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	<title>Francesco Frigida Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Francesco Frigida Archivi - Giustamm</title>
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		<title>L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2012 fa il punto sul blocco delle assunzioni per i professori universitari</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 17:39:49 +0000</pubDate>
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<p>1. Con la sentenza in rassegna, l&#8217;Adunanza Plenaria fa il punto sulla delicata questione dell’operatività del cd. “blocco delle assunzioni” con riferimento ad un gruppo di professori associati confermati e ricercatori confermati che avevano superato con valutazione di idoneità, a seconda dei casi, i concorsi per professore ordinario e per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ladunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato-n-17-2012-fa-il-punto-sul-blocco-delle-assunzioni-per-i-professori-universitari/">L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2012 fa il punto sul blocco delle assunzioni per i professori universitari</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ladunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato-n-17-2012-fa-il-punto-sul-blocco-delle-assunzioni-per-i-professori-universitari/">L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2012 fa il punto sul blocco delle assunzioni per i professori universitari</a></p>
<p align="justify">1. Con la sentenza in rassegna, l&#8217;Adunanza Plenaria fa il punto sulla delicata questione dell’operatività del cd. “<i>blocco delle assunzioni</i>” con riferimento ad un gruppo di professori associati confermati e ricercatori confermati che avevano superato con valutazione di idoneità, a seconda dei casi, i concorsi per professore ordinario e per professore associato banditi dall’Università nel giugno del 2008.<br />
Il Consiglio di Stato delinea l&#8217;esatta perimetrazione dei concetti di nuova assunzione e di passaggio di qualifica, riconducendo gli avanzamenti professionali ora richiamati all&#8217;interno della categoria delle progressioni verticali e attribuendogli, di conseguenza, il crisma dell’assunzione in senso stretto, impedita dal cd. “<i>blocco delle assunzioni</i>” disposto con il D.L. n. 180/2008 (art. 1, commi 1 e 3), conv. in L. n. 1/2009.<br />
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2. L’ordinanza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato appare in certo senso frutto di uno scrupolo, visto che conclude espressamente per l’operatività dell’impedimento quale che sia la soluzione condivisa sulla questione di diritto prospettata. I giudici della Sesta, tuttavia, si mostrano consapevoli della delicatezza della vicenda e sollecitano l’<i>imprimatur</i> dell&#8217;Adunanza Plenaria.<br />
Ma partiamo dal caso concreto.<br />
Alcuni professori associati (ora di seconda fascia) e ricercatori confermati presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria avevano superato con valutazione di idoneità, rispettivamente, i concorsi per professore ordinario (ora di prima fascia) e per professore associato banditi dall’Ateneo calabrese nel giugno del 2008. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 117/2000 gli stessi venivano proposti per la nomina (c.d. “<i>chiamata</i>”) dai rispettivi Consigli di Facoltà e, perciò, chiedevano all’Università di essere assunti nella qualifica per la quale erano risultati idonei.<br />
L’Università aveva però superato il limite del 90% del rapporto tra le spese fisse e la misura del FFO (fondo di finanziamento ordinario) alla data del 31 dicembre 2010 e perciò si vedeva costretta ad opporre un diniego, fondato sull&#8217;applicabilità del cd. “<i>blocco delle assunzioni</i>” disposto dal D.L. n. 180/2008 (art. 1, commi 1 e 3), conv. in L. n. 1/2009.<br />
Il divieto di nuove assunzioni &#8211; al di sopra di determinati limiti – è previsto specificamente per il personale docente e di ricerca degli atenei dall&#8217;art. 1 del D.L. 180/2008 cit. (che reca «<i>Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca</i>»): tale disposizione prevede infatti puntuali limiti di contingentamento alle nuove assunzioni da parte delle università e degli enti di ricerca.<br />
