&#8217;organizzazione sanitaria italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">La sesta «Missione» del PNRR, infatti, riguarda la salute, e si articola in due principali componenti. Con una prima riforma inerente alle reti di prossimità, alle strutture intermedie e alla telemedicina, il Piano intende rafforzare le presentazioni sanitarie fruibili sul territorio attraverso il potenziamento, e la creazione, dei reclamati presidi territoriali (Case della Comunità e Ospedali di Comunità), oltre al rafforzamento dell&#8217;assistenza domiciliare e allo sviluppo della telemedicina. Attraverso la riforma n. 2, invece, la sesta missione del PNRR intende realizzare l&#8217;innovazione e la completa digitalizzazione del servizio sanitario nazionale. Le attese della comunità nazionale sul PNRR rischiano, in effetti, di essere eccessivamente ottimistiche, confidando nel Piano quale panacea per tutte le esigenze, dall’ambiente alla cultura, dall’economia alla salute, appunto; ma lo strumento è sicuramente idoneo ad essere utilizzato per il soddisfacimento di numerose necessità nazionali, atteso che i progetti predisposti per la realizzazione dei programmi previsti siano concreti e precisi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>La Telesalute negli artt. 117 e 118 Cost. Una possibile risposta alle istanze degli enti territoriali di prossimità</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">In ultima analisi, avuto riguardo alle disposizioni previste dall&#8217;art. 117 della Costituzione, si rende necessario operare, in materia di legislazione esclusiva statale, una breve riflessione sul comma 2, lettera <em>m)</em>, «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e, tra le materie di legislazione concorrente Stato-Regioni, sul comma 3, con riferimento alla tutela della salute.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo ambito, se da una parte l&#8217;individuazione dei livelli essenziali delle sopraindicate prestazioni concerne una competenza statale esclusiva «a carattere trasversale diretta a garantire il nucleo essenziale del diritto e l&#8217;uniformità della sua garanzia sul territorio nazionale»<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>, dall&#8217;altra, come noto, la tutela della salute chiama in causa la concorrenza delle Regioni e dello Stato nella regolazione della materia, affidando alle prime le definizioni legislative più specifiche, le quali, in particolare, assumono una notevole importanza sotto il profilo dell&#8217;organizzazione dei servizi sanitari e dell&#8217;applicazione pratica dei precetti legislativi. Così, i «livelli essenziali» devono essere intesi come «standard minimi»<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a> da garantire anche nei luoghi più remoti del Paese; solo con la piena attuazione di questo principio si potrà evitare che, nelle Aree Interne, i cittadini siano costretti a ricevere un&#8217;assistenza sanitaria quantitativamente e qualitativamente inferiore.</p>
<p style="text-align: justify;">La Telesalute, in questo senso, rappresenta una grande opportunità per garantire in maniera uniforme, a tutti gli utenti, un servizio sanitario di base, che sia efficiente e calibrato alle esigenze specifiche dell&#8217;una o dell&#8217;altra comunità territoriale. E il PNRR, come visto, pare muoversi nella direzione desiderata. A questo punto, proprio in ossequio al terzo comma dell&#8217;art. 117 Cost., si resta in attesa di una risposta legislativa di principio, da parte dello Stato, e di una risposta maggiormente circoscritta alle esigenze di riferimento, da parte delle singole Regioni. L’esperienza maturata dall’intervento della riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione ha portato ad una diffusa preoccupazione sull’insorgere dei procedimenti innanzi la Corte costituzionale, proprio in ordine a conflitti di attribuzione, aspetto che purtroppo il terzo comma dell’art. 117 Cost. non sempre è riuscito a fugare. In tal senso, l’attenzione che il legislatore, sia esso nazionale che regionale, dovrà porre in questo sensibile argomento dovrà essere massima.