I professori e i ricercatori impugnavano il diniego innanzi al TAR per la Calabria – Reggio Calabria, deducendo, in sostanza, la non applicabilità sia del blocco delle assunzioni alle procedure concorsuali interamente sviluppatesi e conclusesi in tempo anteriore all’entrata in vigore della normativa restrittiva, che delle limitazioni di cui al blocco del “<i>turn over</i>”, anche in considerazione della circostanza che il loro accesso alla qualifica immediatamente superiore non avrebbe comportato aggravi di stesa per l’Ateneo, in quanto già prestavano servizio presso la stessa Università. In subordine, eccepivano l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 1 della L. 1/2009, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.<br />
Il Tribunale calabrese, con la sentenza n. 66/2011, respingeva i ricorsi, sulla base di tali argomentazioni:<br />
1) l’art. 1, co. 1, D.L. n. 180/2008 &#8211; nel prevedere il divieto per le Università che superino il suddetto limite del 90%, di procedere ad assunzioni &#8211; contiene una norma applicabile anche alle procedure concorsuali già bandite e/o espletate;<br />
2) il blocco del <i>turn over</i> previsto dall’art. 1, co. 3, d.l. n. 180/2008 andava applicato al caso di specie, anche laddove dalle nuove assunzioni non derivi un aumento di costi, poiché la norma non risponderebbe solo a ragioni finanziarie, ma anche organizzative; ad ogni modo, nel caso specifico non vi sarebbe un aumento di costi solo per i primi tre anni;<br />
3) non risultava violato il diritto all’assunzione o all’aspettativa acquisita, in quanto non vi è una definitiva preclusione all’assunzione, ma solo un suo differimento fino all’esercizio finanziario in cui l’Università rientrerà nei parametri di legge;<br />
4) non erano fondate le censure di costituzionalità, in relazione alla lesione dei principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento dell’amministrazione, autonomia universitaria.<br />
Gli appelli dei docenti vertevano tutti sostanzialmente sull&#8217;asserita inapplicabilità al caso di specie del cd. “<i>blocco delle assunzioni</i>”, trattandosi di ricercatori e professori associati <i>già in servizio</i> presso l’Università Mediterranea, che erano risultati idonei nei concorsi, rispettivamente, per professore associato e per professori ordinario.<br />
Il che veniva sostenuto sulla base di due ordini di argomentazioni: a) non si sarebbe trattato di un&#8217;assunzione ma di un passaggio a qualifica superiore; b) non vi sarebbe stato alcun aumento di costi in quanto il passaggio di un professore associato (ora di prima seconda fascia), con una certa anzianità di servizio, alla posizione iniziale di professore ordinario (ora di prima fascia), avrebbe comportato nel primo triennio una riduzione della retribuzione e, quindi, dei costi sostenuti dall’Università.<br />
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3.<i> </i>La Sesta Sezione &#8211; atteso il carattere di massima della questione sollevata &#8211; riteneva opportuno investire l’Adunanza Plenaria, con ordinanza nr. 1249/2012.<br />
La lettura della puntuale decisione della Sesta Sezione evidenzia lo scrupolo di definire con la massima ponderazione una questione sulla quale la Sezione sembra avere idee chiarissime. Infatti, dopo aver posto il problema se si tratti di nuova assunzione (come crede giustamente la Sezione) o passaggio di qualifica (come sostengono i docenti), ad avviso della Sesta Sezione, «<i>anche a ritenere che si tratti di passaggio di qualifica, sembra preferibile la soluzione </i>(&#8230;) <i>che estende il blocco delle assunzioni ai passaggi di qualifica</i> (&#8230;) <i>la ratio legis sembra quella di impedire qualsivoglia “assunzione” conseguente ad un concorso pubblico, anche per coloro che sono già dipendenti dell’Università e conseguono una posizione superiore in virtù di concorso pubblico </i>(&#8230;) <i>Il divieto di assunzioni è netto e assoluto, ed essendo riferito alle “assunzioni” tout court, sembra riferirsi a qualunque forma di accesso a una nuova qualifica, con o senza concorso, con concorso pubblico o concorso interno</i>».<br />
Tanto rilevato, in ordine all&#8217;intento soltanto chiarificatore della scelta effettuata dalla Sesta Sezione, possono essere specificate le due tesi relative alla natura delle progressioni in carriera <i>de quibus</i>.<br />
Orbene, secondo un minoritario orientamento giurisprudenziale (Cons. St., Sez. VI, 21 aprile 2010, n. 2217; Cons. St., Sez. VI, 16 novembre 2004, n. 7483), il divieto di assunzione &#8211; introdotto dal legislatore per esigenze di carattere finanziario &#8211; non si applicherebbe nel caso di ricercatori e professori associati già in servizio che siano risultati idonei nei concorsi, rispettivamente, di professori associati e di professori ordinari, in quanto non si tratterebbe di assunzione ma di passaggio a qualifica superiore.<br />
Per contro, secondo l&#8217;indirizzo maggioritario, il transito dal ruolo di professore di seconda fascia a professore di prima (come peraltro quello da ricercatore a professore di prima fascia), in quanto derivante da concorso pubblico, rappresenta un caso di assunzione in senso stretto e non un mero passaggio di qualifica. Di tale avviso era già stata peraltro la Commissione speciale pubblico impiego del Consiglio di Stato, con il parere 9 novembre 2005, n. 3556.<br />
La Sezione remittente esprimeva il proprio convincimento circa l&#8217;infondatezza della tesi propugnata dagli appellanti e sulla bontà dell&#8217;orientamento ermeneutico per cui «<i>nel caso di specie, la progressione di carriera deriva da un concorso pubblico, sicché sembrerebbe trattarsi di assunzione in senso proprio e non di mero passaggio di qualifica</i>».<br />
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4. La sentenza in commento ha respinto l&#8217;indirizzo per cui i nuovi inquadramenti in ruolo dei docenti (da ricercatore a professore di prima fascia e da professore di prima fascia a professore di seconda fascia) sarebbero dei meri passaggi di qualifica, affermando, viceversa, che «<i>il nuovo inquadramento in ruolo del docente è il frutto dell’esito positivo di una procedura concorsuale aperta che dà luogo ad un assunzione in senso proprio e non al mero passaggio di qualifica per effetto di procedura riservata</i>», con la conseguenza che questi inquadramenti soggiacciono alla disciplina del cd. “<i>blocco delle assunzioni</i>” .<br />
I giudici di Palazzo Spada richiamano a sostegno di tale tesi la giurisprudenza del Giudice di legittimità che, in tema di riparto di giurisdizione, sottopone alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione del contenzioso inerente alle procedure riservate finalizzate alla progressione verticale interna, ovverosia al passaggio tra diverse aree di inquadramento delineate dalla contrattazione collettiva (<u>Cass. civ., Sez. Un., 5 maggio 2011, n. 9844</u>; <u>Cass. civ., Sez. Un., 15 ottobre 2003, n. 15403</u>). In sostanza, l’attribuzione di una qualifica superiore – e non di semplice mansione di livello più elevato – a seguito di una procedura concorsuale ha un carattere novativo del rapporto di lavoro.<br />
Al riguardo, la Corte regolatrice della giurisdizione, aderendo pienamente alla distinzione tra progressioni verticali ed orizzontali, ha precisato – con un’interpretazione fatta propria dall’Adunanza Plenaria – che: «<i>assume rilevanza determinante, ai fini dell&#8217;indicato criterio di riparto della giurisdizione, il contenuto della contrattazione collettiva, sicché in presenza di progressioni, secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo, che comportino una progressione verticale nel senso indicato, la cognizione della controversia resta riservata al giudice amministrativo; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli dipendenti interni che comportino il passaggio da una qualifica all&#8217;altra, ma nell&#8217;ambito della stessa area (o categoria), sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive sia con il conferimento di qualifiche superiori, in base a procedure che l&#8217;amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro</i>» (<u>Cass. civ., Sez. Un., 5 maggio 2011, n. 9844</u>).<br />