</p>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;ultima riflessione, in termini generali, deve essere operata con riferimento all&#8217;art. 118 Cost. Come noto, la preferenza di attribuire le funzioni amministrative ai Comuni, insieme ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, deve essere letta quale fattore essenziale in un sistema ideato per valorizzare la capacità dei distinti organi istituzionali «di soddisfare le esigenze palesate nei rispettivi contesti sociali, tenuto conto dei tratti specifici mostrati da ogni realtà locale»<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per raggiungere tali obiettivi, è necessario, in termini fattuali, l&#8217;adeguamento e lo sviluppo dei servizi essenziali relativi alla salute<a href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>. Nello specifico, per un congruo esercizio della funzione amministrativa da parte dell&#8217;ente più vicino al cittadino, è necessaria l&#8217;implementazione e la qualità (anche in termini di modernità tecnologica) di presidi sanitari di prossimità. Perché ciò divenga possibile, occorre, in generale, restituire alle Aree Interne una nuova centralità nelle politiche di sviluppo e, nello specifico, intervenire con misure calibrate in ragione delle specifiche esigenze territoriali, sul <em>digital divide</em>; per la Telesalute, ad esempio, è oggi «auspicabile una netta accelerazione della strategia governativa che mira a portare la banda ultralarga in 6.500 piccoli centri»<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Un cenno conclusivo: diritto «virtuale» o diritto ancora da creare?</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ambito appena tratteggiato pare potersi rilevare come il Covid-19 abbia solo messo in luce un sistema – riferibile in particolar modo all&#8217;assistenza sanitaria a distanza – comunque in ritardo rispetto all&#8217;avanzamento della «teleamministrazione» dei servizi fondamentali. Nelle fasi pandemiche più delicate, infatti, è stato possibile assistere, sotto molteplici aspetti, ad una prova di forza delle strutture organizzative fondamentali dell&#8217;ordinamento costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli enti territoriali di prossimità, trovandosi per loro natura distanti dai servizi «tradizionali», e non potendo ricorrere ad alternative, sono stati i primi a risentire del ritardo tecnologico in materia di assistenza sanitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La Telesalute, quale strumento capace di soddisfare – laddove ne ricorrano la necessità e i presupposti – i principi di cui all&#8217;art. 32 Cost., diventa sempre più imprescindibile. Una riflessione in generale, anche alla luce dell&#8217;attuale frammentarietà normativa, porta a considerare come essenziale – e irrinunciabile, se intesa con riferimento alle opportunità del PNRR – la nascita, e non la riorganizzazione, di un sistema di leggi in materia.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Sugli sviluppi della citata riforma si veda C. Marinacci, R. Lanieri, M. Miceli, L. Di Minco, C. Tamburini, <em>Le politiche sanitarie nelle Aree Interne del paese: scenari, sfide e innovazioni</em>, in <em>Agriregionieuropa</em>, XII, 2016, 45 ss. In precedenza, sulla necessità di un intervento in materia C. Marzuoli, <em>Uniformità e differenziazione: modelli di organizzazione sanitaria a confronto</em>, in E. Catelani, G. Cerrina Feroni, M.C. Grisolia (a cura di) <em>Diritto alla salute tra uniformità e</em> <em>differenziazione, modelli di organizzazione sanitaria a confronto</em>, Torino, 2011, 4 ss.</p>
<p style="text-align: justify;">Dai rapporti di <em>Agenzia per la Coesione Territoriale</em>, si nota come il piano di riforma nazionale elaborato dalla SNAI sia nato dall&#8217;idea di sviluppare nuove modalità di governance locale multilivello idonee a vincere &#8211; con l&#8217;adozione di un approccio orientato allo sviluppo locale – le sfide demografiche e dare risposta alle necessità di territori svantaggiati per motivi legati alla propria natura geografica. Si tratta di «territori fragili, distanti dai centri principali di offerta dei servizi essenziali e troppo spesso abbandonati a loro stessi, che però coprono complessivamente il 60% dell&#8217;intera superficie del territorio nazionale, il 52% dei Comuni ed il 22% della popolazione».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Occorre precisare che la finalità riorganizzativa, più che sulla nascita di un&#8217;assistenza virtuale (v. <em>Telesalute</em> o <em>Telemedicina</em>), è generata con l&#8217;intento di rendere più efficiente l&#8217;organizzazione delle amministrazioni pubbliche in ambito sanitario. Sul tema si rimanda a F. Saitta, <em>L’organizzazione della salute: uno sguardo al (recente) passato per costruire il futuro</em>, in R. Cavallo-Perin, A. Police, F. Saitta, <em>L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato nazionale e integrazione europea</em>, Firenze, 2016, 421 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Accordo di partenariato 2014-2020, <em>Strategia nazionale per le Aree Interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance</em>, su miur.gov.it.