Alla stregua di tali considerazioni, la sentenza in commento conclude affermando la natura di progressione verticale dei passaggi da ricercatore a professore di prima fascia e da professore di prima fascia a professore di seconda fascia, sicché gli stessi vanno qualificati come vere e proprie nuove assunzioni, sottostanti, pertanto, al divieto di nuovi assunzioni stabilito dall’art. 1 D.L. n. 180/20008 conv. in L. n. 1/2009 («<i>soggiacciono al blocco delle assunzioni di cui alla normativa in esame anche le progressioni verticali e le procedure di riqualificazione variamente denominate che sanciscono il passaggio ad una diversa area con la conseguente attribuzione di un nuovo posto per effetto della novazione del precedente rapporto</i>»).<br />
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5. L’impianto motivatorio della decisione in parola sembra fondato su solide basi e le conclusioni cui perviene l’Adunanza Plenaria appaiono convincenti. Basta infatti ricostruire il quadro normativo relativo alla carriera del docente universitario e gli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato, per rendersene conto.<br />
Lo <i>status</i> del docente universitario assume una configurazione peculiare all&#8217;interno della categoria dei pubblici dipendenti ed in particolare all&#8217;interno della <i>species</i> dei dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico, precipitato logico della natura <i>sui generis</i> attribuita dall&#8217;ordinamento all&#8217;Università.<br />
Al riguardo, giova evidenziare che la Carta fondamentale, oltre ad affermare la libertà d’insegnamento dell&#8217;arte e della scienza («<i>L&#8217;arte e la scienza sono libere e libero ne è l&#8217;insegnamento</i>», art. 33, comma 1, Cost.), proclama l&#8217;autonomia delle Università nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato («<i>Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato</i>», art. 33, comma 6, Cost.).<br />
L&#8217;autonomia universitaria, declinata nei suoi profili didattici e organizzativi è, pertanto, strumentale alla libertà di ricerca e di insegnamento del singolo docente.<br />
Tanto rilevato, occorre ora precisare che l&#8217;insegnamento e la ricerca universitaria sono affidati a tre distinte figure professionali. Ed invero, con il riordino della docenza universitaria effettuato dal D.P.R. n. 382/1980 venne delineata la distinzione &#8211; anche in ordine alle modalità di assunzione &#8211; tra professori ordinari, professori associati e ricercatori. Ciascuna di queste tre categorie si caratterizza per funzioni e attribuzioni diverse le une dalle altre, pur all&#8217;interno di un denominatore comune rappresentato dall&#8217;intreccio inscindibile tra ricerca e insegnamento, che distingue la docenza universitaria, nelle sue differenti gradazioni, dalle altre tipologie di docenza.<br />
Orbene, ai sensi dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 «<i>Il ruolo dei professori universitari, comprende le seguenti fasce: a) professori ordinari; b) professori associati</i>». Il comma 2 prevede che: « <i>Nell’unitarietà della funzione docente, le due fasce hanno uguali garanzie di libertà didattica e di ricerca</i>», mentre il comma 5 istituisce «<i>il ruolo dei ricercatori universitari</i>»<br />
L’unicità del ruolo non vale tuttavia a rendere concettualmente e funzionalmente indistinte le due fasce di professori. Nel D.P.R. n. 382/1980, infatti, non si ricorre mai alla locuzione “ruolo unico”, ma anzi si evidenzia come quello della libertà di insegnamento e di didattica sia l’unico connotato comune alle due fasce.<br />
Le differenze tra i due ordini di professori, come già sopra accennato, sono molteplici.<br />
Differenti, invero, sono i requisiti scientifici richiesti per l’accesso ai rispettivi ruoli (art. 16, comma 1, L. n. 240/2010 e D.P.R. n. 222/11 riguardante il regolamento per il conferimento dell’abilitazione nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari).<br />
Ai professori ordinari sono riservate alcune cariche accademiche, quali quella di Rettore e di Preside di Facoltà.<br />
La normativa relativa al pensionamento delle due categorie di docenti è differente con riferimento all’età massima.<br />
La retribuzione assegnata alle due fasce è diversa: al professore associato, infatti, spetta il 70% di quella spettante al professore di prima fascia.<br />