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Per un&#8217;ampia ricostruzione, anche bibliografica, sul tema, v. C. Bottari, <em>Profili innovativi del sistema sanitario</em>, Torino, 2018.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Tra le altre potenzialità della sanità digitale, riferibili in particolar modo agli enti territoriali di prossimità, possono notarsi una maggiore continuità delle cure e una migliore efficacia e appropriatezza del sistema sanitario. Sul tema G. Carrosio, <em>L&#8217;innovazione che viene dalla periferia: welfare e Strategia Nazionale Aree Interne</em>, in <em>Agriregionieuropa</em>, XII, 45.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Così, F. Aperio Bella, <em>L&#8217;accesso alle tecnologie innovative nel settore salute tra universalità </em><em>e limiti organizzativi (con una postilla sull&#8217;emergenza sanitaria)</em>, in <em>PA Persona e Amministrazione</em>, n. 1-2020, 223.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Strategia Nazionale Aree Interne.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Il Fascicolo Sanitario Elettronico costituisce, secondo l&#8217;art. 12, comma 1, d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, «l&#8217;insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l&#8217;assistito», e viene riconosciuto come il più importante riferimento normativo in materia. Tale raccolta, tuttavia, non gode di un supporto legislativo utile alla sua piena attuazione, né in ambito nazionale né su base regionale; la regolazione di servizi specifici riferibili alla Telemedicina è, tuttalpiù, rintracciabile nelle <em>Linee di indirizzo nazionali</em> del Ministero della Salute.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Sul tema si veda G. Cammarota, <em>Servizi pubblici online e partecipazione migliorativa</em>, in S. Civitarese Matteucci e L. Torchia (a cura di) <em>La Tecnificazione</em>, Firenze 2016, 113 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Così A. Simoncini, E. Longo, <em>Art. 32 Cost</em>., in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, UTET, 2006, 658. Sul tema, per un&#8217;analisi più approfondita si rimanda a B. Pezzini<em>, Il diritto alla salute: profili costituzionali</em>, in <em>Diritto e società</em>, 1983.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Sulla «posizione centrale» delle specifiche forme di tutela si rinvia a R. Romboli, <em>Art. 5</em>, in <em>Comm. Scialoja-Branca</em>, Bologna-Roma, 1988, 229.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Cfr. E. A. Ferioli, <em>L’intelligenza artificiale nei servizi sociali e sanitari: una nuova sfida al ruolo delle istituzioni pubbliche nel welfare italiano?</em>, in <em>Rivista di BioDiritto</em>, n. 1/2019, 163 ss.. Una prima riflessione, in tema, è offerta da A. Baldassarre, <em>Le biotecnologie e il diritto costituzionale</em>, in M. Volpi (a cura di), <em>Le biotecnologie: certezze e interrogativi</em>, Bologna, 2001.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Si pensi, ad esempio, che un orologio è oggi in grado di misurare, e allo stesso tempo di comunicare a distanza, la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna sistolica e diastolica, la temperatura corporea e le coordinate relative al sonno profondo e al sonno leggero. Secondo C. Botrugno, <em>Un diritto per la telemedicina: analisi di un complesso normativo in formazione</em>, in <em>Pol. dir.</em>, 4-2014, 640-641: «Nel contesto odierno la telemedicina ha raggiunto una considerevole diffusione nelle seguenti specialità mediche: la telecardiologia; la teleneurologia; la telepsichiatria; la teleriabilitazione; la teleradiologia».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> In questi termini, C. Botrugno<em>, La diffusione dei modelli di cura a distanza: verso un “diritto alla telesalute”?</em>, in <em>BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto</em>, n. 1/2014, 172.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> World Health Organization, Regional Office for Europe, <em>Strengthening the Health Systems Response to Covid-19. Recommendations for the WHO European Region</em>, 1° aprile 2020.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Cfr. A. Bottari, <em>Alcune riflessioni sui profili organizzativi ai tempi del coronavirus</em>, in <em>giustizia.amministrativa.it</em>, 4 maggio 2020; B. Caravita, <em>L&#8217;Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana</em>, in <em>Federalismi.it</em>, Osservatorio Emergenza Covid-19, 18 marzo 2020.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> In questi termini, F. Aperio Bella, <em>L&#8217;accesso alle tecnologie innovative nel settore salute tra universalità</em>, op. cit., 243.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Cfr. C. Ciardo, <em>Il Servizio Sanitario nazionale alla prova dell&#8217;emergenza covid-19: il rischio di una sanità disuguale</em>, in <em>BioLaw Journal Instant Forum – Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus</em>, 18 marzo 2020.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Cfr. Dall&#8217;emergenza Covid alla Programmazione 2021-2027: le nuove sfide della politica di coesione. Marzo 2021, anno I, numero 1. Focus <em>Il metodo Aree Interne: accorciare le distanze, a distanza</em>, 19 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Le Aree Interne, per questioni relative al fenomeno della globalizzazione, sono caratterizzate, in media, dai più alti «indici di vecchiaia». Per una completa riflessione sul tema si rinvia a A. De Rossi, <em>Riabitare l&#8217;Italia: le aree interne tra abbandoni e riconquiste</em>, Roma 2019.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> In questo contesto si registrano dibattiti relativi alla necessaria previsione sul territorio nazionale di presidi sanitari di prossimità. <em>Ex plur</em>., F. Monaco<em>, La medicina territoriale del futuro nelle esperienze della SNAI</em>, in <em>civiltàappeninno.it</em>, 21 maggio 2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> G. Carrosio, D. Luisi, F. Tantillo, <em>Aree Interne e coronavirus: quali lezioni?</em>, in N. Fenu (a cura di), <em>Aree interne e covid</em>, LetteraVentidue, 2020, 28.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Cfr. T. Frittelli, L. Mitello, <em>La pandemia da coronavirus e le organizzazioni sanitarie complesse</em>, Federsanità, Sanità 4.0, ed. 2021, 41 ss., 70 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Così B. Pezzini<em>, Il diritto alla salute: profili costituzionali</em>, op. cit., 87.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Cfr. Art. 1/3, l. n. 219/2017: «Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici… nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell&#8217;eventuale rifiuto del trattamento sanitario».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> <em>I Principi del Servizio Sanitario Nazionale</em>, <a href="https://www.salute.gov.it/portale/lea">https://www.salute.gov.it/portale/lea</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> In questi termini, V. Zagrebelsky, <em>Un progetto di ricerca su medici e pazienti nel rapporto con l&#8217;intelligenza artificiale</em>, in A. Pajno, L. Violante (a cura di), <em>Biopolitica, pandemia e democrazia</em>, Bologna 2021, 2/6.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Così C. Di Costanzo, <em>Emergenza pandemica e accelerazione dei processi di </em><em>«</em><em>telematizzazione della tutela della salute</em><em>»</em><em>. Il caso della telemedicina</em>, in A. Pajno, L. Violante (a cura di), <em>Biopolitica, pandemia e democrazia</em>, Bologna 2021, 2/6.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Cfr. Corte cost., sentenza n. 115 del 2012.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> In questi termini, Q. Camerlengo, <em>Art. 118 Cost</em>., in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, UTET, 2006, 2336. Secondo lo stesso autore, inoltre: «in effetti, lungi dal presentarsi quali fattori di sistema disgiunti ed indipendenti, la preferenza per il Comune e la sussidiarietà, con i suoi ricordati corollari, condividono la medesima aspirazione a garantire l&#8217;efficienza e l&#8217;accessibilità del sistema amministrativo».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Cfr. L. Di Salvatore, <em>Covid-19 e strategia nazionale per le aree interne</em>, in <em>Menabò</em>, n. 139/2020. In termini più generali si veda anche B. Giordano, N. Pica, <em>Interventi sui margini: disuguaglianze territoriali e potenzialità della sussidiarietà orizzontale</em>, in <em>PA Persona e Amministrazione</em>, n. 2-2021, 793 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> In questi termini, L. Di Salvatore, <em>Covid-19 e strategia nazionale per le aree interne</em>, op. cit., 3.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/enti-territoriali-di-prossimita-e-tutela-della-salute-nellemergenza-pandemica-lesperienza-della-telesalute-nelle-aree-interne/">Enti territoriali di prossimità e tutela della salute nell&#8217;emergenza pandemica: l&#8217;esperienza della Telesalute nelle Aree Interne</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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