Ciò posto, è d&#8217;uopo evidenziare che, a seguito della riforma introdotta dalla cd. Legge Gelmini n. 240 del 2010, i professori universitari sono divisi in professori di prima fascia (corrispondenti a vecchi ordinari) e professori di seconda fascia (corrispondenti ai precedenti associati). In particolare, ai sensi del già citato art. 16, comma 1, di tale legge: «<i>È istituita l&#8217;abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata “abilitazione”. L&#8217;abilitazione ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L&#8217;abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l&#8217;accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori</i>».<br />
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7. Tanto premesso, appare evidente che, con riferimento alle due fasce di professori universitari, come rilevato dalla Corte Costituzionale, sussiste «<i>una gerarchia di valori e di funzioni</i>» e che «<i>l&#8217;unitarietà della funzione docente non equivale all&#8217;unicità del ruolo dei professori universitari. Il sistema normativo del 1980 statuisce una gerarchia di valori e di funzioni tra le due fasce del ruolo dei professori riservando compiti direttivi, organizzativi e di coordinamento all&#8217;ordinario acquisito all&#8217;istituzione universitaria attraverso più severa selezione concorsuale mirante ad individuare una personalità scientifica compiutamente matura, mentre la diversa modalità del reclutamento dell&#8217;associato è preordinata ad accertarne soltanto l&#8217;idoneità scientifica e didattica. Ne consegue la non fungibilità del giudizio di conferma in ruolo di quest&#8217;ultimo con il giudizio per la nomina ad ordinario, restando l&#8217;uno e l&#8217;altro vincolati a un diverso grado di accertamento, l&#8217;operosità scientifica e didattica di un idoneo e di un maturo</i>» (<u>Corte cost. 25 ottobre 1988, n. 990</u>). Inoltre, in tale pronuncia, la Corte, ha espressamente definito «<i>nuovo status</i>» quello del professore di prima fascia rispetto alla precedente funzione di professore di seconda fascia, sicché non possono esserci incertezze circa la sussistenza nel nostro ordinamento accademico di due distinti ruoli di professori universitari.<br />
Giova ora rammentare che, com&#8217;è noto, il concorso pubblico si caratterizza in un meccanismo di selezione a carattere aperto e comparativo (<u>Corte Cost. 24 giugno 2010, n. 225</u>).<br />
Il principio del concorso pubblico è destinato ad operare in riferimento all&#8217;accesso agli impieghi (art. 97 co. 3 Cost.). Tale espressione, utilizzata per delimitare l&#8217;ambito applicativo del principio, va interpretata in senso estensivo: non si riferisce, infatti, soltanto alle procedure finalizzate all&#8217;assunzione di personale, preordinate all&#8217;ingresso per la prima volta nei ruoli dell&#8217;Amministrazione, comprendendo, invece, anche le procedure finalizzate al passaggio dei dipendenti alle qualifiche superiori.<br />
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha precisato che: «<i><b>il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l&#8217;accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso</b></i>» (<u>Corte Cost. 16 maggio 2002, n. 194</u>).<br />
Vale sottolineare che un iniziale orientamento della Corte di Cassazione distingueva tra le procedure dirette all’instaurazione del rapporto di lavoro (per le quali la giurisdizione veniva attribuita al giudice amministrativo) e le procedure volte a consentire la progressione di carriera di lavoratori già dipendenti dall’Amministrazione (per le quali la giurisdizione veniva attribuita al giudice ordinario). I concorsi interni venivano qualificati come procedimenti negoziali di esercizio dello <i>ius variandi</i> della Pubblica Amministrazione e quindi come atti gestionali o di micro-organizzazione di cui all’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 165 del 2001.<br />
Tale indirizzo era stato poi censurato dalla Corte Costituzionale che aveva posto l’attenzione sulla regola del pubblico concorso come principio costituzionale ineludibile e, pertanto, da evadere solo qualora la progressione non determinasse una novazione del rapporto di lavoro. Le direttive del Consulta avevano portato, pertanto, ad un <i>revirement</i> della Corte di Cassazione, che rivisitava il proprio orientamento, distinguendo tra concorsi misti, concorsi per soli esterni e concorsi interni. Nei primi due casi la regola del concorso rimaneva ferma, nell’ipotesi di concorsi interni, invece, essa poteva venire meno se si trattava di una progressione nell’ambito della stessa area. Diversamente, tornava ad essere vincolante la procedura concorsuale.<br />
La Commissione speciale pubblico impiego del Consiglio di Stato &#8211; con <u>parere 9 novembre 2005, n. 3556</u> &#8211; recepiva l’orientamento in parola, che costituisce ormai <i>ius receptum</i> a seguito del copioso intervento delle Corti Superiori (<i>ex pluribus</i>: <u>Cons. St. nn. 1355, 1356 e 1357 del 2005; Cass. SS.UU. 26.5.2004, n. 10183; Cass. SS.UU. 15.10.2003, n. 15403; T.A.R. Lazio 4.5.2004, n. 3756; Cass. SS.UU. ord. 20 maggio 2005, n. 10605</u>).<br />
Orbene, nel concetto di assunzione non ricadono solo le procedure volte ad instaurare per la prima volta il rapporto lavorativo, ma anche quelle finalizzate a realizzare la cd. progressione verticale, ovverosia il passaggio tra aree di inquadramento differenti.<br />
La conseguenza di quanto rilevato è che soggiacciono alle regole previste dalle norme sul blocco delle assunzioni anche le succitate progressioni cd. verticali da un’area ad un’altra poiché, «<i>anche in tal caso, si verifica una novazione del rapporto di lavoro, in quanto si tratta di accesso a funzioni più elevate, qualsiasi sia il </i>nomen<i> della posizione funzionale attribuita dalla contrattazione collettiva, che può divergere da contratto a contratto</i>» (<u>Cons. St., comm. spec. pubblico impiego, cit.</u>).<br />
Ad avviso della Commissione, tale interpretazione appare necessitata alla stregua del vigente quadro costituzionale come derivante dall’art. 97 Cost. nella lettura di diritto vivente operata dalla Corte Costituzionale, secondo cui la norma ivi contenuta, per cui ai pubblici uffici, che debbono essere organizzati in modo da assicurare il buon andamento della Pubblica Amministrazione, si accede «<i>mediante concorso salvi i casi stabiliti dalla legge</i>», impone che il concorso costituisca la regola generale per l’accesso ad ogni tipo di pubblico impiego, anche a quello inerente ad una fascia funzionale superiore, essendo lo stesso «<i>il mezzo maggiormente idoneo ed imparziale per garantire la scelta dei soggetti più capaci ed idonei ad assicurare il buon andamento della Pubblica Amministrazione</i>».<br />
Vale peraltro evidenziare che in materia di assunzione all&#8217;impiego gli interessati non vantano un diritto soggettivo alla nomina, ma solo un interesse legittimo (<u>Cons. Stato Ad. pl. 14/2011 e Cass. SS. UU. 2676/2011</u>).<br />
L&#8217;assunzione di vincitori di concorsi pubblici, infatti, rientra nella potestà organizzatoria della Pubblica Amministrazione sicché, quando nelle more del completamento della procedura concorsuale vengono in essere circostanze preclusive dell&#8217;assunzione stessa, sia di natura normativa (come un blocco generalizzato), sia di natura organizzativa (riordino degli organici connesso, ad esempio, a diminuite esigenze operative di talune strutture) o anche solo finanziaria (difetti di copertura), l&#8217;Amministrazione ben può paralizzare l&#8217;assunzione o anche annullare la procedura di reclutamento (<u>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze, sez. II, 07 dicembre 2005, n. 8271; Cons. St., sez. V, 19 marzo 2001, n. 1632; TAR Lazio, sez. II, 2 maggio 1994, n. 547</u>): ed, invero, appartiene alla più ampia discrezionalità amministrativa la determinazione del momento più opportuno per l&#8217;inserimento di un vincitore di pubblico concorso (o di idoneo) tra il personale in attività di servizio (<u>Cons. St., V, 23 aprile 1998, n. 465</u>).<br />
Pertanto, la scelta di un’Università di procedere all’assunzione di docenti risultati idonei in esito a una procedura concorsuale &#8211; che ha contenuto ampiamente discrezionale e fiduciario in relazione agli obiettivi di ricerca e didattici dell&#8217;Ateneo &#8211; viene a sottostare a un giudizio di compatibilità quanto all&#8217;utilizzo delle risorse economiche disponibili ed agli aggravi di spesa sulle disponibilità di bilancio.<br />
In proposito, giova inoltre rilevare che, in base all&#8217;ordinamento universitario, la chiamata da parte della Facoltà di un docente non è semplicemente atto preparatorio del provvedimento di assunzione, bensì proposta vincolata di nomina con riferimento alle specifiche esigenze didattiche e scientifiche della Facoltà (art. 5, 4° comma, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117), che deve solo essere formalizzata dal Rettore in conformità (art. 5, comma 5, D.P.R. citato), ove non ostino impedimenti di carattere normativo o vincolistico e quando tali condizioni inibenti siano state superate.<br />
Nel caso di specie è incontrovertibile che l’Università doveva necessariamente tener conto dei vincoli per il reclutamento del personale e del blocco delle assunzioni posti per esigenze di contenimento della spesa pubblica e, pertanto, i docenti non potevano validamente fare affidamento sulla delibera di Facoltà disponente la “chiamata”, in assenza del formale atto di nomina, emanato nel rispetto dei limiti di legge e di bilancio.<br />
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8. Conclusioni</p>
<p>La sentenza in rassegna e l&#8217;ampia giurisprudenza di legittimità e costituzionale dalla stessa richiamata offrono numerosi spunti per rimarcare la rilevanza attribuita nel nostro ordinamento al sistema universitario ed alla tutela della libertà della ricerca scientifica e della docenza quale fondamentale fattore di promozione, da un lato, del pluralismo ideologico proprio di ogni sana democrazia e, dall’altro, dello sviluppo sociale e culturale del Paese.</p>
<p>Muovendo da tale ineludibile premessa, l’Adunanza Plenaria si pone il difficile obiettivo di bilanciare la centralità che la nostra Costituzione riserva al libero insegnamento dell&#8217;arte e della scienza ed all’autonomia delle Istituzioni di alta cultura, delle Università e delle Accademie, con le sempre più pressanti esigenze di stabilità dei conti pubblici e di riduzione di spesa perseguiti dalla recente legislazione in materia di finanza pubblica. È, infatti, percepibile lo sforzo ermeneutico dei Giudici di Palazzo Spada nel voler coniugare la maggiore tutela possibile per i richiamati principi sanciti all’art. 33 della Costituzione con il rispetto del necessario rigore imposto dal Legislatore che, con il già citato art. 1, commi 1 e 3, del D.L. n. 180 del 2008, ha teso, come rilevato dalla Sezione remittente, “<i>ad</i> <i>impedire qualsivoglia assunzione</i>” sancendo “<i>un divieto assoluto e netto</i>”: il c.d., appunto, “blocco delle assunzioni” (1).</p>
<p>In definitiva, si apprezza lo sforzo profuso dall’Adunanza Plenaria nel voler dare un’esegesi delle richiamate norme conforme alla loro <i>ratio</i> giustificatrice e, soprattutto, nel voler fornire un’interpretazione “di sistema” delle stesse disposizioni calata, cioè, nel difficile contesto economico che viviamo e nel quale esse sono maturate.</p>
<p>Occorre evidenziare, da ultimo, l’opportuno rilievo conferito dalla sentenza in parola al principio di cui art. 97 Cost., che pone la regola dell&#8217;accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso quale procedura selettiva comparativa ed aperta per il reclutamento dei pubblici impegnati fondata valorizzarne la capacità e il merito da porre al servizio della Pubblica Amministrazione in generale e dell’Amministrazione delle Università in particolare.</p>
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<p>(1) Sul tema si vogliono segnalare, in conclusione, al lettore alcuni contributi dottrinali per approfondimenti in materia:ALES, <i>La programmazione impossibile: vincoli al ridimensionamento delle risorse umane nelle organizzazioni pubbliche</i>, in <i>DLM</i>, 2005, 537; BARBERO, <i>¬Blocco delle assunzionii: le ragioni di una bocciatura,</i> in<i>www.federalismi.it</i>, 13 gennaio 2004; MAINARDI, <i>Il personale</i>, in <i>GDA</i>, 2004, 249; MASTINU, <i>Le acquisizioni di personale delle pubbliche amministrazioni nella legge finanziaria per il 2004,</i> in questa <i>Rivista</i>, 2004, I, 25; PEREZ, <i>Il blocco delle assunzioni nelle università</i>, in <i>GDA</i>, 2004, 243.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato l&#8217;8.6.2012)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ladunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato-n-17-2012-fa-il-punto-sul-blocco-delle-assunzioni-per-i-professori-universitari/">L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2012 fa il punto sul blocco delle assunzioni per i professori universitari</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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